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sezione III civile; sentenza 9 settembre 1998, n. 8927; Pres. Giuliano, Rel. Amatucci, Est. M....

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sezione III civile; sentenza 9 settembre 1998, n. 8927; Pres. Giuliano, Rel. Amatucci, Est. M. Finocchiaro, P.M. Golia (concl. conf.); Maggitti (Avv. Scampoli, De Dominicis) c. Immobiliare Lamante. Conferma Trib. Pescara 8 febbraio 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 10 (OTTOBRE 1998), pp. 2749/2750-2753/2754 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192910 . Accessed: 25/06/2014 06:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 06:19:57 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 9 settembre 1998, n. 8927; Pres. Giuliano, Rel. Amatucci, Est. M.Finocchiaro, P.M. Golia (concl. conf.); Maggitti (Avv. Scampoli, De Dominicis) c. ImmobiliareLamante. Conferma Trib. Pescara 8 febbraio 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 10 (OTTOBRE 1998), pp. 2749/2750-2753/2754Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192910 .

Accessed: 25/06/2014 06:19

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

0 a suo danno. Può, così, accadere che un fatto, ritenuto nel

l'originaria contestazione perseguibile d'ufficio, risulti, poi, nel

corso del procedimento, perseguibile soltanto a querela, o vice

versa. Di conseguenza occorre che l'indagine sia chiusa e che

1 risultati siano recepiti nella decisione del giudice per aversi

la certezza della punibilità o della impunibilità del fatto. Ciò significa, altresì, che l'inattività del danneggiato, mentre si giu

stifica in pendenza del procedimento penale, in vista della pos

sibilità che una più lunga prescrizione stabilita per il reato sia

estensibile anche al risarcimento del danno, diventa non più me

ritevole di tutela allorché qualsiasi esercizio dell'azione penale

risulti precluso. È noto, infatti, che la ragione giustificatrice dell'«aggancio»

del termine prescrizionale dell'azione civile a quello éventual

mente più lungo di prescrizione dell'azione penale (art. 2947,

3° comma) va individuata nell'esigenza di evitare che l'autore

di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede pena

le, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima —

il cui diritto rimarrebbe vanificato — in conseguenza dell'avve

nuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario

per l'accertamento della responsabilità penale, o, comunque, di

impedire che l'azione di risarcimento del danno si estingua quan

do è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito pe

nalmente.

Ciò premesso, quando viene pronunciato decreto penale di

archiviazione perché, trattandosi di fatto-reato perseguibile solo

a querela di parte, manca detta condizione di procedibilità, il

termine di prescrizione va fatto decorrere dalla data del provve

dimento in quanto: da un lato, è ormai certo che l'azione pena

le non verrà esercitata e, dall'altro, il danneggiato non merita

più una tutela particolare in quanto l'impromovibilità dell'azio

ne penale è conseguenza proprio di un suo comportamento omis

sivo. Va pertanto ribadito il principio che in caso di fatto illeci

to considerato dalla legge come reato nei confronti del quale

sia stato pronunciato decreto di archiviazione per mancanza di

querela, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno co

mincia a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazio

ne. Attribuire rilevanza al momento del visto posto dal p.m.

in calce a tale decreto, come nella specie pretende la ricorrente,

non è corretto per un duplice ordine di considerazioni: perché

comporterebbe un'inammissibile equiparazione fra decreto di ar

chiviazione e sentenza istruttoria di proscioglimento e perché

neppure quest'ultima — come già ricordato — può considerarsi

irrevocabile ex art. 576 c.p.p. (come stabilisce l'art. 2947, 3°

comma, c.c., cit.), ancorché l'art. 3, 2° comma, c.p.p. abroga

to parlasse di sentenza istruttoria di proscioglimento «non più

soggetta ad impugnazione», equiparandola, ma solo per taluni

specifici effetti processuali, alla sentenza dibattimentale irrevo

cabile. È sufficiente aggiungere, a tale proposito, che il decreto

di archiviazione non è comunque soggetto ad impugnazione (art.

74, 4° comma, c.p.p. abrogato).

