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sezione III penale; sentenza 4 giugno 1996; Pres. Montoro, Est. Rizzo, P.M. De Nunzio (concl....

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sezione III penale; sentenza 4 giugno 1996; Pres. Montoro, Est. Rizzo, P.M. De Nunzio (concl. conf.); ric. Proc. gen. App. Trento in c. Amico. Annulla App. Trento 15 novembre 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 12 (DICEMBRE 1997), pp. 779/780-783/784 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191803 . Accessed: 24/06/2014 22:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.73.86 on Tue, 24 Jun 2014 22:35:37 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione III penale; sentenza 4 giugno 1996; Pres. Montoro, Est. Rizzo, P.M. De Nunzio (concl. conf.); ric. Proc. gen. App. Trento in c. Amico. Annulla App. Trento 15 novembre 1995

sezione III penale; sentenza 4 giugno 1996; Pres. Montoro, Est. Rizzo, P.M. De Nunzio (concl.conf.); ric. Proc. gen. App. Trento in c. Amico. Annulla App. Trento 15 novembre 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 12 (DICEMBRE 1997), pp. 779/780-783/784Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191803 .

Accessed: 24/06/2014 22:35

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PARTE SECONDA

nuto tipico fondamentale l'osservanza cosciente e volontaria dei

vari obblighi di assistenza scaturenti dal rapporto di parentela, per cui, laddove l'obbligo di assistenza violato è di carattere

patrimoniale, l'esclusione del connotato di particolare gravità, che si riscontra nel fare mancare al figlio i mezzi di sussistenza, non intacca la residuale area di punibilità, che il 1° comma

dell'art. 570 c.p. definisce come condotta contraria all'ordine

o alla morale della famiglia a significare, nella sua genericità, anche il comportamento del genitore che si sottrae al versamen

to del contributo di mantenimento del figlio. Infondato è, altresì, il motivo di ricorso di cui sub 2 — nella

parte in cui il ricorrente deduce che l'omesso versamento di as

segno mensile non costituisce condotta contraria all'ordine ed alla morale della famiglia, avendo, per il resto, esso istante adem

piuto sempre ai suoi obblighi di genitore — poiché, secondo

quel che innanzi è stato pure precisato, è suscettibile incondi

zionatamente di sanzione qualsiasi comportamento che venga a turbare la pace, la tranquillità, l'onore, la dignità, il buon

costume e la solidarietà delle famiglie, per cui la sottrazione abituale ad obblighi di prestazione di natura patrimoniale defi nisce anche in concreto una ipotesi di «condotta contraria» ai sensi dell'art. 570, 1° comma, c.p.

Quanto all'altro profilo della complessiva censura del mede simo motivo di impugnazione — secondo cui a seguito della

cancellazione dal ruolo della causa civile, nella quale il provve dimento presidenziale a carattere interinale era stato adottato, sarebbe venuto meno il medesimo provvedimento — devesi, in

nanzitutto, rilevare che l'obbligo patrimoniale di contribuzione del genitore al mantenimento del figlio prescinde dalla sussi stenza di un provvedimento del giudice, che della obbligazione di natura civilistica non costituisce la fonte genetica, ma sempli ce atto ricognitivo ad efficacia esecutiva. Occorre, inoltre, evi

denziare, comunque, che il valore attualmente ancora vincolan te del provvedimento presidenziale deriva proprio dalla situa zione di semplice cancellazione dal ruolo della causa civile, che, a differenza della diversa situazione della estinzione del proces so, non rende inefficaci gli atti compiuti, protraendone gli ef fetti sino alla estinzione.

Infondato, infine, è il motivo di ricorso di cui sub 3, con il quale si denuncia che il giudice di merito non avrebbe potuto, nel subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma determinata a titolo di provvisionale, assegnare per il pagamento medesimo un termine di scadenza anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero non decorrente dal suddetto evento.

La eccezione è stata formulata dal ricorrente evidentemente sulla scorta di quanto risulta da precedente statuizione di que sta Suprema corte (cfr. Cass, pen., sez. VI, 17 giugno 1993, id., Rep. 1994, voce Sospensione condizionale della pena, n.

21), secondo cui la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pagamento della provvisionale verso la parte civile entro un determinato termine, perché la clausola della so

spensione condizionale, unitamente alle altre statuizioni penali, diviene esecutiva all'atto del passaggio in giudicato della senten za e non può, pertanto, essere subordinata ad un termine.

Dalla suddetta statuizione, se intesa nel senso che ad essa vuol dare il motivo del ricorso in oggetto, occorre, tuttavia, discostarsi, innanzitutto, in base al chiaro disposto dell'ultimo comma dell'art. 165 c.p., che impone al giudice di stabilire in sentenza il termine entro il quale devono essere adempiuti gli obblighi delle restituzioni, del pagamento di somme a titolo di

provvisionale o di importi definitivi per danni, della pubblica zione della sentenza e della eliminazione delle conseguenze dan nose o pericolose del reato. In base a detta norma, infatti, que sto giudice di legittimità ha avuto già modo di precisare come la indicazione di un termine per l'adempimento di uno degli obblighi suddetti è diverso dal termine di sospensione dell'ese cuzione della pena previsto dall'art. 163 c.p. ed integra un aspetto necessario ed ineliminabile dello stesso beneficio, sicché tale ter

mine, ancorché non espressamente evidenziato per mera inav

vertenza, deve considerarsi contenuto per implicito nella pro nuncia, derivandone il potere-dovere di riparare a detta man canza con successivo provvedimento di fissazione di esso in sede di esecuzione della pena (Cass, pen., sez. VI, 22 ottobre 1988, Tornatore, id., Rep. 1989, voce cit., n. 21).

Ferma perciò la necessità della indicazione di un termine di

adempimento dell'obbligo, cui la concessione del beneficio sia

Il Foro Italiano — 1997.

stata subordinata, al fine di stabilire se il termine in esame deb

ba avere la sua scadenza in ogni caso in un momento non ante riore al passaggio in giudicato della sentenza ovvero se detta

scadenza possa essere fissata anche in epoca anteriore alla for

mazione del giudicato, è questione che deve essere risolta consi

derando che la subordinazione della concessione del beneficio

all'avvenuto adempimento di prestazioni di natura civilistica a

favore della parte civile e in funzione rafforzativa di una obbli

gazione attuale dell'imputato e suppone, pertanto, nei confron

ti dello stesso un provvedimento giudiziale a carattere esecuti

vo, la cui spontanea attuazione ad opera dell'obbligazione il

giudice considera, peraltro, come condizione essenziale per pre sumere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati,

sempre che il volontario e non coatto adempimento intervenga entro un tempo stabilito.

Ne deriva, in tema di provvisionale prevista ai sensi dell'art.

539, 2° comma, c.p.p., che, essendo il provvedimento concessi vo atto provvisto di efficacia esecutiva immediata ex lege in

virtù della disposizione del 2° comma dell'art. 540 stesso codi

ce, bene è ammissibile, secondo valutazione discrezionale del

giudice di merito, fare dipendente la concessione del beneficio della pena sospesa dall'avvenuta corresponsione della somma, a detto titolo determinata, entro un termine con scadenza ante

riore alla sentenza definitiva di condanna dell'imputato, dato che la forza esecutiva del provvedimento, quando di esso non sia già intervenuta la sospensione di cui all'art. 600, 3° comma,

c.p.p., non deve attendere il giudicato definitivo di condanna

penale e deve continuare ad assistere il provvedimento medesi mo sino a quando anche in ordine alle statuizioni civili esso non venga ad essere assorbito dalla pronuncia definitiva circa il quantum debeatur.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali, dovendosi soltanto aggiungere — circa la improcedibilità dell'azione penale per difetto di que rela, secondo eccezione oralmente prospettata dalla difesa alla

udienza odierna e riferita a questione comunque rilevabile ex

officio ex art. 129, 1° comma, c.p.p. — che a riguardo la sen tenza impugnata, secondo valutazione non sindacabile in questa sede, ha dato atto che la denuncia di reato della parte offesa contiene la manifestazione non equivoca della volontà di chie dere l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti oggetto della istanza di punizione.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 4 giu gno 1996; Pres. Montoro, Est. Rizzo, P.M. De Nunzio

(conci, conf.); ric. Proc. gen. App. Trento in c. Amico. An nulla App. Trento 15 novembre 1995.

Diritti d'autore — Radiodiffusione di opere musicali — Con senso dell'autore — Assenza — Reato (L. 22 aprile 1941 n.

633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 171).

Diritti d'autore — Riproduzione abusiva di opere musicali —

Utilizzazione in messaggio pubblicitario — Reato (L. 29 lu

glio 1981 n. 406, misure urgenti contro l'abusiva duplicazio ne, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di pro dotti fonografici non autorizzati, art. 1).

La radiodiffusione di opere musicali senza il consenso dell'au tore integra il reato di cui all'art. 171, 1° comma, lett. b), l. 633/41, anche se questi abbia ceduto a terzi il diritto alla

riproduzione, su disco o altro apparecchio, dell'opera. (1)

(1-2) La pronuncia può leggersi, assieme alla sentenza annullata (App. Trento 15 novembre 1995), in Giust. pen., 1997, II, 198, con nota di P. Righini, In tema di diritti dell'autore di esecuzioni musicali nei con

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GIURISPRUDENZA PENALE

Nel caso di abusiva riproduzione di opere musicali altrui, da

utilizzare all'interno di un messaggio pubblicitario, sussiste

il fine di lucro necessario ad integrare il reato di cui all'art.

1 1. 406/81. (2)

fronti dell'esercente attività di radiodiffusione in attuazione di contrat to di produzione e commercializzazione dei supporti musicali (forte mente critica nei confronti dell'orientamento seguito dalla Suprema corte).

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 171, 1° comma, lett.

ti), 1. 633/41 nell'ipotesi di diffusione, dagli studi di emittenti radiofo niche o televisive, di composizione musicali incise su qualsiasi tipo di

supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae, cfr. Cass. 20 giugno 1996, Quaranta, Dir. autore, 1997 , 248, con nota di F. Oliverio, Vecchie e nuove affermazioni della Suprema corte in materia di emittenza e riproduzione abusiva di opere protette; 12 di cembre 1995, Viviani, Foro it., Rep. 1996, voce Diritti d'autore, nn.

141, 147, 151, e Giust. pen., 1997, II, 42; 3 novembre 1995, Crociani, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 142, e Riv. pen., 1996, 186; 10 luglio 1995, Ruocco, Foro it., Rep. 1996, voce cit., nn. 143, 148; 17 dicembre

1992, Stanziale, id., Rep. 1993, voce cit., n. 98, 99; 3 novembre 1992, Settimi, id., Rep. 1996, voce cit., nn. 144, 145, e Annali it. dir. autore, 1995, 360; 17 giugno 1992, Valeri, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n.

264, e Giur. it., 1994, II, 222 (annotata da O. Carosone, La tutela

penale del diritto d'autore in materia di registrazioni fonografiche e le vicende dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, in Dir. autore, 1995,

285); 22 maggio 1987, Del Faro, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 70; 23 gennaio 1987, Mitilino, ibid., n. 72; 23 gennaio 1987, Ponzio, ibid., n. 73; 15 ottobre 1986, Pieroni, id., Rep. 1987, voce cit., n. 113; 14 ottobre 1986, Di Sabatino, ibid., n. 109; 14 aprile 1986, Campione, ibid., nn. 114, 115, e Giur. it., 1987, II, 168; 21 maggio 1985, Siae, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 60, e Dir. autore, 1986, 508; 4 ottobre

1985, Lombardo, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 65; 23 novembre

1984, Cardetta, ibid., n. 66; 28 settembre 1984, Zanella, ibid., n. 67; 23 gennaio 1984, Di Giuseppe, id., 1985, II, 4; in senso conforme, nella

più recente giurisprudenza di merito, Trib. Bologna 10 febbraio 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 146, e Cass, pen., 1995, 3537, con nota di P. Palladino, Radiodiffusione e tutela penale del diritto d'autore

(a parere della quale non è fondatamente sostenibile un'interpretazione diversa da quella fatta propria dalla Cassazione); App. Genova 7 di cembre 1994, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 200, e Dir. autore, 1995, 294.

Questa ricostruzione è talmente consolidata, nonostante gli attacchi mossi sotto varie angolazioni, che Cass. 1° dicembre 1995, Biasutti, Foro it., Rep. 1996, voce Cassazione penale, n. 8, nel confermare la condanna per i reati di diffusione e riproduzione abusiva di composi zioni musicali altrui (App. Venezia 3 aprile 1995, id., Rep. 1995, voce Diritti d'autore, nn. 188, 189, e Dir. autore, 1995, 298, con nota di S. Pastore, Le corti di merito confermano l'orientamento di legittimità in tema di emittenza), ha osservato che, per essere state riproposte nel ricorso tesi esaminate da una messe sovrabbondante di sentenze di legit timità (le quali avevano analiticamente fissato la corretta interpretazio ne della normativa in questione), ci si trova in uno dei casi in cui il

giudice (pur in assenza, nel nostro sistema processuale, di una norma che imponga la regola dello stare decisis) può adempiere al dovere di motivazione con il semplice richiamo delle ragioni che sostengono l'in dirizzo interpretativo in precedenza formatosi.

Il conflitto tra la posizione della Siae e quella di una parte cospicua delle emittenti private circa la necessità del consenso per la diffusione

dei brani musicali (già evidenziato da R. Pardolesi, in nota a Pret. Rimini 24 ottobre 1981, id., 1982, II, 71) sembra, dunque, volgere deci samente a favore della prima.

Non poche decisioni di merito, tuttavia, hanno optato per una diffe rente lettura della disposizione incriminatrice (secondo il dato fornito da Righini, op. cit., 201, si contano oltre 150 pronunce assolutorie): v., ad esempio, Pret. Trento-Tione di Trento 21 maggio 1993, Foro

it., 1994, II, 55, in cui, peraltro, l'imputata è stata assolta per il difetto dell'elemento psicologico.

È stata ritenuta, invece, lecita dal punto di vista penale la diffusione e la riproduzione non autorizzata di videoclips, posto che le loro carat

teristiche di originalità non consentono di collocarli tra le opere musica li o tra quelle cinematografiche: v. Cass. 11 giugno 1993, Grassi, ibid.,

500, con nota di M. S. Romano, «Videoclip» e diritto d'autore.

Non meno rigoroso appare l'atteggiamento della giurisprudenza per

quel che concerne l'altra ipotesi criminosa che viene frequentemente addebitata ai titolari delle emittenti private, ossia quella concernente

l'abusiva riproduzione di prodotti fonografici, introdotta nel nostro or

dinamento per reprimere il fenomeno della pirateria in campo musicale

(per la configurabilità del reato nel caso in cui il riproduttore si serva

strumentalmente della diffusione radiofonica per realizzare la duplica zione di opere già fissate in dischi, nastri o altri supporti, v. Cass. 14 dicembre 1984, Catanzaro, id., 1985, II, 328).

Per i fatti commessi sotto la vigenza dell'art. 1 1. 406/81, nessun

ostacolo alla punibilità deriva dalla espressa abrogazione di tale dispo

II Foro Italiano — 1997.

Svolgimento del processo. — Con sentenza del 15 novembre

1995 la Corte d'appello di Trento confermava la sentenza emes sa il 13 luglio 1993 dal pretore della stessa città con la quale Amico Ettore era stato assolto dai reati di cui all'art. 171, lett.

b), 1. 633/41 e all'art. 1 1. 406/81 allo stesso ascritti.

L'Amico, quale titolare di una emittente radiofonica era sta to imputato dei predetti reati con l'accusa di avere abusivamen te riprodotto, a fini di lucro, su nastro magnetico o altro sup

porto similare e quindi radiodiffuso, nell'ambito di un messag

gio pubblicitario, brani musicali, senza l'autorizzazione dell'au

tore e quindi della Siae.

La Corte d'appello di Trento assolveva l'imputato sostenen

do, con riferimento al reato di cui all'art. 171, lett. b), 1. 633/41

che la radiodiffusione di un'opera musicale non richiede la pre ventiva autorizzazione dell'autore se questi ha ceduto all'editore

produttore il diritto di utilizzazione economica del disco o di

analogo supporto sul quale è registrata l'opera musicale, in quan to il contratto musicale stipulato comporta anche il trasferimen

to del diritto alla radiodiffusione.

A giudizio della corte di appello non sussisterebbe nella spe cie neppure il reato di cui all'art. 1 1. 406/81 e cioè l'abusiva

riproduzione di prodotti fonografici, in quanto l'art. 79 1. 633/41

attribuisce all'esercente il servizio di radiodiffusione il diritto

esclusivo di utilizzazione dei dischi fonografici o altri apparec chi analoghi per nuove trasmissioni o nuove registrazioni senza

il diritto al compenso a favore dell'autore.

Aggiunge la corte di appello che comunque, nel caso di diffu

sione di riproduzioni di brani musicali nell'ambito di meri scopi

pubblicitari difetterebbe il fine di lucro che, quale dolo specifi co, caratterizza la fattispecie criminosa di cui all'art. 1 1. 406/81.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso in Cassazione sia

il procuratore generale di Trento che la Siae costituitasi parte civile.

sizione ad opera dell'art. 20 d.leg. 685/94 (emanato per dare attuazione alla direttiva 92/100/Cee), in quanto l'art. 17 dello stesso decreto aveva introdotto nella 1. 633/41 l'art. 171 ter, nel quale era stato trasfuso il contenuto di quella e di altre norme abrogate, mantenendo il medesi mo trattamento sanzionatorio; non vi è stata, dunque, alcuna abolitio

criminis, ma si è verificata una semplice riformulazione, sicché la tutela

penale è rimasta invariata, senza soluzione di continuità: cfr. Cass. 12 dicembre 1995, Viviani, cit.; in senso analogo, con riferimento alla fat

tispecie di detenzione per la vendita di musicassette abusivamente ripro dotte, Cass. 29 novembre 1995, Aboulkhir M'Hamed, id., Rep. 1996, voce cit., n. 152.

Nel senso che il fine di lucro richiesto per integrare la fattispecie delittuosa può desumersi dalla utilizzazione di prodotti fonografici per accompagnare la presentazione di uno spot pubblicitario, v. Cass. 23 febbraio 1993, L.V., id., Rep. 1993, voce cit., n. 102, e Impresa, 1993, 1277; in senso difforme, Pret. Trento-Tione di Trento 21 maggio 1993, cit., secondo cui non sono integrati gli estremi del reato se l'attività

riproduttiva non si sostanzia in un numero significativo di esemplari e le trasmissioni avvengono dal vivo, miscelando i brani musicali con

messaggi commerciali. Va ricordato, inoltre, che la Corte costituzionale, con ordinanza 25

giugno 1996, n. 220 (massimata in Foro it., 1997, I, 636, e Dir. autore, 1996, 320), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 1. 406/81, nella parte in cui prevede un unico trattamento punitivo per sanzionare una pluralità di condotte

(che all'estensore dell'ordinanza di rimessione apparivano disomogenee e di offensività sociale assai diversa).

Per una panoramica sull'attuale sistema sanzionatorio penale in ma teria di diritto d'autore, v. A. Colucci-F. Fiore, La tutela penale nel diritto d'autore, Torino, 1996.

Da ultimo, le dimensioni sempre più preoccupanti assunte dalla pira teria nel settore dell'audiovisivo e in quello discografico, nonché della

reprografia, hanno indotto il governo a presentare il 17 ottobre 1996 un disegno di legge recante «nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore» (il testo del disegno di legge S-1496 è

riportato in Dir. ind., 1997, 83, con la relazione illustrativa ed un breve commento di G. Ferrari), nel quale si prevede, tra l'altro, l'introdu

zione, in aggiunta alle sanzioni penali già contemplate dagli art. 171 ss. 1. 633/41, di alcune sanzioni amministrative, pecuniarie ed interditti

ve, ritenute particolarmente efficaci in virtù della possibilità di rapida applicazione nei confronti degli autori delle violazioni; un altro proget to di legge in materia (S-2157) è stato presentato in data 26 febbraio

1997 su iniziativa di alcuni senatori. Entrambi i disegni di legge sono

stati assegnati alla commissione giustizia del senato, in sede referente, che li ha discussi congiuntamente, concludendone l'esame il 16 settem bre 1997; quindi, nella seduta del 25 settembre 1997, l'assemblea li ha nuovamente deferiti alla medesima commissione in sede deliberante.

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PARTE SECONDA

I ricorrenti sostengono che l'impugnata sentenza assolutoria,

oltre a contrastare con la giurisprudenza di questa corte, sareb

be il frutto di una errata interpretazione delle norme che disci

plinano il diritto d'autore. Con riferimento al reato di cui al

l'art. 1 1. 406/81 la corte avrebbe inoltre erroneamente escluso

la sussistenza del dolo specifico. Motivi della decisione. — Osserva la corte che i ricorsi sono

fondati.

Ed invero, come rilevano i ricorrenti, la corretta lettura delle

norme che disciplinano il diritto d'autore impone di tener pre

sente che un tale diritto comprende due autonomi e distinti di

ritti e cioè il diritto alla riproduzione e il diritto alla diffusione

dell'opera. La cessione all'editore-produttore del diritto di ri

produrre un'opera musicale non comprende altresì, salvo patto

contrario, la cessione del diritto alla radiodiffusione dell'opera,

con la conseguenza che questa può essere effettuata solo se vi

è l'autorizzazione dell'autore e quindi della Siae.

Occorre infatti considerare che l'art. 61 1. 633/41 al 2° com

ma precisa che la cessione del diritto di riprodurne un'opera

non comprende altresì, salvo patto contrario, il diritto di radio

diffusione e che il successivo art. 72, nel precisare che il produt

tore del disco fonografico o di altro analogo apparecchio ha

il diritto di riprodurre il disco o supporto, fa «salvi i diritti

spettanti all'autore ai termini del titolo precedente», nel quale

titolo è compresa la ricordata norma di cui all'art. 61. E' poi da aggiungere che tal'ultima norma all'ultimo comma precisa

che, per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore

«resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezio

ne», nella quale sezione è inserito l'art. 52, il quale sancisce

che l'ente esercente il servizio di radiodiffusione ha facoltà di

eseguire, senza che occorra il consenso dell'autore, la radiodif

fusione purché avvenga da teatri, sale o altro luogo pubblico, nonché l'art. 59, il quale invece sottopone al consenso dell'au

tore la radiodiffusione di opere che sia effettuata dai locali del

l'ente esercente la radiodiffusione.

Sulla base di tali norme emerge evidente che la corte di appel lo ha erroneamente escluso la sussistenza del reato di cui all'art.

171, lett. b), 1. 633/41, dato che l'emittente radiofonica non

può diffondere opere altrui senza il consenso dell'autore, anche

se questi ha ceduto a terzi il diritto alla riproduzione, su disco

o altro apparecchio, dell'opera.

Parimenti, va censurata la sentenza impugnata nella parte in

cui ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 1 1. 406/81.

Contrariamente a quanto afferma la corte di appello, l'art.

79 1. 633/41 non riconosce all'esercente il servizio della radio

diffusione il diritto di riprodurre altrui brani musicali. La nor

ma infatti fa riferimento alla riproduzione delle emissioni ra

diofoniche proprie dell'emittente radiofonica e peraltro precisa che la riproduzione è consentita «senza pregiudizio dei diritti

sanciti da questa legge a favore degli autori e produttori» e

quindi vuole che la riproduzione avvenga con il consenso dell'a

vente diritto.

Deve infine aggiungersi che sussiste il fine di lucro nel caso

di abusiva riproduzione di altrui opere musicali da utilizzare

all'interno di un messaggio pubblicitario, essendo questo realiz

zato per trarne un utile economico. Ne consegue che la sentenza

impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Bre

scia e l'imputato va condannato alla rifusione delle spese di

questo grado del giudizio a favore della parte civile Siae.

Il Foro Italiano — 1997.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 9 mag

gio 1996; Pres. Chirico, Est. Grassi, P.M. (conci, conf.);

ric. Falsini. Conferma App. Roma 10 luglio 1995.

Legge penale — Ignoranza scusabile — Condizioni — Fattispe

cie (Cod. pen., art. 5; d.l. 27 giugno 1985 n. 312, disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse am

bientale, art. 1 sexìes).

In applicazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale nel

dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p.,

non è scusabile l'ignoranza della normativa relativa a reati

urbanistici sia per la chiarezza del testo legislativo, che impo

ne l'obbligo di munirsi di preventiva autorizzazione dell'auto

rità per procedere allo sfruttamento di una cava sita in zona

sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, sia per il

fatto che, avendo l'imputato chiesto l'originaria autorizzazio

ne e i relativi nulla-osta, conosceva l'iter amministrativo da

seguire per lo sfruttamento della cava. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione feriale penale; sentenza 5

settembre 1995; Pres. Consoli, Est. Papadia, P.M. Uccella

(conci, diff.); ric. Nitti. Annulla App. Napoli 14 luglio 1994.

Legge penale — Ignoranza scusabile — Condizioni — Fattispe

cie (Cod. pen., art. 5; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzio

ni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 20; d.l. 27

giugno 1985 n. 312, art. 1 quinquies, 1 sexies).

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 24 marzo

1988, n. 364, che ha dichiarato la parziale illegittimità del

l'art. 5 c.p., si può parlare di scusabilità dell'ignoranza della

legge penale quando nel soggetto tale situazione sia incolpe vole ed inevitabile; per il cittadino comune questa condizione

deve ritenersi sussistente allorché lo stesso abbia assolto al

dovere di informazione con la normale ed ordinaria diligenza

attraverso un corretto espletamento di mezzi di indagine e

di ricerca con riferimento al settore di attività cui inerisce

la disciplina predisposta dalle norme violate; il che significa

che la buona fede può acquisire giuridica rilevanza allorché

si traduca in uno stato soggettivo tale da escludere la colpa

a causa dell'intervento di un elemento positivo estraneo all'a

gente (fattispecie relativa a contravvenzioni urbanistiche per le quali la Cassazione ha riconosciuto che, tanto l'essersi ri

volto a professionisti qualificati che l'avere ottenuto la con

cessione senza alcuna prova di collusione o interventi dolosi,

esclude in capo all'imputato la sussistenza dell'elemento sog

gettivo del reato). (2)

(1-2) Ancora sull'«ignorantia legis poenalis» in materia urbanistica.

I. - Le due sentenze si inquadrano nel solco di quell'orientamento che, in materia di tutela penale del territorio, privilegia (ormai sempre

più apertamente) esigenze di matrice equitativa a discapito di una cor

retta esegesi delle figure criminose interessate.

Il nodo gordiano concerne, come al solito, il ruolo dei provvedimenti concessori illegittimi (o presunti tali) incidenti sull'esercizio dello ius

aedificandi, nell'ambito del reato di cui all'art. 20 1. 28 febbraio 1985

n. 47. Ma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 1. 29 giugno 1939

n. 1497 e degli art. 1, 5° comma, e 1 sexies d.l. 27 giugno 1985 n.

312, il problema si pone in termini identici anche con riguardo all'ese

cuzione di opere in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, relativa

mente all'autorizzazione delle stesse da parte della soprintendenza per i beni culturali e ambientali.

L'orientamento in questione può così brevemente sintetizzarsi.

Nell'ipotesi in cui si ritenga che l'imputato sia da condannare, i giu dici sono soliti rifarsi — in forza del «rinnovato» art. 5 c.p. — alla

formula dell'evitabilità-inescusabilità dell'eco/- iuris vertente sulla pre sunta legittimità della concessione-autorizzazione; o — più di frequente — al filone che, con l'assimilare le opere eseguite in assenza di provve dimento a quelle realizzate in base a provvedimento illegittimo, fa leva su una «rilettura» dell'oggettività giuridica delle fattispecie di cui trat

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