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Sezione III penale; sentenza 20 ottobre 1962; Pres. Auriemma P., Est. Grieco, P. M. Catalano (concl....

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Sezione III penale; sentenza 20 ottobre 1962; Pres. Auriemma P., Est. Grieco, P. M. Catalano (concl. conf.); ric. Cerruti-Andreoli Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 2 (1963), pp. 55/56-57/58 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153113 . Accessed: 25/06/2014 00:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.76 on Wed, 25 Jun 2014 00:11:25 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione III penale; sentenza 20 ottobre 1962; Pres. Auriemma P., Est. Grieco, P. M. Catalano (concl. conf.); ric. Cerruti-Andreoli

Sezione III penale; sentenza 20 ottobre 1962; Pres. Auriemma P., Est. Grieco, P. M. Catalano(concl. conf.); ric. Cerruti-AndreoliSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 2 (1963), pp. 55/56-57/58Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153113 .

Accessed: 25/06/2014 00:11

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55 PARTE SECONDA 5G

ehe non alla Corte di appello bensi alla Corte di assise di

appello egli avrebbe dovuto recarsi con quella lettera. La de

posizionedelVignaroli troya un eerto controllo in quella della

teste Beni Maria Luisa, segretaria del Consiglio delFOrdine

degli avvocati di Perugia, onde õ probabile ehe la lettera del

l'Augenti venne recapitata con ritardo (alle ore 17 05) per un equivoco. £ vero ehe dopo un quarto di ora si presentõ nell'aula 1'Augenti, il ehe puõ indurre a pensare ehe il con

tenuto della lettera fatta tenere ai Presidente della Corte di assise fosse un pretesto per ottenere per altra via il

rinvio non riuscito ad ottenere nell'udienza pomeridiana, e ehe 1'Augenti stesso si sia indotto a presentarsi all'udienza, non per essersi sentito alleggerito, per un fenomeno natu rale o per effetto di farmaci, dal male ehe lo affliggeva, ma perehe abbia saputo o intuito ehe il proeesso, nono stante tutto, non sarebbe stato rinviato, e ehe la Corte avrebbe provveduto alla nomina di un difensore di ufficio, ma ciõ puõ indurre ad amare considerazioni sul come, a

volte, e intesa la collaborazione ad una funzione altissima,

augusta, quale e quella della giustizia, puõ far ritenere ehe 1'Augenti non si sia comportato come avrebbe dovuto e ehe taie condotta puõ essere oggetto di esame da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvoeati e proeuratori, ma non autorizzare a concludere ehe lAugenti stesso abbia abbandouato la difesa, violando, quindi, 1'art. 129 eod.

proc. penale. Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III penale ; sentenza 20 ottobre 1962 ; Pres. Äu eiemma P., Est. Geieco, P. M. Catalano (concl. conf.); ric. Cerruti-Andreoli.

(Oonferma App. Torino 18 febbraio 1961)

Prostituzioiie — Legge Merlin -— Pluralitä di reati — Coneorso di reati — Ammissibililä (Legge 20 febbraio 1958 n. 75, abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della

prostituzioiie altrai, art. 3). Prostituzione — Lejjjje Merlin — Siruttamento previ

sto nel n. 8 dell'art. 3 — Natura di reato sussi diario (Legge 20 febbraio 1958 n. 75, art. 3, n. 8).

Prostituzione — Legye Merlin — Coneorso tra 1'ipo tesi prevista nel n, 3 e quella del n. it dell'art. 3 — Ammissibililä (Legge 20 febbraio 1958 n. 75, art. 3, nn. 3, 8).

L'art. 3 della legge Merlin non configura un unico reato a eondotte alternative, berni prevede piil reati ehe ben pos sono concorrere tra loro. (1)

Nel n. 8 dell'art. 3 della legge Merlin sono previsti due di stinti reati (favoreggiamento e sfruttamento), sussidiari nei confronti dei reati previsti nei numeri precedenti, nel senso ehe, qualora lo sfruttamento o il favoreggiamento non si estrinsechino in attivitä corrispondenti a quelle previste nei primi sette numeri delVart. 3, sono punibili ai sensi del n. 8. (2)

(1) Conformi Cass. 6 marzo 1961, Fusco, Giust. pen., 1962, II, 572, con nota di Cavalla ; 6 agosto 1960, Lena, Foro it., Rep. 1961, voce Prostituzione, n. 116. Contra Cass. 5 ottobre 1959, Giuli, id., Rep. 1960, voce eit., n. 40 (annotata da Mossa, in Nuovo diritto, 1960, 658) ; Tiib. Taranto 3 novembre 1958, A., Foro it., Rep. 1959, voce cit., n. 65 ; Trib. Trani 13 febbraio 1959, S. M„ ibid., n. 69.

Ammettono l'autonomia delle varie ipotesi criminose: Rosso, I delitti di tenocinio e sfruttamento della prostituzione, 1960, pag. 130 e segg. ; De Gennaro, Prostituzione e lotta contro to sfruttamento, in Arch, pen., 1958, 217; V. De Fina, Legge Merlin e eoncorso di reati, id., 1961, 172. Contra : Di Migliardo, Ap punti sul delitto di lenoeinio accessorio, id., 1960, I, 239 ; Cal dora, Kelazione sugli art. 3 e 4 della legge Merlin, in Giust. pen., 1960, I, 146. Vedi, anche, Franchina, II chiaro spirito della legge Merlin sieura guida dell'interprete, in Giur. sic., 1961, 124.

(2) Cass. 28 novembre 1960, Silletti, Foro it., 1961, II, 65

Il reato del gerente d'albergo, che tollera che, nel suo locale, una o piu persone si diano alia prostituzione, con corre con il reato di sfruttamento di prostitute qualora, in

corrispettivo della tolleranza, il gestore del locale riceva somme di denaro. (3)

La Corte, ecc. — (Omissis). Deve, a questo punto, de

plorarsi clie la sentenza del Tribunale sia stata impugnata soltanto dagli imputati e non anche dal P. m. rendendo cosl

impossibile alia Corte d'appello di prendere in esame le conelusioni cui erano pervenuti i primi Giudici, allorcliõ avevano ritenuto che i fatti attribuiti aH'Andreoli in tre distinte imputazioni, costituivano soltanto il reato di cui al n. 8 dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, cioe l'unico reato di favoreggiamento e sfruttamento della pro stituzione. Gioverä ricordare che all'Andreoli era stato

contestato, essendo preposta alia effettiva gestione della

trattoria, di avere tollerato la presenza nel locale di donne che nell'interno di esso si prostituivano con gli avventori e di avere, nel contempo, sfruttato la prostituzione delle donne stesse, in quanto una parte dei guadagni dalle me desime ricavati veniva a lei consegnata, nonche di avere favorito e sfruttato la prostituzione di altra donna. 11 Tribunale ritenne che le ipotesi configurate nei vari numeri dell'art. 3 della legge in oggetto non costituiscono tanti distinti reati, dei quali, pertanto, sia possibile il

concorso, allorcho l'agente metta in essere una condotta che realizzi pill ipotesi di quelle descritte nell'art. 3 pre detto, e ciõ perche non puõ ritenersi che l'art. medesimo abbia sostituito gli art. 531 e 536 cod. pen., che prevede vano reati distinti, in quanto tra, le ipotesi descritte nei cennati articoli e quelle descritte negli otto numeri della

legge 20 febbraio 1958 n. 75 non esiste corrispondenza, tanto che alcune ipotesi specifiche, gia previste come reato dal codice penale, non sono piu state considerate tali nella nuova legge, mentre altre figure di reato, sconosciute al codice penale, sono state introdotte nella legge stessa ; pertanto, devesi riconoscere che l'art. 3 ha disciplinato in

tegralmente la materia inerente alle attivitä sfruttatrici,

parassitarie ed agevolatrici dell'altrui prostituzione con

spirito e criteri del tutto nuovi ed in modo pienamente au tonomo rispetto al sistema abrogato.

Nemmeno, poi, secondo il Tribunale, e da ritenersi fondata l'affermazione che le varie ipotesi formulate nel l'art. 3 tutelino, ciascuna, un diverso bene giuridico, con la conseguenza che la realizzazione delle ipotesi stesse con creti tanti distinti reati quante sono le ipotesi, perche i beni giuridici, che sarebbero tutelati da ciascuna delle ac cennate ipotesi, potrebbero ritenersi distinti a condizione di ritenere che l'oggetto giuridico di una norma b diversa da quella di un'altra, perche diverse sono le parole nelle diverse norme adoperate, laddove beni, e, correlativamente, gli interessi giuridicamente protetti, sono qualcosa di reale, di effettivo, che preesiste alia norma, onde la conclusiore che l'art. 3 ha inteso perseguire ogni ipotizzata forma di

agevolazione e sfruttamento idonea a costituire un incre

mento, anche indiretto, al fenomeno della prostituzione, in quanto l'interesse sociale alia eliminazione del fenomeno stesso Õ stato assunto a scopo essenziale della legge e perse guito dal legislatore con la punizione non degli autori di retti dei singoli episodi di prostituzione, ma di coloro che

dall'esterno, quasi sempre per lucro, fomentano ad agevo lano l'attivita delle prostitute. L'interesse predetto, quindi, 6 l'oggetto sostanzialmente unitario della tutela realizzata con le diverse disposizioni contenute nell'articolo in que stione, le quali altro non sono che le diverse forme di realiz

(le due ipotesi, favoreggiamento e sfruttamento, previste nel n. 8 dell'art. 3 costituiscono reati autonomi e distinti), (con nota di richiami, cui adde, contra, Trib. Milano [senza data], Riva, id., Rep. 1960, voce Prostituzione, n. 80). Vedi, in dottrina, Gianniti, La fattispecie legale a condotta fungibite, in Scuola pos., 1961, 653, che eselude l'ammissibilita del concorso ; Codagnonb, Considerazioni sui reati di sfruttamento e agevolazione della pro stituzione, in Oiust, pen., 1962, II, 737.

(3) Non si rinvengono precedenti in termini.

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57 GIURISPRUDENZA PENALE

zazione di un unico reato descritto negli otto Humeri del"

l'art. 3, specificamente nei primi sette e genericamente uel n. 8, tanto che ciascuno dei fatti analiticamente de

seritti nei numeri dall'l al 7 e pur sempre idoneo ad inte

grare una ipotesi di generico sfruttamento o favoreggia mento ; cosi la tolleranza della quale si rese responsabile l'Andreoli, in difetto della specifica previsione di cui al

n. 3, avrebbe, pur sempre, costituito una forma di favoreg

giamento prevista nei n. 8. Eitenendo esatta la ipotesi del

concorso, dovrebbe ammettersi la esistenza di un reato

eongegnato in modo da comportare sempre a carico dello

agente la responsabilitä anche per un altro reato.

Che le norme contenute nella legge 20 febbraio 1958

n. 75 siano state infelieemente redatte, a tal pun to che, come e stato autorevolmente osservato, l'interprete non

riesce a sottrarsi ad un senso di smarrimento, non puö certo negarsi, tanto piu ebe ipotesi delittuose per le quali, in precedenza, erano state comminate sanzioni diverse in

vista della loro diversa gravitä, sono oggi equiparate quoad

poenam, onde si ba il fenomeno che il favoreggiatore õ punito alia stessa stregua dello sfruttatore, ma ciõ non puõ auto

rizzare a concludere che il reato previsto nell'art. 3 sia

unico, e che le disposizioni di cui ai nn. da 1 a 7 altro non

contengano che la descrizioue dei modi con cui il reato stesso

puõ commettersi, descrizione poi sintetizzata nei succes

sivo n. 8. Tutto ciõ e arbitrario, anche se la opinione relativa e dettata dall'intento di evitare la irrogazione di

pene che, col concorso delle circostanze aggravanti previste nell'art. 4 della legge stessa, possono raggiungere limiti

assai elevati.

L'interprete non puõ mai sostituirsi al legislatore, e la pretesa diventa piü audace quando la volontä dallo

stesso manifestata e inequivocabile. L'interprete puõ dare

al legislatore soltanto delle indicazioni per un'eventuale

riforma delle disposizioni vigenti. Anzitutto non e esatto

che la ratio del nuovo sistema consista soltanto nella di

fesa della libertä personale della prostituzione alio scopo di evitame lo sfruttamento da parte di terzi o comunque di allontanare il pericolo di tale sfruttamento, e non b

esatto anche se la legge porta al titolo « abolizione della

regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo

sfruttamento della prostituzione altrui». La legge, invece,

ha anche lo scopo di impedire che la prostituzione, indipen dentemente da qualsiasi lucro che da essa o per essa possa

scaturire, sia, comunque, favorita, onde il divieto della

attivitä diretta ad indurre alia prostituzione una donna di

etä maggiore od a compiere atti di lenocinio (n. 5) e la

proibizione (n. 8) di qualsiasi attivitä che, in qualsiasi modo. favorisca la prostituzione altrui. L chiaro che il

n. 5 contiene una disposizione di carattere speciale di fronte

a quella generate contenuta nei n. 8 onde l'indurre alia

prostituzione una donna di etä maggiore non puõ essere

punito una volta ai sensi del n. 5 ed altra volta ai sensi

del n. 8, ma õ anche chiaro che il legislatore, che ha certa

mente errato, quando, ai fini della pena, ha parificato le

due ipotesi, dopo avere posto la norma contenuta nei n. 5,

non poteva non porre anche quella del n. 8, appunto per

punire qualsiasi altra forma di favoreggiamento. Tecnica

mente sarebbe, certo, stato meglio se, dopo l'ipotesi della

induzione, il legislatore avesse considerato, come circo

stanza attenuante l'ipotesi di ogni altra condotta diretta

ad agevolare la prostituzione, ma l'interprete non puõ rifiutarsi di applicare la legge, per il fatto che questa non

õ come dovrebbe essere, o per il fatto che il legislatore abbia comminato pene severe o pene identiche per viola

zioni diverse nella loro gravitä.

Deriva, dalle considerazioni che precedono, che il reato

di ehi, essendo proprietario o gerente o preposto ad un

albergo, vi tollera la presenza di una o piü persone, che

all'mterno del locale si dänno alia prostituzione, ben puõ

concorrere con il reato di sfruttamento di prostitute, ove

il proprietario, gerente, ecc., per consentire la presenza di

tali donne, riceva dalle stesse delle somme ; concorso, in

vece, non possibile con il reato di favoreggiamento alia pro

stituzione, chc l'ipotesi del favoreggiamento generico puõ

concorrere con la ipotesi dello sfruttamento ancorchõ le

Il Foro Italiano — Volume LXXXVl — Parte 11-5.

due fattispecie siano considerate nello stesso numero. La conclusion e e che quando le condotte siano diverse, piu sono i reati, con l'avvertenza, perõ, ehe il rea to di favoreg giamento generico previsto nel d. 8 puõ essere ritenuto al

lorquando il favoreggiamento consista in una condotta non specificamente considerata come favoreggiamento in una condotta, particolarmente descritta, e che il reato di sfruttamento della prostituzione altrui puõ concorrere con

qualsiasi altra ipotesi delittuosa descritta nell'art. 3, nella.

quale lo sfruttamento non sia necessariamente compreso. An che in questa materia e necessario tenere presente

che altro e il concorso apparente di norme per il quale due o

piu disposizioni sembrano adattarsi ad un medesimo caso, ma una soltanto b applicabile, ed altro il concorso formale nel quale le norme si applicano tutte, e che i dubbi, che in

proposito si presentano, debbonsi risolvere con il principio di speciality, per il quale generi per speciem derogatur, ri

levandosi che allora ricorre la relazione di genere a specie quando tutti gli elementi descritti nella norma piu. ampia sono contenuti nella norma meno ampia, cioe nella norma

speciale, la quale di piil contiene uno o piu elementi specia lizzanti, e con il principio del reato progressivo, che si ha

quando si passa da una fattispecie legale minore ad una

fattispecie legale maggiore, la quale comprenda in se anche

l'altra, nel senso cioe che per commettere il reato maggiore deve necessariamente commettersi quello minore. Precisa mente in base ai suesposti principi questo Supremo col

legio, dopo avere rilevato (3 maggio 1961, Lo Friddo, Foro

it., Rep. 1961, voce Prostituzione, nn. 48-50) che nel reato di reclutamento di persona al fine di farle esercitare la

prostituzione l'attivita di prostituzione non deve essere esercitata in una casa di meritricio, perche se il reclutamento avvenisse con il fine di farle esercitare la prostituzione in una di dette case, ricorrerebbe l'ipotesi del n. 1, questa soltanto, e non anche, in concorso con questa ipotesi, quella di cui al n. 4, che ipotizza, nella prima disposizione, un reato di pericolo, il fatto costitutivo del quale, ove non esi stesse la norma che oggi la prevede, darebbe luogo a tenta tivo di reato, di una delle forme descritte negli altri numeri, escludendosi il concorso, perche nel caso teste ipotizzato ricorrerebbe un esempio di reato progressivo. Seguono le

conseguenze di legge. Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezione IV penale ; sentenza 3 luglio 1962 ; Pres. Duni P., Est. Lapiccirella, P. M. De Gennaro (concl. conf.) ; ric. Tatz.

(Oassi Trib. Castroviltari 20 g< nnaio 1962)

Circolazione stradale — Vcicoli provenicnti (la destra

in violazione di un divieto di transito — Obblijjo di dare loro la precedcnza — Insussistenza (D.

pres. 15 giugno 1959 n. 393, t. u. norme sulla circo

lazione stradale, art. 105).

Non sussiste I'obbligo di dare la precedenza ai veicoli pro venienti da destra in violazione di un divieto di transito. (1)

(1) Non risultano precedent! specifici editi, salvo la deci sione eitata nel testo, Cass. 17 aprile 1961, Broggioni, Foro it., Bep. 1961, voce Reato colposo, n. 150, la quale, dopo aver rite nuto ehe anche i conducenti che fruiscono della precedenza di diritto hanno I'obbligo di rispettare le norme di comune pru denza, ha deciso che tale obbligo deve essere particolarmente osservato nel caso in cui il conducente, proveniente dalla destra, sbocchi su una strada di grande traffico dopo aver percorso in senso vietato una strada secondaria nella quale si era immesso

malgrado la presenza di apposito cartello indicante il divieto di accesso.

Secondo una giurisprudenza sinora costante, il conducente del veicolo proveniente da sinistra deve, in zona di crocevia,

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