Sezione III penale; sentenza 24 giugno 1963; Pres. D'Arienzo P., Est. Laurino, P. M. Catalano(concl. conf.); ric. AsconeSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 7 (1964), pp. 269/270-271/272Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23154552 .
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269 GIURISPRUDENZA PENALE 270
dichiarata dopo Vinterrogatorio della, parte offesa e dei
testi, e nell'acquiescenza del difensore). (1)
La Corte, ecc. — (Omissis). Quanto al secondo motivo
principale e secondo aggiunto è da premettere che il dibat
timento, iniziato nell'udienza del 5 novembre 1959 senza
la dichiarazione di contumacia dell'imputato, acquiescente il difensore, fu rinviato per la prosecuzione alla udienza
del 13 stesso mese dopo l'interrogatorio della persona of
fesa e dei testimoni. In questa udienza fu pronunciata l'or
dinanza di contumacia ; dopo di che si ebbe la discussione
e la pubblicazione della sentenza.
È indubbio quindi che non fu tempestivamente osser
vata la disposizione dell'art. 498 cod. proc. pen. che fa
obbligo di pronunciare l'ordinanza di contumacia.
Ma il Tribunale di Milano ha escluso la nullità del giudizio contumaciale ritenendo non garantita da sanzione di nul
lità assoluta la disposizione del menzionato art. 498 e al
riguardo ha citato alcune decisioni di questa Suprema corte
(Sez. II 12 giugno 1951, Dal Conte, Foro it., Rep. 1951, vo e Contumacia pen., n. 12 ; Sez. I 31 maggio 1949, Nun
ziata, id., Rep. 1949, voce Citazione pen., n. 36 ; Sez. I
10 luglio 1950, Bifulco, id., Rep. 1950, voce Dibattimento
pen., n. 44 ; Sez. Ili 2 dicembre 1950, Mini, ibid., voce
Contumacia pen., nn. 7, 8) pur non ignorando sentenze in
senso contrario (Sez. I 4 febbraio 1949, Topa, id., Rep. 1949, voce cit., nn. 7, 8 ; Sez. II 29 maggio 1950, Moretti, ibid., nn. 3, 4, alle quali si possono aggiungere Sez. II 16 febbraio
1955, Rolle, id., Rep. 1955, voce cit., n. 20 ; Sez. II 26
luglio 1946, Spallanzani, id., Rtp. 1947, voce cit., nn. 10, 11). Senonchè deve essere rilevato che, a seguito della legge
modificativa del codice di procedura penale 18 giugno 1955
n. 517, che ha modificato anche gli art. 184 e 185, non è
più consentito discutere se l'omessa pronuncia dell'ordi
nanza contumaciale costituisca nullità assoluta o relativa.
Infatti non vi è nullità relativa se non è espressamente com
minata dalla legge (art. 184) e la legge non commina la
nullità per l'omessa pronunzia dell'ordinanza di contumacia,
onde, se questa omissione non rientrasse nella categoria delle
nullità assolute di cui all'art. 185, n. 3, sarebbe del tutto
irrilevante. Dal che è evidente che la giurisprudenza ante
riore alla novella del 1955 n. 517 invocata dal Tribunale di
Milano non poteva giustificare la decisione adottata sul
riflesso che la nullità dedotta in appello era rimasta sanata.
Circa il dilemma o irrilevanza della violazione del pre cetto dell'art. 498 cod. proc. pen. o nullità assoluta questa Corte non può non considerare che il giudizio contuma
(1) Cfr., nel senso che l'omessa dichiarazione è causa di nul lità insanabile, Cass. 29 maggio 1950, Moretto, Foro it., Rep. 1950, voce Contumacia pen,, nn. 3, 4 ; 4 febbraio 1949, Topa, id., Rep. 1949, voce cit., nn. 7, 8 j 23 gennaio 1946, Stella, id., Rep. 1946, voce cit., n. 19 ; nel senso che è causa di nullità relativa, Cass. 2 luglio 1957, Annunziata, id., Rep. 1957, voce cit., n. 16 ; 17 novembre 1955, Longo, ibid., n. 18 ; 23 maggio 1956, Porio, id., Rep. 1956, voce cit., n. 17 ; nel senso che produce semplice irregolarità, Cass. 1® febbraio 1952, Grugnetti, id., Rep. 1952, voce
cit., nn. 42, 43 ; 1° giugno 1951, Dal Conte, id., Rep. 1951, voce
cit., n. 12 ; nel senso che l'ordinanza contumaciale diventa defini tiva se non è impugnata in modo specifico, Cass. 11 ottobre 1960, Duca, id., Rep. 1961, voce cit., n. 16 ; nel senso che la nullità del giudizio contumaciale è deducibile anche se l'ordinanza di chiarativa della contumacia non è impugnata assieme alla sen
tenza, Cass. 15 ottobre 1960, Erario, id., 1960, II, 209, con nota di G. Santucci ; nel senso che le nullità assolute si possono far valere solo se l'ordinanza è espressamente impugnabile, Cass. 27
giugno 1962, Angotti, id., Rep. 1963, voce cit., n. 24 ; nel senso che le nullità assolute possono essere sanate allorché si accetti anche tacitamente gli effetti dell'atto, Cass. 10 novembre 1961, De
Lucis, id., 1962, II, 1. Per la dottrina, cfr. Bonetto, L'omessa pronuncia dell'ordi
nanza contumaciale e i suoi riflessi sulla validità del dibattimento, in Riv. it. dir proc. pen., 1963,1325 ; per la teoria generale, cons.
Gianzi, Contumacia, voce dell' Enciclopedia del diritto, 1962, X, pag. 472 ; Bellavista, Il procedimento contumaciale, in Riv.
proc. pen., 1960, 158 ; G. Santucci, Sanatoria delle nullità as
solute, in Foro it., 1960, II, 209 ; Floridi A, Le nullità assolute, delle ordinanze dibattimentali, in Arch, pen., 1960, II, 205 ; Lon
gobardi, In tema di nullità assoluta, in Temi romana, 1957, 649.
ciale è qualificato dal codice processuale come « giudizio speciale » e che la specialità del giudizio è data proprio dall'ordinanza contumaciale che conclude una fase inci
dentale del procedimento. Se si ammette, come fin'ora talvolta ha ammesso la
giurisprudenza di questa Corte suprema, ma non pacifica mente che l'ordinanza di contumacia non impugnata pre cluda la deduzione di nullità assolute per vizi esclusivi del
l'ordinanza stessa, si avverte tutta la importanza di tale
provvedimento, che, come si è notato, definisce un proce dimento incidentale.
In conclusione non può ritenersi che, nel codice di pro cedura penale, tutta la sezione I dedicata, nel capo dei
giudizi speciali, al giudizio contumaciale, non abbia alcuna
obbligatoria rilevanza processuale, e che quindi possa essere
violata senza pregiudizio alcuno per l'imputato. Vero è invece che mancando il procedimento incidentale
disciplinato dagli art. 497-501 cod. proc. pen. si ha una irri
mediabile frattura dell'ito" processuale, per cui viene a
mancare, con l'omessa pronunzia dell'ordinanza de qua, il
presupposto dello speciale giudizio contumaciale e di con
seguenza la legittima costituzione del rapporto processuale. Tale è il sistema del codice processuale anche se possa
apparire non più giustificato (il che potrà valere de iure
condendo), come invece nei codici del 1913 e 1865, nei quali
l'imputato contumace rimaneva privato di fondamentali
diritti (art. 529, 473 cod. proc. pen. del 1913 ; 347, 348, 388,
529, 536 cod. proc. pen. del 1865), mentre ora il giudizio contumaciale ha luogo con le forme ordinarie (art. 499 cod.
proc. pen.) e gli art. 430, 438 e 439 offrono alla difesa ogni
garanzia anche per ciò che riguarda l'accertamento del
l'addotto legittimo impedimento.
Comunque, poiché la legge prescrive una procedura
speciale, quale è quella stabilita dall'art. 498, a garanzia
dell'imputato, non può ritenersi che la mancanza dell'ap
prestata garanzia sia del tutto irrilevante, ma se irrile
vante non è, non vi è altra sanzione che quella dell'art. 185, la quale ai sensi dell'art. 522, 2° comma, imponeva al Tri
bunale di Milano di dichiarare nullo in giudizio di primo
grado e di rinviare gli atti al pretore della stessa città. Al
che non essendo stato provveduto, deve provvedere
questa Corte a norma dell'art. 543, n. 6. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III penale ; sentenza 24 giugno 1963 ; Pres.
D'Akienzo P., Est. Laurino, P. M. Catalano (conci,
conf.) ; ric. Ascone.
(Conferma App. Genova 6 maggio 1962)
IVotiiicazione di atti penali — Ritualità — Detenzione
successiva — Sentenza contumaciale — Validità
(Cod. proc. pen., art. 169, 170). Contumacia in materia penale — Giudice d'appello
— Dichiarazione di inammissibilità della impu
gnazione — Contraddittorio irregolare — Irrile
vanza (Cod. proc. pen., art. 209, 498).
Lo stato di detenzione, susseguente alla regolare notifica zione del decreto di citazione prevista dall'art. 169 cod.
proc. pen., anche se non risulta altresì dagli atti, non
invalida la sentenza di contumacia. (1)
(1) Giurisprudenza costante. Cfr. Cass. 11 gennaio 1963, Rinaudi, Foro it., Rep. 1963, voce Notificazione pen., n. 16 ; 13 febbraio 1961, Radice, id., Eep. 1961, voce Contumacia pen., n. 20 ; 27 maggio 1959, Casale, id., Rep. 1960, voce Notifica zione pen., n. 50 ; 3 marzo 1959, Lombardini, id., Rep. 1959, voce cit., n. 12 ; 13 marzo 1952, Licandro, id., Rep. 1952, voce
cit., n. 14 ; 12 aprile 1946, Collocchi, id., Rep. 1948, voce cit., n. 2 ; in senso contrario, Trib. Napoli 7 ottobre 1961, id., Rep. 1961, voce cit., n. 14 ; nel senso che la notificazione dell'art.
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271 PARTE SECONDA 272
Non si applicano le norme sulla contumacia ed è irrilevante
la eventuale irregolarità del contraddittorio, allorché il
giudice d'appello dichiara in dibattimento inammissibile
l'impugnazione. (2)
La Corte, ecc. — Ascone Francesco denunzia la sentenza
impugnata per inosservanza dell'art. 498 cod. proc. pen.,
per non avere ritenuto la nullità del giudizio di primo grado, nel quale fu dichiarata la contumacia del ricorrente, la
cui assenza al dibattimento era dovuta ad assoluta impos sibilità di comparire in quanto si trovava detenuto e ne
fu disposta la traduzione davanti al tribunale nonché per avere celebrato il giudizio di appello in assenza di esso
Ascone nonostante che il ricorrente avesse revocato la
precedente rinunzia di assistere al dibattimento di secondo
grado. Lamenta, infine, il ricorrente l'affermata sussistenza
dell'aggravante di cui all'«art. 615, n. 7, cod. pen. ed il di
niego dell'applicazione delle attenuanti, di cui all'art. 624
del detto codice, da parte del tribunale in primo grado. Il ricorso non è fondato. Esattamente la Corte d'ap
pello di Genova dichiarò la inammissibilità della impu
gnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, ri
levando che regolare era stata la citazione dell'imputato a quel giudizio e rituale era stata la dichiarazione di con
tumacia dell'imputato. Di vero, lo Ascone, nel suo primo
interrogatorio avanti al procuratore della Repubblica di San
remo, aveva dichiarato di eleggere domicilio per le notifi
cazioni ai sensi dell'art. 171 cod. proc. pen. nel vicolo Balilla
n. 18 di detto comune. In tale luogo il decreto di citazione
era stato legalmente notificato all'imputato ai sensi del
l'art. 169. ultima parte, del detto codice di rito penale, me
diante deposito nella casa comunale, affissione alla porta dell'abitazione predetta e comunicazione dell'avvenuto de
posito a mezzo di lettera raccomandata, in data 13 maggio 1960 per l'udienza del 24 maggio del predetto anno. Esat
tamente, pertanto, la corte del merito considerò che l'im
putato non era stato citato in primo grado come irre
peribile a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., ma ai sensi
dell'art. 169 detto codice e che lo stato di detenzione, alla data della sentenza del Tribunale di Sanremo, non
risultava dagli atti e non era nemmeno sussistente alla
data della notificazione, avvenuta il 13 maggio 1960, mentre
lo Ascone era stato arrestato cinque giorni dopo tale no
tifica, il 18 stesso mese. Era evidente, quindi, che la prova dell'impedimento,
pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza con la
dichiarazione d'impugnazione, non invalidava il giudizio contumaciale di primo grado e che l'appello non era stato
proposto nel termine di legge. Per quanto attiene alla censura relativa alla celebra
zione del dibattimento di appello in assenza dell'im
putato, che aveva dapprima dichiarato di rinunziare ad
assistere al dibattimento e, poi, aveva revocato tale ri
nunzia il giorno precedente a quello dell'udienza, la doglianza non merita accoglimento. Questa Corte suprema, infatti, ha ritenuto (Cass. 8 ottobre 1951, Collu, Foro it., Eep. 1952, voce Appello peri., nn. 212, 213) che le norme sul
dibattimento in contumacia non si applicano quando il
giudice ad quem dichiara in dibattimento inammissibile
l'impugnazione, essendo, in questo caso, la decisione solo
169 cod. proc. pen. comporta presunzione assoluta di cono scenza da parte dell'imputato, Cass. 11 dicembre 1962, Conti, id., Rep. 1963, voce cit., n. 14 ; 9 maggio 1961, Amedei, id., Rep. 1962, voce cit., n. 5 ; 18 ottobre 1961, Casagrande, ibid., n. 4.
In dottrina, cons. Grimaldi, Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni penali, in Temi nap., 1963, II, 17 ; Della Valle, Brevi note sul domicilio dichiarato o eletto e sulla noti ficazione dell'imputato, in Biv. pen., 1963, II, 597 ; Chiavario, Rapporti tra valutazione della prova dell'impedimento a comparire e diritto di difesa del contumace, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 79 ; Cavallari, Osservazioni in tema di contumacia dell'imputato detenuto, id., 1961, 875 ; Manzini, Contumacia, voce del Novis simo digesto it., 1957, IV, pag. 778.