Tirando i fili del discorso e concludendolo, va rilevato che

il giudice dell'appello, ritenendo il diritto risarcitorio della Nua ra estinto per prescrizione, ha pronunciato in modo conforme

al diritto, ancorché con motivazione erronea, avendo riferito

la decorrenza della prescrizione alla data di scadenza del termi

ne per proporre querela. Pertanto, il ricorso va rigettato, ma

la motivazione dell'impugnata sentenza deve essere corretta in

conformità al principio giuridico sopraenunciato (art. 384, 2°

comma, c.p.c.).

Il Foro Italiano — 1998.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 9 set

tembre 1998, n. 8927; Pres. Giuliano, Rei. Amatucci, Est.

M. Finocchiaro, P.M. Golia (conci, conf.); Maggitti (Aw.

Scampoli, De Dominicis) c. Immobiliare Lamante. Confer ma Trib. Pescara 8 febbraio 1995.

Obbligazioni in genere — Obbligazioni pecuniarie — Procura

tore «ad litem» — Consegna di assegno intrasferibile — In

casso dell'assegno — Falsificazione della firma — Liberazio

ne dall'obbligazione (Cod. civ., art. 1188, 1228).

Il debitore che abbia consegnato nelle mani del procuratore ad

litem, autorizzato a ricevere le somme dovute al suo cliente,

un assegno bancario non trasferibile, intestato al creditore,

è liberato dall'obbligazione ove il difensore, anziché conse

gnare l'assegno al proprio mandante, lo ponga all'incasso,

falsificando la firma dell'intestatario. (1)

(1) Secondo i giudici di legittimità, il principio racchiuso in massima

si giustifica in base all'art. 1188, 2° comma, c.c., a mente del quale il pagamento, oltre che al creditore, può essere eseguito al suo rappre sentante ovvero alla persona da lui indicata o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. In forza di questa norma, appare ragionevole considerare che l'adempimento della prestazione effettuata nelle mani

dell'avvocato, autorizzato a riscuotere il pagamento, ha efficacia libera

toria (cfr. Pret. Ascoli Piceno-S. Benedetto del Tronto 12 luglio 1989, Foro it., 1990, I, 335; Cass. 17 aprile 1987, n. 3791, id., Rep. 1987, voce Locazione, n. 443; 27 gennaio 1986, n. 524, id., 1986, I, 1567; 30 luglio 1982, n. 4359, id., Rep. 1982, voce Obbligazioni in genere, n. 12), anche nel caso in cui questo trattenga per sé la somma di dena

ro. Il rischio di un comportamento infedele del difensore deve essere

sopportato dal creditore che si è avvalso del suo operato per ricevere

la prestazione. Tale soluzione, è bene sottolinearlo, presuppone l'intervenuto adem

pimento nei confronti del soggetto autorizzato a riscuotere il pagamen to. Il debitore, ad es., paga al procuratore ad litem del creditore, ver

sando denaro contante oppure intestandogli un assegno con o senza

clausola di intrasferibilità. Qualora, invece, il debitore consegni a chi

è legittimato un assegno non trasferibile intestato al creditore, con l'in

tesa che sia consegnato a quest'ultimo, si configura un'ipotesi in cui

si sceglie di pagare all'avente diritto. L'obbligato, cioè, non adempie al rappresentate o all'indicato ex art. 1188 c.c., ma si avvale semplice mente dell'opera di uno di loro per immettere nella disponibilità del

creditore la prestazione dovuta.

D'altro canto, il potere di riscuotere il pagamento costituisce uno

dei requisiti richiesti perché si verifichi l'effetto liberatorio dall'obbliga

zione, salva l'ipotesi del pagamento al creditore apparente (v. C.M.

Bianca, Diritto civile, 4, L'obbligazione, Milano, 1991, 274 e 290). Ebbene, il pagamento di una somma di denaro attraverso assegno ban

cario, tranne che sia diversamente pattuito, concreta un fenomeno di

prestazione in luogo dell'adempimento ex art. 1197 c.c. (datio in solu

tum); il titolo deve ritenersi accettato con la riserva, quanto al definiti

vo effetto liberatorio, dell'esito della condizione «salvo buon fine» o

«salvo incasso» (v. Cass. 4 settembre 1990, n. 9134, Foro it., Rep.

1990, voce Amministrazione dello Stato, n. 81; Trib. Catania 30 no

vembre 1987, id., Rep. 1989, voce Obbligazioni in genere, n. 30, e Ban

ca, borsa, ecc., 1989, II, 193; Cass. 3 luglio 1980, n. 4205, Foro it.,

1980, I, 2113, con nota di R. Pardolesi; in dottrina, v. L. Buttaro,

Assegno circolare e altri titoli bancari, voce dell' Enciclopedia giuridica

Treccani, Roma, 1988, III, 7). Nella fattispecie sottoposta al vaglio del

la corte, l'intestatario è l'unico soggetto ammesso dalla legge (v. art.

43 l.a.) a riscuotere il denaro documentato sull'assegno. In presenza della clausola «non trasferibile», infatti, è esclusa la facoltà di trasferi

re il titolo, non solo mediante le regole cartolari, ma anche nelle forme

del diritto comune, ossia mediante cessione ordinaria del credito, salva

(ai sensi dell'art. 43 l.a.) l'ammissibilità di una girata ad un banchiere

per l'incasso (cfr. Buttaro, op. cit., 11; G.U. Tedeschi, Assegno ban

cario, assegno circolare e assegni speciali, voce del Digesto comm., To

rino, 1987,1, 290; A. Patroni Griffi, Banca emittente, banca giratoria e richiedente nel pagamento dell'assegno circolare non trasferibile al

non legittimato, in Banca, borsa, ecc., 1980, I, 358; in giurisprudenza,

v. Cass. 9 aprile 1984, n. 2267, Foro it., Rep. 1984, voce Titoli di

credito, n. 45; su posizioni alquanto diverse, Cass. 2 maggio 1997, n.

3804, id., 1997, I, 2098, con osservazioni di L. Lambo). Rimane preclu

sa allora, ai fini della riscossione, qualsiasi attività gestoria in sostitu

zione del prenditore dell'assegno (v. Cass. 9 aprile 1984, n. 2267, id.,

Rep. 1984, voce cit., n. 45, e Giust. civ., 1984, I, 3358, la quale esclude

anche la possibilità di ratificare un'attività di interposizione). L'estin

zione dell'obbligazione si avrà solo quando sarà stata incassata dal pren

ditore la somma documentata sulla cartula (a meno che si vogliano

ammettere forme anomale di estinzioni, avvolte dal sapore di punizione

per il creditore; v. Cass. 10 febbraio 1998, n. 1351, Foro it., 1998,

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2751 PARTE PRIMA 2752

Svolgimento del processo. — Con atto 24 luglio 1991 l'im

mobiliare Lamante, in persona del titolare Lamante Domenico, conveniva in giudizio — innanzi al Pretore di Pescara — l'im

presa edile Maggitti, in persona del titolare Maggitti Benito, chiedendone la condanna sia alla restituzione della somma pa

gata senza titolo di lire 4.692.000, sia al risarcimento dei danni relativi al riferito indebito.

Esponeva l'attore, a fondamento delle spiegate domande, che

con ricorso 24 marzo 1988 certo Di Filippo Giannino, assumen

do di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipenden ze del Maggitti nell'esecuzione di opere edili commissionate dal

la immobiliare Lamante aveva convenuto, innanzi al Pretore di Pescara, sia il Maggitti (nella qualità di datore di lavoro) sia esso Lamante (ai sensi dell'art. 1676 c.c.) chiedendone la

condanna al pagamento di differenze retributive. Riconoscendo

di essere debitore, nei confronti del Maggitti, della residua som

ma di lire 4.600.000 — riferiva ancora l'attore — esso attore

aveva consegnato — in quel diverso giudizio, nel corso dell'u dienza del 28 febbraio 1989 — al difensore del Maggitti un as

segno bancario dell'importo di lire 4.692.000, a saldo di ogni residuo debito, con l'intesa che il Maggitti avrebbe consegnato la somma al Di Filippo, tenuto altresì presente che nella stessa

udienza il pretore adito aveva assegnato tale somma al Di Filip

po ai sensi dell'art. 423 c.p.c. Il Maggitti, peraltro — proseguiva il Lamante — in violazio

ne degli accordi, non aveva provveduto a versare la somma por tata dal descritto assegno al creditore Di Filippo e il pretore, in esito al giudizio, aveva condannato il Maggitti e esso Laman

te, in solido, al pagamento in favore del Di Filippo della som

ma di lire 4.611.692, somma pagata — essendo stata posta in esecuzione tale sentenza dal creditore Di Filippo — esclusiva

mente da esso attore, al fine di evitare la procedura esecutiva.

Costituitosi in giudizio il convenuto Maggitti non contestava

l'esposizione dei fatti compiuta da controparte e, in particolare l'avvenuta consegna, da parte dell'attore, al proprio precedente difensore dell'assegno descritto in citazione (consegna di cui si

dava, altresì, atto nel verbale di causa), ma opponeva che quel titolo non era mai entrato nella propria disponibilità, atteso che

il proprio avvocato lo aveva infedelmente trattenuto.

Svoltasi l'istruttoria del caso il pretore con sentenza 17 feb braio 1992 rigettava la domanda attrice, essendo mancata —

in causa — sia la prova che la consegna dell'assegno fosse avve nuta a mani di un soggetto legittimato a riceverlo, sia la dimo

strazione che il titolo fosse stato effettivamente posto all'incasso.

Gravata tale pronuncia dal Lamante, quale titolare dell'omo

nima impresa, il Tribunale di Pescara con sentenza 9 novembre 1994 - 8 febbraio 1995 in riforma della decisione dei primi giu dici condannava Maggitti Benito al pagamento, in favore del

l'appellante Lamante della somma di lire 4.692.000 con gli inte

ressi al tasso di legge dal 24 luglio 1991 al saldo. Osservava il tribunale, da una parte, che all'aw. Di Girola

mo, all'epoca difensore del Maggitti, era stata conferita, tra le altre, anche la facoltà di incassare somme dovute al proprio mandante, dall'altra, che risultava, dai documenti in atti, che

l'assegno descritto in citazione era stato negoziato e il relativo

importo era stato addebitato sul conto corrente della immobi liare Lamante (che, pertanto, aveva dimostrato la diminuzione

patrimoniale lamentata). Per la cassazione della riassunta pronuncia ha proposto ricor

so Maggitti Benito, affidato a tre motivi e illustrato da memoria.

I, 1914, con osservazioni di L. Lambo, la quale ha considerato estinto un debito perché il creditore aveva trattenuto dei plichi, senza aprirli, contenenti assegni circolari inviatigli dal debitore ai fini del pagamen to). Ne consegue che la consegna al procuratore ad litem (o a qualsiasi altro soggetto legittimato diverso dal creditore) di un assegno intrasferi bile intestato a chi ha diritto all'esecuzione della prestazione non libera il debitore dall'obbligazione, non essendoci ancora adempimento prima che il creditore ponga all'incasso il titolo.

Escluso che ricorra in concreto la fattispecie prevista dall'art. 1188, occorre considerare, tuttavia, che il difensore, prendendo in consegna l'assegno con l'intesa di recapitarlo al destinatario, collabora col debi tore ai fini dell'adempimento della prestazione. A questa vicenda trove rà applicazione la norma di cui all'art. 1228 c.c., che accolla al debitore la responsabilità del fatto doloso o colposo compiuto dai suoi ausiliari nell'esecuzione dell'obbligazione. [L. Lambo]

Il Foro Italiano — 1998.

L'immobiliare Lamante Domenico non ha svolto attività di

fensiva, in questa sede.

Motivi della decisione. — 1. - È pacifico in causa che:

a) l'immobiliare Lamante, di Lamante Domenico, ha appal tato alcuni lavori edili alla impresa Maggitti, di Maggitti Benito;

b) al termine di questi, Di Filippo Giannino, dipendente del l'appaltatore, assumendo di essere creditore di differenze retri

butive, ha convenuto in giudizio, innanzi al pretore - giudice del lavoro, sia il Maggitti, nella sua qualità di datore di lavoro, sia il Lamante, ai sensi dell'art. 1676 c.c.;

c) nel corso dell'udienza del 28 febbraio 1989 il Lamante, riconoscendo di essere debitore nei confronti dell'appaltatore Maggitti del residuo importo di lire 4.600.000, ha consegnato — al difensore di quest'ultimo — un assegno bancario, di lire

4.692.000 perché consegnasse tale importo al Di Filippo, conse

guendo la propria estromissione dal giudizio;

d) il difensore del Maggitti — peraltro — anziché consegnare

l'assegno in questione al proprio cliente (o eventualmente, al Di Filippo) lo ha trattenuto, consentendo una irregolare circola

zione dello stesso, sì che è rimasto accertato che l'assegno in

parola è stato posto all'incasso, con una falsa firma di girata a nome del Maggitti;

e) all'esito del giudizio innanzi al pretore-giudice del lavoro

quest'ultimo ha condannato il Lamante, in solido con il Mag gitti, al pagamento della somma di lire 4.611.692, in favore del

Di Filippo ed il Lamante, al fine di evitare l'esecuzione coatti

va, ha provveduto al relativo pagamento a mani del Di Filippo;

f) il Lamante ha proposto il presente giudizio per ottenere, dal Maggitti, la restituzione della somma originariamente paga ta tramite assegno.

I giudici di secondo grado hanno accolto la domanda attrice

evidenziando, come accennato in parte espositiva, da una parte, che il difensore del Maggitti era stato investito, tra l'altro, della

facoltà di incassare per conto del mandante somme dirette a

questi, dall'altra, che era risultato provata, comunque, la dimi

nuzione patrimoniale del Lamante per effetto dell'addebito del

l'assegno in contestazione.

2. - Con il primo motivo il ricorrente Maggitti censura la

pronuncia gravata denunciando «violazione di legge, insufficiente

e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controver

sia ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. con riferimento alle parti della sentenza che hanno assunto per provato e dimostrato che la somma portata dal titolo intestato al Maggitti sia stata effetti

vamente incassata dallo stesso».

«Il tribunale — assume il ricorrente — ha omesso di esami nare un punto decisivo, trascurando di tenere in conto alcuno la circostanza obiettiva della lamentata falsità della firma di

girata apposta sull'assegno in questione, per avere l'istante im mediatamente e tempestivamente disconosciuto fin dal primo atto la firma come propria, e che pertanto l'assegno era stato

illegittimamente appreso e posto in circolazione». «A ben vedere — evidenzia ancora il ricorrente — manca

radicalmente la prova dell'effettuato duplicato pagamento stan te l'espresso diniego da parte dell'asserito beneficiario dell'asse

gno di averlo mai ricevuto e incassato».

Sempre nel primo motivo il ricorrente sottolinea, altresì, che «la trasmissione al procuratore in giudizio di un assegno banca rio non trasferibile intestato alla parte rappresentata che risulti, in violazione della clausola di non trasferibilità, non essere sta to incassato dalla parte indicata quale esclusiva beneficiaria, che ne disconosce nel contempo la firma di girata, non integra af fatto ipotesi liberatoria di pagamento bensì costituisce mera pro messa di pagamento non mantenuta, visto che appunto nei con fronti del Maggitti non si è verificato alcun pagamento».

3. - Il motivo è infondato, sotto entrambi i profili in cui si articola.

Come accertato in linea di fatto dai giudici del merito («dalla fotocopia dell'assegno . . . emerge che lo stesso è stato negozia to e che quindi quella somma è stata addebitata sul conto cor rente della immobiliare Lamante, che quindi ha certamente su bito la diminuzione patrimoniale di cui chiede il ristoro») e co

me, del resto, ammette lo stesso ricorrente nella seconda parte del primo motivo (e poi, ancora, nel secondo motivo) è pacifico — in causa — che l'assegno emesso dal Lamante, e per cui è controversia, intestato al Maggitti con la clausola «non trasfe ribile» e consegnato al procuratore ad litem del creditore Mag gitti, è stato negoziato e che, pertanto, il relativo importo è stato addebitato sul conto corrente del Lamante.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Pacifico quanto sopra e non controverso che i giudici del me

rito mai hanno affermato che il Maggitti abbia incassato la som ma di cui all'assegno, si osserva che ai fini dell'accoglimento della proposta domanda era onere del Lamante dimostrare:

— da un lato, che legittimamente aveva adempiuto il proprio debito nei confronti del Maggitti consegnando al difensore ad litem di costui un assegno bancario, non trasferibile, intestato

al Maggitti; — dall'altro, che a fronte di tale assegno sussisteva la prov

vista sia al momento della sua emissione sia in quello della sua

presentazione alla banca trattaria.

Quanto al primo profilo l'art. 1188 c.c. prescrive che il «pa gamento [della obbligazione] deve essere fatto al creditore o

al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal credito

re, o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo».

Pacifico quanto sopra non può dubitarsi — in applicazione della ricordata disposizione e alla luce di una più che consolida

ta giurisprudenza di legittimità sul punto — che il difensore del Maggitti (nel giudizio innanzi al giudice-pretore del lavoro) fosse legittimato a ricevere l'adempimento della prestazione do

vuta dal Lamante.

Ciò tenuto presente — a tacere d'altro — che detto difensore

era stato legittimato, dal proprio mandante, quanto alla contro

versia cui si riferiva la procura ad litem (controversia che ri

guardava sia il rapporto di lavoro con il Di Filippo sia il resi duo credito del Maggitti verso il Lamante per l'eseguito con

tratto di appalto) anche a riscuotere per conto del proprio cliente

(sulla facoltà del procuratore ad litem, ove specificamente auto

rizzato a riscuotere somme dovute al proprio cliente e a liberare

il debitore, Cass. 24 aprile 1971, n. 1199, Foro it., 1971, I, 2283. Sulla legittimazione, a norma dell'art. 1188, 1° comma,

c.c., del procuratore ad litem del locatore a ricevere il paga mento dei canoni arretrati (e/o degli oneri accessori) offerto

ai sensi dell'art. 55 1. n. 392 del 1978 dal conduttore di immobi

le urbano convenuto in giudizio per morosità, Cass. 17 aprile

1987, n. 3791, id., Rep. 1987, voce Locazione, n. 443, nonché

Cass. 27 gennaio 1986, n. 524, id., 1986, I, 1567, ove, in en

trambe, il rilievo che il conduttore non può essere ritenuto ina

dempiente per sua colpa, ove il difensore rifiuti il pagamento).

Quanto poi alla circostanza ampiamente dibattuta in causa,

secondo cui il Lamante, non avendo consegnato al difensore

del proprio creditore denaro avente corso legale nello Stato, ma un assegno bancario non trasferibile, non può ritenersi libe

rato dalla propria obbligazione, non avendo dimostrato che l'as

segno è stato riscosso dal proprio creditore, la deduzione non

coglie nel segno, atteso che il pagamento mediante assegni può essere legittimamente rifiutato e non spiega immediata efficacia

liberatoria, ma l'accettazione degli stessi a parte cretìitoris im

plica il suo consenso a tale modalità di pagamento e l'effetto

liberatorio si verifica con la riscossione dei titoli (Cass. 16 apri le 1984, n. 2438, id., Rep. 1984, voce Obbligazioni in genere, n. 17).

Certo che nella specie il titolo, accettato da colui che era le

gittimato a ricevere la prestazione dovuta dal debitore — sen

z'ombra di dubbio — è stato «riscosso», anche se mediante

la falsificazione della firma del Maggitti, il problema da affron

tare si risolve — in conclusione — nel verificare se di tale «fal

sificazione» debba rispondere l'emittente — come, in pratica, sostiene l'attuale ricorrente — o il prenditore (come, sostanzial

mente, ritenuto dai giudici del merito). Tenuto presente — come in varie occasioni ribadito da que

sta corte — che in tema di pagamento a mezzo di assegno ban

cario, il debitore non può sottrarsi alla richiesta del procuratore del creditore di intestare l'assegno medesimo al nome di esso

procuratore, ove sia in grado di controllare la legittimazione

di tale rappresentante a ricevere la prestazione ed a rilasciare

quietanza liberatoria (art. 1188 c.c.), come nel caso in cui si

tratti del difensore del creditore, al quale il suddetto potere sia

stato conferito con il mandato alla lite promossa per conseguire

l'adempimento del debito (così, ad esempio, Cass. 30 luglio 1982, n. 4359, id., Rep. 1982, voce cit., n. 12), a maggior ragione nella specie deve escludersi che il debitore Lamante sia «ina

dempiente» alla propria obbligazione nei confronti del Maggitti perché, per fatto del procuratore ad litem del proprio creditore,

quest'ultimo non ha, in concreto, mai avuto la disponibilità della

somma dovutagli dal debitore.

A prescindere da ogni altra considerazione, non può tacersi

Il Foro Italiano — 1998.

che a norma dell'art. 1228 c.c. «salva diversa volontà delle par ti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale

dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di

costoro» (da ultimo, in margine a tale disposizione, Cass. 21

febbraio 1998, n. 1883, id., Mass., 201, specie in motivazione): il principio, palesemente è applicabile anche nei confronti della condotta tenuta dagli ausiliari del creditore, nel compimento delle attività collegate all'esecuzione della prestazione (cfr. Cass.

22 gennaio 1976, n. 185, id., Rep. 1976, voce Danni in materia civile, n. 34).

Ne segue, in conclusione, che dovendo solo il Maggitti ri

spondere del fatto illecito del proprio difensore ad litem, una volta dimostrato — come è rimasto accertato in causa, in sede

di merito — che l'assegno a suo tempo consegnato dal Lamante

al difensore Maggitti era dotato di copertura, presso l'istituto

trattario (e, infatti, lo stesso risulta riscosso e il suo importo addebitato sul conto corrente del Lamante), correttamente i giu dici del merito hanno accolto la domanda del Lamante.

4. - Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ancora, «nel

caso di specie ricorre altresì grave responsabilità della banca

che ha pagato imprudentemente a persona diversa dal benefi

ciario di assegno non trasferibile: la banca non avrebbe potuto

pagare, data la clausola di non trasferibilità ben visibile sul tito

lo se non ed esclusivamente al beneficiario dell'assegno»: in

nanzi alla precisa contestazione del Maggitti di non avere mai

incassato né ricevuto e neppure visto l'assegno l'immobiliare

Lamante, osserva il ricorrente, avrebbe dovuto più prudente mente prendere atto che l'assegno era stato purtroppo illegitti mamente pagato dalla banca a persona diversa dall'esclusivo

beneficiario e agire, di conseguenza, contro l'istituto di credito.

Con il terzo, e ultimo, motivo — intimamente connesso al

precedente e da esaminare congiuntamente a questo, infine —

il ricorrente denunciando «violazione e falsa applicazione del

l'art. 43, 1° comma, r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 in tema

di assegno bancario non trasferibile, insufficiente e contraddit

toria motivazione con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.» lamenta — richiamando giurisprudenza di legittimità e di meri to sul punto specifico — che in forza del richiamato disposto normativo l'assegno bancario, ove emesso con la clausola non

trasferibile, può essere pagato solo al prenditore o a richiesta

di costui venire accreditato sul suo conto corrente.

5. - I due motivi sono entrambi infondati, atteso, a tacere

d'altro, che i principi di diritto in esso richiamati, quanto agli obblighi della banca in presenza di assegno bancario emesso

con la clausola «non trasferibile» non vengono, nella specie, in alcun modo, in rilievo.

Non solo, infatti, rispetto al presente giudizio la banca tratta

ria è assolutamente estranea, ma è certo che in questa sede la

parte legittimata (cfr. Cass. 13 ottobre 1993, n. 10111, id., Rep.

1993, voce Titoli di credito, n. 79; 25 novembre 1986, n. 6929,

id., Rep. 1986, voce cit., n. 70) non ha proposto alcuna doman

da contro la stessa, a norma delle denunziate prescrizioni nor

mative.

Né è rilevante — in forza delle considerazioni che precedono — la circostanza che, in pratica, il Maggitti non abbia mai avu

to la materiale disponibilità dell'assegno di cui si discute, certo essendo — come riferito in sede di esame del primo motivo — che il suo difensore ad litem (nel giudizio innanzi al pretore

giudice del lavoro) ha ricevuto a suo nome detto assegno, e

che — per regola generale — anche il creditore — non diversa

mente dal debitore — è soggetto alla disciplina di cui all'art.

1228 c.c. per cui risponde anche dei fatti dolosi o colposi posti in essere dai suoi collaboratori (e consistiti, nella specie, nella

circostanza che il difensore del Maggitti non ha consegnato al

proprio mandante l'assegno intestato a questi). 6. - Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso

deve rigettarsi.

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