+ All Categories
Home > Documents > Sezione III penale; sentenza 14 marzo 1962; Pres. Civiletti P., Est. Grieco, P. M. Paternostro...

Sezione III penale; sentenza 14 marzo 1962; Pres. Civiletti P., Est. Grieco, P. M. Paternostro...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: vanduong
View: 218 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
3
Sezione III penale; sentenza 14 marzo 1962; Pres. Civiletti P., Est. Grieco, P. M. Paternostro (concl. conf.); ric. Seidnitzer Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 193/194-195/196 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150549 . Accessed: 25/06/2014 08:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.101 on Wed, 25 Jun 2014 08:48:16 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione III penale; sentenza 14 marzo 1962; Pres. Civiletti P., Est. Grieco, P. M. Paternostro (concl. conf.); ric. Seidnitzer

Sezione III penale; sentenza 14 marzo 1962; Pres. Civiletti P., Est. Grieco, P. M. Paternostro(concl. conf.); ric. SeidnitzerSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 193/194-195/196Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150549 .

Accessed: 25/06/2014 08:48

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.229.101 on Wed, 25 Jun 2014 08:48:16 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione III penale; sentenza 14 marzo 1962; Pres. Civiletti P., Est. Grieco, P. M. Paternostro (concl. conf.); ric. Seidnitzer

193 GIURISPRUDENZA PEN ALE 194

con recente pronunzia, riconfermato da questa stessa Se zione (Sez. IV 15 gennaio 1962, n. 2, P. m. c. Carta).

Ora, la Corte, nel caso in esame, identico a quello di recente risolto, non ravvisa ragione alcuna per discostarsi

dall'indirizzo giä adottato : onde il ricorso del P. m., ad esso conforme, merita di essere accolto.

Considerato, invero, clie la notificazione, prescritta dall'art. 141 del codice stradale, ha natura non processuale, ma pre-processuale ed essenzialmente amministrativa, sicche non e rigorosamente soggetta all'applicazione delle norme del rito penale, e ehe il rinvio, contenuto nel 2° comma dell'articolo citato, alia disciplina delle notifiche in materia penale devesi intendere strettamente circoscritto

alle modal ita di esecuzione delle notifiche postali, deci

sivo rilievo assume, nella indagine diretta a st abil ire se e quando possa ritenersi validamente eseguita una notifica non concretatasi nella effettiva consegna dell'atto al de

stinatario, la ricerca delle ragioni che tale consegna ab biano impedito. Quando essi si ricolleghino ad una situa zione di illiceitä in cui, per dolo o per colpa, versi il desti natario risultato irreperibile, questi non puõ far yalere, sulla base di essa, il diritto a non essere perseguito penal mente per la mancata notificazione degli estremi della

contravvenzione, laddove la causa di improcedibilita deve

pienamente operare, quando nessun illecito possa ascri

versi al destinatario in relazione alia non eseguita notifica.

Ora, nella ipotesi in cui il perfezionamento della noti

ficazione non sia stato possibile per essere risultato irrepe ribile, nel luogo risultarite dai registri di immatricolazione, l'intestatario del documento di circolazione, non puõ dubi

tarsi che questi versi in illecito, anche penalmente sanzio

nato, e che la mancata consegna del plico trovi causa ap

punto in tale illecito. In proposito, esattamente il P. m.

ricorrente si e richiamato all'art. 59, 1° e 4° comma, del

codice della strada, che impone all'intestatario del docu

mento di circolazione l'obbligo, penalmente sanzionato, di comunicare, entro dieci giorni, all'ufficio competente,

ogni trasferimento della propria residenza, giacche, nel caso in esame, & appunto alia inosservanza di tale obbligo che si ricollega la impossibilita della consegna del plico al destinatario : il che impone, in siffatta ipotesi, di consi

derare come validamente eseguita la notifica, ancorche non si sia tradotta nella consegna del plico al destinatario o ad altra persona idonea a riceverlo per lui. Si perverrebbe, altrimenti, all'assurda ed antigiuridica conseguenza che una

disciplina legislativa, predisposta precisamente al fine di

reperire con maggiore facilitä i responsabili delle infrazioni in materia di circolazione, assicurerebbe praticamente l'impunita a chi, violando la legge, fosse riuscito a far

perdere le tracce di se.

Va, dunque, ribadita la soluzione positiva, cioe nel

sanso della validitä della notificazione, della questione in

esame, anche se essa comporta una modica limitazione delle

garanzie del destinatario dell'atto. La quale soluzione, del

resto, a ben guardare, non e neppure decisamente anti

tetica rispetto alia disciplina delle notifiche penali. Bastera ricordare ehe l'art. 171, 3° comma, cod. proc. pen., nel

testo modificato dalla « novella » del 1955, considera valida la notificazione «disposta», cioe anche non perfezionata con la consegna dell'atto, nel domicilio dichiarato o eletto

dall'imputato, finche la mutazione dell'uno o dell'altro

non sia stata comunicata all'ufficio giudiziario procedente. Ed il richiamo appare tanto piu pertinente e decisivo, ove si consideri che, nel caso in esame, non si tratta di

notifica all'imputato (che tale non 6, nella fase preproces siale della notificazione delle infrazioni stradali, il desti

natario dell'atto), ed ove si consideri, altresi, che non sem

bra azzardato attribuire alia obbligatoria indicazione del

proprio recapito, da parte dell'intestatario del documento

di circolazione, la efficacia sostanziale di una elezione di

domicilio par tutte le notifiche attinenti alia circolazione

del veicolo immatricolato.

Per tutte le considerazioni che precedono, devesi con

cludere che, anche a norma dell'art. 141 del codice stra

dale vigente, come giä per l'art. 124 di quello abrogato, al fine di escludere la improeedibilitft dell'azione penale

per le contravvenzioni stradali soggette all'obbligo della

notificazione, deve intendersi validamente eseguita la

notifica degli estremi della infrazione all'intestatario del documento di circolazione, quando, disposta la notifica

a mezzo del servizio postale, il plico venga restituito all'tif

ficio accertatore, senza che se ne sia potuta effettuare la

consegna al destinatario, per irreperibilitä di costiii nella

residenza risultante dai registri di immatricolazione.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso del P. m., la impngnata sentenza del Pretore di Torino deve essere

amiullata, per violazione di legge, con rinvio del giudizio ad altro pretore, che, sulla base della qui affermata pro cedibilitä dell'azione penale, procederä all'eeame del caeo, emettendo quella pronuncia di merito che riterra conforme

a giustizia. Per questi motivi, ecc.

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III penale ; sentenza 14 marzo 1962 ; Pres. Civi letti P., Est. Grieco, P. M. Paternosiro (concl.

conf.) ; ric. Seidnitzer.

(Conferma A pp. Catania 23 ottobre 1961)

Hstradizioue — Reato perseguibilc a querela second»

la legge italiana — Aeeerlamento relativo all'av venuta presenlazione della querela — Irrilevanza

(Costituzione della Kepubblica, art. 10, 26 ; cod. pen., art. 13 ; cod. proc. pen., art. 661-671).

La concessione delV estradizione passiva in or dine ad un reato

non persegwibile d'ufficio, secondo la legge italiana, non

e subordinate all'accertamento delVavvenuta presentazione della querela. (1)

La Corte, ecc. — II ricorso e privo di giuridico fonda

mento.

£ necessario premettere the la Convenzione fra PItalia e l'Austria del 6 aprile 1922, approvata con r. dec.reto 13

dicembre 1923 n. 3181, per la estradizione dei malfattori, e quella addizionale del 16 marzo 1934, resa esecutiva con

r. decreto 16 aprile 1934 n. 805, sono tuttora applicabili, essendo state rimesse in vita con Accordo effettuato tra i

due Governi con scambio di note in data 22 novembre

1950. In tali Convenzioni e stabilito cho la ricerca, l'arresto

e la estradizione possono avvenire non in base ad una elen

cazione di reati singolarmente nominati, ma per tutte le

violazioni di legge qualificate Verbarechen dal codice au

striaco, o delitti dal codice italiano, punibili con pena re

strittiva della libertä personale non inferiore ad un anno

o per i quali sia stata inflitta una pena non inferiore a sei

mesi. L'art. 9 poi della Convenzione principale stabilisce

die la estradizione sara concessa in base ad una gentenza di condanna o ad un mandato di cattura od a qualsiasi altro atto equivalente a tale mandato, clie dovra indicare

la natura e la gravitä del fatto imputato e le dispoeizioni di legge penali applicate od applicabili.

Ciõ premesso, e certo che sussiste nella specie il rcqni

(1) In senso conforme : Cass. 4 luglio 1952, Crochemore, Foro it., Rep. 1953, voce Estradizione, n. 9 ; 3 settembre 1951, Stenger, id., 1952, II, 1, e in Giur. Cass, pen., 1951, III, 82, con nota favorevole di Manzini e in Giust. pen., 1952, II, 101, con nota favorevole di Marina ; 30 gennaio 1950, Canellipoulos, Foro it., Rep. 1951, voce eit., nn. 18-22. In dottrina : Ai.oi.si

Fini, Estradizione, voce del Novissimo digesto it. In senso con t !■;: rio : App. Roma 8 rnarzo 1948, Zaugg, Foro it., Rep. 1948, voce cit., nn. 2, 3 e in Arch, pen., 1949, II, 42, connota contraria di Bellini.

Sul principio della doppia incriminabilitä in materia di estrEdizione : Cass. 9 dicembre 1950, Lenzo, Foro it., Rep. 1951, voce cit., nn. 6, 7.

I11 generate, suH'argomento, cons. : Cass. 23 febbraio 1957,

Berg-Kurt, id., Rep. 1957, voce cit., n. 1 ; 10 novembre 1056, Katzner, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 3-7.

This content downloaded from 91.229.229.101 on Wed, 25 Jun 2014 08:48:16 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione III penale; sentenza 14 marzo 1962; Pres. Civiletti P., Est. Grieco, P. M. Paternostro (concl. conf.); ric. Seidnitzer

195 PARTE SECONDA 196

sito delta doppia incriminabilitä dei fatti addebitati, fis

sato nell'art. 13, 2° comma, cod. pen., il quale, come e

noto, riproduce sostanzialmente la condizione ehe figurava nell'art. 641, n. 2, cod. proc. pen. del 1913. La legge ita

liana, cioe, richiede, per l'ammissibilita della estradizione

passiva, clie il fatto, formante oggetto dell'imputazione, sia

preveduto come reato tanto dalla legge italiana, quanto da

quello dello Stato richiedente. Ma, come si legge nella

Eelazione del Guardasigilli al progetto definitivo del co

dice penale (I, 54), si richiede bensi clie il fatto sia preve duto come reato dalla legge italiana e da quella straniera, ma non si richiede anche che il fatto debba costituire lo

stesso reato secondo ambedue le leggi, onde «non sara

piu possibile dubitare dell'ammissibilita della estradizione

anche quando la legislazione dello Stato richiesto attri

buisca al fatto una qualificazione giuridica diverea da quella ehe gli e attribuita dalla legislazione dello Stato richiedente,

purchfe, bene inteso, la qualificazione, che lo Stato richiesto

deve dare al fatto stesso secondo la sua legislazione, non

faccia rientrare il caso fra quelli per i quali eventualmentc

sussista divieto di estradizione ». £ chiaro, dunque, che la

estradizione non e impedita se lo stesso fatto e dalla legge italiana compreso in una fattispecie legale diversa da quella nella quale e considerata dallo Stato richiedente. Deve,

poi, essere ribadito l'insegnamento di questo Supremo col

legio, secondo il quale la legge italiana non subordina la

concessione della estradizione alia circostanza che sia stata

presentata querela, allorche per il fatto, per il quale l'auto

ritä giudiziaria straniera procede, la legge italiana richiede

che tale condizione di procedibilitä e punibilitä siasi veri

ficata.

II requisito della doppia incriminabilita non puõ essere

inteso nel senso che, se anche una convenzione internazionale ammette la estradizione per un reato che nello Stato ita

liano non e punibile per mancanza di querela, la estradi

zione non põssa essere consentita, ove la querela manchi, o non risulti sia stata presentata, e ciõ perche dalla for

mula dell'art. 13 cod. pen. si deduce che il legislatore ha

richiesto soltanto che il fatto, che si assume commesso,

põssa essere sussunto in una fattispecie criminosa, sia

cioö, astrattamente, configurabile come reato, opinione

questa che trova il suo solido fondamento non soltanto

nella considerazione che le condizioni di procedibilitä e di

punibilitä sono al di fuori della materialitä del fatto che

la legge ipotizza come reato, onde e sufficiente che sia

la legge italiana, sia la legge straniera, collochino quel fatto tra le azioni penalmente illecite, ma anche nel rilievo,

giä messo in luce dalla Relatione predetta, che mentre

l'art. 641, n. 5, cod. proc. pen. del 1913 imponeva di esa

minare tra l'altro se per la legge italiana e la straniera l'azione penale potesse essere esercitata o l'azione o la

condanna fosse estinta, owero se il condannato avesse scontato la pena, il vigente codice non ha riprodotto tale

disposizione, imponendo soltanto 1'obbligo di eeaminare se

ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 13 e dalla con

venzione internazionale che si tratta di applicare, nella

quale i limiti giä considerati dall'art. 641 cod. 1913 possono essere convenzionalmente regolati, e, qualora non esista

convenzione o questa non disponga diversamente, 1'ob

bligo di esaminare se dagli atti e documenti comunicati

risultino sufficienti indizi di reitä, ovvero se e accertata

l'avvenuta condanna.

II legislatore vuole, cioe, che la sezione istruttoria li

miti il suo esame al se esistano sufficienti indizi che pos sano fare ritenere che l'imputato abbia effettivamente com

messo il fatto delittuoso che gli si attribuisce, e se quel fatto sia previsto come reato da entrambe le legislazioni, demandando al giudice del dibattimento ogni altro esame,

compreso quello inerente alia esistenza di eventuali cause

che rendano quel fatto non punibile o non perseguibile, esame evidentemente impossibile da farsi in sede di proce dimento per estradizione.

Per quanto concerne il requisito dei sufficienti indizi

di colpevolezza la Sezione istruttoria rilevõ che la Con

venzione italo-austriaca, nell'art. 9, stabilisce che la estra

dizione b concessa sulla base di una sentenza di condanna

o di nn mandato di cattura, esattamente osservando che

ogni indagine, sul se esistessero in realtä i sufficienti indizi

di colpevolezza, era da ritenersi assorbita dalla esistenza di

tale mandato.

Ne ha fondamento la tesi secondo la quale, nella specie, tratterebbesi di reato commesso non giä in territorio an -

striaco, bensi in territorio elvetico, in quanto, a prescindere dalla considerazione che anche dalla legislazione svizzera

il fatto attribuito al Seidnitzer e considerato delitto, la

Convenzione italo-austriaca stabilisce, puramente e sem

plicemente, l'obbligo di consegna reciproca di coloro che

siano perseguiti dalPautoritä giudiziaria dello Stato a cui

appartengono e che si trovino nel territorio dell'altro Stato, sulla semplice produzione di un mandato di cattura o di

altro atto equivalente, non senza osservare che la legisla zione austriaca, espressamente prevede, al pari di quella italiana, che il proprio eittadmo põssa essere perseguito

per un fatto commesso in altro Stato.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione IV penale ; sentenza 20 febbraio 1962 ; Pres. Duni

P., Est. Ridola, P. M. De Gennaro (concl. conf.) ; ric. Corbo.

(Conferma Trib. Busto Arsizio 25 maggio 1961)

Circolazione stradale — Strada urban» — Crocevia — Segnale di «stop » — Obbligo di arrestarsi e

di dare la precedenza (L. 19 maggio 1952 n. 1049, ratifica ed esecuzione degli Atti adottati a Ginevra il

19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite

sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici, art.

33 ; d. pres. 15 giugno 1959 n. 393, t. u. norme sulla

circolazione stradale, art. 3, 4, 13, 105; d. pres. 30

giugno 1959 n. 420, regol. del t. u. sulla disoiplina della

circolazione stradale, art. 50, 63, 90, 108, 117, 521).

Nelle strade urbane la prescrizione di « arresto all'inerocio »

(c. d. «stop »), espressa dalla regolamentare segnaletica verticale ed orizzontale, importa non soltanto Vobbligo di

arrestarsi prima di impegnare I'area del crocevia, ma

anche quello di dare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra, sia da sinistra. (\)

La Corte, ecc. — Con l'unico motivo di ricorso si ripro

pone, in questa sede, la stessa tesi gia prospettata, senza

fortuna, davanti ai Giudici di appello. Si sostiene, in par

ticolare, die il segnale « stop » esprime soltanto la prescri zione di arrestarsi al crocevia, ma non anche 1'obbJigo di

dare la precedenza ai veicoli ehe percorrano la strada favo

rita : tesi che, applicata al caso in esame, comporterebbe clie la Corbo, osservato, com'e pacifico, l'obbligo di arresto, non fosse, poi, tenuta a dare la precedenza al motociclo

del Lesma, perche proveniente dalla sinistra. Trattasi, pe raltro, di una tesi sicuramente infondata.

Per la esatta soluzione della questione, giova richia

mare le varie norme nelle quali si riassume la disciplina delle cosiddette strade « stop ». Va ricordato, innanzi tutto, l'art. 33, 1° comma, del « Protocollo relativo alia segnala zione stradale », annesso alia Convenzione di Ginevra del

(1) Non risultano precedenti editi. Per riferimenti sulla

disciplina delle strade «stop », cons. Cass. 18 gennaio 1961, Fag gian, Foro it., Rep. 1961, voce Circolazione stradale, n. 152 ; 28

giugno 1960, Ruina, id., Rep. 1960, voce cit., n. 359. In dottrina, cons. Duni, Doveri al crocevia del conducente che circola su strada

statale, in Riv. circolaz. e trasp., 1959, 501 ; Strade urbane con

precedenza e sanzioni ai contravventori, id., 1961, 256 ; Ancora in tema di strade con precedenza, id., 1962, fasc. 3 ; Cristofolettj, La precedenza dentro e juori i centri abitati. Ipotesi contravven zionali e sanzioni applicabili, in Dir. autcm., 1961, 228 ; Ancora sulla precedenza fuori e dentro i centri abitati e suite san zioni applicabili ai contravventori, ibid., 500.

This content downloaded from 91.229.229.101 on Wed, 25 Jun 2014 08:48:16 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended