sezione III civile; sentenza 3 dicembre 2002, n. 17156; Pres. Fiduccia, Est. Trifone, P.M. Fuzio(concl. diff.); Soc. Olcese pubblicità esterna (Avv. Picone, Rocca) c. Soc. Italgas (Avv. Nicolais).Cassa Trib. Torino 1° settembre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 4 (APRILE 2003), pp. 1145/1146-1147/1148Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198267 .
Accessed: 24/06/2014 23:33
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 24 Jun 2014 23:33:09 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 3 di
cembre 2002, n. 17156; Pres. Fiduccia, Est. Trifone, P.M.
Fuzio (conci, diff.); Soc. Olcese pubblicità esterna (Avv. Pi
tone, Rocca) c. Soc. Italgas (Avv. Nicolais). Cassa Trib.
Torino 1° settembre 1998.
Locazione — Concessione in uso di edificio per affissioni
pubblicitarie — Locazione tipica — Configurabilità (Cod. civ., art. 1571; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle loca
zioni di immobili urbani, art. 27).
E riconducibile allo schema tipico della locazione il contratto
con cui il proprietario di un edificio concede a un 'impresa, verso corrispettivo, il diritto di installare sul muro dell'edifi cio stesso, per un tempo determinato, un certo numero di
cartelloni pubblicitari (sulla base di tale principio la Supre ma corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice del
merito, che aveva ravvisato nella specie un contratto atipico, rimettendo al giudice del rinvio l'accertamento dell'assog
gettabilità della locazione alla disciplina dettata dagli art. 27
ss. I. 392/78, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti
ad uso diverso dall'abitazione). (1)
Svolgimento del processo. — Con contratto del 18 settembre
1990 la società Italgas s.p.a. concedeva alla società Olcese e C.
s.r.l. il diritto di installare quattro cartelloni pubblicitari sul mu
ro dell'edificio di sua proprietà in Torino per la durata di un an
no, prorogabile tacitamente in difetto di disdetta.
La società concedente, che aveva intimato formale disdetta
per la scadenza del 14 ottobre 1994, non avendo la società con
cessionaria a tale data rimosso i cartelloni pubblicitari, la con
veniva in giudizio innanzi al Tribunale di Genova per ottenerne
la condanna alla rimozione della pubblicità previa declaratoria
di risoluzione del contratto, qualificato negozio atipico sottratto
alla disciplina di cui alla 1. n. 392 del 1978. Sull'eccezione della società convenuta, secondo cui il con
tratto era da qualificare come locazione di immobile destinato
ad uso diverso dall'abitazione, il tribunale adito dichiarava la
sua incompetenza per materia ed indicava quale competente il
Pretore di Torino, innanzi al quale la controversia era riassunta
e decisa con sentenza del 6 maggio 1997, che, esclusa l'appli cabilità al contratto della 1. n. 392 del 1978, condannava la so
li) Il decisum si fonda sulla considerazione che la limitazione con venzionale del godimento del conduttore ad una particolare utilità della cosa locata e ad una parte soltanto di essa, con conseguenti margini per il godimento del proprietario concedente, non snatura la figura tipica del contratto di locazione, giacché caratteri essenziali di questo, secon do la nozione fornita dall'art. 1571 c.c., sono «la concessione tempora nea del godimento di una cosa determinata, da cui sia possibile trarre
utilità, ed il corrispondente obbligo di pagare il prezzo per il vantaggio che se ne riceve per l'uso convenuto», senza che sia necessario tra smettere al conduttore tutte le utilità che la cosa può produrre e, corre
lativamente, la detenzione esclusiva della cosa stessa. In senso confor
me, v., con riferimento a fattispecie analoga (impegno, verso corrispet tivo, di fare appoggiare al muro di un edificio un'insegna pubblicita ria), la risalente Cass. 30 luglio 1951, n. 2233, Foro it., 1952,1, 18, con nota adesiva di O. Clausi Schettini (annotata anche da B. Biondi, in Giur. it.. 1952, I, 1, 743, e da Brasiello, in Giur. Cass, civ., 1952, I, 136), richiamata in motivazione, sul rilievo che elemento decisivo per la configurabilità della locazione «è che il contraente goda direttamente della cosa, traendone utilità senza l'opera intermedia del proprietario».
Con riferimento al caso, sostanzialmente analogo, della concessione in uso, verso corrispettivo, dell'uso del tetto o del lastrico solare del l'edificio (o di una porzione di esso) per l'installazione di insegne pub blicitarie o di antenne funzionali ad attività di natura commerciale, la
giurisprudenza di merito si è espressa per lo più nello stesso senso, ed
anzi — altresì — per la riconducibilità del rapporto nell'ambito della
disciplina delle locazioni ad uso non abitativo di cui agli art. 27 ss. 1.
392/78: v. Trib. Genova 30 maggio 1995, Foro it., 1995, I, 3500; Pret.
Milano 30 maggio 1994, id., 1994, I, 3567. Contra, tuttavia, Trib. Mi
lano 2 dicembre 1993, ibid., 1607, con ampia nota di richiami di giuris
prudenza e dottrina, secondo cui la fattispecie esulerebbe dallo schema
tipico della locazione. La pronunzia in rassegna, nel sottolineare come lo schema tipico
della locazione non esiga necessariamente l'esclusività del godimento trasmesso al conduttore, richiama Cass. 28 settembre 2000, n. 12870, id.. 2001,1, 2005, con nota di richiami, circa l'ammissibilità della loca zione di una quota di un bene indiviso (nella specie, il conduttore era
divenuto, in corso di rapporto, comproprietario dell'immobile locato).
Il Foro Italiano — 2003.
cietà Olcese al rilascio del prospetto dell'edificio ed al suo ri
pristino. La decisione di primo grado era confermata in appello dalla
sentenza del Tribunale di Torino, pubblicata il 1° settembre
1998, la quale ribadiva che il contratto esulava dallo schema ti
pico della locazione per il fatto che esso aveva ad oggetto non il
diritto di godimento complessivo di una cosa, ma soltanto la fa
coltà di installare sul muro cartelloni pubblicitari di determinate
dimensioni, tanto che la società concedente si era riservata di
utilizzare la restante parte del muro medesimo per collocarvi o
farvi installare da terzi altra insegna pubblicitaria. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, in base
ad unico mezzo di doglianza, la società Olcese pubblicità ester
na s.p.a. La società Italgas s.p.a. resiste con controricorso ed eccepisce
l'inammissibilità dell'impugnazione. Motivi della decisione. — Con l'unico motivo d'impugnazio
ne la società ricorrente censura la sentenza del tribunale, denun
ciando che il giudice di merito sarebbe incorso in errore per avere negato che tra le parti fosse stato perfezionato un con
tratto di locazione avente ad oggetto la porzione del muro sulla
quale era stata autorizzata, dietro corrispettivo, l'installazione di
cartelloni pubblicitari. Assume che il giudice d'appello avrebbe
dovuto, invece, riconoscere alla convenzione stipulata dalle
parti la natura di contratto di locazione di immobile urbano adi
bito ad uso diverso dall'abitazione, soggetto alla disciplina di
cui all'art. 27 1. n. 392 del 1978.
Il motivo di ricorso, che sostanzialmente riflette la dedotta
violazione della norma di cui all'art. 1571 c.c., si rivolge alla
decisione di merito del giudice di appello, confermativa della
statuizione al riguardo resa in primo grado; della sentenza di se
condo grado la società ricorrente chiede la cassazione, con rico
noscimento della durata ex lege del contratto in sei anni; non vi
possono essere dubbi sul fatto che l'impugnazione è specifica mente diretta a censurare la ratio decidendi comune alle due
sentenze del doppio grado di giudizio. L'eccezione d'inammis
sibilità del ricorso — che la società resistente Italgas s.p.a. ha
formulato sul presupposto che l'impugnazione sembrerebbe di
retta contro la sentenza del pretore e non contro la decisione del
tribunale resa a seguito del gravame — deve ritenersi, perciò,
manifestamente infondata.
Merita, invece, di essere accolto, per quanto di ragione, il
motivo di impugnazione, con conseguente annullamento della
denunciata sentenza sul punto relativo alla riconducibilità non
allo schema della locazione, ma a quello di un contratto atipico della convenzione con la quale, per la durata rinnovabile di un
anno e dietro pagamento di un corrispettivo, alla società in que sta sede ricorrente era stato concesso dalla società resistente l'u
so di una parte di un muro dell'edificio di sua proprietà perché su di èssa fossero installati quattro cartelloni o insegne pubbli citarie di determinate dimensioni.
Il giudice di merito, in base al presupposto che per configura re gli estremi della locazione sia necessaria la materiale conse
gna della cosa al conduttore per modo per costui si sostituisca
interamente al locatore nell'uso del bene, ha negato che, nella
specie, il negozio possa essere inquadrato nello schema della lo
cazione, in quanto oggetto di trasferimento non era stato il di
ritto di godimento complessivo di una cosa, ma soltanto la fa
coltà di installare sul muro quattro cartelloni pubblicitari di de
terminate dimensioni per un tempo determinato. Ha aggiunto che, tale essendo la funzione economico-giuridica del contratto, non aveva alcun rilievo contrario che le parti, nel testo della
convenzione scritta, avessero adoperato termini (locatore, con
duttore, canoni) evocativi del rapporto di locazione, tanto più che nessun richiamo risultava fosse stato fatto alla disciplina di
tale rapporto quale dettata dal codice civile o dalla normativa di
settore della 1. n. 392 del 1978. Ha precisato, quindi, che, a con
ferma che la concessione del diritto di affissione in oggetto con
siste in un contratto atipico, estremamente significativa era la
circostanza che la società concedente non aveva affatto perduto la disponibilità della parete dell'edificio, tanto che si era espres samente riservata la facoltà di provvedere direttamente a collo
care qualsiasi altra insegna pubblicitaria sulla parte restante del
muro ovvero di concedere detta facoltà a terzi.
Le argomentazioni svolte dal giudice di merito per escludere
che nel caso in esame possa ravvisarsi lo schema tipico della lo
cazione non sono condivisibili.
This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 24 Jun 2014 23:33:09 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA
Caratteri essenziali del contratto di locazione — secondo la
nozione che ne fornisce la norma di cui all'art. 1571 c.c. — so
no la concessione temporanea del godimento di una cosa deter
minata, da cui sia possibile trarre una utilità, ed il corrispon dente obbligo di pagare il prezzo per il vantaggio che se ne rice
ve per l'uso convenuto.
In base a tale nozione, perché si realizzino gli essentialia ne
gotii, non è necessario trasmettere al conduttore il godimento di
tutte le utilità che la cosa può produrre, per cui si resta nell'am
bito del contratto tipico di cui all'art. 1571 c.c. pur quando chi
dispone di un bene determinato si limiti a concedere ad altri il
godimento di una particolare utilità del bene medesimo, senza il
trasferimento al conduttore dell'esclusiva sua detenzione.
A detta conseguenza si perviene in base alle norme di cui agli art. 1575 e 1587 c.c., in virtù delle quali
— ravvisata la sinal
lagmaticità del rapporto in relazione all'uso convenuto della co
sa, che il locatore deve concedere e della quale il conduttore de
ve servirsi — la consegna del bene assume carattere essenzial
mente strumentale rispetto al godimento, nel senso che essa si
realizza con la concreta possibilità data ad altri di sfruttare le
utilità della cosa secondo la destinazione pattuita. In tal senso si esprimono anche agli autori classici, secondo
cui al conduttore possono essere concesse solo determinate fa
coltà di uso della res locata senza che con ciò si travalichino i
confini caratterizzanti lo schema causale proprio della locazio
ne, precisandosi come trattasi di fattispecie locatizia ove venga concesso un bene, suscettibile di una pluralità di utilizzazioni,
per una sola di esse e indicandosi un'ipotesi di locazione c.d.
limitata proprio in quella avente ad oggetto la facciata esterna di
un edificio per affissioni pubblicitarie, in cui si realizza il fra
zionamento delle possibili utilità dell'edificio medesimo.
Alla stessa conclusione, del resto, era pervenuta la risalente
giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame (impegno, dietro corrispettivo, di far appog
giare al muro esterno di un edificio insegne pubblicitarie), per cui questa corte aveva affermato (Cass. 30 luglio 1951, n. 2233, Foro it., 1952,1, 18) che con la nozione di locazione certamente
si concilia la delimitazione dell'ampiezza del diritto di godi mento della cosa locata, in quanto, se è vero che nel diritto per sonale di godimento assicurato con la locazione si ha una ces
sione dell'esercizio delle facoltà d'uso che normalmente ha na
tura assorbente e non lascia margini di godimento residuo al lo
catore, ciò non esclude che in virtù di convenzione il diritto del
conduttore ed il corrispondente obbligo del locatore restino cir
coscritti all'uso limitato previsto in contratto.
Lo stesso principio, inoltre, è stato espresso più di recente da
questo giudice di legittimità, rilevandosi, sul diverso tema della
ammissibilità della locazione della quota di un bene indiviso
(cfr., in motivazione, Cass. 28 settembre 2000, n. 12870, id., 2001, I, 2005), come il godimento del conduttore non deve ne
cessariamente essere esclusivo, perché si resta sempre nell'am
bito dello schema contrattuale della locazione quando l'uso
della cosa locata sia parziale o limitato e debba concorrere con
l'uso analogo o diverso che altri soggetti possono farne a titolo
diverso.
L'impugnata sentenza, che ha, invece, ritenuto indispensabile per l'ipotizzabilità della locazione un uso esclusivo del bene da
parte del conduttore, deve, pertanto, essere cassata con rinvio,
per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Tori
no, che, in applicazione di quanto innanzi enunciato in tema di
ammissibilità della locazione a godimento limitato del bene e
decidendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di le
gittimità, stabilirà in ordine al tipo della locazione in oggetto ed
alla eventuale sua assoggettabilità alla norma di cui all'art. 27 1.
n. 392 del 1978.
Il Foro Italiano — 2003.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 27 no
vembre 2002, n. 16805; Pres. Sciarelli, Est. Vicolo, P.M.
Fuzio (conci, diff.); Provincia autonoma di Trento (Avv. Me
nichetti) c. Soc. Lavorazione porfido e altri. Cassa Pret.
Trento 20 gennaio 1999.
Lavoro (rapporto di) — Qualificazione — «Nomen iuris»
adottato dalle parti — Indice prevalente
— Esclusione.
Lavoro (rapporto di) — Vincolo di subordinazione — Con
figurabilità — Condizioni — Fattispecie (Cod. civ., art.
2094).
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subor
dinato o autonomo, il criterio del nomen iuris adottato dalle
parti non ha valore prevalente, dovendo la qualificazione me
desima desumersi, oltre che dal dato formale, dalle concrete
modalità della prestazione e di attuazione del rapporto. (1) In relazione a lavorazioni di particolare semplicità e ripetitivi
tà, il vincolo di subordinazione (c.d. «attenuato») si configura anche laddove il potere direttivo del datore di lavoro si espli chi mediante istruzioni di carattere generale, fornite una
volta per tutte all'inizio del rapporto, desumendosi inoltre
dalla permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire tali
istruzioni. (2)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 20 mag
gio 2002, n. 7310; Pres. Mercurio, Est. Stile, P.M. Giaca
lone (conci, conf.); Soc. Sofarma (Avv. Rizzo, De Benedit
tis) c. Verducci (Avv. Proia). Conferma Trib. Macerata 14
marzo 2000.
Lavoro (rapporto di) — Subordinazione — Novazione —
Condizioni — Fattispecie (Cod. civ., art. 2094).
Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno
di lavoro autonomo a seguito di specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto si accompagni un
effettivo mutamento delle prestazioni lavorative come conse
guenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del la
voratore al datore di lavoro, ancorché rimanga identico il
contenuto della prestazione (nella specie, la Suprema corte
ha confermato la sentenza impugnata, in quanto il giudice di
merito ha correttamente ritenuto che la prestazione di lavoro
del ricorrente, originariamente svolta in regime di subordina
zione, era proseguita nelle identiche forme, anche a seguito di
negozio novativo e formale conversione in rapporto di lavoro
autonomo). (3)
(1-3) I. - La giurisprudenza torna a pronunziarsi in tema di qualifica zione del rapporto di lavoro, confermando il recente trend interpretati vo ispirato ad un ampio favor per il lavoratore. Particolarmente signifi cativa, a tal proposito, è la seconda massima in epigrafe, in cui la Su
prema corte ripropone la tesi della subordinazione c.d. «attenuata», ravvisabile in tutti quei rapporti in cui è accertabile il vincolo dell'ete rodirezione, quantunque avente caratteristiche di genericità, dipendenti dal fatto che le direttive datoriali, lungi dall'essere puntuali e specifi che, sono invece formulate genericamente una volta per tutte, nella fase iniziale del rapporto, assumendo valenza decisiva, ai fini della qualifi cazione, la permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire, nel cor so del tempo, tali istruzioni. Occorre notare che la corte fa applicazione del principio di diritto ad una fattispecie negoziale connotata dalla
«particolare semplicità delle lavorazioni», mentre di recente la mede sima valutazione era stata operata con riferimento a prestazioni di lavo ro di più elevato contenuto professionale (cfr. Cass. 6 luglio 2001, n. 9167, Foro it., 2002, I, 134; v. anche App. Potenza 20 dicembre 2001, ibid., 2741, ambedue con note di richiami ai precedenti, anche in senso
contrario, nonché di dottrina). II. - La prima e la terza massima s'incentrano, invece, sul rilievo
della volontà delle parti ai fini della qualificazione del rapporto, nel
primo caso, sotto il classico profilo della rilevanza a questo scopo del nomen iuris adottato dai contraenti, nel secondo, invece, sulla meno ri corrente ipotesi di «novazione» consensuale del rapporto subordinato in autonomo. In ambedue le fattispecie, la Suprema corte si allinea agli indirizzi giurisprudenziali decisamente prevalenti: 1) nel senso del ri lievo «non assorbente» del nomen iuris in sede valutativa, il quale può
This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 24 Jun 2014 23:33:09 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions