Sezione III civile; sentenza 6 novembre 1980, n. 5973; Pres. Speziale, Est. Bile, P. M. Silocchi(concl. conf.); Comuni (Avv. Tedesco) c. I.n.p.s. (Avv. Petrina, Procaccio). Conferma App. Milano14 febbraio 1978Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 4 (APRILE 1981), pp. 1111/1112-1113/1114Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172855 .
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1111 PARTE PRIMA 1112
ne da parte del sequestrante o dei creditori intervenuti nel
procedimento esecutivo. Non essendoci stata tale istanza, a norma dell'art. 548 cod. proc. civ., quei creditori non possono invocare in questa sede la pregressa, presunta confessione o la contraddit torietà della dichiarazione resa dal terzo.
In realtà, solo nel maggio 1978 il Pretore di Egna, in funzione di giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, ha rimesso al Tribunale di Bolzano la controversia insorta — dopo la revoca dell'ordinanza di assegnazione — in ordine all'interpretazione della dichiarazione resa dal rappresentante legale della soc. Canti na Nicolodi. La pendenza di tale causa, peraltro, non ha alcuna incidenza sulla decisione del presente ricorso.
Alla stregua delle considerazioni su estese è infondato anche il terzo mezzo con il quale il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 548 cod. proc. civ., deduce che il
pretore, sul presupposto della revocabilità della propria ordinanza di assegnazione per presunta erronea interpretazione della dichia razione resa dal terzo, avrebbe dovuto rimettere le parti avanti al Tribunale di Bolzano in applicazione della norma sopra indicata.
La censura elude il problema centrale determinato dalla pro nuncia dell'ordinanza di assegnazione di somme sul presupposto, insussistente, di una dichiarazione positiva resa dal terza II fatto che in un momento successivo a detta ordinanza sia insorta controversia sulla persistenza o meno del debito del terzo verso il
sequestrato — per cui le parti dovevano essere e sono state, in
realtà, rimesse avanti al giudice competente — non interferisce sul diverso problema della revocabilità di quel provvedimento abnorme. (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 6 no
vembre 1980, n. 5973; Pres. Speziale, Est. Bile, P. M. Siloc
chi (conci, conf.); Comuni (Avv. Tedesco) c. I.n.p.s. (Avv.
Petrina, Procaccio). Conferma App. Milano 14 febbraio 1978.
Prescrizione e decadenza — Interruzione — Pagamento effettuato
dal terzo debitore — Fattispecie (Cod. civ., art. 2944; cod.
proc. civ., art. 545).
I pagamenti effettuati dal terzo debitore nel pignoramento di
crediti sono atti idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi
dell'art. 2944 cod. civ. nei rapporti fra creditore e debitore
(e ciò, come precisato in motivazione, anche perché nell'ac
cettazione da parte del debitore delle decurtazioni periodiche del proprio stipendio ad opera del terzo va ravvisato un rico
noscimento tacito del diritto di credito). (1)
(1) Non constano precedenti editi in termini. Sulla posizione del terzo debitore nel processo di espropriazione di
crediti, v. Cass. 8 novembre 1978, n. 5096, Foro it., Rep. 1979, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 29; 18 aprile 1977, n. 1425, id., Rep. 1977, voce cit., n. 22; Pret. Pesaro 30 aprile 1960, id., Rep. 1961, voce cit., n. 59, che riconoscono a quello la qualità di parte; in dottrina v., in questo senso, Cordopatri, Posizione e tutela del « debitor debitoris » nel processo di espropriazione, in Riv. dir. proc., 1976, 828 ss.; Tesoriere, A proposito di terzo debitore ed espropriazione di crediti, in Giust. civ., 1969, I, 952. Contra, nel senso di ritenere il terzo estraneo al processo in corso fra altri soggetti (creditore e
debitore), Cass. 16 ottobre 1969, n. 3374, Foro it., Rep. 1969, voce cit., n. 47; Pret. Roma 27 giugno 1967, id., Rep. 1968, voce cit., n. 39; Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, 1967, II, 233; Id., In tema di efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, in Giur. it., 1969, I, 1, 125.
