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sezione III civile; sentenza 3 marzo 1994, n. 2125; Pres. Bile, Est. M. Finocchiaro, P.M. Fedeli(concl. conf.); De Biase (Avv. C. M. Barone) c. Min. grazia e giustizia ed altri. Regolamento dicompetenzaSource: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 2 (FEBBRAIO 1996), pp. 691/692-695/696Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190190 .
Accessed: 28/06/2014 13:40
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PARTE PRIMA
il valore dell'affermato arricchimento. Quindi da quella data
soltanto, sulla somma costituente oggetto del credito relativo, esattamente la corte ha statuito che debbono essere calcolati
gli interessi. 10. - Il primo motivo del ricorso della Comit censura la viola
zione degli art. 230, 244, c.p.c. nonché degli art. 1712, 1832,
1857, 272 c.c. Lamenta inoltre la motivazione omessa ed insuf
ficiente su punti decisivi. In particolare, lamenta che il giudice del merito non abbia
ammesso la prova per testi e la prova per interpello tendenti
a dimostrare che lo Amerio agiva quale mandatario del Casa
sco, fuori del rapporto organico con la banca.
Tali prove erano state richieste in un primo momento dallo
Amerio e respinte dal giudice del merito, quindi riproposte nel
giudizio di appello da parte della banca.
La doglianza è infondata. A parte la genericità della prova
per testi, analiticamente argomentata dalla corte di merito, vi
è da osservare che nella logica della sentenza impugnata si indi
vidua con chiarezza la inutilità della prova medesima.
Il giudice del merito ha accertato che il danno ricevuto dai
Casasco Gatti fu dovuto alle operazioni abusive, ovvero realiz
zate con firme false da parte dello Amerio, effettuate prima dell'accredito dei 300.000.000 di lire sul loro conto. Accredito
che poteva anche avere lo scopo di riformare nel conto quella disponibilità che le operazioni dello Amerio avevano pratica mente eliminato. Il danno ricevuto dai Casasco, e di cui alla
domanda di reintegrazione del loro conto, rispetto alla quale
quelle di annullamento dell'accredito e di restituzione dell'asse
gno di lire 320.000.000 protestato da Ezio Grassi sono logica mente connesse, venne determinato, secondo la corte d'appello, anzitutto dalle operazioni compiute abusivamente dallo Ame
rio. Queste, se pure poterono trovare il loro terreno di coltura
nei rapporti di affari tra lo Amerio stesso e gli altri partecipi a tutta la vicenda processuale, comunque furono rese possibili dal fatto che lo Amerio era funzionario della Comit, e che i
riscontri ed i controlli che la banca doveva effettuare per impe dire che gli assegni fossero «passati», pur essendo false le fir
me, non funzionarono.
Rispetto a questa constatazione fondamentale nella logica della
sentenza impugnata, perde valore la realtà dei rapporti di affari
tra i soggetti in questione, cossiché la discrezionalità che spetta al giudice del merito nell'apprezzare la utilità di una richiesta
istruttoria, risulta, nella specie, ben spesa ed adeguatamente mo
tivata.
11. - Con il secondo motivo la Banca commerciale italiana
lamenta la violazione e la falsa applicazione degli art. 1027,
1028, 2049 e 2056 c.c. Nonché, ancora, la motivazione insuffi
ciente ed omessa.
La doglianza, in realtà, ripete le critiche alla affermazione
della responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. nei confronti
dei Casasco Gatti, riproponendo invece la tesi della responsabi lità esclusiva dello Amerio. Valgono pertanto a respingerlo le
argomentazioni svolte nell'esame del motivo che precede. 12. - Con l'ultimo motivo la Banca commerciale lamenta an
cora la violazione degli art. 2041 e 2042 c.c., nonché la motiva
zione omessa ed insufficiente. Il mezzo si riferisce alla condan
na della banca a reintegrare i Grassi dei 300.000.000 di lire.
Secondo questa censura sarebbe contraddittorio escludere dap
prima la responsabilità diretta della banca in ordine al danno
subito dai Grassi, e quindi, invece, ritenere la banca stessa te nuta nei loro confronti ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La censura è infondata. Il carattere sussidiario dell'azione ex
art. 2041 c.c. è pacifico. Essa per l'appunto può trovare spazio
proprio laddove non vi è campo per la responsabilità da fatto
illecito. La corte sul punto ha accertato i fatti e ne ha dato
conto in modo esauriente, chiarendo le ragioni per le quali la
banca, dal momento dello storno, si è trovata oggettivamente in situazione di arricchimento senza causa. Sul punto, pertanto
valgono le considerazioni svolte nel respingere il terzo motivo
del ricorso dei Grassi.
13. - Infine quanto al ricorso incidentale della sig. Ponta, vedova di Ezio Grassi, e dei figli superstiti, va ripetuto che esso
ripropone le censure espresse con il primo motivo del ricorso
principale delle stesse parti. In proposito dunque valgono le con
siderazioni svolte nell'esaminare tale mezzo.
Il Foro Italiano — 1996.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 3 marzo
1994, n. 2125; Pres. Bile, Est. M. Finocchiaro, P.M. Fede
li (conci, conf.); De Biase (Avv. C. M. Barone) c. Min. gra zia e giustizia ed altri. Regolamento di competenza.
Procedimento civile — Modificazione della domanda — Udien
za di precisazione delle conclusioni — Ammissibilità per ac cettazione implicita del contraddittorio — Fattispecie (Cod.
proc. civ., art. 184).
Astensione, ricusazione e responsabilità civile del giudice — Azio
ne nei confronti dei magistrati e della pubblica amministra
zione — Competenza — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 20,
25; r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e di
fesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatu
ra dello Stato, art. 6; 1. 13 aprile 1988 n. 117 risarcimento
dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati).
La modificazione della domanda originariamente proposta deve ritenersi ammissibile anche all'udienza di precisazione delle
conclusioni, per accettazione implicita del contraddittorio, se
la parte nei cui riguardi è rivolta non eccepisca nella stessa
udienza la preclusione di cui all'art. 184 c.p.c. (nella specie, l'attore aveva inizialmente proposto nei confronti dei singoli
magistrati e del ministro di grazia e giustizia domanda di ri
sarcimento danni per responsabilità diretta e all'udienza di
precisazione delle conclusioni aveva invocato il risarcimento
nei confronti di quest'ultimo a titolo di garanzia ex lege). (1) In tema di responsabilità civile del giudice, per illeciti anteriori
all'entrata in vigore della l. 13 aprile 1988 n. 117, nel caso
in cui l'attore chieda il risarcimento del danno nei confronti sia dei magistrati per responsabilità per fatto illecito, sia del
ministero di grazia e giustizia per la concorrente responsabili tà a titolo di garanzia, se la pubblica amministrazione non
richiede la devoluzione della causa all'autorità giudiziaria com
petente ai sensi dell'art. 6 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, non
ricorre un 'ipotesi di competenza territoriale funzionale ed in
derogabile, ma trova applicazione l'art. 20 c.p.c., in tema
di foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazio
ne, sicché i convenuti hanno l'onere di eccepire l'incompeten za territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili, con motivazio ne non generica, con la conseguenza che, in caso contrario, la causa rimane radicata presso il giudice adito, non avendo l'attore l'onere di specificare e motivare il criterio di compe tenza prescelto, purché questo corrisponda ad uno dei fori concorrenti previsti nell'art. 20 c.p.c. (nella specie, la corte
ha ritenuto che i convenuti, in primo grado, nulla avevano
eccepito quanto alla competenza territoriale del giudice adito
oppure avevano formulato la relativa eccezione con riferimento ad un solo profilo ipotizzabile, sicché la competenza del giu dice adito si era ormai radicata). (2)
(1) Nel senso che la domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni è ritualmente introdotta in giudizio per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte nei cui confronti essa è rivolta non ne abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ai sensi dell'art. 184 c.p.c., v. Cass. 1° febbraio 1995, n. 1164, Foro it., Mass., 163; 2 dicembre 1994, n. 10351, id., Rep. 1994, voce Procedi mento civile, n. 166; 20 febbraio 1992, n. 2091, id., Rep. 1992, voce
cit., n. 142; 14 novembre 1989, n. 4843, id., Rep. 1989, voce cit-, n.
126; 4 maggio 1989, n. 2076, ibid., n. 123; 26 ottobre 1988, n. 5809, id., Rep. 1988, voce cit., n. 112; 10 giugno 1988, n. 3956, ibid., n. 113.
In dottrina, v., sul punto, per tutti, Consolo, «Mutatio libelli»: l'ac cettazione tacita o presunta e l'eccezione di domanda nuova, ovvero di un costrutto giurisprudenziale incoerente, in Riv. dir. proc., 1990, 620; Nappi, La domanda proposta in via riconvenzionale, in Riv. trim, dir. e proc. civ., 1989, 790.
(2) Sulla questione esaminata e risolta in parte qua dalla riportata sentenza, cfr., per significativi riferimenti, Cass. 17 aprile 1982, n. 2340, Foro it., Rep. 1983, voce Competenza civile, n. 147, e Rass. avv. Stato, 1982, I, 721. Secondo la menzionata sentenza «la domanda di risarci mento danni a titolo di garanzia ex lege proposta nei confronti della
pubblica amministrazione non comporta un'ipotesi di competenza terri toriale funzionale ed inderogabile, se la stessa pubblica amministrazio ne non richiede che la causa sia devoluta all'autorità giudiziaria compe tente a norma del 1° comma dell'art. 6 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611»
(ossia «al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'uffi cio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordina
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Con atto 18 aprile 1988 De Bia
se Nicola conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Leonardi Giovanni, Nunziante Saverio, De Bari Gaetano, non
ché il ministero di grazia e giustizia: chiedeva l'attore la con
danna dei convenuti al risarcimento dei danni da lui patiti in
conseguenza di un procedimento penale a cui era stato ingiusta mente sottoposto, procedimento penale nel corso del quale i
magistrati Leonardi, Nunziante e De Bari avevano operato con
dolo o colpa grave nei suoi confronti ed il ministero di grazia e giustizia era tenuto a rispondere dell'illecito operato degli altri
convenuti.
Costituitisi, i convenuti resistevano alle avverse pretese: il mi
nistero eccepiva l'infondatezza, nel merito, della domanda at
trice, il De Bari, per suo conto, faceva presente che l'adito tri
bunale era incompetente ratione territorii a conoscere delle ri
rie»). Nella motivazione della pronunzia, la corte ha, fra l'altro, avver tito che «se la pubblica amministrazione chiamata, per qualsiasi moti
vo, in giudizio, e da chiunque sollecitata, si presenti senza sollevare
eccezioni, la sua costituzione equivale, agli effetti della legge speciale, a un intervento volontario, e quindi rimane ferma la competenza terri
toriale ordinaria. Se non si costituisce e ne viene dichiarata la contuma
cia, la soluzione non muta, perché, in omittendo, la pubblica ammini
strazione esercita negativamente la exceptio. Onde la norma dell'art. 7 r.d. 1611/33 trova applicazione sia quando il chiamato in garanzia non formuli alcuna richiesta sia quando l'interveniente coatto accetti
la lite». In precedenza analoga enunciazione, sia pure con meno articolato
iter argomentativo, era stata formulata da Cass. 28 maggio 1952, n.
1506, Foro it., Rep. 1952, voce cit., n. 323.
Sempre per riferimenti, cfr., inoltre, Cass. 5 luglio 1990, n. 7071,
id., Rep. 1990, voce cit., n. 77, secondo la quale nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato, ove l'obbligazione dedotta in
giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini della individuazione
del giudice competente per territorio ai sensi degli art. 6 r.d. 1611/33
e 25 c.p.c., il forum delieti concorre, in via alternativa, con il forum destinatile solutionis, da determinare in base alle norme in tema di con
tabilità pubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923). In dottrina, per una impostazione per molti versi coincidente in parte
qua con quella della pronunzia in rassegna, puntualmente richiamata, cons. Pavone, Lo stato in giudizio, Napoli, 1995, 97-98, per il quale, ove «il contenuto chiami in garanzia lo Stato, sia la causa accessoria
sia la causa principale dovranno essere attribuite al giudice del foro
dello Stato. Lo spostamento delle due cause» — prosegue l'a. — «av
viene però solo se l'amministrazione presenta formale istanza in tal sen
so al giudice istruttore; la presentazione deve essere immediata, nella
prima udienza e comunque nel primo atto difensivo; se ciò non avvie
ne, come anche nel caso di dichiarata contumacia dello Stato, rimane
ferma la competenza territoriale ordinaria. In mancanza di tempestiva istanza» — conclude l'a. — «resta fissata la competenza del giudice adito nella causa principale e non può essere eccepita l'incompetenza; l'art. 9 r.d. nel fissare l'inderogabiliità delle norme sul foro dello Stato, non richiama infatti il precedente art. 6, 2° comma».
Più in generale, sul foro erariale, cons., ancora, in dottrina Ferra
ra, Fori erariali, voce del Digesto pubbl., Torino, 1991, VI, 484; Bar
reca, La pubblica amministrazione parte del processo civile, Milano, 1994.
Nel senso che l'azione di responsabilità nei confronti dei magistrati,
per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della 1. n. 117
del 1988, va proposta secondo le norme ordinarie di competenza per territorio, essendo inapplicabile la speciale competenza prevista dall'art.
19 1. cit., v. Trib. Roma 20 marzo 1991, Foro it., Rep. 1992, voce
Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice, n. 60, e Giur. meri
to, 1992, 820; Trib. Roma 29 maggio 1991, Foro it., 1991, I, 3237, con ampia nota di richiami.
In dottrina sulla responsabilità civile del magistrato, v., per tutti,
Giuliani, Picardi, La responsabilità del giudice, Milano, 1995; AA.VV., La responsabilità civile dello Stato giudice a cura di Picardi e Vacca
rella, Padova, 1990.
In generale, sul principio che nelle cause relative a diritti di obbliga zione il convenuto ha l'onere di eccepire l'incompetenza territoriale del
giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti
previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta spetta all'attore, con
motivazione non generica, ma articolata ed esaustiva, rimanendo altri
menti radicata la causa presso il giudice adito in base al profilo non
contestato, v., fra le tante e per tutte, Cass. 21 aprile 1995, n. 4499,
Foro it., Mass., 565; 3 marzo 1995, n. 2469, ibid., 328; 1° marzo 1995,
n. 2336, ibid., 307; 25 gennaio 1995, n. 866, ibid., 108; 24 dicembre
1994, n. 11152, id., Rep. 1994, voce Competenza civile, n. 107; 3 di
cembre 1994, n. 10422, ibid., n. 108; sez. un. 27 aprile 1993, n. 4912,
id., Rep. 1993, voce cit., n. 96; 9 agosto 1989, n. 3677, id., Rep. 1989, voce cit., n. 75; 6 agosto 1988, n. 4868, id., Rep. 1988, voce cit., n.
92; 5 marzo 1988, n. 2307, ibid., n. 94.
Il Foro Italiano — 1996.
chieste dell'attore, essendo competenti o il Tribunale di Bari
(in base ai principi generali) o quello di Potenza (a norma della
1. 117/88), che la domanda stessa oltre ad essere, sotto due con
correnti profili inammissibile (sia ai sensi della 1. 13 aprile 1988 n. 117, sia perché non si poteva addurre la responsabilità di
un componente di un organo collegiale, per un provvedimento di quest'ultimo), era, nel merito, infondata e chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, la condanna del De Biase al risarcimen
to dei danni causati con la pubblicazione della citazione diffa
matoria su vari quotidiani. Non diversamente, i convenuti Leonardi e Nunziante da un
lato eccepivano l'incompetenza del Tribunale di Roma, essendo
competente il Tribunale di Potenza, dall'altro chiedevano che
fosse delibata in camera di consiglio l'ammissibilità della do
manda, da ultimo che la domanda fosse rigettata, perché infon
data nel merito e l'attore — in via riconvenzionale — condan
nato al risarcimento dei danni patiti da essi concludenti, per effetto della pubblicazione della citazione introduttiva su alcuni
quotidiani. Con sentenza 17 aprile 1992 il tribunale dichiarava la propria
incompetenza, a giudicare sulla domanda proposta da De Biase
Nicola nonché sulle riconvenzionali, essendo competente il Tri
bunale di Bari e poneva le spese di lite a carico dell'attore.
Precisato che nella specie l'attore invocava presunti fatti ille
citi posti in essere dai magistrati convenuti anteriormente alla
data di entrata in vigore della 1. 13 aprile 1988 n. 117 si che
non erano applicabili i criteri di competenza (territoriale) da
questa fissati, il tribunale — premesso che l'art. 6 r.d. 30 otto
bre 1933 n. 1611, sul foro dello Stato, prevede una competenza funzionale assoluta, inderogabile anche per ragioni di connes
sione o di cumulo e, pertanto, la sua inosservanza è rilevabile
anche d'ufficio, dal giudice adito — ha ritenuto che al fine di
individuare il giudice competente a conoscere della vertenza do
vesse farsi riferimento all'art. 1182 c.c., nella parte in cui deter
mina il luogo dell'adempimento dell'obbligazione di pagare una
somma di denaro. In caso di obbligazioni da fatto illecito — ha, ancora, osser
vato il tribunale — deve ritenersi competente (ove sia parte del
giudizio una pubblica amministrazione) alternativamente il giu
dice del luogo in cui l'obbligazione è sorta (forum delieti) ovve
ro quello in cui l'obbligazione deve essere eseguita (forum desti
natele solutionis) individuato nel luogo dove il debitore ha il
suo domicilio. Qualora è convenuta un'amministrazione dello Stato non può
farsi riferimento al foro generale delle persone giuridiche ed
il luogo del pagamento va individuato in quello ove ha sede
l'ufficio di tesoreria che, secondo le norme sulla pubblica con
tabilità, deve procedere al pagamento: tale criterio, peraltro, non è suscettibile di univoca applicazione, posto che l'ufficio
di tesoreria è solo l'esecutore materiale dell'atto solutorio, dopo
l'emissione di un apposito mandato da parte dell'organo debi
tore, facente parte della pubblica amministrazione.
Lo stesso atto solutorio — ha proseguito il tribunale — può avvenire con le modalità più diverse e secondo le esigenze che
si prospettano di volta in volta, anche in deroga a quanto di
sposto dall'art. 420 reg. della contabilità dello Stato (il versa
mento può, infatti, essere attuato con spedizione di vaglia cam
biario, con l'accreditamento in conto corrente bancario o po
stale, cosi che i pagamenti disposti dal medesimo ufficio di
tesoreria possono essere effettuati, in concreto, su tutto il terri
torio nazionale). Non potendo essere univocamente invocato il luogo in cui
il pagamento deve essere eseguito, ha concluso il tribunale, ri
mane, quale unico criterio determinativo della competenza, il
riferimento al forum delieti: nel caso in esame, essendosi verifi
cati in Bari i fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda, è competente a decidere la stessa il tribunale di quel
la città, che dovrà provvedere anche sulle riconvenzionali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento
di competenza De Biase Nicola, ha presentato memoria il mini
stero di grazia e giustizia. Motivi della decisione. — In primis, parte ricorrente denun
cia la sentenza gravata perché questa ha tenuto presente (ai fini
della pronuncia d'incompetenza) non le domande come formu
late da esso attore in occasione della precisazione delle conclu
sioni, innanzi all'istruttore (senza alcuna opposizione delle con
troparti che, pertanto, hanno accettato, sul punto, il contrad
dittorio), ma quelle di cui all'atto introduttivo del giudizio.
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PARTE PRIMA
Contemporaneamente, lo stesso attore deduce che le contro
parti non avrebbero «tempestivamente» e ritualmente eccepito
l'incompetenza del Tribunale di Roma all'atto della costituzio
ne in giudizio, ma solo «per la prima volta, nella comparsa
conclusionale», con «manifesta tardività».
Seppure quest'ultimo rilievo non colga nel segno: è palese che le parti dovevano - potevano «eccepire» l'incompetenza del
giudice adito, alla luce delle «nuove» domande introdotte dal
l'attore unicamente in sede di precisazione delle conclusioni, nel
primo scritto difensivo successivo (cioè nella comparsa conclu
sionale) e non certamente — come invoca il ricorrente — in
sede di comparsa di risposta (cioè molto tempo prima che la
domanda stessa venisse introdotta in causa), il motivo è fondato.
Giusta la primitiva domanda introdotta in causa dall'attore,
questi aveva chiamato in giudizio il ministero di grazia e giusti zia chiaramente invocando la sua diretta responsabilità ex art.
28 Cost, (cfr., nel senso che si tratti di responsabilità diretta, della pubblica amministrazione Corte cost. 19 gennaio 1989, n.
18, Foro it., 1989, I, 305, resa proprio in margine alla respon sabilità civile dei magistrati, nonché Cass. 16 dicembre 1982, n. 6934, id., Rep. 1982, voce Responsabilità civile, n. 90; 5
gennaio 1979, n. 31, id., Rep. 1979, voce cit., n. 104, tra le
tantissime): sussisteva, pertanto, una tipica ipotesi di competen za territoriale inderogabile (cfr. Cass. 4 agosto 1992, n. 9263, id., Rep. 1992, voce Ingiunzione (procedimento), n. 34; 22 di
cembre 1987, n. 9582, id., Rep. 1987, voce cit., n. 32) con diritto
dovere, per il giudice adito, di rilevare, ex officio, la propria eventuale incompetenza.
Diversamente, in sede di precisazione delle conclusioni, l'at
tore, allorché ha modificato l'originaria domanda, assumendo che il ministero di grazia e giustizia deve rispondere dei fatti
dannosi posti in essere dagli altri convenuti non in proprio, ma
a titolo di garanzia ex lege, ha prospettato una domanda per la quale, ex art. 6, 2° comma, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, non sussiste una competenza territoriale funzionale ed indero
gabile (Cass. 17 aprile 1982, n. 2340, id., Rep. 1982, voce Com
petenza civile, n. 104; 20 gennaio 1982, n. 355, ibid, n. 105; 5 marzo 1979, n. 1365, id., 1979, I, 114; 27 gennaio 1979, n.
619, id., Rep. 1979, voce cit., n. 105). Non esistendo, nel vigente ordinamento positivo, una regola
nei termini indicati dal p.g. (per determinare la competenza de
ve farsi riferimento in via esclusiva al contenuto dell'atto di
citazione) e dovendo, all'opposto, il giudice del merito, al fine
di individuare il concreto contenuto dalla domanda giudiziale, tenere presenti le eventuali modifiche e trasformazioni che la
domanda ha subito nelle more del giudizio (cfr. Cass. 30 aprile
1982, n. 2723, id., Rep. 1982, voce Procedimento civile, n. 102; nonché Cass. 20 aprile 1990, n. 3289, id., Rep. 1990, voce cit., n. 110), è evidente che — come accennato — il primo motivo
del proposto regolamento è fondato.
La domanda proposta nell'udienza di precisazione delle con
clusioni — contemporaneamente — deve ritenersi ritualmente
introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddit
torio, in ordine ad essa, non avendo la parte, nei cui confronti la nuova domanda è stata proposta, eccepito, nella stessa udienza, la preclusione di cui all'art. 184 c.p.c. (Cass. 20 febbraio 1992, n. 2091, id., Rep. 1992, voce cit., n. 142; 14 novembre 1989, n. 4843, id., Rep. 1989, voce cit., n. 126).
Assume la difesa dell'amministrazione resistente che l'ammi
nistrazione risponde dell'operato dei suoi agenti (nel caso: dei
giudici, nei limiti fissati dalle norme particolari) a titolo diretto e non certo a titolo di garanzia, sicché la norma contenuta nel
2° comma dell'art. 6 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, non sarebbe
pertinente. Il rilievo non coglie nel segno: al fine di verificare la compe
tenza (o meno) del giudice adito non può procedersi ad alcun
esame, del merito, della controversia: la circostanza che, even
tualmente, all'esito del giudizio, la domanda di garanzia cosi
come proposta dal De Biase risulti infondata, perché l'ammini
strazione non è tenuta ad alcuna «garanzia», per l'operato dei
propri agenti, è, palesemente, del tutto irrilevante, ai fini che
ora interessano (in cui occorre accertate se — nei termini in cui è stata proposta una determinata domanda — sussiste, o
meno, la competenza del giudice adito). Pacifico quanto precede e non controverso che mai, nel corso
Il Foro Italiano — 1996.
del giudizio di primo grado, l'amministrazione di grazia e giu stizia ha invocato l'incompetenza — per territorio — del giudi ce adito, né — successivamente all'introduzione della domanda
di garanzia — ha dichiarato di volersi avvalere della particolare tutela accordatale dall'art. 6, 2° comma, r.d. 30 ottobre 1933
n. 1611, è evidente che erroneamente il Tribunale di Roma ha
ritenuto la applicabilità, nella specie, degli art. 25 e 28 c.p.c. Posto che nella specie l'attore ha sempre invocato la respon
sabilità dei convenuti Leonardi, Nunziante e De Bari per fatto
illecito, nonché la concorrente responsabilità, per garanzia, del
ministero di grazia e giustizia ne consegue che dovevano trovare
applicazione, da un lato, l'art. 20 c.p.c., quanto all'accerta
mento del giudice competente a conoscere la domanda, dall'al
tro, l'art. 38, 3° comma, stesso codice quanto alla non rilevabi
lità d'ufficio dell'eventuale incompetenza, per territorio, del giu dice adito ed agli oneri gravanti sulle parti convenute, nell'ecce
pire una tale incompetenza. Come noto, nelle cause relative a diritti di obbligazione —
nelle quali l'attore non ha alcun onere di specificazione e moti
vazione del criterio di competenza prescelto, purché questo cor
risponda ad uno dei fori concorrenti previsti dagli art. 18, 19, 20 c.p.c. — il convenuto ha l'onere di eccepire l'incompetenza territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili, con motivazione non
generica, ma articolata ed esaustiva, rimanendo altrimenti radi
cata la causa presso il giudice adito (cfr., ad esempio, Cass.
9 agosto 1989, n. 3677, id., Rep. 1989, voce Competenza civile, n. 75; 6 agosto 1988, n. 4869, id., Rep. 1988, voce cit., n. 92).
Applicando tale regola al caso di specie si ricava:
a) che il ministero di grazia e giustizia — come accennato — mai ha eccepito l'incompetenza territoriale, del tribunale adito;
b) che i convenuti Nunziante e Leonardi hanno eccepito l'in
competenza per territorio del Tribunale di Roma per essere com
petente il Tribunale di Potenza invocando l'applicabilità d'una
norma certamente non retroattiva e non invocabile nella specie
(in particolare l'art. 4 1. 13 aprile 1988 n. 117), senza nulla
rilevare in ordine agli altri criteri di competenza indicati negli art. 18-20 c.p.c.;
c) che il convenuto De Bari ha eccepito, nel primo atto di
fensivo, la competenza del Tribunale di Bari, quale foro eraria
le, ha invocato, cioè, una disposizione come già dimostrato non
pertinente, ai fini del decidere. Successivamente, in sede di com
parsa conclusionale, lo stesso convenuto ha fatto presente che in Bari era sia la propria residenza (ex art. 18 c.p.c.) sia il luogo del preteso commesso illecito, quindi quello nel quale era sorta
l'obbligazione. Come accennato in precedenza tale eccezione (con trariamente a quanto si assume negli scritti di parte ricorrente) deve ritenersi tempesvita (in quanto contenuta nel primo scritto
successivo alla introduzione in causa, da parte dell'attore, di una nuova domanda, incidente sulla competenza territoriale del
giudice adito, ancorché non rivolta espressamente contro quel convenuto ma nei confronti di altro): la stessa, peraltro, deve
rilevarsi, è stata formulata in termini tali da non «coprire» tutti
i possibili criteri di individuazione della competenza per territo
rio, nelle cause relative ad obbligazioni risarcitorie da fatto ille cito e non è idonea — pertanto — al fine di ritenere non radica
ta, presso il Tribunale di Roma, la competenza a conoscere del
la presente controversia. Precisato — infatti — che in caso di
illecito il locus destinatae solutionis non si identifica con quello della commissi delicti (cfr., ad es., proprio con riferimento a
giudizio avente ad oggetto una obbligazione originata da fatto
illecito, in cui era parte in causa un'amministrazione dello Sta
to, Cass. 5 luglio 1990, n. 7071, id., Rep. 1990, voce cit., n. 77) è palese che nella specie nulla è stato eccepito, da parte del convenuto De Bari, in ordine al «luogo in cui. . . deve ese
guirsi l'obbligazione dedotta in giudizio». Conclusivamente, accertato che nella specie i convenuti, in
primo grado, alternativamente, o nulla hanno eccepito quanto alla competenza territoriale del giudice adito o hanno formula
to la relativa eccezione solo con riferimento ad alcuni dei profili
ipotizzabili, ne deriva il radicarsi della competenza del giudice adito, con riguardo ai fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.,
rispetto ai quali i convenuti non hanno assolto l'onere di una
specifica contestazione (Cass. 5 marzo 1988, n. 2307, id., Rep. 1988, voce cit., n. 95; 25 novembre 1986, n. 6934, id., Rep. 1986, voce cit., n. 92, tra le tantissime).
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