sezione III civile; sentenza 26 aprile 2002, n. 6089; Pres. Giuliano, Est. Malzone, P.M. Russo(concl. diff.); Soc. Ina (Avv. Punzi, Pizzullo) c. Cucco; Cucco (Avv. Baldassarini) c. Soc. Ina.Conferma Trib. Roma 10 novembre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 9 (SETTEMBRE 2002), pp. 2387/2388-2389/2390Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197789 .
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PARTE PRIMA 2388
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 26
aprile 2002, n. 6089; Pres. Giuliano, Est. Malzone, P.M. Russo (conci, diff.); Soc. Ina (Avv. Punzi, Pizzullo) c. Cuc
co; Cucco (Avv. Baldassarini) c. Soc. Ina. Conferma Trib. Roma 10 novembre 1998.
Locazione — Legge 392/78 —
Obbligazioni del conduttore — Oneri accessori — Iva —
Applicabilità — Decorrenza
(D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istituzione e disciplina del
l'imposta sul valore aggiunto, art. 3, 12, 15; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 9; d.I. 2 marzo 1989 n. 69, disposizioni urgenti in materia di im
posta sul reddito delle persone fisiche e versamento di ac
conto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del
reddito e dell'Iva, nuovi termini per la presentazione delle di
chiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, am
pliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote Iva e di tasse sulle concessioni
governative, art. 35 bis; 1. 27 aprile 1989 n. 154, conversione
in legge, con modificazioni, del d.I. 2 marzo 1989 n. 69; d.I.
30 agosto 1993 n. 331, armonizzazione delle disposizioni in
materia di imposte sugli olì minerali, sull'alcole, sulle bevan
de alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con
quelle recate da direttive Cee e modificazioni conseguenti a
detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la di
sciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedu re dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'Ilor dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo di
retto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta era
riale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributa
rie, art. 67; 1. 29 ottobre 1993 n. 427, conversione in legge, con modificazioni, del d.I. 30 agosto 1993 n. 331).
I corrispettivi per oneri accessori dovuti dal conduttore di im
mobile urbano ai sensi dell'art. 9 l. 392/78 sono assoggettati ali 'Iva, qualora il locatore abbia il requisito di soggetto del
l'imposta, non già a partire dall'entrata in vigore del d.I.
69/89 (convertito, con modificazioni, nella l. 154/89), il cui art. 35 bis ha escluso dalla esenzione dati 'Iva le locazioni di immobili c.d. strumentali per le imprese, ma soltanto in se
guito alla introduzione del 4° comma del citato art. 9, ad ope ra dell'art. 67 d.I. 331/93 (convertilo, con modificazioni, nella l. 427/93), che ha appunto previsto l'imposizione del l'Iva agli oneri accessori delle locazioni. ( 1 )
( 1 ) Non risultano precedenti in termini. Il decisum della Cassazione si fonda sulla considerazione che, in se
guito all'entrata in vigore della 1. 392/78, c.d. dell'equo canone (il cui art. 9 prevede che, salvo patto contrario, sono a carico del conduttore le
spese elencate dalla stessa norma), l'obbligazione di pagamento delle
spese accessorie a carico del conduttore non deriva più (come in prece denza) dalla libera contrattazione delle parti, bensì direttamente dalla
legge, costituendo quindi un'obbligazione «personale» del conduttore medesimo, e non del locatore (sulla quale esercitare la rivalsa per l'I va); sicché l'assoggettamento ad Iva delle somme dovute a tale titolo ha potuto realizzarsi solo per effetto dell'art. 67 d.I. 331/93, che, inno vando la normativa tributaria in materia, ha esteso ai corrispettivi per oneri accessori il regime giuridico delle locazioni. Viene, in tal modo, smentita l'opinione espressa dal ministero delle finanze nella circ. 31 dicembre 1992, n. 89/430460 (riportata, tra l'altro, in Arch, locazioni, 1993, 608), secondo la quale in seguito al d.I. 69/89 anche le prestazio ni dei servizi comuni ex art. 9 1. 392/78 rese dal locatore dovrebbero rilevare agli effetti dell'Iva, ricorrendo il presupposto della soggettività passiva d'imposta del prestatore dei servizi stessi, dal momento che l'art. 3 d.p.r. 633/72 dichiara espressamente soggette ad imposta tutte le
prestazioni di servizi dietro corrispettivo, ancorché le relative obbliga zioni trovino fonte nella legge. In dottrina, cfr., sull'argomento, G. Ar nao-F. Castelli, Iva - Locazioni immobiliari - Addebito al conduttore delle spese per servizi comuni, in Corriere trib., 1999, 3294, e, con
specifico riferimento alle innovazioni dell'art. 35 bis d.I. 68/89 (1. 154/89), G. Parmeggiani, La nuova normativa Iva sulle locazioni, in Arch, locazioni, 1989, 235.
Sulla nuova configurazione dell'obbligo del conduttore relativo agli oneri accessori con l'entrata in vigore della I. 392/78, v., in particolare, Cass. 22 maggio 1993, n. 5795, Foro it., 1994, I, 109, con nota di D. Piombo.
Sull'applicazione dell'Iva in ambito locatizio, in seguito alla 1. 154/89, v. Cass. 2 luglio 1991, n. 7251, id., Rep. 1991, voce Valore ag giunto (imposta), n. 136 (la quale rileva che i contratti di locazione re
li Foro Italiano — 2002.
Svolgimento del processo. — Con citazione 18 luglio 1995
Cucco avv. Carlo Emanuele, conduttore d'un immobile di pro prietà dell'Ina, adibito a studio legale, conveniva in giudizio l'ente locatore avanti il Giudice di pace di Roma chiedendone la condanna alla restituzione della somma di lire 2.707.051, pari
all'importo addebitatogli a titolo di Iva sugli oneri accessori del
canone di locazione per il periodo 1989 (due mesi) - 1995 (sette mesi, costituiti dai servizi di pulizia scale, ascensore, ammini
strazione, luce, acqua, spese di portierato). L'Ina, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della do
manda controdeducendo di avere legittimamente chiesto il rim
borso dell'imposta applicata su tale spesa, concorrendo tali
somme a formare la base imponibile. Con sentenza depositata il 3 aprile 1996 il giudice adito, ac
cogliendo in parte la domanda, condannava l'Ina alla restituzio
ne delle somme illegittimamente incassate come Iva su imponi bili esenti relativamente all'ultimo quinquennio.
Osservava il giudice di pace che l'Ina non poteva far pagare al conduttore l'Iva sul costo dei predetti servizi, perché tale im
posta era già stata applicata sulle ricevute.
Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sul caso a se
guito dell'appello proposto dall'Ina, con sentenza n. 19853 del
14 ottobre 1998, ha confermato la decisione del giudice di pace,
negando che le spese per i summenzionati servizi siano qualifi cabili come «prestazioni accessorie imponibili».
Per la cassazione della decisione ricorre l'Ina esponendo un
solo motivo.
Resiste con controricorso il Cucco eccependo in via pregiudi ziale il difetto di legittimazione attiva dell'istituto istante e
chiedendo in via incidentale la cassazione della sentenza del tri
bunale in punto di compensazione delle spese d'appello, rile
vando che la soccombenza dell'istituto imponeva la condanna
alle spese di lite del medesimo.
Motivi della decisione. — I due ricorsi, principale e inciden
tale, possono essere riuniti attenendo alla medesima controver
sia.
Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa ap
plicazione degli art. 3, 12 e 15 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 in
relazione all'art. 35 bis d.l. 2 marzo 1989 n. 69, nonché in rela
zione all'art. 9, 4° comma, 1. 392/78 come introdotto dall'art. 67
d.l. 331/93, convertito in 1. 427/93, il tutto in relazione all'art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c. Si sostiene che il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto
che gli oneri accessori della locazione in oggetto non siano at
tratti nel campo di applicazione del tributo, almeno sino all'en trata in vigore della 1. 427/93, che ha introdotto il 4° comma nell'art. 9 della legge sull'equo canone, perché, andando di
contrario avviso al disposto dell'art. 35 bis d.l. 69/89, ha rite
nuto che, nel caso specifico, l'Ina non ha agito quale imprendi tore commerciale, come tale non esente dall'imposizione della relativa imposta, bensì quale amministratore del condominio, per cui le relative spese, che il conduttore è obbligato a restitui
re, non costituiscono corrispettivi di una prestazione di servizi, bensì meri rimborsi, come tali non rientranti nella nozione di
prestazioni accessorie di cui all'art. 12, 2° comma, d.p.r. 633/72.
Si assume, invece, che nel caso di specie non trova applica zione l'art. 15, 1° comma, n. 3, d.p.r. 633/72, secondo cui non concorrono a formare la base imponibile in Iva le somme do
tativi a taluni beni sono stati assoggettati ad Iva da tale legge «non in
quanto atti di destinazione a fini extraziendali dei beni stessi, ma per ché la locazione è stata ritenuta, in taluni casi, esercizio dell'impresa», tant'è che l'imposta è commisurata ai canoni di locazione, e non al l'intero valore del bene); Pret. Chieti 3 novembre 1993, id., Rep. 1994, voce cit., n. 185.
Sulla rilevanza del mancato versamento dell'Iva sul canone da parte del conduttore di immobile, se dovuta, ai fini della risoluzione del con tratto di locazione, v. Cass. 16 febbraio 1983, n. 1173, id., Rep. 1983, voce Locazione, n. 570, e Pret. Piacenza-Fiorenzuola d'Arda 18 dicem bre 1997, id., Rep. 1998, voce cit., n. 243, entrambe nel senso che, trattandosi di obbligazione accessoria, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 1455 c.c. In ogni caso, si sottolinea che il credito del locatore per Iva in rivalsa sorge esclusi vamente con l'emissione della fattura: v. Trib. Bergamo 10 gennaio 1995, id., Rep. 1995, voce Valore aggiunto (imposta), n. 246; Pret. Pia cenza-Fiorenzuola d'Arda 18 dicembre 1997, cit.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
vute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate, in
quanto l'Ina ha agito quale imprenditore e sostiene in proprio,
per effetto dei contratti di somministrazione e dei servizi, le
spese dei servizi comuni, delle quali percepisce il rimborso da
parte dei conduttori; si assume, quindi, che l'Ina ha sostenuto le
spese relative agli oneri accessori in nome proprio, ma per conto
del conduttore e, conseguentemente, trattandosi di prestazioni accessorie imponibili, l'Iva è dovuta ed il conduttore è tenuto al
rimborso dei relativi importi. Effettivamente il quesito che sorge dalla normativa di riferi
mento rispetto al caso in oggetto è quello di stabilire se, nel pe riodo intercorso tra l'entrata in vigore del d.l. 69/89 (che all'art.
35 bis ha escluso dall'esenzione dell'Iva le locazioni d'immo
bili c.d. strumentali per le imprese) e l'entrata in vigore del d.l.
n. 331 del 1993 (che all 'art. 67 ha inserito il 4° comma dell'art. 9
della legge sull'equo canone, che prevede appunto l'imposizio ne dell'Iva agli oneri accessori delle locazioni) il rimborso degli oneri accessori delle locazioni costituisce anch'esso materia im
ponibile, con conseguente obbligo del locatore che ha il requi sito di soggetto d'imposta, come nel caso dell'Ina s.p.a., di fat
turare con Iva i relativi importi e il conseguente obbligo di eser
citare la rivalsa sul committente ai sensi dell'art. 10 d.p.r. 633/72 e sue successive modificazioni.
Al quesito deve essere data negativa risposta. È noto, infatti,
che, prima dell'entrata in vigore della nuova legge sull'equo canone (la 1. 392/78), vigeva il principio che tutti gli oneri ac cessori, comprese le spese di riscaldamento, concorrevano a
determinare la base imponibile per l'applicazione dell'Iva.
L'art. 9 della nuova legge sull'equo canone, nella sua origi naria formulazione, introdusse, invece, il principio che, salvo
patto contrario, più favorevole al conduttore, le spese accessorie
dovevano essere corrisposte dall'inquilino. Tale esplicita disposizione mette in evidenza che l'obbligo di
corrispondere le spese accessorie non derivava più da una libera
contrattazione fra le parti, bensì costituiva un'obbligazione po sta direttamente dalla legge a carico dell'inquilino e, conse
guentemente, che le spese per gli oneri accessori sostenute dal
locatore, in presenza dello specifico dato normativo, non pote vano essere considerate quale componente della base imponibile in Iva, in quanto costituivano un'obbligazione personale del
l'inquilino e non del locatore.
Orbene, la disciplina del pagamento degli oneri accessori
della locazione non risulta che abbia subito modificazione di
sorta prima dell'introduzione del 4° comma dell'art. 9 della
legge sull'equo canone,, avvenuta con l'art. 67 d.l. 331/93.
Ed infatti, l'art. 35 bis d.l. 68/89, nell'assoggettare alla stessa
imposta le locazioni di immobili c.d. «strumentali» delle impre se, non altera il regime giuridico degli oneri accessori delle me
desime locazioni, le quali continuano a costituire un'obbliga zione personale dell'inquilino imposta direttamente dalla legge.
E solo con l'introduzione del 4° comma dell'art. 9 1. 392/78
che, agli effetti fiscali, il regime giuridico delle locazioni viene esteso ai corrispettivi per gli oneri accessori. L'esegesi della
norma non lascia dubbi sul significato delle parole usate dal le
gislatore: i corrispettivi per gli oneri accessori continuano ad es sere un'obbligazione personale del conduttore; tuttavia, costi
tuiscono anch'essi materia imponibile, con conseguente obbligo
per il locatore che abbia il requisito di soggetto d'imposta, come
nel caso di specie l'Ina s.p.a., di fatturare con Iva i relativi im
porti e di esercitare la rivalsa sul committente ai sensi dell'art.
18 d.p.r. 633/72 e successive modificazioni.
Per le ragioni suesposte devesi, quindi, concludere che l'in
troduzione del 4° comma dell'art. 9 1. 392/78 attribuisce effetto
novativo in ambito tributario al regime degli oneri accessori.
La novità e la particolarità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello.
In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che
quello incidentale.
Il Foro Italiano — 2002.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 24 aprile 2002, n. 6034; Pres. Carbone, Est. Proto, P.M. Ian
nelli (conci, conf.); Comune di Brienza (Avv. Bellini) c.
Soc. Impresa Giuseffi costruzioni (Avv. Marcone). Conferma
App. Potenza 25 novembre 1999.
Arbitrato e compromesso — Arbitrato rituale — Lodo —
Giudizio d'impugnazione — Cassazione — Ricorso ordi
nario — Questione di giurisdizione — Inammissibilità — Esclusione — Estremi (Cod. proc. civ., art. 37, 41, 360, 828,
829). Opere pubbliche
— Appalto
— Revisione prezzi — Ricono
scimento — Direttore dei lavori — Domanda di attribu
zione — Giurisdizione amministrativa (D.leg.c.p.s. 6 di
cembre 1947 n. 1501, nuove disposizioni per la revisione dei
prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, art. 1; 1.
22 febbraio 1973 n. 37, proroga dell'art. 2 1. 19 febbraio 1970
n. 76, norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere
pubbliche, art. 2; 1. 11 febbraio 1994 n. 109, legge quadro in
materia di lavori pubblici, art. 26).
La questione (dell'inesistenza) della carenza di giurisdizione
degli arbitri rituali, per la dedotta deferibilità della contro
versia, ad essi devoluta, alla cognizione del giudice ammini
strativo, sollevata con motivo di ricorso ordinario per cassa
zione avverso la sentenza dichiarativa della nullità del lodo
per l'affermata esistenza dell'anzidetta carenza, non può es
sere dichiarata inammissibile ma deve essere esaminata e de
cisa. ( 1 )
(1) Le sezioni unite ribadiscono, anche nella formulazione letterale, le enunciazioni della richiamata sent. 6 febbraio 2002, n. 1556, Foro it., 2002, 1, 1736, con richiami e osservazioni (favorevoli sul punto) di F.
Fracchia, e della coeva 6 febbraio 2002, n. 1558, ibid., 925, con osser vazioni critiche di C.M. Barone. Analoga impostazione è stata seguita anche da Cass. 10 dicembre 2001, n. 15608, ibid., 1738 (anch'essa fa vorevolmente commentata da F. Fracchia), la quale ha cercato di dare una giustificazione più articolata della soluzione propugnata, eviden ziando che «la corte d'appello diviene giudice della propria giurisdi zione in relazione all'eventuale passaggio alla fase rescissoria del giu dizio d'impugnazione. La decisione positiva»
— ad avviso di sez. un. n. 15608 del 2001 —
«postula invero l'affermazione della compromet tibilità della controversia, per non essere questa riservata alla giurisdi zione esclusiva o di legittimità del giudice amministrativo, e quindi del la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla lite. Qualo ra, invece» — sempre ad avviso di sez. un. n. 15608 del 2001 — «ven
ga affermata dalla corte d'appello la non compromettibilità della con troversia perché riservata al giudice amministrativo, dovrà dichiararsi la nullità del compromesso o della clausola compromissoria e del lodo, e quindi Pimproponibilità della domanda e la conseguente impossibilità per la corte d'appello, in quanto giudice ordinario, di passare alla fase rescissoria del giudizio d'impugnazione per nullità».
Senonché, tanto gli or riprodotti rilievi quanto le considerazioni svolte da F. Fracchia a sostegno della dichiarata condivisione dell'in dirizzo ora ribadito dalla corte, non eliminano ma rafforzano le perples sità già manifestate da chi scrive in nota a sez. un. n. 1558 del 2002.
Se, infatti, la questione della deferibilità agli arbitri di controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, costituisce, anche
per la ridetta Cass. n. 15608 del 2001 «una questione di merito, in
quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola com
promissoria», la soluzione di siffatta questione non può che essere man
tenuta, pure sotto il profilo definitorio, sul piano della dichiarazione (di validità/invalidità del compromesso e/o della clausola compromissoria e quindi su quello) della operatività/nullità del lodo, con conseguente esclusione di (ogni prospettiva di) utile invocabilità della (carenza di) giurisdizione e delle sue implicazioni (da ultimo, sul punto, sez. un. 25
giugno 2002, n. 9281, in questo fascicolo, I, 2299, con nota redaziona
le). Né il richiamo all'una e/o alle altre appare pertinentemente prospet
tabile con riferimento al passaggio dalla fase rescindente a quella re scissoria del giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale.
Ferma restando, infatti, per le controversie soggette al vigente art. 830 c.p.c. l'applicabilità delle puntuali previsioni contenute nei suoi
primi due commi (riguardanti, ex professo, anche la decisione sul me rito della causa da parte della corte d'appello investita dall'impugna zione per nullità), mette conto ricordare (in relazione ai giudizi impu gnatori disciplinati dall'art. 830 c.p.c., anche nel testo non ancora mo dificato dalla 1. n. 25 del 1994), che il Supremo collegio (da ultimo, sez. I 30 gennaio 2002, n. 1230, est. Salmè, id., 2002, 1, 1755, con nota di richiami, e 9 aprile 2002, n. 5062, ibid., 2208, con ulteriori indica
zioni) ha da tempo chiarito che «l'impugnazione del lodo arbitrale ten
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