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sezione III; sentenza 10 giugno 1999, causa C-334/97; Pres. Puissochet, Avv. gen. Fennelly (concl....

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sezione III; sentenza 10 giugno 1999, causa C-334/97; Pres. Puissochet, Avv. gen. Fennelly (concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Comune di Montorio al Vomano Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 337/338-351/352 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193675 . Accessed: 28/06/2014 19:07 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.44 on Sat, 28 Jun 2014 19:07:33 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III; sentenza 10 giugno 1999, causa C-334/97; Pres. Puissochet, Avv. gen. Fennelly(concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Comune di Montorio al VomanoSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 337/338-351/352Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193675 .

Accessed: 28/06/2014 19:07

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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337 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 338

I

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione III; sentenza 10 giugno 1999, causa C-334/97; Pres.

Puissochet, Avv. gen. Fennelly (conci, conf.); Commissio ne delle Comunità europee c. Comune di Montorio al Vomano.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

Unione europea — Esecuzione di lavori in corrispettivo di so

stegno finanziario — Contratto disciplinato dal diritto italia no — Risoluzione — Rimborso — Interessi — Risarcimento

del danno — Esclusione (Trattato Ce, art. 181; regolamento 11 luglio 1983 n. 1972/83/Cee del consiglio, concernente la

concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternati

ve, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocar

buri; cod. civ., art. 1453). A seguito della risoluzione di un contratto, disciplinato dal dirit

to nazionale italiano, con il quale un ente locale si obbliga ad

effettuare alcuni lavori come corrispettivo di un sostegno fi nanziario della Cee, la parte inadempiente è tenuta al rimbor

so delle somme percepite a titolo di acconto, oltre gli interessi al tasso pattuito a far tempo dalla ricezione delle stesse, ma

non può essere condannata al risarcimento del danno, né per il periodo precedente alla risoluzione, ove il pregiudizio sia de

rivato dalle decisioni o dall'inerzia della commissione, né per il periodo successivo, ove il pregiudizio lamentato sia compen sato in altro modo o non sia, comunque, dimostrato. (1)

II

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione III; sentenza 10 giugno 1999, causa C-172/97; Pres.

Puissochet, Aw. gen. Alber (conci, parz. diff.); Commis

sione delle Comunità europee c. SIVU du pian d'eau de la

Vallèe du Lot e Hydro-Réalisations SARL.

Unione europea — Esecuzione di lavori in corrispettivo di so

stegno finanziario — Contratto disciplinato dal diritto fran

cese — Risoluzione — Rimborso — Interessi convenzionali — Interessi legali — Esclusione (Trattato Ce, art. 181; rego lamento 20 dicembre 1985 n. 3640/85/Cee del consiglio, inte

so a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia).

A seguito della risoluzione di un contratto, disciplinato dal di

ritto nazionale francese, con il quale un ente pubblico e una

(1-4) La Corte di giustizia non è certo adusa a trattare casi di inadem

pimento di un contratto. Più in generale, essa non ha molte occasioni

per venire a contatto con l'universo contrattuale e le sue problematiche; tutt'al più, vi si accosta quando risolve questioni pregiudiziali concer nenti l'interpretazione di atti normativi comunitari che incidono su par ticolari settori della materia contrattuale, interessati dal processo di ar monizzazione comunitaria (come, ad esempio, i contratti stipulati fuori dei locali commerciali: cfr. Corte giust. 22 aprile 1999, causa C-423/97, Travel Vac SL c. Ante/m Sanchis, in Foro it., 1999, IV, 233, e 17 marzo

1998, causa C-45/96, Bayerische Hypotheken Wechselbank AG c. Diet

zinger, id., 1998, IV, 129). Tuttavia, nell'ambito della competenza attri buita dall'art. 181 del trattato Ce (divenuto oggi, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'art. 238), la corte, assunte le vesti di un tribunale arbitrale, è chiamata a fare i conti direttamente con la law of contracts vigente nei singoli Stati membri.

Invero, nei giudizi definiti dalle sentenze supra riportate, vengono in rilievo contratti sui generis, non tanto in virtù della circostanza che una delle parti dell'accordo è immancabilmente la commissione, quanto perché lo strumento pattizio è il mezzo impiegato per disciplinare diritti e obblighi connessi ad un'operazione di finanziamento di progetti ed

opere, in esecuzione di programmi deliberati dalle istituzioni comunita rie. Il che, se può indurre a taluni accorgimenti in sede interpretativa, non elimina il carattere schiettamente contrattuale dell'accordo inter partes e il richiamo alla relativa disciplina. Le cause in esame sono state pro mosse dalla commissione nei confronti di soggetti, pubblici e privati, che dopo aver fruito di acconti sulle somme stanziate dalla Comunità, sono venuti meno agli impegni assunti, non portando a termine (o, talvolta, nemmeno iniziando) i lavori in vista dei quali il finanziamento era stato accordato e, in parte, anche erogato.

Al di là dell'esito comune a tutte le controversie — condanna dei convenuti alla restituzione degli acconti percepiti, maggiorati degli inte ressi al tasso convenuto in contratto, ma rigetto delle ulteriori domande volte a conseguire il risarcimento del danno ovvero, nella pronuncia sub II, il cumulo degli interessi convenzionali con quelli legali — le decisioni suscitano interesse per il fatto che i giudici di Lussemburgo, abbandonato il terreno ad essi più congeniale, si avventurano nel bel

Il Foro Italiano — 1999 — Parte IV-15.

società si obbligano ad effettuare alcuni lavori come corri

spettivo di un sostegno finanziario della Cee, le parti inadem

pienti sono tenute al rimborso delle somme percepite a titolo di acconto, oltre gli interessi al tasso pattuito a far tempo dall'interruzione dei lavori, senza possibilità di cumulo con

gli interessi moratori legali. (2)

III

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione V; sentenza 27 aprile 1999, causa C-69/97; Pres. Puis

sochet, Aw. gen. La Pergola (conci, diff.); Commissione delle Comunità europee c. Soc. SNUA.

Unione europea — Esecuzione di lavori in corrispettivo di so

stegno finanziario — Contratto disciplinato dal diritto italia no — Clausola risolutiva espressa (Trattato Ce, art. 181; re

golamento 20 dicembre 1985 n. 3640/85/Cee del consiglio; cod. civ., art. 1332, 1456).

Unione europea — Esecuzione di lavori in corrispettivo di soste

gno finanziario — Contratto disciplinato dal diritto italiano —

Risoluzione — Rimborso — Interessi — Risarcimento del dan no — Esclusione (Trattato Ce, art. 181; regolamento 20 dicem

bre 1985 n. 3640/85/Cee del consiglio; cod. civ., art. 1453).

In un contratto, disciplinato dal diritto nazionale italiano, con

il quale una società si obbliga ad effettuare alcuni lavori co me corrispettivo di un sostegno finanziario della Cee, la clau

sola che, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dallo

stesso, conceda alla commissione la facoltà di risolverlo ipso iure, deve considerarsi clausola risolutiva espressa, non sog

getta alla condizione di imputabilità dell'inadempimento al

contraente, legittimamente apposta in virtù del principio di

autonomia negoziale. (3) A seguito della risoluzione di un contratto, disciplinato dal di

ritto nazionale italiano, con il quale una società si obbliga ad effettuare alcuni lavori come corrispettivo di un sostegno

finanziario della Cee, la parte inadempiente è tenuta al rim borso delle somme percepite a titolo di acconto, oltre gli inte ressi al tasso pattuito a far tempo dalla ricezione delle stesse, ma non può essere condannata al risarcimento del danno, né per il periodo precedente alla risoluzione, ove il pregiudi zio sia derivato dall'inerzia della commissione, né per il pe riodo successivo, ove il pregiudizio lamentato sia compensato in altro modo ovvero sia stato riportato da terzi. (4)

mezzo del codice civile italiano e francese. Il discorso si può estendere, peraltro, anche al diritto di altri Stati membri, posto che il malvezzo di prendere i soldi 'comunitari' e non adempiere è diffuso in tutto il territorio dell'Unione europea; a quanto consta, analoghe sentenze di condanna sono state emanate nei confronti di una società italiana (Cor te giust. 25 febbraio 1999, causa C-65/97, pres. Puissochet, aw. gen. Saggio, Commissione c. Cascina Laura e Griboldi Engineering Compa ny) e di una società inglese (Corte giust. 3 dicembre 1998, causa C-337/96, pres. Jann., aw. gen. Saggio, Commissione c. Industrial Refuse & Coal

energy Ltd), mentre diversi altri procedimenti sono pendenti (causa C-165/97, Commissione c. Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV, nel corso della quale l'avv. gen. Mischo ha presentato le proprie conclusio ni all'udienza del 25 marzo 1999; causa C-18/99, Commissione c. Aioli ka Parka Siteias A E; causa C-59/99, Commissione c. Manuel Pereira Roidào & Filhos Ld.2 e a.; causa C-77/99, Commissione c. Oder-Plan Architektur GmbH e a.; causa C-39/98, Commissione c. Sileno s.p.a.; causa C-40/98, Commissione c. Tecnologie Vetroresina s.p.a.-, causa C-41/98, Commissione c. Tecnologie Vetroresina s.p.a.).