Per quel che concerne il riconoscimento tacito del diritto, la Cassazione ha costantemente affermato che esso consiste in qualsiasi comportamento che implica, in modo chiaro ed univoco, l'ammissione della esistenza del diritto da parte del debitore (sent. 24 maggio 1976, n. 1874, in Foro it., Rep. 1976, voce Prescrizione e decadenza, n. 140; 5 febbraio 1974, n. 316, id., Rep. 1974, voce cit., n. 91; 12 novembre 1970, n. 2379, id., Rep. 1971, voce cit., n. 65; 12 novembre 1970, n. 2377, ibid., n. 63; 30 ottobre 1969, n. 3597, id., Rep. 1970, voce cit., n. 64; 17 luglio 1965, n. 1601, id., Rep. 1965, voce cit., n. 28; 29 maggio 1965, n. 1105, id., 1966, I, 141, con nota di richiami di Vincenzi), e che la valutazione della idoneità di un atto o comportamento a costituire riconoscimento e quindi ad interrompere il corso della prescrizione rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e costituisce giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato ed immune da vizi logici o da errori giuridici (sent. 22 aprile 1977, n. 1499, id., Rep. 1978, voce cit., n. 103; 5 febbraio 1974, n. 316, cit.; 17 maggio 1974, n. 1432, id., Rep. 1974, voce cit., n. 90; 15 febbraio 1972, n. 1452, id., Rep. 1972, voce cit., n. 50; 15 dicembre 1970, n. 2686, id.. Rep. 1971, voce cit., n. 66; 8 luglio 1971, n. 2159, ibid., n. 67; 30 ottobre 1969, n. 3597, id., Rep. 1970, voce cit., n. 65; 25 ottobre 1968, n. 4397, id., Rep. 1969, voce cit., n.
La Corte, ecc. — Rilevato in fatto. — In base ad un decreto
ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Como a favore
dell'I.n.p.s e contro Vittorio Comuni, ed al conseguente pignora mento eseguito dall'I.n.p.s. presso il terzo datore di lavoro del
debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15 settem
bre 1964, ha assegnato al creditore procedente il quinto dello
stipendio spettante al Comuni.
Il terzo ha inviato ogni mese al creditore la somma indicata
nell'ordinanza, dal 15 febbraio 1965 al 13 marzo 1966, data della
cessazione del rapporto di lavoro. Il 15 maggio 1974 l'I.n.p.s. ha
intimato al Comuni precetto di pagamento del debito residuo. Il
Comuni ha proposto opposizione all'esecuzione eccependo il de
corso del termine decennale di prescrizione. L'I.n.p.s. ha conte
stato la fondatezza dell'opposizione, deducendo che il decorso del
termine era stato interrotto per effetto dei pagamenti eseguiti dal
terzo.
Con sentenza del 15 giugno 1976 il Tribunale di Como ha
respinto l'opposizione. L'impugnazione del Comuni è stata rigetta ta dalla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del 14
febbraio 1978 ha ritenuto i pagamenti eseguiti dal terzo datore di
lavoro del debitore, a seguito di provvedimento di assegnazione di
somme emesso dal giudice dell'esecuzione in sede di espropriazio ne presso terzi, atti idonei ad interrompere il decorso della
prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civile.
Contro questa sentenza il Comuni ha proposto ricorso per cassazione cui l'I.n.p.s. resiste con controricorso.
Considerato in diritto. — Con l'unico motivo del ricorso —
deducendo violazione degli art. 2934, 2943 e 2944 cod. civ., nonché vizio di motivazione, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5,
cod. proc. civ. — il ricorrente afferma che la corte d'appello ha
erroneamente ritenuto che il pagamento del debito da parte del
terzo datore di lavoro del debitore fosse idoneo a determinare
l'interruzione del decorso del termine prescrizionale. La censura è infondata. In linea generale l'art. 2944 cod. civ.
esige per l'interruzione della prescrizione che il riconoscimento
del diritto provenga dal soggetto contro cui il diritto stesso può essere fatto valere, onde il pagamento proveniente da un terzo
estraneo al rapporto obbligatorio non può essere considerato
evento dotato di efficacia interruttiva.
Nella specie peraltro il pagamento non proveniva da un sogget to estraneo al rapporto; esso era invece stato fatto dal terzo
pignorato cui il giudice dell'esecuzione, in sede di espropriazione
presso terzi, aveva ordinato — assegnando al creditore procedente il credito vantato dal debitore verso il terzo medesimo — di
versare periodicamente al creditore il quinto dello stipendio spet tante al debitore. Attraverso il pagamento da parte del terzo
pignorato quindi — per volontà dell'ordinamento espressa nel
provvedimento del giudice — si realizzava l'adempimento del
l'obbligo del debitore ed il contemporaneo soddisfacimento delle
ragioni del creditore. Conseguentemente quest'ultimo non aveva, finché duravano i versamenti da parte del terzo, alcuna ragione di
costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. o di
ricorrere ad altri atti idonei ad interrompere il decorso della
prescrizione: anzi, ricevendo i pagamenti effettuati dal terzo, egli esercitava puntualmente il proprio diritto di credito, secondo le modalità determinate dal giudice.
In conclusione il pagamento del debito da parte del terzo
pignorato può ben concretare l'evento interruttivo previsto dal l'art. 2944 cod. civile.
D'altra parte la sentenza impugnata ha ravvisato anche un
comportamento del debitore tale da importare riconoscimento tacito del diritto di credito, ed al riguardo ha posto in rilievo come durante tutto il periodo di tempo in cui il terzo ha versato direttamente al creditore una parte delle somme spettanti a titolo di stipendio al debitore, quest'ultimo non abbia mai sollevato alcuna obiezione alla decurtazione delle proprie competenze, cosi
implicitamente riconoscendo il diritto di credito verso di lui vantato dall'I.n.p.s.
La giurisprudenza ha più volte ammesso il riconoscimento tacito del diritto, idoneo ad interrompere il decorso della prescri zione, precisando che esso si risolve in un comportamento incom
patibile con la volontà di non riconoscere il diritto del creditore (cfr. sent. n. 2379 del 1970, Foro it., Rep. 1971, voce Prescrizione
73; 17 luglio 1965, n. 1601, cit.; 29 maggio 1965, n. 1105, cit., ed ivi ampi richiami).
Ne è reputato necessario che il riconoscimento del diritto venga sempre compiuto da parte del debitore nei confronti del creditore, potendo essere effettuato anche nei confronti di chi non è titolare del diritto di credito: Trib. Napoli 3 novembre 1976, id., Rep. 1977, voce cit., n. 122; Cass. 28 gennaio 1975, n. 340, id., Rep. 1975, voce cit., n. 103.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
e decadenza, n. 65 e n. 316 del 1974, id., Rep. 1974, voce cit., nn.
91, 92) e soggiungendo che la valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere il decorso della prescrizione è incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, è congniamente motivato ed è immune da vizi logici ed errori giuridici (cfr. sent. n. 3067 del 1973, id., Rep. 1973, voce cit., n. 45). (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
I
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 5 no vembre 1980, n. 5940; Pres. Pedace, Est. Schermi, P. M. Leo
(conci, conf.); Visintini (Avv. A. De Luca, Volli) c. Franco
(Avv. A. Pallottino, Gabrieli). Cassa App. Trieste 5 otto bre 1977.
Vendita — Contratto preliminare o definitivo — Divieto tem
poraneo di alienazione — Rinvio del rogito alla scadenza del divieto — Anticipazione della consegna e del pagamento del
prezzo — Compatibilità con il contratto preliminare (Cod. civ., art. 1362, 1363, 1470, 1477, 1498).
La pattuizione della consegna immediata della cosa e del paga mento pure immediato del prezzo non esclude la confìgurabilità di un contratto preliminare di compravendita, ove dall'interpre tazione complessiva delle clausole contrattuali risulti la volontà delle parti di riservare l'efficacia traslativa ad un futuro con tratto (nella specie, in presenza di un temporaneo divieto legale di alienazione, era stata prevista l'immediata corresponsione del
prezzo ed il rinvio del rogito alla scadenza del divieto, ed era stato regolato come locazione l'interinale godimento dell'immo bile da parte dell'acquirente). (1)
II
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA; sentenza 6 novembre 1979; Pres. ed est. Cernetti; Baccelli (Avv. Maori) c. Checcarini
(Avv. Minciotti).
Vendita — Contratto preliminare o definitivo — Divieto tem
poraneo di alienazione — Rinvio del rogito alla scadenza del
divieto senza esplicito differimento dell'effetto reale — Con
tratto definitivo — Fattispecie (Cod. civ., art. 1362, 1363, 1470, 1477, 1498).
Vendita — Divieto legale di alienazione — Prelazione — Elu sione — Frode alla legge — Nullità (Cod. civ., art. 1344, 1418;
legge 26 maggio 1965 n. 590, disposizioni per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice, art. 28; legge 14 agosto 1971 n. 817,
disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo
sviluppo della proprietà coltivatrice, art. 12).
È contratto di compravendita definitivo e non preliminare quello con il quale le parti, in presenza di un temporaneo divieto
legale di alienazione, convengano la consegna della casa al saldo del pagamento rateale del prezzo ed il rinvio del rogito alla scadenza del divieto, senza un'esplicita dichiarazione circa il carattere anticipato della consegna e del pagamento in rela zione ad un futuro contratto traslativo, e con l'assunzione del
reciproco impegno di operare in modo da evitare le conseguen ze della violazione del divieto e da eludere la prelazione spettante a terzi.(2)
(1-2) Non constano precedenti editi nei termini della pronuncia della corte perugina, formulata sulla traccia della sola Cass. 1° dicembre 1962, n. 2350, Foro it., Rep. 1962, voce Vendita, n. 23. Sostanzialmente contraria (e conforme, invece, alla qui riportata Cass. n. 5940/1980, che ne ripete l'impostazione) è Cass. 31 maggio 1971, n. 1637, id.,
1971, I, 2971, con ampia nota di richiami e di solida impostazione del problema di L. Florino, il quale, nella dialettica « vendita definitiva-pre liminare di vendita » non trascura di soffermarsi sull'ipotesi di vendita bensì definitiva, ma con effetto reale differito o condizionato: figura iuris fugacemente ricordata in un passaggio della motivazione di App. Perugia, ma non ritenuta utilizzabile nella specie.
Per una fattispecie (ampiamente sunteggiata in massima) molto simile a quella dell'odierna Cass. n. 5940, giudicata analogamente a quella decisa dalla corte perugina, cfr. Cass. 3 luglio 1978, n. 3294, id., Rep. 1978, voce Contratto in genere, n. 199.
Per un'estesa indagine sul tema presupposto v. R. Alessi, Il c. d. preliminare di vendita ad effetti anticipati, in Banca, borsa, ecc., 1972, II, 438, che pone in evidenza il variegato spettro dei concreti
regolamenti d'interessi sussunti (e confusi) nella formula del prelimina re « improprio » o ad effetti anticipati. Qualche riferimento non alla « diagnostica » di questo tipo contrattuale, ma ad alcune particolarità
È nullo per frode alla legge il contratto di compravendita immobi liare con il quale le parti, in presenza di un temporaneo divieto
legale di alienazione e di un diritto di prelazione spettante a
terzi, assumano il reciproco impegno di operare in modo da evitare le conseguenze della violazione del divieto e da eludere la prelazione (nella specie si trattava di un fondo acquistato dal venditore con i benefici creditizi e fiscali della legge 590/1965 e la prelazione spettava ai confinanti diretti coltivatori). (3)
I
La Corte, ecc. — La censura principale che il ricorrente rivolge alla sentenza impugnata è diluita nei primi sei motivi del ricorso,
che, pertanto, vanno esaminati congiuntamente ed il cui contenuto
va sintetizzato si da farne emergere la vera essenziale questione
proposta, con le relative conseguenze che dovrebbero trarsi dalla sua esatta soluzione.
Il ricorrente lamenta che la corte di Trieste abbia errato, con
vizio di motivazione, nel ritenere il contratto in questione una
vendita definitiva, anziché un preliminare di vendita. I giudici
d'appello avrebbero basato questo loro convincimento su alcuni
elementi desunti dalle clausole contrattuali concernenti la iden
tificazione dell'oggetto, la fissazione ed il pagamento immediato
del corrispettivo e la traditio della cosa, mentre avrebbero trascu
rato le premesse del contratto — ove si dava atto: a) della
qualità, nel promittente venditore Franco, di socio della coopera tiav proprietaria degli immobili; b) della qualità, nel medesimo
Franco, di assegnatario di uno degli alloggi di proprietà della
cooperativa; c) della facoltà di quel socio assegnatario di acqui stare la proprietà dell'alloggio alla scadenza del decimo anno
dalla data di assegnazione in locazione con patto di futura
vendita, in base alle norme di cui all'art. IX, sez. I, dell'ordine n.
117 in data 25 aprile 1949 del governo militare alleato — e le
seguenti clausole: a) l'impegnativa di vendita; b) l'impegnativa ad attuare il trasferimento dell'immobile entro una determinata
data successiva alla stipulazione del preliminare; c) la fissazione
del corrispettivo con contemporanea quietanza per il contestuale
pagamento; d) l'impegnativa del Franco a prestarsi anche per il
futuro a compiere tutti gli atti legali necessari al conseguimento della volontà delle parti come espressa sopra.
Trattandosi nella specie di contratto preliminare di vendita, e
non già di contratto definitivo, non vi sarebbe nullità per contra
rietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 1343 cod. civile. Né vi
sarebbe nullità per frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 cod.
civ., perché l'art. IX dell'ordine n. 117 in data 25 aprile 1949
conteneva un divieto per i negozi di cessione ed alienazione
dell'immobile, ma non impediva la cessione del godimento nella
forma della locazione, sussistendone determinate condizioni.
di disciplina, del rapporto che ne scaturisce, è nell'annotazione di P. Lonero a Cass. 23 aprile 1980, n. 2679, Foro it., 1980, I, 177, ove ulteriori riferimenti.
Per richiami di giurisprudenza sulla distinzione, in genere, fra vendita definitiva e preliminare di vendita, cfr. l'annotazione di E. De Leo a Cass. 2 settembre 1978, n. 4032, id., 1979, I, 730.
(3) Non risultano precedenti editi negli specifici termini. In senso contrario, escludendo sia l'illiceità « diretta », sia la frode
alla legge, è Cass. 19 settembre 1978, n. 4194, Foro it., Rep. 1978, voce Contratto in genere, n. 200, che decide su fattispecie analoga non a
quella sottoposta alla corte perugina, ma a quella di Cass. n. 5940/1980, che sul punto non statuisce, riservando al giudice di rinvio il giudizio sulla validità del contratto. V. anche (nella motivazione in Giust. civ., 1976, I, 7) Cass. 19 dicembre 1975, n. 4205, Foro it., Rep. 1975, voce
cit., n. 160, che ritiene nulla (illiceità oggettiva per contrasto con nor me imperative) la promessa di una cooperativa edilizia finanziata con fondo pubblico di vendere un appartamento a persona priva dei
requisiti soggettivi per esserne socio. Circa la frode alla legge c'è da osservare che la giurisprudenza, per
quel che consta, utilizza scarsamente la previsione sanzionatoria del l'art. 1344 cod. civile. Vi ha fatto un intensivo ricorso con riguardo alla
promessa del terzo di retrovendere al debitore esecutato il bene di cui dovesse risultare aggiudicatario nell'incanto: e ciò per la frode che in tal modo si realizzerebbe alle norme impedienti la diretta partecipazio ne del debitore agli incanti della procedura espropriativa a suo carico. Sul tema v. già Cass. 9 gennaio 1945, n. 12, id., 1944-46, I, 590, con nota critica di G. Stolfi; da ultimo, Pret. Velletri 25 maggio 1963, id., Rep. 1964, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 45. Cfr. anche Cass. 31 ottobre 1960, n. 2047, id., Rep. 1960, voce cit., n. 68. In dottrina, sul tema generale, cfr. la remota opera di Carraro, Il nego zio in frode alla legge, Padova, 1943, e più recentemente Morello, Fro de alla legge, Milano, 1969, e, anche per i richiami di bibliografia, Giacobbe, Frode alla legge, voce dell 'Enciclopedia del diritto, 1969, XVIII, 72, 86, il quale ritiene che la fraus legi si risolva in motivo di illiceità causale del negozio (illiceità effettiva e non solo « reputata »).
G. Sforza
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