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sezione III civile; sentenza 4 febbraio 2004, n. 2069; Pres. Giuliano, Est. Segreto, P.M. Russo...

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sezione III civile; sentenza 4 febbraio 2004, n. 2069; Pres. Giuliano, Est. Segreto, P.M. Russo (concl. conf.); Forciniti (Avv. Leporace) c. Soc. Ferro Sud (Avv. Baffa). Conferma App. Catanzaro 31 maggio 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 679/680-689/690 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199460 . Accessed: 28/06/2014 19:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.109.6.2 on Sat, 28 Jun 2014 19:17:21 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 4 febbraio 2004, n. 2069; Pres. Giuliano, Est. Segreto, P.M. Russo(concl. conf.); Forciniti (Avv. Leporace) c. Soc. Ferro Sud (Avv. Baffa). Conferma App.Catanzaro 31 maggio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 679/680-689/690Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199460 .

Accessed: 28/06/2014 19:17

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PARTE PRIMA 680

in parola deriverebbe anche dal fatto che le regioni a statuto

speciale non potrebbero rientrare nel novero delle «amministra

zioni pubbliche» di cui all'art. 1, 2° comma, d.leg. 3 febbraio

1993 n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle ammi

nistrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego, a norma dell'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421) — trasfuso ora nel d.leg. 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra

zioni pubbliche) —, al quale fa riferimento l'art. 1, comma 126, 1. n. 662 del 1996, in sede di delimitazione del campo di appli cazione della legge stessa.

In realtà, come esattamente ha ritenuto l'avvocatura dello

Stato, il menzionato d.p.c.m. n. 486 del 1998 ha un valore me

ramente esecutivo della legge, poiché non risponde al vero l'af

fermazione delle ricorrenti secondo la quale l'art. 1, comma

126, 1. n. 662 del 1996, per un verso includerebbe nella nozione

di «erario» anche l'erario regionale, e per altro verso accoglie rebbe una nozione di «amministrazioni pubbliche», nella quale non potrebbero includersi le regioni a statuto speciale.

Infatti, che la disposizione della 1. n. 662 del 1996 intendesse

riferirsi soltanto all'erario statale e non anche a quello regionale è provato dalla circostanza che le entrate di cui si parla, come

chiarisce il successivo art. 3, comma 216, stessa legge, «sono ri

servate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il

servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle li

nee di politica economica e finanziaria in funzione degli impe

gni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria . ..».

Di fronte ad una così chiara formulazione della legge non pos sono davvero esserci dubbi.

Neppure può sostenersi che la nozione di «amministrazioni

pubbliche» di cui all'art. 1, 2° comma, d.leg. 3 febbraio 1993 n.

29, cui fa riferimento la 1. n. 662 del 1996, non contempli anche

le regioni a statuto speciale. Se è vero, infatti, che il 2° comma

dell'art. 1 di detto decreto legislativo, nel precisare cosa debba

intendersi con l'espressione «amministrazioni pubbliche» enu

mera, tra l'altro, genericamente «le regioni», è altrettanto vero

che il 1° comma dello stesso articolo considera nell'ambito di

applicazione del decreto anche le «regioni e le province auto

nome», sicché è fin troppo evidente che la successiva enumera

zione non può non riferirsi anche a queste ultime.

4. - Se ne deve concludere che. sia sotto il profilo della desti

nazione degli importi in questione all'erario statale, sia sotto il

profilo dell'inclusione delle regioni a statuto speciale nella no

zione di «amministrazioni pubbliche» di cui al d.leg. n. 29 del

1993, il d.p.c.m. n. 486 del 1998 non si discosta dalle norme

previste dalla 1. n. 662 del 1996, della quale costituisce anzi uno

strumento meramente attuativo, e che di conseguenza i ricorsi

per conflitto di attribuzione sollevati dalla regione Friuli

Venezia Giulia e dalla regione siciliana devono essere dichiarati

inammissibili. Per questi motivi, la Corte costituzionale riuniti i giudizi, di

chiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione in epi

grafe, promossi dalla regione Friuli-Venezia Giulia (r. confi, n.

12 del 1999) e dalla regione siciliana (r. confi, n. 14 del 1999), in relazione all'art. 2, 2° comma, d.p.c.m. 16 ottobre 1998 n.

486 (regolamento recante norme per le modalità di versamento

all'erario dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, 1. 23 di

cembre 1996 n. 662).

II

Diritto. — 1. - La regione siciliana ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato con riferimento alle istru

zioni ministeriali allegate alla nota del direttore centrale del mi

nistero delle finanze 21 dicembre 1998, prot. n. 1998/201476, relative al riversamento agli enti destinatari delle somme riscos

se da parte dei concessionari, istruzioni dalle quali si evincereb

be la volontà dello Stato di non devolvere alla regione siciliana

entrate di sua indiscussa spettanza. 2. - Il ricorso è inammissibile.

Perché si dia la materia di un conflitto di attribuzione fra re

gione e Stato, occorre che l'atto impugnato abbia idoneità ad es

sere lesivo della «sfera di competenza costituzionale» di cui al

l'art. 39, 1° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e tale carattere man

ca al provvedimento qui in esame.

Le istruzioni ministeriali impugnate, infatti, sono relative ad

Il Foro Italiano — 2004.

una fase interna e meramente provvisoria del procedimento di

versamento dallo Stato alla regione siciliana del gettito tributa

rio ad essa spettante e riscosso dall'amministrazione finanziaria

statale ai sensi del d.leg. 19 novembre 1998 n. 422 (disposizioni

integrative e correttive dei d.leg. 9 luglio 1997 n. 237 e n. 241, 4

dicembre 1997 n. 460, 15 dicembre 1997 n. 446 e 18 dicembre

1997 n. 472). Non a caso l'allegato 1 dell'atto impugnato fa

esplicito riferimento alle imposte riscosse sul territorio siciliano,

prevedendo in alcuni casi al suo immediato versamento (in tutto

o in parte) alla regione siciliana ed in altri casi allo Stato, ma

evidentemente in via provvisoria, dal momento che resta salvo il

successivo conguaglio da effettuarsi sulla base della effettiva

titolarità dei tributi.

Questa corte, d'altronde, ha già avuto occasione, proprio in

riferimento ad un ricorso della regione siciliana, di affermare —

nella sentenza n. 66 del 2001 (Foro it., Rep. 2001, voce Sicilia, n. 48) — che «il meccanismo di riscossione lascia (...) del tutto

impregiudicata la titolarità in capo alle varie amministrazioni

del diritto a percepire il gettito, secondo le norme che discipli nano il riparto delle entrate» e — nella successiva sentenza n.

156 del 2002 (id., Rep. 2002, voce cit., n. 42) — che non può ritenersi contrario a Costituzione prevedere il versamento alla

regione «solo dopo che la struttura di gestione [abbia] provve duto ai conteggi e alle operazioni di propria competenza».

Ovviamente, resta impregiudicato che la regione siciliana, al

termine dei procedimenti di versamento dei gettiti e di congua

glio rispetto alle somme provvisoriamente devolute ad essa,

possa eventualmente contestare errori od inesattezze nelle sedi

amministrative o giurisdizionali competenti. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile il conflitto di attribuzione promosso dalla regione siciliana

nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 4 feb

braio 2004, n. 2069; Pres. Giuliano, Est. Segreto, P.M. Rus

so (conci, conf.); Forciniti (Avv. Leporace) c. Soc. Ferro Sud

(Avv. Baffa). Conferma App. Catanzaro 31 maggio 2000.

CORTE DI CASSAZIONE;

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver

so dall'abitazione — Area nuda — Vendita in blocco o

cumulativa — Diritto di prelazione del conduttore —

Esclusione — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392, discipli na delle locazioni di immobili urbani, art. 38, 39).

In caso di vendita in blocco o di vendita cumulativa di aree nu

de adibite ad uso diverso dall'abitazione, al conduttore della

singola unità immobiliare facente parte del compendio og

getto della vendita non spetta il diritto di prelazione e riscatto

di cui agli art. 38 e 39 l. 392/78, sempre che risulti accertato, in concreto ed in base a fattori di carattere oggettivo, che i

vari beni sono stati considerati strutturalmente e funzional mente coordinati tra loro, così da costituire un unicum, ovve

ro un 'entità patrimoniale diversa dalle singole componenti, con esclusione altresì di ogni intento fraudolento di eludere i

diritti del conduttore tramite il surrettizio aggregamento di

altri beni a quello locato; l'accertamento al riguardo com

pete al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legit timità, se condotto attraverso l'esame di consulenza tecnica

d'ufficio e logica valutazione degli elementi emergenti dagli atti (nella specie, la pronunzia del giudice del merito, con

fermata dalla Corte di cassazione, aveva ritenuto sussistere

un'ipotesi di vendita in blocco nel caso di vendita di una plu ralità di terreni contigui e fisicamente omogenei, uno dei

quali locato ad uso commerciale al ricorrente, rilevando tra

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

l'altro come il riscatto da parte di quest'ultimo del terreno

condotto in locazione ne avrebbe determinato la completa

interclusione). (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 5 di

cembre 2003, n. 18648; Pres. Fiduccia, Est. Talevi, P.M.

Uccella (conci, conf.); M. Italia (Avv. S. Italia) c. Reggiani e altra; Reggiani (Avv. Are) c. M. Italia e altra. Cassa App. Roma 2 dicembre 1999.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver so dall'abitazione — Vendita di quota di proprietà indivi sa dell'immobile locato — Diritto di prelazione del con

duttore — Esclusione — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n.

392, art. 38, 39).

Nel caso di vendita a terzi di una quota ideale di proprietà della

porzione immobiliare locata ad uso commerciale, al condut

tore non spetta il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 l.

392/78 (e quello succedaneo di riscatto, ex art. 39 stessa leg

(1) La corte di legittimità ribadisce, affermandone argomentata mente l'applicabilità anche con riferimento alle aree nude o inedificate, il principio, da tempo consolidato, secondo cui deve escludersi l'opera tività degli art. 38 e 39 1. 392/78 non solo nel caso di vendita in blocco

dell'intero edificio comprendente l'unità immobiliare utilizzata dal

conduttore per una delle attività tutelate da tali disposizioni (ex art. 35 e

41, cpv., 1. 392/78), ma anche nel caso in cui si tratti del trasferimento,

per un prezzo unico, di una parte dell'edificio stesso o di un insieme di

immobili astrattamente suscettibili di alienazione separata (c.d. vendita

cumulativa), purché costituenti un complesso dotato di una propria in

dividualità giuridico-strutturale, e quindi un bene diverso dalle singole unità immobiliari che lo compongono. Al riguardo, v., da ultimo, Cass.

4 febbraio 2002, n. 1443, Foro it., Rep. 2002, voce Locazione, n. 202; 29 ottobre 2001, n. 13420, ibid., n. 203 (annotata da P. Perrotti, in

Contratti, 2002, 683, e da M. De Tilla, in Rass. locazioni, 2002, 243), la quale, conformemente alla pronunzia in epigrafe, sottolinea come

spetti al giudice del merito l'accertamento della sussistenza in concreto

delle condizioni anzidette; 14 maggio 2001, n. 6641, Foro it.. Rep. 2001, voce cit., n. 153 (secondo la quale, per stabilire se ci si trovi in

presenza di una vendita in blocco o di un complesso immobiliare unita

rio, va considerata la situazione esistente al tempo della denuntiatio ex

art. 38 cit. o, in mancanza, al momento del trasferimento); 20 aprile 2001, n. 5913, ibid., n. 154; 21 febbraio 2001, n. 2511, ibid., n. 155

(annotata da M. De Tilla, in Rass. locazioni, 2002, 243, la quale pun tualizza che nel caso di vendita cumulativa di unità immobiliari auto

nome, per stabilire se sussista o meno il diritto di prelazione del con

duttore, occorre accertare «se l'oggetto della compravendita, conside

rato nel suo complesso, costituisca o meno un compendio immobiliare

che, nello stato in cui si trova, sia dotato di una propria individualità

giuridica e strutturale, oggettiva ed effettiva», restando a tal fine «irri

levante sia il vantaggio derivante ai locatore dal maggior prezzo dell'a

lienazione congiunta ad un unico acquirente, sia il proposito di que st'ultimo di unificare i beni successivamente all'acquisto»); 15 gennaio 2001, n. 502, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 156 (e Arch, locazioni,

2001, 815, con nota di M. De Tilla); 21 maggio 1999, n. 4956, Foro

it.. Rep. 2000, voce cit., n. 178; 16 luglio 1999, n. 7520, ibid., n. 179; 1° settembre 1999, n. 9197, id., Rep. 1999, voce cit., n. 254; 12 ottobre

1998, n. 10087, ibid., n. 260 (annotata da C. Villani, in Giur. it., 1999,

2059; A. Sartore, in Riv. not., 1999, 437); 2 ottobre 1998, n. 9788, Fo

ro it., Rep. 1999, voce cit., n. 261; 21 ottobre 1998, n. 10427, e 19 ot

tobre 1998, n. 10340, ibid., nn. 258, 259 (anche esse annotate da C.

Villani, in Giur. it., 1999, 2060; A. Sartore, in Riv. not., 1999, 421); 18 dicembre 1997, n. 12821, Foro it.. Rep. 1998, voce cit., n. 189; 5 di

cembre 1997, n. 12360, ibid., n. 190; 22 aprile 1997, n. 3467, id., 1997,

I, 3269, con nota di richiami (annotata da G. Spagnuolo, in Rass. loca

zioni, 1997, 217). V., inoltre, Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2002, n.

