sezione III civile; sentenza 29 maggio 2003, n. 8628; Pres. Giustiniani, Est. Durante, P.M. Russo(concl. diff.); Cristiano (Avv. Porcelli, Lauro) c. Inpdap e altro. Cassa Trib. Napoli 9 novembre1998 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2657/2658-2659/2660Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198695 .
Accessed: 24/06/2014 23:54
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.229.229.49 on Tue, 24 Jun 2014 23:54:12 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ne discende come corollario che quando, come nei casi in
esame, questioni di fatto in tutto, o in parte, analoghe siano state
affrontate per più anni, e separatamente (vale a dire con più sentenze, anche parallele, e non con un'unica pronunzia emessa
al termine di un unico giudizio in cui siano confluiti più proces si riuniti), in linea di principio nulla impedisce da un punto di
vista strettamente logico giuridico che vengano adottate solu
zioni difformi (il che non significa — ovviamente — che sia
avvenuto proprio questo anche nei casi di specie, e che, nei li
miti in cui la commissione tributaria regionale può essere giunta a soluzioni non identiche, ciò sia avvenuto per un effettivo con
trasto di decisioni, e non invece per l'esistenza nelle differenti
fattispecie di elementi oggettivi di discordanza; nel caso di spe cie le controversie relative, rispettivamente, agli accertamenti a
carico della cooperativa per i suoi propri redditi, e quella a suo
carico, invece, come sostituto d'imposta per gli importi versati
ai soci, hanno trovato soluzioni difformi a motivo dell'esistenza
di elementi oggettivi di differenza). L'unico rimedio per impedire la possibile emissione di pro
nunzie contrastanti relative ad anni diversi è costituito, del resto,
proprio dalla riunione preventiva dei giudizi. In caso contrario ogni giudizio anche se relativo ai medesimi
tributi, ma ad anni diversi, mantiene — come si è detto — la
propria autonomia, e la soluzione data ad uno di essi non può
comportare la formazione della cosa giudicata rispetto ai proce dimenti relativi agli altri anni.
7. - Anche il secondo motivo proposto dalla cooperativa Uria
è a sua volta infondato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 29
maggio 2003, n. 8628; Pres. Giustiniani, Est. Durante, P.M.
Russo (conci, diff.); Cristiano (Avv. Porcelli, Lauro) c.
Inpdap e altro. Cassa Trib. Napoli 9 novembre 1998 e decide
nel merito.
Possesso e azioni possessorie — Immobile locato — Divieto
di sublocazione — Violazione — Spoglio ai danni del loca
tore — Esclusione — Azione di reintegrazione — Inam
missibilità (Cod. civ., art. 1168, 1595).
Il conduttore che, nonostante l'espresso divieto contrattuale, sublochi la cosa locata, non commette spoglio ai danni del
locatore, sicché questi non è abilitato a proporre l'azione di
reintegrazione nel possesso, né nei confronti del conduttore, né nei confronti del subconduttore, ma può soltanto chiedere
la risoluzione del contratto di locazione e, una volta che
l'abbia ottenuta, pretendere dal subconduttore la consegna della cosa, a norma dell'art. 1595 c.c., senza che quest'ulti mo possa legittimamente opporsi alla richiesta in forza del
contratto derivato concluso con il conduttore. (1)
(1) La sentenza richiama il principio, ripetutamente affermato, se condo cui il rifiuto di restituire l'immobile, opposto dal conduttore (o da altro detentore qualificato) al locatore (o al concedente) che, esauri
tosi il rapporto contrattuale legittimante la detenzione, ne abbia chiesto il rilascio, non integra di per sé atto di spoglio, ma soltanto qualora il
predetto conduttore manifesti la volontà di possedere uti dominus, do
vendo ravvisarsi in tale comportamento un atto di interversio posses sionis: al riguardo, v., tutte richiamate in motivazione, Cass. 29 marzo
1995, n. 3700, Foro it.. Rep. 1995, voce Possesso, n. 130; 21 maggio 1992, n. 6134, id.. Rep. 1993, voce cit., n. 70 (per esteso, Giur. it., 1993, 1, 1, 596); 30 marzo 1987, n. 3041, Foro it., 1987, I, 2078, con
nota di richiami di F. Greco; 13 novembre 1970, n. 2390, id., Rep. 1971, voce cit., n. 61 (con riferimento ad un caso in cui un mezzadro
aveva rifiutato la riconsegna del fondo disconoscendo l'esistenza del
rapporto di mezzadria); 17 luglio 1969, n. 2657, id., Rep. 1969, voce
cit., n. 39 (nella specie, la concessione in godimento del fondo era av
II Foro Italiano — 2003.
Svolgimento del processo. —
L'Inpdap ed il ministero delle
finanze chiedevano al Pretore di Napoli - Barra di essere reinte
grati nel possesso dell'appartamento che, condotto in locazione
da Carlucci Michele, era in atto occupato abusivamente da Cri
stiano Giuseppe. Nella resistenza del Cristiano, il quale deduceva di avere ri
cevuto in sublocazione parziale l'appartamento dai coniugi Carlucci-Rotondi, il pretore rigettava la domanda, che, vicever
sa, il Tribunale di Napoli accoglieva con sentenza resa il 21 ot
tobre 1998 su gravame dell'Inpdap e del ministero.
Riteneva quel giudice che, avendo il conduttore sostituito al
tro a sé nella detenzione dell'appartamento locato senza il con
senso del locatore, il medesimo, quale possessore mediato, era
legittimato all'esercizio della tutela possessoria nei confronti, oltre che del conduttore, del terzo; che, in presenza del divieto
di sublocazione anche parziale contenuto nell'art. 13 del con
tratto locativo, l'immissione del Cristiano nell'appartamento al
l'insaputa del locatore concretava spoglio violento e clandesti
no, sicché doveva ricevere accoglimento l'azione proposta.
venuta a titolo precario). Sulla stessa linea, v., inoltre, tra le pronunzie di merito, Pret. Torino 6 giugno 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 82
(con riferimento all'ipotesi del rifiuto di riconsegna del contatore del
gas da parte dell'utente moroso, a seguito dell'interruzione del con tratto di fornitura); Pret. Taranto 12 giugno 1987, id., Rep. 1988, voce
cit., n. 66. Nel senso che la qualità di detentore qualificato spetta anche al sub
conduttore, con conseguente sua legittimazione ad agire ai sensi del l'art. 1168 c.c. nei confronti di chiunque, compreso il locatore, fino a
quando conserva la disponibilità materiale della cosa, ancorché il rap porto di locazione sia già cessato, v., d'altra parte, Cass., sez. un., 6 novembre 1991, n. 11853, id., 1992, I, 2461. con osservazioni di G.L. Baldacci.
Nell'ambito della giurisprudenza di merito non mancano, tuttavia,
pronunzie di segno difforme: v. Pret. Firenze 8 marzo 1991, id., Rep. 1991. voce cit., n. 70 (annotata da P. Scalettare, in Giur. merito, 1991, 724, secondo la quale integra spoglio la condotta del subcondut tore che, venuto meno il rapporto di locazione principale, si trattenga nell'immobile, rifiutandosi di restituirlo al possessore-locatore, doven do escludersi che il subconduttore possa vantare una detenzione auto noma nei confronti del locatore); Pret. Napoli 14 gennaio 1989, Foro
it., Rep. 1989, voce Locazione, n. 539, e 30 aprile 1985, id.. Rep. 1985, voce Possesso, n. 77 (che ritengono esperibile l'azione di reintegrazio ne nel possesso da parte del proprietario-locatore — nei confronti del conduttore e, eventualmente, del terzo — qualora, a sua insaputa, il conduttore abbia immesso abusivamente un terzo nel godimento del l'immobile locato, trasferendosi altrove); Pret. Sorrento 10 novembre
1981, id.. Rep. 1982, voce cit., n. 100 (che giunge alla stessa conclu sione nel caso in cui il conduttore abbia liberato l'immobile, trasferen dosi altrove, ma si rifiuti ingiustificatamente di riconsegnarne le chia
vi). Sotto il profilo della tutela contrattuale, la giurisprudenza ha puntua
lizzato che il diritto al rilascio dell'immobile locato può essere fatto valere dal locatore nei confronti del subconduttore solo previo accerta mento della cessazione del rapporto principale: v. Cass. 13 gennaio 1998, n. 212, id., 1998. I, 3627, con nota di richiami. La sentenza di condanna al rilascio pronunciata, per qualsiasi ragione (nullità o risolu zione del contratto di locazione, finita locazione, recesso del condutto
re), nei confronti del conduttore esplica comunque effetto anche nei confronti del subconduttore, sebbene rimasto estraneo al giudizio (e,
quindi, non menzionato nel titolo esecutivo), sia ai fini del giudicato sostanziale, sia per quel che riguarda l'efficacia del titolo esecutivo di rilascio: v. Cass. 10 novembre 1998, n. 11324, id.. Rep. 1999, voce Lo
cazione, n. 336 (dove si sottolinea, d'altra parte, che il subconduttore, non potendo vantare diritti nei confronti del locatore principale, nella causa per finita locazione da quest'ultimo instaurata contro il condutto re può spiegare solo un intervento adesivo dipendente, con conseguente esclusione di una sua legittimazione ad impugnare autonomamente la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata); 24 maggio 1994, n. 5053, id..
Rep. 1994, voce cit., n. 461 (annotata da M. De Tilla, in Ross, locazio
ni, 1995, 140); 6 novembre 1993, n. 11003, Foro it., 1994, I, 58, con nota di richiami (annotata da M. De Tilla, in Giust. civ., 1994, I.
1597), la quale rileva come, ai sensi dell'art. 1595, 3° comma, c.c., il
contratto di sublocazione, sebbene concluso per una durata più lunga, viene ineluttabilmente meno in seguito alla cessazione della locazione
principale. Sull'efficacia della sentenza di condanna al rilascio dell'immobile
locato nei confronti dei terzi immessi dal conduttore nella detenzione del bene, in generale, v., inoltre, Cass. 22 novembre 2000, n. 15083, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 291.
In tema di spoglio posto in essere dal locatore ai danni del condutto
re, v. Trib. Roma 11 marzo 1999, id., 1999, I, 3081, con nota di richia mi.
This content downloaded from 91.229.229.49 on Tue, 24 Jun 2014 23:54:12 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2659 PARTE PRIMA 2660
Avverso tale sentenza il Cristiano ricorre per cassazione, de
ducendo due motivi; essendo stato il ricorso notificato all'avvo
catura distrettuale invece che all'avvocatura generale dello Sta
to, si è disposta la rinnovazione della notificazione, che è stata
eseguita. Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente
denuncia «violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. Vizio di motivazione»; sostiene: 1)
qualora, come nella specie, il contratto di locazione continui tra
le parti originarie ed il conduttore sublochi parte dell'apparta mento, non si verifica spoglio in danno del locatore e costui non
dispone di tutela possessoria; 2) contrariamente a quanto rite
nuto dal tribunale, la violazione del divieto di sublocazione
contenuto nell'art. 13 avrebbe potuto eventualmente concretare
spoglio nel caso di sublocazione dell'intero appartamento con
sostituzione della conduttrice all'insaputa del locatore e non nel
presente caso di sublocazione parziale con immissione pacifica
{nec vi nec clam) del subconduttore nel godimento; caso nel
quale la violazione poteva al massimo valere come causa di ri
soluzione della locazione; 3) il tribunale ha espresso il convin
cimento che il subconduttore fosse consapevole del divieto di
sublocazione e ha ravvisato in tale consapevolezza l'elemento
psicologico dello spoglio senza alcuna indicazione sulle fonti
processuali; 4) la conduttrice ha conservato la detenzione quali ficata dell'appartamento anche dopo la sublocazione, per cui la
reintegrazione potrebbe essere disposta in favore di essa e
giammai del o dei locatori.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione del
l'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. in relazione all'art. 1168 c.c. e 112
c.p.c. Difetto e contraddittorietà della motivazione», lamentando
che il tribunale abbia ordinato il rilascio dell'appartamento agli
appellanti invece che alla conduttrice — la quale non è stata
parte del giudizio ancorché titolare del rapporto locativo — ed
abbia così pronunciato «al di là del reale contenuto della do
manda» in violazione dell'art. 112 c.p.c. I motivi, che si esaminano congiuntamente per l'intima con
nessione, pongono la questione se commetta spoglio il condutto
re, il quale sublochi in tutto o in parte la cosa all'insaputa del
locatore nonostante il divieto espresso di sublocazione, e se il
locatore possa proporre l'azione di reintegrazione nei confronti
del subconduttore per ottenere il rilascio della cosa o della parte di essa che ha formato oggetto della sublocazione.
Ai fini della soluzione della questione va rilevato che la loca
zione della cosa da parte del possessore non comporta perdita del possesso, bensì trasformazione di esso in mediato o indiretto
nel senso che il potere, invece di essere esercitato personal mente, lo è a mezzo del conduttore.
La lesione del possesso mediato, che provenga dal condutto
re, può concretare spoglio se ne impedisca l'esplicazione. Così si ritiene che commette spoglio il conduttore, ancorché
detentore qualificato della cosa locata, il quale alla scadenza del
rapporto non solo rifiuti la restituzione, ma accampi un proprio
possesso (Cass. 21 maggio 1992, n. 6134, Foro it., Rep. 1993, voce Possesso, n. 70; 13 novembre 1970, n. 2390, id., Rep. 1971, voce cit., n. 61; 17 luglio 1969, n. 2657, id., Rep. 1969, voce cit.. n. 39); la conclusione è opposta se il conduttore rifiuti
puramente e semplicemente la restituzione (Cass. 29 marzo
1995, n. 3700, id., Rep. 1995, voce cit., n. 130; 30 marzo 1987, n. 3041, id., 1987, I, 2078), giacché in tale caso la cessazione
della relazione giuridica con la cosa per effetto dell'estinzione
del diritto non importa cessazione della relazione di fatto ed in
altri termini la detenzione qualificata dà luogo ad un potere di
fatto sulla cosa che prescinde dal titolo contrattuale (ius deten
tionis). Nella controversia relativa all'adempimento delle obbligazio
ni del conduttore non viene in discussione lo ius detentionis, bensì lo ius detinendi, collegato al titolo contrattuale da cui trae
origine, e l'atteggiamento omissivo del conduttore, il quale ri
fiuti la restituzione della cosa, ove non sia accompagnato dalla
manifestazione della volontà di instaurare una relazione posses soria nuova, non comporta immutazione di quella preesistente e
non rileva ai fini della tutela possessoria. L'azione di spoglio va tenuta distinta dalle azioni del locatore
aventi natura personale, dirette a finalità recuperatorie come ef
fetto del venire meno del titolo dell'altrui detenzione collegato ad un rapporto esauritosi nella funzione.
Il Foro Italiano — 2003.
Il regime possessorio non mira a rafforzare l'obbligazione o a
renderla insensibile alle vicende che la interessano; esso rispon de ad esigenze di ordine pubblico, in quanto diretto ad evitare
che i cittadini si facciano ragione da sé medesimi (ne cives ad
arma ruant), e ha riguardo alle situazioni di fatto indipendente mente dal titolo giuridico, sul quale si fondano, e dai diritti che
l'autore dello spoglio vanta sulla cosa.
Non commette violazione del possesso mediato del locatore il
conduttore, il quale sublochi la cosa in violazione di divieto
espresso, sicché il locatore non è abilitato a proporre l'azione di
spoglio non solo nei confronti del conduttore, ma neppure del
subconduttore, e può semplicemente chiedere la risoluzione del
contratto e, una volta ottenutala, pretendere dal subconduttore la
consegna della cosa a norma dell'art. 1595 c.c. senza che lo
stesso possa opporsi legittimamente alla richiesta, richiamando
il contratto derivato concluso con il conduttore (Cass. 6 novem
bre 1991, n. 11853, id., 1992,1, 2461, in motivazione). Né varrebbe sostenere che, come affermato da questa corte
nella remota sentenza 1° agosto 1947, n. 1361 (id., 1948, I,
516), il subconduttore ha una detenzione autonoma solo rispetto al conduttore-sublocatore di modo che, se costui consente al ri
lascio della cosa, il locatore rientra legittimamente nel possesso anche rispetto al subconduttore.
Questa stessa corte con la sentenza 6 novembre 1991, n.
11853, cit., ha chiarito che il principio non può essere condiviso
perché, se il subconduttore è un detentore autonomo, lo è nei
confronti di tutti ed in particolare del conduttore e del locatore
in quanto, essendo la detenzione un rapporto di fatto, è inconce
pibile che sia autonoma verso alcuni e non verso altri.
Erroneamente, pertanto, il tribunale ha ravvisato nella specie
spoglio e ha accordato la tutela possessoria al locatore, doven
do, invece, ravvisare semplice violazione del divieto di subloca
zione da far valere mediante azione ex contractu nei confronti
del conduttore con effetti contro il sublocatore [recte: subcon
duttore] ai sensi dell'art. 1595 c.c.
La sentenza impugnata va cassata, rimanendo superata la
problematica concernente Vanimus possidendi e la possibilità concreta di ordinare la reintegrazione.
La cassazione è per violazione di norma di diritto e, non es
sendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può es
sere decisa nel merito.
Considerato che — come è pacifico — il fatto lamentato con
siste nell'avere il conduttore sublocato l'appartamento contro il
divieto contenuto nel contratto e per tale fatto, secondo il prin
cipio di diritto sopra affermato, non è data tutela possessoria, la
domanda va dichiarata inammissibile.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29
maggio 2003, n. 8597; Pres. Saggio, Est. Marziale, P.M.
Abbrutì (conci, conf.); Soc. R.t.i. - Reti televisive italiane e
altri (Avv. Pacifico, Bonomo) c. Soc. Edizioni Chappell (Avv. Attolico, Quiriconi). Conferma App. Milano 28 mag
gio 1999.
Diritti d'autore — Messaggio pubblicitario — Base musi
cale richiamante altro brano — Mancata autorizzazione
all'utilizzo — Concessionaria della pubblicità ed emitten
te televisiva — Responsabilità (L. 22 aprile 1941 n. 633,
protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio, art. 12, 13, 14, 70; 1. 6 agosto 1990 n. 223, discipli na del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, art. 8. 15).
Posto che l'utilizzazione di un motivo musicale per la realizza
zione di uno spot pubblicitario comporta, se non debitamente
autorizzata, la violazione dei diritti di utilizzazione esclusiva
This content downloaded from 91.229.229.49 on Tue, 24 Jun 2014 23:54:12 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions