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Sezione III civile; sentenza 27 gennaio 1954, n. 201; Pres. Zappulli P., Est. Lorenzi, P. M. Toro...

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Sezione III civile; sentenza 27 gennaio 1954, n. 201; Pres. Zappulli P., Est. Lorenzi, P. M. Toro (concl. conf.); Gambi (Avv. Ciulfani) c. Palazzolo (Avv. Carboni) Source: Il Foro Italiano, Vol. 77, No. 5 (1954), pp. 583/584-585/586 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23144746 . Accessed: 28/06/2014 18:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.101.146 on Sat, 28 Jun 2014 18:09:32 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 27 gennaio 1954, n. 201; Pres. Zappulli P., Est. Lorenzi, P. M. Toro(concl. conf.); Gambi (Avv. Ciulfani) c. Palazzolo (Avv. Carboni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 77, No. 5 (1954), pp. 583/584-585/586Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23144746 .

Accessed: 28/06/2014 18:09

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583 PAETE PRIMA 584

del codice del 1865 assoggetta l'azione di annullamento del testamento allo stesso termine di prescrizione quinquen nale previsto per l'azione di annullamento dei contratti, non riproduce viceversa la disposizione dettata per que sti nell'ult. comma dell'art. 1442, nè tale disposizione, la

quale rappresenta, giova ricordarlo, una deviazione dal

principio generale della parificazione dell'azione e dell'ec

cezione, sarebbe possibile estendere in via di interpretazione a materia del tutto diversa, che si tratterebbe non già di

interpretazione puramente estensiva, ma di interpretazione

analogica, la quale urterebbe contro il divieto dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Nè d'altra parte la ragione, che giustifica il principio

quae temporalia ad' agendum, perpetua ad excipiendum per gli atti inter vivos, pnò soccorrere allorché si tratta di atti

mortis causa ; a prescindere dalla necessità di non lasciare

indefinitamente incerta una situazione giuridica che ine

risce soprattutto allo status dei chiamati all'eredità ossia alla

qualità stessa di eredi, il problema per questi ultimi atti non può a rigore nemmeno porsi, per la considerazione de

cisiva che la prescrizione dell'azione di impugnativa del

testamento in tanto può decorrere, giusta il disposto del

l'art. 591, ult. comma, in quanto sia stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie, sì che verrebbe meno il

presupposto stesso essenziale dell'inerzia, su cui la perpe tuità dell'eccezione poggia il suo fondamento, e che segna in ogni caso il suo limite di applicazione. (Omissis)

Non potrebbe alcuna rilevanza avere il fatto che delle

disposizioni testamentarie non tutte vennero eseguite, es

sendo restate prive di attuazione quelle relative ai legati istituiti a favore d'Irene Bonetti e di Iris Pauri.

A parte il fatto che certamente eseguita è stata, come si è detto, la disposizione relativa all'immobile che forma

oggetto della presente controversia, è comunque da ricor

dare che, a differenza di quanto avviene nel caso disci

plinato dall'art. 590, in cui l'azione di nullità contempla in realtà non tanto l'intero testamento quanto singole sue disposizioni, onde ai fini della sanatoria è necessario avere riguardo alla volontaria esecuzione appunto di que ste ultime, considerate singolarmente, nulla rilevando l'even

tuale esecuzione data ad altre disposizioni, nel caso vice

versa dell'art. 591, come dell'art. 606, investendo l'azione di nullità l'intero testamento, per incapacità del testatore o per difetto di forma, ai fini di stabilire l'inizio del ter

mine di prescrizione è sufficiente l'esecuzione anche parziale del testamento.

Quali clie fossero gli interessati all'impugnativa, la pre scrizione non può che correre rispetto a tutti, e decorre ov

viamente da quando i chiamati, dando esecuzione sia pure in parte alle disposizioni testamentarie, manifestano con

ciò la loro acquisita qualità di eredi e l'avvenuto trapasso in essi dell'universum ius, facendo sorgere conseguente mente per chiunque da tale momento l'interesse di impu gnare il testamento. (Omissis)

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione iii civile ; sentenza 27 gennaio 1954, n. 201 ; Pres.

Zappulli P., Est. Lorenzi, P. M. Toro (conci, conf.) ; Giambi (Avv. Ciulfani) c. Palazzolo (Avv. Carboni).

(Sent, denunciata : App. Milano 16 maggio 1952)

Responsabilità civile — Debito di valore — Trasfor mazione in debito di valuta.

Responsabilità civile — Danni — Risarcimento —■

Spese di costituzione di parte civile — Interessi — Decorrenza.

«

Il rimborso delle somme, che il danneggiato ha erogato per

spese di cura ovvero per altre necessità conseguenti ad un

evento dannoso extracontrattuale, costituisce oggetto di un

debito di valuta. (1) '

Nella determinazione del danno risarcibile vanno computate anche le spese di costituzione di parte civile ; gli' inte

ressi su di queste decorrono non dalla data del sinistro, ma

da quella in cui le spese furono effettivamente erogate. (2)

La Corte, eco. — Con il primo mezzo si censura l'im

pugnata sentenza per aver, in violazione degli art. 1223, 1224 e 1277 cod. civ., ritenuto che l'obbligo di risarcire

il danno concretantesi nel rimborso di spese per funerali

e per lutto, nonché per l'esercizio dell'azione civile nel pro cesso penale, costituiva in sede di liquidazione debito di

valore soggetto ad adeguamento monetario.

La Corte rileva non potersi revocare in dubbio l'as

sunto del resistente che le obbligazioni da risarcimento

danni costituiscono debiti di valore, come tali sottratti al

deprezzamento della moneta, in quanto Vaestimatio rei av

viene al tempo della loro liquidazione. Ma è del pari in

controvertibile che l'obbligazione di valore può, per vo

lontà delle parti o per sentenza del giudice, trasformarsi in

un debito pecuniario, soggetto pertanto alla disciplina dei

debiti usque ab origine di somma di danaro. Senonchè, ciò

posto, disciplina diversa non possono logicamente aver le

fattispecie in cui a seguito di fatto colposo ascrivibile ad

altri, il danneggiato eroghi una somma per riparare l'og

getto guastato o per spese di cura ovvero per altre con

seguenti necessità, giacché in tutti i tali casi è indiscutibile

che il danno subito trova esatta rispondenza nella spesa effettuata.

L'obiezione che il legislatore, ponendo all'art. 1277 cod.

civ. il principio del nominalismo monetario, ebbe presenti le obbligazioni originariamente pecuniarie, è superata dagli eventi sopra indicati, ascrivibili d'altra parte alla condotta

delle parti ; eventi che, con il loro effetto novativo, tras

formano l'obbligazione conferendole intrinseca natura di

debito di valuta, soggetto nello stato di mora del debitore

alla disciplina sancita nell'art. 1224 cod. civ., a norma del

quale nelle obbligazioni pecuniarie spettano gli interessi

legali, salvo al creditore la prova di aver subito un danno

maggiore (in conformità vedasi la recentissima sentenza

di questa Corte regolatrice a Sezioni unite 27 maggio 1953, n. 1584, Foro it., Mass., 312). La censura è quindi fondata.

Consistenza non ha invece il secondo motivo di annul

lamento con il quale il Gambi lamenta la condanna al

rimborso delle spese di costituzione di parte civile perchè, a suo dire, esse non costituiscono conseguenza immediata

e diretta dell'atto illecito (art. 1223, 1226 e 2056 cod.

civ.). L'assunto del ricorrente non lia fondamento perchè, come ebbe più volte a ritehere questo Supremo collegio, nella determinazione del danno risarcibile vanno conside

rati tutti i coefficienti che, ricollegandosi alla condotta del

soggetto agente, hanno prodotto lesioni di natura patri moniale, e fra gli altri anche le spese per la costituzione di parte civile ; fatta tuttavia eccezione, allorquando la

sentenza penale di proscioglimento precluda alla parte of

fesa l'esercizio dell'azione a titolo di risarcimento dei danni

(sentenze 18 luglio 1941, n. 2247, Foro it., Rep. 1941, voce

Responsabilità civ., n. 273 e 8 aprile 1946, n. 398, id., Rep. 1946, voce cit., n. 152). Ma il Gambi fu assolto per insuf

ficienza di prove sull'elemento della colpa,"e quindi l'azione

civile rimase libera.

(1) In senso prevalentemente conforme Cass. 27 maggio 1953, n. 1584, Foro it., Mass., 312; 8 agosto 1952, id., 1953, I, 39, con nota di Db Martini ; in senso contrario Trib. Foggia 20 no vembre 1952, id., 1952, I, 307, con nota di richiami.

Circa le spese funerarie, nel senso che costituiscono debito di valuta, vedi App. Milano 13 febbraio 1951, id., Eep. 1951, voce

cit., n. 319.

(2) Conformi : Cass. 12 giugno 1945, i\. 423, Foro it., Rep. 1943-45, voce Responsabilità civ., n. 229; 23 giugno 1943, ibid., nn.

230, 231 ; 24 marzo 1941, id., Rep. 1941, voce cit., n. 271 ; App. Genova 12 giugno 1945, e 3 gennaio 1941, id., Rep. 1946, voce

cit.., n. 182, e Rep. 1941, voce cit., n. 274. Sul potere per il giudice civile di liquidare equitativamente

le spese per la costituzione di parte civile in un procedimento penale definito con amnistia, Cass. 1 giugno 1953, retro, 341, con nota di richiami.

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585 GIURISPRUDENZA CIVILE 586

Nè miglior pregio assiste il terzo mezzo, fondato sulle

stesse violazioni di legge di cui al motivo precedente, con

il quale il ricorrente contesta anche il diritto al rimborso

dalle spese per funerali e lutto, per il motivo che la Palaz

zolo le avrebbe pur sempre dovute un giorno incontrare.

Infatti mentre tali spese sono, ancor più chiaramente delle

precedenti, conseguenza immediata e diretta dell'avve

nuto sinistro, il Gambi non è certo in grado di escludere che,

per la possibile premorienza della figlia al padre, ovvero

perchè costui avrebbe un giorno lasciato un sia pur mo

desto cespite, essa Palazzolo, ove l'incidente mortale og

getto della presente causa non fosse avvenuto, sarebbe

rimasta indenne da tali oneri.

Con il quarto mezzo il ricorrente lamenta la violazione

degli art. 1223, 1224 e 1282 cod. civ. in relazione all'art.

'363, n. 3, cod. proc. civ., perchè la Corte, anche in ordine

alle spese di costituzione di parte civile, diede decorrenza

agli interessi legali dalla data del sinistro, laddove tali

spese la Palazzolo avrebbe incontrate dopo due anni.

La censura è fondata perchè, nonostante si trattasse

di interessi compensativi (art. 1219, n. 1, cod. civ.), essi

non potevano decorrere che da quando la spesa fu effet

tivamente compiuta, ed in tali sensi la Corte avrebbe do

vuto svolgere le opportune indagini. Accolto il motivo primo ed il quarto, rimane assorbito

il quinto relativo alla violazione degli art. 91 e 92 cod.

proc. civ., per aver la Corte, accollando al Gambi Nino

tutte le spese del doppio grado di giudizio, violato il prin

cipio della soccombenza. Infatti incomberà ai giudici del

merito di riesaminare, in relazione ai motivi accolti, la

causa, provvedendo poscia sulle spese dell'intero giudizio. Viene meno, pertanto, l'interesse del ricorrente in ordine alla lamentata doglianza.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 15 gennaio 1954, n. 70 ; Pres.

Piacentini P., Est. Vistoso, P. M. Bossi (conci, conf.) ; Puccio (Avv. Provinciali) c. Hjbinette (Avv. Grasso).

(Sent, denunciata : App. Genova 14 maggio 1952)

Assenza e dichiarazione di morte presunta — Legge 3 yiugno 1949 — Sentenza dichiarativa —• Pas

saggio in giudicato— Condizioni — Pubblicazione

per estratto in due giornali — Necessità (Cod.

proc. civ., art. 324, 727, 728, 729 ; 1. 3 giugno 1949 n.

320, dichiaraz. di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione determinatasi

dopo l'8 settembre 1943, art. 2, 4). Assenza e dichiarazione di morte presunta —■ Sen

tenze di primo grado —• Impugnazione — Procedi

mento (Cod. proc. civ., art. 359).

1 termini per il passaggio in giudicato della sentenza dichia

rativa di morte presunta avvenuta, a seguito di event

politico-militari, nel periodo 10 giugno 1940-31 dicembre

1945, decorrono dal momento in cui sono state perfezio nate tutte le formalità relative alla sua pubblicazione, tra cui l'inserzione per estratto in due giornali a norma del

l'art. 729 cod. proc. civile. (1)

L'impugnazione avverso le sentenze di primo grado che di

chiarano la morte presunta, si propone mediante reclamo

alla corte d'appello, che decide in camera di consiglio. (1)

(1-2) Sulla seconda massima vedi, in senso conforme, App. Venezia 17 maggio 1951, Foro it., 1951, I, 1154, con nota di ri chiami.

Circa la impugnabilità, in genere, dei provvedimenti in ma teria di assenza e morte presunta, vedi Cass. 12 giugno 1952, id., 1953, I, 353, con ampia nota di richiami.

Sulla prima massima pubblichiamo la seguente nota del dott. Giuseppe Pera,

La Corte, ecc. — Con il primo mezzo si denuncia la vio lazione e l'erronea applicazione ed interpretazione degli art. 2 e 4 della legge 3 giugno 1949 n. 320 e degli art. 727, 728 e 729 cod. proc. civ., in relazione all'artr 360, n. 3, dello stesso codice. Si assume che erroneamente la Corte di me rito avrebbe ritenuto non ancora passata in giudicato al momento dell'impugnazione, la sentenza del Tribunale, di Genova 31 ottobre 1951, sotto il riflesso che non erano state

perfezionate le inderogabili formalità relative alla sua in serzione per estratto in due giornali a norma dell'art. 729

* * *

Sull'art. 4 della legge 3 giugno 1949 n. 320.

X. — La questione affrontata dalla Suprema corte nella prima parte della sentenza, non può agevolmente comprendersi se non riferendo sulla genesi e sulla formulazione della legge 3 giugno 1949 i). 320 di cui si discute. Legge, questa, disgrazia tissima per vari motivi e in varie parti che meglio successivamente vedremo ; esempio vivo di come spesso male assolvano al loro dovere i nostri legislatori, con una scarsa precisione, che va ben oltre quell'errore legislativo di cui lo Jemolo, or sono quasi tren t'anni, discorse (A. 0. Jemolo, L'errore legislativo. La legge igno rata, in Biv. dir. pubbl., 1925, I, 313). Col risultato di ingenerare complicazioni che con un minimo di precisione si sarebbero evitate, moltiplicando le diatribe innanzi alla magistratura, con sensibile danno e della amministrazione della giustizia e dei privati cit tadini. E se poi si pensa che,

" nel caso specifico, vole vasi intro

durre una procedura più semplice e meno costosa, il risultato che se ne è avuto è addirittura umoristico e burlesco.

Il 10 dicembre 1948 il Guardasigilli on. Grassi presentava alla Camera un disegno di legge (Atti della Camera, I Leg., Doc. n. 213) dal titolo « Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi dopo l'8 settembre 1943 » (1), constante di un unico articolo, in base al quale, in deroga all'art. 58 cod. civ. e in estensione dell'art. 60, si ammetteva la dichiarazione di morte presunta, trascorso un mi nor termine in relazione a quello decennale di cui al citato art. 58, « quando alcuno è scomparso in seguito a fatti dipendenti diretta mente dalla situazione politico-militare determinatasi tra l'8 set tembre 1943 e il 31 dicembre 1945 ». Si intendeva così provvedere a quelle situazioni che, pur giustificando «ina disciplina particolare in relazione all'art . 58, non potevano ritenersi comprese nelle ipotesi di . cui all'art. 60 (scomparsi in operazioni belliche, prigionieri o internati dal nemico, ecc.), perchè originate in quel clima di guerra civile che si abbattè nel nostro paese nell'ultima fase del conflitto e che il legislatore del 1942 non poteva certo prevedere. La III Com missione della Camera in sede deliberante (seduta del 4 gennaio 1949) approvò, con lievi modifiche, il disegno Grassi, che venne quindi trasmesso al Senato 1*8 gennaio successivo (Atti del Senato, I Leg., vol. 2°, Doc. n. 222), dove, in data 4 dicembre 1948, i sena tori onn. Bubbio e Tartufoli avevano presentato una proposta di legge (Atti del Senato, I Leg., vol. 2°, Doc. n. 157) contenente « Norme per agevolare le procedure di dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella- guerra 1940-45 ». In particolare questa proposta Bubbio-Tartufoli, di contenuto prettamente procedurale, dispo neva, nell'art. 1, che ove il ricorso di cui all'art. 726 cod. proc. civ. fosse stato corredato dalla dichiarazione di irreperibilità del mili tare, rilasciata dalla competente autorità, e « sempre che . . . non siano state presentate* opposizioni ai sensi dell'art. 727 », il giudice istruttore aveva facoltà di non eseguire la procedura istruttoria di cui all'art. 728. L'art. 3 della proposta inoltre recitava : « La Gazzetta ufficiale della Repubblica ed i giornali sono obbligati ad

eseguire le inserzioni relative ai procedimenti sopraindicati per estratto e senza spesa e immediatamente dopo la richiesta ; tali inserzioni potranno anche essere disposte per elenco mensile per ogni tribunale a cura degli uffici di cancelleria ».

Nella riunione della II Commissione senatoriale del 29 gennaio 1949 (Atti del Senato, 1948-49, vol. X), il Presidente sen. Persico dispose l'abbinamento del disegno di legge e della proposta e si incaricò l'on. Spallino di riferire Sugli stessi. Nella successiva riu nione del 3 febbraio 1949 il relatore on. Spallino si pronunciò per la combinazione delle due proposte, aggiungendo all'articolo unico del disegno Grassi le provvidenze procedurali previste nella pro posta Bubbio-Tartufoli. Lo stesso Relatore rilevava però l'impos

(1) La Commissione senatoriale anticipò al 10 giugno 1940 il pe riodo previsto, sicché il titolo originario del disegno Grassi risultava inadeguato. La cosa venne rilevata, dall'on. Leccisi nella Commissione della Camera. L'on. Gullo, che, come vicepresidente della Commissione, presiedeva in quella seduta, accolse il rilievo, assicurando che la di menticanza del Senato sarebbe stata rimediata in sede di coordina mento, ma non se; ne fece niente.

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