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sezione III penale; sentenza 10 dicembre 1991; Pres. Accinni, Est. Pioletti, P.M. Izzo (concl....

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sezione III penale; sentenza 10 dicembre 1991; Pres. Accinni, Est. Pioletti, P.M. Izzo (concl. conf.); ric. Lezzi. Conferma Pret. Napoli 28 gennaio 1991 Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 567/568-569/570 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187661 . Accessed: 28/06/2014 08:12 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.109.6.2 on Sat, 28 Jun 2014 08:12:13 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III penale; sentenza 10 dicembre 1991; Pres. Accinni, Est. Pioletti, P.M. Izzo (concl.conf.); ric. Lezzi. Conferma Pret. Napoli 28 gennaio 1991Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 567/568-569/570Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187661 .

Accessed: 28/06/2014 08:12

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PARTE SECONDA

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 10 di

cembre 1991; Pres. Accinni, Est. Pioletti, P.M. Izzo (conci,

conf.); ric. Lezzi. Conferma Pret. Napoli 28 gennaio 1991.

Bellezze naturali (protezione delle) — Distruzione o deturpa mento — Omissione — Reato — Fattispecie (Cod. pen., art.

40, 734).

Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, di

cui all'art. 734 c.p., può essere commesso anche mediante

comportamento omissivo quando a carico dell'agente sia rav

visabile un dovere di agire rimasto inadempiuto (nella specie, un sindaco è stato ritenuto responsabile del reato ex art. 734

c.p., avendo omesso dolosamente di attuare la recinzione, già

deliberata, di una villa comunale, sottoposta a vincolo paesi

stico, determinandone cosi un apprezzabile degrado causato

dalla massiccia presenza all'interno di essa di autovetture in

sosta). (1)

Svolgimento del processo. — Con sentenza del Pretore di Na

poli del 28 gennaio 1991 Lezzi Pietro è stato condannato alla

pena di lire 10.000.000 di ammenda per il reato di cui agli art.

40, cpv., e 734 c.p. per avere, nella sua qualità di sindaco del

comune di Napoli, cagionato l'alterazione della villa comunale, di proprietà del comune e tutelata dalla legge sulle bellezze na

turali, evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire con l'a

dozione di misure idonee tra cui la recinzione legittimamente deliberata e non eseguita; in Napoli sino al giugno 1989.

Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassa

zione denunciando il vizio di difetto di motivazione sull'esisten

za dell'elemento obiettivo del reato, costituito dalla alterazione

della villa comunale di Napoli, e sulla sussistenza di una radica

fi) I. - La sentenza conferma la tesi secondo cui il reato di deturpa mento di bellezze naturali può essere integrato anche da una condotta omissiva, come quella di un pubblico funzionario rimasto inerte nell'e sercizio dei propri poteri-doveri di salvaguardia dell'integrità di un bene

sottoposto a vincolo paesaggistico (cfr., in tal senso, Cass. 11 aprile 1980, Marri, Foro it., Rep. 1980, voce Bellezze naturali, n. 55, che ha sul punto confermato Pret. Orvieto 29 settembre 1979, id., 1980, II, 371, con nota di richiami. Nello stesso senso, v. anche Pret. Tirano 4 dicembre 1985, id., Rep. 1988, voce cit., n. 64).

II. - Secondo la pronuncia in rassegna, nel caso di specie, l'imputato (sindaco pro tempore di Napoli) era «garante» della salvaguardia di una villa di proprietà comunale, sottoposta a vincolo, sulla base della normativa regionale in subiecta materia, essendo peraltro del tutto irri levante la delega attribuita ad un assessore, in quanto il delegante frui sce comunque del potere di direttiva e controllo. Per la verità, sul pun to, di diverso avviso è stata di recente Cass. 4 febbraio 1992, Bodo, id., Rep. 1991, voce Infortuni sul lavoro, n. 196, secondo cui il sindaco trasferisce all'assessore, all'uopo delegato, l'esercizio dei poteri-doveri nella materia delegata e con essi anche le specifiche responsabilità del settore (nel caso di specie in materia di prevenzione antinfortunistica), salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza e di direttiva, inerenti al ruolo di autorità delegante, in caso di apposita segnalazione di peculiari in convenienti. Occorre, però, sottolineare che nella presente fattispecie 11 prevenuto si era adoperato per evitare non solo l'attuazione della delibera di recinzione della villa comunale, ma anche di progetti alter nativi (ossia della posa in opera di paletti e piante floreali), finalizzati ad evitare la massiccia invasione del parco da parte di autovetture.

In sostanza, egli si era intromesso in modo (deliberamente) ostruzio nistico nella (cattiva) gestione del bene vincolato.

III. - In giurisprudenza, è stato più volte sottolineato in relazione all'art. 734 c.p. che: a) i suoi destinatari sono non soltanto i proprieta ri, possessori o detentori di immobili vincolati, ma quanti comunque possano effettuare costruzioni o demolizioni nelle località assoggettate a vincolo (Cass. 20 marzo 1973, Fontanini, e 9 aprile 1973, Santarelli, id., Rep. 1974, voce Bellezze naturali, nn. 23, 24; 5 novembre 1982, Visconti, id., Rep. 1984, voce cit., n. 19); b) esso non è escluso dalla circostanza che la zona sia già stata deturpata da terzi (Cass. 30 gen naio 1991, Bigazzi, id., Rep. 1991, voce cit., n. 77; 2 febbraio 1987, Cosma, id., Rep. 1988, voce cit., n. 62; 30 ottobre 1986, De Vitis, id., Rep. 1987, voce cit., n. 102; 15 ottobre 1985, Pultrone, 53, 54), 12 giugno 1985, Calò, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 53, 54), essendo

comunque necessario che la denunziata alterazione sia reale ed effetti

va, non essendo sufficiente l'alterazione del luogo a seguito di una qual siasi manomissione (Cass. 14 ottobre 1983, D'Amico, id., Rep. 1985, voce cit., n. 44; 31 gennaio 1986, Bonanno, id., Rep. 1987, voce cit.,

Il Foro Italiano — 1993.

le trasformazione del bene protetto, necessaria per la sussisten

za del reato; il ricorrente inoltre deduce la mancanza di motiva

zione sul comportamento omissivo rilevante ex art. 40, cpv.,

c.p. e la mancanza di rapporto causale tra la omessa recinzione

della villa e la sua alterazione: con l'ultimo motivo di censura

il ricorrente denuncia la contraddittorietà della sentenza del Pre

tore di Napoli che nell'affermare la sua responsabilità ha assol

to gli altri imputati che avevano tenuto comportamenti non dis

simili. Motivi della decisione. — Ritiene la corte che il ricorso di

Lezzi, condannato dal Pretore di Napoli per la contravvenzione

di cui all'art. 734 c.p., per non aver impedito l'alterazione della villa comunale di Napoli, che aveva l'obbligo giuridico di impe

dire, quale sindaco del comune di Napoli, con l'adozione di

misure idonee, tra cui la recinzione della villa, deliberata e da

lui non voluta eseguire, sia infondato nei suoi vari motivi pro

posti, e quindi debba essere rigettato. E infatti, prendendo in esame la prima censura, sul difetto

di motivazione sulla sussistenza dell'elemento obiettivo del rea

to, cioè l'alterazione della bellezza naturale del luogo soggetto alla speciale protezione dell'autorità, alterazione che, secondo

il ricorrente, sussiste solo quando il bene protetto abbia subito

una radicale trasformazione, l'infondatezza di tale censura ri

sulta chiara sol che si pongano a fronte i principi costantemente affermati da questa corte nell'interpretazione della fattispecie di reato addebitata con la fattispecie concreta quale ritenuta, con motivazione congrua ed esente da vizi, dal Pretore di Napoli.

Per quanto concerne il significato da assegnare all'ipotesi di

alterazione delle bellezze naturali, nei limiti che qui interessano, tale evento consiste nella diminuzione del godimento estetico

che il luogo offriva, e ciò avviene anche quando il luogo, pur rimanendo invariato, non sia più fruibile per gli ostacoli frap

n. 105; 11 maggio 1968, Berti, id., 1968, II, 5, con nota redazionale), determinandosi il perfezionamento della condotta criminosa (in modo istantaneo) nel momento del compimento dell'atto rivolto ad alterare o distruggere la bellezza del luogo, pur perdurando (con effetto perma nente) il danno derivante dall'alterazione o distruzione (cosi, tra le al

tre, Cass. 29 settembre 1981, Volpi, id., Rep. 1982, voce cit., n. 39; 18 maggio 1983, Pinna, 10 maggio 1983, Piras, e 14 aprile 1983, Costri

ni, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 20, 22, 24; 29 giugno 1984, Cirri, id., Rep. 1985, voce cit., n. 50; 6 aprile 1988, Scalici, id., Rep. 1989, voce cit., n. 71; contra, Cass. 1° febbraio 1979, Duca, id., Rep. 1979, voce cit., n. 34; 18 maggio 1983, Tancredi, id., Rep. 1984, voce cit., n. 21, che non escludono la condotta illecita — eventualmente — per manente. Sul punto, cfr. anche Cass. 21 febbraio 1985, Tinaro, id., Rep. 1986, voce cit., n. 56, secondo cui nel caso di attività vietata —

di cava, nel caso di specie — solo con la sua cessazione — dopo una serie di atti plurimi e frazionati nel tempo — il reato si perfeziona; nello stesso senso, Cass. 2 maggio 1983, Capirchio, id., Rep. 1984, voce cit., n. 23); c) esso ha conseguentemente natura di reato di danno

(effettivo) e non di (semplice) pericolo (cosi, Cass. 22 novembre 1983, Di Loreto, e 11 giugno 1984, Dolce, id., Rep. 1985, voce cit., nn. 46, 45; 17 gennaio 1985, Ferrantini, id., Rep. 1986, voce cit., n. 55; 31 ottobre 1986, Bonanno, id., Rep. 1987, voce cit., n. 105, e in motiva

zione, sez. un. 28 febbraio 1989, Liberati, id., Rep. 1989, voce Sanità pubblica, n. 309 e Cass. pen., 1989, spec. 1202, e, più di recente, Cass. 21 ottobre 1992, Molinari, che sarà riportata su un prossimo fascicolo.

IV. - Per la tesi secondo cui le zone di particolare interesse ambienta

le, vincolate ai sensi dell'art. 1 1. 8 agosto 1985 n. 431, sarebbero (legit timamente) assoggettate ad una più intensa tutela (anche penale) rispet to alle bellezze naturali vincolate con provvedimento singolo ex 1. 1497/39, cfr. Corte cost. 27 novembre 1991, n. 431, Foro it., 1992, I, 298, con ampia nota (critica) di Fuzio. In argomento, va anche ricordata Cass. 3 marzo 1988, D'Avino, id., Rep. 1989, voce Bellezze naturali, n. 65, annotata criticamente da Santoloci, in Riv. pen., 1989, 50, secondo cui il reato ex art. 734 c.p. non è configurabile in relazione a bellezze naturali protette in forza di legge e di provvedimento delle autorità

competenti in mancanza dell'inclusione della zona negli elenchi delle bellezze paesaggistiche oppure, in difetto della qualifica che si intende tutelare con la 1. 431/85, dei beni del terreno da tutelare.

V. - Per ulteriori richiami di giurisprudenza a proposito dei riflessi del nulla osta paesistico, ai fini della configurabilità dell'elemento psi cologico del reato de quo, cfr. sub 5) la nota redazionale a Cass. 29 settembre 1992, Serlenga, Foro it., 1993, II, 475.

VI. - In dottrina, sull'art. 734 c.p., da ultimo, Fuzio, La tutela del

paesaggio e dei parchi tra novità legislative e diritto vivente, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1993, 133 ss.

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GIURISPRUDENZA PENALE

posti; inoltre: il danno cagionato alle bellezze naturali con la

alterazione non è necessario che sia irreparabile, sussistendo il

reato anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristi

nata, né è necessario che sia di consistente gravità (sez. un. 28

febbraio 1989, Liberati, Foro it., Rep. 1989, voce Sanità pub

blica, n. 309), purché la lesione non sia puramente momentanea

perché in tal caso non vi è danno apprezzabile. Esaminando ora la fattispecie concreta, premesso che la villa

comunale, realizzata dal Vanvitelli sul finire del '700 e di pro

prietà del comune, è soggetta alla 1.1° giugno 1939 n. 1089

per effetto del decreto del 27 maggio 1958 del ministro per la

pubblica istruzione, la sua alterazione risulta dalla congrua mo

tivazione della decisione pretorile, esente da errori di diritto per ché ha correttamente applicato i principi più volte enunciati da

questa corte. Infatti il pretore, sulla scorta di una inchiesta gior nalistica apparsa su quotidiano locale, delle concordi e qualifi cate esposizioni dell'ingegnere capo servizio del comune, di com

ponenti dell'amministrazione straordinaria cui è subentrata la

giunta Lezzi, di docente della facoltà di architettura, delle stes

se ammissioni del Lezzi e degli altri imputati (poi assolti) che

parlavano di degrado della villa anche per le persone che la

frequentavano, e soprattutto in base ai rilievi fotografici (da cui può ben desumersi la prova del reato: sez. un. 28 febbraio

1989, cit.) che evidenziano non solo statue imbrattate e selciati

irregolari ma anche e in primo luogo che il parco era stato tra

sformato in «autorimessa pubblica, occupato da una massiccia

e costante presenza di autovetture lasciate in sosta», è giunto alla conclusione della sussistenza della alterazione, perché la frui

zione della villa era fortemente compromessa. E tale motivazio

ne è ineccepibile perché è di estrema evidenza che anche la sola

destinazione a parcheggio della villa, pur non volendo conside

rare gli altri ulteriori aspetti di alterazione, diminuisce in modo

stabile e grave il pubblico godimento da parte della cittadinanza

del bene protetto. Non ha poi pregio il successivo motivo di censura relativo

al difetto di motivazione sul comportamento omissivo rilevante

ex art. 40, cpv., c.p., secondo il quale «non impedire un even

to, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a ca

gionarlo». È opportuno precisare che l'equiparazione del «non impedi

re» al «cagionare», in funzione dell'obbligo giuridico di impe dire l'evento, consente di costruire le fattispecie commissive, quale è appunto quella di cui all'art. 734 c.p., in fattispecie omissive

improprie, sussistendo la giuridicità dell'obbligo che costituisce

l'obbligato in posizione di garanzia rispetto al bene penalmente

protetto.

Quanto alla giuridicità dell'obbligo il pretore ha sottolineato

che la 1. reg. Campania 1° settembre 1981 n. 65 delega ai comu

ni le funzioni amministrative ex art. 82, 2° comma, lett. b, d,

ed/, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 per le zone sottoposte a vinco

lo paesistico, sicché per la villa comunale di sua proprietà il

comune di Napoli è garante dell'interesse protetto; il pretore individua altresì il sindaco quale organo comunale titolare del

potere-dovere di promuovere e curare l'attuazione della tutela

delle belleze naturali, per l'ampiezza e la incisività delle funzio

ni che la legge gli attribuisce, rilevando correttamente che la

posizione di garante non viene meno per effetto del potere di

delega delle funzioni, esercitate ex art. 67, 2° comma, r.d. 12

febbraio 1911 n. 297, perché permane nel delegante il potere

di direttiva e di controllo.

Quanto poi alla violazione da parte del sindaco Lezzi dell'ob

bligo giuridico di attivarsi il pretore ha premesso che vi era deli

bera commissariale n. 5228 del 22 giugno 1987 che aveva ap

provato il progetto relativo al restauro e alla recinzione della

villa comunale, evidenziando che il Lezzi, nella successiva am

ministrazione, dichiaratamente contrario alla recinzione della vil

la, pur a conoscenza del suo degrado, teneva un comportamen

to dissuasivo rispetto alle iniziative degli assessori competenti

volte alla attuazione della delibera a suo tempo approvata, giun

gendo persino a far rinviare in una riunione di giunta comunale

(10 maggio 1988) l'approvazione della proposta (già all'ordine

del giorno) di assunzione del mutuo necessario per la realizza

zione dei lavori, essendovi già la disponibilità della cassa depo

siti e prestiti. Il pretore ha inoltre notato che il Lezzi avrebbe

potuto agevolmente dare esecuzione a progetti alternativi, già

concepiti nella precedente amministrazione, quali la posa in opera

di paletti e piante floreali lungo i perimetri del parco più sguar

II Foro Italiano — 1993 — Parte II-14.

niti, in modo di impedire le alterazioni più evidenti e continue, come la massiccia presenza di autovetture, ma non ha provve duto neanche a ciò.

Relativamente al rapporto di causalità tra la violazione dei

doveri, non solo particolari ma anche specifici e attuali — per la sussistenza di una delibera ad hoc che doveva avere esecuzio

ne — del sindaco Lezzi, e l'avvenuta alterazione della villa, del

quale il ricorrente sostiene la insussistenza con apposito motivo

di ricorso, conviene ricordare che nei reati omissivi impropri l'evento può considerarsi causato dall'omissione soltanto quan do si possa accertare che l'azione che è stata omessa sarebbe

stata idonea ad impedire la verificazione dell'evento (per fatti

specie analoga di responsabilità di amministratori regionali per l'alterazione della rupe di Orvieto, cfr. Cass., sez. VI, 11 aprile

1980, n. 776, Marri, id., Rep. 1980, voce Bellezze naturali, n.

55). Nella specie, dal ragionevole e quindi incensurabile apprez zamento del pretore si desume non esservi dubbi® che l'attua

zione della già disposta radicale misura protettiva della villa con

la sua recinzione avrebbe impedito la sua alterazione in ogni suo aspetto, e di fronte alla sussistenza del nesso causale è del

tutto superfluo soffermarsi sull'omissione di ipotesi di tutela

alternative, perché queste non sono state deliberate e comunque non sono state attuate.

Non sussiste infine la contraddittorietà della motivazione tra

la condanna del ricorrente e la assoluzione per non aver com

messo il fatto dei coimputati Pezzotta Aldo, Arnese Salvatore

e Rusciano Rosario, assessori rispettivamente preposti all'edili

zia pubblica, al restauro dei monumenti ed alle finanze, avendo

il pretore posto in evidenza come le iniziative di costoro per l'attuazione della ricordata delibera sono state frustrate dall'i

nerzia e dagli ostacoli frapposti dal sindaco Lezzi.

CORTE DI ASSISE DI CASSINO; sentenza 27 gennaio 1992;

Pres. ed est. Urbano; imp. Vasta ed altro.

CORTE DI ASSISE DI CASSINO;

Intercettazione di conversazioni o comunicazioni — Trascrizio

ne e acquisizione dei nastri in sede dibattimentale — Ammis

sibilità (Cod. proc. pen., art. 268). Intercettazione di conversazioni o comunicazioni — Conversa

zione tra presenti — Modalità di esecuzione — Competenza del pubblico ministero (Cod. proc. pen., art. 266, 267).

I nastri relativi a intercettazioni di comunicazioni, svoltesi nel

rispetto dei presupposti e delle formalità previsti dalla legge,

che non siano stati trascritti e acquisiti nel fascicolo per il

dibattimento nella fase ad esso anteriore, possono essere tra

scritti e acquisiti in sede dibattimentale. (1) Nel caso di intercettazione di conversazioni tra soggetti presen

ti, la individuazione, la predisposizione e l'uso dello strumen

to tecnico che ne consente l'effettuazione sono demandati,

nel silenzio della legge, alla regolamentazione effettuata dal

pubblico ministero mediante il decreto che dispone le modali

tà dell'intercettazione a seguito del provvedimento di autoriz

zazione del giudice per le indagini preliminari. (2)

(1-2) Non constano precedenti specifici. In generale, sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,

v. Caprioli, Intercettazione o registrazione di colloqui tra persone pre senti nel passaggio dal vecchio al nuovo codice di procedura penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, 143; De Gregorio, Diritti inviolabili

dell'uomo e limiti probatori neI processo penale, in Foro it., 1992, I,

3257; Fumu, in Commento al nuovo codice di procedura penale coordi

nato da Chiavario, Torino, 1990, II, 771, sub art. 266-271; Gaito, In tema di intercettazioni delle conversazioni in abitazioni private, in

Giur. it., 1991, II, 466; Nappi, Guida al nuovo codice di procedura

penale, 3a ed., Milano, 1992, 183.

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