sezione III civile; sentenza 27 febbraio 1998, n. 2226; Pres. Grossi, Est. Di Nanni, P.M. Carnevali(concl. conf.); Giuliani (Avv. Giuliani) c. Guastalla ed altri. Conferma Trib. Ragusa 16 febbraio1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2193/2194-2195/2196Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193129 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 27 feb
braio 1998, n. 2226; Pres. Grossi, Est. Di Nanni, P.M. Car
nevali (conci, conf.); Giuliani (Aw. Giuliani) c. Guastalla
ed altri. Conferma Trib. Ragusa 16 febbraio 1995.
Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie — Vendita al
l'incanto — Aggiudicazione provvisoria — Offerta in aumen
to di sesto — Aggiudicatario provvisorio — Cauzione e depo
sito delle spese — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 570, 571,
572, 576, 584).
Alla gara che si apre in seguito all'offerta di aumento di sesto,
l'aggiudicatario in via provvisoria può partecipare senza biso
gno di presentare nuova domanda né di integrare la
cauzione. (1)
Svolgimento del processo. — 1. - Nell'esecuzione forzata con
dotta con le forme dell'espropriazione immobiliare e pendente
presso il Tribunale di Ragusa, all'udienza del 20 ottobre 1993,
Giuseppa Guastalla si è resa aggiudicataria dei beni posti in
vendita mediante il sistema dell'incanto.
Vittorio e Roberto Giuliani il successivo 30 ottobre hanno
fatto offerta di acquisto dei beni al prezzo di lire 7.120.000,
superiore di un sesto di quello di aggiudicazione. Nell'udienza del 27 gennaio 1994 fissata per la gara, i Giulia
ni hanno eccepito l'illegittima partecipazione ad essa della Gua
stalla, adducendo che questa non aveva presentato una specifi ca domanda e non aveva depositato l'integrazione della cauzio
ne e le presumibili spese d'asta al nuovo prezzo. Il giudice dell'esecuzione nella stessa udienza ha rigettato l'ec
cezione ed ha aggiudicato l'immobile definitivamente a Giusep
pe Guastalla.
2. - Vittorio e Roberto Giuliani, con ricorso del 1° febbraio
1994, hanno proposto opposizione contro l'ordinanza di aggiu dicazione definitiva sulla base dei motivi già esposti.
(1) Non constano precedenti in termini. Come indicato nella presente sentenza, la giurisprudenza si è pronun
ciata solo sul tema concernente la possibilità di partecipare alla gara ex art. 584 c.p.c., per coloro che nel precedente incanto avevano fatto offerte superate da quella dell'aggiudicatario provvisorio. La giurispru denza tradizionale limitava la partecipazione agli offerenti in aumento di sesto ed all'aggiudicatario, sulla base della tesi secondo cui la gara costituisce continuazione del precedente incanto (in questo senso, cfr. Cass. 6 gennaio 1984, n. 88, Foro it., 1984, I, 1312, con nota di richia mi anche di dottrina contraria); la giurisprudenza più recente, prenden do le mosse dalla dottrina, ha invece stabilito che possono partecipare alla gara anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non hanno supe rato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, in quanto non può meno marsi la paritaria e comune libertà di contrattazione ed in quanto la fase conseguente alla formulazione di offerte con aumento (c.d. fase «del rincaro») rappresenta un'autonoma parte del procedimento in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipa re (in tal senso, cfr. Cass. 11 ottobre 1995, n. 10587, id., Rep. 1995, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 67; 26 maggio 1995, n. 5880, id., Rep. 1996, voce cit., n. 58, e Giur. it., 1996, I, 1, 634; 22 luglio 1993, n. 8187, Foro it., 1994, I, 1515; cfr. altresì Cass. 30 maggio 1995, n. 6063, id., Rep. 1995, voce cit., n. 68, nella cui massima si legge soltanto che la fase ulteriore del procedimento, rappresentata dall'aumento di sesto, è retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione).
In dottrina, sull'aumento di sesto in generale, cfr., da ultimo, Di
Gravio, La riforma e la sostanza della cauzione per l'aumento di sesto nelle vendite giudiziarie, in Giur. merito, 1996, 667; Frassinetti, Su alcune questioni controverse in tema di aumento di sesto nell'espropria zione immobiliare, in Nuova giur. civ., 1996, I, 622; Atzori, Aumento di sesto: le sezioni unite scelgono la gara aperta, id., 1994, I, 518; Do
minici, Aumento di sesto e opposizione agli atti nell'espropriazione im
mobiliare, in Giur. it., 1994, I, 1, 1339; Nela, La legittimazione ad
offrire e l'aumento di sesto ex art. 584 c.p.c. del partecipante sconfitto al precedente incanto; una questione davvero risolta?, ibid., 873; Gili, Sulla legittimazione a offrire in aumento di sesto e a partecipare alla
gara successiva, in Nuova giur. civ., 1993, I, 391; Schermi, Legittima zione a partecipare alla gara conseguente all'offerta in aumento di sesto
nell'esecuzione immobiliare, in Giust. civ., 1993, I, 411; Riva, Offerta in aumento di sesto nella vendita immobiliare con incanto e opposizio ne agli atti esecutivi, in Riv. dir. proc., 1991, 607; Vaccarella, Orien
tamenti e disorientamenti giurisprudenziali in tema di aumento di sesto, in Foro it., 1989,1, 1923; Liccardo, Sull'aumento di sesto nella vendi
ta con incanto, in Giust. civ., 1988, I, 2650; Cerino Canova, Forma
processuale dell'aumento di sesto, in Giur. it., 1987, I, 1, 1999.
Il Foro Italiano — 1998.
L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Ragusa con
sentenza del 16 gennaio 1995.
Il tribunale ha ritenuto che l'aggiudicatario provvisorio ha
interesse a contrastare il rilancio compiuto attraverso l'offerta
di acquisto per aumento di sesto ed ha diritto di partecipare alla gara senza bisogno di una seconda domanda e dell'integra zione dei depositi già versati.
3. - Per la Cassazione di questa sentenza Vittorio e Roberto
Giuliani hanno proposto ricorso, articolato in due motivi ed
illustrato con memoria depositata fuori termine il 17 aprile 1997.
Gli intimati Giuseppa Guastalla, il curatore del fallimento di Giuseppe AIlù, Carmela Gallara, la Banca commerciale italia
na, la Sicilcassa, l'Assifinanziaria, il Banco di Sicilia e la Banca agricola popolare di Ragusa non hanno svolto attività difensiva
in questa sede.
Motivi della decisione. — 1.1. - Con il primo motivo è de nunciata violazione e falsa applicazione degli art. 584, 570, 571, 572 e 573 c.p.c. e difetto di motivazione.
I ricorrenti richiamano la sentenza 24 luglio 1993, n. 8187
(Foro it., 1994, I, 1515) di questa corte e sostengono che nella
vendita con incanto l'offerta di acquisto con aumento di sesto
comporta la caducazione dell'aggiudicazione provvisoria: per que sta ragione Giuseppa Guastalla, per partecipare alla gara, avrebbe
dovuto presentare nuova domanda e depositare cauzione e spe se in relazione al nuovo prezzo offerto.
Le ragioni giustificatrici della censura stanno, secondo i ri
correnti, nel fatto che la gara indetta a seguito di offerta di
acquisto con aumento di sesto costituisce una fase del tutto nuova
ed autonoma dal precedente incanto e non il proseguimento di
questo come già ritenuto da questa corte con la sentenza 24
luglio 1993, n. 8187 ed altre successive.
II motivo non è fondato.
1.2. - Le questioni di diritto che il motivo pone sono le se
guenti: — se l'aggiudicatario provvisorio che partecipa alla gara in
dicata dal 2° comma dell'art. 584 c.p.c. deve presentare apposi ta domanda di partecipazione;
— se lo stesso aggiudicatario deve versare anche la cauzione
e le spese corrispondenti al nuovo prezzo di offerta di acquisto. 2.1. - Con riferimento al primo interrogativo (obbligo del
l'aggiudicatario provvisorio di presentare una nuova domanda
di acquisto nella gara indetta sull'aumento di sesto), è utile pre mettere che la fase del processo esecutivo che si apre con l'of
ferta di acquisto con aumento di sesto è finalizzata a trarre
dalla vendita forzata il massimo rendimento possibile nell'evi
dente interesse dei creditori e del debitore.
Infatti, la vendita avviene fuori del Ubero potere di disposi zione del titolare del diritto sulla cosa ed è, quindi, necessario
ricorrere a valvole di sicureza contro l'eventuale inadeguatezza del prezzo raggiunto con l'incanto: una di queste è la possibilità delle offerte anche dopo l'incanto come indicato dall'art. 584
c.p.c. La finalità ora indicata rappresenta il denominatore comune
di tutte le operazioni che si svolgono nel proceso espropriativo e le associa in maniera tale da articolare il procedimento relati vo in momenti che, nella diversità strutturale, sono comunque coordinati dall'eguale legame della finalità sopra indicata che
prevale sulle diversità strutturali.
