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sezione III civile; sentenza 26 agosto 1985, n. 4549; Pres. Lo Surdo, Est. Lonardo, P. M. Iannelli(concl. diff.); Soc. Milanino (Avv. Ratti) c. Carnicelli ed Errichelli. Conferma App. Milano 24giugno 1981Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 6 (GIUGNO 1986), pp. 1631/1632-1635/1636Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180418 .
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1631 PARTE PRIMA 1632
fine di essere indennizzato della subita diminuzione patrimoniale nei limiti in cui l'amministrazione, prendendo possesso ed utiliz
zando dette opere, ne abbia espressamente od implicitamente riconosciuto la pubblica utilità.
Il riconoscimento dell'utilità dell'opera può essere desunto im
plicitamente ove si tratti di prestazione di attività, oltre che
dall'oggettiva vantaggiosità dell'attività in relazione all'interesse
pubblico, anche dal carattere continuativo delle prestazioni rese dal privato nonché dal fatto che esse siano state prestate in locali
della p.a. per cui essa non poteva non esserne a conoscenza. Il
giudice di rinvio dovrà pertanto, accertare l'esistenza di tali
presupposti ed il rilievo che in proposito assume anche l'inaugu razione della scuola elementare solennemente effettuata, con rife
rimento all'ultimo profilo della censura. Occorre, infine, precisare che la proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa non
può nemmeno essere eslcusa affermando, come ha fatto la senten za impugnata, che il Garozzo avrebbe dovuto chiedere la con
troprestazione personalmente al sindaco che si era impegnato senza averne i poteri.
Invero, come è stato già affermato da questa corte di legittimi tà (Cass. n. 2075 del 1977, id., Rep. 1977, voce Arricchimento
senza causa, n. 6), il comune che sia stato convenuto dal
privato con azione di arricchimento senza causa, in relazione ai
vantaggi « ad esso derivanti da un contratto invalidamente stipu lato dal proprio amministratore (nella specie dal sindaco senza
l'autorizzazione del consiglio e della giunta) non può eccepire
l'improponibilità dell'azione medesima ai sensi dell'art. 2042, per non essere stato preventivamente escusso l'amministratore con
traente. Infatti la responsabilità diretta dei funzionari e dei
dipendenti degli enti pubblici, sancita dall'art. 28 Cost., per gli atti compiuti in violazione di diritti, ed applicabile anche nei
confronti degli amministratori comunali, si aggiunge in via alter
nativa e paritetica a quella dello Stato e degli enti medesimi. Ne
consegue che a questi ultimi non può essere consentita la
predetta eccezione in quanto ciò verrebbe a porre la loro
responsabilità su un piano subordinato e sussidiario, in contrasto
con il citato principio costituzionale. (Omissis)
CASSAZIONE CIVILE; sezione III civile; sentenza 26 agosto
1985, n. 4549; Pres. Lo Surdo, Est. Lonardo, P. M. Iannelli
(conci, diff.); Soc. Milanino (Avv. Ratti) c. Carnicelli ed
Errichelli. Conferma App. Milano 24 giugno 1981.
CASSAZIONE CIVILE;
Notificazione e comunicazione di atti civili — Atto di riassunzio
ne — Notifica a mani proprie fuori della circoscrizione del
l'ufficiale giudiziario notificante — Nullità (Cod. proc. civ., art.
138, 149; d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, art. 106,
107).
Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile — Notificazione — Ufficiale giudiziario incompetente — Nullità — Decorrenza
del termine breve per impugnare — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 325, 326; r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, norme integrative e
di attuazione del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, sull'ordina
mento della professione di avvocato e di procuratore, art. 82;
d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, art. 106, 107).
È nulla la notifica dell'atto di riassunzione compiuta dall'ufficiale
giudiziario dell'ufficio presso cui è riassunto il processo che sia
stata effettuata fuori dal suo mandamento con mezzo diverso
dal servizio postale (nella specie, dichiarata l'incompetenza del
giudice per primo adito, l'atto di riassunzione fu notificato
dall'ufficiale giudiziario addetto al giudice dichiarato competen te con notifica effettuata a mani proprie in luogo posto nella
circoscrizione del giudice per primo adito). (1) È nulla — e pertanto inidonea a far decorrere il termine breve
per impugnare — la notifica della sentenza effettuata dal
l'ufficiale giudiziario che non è addetto al giudice che ha
pronunciato la sentenza, né appartiene al luogo in cui deve
essere eseguita la notificazione (nella specie la notifica della
sentenza era stata effettuata da parte dell'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio giudiziario per primo adito — spogliatosi del
processo per incompetenza — nella cancelleria di quest'ultimo,
per mancata elezione di domicilio). (2)
{1-2) È opportuno riassumere brevemente le due fattispecie originate da una opposizione a convalida di sfratto proposta presso il Pretore di
Il Foro Italiano — 1986.
Svolgimento del processo. — Con ricorso del 29 marzo 1975
Romolo Carnicelli e Maria Antonietta Errichelli, assistiti dal
l'avv. Siracusa, presso il quale in Milano eleggevano domicilio,
proponevano opposizione, dinanzi al Pretore di Desio, all'esecu
zione per rilascio di immobile promossa dalla s.p.a. Milanino
contro di essi, sulla base di un'ordinanza di convalida di sfratto
per morosità la cui legittimità essi ricorrenti contestavano. 11 pretore rimetteva le parti per competenza al Tribunale di
Monza e la società Milanino, con atto notificato di persona dall'ufficiale giudiziario addetto al tribunale predetto, riassumeva il giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. La notificazione
avveniva mediante deposito della comparsa di riassunzione nella cancelleria della Pretura di Desio, ex art. 82, 2° comma, r.d. 22
gennaio 1934 n. 37. Il Carnicelli e la Errichelli non comparivano
Desio senza elezione di domicilio nel detto comune, con conseguente domiciliazione nella cancelleria della pretura. 1) Nella prima il Pretore di Desio, dichiaratosi incompetente, rimette le parti dinanzi al Tribu nale di Monza; l'atto di riassunzione viene notificato a mani del l'ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Monza, nella cancelleria della Pretura di Desio; 2) nella seconda gli opponenti non si costituiscono nel giudizio riassunto innanzi al Tribunale di Monza e non eleggono domicilio per cui si devono considerare domiciliati presso la cancelleria di quest'ultimo ufficio; la sentenza del Tribunale di Monza viene notificata a mani, ancora nella cancelleria della Pretura di Desio, questa volta ad opera dell'ufficiale giudiziario ad essa addetto.
iPer gli art. 106 e 107 d.p.r. 1229/59: a) la notifica di un atto processuale può essere effettuata tanto dall'ufficiale giudiziario del luogo ove risiede o è domiciliato il destinatario quanto dall'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio investito del processo (sono due criteri concorrenti di ripartizione della competenza); b) se il destinatario non risiede nel comune capoluogo del mandamento dell'ufficiale giudiziario che effettua la notifica, questa deve essere eseguita mediante il servizio postale; tuttavia la notifica per posta fuori del mandamento è consentita solo — a pena di nullità — all'ufficiale giudiziario addetto al giudice presso cui sarà celebrato il processo.
Sub a) cfr. — sia pure riferite alla notifica del ricorso o del controricorso per cassazione — Cass. 1° agosto 1984, n. 4578, Foro it., Rep. 1984, voce Ufficiale giudiziario, n. 1; 13 giugno 1984, n. 3552, ibid., voce Cassazione civile, n. 105; 26 febbraio 1982, n. 1230, id., Rep. 1982, voce Ufficiale giudiziario, n. 20; 6 aprile 1981, n. 1928, id., Rep. 1981, voce cit., n. 3; 26 marzo 1981, n. 1778, ibid., voce Notificazione civile, n. 13; 29 maggio 1980, n. 3543, id.. Rep. 1980, voce Ufficiale giudiziario, n. 23; 12 aprile 1978, n. 1723 e 25 gennaio 1978, n. 320, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 3, 4; 13 dicembre 1977, n. 5441, id., Rep. 1977, voce cit., n. 10; 24 marzo 1976, n. 1039, id., 1976, I, 1536, con nota di richiami.