1308, Foro it., Rep. 2002, voce Demanio, n. 14; e, tra le pronunzie di

merito, App. Cagliari 10 settembre 1997, id., Rep. 1998, voce Locazio

ne, n. 191, e Trib. Udine 21 agosto 1998, id., Rep. 1999, voce cit., n.

262. Circa l'applicabilità del capo II 1. 392/78, anche per quel che riguar

da gli istituti della prelazione e del retratto di cui agli art. 38 e 39, alle

locazioni aventi ad oggetto aree nude o non edificate, ove adibite ad

una delle attività contemplate dall'art. 27, v. Corte cost., ord. 23 di

cembre 1987, n. 596, id., 1988, I, 1007, con nota di richiami; Cass. 16

gennaio 1990, n. 161, id., Rep. 1990, voce cit., n. 252 (annotata da M.

De Tilla, in Giust. civ., 1990, I, 1819); Trib. Verona 20 giugno 2000,

Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 180. Inoltre, nel senso che anche con

riferimento all'area nuda la prelazione ex art. 38 cit. non ha modo di

Il Foro Italiano — 2004.

ge), mancando l'imprescindibile presupposto dell'identità

dell'immobile locato con quello venduto (nella specie, la

vendita aveva avuto ad oggetto una porzione più ampia, uni

tariamente considerata, del fabbricato comprendente l'unità

immobiliare locata ad uso commerciale, ma l'impugnata sentenza di merito, confermata sul punto dalla Corte di cas

sazione, aveva ritenuto trattarsi di vendita cumulativa di

unità immobiliari che avevano conservato la propria autono

mia). (2)

I

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata I' 8

settembre 1994, Forciniti Domenico assumeva che da circa

trentanni conduceva in locazione un terreno di 1168 mq sito

alla via Popilia del comune di Cosenza, sul quale nella veste di

titolare dell'omonima ditta individuale esercitava l'attività di

segheria e vendita di legname; che detto immobile era stato

venduto dalle proprietarie Sessa alla Ferro Sud s.r.l.; che tanto

era avvenuto senza che gli fosse stata effettuata la preventiva comunicazione a norma dell'art. 38 1. 392/78, per l'esercizio

operare, ove si tratti di «vendita in blocco», v., ancorché solo inciden

talmente, Cass. 29 luglio 1987, n. 6576, id.. Rep. 1987, voce cit., n.

264; 4 luglio 1986, n. 4409, id., Rep. 1986, voce cit., n. 234; 16 giugno 1986, n. 3993, ibid., n. 235; e, per la giurisprudenza di merito, Trib.

Lucca 9 maggio 1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 266.

V. anche, su una vicenda analoga a quella esaminata da Cass.

2069/04, Cass. 23 aprile 2001, n. 5977, id., Rep. 2001, voce cit., n. 151

(e Arch, locazioni, 2001, 653), dove, tuttavia, la negazione del diritto

del conduttore dell'area nuda alla prelazione legale ex art. 38 1. 392/78

poggiava sull'assorbente considerazione della mancanza (di prova) del

l'utilizzazione del bene per un'attività commerciale, artigianale o indu

striale comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei

consumatori. In dottrina, da ultimo, A. Busani, Vendita «in blocco» e vendita

«cumulativa» nella prelazione urbana, agraria e societaria, in Nuova

giur. civ., 2001, II, 401; P. Rolleri, Sull'applicazione degli art. 38 e 39

l. n. 392 del 1978 in tema di vendita in blocco e di vendita cumulativa, in Riv. giur. edilizia, 2002, II, 32.

(2) La seconda delle pronunzie in rassegna richiama, come confor

mi, Cass. 21 ottobre 1998, n. 10431, Foro it., 1999,1, 3598, con nota di

richiami, e 20 dicembre 1990, n. 12088, id., Rep. 1991, voce Locazio

ne, n. 287 (e, per esteso, Giur. it., 1991, I, 1, 1062, con nota di S. Gio

ve; Giust. civ., 1991, I, 2743, con nota di P. Petrone), disattendendo il

contrario orientamento precedentemente espresso da Cass. 11 settembre

1990, n. 9354, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 288 (anch'essa riportata in Giur. it., 1991, I, 1, 1062, con nota di S. Giove; nonché Riv. giur.

edilizia, 1991, I, 49, con nota di M. De Tilla), secondo la quale, inve

ce. nel caso di immobile in comproprietà indivisa, il diritto di prelazio ne previsto dall'art. 38 I. 392/78 spetta al conduttore anche con riguar do alla sola quota dell'immobile che uno dei comproprietari intenda

vendere, «realizzandosi in tal modo, anche gradualmente, ogni volta

che ciascuno dei comproprietari decida di mettere in vendita la propria

quota, lo scopo della norma, che è quello di unire alla titolarità dell'im

presa la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile ove la stessa

viene gestita». Il contrasto con quest'ultima pronunzia è evidente e consapevole,

giacché la riportata sentenza, osservando tra l'altro come «nel caso di

vendita di una quota di comproprietà, la graduale realizzazione dello

scopo della norma . . .» di cui all'art. 38 1. 392/78 (e cioè la unificazio

ne della titolarità dell'impresa e della proprietà dell'immobile ove essa

viene esercitata) «è in realtà del tutto ipotetica ed eventuale . ..», di

chiara apertamente di non condividerne le argomentazioni. A ben vedere, tuttavia, il richiamo ai precedenti successivi (e cioè a

Cass. 10431/98 e 12088/90) non è del tutto puntuale, giacché nelle fat

tispecie da essi esaminate si trattava del trasferimento di una frazione

ideale dell'intero fabbricato (nel suo complesso) comprendente l'unità

immobiliare oggetto della locazione, in quanto tale assimilabile ad una

«vendita in blocco», ovvero di (una quota ideale di) una parte di esso

costituente un complesso unitario, per tal motivo univocamente esclusa

dall'ambito di operatività degli art. 38 e 39 1. 392/78; laddove, invece,

nel caso esaminato dalla pronunzia che si riporta si trattava dell'aliena

zione della (sola) quota di proprietà dell'unità immobiliare locata,

avendo il giudice del merito, con motivazione che la stessa corte di le

gittimità ritiene «sufficiente (anche se in parte implicita), logica e non

contraddittoria», accertato che le unità immobiliari unitariamente ven

dute (per una quota) non costituissero un coacervo di beni dotato di una

propria individualità giuridico-strutturale, ma avessero conservato la

propria autonomia. [D. Piombo]

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PARTE PRIMA 684

della prelazione; che, per l'effetto, intendeva esercitare il ri

scatto a norma dell'art. 39 1. 392/78.

L'attore, quindi, conveniva davanti al Tribunale di Cosenza la

Ferro Sud s.r.i., perché sentisse disporre il passaggio della pro

prietà in suo favore, a fronte del corrispettivo di lire 29.200.000.

Si costituiva la Ferro Sud e resisteva alla domanda, assumen

do di detenere in locazione da venticinque anni un terreno di

circa 1700 mq, per esigenze commerciali, di proprietà delle Ses

sa e contiguo con quello detenuto dall'attore ed inserito an

ch'esso nella particella 460; che i proprietari con atto notarile

avevano venduto ad essa convenuta tutti gli appezzamenti di ter

reno rientranti nella loro proprietà, tra cui il terreno detenuto

dalla Ferro Sud e quello detenuto dal Forciniti; che, trattandosi

di vendita in blocco non erano applicabili le norme in tema di

prelazione e riscatto.

Veniva disposta c.t.u.

Il tribunale, con sentenza depositata il 19 marzo 1998, riget tava la domanda.

Proponeva appello l'attore e resisteva la convenuta.

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza depositata il

31 maggio 2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte territoriale che, per costante giurisprudenza,

allorché si verifica l'ipotesi di «vendita in blocco», nell'ambito

della quale rientri anche il bene locato, non sussiste il diritto di

prelazione (e quindi anche di riscatto) di cui agli art. 38 e 39 1.

392/78, in quanto non vi è identità tra il bene locato e quello

venduto, identità che costituisce il presupposto della prelazione,

poiché in questo caso il bene complessivo venduto costituisce

un'entità patrimoniale del tutto diversa dalle singole unità che

lo compongono, sotto il profilo strutturale, giuridico, ammini

strativo ed economico. Tanto emerge anche dalla ratio legis che, se da una parte intende agevolare l'apprensione del bene locato, da parte di chi vi esplica attività produttive, dall'altra non giu stificherebbe la compressione dei diritti di disposizione del pro

prietario nell'ipotesi di trasferimento di un'entità patrimoniale, che sebbene comprende la porzione locata; costituisce un bene

diverso dalle singole unità che lo compongono. Riteneva, quindi, la corte di merito che detta disciplina relati

va alla vendita in blocco si riferisse non solo agli edifici, ma an

che ai terreni, quali aree nude su cui si esercitasse un'attività di

cui all'art. 27 1. 392/78; che nella fattispecie, giusto quanto ri

sultava dalla consulenza tecnica, il terreno controverso era fisi

camente omogeneo con la restante proprietà venduta e che vi

era una tangibile compattezza, anche in chiave economica fun

zionale tra le singole parti del complesso territoriale; che una

soluzione di continuità tra le parti di proprietà della Ferro Sud, ove fosse riscattato il terreno in contestazione, avrebbe determi

nato l'impossibilità per la Ferro Sud di accedere in una delle sue

quote di terreno e che l'estrapolazione della fascia di terreno lo

cativamente occupata dal Forciniti ne avrebbe provocato in pra tica una completa interclusione con danno non solo per il con

venuto, ma anche per l'attore.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione

Domenico Forciniti.

Resiste con controricorso la Ferro Sud s.r.l.

Motivi della decisione. — 1.1. - Con il primo motivo di ricor

so il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 38 e 39 1. 392/78, nonché l'omessa ed insufficiente motiva

zione, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Ritiene il ricorrente che sulla base del disposto degli art. 38 e

39 1. 392/78 non può giungersi alla conclusione che in caso di

vendita in blocco del bene locato non operi il diritto di prelazio ne del locatario e, quindi, il diritto di riscatto.

1.2. - Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la

violazione e falsa applicazione degli art. 27, 38 e 39 1. 392/78, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell'art.

360, nn. 3 e 5, c.p.c. Ritiene il ricorrente che, in ogni caso, ove anche si dovesse

ritenere esatta la suddetta interpretazione degli art. 38 e 39, in

caso di vendita in blocco, dovendosi tale deroga alla prelazione

interpretare restrittivamente, essa non potrebbe essere applicata in caso di vendita di terreno. Infatti mentre l'edificio in caso di

vendita si presenta di norma come unico complesso immobilia

re, dotato di un proprio valore di mercato, non coincidente con

la sommatoria dei valori delle singole porzioni, nella vendita di

terreno può verificarsi che una porzione, facente parte di un più

ampio comprensorio, si presenti rispetto alle altre porzioni indi

li. Foro Italiano — 2004.

pendente sotto il profilo giuridico ed economico e quindi sepa ratamente trasferibile e scindibile dall'intero comprensorio e

che tanto si verificava nella fattispecie. 1.3. - Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la

violazione e falsa applicazione degli art. 38 e 39 1. 392/78, non

ché l'omessa ed insufficiente motivazione, l'omesso esame di

documentazione decisiva, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Secondo il ricorrente nella fattispecie si sarebbe trattato di

vendita di beni, indipendenti strutturalmente e per caratteristi

che e non coordinati funzionalmente (vendita cumulativa) e che

la stessa consulenza ammette la distinzione del terreno in tre

parti autonome, le diverse caratteristiche delle tre parti, l'indi

pendenza giuridica e la separabilità del lotto Forciniti dal resi

duo comprensorio; che tanto emergeva anche dalla documenta

zione costituita dalla consulenza di parte ignorata dalla corte

d'appello. Secondo il ricorrente i decisivi elementi che, secondo la corte

di merito, facevano ritenere che il compendio del terreno era

stato venduto come un unicum o erano inconferenti o non erano

chiariti e spiegati. 2.1. - Ritiene questa corte che i tre motivi di ricorso, essendo

strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. Preliminarmente va osservato che la disciplina del capo II del

titolo I 1. 27 luglio 1978 n. 392 è applicabile alle locazioni non

solo di edifici ma di tutti gli immobili, di qualunque specie, nei

quali effettivamente si eserciti una delle attività contemplate dall'art. 27 1. cit., secondo le previsioni contrattuali e, comun

que, con il consenso o senza tempestiva opposizione del locato

re. Pertanto la predetta disciplina si applica anche alle c.d. aree

nude — anch'esse rientranti nell'ampia accezione di «immobile

urbano», poiché non rilevano la natura e la consistenza, anche

strutturale, dell'immobile locato, bensì la natura dell'attività ivi

svolta — che deve essere una di quelle contemplate dai primi due commi dell'art. 27 1. cit. — e, quindi, la destinazione attri

buita convenzionalmente dalle parti all'immobile stesso (giuris

prudenza pacifica: Cass. 2 giugno 1995, n. 6200, Foro it., 1995,

I, 3499; 20 ottobre 1988, n. 5701, id., Rep. 1989, voce Locazio

ne, n. 244; 9 luglio 1992, n. 8386, id., Rep. 1992, voce cit., n.

150). 2.2. - Ne consegue, pur in assenza di precedenti di questa

corte, che anche la disciplina in tema di prelazione e riscatto da

parte del conduttore, di cui agli art. 38 e 39 1. 392/78, si applica anche alle aree nude, allorché su di esse si volga un'attività tra

quelle previste dall'art. 27 stessa legge. 3.1. - Premesso ciò, va osservato che la giurisprudenza co

stante di questa corte ha ritenuto che in tema di locazione di

immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, allor

ché la vendita riguardi non un intero edificio (c.d. vendita in

blocco, nella quale il conduttore non ha diritto alla prelazione ed

al riscatto previsti dagli art. 38 e 39 1. n. 392 del 1978), ma solo

alcune delle unità immobiliari che lo compongono, ciascuna

delle quali dotata di una propria autonomia, trasferite con un

unico atto (c.d. vendita cumulativa), al fine di stabilire se debba

essere riconosciuto il diritto di prelazione e di riscatto del con

duttore di una di tali unità comprese nella vendita, deve accer

tarsi se l'oggetto del contratto sia unico, sia, cioè, un complesso immobiliare dotato di una propria individualità giuridico strutturale, o se contenga tanti atti di disposizione per quanti so

no gli immobili, sia, cioè, un atto traslativo ad oggetto plurimo. Mentre nel primo caso la prelazione ed il riscatto devono essere

esclusi per le stesse ragioni per le quali lo sono nella vendita in

blocco (in quanto oggetto del trasferimento è un bene che ha

una configurazione sua propria, che lo rende diverso dall'im

mobile locato), nel secondo devono essere riconosciuti, poiché realizzano le finalità dell'accorpamento aziendale perseguito dalla legge (Cass. 21 maggio 1999, n. 4956, id., Rep. 2000, vo

ce cit., n. 178; 16 luglio 1999, n. 7520, ibid., n. 179; 2 ottobre 1998, n. 9788, id., 1999, voce cit., n. 261).

3.2. - Anzitutto ritiene questa corte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, che detto

principio vada condiviso, essendo esso fondato sulla lettera

della legge, che, per l'esercizio del diritto di prelazione o ri

scatto, richiede l'identità tra il bene locato e quello alienato, nonché sulla ratio della stessa.

Né il ricorrente ha addotto argomenti validi al fine di un mu

tamento di indirizzo.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Sennonché una volta ritenuto che alle aree nude si applica la

stessa disciplina applicabile agli edifici adibiti ad uso non abita

tivo e quindi che il conduttore dell'area può esercitare la prela zione o il riscatto, non si vede la ragione per cui anche per dette

aree non debbano applicarsi gli stessi principi in caso di vendita

in blocco o di vendita cumulativa, sempre che risulti accertato, in concreto ed in base a fattori di carattere oggettivo, che i vari

beni siano stati considerati strutturalmente e funzionalmente co

ordinati tra loro, sì da costituire un'entità patrimoniale diversa

dalle singole componenti, con esclusione altresì di ogni intento

fraudolento di eludere i diritti del conduttore tramite il surretti

zio aggregamento di altri beni a quello locato.

3.3. - Ciò che rileva, anche per le aree nude, come per gli edi

fici, non è la loro possibilità di essere trasferite separatamente e

quindi la loro scindibilità dall'intero comprensorio: tanto, infat

ti, si verifica anche in relazione a porzioni di edificio, ed anzi è un elemento fattuale che si verifica in ogni fattispecie in cui si

discuta di prelazione o riscatto in presenza di una vendita in

blocco, che presuppone che il conduttore detenga, sulla base di

un contratto di affitto, solo una parte di quanto si vende.

È rilevante, invece, che il compendio sia stato venduto come

un unicum e che quindi le varie componenti di questo vengano considerate strutturalmente e funzionalmente coordinate fra loro

sì da costituire un'entità patrimoniale diversa dalle singole unità

che lo compongono (cfr. Cass. n. 502 del 2001, id., Rep. 2001, voce cit., n. 156; n. 3467 del 1997, id., 1997,1, 3269).

Tanto è più facilmente evidenziabile se il locatore ha alienato

in blocco tutto il complesso delle sue aree nude, ma il principio rimane eguale nel caso di vendita cumulativa di alcune soltanto

di dette aree, purché le stesse risultino strutturalmente e funzio

nalmente coordinate tra loro.

3.4. - Ne consegue che la sentenza impugnata la quale ha

escluso il diritto di riscatto, sul rilievo che le aree erano state

alienate in blocco e costituivano un'unità funzionale e struttu

rale, non viola ne effettua falsa applicazione delle norme indi

cate.

4.1. - Residua la questione relativa al lamentato vizio motiva

zionale della sentenza, per aver erratamente ritenuto tale com

pendio venduto come un unicum sotto il profilo giuridico ed

economico, mentre esso riguardava diversi lotti, distinti ed

aventi ciascuno caratteristiche giuridiche, economiche e struttu

rali, diverse.

Osserva preliminarmente questa corte che l'accertamento

dell'unicità strutturale e funzionale del bene venduto (nell'am

bito del quale rientra anche il bene locato), al fine di escludere o

ammettere la prelazione o il riscatto, è di competenza del giudi ce del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se con

dotto attraverso l'esame di c.t.u. e logica valutazione degli ele

menti emergenti dagli atti (Cass. n. 13420 del 2001, id., Rep.

2002, voce cit., n. 203). 4.2. - Nella fattispecie la sentenza impugnata ha accertato che

la vendita in questione atteneva ad una vendita in blocco di un

bene funzionalmente e strutturalmente unico, sulla base della

consulenza tecnica e delle considerazioni che il terreno contro

verso è fisicamente omogeneo con il resto della proprietà ven

duta; che vi è «tangibile e solida compattezza, in chiave econo

mica funzionale del complesso territoriale», per cui ciascuna

parte, se isolata, andrebbe soggetta a depauperamenti commer

ciali; che una soluzione di continuità tra il quoziente 1 (di 1700 mq già detenuto dalla Ferro Sud) ed il quoziente 3 (di 6800 mq, libero ed incolto) comporterebbe l'impossibilità per la

Ferro Sud di accedere in quest'ultima parte, direttamente dal

suo terreno; che l'estrapolazione della fascia di terreno locati

vamente occupata da Forciniti, se pure teoricamente possibile, ne provocherebbe una completa interclusione, con spropositato danno per lo stesso aspirante al retratto e compromissione delle

aspettative della Ferro Sud.

Trattasi di valutazione fattuale, che il giudice di merito, nel

l'ambito dei suoi esclusi poteri, ha effettuato con motivazione

che è immune da censure in questa sede di sindacato di legitti mità e la censura sul punto del ricorrente non può trovare in

gresso in questa sede, in quanto mira a richiedere che questa corte sostituisca alla valutazione del giudice del merito una pro

pria valutazione.

4.3. - Quanto alla censura secondo cui il giudice di merito

avrebbe omesso di esaminare documentazione decisiva, la stes

II Foro Italiano — 2004.

sa è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosuf

ficienza del ricorso.

Infatti, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta

l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata

per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un

documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, ac

certamenti del consulente tecnico, ecc.), è necessario, al fine di

consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività

della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che

il ricorrente precisi — ove occorra, mediante integrale trascri

zione della medesima nel ricorso — la risultanza che egli asseri

sce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato

che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazio

ne, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione

sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune

non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1° feb

braio 1995, n. 1161, id., Rep. 1995, voce Cassazione civile, n.

112). 5. - Il ricorso va, pertanto, rigettato.

II

Svolgimento del processo. —

Nell'impugnata decisione lo

svolgimento del processo è esposto come segue: «Con atto di

citazione, notificato il 13 novembre 1991, Reggiani Maria Gio

vanna, conduttrice dell'immobile adibito a farmacia, sito in

Cortina d'Ampezzo, corso Italia 250 (ora 272), conveniva in

giudizio avanti al Tribunale di Roma Italia Marialba, per sentire

dichiarare la titolarità del diritto di riscatto, ex art. 39 1. 392/78, della porzione immobiliare ora detta, da quest'ultima acquistata

per una quota pari al 50 per cento da Novello Marianna, spet tando l'altro 50 per cento a Parisi Elena. L'attrice deduceva di

non aver potuto esercitare il diritto suddetto perché era stata

omessa in suo favore qualunque comunicazione, dovutale quale

conduttrice, pure nella specie, in cui la vendita aveva avuto ad

oggetto il trasferimento di quota della porzione immobiliare.

L'attrice specificava, inoltre, che la vendita del locale, da lei

goduto in locazione, cumulativa ad altre porzioni dello stesso

immobile, altro non era che la somma di vendite del tutto auto

nome, a nulla valendo l'unicità del prezzo pattuito, per cui,

nella specie, era da escludere che si potesse ravvisare una ven

dita unitaria — c.d. in blocco —, sicché la vendita del locale in

questione era da ritenere senz'altro soggetta al diritto di prela zione e riscatto.

La convenuta, mentre contestava la fondatezza di quanto as

sunto dall'attrice con la suddetta domanda, di cui chiedeva la

reiezione, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la

venditrice Novello Marianna, per essere dalla stessa in ogni ca

so manlevata.

Su conforme provvedimento del tribunale, veniva integrato il

contraddittorio.

Costituitasi, la Novello Marianna faceva proprie le difese

della Italia, specificando che quest'ultima, in effetti, neppure

sapeva della locazione esistente quanto al locale adibito a far

macia.

Sulle conclusioni delle parti, il tribunale rigettava le domande

dell'attrice, che condannava al pagamento delle spese di giudi zio.

Avverso tale decisione proponeva appello la Reggiani (.. .). Si costituivano le appellate, le quali deducevano l'infondatez

za dell'appello, di cui chiedevano la reiezione ...».

Con sentenza 23 novembre - 2 dicembre 1999 la Corte d'ap

pello di Roma, definitivamente pronunciando, accoglieva l'ap

pello di Reggiani Maria Giovanna e per l'effetto riconosceva in

capo alla medesima il diritto di riscatto quanto alla quota, pari al

50 per cento dell'intero, e relativa alla porzione immobiliare in

questione; subordinava l'esercizio del diritto di riscatto della

Reggiani al pagamento in favore di Italia Marialba della somma

di lire 227.357.750, con gli interessi di legge dalla domanda al

saldo; condannava Novello Marianna in favore di Italia Marial

ba al risarcimento dei danni cagionatile, quali sarebbero risultati

da separato giudizio; condannava Italia Marialba e Novello Ma

rianna, in solido tra loro, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore di Reggiani Maria Giovanna, quali dalla

stessa anticipate, che liquidava in lire 3.000.000, quanto al pri

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PARTE PRIMA

mo grado, e lire 12.990.000, quanto al secondo grado (oltre Iva

e Cpa se dovuti). Dichiarava interamente e reciprocamente compensate le spese anticipate nei due gradi di giudizio da Italia

Marialba e Novello Marianna.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione

Marialba Italia.

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso inci

dentale Maria Giovanna Reggiani; la quale ha anche depositato memoria.

Con ordinanza 8 marzo 2002 questa corte ha ordinato l'inte

grazione del contraddittorio nei confronti di Marianna Novello. A ciò si è provveduto con modalità che debbono ritenersi ri

tuali.

Marianna Novello non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione. — Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.

Con riferimento al rilievo esposto da Maria Giovanna Reg giani (nella sua memoria) circa la procura della parte ricorrente, si rileva che questa, considerati la sua collocazione ed il suo

contenuto, deve ritenersi del tutto rituale (cfr., tra le altre, Cass.

29 aprile 1999, n. 4299, Foro it.. Rep. 1999, voce Cassazione

civile, n. 165: «La procura per il giudizio di cassazione rila

sciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferi mento a questo e garantisce così il requisito della specialità del

mandato al difensore; restano pertanto irrilevanti sia la mancan za di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà so

litamente rapportabili al giudizio di merito»). I motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme in

quanto connessi.

Con il primo motivo la ricorrente Marialba Italia denuncia

«violazione e falsa applicazione degli art. 38 e 39 1. 27 luglio 1978 n. 392 (art. 360, n. 3, c.p.c.) e/o insufficiente e contrad

dittoria motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.» esponendo le se

guenti doglianze. È principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione che «(...) le disposizioni degli art. 38 e 39 1. 27 luglio 1978 n. 392 integrano una limitazione del pote re dispositivo del proprietario locatore che è espressamente su bordinata al presupposto dell'identità dell'immobile locato con

quello oggetto di trasferimento» (ex multis, Cass. 24 ottobre

1983, n. 6256, id., 1983,1, 3004). Quindi, «(...) in caso di ven dita a terzi della quota di proprietà comprendente l'immobile locato non spetta al conduttore il diritto di prelazione e di ri

scatto. mancando l'imprescindibile presupposto dell'identità

dell'immobile locato con quello venduto» (Cass. 21 ottobre

1998, n. 10431, id., 1999,1, 3598). Nella fattispecie in esame la Corte d'appello di Roma, in violazione degli art. 38 e 39 1. 392/78 e contrariamente alla giurisprudenza consolidata della

Suprema corte, ha invece statuito nell'impugnata sentenza che

«(...) nel caso in cui l'immobile urbano ad uso diverso da

quello abitativo appartenga pro indiviso a più comproprietari, è da riconoscere che il diritto di prelazione, di cui all'art. 38 cit.,

spetti anche riguardo alla sola quota che uno dei comproprietari intende vendere, ciò in considerazione dello scopo della norma, che in tal modo viene a realizzarsi gradualmente, scopo che è certamente quello di unire la titolarità dell'impresa a quella del diritto di proprietà dell'immobile ove essa è esercitata». La

«graduale» acquisizione dell'immobile, alla quale si riferisce la Corte d'appello di Roma, potrebbe di fatto non realizzarsi mai

e, quindi, la previsione in tal caso di un diritto di prelazione contrasterebbe proprio con quello che, a parere della medesima corte d'appello, sarebbe lo scopo della norma, vale a dire «unire la titolarità dell'impresa a quella del diritto di proprietà». A ciò si aggiunga che la compravendita intervenuta tra la sig. Novello,

quale venditrice, e la sig. Italia, quale acquirente, in relazione alla quale la sig. Reggiani vanta il preteso diritto di riscatto ri conosciutole dall'impugnata sentenza, aveva ad oggetto una

porzione di fabbricato, e cioè un complesso di più unità immo biliari senza distinzioni per parti, che come tale costituiva un bene diverso rispetto a quello in locazione alla sig. Reggiani. In

fatti, con atto di compravendita immobiliare del 15 marzo 1991, la sig. Marianna Novello vendeva alla sig. Marialba Italia tutti i diritti che alla stessa competevano sul complesso immobiliare sito in Cortina d'Ampezzo, corso Italia, 250; i diritti che l'alie nante vantava sul complesso dei beni ceduto derivavano dal l'atto di compravendita del 7 aprile 1967 con il quale la sig.

