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sezione III civile; sentenza 25 marzo 1985, n. 2092; Pres. Gabrieli, Est. Tropea, P. M. Valente...

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sezione III civile; sentenza 25 marzo 1985, n. 2092; Pres. Gabrieli, Est. Tropea, P. M. Valente (concl. conf.); Soc. Lloyd Italico e l'Ancora (Avv. Cascino, Scofone) c. Cuomo e altri. Cassa Trib. Potenza 29 gennaio 1981 Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 9 (SETTEMBRE 1985), pp. 2269/2270-2271/2272 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177992 . Accessed: 28/06/2014 18:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.90 on Sat, 28 Jun 2014 18:29:36 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione III civile; sentenza 25 marzo 1985, n. 2092; Pres. Gabrieli, Est. Tropea, P. M. Valente (concl. conf.); Soc. Lloyd Italico e l'Ancora (Avv. Cascino, Scofone) c. Cuomo e altri.

sezione III civile; sentenza 25 marzo 1985, n. 2092; Pres. Gabrieli, Est. Tropea, P. M. Valente(concl. conf.); Soc. Lloyd Italico e l'Ancora (Avv. Cascino, Scofone) c. Cuomo e altri. Cassa Trib.Potenza 29 gennaio 1981Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 9 (SETTEMBRE 1985), pp. 2269/2270-2271/2272Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177992 .

Accessed: 28/06/2014 18:29

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

al momento di entrata in vigore di detta legge e già soggetti a

proroga, stabilendo che sii considerano prorogati per un periodo

variabile a seconda delle date di stipulazione, rispettivamente indicate alle lett. a), b) e c) del 1° comma del medesimo articolo.

Viceversa i contratti di locazione di immobili non abitativi e

non soggetti a proroga sono disciplinati dall'art. 71 della stessa

legge ed autoritatàvamente prolungati con criteri diversi.

Orbene, l'art. 15 bis 1. n. 94/82, prorogando ancora di due anni

la scadenza dei contratti di locazione di cui alle lett. a), b) e c)

del 1° comma dell'art. 67 della citata legge sull'equo canone, ha

inteso òhiaramente imporre un ulteriore periodo di durata degli stessi contratti già prorogati ex art. 67 (tant'è che si parla di

« ulteriore proroga ») ed il riferimento alle lett. a), b) e c) serve

non già ad individuare la categoria dei contratti contemplati, ma

le diverse scadenze legali fissiate dalla predetta disposizione transi

toria ai fini del computo del nuovo biennio di proroga. In altri termini, il legislatore non ha inteso creare una nuova

ed indiscriminata proroga per tutti i contratti di locazione di

immobili1 non abitativi (in contrasto, peraltro, con l'indirizzo

perseguito con la 1. 392/78), ma soltanto stabilire, attraverso

l'esclusivo riferimento all'art. 67 di detta legge, un ultimo ed

eccezionale periodo di proroga delle locazioni1 già soggette alla

previgente normativa vincolistica, avendo ritenuto insufficiente la

disciplina transitoria dettata per tali locazioni a realizzare quel

graduale passaggio dal vecchio al nuovo redime locativo (vedi su

quest'ultimo punto, Corte cost. 5 aprile 1984, n. 89, id., 1984, I,

1450). Con tale sentenza la Corte costituzionale ha, anzi, conferma

to l'interpretazione innanzi esposta sulla limitata operatività dell'art.

15 bis 1. n. 94/82. Invero, vari giudici di merito, proprio sul presupposto dell'ap

plicabilità dall'ulteriore proroga in esame ai soli contratti di

locazione di cui all'art. 67 1. 392/78 e non anche a quelli

contemplati dall'art. 71 (relativi a locazioni di immobili urbani

non abitativi e non soggetti a proroga all'atto dell'entrata in

vigore della legge sull'equo canone), avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis più volte citato, in

relazione al disposto dell'art. 3 Cost. E la Corte costituzionale ha respinto, fra l'altro, siffatto profilo

di legittimità osservando Che la denunziata disparità di trattamen to conseguente alla limitata operatività dell'art. 15 bis era giu stificata dall'obiettiva differenza riscontrabile tra i contratti previsti dall'art. 67 1. 392/78 e quelli contemplati dall'art. 71 della

medesima legge. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione IH civile; sentenza 25 marzo

1985, n. 2092; Pres. Gabrieli, Est. Tropea, P. M. Valente

(conci, conf.); Soc. Lloyd Italico e l'Ancora (Avv. Cascino,

Scofone) c. Cuomo e altri. Cassa Trib. Potenza 29 gennaio 1981.

Assicurazione (contratto di) — Mancato pagamento del premio —

Sospensione assicurativa — Cessazione (Cod. civ., art. 1901).

Decorso il termine di tolleranza, la sospensione della copertura assicurativa per il mancato pagamento di un premio successivo cessa solo a partire dalle ore ventiquattro del giorno in cui l'assicurato versa quanto da lui dovuto. (1)

(1) Nello stesso senso, v. Cass. 2 ottobre 1980, Palmitezza, Foro it., Rep. 1981, voce Assicurazione (contratto), n. 111. La direttiva è modellata sulla falsariga dell'art. 1901, 1° comma, c.c., elevato al rango di norma-cardine ma a sua volta tributario, per l'ispirazione di fondo, nei confronti dell'art. 1899 c.c. Senonché, le ragioni che potevano, e forse ancora potrebbero militare in favore di una standar dizzazione del termine iniziale del contratto (cfr., indicativamente, C. Vivante, Il contratto di assicurazione, Milano, 1885, I, 77, nota 1), rimbalzano con molta difficoltà nell'ambiente, tutto diverso, di un rapporto in atto, anche se sospeso rispetto ad un suo effetto essenziale. Non a caso, ed anche in vista delle implicazioni penalistiche di cui si dirà tra un momento, v'è chi ha ritenuto che la soluzione dettata dal legislatore non vada estesa oitre il termine letterale della disposizione normativa di cui al 1° comma: v., infatti, Pret. Firenze 12 luglio 1979, Foro it., Rep. 1980, voce cit., n. 198, che, nell'attribiure al tardivo pagamento l'effetto di far cessare immediatamente la sospensione assicurativa, ha escluso altresì che la contestuale messa in circolazione dell'autoveicolo integri la contravvenzione di cui all'art. 32 1. 990/69.

Difficilmente perscrutabile, a dispetto della massima, Pret. Como 28 luglio 1973, id., Rep. 1974, voce cit., n. 164, nonché Cass. 31 gennaio 1959, n. 291, id., Rep. 1959, voce cit., n. 84, nelle quali al

Il Foro Italiano — 1985.

Svolgimento del processo. — Con atti di citazione notificati il

13 e il 15 dicembre 1975 Raffaele Cuomo conveniva in giudizio davanti al Pretore di Potenza Domenico Micoolis, Rocco Santan

gelo e la società assicuratrice Lloyd Italico e l'Ancora s.p.a. per ottenere la condanna dei predetti in solido dei danni causati alla

propria autovettura Volkswagen targata PZ 7539 investita il 24

febbraio 1975 mentre era parcheggiata din tino spazio privato adiacente alla via Mazzini di Potenza dall'automobile Fiat 124

targata PZ 56505 di proprietà del Miccoft, condotta dal Santan

gelo e munita di contrassegno rilasciato dall'agenzia di Potenza

dell'assicuratrice Lloyd Italico e l'Ancora s.p.a. Si costituiva in giudizio la società assicuratrice la quale si

opponeva alla domanda sostenendo che l'autovettura del MiccoMs

al momento dell'incidente non era coperta dall'assicurazione per la

responsabilità civile perché il premio annuale scaduto il 6 feb

braio 1975 era stato pagato il 24 febbraio 1975. Gli altri due

convenuti rimanevano contumaci.

Il pretore adito dichiarava i'1 Santamgelo responsabile dell'inci

dente e rigettava la domanda nei confronti della società assicura

trice.

Il Cuomo proponeva appello nei confronti della sola società

assicuratrice; questa si costituiva in giudizio resistendo al grava me. Il contraddittorio veniva poi integrato nei 'confronti del

Miocolfo del Santangelo, die nel frattempo aveva assunto il diverso cognome di Di Bello.

Con sentenza n. 35 del 29 gennaio 1981 il Tribunale di Potenza accoglieva l'appello e in riforma della sentenza di primo grado condannava la Lloyd Italico e l'Ancora s.p.a. al pagamento in favore del Cuomo della somma di lire 600.000 oltre interessi e

spese del doppio grado del giudizio.

Il tribunale, premesso che la rata del premio assicurativa successiva alla firma era scaduta il 6 febbraio 1975 e risultava oltre che provato, pacifico tra le parti che era stata pagata il 24 febbraio 1975 e cioè di giorno dell'incidente e precisamente, come

poteva ritenersi sulla scorta delle risultanze del rapporto della

polizia stradale, in un momento precedente all'incidente stesso, riteneva che il rapporto assicurativo dopo il periodo di sospensio ne « si era riattivato dal momento 'stesso in cui era avvenuto il

pagamento, per il venir meno del difetto funzionale della causa ». E ciò « perché in mancanza di espressa diversa contraria indica zione del legislatore, deve darsi piena ed immediata efficacia alla ricostituzione sinallagmatico-funzionale, mentre la contraria indi cazione del legislatore, contenuta nel 1° comma dell'art. 1901 citato si riferisce solo al mancato pagamento del premio unico o della prima rata d'i premio ».

Avverso tale sentenza la Lloyd Italico e l'Ancora s.p.a. ha

proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo e illustrato da memoria difensiva. Gli intimati non si sono costituiti.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo la ricorrente società assicuratrice denunziando violazione o falsa applicazione di norme giuridiche censura la sentenza impugnata per aver fatto ricominciare a decorrere gli effetti del rapporto assicurativo

sospeso dal momento stesso in cui è avvenuto il pagamento anziché dalle ore 24 del giorno in cui il ritardato pagamento è stato effettuato come prescritto per il pagamento del premio o della prima rata di premio dall'art. 1901, 1" comma, c.c.

La censura è fondata. Recependo i previgenti usi della prassi contrattuale fa materia assicurativa che prevedevano che fino al pagamento del premio o della prima rata di premio noi vi era

copertura del rischio il legislatore ha introdotto la norma del 1° comma dell'art. 1901 c.c. la quale stabilisce che nel periodo anzidetto « l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno fa cui il contraente paga quanto è da lui dovuto ». La norma costituisce applicazione del principio generale della corri

spettività delle prestazioni e del conseguente principio particolare in tema di contratto assicurativo che esclude la copertura del rischio fa mancanza del previo puntuale pagamento del premio. Ragioni di certezza e di ordine pratico nella disciplina del

rapporto hanno inoltre indotto il legislatore a fissare fa via generale e salva diversa pattuizione dei singoli contratti, la decorrenza dell'assicurazione dalle ore ventiquattro del- giorno del

pagamento. E la prassi contrattuale si è fa genere adeguata a

principio — del tutto pacifico — della irretroattività dell'adempimento tardivo rispetto ai danni verificatisi durante il periodo di sospensione e della sua efficacia solo ex nunc, non fa seguito una puntualizzazione sul peculiare profilo dibattuto in questa sede (di diverso avviso, comunque, Castellano-Scarlatella, Le assicurazioni private, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, Torino, 1981, 281, che annoverano le due pronunce testé menzionate tra quelle che differisco no alle ore ventiquattro la riattivazione del rapporto).

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2271 PARTE PRIMA 2272

questo criterio anche per quanto riguarda la decorrenza iniziale

dell'assicurazione dopo la stipula del contratto e il contestuale

pagamento del premio o della rata di premio. Il 2° comma dell'art. 1901 cit. prevede poi che alle scadenze

successive l'assicurazione continua a spiegare i suoi effetti in caso

di mancato pagamento per altri quindici giorni e quindi « resta

sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza ».

Stabilisce infine la prima parte dell'ultimo comma del citato

articolo che « nelle ipotesi previste dai due comma precedenti il

contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore nel termine di sei

mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non

agisce per la riscossione ».

Da tale disciplina legislativa si deduce innanzitutto che il

pagamento tardivo effettuato nei sei mesi dalla scadenza del

premio tanto ad iniziativa spontanea del contraente che a seguito dell'azione dell'assicuratore evita la risoluzione di diritto del

contratto sia nell'ipotesi del 1° comma che in quella del 2°

comma.

Tale pagamento tardivo nell'ipotesi prevista dal 1° comma e

per quanto riguarda l'ipotesi prevista dal 2° comma se è effettua

to oltre i quindicesimo giorno ha anche l'effetto tipico di

riattivare l'assicurazione facendone cessare lo stato di sospensione verificatosi mentre, sempre nell'ipotesi del 2° comma, il pagamen

to, se effettuato entro i quindici giorni dalla scadenza, ha l'efficacia

legale di un pagamento tempestivo in conseguenza della precisa

disposizione legislativa che, derogando specificamente al principio

particolare di essenziale connessione tra puntuale pagamento del

premio e copertura del rischio prescrive l'ultrattiv'ità dell'assicura

zione 'nell'anzidetto limitato periodo di rispetto. Sicché in questa

ipotesi non vi è soluzione di continuità nel rapporto assicurativo

derivante dal contratto. E questa è la sola eccezione che la legge stabilisce rispetto al principio dinanzi indicato curandosi di fissare

nelle ore ventiquattro deli quindicesimo giorno dalla scadenza del

premio l'inizio del periodo di sospensione dell'assicurazione. Da

tale articolazione della disciplina legislativa discende che lo stato

di sospensione dell'assicurazione nell'ipotesi prevista dal 2° com

ma non può cessare che alle ore ventiquattro del giorno del

pagamento come prescritto dalla disposizione contenuta nel 1°

comma la quale integra un precetto normativo di carattere

generale nella specifica materia essendo stato dettato per discipli nare l'applicazione iln concreto del principio fondamentale del

rapporto tra premio e assicurazione di cui, ripetesi, l'unica

eccezione è costituita proprio dal termine di rispetto previsto nel

2" comma.

E peraltro anche a voler ritenere che il momento della

cessazione della sospensione dell'assicurazione nell'ipotesi del 2°

comma non ricada direttamente sulla disciplina dettata nel 1°

comma e che quindi ci si trovi in presenza di una lacuna della

legge, il caso controverso dovrebbe egualmente essere risolto a

termini depart. 12, cpv., disp. sulla legge in generale alla stregua

dell'anzidetta disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1901

c.c. che regola una fattispecie ontologicamente eguale a quella in

questione secondo quanto più innanizà esposto. Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata che

non si è adeguata ai principi di diritto suaccennati e ha risolto la

controversia sulla base dell'erronea affermazione che a norma

dell'art. 1901, 2° comma, c.c. lo sitato di sospensione dell'assicura

zione nell'ipotesi di pagamento effettuato oltre il quindicesimo

giorno cessa nel momento in cui è avvenuto il pagamento

■anziché, come avrebbe dovuto ritenersi, alla stregua delle argo

mentazioni che precedono, a partire dalle ore ventiquattro del

giorno del pagamento stesso.

La causa deve conseguentemente essere rinviata per nuovo

esame della controversia ad altro giudice di pari grado che si

designa nel Tribunale di Matera; esso nel decidere si uniformerà

al principio di diritto dianzi enunciato. (Omissis)

È

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 23 marzo

1985, n. 2085; iPres. Scanzano, Est. Cantillo, P. M. Jannelli

(conci, conf.); Min. finanze c. Spessa. Cassa Comm. trib.

centrale 29 dicembre 1982, n. 6342.

Tributi in genere — Commissione tributaria centrale — Poteri

— Provvedimenti relativi alla spettanza di agevolazioni fiscali

— Carenza di motivazione — Dichiarazione di nullità (D.p.r.

26 ottobre 1972 n. 636, revisione della disciplina del conten

zioso tributario, art. 21).

Il Foro Italiano — 1985.

Fabbricati (imposta sul reddito dei) — Agevolazione — Provve

dimento di diniego per violazione delle norme urbanistiche —

Motivazione — Contenuto (L. 6 agosto 1967 n. 765, modifiche

ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, art. 15).

La Commissione tributaria centrale che accerti la carenza di

motivazione dell'atto dell'amministrazione finanziaria (nella spe cie, rigetto della domanda di esenzione venticinquennale dal

l'imposta sul reddito dei fabbricati per violazione delle norme

urbanistiche) deve limitarsi ad annullarlo senza poter procedere ad una nuova valutazione del merito. (1)

Il provvedimento con cui si rigetta la domanda di esenzione

venticiquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati per viola

zione delle norme urbanistiche è sufficientemente motivato at

traverso l'indicazione dell'accertamento amministrativo che ha

dato luogo alla comunicazione del comune e delle norme di

legge che prevedono la perdita automatica del beneficio fisca le. (2)

Svolgimento del processo. — La domanda di Irene Spessa, diretta ad ottenere l'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito di un suo fabbricato in Loano, con provvedimento del 5 novembre 1976 veniva respinta dall'ufficio distrettuale di Albenga per il motivo che l'immobile era stato costruito in violazione delle norme edilizie di cui all'art. 15 1. 6 agosto 1967 n. 765.

La commissione tributaria di I grado di Savona annullava il

provvedimento, ritenendolo viziato per difetto di motivazione; e la pronunzia veniva confermata dalla commissione di II grado e, con la decisione ora denunziata del 29 dicembre 1982, dalla Commissione tributaria centrale.

Premesso che l'art. 15 1. n. 765/67, richiamato nell'atto del

l'ufficio, elenca specificamente le violazioni che, per i fabbricati realizzati in contrasto con la concessione edilizia, comportano la

perdita delle agevolazioni fiscali1, la Commissione centrate ha osservato che la semplice citazione della norma non è sufficiente a rendere noto al contribuente il motivo che, fra quelli astrattamente

previsti, è stato ritenuto in concreto determinante per la decaden za dalle agevolazioni).

Né il difetto di motivazione si può superare iponendo in

relazione il provvedimento fiscale con gli atti di accertamento

della Violazione compiuti dall'autorità locale noti al contribuente e

comunicati — come prescrive lo stesso art. 15 cit. — all'intenden

te di finanza. Infatti, l'obbligo di precisare le violazioni accertate

e assurte a fondamento della sanzione non adempie soltanto alla

funzione di individuare la violazione considerata dall'ufficio, ma

anche di porre il contribuente nella condizione di1 stabilire se la

.violazione medesima sia o non sia oonfigurabile come causa di

decadenza dal beneficio. Nella specie, invece, .il provvedimento era

del tutto privo di motivazione, non richiamando neppure gli atti di

accertamento compiuti dal comune competente e perciò non

consentiva in alcun modo alla contribuente di individuare la

violazione accertata e canseguenziahnente di svolgere un'adeguata difesa.

(1) La Cassazione conferma il proprio orientamento circa i poteri dei giudici tributari in riferimento alle ipotesi di difetto di motivazione

degli atti dell'amministrazione finanziaria: v., da ultimo su questo particolare aspetto, Cass. 30 luglio 1984, n. 4541 e 9 agosto 1983, n.

5325, Foro it., 1985, I, 1774, con nota di richiami.

(2) Nello stesso senso v. Comm. trib. centrale 13 luglio 1983, n.

2051, Foro it., Rep. 1983, voce Registro, n. 291, che ha ritenuto

adeguatamente motivato il diniego delle agevolazioni ex art. 15 legge ponte attraverso il richiamo al verbale di contravvenzione dei vigili comunali da cui emergevano tanto le condotte tenute dal contribuente

quanto le violazioni della legge urbanistica; Comm. trib. centrale 3 marzo 1983, n. 279, ibid., voce Tributi in genere, n. 576, secondo la quale sono sufficienti, per motivare il provvedimento, di

diniego, « espliciti riferimenti agli accertamenti dell'ufficio tecnico

erariale, dai quali risultino le rilevate infrazioni rispetto alla licenza edilizia »; nella stessa logica si pone Cass. 3 novembre 1983, n. 6478, ibid., voce Registro, n. 290, a cui dire non sussistono i pre supposti per pronunciare la decadenza dai benefici fiscali ove la

segnalazione del comune risulti generica e carente di specifiche indica zioni circa gli elementi di fatto collegati alla commissione dell'illecito.

In generale, sulla specificità delle indicazioni che sorreggono il

provvedimento di diniego delle agevolazioni v. Comm. trib. centrale 8

luglio 1983, n. 1935, ibid., voce Tributi in genere, n. 571; 14 marzo

1983, n. 285, ibid., n. 575; 14 maggio 1982, nn. 4224 e 4216, ibid., voce Registro, nn. 301, 302; 14 maggio 1982, n. 4236, ibid., voce Fabbricati (imposta sul reddito dei), n. 13; 12 maggio 1982, nn. 4092 e 4080, ibid., nn. 10, 17; 23 maggio 1980, n. 6180, id., Rep. 1981, voce Cit., n. 17; Comm. trib. I grado Savona 25 ottobre 1977, id., Rep. 1978, voce cit., n. 8.

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