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sezione III civile; sentenza 29 maggio 2003, n. 8628; Pres. Giustiniani, Est. Durante, P.M. Russo...

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sezione III civile; sentenza 29 maggio 2003, n. 8628; Pres. Giustiniani, Est. Durante, P.M. Russo (concl. diff.); Cristiano (Avv. Porcelli, Lauro) c. Inpdap e altro. Cassa Trib. Napoli 9 novembre 1998 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2657/2658-2659/2660 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198695 . Accessed: 24/06/2014 23:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.49 on Tue, 24 Jun 2014 23:54:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 29 maggio 2003, n. 8628; Pres. Giustiniani, Est. Durante, P.M. Russo(concl. diff.); Cristiano (Avv. Porcelli, Lauro) c. Inpdap e altro. Cassa Trib. Napoli 9 novembre1998 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2657/2658-2659/2660Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198695 .

Accessed: 24/06/2014 23:54

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ne discende come corollario che quando, come nei casi in

esame, questioni di fatto in tutto, o in parte, analoghe siano state

affrontate per più anni, e separatamente (vale a dire con più sentenze, anche parallele, e non con un'unica pronunzia emessa

al termine di un unico giudizio in cui siano confluiti più proces si riuniti), in linea di principio nulla impedisce da un punto di

vista strettamente logico giuridico che vengano adottate solu

zioni difformi (il che non significa — ovviamente — che sia

avvenuto proprio questo anche nei casi di specie, e che, nei li

miti in cui la commissione tributaria regionale può essere giunta a soluzioni non identiche, ciò sia avvenuto per un effettivo con

trasto di decisioni, e non invece per l'esistenza nelle differenti

fattispecie di elementi oggettivi di discordanza; nel caso di spe cie le controversie relative, rispettivamente, agli accertamenti a

carico della cooperativa per i suoi propri redditi, e quella a suo

carico, invece, come sostituto d'imposta per gli importi versati

ai soci, hanno trovato soluzioni difformi a motivo dell'esistenza

di elementi oggettivi di differenza). L'unico rimedio per impedire la possibile emissione di pro

nunzie contrastanti relative ad anni diversi è costituito, del resto,

proprio dalla riunione preventiva dei giudizi. In caso contrario ogni giudizio anche se relativo ai medesimi

tributi, ma ad anni diversi, mantiene — come si è detto — la

propria autonomia, e la soluzione data ad uno di essi non può

comportare la formazione della cosa giudicata rispetto ai proce dimenti relativi agli altri anni.

7. - Anche il secondo motivo proposto dalla cooperativa Uria

è a sua volta infondato. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 29

maggio 2003, n. 8628; Pres. Giustiniani, Est. Durante, P.M.

Russo (conci, diff.); Cristiano (Avv. Porcelli, Lauro) c.

Inpdap e altro. Cassa Trib. Napoli 9 novembre 1998 e decide

nel merito.

Possesso e azioni possessorie — Immobile locato — Divieto

di sublocazione — Violazione — Spoglio ai danni del loca

tore — Esclusione — Azione di reintegrazione — Inam

missibilità (Cod. civ., art. 1168, 1595).

Il conduttore che, nonostante l'espresso divieto contrattuale, sublochi la cosa locata, non commette spoglio ai danni del

locatore, sicché questi non è abilitato a proporre l'azione di

reintegrazione nel possesso, né nei confronti del conduttore, né nei confronti del subconduttore, ma può soltanto chiedere

la risoluzione del contratto di locazione e, una volta che

l'abbia ottenuta, pretendere dal subconduttore la consegna della cosa, a norma dell'art. 1595 c.c., senza che quest'ulti mo possa legittimamente opporsi alla richiesta in forza del

contratto derivato concluso con il conduttore. (1)

(1) La sentenza richiama il principio, ripetutamente affermato, se condo cui il rifiuto di restituire l'immobile, opposto dal conduttore (o da altro detentore qualificato) al locatore (o al concedente) che, esauri

tosi il rapporto contrattuale legittimante la detenzione, ne abbia chiesto il rilascio, non integra di per sé atto di spoglio, ma soltanto qualora il

predetto conduttore manifesti la volontà di possedere uti dominus, do

vendo ravvisarsi in tale comportamento un atto di interversio posses sionis: al riguardo, v., tutte richiamate in motivazione, Cass. 29 marzo

1995, n. 3700, Foro it.. Rep. 1995, voce Possesso, n. 130; 21 maggio 1992, n. 6134, id.. Rep. 1993, voce cit., n. 70 (per esteso, Giur. it., 1993, 1, 1, 596); 30 marzo 1987, n. 3041, Foro it., 1987, I, 2078, con

nota di richiami di F. Greco; 13 novembre 1970, n. 2390, id., Rep. 1971, voce cit., n. 61 (con riferimento ad un caso in cui un mezzadro

aveva rifiutato la riconsegna del fondo disconoscendo l'esistenza del

rapporto di mezzadria); 17 luglio 1969, n. 2657, id., Rep. 1969, voce

cit., n. 39 (nella specie, la concessione in godimento del fondo era av

II Foro Italiano — 2003.

Svolgimento del processo. —

L'Inpdap ed il ministero delle

finanze chiedevano al Pretore di Napoli - Barra di essere reinte

grati nel possesso dell'appartamento che, condotto in locazione

da Carlucci Michele, era in atto occupato abusivamente da Cri

stiano Giuseppe. Nella resistenza del Cristiano, il quale deduceva di avere ri

cevuto in sublocazione parziale l'appartamento dai coniugi Carlucci-Rotondi, il pretore rigettava la domanda, che, vicever

sa, il Tribunale di Napoli accoglieva con sentenza resa il 21 ot

tobre 1998 su gravame dell'Inpdap e del ministero.

Riteneva quel giudice che, avendo il conduttore sostituito al

tro a sé nella detenzione dell'appartamento locato senza il con

senso del locatore, il medesimo, quale possessore mediato, era

legittimato all'esercizio della tutela possessoria nei confronti, oltre che del conduttore, del terzo; che, in presenza del divieto

di sublocazione anche parziale contenuto nell'art. 13 del con

tratto locativo, l'immissione del Cristiano nell'appartamento al

l'insaputa del locatore concretava spoglio violento e clandesti

no, sicché doveva ricevere accoglimento l'azione proposta.

venuta a titolo precario). Sulla stessa linea, v., inoltre, tra le pronunzie di merito, Pret. Torino 6 giugno 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 82

(con riferimento all'ipotesi del rifiuto di riconsegna del contatore del

gas da parte dell'utente moroso, a seguito dell'interruzione del con tratto di fornitura); Pret. Taranto 12 giugno 1987, id., Rep. 1988, voce

cit., n. 66. Nel senso che la qualità di detentore qualificato spetta anche al sub

conduttore, con conseguente sua legittimazione ad agire ai sensi del l'art. 1168 c.c. nei confronti di chiunque, compreso il locatore, fino a

quando conserva la disponibilità materiale della cosa, ancorché il rap porto di locazione sia già cessato, v., d'altra parte, Cass., sez. un., 6 novembre 1991, n. 11853, id., 1992, I, 2461. con osservazioni di G.L. Baldacci.

Nell'ambito della giurisprudenza di merito non mancano, tuttavia,

pronunzie di segno difforme: v. Pret. Firenze 8 marzo 1991, id., Rep. 1991. voce cit., n. 70 (annotata da P. Scalettare, in Giur. merito, 1991, 724, secondo la quale integra spoglio la condotta del subcondut tore che, venuto meno il rapporto di locazione principale, si trattenga nell'immobile, rifiutandosi di restituirlo al possessore-locatore, doven do escludersi che il subconduttore possa vantare una detenzione auto noma nei confronti del locatore); Pret. Napoli 14 gennaio 1989, Foro

it., Rep. 1989, voce Locazione, n. 539, e 30 aprile 1985, id.. Rep. 1985, voce Possesso, n. 77 (che ritengono esperibile l'azione di reintegrazio ne nel possesso da parte del proprietario-locatore — nei confronti del conduttore e, eventualmente, del terzo — qualora, a sua insaputa, il conduttore abbia immesso abusivamente un terzo nel godimento del l'immobile locato, trasferendosi altrove); Pret. Sorrento 10 novembre

1981, id.. Rep. 1982, voce cit., n. 100 (che giunge alla stessa conclu sione nel caso in cui il conduttore abbia liberato l'immobile, trasferen dosi altrove, ma si rifiuti ingiustificatamente di riconsegnarne le chia

vi). Sotto il profilo della tutela contrattuale, la giurisprudenza ha puntua

lizzato che il diritto al rilascio dell'immobile locato può essere fatto valere dal locatore nei confronti del subconduttore solo previo accerta mento della cessazione del rapporto principale: v. Cass. 13 gennaio 1998, n. 212, id., 1998. I, 3627, con nota di richiami. La sentenza di condanna al rilascio pronunciata, per qualsiasi ragione (nullità o risolu zione del contratto di locazione, finita locazione, recesso del condutto

re), nei confronti del conduttore esplica comunque effetto anche nei confronti del subconduttore, sebbene rimasto estraneo al giudizio (e,

quindi, non menzionato nel titolo esecutivo), sia ai fini del giudicato sostanziale, sia per quel che riguarda l'efficacia del titolo esecutivo di rilascio: v. Cass. 10 novembre 1998, n. 11324, id.. Rep. 1999, voce Lo

cazione, n. 336 (dove si sottolinea, d'altra parte, che il subconduttore, non potendo vantare diritti nei confronti del locatore principale, nella causa per finita locazione da quest'ultimo instaurata contro il condutto re può spiegare solo un intervento adesivo dipendente, con conseguente esclusione di una sua legittimazione ad impugnare autonomamente la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata); 24 maggio 1994, n. 5053, id..

Rep. 1994, voce cit., n. 461 (annotata da M. De Tilla, in Ross, locazio

ni, 1995, 140); 6 novembre 1993, n. 11003, Foro it., 1994, I, 58, con nota di richiami (annotata da M. De Tilla, in Giust. civ., 1994, I.

1597), la quale rileva come, ai sensi dell'art. 1595, 3° comma, c.c., il

contratto di sublocazione, sebbene concluso per una durata più lunga, viene ineluttabilmente meno in seguito alla cessazione della locazione

principale. Sull'efficacia della sentenza di condanna al rilascio dell'immobile

locato nei confronti dei terzi immessi dal conduttore nella detenzione del bene, in generale, v., inoltre, Cass. 22 novembre 2000, n. 15083, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 291.

In tema di spoglio posto in essere dal locatore ai danni del condutto

re, v. Trib. Roma 11 marzo 1999, id., 1999, I, 3081, con nota di richia mi.

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2659 PARTE PRIMA 2660

Avverso tale sentenza il Cristiano ricorre per cassazione, de

ducendo due motivi; essendo stato il ricorso notificato all'avvo

catura distrettuale invece che all'avvocatura generale dello Sta

to, si è disposta la rinnovazione della notificazione, che è stata

eseguita. Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente

denuncia «violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. Vizio di motivazione»; sostiene: 1)

qualora, come nella specie, il contratto di locazione continui tra

le parti originarie ed il conduttore sublochi parte dell'apparta mento, non si verifica spoglio in danno del locatore e costui non

dispone di tutela possessoria; 2) contrariamente a quanto rite

nuto dal tribunale, la violazione del divieto di sublocazione

contenuto nell'art. 13 avrebbe potuto eventualmente concretare

spoglio nel caso di sublocazione dell'intero appartamento con

sostituzione della conduttrice all'insaputa del locatore e non nel

presente caso di sublocazione parziale con immissione pacifica

{nec vi nec clam) del subconduttore nel godimento; caso nel

quale la violazione poteva al massimo valere come causa di ri

soluzione della locazione; 3) il tribunale ha espresso il convin

cimento che il subconduttore fosse consapevole del divieto di

sublocazione e ha ravvisato in tale consapevolezza l'elemento

psicologico dello spoglio senza alcuna indicazione sulle fonti

processuali; 4) la conduttrice ha conservato la detenzione quali ficata dell'appartamento anche dopo la sublocazione, per cui la

reintegrazione potrebbe essere disposta in favore di essa e

giammai del o dei locatori.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione del

l'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. in relazione all'art. 1168 c.c. e 112

c.p.c. Difetto e contraddittorietà della motivazione», lamentando

che il tribunale abbia ordinato il rilascio dell'appartamento agli

appellanti invece che alla conduttrice — la quale non è stata

parte del giudizio ancorché titolare del rapporto locativo — ed

abbia così pronunciato «al di là del reale contenuto della do

manda» in violazione dell'art. 112 c.p.c. I motivi, che si esaminano congiuntamente per l'intima con

nessione, pongono la questione se commetta spoglio il condutto

re, il quale sublochi in tutto o in parte la cosa all'insaputa del

locatore nonostante il divieto espresso di sublocazione, e se il

locatore possa proporre l'azione di reintegrazione nei confronti

del subconduttore per ottenere il rilascio della cosa o della parte di essa che ha formato oggetto della sublocazione.

Ai fini della soluzione della questione va rilevato che la loca

zione della cosa da parte del possessore non comporta perdita del possesso, bensì trasformazione di esso in mediato o indiretto

nel senso che il potere, invece di essere esercitato personal mente, lo è a mezzo del conduttore.

La lesione del possesso mediato, che provenga dal condutto

re, può concretare spoglio se ne impedisca l'esplicazione. Così si ritiene che commette spoglio il conduttore, ancorché

detentore qualificato della cosa locata, il quale alla scadenza del

rapporto non solo rifiuti la restituzione, ma accampi un proprio

possesso (Cass. 21 maggio 1992, n. 6134, Foro it., Rep. 1993, voce Possesso, n. 70; 13 novembre 1970, n. 2390, id., Rep. 1971, voce cit., n. 61; 17 luglio 1969, n. 2657, id., Rep. 1969, voce cit.. n. 39); la conclusione è opposta se il conduttore rifiuti

puramente e semplicemente la restituzione (Cass. 29 marzo

1995, n. 3700, id., Rep. 1995, voce cit., n. 130; 30 marzo 1987, n. 3041, id., 1987, I, 2078), giacché in tale caso la cessazione

della relazione giuridica con la cosa per effetto dell'estinzione

del diritto non importa cessazione della relazione di fatto ed in

altri termini la detenzione qualificata dà luogo ad un potere di

fatto sulla cosa che prescinde dal titolo contrattuale (ius deten

tionis). Nella controversia relativa all'adempimento delle obbligazio

ni del conduttore non viene in discussione lo ius detentionis, bensì lo ius detinendi, collegato al titolo contrattuale da cui trae

origine, e l'atteggiamento omissivo del conduttore, il quale ri

fiuti la restituzione della cosa, ove non sia accompagnato dalla

manifestazione della volontà di instaurare una relazione posses soria nuova, non comporta immutazione di quella preesistente e

non rileva ai fini della tutela possessoria. L'azione di spoglio va tenuta distinta dalle azioni del locatore

aventi natura personale, dirette a finalità recuperatorie come ef

fetto del venire meno del titolo dell'altrui detenzione collegato ad un rapporto esauritosi nella funzione.

Il Foro Italiano — 2003.

Il regime possessorio non mira a rafforzare l'obbligazione o a

renderla insensibile alle vicende che la interessano; esso rispon de ad esigenze di ordine pubblico, in quanto diretto ad evitare

che i cittadini si facciano ragione da sé medesimi (ne cives ad

arma ruant), e ha riguardo alle situazioni di fatto indipendente mente dal titolo giuridico, sul quale si fondano, e dai diritti che

l'autore dello spoglio vanta sulla cosa.

Non commette violazione del possesso mediato del locatore il

conduttore, il quale sublochi la cosa in violazione di divieto

espresso, sicché il locatore non è abilitato a proporre l'azione di

spoglio non solo nei confronti del conduttore, ma neppure del

subconduttore, e può semplicemente chiedere la risoluzione del

contratto e, una volta ottenutala, pretendere dal subconduttore la

consegna della cosa a norma dell'art. 1595 c.c. senza che lo

stesso possa opporsi legittimamente alla richiesta, richiamando

il contratto derivato concluso con il conduttore (Cass. 6 novem

bre 1991, n. 11853, id., 1992,1, 2461, in motivazione). Né varrebbe sostenere che, come affermato da questa corte

nella remota sentenza 1° agosto 1947, n. 1361 (id., 1948, I,

516), il subconduttore ha una detenzione autonoma solo rispetto al conduttore-sublocatore di modo che, se costui consente al ri

lascio della cosa, il locatore rientra legittimamente nel possesso anche rispetto al subconduttore.

Questa stessa corte con la sentenza 6 novembre 1991, n.

11853, cit., ha chiarito che il principio non può essere condiviso

perché, se il subconduttore è un detentore autonomo, lo è nei

confronti di tutti ed in particolare del conduttore e del locatore

in quanto, essendo la detenzione un rapporto di fatto, è inconce

pibile che sia autonoma verso alcuni e non verso altri.

Erroneamente, pertanto, il tribunale ha ravvisato nella specie

spoglio e ha accordato la tutela possessoria al locatore, doven

do, invece, ravvisare semplice violazione del divieto di subloca

zione da far valere mediante azione ex contractu nei confronti

del conduttore con effetti contro il sublocatore [recte: subcon

duttore] ai sensi dell'art. 1595 c.c.

La sentenza impugnata va cassata, rimanendo superata la

problematica concernente Vanimus possidendi e la possibilità concreta di ordinare la reintegrazione.

La cassazione è per violazione di norma di diritto e, non es

sendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può es

sere decisa nel merito.

Considerato che — come è pacifico — il fatto lamentato con

siste nell'avere il conduttore sublocato l'appartamento contro il

divieto contenuto nel contratto e per tale fatto, secondo il prin

cipio di diritto sopra affermato, non è data tutela possessoria, la

domanda va dichiarata inammissibile.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29

maggio 2003, n. 8597; Pres. Saggio, Est. Marziale, P.M.

Abbrutì (conci, conf.); Soc. R.t.i. - Reti televisive italiane e

altri (Avv. Pacifico, Bonomo) c. Soc. Edizioni Chappell (Avv. Attolico, Quiriconi). Conferma App. Milano 28 mag

gio 1999.

Diritti d'autore — Messaggio pubblicitario — Base musi

cale richiamante altro brano — Mancata autorizzazione

all'utilizzo — Concessionaria della pubblicità ed emitten

te televisiva — Responsabilità (L. 22 aprile 1941 n. 633,

protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo

esercizio, art. 12, 13, 14, 70; 1. 6 agosto 1990 n. 223, discipli na del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, art. 8. 15).

Posto che l'utilizzazione di un motivo musicale per la realizza

zione di uno spot pubblicitario comporta, se non debitamente

autorizzata, la violazione dei diritti di utilizzazione esclusiva

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