Sezione III civile; sentenza 3 ottobre 1963, n. 2621; Pres. Pellettieri P., Est. Bartolomei, P. M.Colonnese (concl. conf.); Fiore (Avv. Sandulli) c. De Feo (Avv. Amatucci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 11 (1963), pp. 2273/2274-2277/2278Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153414 .
Accessed: 28/06/2014 13:40
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 13:40:22 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2273 GIUR1SPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2274
tamente rilevato la nullita del titolo esecutivo, cioe del
decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecuzione, ch'era stato irritualmente emesso per ordinare
il pagamento di un oredito cambiario non ancora esigibile,
conseguiva necessariamente da tale nullitä, giusta le su
esposte considerazioni, l'inefficacia giuridica del precetto e
del pignoramento (nonche, logicamente, di ogni conse
guenziale atto esecutivo), cui l'odierno resistente procedette sull'erroneo presupposto della validity del provvedimento monitorio.
Con ragione, dunque, il ricorrente denunzia eol mezzo
in esame (ohe va perciõ aeeolto) l'errore in cui incorse la
Corte di merito riconoscendo efficacia giuridica al precetto e al pignoramento, da lui opposti, pur avendo essa giusta mente ril vato la nullity del titolo esecutivo, che di quei due atti doveva costituire il necessario presupposto pro cessuale.
Col primo mezzo il ricorrente censura i Giudici d'appello
per aver rigettato l'azione di danni, da lui proposta contro
il Carnevale sulla base di due distinti titoli, o causae petendi, e ciof;: a) sulla base dell'art. 96, 1° e 2° comma, cod. proc. civ., in quanto il Carnevale avrebbe agito « con mala fede
o colpa grave» (1° comma), ottenendo contro il Colella
decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito cambiario
inesigibile, ed avrebbe inoltre agito «senza la normale
prudenza » (2° comma), dando poi inizio all'esecuzione for
zata sul fondamento delFirrituale provvedimento moni
torio ; b) sulla base dell'art. 1218 cod. civ., avendo il Car
nevale danneggiato il Colella lasciando colposamente pro
cedere, in suo danno, agl'illegittimi protesti delle cambiali,
poste poi a* fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo, bencbfe esse, in virtu del pactum: de non petendo ad tempus, non fossero esibigili.
Riguardo all'azione di danni, prospettata sub a), la
Corte di merito ne motivõ il rigetto considerando che non
fosse configurabile, a carico dell'odierno resistente, la re
sponsabilita aggravata di cui al menzionato art. 96, essendo
stato accertato, nel corso del giudizio di cognizione seguito
all'opposizione al decreto ingiuntivo, il credito cambiario
da lui azionato, benchfe lo stesso non fosse ancora esigibile al momento dell'emanazione del provvedimento monitorio.
Orbene la soluzione adottata, ad onta della laconicita
dei motivi che la giustificarono (su cui si appuntano le
censure del ricorrente), deve considerarsi giuridicamente corretta. Invero la responsabilita aggravata, di cui all'art.
96, 1° comma, cod. proc. civ., poggia sul presupposto della
soccombenza, in quanto in tale responsabilita incorre «la
parte soccombente », la quale « ha agito o resistito in giu dizio con mala fede o colpa grave », provocando cosi una
lite temeraria. Sicche, una volta escluso, a carico del Car
nevale, il presupposto della soccombenza, avendo i Giudici
d'appello accertato l'esistenza e 1'esigibilitä, benchfe inter -
venuta quest'ultima in corso di lite, del credito cambiario
da lui vantato (onde la Corte di merito considerõ il Carne
vale « sostanzialmente vittorioso »), e ovvio che la tesi della
responsabilita aggravata dell'odierno resistente, ex art. 96, 1° comma, si palesa priva di fondamento giuridico.
D'altro canto, presupposto della responsabilita aggra
vata, di cui al 2° comma dello stesso art. 96, 6 «l'inesi
stenza del diritto », a tutela del quale si sono compiuti, « senza la normale prudenza », gli atti ivi indicati, tra cui
b l'esecuzione forzata. Consegue che, neppure sotto questo ulteriore riflesso, puõ parlarsi di responsabilita aggravata del Carnevale, dal momento che i Giudici d'appello accer
tarono l'esistenza del diritto da lui azionato, condannando
il Colella ad adempiere la sua corrispondente obbligazione. Relativamente poi all'azione di danni, prospettata sub
b), b da notare che la Corte di merito ritenne di poterla
rigettare, affermando che la facoltä del Carnevale, quale
prenditore delle cambiali in oggetto, di girarle a terzi im
plicava la legittimitä, dei protesti da parte dei giratari, onde
non poteva parlarsi di una responsabilita del Carnevale
stesso, sotto il profilo deirillegittimitä dei protesti medesimi
e del pregiudizio economico, che ne era derivato al Colella.
Senonchfe, rigettando la domanda in oggetto con tale
apodittica affermazione, la denunziata sentenza omise di
motivare, come esattamente rileva il ricorrente, su un suo
specifico sistema difensivo prospettato nelle difese del giu dizio di appello : nel senso ehe la facoltä del Carnevale di
girare gli effetti cambiari non lo esimeva, in virtü del
pactum de non petendo ad tempus, ehe li rendeva inesigibili fino al dicembre del 1958, dal dovere di evitare, per tutto il periodo della loro inesigibilitä, il protesto dei titoli per mancato pagamento, nei confronti del Colella, avendo cur i di corrispondere, in tempo utile, quanto dovuto al porta tore delle cambiali anche mediante intervento.
Ora h evidente che, se, come il ricorrente sostiene, il
Carnevale, lasciando protestare le cambiali in danno del
Colella, si fosse reso inadempiente al pactum de non pe tendo ad tempus, egli sarebbe responsabile verso costui, in dipendenza del suo inadempimento contrattuale, ex
art. 1218 prfcitato, dei danni derivatigli dall'illegittima levata dei protesti, che il Colella stesso si offriva di dimo strare mediante prova documentale e testimoniale. Sicche la lamentata omissione d'indagine dei Giudici d'appello verte su un punto decisivo della controversia : tale, perche, se esaminato, avrebbe potuto indurre una decisione diversa
da quella adottata, n'l senso di affermare, sotto il profilo in esame, la responsabilita del resistente, che fu invece
apoditticamente esclusa. Consegue perciõ, sul punto in
questione, la nullita della denunziata sentenza, ai sensi
dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che va rilevata, acco
gliendosi, per quanto di ragione, nei sensi accennati, anche
il primo mezzo.
Dall'accoglimento dei primi due mezzi deriva l'assor
bimento del terzo, in quanto quest'ultimo verte su una
censura, del tutto subordinata, concernente le spese del
giudizio d'appello, che non ha piu ragione d'essere, una
volta che la denunziata sentenza va cassata per preliminari ed assorbenti ragioni di merito.
Cassandosi l'impugnata pronunzia, la causa va rinviata,
per nuovo esame, in ordine alle censure accolte, ad un giu dice di pari grado, il quale riparerä al rilevato difetto di
motivazione, e si uniformeiä alle suindicate considerazioni
giuridiche, attinenti alla nullitä degli atti processuali com
piuti in attuazione di un titolo esecutivo dichiarato nullo :
provvedera poi anche sulle spese del presente giudizio di
cassazione.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZICNE.
Sezione III civile ; sentenza 3 ottobre 1963, n. 2621 ; Pres.
Pellettieki P., Est. Bartolomei, P. M. Colonnese
(concl. conf.) ; Fiore (Avv. Sandtjlli) c. De Feo (Aw.
Amatucci).
