+ All Categories
Home > Documents > Sezione III; decisione 10 ottobre 1963, n. 18823; Pres. Amici P., Est. Izzi, Proc. gen. Spadaro...

Sezione III; decisione 10 ottobre 1963, n. 18823; Pres. Amici P., Est. Izzi, Proc. gen. Spadaro...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: lenhan
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Sezione III; decisione 10 ottobre 1963, n. 18823; Pres. Amici P., Est. Izzi, Proc. gen. Spadaro (concl. conf.); Riccardino (Avv. G. Guerra) c. Istituti di previdenza (Avv. dello Stato Cerocchi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 2 (1964), pp. 89/90-91/92 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23156088 . Accessed: 28/06/2014 16:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.50 on Sat, 28 Jun 2014 16:03:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione III; decisione 10 ottobre 1963, n. 18823; Pres. Amici P., Est. Izzi, Proc. gen. Spadaro (concl. conf.); Riccardino (Avv. G. Guerra) c. Istituti di previdenza (Avv. dello Stato

Sezione III; decisione 10 ottobre 1963, n. 18823; Pres. Amici P., Est. Izzi, Proc. gen. Spadaro(concl. conf.); Riccardino (Avv. G. Guerra) c. Istituti di previdenza (Avv. dello Stato Cerocchi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 2 (1964), pp. 89/90-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156088 .

Accessed: 28/06/2014 16:03

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.50 on Sat, 28 Jun 2014 16:03:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione III; decisione 10 ottobre 1963, n. 18823; Pres. Amici P., Est. Izzi, Proc. gen. Spadaro (concl. conf.); Riccardino (Avv. G. Guerra) c. Istituti di previdenza (Avv. dello Stato

89 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

cessiva al 30 giugno 1948 (in cui ormai erasi consumato il

potere di sfollamento di autorità dei sottufficiali). Mutando

tale titolo si dovrebbe conseguentemente negare che l'inte

ressato potesse fruire dei benefici (aggiunta ai fini di

pensione di un periodo di cinque anni) previsti dalla nor mativa richiamata.

Le conseguenze cui si giunge accogliendo in tesi la

possibilità di un sindacato della Corte sul provvedimento di cessazione dal servizio, inducono senza dubbio a far

ritenere l'inammissibilità di siffatto sindacato, il quale verrebbe ad investire necessariamente tale provvedi mento in via principale, in quanto lo priverebbe degli ef

fetti suoi propri ed invaderebbe la sfera di giurisdizione elle sui provvedimenti relativi allo stato giuridico degli

impiegati dello Stato è riservata al Consiglio di Stato, il

quale soltanto, se adito dall'interessato, avrebbe potuto

operare la rimozione di quel provvedimento mediante

l'annullamento che avrebbe travolto tutti gli effetti di

esso ; anche di quelli consistenti in benefici a favore del

l'interessato, quale, fra gli altri, la menzionata aggiunta dei cinque anni agli effetti pensionistici.

Il provvedimento di cessazione dal servizio emesso

sulla base di poteri conferiti dal decreto legisl. n. 500

citato, era quindi produttivo di effetti strettamente

connessi fra loro, talché per potersi concedere i benefici

indicati (e dei quali il ricorrente ebbe a fruire) era neces

sario che l'efficacia di esso decorresse dal 30 giugno 1948,

perchè solo con termine finale a tale data era consentito

esercitare il potere di sfollamento. Ne deriva che la po stuma qualificazione attribuita dalla amministrazione

al servizio relativo al periodo controverso, quale servizio

prestato « da trattenuto » era la logica conseguenza della

fictio operata con l'aver fatto retroagire la cessazione del

servizio a quel termine del 30 giugno 1948, retroattività

che aveva del resto lucrato a-1 ricorrente il beneficio (di

cui, come ormai si sa, altrimenti non avrebbe potuto

fruire) dell'aggiunta ai fini pensionistici di un periodo di cinque anni.

Permanendo perciò integri tutti gli effetti del prov vedimento di cessazione dal servizio e fra essi quello che

fa considerare come prestato « da trattenuto » il servizio

relativo al periodo controverso, ed atteso il prospettato difetto di giurisdizione della Corte a rimuovere quegli effetti, ne scaturisce la impossibilità di valutazione di

quel periodo agli effetti pensionistici, ai sensi dell'art. 1

del r. decreto 21 novembre 1923 n. 2480 che esclude che

possa essere computato ai fini della pensione il tempo nel quale il militare « venga di fatto trattenuto in servi

zio » dopo il collocamento a riposo. La qualificazione come tale del servizio prestato nel

periodo controverso trae origine dalla fictio operata dalla

amministrazione militare, derivandone una situazione

della quale non può sottacersi l'anomalia (perchè in realtà

il servizio non era stato prestato dopo il collocamento a

riposo) che evidentemente il ricorrente non ritenne di

dover far rimuovere mediante i rimedi giuridici offertigli dall'ordinamento (ricorso al Consiglio di Stato) per gli

innegabili vantaggi che a lui sarebbero derivati, come

avvenne (beneficio dell'aggiunta dei cinque anni ai fini

della pensione) dal mancato annullamento del provvedi mento di cessazione dal servizio, del quale lamenta attual

mente l'illegittimità in sede peraltro incompetente, pur

dopo aver fruito dei benefici ad esso connessi.

Il ricorso devesi perciò respingere riconoscendosi tut

tavia che concorrono giusti motivi per compensare le

spese del giudizio. Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI CONTI.

Sezione III ; decisione 10 ottobre 1963, n. 18823 ; Pres. Amici P., Est. Izzi. Proc. gen. Spadaro (conci, conf.) ; Riccardino (Avv. G. Guerra) c. Istituti di previdenza (Avv. dello Stato Cerocchi).

Corte del conti — l'unto pregiudiziale — Precedente decisione del Consiglio di Stato — Riesame agli eiietti della pensione — Inammissibilità (E. d. 12

luglio 1934 n. 1364, t. u. delle leggi sulla Corte dei

conti). Medico — Medico condotto — Dimissioni di nitido

Trattamento «li quiescenza per i sanitari iscritti alla cassa di previdenza — Esclusione (Legge 6

luglio 1939 n. 1035, approvazione del regolamento della cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari, art. 25 e seg.).

La controversia circa la legittimità del provvedimento di cessazione dal servizio di un medico condotto, già decisa dal Consiglio di Stato, non può formare oggetto di nuovo

esame, sia pure ai soli effetti della pensione, da parte della Gorte dei conti che, su tale punto pregiudiziale, è vincolata alle statuizioni contenute nel giudicato del

Consiglio di Stato. (1) La risoluzione del rapporto d'impiego di un medico condotto

per effetto della declaratoria eli dimissioni di ufficio non può dar luogo al trattamento di quiescenza, previsto per i sanitari iscritti all'apposita cassa di previdenza. (2)

La Corte, ecc. — Il diritto a trattamento di quiescenza dei sanitari iscritti all'apposita cassa di previdenza è

regolato dagli art. 25 e segg. del relativo ordinamento

approvato con legge 6 luglio 1939 n. 1035 e successive modificazioni : norme che esplicitamente prevedono le varie ipotesi ricorrendo le quali spetta agli interessati la

pensione vitalizia o l'indennità per una sola volta. Tra le ipotesi predette, mentre è menzionato il caso

in cui l'iscritto sia stato dispensato dall'ufficio in seguito a provvedimento disciplinare, non è invece incluso quello in cui la risoluzione del rapporto d'impiego sia avvenuta

per effetto di dimissioni di ufficio ; onde l'amministra zione della cassa, in difetto delle condizioni di legge, con l'impugnato decreto ha ritenuto di non accogliere la domanda di pensione avanzata dal ricorrente.

L'esame di merito della causa sottoposta alla cogni zione del collegio tende pertanto ad accertare preliminar mente, giusta le argomentazioni svolte dalle parti e dal

(1) Non constano precedenti editi. Per qualche riferimento, cfr. Corte conti 17 febbraio 1961, Foro it., Rep. 1901, voce

Pensione, n. 458, in cui si afferma che la Corte dei conti in sede di giudizio in materia di ripristino del diritto a pensione e solo ai fini di tale giudizio, può dare all'adottato provvedi mento di dimissioni d'ufficio la diversa configurazione di desti tuzione con perdita del diritto a pensione.

In senso sostanzialmente difforme dalla prima massima

appaiono le decisioni della Corte conti 9 marzo 1951, id., Rep. 1951, voce cit., n. 144 e 6 luglio 1942, id., Rep. 1943-45, voce cit., nn. 272, 273. Nella prima di esse si afferma che la Corte dei

conti, nella sfera di giurisdizione in materia di pensioni, può giudicare di ogni diritto influente sulla misura e sulla decor renza della pensione, anche quando il provvedimento impugnato sia stato dichiarato legittimo con decreto del Capo dello Stato

emesso su ricorso straordinario. Nella seconda, che il provvedi mento amministrativo di cessazione dal servizio può, ai sensi dell'art. 174 del t. u. 21 febbraio 1895, essere sostituito dalla

pronunzia della Corte dei conti e che agli effetti della pronunzia anzidetta e fuori di ogni vincolo, per quanto di competenza del

l'autorità amministrativa o di altri organi giurisdizionali in

materia di rapporto di impiego pubblico, la Corte è competente a conoscere con giurisdizione esclusiva se esistono le condizioni

normative per il diritto a pensione. Nello stesso ordine d'idee delle ultime decisioni citate, cfr.

Corte conti 13 novembre 1937, id., Rep. 1938, voce cit., nn. 13,

14, su una fattispecie molto simile a quella oggetto della pre sente.

(2) Non constano precedenti editi.

This content downloaded from 185.31.195.50 on Sat, 28 Jun 2014 16:03:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione III; decisione 10 ottobre 1963, n. 18823; Pres. Amici P., Est. Izzi, Proc. gen. Spadaro (concl. conf.); Riccardino (Avv. G. Guerra) c. Istituti di previdenza (Avv. dello Stato

91 PARTE TERZA 92

pubblico ministero, se sia legittima la deliberazione eon

la quale il dottor Riccardino fu dichiarato dimissionario

di ufficio o se essa debba piuttosto intendersi come sem

plice sanzione disciplinare, diverse essendo le conseguenze scaturenti'dalla esatta qualificazione giuridica del prov vedimento^di cessazione dal servizio, in rapporto alla

legittimità del decreto negativo di pensione di cui parti colarmente si discute nell'attuale controversia.

Si è avuto modo di esporre in narrativa clic la legitti mità della declaratoria di dimissioni*,di'~ufficio è stata

riconosciuta dal Consiglio di Stato in sede di autonoma

impugnativa, da parte del consorzio medico Chiaverano

Cascinette di Ivrea, della decisione 3-22 dicembre 1952

con la quale la Giunta provinciale amministrativa di

Torino aveva annnullato, tra l'altro, la richiamata delibe

razione consortile ; sicché occorre anzitutto precisare quale efficacia spieghi la pronuncia del Consiglio predetto, dive

nuta inoppugnabile, in rapporto al giudizio pensionistico instaurato innanzi a questa Corte. Si è sostenuto da parte del procuratore generale, in contrasto col patrocinio del

l'amministrazione resistente, che la competenza della

Corte dei conti a conoscere anche della legittimità del

provvedimento di cessazione dal servizio discende dalla

natura di giurisdizione piena ed esclusiva in materia di

pensioni, esplicitamente attribuita alla Corto~m ed esima

dalla legge istitutiva 14 agosto 1865 n. 800 e confermata

dal r. decreto 12 luglio 1934 n. 1214 ; natura che con

sente di estendere il campo delle indagini, sia pure in

via incidentale, alla legittimità di tutti gli atti ammini

strativi che comunque si ripercuotano sui provvedimenti di quiescenza.

Ma tale tesi, se da un lato appare fondata, anche in

base all'art. 34 cod. proc. civ. e alla costante giurispru denza di questa Corte, con riferimento agli atti la cui

conformità alla legge non sia stata contestata anterior

mente alla impugnativa di un provvedimento di pen

sione, non può essere condivisa con riguardo alla pre sente fattispecie, la quale, essendo stata oggetto di un

precedente e apposito giudizio, va inquadrata e risolta

alla luce del problema dei limiti obiettivi del giudicato amministrativo.

Premesso, in proposito, come sia ormai pacificamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in

ossequio al principio della unità della giurisdizione, l'effi

cacia di cosa giudicata anche alle decisioni del giudice amministrativo allorché l'accertamento concerna la legit timità del medesimo atto, si tratta qui di stabilire quale valore sia da attribuire alla legittimità dell'atto deciso con

precedente giudizio, quando da essa dipenda la questione di legittimità di altro atto costituente l'oggetto di un suc

cessivo giudizio instaurato innanzi ad organi giurisdizio nali diversi.

In sostanza, poiché la legittimità della declaratoria di

dimissioni di ufficio costituisce una contestazione nei

confronti dell'oggetto dell'attuale giudizio, la questione si pone con nesso di pregiudizialità alla decisione della

lite, rappresentata, come innanzi si è precisato, dalla legit timità del decreto negativo di pensione : provvedimento che trova il suo necessario presupposto, logico e giuridico,

proprio nella qualificazione dell'atto di cessazione dal ser

vizio dell'interessato.

Ora, non va trascurato che, in quanto la connata que stione era stata già proposta, nei confronti dello stesso

ricorrente, come domanda principale dinanzi al Consiglio di Stato, e cioè innanzi al giudice speciale investito di

cognizione generale di tutti gli atti amministrativi atti

nenti al rapporto d'impiego dei pubblici dipendenti, la

soluzione di essa non può non essere ancorata alla defi

nizione del precedente giudizio, conclusosi con l'accogli mento del ricorso del consorzio medico e col correlativo

riconoscimento della piena legittimità del provvedimento di cessazione dal'servizio del dottor Riccardino. Ciò per il rilievo che l'accertamento della legittimità, allorché

identici siano, come nella presente fattispecie, i vizi del

l'atto dedotti e presi in esame dal giudice, è universal

mente ritenuto vincolante non solo per la successiva atti

vità dell'amministrazione che ha emesso l'atto medesimo, ma anche in successivi giudizi, pure se questi siano cele

brati innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero a

giudici speciali diversi.

Discende dalle precedenti considerazioni che nei con

fronti dell'attuale giudizio pensionistico, il cui oggetto è

rappresentato dalla impugnazione del decreto negativo di

trattamento di quiescenza, la contestata legittimità del

provvedimento di cessazione dal servizio si configura, più che come questione pregiudiziale, la quale sarebbe suscet

tiva di cognizione incidentale da parte del giudice compe tente a decidere la questione principale, come un vero e

proprio punto pregiudiziale su cui la controversia è stata

già risolta con autonomo giudizio ; sicché, indipendente mente dalla contestazione delle parti, diventa giuridica mente impossibile un nuovo accertamento al quale osta

la formazione della res indicata.

Deve pertanto pervenirsi alla conclusione che l'avve

nuta risoluzione del rapporto d'impiego per effetto della

declaratoria di dimissioni di ufficio, di cui è incontesta

bile la legittimità a seguito dell'accertamento effettuato

dal Consiglio di Stato, non realizza le condizioni di legge

per riconoscere fondata la domanda del ricorrente ; onde, essendo il provvedimento impugnato immune da censura, il gravame va respinto pur concorrendo apprezzabili motivi per far luogo alla compensazione delle spese giu diziali.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Commercio di vendita al pubblico — Magazzini a

prezzo unico — Licenza prefettizia — Presupposti

(R. d. 1. 21 luglio 1938 n. 1468, disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico, art. 1 ; r. d. 1. 16 dicembre

1926 n. 2174, disciplina del commercio di vendita al

pubblico, art. 3).

La concessione della licenza prefettizia per l'esercizio di magazzini a prezzo unico deve essere subordinata alle stesse valutazioni che, in virtù dell'art. 3 del r. decreto

legge 16 dicembre 1926 n. 2174, sono compiute dal sindaco

per il rilascio delle ordinarie licenze di commercio. (1)

Consiglio di Stato ; Sezione V ; decisione 25 ottobre

1963, n. 886 ; Pres. Gallo P., Est. Di Pace ; Soc. Magazzini Standa (Avv. Salis) c. Min. ind. (Avv. dello Stato Mataloni).

(1) Non constano precedenti editi. Per qualche riferimento, cfr. Min. ind. 26 giugno 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Com mercio di vendita al pubblico, n. 45, favorevolmente commentata dal Cansacchi, in Giur. it., 1962, III, 25 ed in Dir. economia, 1961, 1222 ; e, sempre per riferimenti, Sez. Y 3 luglio 1963, n. 395, retro, 77, con ampia nota di richiami.

Vedi, altresì, Min. ind. 30 aprile 1962, n. 1519/C, proti 163121, Corriere amm., 1962, 1519.

* * *

La Sezione ha così motivato : « Il ricorso è infondato. Nel

primo motivo la ricorrente sostiene innanzi tutto che nella specie non era applicabile l'art. 3 del decreto legge 16 dicembre 1926 n. 2174 perchè tale norma si applicherebbe ai normali negozi di vendita, mentre nella specie si tratta di spacci di vendita di merci a prezzo unico, regolati dalle norme del decreto 21 luglio 1938 n. 1468. Ma tale assunto non può essere condiviso giacché il decreto 21 luglio 1938 n. 1468 ha stabilito solo un procedi mento diverso per la concessione delle licenze di commercio ai negozi di vendita a prezzo unico, senza però modificare le norme sostanziali disposte dal decreto n. 2174 del 1926. Perciò il pre fetto, nell'esaminare la domanda di concessione della licenza per

This content downloaded from 185.31.195.50 on Sat, 28 Jun 2014 16:03:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended