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Sezione III civile; sentenza 25 maggio 1963, n. 1371; Pres. Mastrapasqua P., Est. Bartolomei, P. M....

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Sezione III civile; sentenza 25 maggio 1963, n. 1371; Pres. Mastrapasqua P., Est. Bartolomei, P. M. Colonnese (concl. conf.); Meini (Avv. Jacobelli) c. Maggioni (Avv. Dalmazzo) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1667/1668-1669/1670 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153345 . Accessed: 28/06/2014 16:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.184 on Sat, 28 Jun 2014 16:18:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 25 maggio 1963, n. 1371; Pres. Mastrapasqua P., Est. Bartolomei, P.M. Colonnese (concl. conf.); Meini (Avv. Jacobelli) c. Maggioni (Avv. Dalmazzo)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1667/1668-1669/1670Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153345 .

Accessed: 28/06/2014 16:18

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1667 PARTE PRIMA 1668

piano sottostante, quando le travi costituissero una in

frastruttura non necessariamente connessa alia struttura

principal© divisoria e costituissero una separabile deco

razione, una mora decorazione del soffitto, per il decoro

e Vutilitas esclusiva del piano sottostante. Su questo punto la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice di rinvio dovrä in omaggio ai principi di diritto dianzi

esposti ed in ossequio alia suddetta interpretazione del

giudicato, stabilire la funzione e la natura delle travi e

vedere se esse costituiscano o meno una violazione, sia

pure per parte soltanto della struttura divisoria, delle di

stanze fissate dal precedente giudicato, determinandone

le conseguenze che potrebbero, eventualmente, riper cuotersi, contrariamente a quanto ba affermato la sen

tenza impugnata, su tutta la struttura della soletta di

visoria, ove le travi fossero ad essa cosi incorporate, e cosi

necessarie da costituire un tutt'uno inseparabile. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile; sentenza 25 maggio 1963, n. 1371 ; Pres. Mastrapasqua P., Est. Bartolomei, P. M.

Colonnese (concl. conf.); Meini (Avv. Jacobelli) c.

Maggioni (Avv. Dalmazzo).

(Oonferma App. Torino 5 aprile 1962)

Societä — Contratto preliminare — Mancata indi

cazione del tipo di societä da costituire — Nul

lita — Obbligo di risarcire i danni — Invaliditä

(Cod. civ., art. 1351, 2249).

Il contratto preliminare di societä, ehe non indica il tipo societario da costituire, e rmllo per indeterminatezza del

Voggetto. (1) Pertanto h privo di causa I'obbligo, dalla parte assunto, di

risarcire il danno in caso di inadempimento. (2)

La Corte, ecc. — La denunziata sentenza esaminõ se fosse valido il contratto preliminare, eon cui il Maggioni

(1-2) Non risultano precedenti in termini. In ordine alla struttura negoziale del contratto preliminare,

k stato affermato ehe questo, pur laseiando ädito alle parti di concordare ulteriori pattuizioni marginali, deve contenere giä 1'individuazione degli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, tra i quali la determinazione o la determinabilitä dell'oggetto ; cosi, Cass. 14 dicembre 1960, n. 3247, Foro it., Rep. 1961, voce Obbligazioni e contratti, n. 128 ; 14 novembre 1959, n. 3374, id., Rep. 1959, voce eit., n. 46 ; 23 aprile 1955, n. 1145, id., Rep. 1955, voce eit., n. 56 ; e, per qualche riferi mento, Cass. 29 ottobre 1956, n. 4020, id., 1957, I, 33, secondo cui, ai fine dell'interpretazione del contratto definitivo, quello preliminare puõ fornire elementi per 1'identificazione della natura e dell'oggetto del contratto definitivo, mentre per 1'inter

pretazione delle singole clausole bisogna aver riguardo solo ai contratto definitivo.

L'ammissibilita del pactum de ineunda societate deriva dal riconoscimento della natura contrattuale del negozio di societä, ehe, secondo la prevalente giurisprudenza, va inquadrato nella

categoria dei contratti plurilaterali eon comunione di scopo, essendovi in esso non interessi contrapposti ma una pluralitä di interessi convergenti in un fine comune : vedi Cass. 8 marzo 1961, n. 498, id., 1961, I, 1358, e 21 novembre 1959, n. 3433, id., 1960, I, 222, con nota di richiami.

In tema di contratto preliminare di societä, e stato ritenuto da Cass. 5 ottobre 1955, n. 2825, id., Rep. 1955, voce Societä, n. 109, ehe la morte di uno dei contraenti produce 1'estinzione dell'obbligazione di costituire la societä, derivante dal preli minare a carico del contraente defunto, per eui la detta obbli gazione non si trasmette agli eredi.

Per la configurazione del negozio costitutivo della societä come contratto con comunione di scopo, cons. G. Ferri, Delle societä, in Commentario del cod. civ., a. cura di A. Scialoja e G. Branca, 1955, pag. 14 e seg. anche per ulteriori richiami di dottrina,

si era impegnato verso il Meini a costituire con lui una

society per l'imbombolamento e la distribuzione di gas

per auto in Piemonte, nonchö l'altro contratto preliminare, con cui il primo si era impegnato verso il secondo a costi

tuire con lui altra analoga societä in Toscana. In proposito i Griudici d'appello rilevarono che, nei due contratti, non

era indicato il tipo di societä che si sarebbe dovuto co

stituire tra le parti fra i tanti previsti dalla legge (art. 2249 cod. civ.), onde essi mancavano degli elementi es

senziali dei negozi societari da stipulare. Sotto tale riflesso

la Corte torinese ritenne olio le due convenzioni preli minari difettassero del fondamentale requisito del sinal

lagma contrattuale, costituito dalla determinatezza o de

terminabilitä dell'oggetto (art. 1346 cod. civ.), e che fos

sero perciõ affette da nullita assoluta, giusta l'art. 1418, 2° comma, cod. civ. Conseguentemente la Corte respinse l'azione di danni, esperita dal Meini sul presapposto che

il Maggioni si fosse reso inadempiente ai predetti preli

minari, data la nullita dei preliminari stessi.

Col primo mezzo il Meini si duole che la Corte di merito

abbia preso in considerazione l'eccezione di nullitä dei

patti controversi, sotto il profilo dell'mdeterminatezza

ed indeterminabilitä del loro oggetto, benche tale eccezione

fosse stata tardivamente sollevata dal Maggioni (attuale

resistente) solo nella comparsa conclusionale d'appello. Senonche simile censura e stata, nella memoria, abbandonata

dal ricorrente, a seguito dell'esatta replica del resistente, il quale ha rilevato, nel controricorso, che la suaccennata

eccezione era stata tempestivamente sollevata fin dal giu dizio di primo grado.

Con ulteriore censura del primo mezzo il ricorrente

sostiene che erroneamente la denunziata sentenza annullõ

i predetti preliminari sotto il profilo dell'mdeterminatezza

del loro oggetto, non essendo stato indicato il tipo della

societä, che le parti, in osservanza dei preliminari stessi, avrebbero dovuto costituire. E ciõ perche, ad avviso

del ricorrente, la mancata indicazione del tipo della co

stituenda societä potrebbe dar luogo ad una incertezza

della forma, ma non dell'oggetto della societä, medesima, consistente nell'imbombolamento e distribuzione di gas

per auto.

Anche questa doglianza e giuridicamente infondata.

£ principio indiscusso che il contratto preliminare deve avere per oggetto gli elementi essenziali del futuro

contratto definitivo, giacche esso si inserisce nell'iier

dello stesso contratto definitivo, rispetto al quale ha una,

funzione preparatoria. II che appare ovvio, ove si con

sideri che, se il preliminare non contenesse gli elementi

essenziali del negozio in fieri, cui e predisposto, le parti non avrebbero la possibility di eseguirlo, non potendo avere una idea precisa della convenzione da stipulare. Poiche, dunque, gli elementi essenziali del futuro con

tratto definitivo costituiscono l'oggetto del contratto pre liminare, e evidente che la loro omessa o incompleta in

dicazione, che li renda indeterminabili, importa che l'og

getto del preliminare non sia determinato o determinabile, come prescrive l'art. 1346 cod. civ., e che consegua, per tal motivo, la nullita assoluta del preliminare medesimo, ai sensi del successivo art. 1418, 2° comma.

Analogamente il preliminare del contratto soc'ale

(;pactum de ineunda soeietate) deve avere per oggetto, per

poter essere eseguito, gli elementi essenziali della costi

tuenda societä, tra cui e fondamentale il tipo dell'orga nismo societario : altrimenti le parti, in sede di esecuzione

del preliminare, non saprebbero se devono costituire una

societä collettiva o per azioni o di altro genere. Quando

perciõ il pactum de ineunda soeietate impegni genericamente i contraenti a costituire una societä per una certa attivitä

comune da svolgere in avvenire, senza indicare il tipo della costituenda societä, cioõ il suo piu essenziale elemento, onde l'oggetto del contratto preliminare non sia suscettibile di alcuna determinazione, non puõ dubitarsi dell'assoluta nullitä del negozio, giusta il combinato disposto dei men

zionati art. 1346 e 1418, 2° comma. Ne puõ obiettarsi che, in siffatta ipotesi, sia indeter

minata la forma della societä da costituire, ma non l'oggetto

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1669 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1670

del preliminare. Quando, infatti, non risulta, dal pactum de ineunda societate, quale sia la sooietä che le parti sono

tenute a costituire per adempiere il contratto, rimane nel

vago proprio l'oggetto del preliminare, oioe il tipo dell'ente

da ereare, a prescindere dalla forma (solenne o non solenne) attraverso la quale csso puõ venire a giuridica esistenza.

Esattamente, dunque, la Corte di merito ritenne che

i due preliminari in questione, con cui fu genericamente stabilita la costituzione di imprecisate society di tipo

ignoto, per rimbombolamento e la distribuzione di gas

per auto, non avessero un oggetto determinate o determi

nabile, e fossero perciõ affetti da nullita assoluta, giusta le ricliiamate disposizioni.

Tuttavia si replica, nel primo mezzo, che, ad onta

della nullita dei preliminari, sia yalido l'impegno, che, secondo la deduzione probatoria del Meini, il Maggioni avrebbe assunto, verso di lui, di risarcirgli i danni deriva

tigli dalla mancata costituzione della societä ; si lamenta

perciõ che la Corte di merito non abbia rilevato, incorrendo

in difetto di motivazione, clie, quanto meno, su tale im

pegno del Maggioni, da lui non adempiuto, trovava fon

damento l'azione di risarcimento di danni, per inadempi mento contrattuale, esperita dal Meini. Senonche avverti

rono, a talriguardo, i Griudici di appello, non incorrendo per ciõ nel lamentato vizio di attivitä, che il preteso impegno del Maggioni sarebbe stato da lui assunto sul presupposto che fosse valido il contratto, in cui si era obbligato a co

stituire col Meini la societä, che avrebbe dovuto operare in Piemonte, e che conseguentemente dovesse risarcire

quest'ultimo dei danni derivati dal suo madempimento

contrattuale, consistito nella mancata costituzione della

societä. medesima. Ma, data la rilevata nullita del patto

preliminare, su cui si fondava la dedotta promessa risar

citoria del Maggioni, gli stessi Griudici d'appello aggiun

sero, correttamente motivando la loro decisione sul punto, che tale promessa, ancorche rispondente a veritä, sarebbe

stata nulla per mancanza di causa.

II primo mezzo non si palesa perciõ dotato di pregio.

(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 22 maggio 1963, n. 1347 ; Pres.

Fibbi P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Gentile

(concl. conf.); Mottadelli (Aw, Ulgheri) c. Soo. La

Cazzuola (Aw. Carboni).

(Oassa App. Milano 20 dicembre 1960)

Fallimento — Artigiaiio — Assoggettabilita — Li

miti (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, disoiplina del falli

mento, art. 1 ; cod. civ., art. 2083). Fallimento — Imprenditore — Deter minazione del

carico di r. m. — Momento temporale (R. d. 16

marzo 1942 n. 267, art. 1).

Spese giudiziali -—- Cauzione — Pronuncia di inco

stituzionalita dell'art. 98 cod. proc. civ. — El

letti sui giudizi iii eorso (Costituzione della Re

pubblica, art. 136 ; legge 11 marzo 1953 n. 87, norme

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte co

stituzionale, art. 30; cod. proc. civ., art. 98).

Anche Vartigiano & soggetto alia dicliiarazione di fallimento,

se il reddito accertato ai fini delVimposta di r. m. superi

il minimo imponibile. (1)

(1) Vedi in senso conforme Cass. 22 gennaio 1959, n. 142,

Foro it., 1959, I, 224, con nota di richiami, eui adde Cass. 14

marzo 1962, n. 519 (id., 1962, I, 645, con nota di richiami),

per la quale l'artigiano puA essere dichiarato fallito, non solo

se concorrano i requisiti dell'art. 1, 2° comma, della legge falli

mentare ma anche se esplica attivitä. commerciale : accertamento

i'accertamento tributario, alla stregua del quale viene con

statata la qualitä di piccolo imprenditore, deve riferirsi al tempo della dichiarazione di fallimento. (2)

A seguito della dicliiarazione di incostituzionalitä delVart.

98 cod. proc. civ., deve disporsi lo svincolo della cauzione

a favore di chi I'aveva prestata, ancorche sia riuscito

soccombente nel giudizio ancora pendente. (3)

La Corte, ecc. — Col primo motivo del suo ricorso, il Mottadelli ripropone la tesi, secondo la quale l'artigiano, essendo piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 cod.

civ., non sarebbe mai soggetto a fallimento. Secondo tale

tesi, l'art. 1 della legge fallimentare, ehe definisce i piccoli

imprenditori con riferimento al reddito accertato ai fini

dell'imposta di r. m. (o, in difetto di accertamento, con

riferimento al capitale investito nell'azienda), andrebbe

coordinate con l'art. 2083, nel senso che, esclusa in ogni caso la possibility del fallimento per l'artigiano, i criteri

quantitativi di cui all'art. 1 si applicherebbero solo ai

commercianti in senso stretto.

La tesi medesima non era stata esposta a suo tempo in

nanzi ai Griudici di merito, ma, poiche si tratta di questione di puro diritto (interpretazione degli art. 1 legge fall, e 2083

cod. civ.), questa Corte suprema puõ prenderla in esamie,

quantunque essa non fosse stata formulata nei motivi del

l'appello proposto dal Mottadelli contro la sentenza del Tri

bunale. Essa perõ non e esatta. Questa Corte suprema, sia in sede penale (sentenza 9 gennaio 1950, n. 29, Foro it.,

1950, II, 109) sia in sede civile (sentenza 22 gennaio 1959, n. 142, id., 1959, I, 224) ha ritenuto che anche l'artigiano

põssa essere soggetto alia dichiarazione di fallimento,

sempre che il reddito accertato ai fini dell'imposta di r. m.

superi il minimo imponibile ; ne il ricorrente prospetta

oggi tali argomenti, che possano indurre a modificare l'orien

tamento giurisprudenziale ora ricordato. L'art. 1 della

legge fallimentare ha infatti carattere di norma integrativa dell'art. 2083 cod. civ. essendo diretta a meglio deter

minare, ai fini dell'assoggettabilita alia procedura con

corsuale, la categoria dei « piccoli imprenditori» ed a tale

scopo ha adottato un criterio quantitative, fissando le

condizioni necessarie perche tale qualifica sussista. Ma la

norma di cui al capo verso del detto art. 1 si riferisce indub

biamente a tutti «gli imprenditori che esercitano una

attivita commerciale » (art. 2082 e 2195 cod. civ.) e per ciö anche a coloro che esercitano una impresa a carattere

artigiano, i quali non sono, si ripete, per ciõ solo esclusi

dall'applicazione delle norme sul fallimento, ma soltanto

se l'impresa di cui sono titolari abbia i caratteri voluti

dall'art. 1, 2° comma. II primo motivo del ricorso deve

essere perciõ respinto.

£, invece, fondato il secondo motivo del ricorso, con

il quale si censura 1'interpretazione che la Corte di me

rito ha dato della norma, secondo la quale sono piccoli

imprenditori coloro i quali sono stati riconosciuti, in sede

d'accertamento ai fini dell'imposta di r. m., titolari di un

reddito che non superi il minimo esente da imposta.

che l'App. Bologna 16 febbraio 1960 (id., 1960, I, 827, con nota

di richiami), per tal motivo cassato, non aveva compiuto. (2) Vedi in conformity Cass. 12 luglio 1957, n. 2845, Foro

it., 1957, I, 1778. La sufficienza, ai fini della valutazione della

quality di piccolo imprenditore, di un accertamento la cui defi

nitivitä sia intervenuta in tempo successivo alia sentenza dichia

rativa di fallimento, 6 stata affermata da Cass. 20 febbraio

1963, n. 418 e 5 gennaio 1963, n. 12, retro, 922, con nota di richiami, dalla prima implicitamente, dalla seconda expressis verbis.

(3) La sentenza 29 novembre 1960, n. 67 della Corte costi

tuzionale, che ha dichiarato 1'incostituzionalita dell'art. 98 cod.

proc. civ., k pubblicata in Foro it., 1960, I, 1873.

Sugli effetti della dichiarazione d'incostituzionalita del

l'art. 98 su sentenza di secondo grado, che aveva dichiarato

estinto il processo per mancata prestazione della cauzione, Cass. 7 luglio 1962, n. 1749, retro, 111, con nota di richiami ;

successivamente, a proposito della dichiarazione d'incostitu

zionalitä delle norme disciplinatrici della composizione delle

sezioni specializzate agrarie, Cass. 22 giugno 1963, n. 1707,

retro, 1352, con nota di richiami.

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