sezione III civile; sentenza 26 luglio 2005, n. 15617; Pres. Duva, Est. Frasca, P.M. Marinelli(concl. conf.); D'Alessandro (Avv. Bettoni, Ciardelli) c. Comune di Firenze (Avv. Lorizio,Visciola). Conferma App. Firenze 18 dicembre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 3 (MARZO 2006), pp. 771/772-777/778Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201290 .
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PARTE PRIMA 772
dazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ha diritto di prelazione nell'acquisto delle aziende stesse; in
tervento compiutosi proprio con l'indicare, con chiarezza e
precisione, l'azienda come oggetto della prelazione legale; 4) la norma in esame è tutt" altro che superflua, in relazione alla
prelazione già prevista dalla 1. n. 392 del 1978, pur se si ritiene, come si deve ritenere, che l'oggetto di entrambe coincida,
giacché la stessa, nel caso di vendita del solo immobile, esten
de la prelazione all'«esercente non proprietario», ossia a sog
getti diversi dal conduttore dell'immobile, a soggetti cioè che
abbiano diritto al godimento dell'immobile a titolo diverso
dalla locazione; come può essere, per l'appunto, il caso dell'af
fittuario dell'azienda comprensiva dell'immobile (e l'utilità
pratica della norma emerge proprio dalla sentenza impugnata, la quale annota che «la quasi totalità degli operatori cinemato
grafici professionali italiani esercita la propria attività quale af
fittuario di azienda cinematografica, non certo come mero con
duttore»). Ma non basta. Qualora si accedesse all'interpretazione resa
dalla corte di merito, secondo cui i «locali» in questione sono in
definitiva sinonimo di «azienda di proiezione cinematografica», se ne dovrebbe desumere, non potendo la prelazione avere un
oggetto variabile (ora l'immobile, ora l'azienda), che, se invece
si vendesse il solo immobile (cosa che non si potrà vietare al
proprietario di esso e dell'azienda affittata di cui esso faccia
parte), non spetterebbe il diritto di prelazione all'affittuario del
l'azienda: ciò che davvero contrasterebbe decisamente con la
ratio della disposizione in esame, che indubbiamente tende a
favorire la conservazione e non la disgregazione delle aziende
cinematografiche. Sostenere che, nel caso di vendita del solo immobile adibito a
sala di proiezione, l'esercente di questa in forza di un rapporto di affitto d'azienda non possa invocare alcun titolo preferenziale nei confronti di un terzo acquirente, sebbene questi operi per fi
nalità estranee all'impresa cinematografica e perfino contrappo ste, mirando, per es., proprio allo smembramento dell'azienda
cinematografica avente sede nell'immobile acquistato, significa insomma disconoscere, in conflitto con le finalità perseguite dalla 1. n. 153 del 1994, che la prelazione in parola sia preordi nata proprio a tutelare la destinazione dei «locali adibiti a sala
cinematografica»; destinazione che non è affatto compromessa dalla vendita dell'azienda (dovendo presumersi che il comprato re l'acquisti per esercitarla o goderla come tale), bensì semmai
proprio dalla vendita dell'immobile, in vista di futuri suoi diver
si usi. Che infine l'alienazione del solo immobile compreso nell'a
zienda cinematografica sia o possa essere, come sostiene la
sentenza impugnata, un'ipotesi residuale, anzi talmente resi
duale da trovare «una remota, quasi impossibile applicazione nella realtà», non solo è mera petizione di principio, ma tocca
un aspetto della questione affatto ininfluente sul piano erme
neutico, non dovendo interessare l'interprete la maggiore o mi
nore frequenza statistica della fattispecie normativa.
Concludendo, la prelazione legale introdotta dall'art. 20, 2°
comma, d.l. 14 gennaio 1994 n. 26, convertito nella 1. 1° marzo
1994 n. 153 (interventi urgenti in favore del cinema), in caso di
vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, spetta in genere all'esercente non proprietario, e quindi anche all'affittuario del
l'azienda cinematografica, ma unicamente nell'ipotesi di trasfe
rimento a titolo oneroso dell'immobile (edificio o porzione di
edificio) nel quale si svolge l'attività di proiezione, non anche
nell'ipotesi di vendita dell'azienda nel suo complesso. Il secondo motivo del ricorso dell'ente ecclesiastico, logica
mente subordinato, è assorbito.
Non si ravvisano gli estremi (art. 89 c.p.c.) per disporre la
cancellazione chiesta dal procuratore generale. La sentenza va pertanto cassata.
Il Foro Italiano — 2006.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 26 lu
glio 2005, n. 15617; Pres. Duva, Est. Frasca, P.M. Marinel
li (conci, conf.); D'Alessandro (Avv. Bettoni, Ciardelli) c.
Comune di Firenze (Avv. Lorizio, Visciola). Conferma App. Firenze 18 dicembre 2000.
Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Ingiunzione fiscale — Notificazione inva lida — Interruzione della prescrizione — Condizioni (Cod.
civ., art. 1334. 1335, 2943; r.d. 14 aprile 1910 n. 639, t.u.
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle en
trate patrimoniali dello Stato, art. 2).
L'ingiunzione fiscale, la cui notificazione venga dichiarata in
valida, interrompe la prescrizione ove pervenga in un luogo considerabile come indirizzo del destinatario ai sensi degli art. 1334 e 1335 c.c., in difetto della prova, gravante sullo
stesso destinatario, dell'impossibilità incolpevole di averne
avuto notizia. ( 1 )
(1) 1. - La Suprema corte ha, con orientamento consolidato, ritenuto che l'atto interruttivo della prescrizione non deve essere effettivamente conosciuto dal debitore, bastando la sua conoscenza legale che discen de dalla circostanza che lo stesso sia giunto nella sfera legale del desti natario ex art. 1335 c.c.: in tal senso, v. Cass. 18 agosto 2003, n. 12078, Foro it.. Rep. 2003, voce Obbligazioni in genere, n. 67; 6 marzo 2003. n. 3373, ibid., voce Prescrizione e decadenza, n. 38; 8 maggio 2001, n.
6423, id.. Rep. 2001, voce cit.. n. 80: 4 marzo 1987, n. 2290. id.. Rep. 1987, voce cit., n. 77.
Quale corollario di tale orientamento si ritiene valido atto interruttivo della prescrizione quello che contenga i requisiti sostanziali della co stituzione in mora e la cui notificazione risulti invalidamente eseguita alla stregua della normativa processualcivilistica, pur giungendo all'in dirizzo del debitore, ai sensi dell'art. 1335 c.c.: v. Cass. 7 dicembre
1985, n. 6165, id., Rep. 1986. voce cit., n. 45; 20 gennaio 1978, n. 250,
id., 1978, I, 886, con nota di richiami, per la quale l'ingiunzione fiscale
può valere come atto (sostanziale) di costituzione in mora senza che sia necessario che essa sia portata a conoscenza del destinatario con le forme della notificazione, purché raggiunga l'indirizzo di questo.
Cfr., anche, Cass. 14 agosto 1997, n. 7617, id.. Rep. 1998, voce cit.. n.
73, ad avviso della quale l'atto di citazione, inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale per nullità della notifica, può assumere va lenza di richiesta di adempimento idonea a realizzare la costituzione in mora richiamata dall'art. 2943, 4° comma, c.c. ai fini dell'interruzione della prescrizione, soltanto se venga «portato a conoscenza del desti
natario»; in termini analoghi, v. Cass. 14 maggio 1985. n. 3003, id.,
Rep. 1986, voce cit.. n. 51, per la quale l'atto di citazione, anche se ini doneo ad instaurare un valido rapporto processuale per la nullità della
notifica, può tuttavia valere come richiesta di adempimento idonea a realizzare la costituzione in mora e ad interrompere il decorso della
prescrizione (art. 2943, 3° comma, c.c.), sempre però che sussista la
prova (il cui onere ricade sul creditore) dell'avvenuta ricezione o cono scenza dell'atto da parte del debitore, prova ricavabile anche aliunde.
II. - Sulla questione relativa all'individuazione del momento in cui,
nell'ipotesi di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio a mezzo ufficiale giudiziario (e a seguito di Corte cost. 26 novembre 2002, n.
477, id., 2003, 1, 13), si produce l'effetto interruttivo della prescrizione, v. Trib. Benevento 22 marzo 2004 e Trib. Roma 1° settembre 2003, id., 2005, I, 1277, con nota di R. Caponi. Mentre per il primo giudice la
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario al fine della notificazione vale ad impedire decadenze processuali per il notificante, ma non è suf ficiente a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, che presup pone la conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte del destinatario,
per il tribunale capitolino, la medesima consegna è sufficiente a produr re detto effetto interruttivo.
Con riferimento al diverso problema dell'applicabilità alla riscossio ne per ingiunzione fiscale, disciplinata dal r.d. n. 639 del 1910, delle norme del codice di rito civile relative agli atti prodromici all'esecu zione (con specifico riferimento agli art. 479 e 481 c.p.c.) e ai gravami con i quali dedurre i vizi di tali atti (con specifico riferimento all'oppo sizione di cui all'art. 617 c.p.c.), v. Cass. 23 aprile 2003, n. 6448, id.. 2004. I, 555, con nota di D. Longo.
In tema di ingiunzione fiscale non validamente notificata, v. Cass. 24
aprile 1996, n. 3880, id.. Rep. 1996, voce Riscossione delle imposte, n. 263, ad avviso della quale la mancanza di regolare notifica non costi tuisce ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la
illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria contenuta nell'in
giunzione. una volta che il provvedimento sia stato esternato (come nel caso di specie) e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza pie na, tanto da essere in grado di spiegare una dettagliata opposizione.
In ordine alla tipologia degli atti idonei ad interrompere il termine
prescrizionale in materia tributaria, v„ da ultimo. Cass. 19 aprile 2002,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — 1. - Con citazione notificata il
1° febbraio 1999 Domenico D'Alessandro, in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della On The Road s.n.c., pro
poneva appello, avanti alla Corte d'appello di Firenze, avverso
la sentenza del 24 dicembre 1997 con cui il Tribunale di Firen
ze, aveva dichiarato tardiva e, quindi, inammissibile, l'opposi zione da lui proposta, nella suddetta duplice qualità, avverso
un'ingiunzione fiscale emessa il 21 maggio 1988, ai sensi del
t.u. n. 639 del 1910, dal comune di Firenze e resa esecutiva dal
Pretore di Firenze il 1° giugno 1988, per il pagamento della
somma di lire 59.312.450, oltre interessi e spese, a titolo di cor
rispettivo per l'utilizzazione dello stadio di Firenze, per due
concerti musicali tenutisi il 7 ed il 9 giugno 1987.
A sostegno dell'appello l'appellante deduceva la nullità ed
inesistenza della notificazione dell'ingiunzione, per essere stata
notificata solo a lui personalmente e non anche alla società, la
conseguente prescrizione del diritto azionato dal comune per il
decorso del termine decennale, oltre che l'esistenza di ulteriori
fatti estintivi del credito per ragioni che qui ormai non interes
sano.
Il comune appellato si costituiva e resisteva all'appello. Per quello che avanti a questa corte interessa, in ordine al
primo motivo d'appello il giudice d'appello ha rilevato che era
infondato sulla base della sentenza n. 346 del 1998 della Corte
costituzionale (Foro it., 1998, I, 2601), cioè della declaratoria
dell'incostituzionalità dell'art. 8, 2° comma, 1. n. 890 del 1982,
nella parte in cui non prevedeva che, per le notifiche a mezzo
posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il regi stro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione
ovvero, per il caso di mancato recapito per temporanea assenza
del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle dette
persone, del compimento delle formalità del deposito del piego fosse data notizia al destinatario con raccomandata con avviso
di ricevimento.
In ordine al motivo d'appello afferente alla prescrizione, la
corte fiorentina ha, invece, rilevato che la nullità della notifica
zione dell'ingiunzione, ritenuta in accoglimento del primo mo
tivo, non comportava «anche la nullità dell'atto ai fini internat
avi della prescrizione, costituendo in ogni caso comunicazione
postale valida (raccomandata con avviso di ricevimento) di un
atto contrario all'inerzia e tale da manifestare la volontà di usu
fruire del proprio diritto, con la conseguenza che l'eccezione di
prescrizione proposta non (poteva) essere ritenuta fondata.
Disatteso per il resto l'appello la corte fiorentina ha, quindi, dichiarato la sussistenza del credito azionato dal comune ed ha
condannato l'appellante al pagamento della somma oggetto del
l'ingiunzione. 2. - Contro questa sentenza il D'Alessandro, in proprio e
nella qualità di legale rappresentante della On The Road s.n.c., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Ha resistito con controricorso il comune di Firenze.
Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico motivo di ricorso
le parti ricorrenti hanno dedotto «contraddittoria motivazione
per violazione e falsa applicazione, in relazione alla nullità della
notifica dell'ingiunzione, dell'art. 2943 c.c. in relazione all'art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c.». Con il motivo ci si duole che l'impugnata sentenza da un lato
abbia affermato la nullità della notificazione dell'ingiunzione e
dall'altro l'abbia ritenuta efficace e comunque produttiva di ef
fetti ai fini dell'interruzione della prescrizione della pretesa del
ti. 5673, id., Rep. 2002, voce Tributi in genere, n. 2026, per la quale la notifica da parte dell'amministrazione finanziaria del verbale di accer tamento di violazione ai sensi dell'art. 55 1. n. 4 del 1929, con irroga zione delle sanzioni pecuniarie, non è idoneo ad interrompere la pre scrizione del credito principale (nella specie, imposta sul valore ag
giunto) rimasto inadempiuto e vantato dall'erario nei confronti dello
stesso contribuente, atteso che l'atto di messa in mora, interruttivo, ai
sensi dell'art. 2943. 4° comma, c.c.. della prescrizione, per essere ido
neo allo scopo, deve chiaramente indicare l'ammontare della somma dovuta e il titolo di essa.
111. - In dottrina, sulla questione di cui in massima, v. A. Frangini,
Ingiunzione fiscale, opposizioni ed art. 481 c.p.c., in Giur. merito,
1992,598. Da ultimo, sull'art. 1335 c.c., v. A. Riccio, La presunzione di cono
scenza di cui all'art. 1335 c.c., in Contratto e impr., 2002, 64; D. Buz
zelli. Dichiarazioni recettizie. prova per presunzioni e presunzione di
conoscenza, in Nuova giur. civ., 2002, I. 705.
Il Foro Italiano — 2006.
l'amministrazione. Viceversa, la nullità della notificazione, in
quanto dichiarata per la ragione che la notificazione non è avve
nuta. cioè non è giunta a conoscenza della controparte, non po trebbe avere avuto alcuna efficacia, atteso che la sentenza della
Corte costituzionale evocata dalla corte fiorentina conterrebbe il
principio secondo cui la c.d. compiuta giacenza non potrebbe determinare alcun effetto, in difetto della notizia al destinatario
delle formalità previste attraverso la raccomandata con avviso di
ricevimento. Poiché l'atto in quanto non notificato nei termini
statuiti dalla sentenza non è venuto ad esistenza esso non po trebbe spiegare alcun effetto. Sarebbe vero che il comune ha
compiuto un atto contrario all'inerzia e tale da manifestare la
volontà di usufruire del proprio diritto, ma ai fini dell'interru
zione della prescrizione sarebbe stato necessario che esso fosse
portato a conoscenza della parte destinataria, cosa invece non
avvenuta in ragione della nullità della notificazione.
2. - Il motivo non è fondato sulla base delle considerazioni
che seguono. Va preliminarmente rilevato che, secondo consolidata giuris
prudenza di questa corte l'ingiunzione fiscale cumula in sé la
duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente
formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo
peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto pro dromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto (da ultimo, Cass. n. 10496 del 2002, id., Rep. 2003, voce Riscossione delle
imposte, n. 184; n. 8335 del 2003, id.. Rep. 2004, voce cit., n.
218; n. 2894 del 1997, id., Rep. 1997, voce cit., n. 248; n. 9421
del 2003, id., Rep. 2003, voce cit., n. 191; n. 6448 del 2003, id., 2004,1, 555).
L'ingiunzione fiscale con la quale il comune resistente ebbe a
manifestare la sua pretesa creditoria deve, dunque, essere ap
prezzata come atto di precetto. Come tale, la sua notificazione, pur non essendo essa, non di
versamente dal precetto (per l'affermazione — consolidata nella
giurisprudenza della corte — che il precetto non è atto proces suale, v., per tutte, Cass., sez. un., n. 1471 del 1996, id., 1996,1,
1689), atto del processo, era, tuttavia, certamente soggetta alle
regole sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta di
cui alla 1. n. 890 del 1982, atteso che tale legge, come emerge dall'art. 1, si riferisce genericamente alla notificazione degli atii
in materia civile, amministrativa e penale senza esigere che
debba trattasi di atti processuali e considerato che il precetto è
certamente atto giudiziario: all'uopo si ricorda che la citata leg
ge usa l'espressione «atto giudiziario» per identificare il suo
ambito di applicazione tanto nella sua intestazione, quanto nel
l'art. 10 (che ne dispone l'applicazione alle comunicazioni con
nesse alle notificazioni di atti aventi quella qualificazione) ed in
essa possono farsi rientrare oltre agli atti processuali anche gli atti serventi rispetto al processo, per la cui efficacia sia richiesta
(com'è per il precetto) la notificazione tramite ufficiale giudi ziario.
Non è dubbio, pertanto, che correttamente la corte territoriale
abbia ritenuto applicabile alla notificazione dell'ingiunzione de
qua la sentenza n. 346 del 1998 e, dall'applicazione della regola additiva da essa introdotta, abbia riscontrato che detta notifica
zione, in quanto non conforme a tale regola, doveva ritenersi
nulla.
2.1. - Altrettanto esattamente, dalla rilevata nullità della noti
ficazione, sia pure del tutto implicitamente, la sentenza impu
gnata ha tratto la conseguenza dell'impossibilità dell'ingiunzio ne di svolgere i suoi effetti di provocazione del decorso del ter
mine per la proposizione dell'opposizione, come si desume
dalla circostanza che ha sostanzialmente riformato la sentenza
di primo grado (che aveva dichiarato tardiva l'opposizione al
l'ingiunzione) ed ha provveduto formalmente sulla pretesa del
l'amministrazione con apposita statuizione, con la quale ne ha
riconosciuto la fondatezza, disponendo la conseguente condanna
a carico dei ricorrenti, anziché confermare la statuizione di ri
getto dell'opposizione adottata in prime cure.
Nel contempo, la rilevazione della nullità della sua notifica
zione, ha comportato l'esclusione dell'idoneità dell'ingiunzione a svolgere gli effetti propri del precetto. Non è, infatti, concepi bile che l'atto denominato precetto svolga i suoi effetti tipici se
la sua notificazione è nulla, in quanto la notificazione condizio
na il loro verificarsi.
Sotto tale profilo, in conseguenza della nullità della sua noti
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PARTE PRIMA 776
ficazione, l'ingiunzione non ha potuto svolgere la funzione di
atto interruttivo della prescrizione, che tradizionalmente si rife
risce alla notificazione del precetto, in particolare riconoscendo
si ad esso l'idoneità a svolgere effetti interruttivi istantanei, in
quanto si caratterizza sul piano funzionale, per il suo stesso
contenuto, concretantesi nell'intimazione ad adempiere rivolta
al debitore, come atto di intimazione di pagamento e, quindi, di
costituzione in mora (art. 1219, 1° comma, c.c., in relazione al
l'art. 2943, 3° comma, c.c.). Per l'attribuzione al precetto dell'efficacia di atto interruttivo
del corso della prescrizione, v. Cass., sez. un., n. 4203 del 2003, non massimata, ed anche Cass., sez. un., n. 2234 del 1975, id.,
Rep. 1976, voce Prescrizione e decadenza, n. 128.
Viceversa, senza riferimento alla natura di precetto dell'in
giunzione fiscale, nel senso della diretta attribuzione ad essa
proprio perché atto di costituzione in mora dell'efficacia di atto
interruttivo istantaneo della prescrizione, v. Cass. n. 2286 del
1981, id.. Rep. 1981, voce cit., n. 140 (la quale ebbe anche a ri
collegare alla proposizione dell'opposizione all'ingiunzione l'effetto interruttivo permanente fino alla cosa giudicata ed a
farne discendere che per il caso di estinzione del giudizio l'ef
fetto istantaneo ricollegato all'ingiunzione permane). 2.2. - Ora, la sentenza impugnata ha riconosciuto all'ingiun
zione l'efficacia interuttiva della prescrizione non già conside
randola come precetto, cosa che non avrebbe potuto fare, una
volta negata la validità della notificazione e, quindi, la verifica
zione dei suoi effetti, ma attribuendole, nonostante la nullità
della notificazione, il valore di intimazione di pagamento e,
quindi, di atto di costituzione in mora.
E questo il senso dell'atecnica attribuzione «quale comunica
zione postale valida (raccomandata con ricevuta di ritorno) di
atto contrario all'inerzia e tale da manifestare la volontà di usu
fruire del proprio diritto».
In sostanza, la corte territoriale ha considerato l'ingiunzione non più come atto giudiziario e, quindi, produttivo di effetti solo
in presenza di una notificazione valida, ma come atto di natura
sostanziale e, sotto tale profilo, ha ritenuto che si trattasse di
una comunicazione postale valida.
Ebbene, quale atto di natura sostanziale, cioè valutata esclu
sivamente nella sua attitudine a svolgere la funzione di intima
zione di pagamento, l'ingiunzione — fermo che non è dubita
bile che a livello di requisiti di contenuto e forma non poteva non avere la sostanza di intimazione di pagamento
— in punto di requisiti di efficacia (cioè sotto il profilo dell'idoneità a svol
gere i suoi effetti tipici quale atto giuridico tradizionalmente ri
condotto alla categoria degli atti giuridici in senso stretto) era
soggetta alla regola di cui all'art. 1334 c.c. ed a quella correlata
di cui all'art. 1335 c.c. e non più alle regole dettate dalla 1. n.
890 del 1982 per le notificazioni a mezzo posta ed in particolare a quella dell'art. 8 di detta legge per come emendato dalla citata
sentenza della Corte costituzionale.
Dette norme, com'è noto, stabiliscono rispettivamente che
l'efficacia degli atti unilaterali recettizi si verifica al momento
in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono
destinati e che, allorquando giungono all'indirizzo del destinata rio si reputano da questi conosciuti, se egli non prova di essere
stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne avuto notizia
(c.d. presunzione di conoscenza). E appunto di queste norme che la corte territoriale ha sia pure
implicitamente fatto applicazione nell'apprezzare il perveni mento dell'ingiunzione all'indirizzo dei destinatari come idoneo
a far svolgere all'ingiunzione stessa la sua efficacia sostanziale
di intimazione di pagamento e, dunque, di atto interruttivo della
prescrizione. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato, là dove ritiene che,
una volta esclusa la validità della notificazione dell'ingiunzione,
dall'apprezzamento della stessa e, quindi, dalla conclusione
dell'esclusione della conoscenza legale dell'atto, nel che consi
ste la notificazione valida e, quindi, produttiva degli effetti suoi
propri, consegua automaticamente anche l'esclusione della pos sibilità di qualificare la fattispecie concreta di notificazione in valida come idonea ad essere ricondotta alla normativa che sta
bilisce, sul solo piano del diritto sostanziale e non sul piano del
diritto processuale civile, i requisiti di validità e, quindi, di effi cacia degli atti unilaterali recettizi, qual è l'intimazione di pa gamento, della quale indubitabilmente l'ingiunzione, a livello di
requisiti di contenuto e di forma, ha la sostanza.
Il Foro Italiano — 2006.
Nella specie, non è discutibile (e comunque nemmeno og
getto di censura) che l'ingiunzione fosse arrivata all'indirizzo
dei destinatari, atteso che la nullità della notificazione è stata
dichiarata per inosservanza del precetto retroattivamente intro
dotto dalla Corte costituzionale con il prescrivere che delle for
malità previste dal 2° comma dell'art. 8 citata 1. n. 890 del 1982
si debba dare avviso con lettera raccomandata con avviso di ri
cevimento al destinatario e considerato che dette formalità pre
suppongono necessariamente che l'atto da notificarsi sia giunto all'indirizzo del destinatario, cioè quanto l'art. 1335 esige per far nascere la presunzione di conoscenza dell'atto unilaterale
recettizio.
Né i ricorrenti hanno dedotto che le condizioni di applicabi lità della presunzione di cui all'art. 1335 non ricorrevano, in
quanto sussisteva la prova che essi si erano trovati senza loro
colpa nella impossibilità di aver notizia dell'atto.
Le conclusioni raggiunte circa la possibilità di apprezzare
l'ingiunzione fiscale la cui notificazione sia nulla come idoneo
atto interruttivo della prescrizione nonostante la nullità della
notificazione — una volta ricordato che l'ingiunzione ha la so
stanza di precetto — sono confermate da quanto questa corte ha
affermato in generale a proposito dell'idoneità del precetto in
validamente notificato a fungere da atto interruttivo della pre scrizione.
In particolare si è ritenuto che:
a) nel caso in cui sia in discussione l'attribuzione al precetto della qualità di atto di costituzione in mora, idoneo, come tale, all'interruzione della prescrizione, l'eventuale irregolarità della
sua notificazione è priva di rilevanza, dovendosi accertare, in
applicazione dell'art. 1335 c.c., se il predetto, come atto unilate
rale recettizio, sia giunto all'indirizzo del destinatario, con la
conseguente presunzione di conoscenza da parte di quest'ulti mo, ove il medesimo non provi di essere stato, senza sua colpa,
nell'impossibilità di averne conoscenza (Cass. n. 3404 del 1980,
non massimata);
b) il precetto, ancorché non costituisca atto iniziale del pro cesso esecutivo e pertanto non sia idoneo a produrre gli effetti
interruttivi permanenti della prescrizione, previsti (dall'art.
2945, 2° comma, c.c.) unicamente per gli atti di cui al 1° e al 2°
comma dell'art. 2943 c.c., produce però gli effetti interruttivi
istantanei contemplati dal 1° comma dell'art. 2945 c.c. per i me
ri atti di costituzione in mora di cui all'ultimo comma dell'art.
2943 c.c.; in tal caso gli effetti interruttivi conseguenti al pre cetto (la cui eventuale irregolare notifica è, a tal fine, irrilevante
essendo sufficiente, a norma dell'art. 1335 c.c., che l'atto sia
pervenuto all'indirizzo del destinatario con conseguente presun zione di conoscenza da parte di quest'ultimo, salva prova con
traria) sono imputabili al creditore nel cui interesse l'atto sia
stato compiuto dal procuratore munito di mandato alle liti (Cass. n. 6165 del 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 45).
Queste decisioni riferiscono l'efficacia interruttiva al precetto invalidamente notificato, ma, una volta escluso che l'atto rive
stente i requisiti e di forma del precetto sia qualificabile come
tale se sia invalida la fattispecie notificatoria cui l'ordinamento
condiziona il verificarsi dei suoi effetti, in realtà la riferiscono
al relativo atto qualificato come atto sostanziale ex art. 1219
c.c., secondo quanto sopra si è osservato.
Non contrasta in alcun modo con quanto qui ritenuto, del re
sto, Cass. n. 19512 del 2003 (id., Rep. 2004, voce Esecuzione
forzata in genere, n. 30), secondo la quale: il creditore del
l'amministrazione pubblica, fornito di titolo esecutivo, ha l'one
re di notificare il precetto, atto di natura non processuale, diret
tamente all'ufficio amministrativo debitore, ai sensi degli art.
480, ultimo comma, e 144 c.p.c., e non presso l'avvocatura
dello Stato, ex art. 11 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, norma inap
plicabile in quanto attinente esclusivamente agli atti giudiziali (né l'invalidità della notificazione può ritenersi sanabile ex art.
156 c.p.c., concernente soltanto gli atti del processo). Ne conse
gue che il precetto notificato presso l'avvocatura dello Stato, cioè a soggetto diverso dal suo destinatario, deve ritenersi del
tutto inefficace — in quanto non conoscibile da quest'ultimo —
e, quindi, inidoneo anche al fine dell'interruzione della prescri zione ex art. 2943 c.c.
Infatti, in questo caso, l'affermazione dell'essere avvenuta la
notifica a soggetto diverso da quello che doveva esserne desti
natario significa che in concreto si è considerato anche il perve
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
nimento a tale soggetto come inidoneo ad integrare quanto ri
chiesto dall'art. 1334 in relazione all'art. 1335 c.c.
Va semmai ricordato che nella giurisprudenza di questa corte la possibilità di apprezzare proprio l'ingiunzione invalidamente
notificata come idoneo atto interruttivo della prescrizione trova si riconosciuta in un non recente precedente, anche se essa nel
caso di specie la escluse, in quanto si trattava di notificazione
invalida ai sensi dell'art. 143 c.p.c., cioè per definizione presso un luogo che non è in alcun modo considerabile «indirizzo del
destinatario» ai sensi dell'art. 1335 c.c.
Si tratta di Cass. n. 250 del 1978 (id., 1978, I, 886), la quale ebbe a statuire che: al fine dell'interruzione della prescrizione,
l'ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 2 r.d. 14
aprile 1910 n. 639 (t.u. per la riscossione delle entrate patrimo niali dello Stato), ove invalidamente notificata, per la mancanza
della relazione dell'ufficiale notificante in calce all'originale ed
alla copia (nella specie, l'avvenuta notificazione risultava solo
dal registro cronologico dei messi di conciliazione), può avere il
valore di atto di costituzione in mora (art. 2943, 4° comma, in
relazione all'art. 1219 c.c.) qualora sia realmente pervenuta al
l'indirizzo del destinatario, e questi non versasse nell'impossi bilità di averne notizia (art. 1334 e 1335 c.c.). Al fine indicato,
pertanto, deve ritenersi inidonea una notificazione eseguita con
le forme di cui all'art. 143 c.p.c. 3. - Il ricorso è, dunque, rigettato, in applicazione del se
guente principio di diritto: qualora l'ingiunzione fiscale venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata in
valida, il venir meno della sua idoneità a svolgere la funzione
sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata
per il caso di mancata opposizione, non esclude che — in di
pendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di
contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pa
gamento — la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel
quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata
l'invalidità, in un luogo considerabile come indirizzo del desti
natario, possa essere considerata idonea a determinare l'appli cazione delle norme degli art. 1334 e 1335 c.c. e, dunque, ad
attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizio ne, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 esige per l'inoperatività della presunzione di cono
scenza.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 28 giu
gno 2005, n. 13876; Pres. ed est. Elefante, P.M. Marinelli
(conci, conf.); Sibilia e altri (Avv. Carlucci) c. Di Noia e al
tri (Avv. Laviani). Conferma App. Potenza 27 giugno 2001.
Donazione — Donazione modale — Clausola risolutiva
espressa — Effetti (Cod. civ., art. 793, 1456).
L'inserimento di una clausola risolutiva espressa nel contratto
di donazione modale vale come espressa previsione della pos sibilità di richiedere la risoluzione del contratto per inadem
pimento dell'onere. (1)
(1) I. - In senso conforme, v. Cass. 8 aprile 1986, n. 2432, Foro it.,
Rep. 1986, voce Donazione, n. 6 (dove, negli stessi termini della sen
tenza riportata, si precisano le differenze sussistenti tra gli art. 1456 e
793, 4° comma, c.c., i quali contemplerebbero azioni del tutto diverse). Tra le decisioni di merito, cfr. Àpp. Potenza 13 gennaio 2004, id.,
Rep. 2004, voce cit., nn. 15, 16 (e Dir. e giustizia 2004, fase. 13, 86, con nota di Lamicela, Gli effetti dell'inadempimento dell'onere nella
donazione modale. Un contratto che fa eccezione). A risultati non collimanti con la soluzione accolta dalla Cassazione
Il Foro Italiano — 2006.
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato il 9 luglio 1993, Maria Grazia Sibilia conveniva in giudizio, di nanzi al Tribunale di Melfi, i coniugi Antonio Di Noia e Mi chela Salvatore. Esponeva che con atto del 10 marzo 1993 ave
va donato ai convenuti la nuda proprietà di un appartamento e
piccolo locale siti in Rionero in Vulture alla via Pesaro, riser
vando a se l'usufrutto; che la donazione era gravata dall'onere,
per i donatari, di prestare alla donante, per tutta la durata della
sua vita, continua assistenza; che nell'atto di donazione era stato
espressamente dichiarato che l'onere suddetto costituiva causa
della liberalità, per cui il contratto di donazione si sarebbe ri
approdavano alcune voci dottrinarie: cfr. Grassetti, Donazione modale e donazione fiduciaria, Milano, 1941, 69 ss.; Carnevali, La donazione modale, Milano, 1969. 275 ss. (secondo il quale l'art. 793, 4° comma,
opererebbe solo per quelle donazioni modali in cui il modus apposto abbia mantenuto un'importanza secondaria, consistendo il principale intento delle parti nell'altrui arricchimento; diversamente, qualora l'adempimento dell'onere abbia assunto tra le parti valore preminente, sarà applicabile la disciplina generale della risoluzione, dettata in mate ria di contratti a prestazioni corrispettive, nel cui ambito rientra anche la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.).
Per un esame delle diverse interpretazioni dell'art. 793, 4° comma, cfr. Gardani Contorsi Lisi, Donazione (diritto civile), voce del Novis simo digesto, appendice, Torino, 1982, III, 173; Carnevali, Modo, vo ce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1976, XXVI, 693.
II. - Sul carattere fattuale, quindi insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata dal giudice di merito, del
l'indagine volta alla ricerca dell'effettiva volontà delle parti, al fine di stabilire se il peso imposto al donatario sia da interpretare come modus o mero corrispettivo, cfr. Cass. 9 giugno 1973, n. 1668, Foro it., Rep. 1973, voce cit., n. 28; 15 marzo 1972, n. 748, id., Rep. 1972, voce Re
gistro (imposta), n. 180; 21 ottobre 1971, n. 2966. id., Rep. 1971, voce
Donazione, n. 29; 11 gennaio 1971. n. 28, ibid., n. 15; 10 febbraio 1960 n. 191, id., Rep. 1960, voce cit., n. 22.
III. - La decisione riportata, conformemente all'opinione maggiorita ria, attribuisce all'onere apposto alla donazione (non la funzione di cor
rispettivo, ma) la natura di elemento accessorio, mera limitazione del beneficio attribuito al donatario: cfr. Cass. 22 giugno 1994, n. 5983, id.,
Rep. 1995, voce cit., n. 15 (annotata da De Michel, Donazione modale e sopravvenuta impossibilità di adempimento dell'onere, in Giur. it., 1995, I, 1, 1293; Martuccelli, Pregiudizio economico per il donatario e impossibilità sopravvenuta dell'onere nella donazione modale, in Giust. civ., 1995, I, 2805);. 17 aprile 1993, n. 4560, Foro it., 1994, I, 1114.
Nel medesimo senso si esprime anche la dottrina dominante: cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1970, 195 ss.; Torrente, La donazione, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1956, XXII, 277 ss.; Balbi, La donazione, in Trattato Grosso-Santoro
Passarelli, Milano, 1964, 69; Casulli, Donazione (diritto civile), voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1964, XIII, 977. In senso contra
rio, si è contestata la natura di elemento meramente accessorio dell'o nere: cfr. Grassetti, op. cit., 69 ss., che configura la donazione modale come contratto a prestazioni corrispettive, almeno quando il modus sia stato l'unico motivo determinante; Carnevali, Modo, cit., 688 ss., non ché Donazione modale, Milano, 1969, 231 ss., il quale rileva che l'one re potrebbe, da un lato, assorbire l'intera attribuzione liberale fatta con la donazione (di modo che il beneficiato non trarrebbe alcun arricchi
mento) e, dall'altro, costituire l'unico motivo determinante della dona
zione, in contrasto con l'animus donandi. Sulla compatibilità dell'obbligazione modale con la gratuità dell'atto
cui accede, cfr. Palazzo, Le donazioni, in Commentario Schlesinger, Milano, 1991, 349 ss.; Costanzo, Modo, voce dell' Enciclopedia giuri dica Treccani, Roma, 1990, XX, 2 ss.; Gelato, Modo, voce del Digesto civ., Torino, 1994, XI, 390 ss.
IV. - Sulla distinzione tra vitalizio oneroso (o contratto di manteni
mento) e donazione cui accede un onere che comporti l'obbligo del do natario di prestare continua assistenza al donante per tutta la durata della sua vita, cfr. Cass. 18 dicembre 1986, n. 7679, Foro it., 1987, I, 1085, con nota di richiami di D. Bellantuono.
V. - Secondo l'opinione prevalente, nella donazione modale l'onere
apposto viene a costituire in capo al donatario un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale assoggettato alla disciplina generale delle
obbligazioni, tranne che per quelle disposizioni applicabili esclusiva mente ai negozi a prestazioni corrispettive: cfr. Trib. Asti 14 gennaio 1985, id., 1985, I, 2422; in dottrina, per tutti, v. Palazzo, op. cit., 413
ss.; Torrente, op. cit., 277 ss. VI. - Sulla distinzione tra donazione sottoposta a condizione risoluti
va e donazione modale, cfr. Cass. 26 maggio 1999, n. 5122, Foro it.,
2000, I, 2289, con nota di Di Ciommo, La donazione tra «modus», con
dizione risolutiva e «trust» (annotata altresì da F. Pene Vidari, La vo
lontà del donante tra condizione, modo e «trust», in Giur. it., 2000,
258).
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