+ All Categories
Home > Documents > Sezione III penale; sentenza 14 maggio 1962; Pres. Sigurani P., Est. Grieco, P. M. Pioletti (concl....

Sezione III penale; sentenza 14 maggio 1962; Pres. Sigurani P., Est. Grieco, P. M. Pioletti (concl....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: vanthuan
View: 213 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
Sezione III penale; sentenza 14 maggio 1962; Pres. Sigurani P., Est. Grieco, P. M. Pioletti (concl. parz. diff.); ric. Puricelli e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 185/186-187/188 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150546 . Accessed: 25/06/2014 00:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.49 on Wed, 25 Jun 2014 00:42:17 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione III penale; sentenza 14 maggio 1962; Pres. Sigurani P., Est. Grieco, P. M. Pioletti (concl. parz. diff.); ric. Puricelli e altri

Sezione III penale; sentenza 14 maggio 1962; Pres. Sigurani P., Est. Grieco, P. M. Pioletti (concl.parz. diff.); ric. Puricelli e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 185/186-187/188Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150546 .

Accessed: 25/06/2014 00:42

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.229.49 on Wed, 25 Jun 2014 00:42:17 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione III penale; sentenza 14 maggio 1962; Pres. Sigurani P., Est. Grieco, P. M. Pioletti (concl. parz. diff.); ric. Puricelli e altri

185 GIURISPRUDENZA PEN ALE 186

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III penale ; sentenza 14 maggio 1962 ; Pres. Si

gurani P., Est. Grieco, P. M. Pioletti (conol. parz.

diff.) ; rio. Puricelli e altri.

(Gassa App. Milano 27 giugno 1961)

Itancarotta e reati in materia di iallimento llicct

tazione lallimeutare — Estremi — Ricettazione

comune — Hiiierenza (Cod. pen., art. 648; r. d.

16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 232). Hancarotta e reati in materia di iallimenlw — Ac

quisto di beni dall'imprenditore dissestato — Ij»o tesi dclittuosa conligurahile (R. d. 16 marzo 1942

n. 267, art. 232).

Ai fini della sussistenza della ricettazione fallimentare e swf

fieiente die I'agente sia consapevole dello stato di dissesto

delVimprenditore, mentre non si richiede la provenienza delittwosa dei beni ricevuti. (1)

Nel easo di acquisto di beni da un imprenditore di cui si

conosca lo stato di dissesto, non pud configurarsi I'ipotesi della ricettazione fallimentare o della distrazione, sibbene

Valtra dell'acquisto di beni a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, qualora sussista Vintento speculativo del compratore e si tratti di vendita rovinosa per

1'imprenditore dissestato. (2)

La Corte, eco. — (Omissis). Il Tribunale indubbiamente

errö allorche ritenne di poter inquadrare i fatti comme3si

dal Sesia, e cho alio stesso erano stati conteatati nei man

dati e negli interrogator^ nella fattispecie della ricetta

zione, fattispecie considerata nell'art. 232, 3° comma, n. 2, al pari della fattispecie della distrazione e dell'acquisto a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente. Ed erro

il Tribunale perche non si rese conto ehe il legislatore, inse

rendo la fattispecie della ricettazione, sia nel n. 1 del 3°

comma, sia nel n. 2, non ha inteso riprodurre sintetica

mente la fattispecie descritta nell'art. 648, nella quale e

ipotizzato il fatto di clii acquista, riceve od occulta danaro

o coäe proveaienti da un qualsiasi delitto, ma unicamente

restringere il significato di ricettare al terzo dei significati iniicati nell'art. 648, cioe al suo significato lessicalo di

dare ricetto, occultare, ricevere o tenere presso di se in

maniera clandestina od occulta, beni dell'imprenditore del

cui stato di dissesto I'agente sia a conoscenza.

