+ All Categories
Home > Documents > sezione III penale; sentenza 20 ottobre 1995; Pres. Montoro, Est. Accattatis, P.M. (concl. diff.);...

sezione III penale; sentenza 20 ottobre 1995; Pres. Montoro, Est. Accattatis, P.M. (concl. diff.);...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: trankhuong
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
sezione III penale; sentenza 20 ottobre 1995; Pres. Montoro, Est. Accattatis, P.M. (concl. diff.); ric. Pardi. Annulla senza rinvio Trib. Milano, ord. 21 agosto 1995, e G.i.p. Trib. Milano, ord. 31 luglio 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1996), pp. 419/420-423/424 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190111 . Accessed: 24/06/2014 20:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.31 on Tue, 24 Jun 2014 20:26:36 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione III penale; sentenza 20 ottobre 1995; Pres. Montoro, Est. Accattatis, P.M. (concl. diff.);ric. Pardi. Annulla senza rinvio Trib. Milano, ord. 21 agosto 1995, e G.i.p. Trib. Milano, ord. 31luglio 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1996), pp. 419/420-423/424Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190111 .

Accessed: 24/06/2014 20:26

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.44.78.31 on Tue, 24 Jun 2014 20:26:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE SECONDA

Foro it., Rep. 1993, voce cit., nn. 4, 5). Principi questi che

ben si attagliano anche all'ipotesi in esame. Aggiungasi che i

giudici di merito, nel valutare l'idoneità della condotta addebi

tata al Varvarito, hanno posto in rilievo, fornendo sul punto esauriente e logica motivazione, che l'offerta di un blocchetto

di buoni di benzina, contrariamente all'assunto difensivo, non

aveva affatto contenuto irrisorio e che la stessa si collegava chia

ramente al compimento di un ben preciso atto contrario ai do

veri di ufficio: consentire all'imputato, «chiudendo un occhio», di lavorare in quel giorno festivo.

Inconferente è poi il richiamo al disposto di cui all'art. 56, 3° comma, c.p., non essendo configurabile la desistenza volon

taria nei confronti di un reato di mera condotta, quale quello in esame, che si consuma con la semplice offerta o promessa dell'utilità da parte del privato istigatore, purché seria e concre

ta, finalizzata al compimento ad opera del pubblico ufficiale

di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 20 ot

tobre 1995; Pres. Montoro, Est. Accattato, P.M. (conci,

diff.); ric. Pardi. Annulla senza rinvio Trib. Milano, ord. 21

agosto 1995, e G.i.p. Trib. Milano, ord. 31 luglio 1995.

Misure cautelari personali — Impugnazioni — Poteri del giudi ce (Cod. proc. pen., art. 309, 310).

In sede di riesame — e, a fortiori, in sede di appello de libertate — il tribunale non può sostituire nuove e diverse esigenze cautelari a quelle fatte valere nella richiesta del pubblico mi

nistero e poste a base dell'ordinanza applicativa della misura,

pronunciata dal giudice per le indagini preliminari. (1)

1. - L'antefatto rilevante ai fini della decisione. Il Pardi ha

proposto istanza di riesame avverso la misura di custodia caute

lare in carcere disposta dal g.i.p. presso il Tribunale di Milano

(1) Sulla netta (e incontroversa) distinzione intercorrente tra riesame

(che «appartiene, tipicamente, alla famiglia dei gravami»: così Corde

rò, Codice di procedura penale commentato, 2a ed., Torino, 1992, sub art. 309, 367) e appello de libertate (ancorato al principio del tantum devolutum quantum appellatum), cfr., tra le altre, Cass. 28 aprile 1993, Petrella, Foro it., Rep. 1994, voce Misure cautelari personali, n. 651, e 27 luglio 1993, Roselli, ibid., n. 597; sottolineano, peraltro, quanto all'appello cautelare, i rigorosi limiti del devolutum — anche con ri

guardo alla precipua natura dell'atto oggetto di impugnazione — e i loro riflessi sulla cognitio del giudice, Cass. 31 marzo 1992, Fiorini, ibid., n. 654, e 5 aprile 1993, Centonze, ibid., n. 656, mentre Cass. 14 dicembre 1992, Masellis, id., Rep. 1993, voce cit., n. 558, rimarca che il c.d. tribunale della libertà, in sede di riesame, ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo. Per una efficace sintesi della problematica oggetto della pronuncia, con par ticolare riguardo all'appello de libertate, cfr., da ultimo, Giuliani, La valutazione delle esigenze cautelari da parte del tribunale della libertà

quale giudice di appello, in Dir. pen. e proc., 1995, 600 ss. Il principio per il quale la doverosità della fissazione del termine di

durata vige in ordine alle misure esclusivamente disposte a tutela della

genuinità della prova, e non opera, di contro, ove all'esigenza di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p. si affianchino nel contempo ulteriori pericu la libertatis, può ormai dirsi una costante nella giurisprudenza di legitti mità: cfr., tra le altre, Cass. 14 gennaio 1991, Conciatori, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 280; 9 ottobre 1992, Casanova, id., Rep. 1993, voce cit., n. 321; 2 dicembre 1992, Sabatini, ibid., n. 319.

Il Foro Italiano — 1996.

con ordinanza in data 24 luglio 1995, in ipotesi di reato di uti

lizzazione di fatture fittizie.

Il Pardi ha proposto l'istanza di riesame per eccepire, con

un primo motivo, la nullità dell'ordinanza per violazione del

l'art. 292, 2° comma, c.p.p.; con un secondo motivo, la man

cata fissazione, da parte del g.i.p., del termine ex art. 274, lett.

a), e 292, lett. d), c.p.p.; con un terzo motivo, la nullità dell'or

dinanza per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla

doglianza di insussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale di Milano ha rigettato le eccezioni di nullità per

ché, di ufficio, ha ritenuto l'esistehza dell'esigenza cautelare di

cui all'art. 274, lett. e), c.p.p.: esigenza cautelare non ritenuta

dal g.i.p. e non richiesta dal p.m.

Questo l'antefatto. Occorre ora esaminare gli antecedenti pro cessuali specifici del ricorso in esame.

2. - Gli antecedenti processuali del ricorso in esame. Con or

dinanza 31 luglio 1995 il g.i.p. ha respinto l'istanza di rimessio

ne in libertà dell'indagato Pardi e, sul presupposto dell'esisten

za delle esigenze cautelari di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p., ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con

quella degli arresti domiciliari, ha omesso però di indicare il

termine di durata della misura prescritto dalla lett. d) dell'art.

292 c.p.p. Il Pardi ha proposto appello per chiedere la dichiara

zione di inefficacia della misura cautelare in ragione della omessa

fissazione del termine e, comunque, per chiedere la revoca della

misura per insussistenza delle esigenze cautelari. Con la richia

mata ordinanza in data 21 agosto 1995 il tribunale ha ritenuto

sanata la nullità derivante dalla mancata fissazione del termine

visto che, nel frattempo, era intervenuta l'ordinanza del tribu

nale — in data 8 agosto 1995 — in sede di riesame. Il tribunale,

evidentemente, si riferisce all'orientamento giurisprudenziale se

condo il quale, se sussistono più esigenze cautelari, l'omessa

fissazione del termine da parte del g.i.p. con riferimento all'esi

genza cautelare di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p., diventa irri

levante.

Secondo il tribunale, che fonde due procedure incidentali in

una, «in punto di esigenze cautelari» deve condividersi «quanto affermato dal tribunale del riesame nell'ordinanza dell'8 agosto

1995», mentre, «in punto di adeguatezza e proporzionalità della

misura» deve condividersi «quanto sostenuto dal g.i.p. nell'or

dinanza appellata». 3.-7/ ricorso del Pardi. Il Pardi ha proposto ricorso per

dedurre:

1. nullità dell'ordinanza in ragione di motivazione abnorme

e, in particolare, per violazione dell'art. 310 c.p.p.; 2. nullità dell'ordinanza per carenza di motivazione in ordine

alle ragioni capaci di giustificare il mantenimento della misura

cautelare. .

«Con una soluzione assai singolare», si legge nel primo moti

vo di ricorso (motivo assorbente), «si è ritenuto che l'intervento

del tribunale ex art. 309 c.p.p. abbia spiegato i suoi effetti an

che sull'ordinanza del g.i.p. del 31 luglio, la cui nullità — pe raltro palesemente riconosciuta — pure sarebbe stata sanata me

diante l'affermazione della sussistenza del pericolo di reiterazio

ne degli stessi fatti criminosi, oltre che di quello dell'inquinamento

probatorio». Questa soluzione è «basata su di un presupposto assolutamente erroneo, che postula una commistione tra l'isti

tuto del riesame e quello dell'appello». «Nella fattispecie si era

chiesto al tribunale di valutare ex art. 310 c.p.p. la correttezza

dell'ordinanza del g.i.p.» sotto due profili (mancanza di previ sione del termine ed insussistenza del prospettato pericolo del

l'inquinamento probatorio). «Per tutta risposta il tribunale ha

affermato che siccome oggetto dell'impugnazione... non era l'or

dinanza del 31 luglio, ma era un'altra, diversa, così come risul

tava integrata dalla successiva pronuncia dell'8 agosto, le do

glianze della difesa non potevano essere accolte perché nel frat

tempo il vizio era stato sanato».

Se questa impostazione fosse corretta, secondo il ricorrente

ne deriverebbero conseguenze giuridiche aberranti. «Infatti, se

condo tale teoria, la difesa, nei suoi motivi di appello del 1°

agosto avrebbe impugnato un'ordinanza che nelle more della

fissazione dell'udienza camerale di discussione era stata modi

ficata».

Il ricorso è fondato. L'impugnata ordinanza va annullata per ché affetta da nullità assoluta.

This content downloaded from 185.44.78.31 on Tue, 24 Jun 2014 20:26:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA PENALE

4. - La diversa disciplina del riesame e dell'appello. Nella

disciplina delle impugnazioni avverso i provvedimenti restrittivi

della libertà personale — assume correttamente il ricorrente —

il riesame e l'appello hanno una stessa ratio (l'esame di merito

e di legalità del provvedimento impugnato) ma limiti diversi.

Le differenze tra i due rimedi processuali, oltre che dal caratte

re residuale dell'appello (limitato alle ordinanze relative a misu

re cautelari diverse da quelle assoggettabili al riesame ad impul so dell'imputato), sono date dalla diversità di potere (di compe

tenza) del tribunale in sede di riesame e di appello. In sede di riesame, il tribunale ha la stessa piena cognizione

del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal

caso, il tribunale può annullare, riformare o confermare il prov vedimento del primo giudice e può anche decidere per ragioni

differenti da quelle proposte a sostegno della richiesta; può de

cidere anche in base ad elementi emersi successivamente all'e

missione del provvedimento restrittivo della libertà personale. In sede di appello il tribunale ha, invece, poteri più limitati.

In particolare, è vincolato dal principio devolutivo, non può conoscere oltre i motivi dell'impugnazione.

5. - Le ragioni fondamentali della nullità. Nel caso di specie, come giustamente lamentato dal ricorrente, il tribunale ha tra

valicato i limiti del devoluto; ha, addirittura, preteso conoscere

attingendo l'elemento decisivo della decisione da altra autono

ma procedura incidentale ex art. 309 c.p.p.; ha travalicato i

limiti della sua funzione di garante della libertà personale —

definita dall'art. 13 Cost. — per divenire garante improprio ed

anomalo delle esigenze di difesa sociale.

6. - Un orientamento giurisprudenziale che non può essere

condiviso. In ogni caso va qui motivatamente affermato che

non può essere condiviso l'orientamento giurisprudenziale se

condo il quale in caso di appello dell'indagato avverso un'ordi

nanza applicativa di una misura cautelare il tribunale possa au

tonomamente individuare un'esigenza cautelare diversa da quel

la ritenuta dal g.i.p. (Cass. 30 giugno 1992, Scimone, Foro it.,

Rep. 1993, voce Misure cautelari personali, n. 641), Questo orien

tamento giurisprudenziale non può essere condiviso prima di

tutto perché pretermette l'esigenza che ogni domanda restrittiva

della libertà personale venga dalla pubblica accusa. Il giudice

è chiamato solo a vagliare la fondatezza e la legalità della ri

chiesta.

7. - Il limite del devoluto. Secondo l'orientamento criticato,

al giudizio di appello sarebbe connaturale il potere di decidere

nel merito. Occorre osservare che, certamente, ad esso è conna

turale, ma nei limiti del devoluto. Il potere dalla Corte di cassa

zione, con la sentenza in esame, riconosciuto al giudice in gra

do di appello nel procedimento incidentale (art. 310 c.p.p.) non

appartiene neanche al giudice di riesame (art. 309 c.p.p.) che — come già evidenziato — nel procedimento incidentale ha po

teri più ampi del giudice dell'appello. Anche al giudice di riesa me — ma è bene approfondire questo rilevante e decisivo aspet

to — è inibito individuare un'esigenza cautelare diversa rispetto

a quella prospettata dal p.m. e presa in considerazione dal g.i.p. 8. - I limiti di potere del tribunale nel giudizio di riesame,

tenuti presenti gli art. 405, 291, 274 c.p.p. In applicazione del

9° comma dell'art. 309 c.p.p. il tribunale del riesame può por

tare la sua analisi ad ampio raggio, ma può portarla ad ampio

raggio sempre restando nei limiti, nel perimetro, della specifica

esigenza cautelare sottoposta al suo esame. L'impulso perché

sia riconosciuta un'ulteriore esigenza cautelare deve venire —

e non può non venire — dalla pubblica accusa.

L'azione penale è esercitata e coltivata dal p.m. e solo dal

p.m. (art. 405, 1° comma, c.p.p.). È questo un principio cardi

ne del c.p.p. — Il giudice non può sostituirsi al p.m. senza

perdere la sua funzione di garanzia. Il 1° comma dell'art. 405

c.p.p. ha il suo corrispondente nel 1° comma dell'art. 291 c.p.p.

(le misure cautelari sono disposte su richiesta del pubblico mini

stero») e negli articoli che seguono.

Ai sensi dell'art. 274 c.p.p. (non novellato) le misure cautela

ri sono disposte: 1) quando sussistono inderogabili esigenze at

tinenti alle indagini in relazione a situazioni di concreto perico

lo per l'acquisizione o la genuinità della prova; 2) quando l'im

putato si è dato o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla

fuga; 3) quando, per le specifiche modalità e circostanze del

Il Foro Italiano — 1996.

fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto periclo che questi commetta gravi delitti ovvero delitti della stessa spe cie di quello per cui si procede. Le tre categorie non sono assi

milabili perché sono finalizzate ad autonomi scopi processuali che il p.m. in primo luogo deve valutare, prendere in considera

zione, tenuto conto dell'art. 291, 1° comma, c.p.p. 9. - La giurisprudenza della Corte di cassazione. Conforme

all'orientamneto sopra espresso è quello della Corte di cassazio

ne, sez. I, sent. n. 1453 del 10 aprile 1995: «In sede di riesame

del provvedimento restrittivo, è fatto divieto al tribunale del

riesame di sostituire nuove e diverse esigenze cautelari a quelle fatte valere nella richiesta del p.m. e poste a base dell'ordinan

za applicativa del g.i.p.». «Ciò è conforme alla natura accusatoria del nuovo processo

penale e discende dal principio fissato dell'art. 291 c.p.p. che

stabilisce la dipendenza della decisione del giudice dalla richie

sta del pubblico ministero...». Principio che trova applicazione anche in sede di revoca e di sostituzione delle misure.

10. - La modifica apportata dalla l. 332/95. La richiamata

legge esalta e sottolinea la funzione di garanzia del giudice, de

finendo vieppiù in funzione di garanzia anche la pubblica accusa.

Il p.m. è ben distinto dalla polizia giudiziaria e deve restare

ben distinto. Il p.m. rappresenta, pur sempre, un controllo del

l'autorità giudiziaria sulla polizia giudiziaria in funzione di le

galità e del massimo rispetto possibile del valore della libertà

personale. Lo strumento massimo di garanzia è il giudice (art. 13 Cost.).

Il 1° comma dell'art. 291 c.p.c., dispone la 1. 332/95, è segui to dal seguente: «Le misure sono disposte su richiesta del pub blico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi

su cui la richiesta si fonda, nonché (seconda parte innovativa

integrativa del 1° comma in esame; n.d.r.) tutti gli elementi

a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e le memorie

difensive già depositate». 11.- Altri principi affermati dalla Corte di cassazione. Altri

principi, affermati dalla Corte di cassazione (senza la pretesa di portare su questa questione un'analisi esaustiva), sono con

grui con i concetti sopra espressi. Il giudice al quale il p.m. abbia chiesto l'adozione di una

misura coercitiva non può disporne una più grave (Cass. 14

settembre 1991, Ahmetocvic, id., 1992, II, 134). La modifica della contestazione formulata dal p.m. esula dai

poteri al tribunale accordati dall'art. 309 c.p.p. (Cass. 2 aprile

1992, Moretti, id., Rep. 1993, voce cit., n. 647). 12. - In sintesi ed in conclusione. Alla luce di un principio

fondamentale dell'ordinamento processuale penale (art. 405, 1°

comma, 291, 1° comma) nel procedimento incidentale di revi

sione ex art. 309 c.p.p. non è, quindi, legalmente ammesso il

riconoscimento autonomo, da parte del tribunale, di una esi

genza cautelare non richiesta dal p.m. e non riconosciuta dal

g.i.p. e, quindi, a maggior ragione, non è legalmente ammesso

nel procedimento incidentale di appello governato dal principio devolutivo.

«In sede di appello ex art. 310 c.p.p.», ha affermato giusta mente il Pardi in ricorso, il tribunale «avrebbe dovuto pronun

ciarsi sulla legittimità dell'ordinanza del 31 luglio» così come

emessa dal g.i.p. «perché quello era l'oggetto dell'impugnazione». «Anche ammesso che il tribunale del riesame abbia corretta

mente individuato la sussistenza di altra esigenza cautelare nel

pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose, ciò

si deve ritenere limitato a modificare la sola ordinanza origina

ria, non potendo in alcun modo quella modifica trasmettersi

all'ordinanza successiva di applicazione degli arresti domiciliari».

«Anche ammesso che...». In effetti il tribunale, travalicando

macroscopicamente il devoluto ed i limiti della sua competenza,

ha chiamato il ricorrente a discutere, in sede impropria, della

correttezza della decisione del Tribunale di Milano in sede di

revisione.

In conclusione: la decisione della procedura incidentale di rie

same non poteva essere dal tribunale «trasmessa» nella proce

dura incidentale di appello: 1) nel rispetto del principio devolu

tivo che regola il procedimento incidentale di appello: 2) tenuto

conto dei diversi presupposti delle due procedure incidentali di

appello e di riesame; 3) data la possibilità della erroneità della

decisione del tribunale del riesame circa la decisione di aggiun

This content downloaded from 185.44.78.31 on Tue, 24 Jun 2014 20:26:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE SECONDA

gere, in modo autonomo e senza impulso del p.m., una esigen za cautelare.

13. - La decisione corretta che il tribunale avrebbe dovuto

adottare e non ha invece adottato. Il tribunale avrebbe potuto

e dovuto sanare la nullità fissando di propria iniziativa il termi

ne omesso dal g.i.p. (Cass. 5 febbraio 1992, Scarfò, ibid., n.

567); mentre ha imboccato una strada che lo ha portato a pro nunciare un provvedimento affetto da nullità assoluta ai sensi

dell'art. 179, 1° comma, c.p.p.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 20 ot

tobre 1995; Pres. Montoro, Est. Accattatis, P.M. (conci,

conf.); ric. Pardi. Annulla senza rinvio Trib. Milano, ord.

8 agosto 1995, e G.i.p. Trib. Milano, ord. 24 luglio 1995.

Misure cautelari personali — Ordinanza applicativa — Conte

nuto — Estremi — Nullità (Cod. proc. pen., art. 292).

È nullo il provvedimento cautelare ove abbia omesso la descri

zione del fatto e l'indicazione delle norme di legge che si as

sumono violate, e, ove la richiesta del pubblico ministero —

che, invece, contenga tali elementi — pur essendo stata resa

nota all'interessato, sia stata oggetto di notifica non conte

stuale rispetto all'ordinanza, ricorre la fattispecie di nullità

del provvedimento cautelare prevista dall'art. 292, 2° com

ma, lett. b), c.p.p. (1)

(1) Anche in epoca precedente alla riforma del 1995 si era più volte

rimarcato, in giurisprudenza, come dovesse ritenersi nulla l'ordinanza cautelare laddove dal testo della stessa non fosse stato possibile desu mere con sufficiente chiarezza quali fossero i fatti specifici oggetto di addebito e, di conseguenza, quali fossero, con riguardo a ciascuno di

essi, gli elementi assunti come indiziami (cfr., in questi termini, Cass. 27 gennaio 1992, Annacondia, Foro it., Rep. 1993, voce Misure caute lari personali, n. 316). Ben può, tuttavia, il requisito della «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assu mono violate» esser soddisfatto attraverso l'allegazione all'ordinanza cautelare del testo della richiesta del pubblico ministero, completa di tali estremi (Cass. 12 maggio 1992, Caternicchia, ibid., n. 313): in tal

caso, infatti, si determina un rinvio per relationem dell'un atto all'al

tro, che dà luogo — si è chiarito — all'incorporazione, nel provvedi mento del giudice, di dati e notizie contenute nella richiesta dell'organo dell'accusa (Cass. 6 agosto 1991, Padovano, id., Rep. 1992, voce cit., n. 275; 9 settembre 1993, Bisignani, id., Rep. 1994, voce cit., n. 331; sulla motivazione cautelare per relationem, cfr., altresì, i più generici asserti di Cass. 2 giugno 1992, Golessi, id., Rep. 1993, voce cit., n.

312, e 18 marzo 1993, Mangion, ibid., n. 309). È tuttavia ovvio che in tanto il rinvio alla richiesta del pubblico ministero è idoneo a scon

giurare il profilarsi di fattispecie di nullità in quanto l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, di guisa che questi sia in

grado di controllare, sia pur esaminando un provvedimento diverso, la congruenza, la logicità e la legittimità del titulum coercitionis (in questi termini, Cass. 23 febbraio 1994, Orsino, id., Rep. 1994, voce

cit., n. 325). Si colloca in quest'ottica l'indirizzo rigorista fatto proprio dalla su riportata pronuncia: il requisito della descrizione sommaria del fatto e dell'indicazione in iure dell'ipotesi di reato può anche esser sod disfatto attraverso un rinvio per relationem, ma a condizione che i due atti (richiamante e richiamato) siano oggetto di contestuale notifica al

l'interessato; un gap temporale tra la legittima conoscenza dell'uno e dell'altro determinerebbe, al contrario, un'insanabile frattura tra i due

complementari estremi, dischiudendo la via della prevista sanzione di nullità della (a tal punto innegabilmente lacunosa) ordinanza de libertate.

Il Foro Italiano — 1996.

Motivi della decisione. — 1. - Primo motivo di ricorso. Il

tribunale ha respinto l'eccezione di nullità osservando: «... co

me precisa la difesa unitamente all'ordinanza... è stata conte

stualmente notificata... la richiesta di applicazione della misura

avanzata dal p.m., dove viene specificata l'imputazione e la de

scrizione del fatto». Immediatamente dopo nell'ordinanza però si legge che la notifica dei due atti non è stata contestuale: la

notifica della richiesta del p.m. è intervenuta qualche ora dopo la notifica dell'ordinanza del g.i.p. Ciò nonostante il tribunale

ha ritenuto «osservati i requisiti di cui all'art. 292 c.p.p.», con

siderato che «l'attività di esecuzione di una misura è... un atto

temporalmente articolato caratterizzato da una serie di ope razioni...».

2. - La eccepita nullità sussiste. L'art. 292, 2° comma, c.p.p. stabilisce che, a pena di nullità, la descrizione del fatto e la

indicazione delle norme di legge devono essere contenute «nel

provvedimento» che dispone la custodia cautelare. In materia

di libertà personale le interpretazioni elastiche delle norme di

legge non sono ammissibili perché le interpretazioni elastiche

costituiscono lo strumento di erosione delle garanzie. Si potreb be concludere per la sanatoria della evidenziata nullità, come

implicitamente ritenuto dal tribunale, solo se si concludesse che

nessun danno può derivare dalla non contestualità delle diverse

comunicazioni; mentre danno, in effetti, può derivare per il sem

plice fatto che ogni dato di comunicazione deve giungere al de

stinatario in termini di massima possibile chiarezza. Questo è

reclamato dalla legge, sicché il primo motivo di ricorso deve

essere accolto.

3. - La nuova legge sulla custodia cautelare. Da rilevare, ag

giuntivamente, che dalla 1. 8 agosto 1995 n. 332, il 2° comma

dell'articolo in esame è stato sostituito dal seguente: «L'ordi

nanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nulli

tà rilevabile anche di ufficio (parte aggiunta): a) le generalità

dell'imputato...; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indi

cazione delle norme di legge che si assumono violate».

La nuova legge sulla custodia cautelare non tanto innova la

precedente normativa, già sufficientemente garantistica, quanto ribadisce il principio che, in materia di libertà personale, il giu dice deve agire in funzione di garanzia.

Con riferimento al 2° comma dell'articolo in esame la nuova

normativa afferma con decisione che le garanzie di cui si discu

te sono garanzie essenziali che non possono e non devono esse

re aggirate od eluse.

4. - Gli ulteriori motivi di ricorso. Affetta da nullità assolu

ta, ex art. 179, 1° comma, c.p.p., è, inoltre, l'ordinanza per le ragioni bene indicate nel secondo motivo di ricorso, ma l'a

nalisi di ogni ulteriore aspetto deve essere, ovviamente, preter messa tenuto conto del valore assorbente della dichiarata, pre

giudiziale, nullità.

This content downloaded from 185.44.78.31 on Tue, 24 Jun 2014 20:26:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended