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Sezione III penale; sentenza 23 gennaio 1961; Pres. Polimeno P., Est. Muscolo, P. M. Sergio (concl....

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Sezione III penale; sentenza 23 gennaio 1961; Pres. Polimeno P., Est. Muscolo, P. M. Sergio (concl. conf.); ric. P. m. c. Rendine Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 181/182-183/184 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150781 . Accessed: 25/06/2014 04:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.107 on Wed, 25 Jun 2014 04:11:35 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III penale; sentenza 23 gennaio 1961; Pres. Polimeno P., Est. Muscolo, P. M. Sergio(concl. conf.); ric. P. m. c. RendineSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 181/182-183/184Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150781 .

Accessed: 25/06/2014 04:11

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181 GIURISPRUDENZA PENALE 182

La Corte, eco. — (Omissis). Laurenti Eugenio e Fontanot

Maria vennero tratti a giudizio del Tribunale di Trieste, sotto imputazione di bigamia, per avere il 5 maggio 1948

contratto in Capodistria matrimonio avente effetti civili, essendo il Laurenti vincolato da precedente matrimonio

avente pure effetti civili, contratto in Trieste il 13 febbraio

1939 con Geletti Vera.

G-li imputati si difesero assumendo che ritenevano or

mai inesistente il precedente vincolo, avendo il Laurenti

e la Geletti ottenuto in Lubiana nel 1947 il divorzio ed

avendo a tale modo di scioglimento del matrimonio ricono

sciuto efficacia, sia il T.O.W. Major del Governo militare

alleato di Trieste (dinanzi al quale la Geletti aveva con

tratto nuovo matrimonio con un militare inglese), sia l'uf

ficiale dello stato civile di Capodistria dinanzi al quale essi si erano sposati.

Il Tribunale assolse la Fontanot per insufficienza di

prove, sul rilievo che le giustificazioni fornite dagli impu tati potevano avere un certo fondamento, per i nativi e

residenti della zona B del Territorio libero di Trieste, dove le Autorita di occupazione iugoslave avevano intro

dotto il divorzio determinando una situazione giuridico

politica particolare ; ritiene invece il Laurenti colpevole, in considerazione del fatto che egli era nativo di Trieste

e residente in tale Cittä, nella quale era sempre rimasto

in vigore il regime matrimoniale dello Stato italiano, che

si era recato nella zona B per contrarre nuovo matrimonio

in frode a tale regime e, infine, che per la cultura e pro fessione (giornalistica, sindacalista) egli non ignorava la

disciplina della legge italiana sulla indissolubilitä del ma

trimonio e conseguentemente sulla inefficacia del divorzio

ottenuto all'estero.

Su appello degli imputati la Corte di Trieste assolse la

Fontanot per non costituire il fatto reato, ma confermõ la

sentenza nei riguardi del Laurenti, pur riconoscendo del tutto

irrilevante il fatto che costui si fosse recato nella zona B

con il proposito o meno di contrarre nuovo matrimonio.

Con il ricorso in esame l'imputato si duole di tale deci

sione e taccia di contraddittorieta la sentenza, rilevando

che i Giudici di appello sarebbero incorsi in evidente vizio

logico confermando una sentenza di cui avevano respinto

gli argomenti posti a fondamento dell'affermazione di sua

responsabilitä. Con motivi aggiunti poi insiste nel soste

nere la propria non punibilitä e sotto il profilo dell'errore

su di una legge diversa da quella penale, oppure sotto

quello della mancanza del dolo.

II ricorso non ha fondamento.

La Corte d'appello confermõ la sentenza di primo grado, avendo ritenuto in fatto insussistente quella ignoranza della legge civile italiana che l'imputato invocava a giusti ficazione del preteso errore sulla efficacia del divorzio, e

motivõ questo giudizio di fatto con riferimento alia cul

tura, professione, intelligenza ed alle altre circostanze, che

escludevano, secondo un criterio di normalitä, che il Lau

renti potesse ritenere in buona fede risolto medianteil

divorzio il suo precedente matrimonio.

Essa perciõ escluse il presupposto di fatto che avrebbe

dovuto giustificare la tesi difensiva dell'errore o della man

canza di dolo, il che rende evidente l'inesistenza del pre teso difetto di motivazione, dato che l'argomento del Giu

dice di primo grado disatteso da quello di appello non ha

avuto alcuna influenza sulla impugnata decisione.

Peraltro ogni questione sull'invocato errore dell'impu tato circa l'efficacia del divorzio del precedente matrimo

nio, avrebbe dovuto ritenersi superata dalla considerazione

che tale errore non verte, come sostiene il ricorrente, su

di una legge diversa da quella penale, ma investe quest'ul tima ed incontra pertanto la sanzione di irrilevanza di cui

all'art. 5 cod. penale. E infatti costante insegnamento di questo Supremo

collegio che per norma penale deve ritenersi non soltanto

Battaglini, Errore su legge diversa dalla legge penale, in Giust.

pen., 1933, II, 1188 ; Remaschi, Errore su legge non penale, In

Giur. Cass, pen., 1954, 6° Mm., 75 ; Cbistiani, Appunti in tema

di errore su legge extrapenale, in Biv. it. dir. pen., 1956, 649.

quella ehe stabilisce la punibilitä di uix determinato fatto, ma ogni altra norma, che, pure essendo contenuta in una

legge civile o amministrativa, e richiamata da quella penale e la integra, determinando il eontenuto del precetto penale vero e proprio.

Nella specie la disposizione, ehe sancisce la punibilitä della bigamia come reato, si riferisce, per quanto attiene

alia disciplina giuridica del vincolo matrimoniale, alia legge

civile, che viene cosi a costituire parte integrante della

legge penale, stabilendone i presupposti e determinando il eontenuto del divieto.

Ne consegue che l'ignoranza della legge civile assume

agli effetti della valutazione della penale responsabilitä la stessa portata dell'ignoranza della legge penale, incrimi

natrice del fatto, e non puö, pertanto, spiegare alcuna in

fluenza sulla valutazione medesima.

A nulla rileva quindi che, in ipotesi, il Laurenti rite

nesse erroneamente sciolto per divorzio il precedente matri

monio, atteso che un tale errore si risolverebbe nella igno ranza della legge penale (piü precisamente della legge civile

integratrice di quella penale). Per questi motivi, riget.ta, ecc.

COHTE SÜPREMA DI CÄSSAZIQNE.

Sezione iii penale; sentenza 23 gennaio 1961 ; Pres.

Polimeno P., Est. Muscox.o, P. M. Sergio (concl.

conf.) ; rio. P. m. c. Rendine.

(Gassa Trib. Foggia 29 marzo 1961)

Appropriazione indebita — Riforma agraria — Ap

propriazione <li scoria poderale •— Abuso di pre stazione d'opera — Sussistenza (L. 12 maggio 1950 n. 230, provvedimenti per la colonizzazione dell'Al

topiano della Siia e dei territori jonici contermini; cod. pen., art. 61, n. 11, 646).

Ricorre I'aggravante delVabuso della prestazione d'opera nel caso in cwi Vassegnatario di podere per I'attuazione

della riforma agraria si appropri di un bene che gli era

stato assegnato come scorta poderale. (1)

La Corte, ecc. — A seguito di querela presentata dal

direttore del Centro di colonizzazione della Sezione spe ciale per la riforma fondiaria di Foggia si procedeva a

carico di Eendine Raffacie in ordine al reato di cui agli art. 646, 61, n. 11, cod. pen. per essersi costui appropriato di una covina che gli era stata consegnata dall'Ente ri

forma come scorta poderale nella sua qualitä di assegna tario di un podere in agro di Foggia.

Con sentenza 11 novembre 1957 il Pretore, in sede di

competenza prorogata, ritenendo inesistente I'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. per mancanza di una rela

zione di prestazione d'opera tra Ente riforma ed assegna

tario, proscioglieva il prevenuto a seguito d; remissione

di querela. E tale decisione veniva confermata dal Tribunale in

seguito ad appello del Procuratore della Repubblica. Kicorre lo stesso Procuratore della Repubblica lamen

tando la violazione dell'art. 61, n. 11, cod. penale.

L'impugnazione merita accoglimento. Come questa stessa Sezione della Corte suprema ha

(1) In termini, Cass. 14 gennaio 1961, De Francesco, Foro

it., Rep. 1961, voce Appropriazione indebita, n. 22.

La sentenza 6 annotata da : Amato, Alcune considerasioni sulle circostanze del reato : in particolare sulla eireostanza di abuso

di relazione di prestazione d'opera, in Giust. pen., 1962, II, 196.

Sulla nozione di prestazione d'opera, conf. : Cass. 18 feb

braio 1960, Baracchini, Foro it., Rep. 1960, voce Circostanze

di reato, n. 61 ; 18 gennaio 1960, Giurla, ibid., n. 56 ; 5 dicem

bre 1959, Pasquale, ibid., n. 55 (che ha ritenuto I'aggravante nei confronti del mediatore) ; 20 giugno 1959, Gazzano, ibid., n. 49 ; 15 novembre 1958, Borrelli, id., Rep. 1959, voce cit., n. 42 ; 10 novembre 1958, D'llia, ibid., nn. 40, 41 ; 21 ottobre

1958, Perotto, ibid., n. 39 ; 3 maggio 1958, Arancio, ibid., n. 34.

Sulla posizione dell'assegnatario, cons. App. Firenze 6 lu

glio 1960, id., 1961, I, 135, con nota di A. Carrozza.

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183 PARTE SECONDA 184

avuto occasione di rilevare in fattispecie analoga (14

gennaio 1961, De Francesco, Foro it., Rep. 1961, voce

Appropriazione indebita, n. 22) la nozione di prestazione di

opera assunta dalla legge ai fini della configurability del

l'agravante sancita dall'art. 61, n. 11, e piu ampia di quella di locazione d'opera, essendo comprensiva di tutte le sva

riate forme di prestazione di lavoro, eseguito a qualsiasi titolo, in modo continuativo od occasionale, sporadico,

isolato, con retribuzione o gratuitamente, con vincolo di

subordinazione o in modo autonomo, purche ingeneri un

rapporto basato sulla fiducia reciproca in modo da agevo lare la consumazione del reato, per cui non v'ba dubbio

ehe, nella situazione giuridica e di fatto determinata dall'atto

di assegnazione di terre in virtu della legge sulla riforma

fondiaria, ricorrano gli elementi caratteristici del parti colare rapporto fiduciario che costituisce l'essenza dell'ag

gravante in questione. Tenuti, infatti, presenti la natura

e il contenuto dell'assegnazione, i diversi aspetti dell 'iter

percorso dall'atto medesimo, le finalitä e lo spirito della

riforma (che si propone di realizzare la riorganizzazione

agraria e la gestione produttiva delle terre, noriche l'in

staurazione e il mantenimento di un buon sistema tec

nico di condizioni e di forme giuridicbe, che il legisla tor mostra di ritenere socialmente preferibili), gli ob

bligbi posti a carico dell'assegnatario e i poteri confe

riti ai concedente, non puõ disconoscersi cbe, se l'atto

di assegnazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, costituisce una fattispecie negoziale sui gene ris con peculiarity proprie, in cui sono perõ identifica

bili gli elementi della vendita e quelli dell'affitto, tutta

via il titolo per cui l'assegnatario gode, durante il periodo

preparatorio, del bene altrui allacciato al suo specifico

obbligo di coltivare il fondo con diligenza secondo le diret

tive generali stabilite dall'ente concedente attraverso le

cooperative o i consorzi, di cui esso assegnatario deve

obbligatoriamente far parte, e le clausole risolutive pre viste in proposito stabiliscono fra le parti una relazione

cbe, sotto molti profili, rientra nel lato concetto sopra cbiarito di prestazione di lavoro a causa dell'attivitä spie

gata dall'assegnatario, cbe contribuisce in maniera deter

minante alla stipulazione e al mantenimento dell'atto di

assegnazione. E di conseguenza, se l'assegnatario consuma un illecito

penale, cbe abbia connessione con la relazione derivante

dal rapporto giuridico creato in base al detto atto e che

scaturisca da un irregolare uso di facoltä e di mezzi ine

renti alia sua prevista attivitä e ad un comportamento contrario ai doveri che promanano da tale rapporto, non

puõ negarsi che la sua azione sia stata facilitata da tale

particolare situazione, della quale egli ha approfittato

per commettere il fatto.

Alia stregua di tali considerazioni deve dunque con

fermarsi che lo stato di fatto e di diritto creato dall'as

segnazione di terre da parte dell'Ente di riforma fon

diaria puõ, secondo i casi e la condotta dell'agente, dar

luogo all'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, e pertanto, se il Rendine si approprio della covina, che, secondo l'ac

cusa, gli sarebbe stata venduta con patto di riservato

dominio dall'Ente riforma proprio in funzione della colti

vazione del podere attribuitogli, egli indubbiamente ha

consumato il delitto aggravato come contestatogli, per la cui procedibilitä, non occorre la querela della persona offesa e nei cui confronti b quindi ininfluente la remis

sione della stessa.

La sentenza impugnata invece si ö discostata da tali

principi e, affermando che l'assegnatario del podere pre sta la propria opera nel suo esclusivo interesse, non ha

considerato ne gli obblighi specifici, che a lui derivano dal

rapporto di assegnazione e le sanzioni che dalla loro vio

lazione possono scaturire, ne il correlativo rapporto deter

minate dall'affidamento delle scorte vive, sorto sulla base

ed in funzione della coltivazione della terra e che even

tualmente puõ anche mancare, per cui deve disporsi il

suo annullamento con rinvio del giudizio ad altra Sezione

dello stesso Tribunale.

Per questi motivi, cassa, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Penale

Cinematografo e cinematografia — Norme sulla eensura — Questione d'incostituzionalita noil ma nifestamente iniondata (Costituzione della Repubblica, art. 21 ; r. d. 24 settembre 1923 n. 3287, disciplina della eensura cinematografica; d. legisl. 5 ottobre 1945 n. 678, nuovo ordinamento dell'industria cinemato

grafica italiana, art. 11 ; legge 20 dicembre 1961 n.

1312, proroga del termine stabilito dall'art. 1 legge 5

luglio 1961 n. 533, relativo alle disposizioni sulla cine

matografia, art. un.). Sicurezza pubbllca — Rappresentazioni iii luogu

non pubblico per linalitä cultural! — Autorizza

zione preventiva — Incostituzionalitä della nor mativa -— Questione non manifestamente inion data (Costituzione della Repubblica, art. 17 ; cod. pen., art. 668 ; r. d. 18 giugno 1931 n. 773, t. u. leggi di P. s., art. 68).

Non b manifestamente infondata (e se ne rimette quindi 1'esame alla Corte costituzionale) la questione d'incostitu zionalitä, delle norme sulla eensura cinematografica (dal r. decreto 24 settembre 1923 n. 3287 fino alla legge 20 dicembre 1961 n. 1312), in relazione all'art. 21 della Costi tuzione. (1)

Non 6 manifestamente infondata (e se ne rimette quindi 1'esame alla Corte costituzionale) la questione d'incostitu zionalitä degli art. 668 cod. pen. e 181. u. Pubblica sicurezza, ebe ineriminano le rappresentazioni cinematografiche abu sive tenute non in luogo pubblico, in relazione all'art. 17 della Costituzione. (2)

Tribunale di Firenze; ordinanza 24 febbraio 1962 ; Giud. istr. De Biase ; imp. La Pira.

(1-2) Il testo dell'ordinanza, pronunciata nel corso della istruzione penale a carico del Sindaco di Firenze G. La Pira

per la rappresentazione del film « Tu ne tueras point», 6 ripro dotto su Le Leggi, 1962, 644.

Il testo della legge 21 aprile 1962 n. 521, su la revisjone dei films e dei lavori teatrali, entrata in vigore il 29 aprile 1962, e

riprodotta su Le Leggi, 1962, 604, con le Relazioni Panfani, Bisantis, Lajolo, Barzjni, Paolicchi e Schiavone.

Frode nei commerci e neile industrie -— Prodotti

agrari — Revisione delle analisi — Incostitu

zionalitä della normativa — Questione non mani

festamente infondata (Costituzione della Repubblica, art. 24, 102 ; 1. 27 febbraio 1958 n. 190, repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze

di uso agrario, ecc., art. 1, 2).

Non e manifestamente infondata (e se ne rimette quindi 1'esame alla Corte costituzionale) la questione d'incostitu

ziorialitä degli art. 1 e 2 legge 27 febbraio 1958 n. 190, ebe disciplina la revisione delle analisi delle sostanze di

uso agrario e di prodotti agrari per la repressione delle

frodi, per il eontrasto ebe si assume sussistere tra dette

norme e gli art. 24 e 102 della Costituzione. (2)

Pretura di Vittorio Yeneto; ordinanza 28 febbraio

1962 ; Grind. Romagnoli; imp. Botteon.

(1) Il testo dell'ordinanza (e di altra di pari data pronun ciata nel procedimento penale contro Buffon) 6 riprodotto su Le

Leggi, 1962, 649. Sull'art. 24 della Costituzione e sul diritto di difesa, ehe

ne o garantito, v., da ultimo, Pret. Oaprino Veronese 22 febbraio

1962, in questo volume, I, 1070, con nota di richiami, cui adde, Cappelletti, in Oiwr. coat., 1961, 1284.

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