Sezione III civile; sentenza 25 maggio 1963, n. 1371; Pres. Mastrapasqua P., Est. Bartolomei, P.M. Colonnese (concl. conf.); Meini (Avv. Jacobelli) c. Maggioni (Avv. Dalmazzo)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1667/1668-1669/1670Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153345 .
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1667 PARTE PRIMA 1668
piano sottostante, quando le travi costituissero una in
frastruttura non necessariamente connessa alia struttura
principal© divisoria e costituissero una separabile deco
razione, una mora decorazione del soffitto, per il decoro
e Vutilitas esclusiva del piano sottostante. Su questo punto la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice di rinvio dovrä in omaggio ai principi di diritto dianzi
esposti ed in ossequio alia suddetta interpretazione del
giudicato, stabilire la funzione e la natura delle travi e
vedere se esse costituiscano o meno una violazione, sia
pure per parte soltanto della struttura divisoria, delle di
stanze fissate dal precedente giudicato, determinandone
le conseguenze che potrebbero, eventualmente, riper cuotersi, contrariamente a quanto ba affermato la sen
tenza impugnata, su tutta la struttura della soletta di
visoria, ove le travi fossero ad essa cosi incorporate, e cosi
necessarie da costituire un tutt'uno inseparabile. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile; sentenza 25 maggio 1963, n. 1371 ; Pres. Mastrapasqua P., Est. Bartolomei, P. M.
Colonnese (concl. conf.); Meini (Avv. Jacobelli) c.
Maggioni (Avv. Dalmazzo).
(Oonferma App. Torino 5 aprile 1962)
Societä — Contratto preliminare — Mancata indi
cazione del tipo di societä da costituire — Nul
lita — Obbligo di risarcire i danni — Invaliditä
(Cod. civ., art. 1351, 2249).
Il contratto preliminare di societä, ehe non indica il tipo societario da costituire, e rmllo per indeterminatezza del
Voggetto. (1) Pertanto h privo di causa I'obbligo, dalla parte assunto, di
risarcire il danno in caso di inadempimento. (2)
La Corte, ecc. — La denunziata sentenza esaminõ se fosse valido il contratto preliminare, eon cui il Maggioni
(1-2) Non risultano precedenti in termini. In ordine alla struttura negoziale del contratto preliminare,
k stato affermato ehe questo, pur laseiando ädito alle parti di concordare ulteriori pattuizioni marginali, deve contenere giä 1'individuazione degli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, tra i quali la determinazione o la determinabilitä dell'oggetto ; cosi, Cass. 14 dicembre 1960, n. 3247, Foro it., Rep. 1961, voce Obbligazioni e contratti, n. 128 ; 14 novembre 1959, n. 3374, id., Rep. 1959, voce eit., n. 46 ; 23 aprile 1955, n. 1145, id., Rep. 1955, voce eit., n. 56 ; e, per qualche riferi mento, Cass. 29 ottobre 1956, n. 4020, id., 1957, I, 33, secondo cui, ai fine dell'interpretazione del contratto definitivo, quello preliminare puõ fornire elementi per 1'identificazione della natura e dell'oggetto del contratto definitivo, mentre per 1'inter
pretazione delle singole clausole bisogna aver riguardo solo ai contratto definitivo.
L'ammissibilita del pactum de ineunda societate deriva dal riconoscimento della natura contrattuale del negozio di societä, ehe, secondo la prevalente giurisprudenza, va inquadrato nella
categoria dei contratti plurilaterali eon comunione di scopo, essendovi in esso non interessi contrapposti ma una pluralitä di interessi convergenti in un fine comune : vedi Cass. 8 marzo 1961, n. 498, id., 1961, I, 1358, e 21 novembre 1959, n. 3433, id., 1960, I, 222, con nota di richiami.
In tema di contratto preliminare di societä, e stato ritenuto da Cass. 5 ottobre 1955, n. 2825, id., Rep. 1955, voce Societä, n. 109, ehe la morte di uno dei contraenti produce 1'estinzione dell'obbligazione di costituire la societä, derivante dal preli minare a carico del contraente defunto, per eui la detta obbli gazione non si trasmette agli eredi.
Per la configurazione del negozio costitutivo della societä come contratto con comunione di scopo, cons. G. Ferri, Delle societä, in Commentario del cod. civ., a. cura di A. Scialoja e G. Branca, 1955, pag. 14 e seg. anche per ulteriori richiami di dottrina,
si era impegnato verso il Meini a costituire con lui una
society per l'imbombolamento e la distribuzione di gas
per auto in Piemonte, nonchö l'altro contratto preliminare, con cui il primo si era impegnato verso il secondo a costi
tuire con lui altra analoga societä in Toscana. In proposito i Griudici d'appello rilevarono che, nei due contratti, non
era indicato il tipo di societä che si sarebbe dovuto co
stituire tra le parti fra i tanti previsti dalla legge (art. 2249 cod. civ.), onde essi mancavano degli elementi es
senziali dei negozi societari da stipulare. Sotto tale riflesso
la Corte torinese ritenne olio le due convenzioni preli minari difettassero del fondamentale requisito del sinal
lagma contrattuale, costituito dalla determinatezza o de
terminabilitä dell'oggetto (art. 1346 cod. civ.), e che fos
sero perciõ affette da nullita assoluta, giusta l'art. 1418, 2° comma, cod. civ. Conseguentemente la Corte respinse l'azione di danni, esperita dal Meini sul presapposto che
il Maggioni si fosse reso inadempiente ai predetti preli
minari, data la nullita dei preliminari stessi.
Col primo mezzo il Meini si duole che la Corte di merito
abbia preso in considerazione l'eccezione di nullitä dei
patti controversi, sotto il profilo dell'mdeterminatezza
ed indeterminabilitä del loro oggetto, benche tale eccezione
fosse stata tardivamente sollevata dal Maggioni (attuale
resistente) solo nella comparsa conclusionale d'appello. Senonche simile censura e stata, nella memoria, abbandonata
dal ricorrente, a seguito dell'esatta replica del resistente, il quale ha rilevato, nel controricorso, che la suaccennata
eccezione era stata tempestivamente sollevata fin dal giu dizio di primo grado.
Con ulteriore censura del primo mezzo il ricorrente
sostiene che erroneamente la denunziata sentenza annullõ
i predetti preliminari sotto il profilo dell'mdeterminatezza
del loro oggetto, non essendo stato indicato il tipo della
societä, che le parti, in osservanza dei preliminari stessi, avrebbero dovuto costituire. E ciõ perche, ad avviso
del ricorrente, la mancata indicazione del tipo della co
stituenda societä potrebbe dar luogo ad una incertezza
della forma, ma non dell'oggetto della societä, medesima, consistente nell'imbombolamento e distribuzione di gas
per auto.
Anche questa doglianza e giuridicamente infondata.
£ principio indiscusso che il contratto preliminare deve avere per oggetto gli elementi essenziali del futuro
contratto definitivo, giacche esso si inserisce nell'iier
dello stesso contratto definitivo, rispetto al quale ha una,
funzione preparatoria. II che appare ovvio, ove si con
sideri che, se il preliminare non contenesse gli elementi
essenziali del negozio in fieri, cui e predisposto, le parti non avrebbero la possibility di eseguirlo, non potendo avere una idea precisa della convenzione da stipulare. Poiche, dunque, gli elementi essenziali del futuro con
tratto definitivo costituiscono l'oggetto del contratto pre liminare, e evidente che la loro omessa o incompleta in
dicazione, che li renda indeterminabili, importa che l'og
getto del preliminare non sia determinato o determinabile, come prescrive l'art. 1346 cod. civ., e che consegua, per tal motivo, la nullita assoluta del preliminare medesimo, ai sensi del successivo art. 1418, 2° comma.
Analogamente il preliminare del contratto soc'ale
(;pactum de ineunda soeietate) deve avere per oggetto, per
poter essere eseguito, gli elementi essenziali della costi
tuenda societä, tra cui e fondamentale il tipo dell'orga nismo societario : altrimenti le parti, in sede di esecuzione
del preliminare, non saprebbero se devono costituire una
societä collettiva o per azioni o di altro genere. Quando
perciõ il pactum de ineunda soeietate impegni genericamente i contraenti a costituire una societä per una certa attivitä
comune da svolgere in avvenire, senza indicare il tipo della costituenda societä, cioõ il suo piu essenziale elemento, onde l'oggetto del contratto preliminare non sia suscettibile di alcuna determinazione, non puõ dubitarsi dell'assoluta nullitä del negozio, giusta il combinato disposto dei men
zionati art. 1346 e 1418, 2° comma. Ne puõ obiettarsi che, in siffatta ipotesi, sia indeter
minata la forma della societä da costituire, ma non l'oggetto
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1669 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1670
del preliminare. Quando, infatti, non risulta, dal pactum de ineunda societate, quale sia la sooietä che le parti sono
tenute a costituire per adempiere il contratto, rimane nel
vago proprio l'oggetto del preliminare, oioe il tipo dell'ente
da ereare, a prescindere dalla forma (solenne o non solenne) attraverso la quale csso puõ venire a giuridica esistenza.
Esattamente, dunque, la Corte di merito ritenne che
i due preliminari in questione, con cui fu genericamente stabilita la costituzione di imprecisate society di tipo
ignoto, per rimbombolamento e la distribuzione di gas
per auto, non avessero un oggetto determinate o determi
nabile, e fossero perciõ affetti da nullita assoluta, giusta le ricliiamate disposizioni.
Tuttavia si replica, nel primo mezzo, che, ad onta
della nullita dei preliminari, sia yalido l'impegno, che, secondo la deduzione probatoria del Meini, il Maggioni avrebbe assunto, verso di lui, di risarcirgli i danni deriva
tigli dalla mancata costituzione della societä ; si lamenta
perciõ che la Corte di merito non abbia rilevato, incorrendo
in difetto di motivazione, clie, quanto meno, su tale im
pegno del Maggioni, da lui non adempiuto, trovava fon
damento l'azione di risarcimento di danni, per inadempi mento contrattuale, esperita dal Meini. Senonche avverti
rono, a talriguardo, i Griudici di appello, non incorrendo per ciõ nel lamentato vizio di attivitä, che il preteso impegno del Maggioni sarebbe stato da lui assunto sul presupposto che fosse valido il contratto, in cui si era obbligato a co
stituire col Meini la societä, che avrebbe dovuto operare in Piemonte, e che conseguentemente dovesse risarcire
quest'ultimo dei danni derivati dal suo madempimento
contrattuale, consistito nella mancata costituzione della
societä. medesima. Ma, data la rilevata nullita del patto
preliminare, su cui si fondava la dedotta promessa risar
citoria del Maggioni, gli stessi Griudici d'appello aggiun
sero, correttamente motivando la loro decisione sul punto, che tale promessa, ancorche rispondente a veritä, sarebbe
stata nulla per mancanza di causa.
II primo mezzo non si palesa perciõ dotato di pregio.
(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 22 maggio 1963, n. 1347 ; Pres.
Fibbi P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Gentile
(concl. conf.); Mottadelli (Aw, Ulgheri) c. Soo. La
Cazzuola (Aw. Carboni).
(Oassa App. Milano 20 dicembre 1960)
Fallimento — Artigiaiio — Assoggettabilita — Li
miti (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, disoiplina del falli
mento, art. 1 ; cod. civ., art. 2083). Fallimento — Imprenditore — Deter minazione del
carico di r. m. — Momento temporale (R. d. 16
marzo 1942 n. 267, art. 1).
Spese giudiziali -—- Cauzione — Pronuncia di inco
stituzionalita dell'art. 98 cod. proc. civ. — El
letti sui giudizi iii eorso (Costituzione della Re
pubblica, art. 136 ; legge 11 marzo 1953 n. 87, norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte co
stituzionale, art. 30; cod. proc. civ., art. 98).
Anche Vartigiano & soggetto alia dicliiarazione di fallimento,
se il reddito accertato ai fini delVimposta di r. m. superi
il minimo imponibile. (1)
(1) Vedi in senso conforme Cass. 22 gennaio 1959, n. 142,
Foro it., 1959, I, 224, con nota di richiami, eui adde Cass. 14
marzo 1962, n. 519 (id., 1962, I, 645, con nota di richiami),
per la quale l'artigiano puA essere dichiarato fallito, non solo
se concorrano i requisiti dell'art. 1, 2° comma, della legge falli
mentare ma anche se esplica attivitä. commerciale : accertamento
i'accertamento tributario, alla stregua del quale viene con
statata la qualitä di piccolo imprenditore, deve riferirsi al tempo della dichiarazione di fallimento. (2)
A seguito della dicliiarazione di incostituzionalitä delVart.
98 cod. proc. civ., deve disporsi lo svincolo della cauzione
a favore di chi I'aveva prestata, ancorche sia riuscito
soccombente nel giudizio ancora pendente. (3)
La Corte, ecc. — Col primo motivo del suo ricorso, il Mottadelli ripropone la tesi, secondo la quale l'artigiano, essendo piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 cod.
civ., non sarebbe mai soggetto a fallimento. Secondo tale
tesi, l'art. 1 della legge fallimentare, ehe definisce i piccoli
imprenditori con riferimento al reddito accertato ai fini
dell'imposta di r. m. (o, in difetto di accertamento, con
riferimento al capitale investito nell'azienda), andrebbe
coordinate con l'art. 2083, nel senso che, esclusa in ogni caso la possibility del fallimento per l'artigiano, i criteri
quantitativi di cui all'art. 1 si applicherebbero solo ai
commercianti in senso stretto.
La tesi medesima non era stata esposta a suo tempo in
nanzi ai Griudici di merito, ma, poiche si tratta di questione di puro diritto (interpretazione degli art. 1 legge fall, e 2083
cod. civ.), questa Corte suprema puõ prenderla in esamie,
quantunque essa non fosse stata formulata nei motivi del
l'appello proposto dal Mottadelli contro la sentenza del Tri
bunale. Essa perõ non e esatta. Questa Corte suprema, sia in sede penale (sentenza 9 gennaio 1950, n. 29, Foro it.,
1950, II, 109) sia in sede civile (sentenza 22 gennaio 1959, n. 142, id., 1959, I, 224) ha ritenuto che anche l'artigiano
põssa essere soggetto alia dichiarazione di fallimento,
sempre che il reddito accertato ai fini dell'imposta di r. m.
superi il minimo imponibile ; ne il ricorrente prospetta
oggi tali argomenti, che possano indurre a modificare l'orien
tamento giurisprudenziale ora ricordato. L'art. 1 della
legge fallimentare ha infatti carattere di norma integrativa dell'art. 2083 cod. civ. essendo diretta a meglio deter
minare, ai fini dell'assoggettabilita alia procedura con
corsuale, la categoria dei « piccoli imprenditori» ed a tale
scopo ha adottato un criterio quantitative, fissando le
condizioni necessarie perche tale qualifica sussista. Ma la
norma di cui al capo verso del detto art. 1 si riferisce indub
biamente a tutti «gli imprenditori che esercitano una
attivita commerciale » (art. 2082 e 2195 cod. civ.) e per ciö anche a coloro che esercitano una impresa a carattere
artigiano, i quali non sono, si ripete, per ciõ solo esclusi
dall'applicazione delle norme sul fallimento, ma soltanto
se l'impresa di cui sono titolari abbia i caratteri voluti
dall'art. 1, 2° comma. II primo motivo del ricorso deve
essere perciõ respinto.
£, invece, fondato il secondo motivo del ricorso, con
il quale si censura 1'interpretazione che la Corte di me
rito ha dato della norma, secondo la quale sono piccoli
imprenditori coloro i quali sono stati riconosciuti, in sede
d'accertamento ai fini dell'imposta di r. m., titolari di un
reddito che non superi il minimo esente da imposta.
che l'App. Bologna 16 febbraio 1960 (id., 1960, I, 827, con nota
di richiami), per tal motivo cassato, non aveva compiuto. (2) Vedi in conformity Cass. 12 luglio 1957, n. 2845, Foro
it., 1957, I, 1778. La sufficienza, ai fini della valutazione della
quality di piccolo imprenditore, di un accertamento la cui defi
nitivitä sia intervenuta in tempo successivo alia sentenza dichia
rativa di fallimento, 6 stata affermata da Cass. 20 febbraio
1963, n. 418 e 5 gennaio 1963, n. 12, retro, 922, con nota di richiami, dalla prima implicitamente, dalla seconda expressis verbis.
(3) La sentenza 29 novembre 1960, n. 67 della Corte costi
tuzionale, che ha dichiarato 1'incostituzionalita dell'art. 98 cod.
proc. civ., k pubblicata in Foro it., 1960, I, 1873.
Sugli effetti della dichiarazione d'incostituzionalita del
l'art. 98 su sentenza di secondo grado, che aveva dichiarato
estinto il processo per mancata prestazione della cauzione, Cass. 7 luglio 1962, n. 1749, retro, 111, con nota di richiami ;
successivamente, a proposito della dichiarazione d'incostitu
zionalitä delle norme disciplinatrici della composizione delle
sezioni specializzate agrarie, Cass. 22 giugno 1963, n. 1707,
retro, 1352, con nota di richiami.
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