La situazione non è dissimile, in fondo, da quella che affrontano i

giudici nazionali, allorché hanno il compito di applicare ad un rapporto che presenta determinati elementi di estraneità rispetto all'ordinamento interno il diritto di un altro paese, per effetto del corpus di regole che danno vita al diritto internazionale privato. Peraltro, è significativo no tare come dalla prospettiva del Kirchberg, il diritto dei paesi interessati

(e si tratta di paesi di consolidata tradizione codicistica) non si riduce a ciò che è scritto in questo o quell'articolo del codice, ma si allarga fino a ricomprendere il diritto di creazione giurisprudenziale; la Corte di giustizia, infatti, non appena individua la norma di legge applicabile alla fattispecie in esame, si volge subito a verificare il pensiero dei giudi ci nazionali e, per risolvere il caso ad essa sottoposto, mostra di fare

particolare affidamento sul significato da questi ultimi enucleato. Non tutto, comunque, fila liscio in queste incursioni della corte nella

materia contrattuale. Emblematica è, in seno alla decisione SNUA, la

querelle circa l'operatività, alla luce della disciplina italiana (su cui v., da ultimo, M. Grondona, La clausola risolutiva espressa, Milano, 1998; C. Turco, L'imputabilità e l'importanza dell'inadempimento nella clau sola risolutiva, Torino, 1997), della risoluzione ipso iure del contratto,

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PARTE QUARTA

I

1. - Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della

corte il 24 settembre 1997, la commissione delle Comunità eu

ropee, in forza di una clausola compromissoria basata sull'art.

238 del trattato Ce (ex art. 181), ha presentato nei confronti

del comune di Montorio al Vomano (in prosieguo: il «comune

di Montorio») un ricorso avente ad oggetto, da un lato, il rim

borso di somme, per un importo totale di lire 613.600.000, da

essa anticipate al comune di Montorio nell'ambito di due con

tratti concernenti la realizzazione e la messa in funzione di un

sistema integrato con un impianto eolico-diesel nonché una cen

trale idroelettrica, oltre agli interessi per un importo di lire

894.557.399, nonché agli interessi maturati dal 31 agosto 1997

fino alla data del pagamento effettivo, e, dall'altro, la condan

na del comune di Montorio a pagare alla commissione un im

porto di lire 50.000.000 a titolo di risarcimento danni.

2. - Il 28 luglio 1986 la Comunità economica europea, rap

presentata dalla commissione, ha concluso con il comune di Mon

torio due contratti recanti i nn. WE 147-85 e HY 149-85 (in

prosieguo: il «contratto 147» e il «contratto 149»). 3. - Questi due contratti, che avevano ad oggetto la realizza

zione e la messa in funzione di un sistema integrato con un

impianto eolico-diesel (contratto 147) nonché una centrale idroe

lettrica (contratto 149), si inserivano nell'ambito delle misure

di sostegno finanziario per progetti dimostrativi accordate dalla

commissione, con decisione 8 novembre 1985, nel settore dello

sfruttamento di fonti energetiche alternative, conformemente alle

disposizioni del regolamento (Cee) del consiglio 11 luglio 1983

n. 1972 (G.U. L 195, pag. 6). 4. - Ai sensi dell'art. 13 dei contratti 147 e 149 «le parti con

vengono di deferire alla competenza della Corte di giustizia del

le Comunità europee qualsiasi eventuale controversia sulla vali

dità, l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto».

5. - Ai sensi dell'art. 14 di ciascuno dei contratti di cui tratta

si, «il presente contratto sarà disciplinato dalla legge italiana».

Il contratto 147

6. - L'impianto cui si riferiva il contratto doveva consentire la copertura del fabbisogno energetico di un progettato centro

in virtù della decisione della commissione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La corte prende per buona l'interpretazione dell'art. 1453 c.c. seguita dalla Cassazione, in base alla quale la risoluzione di diritto conseguente all'esercizio di clausola risolutiva espressa postula anche l'imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. 29 gennaio 1993, n. 1119, Foro it., 1993, I, 1469, ed annotata da M. Severi, Osservazio ni critiche in tema di imputabilità dell'inadempimento e risoluzione del contratto, in Dir. economia, 1995, 459; V. Mariconda, Risoluzione per inadempimento ed onere della prova, in Corriere giur., 1993, 568; A. Cortese, Contratto di vitalizio alimentare e risoluzione per inadem pimento, in Contratti, 1993, 333), ma di fatto provvede ad aggirarla, invocando, in virtù del principio di autonomia contrattuale e della ratio del regolamento comunitario su cui si fonda la stipulazione del contrat to, la possibilità per le parti di costruire una clausola risolutiva espressa parzialmente diversa da quella corrispondente alla lettura giurispruden ziale dell'istituto tipizzato dalla legge. Probabilmente, peraltro, il dissi dio tra l'una e l'altra versione della clausola è più apparente che reale; bastava leggere qualche altra disposizione del codice (l'art. 1218) e sfo gliare qualche altro repertorio di giurisprudenza (cfr. Cass. 22 gennaio 1986, n. 394, Foro it., Rep. 1986, voce Contratto in genere, n. 369), per rendersi conto che richiedere, anche nell'eventualità di clausola ri solutiva espressa, l'imputabilità dell'inadempimento non comporta al l'atto pratico uno sconvolgimento, incombendo pur sempre alla parte inadempiente l'onere di provare, per evitare l'effetto risolutivo, l'esi stenza di una causa ad essa non imputabile.

Qualche precisazione è opportuna anche in ordine al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione. Stando al dispositivo delle varie pro nunce, esso viene puntualmente negato dalla corte. In realtà — a parte la proliferazione delle voci di danno richieste dalla commissione (spreco di risorse umane, lesione della credibilità dell'istituzione, ecc.) — ciò che non viene risarcito è il c.d. maggior danno, laddove il pregiudizio riporta to dalla Comunità viene comunque compensato mercé la condanna degli inadempienti, oltre alla prestazione restitutoria scaturente dallo sciogli mento del vincolo contrattuale, alla corresponsione degli interessi al tasso convenuto nel contratto. In altri termini, la pattuizione relativa alla misu ra degli interessi da computare sulla somma che dovrà essere eventual mente rimborsata, in caso di risoluzione, provvede a forfetizzare il dan no, il che spiega anche l'impossibilità di accogliere la domanda di cumulo degli interessi convenzionali con quelli legali. [A. Palmieri]

Il Foro Italiano — 1999.

turistico e di unità abitative a Cusciano (frazione del comune

di Montorio). 7. - Ai sensi dell'art. 2 e dell'ali. I, sezione A, punto 2.1,

del contratto 147, i lavori relativi all'installazione del sistema

eolico-diesel, inziati F8 aprile 1986, dovevano terminare entro

il 30 novembre 1988.

8. - Conformemente all'art. 4.1 del contratto 147, il comune

di Montorio assumeva la responsabilità tecnica e finanziaria dei

lavori previsti all'ali. I di quest'ultimo. Ai sensi dell'art. 4.3, esso s'impegnava a presentare, entro tre mesi dalla data della

firma del contratto, e successivamente ogni semestre, una rela

zione sullo stato di avanzamento dei lavori e un consuntivo del

le spese sostenute. In base all'art. 4.4, il comune di Montorio

doveva informare immediatamente la commissione, fornendole

ogni precisazione utile, di tutti gli avvenimenti che potevano arrecare pregiudizio alla buona esecuzione del contratto. Inol

tre, in conformità all'art. 4.5.1, tale comune s'impegnava a for

nire immediatamente alla commissione tutte le informazioni che

quest'ultima dovesse richiedere sull'esecuzione del programma di lavoro. Ai sensi dell'art. 4.5.2, il comune di Montorio era

tenuto a mettere a disposizione della commissione i documenti

tecnici e finanziari necessari a verificare l'esecuzione del pro

gramma di lavoro.

9. - Ai sensi dell'art. 8 del contratto, quest'ultimo «può esse

re di pieno diritto risolto dalla commissione, in caso di inadem

pienza da parte del contraente di uno degli obblighi derivantigli dal presente contratto, in particolare il non rispetto dei termini

per presentare le relazioni previste all'art. 4.3, previa diffida

ad adempiere, notificata mediante lettera raccomandata con ri

cevuta di ritorno non seguita da esecuzione entro il termine di

un mese (. . .). In questo caso il contraente deve immediata

mente rimborsare alla commissione gli importi pagati come con

tributo finanziario maggiorati degli interessi a decorrere dalla

data di ricezione di tali importi. Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca europea per gli investimenti alla data del la decisione della commissione concernente la concessione del

progetto del contributo finanziario».

10. - Il 20 agosto 1986 la commissione ha versato al comune di Montorio un anticipo di lire 246.000.000.

11. - Nel gennaio e nel settembre 1987 la commissione ha invitato per iscritto il comune di Montorio a conformarsi al

l'obbligo di presentare le relazioni previste dall'art. 4.3 del con tratto 147.

12. - Con lettera 3 novembre 1987 la commissione ha accolto la richiesta del comune di Montorio con cui si chiedeva una

proroga fino al 31 maggio 1989 per il completamento dei lavori. 13. - A tre riprese, nel 1987 e nel 1988, la commissione ha

versato al comune di Montorio un importo totale di lire 209.200.000.

14. - Nel novembre 1988 e nel marzo 1989 essa ha dovuto far presente al comune di Montorio gli obblighi ad esso deri vanti dall'art. 4.3 del contratto 147.

