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sezione III civile; sentenza 26 luglio 2005, n. 15617; Pres. Duva, Est. Frasca, P.M. Marinelli...

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sezione III civile; sentenza 26 luglio 2005, n. 15617; Pres. Duva, Est. Frasca, P.M. Marinelli (concl. conf.); D'Alessandro (Avv. Bettoni, Ciardelli) c. Comune di Firenze (Avv. Lorizio, Visciola). Conferma App. Firenze 18 dicembre 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 3 (MARZO 2006), pp. 771/772-777/778 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201290 . Accessed: 25/06/2014 10:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:15:38 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 26 luglio 2005, n. 15617; Pres. Duva, Est. Frasca, P.M. Marinelli(concl. conf.); D'Alessandro (Avv. Bettoni, Ciardelli) c. Comune di Firenze (Avv. Lorizio,Visciola). Conferma App. Firenze 18 dicembre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 3 (MARZO 2006), pp. 771/772-777/778Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201290 .

Accessed: 25/06/2014 10:15

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PARTE PRIMA 772

dazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ha diritto di prelazione nell'acquisto delle aziende stesse; in

tervento compiutosi proprio con l'indicare, con chiarezza e

precisione, l'azienda come oggetto della prelazione legale; 4) la norma in esame è tutt" altro che superflua, in relazione alla

prelazione già prevista dalla 1. n. 392 del 1978, pur se si ritiene, come si deve ritenere, che l'oggetto di entrambe coincida,

giacché la stessa, nel caso di vendita del solo immobile, esten

de la prelazione all'«esercente non proprietario», ossia a sog

getti diversi dal conduttore dell'immobile, a soggetti cioè che

abbiano diritto al godimento dell'immobile a titolo diverso

dalla locazione; come può essere, per l'appunto, il caso dell'af

fittuario dell'azienda comprensiva dell'immobile (e l'utilità

pratica della norma emerge proprio dalla sentenza impugnata, la quale annota che «la quasi totalità degli operatori cinemato

grafici professionali italiani esercita la propria attività quale af

fittuario di azienda cinematografica, non certo come mero con

duttore»). Ma non basta. Qualora si accedesse all'interpretazione resa

dalla corte di merito, secondo cui i «locali» in questione sono in

definitiva sinonimo di «azienda di proiezione cinematografica», se ne dovrebbe desumere, non potendo la prelazione avere un

oggetto variabile (ora l'immobile, ora l'azienda), che, se invece

si vendesse il solo immobile (cosa che non si potrà vietare al

proprietario di esso e dell'azienda affittata di cui esso faccia

parte), non spetterebbe il diritto di prelazione all'affittuario del

l'azienda: ciò che davvero contrasterebbe decisamente con la

ratio della disposizione in esame, che indubbiamente tende a

favorire la conservazione e non la disgregazione delle aziende

cinematografiche. Sostenere che, nel caso di vendita del solo immobile adibito a

sala di proiezione, l'esercente di questa in forza di un rapporto di affitto d'azienda non possa invocare alcun titolo preferenziale nei confronti di un terzo acquirente, sebbene questi operi per fi

nalità estranee all'impresa cinematografica e perfino contrappo ste, mirando, per es., proprio allo smembramento dell'azienda

cinematografica avente sede nell'immobile acquistato, significa insomma disconoscere, in conflitto con le finalità perseguite dalla 1. n. 153 del 1994, che la prelazione in parola sia preordi nata proprio a tutelare la destinazione dei «locali adibiti a sala

cinematografica»; destinazione che non è affatto compromessa dalla vendita dell'azienda (dovendo presumersi che il comprato re l'acquisti per esercitarla o goderla come tale), bensì semmai

proprio dalla vendita dell'immobile, in vista di futuri suoi diver

si usi. Che infine l'alienazione del solo immobile compreso nell'a

zienda cinematografica sia o possa essere, come sostiene la

sentenza impugnata, un'ipotesi residuale, anzi talmente resi

duale da trovare «una remota, quasi impossibile applicazione nella realtà», non solo è mera petizione di principio, ma tocca

un aspetto della questione affatto ininfluente sul piano erme

neutico, non dovendo interessare l'interprete la maggiore o mi

nore frequenza statistica della fattispecie normativa.

Concludendo, la prelazione legale introdotta dall'art. 20, 2°

comma, d.l. 14 gennaio 1994 n. 26, convertito nella 1. 1° marzo

1994 n. 153 (interventi urgenti in favore del cinema), in caso di

vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, spetta in genere all'esercente non proprietario, e quindi anche all'affittuario del

l'azienda cinematografica, ma unicamente nell'ipotesi di trasfe

rimento a titolo oneroso dell'immobile (edificio o porzione di

edificio) nel quale si svolge l'attività di proiezione, non anche

nell'ipotesi di vendita dell'azienda nel suo complesso. Il secondo motivo del ricorso dell'ente ecclesiastico, logica

mente subordinato, è assorbito.

Non si ravvisano gli estremi (art. 89 c.p.c.) per disporre la

cancellazione chiesta dal procuratore generale. La sentenza va pertanto cassata.

Il Foro Italiano — 2006.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 26 lu

glio 2005, n. 15617; Pres. Duva, Est. Frasca, P.M. Marinel

li (conci, conf.); D'Alessandro (Avv. Bettoni, Ciardelli) c.

Comune di Firenze (Avv. Lorizio, Visciola). Conferma App. Firenze 18 dicembre 2000.

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Ingiunzione fiscale — Notificazione inva lida — Interruzione della prescrizione — Condizioni (Cod.

civ., art. 1334. 1335, 2943; r.d. 14 aprile 1910 n. 639, t.u.

delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle en

trate patrimoniali dello Stato, art. 2).

L'ingiunzione fiscale, la cui notificazione venga dichiarata in

valida, interrompe la prescrizione ove pervenga in un luogo considerabile come indirizzo del destinatario ai sensi degli art. 1334 e 1335 c.c., in difetto della prova, gravante sullo

stesso destinatario, dell'impossibilità incolpevole di averne

avuto notizia. ( 1 )

(1) 1. - La Suprema corte ha, con orientamento consolidato, ritenuto che l'atto interruttivo della prescrizione non deve essere effettivamente conosciuto dal debitore, bastando la sua conoscenza legale che discen de dalla circostanza che lo stesso sia giunto nella sfera legale del desti natario ex art. 1335 c.c.: in tal senso, v. Cass. 18 agosto 2003, n. 12078, Foro it.. Rep. 2003, voce Obbligazioni in genere, n. 67; 6 marzo 2003. n. 3373, ibid., voce Prescrizione e decadenza, n. 38; 8 maggio 2001, n.

6423, id.. Rep. 2001, voce cit.. n. 80: 4 marzo 1987, n. 2290. id.. Rep. 1987, voce cit., n. 77.

Quale corollario di tale orientamento si ritiene valido atto interruttivo della prescrizione quello che contenga i requisiti sostanziali della co stituzione in mora e la cui notificazione risulti invalidamente eseguita alla stregua della normativa processualcivilistica, pur giungendo all'in dirizzo del debitore, ai sensi dell'art. 1335 c.c.: v. Cass. 7 dicembre

1985, n. 6165, id., Rep. 1986. voce cit., n. 45; 20 gennaio 1978, n. 250,

id., 1978, I, 886, con nota di richiami, per la quale l'ingiunzione fiscale

può valere come atto (sostanziale) di costituzione in mora senza che sia necessario che essa sia portata a conoscenza del destinatario con le forme della notificazione, purché raggiunga l'indirizzo di questo.

Cfr., anche, Cass. 14 agosto 1997, n. 7617, id.. Rep. 1998, voce cit.. n.

73, ad avviso della quale l'atto di citazione, inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale per nullità della notifica, può assumere va lenza di richiesta di adempimento idonea a realizzare la costituzione in mora richiamata dall'art. 2943, 4° comma, c.c. ai fini dell'interruzione della prescrizione, soltanto se venga «portato a conoscenza del desti

natario»; in termini analoghi, v. Cass. 14 maggio 1985. n. 3003, id.,

Rep. 1986, voce cit.. n. 51, per la quale l'atto di citazione, anche se ini doneo ad instaurare un valido rapporto processuale per la nullità della

notifica, può tuttavia valere come richiesta di adempimento idonea a realizzare la costituzione in mora e ad interrompere il decorso della

prescrizione (art. 2943, 3° comma, c.c.), sempre però che sussista la

prova (il cui onere ricade sul creditore) dell'avvenuta ricezione o cono scenza dell'atto da parte del debitore, prova ricavabile anche aliunde.

II. - Sulla questione relativa all'individuazione del momento in cui,

nell'ipotesi di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio a mezzo ufficiale giudiziario (e a seguito di Corte cost. 26 novembre 2002, n.

477, id., 2003, 1, 13), si produce l'effetto interruttivo della prescrizione, v. Trib. Benevento 22 marzo 2004 e Trib. Roma 1° settembre 2003, id., 2005, I, 1277, con nota di R. Caponi. Mentre per il primo giudice la

consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario al fine della notificazione vale ad impedire decadenze processuali per il notificante, ma non è suf ficiente a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, che presup pone la conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte del destinatario,

per il tribunale capitolino, la medesima consegna è sufficiente a produr re detto effetto interruttivo.

Con riferimento al diverso problema dell'applicabilità alla riscossio ne per ingiunzione fiscale, disciplinata dal r.d. n. 639 del 1910, delle norme del codice di rito civile relative agli atti prodromici all'esecu zione (con specifico riferimento agli art. 479 e 481 c.p.c.) e ai gravami con i quali dedurre i vizi di tali atti (con specifico riferimento all'oppo sizione di cui all'art. 617 c.p.c.), v. Cass. 23 aprile 2003, n. 6448, id.. 2004. I, 555, con nota di D. Longo.