Cho il Tribunale non abbia avuto idee molto chiare in

proposito, del che non gli si vuol fare colpa alcuna, data

la estrema delicatezza della questione, lo si rileva dalla

proposizione giä sopra trascritta « Sesia era a perfetta cono

scenza della provenienza illecita della merce e dello stato

(1-2) In senso conforme : Cass. 3 maggio 1961, Pegolotti, Foro itRep. 1961, voce Bancarotta, nn. 70-76; in dottrina :

Conti, Fallimento (reati in materia di), voce del Novissimo

digesto it., Torino, 1960, VI, pag. 1191, 1192 ; Celoria-Pajardi, Commentario della legge fallimentare, Messina, 1960, pag. 1154. Al contrario, secondo Carabba, I reati fallimentari, Firenze, 1957, I, pag. 150, il bene ricevuto od acquistato deve, comunque, provenire da delitto previsto o meno dalla legge fallimentare.

Cons. suH'argomento : Cass. 2 luglio 1959, Paganin, Foro

it., Rep. 1960, voce Favoreggiamento, n. 8 ; 11 novembre 1957, Bianchi, id., Rep. 1958, voce Bancarotta, nn. 120, 121 ; App. Potenza 29 maggio 1953, id., Rep. 1953, voce cit., nn. 96-99 ; Trib. Torino 13 ottobre 1953, ibid., n. 100; in dottrina: Cer

nigiaro, Differenza tra ricettazione e favor eggiamento reale, in Temi nap., 1960, II, 114 ; Mazzanti, Spunti critici in tema di favor eggiamento reale e ricettazione fallimentare, in Giust.

pen., 1961, II, 28 ; Antolisei, Man. dir. pen. Leggi comple mentari. I reati fallimentari e societari, Milano, 1960, pag. 185 e segg. ; Rovelli, Reati fallimentari, Milano, 1952 ; Punzo,

Differenza fra la bancarotta preferenziale e il reato previsto dal Vart. 232, 2° capov., n. 2, legge fallimentare, in Temi, 1960, 530 ; La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, Padova, 1957, pag. 356 ; Conti, I reati fallimentari, Torino, 1955 ; Nuvolone, II diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Milano, 1955, pag. 478 e segg.

di dissesto », laddove, per ritenere la ipotesi delittuosa

della ricettazione fallimentare, non e affatto necessario ehe

l'imprenditore, dal quale si riceve la meree, abbia acqui stato la merce stessa illecitamente, cioe con mezzi costi

tuenti reato, bastando, invece, ehe 1'agente sia consape vole dello stato di dissesto nel quale l'imprenditore versa.

Che la ricettazione, costitutiva dei reati previsti nell'art.

232, 3° comma, nn. 1 e 2, legge sulla disciplina del falli

mento, non possa identificarsi con la nozione di ctii all'art.

648 cod. pen., e quindi intendersi nel senso di avere, al

fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquistato, ricevuto od occultato danaro o cose provenienti da un

qualsiasi delitto, e, nella specie, da un delitto commesso

dal fallito, o l'essersi, comunque, intromesso nel farli ac

quistare, ricevere od occultare, discende da piu conside

razioni, e prima di tutto da quella che, diversamente, l'ap

plicazione del 3° comma, n. 2, dell'art. 232 sarebbe, in

pratica, generalmente impossibile, dato che tale comma

richiede che il fatto avvenga prima della dichiarazione di

fallimento, e, quindi, prima che esista un qualsiasi delitto

di bancarotta, ne essendo richiesto che la merce, che dal

l'imprenditore si riceve, sia da quest i stata acquistata attra

verso la consumazione di un reato. Si aggiunga che tra le

fattispecie contemplate dall'art. 232, 3° comma, n. 2, vi e

quella dell'acquisto a prezzo notevolmente inferiore, onde, se la nozione ricettare la si volesse far corrispondere a quella di cui all'art. 648 cod. pen., si dovrebbe, inevitabilmente,

giungere alia conclusione che il legislatore ha espresso lo

stesso concetto due volte, una prima, con la espressione sintetica ricettare, ed una seconda con quella di acquistare a prezzo notevolmente inferiore, salvo a ritenere, ma di

ciõ non si potrebbe dare alcuna spiegazione, che, adope rando il verbo ricettare, il legislatore avrebbe inteso dargli tutti i significati specificati nell'art. 648 cod. pen., ad ecce

zione di quello concernente l'acquisto, per il quale avrebbe

sentito la nece3sita di fare una descrizione a parte, con la

indicazione del prezzo notevolmente inferiore, il che porte rebbe poi alla conclusione che chi soltanto riceve merce

dall'imprenditore commette il reato di cui all'art. 232 ; che non lo commetta, invece, chi l'acquista a prezzo infe

riore al valore corrente, ma non notevolmente inferiore.

Come si e detto, la locuzione ricettare, che il legislatore

adopera per descrivere una delle condotte incriminate, si

legge anche nel n. 1 dello stesso 3° comma, il quale, tra

l'altro, prevede il fatto di chi, dopo la dichiarazione di

fallimento, e fuori dei casi di concorso in bancarotta o di

favoreggiamento, ricetta beni del fallito. Se la espressione ricettare avesse qui il significato che ha nell'art. 648 cod.

pen., la ricettazione fallimentare sussisterebbe soltanto se

la merce acquistata, ricevuta od accettata, fosse pervenuta al fallito attraverso una condotta delittuosa, il che rende

rebbe inoperante la norma nella quasi totality dei casi, mentre e sufficiente che l'agente riceva o tenga presso di

se in maniera clandestina od occulta beni dell'imprenditore che egli sa essere stato dichiarato fallito.

Che il testo dell'art. 232 non costituisca un modello

di chiarezza, e certo, come si desume anche dal fatto che

il n. 2, inspiegabilmente, non comprende, accanto all'ipo tesi della distrazione, quella della sottrazione, mentre la

formula del n. 1 comprende sia l'una sia l'altra ipotesi. A sua volta la Corte d'appello, esaminando la posizione

del Sesia, ritenuto che non era vero l'assunto del medesimo

di avere acquistato presso il Puricelli soltanto alcune par tite di tessuti per un ammontare complessivo non superiore a cinque o sei milioni; che, invece, ai creditori del falli

mento, in pagamento dei tessuti che il Puricelli aveva acqui stato presso di loro, erano stati dati dal Puricelli medesimo

assegni del Sesia per circa trenta milioni, e ciõ nei mesi

precedenti alia dichiarazione di fallimento ; che il Puricelli, tra il novembre 1958 ed il gennaio successivo, aveva pre sentato alia banca assegni a firma Sesia, e da quest.i pagati,

per circa 15 milioni, che il Sesia aveva anche pagato un

assegno con la sua firma falsa messo in circolazione dal

Puricelli; che il Sesia aveva venduto a basso prezzo la

merce acquistata dal Puricelli a prezzo naturalmente an

cora piu basso, come, del resto, il medesimo Sesia aveva

Il Foro Italiano — Volume LXXXV — Parte II

This content downloaded from 91.229.229.49 on Wed, 25 Jun 2014 00:42:17 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione III penale; sentenza 14 maggio 1962; Pres. Sigurani P., Est. Grieco, P. M. Pioletti (concl. parz. diff.); ric. Puricelli e altri

187 PARTE SECOND A 188

ammesso ; ehe il Sesia non solo era a conoscenza dello stato di insolvenza del Puricelli a causa dei continui quoti diani stretti rapporti, ma anclie ehe il Purieelli, pagando, la merce con tratte emesse su creditori inesistenti o con

assegni post-datati, poteva svendere a sottocosto, cosi con

clude : « Di conseguenza, il Sesia era a perfetta conoscenza

della provenienza illecita della merce e dello stato di dis

se?to di esso Puricelli e con la scomparsa di qualsiasi traccia di tali acquisti, egli ritenne di a vere raggiunto la sicurezza

per riporre negli scaffali quella merce, la cui provenienza non era desumibile da alcun riscontro.

« Da siffatti inequivoci elementi cli i ara 6 la pro va della

di lui responsabilita penale in ordine al reato contestatogli. Invero, il Sesia, vendendo precipitosamente, a sottocosto,

quella merce di cui gli era nota la illecita provenienza, e ben conoscendo lo stato di decozione del Puricelli, altro non fece ehe distrarla dalla sua destinazione, e cosciente inente sottrarla alia garanzia dei creditori. Nö, d'altra parte, puõ negarsi la distrazione per il fatto che egli, acquistan dola, ne era divenuto proprietario, giacche, come e ovvio, in simile caso la vendita e invalida, per essere stata dolo samente commessa in frode di creditori al solo fine di de

pauperare costoro e sottrarla alia massa fallimentare ». Dal che si vede che la Corte d'appello inquadrõ i fatti,

ritenuti come comme3si dal Sesia e che al medesimo erano stati contestati nei vari interrogatori, onde non puõ par larsi di immutazione del fatto perche il Sesia era a cono scenza delle accuse che, in fatto, a lui si muovevano, e nella fattispecie della ricettazione, secondo la nozione di cui all'art. 648 cod. pen., la Corte d'appello parla, infatti,

piu volte, di conoscenza del Sesia di provenienza illecita della merce, e nella fattispecie della distrazione, anclie qui dimostrando di non avere chiaro il significato che il verbo distrarre assume nella formula dell'art. 232, significato che certamente non coincide con quello che assume nella fatti

specie che descrive il modello della bancarotta fraudolenta. Nõ puõ tacersi, infine, che la Corte d'appello, allorche scrive : « Ne, d'altra parte, puõ negarsi la distrazione, per il fatto che egli acquistandola ne era divenuto proprietario, giacche, come e ovvio, in simile caso, la vendita e invalida,

per essere stata dolosamente commessa (dal Puricelli, si

intende) in frode dei creditori, al solo fine di depauperare costoro e sottrarla alia massa fallimentare », sembra acce dere all'ipotesi di un concorso del Sesia nel reato di banca rotta fraudolenta commesso dal Puricelli, senza, tuttavia, approfondire la indagine, e pervenire a ritenere, esplicita mente, il concorso stesso, pur senza aumentare la pena, per il divieto della reformatio in peius.

Nella specie, come i Giudioi di merito ritennero, il Seäia era proprietario, per averla acquistata dal Puricelli, della merce che poi rivendeva, e, pertanto, nei suoi con

fronti, non puõ ritenersi la distrazione ai fini del reato

previsto nell'art. 232. Nel sistema di tale articolo, la parola distrazione significa, si, come nell'art. 216, stornare i boni, volgerli in altro senso, divergerli dalla loro destinazione, ma il concetto in essa espresso presuppone che chi compie la distrazione abbia non la proprieta, bensi soltanto il

possesso, a qualsiasi titolo, delle cose, sulle quali poi compie un atto di disposizione contrastante con gli interessi dei

creditori, atto di disposizione che puõ consistere sia nello

appropriarsi dei beni altrui, sia, quanto meno, nell'usarne uti dominm. Nel n. 1 del 3° comma la condotta distrazione e considerata accanto a quella consistente nella sottra

zione, onde ö chiaro l'intento del legislatore di voler col

pire con la sanzione della pena non solamente l'attentato alia massa fallimentare compiuto con la sottrazione, da chi cioe non e detentore dei beni, ma anche quello com

piuto da chi si trova, per qualsiasi tirolo, in possesso di alcuno dei beni appartenenti alia massa, con la conseguenza che sono soggetti alle pene nella norma prevista non sola mente i fatti di appropriazione del bene appartenente alia massa fallimentare, ma anche i fatti di illecito uso del bene stesso. In tal modo il legislatore ha evitato che rima nessero impuniti i fatti di distrazione non costituenti ap propriazione, che, come tali, non potrebbero essere colpiti dalle sanzioni contemplate nell'art. 646 cod. penale. Di

talche la distrazione puõ avere, come conseguenza, 1'appro priazione, ma puõ anche non avere, taie conseguenza, come accade quando 1'agente sottragga il bene alla sua destina

zione, senza accordo, si intende, con il fallito, e con la in

tenzione non di farlo proprio, ma con quel la di riconse

gnarlo ai fallito a procedura esaurita.

Nel n. 2 e considerata, invece, soltanto la distrazione, e non anche, accanto a questa, la sottrazione ; ciõ non costituisce una lacuna, come pur si sostiene, lacuna da

colmarsi ritenendo la distrazione comprensiva della sot

trazione, e evidente, infatti, ehe i due termini lianno signi ficati divers i e non e possibile ritenere ehe il legislatore abbia voluto attribuire all'uno il significato dell'altro, tanto

piu che immediatamente prima aveva adoperato i due termini distintamente, ma indica la volonta precisa del

legislatore di voler colpire con le sanzioni comuni i fatti

di sottrazione commessi da chi non e in rapporti col com

merciante, fatti di sottrazione la punizione dei quali non

v'e ragione sia subordinata alia condizione del verificarsi

del fallimento.

Dalle osservazioni cbe precedono deriva, ancora, che

l'ipotesi della ricettazione e una ipotesi distinta dalla di

strazione, e che, pertanto, non puõ ritenersi che, in qualche caso, si identifichi con questa, ed il termine sia adoperato nel senso di trattenere presso di se i beni, sottraendoli alia imminente procedura fallimentare, ed in altri casi non si

identifichi, e significhi, invece, ricevere cose che il debi tore ha giä sottratto, nel senso cioe tecnico di cui all'art.

648 cod. pen. : e ciõ sia perche non vi sarebbe stata alcuna

ragione, perche il legislatore avesse dovuto dare al termine

ricettare un significato giä compreso nel termine distrarre, sia perche la ricettazione, in senso tecnico, presuppone un

reato da altri commesso, e quando l'imprenditore consegna ad altri delle cose, facenti parte del suo patrimonio, ancora

non esiste un reato, questo sorgendo soltanto con la dichia

razione di fallimento, laddove la norma contenuta nel n. 2

vuol punire il fatto di chi riceve presso di se, in maniera

clandestina od occulta, beni dell'imprenditore, del cui stato di dissesto sia consapevole, indipendentemente dall'esistenza di un reato da quest'ultimo compiuto, onde i due reati,

quello commesso dall'imprenditore e quello commesso dal

ricettatore, vengono ad esistenza nel medesimo tempo, che

e quello della dichiarazione di fallimento. I fatti contestati al Sesia, che lo stesso indiscutibilmente

ha commesso, integrano invece la terza ipotesi prevista nel n. 2 dell'art. 232, la ipotesi cioe di chi, consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore, acquista beni dallo

stesso a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente.

Sul punto, se il prezzo pagato dal Sesia sia notevolmente

inferiore al valore corrente, e mancata una esauriente inda

gine da parte dei Giudici di merito, onde si impone l'an

nullamento della sentenza impugnata. II giudice di rinvio terra presente che con la locuzione prezzo notevolmente inferiore al valore corrente il legislatore ha voluto riferirsi

ad un acquisto speculativo, compiuto da chi profitta della situazione nella quale il venditore si trova, onde il negozio si concreta, per il venditore, in una vendita rovinosa, per la sproporzione tra ciõ che l'acquirente riceve ed il prezzo che lo stesso corrisponde. Terra ancora presente che il valore corrente õ quello del mercato nel momento e nel

luogo dell'acquisto ; e non quello che presumibilmente sa

rebbe stato realizzato dal curatore, se a quella vendita

avesse lui proceduto. Questa affermazione trova il suo

fondamento sia nella considerazione che il reato in questione e un reato di pericolo, sia nella considerazione che 1'inter

vals tra il momento del negozio e quello del fallimento

puõ essere notevole, e nell'altra, infine, che il legislatore, parlando di prezzo notevolmente inferiore al valore cor

rente, non ha potuto riferirsi ehe al momento del negozio, perche e in questo momento che la condotta delittuosa

dell'agente si e manifestata, onde e questo momento che

bisogna tener presente al fine dell'indagine suU'elemento

psicologico del reato e quindi al fine di stabilire se esista o

meno un elemento costitutivo della fattispecie delittuosa.

(Omissis) Per questi motivi, ecc.

This content downloaded from 91.229.229.49 on Wed, 25 Jun 2014 00:42:17 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended