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Sezione III civile; sentenza 9 aprile 1982, n. 2208; Pres. M. Pedroni, Est. Visalli, P. M....

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Sezione III civile; sentenza 9 aprile 1982, n. 2208; Pres. M. Pedroni, Est. Visalli, P. M. Cantagalli (concl. conf.); Banco Lariano (Avv. Bellardoni, Tarzia, Levoni) c. Soc. Compagnia genovese olearia (Avv. Bonifazi, Bardia). Conferma App. Torino 29 dicembre 1979 Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 1 (GENNAIO 1983), pp. 161/162-163/164 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23176842 . Accessed: 25/06/2014 02:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.196 on Wed, 25 Jun 2014 02:28:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III civile; sentenza 9 aprile 1982, n. 2208; Pres. M. Pedroni, Est. Visalli, P. M. Cantagalli(concl. conf.); Banco Lariano (Avv. Bellardoni, Tarzia, Levoni) c. Soc. Compagnia genoveseolearia (Avv. Bonifazi, Bardia). Conferma App. Torino 29 dicembre 1979Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 1 (GENNAIO 1983), pp. 161/162-163/164Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176842 .

Accessed: 25/06/2014 02:28

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

nonché quelle di cui all'art. 11 bis di tale ultimo decreto con

cernente i cittadini trasferitisi, indica le agevolazioni come « re

lative alle imposte dirette e indirette».

Ciò vale a fugare tutti i possibili dubbi (circa l'ampiezza del

l'esenzione) che avrebbero potuto sorgere sia dagli accenni di ta

lune norme ai periodi di imposta, sia dall'indicazione dei limiti

di reddito riguardo ai cittadini di cui sopra. La specifica menzione delle imposte dirette e indirette, che è stata

inserita dal parlamento, in sede di conversione del decreto legge, al

l'evidente scopo di chiarire in via definitiva l'ampiezza del

l'agevolazione già in atto per effetto dell'esenzione legislativa che

è stata ricordata, non avrebbe senso, giacché sarebbe del tutto su

perflua se dovesse solo significare — come si pretende nel ricorso — un rinvio alle imposte già nominativamente indicate nei testi

precedenti. Ciò tanto più che, per quanto riguarda le imposte indirette su atti e contratti finalizzati all'opera di ricostruzione

(alle quali l'amministrazione pretenderebbe, in definitiva, restrin

gere il beneficio) l'esenzione è concessa indipendentemente dalla

resistenza dei contribuenti e dal luogo di stipulazione degli atti.

Deve quindi concludersi che, non essendo controversa né l'ubi

cazione dei cespiti ereditari in Salemi né la residenza degli eredi,

all'epoca, in quel comune, la pronuncia della commissione cen

trale si sottrae alle censure mossele. Considerati poi tali ubica

zioni e residenza come presupposti dell'agevolazione di cui si

discute, risulta manifestamente infondata la questione di legitti mità costituzionale prospettata nell'ultima parte del ricorso. È

di tutta evidenza, invero, che si tratta di agevolazioni che sono

giustificate non solo da una ragione di solidarietà, ma anche —

sotto il profilo tecnico tributario — dalla presunzione legisla

tiva che, per gli abitanti di certi comuni particolarmente colpiti dalla calamità naturale, la capacità contributiva personale e la

capacità di reddito dei loro beni è menomata.

Il ricorso deve essere quindi rigettato. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 9 aprile

1982, n. 2208; Pres. M. Pedrcni, Est. Visalli, P. M. Canta

galli (conci, conf.): Banco Lariano (Avv. Bellardoni, Tar

zia, Levcni) c. Soc. Compagnia genovese olearia (Avv. Boni

fazi, Bardia). Conferma App. Torino 29 dicembre 1979.

Titoli di credito — Assegno circolare — Modulo in bianco non

sottoscritto dall'istituto emittente — Ammortamento — Inam

missibilità. (Cod. civ., art. 2016; r. d. 21 dicembre 1933 n. 1736,

disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare ecc.,

ar;. 69, 83, 86).

Responsabilità civile — Distruzione di moduli in bianco di as

segni circolari — Condotta non diligente della banca — Uti

lizzazione abusiva di moduli sfuggiti al macero — Responsa bilità della banca (Cod. civ., art. 2043; r. d. 21 dicembre 1933

n. 1736, art. 82).

Non è ammissibile la procedura di ammortamento in ordine ad

un modulo in bianco di assegno circolare privo di sottoscri

zione da parte dell'istituto emittente, non essendo possibile considerare titolo di credito un documento nel quale non sia

incorporata un'obbligazione cartolare. (1)

(1) In senso conforme App. Roma 6 maggio 1950, Foro it., Rep.

1950, voce Ammortamento, n. 29 e, con riferimento a moduli di va

glia cambiari della Banca d'Italia e dei banchi meridionali, Trib. Na

poli 7 novembre 1964, id.. Rep. 1965, voce cit., n. 9 e Trib. Milano

11 ottobre 1964, ibid., voce Titoli di credito, n. 5. In senso contrario

Trib. Palermo, decr. 8 marzo 1973, riportato in Renda, L'assegno cir

colare, Padova, 1977, 261, che ha ammortato, senza motivazione al

cuna, una serie di stampe in bianco di vaglia cambiari del Banco di

Sicilia. In dottrina, sull'assoluta inidoneità di un semplice modulo di asse

gno circolare non firmato a divenire titolo di credito e sulla conseguente inutilità e inammissibilità dell'ammortamento, v. Molle, / titoli di

credito bancari, Milano, 1972, 306; Maggiolo, Ammortamento dei

titoli di credito, in Riv. dir. civ., 1957, II, 303; Sacco, L'ammortamen

to dei titoli di credito all'ordine, Milano, 1950, 41; Tonni, I moduli

dei vaglia cambiari dei banchi meridionali non sono soggetti ad am

mortamento, in Banca, borsa, ecc., 1965, II, 286. Sulla mancanza del

« principio di documento », costituito dal biancosegno, cfr. Fragali,

Biancosegno, voce dell 'Enciclopedia del diritto, 1959, V, 320.

In senso contrario, v. Ascarelli, In tema di moduli di assegni cir

colari, in Banca, borsa, ecc., 1949, 1, 251 e Brigantini, Indicazioni

secondarie dell'assegno circolare, in Nuova riv. dir. comm., 1947, 1,

3, sostanzialmente favorevoli all'ammortamento, anche se con diverse

posizioni. Per un più ampio panorama delle varie posizioni assunte in dot;

trina e in giurisprudenza. N. Covilllo, Considerazioni sistematiche

L'istituto bancario che nelle operazioni di distruzione di moduli

in bianco di assegni circolari non abbia impedito, con l'uso

della necessaria diligenza, che alcuni di essi sfuggissero al ma

cero e, consapevole di ciò, non abbia provveduto, con idonei

mezzi di pubblicità, a mettere sull'avviso i terzi del fatto, è

responsabile dei danni cagionati mediante l'abusiva utilizza

zione dei moduli con firma falsificata. (2)

Motivi della decisione. — Vanno esaminati congiuntamente i

primi quattro motivi dei ricorso il cui contenuto può cosi rias

sumersi: ia corte del merito, pur avendo ritenuto che il mo

dulo in questione era intestato al Credito legnanese non più

esistente, non ha esaminato il problema relativo alla idoneità

del mezzo usato a causare il danno. Se si ritiene comunemente

che la procedura di ammortamento in ordine agli assegni cir

colari non firmati dall'istituto emittente non sia ammissibile

per l'assoluta inidoneità del mezzo a produrre un danno, a

maggiore ragione tale inidoneità è ravvisabile con riguardo a

un modulo di assegno circolare in bianco, non sottoscritto dal

l'istituto emittente ormai da tempo estinto, come era avvenuto

nella specie. La Compagnia genovese olearia non aveva for

nito ia prova della condotta colposa della società ricorrente, né

1? corte del merito ha indicato quali comportamenti colposi fossero alla medesima addebitabili. La ricorrente non poteva

rispondere dei fatti dolosi compiuti dai propri dipendenti che, come tali, non erano ricollegabili al rapporto di preposizione institoria, che sta a fondamento del disposto dell'art. 2049 c. c.

La sentenza impugnata ha omesso di esaminare il problema in

teso a stabilire se il pagamento della merce alla Compagnia

genovese olearia dovesse avvenire all'atto della consegna o in

un momento successivo, esame questo che era necessario ai

fini dell'individuazione del nesso causale fra il comportamento

colposo addebitato al Banco Lariano e il danno lamentato dalla

resistente.

Le censure cosi formulate non meritano accoglimento. Per

quanto riguarda la questione relativa alla mancata sottoscri zione del modulo di assegno circolare da parte dell'istituto emit

tente è indubbio — come sostiene il Banco Lariano — che

non è ammissibile la procedura di ammortamento — predispo sta per conseguire il duplice scopo di togliere ogni efficacia al

titolo di credito al quale essa si riferisce e di attribuire la le

gittimazione all'esercizio dei diritti incorporati nel documento all'intestatario del decreto di ammortamento — in ordine a tale modulo.

Infatti non si può considerare titolo di credito un documen

to nel quale non è incorporata una obbligazione cartolare. Da

tale premessa non deriva però — contrariamente a quanto so stiene la società ricorrente — la conclusione che il documento

indicato, sotto un diverso profilo, non possa costituire il mezzo idoneo a consumare il reato di truffa e, quindi, a produrre un

danno patrimoniale.

sulla giurisprudenza recente in tema di ammortamento dei titoli di credito, in Banca, borsa, ecc., 1979, I, 230 ss.; Bianchi d'Espinosv Le leggi cambiarie nell'interpretazione della giurisprudenza, Milano, 1969, 428; e soprattutto Renda, op. cit., 251 ss.

Sull'inammissibilità dell'ammortamento di moduli di assegni circo lari regolarmente sottoscritti dall'istituto emittente mancanti però de gli altri requisiti essenziali ex art. 83 1. assegno, cfr. Cass. 8 gen naio 1979, n. 77, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 100, e, tra i giudici di merito, App. Roma 22 marzo 1976, id., Rep. 1977. voce cit., n. 154 e Trib. Milano 22 maggio 1975, id., Rep. 1975, voce cit., n. 101.

Sul punto, in dottrina, cfr. Chiomenti, Il titolo di credito, Milano, 1977, 264, nota 31, e Manfredonia, Sull'ammortamento dei moduli di assegni circolari, in Banca, borsa, ecc.. 1978, li, 104.

(2) Non risultano specifici precedenti in termini.

Sull'obbligo dell'istituto al quale vengano sottratti moduli in bian co di ricorrere ad efficienti diffide al pubblico al fine di impedire la circolazione dei titoli falsificati, cfr. Cass. 15 aprile 1953, n. 989, Foro it., 1954, I, 49. 'Per una recente applicazione pratica del princi pio da parte del Banco di Santo Spirito, v. l'avviso pubblicato sulla

stampa non specializzata: tra gli altri quotidiani « La Repubblica »

del 4 settembre 1982, p. 25. Per riferimenti più generici cfr. Cass. 8 settembre 1977, n. 3928,

Foro it„ 1978, I, 953, relativa alla responsabilità dell'istituto banca

rio nell'ipotesi di assegni falsificati. In dottrina, sul punto, Gatti, A proposito dello smarrimento, sot

trazione e distruzione di assegni bancari e circolari, in Cooperaz. cre

dito, 1974, 235 ss.; Spano, Responsabilità della banca per assegni cir

colari incompleti rubati, in Banche e banchieri, 1976, 351; R. Clari

zia. Sulla responsabilità del banchiere, in Riv. dir. civ., 1976, II, 436

e, soprattutto, Ascarelli, Pagamento di assegni falsificati e diligenza del traente, in Banca, borsa, ecc., 1954, II, 170.

La conforme decisione di primo grado Trib. Torino 13 ottobre 1978, è riassunta in Foro it.. Rep. 1979. voce Responsabilità civile, nn. 51, 64.

iu Foro Italiano — 1983 — Parte /-11.

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PARTE PRIMA

In particolare il modulo in bianco di assegno circolare, non

sottoscritto dall'istituto emittente, per le sue particolari carat

teristiche (consistenti nel fatto che esso è formato con carta

speciale sulla quale è riprodotta la stampigliatura con l'indica

zione di tale istituto e con la promessa incondizionata del me

desimo di pagare a vista la somma che sarà precisata) si presta, mediante il successivo riempimento e la falsificazione della fir

ma di emissione, a indurre in errore, ingenerando nei terzi — che ne vengano in possesso — il fondato convincimento che

si tratti di assegno circolare valido. Tale affidamento, che nei

terzi possessori di buona fede può ingenerare il modulo consi

derato, fa si che esso costituisca il mezzo idoneo a produrre un

danno patrimoniale, se viene utilizzato per la consumazione

dei reati di falso e di truffa.

Per quanto riguarda la sussistenza in concreto della respon sabilità extracontrattuale del Banco Lariano rilevasi che la va lutazione della colposità di un determinato comportamento e l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del rapporto di causalità fra il comportamento accertato e l'evento si risolvono in altrettanti giudizi di merito, sottratti, purché congruamente motivati, al sindacato di legittimità (cfr. sent. 15 marzo 1980, n. 1748, Foro it., Rep. 1980, voce Responsabilità civile, n. 54).

La corte del merito, con adeguata motivazione, ha accertato che il banco ricorrente non aveva osservato le regole generali della normale diligenza nelle operazioni di distruzione dei mo duli intestati al Credito legnanese e che sussisteva il nesso ezio

logico fra tale comportamento omissivo e il danno risentito dalla

Compagnia genovese olearia. Hanno precisato al riguardo i giu dici di appello che, essendo configurabile in astratto il concorso fra il comportamento doloso del responsabile penale e quello colposo di chi — pur essendo estraneo alla commissione del fatto delittuoso — ha contribuito a causare il danno subito dal

soggetto passivo del reato, non meritava censura la sentenza del tribunale per avere ritenuto la responsabilità del Banco Lariano ex art. 2043 c.c.

Tale responsabilità consisteva nel fatto di non avere curato con la dovuta diligenza che fossero distrutti tutti i moduli degli assegni circolari del Credito legnanese, al fine di evitare che al cuni di essi — fra i quali quello che qui interessa — fossero fal sificati e messi in circolazione. Ricorrevano nella specie tutti gli estremi della indicata responsabilità e precisamente: il fatto il lecito, il danno ingiusto e il nesso di causalità fra l'uno e l'altro. Non era contestabile il comportamento colposo del Banco Lariano

per non avere impedito, con l'uso della necessaria diligenza, che alcuni moduli degli assegni circolari emessi dal Credito legnanese e destinati al macero sfuggissero alla distruzione. Tale scarsa dili

genza risultava chiaramente dalle stesse dichiarazioni rese dall'ap pellante nella prima denunzia al Pretore di Legnano, non appena gli erano pervenuti i primi assegni falsificati. Con questa dichiara zione il banco rendeva noto, in particolare, che i moduli erano stati inviati per la distruzione da Legnano alla cartiera Adda e che un numero imprecisato di essi durante il carico, il viaggio e lo scarico era stato sottratto o era andato smarrito.

Se si considerava, da una parte, il numero elevato dei moduli

sfuggiti alla distruzione — quale risultava dalle varie denunzie

presentate man mano che venivano scoperti i nuovi assegni falsifi cati e messi in circolazione — e, dall'altra, la circostanza che l'ap pellante si era accorto della loro sparizione soltanto quando gli erano pervenuti gli assegni falsi, appariva maggiormente evidente la scarsa diligenza che il Banco Lariano aveva usato prima nella custodia dei moduli in suo possesso (durante il carico, il viaggio e lo scarico) e poi nel controllo delle operazioni di distruzione de

gli stessi. La custodia e il controllo dovuti, secondo i giudici di

appello, avrebbero richiesto una maggiore solerzia, data la natura

delle cose indicate suscettibili di essere utilizzate per scopi illeciti, come era avvenuto nel caso in esame.

Non si poteva escludere l'ipotesi della infedeltà dei dipendenti del Banco Lariano addetti a compiere le anzidette incombenza, ipotesi dalla quale sarebbe derivata ugualmente la responsabilità dell'appellante ex art. 2049 c.c. Questi, d'altra parte, non aveva fatto alcuna menzione dei risultati delle indagini svolte dal pro prio ispettorato circa la sottrazione o lo smarrimento dei moduli

degli assegni. Rilevava ancora la corte del merito che per quanto riguardava la truffa ai danni della Compagnia genovese olearia non andava trascurata la circostanza che il reato era stato commesso il 17 febbraio 1977, a circa un anno di distanza da quando erano

pervenuti all'appellante i primi falsi assegni circolari di cui alla denunzia presentata al Pretore di Legnano il 17 maggio 1976. Per

tanto era esatto il rilievo del tribunale secondo cui il comporta mento colposo del Banco Lariano si concretava anche nel fatto

di non avere provveduto con idonei mezzi di pubblicità a mettere

sull'avviso i terzi dal ricevere in pagamento assegni circolari emessi

dal Credito legnanese e, quindi, neanche, sotto tale profilo, si

poteva affermare che il banco avesse fatto tutto il possibile per ovviare alle conseguenze negative dell'infortunio che gli era ca

pitato nelle operazioni relative alla distruzione dei moduli. Circa

il nesso di causalità fra il comportamento dell'appellante e il

danno subito dall'appellata la corte del merito condivideva l'av

viso del tribunale, il quale aveva ravvisato tale rapporto eziolo

gico nella funzione strumentale che il modulo dell'assegno cir

colare — che il banco si era lasciato incautamente sottrarre —

aveva avuto nella consumazione del reato ai danni della Compa

gnia genovese olearia. Senza di esso la truffa non avrebbe po

tuto essere attuata e pertanto il modulo acquistava nel processo

produttivo dell'evento dannoso rilevanza causale. Non valeva,

poi, affermare, come faceva l'appellante, che la consegna del

l'assegno non era stato il mezzo per attuare il raggiro ai danni

della Compagnia genovese olearia, ma la conseguenza del raggiro

stesso, in quanto l'assegno era stato dato dopo che il negozio di

vendita della partita di olio era stato concluso.

A confutare siffatto ragionamento bastava osservare che — co

me era del tutto evidente — l'appellata si era determinata a con

segnare la merce allo sconosciuto, che si era presentato a riti

rarla, solo perché era stata offerto l'immediato pagamento me

diante l'assegno in questione. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 7 aprile

1982, n. 2142; Pres. Mazzacane, Est. Borruso, P. M. Leo

(conci, conf.); Firs italiana di assicurazione (Avv. Russo) c.

Cassa centrale di risparmio V. E. (Avv. Maniscalco Basile).

Conferma App. Palermo 27 agosto 1979.

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione di crediti — Cre

dito già sorto al momento della stipula della polizza — Suc

cessiva insolvenza del debitore — Recesso dell'assicuratore —

Inammissibilità (Cod. civ., art. 1898).

Nel contratto di assicurazione di un credito già sorto al momen

to della stipula della polizza non è consentito all'assicuratore

il recesso per aggravamento del rischio a seguito del peggiora

mento delle condizioni economiche del debitore o del verifi

carsi di un suo stato d'insolvenza dopo la stipula medesima. (1)

(1) Nei termini non constano precedenti. Quanto all'individuazione del rischio specifico coperto dal con

tratto di assicurazione del credito, v. Trib. Palermo 19 gennaio

1968, Foro it., Rep. 1968, voce Assicurazione (contratto), n. 103

(resa tra le stesse parti dell'attuale controversia), e App. Roma 27

giugno 1954, id., Rep. 1954, voce cit., n. 99. In particolare, il col

legio siciliano distingue fra perdita definitiva del patrimonio dell'as sicurato e semplice inadempimento del debitore alla scadenza, con

siderando solo la prima come elemento qualificante il rischio oggetto del contratto di assicurazione del credito; nello stesso senso, in dot

trina, Donati, L'assicurazione del credito, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1955, 48 (nonché Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, 1956, 283); Fragali, Assicurazione del credito, voce del

l'Enciclopedia del diritto, 1958, III, 528; Capotosti, Assicurazione del

credito e «factoring», in Assicurazioni, 1972, 511; Castellano, Vendita a rate, assicurazione del credito e vincolo dell'indennità a

favore del terzo, in Arch, giur., 1971, 5 (e, pili di recente, Castel lano - Scarlatella, Le assicurazioni private2, in Giur. sist. civ. comm.. fondata da Bigiavi, Torino, 1981, 459).

Sulla distinzione — riconsiderata di fresco, e sia pure per inciso, da Cass. 21 ottobre 1981, n. 5515, Foro it., 1982, I, 1651 — fra

assicurazione del credito (« vera e propria assicurazione, con causa

assicurativa, con finalità di indennizzo, con stipulazione del creditore

che si copre proprio del rischio che gli può venire dal mancato o

ritardato adempimento ») e c. d. assicurazione fideiussoria o cauzio

nale (in cui lo stipulante è il debitore il quale « assicura » un fatto

proprio, cioè il fatto del suo inadempimento nel pagamento: l'assi

curatore, d'altra parte, paga la cauzione per il solo fatto dell'adem

pimento mancato) v. Tamburrino, Appunti sulla natura e sulla di

sciplina della c. d. assicurazione fideiussoria, in Assicurazioni, 1970,

I, 523; Donati, Trattato, cit., III, 294, nonché Natura giuridica delle c. d. polizze fideiussorie in Banca, borsa, ecc., 1975, 75; Font Galan, Natura e disciplina giuridica delle polizze fideiussorie rilasciate dalle compagnie di assicurazione, in Assicurazioni, 1976, I, 216. La giu risprudenza, pur riconoscendo le analogie col rapporto assicurativo, inclina a ricondurre l'assicurazione fideiussoria entro lo schema della fideiussione: cfr. Cass. 24 novembre 1979, n. 6152, Foro it., Rep. 1979, voce Fideiussione, n. 4; 14 marzo 1978, n. 1292, ibid., voce Assicurazione (contratto), n. 90; 7 giugno 1974, n. 1709, id.. 1974, I, 2003 (ma, v. Cass. 26 maggio 1981, n. 3457, id., Rep. 1981, voce Fideiussione, n. 8, richiamata in motivazione come conforme all'orientamento prevalente, ed invece propensa a configurare l'assi curazione fideiussoria alla stregua di un contratto atipico). Meno re

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