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sezione III civile; sentenza 29 ottobre 1997, n. 10654; Pres. Sommella, Est. Boffa Tarlatta, P.M.Lo Cascio (concl. conf.); Galanti (Avv. Prosperi Mangili, Baldon) c. Azienda agricola Montello(Avv. Contaldi, Dorizzi, Ravignani), Fall. soc. agricola Gloria, Comirato. Conferma App. Venezia2 febbraio 1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 9 (SETTEMBRE 1998), pp. 2515/2516-2517/2518Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194310 .
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2515 PARTE PRIMA 2516
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 29 otto
bre 1997, n. 10654; Pres. Sommella, Est. Boffa Tarlatta, P.M. Lo Cascio (conci, conf.); Galanti (Aw. Prosperi Man
gili, Baldon) c. Azienda agricola Montello (Aw. Contaldi,
Dorizzi, Ravignani), Fall. soc. agricola Gloria, Comirato.
Conferma App. Venezia 2 febbraio 1994.
Termini processuali in materia civile — Sospensione per ferie — Inapplicabilità alle controversie di natura agraria (Cod.
proc. civ., art. 409; 1. 7 ottobre 1969 n. 742, sospensione dei
termini processuali nel periodo feriale, art. 3; 1. 14 febbraio
1990 n. 29, modifiche e integrazioni alla 1. 3 maggio 1982 n. 203, art. 9).
Al fine di stabilire se la causa sia sottratta alla sospensione dei
termini nel periodo feriale, assume rilievo esclusivo la natura
agraria della stessa, determinata sulla base della prospettazio ne — prima facie non infondata — resa dalle parti. (1)
(1) La decisione è espressione di una tendenza assolutamente costante della giurisprudenza di legittimità. Questi i risultati emergenti da un'a nalisi dell'ultimo ventennio:
A) la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla 1. 7 ottobre 1969 n. 742 è inapplicabile alle controversie agrarie, e ciò in forza dell'art. 3 della stessa legge (cfr. Cass. 11 agosto 1995, n. 8829, Foro it., Rep. 1996, voce Termini processuali civili, n. 18, e Giur. it., 1996, I, 1, 469; App. Bologna 3 marzo 1992, Foro it., Rep. 1992, voce
cit., n. 12, e Dir. e giur. agr., 1992, 428; App. Genova 29 febbraio
1992, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 10, e Dir e giur. agr. e ambien
te, 1993, 167; Cass. 4 maggio 1991, n. 4929, Foro it., Rep. 1992, voce
cit., n. 11, e Dir. e giur. agr., 1992, 233; 1° luglio 1987, n. 5771, Foro
it., Rep. 1987, voce cit., n. 19; 17 febbraio 1987, n. 1733, ibid., n.
6; 26 ottobre 1985, n. 5286, id., Rep. 1986, voce Contratti agrari, n.
412, e Arch, civ., 1986, 530; 28 agosto 1985, 4575, Foro it., Rep. 1985, voce Termini processuali civili, n. 20; 29 agosto 1984, 4725, id., Rep. 1984, voce cit., n. 23; 16 giugno 1983, n. 4144, id., Rep. 1983, voce
cit., n. 33; 29 marzo 1983, n. 2283, ibid., n. 36; 15 luglio 1982, n.
4160, id., Rep. 1982, voce cit., n. 7; 17 marzo 1982, n. 1749, ibid., n. 29; 22 dicembre 1981, n. 6747, id., Rep. 1981, voce cit., n. 39; 19
luglio 1980, n. 4767, id., Rep. 1980, voce cit., n. 26; 27 novembre
1979, n. 6215, id., Rep. 1979, voce cit., n. 48; 17 maggio 1979, n.
2854, ibid., n. 50; 7 marzo 1979, n. 1419, ibid., n. 51; 22 luglio 1978, n. 3673, id., Rep. 1978, voce cit., n. 45; App. Venezia 24 febbraio
1978, id., Rep. 1979, voce cit., n. 49, e Riv. dir. agr., 1978, II, 388; Cass. 6 novembre 1976, n. 4045, Foro it., Rep. 1978, voce cit., n. 44; 2 aprile 1977, n. 1260, id., Rep. 1979, voce cit., n. 52, e Riv. dir.
lav., 1978, II, 467; 22 marzo 1978, n. 1406, Foro it., Rep. 1978, voce
cit., n. 47; 3 marzo 1978, n. 1064, ibid., n. 46). B) Tale soluzione deriva direttamente dalla natura agraria della con
troversia e non dall'opzione svolta dal legislatore a favore del c.d. rito del lavoro: anzi, lungi dall'essere l'una la conseguenza dell'altra, en trambe le scelte processuali rispondono al medesimo fine di celerità. Ne deriva che la sospensione dei termini non opera pur se il giudizio si è svolto secondo il rito ordinario o secondo altro rito speciale (cfr. Cass. 21 gennaio 1995, n. 700, id., Rep. 1995, voce cit., n. 19; 11
luglio 1983, n. 4709, id., Rep. 1983, voce cit., n. 32; 21 giugno 1983, n. 4249, ibid., n. 35. Ed inoltre, con riferimento a fattispecie in cui è stata affermata l'operatività della sospensione perché relative a diritti
reali, Cass. 23 agosto 1990, n. 8611, id., Rep. 1990, voce cit., n. 18; 20 gennaio 1988, n. 421, id., Rep. 1988, voce Enfiteusi, n. 13; 16 mag gio 1981, n. 3224, id., Rep. 1981, voce Termini processuali civili, n.
31; 11 settembre 1980, n. 5254, id., Rep. 1980, voce cit., n. 24). C) In ipotesi, poi, in cui più domande siano trattate simultaneamente
per ragioni di connessione, una delle quali soggetta alla sospensione dei termini, tutte le cause sono sottoposte alla sospensione (cfr. Cass. 6 maggio 1996, n. 4199, id., 1997, I, 1928, con nota redazionale a cui si rimanda per ulteriori riferimenti; in senso contrario Cass. 4 set tembre 1980, n. 5107, id., Rep. 1980, voce cit., n. 25).
D) Nei casi in cui non opera la sospensione, neppure è sospeso il termine per riassumere la causa davanti alla sezione specializzata di chiarata competente, essendo le parti vincolate alla qualificazione data dal giudice al rapporto controverso (cfr. Cass. 3 ottobre 1977, n. 4209, id., 1978, I, 420, con nota di A. Proto Pisani).
E) Infine, è stata esclusa la natura agraria del giudizio intentato per il risarcimento dei danni e per le spese derivanti da sequestro dichiarato nullo perché emanato nonostante il merito riguardasse rapporti agrari, con conseguente applicazione del regime della sospensione dei termini
(cfr. Cass. 6 dicembre 1996, n. 10892, id., Rep. 1996, voce cit., n. 10). In dottrina, vedi Garb agnati, 77 processo agrario, Milano, 1989; Biffi,
La sospensione feriale dei termini: l'ambito di applicazione della l. 7 ottobre 1969 n. 742 nell'interpretazione della Corte costituzionale, in Riv. dir. proc., 1992, 233; Nappi, Tutela giurisdizionale e contratti agrari, Milano, 1994, Di Domenico, In tema di sospensione dei termini neI
periodo feriale, in Giur. merito, 1995, 166.
Il Foro Italiano — 1998.
Svolgimento del processo. — In data 14 novembre 1989 l'A
zienda agricola del Montello, nell'ambito di procedura esecuti
va, si rendeva aggiudicataria di fondo rustico sito in comune
di Nervesa della Battaglia, già di Comirato Giuseppe.
L'acquirente, in forza del titolo d'acquisto, richiedeva il rila
scio al Comirato, ma proponevano opposizione di terzo la di
lui moglie Galanti Maria Gloria, e la soc. Azienda agricola Glo
ria, eccependo l'esistenza di rapporto agrario di affittanza, op
ponibile all'acquirente. Con atto 17 dicembre 1992 l'aggiudicataria Azienda agricola
del Montello adiva la sezione specializzata agraria del Tribunale
di Treviso chiedendo accertarsi nei confronti di Galanti Gloria, dell'Azienda agricola Gloria, dell'esecutato Comirato Giusep
pe, e di Comirato Giannetto la inesistenza o una inopponibilità di qualsivoglia rapporto agrario di affittanza, con conseguente condanna al rilascio del fondo.
Galanti Gloria e la soc. Agricola Gloria, eccepivano la litis
pendenza, e nel merito resistevano; Comirato Giuseppe e Comi
rato Giannetto, eccepivano la propria carenza di legittimazione, e nel merito resistevano.
Con sentenza 7 maggio-30 giugno 1993 il tribunale adito, di
chiarava cessato al 23 giugno 1991 il contratto di affitto di azien
da agricola, e non opponibili altri contratti agrari stipulati do
po il pignoramento, e condannava Galanti Maria Gloria, e la
soc. Azienda agricola, al rilascio del fondo.
La sentenza era notificata il 26 agosto ed il 1° settembre 1993.
Con atto depositato il 14 ottobre 1993, Galanti Maria Gloria, la società agricola Gloria s.r.l., e Comirato Giannetto propone vano appello; la convenuta, in preliminarità, rilevava la tardivi
tà del ricorso, non applicandosi alla controversia la sospensione dei termini.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 2 feb
braio 1994, dichiarava l'inammissibilità dell'appello. La corte
territoriale osservava che la controversia aveva per oggetto la
sussistenza o meno di rapporti agrari eccepiti dai pretesi con
duttori ed aveva avvertito sulla qualificazione, non infondata
prima facie, del contratto di affitto sia dell'azienda sia del fon
do rustico.
Doveva pertanto ritenersi applicabile il principio che la so
spensione dei termini in periodo feriale non opera per le cause
agrarie, e pertanto il ricorso, tardivamente proposto doveva con
siderarsi inammissibile. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ga
lanti Maria Gloria sulla base di unico motivo. Ha resistito al
l'Azienda agricola del Montello. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Comirato Giannetto, parte del giudizio di appello.
Motivi della decisione. — Con il motivo proposto la ricorren
te denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 1. 7 otto
bre 1969 n. 742 e dell'art. 434, 2° comma, c.p.c., nonché omes
sa ed insufficiente motivazione sul punto decisivo della contro
versia.
La ricorrente censura che, vertendo la controversia sulla sus
sistenza di contratto di affitto di azienda, la causa doveva rite
nersi ordinaria e non agraria, assimilabile a controversie di
lavoro.
Non sarebbero così applicabili al processo di cui trattasi quel le norme che presuppongono la sussistenza di una controversia
di lavoro, non rientrando nel disposto dell'art. 409, n. 2, c.p.c., né l'art. 3 1. 7 dicembre 1969 n. 474 relativo alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Immotivatamente la corte d'appello avrebbe trascurato di con
siderare la differenza tra rito del lavoro e controversia del lavo
ro non incidendo il rito sulla posizione sostanziale della parte. Il motivo deve ritenersi infondato. Esattamente la ricorrente
afferma che le eccezioni al principio generale della sospensione dei termini sono stabiliti dall'art. 3 1. 474/69 sulla base della
natura della controversia e non in relazione al rito per essa
previsto. È stato così da questa corte escluso che la sospensione dei
termini si applichi al giudizio di affrancazione delle enfiteusi rustiche disciplinate dalla 1. 22 luglio 1966 n. 607, a nulla rile vando che tali giudizi si svolgano in virtù dell'art. 5 1. 2 marzo
1963 n. 320, secondo il rito dettato per le controversie indivi
duali del lavoro (Cass. 23 agosto 1990, n. 8611, Foro it., Rep. 1990, voce Termini processuali civili, n. 18).
Nella fattispecie peraltro oggetto del giudizio introdotto dalla
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Azienda agricola del Montello è stato l'accertamento negativo della sussistenza di qualsivoglia rapporto agrario con i detentori
del fondo ed anche con i soggetti ad essi collegati. Nel caso
quindi la competenza della sezione agraria determinata in base
alla progettazione del rapporto, allegato dall'attore od eccepito da controparte, e non rilevabile prima facie come infondato, individua anche la natura della controversia di carattere sostan
zialmente agrario. L'art. 9 1. 14 febbraio 1990 n. 29 ha riaffermato che tutte
le controversie in materia di contratti agrari sono di competen za delle sezioni specializzate agrarie, ed assoggettate al rito di
cui agli art. 409 ss. c.p.c., per cui sottratta al giudice del lavoro
la residua competenza in materia agraria, assume predominante rilievo l'agrarietà della controversia; è quindi a tale natura so
stanziale del rapporto, derivante da contratto agrario, che oc
corre far riferimento per ritenere escluse dal regime della so
spensione dei termini feriali le controversie derivanti da rappor ti agrari e già elencate nell'art. 429 c.p.c., sostituito dall'art.
409 c.p.c. nuovo testo.
La corte territoriale, con accertamento di merito, non censu
rato, ha nel caso affermato che — oltre l'accertamento negati vo richiesto da parte attrice, espressamente coinvolgente con
tratti agrari di qualsiasi tipo — la vertenza aveva avuto per
oggetto la qualificazione del rapporto, anche con riferimento
al fondo rustico, oltreché all'affitto di azienda. Controversia
molto più ampia, anche con riferimento ai diversi soggetti inte
ressati, ed alle pluralità di rapporti pluripersonali succedutisi, di quella del solo affitto di azienda.
Legittimamente la corte territoriale ha pertanto ritenuto la
sostanziale natura agraria della controversia trattata dal tribu
nale — indipendentemente dal rito — ed ha pertanto, secondo
giurisprudenza costante, escluso l'applicabilità della sospensio ne dei termini feriali. Legittimamente ha pertanto ritenuto tar
divo l'appello. La censura non può quindi trovare accoglimento. Il ricorso
deve essere rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione i civile; sentenza 29 otto
bre 1997, n. 10643; Pres. Carbone, Est. Rovelli, P.M. Lo
Cascio (conci, conf.); Marziali (Aw. Cimino, Lancellotti) c. Angelini (Avv. Fusco). Conferma App. Ancona 1° giugno 1994.
Procedimento civile — Notificazione della sentenza al procura tore rinunziante — Termine breve per l'impugnazione — De
correnza (Cod. proc. civ., art. 85, 170, 285)
La notificazione della sentenza al procuratore costituito che ab
bia rinunziato al mandato è idonea a far decorrere il termine
breve per impugnare poiché la rinunzia ha pieno effetto solo
dal momento della sostituzione del difensore (nella specie, av
venuta solo dopo la notificazione della sentenza). (1)
(1) La massima è espressione di un orientamento giurisprudenziale costante: cfr. Cass. 9 dicembre 1992, n. 13018, Foro it., 1993, I, 2587, e Corriere giur., 1993, 445, con nota di G. Guarnieri, secondo cui
la disposizione del codice di rito la quale prevede che la revoca o la
rinunzia alla procura non abbiano effetti nei confronti dell'altra parte sinché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, mira ad evitare
una vacatio dello ius postulandi, e deve essere interpretata nel senso
che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con
riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerate, e ciò sia
per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del
mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti
nel suo interesse. Nello stesso senso, Cass. 20 ottobre 1989, n. 4226, Foro it., Rep. 1989, voce Procedimento civile, n. 71; 10 febbraio 1987,
Il Foro Italiano — 1998.
Svolgimento del processo. — Con sentenza del 13 marzo 1993
il Tribunale di Macerata ha respinto la domanda proposta da
Marianna Marziali nei confronti dell'aw. Saul Angelini e, in
accoglimento della riconvenzionale di quest'ultimo, ha condan
nato l'attrice al pagamento della somma di lire 7.180.256 oltre
interessi e spese. La Marziali, con atto notificato il 6 settembre
1993, ha proposto appello, rilevando la nullità della notifica
della sentenza eseguita il 22 aprile 1993 al proc. Donatella Sciar
reri per avere la medesima rinunciato al mandato conferitole, ed eccependo, sul merito, la prescrizione del credito professio
n. 1383, id., Rep. 1987, voce cit., n. 69; 25 maggio 1984, n. 3227, id., Rep. 1984, voce cit., n. 55.
In senso parzialmente difforme, con riferimento alla legittimazione del difensore rinunziante a compiere gli atti nell'interesse della parte, v. Cass. 13 febbraio 1996, n. 1085, id., Rep. 1996, voce Avvocato, n. 68, secondo cui il difensore che abbia rinunciato al mandato, o al
quale il mandato sia stato revocato dal cliente, conserva, fino alla sua
sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla contro
parte al suo assistito, ma non è più legittimato a compiere atti nell'inte resse del mandante, poiché la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di
patrocinio (art. 85 c.p.c.); se quindi il difensore, nonostante la revoca o la rinuncia, ha svolto in concreto attività difensive, queste ultime, in assenza di elementi da cui desumere il ripristino del rapporto di pa trocinio e salvo la ratifica, possono essere inquadrate soltanto nell'isti tuto della gestione di affari, con conseguente applicabilità della relativa
disciplina e, in particolare, dell'art. 2031 c.c. Sui requisiti della rinunzia del difensore al mandato, v. Cass. 7 otto
bre 1981, n. 5260, id., Rep. 1981, voce Procedimento civile, n. 58, secondo cui essa non richiede un atto formale e può avvenire per com
portamento concludente, ma, in tal caso, non basta la sola assenza del difensore dalle udienze, occorrendo anche altri fatti i quali, considerati insieme a detta assenza, inducano a ritenere cessato il rapporto tra la
parte ed il difensore, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congniamente motivato.
Su questioni strettamente consequenziali, v. Cass., sez. un., 28 otto bre 1995, n. 11303, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 153, secondo cui la revoca o la rinuncia non hanno efficacia alcuna nel processo e non
determinano, a norma dell'art. 301 c.p.c., l'interruzione di esso; Cass. 29 agosto 1992, n. 9994, id., Rep. 1993, voce Spese giudiziali civili, nn. 39-41, e Giur. it., 1993, I, 1, 2157, secondo cui, poiché l'art. 93
c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese il difensore con
procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'e stinzione del mandato per intervenuta rinuncia, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, poiché la disposizione dell'art. 85 c.p.c. prevede l'inefficacia della revoca e della rinuncia alla
procura sino alla sostituzione del difensore solo nei confronti della con
troparte, mentre nei rapporti interni, soccorrendo la disciplina del man
dato, la rinuncia ha effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, dal momento in cui essa sia stata comunicata al mandante.
Su questioni strettamente collegate, v. Cass. 3 giugno 1997, n. 4944, Foro it., Mass., 475, secondo cui il principio della c.d. perpetuano del l'ufficio defensionale opera nelle sole ipotesi di revoca della procura e di rinuncia al mandato, non in quelle di cancellazione dall'albo, an che se disposta su domanda dell'interessato, per cui in tale ultima ipote si, con la cessazione dello ius postulandi, diviene illegittima la prosecu zione dell'attività professionale; applicando questo principio, la corte ha stabilito che il procuratore cancellato dall'albo legittimamente rifiu ta la notifica dell'atto di impugnazione. Applicano lo stesso principio anche Cass., sez. un., 21 novembre 1996, n. 10284, id., Rep. 1996, voce Impugnazioni civili, n. 24, che ha considerato giuridicamente ine sistente la notificazione della sentenza di primo grado effettuata al pro curatore cancellato dall'albo, e Cass. 18 settembre 1986, n. 5676, id., Rep. 1986, voce cit., n. 36, secondo cui la notificazione della sentenza
effettuata, a norma dell'art. 285 c.p.c., al procuratore cancellato dal l'albo per qualsiasi causa è giuridicamente inesistente e, diversamente da quella eseguita al procuratore nei casi di revoca o di rinuncia alla
procura, non determina la decorrenza dei termini brevi per l'impugna zione; tuttavia — ha aggiunto la corte — se la parte destinataria della notificazione della sentenza, nel proporre appello oltre il termine breve
decorrente da tale notificazione, nulla deduce in ordine alla nullità o all'inesistenza della stessa, non può far valere tale nullità od inesistenza nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia dichiarato l'i
nammissibilità del proposto appello. Nel riaffermare il principio della perpetuatio dell'ufficio defensiona
le, Cass. 29 maggio 1982, n. 3326, id., Rep. 1982, voce Procedimento
civile, n. 49, ha aggiunto che il difensore ha il dovere di svolgere con
diligenza il mandato professionale sino al momento della sua sostituzio ne con altro procuratore. Secondo la corte le eventuali negligenze o dimenticanze del difensore (nella specie, si trattava di un'errata comu nicazione alla parte della data dell'udienza di precisazione delle conclu
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