sezione III penale; sentenza 14 giugno 2002; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Albano (concl.conf.); ric. Proc. gen. App. Ancona in c. Paolini. Conferma Trib. Urbino 26 marzo 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 1 (GENNAIO 2003), pp. 1/2-3/4Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198146 .
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Anno CXXVIII Roma, 2003 Volume CXXVI
IL FORO
ITALIANO
PARTE SECONDA
GIURISPRUDENZA PENALE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 14
giugno 2002; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Albano
(conci, conf.); ric. Proc. gen. App. Ancona in c. Paolini.
Conferma Trib. Urbino 26 marzo 2001.
CORTE DI CASSAZIONE;
Acque pubbliche e private — Tutela dall'inquinamento —
Superamento dei limiti di accettabilità — Immissione oc casionale — Reato — Esclusione (D.leg. 11 maggio 1999 n.
152, disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il tratta
mento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provo cato dai nitrati provenienti da fonti agricole, art. 59; d.leg. 18
agosto 2000 n. 258, disposizioni correttive e integrative del
d.leg. 11 maggio 1999 n. 152, in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, 4° comma, 1. 24 aprile 1998 n. 128, art. 23).
In materia di inquinamento idrico, il superamento dei valori li
mite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell'ali. 5, in relazione alle so
stanze indicate nella tabella 5 dello stesso allegato, ricolle
gabile ad «un 'immissione occasionale» di acque reflue indu
striali non è più previsto dalla legge come reato a seguito della soppressione di detto inciso, contenuto nell'art. 59, 5°
comma, d.leg. 152/99, disposta dall'art. 23, 1° comma, lett.
e), d.leg. 18 agosto 2000 n. 258. (1)
(1) Non constano precedenti in termini.
L'interpretazione accolta dalla corte è senza dubbio corretta perché la modifica dell'art. 59 (dalla cui previsione originaria sono gtate sop
presse le parole «ovvero da una immissione occasionale») non può es
sere intesa nel senso di attribuire ad essa il valore di un'equiparazione delle immissioni occasionali agli scarichi con il conseguente permanere della loro illiceità penale nel caso di superamento dei parametri legali. Infatti, come osserva la corte, l'immissione occasionale non è compati bile con la nozione di scarico accolta dalla nuova normativa (v., in pro
posito, Cass. 3 settembre 1999, Rivoli, Foro it., 2000, II, 414: il d.leg. 152/99 ha distinto lo scarico di acque reflue e l'immissione occasiona
le: il primo deve avvenire a mezzo di qualsiasi sistema stabile — anche
se non ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione —
di rilascio di acque reflue; la seconda ha invece il carattere dell'ecce
zionalità e non è più prevista come reato con riferimento alla mancanza
di autorizzazione, mentre è ancora tale in relazione al superamento dei
limiti d'accettabilità) e pertanto, mediante la soppressione del riferi
mento alle immissioni occasionali, il legislatore ha voluto escludere
tale evento dalla fattispecie criminosa. In tema, Prati, Inquinamento idrico, Milano, 2001, 172, ha osservato
che «per quanto riguarda il problema della punibilità dell'immissione
Il Foro Italiano — 2003 — Parte II-1.
Svolgimento del processo. — Con la sentenza di cui in epi
grafe il Tribunale di Urbino ha, tra l'altro, assolto il Paolini dal
reato di cui agli art. 59, 5° comma, d.leg. 152/99 e 21, 4° com
ma, 1. 319/76, ascrittogli per avere, in qualità di legale rappre sentante dell'insediamento produttivo P.R.B. s.r.l., nell'effet
tuazione degli scarichi, superato i valori limite fissati nella ta
bella 3 dell'ali. 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella
5 del predetto d.leg. 152/99 (parametri cadmio, cromo esava
lente, nichel, piombo, rame, zinco). Il giudice di merito ha af
fermato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato ai
sensi dell'art. 59, 5° comma, predetto d.leg. 152/99, avendo ac
certato la natura occasionale e accidentale dello scarico.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore gene rale presso la corte territoriale, che la denuncia per violazione
ed errata applicazione della norma incriminatrice.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo d'impugnazio ne il ricorrente osserva che l'art. 59 d.leg. 152/99, modificando
la precedente disciplina della 1. 10 maggio 1976 n. 319, ha di stinto tra scarico di acque reflue industriali, che deve avvenire
mediante condotta (art. 2, lett. bb, medesimo testo normativo), ed immissione occasionale, con la conseguenza che tale ultimo
comportamento non è più previsto dalla legge come reato solo
con riferimento alla mancanza di autorizzazione, mentre è anco
ra tale in relazione al superamento dei limiti di accettabilità, di
talché il giudice di merito avrebbe avuto il dovere di verificare
occasionale nel caso di superamento dei valori limite di emissione, già i
primi commentatori avevano notato la contraddittorietà di una disposi zione come quella di cui all'art. 2, lett. bb), che qualifica lo scarico di
retto con la previsione dell'immissione occasionale originariamente
prevista nel d.leg. 152/99, e ancora di più di questa nozione in relazione
alla disciplina dei rifiuti. A seguito delle critiche avanzate, il legislatore ha ritenuto di estromettere il concetto di immissione occasionale dal te
sto del decreto acque. Pertanto questa dovrebbe essere, in estrema sin
tesi ... la disciplina degli scarichi: 1) solo gli scarichi diretti tramite
condotta sono sottoposti al decreto acque; 2) gli scarichi indiretti sono
invece regolati dal decreto Ronchi; 3) le immissioni occasionali vengo no punite' ai sensi dell'art. 51 d.leg. 22/97 in relazione all'art. 14, 2°
comma, medesimo decreto». Va comunque puntualizzato (a scanso di letture «equivoche» della
decisione in rassegna) che se è vero che lo sversamento occasionale di
liquidi — ancorché eccedente i limiti tabellari — non è più punibile ex
art. 59, è anche vero che il reato in questione è per lo più istantaneo
(cfr. Amendola, La tutela penale dall'inquinamento idrico, 4aed., Mi
lano, 2002, 223; «il reato di cui all'art. 21, 3° comma, 1. 10 maggio 1976 n. 319, ed ora quello equivalente di cui all'art. 59 d.leg. 11 mag
gio 1999 n. 152, costituisce reato di pericolo, che prescinde dalla prova
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PARTE SECONDA
tale estremo anche in relazione ai fatti commessi sotto la nor
mativa previgente, il cui sistema sanzionatorio rimane applica bile, in quanto più favorevole.
Si aggiunge che il quadro normativo così delineato non è
stato modificato dall'art. 23, 1° comma, lett. e), d.leg. 258/00, che ha sostituito il 5° comma del citato art. 59, in quanto la sop
pressione dell'inciso «ovvero da una immissione occasionale»
deve essere interpretata quale eliminazione della distinzione tra
scarichi ed immissioni occasionali introdotta dalla prima for mulazione del citato art. 59, 5° comma, d.leg. 152/99.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 59, 5° comma, d.leg. 152/99, nel testo attualmente vi
gente, dispone: «chiunque nell'effettuazione di uno scarico di
acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul saolo, nella tabella 4 dell'ali. 5 ovve
ro i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma degli art. 33, 1°
comma, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 del
l'ali. 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda
da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella ta
bella 3A dell'ali. 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e
l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni». L'art. 23, 1° comma, lett. e), d.leg. 18 agosto 2000 n. 258,
che ha sostituito il 5° comma del su riportato art. 59, ha, quindi,
soppresso l'ulteriore previsione «ovvero da una immissione oc
casionale» contenuta nella versione originaria del citato 5°
comma, con la conseguenza che tale fatto, pur se abbia determi
nato il superamento dei valori limite fissati, a seconda della ti
pologia dello scarico, nelle tabelle 3 o 4 dell'ali. 5, in relazione
alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'ali. 5, non è più previ sto dalla legge come reato.
Non appare, infatti, condivisibile sul punto la diversa inter
pretazione prospettata dalla pubblica accusa ricorrente, secondo
la quale all'eliminazione del riferimento alle immissioni occa
concreta di un danno. Trattasi, peraltro, di reato non necessariamente
permanente, ben potendosi configurare, a seconda dei casi, anche come
istantaneo»; v., in questo senso, Cass. 16 novembre 1993, Belloni, Foro
it., Rep. 1994, voce Acque pubbliche, n. 215, secondo cui il reato in esame «non può essere ritenuto di natura permanente, a meno che si
provi in concreto che trattasi di scarico continuo ...»). Ciò comporta che il reato è configurabile anche in occasione di un'episodica od occa sionale fuoriuscita di reflui eccedenti i valori limite, purché riconduci bile ad un regolare «scarico» di reflui industriali (ricordiamo che se condo Cass. 16 luglio 1990, Cappio, id., Rep. 1991, voce cit., n. 222, anche questo sversamento ha la capacità di ledere il bene protetto dalla
norma). Da ultimo, in materia, v. Cass. 10 ottobre 2001, Cozzi, Ambiente e
sicurezza, 2002, fase. 8, 95 (nel caso di cessione d'azienda, il nuovo titolare non deve presentare nuova domanda di autorizzazione agli sca
richi, perché l'autorizzazione è concessa all'insediamento produttivo e non al titolare; la non necessità di una nuova autorizzazione non può tuttavia comportare licenza di violare la legge sotto aspetti diversi e ulteriori, quale il superamento dei limiti tabellari. Il superamento dei limiti tabellari sussiste allorché dalle analisi risulti che uno o più para metri fissati dalla legge siano stati superati, a nulla rilevando che le so stanze cui si riferiscono i parametri in questione non siano comprese nel ciclo produttivo. Nella specie, relativa all'esercizio di un autola
vaggio, la corte ha osservato che l'imputato non era esente da respon sabilità perché, proprio in quanto aveva rilevato un'attività già in corso e aveva preso contatti con la Asl, avrebbe dovuto accertarsi — effet tuando i controlli del caso — che l'attività rilevata non desse luogo a inconvenienti e, in ipotesi di incertezza, avrebbe dovuto sospenderla, eventualmente sollecitando anche verifiche ufficiali); 30 novembre
2001, Vogli, ibid., fase. 12, 104 (l'obbligo di autorizzazione per tutti
gli scarichi da insediamento produttivo comprende anche quelli effet tuati in pubblica fognatura. Il principio del controllo preventivo, di cui all'art. 9 1. 319/76, permane per tutti gli scarichi, essendo irrilevante che tra i corpi recettori non sia indicata espressamente la fognatura, dato che la norma richiama le acque menzionate dall'art. 1 della legge stessa, quindi, anche i corpi recettori intermedi, tra i quali rientra la fo
gnatura); 26 novembre 2001, ibid., fase. 17, 101 (il gestore di un im
pianto privo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ri
sponde autonomamente, ai sensi dell'art. 59 d.leg. 11 maggio 1999 n. 152, per entrambe le condotte da questo previste, concernenti sia l'esercizio dell'impianto non autorizzato, sia il mancato rispetto delle
disposizioni che disciplinano la qualità dello scarico eseguito); 17 otto bre 2001, Bieller, ibid., 101 (il gestore di un acquedotto comunale auto rizzato che insiste su un bene demaniale compreso nell'elenco previsto dall'art. 146 d.leg. 29 ottobre 1999 n. 490 in quanto detentore della zo
II Foro Italiano — 2003.
sionali contenuta nella novella dovrebbe essere attribuito l'e
sclusivo valore di un'equiparazione di queste ultime agli scari
chi, con il conseguente permanere della loro illiceità penale nel
caso di superamento dei citati valori limite.
Osta a tale interpretazione la nozione di scarico, che peraltro lo stesso ricorrente ha ricordato, così definita dall'art. 2, 1°
comma, lett. bb), d.leg. 152/99: «scarico: qualsiasi immissione
diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e
comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo ed in rete fognaria, indipendentemente dalla loro na
tura inquinante, anche se sottoposta a preventivo trattamento di
depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art.
40».
Si palesa evadente, infatti, che l'immissione occasionale non
appare compatibile con la nozione di scarico, che, per come de
finita dalla disposizione riportata mediante il riferimento all'esi stenza di una «condotta», deve avere indubbie caratteristiche di
continuità e stabilità.
Per l'espresso dettato del 5° comma del predetto art. 59 me
desimo testo normativo, 1'«effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali», costituisce, invece, il requisito essenziale
della condotta prevista dalla fattispecie criminosa di cui alla di
sposizione citata.
Si deve, pertanto, ritenere rispondente alla ratio legis della
novella che, mediante la soppressione del riferimento alle im
missioni occasionali, il legislatore ha voluto escludere tale fatto
dalle ipotesi criminose previste dalla norma.
Orbene, poiché la declaratoria di improcedibilità dell'azione
penale è stata fondata essenzialmente dal giudice di merito sul
l'accertamento della natura occasionale ed accidentale dello
scarico di cui alla contestazione, la statuizione sul punto si pale sa correttamente motivata alla luce degli enunciati principi di
diritto. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
na protetta è obbligato a mantenerlo e gestirlo in modo da rispettare lo stato dei luoghi e da impedire che ne derivino modificazioni in pregiu dizio del loro aspetto esteriore, oggetto di protezione); 26 novembre
2001, Spada, RivistAmbiente, 2002, 842 (il reato di cui all'art. 59 d.leg. 152/99 si configura non solo a carico del titolare dell'insediamento, ma altresì nei confronti del gestore dell'impianto, atteso che su quest'ulti mo grava l'onere di controllo che l'impianto da lui gestito sia dotato di
autorizzazione, configurando tale autorizzazione il presupposto della
legittimità della gestione); 4 dicembre 2001, Marcelli, Ambiente, 2002, 569 (il superamento, nell'effettuazione di scarichi in pubbliche fogna ture di acque reflue industriali, dei valori tabellari (tabella 3 dell'ali. 5) di
concentrazione, conserva rilevanza penale, ai sensi dell'art. 59, 5°
comma, solo se si tratti delle sostanze indicate nella tabella 5, ovvero
(costituendo in questo caso ipotesi aggravata) di quelle di cui alla ta bella 3A di cui al suddetto allegato; negli altri casi il superamento dei limiti dì concentrazione costituisce soltanto illecito amministrativo, sanzionato ai sensi dell'art. 54); 1° marzo 2002, Saviano, ibid., 671
(per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del
d.leg. 152/99, relativamente ai fatti già previsti come reato dalla 1. 10
maggio 1976 n. 319 e ora integranti illeciti amministrativi per effetto del citato decreto, l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 56, 3° comma, se non pronunzia decreto di archiviazione o sentenza di prosciogli mento, deve disporre la trasmissione degli atti alla regione (o alla pro vincia autonoma) nel cui territorio è stata commessa la violazione ai fi ni dell'applicazione delle sanzioni amministrative); 30 aprile 2002, Salvi, ibid., 872 (allo scarico di acque reflue industriali superiore ai
prescritti limiti di accettabilità qualora riguardi sostanze inquinanti di verse dalle diciotto ritenute dal legislatore pericolose, di cui alla tabella 5 dell'ali. 5, cui fa rinvio l'art. 59, 5° comma, d.leg. 152/99, deve ap plicarsi la aboìitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 21, 3°
comma, 1. 319/76, e ciò anche per il periodo transitorio. Nella specie, i
parametri tabellari superati riguardavano il COD, i materiali grossolani ed i solidi sospesi); 14 maggio 2002, Scarpa, Ced Cass., rv. 221626 (è legittimo il sequestro probatorio avente per oggetto campioni di acque marine, sussistendo il nesso di pertinenza tra la res oggetto di sequestro ed il reato ipotizzato (inquinamento e danneggiamento delle acque ma
rine), e non essendo configurabile uno specifico divieto di apprensione relativo alla medesima res, oggetto del provvedimento di sequestro. Occorre però distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa
disciplinato dall'art. 223 norme att. c.p.p. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il
quale è applicabile l'art. 220 norme att. c.p.p. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove
emergano indizi di reato nel corso di un'attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra processum). [V. Paone]
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