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sezione III civile; sentenza 26 giugno 1998, n. 6332; Pres. Grossi, Est. Talevi, P.M. Raimondi...

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sezione III civile; sentenza 26 giugno 1998, n. 6332; Pres. Grossi, Est. Talevi, P.M. Raimondi (concl. conf.); Soc. Nuova Tirrena (Avv. Longo) c. Pratofiorito e altri. Dichiara improcedibile ricorso avverso App. Firenze 21 febbraio 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 3037/3038-3039/3040 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194930 . Accessed: 28/06/2014 19:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.31 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:14 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 26 giugno 1998, n. 6332; Pres. Grossi, Est. Talevi, P.M. Raimondi(concl. conf.); Soc. Nuova Tirrena (Avv. Longo) c. Pratofiorito e altri. Dichiara improcedibilericorso avverso App. Firenze 21 febbraio 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 3037/3038-3039/3040Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194930 .

Accessed: 28/06/2014 19:19

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 26 giu

gno 1998, n. 6332; Pres. Grossi, Est. Talevi, P.M. Raimon

di (conci, conf.); Soc. Nuova Tirrena (Aw. Longo) c. Prato

fiorito e altri. Dichiara improcedibile ricorso avverso App. Firenze 21 febbraio 1995.

Cassazione civile — Ricorso — Rinnovo della notifica — Depo sito — Termine (Cod. proc. civ., art. 369, 370, 371, 371 bis).

In caso di rinnovo della notifica di un ricorso per cassazione, il ricorrente deve, a pena di improcedibilità, procedere ad un

nuovo deposito del ricorso entro venti giorni dalla rinnovata

notifica. (1)

Motivi della decisione. — La Nuova Tirrena ha provveduto a rinnovare la notifica predetta nel termine stabilito, e più pre cisamente il 26 giugno 1997, ma ha depositato il ricorso solo

il 17 luglio 1997. Occorre pertanto stabilire se il termine per il deposito stabili

to dall'art. 369 c.p.c. debba ritenersi applicabile nella fattispecie. Ritiene il collegio che la risposta debba essere positiva.

(1) Non constano precedenti specifici in termini. La Suprema corte si è invece più volte pronunciata sull'analoga que

stione dei termini per il deposito dell'atto di integrazione del contrad dittorio ex art. 331 c.p.c., affermando che, in mancanza di un'apposita previsione legislativa, è sufficiente che detto deposito avvenga prima dell'udienza di discussione davanti al collegio, in modo da permettere alla corte di controllare la ritualità e la tempestività della notifica.

V., in questo senso, Cass. 24 aprile 1981, n. 2456, Foro it., Rep. 1981, voce Impugnazioni civili, n. 115; 10 aprile 1979, n. 2069, id., Rep. 1979, voce cit., n. 104; 31 gennaio 1979, n. 692, ibid., voce Giuris

dizione civile, n. 203 (con riferimento al ricorso per regolamento di

giurisdizione); 4 giugno 1976, n. 2013, id., Rep. 1976, voce Cassazione

civile, n. 209. Per la dottrina, v. Smisi, Il litisconsorzio nelle fasi di

gravame, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1982, 1062 ss. Con l'introduzione dei nuovi art. 371 bis c.p.c. e 144 bis disp. att.,

la 1. 26 novembre 1990 n. 353 ha risolto definitivamente la questione dei termini per il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, prevedendo espressamente, a pena di improcedibilità, un termine peren torio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato e, in caso di inosservanza del termine, l'attestazione del cancelliere da allegare al fascicolo d'ufficio per gli adempimenti di cui all'art. 138 disp. att.

Dal combinato disposto degli art. 371 bis, c.p.c., 375 c.p.c., 138 disp. att. e 144 bis disp. att., si ricava che il legislatore del 1990 ha voluto evitare di arrivare fino all'udienza pubblica di discussione nel caso di ricorso improcedibile e quindi da decidere in camera di consiglio.

Anche nelle altre ipotesi in cui è previsto il termine di venti giorni per il deposito del ricorso (principale, incidentale o controricorso ex art. 369, 370, 371 c.p.c.) sussiste la stessa esigenza di evitare inutili

perdite di tempo e quindi di permettere sia alle parti che alla corte di esaminare il ricorso prima dell'udienza pubblica di discussione, in modo da consentire alle prime di svolgere tempestivamente la propria attività difensiva ed alla seconda di disporre eventualmente per la deci sione della causa in camera di consiglio.

Lo stesso discorso vale anche per il rinnovo della notifica del ricorso, trattandosi di un caso che può dar luogo ad una pronuncia di improce dibilità e che quindi pone le medesime esigenze di esame anticipato ri

spetto all'udienza pubblica di discussione. Come affermato dalla pro nuncia in epigrafe, la mancata previsione di un termine perentorio per il deposito del ricorso nuovamente notificato si spiega col fatto che si tratta di un'ipotesi già ricompresa nell'ambito del principio generale espresso dagli art. 369, 370 e 371 c.p.c. e che pertanto non necessita di una disciplina esplicita al riguardo.

In questo senso sembra esprimersi Cass. 19 ottobre 1974, n. 2951, Foro it., Rep. 1974, voce cit., n. 178, laddove afferma che, in caso di rinnovazione di un ricorso per cassazione inammissibile per vizio di notifica, il ricorrente deve procedere ad un nuovo tempestivo deposi to ai sensi dell'art. 369 c.p.c., non essendo rilevante il precedente depo sito effettuato prima della nuova notifica.

Sulla decorrenza del termine ex art. 369 c.p.c. dalla prima di due

notifiche eseguite nei confronti della stessa parte, purché la prima noti

fica sia regolare, v. Cass. 11 novembre 1997, n. 11118, id., Rep. 1997, voce cit., n. 172, e 8 aprile 1995, n. 4108, id., Rep. 1995, voce cit., n. 192.

Sull'impossibilità di sanatoria dell'improcedibilità derivata dal man

cato deposito del ricorso nel termine prescritto dall'art. 369 c.p.c., v.

Cass. 14 luglio 1993, n. 7802, id., 1993, I, 3018, con nota di Tombari

Fabbrini, Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione e possibili sanatorie per raggiungimento dello scopo.

Sull'introduzione dei nuovi art. 371 bis c.p.c. e 144 bis disp. att.,

v., in dottrina, Consolo-Luiso-Sassani, Commentario alla riforma del

processo civile, 1996, 441 ss., e Vaccarella (Capponi-Cecchella), Il

processo civile dopo le riforme, 1992, 310. [A. Fortini]

Il Foro Italiano — 1999.

In passato questa Corte suprema ha talora esposto osserva

zioni potenzialmente applicabili anche nella fattispecie ed ido

nee a suffragare la soluzione opposta a quella ora esposta; in

fatti, sia pure nella diversa ipotesi di integrazione del contrad

dittorio (attualmente disciplinata dall'art. 371 bis c.p.c.), ha

ritenuto che il deposito dell'atto integrativo del contraddittorio, «in mancanza di una norma che prescriva tale deposito entro

un termine perentorio, è sufficiente avvenga prima della discus

sione della causa innanzi al collegio, in modo da consentire al

giudice dell'impugnazione il controllo della ritualità e della tem

pestività della notifica» (v. Cass. 2456/81, Foro it., Rep. 1981, voce Impugnazioni civili, nn. 115, 116, ed altre precedenti).

La tesi emergente (in parte implicitamente) da tali decisioni

è dunque che dopo la prima notifica alle controparti eseguita dal ricorrente, qualora questi debba procedere ad un rinnovo

di notifica del ricorso (o ad una integrazione del contradditto

rio, ipotesi che — come già sopra rilevato — è stata poi disci

plinata dall'art. 371 bis c.p.c. sul quale v. quanto verrà esposto in seguito), l'ulteriore notifica non è disciplinata dalla normati

va di carattere generale in tema di deposito del ricorso prevista dall'art. 369 c.p.c.

Detta interpretazione non sembra però condivisibile.

Infatti dall'esame degli art. 369, 370 e 371 c.p.c. sembra emer

gere la volontà del legislatore di dettare come regola generale

per il ricorso, per il controricorso e per il ricorso incidentale

la necessità del deposito entro un termine predeterminato fissa

to in venti giorni (rispettivamente «dall'ultima notificazione»

per il ricorso principale od incidentale e «dalla notificazione»

per il controricorso). Allorché poi il legislatore, forse anche per reagire proprio

alla giurisprudenza sopra citata, ha deciso di disciplinare il de posito dell'atto di integrazione del contraddittorio introducen

do l'art. 371 bis c.p.c., lungi dal ripudiare la regola che ogni ricorso (principale od incidentale) e controricorso deve essere

depositato entro un congruo termine predeterminato, e quindi non coincidente con l'inizio della discussione (ma precedente

rispetto a detto inizio), ha stabilito che l'atto di integrazione del contraddittorio deve essere depositato entro i soliti venti gior

ni, con l'unica novità (che non appare peraltro di particolare

rilievo) che questi decorrono non dalla notifica ma dalla sca

denza del termine assegnato per la medesima. È pertanto ragio nevole ritenere che abbia dettato tale norma per il caso di inte

grazione del contraddittorio senza introdurne un'altra per l'ipo tesi di rinnovo della notifica del ricorso, in quanto ha dato per scontato che quest'ultima dovesse ritenersi ricompresa nell'am

bito di applicazione della sopra citata regola generale. Non sembra inutile aggiungere che sarebbe priva di base l'o

biezione che un deposito del ricorso comunque c'è stato e che

quindi una volta effettuata una nuova notifica del medesimo

non v'è bisogno di depositare l'atto una seconda volta. Infatti, con riferimento alla parte intimata nei cui confronti viene di

sposto detto rinnovo, non vi è mai stato un rituale deposito dato che non vi è mai stato un ricorso ritualmente notificato;

va a tal proposito considerato in particolare che «... nessuna

norma consente di anticipare, rispetto alla notifica del ricorso, il suo deposito in cancelleria ...» e che prima della (rituale) notifica «... non esiste tecnicamente un ricorso e non si confi

gura, pertanto, alcuna possibilità di procedere al suo deposi to . . .» (cfr. Cass. 2951/74, id., Rep. 1974, voce Cassazione

civile, n. 178). Se si passa a considerare la problematica in esame alla luce

della ratio della disciplina dei termini in genere e di quelli pre detti in particolare, la soluzione sopra prospettata appare ulte

riormente suffragata.

Appare pressoché pacifico che i termini in genere (ed il rilie vo vale anzitutto per quelli stabiliti dalla legge, ma vale anche

per quelli stabiliti dal giudice) hanno come scopo la disciplina del processo dal punto di vista temporale, nel senso che soddi

sfano l'esigenza di assicurare il tempestivo, ordinato e quindi efficiente svolgersi delle attività processuali, scandendone i tem

pi secondo le logiche e le priorità ritenute opportune e quindi evitando tra l'altro accavallamenti e sovrapposizioni di atti ov

vero inversione dei medesimi, nonché il protrarsi eccessivo del

l'inattività delle varie parti. Ai fini della questione in esame

va soprattutto rilevato che tali limiti temporali, convolgenti più o meno direttamente ed incisivamente tutte le attività proces

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3039 PARTE PRIMA 3040

suali, consentono al giudice un efficace controllo ed alle parti una efficace e tempestiva attività difensiva.

In particolare la necessità che ogni ricorso, anche nel caso

di rinnovo della notifica, debba essere depositato entro un ter

mine predeterminato, e più precisamente entro un certo lasso

di tempo dopo la notifica (o dopo il termine stabilito per la

medesima) e prima dell'udienza di discussione consente alla Corte

suprema di esaminare per tempo l'atto (ed alle controparti di

svolgere tempestivamente la loro attività difensiva — ad es. de

cidendo di rinunciare o meno ad un ricorso incidentale ovvero

decidendo di offrire o meno una determinata prestazione in cam

bio della rinuncia al ricorso in relazione al quale è stato dispo sto il rinnovo della notifica — dopo aver controllato la ritualità

o meno del rinnovo predetto in tempo utile e cioè prima dell'u

dienza di discussione). A proposito della necessità che l'esame

da parte di questa corte sia tempestivo, va attribuito adeguato rilievo al fatto che essa può riconoscere di dover provvedere ai sensi dell'art. 375 c.p.c. pronunciando in camera di consiglio con ordinanza, e che in tal caso le conclusioni del p.m. sono

notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della corte

in camera di consiglio agli avvocati delle parti i quali hanno

facoltà di presentare memorie. È indubbio che tale procedimen to non appare conciliabile con la tesi secondo la quale il deposi to può essere effettuato senza termini predeterminati ed in par ticolare in qualunque momento prima della discussione della

causa.

Si deve dunque concludere che qualora questa corte disponga il rinnovo della notifica di un ricorso, il ricorrente dopo la nuo

va notifica deve procedere ad un (nuovo) deposito del ricorso

(nuovamente) notificato entro venti giorni della notificazione

(o dall'ultima notificazione qualora sia stato disposto il rinnovo

della notifica nei confronti di più parti). Nella specie, il ricorso va di conseguenza dichiarato improce

dibile.

I

CORTE D'APPELLO DI ROMA; decreto 22 settembre 1998; Pres. Lo Turco, Rei. Miraglia; Soc. R.i.v.e., Fuà (Avv. De

Angelis, Marchisio).

CORTE D'APPELLO DI ROMA;

Società — Società di capitali — Riduzione del capitale per per dite al di sotto del minimo legale — Deliberazione di riduzio

ne e di contestuale aumento del capitale fino al minimo pre scritto — Fissazione di un termine per la sottoscrizione —

Legittimità (Cod. civ., art. 2447, 2448, 2474, 2496).

Nel caso di perdite che riducano il capitale sociale di una socie

tà a responsabilità limitata al di sotto del minimo prescritto dalla legge, l'assemblea dei soci che deliberi la riduzione del

capitale ed il contestuale aumento del medesimo in misura

non inferiore al suddetto minimo, può assegnare ai soci un

termine per la sottoscrizione dell'aumento, senza che il diffe rimento della sottoscrizione comporti lo scioglimento ope iu

ris, di cui all'art. 2448, n. 4, c.c. (1)

(1-3) I due decreti in rassegna risolvono in modo antitetico il proble ma della legittimità della delibera che, ai sensi dell'art. 2447 c.c., riduca il capitale per perdite e contestualmente lo aumenti, fino a raggiungere il minimo legale, assegnando ai soci un termine per la sottoscrizione dell'aumento. La Corte d'appello di Roma, accogliendo il reclamo pro posto avverso il decreto 16 giugno 1998 del Tribunale di Roma, ritiene

legittima ed omologabile la deliberazione ora indicata. Sul problema ora delineato, la giurisprudenza è divisa. Nel senso che

sia necessaria l'immediata sottoscrizione effettiva dell'aumento delibe

rato, v., oltre al decreto del Tribunale di Roma in rassegna, Trib. Trie

Ii Foro Italiano — 1999.

II

TRIBUNALE DI ROMA; decreto 16 giugno 1998; Pres. Deo

dato, Rei. Raganelli; Soc. R.i.v.e., Fuà (Avv. De Angelis,

Marchisio).

Società — Società di capitali — Riduzione del capitale per per dite al di sotto del minimo legale — Deliberazione di riduzio

ne e di contestuale aumento del capitale fino al minimo pre scritto — Fissazione di un termine per la sottoscrizione —

Illegittimità (Cod. civ., art. 2447, 2448, 2474, 2496). Società — Società di capitali — Riduzione del capitale per per

dite al di sotto del minimo legale — Deliberazione di riduzio

ne e di contestuale aumento del capitale — Sottoscrizione im

mediata delle quote di spettanza dei soci non intervenuti in

assemblea — Acquisto condizionato (Cod. civ., art. 2441,

2447).

Nel caso di perdite che riducano il capitale al di sotto del mini

mo legale, l'assemblea di una società a responsabilità limitata

che deliberi la riduzione del capitale ed il contestuale aumen

to del medesimo in misura non inferiore al suddetto minimo, non può assegnare ai soci un termine per la successiva sotto

scrizione dell'aumento, atteso che la mancata sottoscrizione

immediata, in misura sufficiente a ricostituire il capitale mi

nimo, determina lo scioglimento della società, ai sensi del

l'art. 2448, n. 4, c.c. (2) I soci intervenuti all'assemblea indetta ai sensi dell'art. 2447

c.c., che abbiano sottoscritto l'aumento di capitale fino a rag

giungere la misura minima, acquistano la titolarità delle quo te sulle quali i soci assenti abbiano diritto di opzione, sotto

la condizione risolutiva del mancato esercizio di tale diritto. (3)

ste 26 novembre 1993, Foro it., Rep. 1995, voce Società, nn. 637, 638, e Nuova giur. civ., 1995, I, 790, con nota critica di Busi; Trib. Udine 10 giugno 1993, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 546, e Dir. fallirti., 1993, II, 965; Trib. Roma 23 gennaio 1993, Foro it., Rep. 1993, voce

cit., n. 552, e Società, 1993, 1233, con nota di Rovelli; Trib. Udine 25 gennaio 1994, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 747, e Società, 1994, 532; Trib. Trento 20 gennaio 1994, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n.

566; App. Trento 11 marzo 1994, ibid., n. 565, e Riv. not., 1994, 874. In ordine alla contestualità del versamento dei tre decimi, rispetto

alla sottoscrizione delle nuove partecipazioni sociali, v. Trib. Napoli 6 marzo 1996, Foro it., Rep. 1997, voce cit., nn. 583, 618; App. Napoli 25 giugno 1996, ibid., nn. 582, 602, e Giur. comm., 1997, II, 753, con nota critica di Laurini, Delta pretesa contestualità tra sottoscrizio ne e versamento dei tre decimi dell'aumento di capitale e di altro.

In dottrina, v., altresì, nel senso della necessità giuridica di un'imme diata sottoscrizione dell'aumento, Nobili, Problemi in tema di riduzio ne del capitale, Milano, 1984, 139; Dì Mauro, La riduzione del capitale per perdite in dottrina e giurisprudenza, in Riv. not., 1990, 1115; Ku

stermann, I! versamento dei decimi nette operazioni di ricapitalizzazio ne, in Giur. comm., 1990, II, 845.

Seguono, invece, l'orientamento più liberale, secondo cui è consenti to assegnare un termine ai soci, per la sottoscrizione dell'aumento, App. Napoli 11 aprile 1984, Foro it., Rep. 1984, voce cit., nn. 540, 553, 784, e Società, 1984, 1231; Trib. Verona 27 settembre 1985, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 342, e Società, 1986, 301, con nota favorevole di Salafia; Trib. Lecce 18 ottobre 1986, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 424; Trib. Verona 9 luglio 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 716, e Società, 1988, 1276, con nota di Rordorf; App. Firenze 15 ottobre

1986, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 463, e Giur. comm., 1988, II, 399, con nota di Iozzelli; Trib. Roma 30 novembre 1988, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 465; App. Campobasso 4 maggio 1989, ibid., n. 481, e Società, 1989, 851; Trib. Catania 25 ottobre 1990, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 487, e Società, 1991, 812; App. Catania 30

gennaio 1991, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 486, e Società, 1991, 813, con nota di Morelli (la corte di riesame sul punto osserva che la deliberazione di aumento del capitale deve assicurare in sé il rispetto del diritto di opzione, non essendo sufficiente una successiva dichiara zione di volontà del socio sottoscrittore, anche se inserita nel corpo della deliberazione assembleare); Trib. Messina 13 ottobre 1993, Foro

it., Rep. 1994, voce cit., nn. 474, 577; App. Firenze 18 ottobre 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 606, e Società, 1997, 675.

D'altro lato, Cass. 29 ottobre 1994, n. 8928, Foro it., Rep. 1995, voce cit., nn. 626, 905, e Società, 1995, 359, in motivazione, si riferisce alla sola delibera di ripianamento, ai sensi dell'art. 2447, senza ritenere

necessaria, altresì, l'immediata sottoscrizione dell'aumento di capitale. Cfr., sul diritto di opzione, Cass. 5 settembre 1997, n. 8592, Foro

it., Rep. 1998, voce cit., n. 573, e Società, 1998, 289; 13 gennaio 1987, n. 133, Foro it., Rep. 1987, voce cit., nn. 420, 430, e Società, 1987,

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