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sezione III civile; sentenza 29 ottobre 1997, n. 10653; Pres. Meriggiola, Est. Calabrese, P.M....

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sezione III civile; sentenza 29 ottobre 1997, n. 10653; Pres. Meriggiola, Est. Calabrese, P.M. Gambardella (concl. conf.); Farese e altri (Avv. Anzuoni) c. Marra e altri; Marra e altri (Avv. Benigni) c. Farese e altri. Cassa Trib. Avellino 15 gennaio 1994 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 1955/1956-1957/1958 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192662 . Accessed: 24/06/2014 23:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.248.111 on Tue, 24 Jun 2014 23:57:37 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 29 ottobre 1997, n. 10653; Pres. Meriggiola, Est. Calabrese, P.M.Gambardella (concl. conf.); Farese e altri (Avv. Anzuoni) c. Marra e altri; Marra e altri (Avv.Benigni) c. Farese e altri. Cassa Trib. Avellino 15 gennaio 1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 1955/1956-1957/1958Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192662 .

Accessed: 24/06/2014 23:57

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1955 PARTE PRIMA 1956

essere comunicata, a pena d'inammissibilità, anche all'ufficio

tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'eserci

zio di competenza». La stessa norma, all'8° comma precisa che la disposizione

di cui al 4° comma si applica però «a decorrere dal periodo

d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente

legge». L'amministrazione ricorrente ha abbandonato l'eccezione se

condo cui per «domanda» doveva intendersi soltanto quella pro

posta in via amministrativa, così aderendo all'enunciato dei giu dici d'appello, secondo cui non possono essere fatte distinzioni,

agli effetti dell'art. 29 cit., fra domande amministrative e do

mande giudiziarie, ma ha insistito nel porre l'accento sul dovere

di comunicazione della predetta domanda all'ufficio delle im

poste dirette di competenza, quale che sia il riferimento tempo rale del rimborso, giustificando la ratio dell'art. 29 con l'esi

genza del fisco di assoggettare ad imposta eventuali sopravve

nienze, quali i richiesti rimborsi. La questione, che è di stretta interpretazione, impone invece

la diversa lettura della norma correttamente effettuata dalla corte

d'appello, secondo cui il riferimento al «periodo di imposta» non ha valenza soltanto cronologica, ma contenutistica, per modo

che la domanda di rimborso di indebiti comunitari non deve

essere comunicata agli uffici delle imposte dirette se riferita a

periodi di imposta anteriori (come nella specie) all'entrata in

vigore della legge. L'onere di comunicazione delle domande di rimborso non può,

in altri termini, avere l'ampio effetto retroattivo prospettato dal

l'amministrazione, poiché ciò contrasterebbe non soltanto con

la ratio innovativa della norma, necessariamente rispettosa delle

garanzie del contribuente, ma soprattutto perché la tesi, secon

do la quale il meccanismo di cui all'art. 29, 8° comma, sarebbe

stato stabilito soltanto allo scopo di evidenziare eventuali so

pravvenienze imponibili, vistosamente confligge sia con l'inse

gnamento della Corte costituzionale (sent. 406/93, Foro it., 1993,

I, 3214), secondo cui il legislatore, in tema di rimborsi, è sem

pre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non

rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa; sia

con l'indirizzo della Corte europea di giustizia (sent. 9 novem

bre 1983, causa 199/82, id., 1984, IV, 297, e 24 marzo 1988, causa 104/86, id., 1988, IV, 477) secondo cui gli Stati membri non devono rendere eccessivamente difficili le azioni promosse

dagli operatori economici per il recupero di tributi non dovuti.

Il 4° e l'8° comma dell'art. 29 1. n. 428 del 1990 vanno letti

dunque nel senso che la domanda di rimborso di tributi non

dovuti in base alla normativa comunitaria deve essere comuni

cata anche all'ufficio delle imposte dirette soltanto se riferita

a periodi di imposta successivi all'entrata in vigore della legge.

Consegue il rigetto del ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 29 otto

bre 1997, n. 10653; Pres. Meriggiola, Est. Calabrese, P.M.

Gambardeiìa (conci, conf.); Farese e altri (Aw. Anzuoni) c. Marra e altri; Marra e altri (Aw. Benigni) c. Farese e

altri. Cassa Trib. Avellino 15 gennaio 1994.

Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Zone terremotate

della Campania e della Basilicata — Immobili dichiarati ina gibili — Conservazione del rapporto locativo — Immobili adi biti ad uso diverso dall'abitazione — Inapplicabilità (D.l. 26 novembre 1980 n. 776, interventi urgenti in favore delle po

polazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, art. 4 ter, 1. 22 dicembre 1980 n. 874, conversione in legge, con modifi

cazioni, del d.l. 26 novembre 1980 n. 776; d.l. 26 giugno 1981 n. 333, proroga del termine assegnato al commissario per il

completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremo

to del novembre 1980, art. 5 quater, 1. 6 agosto 1981 n. 456, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 giugno 1981 n. 333).

Il Foro Italiano — 1998.

La norma dell'art. 4 ter d.l. 776/80 (convertito nella l. 874/80), che prevede il diritto del conduttore alla conservazione del

rapporto locativo per il tempo necessario all'esecuzione di opere di urgente riattazione conseguenti al terremoto del novembre

1980, comportanti il temporaneo allontanamento del condut

tore dall'alloggio, riguarda esclusivamente le locazioni di im

mobili destinati ad abitazione. (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione del 7 luglio 1987

Farese Pasquale, in proprio e quale procuratore di Farese Ma

ria Maddalena e Alfonso nonché di Solmone Gaetano, Michele

e Francesca e Farese Maria e Rosa convenivano dinanzi al Pre

tore di Avellino Marra Giuseppina ved. Mangiusti e Mangiusti Alfonso e Silvana per ottenere il rilascio di un locale terraneo

sito in Atripalda alla via Roma 28, detenuto in locazione fino

al giorno del terremoto del 23 novembre 1980 e poi continuato

ad occupare senza titolo, nonostante la sua inagibilità. Da parte convenuta si impugnava la domanda, sostenendosi

che alla base del rapporto vi era pur sempre l'originario con

fi) Con la sentenza odierna (nonché con la n. 10719, emessa il 30 ottobre 1997, Foro it., Mass., 1062, il cui decisum è identico) la Cassa zione interviene sull'ambito di applicazione della norma che, nel conte sto delle misure in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, ha previsto, in deroga alla disciplina ordinaria (e se

gnatamente all'art. 59, n. 3, 1. 392/78), il diritto del conduttore alla conservazione del rapporto locativo anche quando sia costretto ad al lontanarsi dall'alloggio locato, dichiarato inagibile, per consentire l'ese cuzione delle opere urgenti di ripristino.

In senso conforme alla Cassazione, e cioè per l'operatività della nor ma soltanto in tema di locazioni abitative, anche in considerazione del la sua specialità (o eccezionalità), v. Pret. Napoli-Castellammare di Sta bia 19 dicembre 1994, id., 1995, I, 2163 (che si riferisce, peraltro, più specificamente al problema — direttamente connesso — dell'ambito di

applicazione dell'art. 5 quater d.l. 333/81, aggiunto dalla legge di con versione 456/81, che stabilisce l'esonero del conduttore dall'obbligo di

pagamento del canone, fino al collaudo dei lavori di riattamento resi necessari dal sisma); e, in dottrina, G. Spagnuolo, La sospensione del

rapporto di locazione nella legislazione di emergenza, in Ross, equo canone, 1986, 7. Contra, per l'estensibilità anche agli immobili ad uso diverso dell'ambito di aplicazione dell'art. 4 ter d.l. 776/80 (1. 874/80), nonostante il suo riferimento letterale agli «alloggi», v., invece, F. Trifone-S. Pasca, Locazione e legislazione dell'emergenza per le zone terremotate: prime considerazioni, id., 1980, 218; U. Botta, Normati va di emergenza e locazioni. Protezione civile, in Arch, locazioni, 1981, 179; A. Iacono, Sul diritto del conduttore alla conservazione del con tratto di locazione di immobile colpito dagli eventi sismici del novem bre 1980, id., 1987, 235 (secondo il quale la successiva 1. 14 maggio 1981 n. 219, che ha disciplinato organicamente la materia, prevedendo all'art. 11 la facoltà del conduttore di sostituirsi al proprietario nella

riparazione o ricostruzione, tra l'altro con specifico riferimento agli im mobili destinati ad attività artigianale, commerciale o turistica, avrebbe «colmato una lacuna», estendendo a tali immobili l'ambito di applica zione del beneficio della conservazione del contratto di locazione).

Sui presupposti della norma in discorso ed il suo modo di operare, v., sotto altri aspetti (e precisamente con riferimento all'ipotesi in cui l'immobile locato, danneggiato dal terremoto, sia stato demolito), Pret. Napoli-Castellammare di Stabia 5 febbraio 1992, Foro it., 1993, I, 994, con nota di richiami; e più in generale, in dottrina, M. Annunziata, Disciplina locatizia nelle zone terremotate, Milano, 1982, 81 ss.

Riguardo al modo di operare della disposizione, la giurisprudenza ha reiteratamente sottolineato che la conservazione del rapporto di lo cazione ai sensi dell'art. 4 ter d.l. 776/80 «comporta una mera sospen sione del diritto di godimento per il conduttore (per il tempo in cui è costretto ad allontanarsi dall'immobile) e la reviviscenza dello stesso diritto originario (e non la nascita di un diritto nuovo se pure di conte nuto identico) al venir meno dell'impedimento, sicché il periodo di so

spensione non determina alcun mutamento della durata del rapporto»: oltre ai precedenti richiamati in nota a Pret. Napoli-Castellammare di Stabia 5 febbraio 1992, cit., v., da ultimo, Cass. 20 novembre 1995, n. 12014, Foro it., Rep. 1996, voce Locazione, n. 178, e 6 settembre 1995, n. 9381, id., Rep. 1995, voce cit., n. 217.

Per riferimenti sulla tutela del conduttore nel caso che, terminati i lavori di ripristino, il locatore rifiuti di reimmetterlo nel godimento del l'immobile, v. Cass. 1° settembre 1994, n. 7621, id., 1995, I, 1536, con nota di richiami.

Quanto all'esonero del conduttore dall'obbligo di pagamento del ca none di locazione, v., nel senso che esso presuppone il suo allontana mento dall'alloggio reso inagibile dal sisma, e quindi non trova applica zione qualora egli sia rimasto nel godimento del bene nonostante la dichiarazione di inagibilità, v. Cass. 26 gennaio 1995, n. 932, ibid., 2162, con nota di richiami, e, da ultimo, Cass. 19 dicembre 1996, n. 11367, id., Rep. 1996, voce cit., n. 260.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tratto di locazione. Inoltre, si chiedeva disporsi la restituzione

in suo favore dell'immobile in relazione all'avvenuta esecuzione

dei lavori di riparazione o ricostruzione.

Con sentenza 24 maggio 1990 il pretore, ritenuto che il con

tratto di locazione era scaduto, quale vecchio contratto, nel 1985,

accoglieva la domanda e condannava i convenuti al rilascio.

La pronuncia veniva gravata dai soccombenti, che lamenta

vano che il primo giudice li aveva equiparati a degli occupanti abusivi ed invocavano, in ultima analisi, la norma di cui all'art.

4 ter d.l. 776/80, conv. nella 1. 874/80, in forza della quale essi avevano il diritto al rientro nell'immobile ristrutturato alla

fine delle relative opere. Resistevano i Farese, i quali rilevavano l'inammissibilità del

l'appello per mancanza di interesse, in quanto i Mangiusti ave

vano trasferito altrove la rivendita di tabacchi che esercitavano

nel locale in oggetto, e l'infondatezza nel merito del gravame, dato che il contratto era venuto a scadenza durante il tempo in cui i conduttori avevano continuato ad occupare l'immobile

senza pagare alcun canone dal novembre 1980. Osservavano, tra l'altro, che l'invocata norma dell'art. 4 ter, cit., si riferiva

ai soli alloggi destinati ad abitazione. Il Tribunale di Avellino con sentenza del 15 gennaio 1994

accoglieva l'appello e per l'effetto rigettava la domanda propo sta dagli attori con citazione del 7 luglio 1987.

Riteneva il giudice d'appello: a) che sussisteva l'interesse de

gli appellanti ad impugnare la sentenza, al fine di una più profi cua o meno costosa gestione della loro attività; b) che la quie scenza dei contratti di locazione nel periodo di inagibilità degli immobili — in base all'interpretazione complessiva degli art.

4 ter d.l. 776/80 e 5 quater 1. 456/81 — non è riferita soltanto

alle abitazioni, ma anche ai locali adibiti alle attività produtti ve; c) che gli appellanti Mangiusti avevano conseguentemente diritto di conservare il rapporto locativo per il periodo di dura

ta legale, detratto il periodo di sospensione dovuto alla rico

struzione (e cioè per altri anni cinque, mesi sette e giorni otto). Per la cassazione di tale decisione Farese Pasquale, in pro

prio e nella qualità, e gli altri hanno proposto ricorso. Hanno

resistito con controricorso i Mangiusti, che hanno altresì propo sto ricorso incidentale condizionato, cui hanno replicato i ricor

renti principali. Questi ultimi hanno pure depositato memoria.

Motivi della decisione. — Previamente i due ricorsi, principa le e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., invol

gendo la medesima sentenza.

Quanto al ricorso principale, esso è impostato su due motivi.

Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applica zione dell'art. 100 e violazione dell'art. 112 c.p.c., i ricorrenti

deducono l'erroneità ed ultrapetizione della decisione del tribu

nale in ordine al ritenuto interesse dei Mangiusti ad impugnare la sentenza di primo grado.

Il motivo va disatteso. Al di là invero della motivazione ad

dotta nella specie dal giudice di appello, deve essere riconosciu

to l'interesse ad impugnare ogniqualvolta la sentenza abbia con

cretamente determinato per una parte una condizione di sfavore

a vantaggio della controparte. Sta di fatto, nel caso che occupa, che, a seguito dell'impu

gnazione dagli stessi proposta, il risultato della decisione di pri mo grado fu ribaltato in favore degli appellanti, che videro così

riconosciuto il diritto a continuare, per la durata legale, nella

locazione.

Esisteva, perciò, un'utilità giuridica che dall'eventuale acco

glimento del gravame poteva derivare agli appellanti, tale da

far ritenere sussistente il loro interesse ad impugnare la sentenza.

Con il secondo motivo, poi, i ricorrenti denunciano errata

interpretazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 ter d.l.

776/80, conv. in 1. 874/80, e dell'art. 5 quater d.l. 333/81, conv. in 1. 456/81, nonché dell'ordinanza del commissario straordina

rio del governo 466/81.

Deducono che il contratto di specie si concluse irrimediabil mente il 30 marzo 1987; che impropriamente è richiamata dal

tribunale la norma dell'art. 5 quater d.l. 331/81; che la norma

dell'art. 4 ter d.l. 776/80 — che prevedeva la conservazione del

rapporto solo per il caso di urgenti lavori di riattazione, com

portanti un temporaneo allontanamento del conduttore dall'al

loggio, e non per i casi in cui, come quello in esame, la gravità

dei danni impone la demolizione dell'immobile, in vista di una

sua ricostruzione — riguarda le sole locazioni di immobili desti

nati ad abitazione.

Il Foro Italiano — 1998.

Il motivo, in tale sua finale assorbente prospettazione, è

fondato.

La norma dell'art. 4 ter d.l. 776/80, che consente la conser

vazione del rapporto locativo per il tempo necessario all'esecu

zione di opere di urgente riattazione, conseguenti a calamità

naturale (terremoto) riguarda, invero, le sole locazioni di im

mobili destinati ad abitazione, come si desume dalla lettura del

la norma stessa.

Dispone questa, infatti, che «il locatario di immobili dichia rati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto

ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio». Attesa dunque la correlazione del termine «immobili» con il

termine «alloggio», nonché la ratio della norma, non corrispon de ad una esatta interpretazione logico-sistematica della stessa

ipotizzare e ritenere che il legislatore, usando il termine «immo

bili» abbia voluto genericamente riferirsi a tutti gli immobili, ovvero anche a quelli destinati ad uso diverso da quello abitati

vo, essendo viceversa evidente che la conservazione del rappor to è stata prevista solo per gli immobili destinati ad abitazione, com'è dimostrato dall'uso successivo, esplicativo, rispetto al ter

mine iniziale di «immobili», del termine «alloggio». In pratica, nella sua concreta finalità, la normativa de qua

è volta a conservare il rapporto di locazione allo scopo di assi

curare le esigenze abitative temporaneamente e forzosamente in

terrotte per l'esecuzione di urgenti lavori in conseguenza della

detta calamità naturale.

Il secondo motivo va, pertanto, come sopra accolto.

Passando al ricorso incidentale, lo stesso si basa su un unico

motivo, con il quale si denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c.,

per essere stata pronunciata la cessazione del rapporto di loca

zione, mentre con la domanda introduttiva del giudizio si dedu

ceva la detenzione senza titolo dell'immobile. Si assume, quin

di, che il rigetto della domanda per inammissibilità ed infonda tezza avrebbe inibito al tribunale ogni esame e decisione sulla

durata del contratto di locazione.

Il motivo è infondato, giacché, spettando la qualificazione della domanda al giudice, è da ritenere che, sulla base degli elementi a sua disposizione, il pretore reputò trattarsi, in con

creto, di domanda di cessazione di locazione.

Conclusivamente, va accolto il secondo motivo del ricorso

principale e rigettato il primo, nonché il ricorso incidentale. Con

seguentemente la sentenza va cassata in relazione al motivo ac

colto e la causa rinviata, per nuovo esame, alla stregua delle

esposte considerazioni, ad altra sezione del Tribunale di Avellino.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 21 otto

bre 1997, n. 10352; Pres. Pontrandolfi, Est. Ianniruberto, P.M. Fedeli (conci, conf.); Cassa nazionale previdenza ed

assistenza forense (Aw. De Stefano) c. La Paglia (Aw. Gran

de). Conferma Trib. Caltanissetta 15 settembre 1994.

Avvocato — Previdenza forense — Retrodatazione dell'iscrizio

ne alla cassa — Pensione di vecchiaia — Decorrenza (L. 20

settembre 1980 n. 576, riforma del sistema previdenziale fo

rense, art. 1, 29; 1. 11 febbraio 1992 n. 141, modifiche ed

iptegrazioni alla 1. 20 settembre 1980 n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di pre videnza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, art. 12).

Nel caso di domanda di iscrizione retroattiva o di retrodatazio

ne degli effetti della iscrizione alla Cassa nazionale di previ denza forense, quando in conseguenza di tale domanda l'i

scritto raggiunga i trenta anni di iscrizione e contribuzione,

il diritto alla pensione di vecchiaia si matura alla data del

compimento del sessantacinquesimo anno di età e non già

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