Sub b) cfr. Cass. 4 febbraio 1983, n. 940, id., Rep. 1983, voce cit., n. 1; 20 ottobre 1980, n. 5663, id., Rep. 1980, voce Notificazione civile, n. 15; 12 agosto 1982, n. 4569, id., Rep. 1982, voce Ufficiale giudiziario n. 21; 12 maggio 1981, n. 3134, id., Rep. 1981, voce cit., n. 4; 29 maggio 1980, n. 3543, id., Rep. 1980, voce cit., n. 23; 10 marzo 1980, n. 1598, ibid., n. 24; 6 dicembre 1979, n. 6329, id., Rep. 1979, voce cit., n. 53; 11 gennaio 1979, n. 219, ibid., n. 54. La Cas sazione ha però anche precisato che il vizio che affetta la notifica compiuta da ufficiale giudiziario incompetente è una nullità che si sana con la costituzione delle parti, e non inesistenza: v. sent. 31 gennaio 1984, n. 748, id., Rep. 1984, voce oit., n. 1; 4 dicembre 1981, n. 6428, e 8 luglio 1981, n. 4474, id., Rep. 1981, voce Notificazione ci vile, nn. 64, 65.
In tema di domiciliazione ex lege in cancelleria, qualora la parte non abbia eletto domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui pende il processo, v. Cass. 2 agosto 1984, n. 4602, id., Rep. 1984, voce Impugnazioni civili, n. 53; 21 dicembre 1984, n. 6664, id., 1985, I, 2316, con nota di richiami; cui adde, Cass. 23 marzo 1985, n. 2087 id., Mass., 401, per una fattispecie — relativa alla notifica di sentenza — in cui, essendo stato eletto domicilio nel comune ove risiede il giudice presso cui pende il processo, ma senza specificare il luogo cui si riferisce la elezione, si è escluso di poter applicare l'art. 82 r.d. 37/34, anche se il procuratore non risiedeva nel comune sede del l'ufficio; con la conseguenza che le notifiche vanno effettuate presso il domicilio del procuratore, risultante dall'albo in cui è iscritto.
Sulla questione della validità della notifica di sentenza nella cancel leria del giudice che l'ha emessa, v. Cass. 3 novembre 1983, n. 6477, e 23 aprile 1983, n. 2807, id., Rep. 1983, voce Impugnazioni civili, nn. 80, 81; 15 gennaio 1982, n. 256, id., 1983 I, 767, con nota di richiami. Sul problema affrontato dalla sentenza in epigrafe si rileva un contrasto fra l'orientamento della Cassazione e quello del Consiglio di Stato, il quale nega che la violazione delle norme di competenza de gli ufficiali giudiziari comportino la nullità della notifica, in quanto si tratta solo di irregolarità: v. Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 1983, n. 714, id., Rep. 1983, voce Giustizia amministrativa, n. 514; ad. plen. 23 febbraio 1982, n. 4, id., Rep. 1982, voce cit. n. 560; T.A.R. Umbria 9 ottobre 1979, n. 204, id., 1980, III, 26, con nota di richiami.
In dottrina v. Punzi, Notificazione (dir. proc. civ.), voce dcWEnci clopedia del diritto, XXVIiII, 6-11 ss.; Andrioli, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, 507 ss. e 217 ss.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
dinanzi al tribunale ed il giudizio si concludeva in loro assenza. Con sentenza del 29 marzo 1980 il Tribunale di Monza
rigettava l'opposizione (e la relativa motivazione, sul merito della
controversia, non interessa in questa sede). Per quel che qui, in
vece, importa, il tribunale rilevava preliminarmente che la notifi cazione dell'atto di riassunzione era correttamente avvenuta presso la cancelleria della Pretura di Desio, non avendo il difensore degli opponenti eletto domicilio nel luogo dove aveva sede l'autorità
giudiziaria adita e soccorrendo, dunque, il disposto dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934, secondo il quale in tale ipotesi il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.
La sentenza del Tribunale di Monza veniva notificata, su istanza della società Milanino, anche essa presso la cancelleria della Pretura di Desio, ad opera dell'ufficiale giudiziario addetto a tale pretura e personalmente da parte di lui.
I soccombenti Carnicelli ed Errichelli proponevano appello, dolendosi delle modalità delle avvenute notificazioni; la Milanino resisteva.
Con la sentenza oggi denunciata la Corte d'appello di Milano
dichiarava la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio (rectius: dell'atto di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Monza) e conseguentemente la nullità di tutti gli atti successivi ad esso collegati e rimetteva la causa dinanzi al tribunale stesso.
Osservava preliminarmente la corte milanese che la notificazio ne della sentenza di primo grado era avvenuta a mezzo del l'ufficiale giudiziario presso la Pretura di Desio anziché a mezzo di quello presso il Tribunale di Monza. Essa doveva, pertanto, considerarsi nulla, in quanto l'ufficiale giudiziario è competente a notificare atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale di sua pertinenza, purché però si
tratti di atti relativi ad un procedimento che sia o possa essere di
competenza del giudice a cui l'ufficiale giudiziario in questione è
addetto, mentre nella specie la sentenza notificata era stata
emessa dal Tribunale di Monza e quindi non si riferiva ad un
procedimento di competenza del Pretore di Desio. Per conseguen
za, tale notificazione non era idonea a far decorrere il termine
breve per la proposizione dell'appello e l'appello stesso, proposto oltre i trenta giorni dalla notificazione nulla ed entro l'anno dal
deposito della sentenza, era procedibile. Per gli stessi motivi, per
i quali era nulla la notificazione della sentenza del tribunale,
doveva essere considerata nulla anche la notificazione dell'atto di
riassunzione.
Anche tale notificazione era avvenuta a mezzo dell'ufficiale
giudiziario addetto alla Pretura di Desio, mentre l'atto notificato
non si riferiva ad un procedimento di competenza del pretore,
sibbene ad un procedimento di competenza del Tribunale di
Monza. La nullità in questione non era stata sanata, perché il
Carnicelli e la Errichelli non si erano costituiti.
Aggiungeva la corte, ad abundantiam, che la notificazione era
nulla anche in relazione al disposto dell'art. 170 c.p.c., per il
quale le notificazioni si fanno al procuratore costituito dopo la
costituzione in giudizio, laddove nella specie si trattava dell'atto
introduttivo del giudizio. Esso non poteva, pertanto essere no
tificato mediante deposito di copia nella cancelleria della Pretura
di Desio ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934.
II rilievo de quo rendeva superfluo l'esame della questione, dibattuta tra le parti, circa l'applicabilità del citato art. 82 alla
fattispecie. La dichiarata nullità imponeva la rimessione della causa al
primo giudice ex art. 354 c.p.c. Contro questa sentenza ha proposto ricorso la società Milanino.
Gli intimati non si sono costituiti.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo, deducendo
violazione degli art. 106 e 107 d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229
ed 88 1. 19 ottobre 1951 n. 1128, cost come modificato dall'art. 1
1. 19 dicembre 1956 n. 1442, la società ricorrente si duole
dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui
l'appello proposto dal Carnicelli e dalla Errichelli sarebbe proce
dibile pur se avvenuto dopo il decorso del termine di trenta
giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, perché la
notificazione stessa era nulla.
Richiamata la normativa vigente in tema di notificazione, la
società ricorrente assume, sulla scorta anche della giurisprudenza della Suprema corte, che nei luoghi privi dell'ufficio unico per le
notificazioni, la notificazione può essere effettuata in via concor
rente dall'ufficiale giudiziario del luogo ove essa deve avvenire e
da quello presso l'autorità giudiziaria competente per la trattazio
ne dell'affare, sicché è valida la notificazione effettuata dal
II Foro Italiano — 1986 — Parte /-106.
l'ufficiale giudiziario nei limiti della competenza territoriale del
l'ufficio cui egli è addetto anche se si tratta di atti relativi ad un
giudizio di competenza di altro giudice. La notificazione in esame, effettuata dall'ufficiale giudiziario del
luogo ove essa doveva avvenire, doveva pertanto essere considera
ta regolare e l'appello, proposto oltre il termine di trenta giorni da tale notificazione, doveva essere dichiarato improcedibile per tardività.
In base agli stessi suenunciati principi doveva essere considera
ta ritualmente avvenuta anche la notificazione della comparsa di
riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Monza e doveva
per conseguenza essere ritenuta erronea la contraria statuizione
contenuta nella sentenza impugnata, in base alla quale era stata
ordinata al rimessione della causa al giudice di primo grado.
Perché siano chiari i termini in fatto del problema sottoposto all'esame di questo collegio, anche a correzione di quel che nella
sentenza denunciata viene affermato è opportuno preliminarmente ricordare che: a) la notificazione dell'atto di riassunzione del
giudizio dinanzi al Tribunale di Monza, dopo la pronuncia di
incompetenza emessa dal Pretore di Desio, è avvenuta ad opera dell'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notificazioni presso il
predetto tribunale, il quale ha di persona provveduto a depositare
copia della relativa comparsa nella cancelleria della Pretura di
Desio; b) la notificazione della sentenza emessa dal Tribunale di
Monza è avvenuta ad opera dell'ufficiale giudiziario addetto alla
Pretura di Desio, il quale ha anch'egli di persona provveduto a
depositare copia della decisione nella cancelleria della stessa
pretura.
Va, altresì, ricordato che entrambe le notificazioni sono avve
nute presso la cancelleria della Pretura di Desio a mente dell'art.
82, 2° comma, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37. È, invero, pacifico che
il procuratore del Carnicelli e della Errichelli aveva proposto
l'opposizione, per la quale aveva ricevuto mandato dai suoi
clienti, dinanzi al Pretore di Desio e cioè fuori della circoscrizio
ne del Tribunale di Milano al quale era assegnato. Egli era,
pertanto, tenuto ad eleggere domicilio in Desio. Poiché a ciò non
aveva provveduto (ché, anzi, i ricorrenti avevano eletto domicilio
presso di lui, in Milano), il domicilio stesso doveva intendersi
eletto, in virtù della ciatata norma, presso la cancelleria dell'auto
rità giudiziaria presso la quale il giudizio era stato introdotto, ed
evidentemente la società, ad istanza della quale entrambe le
notificazioni sono state eseguite, ha ritenuto persistente tale ele
zione di domicilio.
Ciò premesso, il problema che deve affrontarsi è se in entrambi
i casi sub a) e b) le notificazioni siano correttamente avvenute.
La soluzione esige una serie articolata di risposte che tengano
conto anche degi elementi costituiti dal luogo ove la notificazione
è stata eseguita. È evidente, infatti, che l'accertamento della
sussistenza o della insussistenza della potestà notificatoria del
l'ufficiale giudiziario è collegato al luogo dell'eseguita notificazione.
Per effetto della translatio iudicii, a seguito della dichiarazione
di incompetenza del Pretore di Desio, la comparsa di riassunzio
ne era da considerarsi atto di prosecuzione del giudizio già
iniziato con l'atto originario introduttivo del giudizio stesso (art.
50, 1" comma, c.p.c.). Correttamente, pertanto, la notificazione di
essa risulta avvenuta presso la cancelleria della Pretura di Desio,
ove doveva intendersi eletto originariamente il domicilio del
procuratore costituito (secondo il già citato 2° comma dell'art. 82
r.d. n. 37 del 1934), in virtù dell'art. 170, 1° comma, c.p.c.
Non altrettanto può dirsi in ordine al diverso profilo della
potestà notificatoria dell'ufficiale giudiziario.
Per il combinato disposto degli art. 106 e 107, 2° comma, d.p.r.
15 dicembre 1959 n. 1229, costituisce principio fondamentale
quello dell'attribuzione concorrente della potestà notificatoria
all'ufficiale giudiziario del luogo in cui deve essere eseguita la
notificazione ed a quello addetto all'autorità giudiziaria competen te a conoscere della causa cui attiene la notificazione, il quale
ultimo può operare anche fuori della circoscrizione territoriale,
ma solo a mezzo del servizio postale (cosi Cass. 21 ottobre 1980,
n. 5663, Foro it., Rep. 1980, voce Notificazione civile, n. 15).
Orbene, è sufficiente osservare che la notificazione è avvenuta
certamente ad opera dell'ufficiale giudiziario addetto all'autorità
giudiziaria competente a conoscere della causa alla quale si
riferiva l'atto notificato, e cioè dell'ufficiale giudiziario addetto al
Tribunale di Monza, ma non a mezzo del servizio postale, come
sarebbe stato necessario dal momento che la notificazione avveni
va fuori della sua circoscrizione territoriale, per poter concludere
che si tratta di notificazione affetta da nullità.
Per quel che riguarda la notificazione della sentenza, occorre
sgombrare preliminarmente il campo della questione se la manca
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1635 PARTE PRIMA 1636
ta comparizione degli originari opponenti Carnicelli ed Errichelli in sede di riassunzione comportasse una qualche modificazione in ordine alla disciplina delle notificazioni sopra delineata.
Osserva il collegio che la disciplina stessa non subisce alcuna modificazione in relazione alla ipotesi de qua. Come si è già detto, infatti, per il principio della translatio iudicii, con la declinatoria di competenza il rapporto processuale sorto dinanzi al giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti e continua, in forza della domanda originaria, dinanzi a
quello cui è rimessa la causa, tanto che la mancata comparizione, in fase di riassunzione, della parte, che nella prima fase del
processo si era regolarmente costituita, non dà luogo a contuma cia, bensì ad assenza. Da ciò consegue che la notificazione della
sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, va fatta al procuratore costituito, secondo gli ordinari principi (cosi le sentenze 17 luglio 1965, n. 1586, id., Rep. 1965, voce
Impugnazioni civili, n. 53, e 5 agosto 1968, n. 2798, id., Rep. 1968, voce Competenza civile, n. 450, di questa corte) e non già in base al disposto dell'art. 292, ult. comma, c.p.c.
Senonché, la translatio stessa impone al procuratore della
parte (quando, come nella specie, sia avvenuto un mutamento di
sede) di provvedere a nuova elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice ad quem (e, naturalmente, sempre che
ricorrano, come è pacifico che ricorrano nella specie, i presuppo sti di cui all'art. 82 r.d. n. 37 del 1934). In caso contrario, il domicilio stesso deve intendersi eletto presso la cancelleria di tale seconda autorità giudiziaria (in questi termini si è già pronuncia ta questa corte con la sentenza 13 dicembre 1977, n. 5422, id., 1978, I, 1253, e proprio in una ipotesi di notificazione della sentenza al fine del decorso del termine per l'impugnazione).
È sufficiente, allora, anche a questo proposito, ricordare che invece la notificazione è avvenuta presso la cancelleria della Pretura di Desio anziché presso quella del Tribunale di Monza e da parte dell'ufficiale giudiziario addetto alla predetta pretura anziché da quello addetto al tribunale, per poter concludere per la nullità della notificazione.
Alla luce di tutti questi rilievi va affrontato ora il conclusivo problema costituito dall'accertamento se la sentenza denunciata si sia attenuta a questi principi, se, comunque, essa sia giunta a corrette statuizioni, e se, di conseguenza, si sottragga alle censure che le muove la società ricorrente.
Nonostante alcune erronee affermazioni (nei limiti delle consi derazioni che seguono), le statuizioni contenute nella sentenza stessa ed il suo dispositivo appaiono conformi a diritto, sicché meritano conferma.
Rovesciando l'ordine delle questioni, cosi come sopra delineato, per seguire i criteri (logici, dal momento che i giudici d'appello dovevano porsi per primo il problema dell'ammissibilità dell'im pugnazione) della sentenza denunciata, nessun dubbio può sussi stere intanto sull'ammissibilità dell'appello, affermata dalla corte milanese, sia pure per considerazioni diverse.
La notificazione della sentenza di primo grado, effettuata non
già presso la cancelleria del Tribunale di Monza, ma presso quella della Pretura di Desio, sul presupposto (erroneo) della
persistenza ivi della elezione di domicilio, e, quindi, ad opera di un ufficiale giudiziario che con l'atto notificando non aveva alcuno dei rapporti sopra enunciati con riferimento agli art. 106 e 107 d.p.r. n. 1229 del 1959, non era idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Consegue che l'appello, propo sto, come è pacifico, oltre i trenta giorni dalla notificazione
(nulla), ma entro l'anno dal deposito della sentenza, era avvenuto in termini ed era quindi pienamente ammissibile (art. 327 c.p.c.). E tale è la corretta statuizione della corte d'appello.
Quanto poi alla statuizione di rimessione della causa al giudice di primo grado, ex art. 354, 1° comma, c.p.c., con riferimento alla
notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio, ne va ugual mente affermata la correttezza. Essa va però fondata non già, come ha ritenuto la corte milanese, sull'affermazione che la notificazione era nulla perché effettuata a mezzo dell'ufficiale
giudiziario addetto alla Pretura di Desio, mentre l'atto notificato si riferiva ad un procedimento di competenza del Tribunale di Monza (è, infatti, pacifico che il notificante fu proprio l'ufficiale
giudiziario addetto al tribunale) e nemmeno sul rilievo che la notificazione non avrebbe potuto essere effettuata in base alla
disciplina di cui all'art. 170 c.p.c.; rilievo che urta contro i
principi relativi alla natura del giudizio in sede di riassunzione:
questa corte, con la già citata sentenza n. 1586 del 1965, ha affermato espressamente che il processo tempestivamente riassunto « continua » dinanzi al giudice dichiarato competente e, pertanto, la costituzione della parte, avvenuta nella prima fase del proces
II Foro Italiano — 1986.
so, conserva la sua efficacia, con la conseguenza che la notifica
zione dell'atto di riassunzione nei confronti di tale parte deve
essere compiuta, a norma dell'ult. comma dell'art. 125 disp. att.
c.p.c., al procuratore costituito (art. 170 c.p.c.). Essa si fonda sul
diverso rilievo che l'ufficiale giudiziario notificante non poteva
operare al di fuori della propria circoscrizione territoriale se non a mezzo del servizio postale, laddove l'ufficiale giudiziario addetto
al Tribunale di Monza aveva provveduto di persona a tale
notificazione.
Con il secondo motivo del ricorso, la società ricorrente affronta la questione, prospettata dagli appellanti Carnicelli ed Errichelli nel loro atto d'appello, relativa alla nullità delle notificazioni
perché non effettuate nel domicilio reale del loro procuratore. Senonché va rilevato subito che la stessa ricorrente riconosce
che la parte milanese non è entrata nel merito di tale questione, avendo ritenuto assorbente l'esame (e l'accoglimento) dell'altra censura. Il motivo appare, di conseguenza, addirittura inammissi bile.
In definitiva, pertanto, il ricorso va rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 24 luglio 1985, n. 4339; Pres. Scanzano, Est. Sensale, P. M. Martinelli
(conci, conf.); U.s.l. n. 19 della regione Marche (Aw. Serange
li) c. Studio tecnico gruppo Marche. Conferma App. Ancona 27 aprile 1981.
CORTE DI CASSAZIONE;
Contratto in genere — Termine — Condizione — Distinzione — Fattispecie (Cod. civ., art. 1183, 1353, 1359, 1362).
Il termine può essere considerato, attraverso la ricostruzione della volontà delle parti, come evento diretto a limitare nel tempo la
produzione di effetti del negozio — termine di efficacia — cosi
presentando analogie con la condizione, ovvero come attinente all'esecuzione di esso, con il regolare il tempo della prestazione — termine di adempimento — (fattispecie in tema di pagamen to di prestazioni professionali, già svolte, solo al momento
dell'approvazione, da parte dello Stato, del progetto per la costruzione di un nuovo ospedale). (1)
Svolgimento del processo. — Un gruppo di architetti, associati in « Studio tecnico gruppo Marche di Macerata », venne incarica to dal consorzio ospedaliero di S. Ginesio e Sarnano della
progettazione di un nuovo ospedale unificato e della direzione dei relativi lavori di costruzione. Nella convenzione disciplinare si
distinsero i predisponendi elaborati in due fasi: « di prima fase »,
quelli strettamente necessari all'approvazione del progetto da
parte dello Stato che avrebbe dovuto contribuire alla spesa; e « di seconda fase », quelli di completamento delle progettazioni esecutive. Fu previsto che il pagamento degli onorari ai profes sionisti sarebbe avvenuto, per la prima fase, « dopo l'approvazio ne del progetto » e, per il saldo, « dopo la consegna di tutti gli elaborati » non appena l'ente fosse venuto in possesso degli anticipi sulle somme generali all'uopo accantonate e comunque non oltre due anni dall'approvazione definitiva del progetto di
prima fase. I professionisti consegnarono gli elaborati di prima fase, ma il progetto non fu approvato dall'autorità competente (e mancò il previsto contributo statale). Sorse, allora, controversia fra gli architetti del « Gruppo Marche » e l'ente ospedaliero perché questo, richiesto dai primi del pagamento degli elaborati di prima fase, oppose che il compenso relativo era stato sottopo sto alla condizione, non più avveratasi, dell'approvazione definiti va del progetto da parte degli organi competenti. Adito dai
professionisti, il collegio arbitrale previsto nella convenzione di
sciplinare condannò l'ente ospedaliero al pagamento richiestogli, con interessi.
(1) Con la riportata decisione, la Cassazione dà vita ad un'interes sante, e sottile, distinzione fra termine di efficacia e di adempimento, circa la quale non si sono rinvenuti precedenti giurisprudenziali specifici. Un accenno può, peraltro, ritrovarsi in Cass. 30 gennaio 1982, n. 590, Foro it., Rep. 1983, voce Contratto in genere, n. 243 (e in Riv. dir. civ., 1983, II, 206, con nota di Gerbo), nella quale viene fatto riferimento al termine di adempimento per differenziarlo dalla clausola penale. Sull'efficacia, poi, del contratto in pendenza di termine, v. Cass. 2 febbraio 1977, n. 467, Foro it., Rep. 1977, voce cit., n. 121 (e in Giur. it., 1978, I, 1, 130, con nota di Tarzia). Infine sulla titolarità, in capo al giudice di merito, del potere di stabilire quale carattere le parti abbiano inteso dare all'evento dedotto in contratto, v. Cass. 16 maggio 1977, n. 1970, Foro it., Rep. 1977, voce cit., n. 122.
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