Sezione III civile; sentenza 9 aprile 1982, n. 2208; Pres. M. Pedroni, Est. Visalli, P. M. Cantagalli(concl. conf.); Banco Lariano (Avv. Bellardoni, Tarzia, Levoni) c. Soc. Compagnia genoveseolearia (Avv. Bonifazi, Bardia). Conferma App. Torino 29 dicembre 1979Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 1 (GENNAIO 1983), pp. 161/162-163/164Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176842 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
nonché quelle di cui all'art. 11 bis di tale ultimo decreto con
cernente i cittadini trasferitisi, indica le agevolazioni come « re
lative alle imposte dirette e indirette».
Ciò vale a fugare tutti i possibili dubbi (circa l'ampiezza del
l'esenzione) che avrebbero potuto sorgere sia dagli accenni di ta
lune norme ai periodi di imposta, sia dall'indicazione dei limiti
di reddito riguardo ai cittadini di cui sopra. La specifica menzione delle imposte dirette e indirette, che è stata
inserita dal parlamento, in sede di conversione del decreto legge, al
l'evidente scopo di chiarire in via definitiva l'ampiezza del
l'agevolazione già in atto per effetto dell'esenzione legislativa che
è stata ricordata, non avrebbe senso, giacché sarebbe del tutto su
perflua se dovesse solo significare — come si pretende nel ricorso — un rinvio alle imposte già nominativamente indicate nei testi
precedenti. Ciò tanto più che, per quanto riguarda le imposte indirette su atti e contratti finalizzati all'opera di ricostruzione
(alle quali l'amministrazione pretenderebbe, in definitiva, restrin
gere il beneficio) l'esenzione è concessa indipendentemente dalla
resistenza dei contribuenti e dal luogo di stipulazione degli atti.
Deve quindi concludersi che, non essendo controversa né l'ubi
cazione dei cespiti ereditari in Salemi né la residenza degli eredi,
all'epoca, in quel comune, la pronuncia della commissione cen
trale si sottrae alle censure mossele. Considerati poi tali ubica
zioni e residenza come presupposti dell'agevolazione di cui si
discute, risulta manifestamente infondata la questione di legitti mità costituzionale prospettata nell'ultima parte del ricorso. È
di tutta evidenza, invero, che si tratta di agevolazioni che sono
giustificate non solo da una ragione di solidarietà, ma anche —
sotto il profilo tecnico tributario — dalla presunzione legisla
tiva che, per gli abitanti di certi comuni particolarmente colpiti dalla calamità naturale, la capacità contributiva personale e la
capacità di reddito dei loro beni è menomata.
Il ricorso deve essere quindi rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 9 aprile
1982, n. 2208; Pres. M. Pedrcni, Est. Visalli, P. M. Canta
galli (conci, conf.): Banco Lariano (Avv. Bellardoni, Tar
zia, Levcni) c. Soc. Compagnia genovese olearia (Avv. Boni
fazi, Bardia). Conferma App. Torino 29 dicembre 1979.
Titoli di credito — Assegno circolare — Modulo in bianco non
sottoscritto dall'istituto emittente — Ammortamento — Inam
missibilità. (Cod. civ., art. 2016; r. d. 21 dicembre 1933 n. 1736,
disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare ecc.,
ar;. 69, 83, 86).
Responsabilità civile — Distruzione di moduli in bianco di as
segni circolari — Condotta non diligente della banca — Uti
lizzazione abusiva di moduli sfuggiti al macero — Responsa bilità della banca (Cod. civ., art. 2043; r. d. 21 dicembre 1933
n. 1736, art. 82).
Non è ammissibile la procedura di ammortamento in ordine ad
un modulo in bianco di assegno circolare privo di sottoscri
zione da parte dell'istituto emittente, non essendo possibile considerare titolo di credito un documento nel quale non sia
incorporata un'obbligazione cartolare. (1)
(1) In senso conforme App. Roma 6 maggio 1950, Foro it., Rep.
1950, voce Ammortamento, n. 29 e, con riferimento a moduli di va
glia cambiari della Banca d'Italia e dei banchi meridionali, Trib. Na
poli 7 novembre 1964, id.. Rep. 1965, voce cit., n. 9 e Trib. Milano
11 ottobre 1964, ibid., voce Titoli di credito, n. 5. In senso contrario
Trib. Palermo, decr. 8 marzo 1973, riportato in Renda, L'assegno cir
colare, Padova, 1977, 261, che ha ammortato, senza motivazione al
cuna, una serie di stampe in bianco di vaglia cambiari del Banco di
Sicilia. In dottrina, sull'assoluta inidoneità di un semplice modulo di asse
gno circolare non firmato a divenire titolo di credito e sulla conseguente inutilità e inammissibilità dell'ammortamento, v. Molle, / titoli di
credito bancari, Milano, 1972, 306; Maggiolo, Ammortamento dei
titoli di credito, in Riv. dir. civ., 1957, II, 303; Sacco, L'ammortamen
to dei titoli di credito all'ordine, Milano, 1950, 41; Tonni, I moduli
dei vaglia cambiari dei banchi meridionali non sono soggetti ad am
mortamento, in Banca, borsa, ecc., 1965, II, 286. Sulla mancanza del
« principio di documento », costituito dal biancosegno, cfr. Fragali,
Biancosegno, voce dell 'Enciclopedia del diritto, 1959, V, 320.
In senso contrario, v. Ascarelli, In tema di moduli di assegni cir
colari, in Banca, borsa, ecc., 1949, 1, 251 e Brigantini, Indicazioni
secondarie dell'assegno circolare, in Nuova riv. dir. comm., 1947, 1,
3, sostanzialmente favorevoli all'ammortamento, anche se con diverse
posizioni. Per un più ampio panorama delle varie posizioni assunte in dot;
trina e in giurisprudenza. N. Covilllo, Considerazioni sistematiche
L'istituto bancario che nelle operazioni di distruzione di moduli
in bianco di assegni circolari non abbia impedito, con l'uso
della necessaria diligenza, che alcuni di essi sfuggissero al ma
cero e, consapevole di ciò, non abbia provveduto, con idonei
mezzi di pubblicità, a mettere sull'avviso i terzi del fatto, è
responsabile dei danni cagionati mediante l'abusiva utilizza
zione dei moduli con firma falsificata. (2)
Motivi della decisione. — Vanno esaminati congiuntamente i
primi quattro motivi dei ricorso il cui contenuto può cosi rias
sumersi: ia corte del merito, pur avendo ritenuto che il mo
dulo in questione era intestato al Credito legnanese non più
esistente, non ha esaminato il problema relativo alla idoneità
del mezzo usato a causare il danno. Se si ritiene comunemente
che la procedura di ammortamento in ordine agli assegni cir
colari non firmati dall'istituto emittente non sia ammissibile
per l'assoluta inidoneità del mezzo a produrre un danno, a
maggiore ragione tale inidoneità è ravvisabile con riguardo a
un modulo di assegno circolare in bianco, non sottoscritto dal
l'istituto emittente ormai da tempo estinto, come era avvenuto
nella specie. La Compagnia genovese olearia non aveva for
nito ia prova della condotta colposa della società ricorrente, né
1? corte del merito ha indicato quali comportamenti colposi fossero alla medesima addebitabili. La ricorrente non poteva
rispondere dei fatti dolosi compiuti dai propri dipendenti che, come tali, non erano ricollegabili al rapporto di preposizione institoria, che sta a fondamento del disposto dell'art. 2049 c. c.
La sentenza impugnata ha omesso di esaminare il problema in
teso a stabilire se il pagamento della merce alla Compagnia
genovese olearia dovesse avvenire all'atto della consegna o in
un momento successivo, esame questo che era necessario ai
fini dell'individuazione del nesso causale fra il comportamento
colposo addebitato al Banco Lariano e il danno lamentato dalla
resistente.
Le censure cosi formulate non meritano accoglimento. Per
quanto riguarda la questione relativa alla mancata sottoscri zione del modulo di assegno circolare da parte dell'istituto emit
tente è indubbio — come sostiene il Banco Lariano — che
non è ammissibile la procedura di ammortamento — predispo sta per conseguire il duplice scopo di togliere ogni efficacia al
titolo di credito al quale essa si riferisce e di attribuire la le
gittimazione all'esercizio dei diritti incorporati nel documento all'intestatario del decreto di ammortamento — in ordine a tale modulo.
Infatti non si può considerare titolo di credito un documen
to nel quale non è incorporata una obbligazione cartolare. Da
tale premessa non deriva però — contrariamente a quanto so stiene la società ricorrente — la conclusione che il documento
indicato, sotto un diverso profilo, non possa costituire il mezzo idoneo a consumare il reato di truffa e, quindi, a produrre un
danno patrimoniale.
sulla giurisprudenza recente in tema di ammortamento dei titoli di credito, in Banca, borsa, ecc., 1979, I, 230 ss.; Bianchi d'Espinosv Le leggi cambiarie nell'interpretazione della giurisprudenza, Milano, 1969, 428; e soprattutto Renda, op. cit., 251 ss.
Sull'inammissibilità dell'ammortamento di moduli di assegni circo lari regolarmente sottoscritti dall'istituto emittente mancanti però de gli altri requisiti essenziali ex art. 83 1. assegno, cfr. Cass. 8 gen naio 1979, n. 77, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 100, e, tra i giudici di merito, App. Roma 22 marzo 1976, id., Rep. 1977. voce cit., n. 154 e Trib. Milano 22 maggio 1975, id., Rep. 1975, voce cit., n. 101.
Sul punto, in dottrina, cfr. Chiomenti, Il titolo di credito, Milano, 1977, 264, nota 31, e Manfredonia, Sull'ammortamento dei moduli di assegni circolari, in Banca, borsa, ecc.. 1978, li, 104.
(2) Non risultano specifici precedenti in termini.
Sull'obbligo dell'istituto al quale vengano sottratti moduli in bian co di ricorrere ad efficienti diffide al pubblico al fine di impedire la circolazione dei titoli falsificati, cfr. Cass. 15 aprile 1953, n. 989, Foro it., 1954, I, 49. 'Per una recente applicazione pratica del princi pio da parte del Banco di Santo Spirito, v. l'avviso pubblicato sulla
stampa non specializzata: tra gli altri quotidiani « La Repubblica »
del 4 settembre 1982, p. 25. Per riferimenti più generici cfr. Cass. 8 settembre 1977, n. 3928,
Foro it„ 1978, I, 953, relativa alla responsabilità dell'istituto banca
rio nell'ipotesi di assegni falsificati. In dottrina, sul punto, Gatti, A proposito dello smarrimento, sot
trazione e distruzione di assegni bancari e circolari, in Cooperaz. cre
dito, 1974, 235 ss.; Spano, Responsabilità della banca per assegni cir
colari incompleti rubati, in Banche e banchieri, 1976, 351; R. Clari
zia. Sulla responsabilità del banchiere, in Riv. dir. civ., 1976, II, 436
e, soprattutto, Ascarelli, Pagamento di assegni falsificati e diligenza del traente, in Banca, borsa, ecc., 1954, II, 170.
La conforme decisione di primo grado Trib. Torino 13 ottobre 1978, è riassunta in Foro it.. Rep. 1979. voce Responsabilità civile, nn. 51, 64.
iu Foro Italiano — 1983 — Parte /-11.
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PARTE PRIMA
In particolare il modulo in bianco di assegno circolare, non
sottoscritto dall'istituto emittente, per le sue particolari carat
teristiche (consistenti nel fatto che esso è formato con carta
speciale sulla quale è riprodotta la stampigliatura con l'indica
zione di tale istituto e con la promessa incondizionata del me
desimo di pagare a vista la somma che sarà precisata) si presta, mediante il successivo riempimento e la falsificazione della fir
ma di emissione, a indurre in errore, ingenerando nei terzi — che ne vengano in possesso — il fondato convincimento che
si tratti di assegno circolare valido. Tale affidamento, che nei
terzi possessori di buona fede può ingenerare il modulo consi
derato, fa si che esso costituisca il mezzo idoneo a produrre un
danno patrimoniale, se viene utilizzato per la consumazione
dei reati di falso e di truffa.
Per quanto riguarda la sussistenza in concreto della respon sabilità extracontrattuale del Banco Lariano rilevasi che la va lutazione della colposità di un determinato comportamento e l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del rapporto di causalità fra il comportamento accertato e l'evento si risolvono in altrettanti giudizi di merito, sottratti, purché congruamente motivati, al sindacato di legittimità (cfr. sent. 15 marzo 1980, n. 1748, Foro it., Rep. 1980, voce Responsabilità civile, n. 54).
La corte del merito, con adeguata motivazione, ha accertato che il banco ricorrente non aveva osservato le regole generali della normale diligenza nelle operazioni di distruzione dei mo duli intestati al Credito legnanese e che sussisteva il nesso ezio
logico fra tale comportamento omissivo e il danno risentito dalla
Compagnia genovese olearia. Hanno precisato al riguardo i giu dici di appello che, essendo configurabile in astratto il concorso fra il comportamento doloso del responsabile penale e quello colposo di chi — pur essendo estraneo alla commissione del fatto delittuoso — ha contribuito a causare il danno subito dal
soggetto passivo del reato, non meritava censura la sentenza del tribunale per avere ritenuto la responsabilità del Banco Lariano ex art. 2043 c.c.
Tale responsabilità consisteva nel fatto di non avere curato con la dovuta diligenza che fossero distrutti tutti i moduli degli assegni circolari del Credito legnanese, al fine di evitare che al cuni di essi — fra i quali quello che qui interessa — fossero fal sificati e messi in circolazione. Ricorrevano nella specie tutti gli estremi della indicata responsabilità e precisamente: il fatto il lecito, il danno ingiusto e il nesso di causalità fra l'uno e l'altro. Non era contestabile il comportamento colposo del Banco Lariano
per non avere impedito, con l'uso della necessaria diligenza, che alcuni moduli degli assegni circolari emessi dal Credito legnanese e destinati al macero sfuggissero alla distruzione. Tale scarsa dili
genza risultava chiaramente dalle stesse dichiarazioni rese dall'ap pellante nella prima denunzia al Pretore di Legnano, non appena gli erano pervenuti i primi assegni falsificati. Con questa dichiara zione il banco rendeva noto, in particolare, che i moduli erano stati inviati per la distruzione da Legnano alla cartiera Adda e che un numero imprecisato di essi durante il carico, il viaggio e lo scarico era stato sottratto o era andato smarrito.
Se si considerava, da una parte, il numero elevato dei moduli
sfuggiti alla distruzione — quale risultava dalle varie denunzie
presentate man mano che venivano scoperti i nuovi assegni falsifi cati e messi in circolazione — e, dall'altra, la circostanza che l'ap pellante si era accorto della loro sparizione soltanto quando gli erano pervenuti gli assegni falsi, appariva maggiormente evidente la scarsa diligenza che il Banco Lariano aveva usato prima nella custodia dei moduli in suo possesso (durante il carico, il viaggio e lo scarico) e poi nel controllo delle operazioni di distruzione de
gli stessi. La custodia e il controllo dovuti, secondo i giudici di
appello, avrebbero richiesto una maggiore solerzia, data la natura
delle cose indicate suscettibili di essere utilizzate per scopi illeciti, come era avvenuto nel caso in esame.
Non si poteva escludere l'ipotesi della infedeltà dei dipendenti del Banco Lariano addetti a compiere le anzidette incombenza, ipotesi dalla quale sarebbe derivata ugualmente la responsabilità dell'appellante ex art. 2049 c.c. Questi, d'altra parte, non aveva fatto alcuna menzione dei risultati delle indagini svolte dal pro prio ispettorato circa la sottrazione o lo smarrimento dei moduli
degli assegni. Rilevava ancora la corte del merito che per quanto riguardava la truffa ai danni della Compagnia genovese olearia non andava trascurata la circostanza che il reato era stato commesso il 17 febbraio 1977, a circa un anno di distanza da quando erano
pervenuti all'appellante i primi falsi assegni circolari di cui alla denunzia presentata al Pretore di Legnano il 17 maggio 1976. Per
tanto era esatto il rilievo del tribunale secondo cui il comporta mento colposo del Banco Lariano si concretava anche nel fatto
di non avere provveduto con idonei mezzi di pubblicità a mettere
sull'avviso i terzi dal ricevere in pagamento assegni circolari emessi
dal Credito legnanese e, quindi, neanche, sotto tale profilo, si
poteva affermare che il banco avesse fatto tutto il possibile per ovviare alle conseguenze negative dell'infortunio che gli era ca
pitato nelle operazioni relative alla distruzione dei moduli. Circa
il nesso di causalità fra il comportamento dell'appellante e il
danno subito dall'appellata la corte del merito condivideva l'av
viso del tribunale, il quale aveva ravvisato tale rapporto eziolo
gico nella funzione strumentale che il modulo dell'assegno cir
colare — che il banco si era lasciato incautamente sottrarre —
aveva avuto nella consumazione del reato ai danni della Compa
gnia genovese olearia. Senza di esso la truffa non avrebbe po
tuto essere attuata e pertanto il modulo acquistava nel processo
produttivo dell'evento dannoso rilevanza causale. Non valeva,
poi, affermare, come faceva l'appellante, che la consegna del
l'assegno non era stato il mezzo per attuare il raggiro ai danni
della Compagnia genovese olearia, ma la conseguenza del raggiro
stesso, in quanto l'assegno era stato dato dopo che il negozio di
vendita della partita di olio era stato concluso.
A confutare siffatto ragionamento bastava osservare che — co
me era del tutto evidente — l'appellata si era determinata a con
segnare la merce allo sconosciuto, che si era presentato a riti
rarla, solo perché era stata offerto l'immediato pagamento me
diante l'assegno in questione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 7 aprile
1982, n. 2142; Pres. Mazzacane, Est. Borruso, P. M. Leo
(conci, conf.); Firs italiana di assicurazione (Avv. Russo) c.
Cassa centrale di risparmio V. E. (Avv. Maniscalco Basile).
Conferma App. Palermo 27 agosto 1979.
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione di crediti — Cre
dito già sorto al momento della stipula della polizza — Suc
cessiva insolvenza del debitore — Recesso dell'assicuratore —
Inammissibilità (Cod. civ., art. 1898).
Nel contratto di assicurazione di un credito già sorto al momen
to della stipula della polizza non è consentito all'assicuratore
il recesso per aggravamento del rischio a seguito del peggiora
mento delle condizioni economiche del debitore o del verifi
carsi di un suo stato d'insolvenza dopo la stipula medesima. (1)
(1) Nei termini non constano precedenti. Quanto all'individuazione del rischio specifico coperto dal con
tratto di assicurazione del credito, v. Trib. Palermo 19 gennaio
1968, Foro it., Rep. 1968, voce Assicurazione (contratto), n. 103
(resa tra le stesse parti dell'attuale controversia), e App. Roma 27
giugno 1954, id., Rep. 1954, voce cit., n. 99. In particolare, il col
legio siciliano distingue fra perdita definitiva del patrimonio dell'as sicurato e semplice inadempimento del debitore alla scadenza, con
siderando solo la prima come elemento qualificante il rischio oggetto del contratto di assicurazione del credito; nello stesso senso, in dot
trina, Donati, L'assicurazione del credito, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1955, 48 (nonché Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, 1956, 283); Fragali, Assicurazione del credito, voce del
l'Enciclopedia del diritto, 1958, III, 528; Capotosti, Assicurazione del
credito e «factoring», in Assicurazioni, 1972, 511; Castellano, Vendita a rate, assicurazione del credito e vincolo dell'indennità a
favore del terzo, in Arch, giur., 1971, 5 (e, pili di recente, Castel lano - Scarlatella, Le assicurazioni private2, in Giur. sist. civ. comm.. fondata da Bigiavi, Torino, 1981, 459).
Sulla distinzione — riconsiderata di fresco, e sia pure per inciso, da Cass. 21 ottobre 1981, n. 5515, Foro it., 1982, I, 1651 — fra
assicurazione del credito (« vera e propria assicurazione, con causa
assicurativa, con finalità di indennizzo, con stipulazione del creditore
che si copre proprio del rischio che gli può venire dal mancato o
ritardato adempimento ») e c. d. assicurazione fideiussoria o cauzio
nale (in cui lo stipulante è il debitore il quale « assicura » un fatto
proprio, cioè il fatto del suo inadempimento nel pagamento: l'assi
curatore, d'altra parte, paga la cauzione per il solo fatto dell'adem
pimento mancato) v. Tamburrino, Appunti sulla natura e sulla di
sciplina della c. d. assicurazione fideiussoria, in Assicurazioni, 1970,
I, 523; Donati, Trattato, cit., III, 294, nonché Natura giuridica delle c. d. polizze fideiussorie in Banca, borsa, ecc., 1975, 75; Font Galan, Natura e disciplina giuridica delle polizze fideiussorie rilasciate dalle compagnie di assicurazione, in Assicurazioni, 1976, I, 216. La giu risprudenza, pur riconoscendo le analogie col rapporto assicurativo, inclina a ricondurre l'assicurazione fideiussoria entro lo schema della fideiussione: cfr. Cass. 24 novembre 1979, n. 6152, Foro it., Rep. 1979, voce Fideiussione, n. 4; 14 marzo 1978, n. 1292, ibid., voce Assicurazione (contratto), n. 90; 7 giugno 1974, n. 1709, id.. 1974, I, 2003 (ma, v. Cass. 26 maggio 1981, n. 3457, id., Rep. 1981, voce Fideiussione, n. 8, richiamata in motivazione come conforme all'orientamento prevalente, ed invece propensa a configurare l'assi curazione fideiussoria alla stregua di un contratto atipico). Meno re
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