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sezione III civile; sentenza 3 dicembre 2002, n. 17156; Pres. Fiduccia, Est. Trifone, P.M. Fuzio...

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sezione III civile; sentenza 3 dicembre 2002, n. 17156; Pres. Fiduccia, Est. Trifone, P.M. Fuzio (concl. diff.); Soc. Olcese pubblicità esterna (Avv. Picone, Rocca) c. Soc. Italgas (Avv. Nicolais). Cassa Trib. Torino 1° settembre 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 4 (APRILE 2003), pp. 1145/1146-1147/1148 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198267 . Accessed: 24/06/2014 23:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 24 Jun 2014 23:33:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 3 dicembre 2002, n. 17156; Pres. Fiduccia, Est. Trifone, P.M. Fuzio(concl. diff.); Soc. Olcese pubblicità esterna (Avv. Picone, Rocca) c. Soc. Italgas (Avv. Nicolais).Cassa Trib. Torino 1° settembre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 4 (APRILE 2003), pp. 1145/1146-1147/1148Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198267 .

Accessed: 24/06/2014 23:33

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 3 di

cembre 2002, n. 17156; Pres. Fiduccia, Est. Trifone, P.M.

Fuzio (conci, diff.); Soc. Olcese pubblicità esterna (Avv. Pi

tone, Rocca) c. Soc. Italgas (Avv. Nicolais). Cassa Trib.

Torino 1° settembre 1998.

Locazione — Concessione in uso di edificio per affissioni

pubblicitarie — Locazione tipica — Configurabilità (Cod. civ., art. 1571; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle loca

zioni di immobili urbani, art. 27).

E riconducibile allo schema tipico della locazione il contratto

con cui il proprietario di un edificio concede a un 'impresa, verso corrispettivo, il diritto di installare sul muro dell'edifi cio stesso, per un tempo determinato, un certo numero di

cartelloni pubblicitari (sulla base di tale principio la Supre ma corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice del

merito, che aveva ravvisato nella specie un contratto atipico, rimettendo al giudice del rinvio l'accertamento dell'assog

gettabilità della locazione alla disciplina dettata dagli art. 27

ss. I. 392/78, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti

ad uso diverso dall'abitazione). (1)

Svolgimento del processo. — Con contratto del 18 settembre

1990 la società Italgas s.p.a. concedeva alla società Olcese e C.

s.r.l. il diritto di installare quattro cartelloni pubblicitari sul mu

ro dell'edificio di sua proprietà in Torino per la durata di un an

no, prorogabile tacitamente in difetto di disdetta.

La società concedente, che aveva intimato formale disdetta

per la scadenza del 14 ottobre 1994, non avendo la società con

cessionaria a tale data rimosso i cartelloni pubblicitari, la con

veniva in giudizio innanzi al Tribunale di Genova per ottenerne

la condanna alla rimozione della pubblicità previa declaratoria

di risoluzione del contratto, qualificato negozio atipico sottratto

alla disciplina di cui alla 1. n. 392 del 1978. Sull'eccezione della società convenuta, secondo cui il con

tratto era da qualificare come locazione di immobile destinato

ad uso diverso dall'abitazione, il tribunale adito dichiarava la

sua incompetenza per materia ed indicava quale competente il

Pretore di Torino, innanzi al quale la controversia era riassunta

e decisa con sentenza del 6 maggio 1997, che, esclusa l'appli cabilità al contratto della 1. n. 392 del 1978, condannava la so

li) Il decisum si fonda sulla considerazione che la limitazione con venzionale del godimento del conduttore ad una particolare utilità della cosa locata e ad una parte soltanto di essa, con conseguenti margini per il godimento del proprietario concedente, non snatura la figura tipica del contratto di locazione, giacché caratteri essenziali di questo, secon do la nozione fornita dall'art. 1571 c.c., sono «la concessione tempora nea del godimento di una cosa determinata, da cui sia possibile trarre

utilità, ed il corrispondente obbligo di pagare il prezzo per il vantaggio che se ne riceve per l'uso convenuto», senza che sia necessario tra smettere al conduttore tutte le utilità che la cosa può produrre e, corre

lativamente, la detenzione esclusiva della cosa stessa. In senso confor

me, v., con riferimento a fattispecie analoga (impegno, verso corrispet tivo, di fare appoggiare al muro di un edificio un'insegna pubblicita ria), la risalente Cass. 30 luglio 1951, n. 2233, Foro it., 1952,1, 18, con nota adesiva di O. Clausi Schettini (annotata anche da B. Biondi, in Giur. it.. 1952, I, 1, 743, e da Brasiello, in Giur. Cass, civ., 1952, I, 136), richiamata in motivazione, sul rilievo che elemento decisivo per la configurabilità della locazione «è che il contraente goda direttamente della cosa, traendone utilità senza l'opera intermedia del proprietario».

Con riferimento al caso, sostanzialmente analogo, della concessione in uso, verso corrispettivo, dell'uso del tetto o del lastrico solare del l'edificio (o di una porzione di esso) per l'installazione di insegne pub blicitarie o di antenne funzionali ad attività di natura commerciale, la

giurisprudenza di merito si è espressa per lo più nello stesso senso, ed

anzi — altresì — per la riconducibilità del rapporto nell'ambito della

disciplina delle locazioni ad uso non abitativo di cui agli art. 27 ss. 1.

392/78: v. Trib. Genova 30 maggio 1995, Foro it., 1995, I, 3500; Pret.

Milano 30 maggio 1994, id., 1994, I, 3567. Contra, tuttavia, Trib. Mi

lano 2 dicembre 1993, ibid., 1607, con ampia nota di richiami di giuris

prudenza e dottrina, secondo cui la fattispecie esulerebbe dallo schema

tipico della locazione. La pronunzia in rassegna, nel sottolineare come lo schema tipico

della locazione non esiga necessariamente l'esclusività del godimento trasmesso al conduttore, richiama Cass. 28 settembre 2000, n. 12870, id.. 2001,1, 2005, con nota di richiami, circa l'ammissibilità della loca zione di una quota di un bene indiviso (nella specie, il conduttore era

divenuto, in corso di rapporto, comproprietario dell'immobile locato).

Il Foro Italiano — 2003.

cietà Olcese al rilascio del prospetto dell'edificio ed al suo ri

pristino. La decisione di primo grado era confermata in appello dalla

sentenza del Tribunale di Torino, pubblicata il 1° settembre

1998, la quale ribadiva che il contratto esulava dallo schema ti

pico della locazione per il fatto che esso aveva ad oggetto non il

diritto di godimento complessivo di una cosa, ma soltanto la fa

coltà di installare sul muro cartelloni pubblicitari di determinate

dimensioni, tanto che la società concedente si era riservata di

utilizzare la restante parte del muro medesimo per collocarvi o

farvi installare da terzi altra insegna pubblicitaria. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, in base

ad unico mezzo di doglianza, la società Olcese pubblicità ester

na s.p.a. La società Italgas s.p.a. resiste con controricorso ed eccepisce

l'inammissibilità dell'impugnazione. Motivi della decisione. — Con l'unico motivo d'impugnazio

ne la società ricorrente censura la sentenza del tribunale, denun

ciando che il giudice di merito sarebbe incorso in errore per avere negato che tra le parti fosse stato perfezionato un con

tratto di locazione avente ad oggetto la porzione del muro sulla

quale era stata autorizzata, dietro corrispettivo, l'installazione di

cartelloni pubblicitari. Assume che il giudice d'appello avrebbe

dovuto, invece, riconoscere alla convenzione stipulata dalle

parti la natura di contratto di locazione di immobile urbano adi

bito ad uso diverso dall'abitazione, soggetto alla disciplina di

cui all'art. 27 1. n. 392 del 1978.

Il motivo di ricorso, che sostanzialmente riflette la dedotta

violazione della norma di cui all'art. 1571 c.c., si rivolge alla

decisione di merito del giudice di appello, confermativa della

statuizione al riguardo resa in primo grado; della sentenza di se

condo grado la società ricorrente chiede la cassazione, con rico

noscimento della durata ex lege del contratto in sei anni; non vi

possono essere dubbi sul fatto che l'impugnazione è specifica mente diretta a censurare la ratio decidendi comune alle due

sentenze del doppio grado di giudizio. L'eccezione d'inammis

sibilità del ricorso — che la società resistente Italgas s.p.a. ha

formulato sul presupposto che l'impugnazione sembrerebbe di

retta contro la sentenza del pretore e non contro la decisione del

tribunale resa a seguito del gravame — deve ritenersi, perciò,

manifestamente infondata.

Merita, invece, di essere accolto, per quanto di ragione, il

motivo di impugnazione, con conseguente annullamento della

denunciata sentenza sul punto relativo alla riconducibilità non

allo schema della locazione, ma a quello di un contratto atipico della convenzione con la quale, per la durata rinnovabile di un

anno e dietro pagamento di un corrispettivo, alla società in que sta sede ricorrente era stato concesso dalla società resistente l'u

so di una parte di un muro dell'edificio di sua proprietà perché su di èssa fossero installati quattro cartelloni o insegne pubbli citarie di determinate dimensioni.

Il giudice di merito, in base al presupposto che per configura re gli estremi della locazione sia necessaria la materiale conse

gna della cosa al conduttore per modo per costui si sostituisca

interamente al locatore nell'uso del bene, ha negato che, nella

specie, il negozio possa essere inquadrato nello schema della lo

cazione, in quanto oggetto di trasferimento non era stato il di

ritto di godimento complessivo di una cosa, ma soltanto la fa

coltà di installare sul muro quattro cartelloni pubblicitari di de

terminate dimensioni per un tempo determinato. Ha aggiunto che, tale essendo la funzione economico-giuridica del contratto, non aveva alcun rilievo contrario che le parti, nel testo della

convenzione scritta, avessero adoperato termini (locatore, con

duttore, canoni) evocativi del rapporto di locazione, tanto più che nessun richiamo risultava fosse stato fatto alla disciplina di

tale rapporto quale dettata dal codice civile o dalla normativa di

settore della 1. n. 392 del 1978. Ha precisato, quindi, che, a con

ferma che la concessione del diritto di affissione in oggetto con

siste in un contratto atipico, estremamente significativa era la

circostanza che la società concedente non aveva affatto perduto la disponibilità della parete dell'edificio, tanto che si era espres samente riservata la facoltà di provvedere direttamente a collo

care qualsiasi altra insegna pubblicitaria sulla parte restante del

muro ovvero di concedere detta facoltà a terzi.

Le argomentazioni svolte dal giudice di merito per escludere

che nel caso in esame possa ravvisarsi lo schema tipico della lo

cazione non sono condivisibili.

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PARTE PRIMA

Caratteri essenziali del contratto di locazione — secondo la

nozione che ne fornisce la norma di cui all'art. 1571 c.c. — so

no la concessione temporanea del godimento di una cosa deter

minata, da cui sia possibile trarre una utilità, ed il corrispon dente obbligo di pagare il prezzo per il vantaggio che se ne rice

ve per l'uso convenuto.

In base a tale nozione, perché si realizzino gli essentialia ne

gotii, non è necessario trasmettere al conduttore il godimento di

tutte le utilità che la cosa può produrre, per cui si resta nell'am

bito del contratto tipico di cui all'art. 1571 c.c. pur quando chi

dispone di un bene determinato si limiti a concedere ad altri il

godimento di una particolare utilità del bene medesimo, senza il

trasferimento al conduttore dell'esclusiva sua detenzione.

A detta conseguenza si perviene in base alle norme di cui agli art. 1575 e 1587 c.c., in virtù delle quali

— ravvisata la sinal

lagmaticità del rapporto in relazione all'uso convenuto della co

sa, che il locatore deve concedere e della quale il conduttore de

ve servirsi — la consegna del bene assume carattere essenzial

mente strumentale rispetto al godimento, nel senso che essa si

realizza con la concreta possibilità data ad altri di sfruttare le

utilità della cosa secondo la destinazione pattuita. In tal senso si esprimono anche agli autori classici, secondo

cui al conduttore possono essere concesse solo determinate fa

coltà di uso della res locata senza che con ciò si travalichino i

confini caratterizzanti lo schema causale proprio della locazio

ne, precisandosi come trattasi di fattispecie locatizia ove venga concesso un bene, suscettibile di una pluralità di utilizzazioni,

per una sola di esse e indicandosi un'ipotesi di locazione c.d.

limitata proprio in quella avente ad oggetto la facciata esterna di

un edificio per affissioni pubblicitarie, in cui si realizza il fra

zionamento delle possibili utilità dell'edificio medesimo.

Alla stessa conclusione, del resto, era pervenuta la risalente

giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame (impegno, dietro corrispettivo, di far appog

giare al muro esterno di un edificio insegne pubblicitarie), per cui questa corte aveva affermato (Cass. 30 luglio 1951, n. 2233, Foro it., 1952,1, 18) che con la nozione di locazione certamente

si concilia la delimitazione dell'ampiezza del diritto di godi mento della cosa locata, in quanto, se è vero che nel diritto per sonale di godimento assicurato con la locazione si ha una ces

sione dell'esercizio delle facoltà d'uso che normalmente ha na

tura assorbente e non lascia margini di godimento residuo al lo

catore, ciò non esclude che in virtù di convenzione il diritto del

conduttore ed il corrispondente obbligo del locatore restino cir

coscritti all'uso limitato previsto in contratto.

Lo stesso principio, inoltre, è stato espresso più di recente da

questo giudice di legittimità, rilevandosi, sul diverso tema della

ammissibilità della locazione della quota di un bene indiviso

(cfr., in motivazione, Cass. 28 settembre 2000, n. 12870, id., 2001, I, 2005), come il godimento del conduttore non deve ne

cessariamente essere esclusivo, perché si resta sempre nell'am

bito dello schema contrattuale della locazione quando l'uso

della cosa locata sia parziale o limitato e debba concorrere con

l'uso analogo o diverso che altri soggetti possono farne a titolo

diverso.

L'impugnata sentenza, che ha, invece, ritenuto indispensabile per l'ipotizzabilità della locazione un uso esclusivo del bene da

parte del conduttore, deve, pertanto, essere cassata con rinvio,

per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Tori

no, che, in applicazione di quanto innanzi enunciato in tema di

ammissibilità della locazione a godimento limitato del bene e

decidendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di le

gittimità, stabilirà in ordine al tipo della locazione in oggetto ed

alla eventuale sua assoggettabilità alla norma di cui all'art. 27 1.

n. 392 del 1978.

Il Foro Italiano — 2003.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 27 no

vembre 2002, n. 16805; Pres. Sciarelli, Est. Vicolo, P.M.

Fuzio (conci, diff.); Provincia autonoma di Trento (Avv. Me

nichetti) c. Soc. Lavorazione porfido e altri. Cassa Pret.

Trento 20 gennaio 1999.

Lavoro (rapporto di) — Qualificazione — «Nomen iuris»

adottato dalle parti — Indice prevalente

— Esclusione.

Lavoro (rapporto di) — Vincolo di subordinazione — Con

figurabilità — Condizioni — Fattispecie (Cod. civ., art.

2094).

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subor

dinato o autonomo, il criterio del nomen iuris adottato dalle

parti non ha valore prevalente, dovendo la qualificazione me

desima desumersi, oltre che dal dato formale, dalle concrete

modalità della prestazione e di attuazione del rapporto. (1) In relazione a lavorazioni di particolare semplicità e ripetitivi

tà, il vincolo di subordinazione (c.d. «attenuato») si configura anche laddove il potere direttivo del datore di lavoro si espli chi mediante istruzioni di carattere generale, fornite una

volta per tutte all'inizio del rapporto, desumendosi inoltre

dalla permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire tali

istruzioni. (2)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 20 mag

gio 2002, n. 7310; Pres. Mercurio, Est. Stile, P.M. Giaca

lone (conci, conf.); Soc. Sofarma (Avv. Rizzo, De Benedit

tis) c. Verducci (Avv. Proia). Conferma Trib. Macerata 14

marzo 2000.

Lavoro (rapporto di) — Subordinazione — Novazione —

Condizioni — Fattispecie (Cod. civ., art. 2094).

Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno

di lavoro autonomo a seguito di specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto si accompagni un

effettivo mutamento delle prestazioni lavorative come conse

guenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del la

voratore al datore di lavoro, ancorché rimanga identico il

contenuto della prestazione (nella specie, la Suprema corte

ha confermato la sentenza impugnata, in quanto il giudice di

merito ha correttamente ritenuto che la prestazione di lavoro

del ricorrente, originariamente svolta in regime di subordina

zione, era proseguita nelle identiche forme, anche a seguito di

negozio novativo e formale conversione in rapporto di lavoro

autonomo). (3)

(1-3) I. - La giurisprudenza torna a pronunziarsi in tema di qualifica zione del rapporto di lavoro, confermando il recente trend interpretati vo ispirato ad un ampio favor per il lavoratore. Particolarmente signifi cativa, a tal proposito, è la seconda massima in epigrafe, in cui la Su

prema corte ripropone la tesi della subordinazione c.d. «attenuata», ravvisabile in tutti quei rapporti in cui è accertabile il vincolo dell'ete rodirezione, quantunque avente caratteristiche di genericità, dipendenti dal fatto che le direttive datoriali, lungi dall'essere puntuali e specifi che, sono invece formulate genericamente una volta per tutte, nella fase iniziale del rapporto, assumendo valenza decisiva, ai fini della qualifi cazione, la permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire, nel cor so del tempo, tali istruzioni. Occorre notare che la corte fa applicazione del principio di diritto ad una fattispecie negoziale connotata dalla

«particolare semplicità delle lavorazioni», mentre di recente la mede sima valutazione era stata operata con riferimento a prestazioni di lavo ro di più elevato contenuto professionale (cfr. Cass. 6 luglio 2001, n. 9167, Foro it., 2002, I, 134; v. anche App. Potenza 20 dicembre 2001, ibid., 2741, ambedue con note di richiami ai precedenti, anche in senso

contrario, nonché di dottrina). II. - La prima e la terza massima s'incentrano, invece, sul rilievo

della volontà delle parti ai fini della qualificazione del rapporto, nel

primo caso, sotto il classico profilo della rilevanza a questo scopo del nomen iuris adottato dai contraenti, nel secondo, invece, sulla meno ri corrente ipotesi di «novazione» consensuale del rapporto subordinato in autonomo. In ambedue le fattispecie, la Suprema corte si allinea agli indirizzi giurisprudenziali decisamente prevalenti: 1) nel senso del ri lievo «non assorbente» del nomen iuris in sede valutativa, il quale può

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