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sezione III civile; sentenza 26 aprile 2004, n. 7918; Pres. Duva, Est. Calabrese, P.M. Ceniccola...

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sezione III civile; sentenza 26 aprile 2004, n. 7918; Pres. Duva, Est. Calabrese, P.M. Ceniccola (concl. conf.); Staiano (Avv. Conti, Castana) c. Brancaccio (Avv. Tedeschi). Conferma App. Napoli 15 marzo 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), p. 2783/2784 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199063 . Accessed: 24/06/2014 23:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.208 on Tue, 24 Jun 2014 23:37:02 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 26 aprile 2004, n. 7918; Pres. Duva, Est. Calabrese, P.M. Ceniccola(concl. conf.); Staiano (Avv. Conti, Castana) c. Brancaccio (Avv. Tedeschi). Conferma App.Napoli 15 marzo 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), p. 2783/2784Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199063 .

Accessed: 24/06/2014 23:37

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2783 PARTE PRIMA 2784

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 26 aprile 2004, n. 7918; Pres. Duva, Est. Calabrese, P.M. Ce niccola (conci, conf.); Staiano (Avv. Conti, Castana) c.

Brancaccio (Avv. Tedeschi). Conferma App. Napoli 15 marzo 2001.

Appello civile — Giudizio di primo grado — Domande ed eccezioni non accolte — Riproposizione — Modalità — Estremi (Cod. proc. civ., art. 346).

La riproposizione in appello delle domande ed eccezioni non ac colte in primo grado deve essere specifica non essendo all'uo

po sufficiente il generico richiamo delle difese ivi svolte. (1)

(1) La massima corrisponde alle argomentazioni svolte nella motiva zione della riportata sentenza. L'una e le altre appaiono, però, scarsa mente pertinenti, dal momento che, nella specie, la parte che ha formu lato «la incongrua riproposizione ex art. 346 c.p.c.», evidenziata dalla (III sezione civile della) corte non era risultata vittoriosa in primo gra do, ma era rimasta interamente soccombente in tale fase processuale.

La medesima parte, quindi, era tenuta a proporre in appello motivi

d'impugnazione specifici ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come deli neati da sez. un. 29 gennaio 2000, n. 16/SU, Foro it., 2000,1, 1606, con note di G. Balena, C.M. Barone e A. Proto Pisani, contro tutte le pre giudizievoli statuizioni di prime cure, ancorché implicite e/o concre tantisi nella mancata considerazione e/o nell'omessa disamina di questa o quella domanda od eccezione.

E, non avendo proposto gli anzidetti specifici motivi d'appello, che non sono surrogabili dal mero e generico richiamo (che comunque e in

ogni caso deve essere contenuto nello scritto difensivo predisposto per il secondo grado del giudizio: Cass. 24 ottobre 2000, n. 13984, id., Rep. 2000, voce Appello civile, n. 89) alle difese svolte in primo grado, quella stessa parte era perciò solo destinata a soccombere in Cassazione

per la palese inidoneità delle sue deduzioni ad impedire le implicazioni negative della mancata articolazione delle apposite censure necessarie

per una adeguata contestazione delle pregresse statuizioni. La menzio nata parte, del resto, non aveva neppure titolo per prospettare in Cassa zione, nella situazione descritta dalla pronuncia in rassegna, la viola zione e/o la falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c., posto che l'invoca zione. e per converso il rilievo dell'inosservanza, di tale norma appaio no di solito consentite, tanto in appello quanto in sede di legittimità, al solo vincitore in primo grado, a soggetto, cioè, versante in situazione antitetica a quella di Ferdinando Staiano, rimasto, come si è detto, soc combente in tribunale.

Svolti i superiori rilievi, è, comunque, il caso di aggiungere che la

configurazione della (valida e rituale) «riproposizione» ex art. 346

c.p.c., delineata dalla (III sezione civile della) corte coincide con risa lenti ricostruzioni della medesima corte, cui si devono comunque preci sazioni e specificazioni delle quali è opportuno far cenno.

Accanto, infatti, alle enunciazioni della richiamata Cass. 30 maggio 1996, n. 5028, id., Rep. 1996, voce cit., n. 47, identiche, anche lessi calmente, a quelle della riportata sentenza, e alle coincidenti afferma zioni di Cass. 24 marzo 1995, n. 3447, id., Rep. 1995, voce cit., n. 63, e 19 dicembre 1986, n. 7728, id., Rep. 1986, voce cit., n. 70, si collocano le più articolate proposizioni di seguito indicate. Si deve, così, a Cass. 19 aprile 1990, n. 3213, id.. Rep. 1990, voce Lavoro e previdenza (controversie) n. 271, il rilievo secondo cui, nelle controversie di lavo ro, il mero e generico richiamo, nella memoria difensiva dell'appellato, alle conclusioni assunte in primo grado non è sufficiente a manifestare, in modo chiaro ed univoco, la volontà di sottoporre al giudice d'appello una domanda o un'eccezione non accolta in primo grado al fine di evi tare che la stessa s'intenda rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (le cui previsioni sono operanti anche nei confronti dell'appellato che sia ri masto contumace: Cass. 13 maggio 2003, n. 7316, id., 2003, I, 3330, con nota di N. Rascio). Secondo Cass. 19 ottobre 1995, n. 10884, id., Rep. 1995, voce Appello civile, n. 62, poi, la riproposizione in appello delle domande ed eccezioni superate od assorbite in primo grado, deve avvenire in modo chiaro e preciso, che non si ravvisa nel caso di mero richiamo ad una situazione di fatto riferibile ad una domanda proposta in prime cure. Per Cass. 19 novembre 1996, n. 10119, id., Rep. 1996, voce cit., n. 46, inoltre, la parte pienamente vittoriosa nel merito in

primo grado, che intenda sottoporre al giudice d'appello le eccezioni e le questioni risultate superate o assorbite, è tenuta a riproporle espres samente in secondo grado in modo chiaro e preciso, manifestando in forma inequivoca la sua volontà di chiederne il riesame. Identica affer mazione si rinviene in Cass. 16 dicembre 1988, n. 6850, id.. Rep. 1988, voce cit., n. 63, per la quale le domande in tal modo riproposte non possono essere accolte se ad esse non sia fatto esplicito riferimento nelle conclusioni d'appello, come avviene allorché l'appellato, ripro ponendo le domande e/o le eccezioni superate e/o assorbite in primo grado, invochi nelle conclusioni di secondo grado, soltanto la reiezione dell'appello. Sulla linea di Cass. n. 6850 del 1988 si muove la più re cente Cass. 18 giugno 2003, n. 9687, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 109. Pure ad avviso di tale pronuncia, ai fini di una valida ed efficace ripro posizione in appello delle domande ed eccezioni non accolte in primo

Il Foro Italiano — 2004.

Svolgimento del processo. *— Con ricorso alla sezione specia lizzata agraria del Tribunale di Napoli in data 21 maggio 1992 Brancaccio Rosa, premesso di essere proprietaria di un fondo rustico in agro di Castellammare di Stabia e che tale fondo era stato concesso in affitto a Staiano Catello in epoca antecedente l'annata agraria 1939-40 e di aver inviato tempestiva disdetta e richiesto il tentativo di conciliazione presso l'ispettorato pro vinciale dell'agricoltura senza che quest'ultimo disponesse la convocazione delle parti, chiedeva dichiararsi la cessazione del contratto alla scadenza del 10 novembre 1992.

Si costituiva Staiano Ferdinando, il quale deduceva di coltiva re il fondo insieme al padre Catello e che nella fattispecie ricor reva l'ipotesi dell'impresa familiare coltivatrice ex art. 48 1.

203/82, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda ed il ricono scimento del diritto alla prosecuzione del rapporto, nonché in via riconvenzionale la condanna della ricorrente al pagamento dell'indennizzo per i miglioramenti eseguiti.

La causa era trasmessa ex art. 3 1. 126/92 al Tribunale di Tor re Annunziata, dinanzi al quale veniva altresì eccepito da parte convenuta l'improponibilità della domanda per mancanza del tentativo di conciliazione e della disdetta, oltre che la nullità della stessa.

Il detto tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, con sen tenza depositata in data 1° dicembre 1998 accoglieva la domanda attrice dichiarando la cessazione del contratto di affitto alla data del 10 novembre 1992 e rigettava la domanda riconvenzionale.

Proponeva appello Staiano Ferdinando deducendo innanzi tutto l'improponibilità della domanda — sul rilievo che la Bran caccio aveva adito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e successivamente la sezione agraria senza attendere la scadenza del termine di rilascio indicato nella disdetta, in violazione del l'art. 46 1. 203/82 — e riproponendo nel merito le istanze, dedu zioni ed eccezioni formulate in primo grado, anche in riferi mento alla domanda, condizionalmente avanzata, per conseguire l'indennizzo per i miglioramenti.

La Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza depositata il 15 marzo 2001, ora impugnata, riget tava l'appello.

Avverso detta sentenza Staiano Ferdinando ha proposto ricor so per cassazione con due motivi di annullamento. Brancaccio Rosa è stata rappresentata con procura speciale dall'avv. Giu

seppe Tedeschi, che ha presentato note d'udienza. Motivi della decisione. — (Omissis). Nel secondo motivo, a

sua volta, il ricorrente, deducendo la violazione e/o falsa appli cazione dell'art. 346 c.p.c., si duole del mancato esame delle sue domande proposte in via subordinata.

Il motivo non è fondato, in quanto la corte napoletana ha cor rettamente ritenuto non sufficiente, al fine dell'introduzione di tali domande nel giudizio d'appello, l'essersi Staiano Ferdinan do «riportato genericamente alle difese e alle domande ricon venzionali formulate in primo grado».

La riproposizione infatti delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado, pur se libera da forme, tuttavia deve es sere fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generi co richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (v. Cass. 5028/96, Foro it., Rep. 1996, voce

Appello civile, n. 47). L'assunto d'altro canto del ricorrente — secondo cui «il ri

chiamo era tutt'altro che generico, poiché indicava chiaramente l'atto nel quale le domande e le difese erano compiutamente svolte (note autorizzate depositate in cancelleria il 19 maggio 1998), per cui vi era uno specifico riferimento che impediva qualsiasi dubbio sia sulla volontà di riproporre le domande e le istanze subordinate, sia sul loro contenuto» —

integra una inammissibile valutazione di merito in questa sede, oltre che

impingere in quella compiuta dal giudice a quo. Il ricorso va dunque rigettato.

grado, l'appellato deve non solo formulare specifiche richieste ma an che reiterarle nelle conclusioni di secondo grado, non potendosi dare

ingresso ad una riproposizione cui in sede di conclusioni corrisponda soltanto la richiesta di rigetto dell'appello avversario.

Un riferimento particolare merita, infine, Cass. 22 agosto 2003, n. 12345, ibid., n. 108.

In tale decisione la (II sezione civile della) corte ha ritenuto che la parte vittoriosa in primo grado, la quale si sia vista respingere una que stione, è tenuta a riproporla in appello, ma, perché sorga l'obbligo per il giudice di secondo grado di motivare sul punto, è necessario che nella riproposizione sia articolata una completa critica delle ragioni po ste a fondamento della statuizione di rigetto. [C.M. Barone]

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