Il Foro Italiano — 2004.

Novello acquistava la «quota indivisa di una metà, pari a

500/1000, dell'area di fabbricato demolito sito in Cortina

d'Ampezzo, corso Italia n. 250/252» e dal successivo atto di di

visione tra la sig. Parisi e la sig. Novello, del 28 settembre 1967, in virtù del quale «le comproprietarie, mantenendo la compro

prietà di tutto il restante fabbricato procedevano alla divisione

delle sole unità immobiliari adibite ad abitazione». Il contratto

di compravendita riporta fedelmente un collegamento di fatto

non occasionale tra i beni oggetto del medesimo, che deriva an

che dall'originaria situazione di essi al momento della divisione

tra la sig. Parisi e la sig. Novello. Erroneamente la corte d'ap

pello ha ritenuto che le parti non intendessero trasferirsi tutta la

consistenza immobiliare in quanto unitariamente considerata, mentre detta volontà risulta in maniera inequivoca sia dal testo

contrattuale che dalla previsione di un corrispettivo unitario, avendo le parti valutato in maniera globale un coacervo di beni

che erano strutturalmente connessi (la parte ricorrente cita poi Cass. 7520/99, id., Rep. 2000, voce Locazione, n. 179). La sen

tenza impugnata risulta altresì essere contraddittoria sotto il pro filo della motivazione, nella parte in cui ritiene applicabile al

caso di specie gli art. 38 e 39 1. 392/78 in virtù dell'attuazione

dello scopo della norma, così come individuato dalla stessa

corte nell'«unire la titolarità dell'impresa a quella del diritto di

proprietà». La motivazione dell'impugnata sentenza è, altresì, contraddittoria laddove da una parte evidenzia la strutturale connessione tra le unità immobiliari oggetto di vendita, così come affermata dalla c.t.u. depositata nel giudizio d'appello, e

dall'altra parte nega la configurabilità di una vendita in blocco nel caso di specie.

Con il secondo motivo la ricorrente Marialba Italia denuncia «insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisi vo della controversia in relazione al corrispettivo del diritto di riscatto (art. 360, n. 5, c.p.c.)» esponendo quanto segue. Per la

denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata l'impugnata decisione nel senso di riconoscere in capo alla sig. Reggiani il diritto di riscatto sull'immobile locato in danno della sig. Italia, si rileva un ulteriore vizio della suddetta decisione nella parte in cui quantifica il valore della quota pro indiviso dell'immobile

oggetto del diritto di riscatto. Infatti, la decisione della corte

d'appello è evidentemente contraddittoria laddove nel quantifi care il prezzo della quota dell'immobile locato condivide i pa rametri dati dalla c.t.u., ma poi determina un prezzo che è esat tamente la metà di quanto stabilito dal consulente d'ufficio. Mentre nell'elaborato del consulente d'ufficio risulta nelle con clusioni quanto segue «complessivamente il valore degli immo bili oggetto di compravendita riferito ai parametri del 1996 ammonta a lire 1.688.390.500, di cui la quota relativa al nego zio, pari a lire 450.715.500 è circa il 26,93 per cento», in moti vazione la corte d'appello sostiene che «il valore della quota in

oggetto va determinato in lire 227.357.750, giusta la valutazione data dal c.t.u., le cui conclusioni la corte reputa condivisibili in

quanto fondate su parametri che risultano corretti, e su argo menti logicamente svolti» e, quindi, nel dispositivo subordina l'esercizio del diritto di riscatto della Reggiani al pagamento in favore di Italia Marialba della somma di lire 227.357.750.

I due motivi di ricorso vanno accolti per quanto di ragione. Infatti per la parte in cui si basano su una risultanza proces

suale (la c.t.u.) debbono ritenersi inammissibili (prima ancora che privi di pregio) in quanto, in violazione del principio di au tosufficienza del ricorso non riportano integralmente il conte nuto della risultanza stessa (cfr., tra le altre, Cass. 25 marzo

1999, n. 2838, id., Rep. 1999, voce Cassazione civile, n. 216: «Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse»).

Nella parte poi in cui sono ammissibili le doglianze in que stione sono prive di pregio per ciò che concerne le problemati che concernenti l'unicità o meno dell'oggetto della vendita.

Infatti la corte ha motivato in modo sufficiente (anche se in

parte implicito), logico e non contraddittorio la sua tesi che nella specie le unità immobiliari vendute hanno conservato la

propria autonomia e che (questa è la conclusione sostanziale, solo in parte implicita) non si è di fronte ad un complesso im

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

mobiliare dotato di una propria individualità giuridico

strutturale; e tale rilievo appare rispettoso della normativa in

questione (v. Cass. 21 maggio 1999, n. 4956, id., Rep. 2000,

voce Locazione, n. 178: «In tema di locazione di immobili ur

bani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, allorché la ven

dita riguardi non un intero edificio (c.d. vendita in blocco, nella

quale il conduttore non ha diritto alla prelazione ed al riscatto

previsti dagli art. 38 e 39 1. n. 392 del 1978), ma solo alcune

delle unità immobiliari che lo compongono, ciascuna delle quali dotata di una propria autonomia, trasferite con un unico atto

(c.d. vendita cumulativa), al fine di stabilire se debba essere ri

conosciuto il diritto di prelazione e di riscatto del conduttore di

una di tali unità comprese nella vendita, deve accertarsi se l'og

getto del contratto sia unico, sia, cioè, un complesso immobilia

re dotato di una propria individualità giuridico-strutturale, o se

contenga tanti atti di disposizione per quanti sono gli immobili,

sia, cioè, un atto traslativo ad oggetto plurimo. Mentre nel pri mo caso la prelazione ed il riscatto devono essere esclusi per le

stesse ragioni per le quali lo sono nella vendita in blocco (in

quanto oggetto del trasferimento è un bene che ha una configu razione sua propria, che lo rende diverso dall'immobile locato), nel secondo devono essere riconosciuti, poiché realizzano le fi

nalità dell'accorpamento aziendale perseguito dalla legge»). Deve invece ritenersi non condivisibile la tesi in diritto con

cernente la sussistenza del diritto di prelazione e riscatto ex art.

38 e 39 cit. nel caso di vendita di quota di comproprietà, basata

su una non recente giurisprudenza di questa corte (Cass. n. 9354

dell'11 settembre 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 288: «In

tema di locazione di immobile urbano che, adibito ad uso diver

so da quello di abitazione, appartenga pro indiviso a più com

proprietari il diritto di prelazione previsto dall'art. 38 1. n. 392

del 1978 spetta al conduttore anche con riguardo alla sola quota dell'immobile che uno dei comproprietari intenda vendere ad un

terzo o ad uno degli altri comproprietari realizzandosi in tal

modo, anche gradualmente, ogni volta che ciascuno dei com

proprietari decida di mettere in vendita la propria quota, lo sco

po della norma che è quello di unire alla titolarità dell'impresa la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile ove la stessa

viene gestita. Pertanto, ove manchi la denuntiatio prevista dal

citato art. 38, spetta al conduttore, nell'ipotesi sopra indicata, il

diritto di riscatto di cui al successivo art. 39, che non trova osta

colo nel fatto che il conduttore, in occasione di vendita di altra

quota del medesimo immobile, non abbia esercitato la relativa

prelazione»). Va infatti condivisa la più recente giurisprudenza di questa

corte in base alla quale «In tema di locazione di immobili urbani

ad uso non abitativo, in caso di vendita a terzi della quota di

proprietà comprendente l'immobile locato non spetta al con

duttore il diritto di prelazione e di riscatto di cui agli art. 38 e 39

1. n. 392 del 1978 mancando l'imprescindibile presupposto del

l'identità dell'immobile locato con quello venduto» (Cass. 21

ottobre 1998, n. 10431, cit.); v. anche, tra le altre, Cass. 20 di

cembre 1990, n. 12088, ibid., n. 287; si consideri tra l'altro che,

nel caso di vendita di una quota di comproprietà, la «graduale» realizzazione dello scopo della norma affermata nella predetta sentenza 9354/90, è in realtà del tutto ipotetica ed eventuale; in

fatti, nell'ipotesi che le quote siano due, detta «graduale» rea

lizzazione presuppone che alla vendita della prima quota segua

poi effettivamente la vendita della seconda quota, mentre que st'ultimo evento potrebbe anche non verificarsi; se poi le quote sono più di due presuppone che intervengano anche le vendite

delle quote ulteriori; oltre, ovviamente alle relative azioni legali volte al riscatto (ad es. se il riscatto è intervenuto per la quota n.

I ma non per la quota n. 2, il riscatto della quota n. 3 non può realizzare lo scopo della norma; quindi il riscatto operato in re

lazione alla prima compravendita — che potrebbe essere anche

l'ultima — non realizza di per sé «... lo scopo della norma che

è quello di unire alla titolarità dell'impresa la titolarità del di

ritto di proprietà dell'immobile ove la stessa viene gestita ...»).

L'impugnata decisione va dunque cassata.

Con l'unico motivo la ricorrente incidentale Maria Giovanna

Reggiani denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli art.

38 e 39 1. 392/78 (art. 360, n. 3, c.p.c.)» esponendo le seguenti

doglianze. Il ricordato valore di lire 454.715.500, attribuito dal

c.t.u. all'unità immobiliare adibita a farmacia, è determinato —

unitamente al valore di lire 1.688.390.500 attribuito alla totalità

del compendio immobiliare oggetto del rogito di compravendita

II Foro Italiano — 2004.

per cui è causa — con riferimento «ai parametri del 1996 (an cora oggi da ritenersi validi)» (v. conclusioni c.t.u.). Nel riferirsi

e far proprie le valutazioni del c.t.u. in punto di determinazione

del corrispettivo per l'esercizio del diritto di riscatto ricono

sciuto in favore della dott. Reggiani, la Corte d'appello di Roma

non si è avveduta che tali valutazioni attenevano al valore di

mercato di detti beni, per di più riferite al settembre 1997 (data di redazione della c.t.u.), e non già al prezzo d'acquisto risul

tante dall'art. 2 del rogito 15 marzo 1991, il solo che, secondo il

chiaro disposto degli art. 38 e 39 1. 392/78, rileva ai fini del ri scatto. Ad ogni modo, a tale errore può essere posto rimedio

senza ulteriore attività istruttoria, dal momento che il c.t.u. ha

concluso in modo pertinente al quesito posto dalla corte d'ap

pello, laddove, ha altresì determinato in punti percentuali (il

26,93 per cento), rispetto al prezzo totale di vendita, la quota di

prezzo relativa al locale farmacia. Pertanto, rapportando al prez zo complessivo di vendita del compendio (lire 590.000.000) la

percentuale (26,93 per cento del totale) riferibile all'unità im

mobiliare locata alla dott. Reggiani, si ricava che il prezzo di

acquisto proprio di quest'ultima è pari a lire 158.887.000.

Tale motivo appare ictu oculi inammissibile in quanto, in

violazione del sopra citato principio di autosufficienza del ne

gozio, non viene ritualmente riportato (in modo integrale) il

contenuto della relazione del c.t.u.

Ritiene il collegio che non vada decisa la causa nel merito ex

art. 384, 1° comma, c.p.c. La causa va dunque rinviata ad altra sezione della Corte

d'appello di Roma.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 29

gennaio 2004, n. 1647; Pres. Riggio, Est. Del Core, P.M.

Cafiero (conci, diff.); Ajmone Cat (Avv. Severa) c. Comune

di Roma. Conferma Comm. trib. reg. Lazio 8 maggio 2001.

Tributi in genere — Avviso di accertamento — Notifica a

mezzo posta — Momento di perfezionamento per il notifi

cante (Cod. proc. civ., art. 149; 1. 20 novembre 1982 n. 890,

notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo

posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, art. 4;

d.leg. 15 novembre 1993 n. 507, revisione ed armonizzazione

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pub bliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 1.

23 ottobre 1992 n. 421, concernente il riordino della finanza

territoriale, art. 51).

La notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento (nella

specie, in materia di Tosap) si perfeziona, per l'amministra

zione notificante, al momento di spedizione dell'atto notifi cato e non dalla ricezione dell'atto medesimo da parte del

contribuente (per il quale resta fermo il principio del perfe

zionamento della notificazione solo alla data di ricezione del

l'atto, attestata dall'avviso di ricevimento). (1)

(1) Non si rinvengono, nella giurisprudenza della Suprema corte,

precedenti in termini. La Cassazione ritiene che, quantunque resa in tema di notifica di atti

giudiziari (ed in applicazione degli art. 3 e 24 Cost.), Corte cost. 26 no

vembre 2002, n. 477, Foro it., 2003, I, 13, con nota di Caponi (che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.

149 c.p.c. e dell'art. 4, 3° comma, 1. 20 novembre 1982 n. 890, nella

parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) affermi un

principio generale suscettibile di trovare applicazione anche nel caso di

notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento.

Nel senso che anche nel caso di notifica a mezzo posta di atti ammi

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