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Sezione III civile; sentenza 29 aprile 1964, n. 1036; Pres. Caizzi P., Est. Aliotta, P. M. Toro...

Date post: 27-Jan-2017
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Sezione III civile; sentenza 29 aprile 1964, n. 1036; Pres. Caizzi P., Est. Aliotta, P. M. Toro (concl. diff.); Agresti (Avv. Capalbo) c. Comune Itri (Avv. Carboni) e Mancini Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 1137/1138-1141/1142 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23156166 . Accessed: 28/06/2014 18:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 18:26:30 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 29 aprile 1964, n. 1036; Pres. Caizzi P., Est. Aliotta, P. M. Toro(concl. diff.); Agresti (Avv. Capalbo) c. Comune Itri (Avv. Carboni) e ManciniSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 1137/1138-1141/1142Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156166 .

Accessed: 28/06/2014 18:26

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1137 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1138

nemmeno in via diretta ed immediata possono richiamarsi nò la disposizione sul perimento totale nè il principio che si ricava dall'art. 748, 3° comma, per la distruzione par ziale e per il danneggiamento fortuiti. La espropriazione non è perimento totale nè fisico (distruzione della cosa senza che nulla rimanga e senza nessuna trasformazione) nè

giuridico, che può configurarsi quando la cosa diventa extra commercium e perde qualsiasi valore venale per

factum, principis, come nella confisca senza corrispettivo (v. sul punto sent. n. 2766 del 1942, Foro it., Rep. 1942, voce Successione, nn. 217, 218).

Non è nemmeno distruzione parziale che riguarda la

diminuzione, essenzialmente fisica, della consistenza della

cosa e della sua riduzione di valore conseguenziale. Lad

dove, come si è detto, l'espropriazione non è nè perimento totale o parziale, ma è trasformazione coatta di un bene in

un altro, per ragioni di ordine generale. Ma, se non possono le norme surricMamate applicarsi

direttamente al caso di specie, certamente esso deve essere

regolato dai principi generali che dalle medesime e da tutte le altre disposizioni in materia di conferimento si traggono

principi generali dianzi sintetizzati. Se la espropriazione

importa la sostituzione coattiva dell'indennità al bene, il

quale ultimo esce dal patrimonio del donatario senza la

sua volontà, e se al momento dell'apertura della succes

sione si trova, obiettivamente e senza fatto del donatario,

l'indennità, solo questa può essere conferita e non il bene

o il suo valore, dato che quel bene più non esiste come

ente disponibile da parte dell'eredità, questa non può che

comprendere l'entità a quel bene sostituita, cioè l'indennità. E non è inutile aggiungere che, anche a proposito dell'espro

priazione, può e deve dirsi che essa sarebbe comunque avvenuta anche se l'immobile non fosse stato donato e

fosse rimasto presso il de cuius, e quindi quella trasforma

zione avrebbe fatto carico agli eredi che, al momento della

apertura della successione, avrebbero trovato nel patri monio ereditario soltanto l'indennità. E poiché risponde a legge ed è equità che la disciplina del relictum e del do

natum sia la stessa, specie in riferimento al momento tem

porale culminante, anche nel caso di donazione e di suc

cessiva espropriazione deve riconoscersi che nel patrimo nio da conferirsi vi è solo la indennità di espropriazione.

In conclusione il secondo motivo di ricorso deve essere

accolto e alla specie va applicato il seguente principio di

diritto : in caso di donazione di immobile poscia espropriato

presso il donatario e anteriormente all'apertura della suc

cessione va, ai fini della riunione fittizia e della determi

nazione della massa ereditaria e delle quote legittime e

disponibili, calcolata esclusivamente l'indennità di espro

priazione. Nella discussione orale, la difesa delle resistenti ha ac

cennato al fatto che a proposito dell'espropriazione a favore

dell'O.n.c. ci sarebbe stato un comportamento colposo dei

donatari, che avrebbe facilitato o addirittura determinato

la procedura espropriativa. Si tratta di una nuova argomen tazione avanzata per la prima volta in sede di discussione

e non mai ventilata nè nelle fasi di merito nè nel controri

corso, argomentazione che inoltre comporterebbe nuove

indagini di fatto. Essa è anche pienamente contrastante

con l'accertamento posto a base dai giudici di merito della

loro discussione in diritto, che cioè si era in'presenza a delle

vere e proprie espropriazioni coattive dei [terreni donati.

(Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 29 aprile 1964, n. 1036 ; Pres.

Caizzi P., Est. Aliotta, P. M. Toro (conci, diff.) ;

Agresti (Avv. Capalbo) c. Comune Itri (Avv. Carboni)

e Mancini.

(Conferma App. Boma 16 marzo 1961)

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie —

Espropriazione contro il terzo proprietario —

Alienazione di immobile ipotecato trascritta an

teriormente al pignoramento — Precetto ed atti

esecutivi compiuti contro il debitore — Nullità

nei confronti del terzo acquirente (God. civ., art.

2910, 2913, 2914 ; cod. proc. civ., art. 602, 603, 604).

Il terzo acquirente di immobile ipotecario, il quale ha trascritto

il proprio acquisto anteriormente alla trascrizione del

pignoramento dell'immobile da parte del creditore ipo

tecario, può, proponendo opposizione di terzo all'esecu

zione, far dichiarare nulli, nei propri confronti, il precetto ed i successivi atti di esecuzione compiuti contro il debi

tore (nella specie, l'acquisto era stato trascritto successiva

mente al precetto ed alla notificazione dell'atto di pigno

ramento, ma anteriormente alla trascrizione di quest'ul

timo). (1)

(1) Non si rinvengono precedenti giurisprudenziali in ter mini. Si veda, tuttavia, per qualche riferimento, Cass. 23 agosto 1958, n. 2933, Foro it., Rep. 1958, voce Esecuzione per obbliga zioni pecuniarie, nn. 97-99, secondo cui, iniziatasi nelle forme ordinarie (espropriazione contro il debitore) l'esecuzione a carico di un ritenuto erede del debitore ipotecario, non può la proce dura esperita in quelle forme essere ritenuta valida contro lo

stesso soggetto quale terzo acquirente (donatario) dell'immobile

ipotecato. La giurisprudenza, la quale insegna che soggetto pas sivo dell'espropriazione è il terzo proprietario, traendone la con

seguenza che il fallimento del debitore non rende inammissibile o improcedibile la espropriazione contro il terzo (Cass. 4 luglio 1961, n. 1591, id., 1962, I, 535 e 2185, con nota di Semiani Bignardi ; conf. Cass. 28 luglio 1954, n. 2764, id., Rep. 1954, voce cit., n. 73), precisa, tuttavia, con riguardo al precetto, che

questo è intimato al debitore e notificato al terzo (Cass. 4 luglio 1961, n. 1591, cit.), sottolineando, d'altra parte, la necessità

che esso contenga espressa menzione del bene espropriando (Cass. 23 agosto 1958, n. 2933, cit.). In tema di conflitto fra

pignoramento contro il terzo e domande giudiziali involgenti la

titolarità del terzo stesso sul bene (nella specie, azione dichiara

tiva della simulazione assoluta dell'alienazione al terzo, proposta da creditore chirografario del debitore diretto con citazione tra

scritta anteriormente alla trascrizione del pignoramento del

creditore ipotecario contro il terzo), sia con riguardo al fenomeno

sostanziale della opponibilità della decisione di merito favorevole

all'attore, sia relativamente alla legittimità del modus proce dendi frattanto adottato per la espropriazione, cfr. Cass. 18

marzo 1960, n. 564, id., 1961, I, 763, con nota di Andrioli, e per analoga ma ancor più complessa fattispecie App. Roma

16 agosto 1950, id., 1951, I, 1593, con nota di Andrioli.

Infine, sulla inopponibilità ai creditori del terzo espropriato, intervenuti nella esecuzione, del ritrasferimento del bene al

debitore, trascritto successivamente alla trascrizione del pigno ramento del creditore ipotecario contro il terzo, cfr. Trib. Fi

renze 18 ottobre 1962, id., 1963, I, 1082. In dottrina, sul parallelismo fra res pignorala e res litigiosa

(che la Corte in motivazione enuncia attraverso il richiamo

all'art. Ill cod. proc. civ.), cfr., anche per indicazioni di biblio

grafia anteriore e successiva al vigente codice, Micheli, Della

esecuzione forzala, in Commentario cod. civ. a cura di A. Sci alo j a

e G. Branca, 1964, sub art. 2913, spec. pag. 64. Sul fondamento

della soggezione del terzo alla espropriazione, ai sensi dell'art.

2910, capov., cod. civ., cfr. Satta, L'esecuzione forzata, 1954,

pag. 41 segg. e 208 segg. Sulla figura del terzo, con analisi delle

sue species e con riferimento anche alla disciplina del vecchio

codice e alla dottrina formatasi nella vigenza di esso, v. An

drioli, Commento, IIIs, pag. 299 segg. Di questo Autore (op.

cit., pag. 303) si tenga anche presente il rilievo che il precetto contro il terzo proprietario, siccome contenente la espressa men

zione del bene da espropriare, « è più collegato alla espropriazione di quel che non sia il precetto ordinario e che i due atti, pertanto, non sono fungibili»: rilievo che il Satta, op. cit., pag. 210, accentua nel senso che, « essendo il bene già indicato nel pre

cetto, il pignoramento si risolve in un doppione di quello ».

L'affermazione che il terzo è soggetto passivo dell'espropria zione (già formulata sotto il vecchio codice : Garbagnati, L'ese

cuzione forzata immobiliare contro il terzo possessore e il suo

soggetto passivo, in JRiv. dir. proc. civ., 1936, I, 117 ; ma contra:

G-orla, Le garanzie reali dell'obbligazione, 1935, pag. 128 segg.)

può oggi dirsi pacifica : per tutti, Zanzucchi, Dir. proc. civ.,

1946, III, pag. 220 ; l'ipotesi di fallimento del debitore, che, in

quanto non costituente ostacolo alla espropriazione contro il

terzo, dà luogo ad una applicazione di tale principio, è analiz

zata dalla Semiani Bignardi, Espropriazione contro il terzo

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1139 PARTE PRIMA 1140

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.

— Con atto

20 febbraio 1956, preceduto da rituale precetto, Agresti Adolfo, creditore, p'gnorò in danno del debitore Mancini

Luigi alcuni beni immobili, gravati in suo favore di ipo teca iscritta in data 26 ottobre 1955. Il pignoramento venne trascritto in data 30 marzo 1956.

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina con

ordinanza 13 marzo 1958 fissò la vendita con incanto dei

beni pignorati per il 3 maggio successivo. Con ricorso

19 aprile 1958 il comune di Itri propose opposizione di

terzo alla esecuzione e, sull'assunto che alcuni dei beni

pignorati e in particolare due fondi rustici, riportati nel

catasto dello stesso comune al foglio di mappa 40, parti celle 80 e 81, erano di sua proprietà per acquisto fattone

il 30 marzo 1955, trascritto il 16 marzo 1956, dopo la noti

ficazione dell'atto di pignoramento e prima della trascri

zione dello stesso, chiese che fossero dichiarati nulli il

pignoramento e tutti i successivi atti di esecuzione limita

tamente a tali immobili.

Il Tribunale di Latina, con sentenza 22 dicembre 1959, dichiarava inammissibile l'opposizione perchè tardivamente

proposta. A seguito di gravame del comune di Itri, la Corte

d'appello di Roma, con sentenza 16 marzo 1961, in riforma

di quella del tribunale, riteneva invece ammissibile l'op

posizione ; nel merito, considerato che il precetto immobi

liare era stato notificato soltanto al debitore e non anche

al terzo proprietario di alcuni dei beni pignorati, dichiarava

nulli nei riguardi del comune proprietario il precetto stesso

e tutti i successivi atti di esecuzione relativi all'immobile

sito in Itri, alla contrada Lago, in catasto al foglio di mappa 40, particella 91, per are 37,93. (Omissis)

Motivi della decisione. — Osserva la Corte che, al fine

di un più organico esame del ricorso è opportuno trattare

per primo il sesto motivo, che è quello fondamentale,

perchè la soluzione della complessa questione in esso pro

spettata agevola quella della più parte delle questioni sollevate con gli altri motivi. Denunzia con il sesto motivo

il ricorrente la violazione dell'art. Ill cod. proc. civ., sostenendo che, essendo stati, sia il precetto sia il pigno ramento, notificati al Mancini prima della trascrizione

dell'atto di acquisto da parte del comune di uno dei beni

oggetto dell'esecuzione, avrebbe dovuto ritenersi irrile

vante, in applicazione del principio della perpetuatio legi timationis, tale trasferimento di proprietà ; nel senso che

il rapporto processuale di esecuzione, validamente instau

rato nei confronti del debitore, avrebbe potuto legittima mente continuare tra le parti originarie, con piena effi

cacia rispetto al successore a titolo particolare comune

di Itri. Il motivo è infondato. Occorre in proposito considerare

che il nostro codice di rito prevede due forme di espro

priazione immobiliare : 1) quella contro il debitore (art. 555 e segg.) ; 2) quella contro il terzo, datore d'ipo eca

o proprietario dei beni ipotecati o del terzo il cui acquisto è stato revocato per frode ai debitori (art. 602 e segg.). La differenza fondamentale tra le due forme di espropria zione, come si desume dal disposto dell'art. 604, consiste

nel fatto che, mentre nella prima forma di espropriazione l'esecuzione è diretta contro il debitore, che è perciò sog

getto passivo del processo esecutivo e, quindi, allo stesso

passivamente legittimato, coincidendo nello stesso soggetto

proprietario e fallimento, in Foro it., 1962, I, 2186. Sulle impli cazioni fra pignoramento contro il terzo e domande giudiziali, trascritte anteriormente ad esso e relative al bene espropriato, v. Andkioli, Intorno agli effetti sostanziali del pignoramento e del sequestro conservativo immobiliare, id., 1951, I, 1595, e Inter

ferenza fra processi di cognizione e processo di espropriazione forzata, id., 1961, I, 763. In proposito, si veda anche Vigotot, Espropriazione immobiliare contro il terzo (futuro) proprietario. in Riv. dir. proc., 1962, 83, il quale si pone il problema (assai vicino a quello affrontato dalla sentenza in esame) delle reazioni, sull'espropriazione ipotecaria contro il debitore, dell'accogli mento della domanda, trascritta anteriormente al pignoramento, con cui un terzo chiede nei confronti del debitore, ai sensi del l'art. 2932 cod. civ., sentenza costitutiva del trasferimento in

proprio favore dell'immobile della cui espropriazione si tratta.

debito e responsabilità ; nella seconda forma, operandosi una scissione tra debito e responsabilità, la esecuzione è invece diretta contro il terzo, che è soggetto passivo della

esecuzione e, quindi, alla stessa passivamente legittimato. Il che determina alcune differenze di carattere procedurale che si riflettono anche sulla struttura del precetto, atto

presupposto di natura estrinseca del processo esecutivo, che assume nella espropriazione contro il terzo forma e funzioni in parte diverse. Infatti, mentre il precetto nella

espropriazione contro il debitore è notificato soltanto allo

stesso e contiene l'intimazione fatta al solo debitore di

pagare il debito nel termine di dieci giorni, con l'avverti mento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, senza che sia neppure necessario indicare se si intenda pro cedere ad espropriazione mobiliare o immobiliare (art. 480) ;

nell'espropriazione contro il terzo il precetto deve essere notificato anche a quest'ultimo e vi deve essere fatta espressa menzione del bene dello stesso che si intende espropriare. L'esecuzione si svolge, poi, nei confronti del terzo, al quale si applicano in genere tutte le disposizioni relative al de bitore (art. 603 e 604).

Va ancora considerato che nella particolare ipotesi di alienazione relativa ad un immobile oggetto di espropria zione, al fine di stabilire la posizione del terzo rispetto al

processo esecutivo, occorre riportarsi, oltre che alle norme che regolano la successione a titolo particolare del diritto controverso (art. Ili), a quelle che regolano gli effetti della trascrizione degli atti relativi all'alienazione di beni im mobili e alla trascrizione del pignoramento (art. 2693, 2644 e 2914, n. 1, cod. civ.). Il principio accolto nell'art.

Ili, il quale stabilisce che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso a titolo particolare, il

processo prosegue tra gli originari contendenti, con la conse

guenza che la sentenza pronunziata contro questi ultimi fa stato anche contro il successore a titolo particolare, per la sua portata di carattere generale è indubbiamente

applicabile anche al processo esecutivo ; senonchè esso trova una logica limitazione in materia d'immobili nell'isti tuto della trascrizione prevista tra l'altro per gli atti di alienazione e per il pignoramento con la comminatoria, in mancanza, d'inopponibilità ai terzi, che abbiano acqui stato a qualunque titolo diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto ; mentre, seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che l'ha eseguita alcuna successiva trascrizione o iscrizione in favore di terzi di diritti acquisiti dal suo autore. Più particolarmente, a diri mere il conflitto potenziale tra creditore pignorante e terzo

acquirente, risolvendo in modo esplicito una questione che, prima dell'entrata in vigore del vigente codice, aveva dato luogo ad annose dispute, il legislatore nell'art. 2914, n. 1, ha testualmente stabilito che non hanno effetto in

pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che

intervengono nella esecuzione, sebbene anteriori al pigno ramento, tra l'altro (n. 1) le alienazioni di beni immobili che siano state trascritte successivamente alla trascrizione del pignoramento. Ne consegue che il momento determi

nante, al fine di dirimere il conflitto tra creditore proce dente e terzo acquirente, è quello della trascrizione del

pignoramento, nel senso che l'esecuzione è legittima e può essere proseguita nei confronti del debitore alienante, operando il principio sancito nell'art. Ili succitato, se la trascrizione dell'atto di acquisto da parte del terzo è poste riore a quella della trascrizione del pignoramento ; se in vece la trascrizione dell'atto di acquisto è stata effet tuata in data anteriore a quella della trascrizione del pi gnoramento, l'atto di acquisto è opponibile al creditore

procedente, con la necessaria conseguenza che tutti gli atti presupposti del procedimento esecutivo e tutti gli atti esecutivi compiuti nei confronti del debitore sono da considerarsi nei suoi confronti nulli.

Ciò appare più evidente per quanto attiene al pignora mento e ai successivi atti di esecuzione, ma non è men vero per il precetto in quanto, divenuto opponibile al creditore procedente l'acquisto fatto dal terzo, in conse

guenza della efficacia propria del relativo negozio, che è costitutivo della fattispecie, dal momento della sua con

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giurisprudenza costituzionale e civile

clusione il terzo acquirente deve essere considerato pro prietario del bene oggetto della esecuzione ed è perciò nullo nei suoi confronti il precetto intimato al solo debi

tore in forma diversa da quella prescritta nell'art. 480

per la espropriazione contro il terzo.

Ne consegue ulteriormente che, in tale ipotesi, se il

bene trasferito al terzo è gravato da ipoteca iscritta in

data anteriore a quella della trascrizione dell'atto di acqui sto e come tale opponibile al terzo acquirente, il creditore,

qualora voglia agire nei confronti del terzo, dovrà iniziare

ex novo il procedimento di espropriazione, facendolo prece dere dalla intimazione di un nuovo precetto nella particolare forma innanzi indicata, come prevista nell'art. 480.

Applicando tali principi alla specie in esame e retti

ficandosi in tal senso la motivazione della impugnata sentenza, ne consegue che appare egualmente esatta la

conclusione alla quale è giunta la corte di appello rite

nendo la nullità rispetto al terzo del precetto intimato al

debitore e di tutti i successivi atti di esecuzione in quanto il pignoramento era stato trascritto dopo la trascrizione

dell'atto di acquisto da parte del comune ; per cui non po teva nella specie operare il principio della perpetuatio legi tvmationis. (Omissis)

Nè ha maggior fondamento il secondo motivo, con

il quale il ricorrente denunzia la violazione degli art. 619

e 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sostenendo che, dato che

l'azione proposta dal comune ai sensi dell'art. 619 aveva

natura di opposizione di terzo, la corte d'appello non

avrebbe potuto prendere in esame le questioni relative

ad eventuali nullità del processo esecutivo, in quanto con

la suddetta azione il terzo non potrebbe far valere tali

vizi, ma soltanto la illegittimità della esecuzione nei suoi

confronti in riferimento all'oggetto della stessa. Infatti, come

risulta chiaramente da quanto sopra si è detto nell'esame

del sesto motivo, nella specie l'azione proposta dal terzo

comune di Itri era diretta a sentir dichiarare che il bene

oggetto della esecuzione non si apparteneva al debitore

ma ad esso comune e solo in funzione di tale presupposto ed in conseguenza del riconoscimento del diritto di proprietà del terzo veniva chiesto che fosse dichiarata la nullità

del pignoramento e di tutti i successivi atti esecutivi in

quanto la esecuzione era stata proposta erroneamente

nei confronti di un soggetto, il debitore Mancini, che a

seguito della trascrizione della vendita effettuata prima di quella del pignoramento non era più legittimato passi vamente alla esecuzione. Il che vale anche a dimostrare

la infondatezza del terzo motivo, con il quale il ricorrente

denunzia la violazione degli art. 617 e 360, nn. 3 e 5, soste

nendo che, dovendosi i vizi denunziati dal terzo conside

rare come naturale oggetto di un giudizio di opposizione

agli atti esecutivi, l'opposizione stessa avrebbe dovuto

essere dichiarata inammissibile perchè proposta oltre il

termine di cinque giorni dal compimento dei singoli atti

di esecuzione. Infatti tale termine non è ovviamente appli cabile in materia di opposizione di terzo per quanto attiene

alla dichiarazione di nullità degli atti costituenti il processo

esecutivo, che derivi dal riconoscimento del diritto reale

fatto valere dallo stesso per opporsi alla espropriazione del bene.

Del pari infondato è il quarto motivo, con il quale il

ricorrente denunzia la violazione degli art. 156 e 164, in

relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, sostenendo che la corte

d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che le rile

vate nullità degli atti esecutivi sarebbero state comunque sanate per effetto della stessa opposizione proposta dal

terzo, equivalente ad un intervento dello stesso nel processo

esecutivo, in quanto, per effetto di tale intervento, gli atti viziati avevano raggiunto il loro scopo, consistente

nel mettere il terzo in condizione di esercitare la facoltà

concessagli in via alternativa dalla legge di pagare o di

rilasciare i beni ipotecati. Infatti le citate disposizioni e più particolarmente l'art. 156, che prevede la sanatoria

delle nullità degli atti processuali, quando abbiano cio

nonostante raggiunto il loro scopo, presuppongono per la

loro applicazione che un atto, sebbene viziato, sia stato

comunque posto in essere nei confronti del soggetto pas

sivamente legittimato ; mentre nella specie, come si è innanzi chiarito, la intimazione del precetto e tutti i suc cessivi atti di esecuzione furono effettuati contro il debi

tore, ma nessun atto fu compiuto nei confronti del comune, terzo proprietario dei beni ipotecati, unico legittimato passivamente all'esecuzione ; per cui non può essersi veri ficata alcuna sanatoria.

Infondato è ancora il quinto motivo, con il quale il

ricorrente denunzia la violazione degli art. 100 e 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sostenendo clie la corte d'appello avrebbe dovuto rigettare l'opposizione per difetto di inte

resse a proporla da parte del comune, in quanto l'Agresti, quale creditore ipotecario, aveva il diritto di espropriare anche nei confronti dello stesso : ciò contrasterebbe anche con il fatto che l'opposizione di terzo presuppone la pos sibilità di rivendicare il bene pignorato. Il motivo si risolve infatti in un sofisma poiché è evidente, invece, l'interesse

attuale del terzo, proprietario del bene ipotecato, oggetto di una procedura esecutiva, erroneamente proposta nei

confronti del debitore a far dichiarare la nullità di tale

procedura, che sottopone a un vincolo i beni che ne sono

oggetto e comunque a ritardare l'espropriazione dei beni

stessi, ponendo il creditore in condizione di dover ripro

porre ab initio la procedura di espropriazione nei con

fronti di esso terzo, con il rispetto dei termini previsti

per la intimazione del precetto e per lo svolgimento del

processo esecutivo. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 29 aprile 1964, n. 1032 ; Pres. Cannizzaro P., Est. La Porta, P. M. Pisano (conci,

conf.) ; Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assi

curazioni (Avv. Carbone) c. Barbesino (Avv. Alfieri).

(Conferma App. Torino 30 giugno 1961)

Assicurazione (contratto di) —- Responsabilità civile — Gestione della lite — Assunzione della dilesa

penale dell'assicurato responsabile — Iticono

scimento della risarcibilità del rischio (Cod. civ., art. 1917).

Assicurazione (contratto di) — Responsabilità civile — Aggravamento del rischio — Ubriachezza al

volante (Cod. civ., art. 1898, 1917).

L'istituto assicuratore, il quale abbia assunto la difesa penale dell'assicurato responsabile, senza alcuna riserva, con la

piena conoscenza di tutte le modalità del fatto dannoso, non può eccepire nel giudizio di responsabilità per danni

la irrisarcibilità del rischio. (1) La guida in stato di ubriachezza accidentale, se non sia stata

espressamente esclusa nel contratto di assicurazione, è

compresa nella copertura assicurativa e non rappresenta

aggravamento del rischio. (2)

La Corte, ecc. — Col primo motivo si denuncia la vio

lazione degli art. 99, 112, 115, 116 e 346 cod. proc. civ. in

relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 del codice stesso, assu

mendosi che la corte di merito non poteva dichiarare de

caduta la^compagnia assicuratrice dal diritto di eccepire la inoperatività della garanzia assicurativa, per avere as

(1) Vedi, in conformità, Cass. 9 luglio 1943, n. 1759, Foro

it., Rep. 1943-45, voce Assicurazione (contr.), n. 100.

(2) Non constano precedenti in termini. Nel senso che non

è esclusa la garanzia assicurativa per il fatto che la condotta

colposa integri un reato, vedi Cass. 23 febbraio 1963, n. 434, Foro it., Rep. 1963, voce Assicurazione (contr.), n. 144.

In dottrina cfr. Durante, Tentativi per definire l'anormalità del rischio, in Resp. civ., 1962, 117 ; Anormalità del rischio nel

' rassicurazione di responsabilità civile, in Foro pad., 1958, I, 849,

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