Con riferimento particolare alle fase dell'aumento di sesto, in questa è sempre lo stesso procedimento di espropriazione che
continua contro la stessa persona, per cui le domande di parte
cipazione alla gara, salve le specifiche modalità appositamente
richieste, rappresentano altrettanti elementi di impulso di un unico
procedimento che è iniziato con l'ordinanza che ha disposto
prima la vendita e poi è giunto alla conclusione rappresentata dall'ordinanza di aggiudicazione provvisoria.
2.2. - La ricostruzione unitaria del procedimento di espro
priazione ora indicata non è in contrasto con la giurisprudenza
più recente di questa corte sopra richiamata.
Questa è nata per risolvere positivamente solo il problema del se alla gara di cui all'art. 584 c.p.c. possono partecipare anche coloro che nel precedente incanto avevano fatto offerte
superate da quella dell'aggiudicatario provvisorio.
Infatti, nella motivazione della sentenza delle sezioni unite
n. 8187 del 1993 sopra citata si legge: «se è lecito affermare
che, nell'ambito della fase dell'incanto tutti gli offerenti frui
scono, come meglio credono, di una propria legittimazione ne
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2195 PARTE PRIMA 2196
goziale ed in un certo senso la consumano allorché rinunziano
a rilanciare di fronte alla maggiore offerta del concorrente che
sarà perciò dichiarato aggiudicatario provvisorio (. . .), se non
sembra altrettanto esatto ritenere che quella consumazione sia
destinata a riverberarsi, con effetti preclusivi, anche in una fase
ulteriore del procedimento, retta da regole proprie e da un di
verso sistema di aggiudicazione». La decisione era volta, cioè, a risolvere il noto problema del
se la gara indicata dall'art. 584 c.p.c. fosse da considerare «chiu
sa» o «aperta» a coloro che avevano partecipato al precedente incanto senza rilanciare.
Le sezioni unite (e le conformi decisioni successive) hanno
affermato, in definitiva, che la gara seguente all'offerta di ac
quisto con aumento di un sesto del prezzo di aggiudicazione è una gara aperta anche a coloro che avevano partecipato al
precedente incanto senza rilanciare.
Con queste decisioni non è stato, quindi, risolto il problema affatto particolare ed al quale si deve dare risposta ai fini deci
sori in questo giudizio, che è quello del se l'aggiudicatario prov
visorio, per partecipare alla gara di cui all'art. 584 c.p.c., deve
presentare apposita domanda (e prestare la cauzione indicata
nell'ordinanza di vendita depositando anche l'ammontare ap
prossimativo delle spese di vendita, come è indicato nell'art.
580 c.p.c., in relazione all'art. 576, 1° comma, n. 5, dello stes
so codice). Le considerazioni, pure contenute nella sentenza sopra citata,
secondo cui «la fase ulteriore del procedimento [di vendita a
seguito di aumento di sesto è] retta da regole proprie e da un
diverso sistema di aggiudicazione», cioè è una fase del tutto
nuova ed autonoma dal precedente incanto e non il prosegui mento di quest'ultimo, quindi, non possono essere utilizzate nel
senso che l'aggiudicatario provvisorio per partecipare alla gara deve proporre distinta e nuova domanda di partecipazione a
questa. 2.3. - Fatta questa precisazione, dall'art. 584 già citato si ri
cava che il sistema della vendita con aumento di sesto è artico
lato nel senso che, anche dopo l'aggiudicazione, ognuno, tran
ne il debitore, può fare richiesta di acquisto dell'immobile, of
frendo un prezzo superiore di un sesto di quello dell
' aggiudicazione.
Inoltre, dal combinato disposto della norma con gli art. 571
e 573 dello stesso codice, che disciplinano il sistema della vendi
ta senza incanto, si ricava ancora: — che l'offerente di sesto deve formulare la sua offerta, pre
sentando apposita dichiarazione nella cancelleria del giudice del
l'esecuzione: a questa sola parte dell'art. 571 sopra richiamato, si riduce, infatti, il riferimento a questa norma contenuto nel
l'art. 584; — che, ricevuta l'offerta (o le offerte), il giudice dell'esecu
zione deve convocare gli offerenti, invitandoli ad una gara sul
l'offerta più alta. I partecipanti alla gara, infatti, non possono essere solo gli offerenti in aumento di sesto, ma alla gara deve
partecipare anche l'aggiudicatario provvisorio, perché la gara — che presuppone una competizione per lo meno tra due perso ne che intendono superarsi per il conseguimento di un obiettivo
comune — non avrebbe ragione d'essere quando uno solo fosse
l'offerente con aumento di sesto.
Lo svolgimento della gara, in definitiva, è volto, come si di
ceva, al conseguimento di un maggior prezzo della vendita dei
beni pignorati. Fino a quando non si abbia aggiudicazione in sede di esperi
mento della procedura di aumento di sesto, l'aggiudicazione avu
tasi a seguito della vendita con incanto non è priva di efficacia.
Infatti, l'effetto dell'offerta di acquisto mediante aumento di
sesto non è quello della totale caducazione dell'offerta dell'ag
giudicatario provvisorio, ma quello limitato di dovere essere va
gliata dal giudice dell'esecuzione (nei suoi presupposti formali
e quantitativi indicati dall'art. 584 cit.) perché sia disposta la gara. Questa conclusione si ricava dal confronto del sistema della
vendita mediante gara con quello della vendita mediante incan
to, giacché solo in quest'ultimo l'offerta successiva che superi
quella precedente rende quest'ultima inefficace: art. 571, 4° com
ma, c.p.c. Da queste premesse discende, quindi, che l'aggiudicatario prov
visorio deve partecipare alla gara e, quando vi partecipa, non
It Foro Italiano — 1998.
può essere assimilato ad un qualunque offerente tenuto all'os
servanza delle formalità della vendita senza incanto quanto alla
presentazione della domanda di acquisto, ma è un soggetto che
ha già formulato una domanda di acquisto, la quale è stata
ritenuta valida nei suoi presupposti formali e quantitativi, tanto
è vero che ha dato luogo ad aggiudicazione, sia pure provvisoria.
Pertanto, l'aggiudicatario provvisorio, che partecipa alla ga ra di cui all'art. 584 c.p.c., non deve presentare una nuova do
manda di acquisto dei beni pignorati. 3.1. - Si diceva che il secondo interrogativo che pone il ricor
so è quello del se l'aggiudicatario provvisorio è obbligato al
versamento di cauzione e spese corrispondente al nuovo prezzo offerto.
Anche su questo punto la risposta deve essere negativa. Occorre considerare al riguardo che quello della cauzione è
un sistema di sicurezza che presenta la sua massima intensità
sostanziale (intesa come strumento cautelare) e processuale (in tesa come presupposto di partecipazione) nella vendita con in
canto, nella quale l'importo della cauzione e delle spese è fissa
to in relazione ad un ipotetico valore del bene da vendere, come
è indicato dall'art. 576, n. 5, c.p.c. e dal successivo art. 580
e non è previsto con eguale intensità nella vendita senza incan
to, nella quale quel valore ipotetico non c'è.
Nella vendita senza incanto la serietà dell'indicazione del prezzo
(e quindi la sicurezza della relativa offerta) è un problema di
autoresponsabilità dell'offerente ed è fissato attraverso il rap
porto di proporzionalità della cauzione al prezzo offerto, il quale è valutato dal giudice dell'esecuzione proprio attraverso gli ele
menti forniti dall'offerente, come prescrive il già citato art. 571
(su questi punti si veda già Cass. 28 aprile 1994, n. 4113, id., Rep. 1994, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 74).
A questi rilievi si aggiunga che dopo l'aggiudicazione provvi soria il procedimento di espropriazione forzata non si chiude
definitivamente. Taluni suoi effetti sono ultrattivi e proseguono durante la gara di aumento di sesto nel senso che le disposizioni
impartite dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui al
l'art. 576 c.p.c. continuano a reggere il procedimento e la fase
della gara che è stata aperta. Da queste considerazioni si può ricavare, quindi, che nella
gara a seguito di aumento di sesto cauzione e spese a carico
dell'aggiudicatario provvisorio sono rette dall'originaria ordi
nanza di vendita e l'aggiudicatario provvisorio è legittimato a
parteciparvi appoggiandosi alla cauzione già indicata nell'ordi
nanza che dispone la vendita ed al deposito delle spese pure effettuato.
Il versamento dell'una e delle altre, infatti, permane anche
dopo l'aggiudicazione provvisoria, come si ricava indirettamen
te dalla disposizione contenuta nell'art. 587 c.p.c., secondo il
quale la perdita della cauzione si ha solo nel caso di inadempi mento dell'aggiudicatario.
3.2. - La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi e si sottrae, quindi, alle critiche mosse con il primo motivo del
ricorso. (Omissis)
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