15. - Con lettera 18 settembre 1991 il comune di Montorio ha comunicato alla commissione che il centro turistico e abitati vo di Cusciano non sarebbe stato realizzato come originaria mente previsto e che, di conseguenza, era necessaria una modi fica del progetto originario, consistente nell'installare un aero

generatore connesso alla rete elettrica, della cui energia avrebbe beneficiato l'intero comune. Il comune di Montorio prevedeva che i lavori si sarebbero conclusi entro il 31 dicembre 1992. Esso assicurava poi la copertura finanziaria del progetto per la quota non finanziata dalla Comunità europea.

16. - Con lettera 20 dicembre 1991 la commissione ha richie sto una copia della decisione adottata dalle autorità competenti del comune, relativa all'attribuzione del finanziamento concer nente il progetto modificato, e dell'autorizzazione per il colle

gamento della turbina alla rete di distribuzione. Il comune di Montorio ha risposto in data 8 gennaio 1992.

17. - In seguito ad un'ispezione in loco nel marzo 1992, la

commissione, con lettera 25 agosto 1992, ha chiesto al comune di Montorio di presentare in particolare i seguenti documenti:

— l'accordo da parte della regione Abruzzo per quanto ri

guarda il finanziamento del progetto nel quale fosse indicato

l'importo esatto del finanziamento e quando tale somma sareb be stata disponibile;

— un'analisi del finanziamento per il costo totale del proget to; e

— un nuovo programma di lavoro che mostrasse lo svolgi mento del progetto.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

La commissione precisava che, se questi documenti non le

fossero pervenuti entro il 30 settembre 1992, avrebbe applicato l'art. 8 del contratto 147.

18. - Il 13 ottobre 1992 il comune di Montorio ha risposto chiedendo in effetti una nuova proroga. Con due lettere in data

29 ottobre 1992 esso ha fatto presente alla commissione che

i propri ritardi circa l'esecuzione delle opere civili relative al

progetto di cui al contratto erano imputabili «alle lentezze bu

rocratiche degli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni

ambientali» e le ha comunicato che le autorità della regione Abruzzo non avevano ancora adottato la decisione con cui ve

niva erogata la seconda rata del finanziamento previsto dal de

creto n. 1550 del 4 dicembre 1986 di tale regione. In una di

queste lettere si precisava che il nuovo programma dei lavori, che mostrava lo svolgimento degli stessi, era allegato alla lettera

stessa.

19. - Il 30 novembre 1992 la commissione ha risolto il con

tratto poiché i documenti che aveva richiesto con la lettera del

25 agosto 1992 non le erano pervenuti. In seguito a questa riso

luzione, la commissione, in data 19 dicembre 1995 e 24 gennaio

1996, ha chiesto il rimborso degli importi versati. Il comune

di Montorio non ha effettuato alcun rimborso.

Il contratto 149

20. - In forza dell'art. 2 e dell'ali. I, sezione A, punto 2.2,

del contratto 149, i lavori relativi a tale contratto, che riguarda vano un impianto idroelettrico di 300 kW, dovevano essere com

pletati entro il mese di maggio 1988. 21. - Conformemente all'art. 4.2.1 e all'ali. I, sezione A, punto

3, del contratto 149, il comune di Montorio ha affidato alla

società Tecno s.r.l. (in prosieguo: la «Tecno») la realizzazione

di questo impianto idroelettrico.

22. - Ai sensi dell'art. 4.3.1 del contratto 149, il comune di

Montorio aveva l'obbligo di informare la commissione in caso

di impossibilità di iniziare i lavori, proponendo una nuova da ta. Inoltre, entro tre mesi dalla data della firma di tale contrat

to, il comune di Montorio doveva presentare una relazione in

termedia sullo stato di avanzamento del progetto, corredata di

un consuntivo delle spese sostenute durante questo periodo. 23. - Gli art. 4.1 e 8 del contratto 149 sono formulati in

maniera identica agli art. 4.1 e 8 del contratto 147.

24. - L'8 agosto 1986 la commissione ha versato al comune

di Montorio un anticipo di lire 158.400.000. 25. - Il 27 gennaio 1987 la commissione ha sollecitato il co

mune di Montorio ad ottemperare agli obblighi ad esso deri

vanti dall'art. 4.3.1 del contratto 149 poiché quest'ultimo non

aveva presentato né la prima relazione intermedia sull'avanza

mento dei lavori né il consuntivo spese nel termine stabilito da

tale disposizione contrattuale. Il 3 luglio seguente la commissio

ne ha inviato un nuovo sollecito al comune di Montorio con

una comunicazione analoga. 26. - L'8 gennaio 1988 la commissione ha diffidato il comune

ad adempiere ai suoi obblighi ed ha precisato che, in caso di rifiuto di conformarvisi, avrebbe proceduto alla risoluzione del

contratto in conformità del suo art. 8.

27. - Poiché il comune di Montorio non ha risposto a questi inviti e solleciti, la commissione gli ha inviato, il 16 marzo 1988,

una lettera di risoluzione del contratto nonché una domanda

di rimborso del contributo finanziario di lire 158.400.000 che

esso aveva riscosso, oltre ai relativi interessi. Il comune di Mon

torio non ha restituito gli importi richiesti.

Sulla risoluzione dei contratti

Il contratto 147

28. - La commissione sostiene in particolare che, dopo aver

ripetutamente concesso al comune di Montorio proroghe dei ter

mini di esecuzione degli obblighi contrattuali ad esso incomben

ti, con lettera 25 agosto 1992 ha intimato a tale comune di farle

pervenire, entro il 30 settembre seguente, taluni documenti, se

gnatamente quelli menzionati al punto 17 della presente senten

za. L'invio di questi documenti sarebbe stato richiesto in con

formità ai punti 4.4, 4.5.1 e 4.5.2 del contratto. La commissio

ne sostiene che, poiché il comune di Montorio non le ha fatto

pervenire questi documenti, essa, con lettera 30 novembre 1992,

Il Foro Italiano — 1999.

ha notificato a tale comune la risoluzione del contratto 147 in

applicazione del suo art. 8.

29. - Il comune di Montorio eccepisce Pirricevibilità della do

manda di risoluzione del contratto, basata sull'art. 1453 del co

dice civile italiano, sostenendo innanzi tutto che la commissione

avrebbe dovuto intimare all'amministrazione comunale di co

struire le attrezzature di cui trattasi e fissare, a tal fine, un ter

mine la cui scadenza avrebbe avuto un effetto risolutivo. Esso

sostiene poi di aver potuto legittimamente ritenere che la com

missione fosse disposta ad attendere l'esito del giudizio promos so nei confronti della Tecno nonché la nuova decisione della

regione Abruzzo relativa al finanziamento dei lavori, per il fat

to che quasi un decennio era trascorso prima che la commissio

ne esperisse le azioni opportune per far sanzionare il mancato

rispetto di tale termine di completamento dei lavori.

30. - Il comune di Montorio sostiene infine che la clausola

risolutiva espressa che figura all'art. 8 del contratto è inapplica bile per i seguenti motivi:

— la diffida ad adempiere non è stata inviata con lettera rac

comandata e ricevuta di ritorno; — la commissione ha continuato a richiedere la relazione an

che dopo la scadenza del termine, sicché il comportamento te

nuto riveste portata abdicativa della clausola risolutiva espressa; — il comune ha trasmesso i documenti richiesti il 29 ottobre

1992, ottemperando così al suo obbligo contrattuale.

31. - Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità, occorre

rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il comune di Mon

torio, il ricorso della commissione non è una domanda di riso

luzione giudiziaria del contratto per inadempimento, basata sul

l'art. 1453 del codice civile italiano, ma una domanda intesa

a far constatare che la risoluzione del contratto è intervenuta

di pieno diritto in applicazione della clausola risolutiva prevista all'art. 8, il cui regime generale rientra nell'art. 1456 del codice

civile italiano. 32. - In ogni caso, i due motivi dedotti dal comune di Monto

rio a sostegno della sua eccezione di irricevibilità sono inope ranti. Da un lato, il fatto che la commissione non abbia intima

to al comune di Montorio di ottemperare specificamente al suo

obbligo contrattuale di costruire le attrezzature di cui trattasi

e non abbia fissato a tal fine un termine la cui scadenza avreb

be avuto un effetto risolutivo non è di per sé tale da comporta re l'irricevibilità del ricorso. Infatti, in base all'art. 8 del con

tratto 147, anche l'inadempimento di obblighi contrattuali di

versi da quello richiamato dal comune di Montorio può com

portare la risoluzione di pieno diritto del contratto. D'altra par

te, per quanto riguarda il motivo relativo all'asserita lesione

del legittimo affidamento del comune di Montorio, occorre con

statare che, anche supponendo che un ricorso possa essere di

chiarato irricevibile poiché la sua presentazione pregiudica il le

gittimo affidamento del convenuto, i fatti che risultano dal fa

scicolo, come richiamati in particolare ai punti 17-19 della pre

sente sentenza, escludono che la commissione abbia potuto far

sorgere nel comune di Montorio un legittimo affidamento nel

fatto che essa sarebbe stata disposta a non agire in giudizio

prima dell'esito del procedimento giudiziario per inadempimen

to, avviato dal convenuto contro la Tecno, e prima che interve

nisse la nuova decisione della regione Abruzzo concernente il

finanziamento dei lavori.

33. - Ne deriva che l'eccezione di irricevibilità non può essere

accolta.

34. - Per quanto riguarda gli altri motivi avanzati dal comune

di Montorio, occorre rilevare, innanzi tutto, che la commissio

ne, contrariamente a quanto sostiene il comune, ha presentato la copia della ricevuta di ritorno relativa alla lettera di diffida del 25 agosto 1992. Inoltre, il comune di Montorio ha risposto

a quest'ultima con lettera del 13 ottobre seguente di modo che

esso non può sostenere di non averla ricevuta.

35. - In secondo luogo, non risulta dal fascicolo alcun ele

mento di prova tale da dimostrare l'effettività delle affermazio

ni del comune di Montorio secondo cui la commissione avrebbe

continuato a chiedergli le relazioni anche dopo la scadenza del

termine concesso nella diffida del 25 agosto 1992.

36. - In terzo luogo occorre rilevare che la commissione so

stiene di non aver ricevuto i documenti di cui si fa menzione

al punto 17 della presente sentenza e che il comune di Montorio

non ha fornito la prova di averli effettivamente trasmessi alla

commissione.

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PARTE QUARTA

37. - Al riguardo occorre constatare che il comune di Monto

rio non ha contestato l'obbligo ad esso incombente di presenta re tali documenti alla commissione e non ha fatto valere l'inap

plicabilità della clausola risolutiva di cui all'art. 8 del contratto

147 in caso di mancato rispetto di quest'obbligo. Risulta quindi che quest'ultimo è stato ritenuto dai contraenti un obbligo con

trattuale essenziale, il cui inadempimento poteva comportare la

risoluzione d'ufficio di tale contratto.

38. - Di conseguenza, poiché è dimostrato che il comune di

Montorio non ha adempiuto l'obbligo di cui trattasi, la risolu

zione d'ufficio pronunciata dalla commissione in applicazione di tale clausola risolutiva e comunicata al comune di Montorio

con lettera 30 novembre 1992 è fondata in fatto e in diritto.

Il contratto 149

39. - La commissione fa presente che il comune di Montorio

era tenuto, in applicazione dell'art. 4.3.1 del contratto 149, a

presentarle entro tre mesi a decorrere dalla firma di quest'ulti mo una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del pro

gramma di lavoro figurante nell'ali. I di questo contratto, cor

redata di un consuntivo delle spese sostenute durante lo stesso

periodo. Ora, nonostante diverse lettere con cui si sollecitava

il comune di Montorio a presentare alla commissione questi do

cumenti nonché la diffida al riguardo, tale comune non vi avreb

be dato seguito. La commissione fa presente di aver quindi co

municato al comune di Montorio la risoluzione del contratto

con lettera raccomandata del 16 marzo 1988.

40. - Nella controreplica il comune di Montorio sostiene che

quest'ultima lettera non gli è mai pervenuta, di modo che la

risoluzione di tale contratto non è intervenuta nel 1988, ma solo

alla data in cui la commissione ha presentato il suo ricorso.

41. - Come ha rilevato l'avvocato generale al punto 22 delle

sue conclusioni, questo motivo è manifestamente irricevibile. In

fatti, l'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della corte

vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che

essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il

procedimento. Ora non sembra che tale sia il caso nella fattispecie. 42. - Per il resto il comune di Montorio non contesta il fatto

che fossero soddisfatte le condizioni perché il contratto potesse essere risolto. A tal riguardo dal fascicolo risulta che la risolu

zione d'ufficio pronunciata dalla commissione in applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 8 del contratto 149, letta

unitamente al suo art. 4.3.1 e comunicata al comune di Monto rio con lettera raccomandata del 16 marzo 1988, è fondata in

fatto e in diritto.

Sul rimborso degli anticipi

43. - Dall'art. 8, 3° comma, dei contratti 147 e 149 risulta

che, in caso di attuazione della clausola risolutiva prevista in

tale articolo, il comune di Montorio è tenuto a rimborsare im mediatamente alla commissione gli importi pagati a titolo di

anticipi. Nella fattispecie è pacifico che l'importo totale di que sti ultimi è di lire 613.600.000.

Sugli interessi

44. - Il comune di Montorio fa valere la nullità della clausola di cui all'art. 8, 3° comma, dei contratti 147 e 149, la quale prevede che il tasso d'interesse applicabile è quello della Banca

europea per gli investimenti alla data della decisione con cui

la commissione ha concesso il contributo finanziario al proget to. Esso sostiene al riguardo che il sindaco, approvando specifi camente l'art. 8 di tali contratti, in conformità degli art. 1341 e 1342 del codice civile italiano, ha accettato le condizioni di risoluzione del contratto ma che questa accettazione non riguar dava il tasso d'interesse applicabile. Il comune di Montorio so

stiene, inoltre, che gli interessi dovuti, cioè gli interessi legali, cominciano a decorrere, in forza di tale art. 8, solo dalla data della risoluzione del contratto e non da quella della riscossione delle varie somme.

45. - Nella controreplica il comune di Montorio sostiene al tresì che la clausola contrattuale che impone un tasso d'interes se superiore al tasso legale è illecita poiché il tasso effettivo non era indicato e il contraente dominante è tenuto a comuni care all'altro contraente tutti gli elementi utili.

46. - Quest'ultimo motivo è irricevibile per gli stessi motivi che sono stati esposti al punto 41 della presente sentenza.

Il Foro Italiano — 1999.

47. - Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal comune

di Montorio, occorre constatare che, anche supponendo che una

clausola che fissa il tasso d'interesse, come quella di cui trattasi

nella fattispecie, sia una clausola vessatoria che deve essere spe cificamente approvata ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, del

codice civile italiano, è pacifico che l'art. 8 dei contratti 147

e 149, e quindi in particolare la clausola che fissa il tasso d'inte

resse convenzionale, è stato esplicitamente approvato per iscrit

to, in data 25 luglio 1986, dal sindaco del comune di Montorio, di conseguenza questa eccezione dev'essere respinta.

48. - Poiché il comune di Montorio non ha contestato il tasso

del 14,2 per cento indicato dalla commissione come tasso appli cato dalla Banca europea per gli investimenti alla data della

decisione con cui è stato concesso il contributo finanziario al

progetto, occorre prendere in considerazione questo tasso per il calcolo degli interessi sulle somme anticipate dalla commissione.

49. - Il motivo dedotto dal comune di Montorio circa la data

di decorrenza degli interessi deve anch'esso essere respinto. Infatti, risulta chiaramente dall'art. 8, 3° comma, dei contratti 147 e 149

che tale data è quella della ricezione degli anticipi versati.

50. - Per quanto riguarda il contratto 147, la commissione

sostiene che gli interessi sono dovuti a decorrere rispettivamente dal 1° dicembre 1986 per quanto riguarda il primo anticipo di

lire 246.000.000, dal 1° marzo 1988 per quanto riguarda il se

condo anticipo di lire 49.200.000, dal 1° giugno 1988 per quan to riguarda il terzo anticipo di lire 110.800.000, dal 1° agosto 1988 per quanto riguarda il quarto e ultimo anticipo di lire

49.200.000. Per quanto riguarda il contratto 149, la commissio ne sostiene che gli interessi dovuti sull'anticipo di lire 158.400.000

decorrono dal 1° novembre 1986.

51. - In mancanza di qualsiasi elemento desumibile dal fasci

colo di causa che consenta di rimettere in discussione questi dati e questi importi, occorre accogliere la domanda della com

missione per quanto riguarda il calcolo degli interessi.

Sul risarcimento del danno

52. - Fondandosi sull'art. 1453 del codice civile italiano, la

commissione chiede inoltre la condanna del comune di Monto

rio a corrisponderle lire 50.000.000 a titolo di risarcimento del

danno che essa avrebbe subito a causa della mancata esecuzione

dei contratti e che consisterebbe in uno spreco di risorse umane

e nella lesione della credibilità dell'istituzione.

53. - Relativamente all'uso assertivamente inappropriato del

le risorse umane della commissione, occorre rilevare che, per

quanto riguarda il periodo precedente la risoluzione dei contrat

ti, il combinato disposto degli art. 4.3 e 8 di questi ultimi offri va alla commissione la possibilità di trarre in tempo utile le

conseguenze dell'inosservanza, da parte della controparte con

trattuale, degli impegni che aveva sottoscritto e di porre termi

ne, anticipatamente e unilateralmente, al rapporto contrattuale.

La commissione stessa fa presente poi che, in uno spirito di

disponibilità nei confronti del comune di Montorio, essa gli ha

concesso proroghe del termine al fine di consentirgli di ottem

perare effettivamente ai suoi obblighi contrattuali. In tale situa

zione, la commissione non può attendersi dal convenuto che esso si assuma la responsabilità di un danno che deriva dalle decisioni o dalla carenza della commissione stessa.

54. - Per quanto riguarda il periodo successivo alla risoluzio ne dei contratti occorre rilevare anche che le spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non possono in quanto tali, in ogni caso, essere considerate un danno distin to rispetto all'onere delle spese del giudizio.

55. - Per quanto riguarda l'altro aspetto del danno fatto vale re dalla commissione, relativo ad un'asserita lesione della sua

credibilità, questa non ne ha dimostrato l'effettività in maniera

precisa e convincente.

56. - Occorre quindi respingere la domanda di risarcimento dei danni presentata dalla commissione.

Per questi motivi, la corte (terza sezione), dichiara e statuisce:

1) Il comune di Montorio al Vomano è condannato a pagare alla commissione a titolo dei contratti nn. WE 147-85 e HY 149-85:

— la somma di lire 246.000.000 oltre agli interessi al tasso del 14,2 per cento calcolati dal 1° dicembre 1986 fino al giorno del pagamento effettivo;

— la somma di lire 49.200.000 oltre agli interessi al tasso del 14,2 per cento calcolati dal 1° marzo 1988 fino al giorno del pagamento effettivo;

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

— la somma di lire 110.800.000 oltre agli interessi al tasso

del 14,2 per cento calcolati dal 1° giugno 1988 fino al giorno del pagamento effettivo;

— la somma di lire 49.200.000 oltre agli interessi al tasso

del 14,2 per cento calcolati dal 1° agosto 1988 fino al giorno del pagamento effettivo;

— la somma di lire 158.400.000 oltre agli interessi al tasso

del 14,2 per cento calcolati dal 1° novembre 1986 fino al giorno del pagamento effettivo.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

II

1. - Con atto depositato nella cancelleria della corte il 2 mag

gio 1997, la commissione delle Comunità europee ha presenta

to, in forza di una clausola compromissoria redatta sulla base

dell'art. 238 del trattato Ce (ex art. 181) un ricorso contro l'en

te pubblico SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) du plan d'eau de la Vallèe du Lot, altrimenti denominato SIVU

du pays d'accueil de la Vallèe du Lot (in prosieguo: il «SIVU») e la società Hydro-Réalisations SARL (in prosieguo: la «Hydro

Réalisations»), avente ad oggetto il rimborso di un anticipo di

83.928 Ecu versato dalla commissione per la realizzazione di

un progetto intitolato «Pian d'eau sur le Lot, Intégration d'une

microcentrale hydroélectrique basse chute dans le seuil», oltre

agli interessi convenzionali al tasso applicato dal Fondo euro

peo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in Ecu pub blicato il primo giorno lavorativo di ogni mese a decorrere dal

17 gennaio 1991, e agli interessi legali al tasso fissato ogni anno

con decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese a decorrere dal 28 febbraio 1993.

2. - Il 6 dicembre 1990 la Comunità economica europea, rap

presentata dalla commissione, ha stipulato con il SIVU e con

la Hydro-Réalisations, che agivano in solido (in prosieguo: il «contraente») un contratto n. HY 84/89 FR che prevedeva la

concessione da parte della Comunità di un sostegno finanziario

al contraente come corrispettivo del suo impegno a costruire

una soglia e una microcentrale idroelettrica a caduta bassa inte

grata sul fiume Lot (in prosieguo: il «contratto»). 3. - Il sostegno finanziario di cui trattasi è stato concesso

in applicazione del regolamento (Cee) del consiglio 20 dicembre

1985 n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno fi

nanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel

settore dell'energia (G.U. L 350, pag. 29). 4. - L'art. 4.3.2 del contratto prevede la stesura da parte del

contraente, nei tre mesi successivi alla firma del contratto, indi

ogni semestre, di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori

e sul conteggio delle spese sostenute.

5. - Ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del contratto questo «può essere risolto da ciascuno dei contraenti, con un preavviso di

due mesi, nel caso in cui la continuazione del programma di

lavoro che figura nell'ali. I fosse divenuta senza interesse in

particolare a causa di un insuccesso tecnico o economico preve dibile del programma di lavoro sopra indicato o di un supera mento ritenuto eccessivo dei costi stimati del progetto». In tal

caso, l'art. 9, 3° comma, del contratto prevede che «se dalla

verifica degli importi versati dalla commissione risulta che il

contraente ha percepito più di quanto dovuto, quest'ultimo lo

rimborsa immediatamente alla commissione oltre agli interessi

a decorrere dalla data di fine o di interruzione dei lavori, ogget to del presente contratto».

6. - Ai sensi dell'art.

13 del contratto, le parti convengono di deferire alla competenza della Corte di giustizia qualsiasi even

tuale controversia sulla validità, l'interpretazione e l'applicazio ne del contratto che, in forza del suo art. 14, è disciplinato dalla legge francese.

7. - In base all'ali. I del contratto, il progetto è diviso in cinque fasi (studi e procedure, ricerche esperimenti, realizzazione lavori,

ricezione-verifica é campagne di esperimenti) di cui, in forza del la tab. 2, solo le ultime tre hanno diritto al sostegno finanziario

comunitario. In conformità a questo allegato, i lavori, iniziatisi

il 1° aprile 1990, dovevano concludersi il 31 luglio 1992. 8. - Il 31 dicembre 1990 la commissione, in conformità al

l'ali. II, punto I, n. 1, lett. a), del contratto ha versato al con

traente, a titolo di anticipo del suo contributo finanziario, una

somma di 83.928 Ecu che gli è pervenuta il 17 gennaio 1991.

9. - Il 23 maggio 1991 il contraente ha trasmesso alla com

missione una prima relazione intermedia tecnica poi, il 13 ago

II Foro Italiano — 1999.

sto 1991, in seguito ad un sollecito di questa istituzione, una

relazione finanziaria che si riferiva al periodo 1° aprile 1990-30

giugno 1991 corrispondente all'inizio dei lavori. Poiché le spese sostenute dal contraente si riferivano alle due prime fasi del

progetto, la commissione non ha effettuato nuovi versamenti.

10. - Avendo successivamente richiesto invano al contraente

le relazioni tecniche e finanziarie per il periodo 1 ° luglio-31 di

cembre 1991, la commissione, con lettera 7 ottobre 1992, ha

intimato al SIVU di adempiere entro un mese e ha indicato

che, in mancanza, si riservava di adottare i provvedimenti ap

propriati per quanto riguarda la continuazione del contratto.

11. - Il 6 novembre 1992 il SIVU ha comunicato alla commis

sione che il progetto di programma idrico sul Lot era stato mo

dificato per tener conto delle osservazioni formulate, in partico

lare, dalle associazioni di tutela dell'ambiente e che la costru

zione della microcentrale idroelettrica veniva abbandonata a

favore di una soglia di scarico. Il SIVU rinunciava di conse

guenza al sostegno finanziario della Comunità e si proponeva di rimborsare l'anticipo già riscosso.

12. - Con lettera 18 novembre 1992, la commissione ha co

municato al SIVU che risolveva il contratto in applicazione del

l'art. 9 e gli ha chiesto di procedere al rimborso dell'anticipo di 83.928 Ecu, oltre agli interessi maturati dalla data di ricezio

ne di questa somma. L'8 dicembre seguente, essa ha emesso

nei confronti del SIVU una nota di debito per l'importo del

l'anticipo, oltre agli interessi, pagabile alla scadenza del 28 feb

braio 1993. 13. - Poiché il SIVU non ha dato seguito a questa richiesta

e nemmeno alle successive domande di restituzione dell'anticipo che la commissione gli ha rivolto il 27 gennaio 1994, il 1° giu gno 1994, il 31 ottobre 1994 e il 12 ottobre 1995, quest'ultima ha introdotto il presente ricorso.

14. - Il ricorso della commissione è stato regolarmente notifi

cato al SIVU e alla Hydro-Réalisations. Il SIVU non ha rispo

sto, mentre il mandatario in giudizio della Hydro-Réalisations ha comunicato alla corte che questa società era stata messa in

liquidazione con sentenza del Tribunal de commerce di Rodez

del 13 febbraio 1992 e che non esisteva alcuna speranza di sod

disfare i creditori chirografari. 15. - Ritenendo che nessuno dei convenuti avesse presentato

un controricorso nei termini stabiliti, la commissione ha chiesto

alla corte di accogliere le sue conclusioni, in conformità all'art.

94, n. 1, del regolamento di procedura della corte.

16. - A tal riguardo occorre effettivamente constatare che né

il SIVU né la Hydro-Réalisations, regolarmente chiamati in causa, hanno presentato, nei termini stabiliti, un controricorso ai sensi

dell'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura. La corte deve

pertanto statuire in contumacia. Poiché non vi è alcun dubbio

sulla ricevibilità del ricorso essa deve soltanto, in conformità

all'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, verificare se le

conclusioni della ricorrente appaiano fondate.

Sulla risoluzione del contratto e il rimborso dell'anticipo

17. - Ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del contratto, questo

poteva essere risolto da ciascuno dei contraenti, con un preavvi so di due mesi, nel caso in cui la continuazione del programma di lavoro che figurava all'ali. I fosse divenuta senza interesse.

18. - A tal riguardo è pacifico che il SIVU e la Hydro Réalisations hanno indicato di rinunciare alla costruzione della

microcentrale idroelettrica a caduta bassa integrata che si erano

impegnati a realizzare in corrispettivo del sostegno finanziario

della Comunità. Pertanto, giustamente la commissione ha con

cluso che la continuazione del programma di lavoro di cui trat

tasi fosse divenuta senza interesse. Non si può contestare inoltre

che la commissione ha regolarmente notificato al contraente la

sua decisione di risolvere il contratto con lettera 18 novembre

1992. 19. - L'art. 9, 3° comma, del contratto prevede, in caso di

risoluzione, che, se dalla verifica degli importi versati dalla com

missione risulta che il contraente ha riscosso più di quanto do

vuto, questi lo rimborsa immediatamente alla commissione.

20. - Su tale punto, dalle informazioni fornite dalla commis

sione risulta che, da un lato, il contraente ha ricevuto, il 17

gennaio 1991, un anticipo di 83.928 Ecu e che, dall'altro, i la vori che egli ha realizzato riguardavano le fasi I e II del proget to per le cui spese non si aveva più diritto al finanziamento

comunitario in forza della tab. 2 dell'ali. I del contratto. Nella

sua lettera del 6 novembre 1992, con la quale ha comunicato

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PARTE QUARTA

alla commissione l'abbandono del progetto di costruzione della

microcentrale idroelettrica, il SIVU si è del resto proposto di

rimborsare la totalità dell'anticipo ricevuto.

21. - Pertanto occorre accogliere la domanda di rimborso del

l'anticipo presentato dalla commissione.

Sugli interessi

Sugli interessi convenzionali

22. - In forza dell'art. 9, 3° comma, del contratto, il con

traente rimborsa immediatamente alla commissione quanto ri

scosso in eccesso oltre agli interessi a decorrere dalla data della

fine o dell'interruzione dei lavori, oggetto del contratto. Ai sen

si dell'art. 9, 4° comma, del contratto, il tasso d'interesse che

si applica è quello del Fondo europeo di cooperazione moneta

ria per le sue operazioni in Ecu pubblicato il primo giorno lavo

rativo di ogni mese.

23. - La commissione ritiene di aver diritto agli interessi con

venzionali sull'importo di 83.928 Ecu a decorrere dal 17 gennaio

1991, data in cui l'anticipo è pervenuto al contraente. A suo pa

rere, infatti, a anche se quest'ultimo ha realizzato taluni lavori

fino al maggio 1991, questi non si riferivano alla costruzione del

la microcentrale idroelettrica propriamente detta e non riguarda vano quindi direttamente il progetto oggetto del contratto.

24. - Al tal riguardo dal ricorso della commissione risulta

che i lavori eseguiti dal contraente riguardavano le fasi I e II

del progetto che si era impegnato a realizzare. Ora l'art. 1 del

contratto, che determina il suo oggetto, stabilisce che il con

traente si impegna a realizzare il progetto di cui trattasi in base

al programma di lavoro che figura all'ali. I. In forza di questo

allegato, le due fasi di cui trattasi costituiscono, allo stesso tito

lo delle tre seguenti, parte integrante del progetto convenuto.

Alla luce di queste considerazioni, la commissione non può so

stenere che i lavori corrispondenti alle due prime fasi del pro

getto non fossero oggetto del contratto ai sensi dell'art. 9, 3°

comma, di quest'ultimo. 25. - Ne deriva che gli interessi convenzionali reclamati dalla

commissione decorrono solo dalla data di interruzione dei lavo

ri da parte del contraente. A tal riguardo la commissione ha

indicato nel suo ricorso che i lavori relativi all'oggetto del con

tratto sono continuati fino al 31 maggio 1991.

26. - Alla luce di queste considerazioni la domanda presenta ta dalla commissione per quanto riguarda gli interessi previsti all'art. 9, 3° comma, del contratto dev'essere accolta solo in

quanto questi interessi decorrono dal 31 maggio 1991.

Sugli interessi legali

27. - Oltre agli interessi convenzionali, la commissione ritiene di aver diritto, dopo la scadenza della nota di debito emessa

nei confronti del SIVU, il 28 febbraio 1993, a interessi moratori al tasso legale fissato ogni anno con decreto pubblicato nella

Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. 28. - Ai sensi dell'art. 1153, 1° comma, c.c. «nelle obbliga

zioni che si limitano al pagamento di una certa somma, i danni derivanti dal ritardo nell'adempimento consistono sempre solo nella condanna agli interessi al tasso legale, salvo le norme par ticolari vigenti in materia di commercio e di garanzia». Tutta via i contraenti possono derogare a questa disposizione, ad esem

pio convenendo un tasso di interessi diverso. 29. - Secondo l'interpretazione accolta dai giudici nazionali, gli

interessi moratori legali non possono cumularsi con gli interessi convenzionali. Infatti, questi ultimi, che decorrono fino al rim borso della somma dovuta, sono già destinati a risarcire il danno causato al creditore dal mancato ricevimento di tale somma.

30. - Poiché la commissione beneficia già degli interessi con venzionali previsti all'art. 9 del contratto, occorre quindi re

spingere la sua domanda per quanto riguarda gli interessi legali. 31. - Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (Ce) del consi

glio 17 giugno 1997 n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'Euro (G.U. L 162, pag. 1) occorre sostituire il riferimento all'Ecu con un riferimento all'Euro al tasso di un Euro per un Ecu.

32. - Di conseguenza il SIVU e la Hydro-Réalisations devono essere condannati in solido a pagare alla commissione la som ma di 83.928 Euro, oltre agli interessi convenzionali a decorrere dal 31 maggio 1991 e fino al completo pagamento del debito.

Per questi motivi, la corte (terza sezione) dichiara e statuisce:

Il Foro Italiano — 1999.

1) Il SIVU du pian d'eau de la Vallee du Lot, altrimenti de

nominato SIVU du pays d'accueil de la Vallèe du Lot, e la

Hydro-Réalisations SARL sono condannati in solido a pagare alla commissione delle Comunità europee la somma di 83.928

Euro, oltre agli interessi convenzionali a decorrere dal 31 mag

gio 1991 e fino al completo pagamento del debito.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

Ili

1. - Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della

corte 18 febbraio 1997 la commissione delle Comunità europee, in forza di una clausola compromissoria stipulata ai sensi del

l'art. 181 del trattato Ce, ha proposto nei confronti della SNUA

s.r.l. (in prosieguo: la «SNUA»), un ricorso avente ad oggetto il rimborso dell'acconto di 195.397 Ecu che essa ha versato per la realizzazione di un sistema integrato di raccolta e di riciclag

gio di rifiuti solidi in un impianto privato, maggiorato degli interessi pari a 43,09 Ecu per giorno di ritardo a decorrere dal

1° aprile 1988, nonché la condanna della SNUA a versarle l'im

porto di 60.000 Ecu a titolo di risarcimento del danno.

2. - L'8 gennaio 1988 la Comunità economica europea, rap

presentata dalla commissione, ha stipulato con la SNUA il con

tratto n. BM 441/86 (in prosieguo: il «contratto»), in forza del

regolamento (Cee) del consiglio 20 dicembre 1985 n. 3640, inte

so a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia

(G.U. L 350, pag. 29). Come corrispettivo del versamento di

un sostegno finanziario da parte della Comunità economica eu

ropea, la SNUA si è obbligata, in forza del detto contratto, ad effettuare tra il giugno 1987 e l'agosto 1988 una serie di

lavori, descritti nell'allegato al contratto.

3. - In caso di impossibilità di iniziare i lavori alla data stabi lita, la SNUA era tenuta, ai sensi dell'art. 4.3.1 del contratto, ad informare la commissione con almeno quindici giorni di an

ticipo e a proporre una nuova data, che avrebbe potuto essere

accettata o rifiutata dalla commissione entro trenta giorni. In

caso di rifiuto, il contratto sarebbe stato risolto di diritto e gli acconti ricevuti avrebbero dovuto essere rimborsati.

4. - Inoltre, ai sensi dell'art. 4.3.2 del contratto, la SNUA

doveva fornire alla commissione, entro tre mesi dalla firma del

contratto, e successivamente ogni semestre, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e sul conteggio delle spese sostenute.

5. - Ai sensi dell'art. 8, il contratto «può essere di pieno dirit

to risolto dalla commissione in caso di inadempienza da parte del contraente di uno degli obblighi derivantigli dal presente contratto, in particolare in caso di inosservanza delle disposi zioni di cui all'art. 4.3. Tale risoluzione diventa effettiva previa diffida ad adempiere, notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non seguita da esecuzione entro il termi ne di un mese». In tal caso, ai sensi del medesimo articolo, «il contraente deve immediatamente rimborsare alla commissio ne gli importi pagati come contributo finanziario maggiorati degli interessi a decorrere dalla data di ricezione di tali importi. Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca europea per gli investimenti alla data della decisione della commissione con cernente la concessione del progetto di contributo finanziario».

6. - Ai sensi dell'art. 13 del contratto, le parti convengono «di deferire alla competenza della Corte di giustizia delle Co munità europee qualsiasi eventuale controversia sulla validità,

l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto», che è disciplinato, in forza del suo art. 14, dalla legge italiana.

7. - Il 26 gennaio 1988 la commissione ha versato alla SNUA

l'importo di 195.397 Ecu, pari a un acconto del trenta per cento

sull'importo massimo del contributo comunitario al progetto. 8. - È pacifico che la SNUA non ha effettuato alcun lavoro

come corrispettivo di tale versamento prima del 7 dicembre 1994, vale a dire circa sette anni dopo la firma del contratto.

9. - Nel frattempo, per quattro volte la commissione ha inti mato alla SNUA di informarla dell'inizio dei lavori, in mancan za di che il contratto si sarebbe risolto di diritto: il 15 marzo

1989, assegnando come data ultima il 10 aprile 1989, il 12 luglio 1990, con termine fino al 30 settembre 1990, il 10 luglio 1991, con data limite fissata al 15 agosto 1991 e, infine, il 18 settem bre 1991: in tale ultima diffida si prevedeva che l'avvio dell'o

perazione avrebbe dovuto essere effettivo al 31 dicembre 1991,

pena la risoluzione a tale data. Soltanto il 5 novembre 1992, in assenza di risposta da parte della SNUA dopo l'ultima diffi

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

da ad adempiere, la commissione ha avvisato quest'ultima del

l'avvenuta risoluzione del contratto e del suo obbligo di rim

borsare l'acconto.

10. - La SNUA, da parte sua, per tre volte, vale a dire il

6 marzo 1989, il 24 settembre 1990 e il 22 agosto 1991, ha chie

sto una proroga del termine per l'esecuzione, deducendo ogni volta che il ritardo non le era imputabile, ma dipendeva da una

«forte opposizione locale» alla localizzazione inizialmente pre vista per il progetto, opposizione che avrebbe potuto essere su

perata soltanto da un provvedimento della regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia che autorizzasse l'avvio dei lavori. Il prov vedimento che ha autorizzato l'attuazione del progetto in un

luogo diverso da quello inizialmente previsto è stato adottato

soltanto il 15 luglio 1993.

11.- Dopo la dichiarazione, da parte della commissione, del

la risoluzione di diritto del contratto, la SNUA non ha dato

seguito alle richieste di rimborso dell'acconto presentatele il 25

gennaio 1994, il 2 giugno 1994 e il 15 febbraio 1995.

Sulla risoluzione del contratto

12. - Secondo la commissione, in forza dell'art. 8 del contrat

to la risoluzione è divenuta effettiva il 31 dicembre 1991, poiché la SNUA, nonostante le svariate proroghe del termine, non ha

adempiuto le sue obbligazioni, elencate all'art. 4.3, pur essendo

stata regolarmente messa in mora. Le successive proroghe della

data di inizio dei lavori, concesse tenendo conto di una situa

zione di stallo indipendente dalla volontà della convenuta, non

equivarrebbero ad una rinunzia della commissione ad avvalersi

della clausola risolutiva espressa, la quale anzi è stata ricordata

in ognuna delle lettere inviate alla SNUA.

13. - La SNUA afferma, in primo luogo, che per il diritto

italiano la disposizione contenuta nell'art. 8 del contratto, quanto ai suoi effetti risolutivi, è soltanto una clausola di stile poiché, in forza dell'art. 1456 del codice civile italiano, come interpre tato dalla Corte suprema di cassazione, la risoluzione di diritto

è riservata alle ipotesi in cui essa sia stata espressamente pattui ta dalle parti in caso di inadempimento di un'obbligazione de

terminata. Orbene, nella sua genericità, l'art. 8, che — come

già indicato al punto 5 della presente sentenza — riguarda l'ina

dempimento «di uno degli obblighi», «in particolare in caso

di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4.3», non soddi

sferebbe tale requisito. 14. - La SNUA sostiene, in secondo luogo, che non possono

esserle imputate circostanze sulle quali essa non poteva esercita

re alcun controllo. Richiama in proposito il fatto che la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha attestato che la diligenza della

società non era in questione, in quanto il ritardo dipendeva da

un'opposizione politica locale al progetto, la quale ha infine

indotto le autorità a scegliere un nuovo sito. La commissione

stessa avrebbe ammesso che si trattava, nella fattispecie, di ra

gioni di forza maggiore, cosicché nessuna contestazione potreb be essere mossa alla SNUA e, in ogni caso, non si potrebbe far valere nei suoi confronti una clausola risolutiva espressa, la cui applicazione è soggetta alla condizione dell'imputabilità

dell'inadempimento ad uno dei contraenti.

15. - Secondo la SNUA, la risoluzione del contratto avrebbe

dunque potuto avvenire soltanto secondo la procedura prevista

dagli art. 1453 e 1454 del codice civile italiano. Le diffide invia

te dalla commissione alla SNUA potrebbero pertanto avere ef

fetto risolutivo soltanto ove una precisa domanda di risoluzione

fosse stata sottoposta al giudice per consentirgli di valutare la

congruità del termine lasciato alla parte inadempiente nonché

l'entità e la gravità dell'inadempimento. In tale contesto, in

combeva altresì alla commissione l'onere di provare la respon

sabilità del contraente all'origine dell'inadempimento. 16. - Non essendo stata ritualmente proposta alcuna doman

da di risoluzione del contratto, la SNUA conclude che la com

missione non può pretendere di trarre le conseguenze della riso

luzione, cioè il rimborso delle somme versate.

17. - Occorre rilevare in proposito che, giacché la facoltà di

risoluzione unilaterale attribuita alla commissione trova origine

nel combinato disposto degli art. 4.3 e 8 del contratto, la solu

zione della controversia dipende dagli effetti giuridici che devo

no essere loro attribuiti.

18. - Adita in forza di una clausola compromissoria, la corte

deve risolvere la lite in base al diritto nazionale applicabile al

contratto (v., in particolare, sentenza 18 dicembre 1986, causa

426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057, punto 4). Nel

Il Foro Italiano — 1999.

caso di specie, come indicato al punto 6 della presente sentenza, il diritto nazionale applicabile è quello italiano.

19. - Giova inoltre ricordare che ogni testo, quale il contratto

di cui trattasi, va interpretato alla luce del suo contesto. In pro

posito, il sostegno finanziario di cui la SNUA ha beneficiato

è stato disposto sulla base del regolamento 3640/85, il quale

prevede, in particolare all'art. 7, n. 2, che i sostegni sono con

cessi come corrispettivo di impegni dei destinatari, i quali devo

no tenere la commissione regolarmente informata dello stato

di realizzazione di tali impegni. 20. - In tale ambito, risulta che l'art. 8 del contratto è chiara

mente inteso come facoltà offerta alla commissione di risolvere

unilateralmente, sulla scorta di un criterio oggettivo, il vincolo

che la lega alla controparte, in particolare allorché quest'ultima non adempie le obbligazioni elencate all'art. 4.3 del contratto.

21. - Il diritto italiano dei contratti non considera una clauso

la del genere come invalida. L'art. 1456 del codice civile italia

no, infatti, consente ai contraenti di convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso di inadempimento di una

determinata obbligazione. L'imperativo di specificità richiesto,

per l'applicazione di tale norma, dalla Corte suprema di cassa

zione può essere considerato soddisfatto dal riferimento, conte

nuto nell'art. 8, agli obblighi elencati all'art. 4.3 del contratto, vertente sulle relazioni che il contraente deve far pervenire alla

commissione in conformità all'art. 7, n. 2, del regolamento 3640/85. Pertanto, per quanto riguarda la violazione degli ob

blighi di cui all'art. 4.3 del contratto, l'assoggettamento di que st'ultimo alla legge italiana non comporta che l'art. 8 sia priva to della sua portata risolutiva.

22. - Quanto all'argomento che la SNUA trae dal fatto che

l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali non le è impu

tabile, emerge dall'art. 8 del contratto che la facoltà di risolu

zione di diritto non è subordinata a una colpa del contraente,

bensì soltanto all'inadempimento di talune obbligazioni contrat

tuali, qualunque ne sia la causa o l'origine. 23. - Vero è che la giurisprudenza della Corte suprema di

cassazione subordina l'operatività delle clausole risolutive espresse di cui all'art. 1456 del codice civile italiano all'imputabilità del

l'inadempimento al contraente inadempiente; ciò non toglie che,

con l'art. 1322, lo stesso codice riconosce alle parti, nell'ambito

dell'autonomia contrattuale, il diritto di determinare liberamen

te il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Esso

non osta quindi a che le parti contraenti scelgano di introdurvi

una clausola risolutiva non soggetta alla condizione di imputa bilità dell'inadempimento al contraente, in deroga al regime co

mune dei contratti di diritto italiano.

24. - Nel caso di specie, l'intenzione delle parti di prevedere

specifiche modalità di risoluzione del contratto risulta chiara

mente, soprattutto alla luce della natura particolare dei rapporti tra la commissione e l'impresa cui essa eroga un aiuto sulla

base del regolamento 3640/85 nonché delle possibilità pratiche

per la commissione di seguire l'esecuzione del programma di

lavoro, che sono strettamente connesse alle relazioni che il con

traente deve trasmettere in conformità all'art. 4.3.

25. - Legittimamente, dunque, la commissione si è fondata

sull'art. 8 del contratto per dichiararne la risoluzione di diritto.

26. - Sotto questo punto di vista, la lettera inviata dalla com

missione alla SNUA il 18 settembre 1991 soddisfa i presupposti sanciti dall'art. 8 del contratto per la diffida ad adempiere, a

seguito della quale la risoluzione può divenire effettiva, e ciò

anche se essa non contiene alcun espresso riferimento all'art.

8 e concede alla SNUA un termine di più di un mese per

adempiere.

Sul rimborso dell'acconto

27. - Risulta dall'art. 8.3 del contratto che la SNUA è tenuta

al rimborso dell'acconto versato, dell'importo — non contesta

to — di 195.397 Ecu.

Sugli interessi

28. - Ai sensi dell'art. 8.3 del contratto, gli interessi sono

dovuti a decorrere dalla ricezione dell'acconto e al tasso appli

cato dalla Banca europea per gli investimenti alla data della

decisione della commissione concernente la concessione del con

tributo finanziario.

29. - Di conseguenza, la commissione ritiene che gli interessi

siano dovuti a decorrere dal 1° aprile 1988. Essa afferma che

la decisione di concessione è stata adottata I'll novembre 1986 e

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PARTE QUARTA

che il tasso di interesse allora applicabile era dell'8,05 per cen

to, cosicché l'importo degli interessi ammonta a 43,09 Ecu per

giorno di ritardo fino alla data del saldo completo del debito.

30. - In mancanza di qualsivoglia contestazione della SNUA

sul punto, nonché di qualunque altro elemento agli atti che pos sa rimettere in discussione tale valutazione, la domanda della

commissione per quanto riguarda l'importo degli interessi deve

essere accolta.

31. - In forza dell'art. 2, n. 1, del regolamento (Ce) del consi

glio 17 giugno 1997 n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'Euro (G.U. L 162, pag. 1), occorre rimpiaz

zare, per quanto riguarda l'ammontare della somma dovuta e

degli interessi, il riferimento all'Ecu con il riferimento all'Euro

in ragione di un Euro per un Ecu.

Sul risarcimento del danno

32. - Fondandosi sull'art. 1453 del codice civile italiano, la com

missione chiede inoltre la condanna della SNUA a corrispondere 60.000 Ecu a titolo di risarcimento del danno che essa avrebbe

subito a causa dell'inadempimento del contratto, danno consi

stente nell'ingiustificata immobilizzazione di fondi comunitari di

cui avrebbero potuto giovarsi altri progetti, nello spreco di risor

se umane e nella lesione alla credibilità dell'istituzione. 33. - La SNUA replica che, in mancanza di colpa da parte

sua, non può esserle attribuita alcuna responsabilità. 34. - La commissione contesta la mancanza di colpa e affer

ma che l'ordinaria diligenza contrattuale avrebbe dovuto quan tomeno indurre la SNUA ad avvertirla dell'esistenza di un ri

schio di inadempimento. 35. - Occorre rilevare in proposito che la competenza della corte,

fondata su una clausola compromissoria, è limitata alle doman

de derivanti da un contratto stipulato dalla Comunità o che sia

no in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da tale con tratto (v. sentenza Commissione/Zoubek, citata, punto 11).

36. - La disposizione di cui all'art. 1453 del codice civile ita

liano, che attribuisce al contraente la facoltà di chiedere, in ogni caso, il risarcimento del danno alla parte inadempiente, si ap

plica — in base alla lettera stessa della norma — a prescindere dal procedimento in esito al quale la risoluzione è stata ottenu ta. La commissione può dunque invocare legittimamente tale

norma, che si applica al contratto in forza del suo art. 14. 37. - Al fine di accertare la fondatezza di tale domanda oc

corre distinguere il periodo precedente la risoluzione del con tratto dal periodo successivo.

38. - Per quanto riguarda il primo periodo, il combinato dispo sto degli art. 4.3 e 8 del contratto attribuiva alla commissione la facoltà di trarre tempestivamente le opportune conseguenze dal

l'inosservanza, da parte dell'altro contraente, degli obblighi sot toscritti e di porre termine, anticipatamente e unilateralmente, al contratto. La commissione stessa, peraltro, ricorda che non era tenuta a concedere proroghe. Ciò considerato, essa non può aspet tarsi che la convenuta si assuma la responsabilità di un pregiudi zio derivante dalle decisioni o dall'inerzia della commissione stessa.

39. - Diversa è la situazione per quanto riguarda il periodo suc cessivo alla risoluzione del contratto, data l'illiceità del rifiuto del contraente di dare seguito alle richieste di restituzione. Tuttavia, per quanto riguarda in primo luogo l'ingiustificata immobilizza zione di fondi comunitari, occorre osservare, da una parte, che

gli interessi moratori addebitati alla convenuta devono avere la

conseguenza di annullare il danno economico che la Comunità avrebbe subito per il ritardo nel pagamento e, dall'altra, che, per quanto riguarda la perdita di fonti di finanziamento subita da al tri potenziali contraenti, la commissione non è legittimata ad in vocare a proprio vantaggio il danno eventualmente subito da terzi.

40. - Inoltre, quanto all'asserito spreco di risorse umane della commissione nel corso della fase giurisdizionale della lite, si de ve rilevare che le spese esposte dalle parti ai fini della procedura non possono in quanto tali, in ogni caso, essere considerate un danno distinto rispetto all'onere delle spese del giudizio.

41. - Infine, quanto agli altri danni dedotti, la commissione non li ha provati in maniera precisa e convincente.

42. - La domanda di risarcimento dei danni presentata dalla commissione dev'essere pertanto respinta.

Per questi motivi, la corte (quinta sezione) dichiara e statuisce:

1) La SNUA s.r.l. è condannata a pagare alla commissione delle Comunità europee l'importo di 195.397 Euro, maggiorato degli interessi pari a 43,09 Euro per giorno di ritardo a decorre re dal 1° aprile 1988 fino alla data del saldo completo del debito.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

Il Foro Italiano — 1999.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 20 aprile 1999, causa C-241/97; Pres. Rodriguez Igle

sias, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer (conci, conf.); Fòrsàk

ringsaktiebolaget Skandia.

Unione europea — Ce — Servizi — Assicurazioni — Normati

va nazionale — Riserve disponibili — Partecipazioni aziona

rie — Divieto — Deroga — Autorizzazione amministrativa — Necessità — Diritto comunitario — Compatibilità — Esclu sione (Trattato Ce, art. 177; direttiva 24 luglio 1973 n.

73/239/Cee del consiglio, recante coordinamento delle dispo sizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia

di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dal

l'assicurazione sulla vita, art. 18; direttiva 5 marzo 1979 n.

79/267/Cee del consiglio, recante coordinamento delle dispo sizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardan ti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed

il suo esercizio, art. 21). Unione europea — Ce — Servizi — Assicurazioni — Direttive

— Disposizioni relative alle riserve disponibili — Efficacia

diretta (Trattato Ce, art. 177; direttiva 24 luglio 1973 n.

73/239/Cee del consiglio, art. 18; direttiva 5 marzo 1979 n.

79/267/Cee del consiglio, art. 21).

Gli art. 18, n. 1, della prima direttiva del consiglio 24 luglio 1973

n. 73/239/Cee, recante coordinamento delle disposizioni legi slative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso

e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificato dall'art. 26 della direttiva del con

siglio 18 giugno 1992 n. 92/49/Cee, che coordina le disposi zioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che

modifica le direttive 73/239/Cee e 88/357/Cee (terza direttiva

«assicurazione non vita»), e 21, n. 1, della prima direttiva del

consiglio 5 marzo 1979 n. 79/267/Cee, recante coordinamen

to delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministra tive riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta

sulla vita ed il suo esercizio, come modificato dall'art. 27 della

direttiva del consiglio 10 novembre 1992 n. 92/96/Cee, che

coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed ammini

strative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicu

razione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/Cee e

90/619/Cee (terza direttiva «assicurazione vita»), si oppongo no ad una norma giuridica nazionale che vieta alle compagnie di assicurazione di detenere, a titolo di loro riserve disponibili, azioni che rappresentano più del cinque per cento dell'insieme dei diritti di voto di una società per azioni nazionale o stranie

ra, senza autorizzazione amministrativa. (1) Le disposizioni degli art. 18, n. 1, della direttiva 73/239, come

modificato dall'art. 26 della direttiva 92/49, e 21, n. 1, della direttiva 79/267, come modificato dall'art. 27 della direttiva

92/96, sono sufficientemente precise ed incondizionate per es sere fatte valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti del

l'amministrazione e comportare l'inapplicabilità di una nor ma di diritto nazionale con esse incompatibile. (2)

(1-2) Non constano precedenti in termini. All'origine dei quesiti pregiudiziali risolti dalla pronuncia in epigrafe

si poneva la decisione con cui l'ispettorato delle finanze svedese aveva imposto ad una società (svedese) di assicurazioni di ridurre la propria partecipazione azionaria in un'altra società, attiva nel campo della dia lisi. Ciò, in conformità alle previsioni di una legge nazionale del 1982 che vieta alle compagnie di detenere un numero di azioni superiori al 5 per cento dei diritti di voto corrispondenti alla totalità delle azioni di società non esercenti l'attività assicurativa (al riguardo, va notato che nella massima ufficiale non è specificato che la soglia del 5 per cento si applica alle partecipazioni detenute in società che svolgono atti vità diverse da quella assicurativa).

Le enunciazioni della corte si fondano su un duplice ordine di argo mentazioni; sotto un profilo formale, l'inequivoco dettato delle disposi zioni oggetto del rinvio pregiudiziale (gli art. 18, n. 1, della direttiva 73/239 e 21, n. 1, della direttiva 79/267) preclude agli Stati membri ogni potere di interferenza nella scelta degli attivi eccedenti quelli previ sti a copertura delle riserve tecniche (in relazione alle quali, invece, è fissato un regime specifico al fine di garantirne la congruità: sul punto, ex multis, v. Bottiglieri, L'adeguamento della legislazione italiana sui te assicurazioni alle «terze direttive europee»-Le riserve tecniche, in Resp. civ., 1994, 559) sì da rendere manifestamente incompatibile la «regola del 5 per cento» introdotta dal legislatore scandinavo, a nulla rilevan do, in senso contrario, la prevista possibilità di derogare alla regola medesima in virtù di decisione discrezionale dell'autorità amministrati va (sulla illegittimità di procedimenti autorizzatoti che limitino l'eserci zio dei diritti e delle libertà garantiti ai singoli dalle norme comunitarie,

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