(Conferma Trib. Avellino 14 luglio 1960)
Retjistro — INiillitä per omessa registrazionc — Sa
natoria disposta dalla lcgge 2(1 jjennaio 1952 n. 29 — Costituto p»ssessori<i operato^col contralto
traslativo — Irioneit ;t — Successiva interversioi^
del titolo compiuta daH'alienante rimasto nella
detenzione dell'immobile — Irrilevanza (R. d. 1.
27 settembre 1941 n. 1015, nullita degli atti privati non registrati, aventi per oggetto trasferimenti di beni
immobili e di diritti immobiliari ; legge 26 gennaio 1952
n. 29, limiti dell'effioacia delle scritture private non
registrate. art. 1).
II costituto possessorio operato con una clausola del contralto
traslativo di immobile, non registrato nel termine pre scritto dal r. decreto legge 27 settembre 1941 n. 1015, e
perciõ nullo, costituisce idonea immissione in possesso
agli effetti della sanatoria disposta dalla legge 26 gennaio 1952 n. 29 ; nb rileva che Valienante, rimasto nella de
tenzione dell'immobile, abbia compiuto a proprio favore
This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 13:40:22 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2275 PARTE PRIMA 2276
/'interversio possessionis prima delVentrata in vigore di quest'ultima legge. (1)
La Corte, ecc. — La denunziata sentenza esaminõ se
la nullitä, della sorittura di vendita immobiliare, con la
quale la Fiore alienõ ai De Feo i predetti beni, derivante, ai sensi del decreto 27 settembre 1941 n. 1015, dall'inos servanza dei termini di registrazione, si fosse sanata in
virtu della suceessiva legge 26 gennaio 1952 n. 29, cbe
vieta di dichiarare la nullitä delle scritture private, aventi ad oggetto trasferimenti di beni immobili, non registrate nei termini stabiliti dal cennato provvedimento del 1941,
qualora, alia data di entrata in vigore della legge medesima, siano giä avvenute l'immissione in possesso e l'eseeuzione della controprestazione dovuta.
Essendo pacificamente avvenuta l'eseeuzione della
controprestazione dovuta dal De Feo, in corrispettivo dell'operato acquisto, cioe il pagamento del prezzo, i Giu dici d'appello indagarono se si fosse verificata l'altra condi zione— cuila legge del 1952 subordina la sanatoria della
nullitä della scrittura privata, comminata dal decreto n. 1015 del 1941 per l'infrazione fiscale da esso prevista — ciofe l'im
missione dell'acquirente De Feo nel possesso dei beni acqui stati. A tal riguardo la denunziata sentenza rilevõ ehe, con una clausola della scrittura di vendita, la venditrice Fiore aveva dichiarato di immettere « il De Feo nel possesso le
gale e materiale dei beni vendutigli», e ehe perciõ, pur essendo i beni successivamente rimasti nella fisica dispo nibilitä della Fiore, questa ne aveva perduto il possesso, nel
quale era stato immesso il De Feo, divenendo cosi una « semplice detentrice precaria in nome e per conto del pro prietario e possessore», qual'era l'acquirente. E, poichfe, avvertirono i Giudici d'appello, il permanere nella vendi trice della materiale disponibilitä dei beni alienati significõ solo l'inizio di una sua mera detenzione dei beni in nome e per conto dell'acquirente, senza affatto escludere la per dita del possesso da parte di costui, nella specie era venuto a configurarsi un constitutum possessorium, quale forma di traditio simbolica, che aveva realizzato il trasferimento de]
possesso dall'alienante al compratore, senza necessity di
apprensione materiale della cosa venduta ad opera di que st'ultimo.
Kitenendo, pertanto, avvenuta, l'immissione, sia pure simbolica, del compratore nel possesso degli stabili acqui stati, il Tribunale statu! che fosse sanata, in virtu della
legge n. 29 del 1952, la nullitä della controversa scrittura,
(1) Conf., sulla prima parte della massima, Cass. 12 agosto 1958, n. 2900, Foro it., Rep. 1958, voce Registro, n. 657 ; sull'in tera massima, Cass. 8 ottobre 1956, n. 3405, id., Rep. 1956, voce eit., nn. 506-508 (l'una e l'altra sono richiamate nella motivazione della sentenza in epigrafe).
Per l'ipotesi del trasferimento operato (agli effetti della legge del registro) mediante procura a vendere, e per l'irri levanza del successivo spossessamento ad opera del venditore, compiuto prima della legge n. 29 del 1952, v. Trib. Torino 4 giugno 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 527 ; sulla seconda parte della massima, v. pure App. Genova 28 settembre 1955, id., Rep. 1955, voce cit., nn. 398, 399.
Per l'ipotesi, inversa, della traditio brevi manu (l'immobile, giä neile mani dell'acquirente a titolo di detenzione, vi resta a titolo di possesso nomine proprio), cfr. Cass. 18 maggio e 7 marzo 1959, nn. 1471 e 672, id,, Rep. 1959, voce cit., nn. 681, 682 ; 7 ottobre e 25 maggio 1955, nn. 2891 e 1555, id., Rep. 1955, voce cit., nn. 388, 389.
Quanto alle reminiscenze romanistiche sul costituto pos sessorio, riecheggianti nella motivazione, t) ancor oggi utile consultare la succinta ma stringente critica testuale del Fer rini, Pandette*, 1908, n. 257 (pagg. 326-327 e nota 4).
La sanatoria disposta con la legge 26 gennaio 1952 n. 29, d stata oggetto di ripetute considerazioni del Montel, negli Scritti in onore delta Cedarn, I, 342 ; ed in Giur. it., 1953, I, 1, 149 ; 1954, I, 2, 249 ; Mon. trib., 1954, 157 ; Arcli. finanz., 1954, 380 ; Riv. dir. comm., 1954, II, 221 ; 1958, II, 450 ; 1959, I, 204"; Nuovo dir., 1059, 103 ; 1960, 128.
Per altri riferimenti (limite di applicazione della sanatoria in relazione all'ipotesi di adempimento parziale), cfr. Cass. 25 maggio 1959, n. 1598, Foro it-., 1960, I. 446, con nota di richiami.
derivante dall'infrazione finale, e ehe perciõ il De Feo
avesse diritto all'invooato rilascio dei beni vendutigli dalla
Fiore.
Quest'ultima, col primo mezzo, sostiene clie la clausola
della scrittura in parola, con cui essa dichiarõ d'immettere
l'acquirente nel possesso legale e materials dei beni alienati, essendo di mero stile, sia idonea soltanto a trasferire al com
pratore il diritto al possesso di quei beni, ma non anche a
fargli conseguire il relativo possesso. Essa perciõ contesta cbe, attraverso quella clausola del negozio traslativo, si sia dato
vita ad un constitution possessorium, cbe avrebbe importato l'immissione del De Feo nel possesso degl'immobili trasfe riti in sua propriety, realizzando cosi la condizione võluta dalla eitata legge del 1952 per la convalida della contestata scrittura. Tale pretesa immissione in possesso sarebbe inol tre smentita, secondo la ricorrente, da una serie di emer
genze processuali, non esaminate dai Giudici d'appello, le
quali dimostrerebbero l'ininterrotto permanere dei beni
alienati nella fisica disponibilita della venditrice. Orbene la tesi clie la clausola d'immissione in possesso
del compratore sia di mero stile, e cbe non valga perciõ a costituire costui possessore dei beni vendutigli, urta contro il corretto apprezzamento dei Giudici d'appello, come tale incensurabile in Cassazione, cbe ravvisõ in tale clausola la volontä delle parti clie all'acquirente fosse trasferito, benchõ solo animo (non etiam corpore), il possesso dei beni
medesimi, mentre alia compratrice ne restava la deten zione precaria nomine alieno, cioõ nomine emptoris. Ne contrastano con il riferito apprezzamento della denun
ziata sentenza le emergenze processuali, di cui si lamenta l'omesso esame, attestanti il permanere continuo nella ven
ditrice, ad onta di detta clausola, della fisica disponibilitä, dei fondi alienati. Tale situazione di fatto fu, invero, rico nosciuta come pacifica dai Giudici d'appello, i quali perciõ non trascurarono di esaminare le risultanze procedurali, da cui essa emergeva, pur senza fame una indicazione analitica. Tuttavia gli stessi Giudici d'appello insindaca bilmente considerarono cbe tale situazione di fatto non era in contrasto con la portata della ricbiamata clausola, poiche l'ininterrotto permanere, nella venditrice, della fisica di
sponibilitä degl'immobili venduti non s'gnificava, per essa, che «l'inizio di una mera detenzione, del tutto precaria perchfe senza titolo, in nome e per conto del De Feo » : esattamente com'era dato rilevare dai contenuto della clausola stessa, che denotava la simbolica immissione in
possesso dell'acquirente attraverso il constitutum possesso rium, mentre l'alienante rimaneva detentrice precaria, o
nomine alieno, delle cose vendute. Ne puõ dubitarsi cbe l'immissione in possesso sia,
in concreto, validamente avvenuta attraverso il constitutum
possessorium. Invero, sin dall'epoca del diritto giustinianeo, tra le forme di traditio simbolica rientrava il constitutum
possessorium, con cui, nell'ipotesi di alienazione, l'alie nante si accordava con l'acquirente, nel senso cbe cessava di possedere animo domini la cosa venduta e cominciava a possederla nomine alieno, cioe in nome e per conto del
compratore, il quale, in tal modo, acquistava ed esercitava il possesso della res a mezzo del venditore, cbe restava cosl degradato nella posizione giuridica di precario de tentore: cosi come 6 awenuto nella fattispecie, secondo l'incensurabile giudizio di merito.
D'altro canto la legge n. 29 del 1952 non richiede una trasmissione materiale del possesso della cosa venduta ai fini della convalida delle scritture private di trasferimento
immobiliare, affette da nullitä, per infrazione fiscale, ai sensi del decreto n. 1015 del 1941. II legislatore, infatti, in conformity dello scopo perseguito d'impedire che venis sero ulteriormente dichiarati nulli quei negozi traslativi che fossero gi& stati eseguiti daU'uno e daU'altro contraente, si õ limitato a richiedere, riguardo all'esecuzione ex parte venditoris, con espressione del tutto generica, «l'immis sione in possesso» dell'acquirente : non escludendo cosi che Yimmissio, oltre che in forma materiale, potesse av venire in forma spirituale, cio& solo animo, come nel caso (in concreto verificatosi) del constitutum possessorium. Perciõ questa Corte ha giä avuto occasione di rilevare
This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 13:40:22 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2277 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2278
(Cass. n. 2900 del 1958, Foro it., Rep. 1958, voce Registro, n. 657, e n. 3405 del 1956, id., Eep. 1956, voce eit., nn.
506-508) ehe l'immissione in possesso richiesta per la sa natoria stabilita dalla legge 26 gennaio 1952 n. 29 ri
guardo ai trasferimenti immobiliari non registrati nei ter mini di cui al decreto n. 1015 del 1941, puõ essere ray visata anche nel constitutum possessorium : cosi come, nella specie, ha esattamente statuito la denunziata sentenza.
Con ulteriore censura del primo mezzo, piü ampiamente svolta nel secondo (di cui costituisce l'unico tema), la ricorrente deduce che, anche ammessa l'iniziale immis sione in possesso dell'acquirente mediante il costituto
possessorio, tale immissione essa ricorrente avrebbe suc
cessivamente revocato, cominciando a possedere animo
domini i beni trasferiti al De Feo anziche limitarsi a de
tenerli semplicemente nomine alieno : come sarebbe dato
desumere dalla locazione di uno degli stabili, stipulata dalla Fiore, e dalla intimazione di licenza, da essa, in se
guito, notificata ai locatari. Ne inferisce la ricorrente
che, poiche non era piü in atto, al momento dell'entrata
in vigore della legge del 1952, l'immissione in possesso del compratore, anche se inizialmente avvenuta, non fosse
sanabile la nullita della scrittura in esame, poiche l'effi
cacia sanante di tale legge, riguardo alle previste nullitä
dei trasferimenti immobiliari, sarebbe condizionata dal
l'art. 3 del provvedimento al perdurare, al momento della
sua entrata in vigore, d> U'esecuzione contrattuale da
parte di entrambi i contraenti. Perciõ la Fiore censura il Tribunale, poiche, pur avendo riconosciuto che essa,
dopo l'iniziale immissione in possesso del De Feo, aveva
cominciato a possedere animo domini le cose vendute, come attestavano i suoi summenzionati atti, ritenne tut
tavia convalidata, in virtu della legge del 1952, la scrittura
in oggetto. Orbene, ammesso pure che la Fiore, dopo aver inizial
mente trasferito al De Feo il possesso della res vendita,
degradando la propria posizione a quella di una semplice detentrice precaria, abbia poi operato, a proprio favore, una interversio possessionis, cominciando a possedere la
res animo domini, non pare che l'art. 3 della legge del 1952
precluda, per tale motivo, la sanatoria della nullitä del
controverso negozio traslativo.
Invero il richiamato art. 3 esclude l'efficacia sanante
della legge, riguardo alle previste nullitä. dei trasferimenti
immobiliari, in easi tassativi, del tutto estranei a quello che ne occupa (interversio possessionis dell'alienante a
proprio favore, dopo aver immesso in possesso l'acqui rente mediante costituto possessorio), che sono, in breve
sintesi, i seguenti : a) sentenza, passata in giudicato, di
chiarativa della nullitä, dei negozi, giä intervenuta alia
data di entrata in vigore della legge ; b) transazione tra
le parti circa la nullitä delle scritture private, giä stipulata alia data predetta; c) atti di disposizione, anteriori alia
pubblicazione della legge, posti in essere, a favore di terzi, d lie parti dei contratti colpiti da nullitä, riguardo agl'im mobili o ai diritti immobiliari che ne formano oggetto.
Ora, che nessuna di tali ipotesi, preclusive della sanatoria
legale, ricorra nella specie, e del tutto ovvio.
D'altro canto, come si rileva dall'univoco dettato
delTart. 1 del richiamato provvedimento legislativo, con
dizione necessaria e sufficiente, per l'applicazione della
sanatoria, da esso concessa, e che il contratto, colpito da nullitä, a motivo delTirregolaritä tributaria, sia stato
giä eseguito, prima della data di entrata in vigore della
legge, da entrambe le parti contraenti; epperõ, ove tale
condizione, ad avviso dei giudici di merito, si sia verificata, la sanatoria h senz'altro operante, a prescindere dalla cir
costanza che l'alienante, dopo aver simbolicamente im
messo in possesso l'acquirente mediante il costituto pos
sessorio, abbia operato, a proprio favore, riguardo alia
cosa venduta, una interversio possessionis, iniziando nuo
vamente a possederla animo domini (Cass. n. 3405 del
1956, cit.). Esattamente perciõ il Tribunale, avendo ri
levato l'avvenuta esecuzione contrattuale a favore del
De Feo mediante il costituto possessorio, ritenne operante la sanatoria della legge riguardo alia controversa scrittura,
a prescindere dalla successiva interversio pcssessionis,
operata dalla Fiore a proprio vantaggio. Essendo, dunque, privi di fondamento giuridico en
trambi i mezzi esaminati, il ricorso va rigettato con la
condanna della ricorrente alia perdita del deposito (art. 381 cod. proc. civ.), mentre, data la delicatezza della
causa, concorrono giusti motivi per compensare intera
rneiite tra le parti le spese del presente giudizio di cassa
zione (art. 92, 2° comma, cod. proc. civile). Per questi motivi, rigetta, ecc.
CBRTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 29 agosto 1963, n. 2406 ; Pres.
Vistoso P., Est. D'Amico, P. M. Gentile (concl. conf.); Lasala (Aw. Di Napoli) c. Fall. Lasala (Aw.
Cesako).
(Gassa App. Bari 16 marzo 1961
Fallimento — Costituzione in palrimonio familiare di beni di ambo i coniugi -— Fallimento — Domanda di
ineliicacia — Legittimazione passiva (Cod. civ., art.
159 ; r. d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del falli
mento, art. 64). Fallimento — Atti pregiudizievoli ai creditori — Co
stituzione di beni in patrimonio familiare — Inel
iicacia — Limiti (Cod. civ., art. 167, 169, 175 ; r. d.
16 marzo 1942 n. 267, art. 64).
La legittimazione a resistere alia domanda, proposta dal cu
ratore del fallimento d'uno dei coniugi che lian costituito
beni in palrimonio familiare, al fine di ottenere la diehiara
zione di inefficaeia delVatto limitatamente ai beni di
proprietä del fallito, spelta anelie alVa'tro coniuge. (1) La costituzione in patrimonio familiare, effettuata nel biennio
anteriore alia dichiarazione di fallimento, di beni di pro
prietä del fallito b inefficace nei confronti dei creditori, se non e proporzionata al patrimonio del eostituente. (2)
La Corte, ecc. — Dal curatore del fallimento s'eccepisce nella memoria illustrativa ehe soltanto Giuseppe Lasala,
proprietario dell'immobile costituito in patrimonio fami
liare, e legittimato a resistere alia domanda proposta da
esso curatore d'inefficacia del vincolo e d'avocazione del
cespite alia massa, mentre tale legittimazione non spetta alia moglie che dell'immobile non e proprietaria, ostandovi
la disposizione dell'art. 173 cod. civ., che assegna l'ammini
strazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare
al coniuge che ne ha la proprietä : di conseguenza Kosa
Lasala, come non poteva proporre appello contro la sen
tenza del Tribunale, cosi non puõ proporre ricorso per cas
sazione contro la pronuncia emessa in grado d'appello. L'eccezione rilevabile d'ufficio, attenendo alia legittima
zione, quando, come e nella specie, sulla questione non si
sia formato il giudicato, e tuttavia infondata. Invero il
patrimonio familiare dei coniugi Lasala e stato costituito
con unico atto ed ognuno di essi ha apportato un immobile
di sua propriety : si tratta pertanto d'una convenzione tra
coniugi (art. 159 cod. civ.) con costituzione unitaria del pa trimonio familiare, che sarebbe disintegrate ove venisse
a mancare uno dei cespiti in esso conferito, nello scopo co
mune che i coniugi si sono proposti nello stipulare l'atto e
nei suoi effetti. Ne consegue che ciascuno dei costituenti
sottoscrittori della convenzione e portatore d'un interesse
che l'autorizza a resistere in un giudizio che abbia per fine
la dichiarazione d'inefficacia dell'atto di costituzione del
patrimonio familiare sia pure limitatamente a parte dei beni
(1-2) La seritenza cassata, App. Bari 16 marzo 1961 (che non ha esaminato la questione riassunta nella prima massima), si legge in Foro it., 1962, I, 149, con nota di richiami, ed e stata
criticata da Forte, in Foro padano, 1962, I, 387, eui replica Di Lauro, in Dir. fallim., 1962, II, 640.
This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 13:40:22 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions