Sezione III civile; sentenza 9 marzo 1962, n. 469; Pres. Lombardo P., Est. Cannizzaro, P. M.Maccarone (concl. conf.); Stramaccioni (Avv. Di Pietro, Reggiani) c. Ferrovie dello Stato (Avv.dello Stato Gentile)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 5 (1962), pp. 951/952-953/954Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150599 .
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951 PARTE PRIMA 952
rità tutoria. Per effetto di tale precisazione resta assorbito
anche il secondo punto della censura, perchè la norma
non può ritenersi dettata dalla necessità di far recuperare allo Stato le somme della sovvenzione in quanto il suo
contributo è a fondo perduto. La norma ha solo lo scopo di non fare disperdere il patrimonio che è stato creato anche
col contributo dello Stato in relazione ad una finalità di
pubblico interesse. Che questo sia lo scopo trova conferma
nello stesso art. 30 del citato t. u., ove è stabilito che le so
cietà beneficiarie del contributo devono, in caso di sciogli mento, cedere gli immobili costruiti od acquistati ad istituti
per case popolari e non possono procedere ad atti di divi
sione o di alienazione.
Nè la nullità della promessa di vendita, accertata sulla
base delle norme vigenti nel 1919, può ritenersi che sia
venuta meno per effetto di un mutamento di principio sancito da nuove disposizioni.
Il t. ti. 28 aprile 1938 n. 1165, infatti, conferma nell'art.
90 l'indivisibilità e l'inalienabilità degli immobili di pro
prietà delle cooperative che abbiano ricevuto il contributo
dello Stato. Il decreto pres. 17 gennaio 1959 n. 2 non ha
espressamente o tacitamente abrogato il vincolo di inalie
nabilità di tali case popolari, ma ha solo stabilito che alcuni
alloggi popolari di enti determinati possano, con una parti colare procedura, essere ceduti agli assegnatari a determi
nate condizioni non implicanti una libera contrattazione.
E ciò conferma che la nuova legge non ha fatto cessare 1 vincolo di inalienabilità, ma lo ha diversamente discipli inato in taluni casi.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la viola
zione degli art. 1379 e 2377 cod. civ., nonché degli art. 30
t. u. 30 novembre 1919 e 90 t. u. 28 aprile 1938 n. 1165, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civile. In particolare deduce che il principio generale del nostro ordinamento
giuridico è l'alienabilità di tutti i beni, salvo divieti o
limiti stabiliti con espresse statuizioni per determinati
periodi di tempo e per particolari interessi. Alla stregua di tale principio la ricorrente assume che non è possibile riconoscere valore generale ed assoluto alla norma statu
taria relativa al divieto di alienazione e, comunque, ogni
impugnazione deve ritenersi preclusa dopo la ratifica della
promessa di vendita da parte dell'assemblea della Coopera tiva con delibera non impugnata nei termini e nelle forme
prescritte dall'art. 2377 cod. civile.
La censura non è fondata.
Il divieto di alienazione non deriva semplicemente dalla norma dello statuto della Cooperativa, in quanto
questa non ha fatto altro che adeguarsi ad una precisa
disposizione di legge di carattere cogente, come è stato
messo in rilievo nell'esame del primo motivo di ricorso.
Conseguentemente il principio generale di alienabilità di
tutti i beni, invocato dalla ricorrente, trova un preciso limite in un'espressa disposizione di legge, e precisamente nell'art. 30 t. u. del 1919, al quale la norma statutaria si è
uniformata. La censura si rivela priva di fondamento anche per
quanto riguarda la seconda parte, trattandosi di impu
gnazione di deliberazione nulla per illiceità dell'oggetto per la quale il diritto di far valere la nullità è imprescrit tibile. (Omissis)
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 9 marzo 1962, n. 469 ; Pres.
Lombardo P., Est. Cannizzaro, P. M. Maccarone
(conci, conf.) ; Stramaccioni (Avv. Di Pietro, Reggiani) c. Ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato Gentile).
(Gonferma App. Soma 29 gennaio 1960)
Ferrovie e tramvie — Ferrovie dello Stato — Danni
a viaggiatore — Controversie — Competenza territoriale (D. iatermin. 13 dicembre 1956 n. 2171,
ohe approva le condizioni e tariffe per i trasporti delle
persone sulle Ferrovie dello Stato, art. 14, 16 ; cod.
proc. civ., art. 25).
Competente a conoscere della domanda di risarcimento danni
proposta dal viaggiatore nei confronti delle Ferrovie dello
Stato, è il giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto trovasi la località di arrivo del con
voglio, anche se l'incidente siasi verificato durante il
viaggio. (1)
La Corte, ecc. — È preliminare l'esame dell'unico mezzo del ricorso incidentale e per l'esatta impostazione della que stione sulla competenza territoriale è necessario tener pre sente il testo dell'art. 16 delle condizioni e tariffe per i tras
porti delle persone sulle ferrovie dello Stato approvato con decreto interministeriale 13 dicembre 1956 n. 2171, clie porta il titolo : « 1) Rappresentanza dell'Amministrazione » ed
è del seguente tenore : « Rappresentanza del Ministro. Ferme le regole sulla competenza, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è rappresentata, per quanto riguarda le azioni di cui al precedente art. 14 (che comprende la re
sponsabilità per danno alle persone), dal Ministro per i tras
porti in tutte le cause avanti le magistrature giudiziarie e amministrative residenti in Roma, anche se nei precedenti stadi del giudizio furono trattate avanti magistrature non residenti in Eoma.
« 2) Rappresentanza al capo compartimento. In tutti
gli altri casi l'Amministrazione è rappresentata dal capo compartimento per le cause istituite avanti le magistrature
giudiziarie e amministrative residenti nel territorio a tal
fine assegnato a ciascun compartimento con la tabella
alligata al r. decreto 7 giugno 1923 n. 1359. « 3) Rappresentanza al capo stazione o al capo gestione.
La rappresentanza dell'Amministrazione, nei giudizi tanto attivi quanto passivi, è, in tutte le sedi, attribuita anche al
capo stazione o capo gestione del luogo di partenza o di
arrivo, salvo per le azioni nascenti da danno alla persona del viaggiatore, per le quali s'intende rappresentata dal
capo compartimento avente, a norma del paragrafo pre cedente, giurisdizione sul territorio ove si verificò l'evento ».
Seguono altri paragrafi, i quali non hanno attinenza
con la controversia in esame.
L'Amministrazione delle ferrovie sostiene che la dispo sizione sopratrascritta, sebbene intitolata alla « rappre sentanza », alla quale, con riferimento ai diversi organi, sono intitolati anche i singoli paragrafi che la compongono, non è diretta soltanto alla disciplina completa della le
gitimatio ad processum degli organi centrali e periferici, ma è, principalmente, intesa a stabilire il giudice com
petente per territorio nelle controversie originate dal tras
porto di persone, fissando una stretta correlazione fra la
legitimatio ad processum del singolo organo con la competenza del giudice, e statuendo, in particolare, che per le cause da
trattarsi in Roma la rappresentanza spetta sempre al Mi
nistro, mentre per le cause da trattarsi nel rimanente ter ritorio dello Stato spetta, a norma del secondo e terzo
paragrafo, al capo compartimento, al capo stazione o al
capo gestione, meno che per le cause relative ai danni alle
persone, per le quali, nell'ultima parte dello stesso terzo pa
ragrafo, viene stabilita la rappresentanza esclusiva del capo compartimento del luogo dell'evento, rappresentanza esclusiva alla quale, per così dire, lega la competenza ter
ritoriale del giudice con effetto di vera e propria deroga all'art. 25 cod. proc. civ., che determina il foro della pub blica Amministrazione.
(1) Esclude la competenza del giudice del luogo in cui s'è verificato l'evento dannoso, in favore del giudice del luogo in cui era sorto o doveva aver termine il contratto di trasporto, App. Milano 21 aprile 1053, Foro it., 1953, I, 1000, con nota di richiami (applicazione delle norme precedenti alle attuali condi zioni e tariffe, richiamate dalla sentenza che si annota).
Sulla capacità processuale dell'Amministrazione convenuta, vedi Cass. 10 giugno 1956, n. 2103, id., 1956, I, 1402, con nota di Andrioli.
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953 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 954
A conforto di tale tesi l'Amministrazione delle ferrovie richiama la sentenza di questo Supremo collegio n. 1314 del 1946 (Foro it., Eep. 1946, voce Ferrovie, n. 8). Va
rilevato, anzitutto, che tale richiamo non è per nulla
influente nel caso, perchè allora l'esame del Supremo col
legio rimase limitato, sostanzialmente, alla possibilità di scelta, da parte dell'attore, fra i diversi fori concorrenti in relazione alle varie fasi del rapporto senza distinzione fra la colpa aquiliana e colpa contrattuale, è certamente da
escludere che il conferimento della rappresentanza della
pubblica Amministrazione, ai fini dichiarati della legitimatio ad processum, a questo o a quell'organo della stessa possa avere riflessi anche ai fini della competenza territoriale fuori delle previsioni dell'art. 25 cod. proc. civ., che, ri
chiamate le leggi speciali sulla rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio, determina il foro della pubblica Amministrazione nel luogo dove ha sede l'ufficio dell'Av vocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme comuni e, in più, dispone che, quando l'Amministrazione è convenuta, quel distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
Bene, pertanto, anche in tema di trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato, poiché l'obbligazione si protrae, indubbiamente, fino all'arrivo, la competenza territoriale si può determinare con riferimento all'ufficio dall'Avvoca tura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo dell'arrivo. Conseguentemente, nella specie, poiché il luogo dell'arrivo fu la stazione ferroviaria di Eoma, esattamente il giudizio è stato proposto davanti al Tribunale di Eoma, mediante la citazione del Ministro per i trasporti, a cui
spetta in Eoma la legitimatio ad processum per l'Ammini
strazione delle ferrovie dello Stato.
Del resto le disposizioni contenute nelle condizioni e ta
riffe sopratrascritte non possono affatto condurre, nemmeno
sul piano dell'interpretazione particolare di esse, alle con clusioni invocate nel ricorso incidentale e si deve, invece, riconoscere l'ineccepibile esattezza delle argomentazioni svolte in senso contrario dalla Corte d'appello di Eoma.
Infatti, riconosciutosi nell'art. 14, che tratta dell'azione
in genere, che al viaggiatore danneggiato nella persona spetta il diritto di agire contro l'Amministrazione, nel suc
cessivo art. 16, chiarito, come si è visto, prima di tutto, che
rimangono ferme le regole sulla competenza, è reso mani
festo il criterio meramente funzionale seguito nella riparti zione della rappresentanza, affinchè essa sia quanto più
possibile rispondente alle esigenze del servizio anche in
relazione ai rapporti con i viaggiatori, senza che si possa ritenere affermato alcun necessario legame fra la legitimatio ad processum di tale o di tale altro organo e la competenza territoriale di un giudice piuttosto di un altro. E se nel terzo
paragrafo dello stesso art. 16 delle condizioni e tariffe è
detto che, per le controversie dipendenti da danno alla
persona del viaggiatore, l'Amministrazione s'intende rap presentata dal capo compartimento del luogo dell'evento, ciò non significa affatto che si è voluto in tal modo sta
bilire una rappresentanza esclusiva del capo comparti mento, perchè, esaminata la disposizione nel quadro generale del sistema dell'intero art. 16, si desume chiaramente
che, per le controversie relative a danni alla persona dei
viaggiatori, si è voluta escludere la concorrente rappre sentanza conferita con la prima parte dello stesso terzo
paragrafo ai capi stazione e ai capi gestione, senza tuttavia
stabilire alcuna esclusione rispetto alla rappresentanza che
in ogni caso spetta al Ministro per i trasporti in tutte le
cause instaurate davanti alle magistrature giudiziarie o
amministrative residenti in Eoma.
Comunque è, poi, certo che non è possibile ravvisare
nel citato terzo paragrafo dell'art. 16 delle condizioni e
tariffe in esame la dedotta deroga all'art. 25 cod. proc.
civ., principalmente perchè non è consentito nel vigente ordinamento giuridico dello Stato derogare a una norma
codificata mediante un provvedimento, al quale non si
può attribuire, nè sotto il profilo formale, nè sotto il pro filo sostanziale, valore di legge. La disposizione invocata
dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, invero,
è stata emanata mediante decreto interministeriale avente contenuto esecutivo regolamentare, giacché, come i prece denti testi del genere, rimane nell'ambito dell'art. 3, 3°
comma, r. decreto legge 11 ottobre 1934 n. 1848, convertito nella legge 4 aprile 1935 n. 911, tuttora in vigore, che sta bilisce : « Le norme e condizioni che importino aggravio al pubblico o diminuzioni d'introito ; gli aumenti o dimi nuzioni di tariffe, in quanto non abbiano carattere gene rale e i prezzi speciali di concorrenza di durata illimitata sono approvati con decreto del Ministro per le comunica zioni (ora per i trasporti) di concerto col Ministro per le finanze ». Inoltre il decreto pres. 26 giugno 1956 n. 582,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale, suppl. n. 161 del 30
giugno 1956, entrato in vigore, come precisato nell'art. 6, il 1° luglio 1956, dopo di avere ridotto, con l'art. 1, le classi di viaggio da tre a due, dispose, con l'art. 2, che alle con
dizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato sarebbero state apportate le necessarie varianti
precisate nell'apposito alligato e, quindi, nell'art. 4 stabilì che si sarebbe provveduto di concerto fra il Ministro per i
trasporti e quello per il tesoro, con le modalità previste dal ricordato art. 3 r. decreto legge n. 1848 del 1934, a
coordinare, uniformare e mettere in relazione con le va
rianti predette un nuovo testo di condizioni e tariffe
per il trasporto di persone : ciò che fu fatto appunto col
decreto interministeriale 13 dicembre 1956 n. 2171, del
quale si è sopra trascritto l'art. 16, che costituisce il ful
cro delle argomentazioni dell'Amministrazione, argomenta zioni, le quali, come non furono condivise dalla Corte d'ap
pello, non possono nemmeno essere accettate da questo
Supremo collegio anche sotto quest'altro profilo dell'as
soluta irrilevanza della disposizione invocata ai fini di una
deroga all'art. 25 cod. proc. civile.
È, infine, appena il caso di aggiungere che se si volessero
considerare dette condizioni e tariffe, le quali, peraltro, non sono emanate dall'ente interessato, alla stregua del
l'offerta al pubblico disciplinata dagli art. 1987 segg. cod.
civ., l'accettazione di esse da parte del viaggiatore non spo sterebbe la questione, perchè si tratterebbe sempre d'in
terpretazione della disposizione invocata e per le consi
derazioni già svolte non può essere seguita altra interpre tazione che quella adottata dalla Corte d'appello di Roma, la cui decisione, quindi, in ordine al rigetto dall'eccezione
di incompetenza territoriale del Tribunale adito, non me
rita censura. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione iii civile ; sentenza 27 febbraio 1962, n. 355 ; Pres.
Giansieacusa, Est. Sbrocca, P. m. Maccarone (conci,
conf.) ; Saccomanno (Avv. Moschella) c. Mamone
(Avv. Cat.enda, Correale, Napoli).
(Istanza di regolamento di competenza avverso Pret. Palmi
15 febbraio 1961)
Esecuzione lorzata in genere — Obbligo di consen
tire l'aceesso al fondo — Provvedimento d'ur
genza — Esecuzione (orzata — Opposizione ■—
Competenza per valore (God. civ., art. 843 ; cod.
proc. civ., art. 14, 17).
Se nel ricorso, diretto ad ottenere, ai sensi dell'art. 700 cod.
proc. civ., provvedimento con il quale si disponga l'accesso
coattivo al fondo confinante al fine di costruire o riparare un muro, non viene indicato il valore della causa, la
opposizione all'esecuzione proposta contro il provvedimento si presume di competenza del pretore che lo ha concesso. (1)
(1) Nel senso che l'obbligo, previsto nell'art. 843, non abbia natura possessoria, e, pertanto, sia la relativa azione assogget tata alla normale disciplina della competenza per valore, v. Cass. 29 luglio 1957, n. 3183, Foro it., Rep. 1957, voce Compe tenza civ., n. 203.
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