(2) In senso conforme sembra risultare solo Cass. 8 otto bre 1951, Collu, Foro it., Rep. 1592, voce Appello pen., nn. 212, 213.
formalmente una sentenza ma, nella sostanza, ordinanza
ai sensi dell'art. 209 cod. proc. pen. ; per conseguenza, i
diritti della difesa non rimangono menomati dalla irre
golare costituzione di un contraddittorio, al quale l'im
putato non aveva diritto, dovendosi invece provvedere nei suoi riguardi in camera di consiglio. Non sussiste,
quindi, inosservanza dell'art. 498.
Rigettato il mezzo di cassazione in ordine alla pro nunzia di inammissibilità dell'appello, sono manifestamente
inammissibili le censure relative all'affermata sussistenza
dell'aggravante dell'art. 635, n. 7, ed il diniego dell'ap
plicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis, detto codice, da parte dei giudici di primo grado con decisione passata in cosa giudicata per la inammissibilità della impugna zione avverso la detta sentenza del Tribunale di Sanremo.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III penale ; sentenza 20 giugno 1963 ; Pres. mi
chienzi P., Est. Albanesi, P. M. Moscaeini (conci,
conf.) ; ric. Porta.
(Animila senza rinvio Trib. Milano 1° febbraio 1961)
Dibattimento penale — Reato commesso in udienza —• Rapporto ira la questione ti incostituzionalità
e l'estinzione del reato per amnistia (Costituzione, art. 25 ; cod. proo. pen.., art. 435 ; legge 11 marzo 1953
n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale, art. 23).
Beve escludersi la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 25 della Costituzione, nel caso in cui il reato di
falsa testimonianza commesso in udienza debba essere
dichiarato estinto per amnistia. (1)
(1) In senso conforme Trib. Firenze 25 novembre 1963, Giur. cost., 1983, 1197. Nel senso che se il ricorso per cassa zione è inammissibile per causa originaria, è irrilevante la que stione di costituzionalità della norma applicata dalla sentenza
impugnata, Oass. 3 dicembre 1963, Sinopoli, Foro it., Bei). 1963, voce Corte costituzionale, n. 59.
Con sentenza 9 luglio 1963, n. 122, id., 1963, I, 1809, con nota di richiami, la Corte costituzionale ha dichiarato in fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 435, 436 e 458 cod. proc. pen., che rimettono al prudente apprez zamento del giudice di merito procedente la competenza a cono scere dei reati d'udienza, in riferimento all'art. 25 della Costi tuzione. Da Cass. 27 febbraio 1963, La Spina, id., Rep. 1963, voce Dibattimento yen., n. 78, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 della Costituzione. Al trettanto è stato deciso da Cass. 15 marzo 1963, Bonazza, ibid., n. 81, in ordine all'ultimo comma dell'art. 435 cod. proc. pen. circa la limitazione del doppio grado di giurisdizione, qua lora il tribunale abbia giudicato immediatamente reati commessi in udienza di competenza pretoria, con riferimento agli art. 27, 105 e 111 della Costituzione.
Sulla garanzia del giudice naturale precostituito per leggo, v., da ultimo, Corte cost. 2 aprile 1964, n. 32, in questo vo lume, I, 689, con nota di richiami, cui adde, in nota a questa sentenza, A NT) Ri OLI, in Riv. dir. proc., 1964, 325.
È giurisprudenza costante che la competenza a giudicare della rilevanza di una questione di legittimità costituzionale
spetta al giudice a quo, dovendosi limitare la Corte costituzionale a controllare che il giudizio relativo sia stato formulato e ade guatamente motivato, anche se in modo implicito : Corte cost. 30 maggio 1963, il. 77, Foro it., 1963, I, 1284 ; 9 aprile 1963, n. 45, ibid., 646 ; 20 dicembre 1962, n. 108, ibid., 11 ; 10 aprile 1962, n. 32, id., 1962, I, 825 ; 30 dicembre 1961, n. 78, ibid., 412 ; 28 novembre 1961, n. 63, id., 1961, I, 1782, con note di richiami. Sugli estremi del giudizio di rilevanza, v. Cass. 15 maggio 1963, n. 1207, id., Rep. 1963, voce Corte cost., nn. 71, 72 ; 17 maggio 1963, n. 1249, ibid., n. 73. Secondo Cass. 21 luglio 1962, n. 2027, id., Bep. 1962, voce cit., n. 94 ; 21 luglio 1962, n. 2025, ibid., n. 95, l'accertamento sulla rilevanza della questione
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