sezione III civile; sentenza 5 febbraio 1996, n. 954; Pres. Giuliano, Est. Di Nanni, P.M. Di Salvo(concl. diff.); Soc. Fama Jersey (Avv. G. Pezzano, Valori) c. Soc. Penelope (Avv. Cusimano,Mati). Cassa App. Firenze 24 febbraio 1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 2833/2834-2835/2836Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191597 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ma, c.p.c. (disposizione applicabile anche nel rito del lavoro), che fa decorrere il termine per impugnare dalla data di deposito della sentenza (cfr. in tali sensi, in motivazione, Cass., sez. un., 9 marzo 1981 n. 1297, cit.). Una contraria opinione finirebbe
con il portare a negare al giudice del lavoro, dopo la lettura
del dispositivo in pubblica udienza, ogni potere sulla controver
sia in corso, e con il sottrargli ogni investitura della causa, ren
dendo sostanzialmente irrilevante ogni suo successivo provvedi mento e ponendolo, in tal modo, nell'identica posizione in cui, nelle controversie ordinarie, viene a trovarsi il giudice dopo la
pubblicazione della sentenza.
Consegue da quanto sinora detto che tutti i motivi di ricorso
devono considerarsi assorbiti dalla declaratoria di nullità della
impugnata sentenza del Tribunale-di Rovereto.
Per concludere, la causa va rimessa allo stesso giudice che
ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione (art. 354, 1°
comma, 360, n. 4, art. 383, ultimo comma, c.p.c.). Come è stato chiarito, nel caso in cui la Corte di cassazione,
rilevata la nullità assoluta ed insanabile della sentenza d'appello non sottoscritta da uno dei giudici e priva della menzione del
l'impedimento del medesimo, abbia cassato detta sentenza, ri
mettendo la causa allo stesso giudice di secondo grado a norma
degli art. 354, 1° comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma,
c.p.c., il giudice di rinvio è investito del potere-dovere di riesa
minare il merito della causa e non deve invece limitarsi ad una
formale rinnovazione della sentenza sulla base di quanto stabili
to nel dispositivo della sentenza cassata, e ciò anche nel rito
del lavoro, perché la nullità della sentenza si comunica necessa
riamente anche al dispositivo letto in udienza (cfr. in tali esatti
sensi Cass. 14 dicembre 1994, n. 10681, cit.; 1° agosto 1986, n. 4948, id., Rep. 1986, voce cit., n. 53). Al riguardo va osser
vato che, nelle controversie del lavoro, al dispositivo letto in
udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., si può — alla stregua del
combinato disposto dell'art. 431, 1° comma, e dell'art. 433, 2° comma, c.p.c. — riconoscere una efficacia autonoma per
quanto riguarda l'inizio e la prosecuzione della procedura ese
cutiva (cfr. in tali sensi: Cass., sez. un., 9 marzo 1979, n. 1464,
id., 1979; I, 2657), mentre devesi ritenere che, al di fuori di
tale procedura, allorquando la sentenza venga depositata, il sud
detto dispositivo finisce per perdere la sua autonomia per dive
nire parte integrante di detta sentenza, di cui è destinato a se
guire le sorti.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 5 feb braio 1996, n. 954; Pres. Giuliano, Est. Di Nanni, P.M.
Dì Salvo (conci, diff.); Soc. Fama Jersey (Aw. G. Pezzano,
Valori) c. Soc. Penelope (Aw. Cusimano, Maxi). Cassa App.
Firenze 24 febbraio 1994.
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Recesso del conduttore — Gravi motivi —
Valutazione (L. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazio
ni di immobili urbani, art. 27).
Nella valutazione della validità del recesso per gravi motivi, eser
citato dal conduttore di immobile ad uso diverso dall'abita
zione ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, l. 392/78, il giudice deve tenere conto della corrispondenza delle ragioni del reces
so a quelle enunciate dal conduttore nell'atto di preavviso,
quando tale corrispondenza sia contestata dal locatore. (1)
(1) Non constano precedenti negli esatti termini.
La pronunzia della Cassazione si fonda sul rilievo che l'atto di reces
so del conduttore, di cui all'art. 27, ultimo comma, 1. 392/78, essendo
diretto a produrre lo scioglimento del rapporto di locazione «attraverso
il meccanismo proprio degli atti unilaterali descritto dall'art. 1344 (ree
Il Foro Italiano — 1996.
Svolgimento del processo. — 1. - La s.p.a. Fama Jersey, con
atto del 6 febbraio 1984, ha convenuto in giudizio davanti al
Tribunale di Prato la s.p.a. Tessitura Mirage ed ha chiesto che
la convenuta fosse condannata al pagamento dei canoni di loca
zione dovuti e non pagati, oltre al risarcimento del danno.
L'attrice ha dichiarato: che, con due contratti di locazione, aveva concesso in locazione alla Tessitura Mirage due locali ad
uso industriale con decorrenza dal 10 ottobre e dall'11 novem
bre 1979; che la Tessitura Mirage aveva disdetto anticipatamen te i contratti ed aveva consegnato i locali nel mese di agosto
1983; che in tale data la Tessitura Mirage era debitrice del cano
ne maturato I'll agosto 1983 ammontante ad oltre 12 milioni; che essa attrice aveva diritto anche al pagamento di lire
64.624.999 per canoni maturati dal 1° ottobre 1983 al 10 gen naio 1984, di lire 73.413.984 a titolo risarcitorio per canoni ma
turati dal 1° ottobre 1983 al 1° novembre 1985 e di lire 7.441.956
per danni arrecati agli immobili.
Istauratosi il contraddittorio, la società Tessitura Mirage ha
resistito alla domanda ed ha eccepito, tra l'altro, che ricorreva
no gravi motivi per la risoluzione anticipata della locazione.
2. - La domanda attrice è stata accolta limitatamente al paga mento dei canoni scaduti ed il tribunale ha condannato la s.p.a. Tessitura Mirage al pagamento della complessiva somma di ol
tre 138 milioni. Questa decisione è stata impugnata dalla società Tessitura Mi
rage, la quale ha ribadito l'esistenza dei gravi motivi previsti dalla legge per il recesso anticipato.
A sua volta, l'appellata ha rilevato che i gravi motivi non
te, 1334) c.c.», e quindi con effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario (ovvero del locatore), da tale momento è
vincolante e non può essere revocato (cfr. nello stesso senso, in dottri
na, F. Lazzaro-R. Preden, Le locazioni per uso non abitativo, Mila
no, 1988, 122 ss.); con la conseguenza che, «una volta espressa la vo lontà di recesso, il conduttore non può affidarne l'effetto ad elementi causali non contenuti nell'atto di prevviso» richiesto dalla norma e, correlativamente, «il giudice, chiamato a verificare la legittimità del re cesso del conduttore, deve verificare anche che questo corrisponda ai
motivi (che debbono essere gravi) espressi nell'atto di preavviso». Nel principio enunciato dalla corte sembra implicita l'affermazione
che il preavviso in questione deve necessariamente recare indicazione dei «gravi motivi» addotti dal conduttore a giustificazione del proprio recesso. Sul punto v., in questo senso, Trib. Vicenza 26 febbraio 1990, Foro it., Rep. 1990, voce Locazione, n. 415 (e Arch, locazioni, 1990,
300), secondo cui nell'atto di preavviso devono essere indicati, in modo
«espresso e chiaro», sia la data alla quale si intende far cessare la loca
zione, sia i motivi del recesso, giacché altrimenti il locatore, non poten do verificarne la sussistenza e la gravità, sarebbe costretto «ad una me
ra resistenza a fini esplorativi, volta cioè a costringere alla lite il con
duttore al solo scopo di poter saggiare in giudizio la effettiva gravità dei motivi non addotti e rimasti sottesi al negozio di recesso».
Secondo Cass. 24 maggio 1993, n. 5827, Foro it., Rep. 1993, voce
cit., n. 356, peraltro, qualora il conduttore receda dal contratto per
gravi motivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 1. 392/78, senza
comunicare il dovuto preavviso, egli è tenuto al risarcimento dei danni
che il locatore provi di avere subito per l'anticipata restituzione dell'im
mobile, a meno che dimostri che l'immobile è stato ugualmente utiliz zato dal locatore direttamente o indirettamente.
Sulla nozione di «gravi motivi» ex art. 27, ultimo comma, 1. 392/78
(nonché ex art. 4, 2° comma, in tema di recesso del conduttore dal
contratto di locazione di immobile ad uso di abitazione) — la cui sussi
stenza in concreto, come sottolinea in motivazione Cass. 954/96, è ri
messa alla valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede
di legittimità purché correttamente motivata sulla base di circostanze
oggettive — v., nel senso che essi devono collegarsi a fatti estranei alla
volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla stipulazione del contratto, tali da rendere oltremodo gravosa per lui la prosecuzione del rapporto, Cass. 20 ottobre 1992, n. 11466, id., 1993, I, 3118, con
nota di richiami (riportata anche in Giust. civ., 1993, I, 1551, con nota
di M. De Tula); e, successivamente: Cass. 3 febbraio 1994, n. 1098, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 349; Trib. Milano 9 settembre 1993,
ibid., n. 350 (e Arch, locazioni, 1994, 121); nonché, con specifico riferi
mento all'ipotesi del recesso motivato dalla sopravvenuta insufficienza
dell'immobile, in conseguenza della espansione dell'attività commercia
le del conduttore, Trib. Milano 25 febbraio 1993 e 8 giugno 1992, Foro
it., Rep. 1994, voce cit., nn. 351, 352 (per esteso in Arch, locazioni,
1994, 365 e 136), e Pret. Bologna 4 novembre 1994, id., 1996, 101,
pervenute a differenti conclusioni circa la sussistenza, nel caso concre
to, dei gravi motivi richiesti dal citato art. 27, ultimo comma. In dottri
na, cfr. anche A. Pelò, Recesso de! conduttore e «gravi motivi», id.,
1993, 441.
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2835 PARTE PRIMA 2836
sussistevano, perché l'atto di recesso era fondato sull'atto vo
lontario di messa in liquidazione della società del conduttore.
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 24 febbraio 1994, ha rigettato la domanda attrice.
3. - Per la cassazione di questa sentenza la s.p.a. Fama Jersey ha proposto ricorso, illustrato con memoria. Resiste con con
troricorso la s.p.a. Penelope succeduta alla s.p.a. Tessitura
Mirage. Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso svolge due motivi.
2.1. - Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione dell'art. 27 1. 27 luglio 1978 n. 392.
La ricorrente sostiene che la corte d'appello ha identificato
erroneamente i motivi del recesso, perché non ha tenuto conto
dei motivi espressi nell'atto di preavviso dell'11 maggio 1983, con il quale la Tessitura Mirage aveva dichiarato di volere rece
dere dal contratto.
Con il secondo motivo è denunciata omessa motivazione su
punti decisivi della controversia in relazione a quanto indicato
nel primo motivo.
Con riferimento alle due censure la corte d'appello ha ritenu
to che nella fattispecie esistevano gravi motivi per il recesso e
li ha individuati nelle sopravvenute difficoltà economiche della
società Mirage, le quali avevano provocato un indebitamento
di oltre 1.500.000.000 ed una perdita di esercizio nel 1993 di oltre 129 milioni. La corte di Firenze ha accertato che la società
conduttrice era stata messa in liquidazione con la cessione a
terzi del macchinario ed il licenziamento dei ventitré dipendenti ed ha ritenuto che questa situazione non fosse frutto di una
messa in scena per favorire l'assorbimento della società in altra.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante
l'evidente connessione. Essi sono fondati.
2.2. - Il ricorso pone il problema dei limiti del recesso dal
contratto di locazione esercitato dal conduttore in mancanza
di specifica convenzione.
L'ultimo comma dell'art. 27.1. 27 luglio 1978 n. 392 dispone che «indipendentemente dalle previsioni contrattuali il condut
tore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da
comunicarsi con lettera raccomandata».
Fatta eccezione del recesso convenzionalmente stipulato con
il contratto di locazione, la norma è di derivazione diretta dal
recesso unilaterale disciplinato dall'art. 1373 c.c. ed inquadra il recesso unilaterale non convenzionalmente convenuto come
deroga eccezionale al principio secondo il quale tale rapporto
può essere sciolto solo per concorde volontà delle parti. Condizioni di questa deroga sono: la presenza di gravi motivi
che investano la posizione del conduttore; il preavviso anteriore
di sei mesi. Nella valutazione dei gravi motivi il potere del giudice del
merito non è sindacabile in sede di legittimità, purché corretta
mente motivato e purché i motivi siano riscontrati in base a
circostanze obiettive.
La ricorrente non contesta l'esistenza di questo presupposto e sostiene he la valutazione dei gravi motivi non è avvenuta
correttamente. Secondo la società Fama questa verifica doveva
avvenire con riferimento alle ragioni espresse dal conduttore nel
preavviso di recesso.
2.3. - Per rispondere a questo interrogativo occorre conside
rare che l'atto di recesso del conduttore, anche se condizionato
da una giustificazione obiettiva, produce l'effetto di sciogliere il rapporto di locazione attraverso il meccanismo proprio degli atti unilaterali descritto dall'art. 1344 c.c.
Quest'ultima norma dispone che gli atti unilaterali produco no effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della
persona cui sono indirizzati.
Nella norma, cioè, è contenuto un principio di vincolatività
della dichiarazione, la quale non può essere più revocata dopo la conoscenza da parte del destinatario.
In questo modo la legge ha voluto stabilire uno specifico re
quisito di certezza dell'atto unilaterale, il contenuto del quale non può essere affidato alle mutevoli determinazioni del di
chiarante.
Trasportato nel campo del recesso unilaterale nel rapporto di locazione, questo significa che, una volta espressa la volontà
di recesso, il conduttore non può affidarne l'effetto ad elementi
causali non contenuti nell'atto di preavviso richiesto dal ricor
dato art. 27 1. 392/78.
Il Foro Italiano — 1996.
Pertanto, il giudice chiamato a verificare la legittimità del
recesso del conduttore, deve verificare anche che questo corri
sponda ai motivi (che debbono essere gravi) espressi nell'atto
di preavviso. 2.4. - La Corte d'appello di Firenze, alla quale era stato po
sto il problema della non serietà dei motivi indicati nell'atto
di recesso, non si è preoccupata di verificare la corrispondenza dei motivi indicati nel preavviso di recesso dell'11 novembre
1979 con quelli proposti come gravi dal conduttore convenuto
nel giudizio per il pagamento dei canoni non corrisposti. In questo modo è incorsa nel vizio di falsa applicazione del
l'art. 27 1. 392/78, riconoscendo la legittimità del recesso fon
dato sulle ragioni descritte in premessa di questa motivazione.
Pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio ed il giu dice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:
«Nella valutazione della serietà del recesso esercitato dal con
duttore ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, ultima parte, del
l'art. 27 1. 27 luglio 1978 n. 392 il giudice deve tenere conto
della corrispondenza delle ragioni del recesso a quelle enunciate
dal conduttore nell'atto di preavviso, quando questa corrispon denza sia contestata dal locatore: in caso negativo deve rigetta re l'eccezione fondata sul fatto che il mancato pagamento dei
canoni della locazione è sorretta da valido esercizio del potere di recesso».
3. - Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sen
tenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, identificato in diversa sezione della Corte d'appello di Firenze.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 gen naio 1996, n. 461; Pres. Cantillo, Est. Rovelli, P.M. Mac
carone (conci, conf.); Soc. Matura (Avv. Bucci, Spadaro) c. Soc. Popolar Leasing (Avv. Pottino, Galgano, Brusciot
ti), Fall. soc. Edilmare (Avv. Stolfa Potito). Dichiara inam
missibile ricorso avverso Trib. Pesaro, decr. 13 giugno 1992.
Fallimento — Concordato fallimentare — Convenienza della pro
posta — Decreto del tribunale — Ricorso per cassazione —
Inammissibilità (Cost., art. Ili; r.d. 16 marzo 1942 n. 267,
disciplina del fallimento, art. 26, 125).
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del
tribunale che abbia ritenuto inammissibile il ricorso avverso
il provvedimento con cui il giudice delegato ha escluso la con
venienza della proposta di concordato fallimentare. (1)
(1) Non si rinvengono precedenti in termini. Nella fattispecie sottosposta al suo esame (il giudice delegato aveva
escluso la convenienza della proposta di concordato fallimentare e av verso il suo decreto reiettivo era stato proposto ricorso ex art. 26 1. fall, al tribunale, che aveva confermato il provvedimento impugnato), la Corte di cassazione sembra smentire l'orientamento già manifestato in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. Ill Cost, in relazione ai provvedimenti adottati dagli organi fallimentari in mate ria di liquidazione dell'attivo e, recentemente, anche con riferimento al rigetto ex art. 129 1. fall, della proposta di concordato fallimentare
(v. Cass. 15 febbraio 1995, n. 1631, Fallimento' 1995, 943. Per una
rassegna giurisprudenziale sul punto, G. Lo Cascio, Il fallimento. Casi e questioni, Milano, 1996, sez. 11, caso 9, nonché nota a Cass. 1°
aprile 1992, n. 3916, Foro it., 1992, I, 2709; in dottrina, su questo problema, Ferri, Sull'identificazione del provvedimento decisorio nel
fallimento, in Riv. dir. proc., 1994, 944). La considerazione che né il provvedimento reiettivo della proposta
di concordato emesso dal giudice delegato, né il decreto (confermativo del provvedimento impugnato) emesso dal tribunale fallimentare adito ex art. 26 1. fall., precludono al fallito la possibilità di ripresentare
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