sezione III civile; sentenza 5 agosto 2002, n. 11704; Pres. Giustiniani, Est. Talevi, P.M. Sepe(concl. conf.); Rocchi (Avv. Majorca) c. Toppetti (Avv. Ferretti). Dichiara inammissibile ricorsoavverso Trib. Perugia 27 luglio 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2003), pp. 2137/2138-2141/2142Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198058 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
re, invece, quando due cause pendenti contemporaneamente in
nanzi a giudici diversi abbiano identità di soggetti e di titoli con una diversità solo quantitativa di petitum, ovvero quando una di
esse investa un rapporto giuridico che non sia meramente pre
giudiziale rispetto a quello dell'altra, contenendolo in senso lo
gico e giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo nell'es
sere e negli effetti, come nel caso di parziale coincidenza delle
causae petendi, nel senso che l'una comprenda in sé l'altra, o di
controversie aventi ad oggetto domande contrapposte che si
collegano ad un medesimo rapporto negoziale (Cass. 5267/00,
id., Rep. 2000, voce Competenza civile, n. 224; 3924/00, ibid., n. 225; 2077/99, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 222).
Sennonché il giudizio davanti al Tribunale di Cagliari è ca
ratterizzato dalla contestuale proposizione, ai sensi dell'art. 104,
1° comma, c.p.c., di più domande, e quindi di più cause, una
delle quali è costituita dalla domanda di determinazione dell'in
dennità per l'occupazione temporanea dei loro terreni dai ricor
renti riproposta in termini identici nel presente giudizio: deter
minando in sostanza una situazione di concomitante pendenza di più giudizi diversi aventi ad oggetto una pluralità di res iudi
candae, alcune delle quali del tutto identiche. Sicché in tale si
tuazione giuridica non è contestabile l'operato della corte di ap
pello che ha dichiarato la litispendenza di quest'ultima causa
successivamente proposta in relazione all'identica domanda
dotata, per quanto si è detto, di propria autonomia rispetto a
quella di risarcimento del danno per l'occupazione espropriati -
va, già avanzata davanti ad altro giudice, potendo, in caso con
trario, tra le due domande di stima dell'indennizzo verificarsi
quel possibile conflitto tra giudicati che le disposizioni conte
nute nell'art. 39 c.p.c. mirano ad evitare: tanto più che, ai fini
della dichiarata litispendenza, le due cause, incardinate davanti
a distinte autorità giudiziarie, sono contemporaneamente in cor
so e nessuna di esse è stata decisa con pronuncia definitiva, non
più soggetta a gravame. Il collegio non ignora che un orientamento giurisprudenziale
del tutto minoritario è pervenuto al risultato dell'inapplicabilità dell'art. 39 (e, quindi, del dovere del secondo giudice di proce dere all'esame del merito della controversia senza declaratoria
di litispendenza) nell'ipotesi in cui la competenza a favore del
giudice successivamente adito sia dalla legge stabilita funzio
nalmente e con carattere di inderogabilità, poiché in tal caso la
competenza esclusiva di detto giudice, comportando la mancan
za in radice e per volontà dello stesso legislatore della compe tenza in capo al giudice preventivamente adito, funziona quale unico vero limite al criterio della prevenzione ed all'applicazio ne della litispendenza; con la conseguenza che il secondo giudi
ce, non essendo la competenza funzionale a lui attribuita dero
gabile in alcun caso, non può declinarla (Cass. 19/53, id.. Rep.
1953, voce Contratti agrari, n. 545; 2539/56, id., Rep. 1956,
voce Competenza civile, n. 457; 1655/60, id., Rep. 1960, voce
Procedimento civile, n. 34; 2009/61, id., Rep. 1961, voce Com
petenza civile, n. 338; 2743/80, id., Rep. 1980, voce cit., n. 179;
5856/87, id., Rep. 1987, voce Enfiteusi, n. 7): così come avvie ne proprio per l'opposizione alla stima in esame devoluta dal
l'art. 20 1. 865/71 alla competenza funzionale ed inderogabile della corte di appello.
E tuttavia la giurisprudenza del tutto prevalente di questa corte ha contestato siffatta conclusione, ripetutamente affer
mando, anche a sezioni unite, che ai fini della dichiarazione di
litispendenza, occorre aver riguardo esclusivamente al criterio
dell'individuazione del giudice che è stato adito per primo, sen
za che possa aver rilevanza ogni indagine sull'effettiva compe tenza di tale giudice a conoscere della controversia, persino nel
caso in cui il giudice successivamente adito sia egli il giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a conoscere
della causa (Cass. 7360/00, id., Rep. 2000, voce Competenza ci
vile, n. 214; 10083/97, id., Rep. 1997, voce cit., n. 149; sez. un. 9409/94, id., Rep. 1995, voce cit., n. 126; 2320/94, id., Rep. 1994, voce cit., n. 114; 309/84, id., Rep. 1984, voce cit., n. 110; 5666/86, id., Rep. 1986, voce cit., n. 107; 9068/91, id., Rep. 1991, voce cit., n. 120): ciò perché la questione di litispendenza ha carattere pregiudiziale rispetto a quella concernente la com
petenza e deve essere decisa prima di ogni altra, in quanto per il
carattere pubblicistico di detta questione, inerente al principio
Il Foro Italiano — 2003 — Parte I-40.
del ne bis in idem, essa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e gra do del processo, indipendentemente dalla verifica della compe tenza del giudice preveniente.
Ed il collegio ritiene di aderire a siffatto orientamento anche
perché considera significativo che per la continenza è espres samente previsto dall'art. 39, 2° comma, c.p.c. il dovere del
giudice del sindacato circa la sussistenza della competenza, mentre tale previsione difetta per l'ipotesi della litispendenza: in conformità alla ratio dell'istituto di evitare comunque la
contemporanea pendenza di due giudizi, separatamente propo
sti, aventi gli stessi elementi del rapporto processuale e com
portanti un'inammissibile duplicità di azioni giudiziarie in re lazione allo stesso diritto subbiettivo, con conseguente peri colo di contraddittorietà di giudicati; e che impone dunque ed
in ogni caso al giudice successivamente adito l'eliminazione
di uno dei due procedimenti identici in base al criterio della
prevenzione mediante declaratoria ex officio della litispen denza e la cancellazione dal ruolo della causa successivamente
instaurata.
Infine, la circostanza che i ricorrenti, per un verso, ed il co
mune di Assemini, parti in questo giudizio lo sono anche in
quello davanti al Tribunale di Cagliari integra anche il requisito dell'identità di persone tra i due giudizi, a nulla rilevando che in
quest'ultimo processo sia stata convenuta anche la società con
cessionaria dell'opera pubblica; per cui anche sotto tale profilo il ricorso deve essere respinto.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 5 ago sto 2002, n. 11704; Pres. Giustiniani, Est. Talevi, P.M. Sepe
(conci, conf.); Rocchi (Avv. Majorca) c. Toppetti (Avv. Fer
retti). Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Perugia 27 luglio 1999.
Sfratto (procedimento per la convalida) — Sfratto per mo
rosità — Termine di grazia — Mancata sanatoria — Suc
cessiva opposizione dell'intimato — Irrilevanza — Fatti
specie (Cod. proc. civ., art. 658, 663; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 55, 56).
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso ordinanza di
convalida di sfratto per morosità, allorché il conduttore, dopo aver ottenuto in prima udienza il termine di grazia, non sani
la morosità, ma sollevi nell'udienza successiva eccezioni ba
sate su propri crediti verso il locatore. (1)
(1) Nello stesso senso, Cass. 11 ottobre 2000, n. 13538, Foro it..
Rep. 2000, voce Locazione, n. 286, citata nella riportata sentenza.
Secondo la Suprema corte, nel procedimento per convalida di sfratto
per morosità, la richiesta da parte dell'intimato del c.d. termine di gra zia senza svolgimento di contestazioni costituisce un comportamento
implicante una volontà incompatibile con l'opposizione alla convalida,
che, una volta concesso il termine, gli preclude una successiva opposi zione all'udienza di verifica, salvo che questa si fondi su eccezioni atti
nenti alle ragioni dell'inadempimento (totale o parziale) dell'obbliga zione di pagamento scaturente dal provvedimento di concessione del
suddetto termine: qualora non ricorra questa ipotesi, quindi, il giudice
legittimamente chiude il procedimento pronunziando l'ordinanza di
convalida di cui all'art. 663 c.p.c., e non deve, invece, dare corso alla
prosecuzione del giudizio con la cognizione piena, disponendo il mu
tamento del rito, previa pronunzia sull'eventuale istanza dell'intimante
di emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.
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PARTE PRIMA
Svolgimento del processo. — Con atto d'intimazione di
sfratto per morosità, notificato in data 10 marzo 1999, Toppetti Luisella citava Rocchi Celso avanti il Pretore di Perugia per l'udienza del 20 aprile 1999 per ivi sentir convalidare lo sfratto
per morosità ed emettere ingiunzione di pagamento dei canoni a
norma dell'art. 664 c.p.c. Adduceva l'intimante che il Rocchi si
era reso moroso, dal mese di luglio 1998, nel pagamento dei ca
noni (ed inoltre nel pagamento in taluni periodi degli oneri con
dominiali) relativi al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di proprietà dell'istante Toppetti Luisella, stipulato con il Rocchi in data 1° gennaio 1987.
All'udienza del 20 aprile 1999 compariva il Rocchi perso nalmente il quale chiedeva la concessione di termine di grazia al
fine di saldare integralmente il proprio debito.
Sulla questione dell'ammissibilità di un'opposizione all'udienza di
verifica con una contestazione della morosità dapprima rimasta in
contestata al momento della richiesta della concessione del termine
per la sanatoria, la dottrina è divisa: in senso favorevole, v., da ul
timo, R. Frasca, II procedimento per convalida dì sfratto, in Giuris
prudenza sistematica di diritto processuale civile diretta da A. Pro
to Pisani, Torino, 2001, 431 ss., secondo cui questa possibilità do
vrebbe riconoscersi: a) sia in quanto tutta l'attività inerente il pro cedimento di sanatoria (anche allorché sia chiesto termine ed anche
allorché sia disposto rinvio per la verifica del buon fine dei mezzi di
pagamento) si colloca sempre nell'ambito della «prima udienza», an
corché cronologicamente sviluppatasi in momenti diversi e, pertanto, simile opposizione risulta ancora possibile (al riguardo, può notarsi, che la stessa sentenza in epigrafe sottolinea che la richiesta di con
cessione del termine di grazia integra un subprocedimento, cosa che
parrebbe giustificare detta affermazione); b) sia perché nessuna nor
ma prevede che la richiesta di sanatoria implichi una rinuncia al
l'opposizione ovvero una preclusione ad un'opposizione successiva,
e, dunque, deve prevalere la regola per cui il procedimento non può definirsi secondo le regole della cognizione speciale se non in pre senza di uno dei due atteggiamenti tipici che lo consentono, cioè la
mancata comparizione o la mancata opposizione, essendo altrimenti
diritto dell'intimato quello ad ottenere che l'accertamento della pre tesa del locatore intimante abbia corso secondo le regole della cogni zione ordinaria. Secondo questa tesi il giudice della convalida non
dovrebbe convalidare lo sfratto, ma, su istanza del locatore intimante,
potrebbe emettere ordinanza di rilascio, in quanto potrebbe ricorrere
una situazione riconducibile ai presupposti per la pronuncia di quel
provvedimento, cioè di opposizione non fondata su prova scritta o su
gravi motivi. In precedenza, cfr. Pignatelli, in Fiore-Lo Cascio-Pi
gnatelli-Piombo, La morosità del conduttore, Milano, 1990, 172 s., la quale, peraltro, fa degli esempi, dai quali parrebbe che l'intimato
dovrebbe motivare l'opposizione o con il fatto di non averla potuta
proporre prima (perché ha ritrovato solo dopo le ricevute del paga mento) o di essersi sbagliato a non proporla (perché da più accurati
controlli ha scoperto che la morosità non sussisteva). Sulle sue orme, F. Trifone, Del procedimento per convalida di sfratto, in R. Vacca rella-G. Verde (a cura di), Codice di procedura civile commentato,
Torino, 1997, IV, 175. In senso contrario parrebbero, invece, Bucci
Crescenzi, Il procedimento per convalida di sfratto, Padova, 1990, 209 (secondo i quali la mancata sanatoria farebbe retrocedere il pro cedimento esattamente alla situazione in cui venne concesso il ter
mine per la sanatoria, cioè nella situazione in cui, richiedendosi il ter mine l'opposizione non era stata formulata), seguiti da M. Di Marzio, Il procedimento per convalida di licenza e sfratto, Padova, 1998, 304 s.
Anteriormente alla citata Cass. 13538/00, la possibilità di un'opposi zione all'udienza di verifica era stata negata con riferimento alla richie
sta di termine di grazia congiunta ad un'opposizione alla convalida c.d.
con riserva, nel presupposto che una volta formulata la richiesta di ter
mine di grazia «il conduttore rende manifesta la propria volontà di
adempiere e ciò comporta che, in tal caso, l'ordinanza di convalida non
possa più ritenersi condizionata dalla mancata proposizione dell'oppo sizione, secondo quando disposto dall'art. 665 c.p.c., bensì dal mancato
pagamento del dovuto nel termine all'uopo fissato, secondo la previ sione dell'art. 55», conseguendone che, se la sanatoria non viene effet
tuata, il giudice deve pronunciare ordinanza di convalida: così Cass. 8
agosto 1996, n. 7289, Foro it., 1997, I. 1568, con ampia nota di richia mi (e, anteriormente, Cass. 23 maggio 1990, n. 4646, id.. Rep. 1990, voce Locazione, n. 609). Per la critica a Cass. 7289/96, v. R. Frasca,
op. cit., 433, al quale in generale si rinvia per la più recente trattazione dei problemi applicativi dell'art. 55 1. 392/78 in relazione alla convali da di sfratto (op. cit., 387 ss.), nonché dei mezzi di impugnazione espe ribili contro l'ordinanza di convalida {op. cit., 453 ss.).
Il Foro Italiano — 2003.
Il pretore assegnava termine di novanta giorni e rinviava la
causa al 27 luglio 1999.
In tale udienza il Rocchi si costituiva in giudizio, opponendo si alla convalida di sfratto, adducendo di avere proposto opposi zione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla lo
catrice e di avere chiesto, in via riconvenzionale, la somma di
lire 11.052.830 per canoni pagati in misura superiore all'equo canone e, quindi, maggiore di quella per cui, nei suoi confronti,
la locatrice deduceva la morosità. Concludeva, pertanto, previa riunione dei due procedimenti, perché il giudice: 1) respingesse la convalida di sfratto; 2) respingesse «... la domanda di in
giunzione ...» per canoni scaduti e 3) revocasse l'opposto de
creto ingiuntivo. Il giudice, con ordinanza 27 luglio 1999, respingeva tutte le
deduzioni ed istanze dell'intimato Rocchi e convalidava lo
sfratto.
Contro questo provvedimento ha proposto ricorso per cassa
zione il Rocchi. Ha resistito con controricorso la Toppetti. Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso il
Rocchi denuncia «violazione dell'art. 360, 1° comma, n. 4,
c.p.c. — nullità del procedimento per violazione degli art. 667,
665, 177, 426 c.p.c., 24 Cost.» esponendo le seguenti do
glianze. L'art. 667 recita testualmente: «Pronunciati i provve dimenti previsti dagli art. 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito
ai sensi dell'art. 426». Stante la chiara previsione dell'arti
colo, non v'è dubbio che l'ordinanza avrebbe dovuto conte
nere due statuizioni: 1) la fissazione dell'udienza di prosecu zione della causa, anche in esecuzione dell'art. 665 che pre vede che il giudice si riservi sulle eccezioni del convenuto e 2)
l'ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 426. La to
tale omissione di entrambi i provvedimenti nell'ordinanza,
rende nullo l'intero procedimento e, pertanto, trattandosi di
ordinanza non impugnabile a norma dell'art. 665 e non modi
ficabile, né revocabile a norma dell'art. 177, la stessa è solo
ricorribile per cassazione, trattandosi di ordinanza definitiva,
che ha pregiudicato la decisione della causa, in violazione del
divieto espresso dal citato art. 177, 1° comma. La definitività
dell'ordinanza, poi, va individuata nella chiusura del procedi
mento, determinata dalla mancata fissazione dell'udienza di
discussione. L'impugnata ordinanza, infine, non contem
plando il rinvio per la trattazione del merito all'udienza di di
scussione, ha eliminato alla radice il diritto di difesa del Roc
chi (art. 24 Cost.), le cui questioni di merito, sollevate con
l'atto di costituzione in giudizio per opporsi all'intimazione di
sfratto, non saranno più decise.
Il ricorso in esame deve ritenersi inammissibile. Infatti, in tema di locazione di immobili urbani, qualora il
conduttore cui sia stato intimato lo sfratto per morosità nel pa
gamento del canone chieda la concessione del c.d. termine di
grazia, dimostra con tale comportamento una volontà incom
patibile con l'opposizione alla convalida, per cui ove egli non
adempia al pagamento nel termine fissato dal giudice, questi deve pronunciare ordinanza di convalida di sfratto ai sensi del
l'art. 663 c.p.c., senza che possano assumere alcun rilievo (in
quanto irrituali e tardive) eventuali eccezioni o contestazioni
circa la sussistenza e/o l'entità della somma dovuta sollevate
dopo l'udienza in cui ha richiesto detta concessione (infatti il
conduttore, in caso di attestazione dell'intimante di mancata o
incompleta sanatoria nel termine assegnato, può fondare la sua
opposizione, volta ad impedire la emissione a suo carico del
provvedimento definitivo di rilascio ex art. 663, 1° comma,
c.p.c., solo su eccezioni relative al completo adempimento del
l'obbligazione nella forma qualificata derivata dal provvedi mento di assegnazione del termine); e senza possibilità di rin
vio della causa per un'ulteriore trattazione del merito; detta
ordinanza non è impugnabile né con l'appello né con il ricorso
per cassazione ex art. 111 Cost., ma soltanto con l'opposizio ne tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c. (ovviamente qualora ne
ricorrano i presupposti, tra i quali anzitutto la convalida in as
senza dell'intimato), tranne nelle ipotesi in cui si sostenga che
essa sia stata emessa fuori o contro le condizioni previste dagli
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
art. 55 e 56 1. n. 392 del 1978 e 663 c.p.c., nel qual caso è im
pugnabile con l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 13538 dell'11 ottobre 2000, Foro it.,
Rep. 2000, voce Locazione, n. 286: «In tema di locazione di
immobili urbani, la 1. 27 luglio 1978 n. 392, all'art. 55, ha in serito, nel procedimento speciale per convalida di sfratto, un
subprocedimento di sanatoria, stabilendo modalità e termini
entro i quali è consentito al conduttore di evitare la convalida
dello sfratto o, successivamente, l'emissione dell'ordinanza di
rilascio, attraverso la corresponsione dei canoni dovuti, con la
conseguenza che, ove il conduttore non abbia manifestato al
cuna opposizione all'intimato sfratto, limitandosi a richiedere
il termine per sanare la morosità, non potrà, in caso di attesta
zione dell'intimante di mancata o incompleta sanatoria nel
termine assegnato, fondare la sua opposizione, volta ad impe dire l'emissione a suo carico del provvedimento definitivo di
rilascio ex art. 663, 1° comma, c.p.c., che su eccezioni relative
al completo adempimento dell'obbligazione nella forma quali ficata derivata dal provvedimento di assegnazione del termi
ne»; cfr. inoltre Cass. n. 4646 del 23 maggio 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 609: «In tema di locazione di immobili ur bani, qualora il conduttore cui sia stato intimato lo sfratto per morosità nel pagamento del canone, pur opponendosi alla con
valida per l'eccepita inesistenza della morosità affermata dal
locatore, provveda a corrispondere i canoni dovuti e chieda
termine per il pagamento delle spese processuali, previa liqui dazione delle stesse da parte del giudice, dimostra con tale
comportamento una volontà incompatibile con l'opposizione alla convalida, per cui ove egli non adempia al pagamento del
le spese nel termine fissato dal giudice, questi, ai sensi del
l'art. 663 c.p.c., deve pronunciare ordinanza di convalida di
sfratto, senza possibilità di rinvio della causa per un'ulteriore
trattazione del merito; detta ordinanza non è impugnabile né
con l'appello né con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma soltanto con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668
c.p.c., tranne nelle ipotesi in cui si sostenga che essa sia stata
emessa fuori o contro le condizioni previste dagli art. 55 e 56
1. n. 392 del 1978 e 663 c.p.c., nel qual caso è impugnabile con l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazio
ne»). Nella specie il conduttore Rocchi Celso è comparso perso
nalmente e non ha sollevato alcuna eccezione o contestazione, ma si è limitato a chiedere «... che il sig. pretore voglia conce
dere termine di grazia al fine di saldare integralmente il proprio debito ...». Le eccezioni, contestazioni e domande proposte successivamente (v. in particolare nella comparsa datata 27 lu
glio 1999) debbono dunque ritenersi tardive ed irrituali; e quindi giuridicamente irrilevanti.
Sulla base di quanto sopra esposto deve concludersi che il ri
corso per cassazione in esame è inammissibile.
Il Foro Italiano — 2003.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 5 ago sto 2002, n. 11702; Pres. Giustiniani, Est. Talevi, P.M. Sepe
(conci, conf.); Comune di Sorrento (Avv. Albora) c. Di Leva
(Avv. Cuomo). Conferma Trib. Napoli 30 settembre 1999.
Sfratto (procedimento per la convalida) — Intimazione — Notifica a persona giuridica presso la sede — Avviso di avvenuta notifica — Esclusione —
Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 138, 145, 660).
Qualora la notificazione dell'intimazione di sfratto ad una per sona giuridica o ai soggetti indicati dall'art. 145, 2° comma,
c.p.c., avvenga con una delle modalità indicate dal 1° comma
di tale norma, si deve escludere che l'ufficiale giudiziario sia
tenuto ad inviare all'ente intimato l'avviso ai sensi dell'art.
660, ultimo comma, c.p.c. (nella specie, la notificazione ad
un comune era stata fatta presso il palazzo municipale me
diante consegna di copia al capo ufficio di segreteria). (1)
(1) Non constano precedenti in termini nella giurisprudenza della
Suprema corte.
Viceversa, si rinvengono due precedenti di merito che, sulla premes sa della configurabilità di una notificazione a mani proprie anche nei confronti delle persone giuridiche o degli enti privi di personalità giuri dica indicati dall'art. 145, 2° comma, c.p.c., allorquando la notificazio ne dell'atto venga effettuata — ai sensi del 1° comma di tale norma
(cui fa rinvio anche il 2°) — presso la sede dell'ente «mediante conse
gna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ri cevere le notificazioni» (sotto il profilo che in tal caso si avrebbe una
rappresentanza con rapporto di immedesimazione organica di tali sog getti nei confronti dell'ente), hanno ritenuto che l'invio dell'avviso ex art. 660 c.p.c. sia necessario nell'ipotesi in cui la notificazione avven
ga, invece, sempre ai sensi del 1 ° comma, «in mancanza» di detti sog getti, «ad altra persona addetta alla sede stessa». In questo caso, infatti, la notificazione a tale persona fisica non integrerebbe una notifica a mani proprie, per l'assenza di quel rapporto di immedesimazione: v. Pret. Monza, ord. 9 ottobre 1990, Foro it.. Rep. 1992, voce Sfratto, n. 11 (la cui ampia motivazione si legge in Arch, locazioni, 1992, 422), e, sulle orme di tale decisione, Trib. Milano 31 maggio 1999, Foro it., 2000, I, 680. con nota di richiami. Peraltro, Pret. Monza, cit., prima di
argomentare in tal senso e, quindi, in modo da restringere alla sola
ipotesi della notificazione presso la sede a persona semplicemente ad detta la necessità dell'invio dell'avviso ex art. 660, ultimo comma,
c.p.c. (forma di esecuzione della notificazione che si ritiene adoperabile solo se la consegna dell'atto non possa farsi al rappresentante dell'ente o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni: v., in dottrina, C.
Punzi, Delle comunicazioni e delle notificazioni, in Commentario del codice di procedura civile diretto da E. Allorio, Torino, 1973, 1, 2, 1512, e Notificazione (dir. proc. civ.), voce dell' Enciclopedia del di
ritto, Milano, 1978, XXVIII, 658; nonché G. Balena, Notificazione e
comunicazione, voce del Digesto civ., Torino, 1995, XII, 269, nota 56; in giurisprudenza, cfr. Cass. 12 giugno 1971, n. 1792, Foro it., Rep. 1971, voce Notificazione civile, n. 23; 3 luglio 1982, n. 3979. id., Rep. 1982, voce cit., n. 46; 6 agosto 2002, n. 11804, id., Mass., 900, le quali tutte ebbero ad affermare la mancanza di un qualsiasi ordine preferen ziale di ricezione della notificazione fra i primi due soggetti indicati nel 1° comma dell'art. 145 c.p.c., implicitamente ammettendo, invece, che esso si configuri in relazione al terzo, cioè al soggetto semplicemente addetto alla sede), sottolineava anche la possibilità a monte di una let tura dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c. ancora più radicale, cioè nel senso che, anche a voler considerare la notificazione a mani proprie soltanto una species della notificazione a persona fisica, la circostanza che essa fosse comunque una species del più ampio genus della notifi
cazione, si sarebbe potuta considerare come giustificativa di una lettura della norma secondo cui, comunque, ogni specie di notificazione diver sa da quella a mani proprie (pur intesa come configurabile solo a per sona fisica) esiga l'invio dell'avviso e, quindi, anche la notifica ai sensi dell'art. 145, 1° e 2° comma, c.p.c. in ogni caso (cioè senza alcuna di stinzione fra i soggetti cui l'atto può consegnarsi e che sono indicati dal 1° comma).
In dottrina, nello stesso senso delle due citate decisioni (delle quali gli autori sono i rispettivi estensori), v. R. Frasca, Il procedimento per convalida di sfratto, in Giurisprudenza sistematica di diritto proces suale civile diretta da A. Proto Pisani, Torino, 2001, 170, e Convalida di sfratto (procedimento per), voce del Digesto civ., Torino, 2003, ag giornamento, 504, nota 92, nonché D. Piombo, Locazione. II. Contro
versie in materia di locazione, voce dell' Enciclopedia giuridica Trec
cani, Roma, aggiornamento 2001, XIX, 13. In senso contrario, sulla ba
se del generico assunto che non sarebbe configurabile una notificazione a mani proprie della persona giuridica, v. M. Dì Marzio, Il procedi mento per convalida di licenza e sfratto, Milano, 1998, 157, e F. Trifo
ne, Del procedimento per convalida di sfratto, in R. Vaccarella-G.
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