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sezione III civile; sentenza 28 maggio 1986, n. 3581; Pres. Scribano, Est. Rebuffat, P. M. Benanti...

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sezione III civile; sentenza 28 maggio 1986, n. 3581; Pres. Scribano, Est. Rebuffat, P. M. Benanti (concl. conf.); Soc. Arcese trasporti (Avv. Werthmuller) c. Olivieri (Avv. Pezcoller) e Scuriatti (Avv. Serangeli). Conferma App. Trento 9 aprile 1982 Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 9 (SETTEMBRE 1986), pp. 2137/2138-2139/2140 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180636 . Accessed: 24/06/2014 22:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.47 on Tue, 24 Jun 2014 22:29:11 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 28 maggio 1986, n. 3581; Pres. Scribano, Est. Rebuffat, P. M.Benanti (concl. conf.); Soc. Arcese trasporti (Avv. Werthmuller) c. Olivieri (Avv. Pezcoller) eScuriatti (Avv. Serangeli). Conferma App. Trento 9 aprile 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 9 (SETTEMBRE 1986), pp. 2137/2138-2139/2140Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180636 .

Accessed: 24/06/2014 22:29

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 28

maggio 1986, n. 3581; Pres. Scribano, Est. Rebuffat, P.M. Benanti (conci, conf.); Soc. Arcese trasporti (Avv. Werthmul

ler) c. Olivieri (Aw. Pezcoller) e Scuriatti <Aw. Serange

li). Conferma App. Trento 9 aprile 1982.

Trasporto (contratto) — Autotrasporto di cose — Furto —

Responsabilità — Fattispecie (Cod. civ., art. 1678, 1693; 1. 6 giugno 1974 n. 298, istituzione dell'albo nazionale degli

autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli

autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffa a

parcella per i trasporti di merci su strada, art. 13, 40, 50).

Non può ritenersi operante la presunzione di responsabilità del

vettore, ex art. 1693 c.c., nei confronti del noleggiante di au

toveicoli per trasporto merci per conto terzi. (1)

(1) Non risultano precedenti in termini. Nella specie la corte ha ritenuto che il divieto di svolgere professionalmente il trasporto di cose per conto terzi mediante il noleggio di autoveicoli — intro dotto dalla 1. 6 giugno 1974 n. 298 — non comporta l'automatica conversione del contratto di noleggio di autoveicolo in quello di trasporto. Di qui l'esclusione della presunzione di responsabilità ex art. 1693 c.c. nei confronti del noleggiante. Si badi che la sentenza in epigrafe inverte la qualificazione che normalmente dottrina e giurispru denza attribuiscono alle parti del contratto di noleggio: chiama, infatti, ' noleggiatore

' il noleggiante (chi dà una cosa a nolo), e ' noleggiante

'

il noleggiatore (chi prende una cosa a nolo). La giurisprudenza, costante nell'enucleare i caratteri che qualificano

il contratto di trasporto (Cass. 15 settembre 1970, n. 1449, Foro it., Rep. 1970, voce Trasporto e spedizione, n. 2, individua l'esistenza di un contratto di trasporto nel caso in cui « un soggetto (...) si obbliga nei confronti di un altro (...) a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro mediante la propria organizzazione di mezzi e di attività

personali »: questi « assume su di sé il rischio del trasporto, poiché rimane a lui la disponibilità del mezzo e dell'attività personale impiegati nel trasferimento di persone o cose da un luogo all'altro ». Ai vettore spetta, inoltre, « la direzione tecnica del trasporto, senza alcuna

ingerenza del mittente o del trasportato »), mostra invece incertezze nel delineare i caratteri specifici del contratto di noleggio di veicoli. Secon do Cass. 19 maggio 1980, n. 3261, id., Rep. 1981, voce Trasporto (con tratto), n. 11: « il noleggio (...) è una locazione d'opera consistente nel la prestazione di far viaggiare il contraente su un dato veicolo fornito di

conducente, (prestazione che) si inquadra nello schema generale del

l'appalto ». In realtà la giurisprudenza, nel tentativo di inquadrare il

noleggio nelle figure normative tipiche, oscilla tra lo schema della locatio operis e quello della locatio rei. Ricorrerebbe la prima ipotesi quando il noleggiante mette a disposizione dell'altra parte un autovei colo dotato di autista alle sue dipendenze. Ricorrerebbe invece la seconda quando il contratto concede la disponibilità di un autoveicolo privo di conducente, ovvero fornito di autista alle dipendenze del locatario. La distinzione non è tracciata con contorni netti, il chc

genera notevoli confusioni, soprattutto quando da essa si vuol far discendere un diverso regime di imputazione dei rischi nell'esecuzione della prestazione dedotta in contratto. Secondo App. Napoli 18 settem bre 1962, id., Rep. 1963, voce Trasporto e spedizione, n. 6: « si qualifi ca come locazione di cosa il contratto con cui si concede la disponibi lità o il godimento dell'autoveicolo per uso diverso dal trasporto, o an

che per tale uso, allorché il locatore non fornisca anche il conducente, ovvero quando, pur fornendo il conducente, questo passi alle dipenden ze del locatario». Quando invece «il conducente fornisce oltre all'auto vettura un conducente dipendente, si ha (un) contratto di noleggio » in cui il noleggiante assume « l'alea economica dell'esecuzione ». Ne conse

gue «l'equiparazione (...) al contratto di appalto». Sulla stessa linea

App. Perugia 13 febbraio 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 24, configu ra il noleggio come « un contratto innominato rientrante nello schema

dell'appalto ». Qui infatti « una persona mette a disposizione di un'altra un autoveicolo con autista perché se ne serva sotto la

propria esclusiva direzione, adibendolo al trasporto di cose, dietro un

corrispettivo commisurato ai chilometri percorsi ». Su analoghe posizio ni App. Brescia 27 febbraio 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 8, inquadra senz'altro il contratto di noleggio « nello schema dell'appalto, in quanto il proprietario conserva il possesso dell'automezzo » sebbene assuma « a proprio rischio la gestione di un servizio di trasporti per un certo tempo e per conto dell'altro contraente». Infine Cass. 23

luglio 1955, n. 2364, id., Rep. 1955, voce Responsabilità civile, n. 175, precisa che quando il contratto ha « per oggetto non già il godimento dell'automezzo, bensì la prestazione di trasporti presi in considerazione nel loro risultato, il rapporto (...) si inquadra nello schema dell'appal to». Di diverso avviso, invece, Cass. 8 maggio 1953, n. 11279, id.,

1954, I, 1607, con nota di Riccardelli, la quale afferma che la

fornitura dell'autista non è d'ostacolo alla qualificazione del rapporto nell'ambito della locatio rei, dal momento che la prestazione di

quest'ultimo avrebbe carattere semplicemente « strumentale » ai fini

della piena disponibilità del veicolo. Quale che sia il genus in cui rientra la species noleggio di

autoveicoli, la giurisprudenza è tuttavia concorde nel ritenere inoperan te nei confronti del noleggiante la presunzione di colpa introdotta

Svolgimento del processo. — Con citazione in data 6 settembre

1975, Eleuterio Arcese, titolare d'omonima ditta di autotrasporti corrente in Arco di Trento, convenne innanzi al Tribunale di

Rovereto Alessandro Olivieri perché fosse condannato a pagargli la

somma di lire 14.148.904, salva eventuale detrazione di un credito

del convenuto per lire 2.533.612. Espose quanto segue: incaricato

dalla ditta IRET di Trento, il 26 febbraio 1975 egli aveva affidato

all'Olivieri, autotrasportatore in proprio, il trasporto di prodotti elettrodomestici di quella ditta da Arco a Bari. Durante il viaggio su strada, ignoti ladri avevano sottratto il carico dell'autotreno

dell'Olivieri ed egli aveva rimborsato alla IRET il controvalore della merce. L'Olivieri, dopo avere inizialmente ammesso la propria

responsabilità, aveva in seguito venduto l'automezzo di sua proprie tà e, resosi cosi nullatenente, non aveva provveduto ad alcun

pagamento. Il convenuto, costituitosi in giudizio, negò la responsabilità ascrit

tagli e dedusse non potersi ravvisare nella specie un contratto di

trasporto. In via riconvenzionale, poi, egli chiese la condanna dell'Arcese al

pagamento di corrispettivi di trasporti effettuati per conto del

medesimo e chiamò in garanzia Alessandro Ciccarelli ed Ettore

Ginaldi, conducenti del succitato autotreno al momento del furto.

Costoro resistettero.

Con citazione del 25 settembre 1975, l'Arcese propose dinanzi allo stesso tribunale azione revocatoria della vendita di quell'auto mezzo dall'Olivieri a Severino Scuriatti.

Questi ultimi, convenuti, costituitisi sostennero l'infondatezza della pretesa.

Infine, con citazione in data 30 giugno 1976, l'Olivieri riassume,

sempre innanzi al Tribunale di Rovereto, la causa da lui preceden temente intentata nei confronti della s.a.s. Adige trasporti dinanzi

al Pretore di Riva del Garda, al fine di ottenere il pagamento di

lire 427.615, concernenti prestazioni di trasporto effettuate in favore

della stessa, sulla quale quel pretore s'era dichiarato incompetente per valore. La convenuta resistette e chiese in via riconvenzionale

il risarcimento dei danni derivatile dall'avere pagato all'IRET la

somma di lire 14.148.904 in conseguenza del furto del carico di cui

s'è detto, nonché l'ulteriore somma di 10.000.000 per l'interru

zione del rapporto di collaborazione da parte dell'attore.

Il tribunale, riunite le cause anzidette, rigettava le domande

proposte dall'Arcese nei confronti dell'Olivieri e poi nei confronti

di questo e dello Scuriatti, quella avanzata dall'Olivieri contro Ciccarelli e Ginaldi nonché quella azionata dalla s.a.s. Autrotra

sporti Adige avverso l'Olivieri; il tribunale, inoltre, condannava

l'Arcese a pagare all'Olivieri la somma di lire 2.535.612 e la società

Autotrasporti Adige a pagare al medesimo lire 427.615.

Avverso la sentenza di prime cure propose appello Eleuterio

Arcese, in proprio e quale legale rappresentante della s.p.a. Arcese

trasporti, nella quale si era trasformata la s.a.s. Adige Trasporti. La Corte d'appello di Trento, con sentenza del 9 aprile 1982,

confermò integralmente la decisione di primo grado. Nella sentenza

si legge, fra l'altro: a) che il tipo negoziale nel quale può essere

assunto il contratto intercorso tra l'Arcese e l'Olivieri è quello di

noleggio di automezzo con servizio di conducente: in favore di tale

qualificazione militano principalmente l'essere stato l'autotreno del

l'Olivieri nella piena disponibilità dell'Arcese, la completa ingerenza di questi nell'utilizzazione del veicolo per l'esecuzione di trasporti

per i quali egli si era impegnato con terze persone, l'esclusiva sua

direzione tecnica di tutte le attività connesse a quelle finalità, l'essere stati i documenti di viaggio intestati sempre e soltanto

all'Arcese e, in minor misura, il compenso forfettario pattuito con

il proprietario del veicolo e la circostanza che sulle portiere dello

dall'art. 1693 ex. nei confronti del vettore per il trasporto di cose. Il

diverso modo di atteggiarsi del criterio di imputazione della responsa bilità per il perimento delle merci trasportate, nei due contratti,

dipende dal fatto che nel noleggio non vi è affidamento della res da

parte del committente a chi effettivamente esegue il trasporto. È

quanto si desume da Cass. 27 giugno 1961, n. 1543, id., Rep. 1961, voce Trasporto e spedizione, n. 5 (« non può configurarsi contratto di

trasporto di cose senza l'affidamento della res per il trasporto a colui

che si incarica di eseguirlo ») e da Cass. 28 febbraio 1958, n. 675, id.,

Rep. 1958, voce cit., n. 44 (« nella consegna della cosa al vettore per il

trasporto si concreta il receptum, che costituisce il necessario presup

posto della responsabilità ex recepto, a suo carico comminata dall'art.

1693 c.c.»). Pertanto, deve concludersi che il noleggiante «non assume

(né) il possesso (né) la responsabilità delle cose caricate » (App. Mila

no 20 maggio 1955, id., Rep. 1955, voce Trasporto (contratto), n. 10).

Sugli stessi binari si svolge il dibattito in dottrina. Le sue variegate articolazioni sono ora riassunte, e puntualizzate, da Spasiano, Contrat to di noleggio, in Trattato, già diretto da Cicu e Messineo, continua to da Mengoni, Milano, 1986, 82 ss.

Il Foro Italiano — 1986.

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2159 PARTE PRIMA 2140

stesso siano state impresse le indicazioni tutte della ditta Arcese. Ne consegue che sul solo Arcese potevano ricadere i rischi inerenti all'esecuzione dei viaggi e che non prende vita a carico dell'Olivieri la presunzione di responsabilità che l'art. 1693 c.c. pone a carico

del vettore o del subvettore; b) che nell'iniziale comportamento dell'Olivieri, volto, secondo l'Arcese, a riconoscere la di lui respon sabilità e a promettere il risarcimento del danno, non è dato

riconoscere né una confessione stragiudiziale, trattandosi di una

valutazione dei fatti del tipo di quelle « espresse il più delle volte a caldo anche al fine di evitare una lite », né una promessa di

pagamento, mancando al riguardo la prova dell'esistenza del rap

porto fondamentale.

Avverso la sentenza della corte trentina, Eleuterio Arcese e la

s.p.a. Arcese Trasporti hanno proposto ricorso per cassazione affida

to a due motivi di censura. Hanno resistito con controricorsi

Alessandro Olivieri e Severino Scuriatti. Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione. — Nel primo motivo del ricorso per cassazione sono imputate alla sentenza impugnata la violazione e

falsa applicazione degli art. 13, 40, 50 ss. 1. 6 giugno 1974 n. 298, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un

punto decisivo della causa, rilevabile d'ufficio.

In proposito, si svolgono due argomentazioni concorrenti. Con la

prima si sostiene che l'istituto del noleggio degli autoveicoli per il

trasporto di cose per conto di terzi è stato abrogato con la citata 1.

n. 298 del 1974, sicché deve presumersi iuris et de iure che a

partire dal 1974 ogni contratto per servizi di detto trasporto integri necessariamente un contratto di trasporto, o di subtrasporto, o di

appalto di trasporto, o di subappalto di trasporto. Con la seconda si

denuncia che i giudici del merito hanno errato nel giudicare che

l'autotreno dell'Olivieri fosse nella « piena disponibilità dell'Arnese.

In entrambe le riassunte articolazioni, il motivo manca di fonda

mento.

Innanzitutto, la 1. 6 giugno 1974 n. 298, istituzione dell'albo

nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, discipli na degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffa a

parcella per i trasporti di merci su strada, nei punti interessanti la

controversia ha avuto applicazione solo successivamente al rapporto dedotto in giudizio. Questo, come si è narrato, si svolse nel

febbraio 1975 e la legge ora menzionata ha operato dal 30

settembre 1978 quanto alle norme sulla iscrizione nell'albo (art. 1 1.

28 aprile 1978 n. 141, in relazione all'art. 65 1. n. 298 del 1974 come modificato dall'art. 3 1. 28 aprile 1975 n. 145) e dal 31 marzo 1979 quanto alla disciplina del rinnovo delle precedenti autorizza

zioni (art. 2 1. n. 141 del 1978, in relazione al citato art. 65 1. n.

298 del 1974 come modificato dall'art. 3 1. n. 145 del 1975). Perciò,

quand'anche fosse esatta la tesi propugnata dai ricorrenti, circa

l'innovatrice presunzione assoluta di contratto di trasporto o affine

introdotta dalla 1. n. 298 del 1974, dovrebbe rilevarsi che siffatta

efficacia si sarebbe spiegata solo successivamente all'istaurarsi e allo

svolgersi del contratto dedotto in giudizio, con la conseguenza che

l'invocata normativa non sarebbe comunque applicabile nella deci sione della causa. La sopravvivenza, nell'epoca considerata, delle

precedenti autorizzazioni ha comportato l'ultrattività delle disposi zioni della 1. 20 giugno 1935 n. 1349, la quale all'art. 1, lett. a),

prevedeva i servizi di noleggio per trasporto di merci e tale ordinamento ha retto in via transitoria, ratione temporis, il rappor to negoziale fra le parti.

V'è di più. La novella disciplina della 1. n. 298 del 1974, pur non prevedendo — a differenza della 1. n. 1349 del 1935 — il

noleggio per trasporto di merci, non contiene norme le quali qualifichino di diritto come trasporto, o contratto affine, un rappor to di noleggio stipulato per il trasporto di merci. Cosi', il non essere ulteriormente consentito lo svolgere professionalmente il noleggio di autoveicolo per il trasporto di cose, ovvero il trasporto di cose per conto di terzi mediante autoveicolo preso a noleggio, non si traduce nell'automatica conversione, per forza di legge, del contratto di

noleggio dell'autoveicolo in quello di trasporto o negozio affine. Fra le parti, la configurazione giuridica del rapporto resta quella conforme agli estremi negoziali civilisticamente apprezzati e la

regolamentazione del rapporto non può essere quella di specie negoziale diversa, da loro non valutata. Sarebbe arbitrario, dunque, appuntare, in pretesa osservanza della 1. n. 298 del 1974, a un

noleggiatore di un autoveicolo per il trasporto di merci per conto di terzi la responsabilità del vettore nel trasporto di cose.

La seconda argomentazione svolta nel motivo di ricorso in disamina trova smentita nella già riassunta, diffusa e logicamente coerente motivazione della sentenza di appello sui tratti qualificanti del rapporto intervenuto fra l'Arcese e l'Olivieri.

A proposito del convincimento dell'essere stato l'autotreno dell'O

livieri nella piena disponibilità dell'Arcese, soccorre anche un'ulte

riore circostanza, pure evidenziata in quella motivazione, quale l'essere stati prerogativa del solo noleggiante il dare ordini per il

caricamento della merce e l'impartire le istruzioni definitive agli autisti. L'apprezzamento del giudice di appello si sottrae, pertanto, a censura.

Nel secondo motivo del ricorso sono formulate altre due conte

stazioni, sotto la rubrica di violazione e falsa applicazione degli art.

57 e 58 d.p.r. 27 ottobre 1958 n. 996, 384-395 c. nav., della 1. 24 dicembre 1969 n. 990, 1665 ss., 1218, 2043 e 2049 c.c., nonché

omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Al

riguardo, si denuncia l'omessa disamina approfondita del metodo di determinazione del compenso per l'attività prestata dall'Olivieri, essendosi genericamente riferito nell'impugnata sentenza che quel corrispettivo era determinato a forfait, senza precisare se tale

ragguaglio fosse fatto in rapporto alla merce trasportata ovvero al

tempo o alla distanza del viaggio. Si aggiunge, poi, che nell'iden tificazione del regime pattizio del rischio del trasporto considerato non si è avuto riguardo al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto.

Anche queste due ultime contestazioni sono prive di fondamento.

Quanto alla prima, vale constatare ch'essa implica ingiustificata accezione restrittiva dell'accertamento fatto dal giudice del merito, circa il criterio forfettario adottato dalle parti per compensare il

noleggio. Nel contesto della motivazione della sentenza d'appello, la menzione del corrispettivo forfettario pattuito fra le parti ha

l'ampio e univoco significato di accertamento d'un metodo di

pagamento svincolato dal trasporto effettuato con l'autoveicolo

preso a noleggio. Tale individuazione — descritta, nella motivazione stessa, come

prova soltanto sussidiaria e ulteriore rispetto alle molte e significa tive circostanze acclarate, tutte cospiranti nella qualificazione del

negozio come noleggio — non necessita delle precisazioni pretese nel motivo d'impugnazione, perché nega, per necessario implicito, e

esclude ogni configurazione del forfait la quale possa ricondurre il

rapporto all'escluso contratto di trasporto. La seconda contestazione pretende inammissibilmente di sostituire

la prospettazione fattuale della parte all'incontestata percezione del

giudice del merito, circa il significato giuridico del comportamento tenuto dalle parti, specialmente dall'Olivieri, nell'immediatezza del

l'evento dannoso che dette poi luogo al giudizio. La sentenza di appello descrive a chiare lettere l'iniziale ammis

sione di responsabilità, da parte del noleggiatore, come una valuta

zione dei fatti del tipo di quelle espresse « a caldo » anche al fine

di evitare la lite, valutazione non avente valore confessorio e priva di causa per poter integrare una valida promessa di pagamento.

Questa descrizione esclude ineluttabilmente che il comportamen to considerato potesse avere valore ermeneutico del contratto pre cedentemente concluso fra l'Arcese e l'Olivieri, perché implica

negazione di qualsiasi nesso di dipendenza fra l'ammissione e quel

rapporto negoziale, configurando la prima come completamente estranea al rapporto stesso.

Il ricorso per cassazione, non sorretto da motivi fondati, merita

dunque il rigetto. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 maggio 1986, n. 3470; Pres. Franceschelli, Est. Menichino, P. M.

Gazzara (conci, conf.); Min. tesoro (Avv. dello Stato Fiengo) c. Venegoni ed altri. Cassa Trib. Siena 12 dicembre 1981.

Sanitario — Medico convenzionato — Blocco delle tariffe —

Validità (D.l. 8 luglio 1974 n. 264, norme per l'estin zione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e

l'avvio della riforma sanitaria, art. 8; 1. 17 agosto 1974 n. 386, conversione in legge, con modificazioni, del d.1. 8 luglio 1974

n. 264, art. unico; 1. 29 giugno 1977 n. 349, norme transi

torie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già eser citate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle con

venzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria, art. 11; dJ. 25 gennaio 1985 n. 8, ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sani

tarie, art. 6; 1. 27 marzo 1985 n. 103, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, art. unico).

Il Foro Italiano — 1986.

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