Sezione III civile; sentenza 27 gennaio 1954, n. 201; Pres. Zappulli P., Est. Lorenzi, P. M. Toro(concl. conf.); Gambi (Avv. Ciulfani) c. Palazzolo (Avv. Carboni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 77, No. 5 (1954), pp. 583/584-585/586Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23144746 .
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583 PAETE PRIMA 584
del codice del 1865 assoggetta l'azione di annullamento del testamento allo stesso termine di prescrizione quinquen nale previsto per l'azione di annullamento dei contratti, non riproduce viceversa la disposizione dettata per que sti nell'ult. comma dell'art. 1442, nè tale disposizione, la
quale rappresenta, giova ricordarlo, una deviazione dal
principio generale della parificazione dell'azione e dell'ec
cezione, sarebbe possibile estendere in via di interpretazione a materia del tutto diversa, che si tratterebbe non già di
interpretazione puramente estensiva, ma di interpretazione
analogica, la quale urterebbe contro il divieto dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Nè d'altra parte la ragione, che giustifica il principio
quae temporalia ad' agendum, perpetua ad excipiendum per gli atti inter vivos, pnò soccorrere allorché si tratta di atti
mortis causa ; a prescindere dalla necessità di non lasciare
indefinitamente incerta una situazione giuridica che ine
risce soprattutto allo status dei chiamati all'eredità ossia alla
qualità stessa di eredi, il problema per questi ultimi atti non può a rigore nemmeno porsi, per la considerazione de
cisiva che la prescrizione dell'azione di impugnativa del
testamento in tanto può decorrere, giusta il disposto del
l'art. 591, ult. comma, in quanto sia stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie, sì che verrebbe meno il
presupposto stesso essenziale dell'inerzia, su cui la perpe tuità dell'eccezione poggia il suo fondamento, e che segna in ogni caso il suo limite di applicazione. (Omissis)
Non potrebbe alcuna rilevanza avere il fatto che delle
disposizioni testamentarie non tutte vennero eseguite, es
sendo restate prive di attuazione quelle relative ai legati istituiti a favore d'Irene Bonetti e di Iris Pauri.
A parte il fatto che certamente eseguita è stata, come si è detto, la disposizione relativa all'immobile che forma
oggetto della presente controversia, è comunque da ricor
dare che, a differenza di quanto avviene nel caso disci
plinato dall'art. 590, in cui l'azione di nullità contempla in realtà non tanto l'intero testamento quanto singole sue disposizioni, onde ai fini della sanatoria è necessario avere riguardo alla volontaria esecuzione appunto di que ste ultime, considerate singolarmente, nulla rilevando l'even
tuale esecuzione data ad altre disposizioni, nel caso vice
versa dell'art. 591, come dell'art. 606, investendo l'azione di nullità l'intero testamento, per incapacità del testatore o per difetto di forma, ai fini di stabilire l'inizio del ter
mine di prescrizione è sufficiente l'esecuzione anche parziale del testamento.
Quali clie fossero gli interessati all'impugnativa, la pre scrizione non può che correre rispetto a tutti, e decorre ov
viamente da quando i chiamati, dando esecuzione sia pure in parte alle disposizioni testamentarie, manifestano con
ciò la loro acquisita qualità di eredi e l'avvenuto trapasso in essi dell'universum ius, facendo sorgere conseguente mente per chiunque da tale momento l'interesse di impu gnare il testamento. (Omissis)
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE.
Sezione iii civile ; sentenza 27 gennaio 1954, n. 201 ; Pres.
Zappulli P., Est. Lorenzi, P. M. Toro (conci, conf.) ; Giambi (Avv. Ciulfani) c. Palazzolo (Avv. Carboni).
(Sent, denunciata : App. Milano 16 maggio 1952)
Responsabilità civile — Debito di valore — Trasfor mazione in debito di valuta.
Responsabilità civile — Danni — Risarcimento —■
Spese di costituzione di parte civile — Interessi — Decorrenza.
«
Il rimborso delle somme, che il danneggiato ha erogato per
spese di cura ovvero per altre necessità conseguenti ad un
evento dannoso extracontrattuale, costituisce oggetto di un
debito di valuta. (1) '
Nella determinazione del danno risarcibile vanno computate anche le spese di costituzione di parte civile ; gli' inte
ressi su di queste decorrono non dalla data del sinistro, ma
da quella in cui le spese furono effettivamente erogate. (2)
La Corte, eco. — Con il primo mezzo si censura l'im
pugnata sentenza per aver, in violazione degli art. 1223, 1224 e 1277 cod. civ., ritenuto che l'obbligo di risarcire
il danno concretantesi nel rimborso di spese per funerali
e per lutto, nonché per l'esercizio dell'azione civile nel pro cesso penale, costituiva in sede di liquidazione debito di
valore soggetto ad adeguamento monetario.
La Corte rileva non potersi revocare in dubbio l'as
sunto del resistente che le obbligazioni da risarcimento
danni costituiscono debiti di valore, come tali sottratti al
deprezzamento della moneta, in quanto Vaestimatio rei av
viene al tempo della loro liquidazione. Ma è del pari in
controvertibile che l'obbligazione di valore può, per vo
lontà delle parti o per sentenza del giudice, trasformarsi in
un debito pecuniario, soggetto pertanto alla disciplina dei
debiti usque ab origine di somma di danaro. Senonchè, ciò
posto, disciplina diversa non possono logicamente aver le
fattispecie in cui a seguito di fatto colposo ascrivibile ad
altri, il danneggiato eroghi una somma per riparare l'og
getto guastato o per spese di cura ovvero per altre con
seguenti necessità, giacché in tutti i tali casi è indiscutibile
che il danno subito trova esatta rispondenza nella spesa effettuata.
L'obiezione che il legislatore, ponendo all'art. 1277 cod.
civ. il principio del nominalismo monetario, ebbe presenti le obbligazioni originariamente pecuniarie, è superata dagli eventi sopra indicati, ascrivibili d'altra parte alla condotta
delle parti ; eventi che, con il loro effetto novativo, tras
formano l'obbligazione conferendole intrinseca natura di
debito di valuta, soggetto nello stato di mora del debitore
alla disciplina sancita nell'art. 1224 cod. civ., a norma del
quale nelle obbligazioni pecuniarie spettano gli interessi
legali, salvo al creditore la prova di aver subito un danno
maggiore (in conformità vedasi la recentissima sentenza
di questa Corte regolatrice a Sezioni unite 27 maggio 1953, n. 1584, Foro it., Mass., 312). La censura è quindi fondata.
Consistenza non ha invece il secondo motivo di annul
lamento con il quale il Gambi lamenta la condanna al
rimborso delle spese di costituzione di parte civile perchè, a suo dire, esse non costituiscono conseguenza immediata
e diretta dell'atto illecito (art. 1223, 1226 e 2056 cod.
civ.). L'assunto del ricorrente non lia fondamento perchè, come ebbe più volte a ritehere questo Supremo collegio, nella determinazione del danno risarcibile vanno conside
rati tutti i coefficienti che, ricollegandosi alla condotta del
soggetto agente, hanno prodotto lesioni di natura patri moniale, e fra gli altri anche le spese per la costituzione di parte civile ; fatta tuttavia eccezione, allorquando la
sentenza penale di proscioglimento precluda alla parte of
fesa l'esercizio dell'azione a titolo di risarcimento dei danni
(sentenze 18 luglio 1941, n. 2247, Foro it., Rep. 1941, voce
Responsabilità civ., n. 273 e 8 aprile 1946, n. 398, id., Rep. 1946, voce cit., n. 152). Ma il Gambi fu assolto per insuf
ficienza di prove sull'elemento della colpa,"e quindi l'azione
civile rimase libera.
(1) In senso prevalentemente conforme Cass. 27 maggio 1953, n. 1584, Foro it., Mass., 312; 8 agosto 1952, id., 1953, I, 39, con nota di Db Martini ; in senso contrario Trib. Foggia 20 no vembre 1952, id., 1952, I, 307, con nota di richiami.
Circa le spese funerarie, nel senso che costituiscono debito di valuta, vedi App. Milano 13 febbraio 1951, id., Eep. 1951, voce
cit., n. 319.
(2) Conformi : Cass. 12 giugno 1945, i\. 423, Foro it., Rep. 1943-45, voce Responsabilità civ., n. 229; 23 giugno 1943, ibid., nn.
230, 231 ; 24 marzo 1941, id., Rep. 1941, voce cit., n. 271 ; App. Genova 12 giugno 1945, e 3 gennaio 1941, id., Rep. 1946, voce
cit.., n. 182, e Rep. 1941, voce cit., n. 274. Sul potere per il giudice civile di liquidare equitativamente
le spese per la costituzione di parte civile in un procedimento penale definito con amnistia, Cass. 1 giugno 1953, retro, 341, con nota di richiami.
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585 GIURISPRUDENZA CIVILE 586
Nè miglior pregio assiste il terzo mezzo, fondato sulle
stesse violazioni di legge di cui al motivo precedente, con
il quale il ricorrente contesta anche il diritto al rimborso
dalle spese per funerali e lutto, per il motivo che la Palaz
zolo le avrebbe pur sempre dovute un giorno incontrare.
Infatti mentre tali spese sono, ancor più chiaramente delle
precedenti, conseguenza immediata e diretta dell'avve
nuto sinistro, il Gambi non è certo in grado di escludere che,
per la possibile premorienza della figlia al padre, ovvero
perchè costui avrebbe un giorno lasciato un sia pur mo
desto cespite, essa Palazzolo, ove l'incidente mortale og
getto della presente causa non fosse avvenuto, sarebbe
rimasta indenne da tali oneri.
Con il quarto mezzo il ricorrente lamenta la violazione
degli art. 1223, 1224 e 1282 cod. civ. in relazione all'art.
'363, n. 3, cod. proc. civ., perchè la Corte, anche in ordine
alle spese di costituzione di parte civile, diede decorrenza
agli interessi legali dalla data del sinistro, laddove tali
spese la Palazzolo avrebbe incontrate dopo due anni.
La censura è fondata perchè, nonostante si trattasse
di interessi compensativi (art. 1219, n. 1, cod. civ.), essi
non potevano decorrere che da quando la spesa fu effet
tivamente compiuta, ed in tali sensi la Corte avrebbe do
vuto svolgere le opportune indagini. Accolto il motivo primo ed il quarto, rimane assorbito
il quinto relativo alla violazione degli art. 91 e 92 cod.
proc. civ., per aver la Corte, accollando al Gambi Nino
tutte le spese del doppio grado di giudizio, violato il prin
cipio della soccombenza. Infatti incomberà ai giudici del
merito di riesaminare, in relazione ai motivi accolti, la
causa, provvedendo poscia sulle spese dell'intero giudizio. Viene meno, pertanto, l'interesse del ricorrente in ordine alla lamentata doglianza.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 15 gennaio 1954, n. 70 ; Pres.
Piacentini P., Est. Vistoso, P. M. Bossi (conci, conf.) ; Puccio (Avv. Provinciali) c. Hjbinette (Avv. Grasso).
(Sent, denunciata : App. Genova 14 maggio 1952)
Assenza e dichiarazione di morte presunta — Legge 3 yiugno 1949 — Sentenza dichiarativa —• Pas
saggio in giudicato— Condizioni — Pubblicazione
per estratto in due giornali — Necessità (Cod.
proc. civ., art. 324, 727, 728, 729 ; 1. 3 giugno 1949 n.
320, dichiaraz. di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione determinatasi
dopo l'8 settembre 1943, art. 2, 4). Assenza e dichiarazione di morte presunta —■ Sen
tenze di primo grado —• Impugnazione — Procedi
mento (Cod. proc. civ., art. 359).
1 termini per il passaggio in giudicato della sentenza dichia
rativa di morte presunta avvenuta, a seguito di event
politico-militari, nel periodo 10 giugno 1940-31 dicembre
1945, decorrono dal momento in cui sono state perfezio nate tutte le formalità relative alla sua pubblicazione, tra cui l'inserzione per estratto in due giornali a norma del
l'art. 729 cod. proc. civile. (1)
L'impugnazione avverso le sentenze di primo grado che di
chiarano la morte presunta, si propone mediante reclamo
alla corte d'appello, che decide in camera di consiglio. (1)
(1-2) Sulla seconda massima vedi, in senso conforme, App. Venezia 17 maggio 1951, Foro it., 1951, I, 1154, con nota di ri chiami.
Circa la impugnabilità, in genere, dei provvedimenti in ma teria di assenza e morte presunta, vedi Cass. 12 giugno 1952, id., 1953, I, 353, con ampia nota di richiami.
Sulla prima massima pubblichiamo la seguente nota del dott. Giuseppe Pera,
La Corte, ecc. — Con il primo mezzo si denuncia la vio lazione e l'erronea applicazione ed interpretazione degli art. 2 e 4 della legge 3 giugno 1949 n. 320 e degli art. 727, 728 e 729 cod. proc. civ., in relazione all'artr 360, n. 3, dello stesso codice. Si assume che erroneamente la Corte di me rito avrebbe ritenuto non ancora passata in giudicato al momento dell'impugnazione, la sentenza del Tribunale, di Genova 31 ottobre 1951, sotto il riflesso che non erano state
perfezionate le inderogabili formalità relative alla sua in serzione per estratto in due giornali a norma dell'art. 729
* * *
Sull'art. 4 della legge 3 giugno 1949 n. 320.
X. — La questione affrontata dalla Suprema corte nella prima parte della sentenza, non può agevolmente comprendersi se non riferendo sulla genesi e sulla formulazione della legge 3 giugno 1949 i). 320 di cui si discute. Legge, questa, disgrazia tissima per vari motivi e in varie parti che meglio successivamente vedremo ; esempio vivo di come spesso male assolvano al loro dovere i nostri legislatori, con una scarsa precisione, che va ben oltre quell'errore legislativo di cui lo Jemolo, or sono quasi tren t'anni, discorse (A. 0. Jemolo, L'errore legislativo. La legge igno rata, in Biv. dir. pubbl., 1925, I, 313). Col risultato di ingenerare complicazioni che con un minimo di precisione si sarebbero evitate, moltiplicando le diatribe innanzi alla magistratura, con sensibile danno e della amministrazione della giustizia e dei privati cit tadini. E se poi si pensa che,
" nel caso specifico, vole vasi intro
durre una procedura più semplice e meno costosa, il risultato che se ne è avuto è addirittura umoristico e burlesco.
Il 10 dicembre 1948 il Guardasigilli on. Grassi presentava alla Camera un disegno di legge (Atti della Camera, I Leg., Doc. n. 213) dal titolo « Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi dopo l'8 settembre 1943 » (1), constante di un unico articolo, in base al quale, in deroga all'art. 58 cod. civ. e in estensione dell'art. 60, si ammetteva la dichiarazione di morte presunta, trascorso un mi nor termine in relazione a quello decennale di cui al citato art. 58, « quando alcuno è scomparso in seguito a fatti dipendenti diretta mente dalla situazione politico-militare determinatasi tra l'8 set tembre 1943 e il 31 dicembre 1945 ». Si intendeva così provvedere a quelle situazioni che, pur giustificando «ina disciplina particolare in relazione all'art . 58, non potevano ritenersi comprese nelle ipotesi di . cui all'art. 60 (scomparsi in operazioni belliche, prigionieri o internati dal nemico, ecc.), perchè originate in quel clima di guerra civile che si abbattè nel nostro paese nell'ultima fase del conflitto e che il legislatore del 1942 non poteva certo prevedere. La III Com missione della Camera in sede deliberante (seduta del 4 gennaio 1949) approvò, con lievi modifiche, il disegno Grassi, che venne quindi trasmesso al Senato 1*8 gennaio successivo (Atti del Senato, I Leg., vol. 2°, Doc. n. 222), dove, in data 4 dicembre 1948, i sena tori onn. Bubbio e Tartufoli avevano presentato una proposta di legge (Atti del Senato, I Leg., vol. 2°, Doc. n. 157) contenente « Norme per agevolare le procedure di dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella- guerra 1940-45 ». In particolare questa proposta Bubbio-Tartufoli, di contenuto prettamente procedurale, dispo neva, nell'art. 1, che ove il ricorso di cui all'art. 726 cod. proc. civ. fosse stato corredato dalla dichiarazione di irreperibilità del mili tare, rilasciata dalla competente autorità, e « sempre che . . . non siano state presentate* opposizioni ai sensi dell'art. 727 », il giudice istruttore aveva facoltà di non eseguire la procedura istruttoria di cui all'art. 728. L'art. 3 della proposta inoltre recitava : « La Gazzetta ufficiale della Repubblica ed i giornali sono obbligati ad
eseguire le inserzioni relative ai procedimenti sopraindicati per estratto e senza spesa e immediatamente dopo la richiesta ; tali inserzioni potranno anche essere disposte per elenco mensile per ogni tribunale a cura degli uffici di cancelleria ».
Nella riunione della II Commissione senatoriale del 29 gennaio 1949 (Atti del Senato, 1948-49, vol. X), il Presidente sen. Persico dispose l'abbinamento del disegno di legge e della proposta e si incaricò l'on. Spallino di riferire Sugli stessi. Nella successiva riu nione del 3 febbraio 1949 il relatore on. Spallino si pronunciò per la combinazione delle due proposte, aggiungendo all'articolo unico del disegno Grassi le provvidenze procedurali previste nella pro posta Bubbio-Tartufoli. Lo stesso Relatore rilevava però l'impos
(1) La Commissione senatoriale anticipò al 10 giugno 1940 il pe riodo previsto, sicché il titolo originario del disegno Grassi risultava inadeguato. La cosa venne rilevata, dall'on. Leccisi nella Commissione della Camera. L'on. Gullo, che, come vicepresidente della Commissione, presiedeva in quella seduta, accolse il rilievo, assicurando che la di menticanza del Senato sarebbe stata rimediata in sede di coordina mento, ma non se; ne fece niente.
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