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sezione III civile; sentenza 26 aprile 2002, n. 6089; Pres. Giuliano, Est. Malzone, P.M. Russo...

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sezione III civile; sentenza 26 aprile 2002, n. 6089; Pres. Giuliano, Est. Malzone, P.M. Russo (concl. diff.); Soc. Ina (Avv. Punzi, Pizzullo) c. Cucco; Cucco (Avv. Baldassarini) c. Soc. Ina. Conferma Trib. Roma 10 novembre 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 9 (SETTEMBRE 2002), pp. 2387/2388-2389/2390 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197789 . Accessed: 28/06/2014 11:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.97.126 on Sat, 28 Jun 2014 11:40:49 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 26 aprile 2002, n. 6089; Pres. Giuliano, Est. Malzone, P.M. Russo(concl. diff.); Soc. Ina (Avv. Punzi, Pizzullo) c. Cucco; Cucco (Avv. Baldassarini) c. Soc. Ina.Conferma Trib. Roma 10 novembre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 9 (SETTEMBRE 2002), pp. 2387/2388-2389/2390Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197789 .

Accessed: 28/06/2014 11:40

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PARTE PRIMA 2388

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 26

aprile 2002, n. 6089; Pres. Giuliano, Est. Malzone, P.M. Russo (conci, diff.); Soc. Ina (Avv. Punzi, Pizzullo) c. Cuc

co; Cucco (Avv. Baldassarini) c. Soc. Ina. Conferma Trib. Roma 10 novembre 1998.

Locazione — Legge 392/78 —

Obbligazioni del conduttore — Oneri accessori — Iva —

Applicabilità — Decorrenza

(D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istituzione e disciplina del

l'imposta sul valore aggiunto, art. 3, 12, 15; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 9; d.I. 2 marzo 1989 n. 69, disposizioni urgenti in materia di im

posta sul reddito delle persone fisiche e versamento di ac

conto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del

reddito e dell'Iva, nuovi termini per la presentazione delle di

chiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, am

pliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote Iva e di tasse sulle concessioni

governative, art. 35 bis; 1. 27 aprile 1989 n. 154, conversione

in legge, con modificazioni, del d.I. 2 marzo 1989 n. 69; d.I.

30 agosto 1993 n. 331, armonizzazione delle disposizioni in

materia di imposte sugli olì minerali, sull'alcole, sulle bevan

de alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con

quelle recate da direttive Cee e modificazioni conseguenti a

detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la di

sciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedu re dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'Ilor dei redditi di

impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo di

retto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta era

riale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributa

rie, art. 67; 1. 29 ottobre 1993 n. 427, conversione in legge, con modificazioni, del d.I. 30 agosto 1993 n. 331).

I corrispettivi per oneri accessori dovuti dal conduttore di im

mobile urbano ai sensi dell'art. 9 l. 392/78 sono assoggettati ali 'Iva, qualora il locatore abbia il requisito di soggetto del

l'imposta, non già a partire dall'entrata in vigore del d.I.

69/89 (convertito, con modificazioni, nella l. 154/89), il cui art. 35 bis ha escluso dalla esenzione dati 'Iva le locazioni di immobili c.d. strumentali per le imprese, ma soltanto in se

guito alla introduzione del 4° comma del citato art. 9, ad ope ra dell'art. 67 d.I. 331/93 (convertilo, con modificazioni, nella l. 427/93), che ha appunto previsto l'imposizione del l'Iva agli oneri accessori delle locazioni. ( 1 )

( 1 ) Non risultano precedenti in termini. Il decisum della Cassazione si fonda sulla considerazione che, in se

guito all'entrata in vigore della 1. 392/78, c.d. dell'equo canone (il cui art. 9 prevede che, salvo patto contrario, sono a carico del conduttore le

spese elencate dalla stessa norma), l'obbligazione di pagamento delle

spese accessorie a carico del conduttore non deriva più (come in prece denza) dalla libera contrattazione delle parti, bensì direttamente dalla

legge, costituendo quindi un'obbligazione «personale» del conduttore medesimo, e non del locatore (sulla quale esercitare la rivalsa per l'I va); sicché l'assoggettamento ad Iva delle somme dovute a tale titolo ha potuto realizzarsi solo per effetto dell'art. 67 d.I. 331/93, che, inno vando la normativa tributaria in materia, ha esteso ai corrispettivi per oneri accessori il regime giuridico delle locazioni. Viene, in tal modo, smentita l'opinione espressa dal ministero delle finanze nella circ. 31 dicembre 1992, n. 89/430460 (riportata, tra l'altro, in Arch, locazioni, 1993, 608), secondo la quale in seguito al d.I. 69/89 anche le prestazio ni dei servizi comuni ex art. 9 1. 392/78 rese dal locatore dovrebbero rilevare agli effetti dell'Iva, ricorrendo il presupposto della soggettività passiva d'imposta del prestatore dei servizi stessi, dal momento che l'art. 3 d.p.r. 633/72 dichiara espressamente soggette ad imposta tutte le

prestazioni di servizi dietro corrispettivo, ancorché le relative obbliga zioni trovino fonte nella legge. In dottrina, cfr., sull'argomento, G. Ar nao-F. Castelli, Iva - Locazioni immobiliari - Addebito al conduttore delle spese per servizi comuni, in Corriere trib., 1999, 3294, e, con

specifico riferimento alle innovazioni dell'art. 35 bis d.I. 68/89 (1. 154/89), G. Parmeggiani, La nuova normativa Iva sulle locazioni, in Arch, locazioni, 1989, 235.

Sulla nuova configurazione dell'obbligo del conduttore relativo agli oneri accessori con l'entrata in vigore della I. 392/78, v., in particolare, Cass. 22 maggio 1993, n. 5795, Foro it., 1994, I, 109, con nota di D. Piombo.

Sull'applicazione dell'Iva in ambito locatizio, in seguito alla 1. 154/89, v. Cass. 2 luglio 1991, n. 7251, id., Rep. 1991, voce Valore ag giunto (imposta), n. 136 (la quale rileva che i contratti di locazione re

li Foro Italiano — 2002.

Svolgimento del processo. — Con citazione 18 luglio 1995

Cucco avv. Carlo Emanuele, conduttore d'un immobile di pro prietà dell'Ina, adibito a studio legale, conveniva in giudizio l'ente locatore avanti il Giudice di pace di Roma chiedendone la condanna alla restituzione della somma di lire 2.707.051, pari

all'importo addebitatogli a titolo di Iva sugli oneri accessori del

canone di locazione per il periodo 1989 (due mesi) - 1995 (sette mesi, costituiti dai servizi di pulizia scale, ascensore, ammini

strazione, luce, acqua, spese di portierato). L'Ina, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della do

manda controdeducendo di avere legittimamente chiesto il rim

borso dell'imposta applicata su tale spesa, concorrendo tali

somme a formare la base imponibile. Con sentenza depositata il 3 aprile 1996 il giudice adito, ac

cogliendo in parte la domanda, condannava l'Ina alla restituzio

ne delle somme illegittimamente incassate come Iva su imponi bili esenti relativamente all'ultimo quinquennio.

Osservava il giudice di pace che l'Ina non poteva far pagare al conduttore l'Iva sul costo dei predetti servizi, perché tale im

posta era già stata applicata sulle ricevute.

Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sul caso a se

guito dell'appello proposto dall'Ina, con sentenza n. 19853 del

14 ottobre 1998, ha confermato la decisione del giudice di pace,

negando che le spese per i summenzionati servizi siano qualifi cabili come «prestazioni accessorie imponibili».

Per la cassazione della decisione ricorre l'Ina esponendo un

solo motivo.

Resiste con controricorso il Cucco eccependo in via pregiudi ziale il difetto di legittimazione attiva dell'istituto istante e

chiedendo in via incidentale la cassazione della sentenza del tri

bunale in punto di compensazione delle spese d'appello, rile

vando che la soccombenza dell'istituto imponeva la condanna

alle spese di lite del medesimo.

Motivi della decisione. — I due ricorsi, principale e inciden

tale, possono essere riuniti attenendo alla medesima controver

sia.

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa ap

plicazione degli art. 3, 12 e 15 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 in

relazione all'art. 35 bis d.l. 2 marzo 1989 n. 69, nonché in rela

zione all'art. 9, 4° comma, 1. 392/78 come introdotto dall'art. 67

d.l. 331/93, convertito in 1. 427/93, il tutto in relazione all'art.

360, nn. 3 e 5, c.p.c. Si sostiene che il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto

che gli oneri accessori della locazione in oggetto non siano at

tratti nel campo di applicazione del tributo, almeno sino all'en trata in vigore della 1. 427/93, che ha introdotto il 4° comma nell'art. 9 della legge sull'equo canone, perché, andando di

contrario avviso al disposto dell'art. 35 bis d.l. 69/89, ha rite

nuto che, nel caso specifico, l'Ina non ha agito quale imprendi tore commerciale, come tale non esente dall'imposizione della relativa imposta, bensì quale amministratore del condominio, per cui le relative spese, che il conduttore è obbligato a restitui

re, non costituiscono corrispettivi di una prestazione di servizi, bensì meri rimborsi, come tali non rientranti nella nozione di

prestazioni accessorie di cui all'art. 12, 2° comma, d.p.r. 633/72.

Si assume, invece, che nel caso di specie non trova applica zione l'art. 15, 1° comma, n. 3, d.p.r. 633/72, secondo cui non concorrono a formare la base imponibile in Iva le somme do

tativi a taluni beni sono stati assoggettati ad Iva da tale legge «non in

quanto atti di destinazione a fini extraziendali dei beni stessi, ma per ché la locazione è stata ritenuta, in taluni casi, esercizio dell'impresa», tant'è che l'imposta è commisurata ai canoni di locazione, e non al l'intero valore del bene); Pret. Chieti 3 novembre 1993, id., Rep. 1994, voce cit., n. 185.

Sulla rilevanza del mancato versamento dell'Iva sul canone da parte del conduttore di immobile, se dovuta, ai fini della risoluzione del con tratto di locazione, v. Cass. 16 febbraio 1983, n. 1173, id., Rep. 1983, voce Locazione, n. 570, e Pret. Piacenza-Fiorenzuola d'Arda 18 dicem bre 1997, id., Rep. 1998, voce cit., n. 243, entrambe nel senso che, trattandosi di obbligazione accessoria, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 1455 c.c. In ogni caso, si sottolinea che il credito del locatore per Iva in rivalsa sorge esclusi vamente con l'emissione della fattura: v. Trib. Bergamo 10 gennaio 1995, id., Rep. 1995, voce Valore aggiunto (imposta), n. 246; Pret. Pia cenza-Fiorenzuola d'Arda 18 dicembre 1997, cit.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

vute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate, in

quanto l'Ina ha agito quale imprenditore e sostiene in proprio,

per effetto dei contratti di somministrazione e dei servizi, le

spese dei servizi comuni, delle quali percepisce il rimborso da

parte dei conduttori; si assume, quindi, che l'Ina ha sostenuto le

spese relative agli oneri accessori in nome proprio, ma per conto

del conduttore e, conseguentemente, trattandosi di prestazioni accessorie imponibili, l'Iva è dovuta ed il conduttore è tenuto al

rimborso dei relativi importi. Effettivamente il quesito che sorge dalla normativa di riferi

mento rispetto al caso in oggetto è quello di stabilire se, nel pe riodo intercorso tra l'entrata in vigore del d.l. 69/89 (che all'art.

35 bis ha escluso dall'esenzione dell'Iva le locazioni d'immo

bili c.d. strumentali per le imprese) e l'entrata in vigore del d.l.

n. 331 del 1993 (che all 'art. 67 ha inserito il 4° comma dell'art. 9

della legge sull'equo canone, che prevede appunto l'imposizio ne dell'Iva agli oneri accessori delle locazioni) il rimborso degli oneri accessori delle locazioni costituisce anch'esso materia im

ponibile, con conseguente obbligo del locatore che ha il requi sito di soggetto d'imposta, come nel caso dell'Ina s.p.a., di fat

turare con Iva i relativi importi e il conseguente obbligo di eser

citare la rivalsa sul committente ai sensi dell'art. 10 d.p.r. 633/72 e sue successive modificazioni.

Al quesito deve essere data negativa risposta. È noto, infatti,

che, prima dell'entrata in vigore della nuova legge sull'equo canone (la 1. 392/78), vigeva il principio che tutti gli oneri ac cessori, comprese le spese di riscaldamento, concorrevano a

determinare la base imponibile per l'applicazione dell'Iva.

L'art. 9 della nuova legge sull'equo canone, nella sua origi naria formulazione, introdusse, invece, il principio che, salvo

patto contrario, più favorevole al conduttore, le spese accessorie

dovevano essere corrisposte dall'inquilino. Tale esplicita disposizione mette in evidenza che l'obbligo di

corrispondere le spese accessorie non derivava più da una libera

contrattazione fra le parti, bensì costituiva un'obbligazione po sta direttamente dalla legge a carico dell'inquilino e, conse

guentemente, che le spese per gli oneri accessori sostenute dal

locatore, in presenza dello specifico dato normativo, non pote vano essere considerate quale componente della base imponibile in Iva, in quanto costituivano un'obbligazione personale del

l'inquilino e non del locatore.

Orbene, la disciplina del pagamento degli oneri accessori

della locazione non risulta che abbia subito modificazione di

sorta prima dell'introduzione del 4° comma dell'art. 9 della

legge sull'equo canone,, avvenuta con l'art. 67 d.l. 331/93.

Ed infatti, l'art. 35 bis d.l. 68/89, nell'assoggettare alla stessa

imposta le locazioni di immobili c.d. «strumentali» delle impre se, non altera il regime giuridico degli oneri accessori delle me

desime locazioni, le quali continuano a costituire un'obbliga zione personale dell'inquilino imposta direttamente dalla legge.

E solo con l'introduzione del 4° comma dell'art. 9 1. 392/78

che, agli effetti fiscali, il regime giuridico delle locazioni viene esteso ai corrispettivi per gli oneri accessori. L'esegesi della

norma non lascia dubbi sul significato delle parole usate dal le

gislatore: i corrispettivi per gli oneri accessori continuano ad es sere un'obbligazione personale del conduttore; tuttavia, costi

tuiscono anch'essi materia imponibile, con conseguente obbligo

per il locatore che abbia il requisito di soggetto d'imposta, come

nel caso di specie l'Ina s.p.a., di fatturare con Iva i relativi im

porti e di esercitare la rivalsa sul committente ai sensi dell'art.

18 d.p.r. 633/72 e successive modificazioni.

Per le ragioni suesposte devesi, quindi, concludere che l'in

troduzione del 4° comma dell'art. 9 1. 392/78 attribuisce effetto

novativo in ambito tributario al regime degli oneri accessori.

La novità e la particolarità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello.

In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che

quello incidentale.

Il Foro Italiano — 2002.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 24 aprile 2002, n. 6034; Pres. Carbone, Est. Proto, P.M. Ian

nelli (conci, conf.); Comune di Brienza (Avv. Bellini) c.

Soc. Impresa Giuseffi costruzioni (Avv. Marcone). Conferma

App. Potenza 25 novembre 1999.

Arbitrato e compromesso — Arbitrato rituale — Lodo —

Giudizio d'impugnazione — Cassazione — Ricorso ordi

nario — Questione di giurisdizione — Inammissibilità — Esclusione — Estremi (Cod. proc. civ., art. 37, 41, 360, 828,

829). Opere pubbliche

— Appalto

— Revisione prezzi — Ricono

scimento — Direttore dei lavori — Domanda di attribu

zione — Giurisdizione amministrativa (D.leg.c.p.s. 6 di

cembre 1947 n. 1501, nuove disposizioni per la revisione dei

prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, art. 1; 1.

22 febbraio 1973 n. 37, proroga dell'art. 2 1. 19 febbraio 1970

n. 76, norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere

pubbliche, art. 2; 1. 11 febbraio 1994 n. 109, legge quadro in

materia di lavori pubblici, art. 26).

La questione (dell'inesistenza) della carenza di giurisdizione

degli arbitri rituali, per la dedotta deferibilità della contro

versia, ad essi devoluta, alla cognizione del giudice ammini

strativo, sollevata con motivo di ricorso ordinario per cassa

zione avverso la sentenza dichiarativa della nullità del lodo

per l'affermata esistenza dell'anzidetta carenza, non può es

sere dichiarata inammissibile ma deve essere esaminata e de

cisa. ( 1 )

(1) Le sezioni unite ribadiscono, anche nella formulazione letterale, le enunciazioni della richiamata sent. 6 febbraio 2002, n. 1556, Foro it., 2002, 1, 1736, con richiami e osservazioni (favorevoli sul punto) di F.

Fracchia, e della coeva 6 febbraio 2002, n. 1558, ibid., 925, con osser vazioni critiche di C.M. Barone. Analoga impostazione è stata seguita anche da Cass. 10 dicembre 2001, n. 15608, ibid., 1738 (anch'essa fa vorevolmente commentata da F. Fracchia), la quale ha cercato di dare una giustificazione più articolata della soluzione propugnata, eviden ziando che «la corte d'appello diviene giudice della propria giurisdi zione in relazione all'eventuale passaggio alla fase rescissoria del giu dizio d'impugnazione. La decisione positiva»

— ad avviso di sez. un. n. 15608 del 2001 —

«postula invero l'affermazione della compromet tibilità della controversia, per non essere questa riservata alla giurisdi zione esclusiva o di legittimità del giudice amministrativo, e quindi del la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla lite. Qualo ra, invece» — sempre ad avviso di sez. un. n. 15608 del 2001 — «ven

ga affermata dalla corte d'appello la non compromettibilità della con troversia perché riservata al giudice amministrativo, dovrà dichiararsi la nullità del compromesso o della clausola compromissoria e del lodo, e quindi Pimproponibilità della domanda e la conseguente impossibilità per la corte d'appello, in quanto giudice ordinario, di passare alla fase rescissoria del giudizio d'impugnazione per nullità».

Senonché, tanto gli or riprodotti rilievi quanto le considerazioni svolte da F. Fracchia a sostegno della dichiarata condivisione dell'in dirizzo ora ribadito dalla corte, non eliminano ma rafforzano le perples sità già manifestate da chi scrive in nota a sez. un. n. 1558 del 2002.

Se, infatti, la questione della deferibilità agli arbitri di controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, costituisce, anche

per la ridetta Cass. n. 15608 del 2001 «una questione di merito, in

quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola com

promissoria», la soluzione di siffatta questione non può che essere man

tenuta, pure sotto il profilo definitorio, sul piano della dichiarazione (di validità/invalidità del compromesso e/o della clausola compromissoria e quindi su quello) della operatività/nullità del lodo, con conseguente esclusione di (ogni prospettiva di) utile invocabilità della (carenza di) giurisdizione e delle sue implicazioni (da ultimo, sul punto, sez. un. 25

giugno 2002, n. 9281, in questo fascicolo, I, 2299, con nota redaziona

le). Né il richiamo all'una e/o alle altre appare pertinentemente prospet

tabile con riferimento al passaggio dalla fase rescindente a quella re scissoria del giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale.

Ferma restando, infatti, per le controversie soggette al vigente art. 830 c.p.c. l'applicabilità delle puntuali previsioni contenute nei suoi

primi due commi (riguardanti, ex professo, anche la decisione sul me rito della causa da parte della corte d'appello investita dall'impugna zione per nullità), mette conto ricordare (in relazione ai giudizi impu gnatori disciplinati dall'art. 830 c.p.c., anche nel testo non ancora mo dificato dalla 1. n. 25 del 1994), che il Supremo collegio (da ultimo, sez. I 30 gennaio 2002, n. 1230, est. Salmè, id., 2002, 1, 1755, con nota di richiami, e 9 aprile 2002, n. 5062, ibid., 2208, con ulteriori indica

zioni) ha da tempo chiarito che «l'impugnazione del lodo arbitrale ten

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