Sezione III penale; sentenza 23 gennaio 1961; Pres. Polimeno P., Est. Muscolo, P. M. Sergio(concl. conf.); ric. P. m. c. RendineSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 181/182-183/184Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150781 .
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181 GIURISPRUDENZA PENALE 182
La Corte, eco. — (Omissis). Laurenti Eugenio e Fontanot
Maria vennero tratti a giudizio del Tribunale di Trieste, sotto imputazione di bigamia, per avere il 5 maggio 1948
contratto in Capodistria matrimonio avente effetti civili, essendo il Laurenti vincolato da precedente matrimonio
avente pure effetti civili, contratto in Trieste il 13 febbraio
1939 con Geletti Vera.
G-li imputati si difesero assumendo che ritenevano or
mai inesistente il precedente vincolo, avendo il Laurenti
e la Geletti ottenuto in Lubiana nel 1947 il divorzio ed
avendo a tale modo di scioglimento del matrimonio ricono
sciuto efficacia, sia il T.O.W. Major del Governo militare
alleato di Trieste (dinanzi al quale la Geletti aveva con
tratto nuovo matrimonio con un militare inglese), sia l'uf
ficiale dello stato civile di Capodistria dinanzi al quale essi si erano sposati.
Il Tribunale assolse la Fontanot per insufficienza di
prove, sul rilievo che le giustificazioni fornite dagli impu tati potevano avere un certo fondamento, per i nativi e
residenti della zona B del Territorio libero di Trieste, dove le Autorita di occupazione iugoslave avevano intro
dotto il divorzio determinando una situazione giuridico
politica particolare ; ritiene invece il Laurenti colpevole, in considerazione del fatto che egli era nativo di Trieste
e residente in tale Cittä, nella quale era sempre rimasto
in vigore il regime matrimoniale dello Stato italiano, che
si era recato nella zona B per contrarre nuovo matrimonio
in frode a tale regime e, infine, che per la cultura e pro fessione (giornalistica, sindacalista) egli non ignorava la
disciplina della legge italiana sulla indissolubilitä del ma
trimonio e conseguentemente sulla inefficacia del divorzio
ottenuto all'estero.
Su appello degli imputati la Corte di Trieste assolse la
Fontanot per non costituire il fatto reato, ma confermõ la
sentenza nei riguardi del Laurenti, pur riconoscendo del tutto
irrilevante il fatto che costui si fosse recato nella zona B
con il proposito o meno di contrarre nuovo matrimonio.
Con il ricorso in esame l'imputato si duole di tale deci
sione e taccia di contraddittorieta la sentenza, rilevando
che i Giudici di appello sarebbero incorsi in evidente vizio
logico confermando una sentenza di cui avevano respinto
gli argomenti posti a fondamento dell'affermazione di sua
responsabilitä. Con motivi aggiunti poi insiste nel soste
nere la propria non punibilitä e sotto il profilo dell'errore
su di una legge diversa da quella penale, oppure sotto
quello della mancanza del dolo.
II ricorso non ha fondamento.
La Corte d'appello confermõ la sentenza di primo grado, avendo ritenuto in fatto insussistente quella ignoranza della legge civile italiana che l'imputato invocava a giusti ficazione del preteso errore sulla efficacia del divorzio, e
motivõ questo giudizio di fatto con riferimento alia cul
tura, professione, intelligenza ed alle altre circostanze, che
escludevano, secondo un criterio di normalitä, che il Lau
renti potesse ritenere in buona fede risolto medianteil
divorzio il suo precedente matrimonio.
Essa perciõ escluse il presupposto di fatto che avrebbe
dovuto giustificare la tesi difensiva dell'errore o della man
canza di dolo, il che rende evidente l'inesistenza del pre teso difetto di motivazione, dato che l'argomento del Giu
dice di primo grado disatteso da quello di appello non ha
avuto alcuna influenza sulla impugnata decisione.
Peraltro ogni questione sull'invocato errore dell'impu tato circa l'efficacia del divorzio del precedente matrimo
nio, avrebbe dovuto ritenersi superata dalla considerazione
che tale errore non verte, come sostiene il ricorrente, su
di una legge diversa da quella penale, ma investe quest'ul tima ed incontra pertanto la sanzione di irrilevanza di cui
all'art. 5 cod. penale. E infatti costante insegnamento di questo Supremo
collegio che per norma penale deve ritenersi non soltanto
Battaglini, Errore su legge diversa dalla legge penale, in Giust.
pen., 1933, II, 1188 ; Remaschi, Errore su legge non penale, In
Giur. Cass, pen., 1954, 6° Mm., 75 ; Cbistiani, Appunti in tema
di errore su legge extrapenale, in Biv. it. dir. pen., 1956, 649.
quella ehe stabilisce la punibilitä di uix determinato fatto, ma ogni altra norma, che, pure essendo contenuta in una
legge civile o amministrativa, e richiamata da quella penale e la integra, determinando il eontenuto del precetto penale vero e proprio.
Nella specie la disposizione, ehe sancisce la punibilitä della bigamia come reato, si riferisce, per quanto attiene
alia disciplina giuridica del vincolo matrimoniale, alia legge
civile, che viene cosi a costituire parte integrante della
legge penale, stabilendone i presupposti e determinando il eontenuto del divieto.
Ne consegue che l'ignoranza della legge civile assume
agli effetti della valutazione della penale responsabilitä la stessa portata dell'ignoranza della legge penale, incrimi
natrice del fatto, e non puö, pertanto, spiegare alcuna in
fluenza sulla valutazione medesima.
A nulla rileva quindi che, in ipotesi, il Laurenti rite
nesse erroneamente sciolto per divorzio il precedente matri
monio, atteso che un tale errore si risolverebbe nella igno ranza della legge penale (piü precisamente della legge civile
integratrice di quella penale). Per questi motivi, riget.ta, ecc.
COHTE SÜPREMA DI CÄSSAZIQNE.
Sezione iii penale; sentenza 23 gennaio 1961 ; Pres.
Polimeno P., Est. Muscox.o, P. M. Sergio (concl.
conf.) ; rio. P. m. c. Rendine.
(Gassa Trib. Foggia 29 marzo 1961)
Appropriazione indebita — Riforma agraria — Ap
propriazione <li scoria poderale •— Abuso di pre stazione d'opera — Sussistenza (L. 12 maggio 1950 n. 230, provvedimenti per la colonizzazione dell'Al
topiano della Siia e dei territori jonici contermini; cod. pen., art. 61, n. 11, 646).
Ricorre I'aggravante delVabuso della prestazione d'opera nel caso in cwi Vassegnatario di podere per I'attuazione
della riforma agraria si appropri di un bene che gli era
stato assegnato come scorta poderale. (1)
La Corte, ecc. — A seguito di querela presentata dal
direttore del Centro di colonizzazione della Sezione spe ciale per la riforma fondiaria di Foggia si procedeva a
carico di Eendine Raffacie in ordine al reato di cui agli art. 646, 61, n. 11, cod. pen. per essersi costui appropriato di una covina che gli era stata consegnata dall'Ente ri
forma come scorta poderale nella sua qualitä di assegna tario di un podere in agro di Foggia.
Con sentenza 11 novembre 1957 il Pretore, in sede di
competenza prorogata, ritenendo inesistente I'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. per mancanza di una rela
zione di prestazione d'opera tra Ente riforma ed assegna
tario, proscioglieva il prevenuto a seguito d; remissione
di querela. E tale decisione veniva confermata dal Tribunale in
seguito ad appello del Procuratore della Repubblica. Kicorre lo stesso Procuratore della Repubblica lamen
tando la violazione dell'art. 61, n. 11, cod. penale.
L'impugnazione merita accoglimento. Come questa stessa Sezione della Corte suprema ha
(1) In termini, Cass. 14 gennaio 1961, De Francesco, Foro
it., Rep. 1961, voce Appropriazione indebita, n. 22.
La sentenza 6 annotata da : Amato, Alcune considerasioni sulle circostanze del reato : in particolare sulla eireostanza di abuso
di relazione di prestazione d'opera, in Giust. pen., 1962, II, 196.
Sulla nozione di prestazione d'opera, conf. : Cass. 18 feb
braio 1960, Baracchini, Foro it., Rep. 1960, voce Circostanze
di reato, n. 61 ; 18 gennaio 1960, Giurla, ibid., n. 56 ; 5 dicem
bre 1959, Pasquale, ibid., n. 55 (che ha ritenuto I'aggravante nei confronti del mediatore) ; 20 giugno 1959, Gazzano, ibid., n. 49 ; 15 novembre 1958, Borrelli, id., Rep. 1959, voce cit., n. 42 ; 10 novembre 1958, D'llia, ibid., nn. 40, 41 ; 21 ottobre
1958, Perotto, ibid., n. 39 ; 3 maggio 1958, Arancio, ibid., n. 34.
Sulla posizione dell'assegnatario, cons. App. Firenze 6 lu
glio 1960, id., 1961, I, 135, con nota di A. Carrozza.
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183 PARTE SECONDA 184
avuto occasione di rilevare in fattispecie analoga (14
gennaio 1961, De Francesco, Foro it., Rep. 1961, voce
Appropriazione indebita, n. 22) la nozione di prestazione di
opera assunta dalla legge ai fini della configurability del
l'agravante sancita dall'art. 61, n. 11, e piu ampia di quella di locazione d'opera, essendo comprensiva di tutte le sva
riate forme di prestazione di lavoro, eseguito a qualsiasi titolo, in modo continuativo od occasionale, sporadico,
isolato, con retribuzione o gratuitamente, con vincolo di
subordinazione o in modo autonomo, purche ingeneri un
rapporto basato sulla fiducia reciproca in modo da agevo lare la consumazione del reato, per cui non v'ba dubbio
ehe, nella situazione giuridica e di fatto determinata dall'atto
di assegnazione di terre in virtu della legge sulla riforma
fondiaria, ricorrano gli elementi caratteristici del parti colare rapporto fiduciario che costituisce l'essenza dell'ag
gravante in questione. Tenuti, infatti, presenti la natura
e il contenuto dell'assegnazione, i diversi aspetti dell 'iter
percorso dall'atto medesimo, le finalitä e lo spirito della
riforma (che si propone di realizzare la riorganizzazione
agraria e la gestione produttiva delle terre, noriche l'in
staurazione e il mantenimento di un buon sistema tec
nico di condizioni e di forme giuridicbe, che il legisla tor mostra di ritenere socialmente preferibili), gli ob
bligbi posti a carico dell'assegnatario e i poteri confe
riti ai concedente, non puõ disconoscersi cbe, se l'atto
di assegnazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, costituisce una fattispecie negoziale sui gene ris con peculiarity proprie, in cui sono perõ identifica
bili gli elementi della vendita e quelli dell'affitto, tutta
via il titolo per cui l'assegnatario gode, durante il periodo
preparatorio, del bene altrui allacciato al suo specifico
obbligo di coltivare il fondo con diligenza secondo le diret
tive generali stabilite dall'ente concedente attraverso le
cooperative o i consorzi, di cui esso assegnatario deve
obbligatoriamente far parte, e le clausole risolutive pre viste in proposito stabiliscono fra le parti una relazione
cbe, sotto molti profili, rientra nel lato concetto sopra cbiarito di prestazione di lavoro a causa dell'attivitä spie
gata dall'assegnatario, cbe contribuisce in maniera deter
minante alla stipulazione e al mantenimento dell'atto di
assegnazione. E di conseguenza, se l'assegnatario consuma un illecito
penale, cbe abbia connessione con la relazione derivante
dal rapporto giuridico creato in base al detto atto e che
scaturisca da un irregolare uso di facoltä e di mezzi ine
renti alia sua prevista attivitä e ad un comportamento contrario ai doveri che promanano da tale rapporto, non
puõ negarsi che la sua azione sia stata facilitata da tale
particolare situazione, della quale egli ha approfittato
per commettere il fatto.
Alia stregua di tali considerazioni deve dunque con
fermarsi che lo stato di fatto e di diritto creato dall'as
segnazione di terre da parte dell'Ente di riforma fon
diaria puõ, secondo i casi e la condotta dell'agente, dar
luogo all'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, e pertanto, se il Rendine si approprio della covina, che, secondo l'ac
cusa, gli sarebbe stata venduta con patto di riservato
dominio dall'Ente riforma proprio in funzione della colti
vazione del podere attribuitogli, egli indubbiamente ha
consumato il delitto aggravato come contestatogli, per la cui procedibilitä, non occorre la querela della persona offesa e nei cui confronti b quindi ininfluente la remis
sione della stessa.
La sentenza impugnata invece si ö discostata da tali
principi e, affermando che l'assegnatario del podere pre sta la propria opera nel suo esclusivo interesse, non ha
considerato ne gli obblighi specifici, che a lui derivano dal
rapporto di assegnazione e le sanzioni che dalla loro vio
lazione possono scaturire, ne il correlativo rapporto deter
minate dall'affidamento delle scorte vive, sorto sulla base
ed in funzione della coltivazione della terra e che even
tualmente puõ anche mancare, per cui deve disporsi il
suo annullamento con rinvio del giudizio ad altra Sezione
dello stesso Tribunale.
Per questi motivi, cassa, ecc.
Rivista di Giurisprudenza Penale
Cinematografo e cinematografia — Norme sulla eensura — Questione d'incostituzionalita noil ma nifestamente iniondata (Costituzione della Repubblica, art. 21 ; r. d. 24 settembre 1923 n. 3287, disciplina della eensura cinematografica; d. legisl. 5 ottobre 1945 n. 678, nuovo ordinamento dell'industria cinemato
grafica italiana, art. 11 ; legge 20 dicembre 1961 n.
1312, proroga del termine stabilito dall'art. 1 legge 5
luglio 1961 n. 533, relativo alle disposizioni sulla cine
matografia, art. un.). Sicurezza pubbllca — Rappresentazioni iii luogu
non pubblico per linalitä cultural! — Autorizza
zione preventiva — Incostituzionalitä della nor mativa -— Questione non manifestamente inion data (Costituzione della Repubblica, art. 17 ; cod. pen., art. 668 ; r. d. 18 giugno 1931 n. 773, t. u. leggi di P. s., art. 68).
Non b manifestamente infondata (e se ne rimette quindi 1'esame alla Corte costituzionale) la questione d'incostitu zionalitä, delle norme sulla eensura cinematografica (dal r. decreto 24 settembre 1923 n. 3287 fino alla legge 20 dicembre 1961 n. 1312), in relazione all'art. 21 della Costi tuzione. (1)
Non 6 manifestamente infondata (e se ne rimette quindi 1'esame alla Corte costituzionale) la questione d'incostitu zionalitä degli art. 668 cod. pen. e 181. u. Pubblica sicurezza, ebe ineriminano le rappresentazioni cinematografiche abu sive tenute non in luogo pubblico, in relazione all'art. 17 della Costituzione. (2)
Tribunale di Firenze; ordinanza 24 febbraio 1962 ; Giud. istr. De Biase ; imp. La Pira.
(1-2) Il testo dell'ordinanza, pronunciata nel corso della istruzione penale a carico del Sindaco di Firenze G. La Pira
per la rappresentazione del film « Tu ne tueras point», 6 ripro dotto su Le Leggi, 1962, 644.
Il testo della legge 21 aprile 1962 n. 521, su la revisjone dei films e dei lavori teatrali, entrata in vigore il 29 aprile 1962, e
riprodotta su Le Leggi, 1962, 604, con le Relazioni Panfani, Bisantis, Lajolo, Barzjni, Paolicchi e Schiavone.
Frode nei commerci e neile industrie -— Prodotti
agrari — Revisione delle analisi — Incostitu
zionalitä della normativa — Questione non mani
festamente infondata (Costituzione della Repubblica, art. 24, 102 ; 1. 27 febbraio 1958 n. 190, repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze
di uso agrario, ecc., art. 1, 2).
Non e manifestamente infondata (e se ne rimette quindi 1'esame alla Corte costituzionale) la questione d'incostitu
ziorialitä degli art. 1 e 2 legge 27 febbraio 1958 n. 190, ebe disciplina la revisione delle analisi delle sostanze di
uso agrario e di prodotti agrari per la repressione delle
frodi, per il eontrasto ebe si assume sussistere tra dette
norme e gli art. 24 e 102 della Costituzione. (2)
Pretura di Vittorio Yeneto; ordinanza 28 febbraio
1962 ; Grind. Romagnoli; imp. Botteon.
(1) Il testo dell'ordinanza (e di altra di pari data pronun ciata nel procedimento penale contro Buffon) 6 riprodotto su Le
Leggi, 1962, 649. Sull'art. 24 della Costituzione e sul diritto di difesa, ehe
ne o garantito, v., da ultimo, Pret. Oaprino Veronese 22 febbraio
1962, in questo volume, I, 1070, con nota di richiami, cui adde, Cappelletti, in Oiwr. coat., 1961, 1284.
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