Sezione III civile; sentenza 29 aprile 1964, n. 1036; Pres. Caizzi P., Est. Aliotta, P. M. Toro(concl. diff.); Agresti (Avv. Capalbo) c. Comune Itri (Avv. Carboni) e ManciniSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 1137/1138-1141/1142Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156166 .
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1137 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1138
nemmeno in via diretta ed immediata possono richiamarsi nò la disposizione sul perimento totale nè il principio che si ricava dall'art. 748, 3° comma, per la distruzione par ziale e per il danneggiamento fortuiti. La espropriazione non è perimento totale nè fisico (distruzione della cosa senza che nulla rimanga e senza nessuna trasformazione) nè
giuridico, che può configurarsi quando la cosa diventa extra commercium e perde qualsiasi valore venale per
factum, principis, come nella confisca senza corrispettivo (v. sul punto sent. n. 2766 del 1942, Foro it., Rep. 1942, voce Successione, nn. 217, 218).
Non è nemmeno distruzione parziale che riguarda la
diminuzione, essenzialmente fisica, della consistenza della
cosa e della sua riduzione di valore conseguenziale. Lad
dove, come si è detto, l'espropriazione non è nè perimento totale o parziale, ma è trasformazione coatta di un bene in
un altro, per ragioni di ordine generale. Ma, se non possono le norme surricMamate applicarsi
direttamente al caso di specie, certamente esso deve essere
regolato dai principi generali che dalle medesime e da tutte le altre disposizioni in materia di conferimento si traggono
principi generali dianzi sintetizzati. Se la espropriazione
importa la sostituzione coattiva dell'indennità al bene, il
quale ultimo esce dal patrimonio del donatario senza la
sua volontà, e se al momento dell'apertura della succes
sione si trova, obiettivamente e senza fatto del donatario,
l'indennità, solo questa può essere conferita e non il bene
o il suo valore, dato che quel bene più non esiste come
ente disponibile da parte dell'eredità, questa non può che
comprendere l'entità a quel bene sostituita, cioè l'indennità. E non è inutile aggiungere che, anche a proposito dell'espro
priazione, può e deve dirsi che essa sarebbe comunque avvenuta anche se l'immobile non fosse stato donato e
fosse rimasto presso il de cuius, e quindi quella trasforma
zione avrebbe fatto carico agli eredi che, al momento della
apertura della successione, avrebbero trovato nel patri monio ereditario soltanto l'indennità. E poiché risponde a legge ed è equità che la disciplina del relictum e del do
natum sia la stessa, specie in riferimento al momento tem
porale culminante, anche nel caso di donazione e di suc
cessiva espropriazione deve riconoscersi che nel patrimo nio da conferirsi vi è solo la indennità di espropriazione.
In conclusione il secondo motivo di ricorso deve essere
accolto e alla specie va applicato il seguente principio di
diritto : in caso di donazione di immobile poscia espropriato
presso il donatario e anteriormente all'apertura della suc
cessione va, ai fini della riunione fittizia e della determi
nazione della massa ereditaria e delle quote legittime e
disponibili, calcolata esclusivamente l'indennità di espro
priazione. Nella discussione orale, la difesa delle resistenti ha ac
cennato al fatto che a proposito dell'espropriazione a favore
dell'O.n.c. ci sarebbe stato un comportamento colposo dei
donatari, che avrebbe facilitato o addirittura determinato
la procedura espropriativa. Si tratta di una nuova argomen tazione avanzata per la prima volta in sede di discussione
e non mai ventilata nè nelle fasi di merito nè nel controri
corso, argomentazione che inoltre comporterebbe nuove
indagini di fatto. Essa è anche pienamente contrastante
con l'accertamento posto a base dai giudici di merito della
loro discussione in diritto, che cioè si era in'presenza a delle
vere e proprie espropriazioni coattive dei [terreni donati.
(Omissis) Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 29 aprile 1964, n. 1036 ; Pres.
Caizzi P., Est. Aliotta, P. M. Toro (conci, diff.) ;
Agresti (Avv. Capalbo) c. Comune Itri (Avv. Carboni)
e Mancini.
(Conferma App. Boma 16 marzo 1961)
Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie —
Espropriazione contro il terzo proprietario —
Alienazione di immobile ipotecato trascritta an
teriormente al pignoramento — Precetto ed atti
esecutivi compiuti contro il debitore — Nullità
nei confronti del terzo acquirente (God. civ., art.
2910, 2913, 2914 ; cod. proc. civ., art. 602, 603, 604).
Il terzo acquirente di immobile ipotecario, il quale ha trascritto
il proprio acquisto anteriormente alla trascrizione del
pignoramento dell'immobile da parte del creditore ipo
tecario, può, proponendo opposizione di terzo all'esecu
zione, far dichiarare nulli, nei propri confronti, il precetto ed i successivi atti di esecuzione compiuti contro il debi
tore (nella specie, l'acquisto era stato trascritto successiva
mente al precetto ed alla notificazione dell'atto di pigno
ramento, ma anteriormente alla trascrizione di quest'ul
timo). (1)
(1) Non si rinvengono precedenti giurisprudenziali in ter mini. Si veda, tuttavia, per qualche riferimento, Cass. 23 agosto 1958, n. 2933, Foro it., Rep. 1958, voce Esecuzione per obbliga zioni pecuniarie, nn. 97-99, secondo cui, iniziatasi nelle forme ordinarie (espropriazione contro il debitore) l'esecuzione a carico di un ritenuto erede del debitore ipotecario, non può la proce dura esperita in quelle forme essere ritenuta valida contro lo
stesso soggetto quale terzo acquirente (donatario) dell'immobile
ipotecato. La giurisprudenza, la quale insegna che soggetto pas sivo dell'espropriazione è il terzo proprietario, traendone la con
seguenza che il fallimento del debitore non rende inammissibile o improcedibile la espropriazione contro il terzo (Cass. 4 luglio 1961, n. 1591, id., 1962, I, 535 e 2185, con nota di Semiani Bignardi ; conf. Cass. 28 luglio 1954, n. 2764, id., Rep. 1954, voce cit., n. 73), precisa, tuttavia, con riguardo al precetto, che
questo è intimato al debitore e notificato al terzo (Cass. 4 luglio 1961, n. 1591, cit.), sottolineando, d'altra parte, la necessità
che esso contenga espressa menzione del bene espropriando (Cass. 23 agosto 1958, n. 2933, cit.). In tema di conflitto fra
pignoramento contro il terzo e domande giudiziali involgenti la
titolarità del terzo stesso sul bene (nella specie, azione dichiara
tiva della simulazione assoluta dell'alienazione al terzo, proposta da creditore chirografario del debitore diretto con citazione tra
scritta anteriormente alla trascrizione del pignoramento del
creditore ipotecario contro il terzo), sia con riguardo al fenomeno
sostanziale della opponibilità della decisione di merito favorevole
all'attore, sia relativamente alla legittimità del modus proce dendi frattanto adottato per la espropriazione, cfr. Cass. 18
marzo 1960, n. 564, id., 1961, I, 763, con nota di Andrioli, e per analoga ma ancor più complessa fattispecie App. Roma
16 agosto 1950, id., 1951, I, 1593, con nota di Andrioli.
Infine, sulla inopponibilità ai creditori del terzo espropriato, intervenuti nella esecuzione, del ritrasferimento del bene al
debitore, trascritto successivamente alla trascrizione del pigno ramento del creditore ipotecario contro il terzo, cfr. Trib. Fi
renze 18 ottobre 1962, id., 1963, I, 1082. In dottrina, sul parallelismo fra res pignorala e res litigiosa
(che la Corte in motivazione enuncia attraverso il richiamo
all'art. Ill cod. proc. civ.), cfr., anche per indicazioni di biblio
grafia anteriore e successiva al vigente codice, Micheli, Della
esecuzione forzala, in Commentario cod. civ. a cura di A. Sci alo j a
e G. Branca, 1964, sub art. 2913, spec. pag. 64. Sul fondamento
della soggezione del terzo alla espropriazione, ai sensi dell'art.
2910, capov., cod. civ., cfr. Satta, L'esecuzione forzata, 1954,
pag. 41 segg. e 208 segg. Sulla figura del terzo, con analisi delle
sue species e con riferimento anche alla disciplina del vecchio
codice e alla dottrina formatasi nella vigenza di esso, v. An
drioli, Commento, IIIs, pag. 299 segg. Di questo Autore (op.
cit., pag. 303) si tenga anche presente il rilievo che il precetto contro il terzo proprietario, siccome contenente la espressa men
zione del bene da espropriare, « è più collegato alla espropriazione di quel che non sia il precetto ordinario e che i due atti, pertanto, non sono fungibili»: rilievo che il Satta, op. cit., pag. 210, accentua nel senso che, « essendo il bene già indicato nel pre
cetto, il pignoramento si risolve in un doppione di quello ».
L'affermazione che il terzo è soggetto passivo dell'espropria zione (già formulata sotto il vecchio codice : Garbagnati, L'ese
cuzione forzata immobiliare contro il terzo possessore e il suo
soggetto passivo, in JRiv. dir. proc. civ., 1936, I, 117 ; ma contra:
G-orla, Le garanzie reali dell'obbligazione, 1935, pag. 128 segg.)
può oggi dirsi pacifica : per tutti, Zanzucchi, Dir. proc. civ.,
1946, III, pag. 220 ; l'ipotesi di fallimento del debitore, che, in
quanto non costituente ostacolo alla espropriazione contro il
terzo, dà luogo ad una applicazione di tale principio, è analiz
zata dalla Semiani Bignardi, Espropriazione contro il terzo
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1139 PARTE PRIMA 1140
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.
— Con atto
20 febbraio 1956, preceduto da rituale precetto, Agresti Adolfo, creditore, p'gnorò in danno del debitore Mancini
Luigi alcuni beni immobili, gravati in suo favore di ipo teca iscritta in data 26 ottobre 1955. Il pignoramento venne trascritto in data 30 marzo 1956.
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina con
ordinanza 13 marzo 1958 fissò la vendita con incanto dei
beni pignorati per il 3 maggio successivo. Con ricorso
19 aprile 1958 il comune di Itri propose opposizione di
terzo alla esecuzione e, sull'assunto che alcuni dei beni
pignorati e in particolare due fondi rustici, riportati nel
catasto dello stesso comune al foglio di mappa 40, parti celle 80 e 81, erano di sua proprietà per acquisto fattone
il 30 marzo 1955, trascritto il 16 marzo 1956, dopo la noti
ficazione dell'atto di pignoramento e prima della trascri
zione dello stesso, chiese che fossero dichiarati nulli il
pignoramento e tutti i successivi atti di esecuzione limita
tamente a tali immobili.
Il Tribunale di Latina, con sentenza 22 dicembre 1959, dichiarava inammissibile l'opposizione perchè tardivamente
proposta. A seguito di gravame del comune di Itri, la Corte
d'appello di Roma, con sentenza 16 marzo 1961, in riforma
di quella del tribunale, riteneva invece ammissibile l'op
posizione ; nel merito, considerato che il precetto immobi
liare era stato notificato soltanto al debitore e non anche
al terzo proprietario di alcuni dei beni pignorati, dichiarava
nulli nei riguardi del comune proprietario il precetto stesso
e tutti i successivi atti di esecuzione relativi all'immobile
sito in Itri, alla contrada Lago, in catasto al foglio di mappa 40, particella 91, per are 37,93. (Omissis)
Motivi della decisione. — Osserva la Corte che, al fine
di un più organico esame del ricorso è opportuno trattare
per primo il sesto motivo, che è quello fondamentale,
perchè la soluzione della complessa questione in esso pro
spettata agevola quella della più parte delle questioni sollevate con gli altri motivi. Denunzia con il sesto motivo
il ricorrente la violazione dell'art. Ill cod. proc. civ., sostenendo che, essendo stati, sia il precetto sia il pigno ramento, notificati al Mancini prima della trascrizione
dell'atto di acquisto da parte del comune di uno dei beni
oggetto dell'esecuzione, avrebbe dovuto ritenersi irrile
vante, in applicazione del principio della perpetuatio legi timationis, tale trasferimento di proprietà ; nel senso che
il rapporto processuale di esecuzione, validamente instau
rato nei confronti del debitore, avrebbe potuto legittima mente continuare tra le parti originarie, con piena effi
cacia rispetto al successore a titolo particolare comune
di Itri. Il motivo è infondato. Occorre in proposito considerare
che il nostro codice di rito prevede due forme di espro
priazione immobiliare : 1) quella contro il debitore (art. 555 e segg.) ; 2) quella contro il terzo, datore d'ipo eca
o proprietario dei beni ipotecati o del terzo il cui acquisto è stato revocato per frode ai debitori (art. 602 e segg.). La differenza fondamentale tra le due forme di espropria zione, come si desume dal disposto dell'art. 604, consiste
nel fatto che, mentre nella prima forma di espropriazione l'esecuzione è diretta contro il debitore, che è perciò sog
getto passivo del processo esecutivo e, quindi, allo stesso
passivamente legittimato, coincidendo nello stesso soggetto
proprietario e fallimento, in Foro it., 1962, I, 2186. Sulle impli cazioni fra pignoramento contro il terzo e domande giudiziali, trascritte anteriormente ad esso e relative al bene espropriato, v. Andkioli, Intorno agli effetti sostanziali del pignoramento e del sequestro conservativo immobiliare, id., 1951, I, 1595, e Inter
ferenza fra processi di cognizione e processo di espropriazione forzata, id., 1961, I, 763. In proposito, si veda anche Vigotot, Espropriazione immobiliare contro il terzo (futuro) proprietario. in Riv. dir. proc., 1962, 83, il quale si pone il problema (assai vicino a quello affrontato dalla sentenza in esame) delle reazioni, sull'espropriazione ipotecaria contro il debitore, dell'accogli mento della domanda, trascritta anteriormente al pignoramento, con cui un terzo chiede nei confronti del debitore, ai sensi del l'art. 2932 cod. civ., sentenza costitutiva del trasferimento in
proprio favore dell'immobile della cui espropriazione si tratta.
debito e responsabilità ; nella seconda forma, operandosi una scissione tra debito e responsabilità, la esecuzione è invece diretta contro il terzo, che è soggetto passivo della
esecuzione e, quindi, alla stessa passivamente legittimato. Il che determina alcune differenze di carattere procedurale che si riflettono anche sulla struttura del precetto, atto
presupposto di natura estrinseca del processo esecutivo, che assume nella espropriazione contro il terzo forma e funzioni in parte diverse. Infatti, mentre il precetto nella
espropriazione contro il debitore è notificato soltanto allo
stesso e contiene l'intimazione fatta al solo debitore di
pagare il debito nel termine di dieci giorni, con l'avverti mento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, senza che sia neppure necessario indicare se si intenda pro cedere ad espropriazione mobiliare o immobiliare (art. 480) ;
nell'espropriazione contro il terzo il precetto deve essere notificato anche a quest'ultimo e vi deve essere fatta espressa menzione del bene dello stesso che si intende espropriare. L'esecuzione si svolge, poi, nei confronti del terzo, al quale si applicano in genere tutte le disposizioni relative al de bitore (art. 603 e 604).
Va ancora considerato che nella particolare ipotesi di alienazione relativa ad un immobile oggetto di espropria zione, al fine di stabilire la posizione del terzo rispetto al
processo esecutivo, occorre riportarsi, oltre che alle norme che regolano la successione a titolo particolare del diritto controverso (art. Ili), a quelle che regolano gli effetti della trascrizione degli atti relativi all'alienazione di beni im mobili e alla trascrizione del pignoramento (art. 2693, 2644 e 2914, n. 1, cod. civ.). Il principio accolto nell'art.
Ili, il quale stabilisce che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso a titolo particolare, il
processo prosegue tra gli originari contendenti, con la conse
guenza che la sentenza pronunziata contro questi ultimi fa stato anche contro il successore a titolo particolare, per la sua portata di carattere generale è indubbiamente
applicabile anche al processo esecutivo ; senonchè esso trova una logica limitazione in materia d'immobili nell'isti tuto della trascrizione prevista tra l'altro per gli atti di alienazione e per il pignoramento con la comminatoria, in mancanza, d'inopponibilità ai terzi, che abbiano acqui stato a qualunque titolo diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto ; mentre, seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che l'ha eseguita alcuna successiva trascrizione o iscrizione in favore di terzi di diritti acquisiti dal suo autore. Più particolarmente, a diri mere il conflitto potenziale tra creditore pignorante e terzo
acquirente, risolvendo in modo esplicito una questione che, prima dell'entrata in vigore del vigente codice, aveva dato luogo ad annose dispute, il legislatore nell'art. 2914, n. 1, ha testualmente stabilito che non hanno effetto in
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che
intervengono nella esecuzione, sebbene anteriori al pigno ramento, tra l'altro (n. 1) le alienazioni di beni immobili che siano state trascritte successivamente alla trascrizione del pignoramento. Ne consegue che il momento determi
nante, al fine di dirimere il conflitto tra creditore proce dente e terzo acquirente, è quello della trascrizione del
pignoramento, nel senso che l'esecuzione è legittima e può essere proseguita nei confronti del debitore alienante, operando il principio sancito nell'art. Ili succitato, se la trascrizione dell'atto di acquisto da parte del terzo è poste riore a quella della trascrizione del pignoramento ; se in vece la trascrizione dell'atto di acquisto è stata effet tuata in data anteriore a quella della trascrizione del pi gnoramento, l'atto di acquisto è opponibile al creditore
procedente, con la necessaria conseguenza che tutti gli atti presupposti del procedimento esecutivo e tutti gli atti esecutivi compiuti nei confronti del debitore sono da considerarsi nei suoi confronti nulli.
Ciò appare più evidente per quanto attiene al pignora mento e ai successivi atti di esecuzione, ma non è men vero per il precetto in quanto, divenuto opponibile al creditore procedente l'acquisto fatto dal terzo, in conse
guenza della efficacia propria del relativo negozio, che è costitutivo della fattispecie, dal momento della sua con
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giurisprudenza costituzionale e civile
clusione il terzo acquirente deve essere considerato pro prietario del bene oggetto della esecuzione ed è perciò nullo nei suoi confronti il precetto intimato al solo debi
tore in forma diversa da quella prescritta nell'art. 480
per la espropriazione contro il terzo.
Ne consegue ulteriormente che, in tale ipotesi, se il
bene trasferito al terzo è gravato da ipoteca iscritta in
data anteriore a quella della trascrizione dell'atto di acqui sto e come tale opponibile al terzo acquirente, il creditore,
qualora voglia agire nei confronti del terzo, dovrà iniziare
ex novo il procedimento di espropriazione, facendolo prece dere dalla intimazione di un nuovo precetto nella particolare forma innanzi indicata, come prevista nell'art. 480.
Applicando tali principi alla specie in esame e retti
ficandosi in tal senso la motivazione della impugnata sentenza, ne consegue che appare egualmente esatta la
conclusione alla quale è giunta la corte di appello rite
nendo la nullità rispetto al terzo del precetto intimato al
debitore e di tutti i successivi atti di esecuzione in quanto il pignoramento era stato trascritto dopo la trascrizione
dell'atto di acquisto da parte del comune ; per cui non po teva nella specie operare il principio della perpetuatio legi tvmationis. (Omissis)
Nè ha maggior fondamento il secondo motivo, con
il quale il ricorrente denunzia la violazione degli art. 619
e 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sostenendo che, dato che
l'azione proposta dal comune ai sensi dell'art. 619 aveva
natura di opposizione di terzo, la corte d'appello non
avrebbe potuto prendere in esame le questioni relative
ad eventuali nullità del processo esecutivo, in quanto con
la suddetta azione il terzo non potrebbe far valere tali
vizi, ma soltanto la illegittimità della esecuzione nei suoi
confronti in riferimento all'oggetto della stessa. Infatti, come
risulta chiaramente da quanto sopra si è detto nell'esame
del sesto motivo, nella specie l'azione proposta dal terzo
comune di Itri era diretta a sentir dichiarare che il bene
oggetto della esecuzione non si apparteneva al debitore
ma ad esso comune e solo in funzione di tale presupposto ed in conseguenza del riconoscimento del diritto di proprietà del terzo veniva chiesto che fosse dichiarata la nullità
del pignoramento e di tutti i successivi atti esecutivi in
quanto la esecuzione era stata proposta erroneamente
nei confronti di un soggetto, il debitore Mancini, che a
seguito della trascrizione della vendita effettuata prima di quella del pignoramento non era più legittimato passi vamente alla esecuzione. Il che vale anche a dimostrare
la infondatezza del terzo motivo, con il quale il ricorrente
denunzia la violazione degli art. 617 e 360, nn. 3 e 5, soste
nendo che, dovendosi i vizi denunziati dal terzo conside
rare come naturale oggetto di un giudizio di opposizione
agli atti esecutivi, l'opposizione stessa avrebbe dovuto
essere dichiarata inammissibile perchè proposta oltre il
termine di cinque giorni dal compimento dei singoli atti
di esecuzione. Infatti tale termine non è ovviamente appli cabile in materia di opposizione di terzo per quanto attiene
alla dichiarazione di nullità degli atti costituenti il processo
esecutivo, che derivi dal riconoscimento del diritto reale
fatto valere dallo stesso per opporsi alla espropriazione del bene.
Del pari infondato è il quarto motivo, con il quale il
ricorrente denunzia la violazione degli art. 156 e 164, in
relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, sostenendo che la corte
d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che le rile
vate nullità degli atti esecutivi sarebbero state comunque sanate per effetto della stessa opposizione proposta dal
terzo, equivalente ad un intervento dello stesso nel processo
esecutivo, in quanto, per effetto di tale intervento, gli atti viziati avevano raggiunto il loro scopo, consistente
nel mettere il terzo in condizione di esercitare la facoltà
concessagli in via alternativa dalla legge di pagare o di
rilasciare i beni ipotecati. Infatti le citate disposizioni e più particolarmente l'art. 156, che prevede la sanatoria
delle nullità degli atti processuali, quando abbiano cio
nonostante raggiunto il loro scopo, presuppongono per la
loro applicazione che un atto, sebbene viziato, sia stato
comunque posto in essere nei confronti del soggetto pas
sivamente legittimato ; mentre nella specie, come si è innanzi chiarito, la intimazione del precetto e tutti i suc cessivi atti di esecuzione furono effettuati contro il debi
tore, ma nessun atto fu compiuto nei confronti del comune, terzo proprietario dei beni ipotecati, unico legittimato passivamente all'esecuzione ; per cui non può essersi veri ficata alcuna sanatoria.
Infondato è ancora il quinto motivo, con il quale il
ricorrente denunzia la violazione degli art. 100 e 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sostenendo clie la corte d'appello avrebbe dovuto rigettare l'opposizione per difetto di inte
resse a proporla da parte del comune, in quanto l'Agresti, quale creditore ipotecario, aveva il diritto di espropriare anche nei confronti dello stesso : ciò contrasterebbe anche con il fatto che l'opposizione di terzo presuppone la pos sibilità di rivendicare il bene pignorato. Il motivo si risolve infatti in un sofisma poiché è evidente, invece, l'interesse
attuale del terzo, proprietario del bene ipotecato, oggetto di una procedura esecutiva, erroneamente proposta nei
confronti del debitore a far dichiarare la nullità di tale
procedura, che sottopone a un vincolo i beni che ne sono
oggetto e comunque a ritardare l'espropriazione dei beni
stessi, ponendo il creditore in condizione di dover ripro
porre ab initio la procedura di espropriazione nei con
fronti di esso terzo, con il rispetto dei termini previsti
per la intimazione del precetto e per lo svolgimento del
processo esecutivo. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 29 aprile 1964, n. 1032 ; Pres. Cannizzaro P., Est. La Porta, P. M. Pisano (conci,
conf.) ; Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assi
curazioni (Avv. Carbone) c. Barbesino (Avv. Alfieri).
(Conferma App. Torino 30 giugno 1961)
Assicurazione (contratto di) —- Responsabilità civile — Gestione della lite — Assunzione della dilesa
penale dell'assicurato responsabile — Iticono
scimento della risarcibilità del rischio (Cod. civ., art. 1917).
Assicurazione (contratto di) — Responsabilità civile — Aggravamento del rischio — Ubriachezza al
volante (Cod. civ., art. 1898, 1917).
L'istituto assicuratore, il quale abbia assunto la difesa penale dell'assicurato responsabile, senza alcuna riserva, con la
piena conoscenza di tutte le modalità del fatto dannoso, non può eccepire nel giudizio di responsabilità per danni
la irrisarcibilità del rischio. (1) La guida in stato di ubriachezza accidentale, se non sia stata
espressamente esclusa nel contratto di assicurazione, è
compresa nella copertura assicurativa e non rappresenta
aggravamento del rischio. (2)
La Corte, ecc. — Col primo motivo si denuncia la vio
lazione degli art. 99, 112, 115, 116 e 346 cod. proc. civ. in
relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 del codice stesso, assu
mendosi che la corte di merito non poteva dichiarare de
caduta la^compagnia assicuratrice dal diritto di eccepire la inoperatività della garanzia assicurativa, per avere as
(1) Vedi, in conformità, Cass. 9 luglio 1943, n. 1759, Foro
it., Rep. 1943-45, voce Assicurazione (contr.), n. 100.
(2) Non constano precedenti in termini. Nel senso che non
è esclusa la garanzia assicurativa per il fatto che la condotta
colposa integri un reato, vedi Cass. 23 febbraio 1963, n. 434, Foro it., Rep. 1963, voce Assicurazione (contr.), n. 144.
In dottrina cfr. Durante, Tentativi per definire l'anormalità del rischio, in Resp. civ., 1962, 117 ; Anormalità del rischio nel
' rassicurazione di responsabilità civile, in Foro pad., 1958, I, 849,
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