In tema di ingiunzione fiscale non validamente notificata, v. Cass. 24

aprile 1996, n. 3880, id.. Rep. 1996, voce Riscossione delle imposte, n. 263, ad avviso della quale la mancanza di regolare notifica non costi tuisce ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la

illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria contenuta nell'in

giunzione. una volta che il provvedimento sia stato esternato (come nel caso di specie) e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza pie na, tanto da essere in grado di spiegare una dettagliata opposizione.

In ordine alla tipologia degli atti idonei ad interrompere il termine

prescrizionale in materia tributaria, v„ da ultimo. Cass. 19 aprile 2002,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — 1. - Con citazione notificata il

1° febbraio 1999 Domenico D'Alessandro, in proprio e nella

qualità di legale rappresentante della On The Road s.n.c., pro

poneva appello, avanti alla Corte d'appello di Firenze, avverso

la sentenza del 24 dicembre 1997 con cui il Tribunale di Firen

ze, aveva dichiarato tardiva e, quindi, inammissibile, l'opposi zione da lui proposta, nella suddetta duplice qualità, avverso

un'ingiunzione fiscale emessa il 21 maggio 1988, ai sensi del

t.u. n. 639 del 1910, dal comune di Firenze e resa esecutiva dal

Pretore di Firenze il 1° giugno 1988, per il pagamento della

somma di lire 59.312.450, oltre interessi e spese, a titolo di cor

rispettivo per l'utilizzazione dello stadio di Firenze, per due

concerti musicali tenutisi il 7 ed il 9 giugno 1987.

A sostegno dell'appello l'appellante deduceva la nullità ed

inesistenza della notificazione dell'ingiunzione, per essere stata

notificata solo a lui personalmente e non anche alla società, la

conseguente prescrizione del diritto azionato dal comune per il

decorso del termine decennale, oltre che l'esistenza di ulteriori

fatti estintivi del credito per ragioni che qui ormai non interes

sano.

Il comune appellato si costituiva e resisteva all'appello. Per quello che avanti a questa corte interessa, in ordine al

primo motivo d'appello il giudice d'appello ha rilevato che era

infondato sulla base della sentenza n. 346 del 1998 della Corte

costituzionale (Foro it., 1998, I, 2601), cioè della declaratoria

dell'incostituzionalità dell'art. 8, 2° comma, 1. n. 890 del 1982,

nella parte in cui non prevedeva che, per le notifiche a mezzo

posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il regi stro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione

ovvero, per il caso di mancato recapito per temporanea assenza

del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle dette

persone, del compimento delle formalità del deposito del piego fosse data notizia al destinatario con raccomandata con avviso

di ricevimento.

In ordine al motivo d'appello afferente alla prescrizione, la

corte fiorentina ha, invece, rilevato che la nullità della notifica

zione dell'ingiunzione, ritenuta in accoglimento del primo mo

tivo, non comportava «anche la nullità dell'atto ai fini internat

avi della prescrizione, costituendo in ogni caso comunicazione

postale valida (raccomandata con avviso di ricevimento) di un

atto contrario all'inerzia e tale da manifestare la volontà di usu

fruire del proprio diritto, con la conseguenza che l'eccezione di

prescrizione proposta non (poteva) essere ritenuta fondata.

Disatteso per il resto l'appello la corte fiorentina ha, quindi, dichiarato la sussistenza del credito azionato dal comune ed ha

condannato l'appellante al pagamento della somma oggetto del

l'ingiunzione. 2. - Contro questa sentenza il D'Alessandro, in proprio e

nella qualità di legale rappresentante della On The Road s.n.c., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Ha resistito con controricorso il comune di Firenze.

Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico motivo di ricorso

le parti ricorrenti hanno dedotto «contraddittoria motivazione

per violazione e falsa applicazione, in relazione alla nullità della

notifica dell'ingiunzione, dell'art. 2943 c.c. in relazione all'art.

360, nn. 3 e 5, c.p.c.». Con il motivo ci si duole che l'impugnata sentenza da un lato

abbia affermato la nullità della notificazione dell'ingiunzione e

dall'altro l'abbia ritenuta efficace e comunque produttiva di ef

fetti ai fini dell'interruzione della prescrizione della pretesa del

ti. 5673, id., Rep. 2002, voce Tributi in genere, n. 2026, per la quale la notifica da parte dell'amministrazione finanziaria del verbale di accer tamento di violazione ai sensi dell'art. 55 1. n. 4 del 1929, con irroga zione delle sanzioni pecuniarie, non è idoneo ad interrompere la pre scrizione del credito principale (nella specie, imposta sul valore ag

giunto) rimasto inadempiuto e vantato dall'erario nei confronti dello

stesso contribuente, atteso che l'atto di messa in mora, interruttivo, ai

sensi dell'art. 2943. 4° comma, c.c.. della prescrizione, per essere ido

neo allo scopo, deve chiaramente indicare l'ammontare della somma dovuta e il titolo di essa.

111. - In dottrina, sulla questione di cui in massima, v. A. Frangini,

Ingiunzione fiscale, opposizioni ed art. 481 c.p.c., in Giur. merito,

1992,598. Da ultimo, sull'art. 1335 c.c., v. A. Riccio, La presunzione di cono

scenza di cui all'art. 1335 c.c., in Contratto e impr., 2002, 64; D. Buz

zelli. Dichiarazioni recettizie. prova per presunzioni e presunzione di

conoscenza, in Nuova giur. civ., 2002, I. 705.

Il Foro Italiano — 2006.

l'amministrazione. Viceversa, la nullità della notificazione, in

quanto dichiarata per la ragione che la notificazione non è avve

nuta. cioè non è giunta a conoscenza della controparte, non po trebbe avere avuto alcuna efficacia, atteso che la sentenza della

Corte costituzionale evocata dalla corte fiorentina conterrebbe il

principio secondo cui la c.d. compiuta giacenza non potrebbe determinare alcun effetto, in difetto della notizia al destinatario

delle formalità previste attraverso la raccomandata con avviso di

ricevimento. Poiché l'atto in quanto non notificato nei termini

statuiti dalla sentenza non è venuto ad esistenza esso non po trebbe spiegare alcun effetto. Sarebbe vero che il comune ha

compiuto un atto contrario all'inerzia e tale da manifestare la

volontà di usufruire del proprio diritto, ma ai fini dell'interru

zione della prescrizione sarebbe stato necessario che esso fosse

portato a conoscenza della parte destinataria, cosa invece non

avvenuta in ragione della nullità della notificazione.

2. - Il motivo non è fondato sulla base delle considerazioni

che seguono. Va preliminarmente rilevato che, secondo consolidata giuris

prudenza di questa corte l'ingiunzione fiscale cumula in sé la

duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente

formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo

peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto pro dromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto (da ultimo, Cass. n. 10496 del 2002, id., Rep. 2003, voce Riscossione delle

imposte, n. 184; n. 8335 del 2003, id.. Rep. 2004, voce cit., n.

218; n. 2894 del 1997, id., Rep. 1997, voce cit., n. 248; n. 9421

del 2003, id., Rep. 2003, voce cit., n. 191; n. 6448 del 2003, id., 2004,1, 555).

L'ingiunzione fiscale con la quale il comune resistente ebbe a

manifestare la sua pretesa creditoria deve, dunque, essere ap

prezzata come atto di precetto. Come tale, la sua notificazione, pur non essendo essa, non di

versamente dal precetto (per l'affermazione — consolidata nella

giurisprudenza della corte — che il precetto non è atto proces suale, v., per tutte, Cass., sez. un., n. 1471 del 1996, id., 1996,1,

1689), atto del processo, era, tuttavia, certamente soggetta alle

regole sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta di

cui alla 1. n. 890 del 1982, atteso che tale legge, come emerge dall'art. 1, si riferisce genericamente alla notificazione degli atii

in materia civile, amministrativa e penale senza esigere che

debba trattasi di atti processuali e considerato che il precetto è

certamente atto giudiziario: all'uopo si ricorda che la citata leg

ge usa l'espressione «atto giudiziario» per identificare il suo

ambito di applicazione tanto nella sua intestazione, quanto nel

l'art. 10 (che ne dispone l'applicazione alle comunicazioni con

nesse alle notificazioni di atti aventi quella qualificazione) ed in

essa possono farsi rientrare oltre agli atti processuali anche gli atti serventi rispetto al processo, per la cui efficacia sia richiesta

(com'è per il precetto) la notificazione tramite ufficiale giudi ziario.

Non è dubbio, pertanto, che correttamente la corte territoriale

abbia ritenuto applicabile alla notificazione dell'ingiunzione de

qua la sentenza n. 346 del 1998 e, dall'applicazione della regola additiva da essa introdotta, abbia riscontrato che detta notifica

zione, in quanto non conforme a tale regola, doveva ritenersi

nulla.

2.1. - Altrettanto esattamente, dalla rilevata nullità della noti

ficazione, sia pure del tutto implicitamente, la sentenza impu

gnata ha tratto la conseguenza dell'impossibilità dell'ingiunzio ne di svolgere i suoi effetti di provocazione del decorso del ter

mine per la proposizione dell'opposizione, come si desume

dalla circostanza che ha sostanzialmente riformato la sentenza

di primo grado (che aveva dichiarato tardiva l'opposizione al

l'ingiunzione) ed ha provveduto formalmente sulla pretesa del

l'amministrazione con apposita statuizione, con la quale ne ha

riconosciuto la fondatezza, disponendo la conseguente condanna

a carico dei ricorrenti, anziché confermare la statuizione di ri

getto dell'opposizione adottata in prime cure.

Nel contempo, la rilevazione della nullità della sua notifica

zione, ha comportato l'esclusione dell'idoneità dell'ingiunzione a svolgere gli effetti propri del precetto. Non è, infatti, concepi bile che l'atto denominato precetto svolga i suoi effetti tipici se

la sua notificazione è nulla, in quanto la notificazione condizio

na il loro verificarsi.

Sotto tale profilo, in conseguenza della nullità della sua noti

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PARTE PRIMA 776

ficazione, l'ingiunzione non ha potuto svolgere la funzione di

atto interruttivo della prescrizione, che tradizionalmente si rife

risce alla notificazione del precetto, in particolare riconoscendo

si ad esso l'idoneità a svolgere effetti interruttivi istantanei, in

quanto si caratterizza sul piano funzionale, per il suo stesso

contenuto, concretantesi nell'intimazione ad adempiere rivolta

al debitore, come atto di intimazione di pagamento e, quindi, di

costituzione in mora (art. 1219, 1° comma, c.c., in relazione al

l'art. 2943, 3° comma, c.c.). Per l'attribuzione al precetto dell'efficacia di atto interruttivo

del corso della prescrizione, v. Cass., sez. un., n. 4203 del 2003, non massimata, ed anche Cass., sez. un., n. 2234 del 1975, id.,

Rep. 1976, voce Prescrizione e decadenza, n. 128.

Viceversa, senza riferimento alla natura di precetto dell'in

giunzione fiscale, nel senso della diretta attribuzione ad essa

proprio perché atto di costituzione in mora dell'efficacia di atto

interruttivo istantaneo della prescrizione, v. Cass. n. 2286 del

1981, id.. Rep. 1981, voce cit., n. 140 (la quale ebbe anche a ri

collegare alla proposizione dell'opposizione all'ingiunzione l'effetto interruttivo permanente fino alla cosa giudicata ed a

farne discendere che per il caso di estinzione del giudizio l'ef

fetto istantaneo ricollegato all'ingiunzione permane). 2.2. - Ora, la sentenza impugnata ha riconosciuto all'ingiun

zione l'efficacia interuttiva della prescrizione non già conside

randola come precetto, cosa che non avrebbe potuto fare, una

volta negata la validità della notificazione e, quindi, la verifica

zione dei suoi effetti, ma attribuendole, nonostante la nullità

della notificazione, il valore di intimazione di pagamento e,

quindi, di atto di costituzione in mora.

E questo il senso dell'atecnica attribuzione «quale comunica

zione postale valida (raccomandata con ricevuta di ritorno) di

atto contrario all'inerzia e tale da manifestare la volontà di usu

fruire del proprio diritto».

In sostanza, la corte territoriale ha considerato l'ingiunzione non più come atto giudiziario e, quindi, produttivo di effetti solo

in presenza di una notificazione valida, ma come atto di natura

sostanziale e, sotto tale profilo, ha ritenuto che si trattasse di

una comunicazione postale valida.

Ebbene, quale atto di natura sostanziale, cioè valutata esclu

sivamente nella sua attitudine a svolgere la funzione di intima

zione di pagamento, l'ingiunzione — fermo che non è dubita

bile che a livello di requisiti di contenuto e forma non poteva non avere la sostanza di intimazione di pagamento

— in punto di requisiti di efficacia (cioè sotto il profilo dell'idoneità a svol

gere i suoi effetti tipici quale atto giuridico tradizionalmente ri

condotto alla categoria degli atti giuridici in senso stretto) era

soggetta alla regola di cui all'art. 1334 c.c. ed a quella correlata

di cui all'art. 1335 c.c. e non più alle regole dettate dalla 1. n.

890 del 1982 per le notificazioni a mezzo posta ed in particolare a quella dell'art. 8 di detta legge per come emendato dalla citata

sentenza della Corte costituzionale.

Dette norme, com'è noto, stabiliscono rispettivamente che

l'efficacia degli atti unilaterali recettizi si verifica al momento

in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono

destinati e che, allorquando giungono all'indirizzo del destinata rio si reputano da questi conosciuti, se egli non prova di essere

stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne avuto notizia

(c.d. presunzione di conoscenza). E appunto di queste norme che la corte territoriale ha sia pure

implicitamente fatto applicazione nell'apprezzare il perveni mento dell'ingiunzione all'indirizzo dei destinatari come idoneo

a far svolgere all'ingiunzione stessa la sua efficacia sostanziale

di intimazione di pagamento e, dunque, di atto interruttivo della

prescrizione. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato, là dove ritiene che,

una volta esclusa la validità della notificazione dell'ingiunzione,

dall'apprezzamento della stessa e, quindi, dalla conclusione

dell'esclusione della conoscenza legale dell'atto, nel che consi

ste la notificazione valida e, quindi, produttiva degli effetti suoi

propri, consegua automaticamente anche l'esclusione della pos sibilità di qualificare la fattispecie concreta di notificazione in valida come idonea ad essere ricondotta alla normativa che sta

bilisce, sul solo piano del diritto sostanziale e non sul piano del

diritto processuale civile, i requisiti di validità e, quindi, di effi cacia degli atti unilaterali recettizi, qual è l'intimazione di pa gamento, della quale indubitabilmente l'ingiunzione, a livello di

requisiti di contenuto e di forma, ha la sostanza.

Il Foro Italiano — 2006.

Nella specie, non è discutibile (e comunque nemmeno og

getto di censura) che l'ingiunzione fosse arrivata all'indirizzo

dei destinatari, atteso che la nullità della notificazione è stata

dichiarata per inosservanza del precetto retroattivamente intro

dotto dalla Corte costituzionale con il prescrivere che delle for

malità previste dal 2° comma dell'art. 8 citata 1. n. 890 del 1982

si debba dare avviso con lettera raccomandata con avviso di ri

cevimento al destinatario e considerato che dette formalità pre

suppongono necessariamente che l'atto da notificarsi sia giunto all'indirizzo del destinatario, cioè quanto l'art. 1335 esige per far nascere la presunzione di conoscenza dell'atto unilaterale

recettizio.

Né i ricorrenti hanno dedotto che le condizioni di applicabi lità della presunzione di cui all'art. 1335 non ricorrevano, in

quanto sussisteva la prova che essi si erano trovati senza loro

colpa nella impossibilità di aver notizia dell'atto.

Le conclusioni raggiunte circa la possibilità di apprezzare

l'ingiunzione fiscale la cui notificazione sia nulla come idoneo

atto interruttivo della prescrizione nonostante la nullità della

notificazione — una volta ricordato che l'ingiunzione ha la so

stanza di precetto — sono confermate da quanto questa corte ha

affermato in generale a proposito dell'idoneità del precetto in

validamente notificato a fungere da atto interruttivo della pre scrizione.

In particolare si è ritenuto che:

a) nel caso in cui sia in discussione l'attribuzione al precetto della qualità di atto di costituzione in mora, idoneo, come tale, all'interruzione della prescrizione, l'eventuale irregolarità della

sua notificazione è priva di rilevanza, dovendosi accertare, in

applicazione dell'art. 1335 c.c., se il predetto, come atto unilate

rale recettizio, sia giunto all'indirizzo del destinatario, con la

conseguente presunzione di conoscenza da parte di quest'ulti mo, ove il medesimo non provi di essere stato, senza sua colpa,

nell'impossibilità di averne conoscenza (Cass. n. 3404 del 1980,

non massimata);

b) il precetto, ancorché non costituisca atto iniziale del pro cesso esecutivo e pertanto non sia idoneo a produrre gli effetti

interruttivi permanenti della prescrizione, previsti (dall'art.

2945, 2° comma, c.c.) unicamente per gli atti di cui al 1° e al 2°

comma dell'art. 2943 c.c., produce però gli effetti interruttivi

istantanei contemplati dal 1° comma dell'art. 2945 c.c. per i me

ri atti di costituzione in mora di cui all'ultimo comma dell'art.

2943 c.c.; in tal caso gli effetti interruttivi conseguenti al pre cetto (la cui eventuale irregolare notifica è, a tal fine, irrilevante

essendo sufficiente, a norma dell'art. 1335 c.c., che l'atto sia

pervenuto all'indirizzo del destinatario con conseguente presun zione di conoscenza da parte di quest'ultimo, salva prova con

traria) sono imputabili al creditore nel cui interesse l'atto sia

stato compiuto dal procuratore munito di mandato alle liti (Cass. n. 6165 del 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 45).

Queste decisioni riferiscono l'efficacia interruttiva al precetto invalidamente notificato, ma, una volta escluso che l'atto rive

stente i requisiti e di forma del precetto sia qualificabile come

tale se sia invalida la fattispecie notificatoria cui l'ordinamento

condiziona il verificarsi dei suoi effetti, in realtà la riferiscono

al relativo atto qualificato come atto sostanziale ex art. 1219

c.c., secondo quanto sopra si è osservato.

Non contrasta in alcun modo con quanto qui ritenuto, del re

sto, Cass. n. 19512 del 2003 (id., Rep. 2004, voce Esecuzione

forzata in genere, n. 30), secondo la quale: il creditore del

l'amministrazione pubblica, fornito di titolo esecutivo, ha l'one

re di notificare il precetto, atto di natura non processuale, diret

tamente all'ufficio amministrativo debitore, ai sensi degli art.

480, ultimo comma, e 144 c.p.c., e non presso l'avvocatura

dello Stato, ex art. 11 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, norma inap

plicabile in quanto attinente esclusivamente agli atti giudiziali (né l'invalidità della notificazione può ritenersi sanabile ex art.

156 c.p.c., concernente soltanto gli atti del processo). Ne conse

gue che il precetto notificato presso l'avvocatura dello Stato, cioè a soggetto diverso dal suo destinatario, deve ritenersi del

tutto inefficace — in quanto non conoscibile da quest'ultimo —

e, quindi, inidoneo anche al fine dell'interruzione della prescri zione ex art. 2943 c.c.

Infatti, in questo caso, l'affermazione dell'essere avvenuta la

notifica a soggetto diverso da quello che doveva esserne desti

natario significa che in concreto si è considerato anche il perve

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Page 5: sezione III civile; sentenza 26 luglio 2005, n. 15617; Pres. Duva, Est. Frasca, P.M. Marinelli (concl. conf.); D'Alessandro (Avv. Bettoni, Ciardelli) c. Comune di Firenze (Avv. Lorizio,

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

nimento a tale soggetto come inidoneo ad integrare quanto ri

chiesto dall'art. 1334 in relazione all'art. 1335 c.c.

Va semmai ricordato che nella giurisprudenza di questa corte la possibilità di apprezzare proprio l'ingiunzione invalidamente

notificata come idoneo atto interruttivo della prescrizione trova si riconosciuta in un non recente precedente, anche se essa nel

caso di specie la escluse, in quanto si trattava di notificazione

invalida ai sensi dell'art. 143 c.p.c., cioè per definizione presso un luogo che non è in alcun modo considerabile «indirizzo del

destinatario» ai sensi dell'art. 1335 c.c.

Si tratta di Cass. n. 250 del 1978 (id., 1978, I, 886), la quale ebbe a statuire che: al fine dell'interruzione della prescrizione,

l'ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 2 r.d. 14

aprile 1910 n. 639 (t.u. per la riscossione delle entrate patrimo niali dello Stato), ove invalidamente notificata, per la mancanza

della relazione dell'ufficiale notificante in calce all'originale ed

alla copia (nella specie, l'avvenuta notificazione risultava solo

dal registro cronologico dei messi di conciliazione), può avere il

valore di atto di costituzione in mora (art. 2943, 4° comma, in

relazione all'art. 1219 c.c.) qualora sia realmente pervenuta al

l'indirizzo del destinatario, e questi non versasse nell'impossi bilità di averne notizia (art. 1334 e 1335 c.c.). Al fine indicato,

pertanto, deve ritenersi inidonea una notificazione eseguita con

le forme di cui all'art. 143 c.p.c. 3. - Il ricorso è, dunque, rigettato, in applicazione del se

guente principio di diritto: qualora l'ingiunzione fiscale venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata in

valida, il venir meno della sua idoneità a svolgere la funzione

sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata

per il caso di mancata opposizione, non esclude che — in di

pendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di

contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pa

gamento — la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel

quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata

l'invalidità, in un luogo considerabile come indirizzo del desti

natario, possa essere considerata idonea a determinare l'appli cazione delle norme degli art. 1334 e 1335 c.c. e, dunque, ad

attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizio ne, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 esige per l'inoperatività della presunzione di cono

scenza.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 28 giu

gno 2005, n. 13876; Pres. ed est. Elefante, P.M. Marinelli

(conci, conf.); Sibilia e altri (Avv. Carlucci) c. Di Noia e al

tri (Avv. Laviani). Conferma App. Potenza 27 giugno 2001.

Donazione — Donazione modale — Clausola risolutiva

espressa — Effetti (Cod. civ., art. 793, 1456).

L'inserimento di una clausola risolutiva espressa nel contratto

di donazione modale vale come espressa previsione della pos sibilità di richiedere la risoluzione del contratto per inadem

pimento dell'onere. (1)

(1) I. - In senso conforme, v. Cass. 8 aprile 1986, n. 2432, Foro it.,

Rep. 1986, voce Donazione, n. 6 (dove, negli stessi termini della sen

tenza riportata, si precisano le differenze sussistenti tra gli art. 1456 e

793, 4° comma, c.c., i quali contemplerebbero azioni del tutto diverse). Tra le decisioni di merito, cfr. Àpp. Potenza 13 gennaio 2004, id.,

Rep. 2004, voce cit., nn. 15, 16 (e Dir. e giustizia 2004, fase. 13, 86, con nota di Lamicela, Gli effetti dell'inadempimento dell'onere nella

donazione modale. Un contratto che fa eccezione). A risultati non collimanti con la soluzione accolta dalla Cassazione

Il Foro Italiano — 2006.

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato il 9 luglio 1993, Maria Grazia Sibilia conveniva in giudizio, di nanzi al Tribunale di Melfi, i coniugi Antonio Di Noia e Mi chela Salvatore. Esponeva che con atto del 10 marzo 1993 ave

va donato ai convenuti la nuda proprietà di un appartamento e

piccolo locale siti in Rionero in Vulture alla via Pesaro, riser

vando a se l'usufrutto; che la donazione era gravata dall'onere,

per i donatari, di prestare alla donante, per tutta la durata della

sua vita, continua assistenza; che nell'atto di donazione era stato

espressamente dichiarato che l'onere suddetto costituiva causa

della liberalità, per cui il contratto di donazione si sarebbe ri

approdavano alcune voci dottrinarie: cfr. Grassetti, Donazione modale e donazione fiduciaria, Milano, 1941, 69 ss.; Carnevali, La donazione modale, Milano, 1969. 275 ss. (secondo il quale l'art. 793, 4° comma,

opererebbe solo per quelle donazioni modali in cui il modus apposto abbia mantenuto un'importanza secondaria, consistendo il principale intento delle parti nell'altrui arricchimento; diversamente, qualora l'adempimento dell'onere abbia assunto tra le parti valore preminente, sarà applicabile la disciplina generale della risoluzione, dettata in mate ria di contratti a prestazioni corrispettive, nel cui ambito rientra anche la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.).

Per un esame delle diverse interpretazioni dell'art. 793, 4° comma, cfr. Gardani Contorsi Lisi, Donazione (diritto civile), voce del Novis simo digesto, appendice, Torino, 1982, III, 173; Carnevali, Modo, vo ce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1976, XXVI, 693.

II. - Sul carattere fattuale, quindi insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata dal giudice di merito, del

l'indagine volta alla ricerca dell'effettiva volontà delle parti, al fine di stabilire se il peso imposto al donatario sia da interpretare come modus o mero corrispettivo, cfr. Cass. 9 giugno 1973, n. 1668, Foro it., Rep. 1973, voce cit., n. 28; 15 marzo 1972, n. 748, id., Rep. 1972, voce Re

gistro (imposta), n. 180; 21 ottobre 1971, n. 2966. id., Rep. 1971, voce

Donazione, n. 29; 11 gennaio 1971. n. 28, ibid., n. 15; 10 febbraio 1960 n. 191, id., Rep. 1960, voce cit., n. 22.

III. - La decisione riportata, conformemente all'opinione maggiorita ria, attribuisce all'onere apposto alla donazione (non la funzione di cor

rispettivo, ma) la natura di elemento accessorio, mera limitazione del beneficio attribuito al donatario: cfr. Cass. 22 giugno 1994, n. 5983, id.,

Rep. 1995, voce cit., n. 15 (annotata da De Michel, Donazione modale e sopravvenuta impossibilità di adempimento dell'onere, in Giur. it., 1995, I, 1, 1293; Martuccelli, Pregiudizio economico per il donatario e impossibilità sopravvenuta dell'onere nella donazione modale, in Giust. civ., 1995, I, 2805);. 17 aprile 1993, n. 4560, Foro it., 1994, I, 1114.

Nel medesimo senso si esprime anche la dottrina dominante: cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1970, 195 ss.; Torrente, La donazione, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1956, XXII, 277 ss.; Balbi, La donazione, in Trattato Grosso-Santoro

Passarelli, Milano, 1964, 69; Casulli, Donazione (diritto civile), voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1964, XIII, 977. In senso contra

rio, si è contestata la natura di elemento meramente accessorio dell'o nere: cfr. Grassetti, op. cit., 69 ss., che configura la donazione modale come contratto a prestazioni corrispettive, almeno quando il modus sia stato l'unico motivo determinante; Carnevali, Modo, cit., 688 ss., non ché Donazione modale, Milano, 1969, 231 ss., il quale rileva che l'one re potrebbe, da un lato, assorbire l'intera attribuzione liberale fatta con la donazione (di modo che il beneficiato non trarrebbe alcun arricchi

mento) e, dall'altro, costituire l'unico motivo determinante della dona

zione, in contrasto con l'animus donandi. Sulla compatibilità dell'obbligazione modale con la gratuità dell'atto

cui accede, cfr. Palazzo, Le donazioni, in Commentario Schlesinger, Milano, 1991, 349 ss.; Costanzo, Modo, voce dell' Enciclopedia giuri dica Treccani, Roma, 1990, XX, 2 ss.; Gelato, Modo, voce del Digesto civ., Torino, 1994, XI, 390 ss.

IV. - Sulla distinzione tra vitalizio oneroso (o contratto di manteni

mento) e donazione cui accede un onere che comporti l'obbligo del do natario di prestare continua assistenza al donante per tutta la durata della sua vita, cfr. Cass. 18 dicembre 1986, n. 7679, Foro it., 1987, I, 1085, con nota di richiami di D. Bellantuono.

V. - Secondo l'opinione prevalente, nella donazione modale l'onere

apposto viene a costituire in capo al donatario un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale assoggettato alla disciplina generale delle

obbligazioni, tranne che per quelle disposizioni applicabili esclusiva mente ai negozi a prestazioni corrispettive: cfr. Trib. Asti 14 gennaio 1985, id., 1985, I, 2422; in dottrina, per tutti, v. Palazzo, op. cit., 413

ss.; Torrente, op. cit., 277 ss. VI. - Sulla distinzione tra donazione sottoposta a condizione risoluti

va e donazione modale, cfr. Cass. 26 maggio 1999, n. 5122, Foro it.,

2000, I, 2289, con nota di Di Ciommo, La donazione tra «modus», con

dizione risolutiva e «trust» (annotata altresì da F. Pene Vidari, La vo

lontà del donante tra condizione, modo e «trust», in Giur. it., 2000,

258).

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