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sezione III civile; sentenza 3 marzo 1994, n. 2125; Pres. Bile, Est. M. Finocchiaro, P.M. Fedeli...

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Page 1: sezione III civile; sentenza 3 marzo 1994, n. 2125; Pres. Bile, Est. M. Finocchiaro, P.M. Fedeli (concl. conf.); De Biase (Avv. C. M. Barone) c. Min. grazia e giustizia ed altri. Regolamento

sezione III civile; sentenza 3 marzo 1994, n. 2125; Pres. Bile, Est. M. Finocchiaro, P.M. Fedeli(concl. conf.); De Biase (Avv. C. M. Barone) c. Min. grazia e giustizia ed altri. Regolamento dicompetenzaSource: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 2 (FEBBRAIO 1996), pp. 691/692-695/696Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190190 .

Accessed: 28/06/2014 13:40

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PARTE PRIMA

il valore dell'affermato arricchimento. Quindi da quella data

soltanto, sulla somma costituente oggetto del credito relativo, esattamente la corte ha statuito che debbono essere calcolati

gli interessi. 10. - Il primo motivo del ricorso della Comit censura la viola

zione degli art. 230, 244, c.p.c. nonché degli art. 1712, 1832,

1857, 272 c.c. Lamenta inoltre la motivazione omessa ed insuf

ficiente su punti decisivi. In particolare, lamenta che il giudice del merito non abbia

ammesso la prova per testi e la prova per interpello tendenti

a dimostrare che lo Amerio agiva quale mandatario del Casa

sco, fuori del rapporto organico con la banca.

Tali prove erano state richieste in un primo momento dallo

Amerio e respinte dal giudice del merito, quindi riproposte nel

giudizio di appello da parte della banca.

La doglianza è infondata. A parte la genericità della prova

per testi, analiticamente argomentata dalla corte di merito, vi

è da osservare che nella logica della sentenza impugnata si indi

vidua con chiarezza la inutilità della prova medesima.

Il giudice del merito ha accertato che il danno ricevuto dai

Casasco Gatti fu dovuto alle operazioni abusive, ovvero realiz

zate con firme false da parte dello Amerio, effettuate prima dell'accredito dei 300.000.000 di lire sul loro conto. Accredito

che poteva anche avere lo scopo di riformare nel conto quella disponibilità che le operazioni dello Amerio avevano pratica mente eliminato. Il danno ricevuto dai Casasco, e di cui alla

domanda di reintegrazione del loro conto, rispetto alla quale

quelle di annullamento dell'accredito e di restituzione dell'asse

gno di lire 320.000.000 protestato da Ezio Grassi sono logica mente connesse, venne determinato, secondo la corte d'appello, anzitutto dalle operazioni compiute abusivamente dallo Ame

rio. Queste, se pure poterono trovare il loro terreno di coltura

nei rapporti di affari tra lo Amerio stesso e gli altri partecipi a tutta la vicenda processuale, comunque furono rese possibili dal fatto che lo Amerio era funzionario della Comit, e che i

riscontri ed i controlli che la banca doveva effettuare per impe dire che gli assegni fossero «passati», pur essendo false le fir

me, non funzionarono.

Rispetto a questa constatazione fondamentale nella logica della

sentenza impugnata, perde valore la realtà dei rapporti di affari

tra i soggetti in questione, cossiché la discrezionalità che spetta al giudice del merito nell'apprezzare la utilità di una richiesta

istruttoria, risulta, nella specie, ben spesa ed adeguatamente mo

tivata.

11. - Con il secondo motivo la Banca commerciale italiana

lamenta la violazione e la falsa applicazione degli art. 1027,

1028, 2049 e 2056 c.c. Nonché, ancora, la motivazione insuffi

ciente ed omessa.

La doglianza, in realtà, ripete le critiche alla affermazione

della responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. nei confronti

dei Casasco Gatti, riproponendo invece la tesi della responsabi lità esclusiva dello Amerio. Valgono pertanto a respingerlo le

argomentazioni svolte nell'esame del motivo che precede. 12. - Con l'ultimo motivo la Banca commerciale lamenta an

cora la violazione degli art. 2041 e 2042 c.c., nonché la motiva

zione omessa ed insufficiente. Il mezzo si riferisce alla condan

na della banca a reintegrare i Grassi dei 300.000.000 di lire.

Secondo questa censura sarebbe contraddittorio escludere dap

prima la responsabilità diretta della banca in ordine al danno

subito dai Grassi, e quindi, invece, ritenere la banca stessa te nuta nei loro confronti ai sensi dell'art. 2041 c.c.

La censura è infondata. Il carattere sussidiario dell'azione ex

art. 2041 c.c. è pacifico. Essa per l'appunto può trovare spazio

proprio laddove non vi è campo per la responsabilità da fatto

illecito. La corte sul punto ha accertato i fatti e ne ha dato

conto in modo esauriente, chiarendo le ragioni per le quali la

banca, dal momento dello storno, si è trovata oggettivamente in situazione di arricchimento senza causa. Sul punto, pertanto

valgono le considerazioni svolte nel respingere il terzo motivo

del ricorso dei Grassi.

13. - Infine quanto al ricorso incidentale della sig. Ponta, vedova di Ezio Grassi, e dei figli superstiti, va ripetuto che esso

ripropone le censure espresse con il primo motivo del ricorso

principale delle stesse parti. In proposito dunque valgono le con

siderazioni svolte nell'esaminare tale mezzo.

Il Foro Italiano — 1996.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 3 marzo

1994, n. 2125; Pres. Bile, Est. M. Finocchiaro, P.M. Fede

li (conci, conf.); De Biase (Avv. C. M. Barone) c. Min. gra zia e giustizia ed altri. Regolamento di competenza.

Procedimento civile — Modificazione della domanda — Udien

za di precisazione delle conclusioni — Ammissibilità per ac cettazione implicita del contraddittorio — Fattispecie (Cod.

proc. civ., art. 184).

Astensione, ricusazione e responsabilità civile del giudice — Azio

ne nei confronti dei magistrati e della pubblica amministra

zione — Competenza — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 20,

25; r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e di

fesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatu

ra dello Stato, art. 6; 1. 13 aprile 1988 n. 117 risarcimento

dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati).

La modificazione della domanda originariamente proposta deve ritenersi ammissibile anche all'udienza di precisazione delle

conclusioni, per accettazione implicita del contraddittorio, se

la parte nei cui riguardi è rivolta non eccepisca nella stessa

udienza la preclusione di cui all'art. 184 c.p.c. (nella specie, l'attore aveva inizialmente proposto nei confronti dei singoli

magistrati e del ministro di grazia e giustizia domanda di ri

sarcimento danni per responsabilità diretta e all'udienza di

precisazione delle conclusioni aveva invocato il risarcimento

nei confronti di quest'ultimo a titolo di garanzia ex lege). (1) In tema di responsabilità civile del giudice, per illeciti anteriori

all'entrata in vigore della l. 13 aprile 1988 n. 117, nel caso

in cui l'attore chieda il risarcimento del danno nei confronti sia dei magistrati per responsabilità per fatto illecito, sia del

ministero di grazia e giustizia per la concorrente responsabili tà a titolo di garanzia, se la pubblica amministrazione non

richiede la devoluzione della causa all'autorità giudiziaria com

petente ai sensi dell'art. 6 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, non

ricorre un 'ipotesi di competenza territoriale funzionale ed in

derogabile, ma trova applicazione l'art. 20 c.p.c., in tema

di foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazio

ne, sicché i convenuti hanno l'onere di eccepire l'incompeten za territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili, con motivazio ne non generica, con la conseguenza che, in caso contrario, la causa rimane radicata presso il giudice adito, non avendo l'attore l'onere di specificare e motivare il criterio di compe tenza prescelto, purché questo corrisponda ad uno dei fori concorrenti previsti nell'art. 20 c.p.c. (nella specie, la corte

ha ritenuto che i convenuti, in primo grado, nulla avevano

eccepito quanto alla competenza territoriale del giudice adito

oppure avevano formulato la relativa eccezione con riferimento ad un solo profilo ipotizzabile, sicché la competenza del giu dice adito si era ormai radicata). (2)

(1) Nel senso che la domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni è ritualmente introdotta in giudizio per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte nei cui confronti essa è rivolta non ne abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ai sensi dell'art. 184 c.p.c., v. Cass. 1° febbraio 1995, n. 1164, Foro it., Mass., 163; 2 dicembre 1994, n. 10351, id., Rep. 1994, voce Procedi mento civile, n. 166; 20 febbraio 1992, n. 2091, id., Rep. 1992, voce

cit., n. 142; 14 novembre 1989, n. 4843, id., Rep. 1989, voce cit-, n.

126; 4 maggio 1989, n. 2076, ibid., n. 123; 26 ottobre 1988, n. 5809, id., Rep. 1988, voce cit., n. 112; 10 giugno 1988, n. 3956, ibid., n. 113.

In dottrina, v., sul punto, per tutti, Consolo, «Mutatio libelli»: l'ac cettazione tacita o presunta e l'eccezione di domanda nuova, ovvero di un costrutto giurisprudenziale incoerente, in Riv. dir. proc., 1990, 620; Nappi, La domanda proposta in via riconvenzionale, in Riv. trim, dir. e proc. civ., 1989, 790.

(2) Sulla questione esaminata e risolta in parte qua dalla riportata sentenza, cfr., per significativi riferimenti, Cass. 17 aprile 1982, n. 2340, Foro it., Rep. 1983, voce Competenza civile, n. 147, e Rass. avv. Stato, 1982, I, 721. Secondo la menzionata sentenza «la domanda di risarci mento danni a titolo di garanzia ex lege proposta nei confronti della

pubblica amministrazione non comporta un'ipotesi di competenza terri toriale funzionale ed inderogabile, se la stessa pubblica amministrazio ne non richiede che la causa sia devoluta all'autorità giudiziaria compe tente a norma del 1° comma dell'art. 6 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611»

(ossia «al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'uffi cio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordina

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con atto 18 aprile 1988 De Bia

se Nicola conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Leonardi Giovanni, Nunziante Saverio, De Bari Gaetano, non

ché il ministero di grazia e giustizia: chiedeva l'attore la con

danna dei convenuti al risarcimento dei danni da lui patiti in

conseguenza di un procedimento penale a cui era stato ingiusta mente sottoposto, procedimento penale nel corso del quale i

magistrati Leonardi, Nunziante e De Bari avevano operato con

dolo o colpa grave nei suoi confronti ed il ministero di grazia e giustizia era tenuto a rispondere dell'illecito operato degli altri

convenuti.

Costituitisi, i convenuti resistevano alle avverse pretese: il mi

nistero eccepiva l'infondatezza, nel merito, della domanda at

trice, il De Bari, per suo conto, faceva presente che l'adito tri

bunale era incompetente ratione territorii a conoscere delle ri

rie»). Nella motivazione della pronunzia, la corte ha, fra l'altro, avver tito che «se la pubblica amministrazione chiamata, per qualsiasi moti

vo, in giudizio, e da chiunque sollecitata, si presenti senza sollevare

eccezioni, la sua costituzione equivale, agli effetti della legge speciale, a un intervento volontario, e quindi rimane ferma la competenza terri

toriale ordinaria. Se non si costituisce e ne viene dichiarata la contuma

cia, la soluzione non muta, perché, in omittendo, la pubblica ammini

strazione esercita negativamente la exceptio. Onde la norma dell'art. 7 r.d. 1611/33 trova applicazione sia quando il chiamato in garanzia non formuli alcuna richiesta sia quando l'interveniente coatto accetti

la lite». In precedenza analoga enunciazione, sia pure con meno articolato

iter argomentativo, era stata formulata da Cass. 28 maggio 1952, n.

1506, Foro it., Rep. 1952, voce cit., n. 323.

Sempre per riferimenti, cfr., inoltre, Cass. 5 luglio 1990, n. 7071,

id., Rep. 1990, voce cit., n. 77, secondo la quale nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato, ove l'obbligazione dedotta in

giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini della individuazione

del giudice competente per territorio ai sensi degli art. 6 r.d. 1611/33

e 25 c.p.c., il forum delieti concorre, in via alternativa, con il forum destinatile solutionis, da determinare in base alle norme in tema di con

tabilità pubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923). In dottrina, per una impostazione per molti versi coincidente in parte

qua con quella della pronunzia in rassegna, puntualmente richiamata, cons. Pavone, Lo stato in giudizio, Napoli, 1995, 97-98, per il quale, ove «il contenuto chiami in garanzia lo Stato, sia la causa accessoria

sia la causa principale dovranno essere attribuite al giudice del foro

dello Stato. Lo spostamento delle due cause» — prosegue l'a. — «av

viene però solo se l'amministrazione presenta formale istanza in tal sen

so al giudice istruttore; la presentazione deve essere immediata, nella

prima udienza e comunque nel primo atto difensivo; se ciò non avvie

ne, come anche nel caso di dichiarata contumacia dello Stato, rimane

ferma la competenza territoriale ordinaria. In mancanza di tempestiva istanza» — conclude l'a. — «resta fissata la competenza del giudice adito nella causa principale e non può essere eccepita l'incompetenza; l'art. 9 r.d. nel fissare l'inderogabiliità delle norme sul foro dello Stato, non richiama infatti il precedente art. 6, 2° comma».

Più in generale, sul foro erariale, cons., ancora, in dottrina Ferra

ra, Fori erariali, voce del Digesto pubbl., Torino, 1991, VI, 484; Bar

reca, La pubblica amministrazione parte del processo civile, Milano, 1994.

Nel senso che l'azione di responsabilità nei confronti dei magistrati,

per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della 1. n. 117

del 1988, va proposta secondo le norme ordinarie di competenza per territorio, essendo inapplicabile la speciale competenza prevista dall'art.

19 1. cit., v. Trib. Roma 20 marzo 1991, Foro it., Rep. 1992, voce

Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice, n. 60, e Giur. meri

to, 1992, 820; Trib. Roma 29 maggio 1991, Foro it., 1991, I, 3237, con ampia nota di richiami.

In dottrina sulla responsabilità civile del magistrato, v., per tutti,

Giuliani, Picardi, La responsabilità del giudice, Milano, 1995; AA.VV., La responsabilità civile dello Stato giudice a cura di Picardi e Vacca

rella, Padova, 1990.

In generale, sul principio che nelle cause relative a diritti di obbliga zione il convenuto ha l'onere di eccepire l'incompetenza territoriale del

giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti

previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta spetta all'attore, con

motivazione non generica, ma articolata ed esaustiva, rimanendo altri

menti radicata la causa presso il giudice adito in base al profilo non

contestato, v., fra le tante e per tutte, Cass. 21 aprile 1995, n. 4499,

Foro it., Mass., 565; 3 marzo 1995, n. 2469, ibid., 328; 1° marzo 1995,

n. 2336, ibid., 307; 25 gennaio 1995, n. 866, ibid., 108; 24 dicembre

1994, n. 11152, id., Rep. 1994, voce Competenza civile, n. 107; 3 di

cembre 1994, n. 10422, ibid., n. 108; sez. un. 27 aprile 1993, n. 4912,

id., Rep. 1993, voce cit., n. 96; 9 agosto 1989, n. 3677, id., Rep. 1989, voce cit., n. 75; 6 agosto 1988, n. 4868, id., Rep. 1988, voce cit., n.

92; 5 marzo 1988, n. 2307, ibid., n. 94.

Il Foro Italiano — 1996.

chieste dell'attore, essendo competenti o il Tribunale di Bari

(in base ai principi generali) o quello di Potenza (a norma della

1. 117/88), che la domanda stessa oltre ad essere, sotto due con

correnti profili inammissibile (sia ai sensi della 1. 13 aprile 1988 n. 117, sia perché non si poteva addurre la responsabilità di

un componente di un organo collegiale, per un provvedimento di quest'ultimo), era, nel merito, infondata e chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, la condanna del De Biase al risarcimen

to dei danni causati con la pubblicazione della citazione diffa

matoria su vari quotidiani. Non diversamente, i convenuti Leonardi e Nunziante da un

lato eccepivano l'incompetenza del Tribunale di Roma, essendo

competente il Tribunale di Potenza, dall'altro chiedevano che

fosse delibata in camera di consiglio l'ammissibilità della do

manda, da ultimo che la domanda fosse rigettata, perché infon

data nel merito e l'attore — in via riconvenzionale — condan

nato al risarcimento dei danni patiti da essi concludenti, per effetto della pubblicazione della citazione introduttiva su alcuni

quotidiani. Con sentenza 17 aprile 1992 il tribunale dichiarava la propria

incompetenza, a giudicare sulla domanda proposta da De Biase

Nicola nonché sulle riconvenzionali, essendo competente il Tri

bunale di Bari e poneva le spese di lite a carico dell'attore.

Precisato che nella specie l'attore invocava presunti fatti ille

citi posti in essere dai magistrati convenuti anteriormente alla

data di entrata in vigore della 1. 13 aprile 1988 n. 117 si che

non erano applicabili i criteri di competenza (territoriale) da

questa fissati, il tribunale — premesso che l'art. 6 r.d. 30 otto

bre 1933 n. 1611, sul foro dello Stato, prevede una competenza funzionale assoluta, inderogabile anche per ragioni di connes

sione o di cumulo e, pertanto, la sua inosservanza è rilevabile

anche d'ufficio, dal giudice adito — ha ritenuto che al fine di

individuare il giudice competente a conoscere della vertenza do

vesse farsi riferimento all'art. 1182 c.c., nella parte in cui deter

mina il luogo dell'adempimento dell'obbligazione di pagare una

somma di denaro. In caso di obbligazioni da fatto illecito — ha, ancora, osser

vato il tribunale — deve ritenersi competente (ove sia parte del

giudizio una pubblica amministrazione) alternativamente il giu

dice del luogo in cui l'obbligazione è sorta (forum delieti) ovve

ro quello in cui l'obbligazione deve essere eseguita (forum desti

natele solutionis) individuato nel luogo dove il debitore ha il

suo domicilio. Qualora è convenuta un'amministrazione dello Stato non può

farsi riferimento al foro generale delle persone giuridiche ed

il luogo del pagamento va individuato in quello ove ha sede

l'ufficio di tesoreria che, secondo le norme sulla pubblica con

tabilità, deve procedere al pagamento: tale criterio, peraltro, non è suscettibile di univoca applicazione, posto che l'ufficio

di tesoreria è solo l'esecutore materiale dell'atto solutorio, dopo

l'emissione di un apposito mandato da parte dell'organo debi

tore, facente parte della pubblica amministrazione.

Lo stesso atto solutorio — ha proseguito il tribunale — può avvenire con le modalità più diverse e secondo le esigenze che

si prospettano di volta in volta, anche in deroga a quanto di

sposto dall'art. 420 reg. della contabilità dello Stato (il versa

mento può, infatti, essere attuato con spedizione di vaglia cam

biario, con l'accreditamento in conto corrente bancario o po

stale, cosi che i pagamenti disposti dal medesimo ufficio di

tesoreria possono essere effettuati, in concreto, su tutto il terri

torio nazionale). Non potendo essere univocamente invocato il luogo in cui

il pagamento deve essere eseguito, ha concluso il tribunale, ri

mane, quale unico criterio determinativo della competenza, il

riferimento al forum delieti: nel caso in esame, essendosi verifi

cati in Bari i fatti posti dall'attore a fondamento della propria

domanda, è competente a decidere la stessa il tribunale di quel

la città, che dovrà provvedere anche sulle riconvenzionali.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento

di competenza De Biase Nicola, ha presentato memoria il mini

stero di grazia e giustizia. Motivi della decisione. — In primis, parte ricorrente denun

cia la sentenza gravata perché questa ha tenuto presente (ai fini

della pronuncia d'incompetenza) non le domande come formu

late da esso attore in occasione della precisazione delle conclu

sioni, innanzi all'istruttore (senza alcuna opposizione delle con

troparti che, pertanto, hanno accettato, sul punto, il contrad

dittorio), ma quelle di cui all'atto introduttivo del giudizio.

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PARTE PRIMA

Contemporaneamente, lo stesso attore deduce che le contro

parti non avrebbero «tempestivamente» e ritualmente eccepito

l'incompetenza del Tribunale di Roma all'atto della costituzio

ne in giudizio, ma solo «per la prima volta, nella comparsa

conclusionale», con «manifesta tardività».

Seppure quest'ultimo rilievo non colga nel segno: è palese che le parti dovevano - potevano «eccepire» l'incompetenza del

giudice adito, alla luce delle «nuove» domande introdotte dal

l'attore unicamente in sede di precisazione delle conclusioni, nel

primo scritto difensivo successivo (cioè nella comparsa conclu

sionale) e non certamente — come invoca il ricorrente — in

sede di comparsa di risposta (cioè molto tempo prima che la

domanda stessa venisse introdotta in causa), il motivo è fondato.

Giusta la primitiva domanda introdotta in causa dall'attore,

questi aveva chiamato in giudizio il ministero di grazia e giusti zia chiaramente invocando la sua diretta responsabilità ex art.

28 Cost, (cfr., nel senso che si tratti di responsabilità diretta, della pubblica amministrazione Corte cost. 19 gennaio 1989, n.

18, Foro it., 1989, I, 305, resa proprio in margine alla respon sabilità civile dei magistrati, nonché Cass. 16 dicembre 1982, n. 6934, id., Rep. 1982, voce Responsabilità civile, n. 90; 5

gennaio 1979, n. 31, id., Rep. 1979, voce cit., n. 104, tra le

tantissime): sussisteva, pertanto, una tipica ipotesi di competen za territoriale inderogabile (cfr. Cass. 4 agosto 1992, n. 9263, id., Rep. 1992, voce Ingiunzione (procedimento), n. 34; 22 di

cembre 1987, n. 9582, id., Rep. 1987, voce cit., n. 32) con diritto

dovere, per il giudice adito, di rilevare, ex officio, la propria eventuale incompetenza.

Diversamente, in sede di precisazione delle conclusioni, l'at

tore, allorché ha modificato l'originaria domanda, assumendo che il ministero di grazia e giustizia deve rispondere dei fatti

dannosi posti in essere dagli altri convenuti non in proprio, ma

a titolo di garanzia ex lege, ha prospettato una domanda per la quale, ex art. 6, 2° comma, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, non sussiste una competenza territoriale funzionale ed indero

gabile (Cass. 17 aprile 1982, n. 2340, id., Rep. 1982, voce Com

petenza civile, n. 104; 20 gennaio 1982, n. 355, ibid, n. 105; 5 marzo 1979, n. 1365, id., 1979, I, 114; 27 gennaio 1979, n.

619, id., Rep. 1979, voce cit., n. 105). Non esistendo, nel vigente ordinamento positivo, una regola

nei termini indicati dal p.g. (per determinare la competenza de

ve farsi riferimento in via esclusiva al contenuto dell'atto di

citazione) e dovendo, all'opposto, il giudice del merito, al fine

di individuare il concreto contenuto dalla domanda giudiziale, tenere presenti le eventuali modifiche e trasformazioni che la

domanda ha subito nelle more del giudizio (cfr. Cass. 30 aprile

1982, n. 2723, id., Rep. 1982, voce Procedimento civile, n. 102; nonché Cass. 20 aprile 1990, n. 3289, id., Rep. 1990, voce cit., n. 110), è evidente che — come accennato — il primo motivo

del proposto regolamento è fondato.

La domanda proposta nell'udienza di precisazione delle con

clusioni — contemporaneamente — deve ritenersi ritualmente

introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddit

torio, in ordine ad essa, non avendo la parte, nei cui confronti la nuova domanda è stata proposta, eccepito, nella stessa udienza, la preclusione di cui all'art. 184 c.p.c. (Cass. 20 febbraio 1992, n. 2091, id., Rep. 1992, voce cit., n. 142; 14 novembre 1989, n. 4843, id., Rep. 1989, voce cit., n. 126).

Assume la difesa dell'amministrazione resistente che l'ammi

nistrazione risponde dell'operato dei suoi agenti (nel caso: dei

giudici, nei limiti fissati dalle norme particolari) a titolo diretto e non certo a titolo di garanzia, sicché la norma contenuta nel

2° comma dell'art. 6 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, non sarebbe

pertinente. Il rilievo non coglie nel segno: al fine di verificare la compe

tenza (o meno) del giudice adito non può procedersi ad alcun

esame, del merito, della controversia: la circostanza che, even

tualmente, all'esito del giudizio, la domanda di garanzia cosi

come proposta dal De Biase risulti infondata, perché l'ammini

strazione non è tenuta ad alcuna «garanzia», per l'operato dei

propri agenti, è, palesemente, del tutto irrilevante, ai fini che

ora interessano (in cui occorre accertate se — nei termini in cui è stata proposta una determinata domanda — sussiste, o

meno, la competenza del giudice adito). Pacifico quanto precede e non controverso che mai, nel corso

Il Foro Italiano — 1996.

del giudizio di primo grado, l'amministrazione di grazia e giu stizia ha invocato l'incompetenza — per territorio — del giudi ce adito, né — successivamente all'introduzione della domanda

di garanzia — ha dichiarato di volersi avvalere della particolare tutela accordatale dall'art. 6, 2° comma, r.d. 30 ottobre 1933

n. 1611, è evidente che erroneamente il Tribunale di Roma ha

ritenuto la applicabilità, nella specie, degli art. 25 e 28 c.p.c. Posto che nella specie l'attore ha sempre invocato la respon

sabilità dei convenuti Leonardi, Nunziante e De Bari per fatto

illecito, nonché la concorrente responsabilità, per garanzia, del

ministero di grazia e giustizia ne consegue che dovevano trovare

applicazione, da un lato, l'art. 20 c.p.c., quanto all'accerta

mento del giudice competente a conoscere la domanda, dall'al

tro, l'art. 38, 3° comma, stesso codice quanto alla non rilevabi

lità d'ufficio dell'eventuale incompetenza, per territorio, del giu dice adito ed agli oneri gravanti sulle parti convenute, nell'ecce

pire una tale incompetenza. Come noto, nelle cause relative a diritti di obbligazione —

nelle quali l'attore non ha alcun onere di specificazione e moti

vazione del criterio di competenza prescelto, purché questo cor

risponda ad uno dei fori concorrenti previsti dagli art. 18, 19, 20 c.p.c. — il convenuto ha l'onere di eccepire l'incompetenza territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili, con motivazione non

generica, ma articolata ed esaustiva, rimanendo altrimenti radi

cata la causa presso il giudice adito (cfr., ad esempio, Cass.

9 agosto 1989, n. 3677, id., Rep. 1989, voce Competenza civile, n. 75; 6 agosto 1988, n. 4869, id., Rep. 1988, voce cit., n. 92).

Applicando tale regola al caso di specie si ricava:

a) che il ministero di grazia e giustizia — come accennato — mai ha eccepito l'incompetenza territoriale, del tribunale adito;

b) che i convenuti Nunziante e Leonardi hanno eccepito l'in

competenza per territorio del Tribunale di Roma per essere com

petente il Tribunale di Potenza invocando l'applicabilità d'una

norma certamente non retroattiva e non invocabile nella specie

(in particolare l'art. 4 1. 13 aprile 1988 n. 117), senza nulla

rilevare in ordine agli altri criteri di competenza indicati negli art. 18-20 c.p.c.;

c) che il convenuto De Bari ha eccepito, nel primo atto di

fensivo, la competenza del Tribunale di Bari, quale foro eraria

le, ha invocato, cioè, una disposizione come già dimostrato non

pertinente, ai fini del decidere. Successivamente, in sede di com

parsa conclusionale, lo stesso convenuto ha fatto presente che in Bari era sia la propria residenza (ex art. 18 c.p.c.) sia il luogo del preteso commesso illecito, quindi quello nel quale era sorta

l'obbligazione. Come accennato in precedenza tale eccezione (con trariamente a quanto si assume negli scritti di parte ricorrente) deve ritenersi tempesvita (in quanto contenuta nel primo scritto

successivo alla introduzione in causa, da parte dell'attore, di una nuova domanda, incidente sulla competenza territoriale del

giudice adito, ancorché non rivolta espressamente contro quel convenuto ma nei confronti di altro): la stessa, peraltro, deve

rilevarsi, è stata formulata in termini tali da non «coprire» tutti

i possibili criteri di individuazione della competenza per territo

rio, nelle cause relative ad obbligazioni risarcitorie da fatto ille cito e non è idonea — pertanto — al fine di ritenere non radica

ta, presso il Tribunale di Roma, la competenza a conoscere del

la presente controversia. Precisato — infatti — che in caso di

illecito il locus destinatae solutionis non si identifica con quello della commissi delicti (cfr., ad es., proprio con riferimento a

giudizio avente ad oggetto una obbligazione originata da fatto

illecito, in cui era parte in causa un'amministrazione dello Sta

to, Cass. 5 luglio 1990, n. 7071, id., Rep. 1990, voce cit., n. 77) è palese che nella specie nulla è stato eccepito, da parte del convenuto De Bari, in ordine al «luogo in cui. . . deve ese

guirsi l'obbligazione dedotta in giudizio». Conclusivamente, accertato che nella specie i convenuti, in

primo grado, alternativamente, o nulla hanno eccepito quanto alla competenza territoriale del giudice adito o hanno formula

to la relativa eccezione solo con riferimento ad alcuni dei profili

ipotizzabili, ne deriva il radicarsi della competenza del giudice adito, con riguardo ai fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.,

rispetto ai quali i convenuti non hanno assolto l'onere di una

specifica contestazione (Cass. 5 marzo 1988, n. 2307, id., Rep. 1988, voce cit., n. 95; 25 novembre 1986, n. 6934, id., Rep. 1986, voce cit., n. 92, tra le tantissime).

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