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Sezione III penale; sentenza 29 maggio 1963; Pres. Sigurani P., Est. Grieco, P. M. Catalano (concl....

Date post: 31-Jan-2017
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Sezione III penale; sentenza 29 maggio 1963; Pres. Sigurani P., Est. Grieco, P. M. Catalano (concl. conf.); ric. Acone (Avv. Mazzei), Min. poste e telegrafi (Avv. dello Stato Terranova) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 13/14-15/16 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152797 . Accessed: 25/06/2014 02:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.152 on Wed, 25 Jun 2014 02:24:11 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione III penale; sentenza 29 maggio 1963; Pres. Sigurani P., Est. Grieco, P. M. Catalano (concl. conf.); ric. Acone (Avv. Mazzei), Min. poste e telegrafi (Avv. dello Stato Terranova)

Sezione III penale; sentenza 29 maggio 1963; Pres. Sigurani P., Est. Grieco, P. M. Catalano (concl.conf.); ric. Acone (Avv. Mazzei), Min. poste e telegrafi (Avv. dello Stato Terranova)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 13/14-15/16Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152797 .

Accessed: 25/06/2014 02:24

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GIURISPRUDENZA PENALE

eapacitä artistiche degli attori, sul valore degli spettacoli, dell'organizzazione scenica, dei copioni, ecc. Taie giudizio, per sua natura, b effetto di intuizione immediata, cosi oome

ogni fenomeno artistieo, e pereiõ noil ha una giustificazione o una motivazione razionale, la quale põtra essere succes sivamente elaborata attraverso 1'analisi degli elementi

dell'intuizione, ma non e essenziale alla eritiea, cosi come non ha motivazione razionale, per se, l'applauso o il fischio di disapprovazione da parte di ehi assiste ailo spettaeolo. Ne consegue ehe la eritiea, nel campo artistieo, non e illecita per il solo fatto ohe non sia sorretta da « congrua motivazione», anche se espressa in forma aspra o inoppor tuna, e per ciõ stesso criticabile sotto altri profili, ed anche sotto quello artistieo, sempre ehe 1'oggetto di essa sia la

espressione artistica (nella specie, lo spettaeolo e la reci

tazione). Dai principi teste esposti discende anche la infondatezza

del secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce con

traddittorietä di motivazione per avere la sentenza impu gnata, dopo aver affermato ehe un corretto esercizio del diritto di eritiea non puõ sorpassare i limiti oltre i quali esso diviene «volgare eontumelia, interpretato alcune frasi contenute nello seritto incriminato in un modo con trario ai principi stessi, e in maniera del tutto soggettiva.

La corte osserva ehe non sussiste la denunciata con

traddizione. L'interpretazione delle frasi e questione di mero fatto, non piu censurabile in questa sede. Quando la

corte d'appello ha escluso ehe sia volgare eontumelia para gonare un artista ad una «specie zoologica strisciante», o ad « un professore di greco travestito da donna », perche tali frasi hau no riferimento alla recitazione ed alle capaeitä artisticht dei soggetti criticati, ma non riguardano, come &

pacifico, quei soggetti come persone, si e mantenuta coe rente con i principi enunciati, ehe, anzi, ha ribadito affer mando ehe l'offesa, essendo diretta ai progresso dell'arte, e non essendo degradata in eontumelia o in attacco per sonale, deve dichiararsi fatto non incriminabile.

Pertanto il ricorso si rivela infondato. Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezione III penale ; sentenza 29 maggio 1963 ; Pres. Si

gukani P., Est. Geieco, P. M. Catalano (ooncl. conf.); ric. Acone (Aw. Mazzei), Min. poste e telegrafi (Aw. dello Stato Tehran ova).

(Oassa App. Venezia 21 agosto 1962)

Istruzione penale — Sentenza di rinvio a (|indizio —

Enuneiazione «lcl fatto contcstato — Estrcini (Cod.

proc. pen., art. 384, 385). Parte civile — Provvedimento di ammissionc — Inop

pit<jiiabilitii — Potcri del giiidlee — Estensione —

Fattispeeie (Cod. proc. pen., art. 100).

Deve escludersi la nullita della sentenza di rinvio a giudizio, se, pur non contenendo la enuneiazione del fatto una det

tagliata esposizione di tutti gli elementi della fattispeeie conereta, non sussista un'incertezza assoluta nell'oggetto dell'accusa e I'imputato sia stato posto in grado di eono

seere il fatto specifico attribuitogli. (1) L'ordinanza ehe ammette la costituzione della parte civile e

inoppugnabile, ma al giudice spetta sempre il potere di

verificare I'esistenza del diritto al risarcimento o alle

restituzioni sotto Vaspetto soggettivo ed oggettivo, noncM

Vesistenza della connessione materiale fra azione penale e civile (nella specie e stato ritemUo che in un procedi mento penale per concussione il privato offeso pud otte

nere la condanna al risarcimento del damio a carico del

(1) In senso conforme: Cass. 1 luglio 1903, Corsi, Foro

it., 1963, I, 381, con nota di richiami cui si rinvia.

Vimputato, ma non anclie contro la pubblica amministra zione e che solo questa h legittimata a costituirsi parte civile in un processo per peculato). (2)

(2) Giurisprudenza costante sul punto relativo alia non

impugnabilitä, delle ordinanze che ammettono od escludono la costituzione della parte civile : Cass. 8 aprile 1963, Genta, Mass. pen., 1963, 753 ; 27 ottobre 1961, Cucuzza, Foro it., Rep. 1962, voce Parte civile, n. 10 ; 29 novembre 1960, Spada, id., Rep. 1961, voce cit., n. 9 ; App. Roma 23 maggio 1959, id., 1960, II, 65 ; Cass. 25 maggio 1959, Urbinati, id., Rep. 1960, voce cit., n. 19 ; 5 dicembre 1958, Ceccarelli, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 26, 27.

Secondo un orientamento del tutto prevalente, al quale sostanzialmente aderisce la decisione che si annota, la inoppu gnabilitä, delle ordinanze predette e stata prevista per finality processuali, per motivi di celeritä- e per l'esigenza di evitare che la presenza di una parte nel processo põssa essere esposta al rischio di eventuali mutamenti a causa di inosservanza di formalita successivamente rilevata, precisandosi che le dette finalita ed esigenze concernono solo il difetto dei requisiti richiesti a pena di inammissibilita (ad es. notifica dell'atto di costituzione della parte civile all'imputato) e non la diversa

ipotesi di carenza di legitimatio ad causam, ne le questioni atti nenti, in genere, alia fondatezza nel merito della pretesa risar citoria o restitutoria fatta valere in sede penale dalla parte civile: Cass. 14 febbraio 1962, Borsolani, Giust. pen., 1963, III, 49 ; 23 maggio 1961, Palmonari, Foro it., Rep. 1962, voce cit., nn. 5-7 ; 10 novembre 1961, Tortellotti, ibid., nn. 11, 12 ; 24 ottobre 1960, Montaldi, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 15, 16 ; 2 maggio 1958, Bisio, id., 1959, II, 9. Secondo Cass. 20 ottobre 1959, Maraviglia, id., Rep. 1960, voce cit., n. 30, il giudice penale puö, anche con la sentenza di condanna, rifiutarsi di pronun ciare sull'azione civile regolarmente proposta ed ammessa nel

procedimento, qualora risulti che il danno non sia stato conse

guenza diretta del reato, e, in questa ipotesi, egli non deve riget tare la domanda, ma dichiarare la propria incompetenza rimet tendo le parti davanti al giudice civile. Da Cass. 6 dicembre 1961, Vago, id., Rep. 1962, voce cit., n. 15 ; 24 febbraio 1959, Sapori, id., Rep. 1959, voce cit., n. 28, e stato ritenuto che la

irregolare ammissione della parte civile, nonostante la inop pugnabilitä della relativa ordinanza, importa la nullita della sentenza nella parte che ha pronunciato sull'azione civile. Secondo Cass. 11 ottobre 1960, Scremin, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 12, 13, & impugnabile, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., la sentenza che, pur limitandosi formalmente a dichiarare i lammissibile la costituzione della parte civile, praticamente si risolva in una pronuncia di rigetto della domanda nel merito.

La dottrina e prevalentemente orientata nel senso della decisione annotata: Manzini, Tratt. dir. proc. pen. it., 1956, II, pagg. 382, 383, il quale ritiene che, ammessa la parte civile nel processo penale, ciõ che rimane irrevocabilmente stabilito e solo il titolo per costituirsi parte civile e la regolaritä, formale della costituzione e non anche il titolo per ottenere il risarci mento del danno o le restituzioni ; Vannini, Man. dir. proc. pen. it., 1963, pag. 52 ; Santoro, Man. dir. proc. pen., 1954, pag. 264 ; N. Levi, La parte civile nel processo penale italiano, 1936, pag. 251 ; Al. Candian, DelVaccertamento provvisorio in tema di parte civile, in Temi, 1959, 332 ; Ghiara, Considerazioni s air ammissione od esclusione della parte civile, in Riv. it. dir.

proc. pen., 1959, 1325 ; Nuvolone, Vammissione della parte civile come accertamento provvisorio, in Riv. it. dir. pen., 1940, 221.

Sulla fattispecie concreta indicata nella massima, non risultano precedenti specifici. Secondo la giurisprudenza preva lente, la pubblica amministrazione risponde direttamente verso i terzi per gli atti illeciti posti in essere, anche dolosamente, dai propri funzionari e dipendenti nei limiti delle attribuzioni

agli stessi demandate. Una frattura del rapporto organico, con esclusione di responsabilitä, della pubblica amministrazione ha

luogo soltanto quando il funzionario agisca come semplice pri vato, per finality egoistiche, nel qual caso la di lui attivitä, si

configura come assolutamente estranea all'&mbito delle pubbliche funzioni : Cass. 20 aprile 1962, n. 792, Foro it., Rep. 1962, voce

Responsabilitä civile, nn. 172-174 ; App. Roma 1 agosto 1961, ibid., n. 176 ; Cass. 31 marzo 1960, n. 708, id., 1961, I, 688, con nota di richiami ; 2 aprile 1959, Pastorini, id., Rep. 1960, voce

cit., n. 260 ; 2 aprile 1959, Min. difesa, ibid., nn. 263, 264 ; 19

giugno 1958, n. 2109, id., 1959, I, 1732 ; 23 settembre 1958, n. 3029, ibid., 406. Per una tesi meno rigorosa, cons. Cass. 5

marzo 1963, Milano e Min. poste, Mass. pen., 1963, 616 ; Trib. Trani 22 ottobre 1960, Foro it., Rep. 1961, voce cit., nn. 127-129, le quali hanno ritenuto sussistente la responsabilitä della pub blica amministrazione, anche se il pubblico ufficiale abbia agito con dolo ed in contrasto con le funzioni attribuitegli, purche

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15 PARTE SECONDA 16

La Corte, ecc. — (0 missis). Prima di esaminare nel merito le doglianze proposte dall'Acone e dall'amministra zione delle poste, devesi rilevare l'infondatezza dei primi due motivi dedotti dall'Acone. Non puõ dichiararsi la

nullita, della sentenza di rinvio a giudizio per omessa indi

cazione dei fatti concernenti il peoulato, perche attra verso la contestazione fatta eon la sentenza stessa, nella formula

originaria, prima, cioe, clie intervenisse la rettifica del tri

bunale, in accoglimento della richiesta del p. m., l'impu tato era giä, sostanzialmente, a conoscenza dei fatti che, seeondo l'accusa, costituiyano il reato di peoulato. £ ben vero che nel capo di imputazione non erano stati indicati i nominativi delle persone che avevano proceduto alia

consegna del denaro, ma non puõ ritenersi che tale omessa indicazione determini la nullita della sentenza di rinvio a

giudizio, sia perche in questa era stato precisato non sol tanto l'ammontare complessivo della somma della quale si contestava l'appropriazione da parte dell'Acone, ma al

tresi quale fosse 1'ammontare delle somme che erano state

consegnate in contanti, quale quello delle somme prove nienti dai libretti di risparmio postali, e quali, inline, quello delle somme provenienti dai buoni postali fruttiferi, sia

perche i nomi delle persone, con la indicazione delle somme che a ciascuna si riferivano, erano stati resi noti all'Acone nel corso dell'interrogatorio cui, durante la istruzione, era stato sottoposto.

In definitiva, non puõ che riaffermarsi quanto giä altre volte questo Supremo collegio ha ritenuto che, cioe la enunciazione del fatto, che giusta l'art. 384 cod. proc. pen. costituisce uno dei requisiti che la sentenza del giudice istruttore deve contenere e la cui mancanza determina, se eondo il disposto dell'art. 385, la nullita della sentenza, ha lo seopo di stabilire l'oggetto della decisione del giudice e,

correlativamente, dare a ehi e chiamato a comparire di

nanzi al giudice con l'aceusa di essere l'autore di un fatto

previsto da una fattispecie penale, la possibilitä di appre stare in tempo utile la propria difesa, possibilitä che costi tuisce per l'imputato un diritto soggettivo e per l'accusa un obbligo, come e fatto palese non soltanto dall'art. 385, ma da altre norme, come quella contenuta nell'art. 477 2° comma : interest rei publicae, infatti, e non soltanto al

l'imputato che l'imputazione non sia improvvisata, ma sia formulata con ogni possibile cautela, onde al dibattimento

l'imputazione puõ essere rcttificata quanto alia defini zione giuridica del fatto, ma non formulata per la prima volta, salvo alcune eccezioni, come certamente avverrebbe se nel dibattimento risultasse un fatto diverso e per questo fatto diverso l'imputato venisse condannato. La enuncia zione del fatto, perõ, non deve contenere una dettagliata esposizione di tutti gli elementi della fattispecie concreta, onde di nullita puõ parlarsi solo quando vi sia un'assoluta incortezza nell'oggetto dell'accusa e lo imputato si trovi nella impossibility di conoscere quale speeifico fatto, in

realtä, viene a lui attribuito.

l'atto illecito sia stato reso jjossibile dalla mancanza di sorve

glianza da parte degli organi dell'amministrazione. Sulle nozioni di soggetto passivo, persona offesa e persona alia quale il reato ha arrecato danno, cons. Cass. 7 marzo 1062, Zullo, id., Rep. 1962, voce x;it., n. 20.

In dottrina cons. : Torrente, La responsabilitä indiretta della pubblica amministrazione, in Studi in onore di Messineo, 1959, III ; Alessi, La responsabilitä della pubblica amministra

zione, 1055, pag. 47 segg. ; Casetta, L'illecito degli enti pubbliei, 1953 ; Boschi, Punti fermi in tema di responsabilitä della pubblica amministrazione, in Arch. resp. civ., 1962, 193 ; Girardi, La

responsabilitä della pubblica amministrazione per alti dolosi corn messi da dipendenti, in Vita comuni, 1961, 333; Santucci, Responsabilitä per danni da reato ed intervento dell'ente pubblico nel processo penale, in Foro it., 1959, II, 9 ; Coletti, 11 dolo

penale in tema di responsabilitä della pubblica amministrazione, ibid., I, 1732 ; Guerrieri, Responsabilitä della pubblica ammi nistrazione per reati dolosi, in Ammin. it., 1959, 930 ; Fran ceschelli, Veechi principi c nuove norme in tema di responsabilitä della pubblica amministrazione per gli alii illeciti dei suoi fun zionari, in Arch. rie. giuridiche, 1959, 607 ; Esposlto, La respon sabilitä dei funzionari c dei dipendenti pubbliei seeondo la Costi tuzione, 1954, pag. 116.

Per quanto concerne il primo motivo dedotto dall'Acone

deve riaffermarsi il principio ehe la ordinanza ammissiva

della eostituzione di parte civile non e impugnabile, ma il

giudice conserva il potere di verifioare l'esistenza del di

ritto sotto il profilo oggettivo e soggettivo e, altresi, l'esi

stenza della connessione materiale tra azione penale e azione

civile, presupposto indispensabile per il legittimo esercizio,

da parte del giudice penale, del potere giurisdizionale sulla

domanda di riparazione, onde, quando si constati che

questa connessione manca, in quanto i danni non sono

derivati dal reato per cui si procede, il giudice, in sede di

gravame da qualsiasi parte proposto, ed anche di ufficio,

deve dichiarare il difetto di giurisdizione a pronunciare sull'azione civile.

Ciõ premesso, deve rilevarsi che il tribunale, ritenuta,

evidentemente in via provvisoria, la legittimitä della eosti

tuzione di parte civile da parte di alcune delle persone clie

avevano consegnato all'Acone il danaro liquido oppure i libretti di risparmio od i buoni postali fruttiferi, bene de

cise allorche, affermato che non di peculato trattavasi bensi

di concussione, condannõ 1'Acone al risarcimento dei danni

verso le parti civili stesse, anche se errõ nel condannare

ai danni, per tale reato, anche l'amministrazione delle poste in solido con 1'Acone, per non aver tenuto presente che,

conformemente al principio stabilito nell'art. 28 della Co

stituzione, sussiste la corresponsabilitä civile della pubblica amministrazione per gli atti ed i fatti illeciti dei suoi fun

zionari e dipendenti che abbiano agito nella sfera delle at

tribuzioni proprie dell'ufficio o del servizio cui sono addetti

e per il conseguimento dei fini istituzionali dell'organo. ente od ufficio, anche se il funzionario od il pubblico dipen dente abbia agito dolosamente, ma che cessa tale concorso

di responsabilitä e ricorre soltanto la responsabilitä esclu

siva del funzionario o dipendente quando questi abbia agito

per un fine o movente privato, il quale dimostra le estra

neitä del comportamento dell'agente alia pubblica ammini

strazione. Non puõ dirsi che altrettanto logieamente abbia ope

rato la Corte di Venezia allorche ritenne che non di concus

sione trattavasi, bensi di peculato, cosi come contestato

nella sentenza di rinvio a giudizio, ma tuttavia, ritenuta

la legittimitä della eostituzione di parte civile delle per sone che all'Acone avevano consegnato danaro, libretti e

buoni, condannõ 1'Acone al risarcimento dei danni verso

tali persone, dimenticando che nel peculato parte offesa

e danneggiata e soltanto lo Stato e non anche il privato. onde soltanto lo Stato, in tale delitto, õ legittimato a costi

tuirsi parte civile per il danno conseguente all'appropriazione della pubblica pecunia da parte del funzionario infedele, mentre i privati, senza bisogno di una dichiarazione del

giudice, sono sempre portatori, nei confronti dello Stato, null'//// e nel quantum, del diritto di eredito derivante dalle

operazioni compiute eon l'intervento di quel funzionario.

(Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Seziono III penale ; sentenza 20 ma.ggio 1963 ; Pres. Au

RIEMMA P., Est. PERRONE CapANO, P. M. SERGIO (concl.

conf.) ; rio. Marseglia.

(Oonferma Trib. Torino 28 affile 1961)

Prova (in <|oncrc) in materia penale Rccjistrazione su nastro ma(jnetieo — Valorc prnlmtorio Li

miti (Cod. proc. pen., art. 306).

La conversazione telefonica tegistrata su nastro magnetico esibita per proixire la falsitä del giuramento della parte

pud eostituire attendibile indizio. (1)

(1) Coiif., circa l'utilizzabilita della registrazione sonora, Cass. 26 giugno lUöü, Pellegrino, Mass. yen., 19G3, 97.

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