sezione III; sentenza 10 giugno 1999, causa C-334/97; Pres. Puissochet, Avv. gen. Fennelly(concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Comune di Montorio al VomanoSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 337/338-351/352Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193675 .
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337 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 338
I
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione III; sentenza 10 giugno 1999, causa C-334/97; Pres.
Puissochet, Avv. gen. Fennelly (conci, conf.); Commissio ne delle Comunità europee c. Comune di Montorio al Vomano.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;
Unione europea — Esecuzione di lavori in corrispettivo di so
stegno finanziario — Contratto disciplinato dal diritto italia no — Risoluzione — Rimborso — Interessi — Risarcimento
del danno — Esclusione (Trattato Ce, art. 181; regolamento 11 luglio 1983 n. 1972/83/Cee del consiglio, concernente la
concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternati
ve, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocar
buri; cod. civ., art. 1453). A seguito della risoluzione di un contratto, disciplinato dal dirit
to nazionale italiano, con il quale un ente locale si obbliga ad
effettuare alcuni lavori come corrispettivo di un sostegno fi nanziario della Cee, la parte inadempiente è tenuta al rimbor
so delle somme percepite a titolo di acconto, oltre gli interessi al tasso pattuito a far tempo dalla ricezione delle stesse, ma
non può essere condannata al risarcimento del danno, né per il periodo precedente alla risoluzione, ove il pregiudizio sia de
rivato dalle decisioni o dall'inerzia della commissione, né per il periodo successivo, ove il pregiudizio lamentato sia compen sato in altro modo o non sia, comunque, dimostrato. (1)
II
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione III; sentenza 10 giugno 1999, causa C-172/97; Pres.
Puissochet, Aw. gen. Alber (conci, parz. diff.); Commis
sione delle Comunità europee c. SIVU du pian d'eau de la
Vallèe du Lot e Hydro-Réalisations SARL.
Unione europea — Esecuzione di lavori in corrispettivo di so
stegno finanziario — Contratto disciplinato dal diritto fran
cese — Risoluzione — Rimborso — Interessi convenzionali — Interessi legali — Esclusione (Trattato Ce, art. 181; rego lamento 20 dicembre 1985 n. 3640/85/Cee del consiglio, inte
so a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia).
A seguito della risoluzione di un contratto, disciplinato dal di
ritto nazionale francese, con il quale un ente pubblico e una
(1-4) La Corte di giustizia non è certo adusa a trattare casi di inadem
pimento di un contratto. Più in generale, essa non ha molte occasioni
per venire a contatto con l'universo contrattuale e le sue problematiche; tutt'al più, vi si accosta quando risolve questioni pregiudiziali concer nenti l'interpretazione di atti normativi comunitari che incidono su par ticolari settori della materia contrattuale, interessati dal processo di ar monizzazione comunitaria (come, ad esempio, i contratti stipulati fuori dei locali commerciali: cfr. Corte giust. 22 aprile 1999, causa C-423/97, Travel Vac SL c. Ante/m Sanchis, in Foro it., 1999, IV, 233, e 17 marzo
1998, causa C-45/96, Bayerische Hypotheken Wechselbank AG c. Diet
zinger, id., 1998, IV, 129). Tuttavia, nell'ambito della competenza attri buita dall'art. 181 del trattato Ce (divenuto oggi, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'art. 238), la corte, assunte le vesti di un tribunale arbitrale, è chiamata a fare i conti direttamente con la law of contracts vigente nei singoli Stati membri.
Invero, nei giudizi definiti dalle sentenze supra riportate, vengono in rilievo contratti sui generis, non tanto in virtù della circostanza che una delle parti dell'accordo è immancabilmente la commissione, quanto perché lo strumento pattizio è il mezzo impiegato per disciplinare diritti e obblighi connessi ad un'operazione di finanziamento di progetti ed
opere, in esecuzione di programmi deliberati dalle istituzioni comunita rie. Il che, se può indurre a taluni accorgimenti in sede interpretativa, non elimina il carattere schiettamente contrattuale dell'accordo inter partes e il richiamo alla relativa disciplina. Le cause in esame sono state pro mosse dalla commissione nei confronti di soggetti, pubblici e privati, che dopo aver fruito di acconti sulle somme stanziate dalla Comunità, sono venuti meno agli impegni assunti, non portando a termine (o, talvolta, nemmeno iniziando) i lavori in vista dei quali il finanziamento era stato accordato e, in parte, anche erogato.
Al di là dell'esito comune a tutte le controversie — condanna dei convenuti alla restituzione degli acconti percepiti, maggiorati degli inte ressi al tasso convenuto in contratto, ma rigetto delle ulteriori domande volte a conseguire il risarcimento del danno ovvero, nella pronuncia sub II, il cumulo degli interessi convenzionali con quelli legali — le decisioni suscitano interesse per il fatto che i giudici di Lussemburgo, abbandonato il terreno ad essi più congeniale, si avventurano nel bel
Il Foro Italiano — 1999 — Parte IV-15.
società si obbligano ad effettuare alcuni lavori come corri
spettivo di un sostegno finanziario della Cee, le parti inadem
pienti sono tenute al rimborso delle somme percepite a titolo di acconto, oltre gli interessi al tasso pattuito a far tempo dall'interruzione dei lavori, senza possibilità di cumulo con
gli interessi moratori legali. (2)
III
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione V; sentenza 27 aprile 1999, causa C-69/97; Pres. Puis
sochet, Aw. gen. La Pergola (conci, diff.); Commissione delle Comunità europee c. Soc. SNUA.
Unione europea — Esecuzione di lavori in corrispettivo di so
stegno finanziario — Contratto disciplinato dal diritto italia no — Clausola risolutiva espressa (Trattato Ce, art. 181; re
golamento 20 dicembre 1985 n. 3640/85/Cee del consiglio; cod. civ., art. 1332, 1456).
Unione europea — Esecuzione di lavori in corrispettivo di soste
gno finanziario — Contratto disciplinato dal diritto italiano —
Risoluzione — Rimborso — Interessi — Risarcimento del dan no — Esclusione (Trattato Ce, art. 181; regolamento 20 dicem
bre 1985 n. 3640/85/Cee del consiglio; cod. civ., art. 1453).
In un contratto, disciplinato dal diritto nazionale italiano, con
il quale una società si obbliga ad effettuare alcuni lavori co me corrispettivo di un sostegno finanziario della Cee, la clau
sola che, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dallo
stesso, conceda alla commissione la facoltà di risolverlo ipso iure, deve considerarsi clausola risolutiva espressa, non sog
getta alla condizione di imputabilità dell'inadempimento al
contraente, legittimamente apposta in virtù del principio di
autonomia negoziale. (3) A seguito della risoluzione di un contratto, disciplinato dal di
ritto nazionale italiano, con il quale una società si obbliga ad effettuare alcuni lavori come corrispettivo di un sostegno
finanziario della Cee, la parte inadempiente è tenuta al rim borso delle somme percepite a titolo di acconto, oltre gli inte ressi al tasso pattuito a far tempo dalla ricezione delle stesse, ma non può essere condannata al risarcimento del danno, né per il periodo precedente alla risoluzione, ove il pregiudi zio sia derivato dall'inerzia della commissione, né per il pe riodo successivo, ove il pregiudizio lamentato sia compensato in altro modo ovvero sia stato riportato da terzi. (4)
mezzo del codice civile italiano e francese. Il discorso si può estendere, peraltro, anche al diritto di altri Stati membri, posto che il malvezzo di prendere i soldi 'comunitari' e non adempiere è diffuso in tutto il territorio dell'Unione europea; a quanto consta, analoghe sentenze di condanna sono state emanate nei confronti di una società italiana (Cor te giust. 25 febbraio 1999, causa C-65/97, pres. Puissochet, aw. gen. Saggio, Commissione c. Cascina Laura e Griboldi Engineering Compa ny) e di una società inglese (Corte giust. 3 dicembre 1998, causa C-337/96, pres. Jann., aw. gen. Saggio, Commissione c. Industrial Refuse & Coal
energy Ltd), mentre diversi altri procedimenti sono pendenti (causa C-165/97, Commissione c. Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV, nel corso della quale l'avv. gen. Mischo ha presentato le proprie conclusio ni all'udienza del 25 marzo 1999; causa C-18/99, Commissione c. Aioli ka Parka Siteias A E; causa C-59/99, Commissione c. Manuel Pereira Roidào & Filhos Ld.2 e a.; causa C-77/99, Commissione c. Oder-Plan Architektur GmbH e a.; causa C-39/98, Commissione c. Sileno s.p.a.; causa C-40/98, Commissione c. Tecnologie Vetroresina s.p.a.-, causa C-41/98, Commissione c. Tecnologie Vetroresina s.p.a.).
La situazione non è dissimile, in fondo, da quella che affrontano i
giudici nazionali, allorché hanno il compito di applicare ad un rapporto che presenta determinati elementi di estraneità rispetto all'ordinamento interno il diritto di un altro paese, per effetto del corpus di regole che danno vita al diritto internazionale privato. Peraltro, è significativo no tare come dalla prospettiva del Kirchberg, il diritto dei paesi interessati
(e si tratta di paesi di consolidata tradizione codicistica) non si riduce a ciò che è scritto in questo o quell'articolo del codice, ma si allarga fino a ricomprendere il diritto di creazione giurisprudenziale; la Corte di giustizia, infatti, non appena individua la norma di legge applicabile alla fattispecie in esame, si volge subito a verificare il pensiero dei giudi ci nazionali e, per risolvere il caso ad essa sottoposto, mostra di fare
particolare affidamento sul significato da questi ultimi enucleato. Non tutto, comunque, fila liscio in queste incursioni della corte nella
materia contrattuale. Emblematica è, in seno alla decisione SNUA, la
querelle circa l'operatività, alla luce della disciplina italiana (su cui v., da ultimo, M. Grondona, La clausola risolutiva espressa, Milano, 1998; C. Turco, L'imputabilità e l'importanza dell'inadempimento nella clau sola risolutiva, Torino, 1997), della risoluzione ipso iure del contratto,
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PARTE QUARTA
I
1. - Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della
corte il 24 settembre 1997, la commissione delle Comunità eu
ropee, in forza di una clausola compromissoria basata sull'art.
238 del trattato Ce (ex art. 181), ha presentato nei confronti
del comune di Montorio al Vomano (in prosieguo: il «comune
di Montorio») un ricorso avente ad oggetto, da un lato, il rim
borso di somme, per un importo totale di lire 613.600.000, da
essa anticipate al comune di Montorio nell'ambito di due con
tratti concernenti la realizzazione e la messa in funzione di un
sistema integrato con un impianto eolico-diesel nonché una cen
trale idroelettrica, oltre agli interessi per un importo di lire
894.557.399, nonché agli interessi maturati dal 31 agosto 1997
fino alla data del pagamento effettivo, e, dall'altro, la condan
na del comune di Montorio a pagare alla commissione un im
porto di lire 50.000.000 a titolo di risarcimento danni.
2. - Il 28 luglio 1986 la Comunità economica europea, rap
presentata dalla commissione, ha concluso con il comune di Mon
torio due contratti recanti i nn. WE 147-85 e HY 149-85 (in
prosieguo: il «contratto 147» e il «contratto 149»). 3. - Questi due contratti, che avevano ad oggetto la realizza
zione e la messa in funzione di un sistema integrato con un
impianto eolico-diesel (contratto 147) nonché una centrale idroe
lettrica (contratto 149), si inserivano nell'ambito delle misure
di sostegno finanziario per progetti dimostrativi accordate dalla
commissione, con decisione 8 novembre 1985, nel settore dello
sfruttamento di fonti energetiche alternative, conformemente alle
disposizioni del regolamento (Cee) del consiglio 11 luglio 1983
n. 1972 (G.U. L 195, pag. 6). 4. - Ai sensi dell'art. 13 dei contratti 147 e 149 «le parti con
vengono di deferire alla competenza della Corte di giustizia del
le Comunità europee qualsiasi eventuale controversia sulla vali
dità, l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto».
5. - Ai sensi dell'art. 14 di ciascuno dei contratti di cui tratta
si, «il presente contratto sarà disciplinato dalla legge italiana».
Il contratto 147
6. - L'impianto cui si riferiva il contratto doveva consentire la copertura del fabbisogno energetico di un progettato centro
in virtù della decisione della commissione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La corte prende per buona l'interpretazione dell'art. 1453 c.c. seguita dalla Cassazione, in base alla quale la risoluzione di diritto conseguente all'esercizio di clausola risolutiva espressa postula anche l'imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. 29 gennaio 1993, n. 1119, Foro it., 1993, I, 1469, ed annotata da M. Severi, Osservazio ni critiche in tema di imputabilità dell'inadempimento e risoluzione del contratto, in Dir. economia, 1995, 459; V. Mariconda, Risoluzione per inadempimento ed onere della prova, in Corriere giur., 1993, 568; A. Cortese, Contratto di vitalizio alimentare e risoluzione per inadem pimento, in Contratti, 1993, 333), ma di fatto provvede ad aggirarla, invocando, in virtù del principio di autonomia contrattuale e della ratio del regolamento comunitario su cui si fonda la stipulazione del contrat to, la possibilità per le parti di costruire una clausola risolutiva espressa parzialmente diversa da quella corrispondente alla lettura giurispruden ziale dell'istituto tipizzato dalla legge. Probabilmente, peraltro, il dissi dio tra l'una e l'altra versione della clausola è più apparente che reale; bastava leggere qualche altra disposizione del codice (l'art. 1218) e sfo gliare qualche altro repertorio di giurisprudenza (cfr. Cass. 22 gennaio 1986, n. 394, Foro it., Rep. 1986, voce Contratto in genere, n. 369), per rendersi conto che richiedere, anche nell'eventualità di clausola ri solutiva espressa, l'imputabilità dell'inadempimento non comporta al l'atto pratico uno sconvolgimento, incombendo pur sempre alla parte inadempiente l'onere di provare, per evitare l'effetto risolutivo, l'esi stenza di una causa ad essa non imputabile.
Qualche precisazione è opportuna anche in ordine al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione. Stando al dispositivo delle varie pro nunce, esso viene puntualmente negato dalla corte. In realtà — a parte la proliferazione delle voci di danno richieste dalla commissione (spreco di risorse umane, lesione della credibilità dell'istituzione, ecc.) — ciò che non viene risarcito è il c.d. maggior danno, laddove il pregiudizio riporta to dalla Comunità viene comunque compensato mercé la condanna degli inadempienti, oltre alla prestazione restitutoria scaturente dallo sciogli mento del vincolo contrattuale, alla corresponsione degli interessi al tasso convenuto nel contratto. In altri termini, la pattuizione relativa alla misu ra degli interessi da computare sulla somma che dovrà essere eventual mente rimborsata, in caso di risoluzione, provvede a forfetizzare il dan no, il che spiega anche l'impossibilità di accogliere la domanda di cumulo degli interessi convenzionali con quelli legali. [A. Palmieri]
Il Foro Italiano — 1999.
turistico e di unità abitative a Cusciano (frazione del comune
di Montorio). 7. - Ai sensi dell'art. 2 e dell'ali. I, sezione A, punto 2.1,
del contratto 147, i lavori relativi all'installazione del sistema
eolico-diesel, inziati F8 aprile 1986, dovevano terminare entro
il 30 novembre 1988.
8. - Conformemente all'art. 4.1 del contratto 147, il comune
di Montorio assumeva la responsabilità tecnica e finanziaria dei
lavori previsti all'ali. I di quest'ultimo. Ai sensi dell'art. 4.3, esso s'impegnava a presentare, entro tre mesi dalla data della
firma del contratto, e successivamente ogni semestre, una rela
zione sullo stato di avanzamento dei lavori e un consuntivo del
le spese sostenute. In base all'art. 4.4, il comune di Montorio
doveva informare immediatamente la commissione, fornendole
ogni precisazione utile, di tutti gli avvenimenti che potevano arrecare pregiudizio alla buona esecuzione del contratto. Inol
tre, in conformità all'art. 4.5.1, tale comune s'impegnava a for
nire immediatamente alla commissione tutte le informazioni che
quest'ultima dovesse richiedere sull'esecuzione del programma di lavoro. Ai sensi dell'art. 4.5.2, il comune di Montorio era
tenuto a mettere a disposizione della commissione i documenti
tecnici e finanziari necessari a verificare l'esecuzione del pro
gramma di lavoro.
9. - Ai sensi dell'art. 8 del contratto, quest'ultimo «può esse
re di pieno diritto risolto dalla commissione, in caso di inadem
pienza da parte del contraente di uno degli obblighi derivantigli dal presente contratto, in particolare il non rispetto dei termini
per presentare le relazioni previste all'art. 4.3, previa diffida
ad adempiere, notificata mediante lettera raccomandata con ri
cevuta di ritorno non seguita da esecuzione entro il termine di
un mese (. . .). In questo caso il contraente deve immediata
mente rimborsare alla commissione gli importi pagati come con
tributo finanziario maggiorati degli interessi a decorrere dalla
data di ricezione di tali importi. Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca europea per gli investimenti alla data del la decisione della commissione concernente la concessione del
progetto del contributo finanziario».
10. - Il 20 agosto 1986 la commissione ha versato al comune di Montorio un anticipo di lire 246.000.000.
11. - Nel gennaio e nel settembre 1987 la commissione ha invitato per iscritto il comune di Montorio a conformarsi al
l'obbligo di presentare le relazioni previste dall'art. 4.3 del con tratto 147.
12. - Con lettera 3 novembre 1987 la commissione ha accolto la richiesta del comune di Montorio con cui si chiedeva una
proroga fino al 31 maggio 1989 per il completamento dei lavori. 13. - A tre riprese, nel 1987 e nel 1988, la commissione ha
versato al comune di Montorio un importo totale di lire 209.200.000.
14. - Nel novembre 1988 e nel marzo 1989 essa ha dovuto far presente al comune di Montorio gli obblighi ad esso deri vanti dall'art. 4.3 del contratto 147.
15. - Con lettera 18 settembre 1991 il comune di Montorio ha comunicato alla commissione che il centro turistico e abitati vo di Cusciano non sarebbe stato realizzato come originaria mente previsto e che, di conseguenza, era necessaria una modi fica del progetto originario, consistente nell'installare un aero
generatore connesso alla rete elettrica, della cui energia avrebbe beneficiato l'intero comune. Il comune di Montorio prevedeva che i lavori si sarebbero conclusi entro il 31 dicembre 1992. Esso assicurava poi la copertura finanziaria del progetto per la quota non finanziata dalla Comunità europea.
16. - Con lettera 20 dicembre 1991 la commissione ha richie sto una copia della decisione adottata dalle autorità competenti del comune, relativa all'attribuzione del finanziamento concer nente il progetto modificato, e dell'autorizzazione per il colle
gamento della turbina alla rete di distribuzione. Il comune di Montorio ha risposto in data 8 gennaio 1992.
17. - In seguito ad un'ispezione in loco nel marzo 1992, la
commissione, con lettera 25 agosto 1992, ha chiesto al comune di Montorio di presentare in particolare i seguenti documenti:
— l'accordo da parte della regione Abruzzo per quanto ri
guarda il finanziamento del progetto nel quale fosse indicato
l'importo esatto del finanziamento e quando tale somma sareb be stata disponibile;
— un'analisi del finanziamento per il costo totale del proget to; e
— un nuovo programma di lavoro che mostrasse lo svolgi mento del progetto.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
La commissione precisava che, se questi documenti non le
fossero pervenuti entro il 30 settembre 1992, avrebbe applicato l'art. 8 del contratto 147.
18. - Il 13 ottobre 1992 il comune di Montorio ha risposto chiedendo in effetti una nuova proroga. Con due lettere in data
29 ottobre 1992 esso ha fatto presente alla commissione che
i propri ritardi circa l'esecuzione delle opere civili relative al
progetto di cui al contratto erano imputabili «alle lentezze bu
rocratiche degli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni
ambientali» e le ha comunicato che le autorità della regione Abruzzo non avevano ancora adottato la decisione con cui ve
niva erogata la seconda rata del finanziamento previsto dal de
creto n. 1550 del 4 dicembre 1986 di tale regione. In una di
queste lettere si precisava che il nuovo programma dei lavori, che mostrava lo svolgimento degli stessi, era allegato alla lettera
stessa.
19. - Il 30 novembre 1992 la commissione ha risolto il con
tratto poiché i documenti che aveva richiesto con la lettera del
25 agosto 1992 non le erano pervenuti. In seguito a questa riso
luzione, la commissione, in data 19 dicembre 1995 e 24 gennaio
1996, ha chiesto il rimborso degli importi versati. Il comune
di Montorio non ha effettuato alcun rimborso.
Il contratto 149
20. - In forza dell'art. 2 e dell'ali. I, sezione A, punto 2.2,
del contratto 149, i lavori relativi a tale contratto, che riguarda vano un impianto idroelettrico di 300 kW, dovevano essere com
pletati entro il mese di maggio 1988. 21. - Conformemente all'art. 4.2.1 e all'ali. I, sezione A, punto
3, del contratto 149, il comune di Montorio ha affidato alla
società Tecno s.r.l. (in prosieguo: la «Tecno») la realizzazione
di questo impianto idroelettrico.
22. - Ai sensi dell'art. 4.3.1 del contratto 149, il comune di
Montorio aveva l'obbligo di informare la commissione in caso
di impossibilità di iniziare i lavori, proponendo una nuova da ta. Inoltre, entro tre mesi dalla data della firma di tale contrat
to, il comune di Montorio doveva presentare una relazione in
termedia sullo stato di avanzamento del progetto, corredata di
un consuntivo delle spese sostenute durante questo periodo. 23. - Gli art. 4.1 e 8 del contratto 149 sono formulati in
maniera identica agli art. 4.1 e 8 del contratto 147.
24. - L'8 agosto 1986 la commissione ha versato al comune
di Montorio un anticipo di lire 158.400.000. 25. - Il 27 gennaio 1987 la commissione ha sollecitato il co
mune di Montorio ad ottemperare agli obblighi ad esso deri
vanti dall'art. 4.3.1 del contratto 149 poiché quest'ultimo non
aveva presentato né la prima relazione intermedia sull'avanza
mento dei lavori né il consuntivo spese nel termine stabilito da
tale disposizione contrattuale. Il 3 luglio seguente la commissio
ne ha inviato un nuovo sollecito al comune di Montorio con
una comunicazione analoga. 26. - L'8 gennaio 1988 la commissione ha diffidato il comune
ad adempiere ai suoi obblighi ed ha precisato che, in caso di rifiuto di conformarvisi, avrebbe proceduto alla risoluzione del
contratto in conformità del suo art. 8.
27. - Poiché il comune di Montorio non ha risposto a questi inviti e solleciti, la commissione gli ha inviato, il 16 marzo 1988,
una lettera di risoluzione del contratto nonché una domanda
di rimborso del contributo finanziario di lire 158.400.000 che
esso aveva riscosso, oltre ai relativi interessi. Il comune di Mon
torio non ha restituito gli importi richiesti.
Sulla risoluzione dei contratti
Il contratto 147
28. - La commissione sostiene in particolare che, dopo aver
ripetutamente concesso al comune di Montorio proroghe dei ter
mini di esecuzione degli obblighi contrattuali ad esso incomben
ti, con lettera 25 agosto 1992 ha intimato a tale comune di farle
pervenire, entro il 30 settembre seguente, taluni documenti, se
gnatamente quelli menzionati al punto 17 della presente senten
za. L'invio di questi documenti sarebbe stato richiesto in con
formità ai punti 4.4, 4.5.1 e 4.5.2 del contratto. La commissio
ne sostiene che, poiché il comune di Montorio non le ha fatto
pervenire questi documenti, essa, con lettera 30 novembre 1992,
Il Foro Italiano — 1999.
ha notificato a tale comune la risoluzione del contratto 147 in
applicazione del suo art. 8.
29. - Il comune di Montorio eccepisce Pirricevibilità della do
manda di risoluzione del contratto, basata sull'art. 1453 del co
dice civile italiano, sostenendo innanzi tutto che la commissione
avrebbe dovuto intimare all'amministrazione comunale di co
struire le attrezzature di cui trattasi e fissare, a tal fine, un ter
mine la cui scadenza avrebbe avuto un effetto risolutivo. Esso
sostiene poi di aver potuto legittimamente ritenere che la com
missione fosse disposta ad attendere l'esito del giudizio promos so nei confronti della Tecno nonché la nuova decisione della
regione Abruzzo relativa al finanziamento dei lavori, per il fat
to che quasi un decennio era trascorso prima che la commissio
ne esperisse le azioni opportune per far sanzionare il mancato
rispetto di tale termine di completamento dei lavori.
30. - Il comune di Montorio sostiene infine che la clausola
risolutiva espressa che figura all'art. 8 del contratto è inapplica bile per i seguenti motivi:
— la diffida ad adempiere non è stata inviata con lettera rac
comandata e ricevuta di ritorno; — la commissione ha continuato a richiedere la relazione an
che dopo la scadenza del termine, sicché il comportamento te
nuto riveste portata abdicativa della clausola risolutiva espressa; — il comune ha trasmesso i documenti richiesti il 29 ottobre
1992, ottemperando così al suo obbligo contrattuale.
31. - Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità, occorre
rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il comune di Mon
torio, il ricorso della commissione non è una domanda di riso
luzione giudiziaria del contratto per inadempimento, basata sul
l'art. 1453 del codice civile italiano, ma una domanda intesa
a far constatare che la risoluzione del contratto è intervenuta
di pieno diritto in applicazione della clausola risolutiva prevista all'art. 8, il cui regime generale rientra nell'art. 1456 del codice
civile italiano. 32. - In ogni caso, i due motivi dedotti dal comune di Monto
rio a sostegno della sua eccezione di irricevibilità sono inope ranti. Da un lato, il fatto che la commissione non abbia intima
to al comune di Montorio di ottemperare specificamente al suo
obbligo contrattuale di costruire le attrezzature di cui trattasi
e non abbia fissato a tal fine un termine la cui scadenza avreb
be avuto un effetto risolutivo non è di per sé tale da comporta re l'irricevibilità del ricorso. Infatti, in base all'art. 8 del con
tratto 147, anche l'inadempimento di obblighi contrattuali di
versi da quello richiamato dal comune di Montorio può com
portare la risoluzione di pieno diritto del contratto. D'altra par
te, per quanto riguarda il motivo relativo all'asserita lesione
del legittimo affidamento del comune di Montorio, occorre con
statare che, anche supponendo che un ricorso possa essere di
chiarato irricevibile poiché la sua presentazione pregiudica il le
gittimo affidamento del convenuto, i fatti che risultano dal fa
scicolo, come richiamati in particolare ai punti 17-19 della pre
sente sentenza, escludono che la commissione abbia potuto far
sorgere nel comune di Montorio un legittimo affidamento nel
fatto che essa sarebbe stata disposta a non agire in giudizio
prima dell'esito del procedimento giudiziario per inadempimen
to, avviato dal convenuto contro la Tecno, e prima che interve
nisse la nuova decisione della regione Abruzzo concernente il
finanziamento dei lavori.
33. - Ne deriva che l'eccezione di irricevibilità non può essere
accolta.
34. - Per quanto riguarda gli altri motivi avanzati dal comune
di Montorio, occorre rilevare, innanzi tutto, che la commissio
ne, contrariamente a quanto sostiene il comune, ha presentato la copia della ricevuta di ritorno relativa alla lettera di diffida del 25 agosto 1992. Inoltre, il comune di Montorio ha risposto
a quest'ultima con lettera del 13 ottobre seguente di modo che
esso non può sostenere di non averla ricevuta.
35. - In secondo luogo, non risulta dal fascicolo alcun ele
mento di prova tale da dimostrare l'effettività delle affermazio
ni del comune di Montorio secondo cui la commissione avrebbe
continuato a chiedergli le relazioni anche dopo la scadenza del
termine concesso nella diffida del 25 agosto 1992.
36. - In terzo luogo occorre rilevare che la commissione so
stiene di non aver ricevuto i documenti di cui si fa menzione
al punto 17 della presente sentenza e che il comune di Montorio
non ha fornito la prova di averli effettivamente trasmessi alla
commissione.
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PARTE QUARTA
37. - Al riguardo occorre constatare che il comune di Monto
rio non ha contestato l'obbligo ad esso incombente di presenta re tali documenti alla commissione e non ha fatto valere l'inap
plicabilità della clausola risolutiva di cui all'art. 8 del contratto
147 in caso di mancato rispetto di quest'obbligo. Risulta quindi che quest'ultimo è stato ritenuto dai contraenti un obbligo con
trattuale essenziale, il cui inadempimento poteva comportare la
risoluzione d'ufficio di tale contratto.
38. - Di conseguenza, poiché è dimostrato che il comune di
Montorio non ha adempiuto l'obbligo di cui trattasi, la risolu
zione d'ufficio pronunciata dalla commissione in applicazione di tale clausola risolutiva e comunicata al comune di Montorio
con lettera 30 novembre 1992 è fondata in fatto e in diritto.
Il contratto 149
39. - La commissione fa presente che il comune di Montorio
era tenuto, in applicazione dell'art. 4.3.1 del contratto 149, a
presentarle entro tre mesi a decorrere dalla firma di quest'ulti mo una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del pro
gramma di lavoro figurante nell'ali. I di questo contratto, cor
redata di un consuntivo delle spese sostenute durante lo stesso
periodo. Ora, nonostante diverse lettere con cui si sollecitava
il comune di Montorio a presentare alla commissione questi do
cumenti nonché la diffida al riguardo, tale comune non vi avreb
be dato seguito. La commissione fa presente di aver quindi co
municato al comune di Montorio la risoluzione del contratto
con lettera raccomandata del 16 marzo 1988.
40. - Nella controreplica il comune di Montorio sostiene che
quest'ultima lettera non gli è mai pervenuta, di modo che la
risoluzione di tale contratto non è intervenuta nel 1988, ma solo
alla data in cui la commissione ha presentato il suo ricorso.
41. - Come ha rilevato l'avvocato generale al punto 22 delle
sue conclusioni, questo motivo è manifestamente irricevibile. In
fatti, l'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della corte
vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che
essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il
procedimento. Ora non sembra che tale sia il caso nella fattispecie. 42. - Per il resto il comune di Montorio non contesta il fatto
che fossero soddisfatte le condizioni perché il contratto potesse essere risolto. A tal riguardo dal fascicolo risulta che la risolu
zione d'ufficio pronunciata dalla commissione in applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 8 del contratto 149, letta
unitamente al suo art. 4.3.1 e comunicata al comune di Monto rio con lettera raccomandata del 16 marzo 1988, è fondata in
fatto e in diritto.
Sul rimborso degli anticipi
43. - Dall'art. 8, 3° comma, dei contratti 147 e 149 risulta
che, in caso di attuazione della clausola risolutiva prevista in
tale articolo, il comune di Montorio è tenuto a rimborsare im mediatamente alla commissione gli importi pagati a titolo di
anticipi. Nella fattispecie è pacifico che l'importo totale di que sti ultimi è di lire 613.600.000.
Sugli interessi
44. - Il comune di Montorio fa valere la nullità della clausola di cui all'art. 8, 3° comma, dei contratti 147 e 149, la quale prevede che il tasso d'interesse applicabile è quello della Banca
europea per gli investimenti alla data della decisione con cui
la commissione ha concesso il contributo finanziario al proget to. Esso sostiene al riguardo che il sindaco, approvando specifi camente l'art. 8 di tali contratti, in conformità degli art. 1341 e 1342 del codice civile italiano, ha accettato le condizioni di risoluzione del contratto ma che questa accettazione non riguar dava il tasso d'interesse applicabile. Il comune di Montorio so
stiene, inoltre, che gli interessi dovuti, cioè gli interessi legali, cominciano a decorrere, in forza di tale art. 8, solo dalla data della risoluzione del contratto e non da quella della riscossione delle varie somme.
45. - Nella controreplica il comune di Montorio sostiene al tresì che la clausola contrattuale che impone un tasso d'interes se superiore al tasso legale è illecita poiché il tasso effettivo non era indicato e il contraente dominante è tenuto a comuni care all'altro contraente tutti gli elementi utili.
46. - Quest'ultimo motivo è irricevibile per gli stessi motivi che sono stati esposti al punto 41 della presente sentenza.
Il Foro Italiano — 1999.
47. - Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal comune
di Montorio, occorre constatare che, anche supponendo che una
clausola che fissa il tasso d'interesse, come quella di cui trattasi
nella fattispecie, sia una clausola vessatoria che deve essere spe cificamente approvata ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, del
codice civile italiano, è pacifico che l'art. 8 dei contratti 147
e 149, e quindi in particolare la clausola che fissa il tasso d'inte
resse convenzionale, è stato esplicitamente approvato per iscrit
to, in data 25 luglio 1986, dal sindaco del comune di Montorio, di conseguenza questa eccezione dev'essere respinta.
48. - Poiché il comune di Montorio non ha contestato il tasso
del 14,2 per cento indicato dalla commissione come tasso appli cato dalla Banca europea per gli investimenti alla data della
decisione con cui è stato concesso il contributo finanziario al
progetto, occorre prendere in considerazione questo tasso per il calcolo degli interessi sulle somme anticipate dalla commissione.
49. - Il motivo dedotto dal comune di Montorio circa la data
di decorrenza degli interessi deve anch'esso essere respinto. Infatti, risulta chiaramente dall'art. 8, 3° comma, dei contratti 147 e 149
che tale data è quella della ricezione degli anticipi versati.
50. - Per quanto riguarda il contratto 147, la commissione
sostiene che gli interessi sono dovuti a decorrere rispettivamente dal 1° dicembre 1986 per quanto riguarda il primo anticipo di
lire 246.000.000, dal 1° marzo 1988 per quanto riguarda il se
condo anticipo di lire 49.200.000, dal 1° giugno 1988 per quan to riguarda il terzo anticipo di lire 110.800.000, dal 1° agosto 1988 per quanto riguarda il quarto e ultimo anticipo di lire
49.200.000. Per quanto riguarda il contratto 149, la commissio ne sostiene che gli interessi dovuti sull'anticipo di lire 158.400.000
decorrono dal 1° novembre 1986.
51. - In mancanza di qualsiasi elemento desumibile dal fasci
colo di causa che consenta di rimettere in discussione questi dati e questi importi, occorre accogliere la domanda della com
missione per quanto riguarda il calcolo degli interessi.
Sul risarcimento del danno
52. - Fondandosi sull'art. 1453 del codice civile italiano, la
commissione chiede inoltre la condanna del comune di Monto
rio a corrisponderle lire 50.000.000 a titolo di risarcimento del
danno che essa avrebbe subito a causa della mancata esecuzione
dei contratti e che consisterebbe in uno spreco di risorse umane
e nella lesione della credibilità dell'istituzione.
53. - Relativamente all'uso assertivamente inappropriato del
le risorse umane della commissione, occorre rilevare che, per
quanto riguarda il periodo precedente la risoluzione dei contrat
ti, il combinato disposto degli art. 4.3 e 8 di questi ultimi offri va alla commissione la possibilità di trarre in tempo utile le
conseguenze dell'inosservanza, da parte della controparte con
trattuale, degli impegni che aveva sottoscritto e di porre termi
ne, anticipatamente e unilateralmente, al rapporto contrattuale.
La commissione stessa fa presente poi che, in uno spirito di
disponibilità nei confronti del comune di Montorio, essa gli ha
concesso proroghe del termine al fine di consentirgli di ottem
perare effettivamente ai suoi obblighi contrattuali. In tale situa
zione, la commissione non può attendersi dal convenuto che esso si assuma la responsabilità di un danno che deriva dalle decisioni o dalla carenza della commissione stessa.
54. - Per quanto riguarda il periodo successivo alla risoluzio ne dei contratti occorre rilevare anche che le spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non possono in quanto tali, in ogni caso, essere considerate un danno distin to rispetto all'onere delle spese del giudizio.
55. - Per quanto riguarda l'altro aspetto del danno fatto vale re dalla commissione, relativo ad un'asserita lesione della sua
credibilità, questa non ne ha dimostrato l'effettività in maniera
precisa e convincente.
56. - Occorre quindi respingere la domanda di risarcimento dei danni presentata dalla commissione.
Per questi motivi, la corte (terza sezione), dichiara e statuisce:
1) Il comune di Montorio al Vomano è condannato a pagare alla commissione a titolo dei contratti nn. WE 147-85 e HY 149-85:
— la somma di lire 246.000.000 oltre agli interessi al tasso del 14,2 per cento calcolati dal 1° dicembre 1986 fino al giorno del pagamento effettivo;
— la somma di lire 49.200.000 oltre agli interessi al tasso del 14,2 per cento calcolati dal 1° marzo 1988 fino al giorno del pagamento effettivo;
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
— la somma di lire 110.800.000 oltre agli interessi al tasso
del 14,2 per cento calcolati dal 1° giugno 1988 fino al giorno del pagamento effettivo;
— la somma di lire 49.200.000 oltre agli interessi al tasso
del 14,2 per cento calcolati dal 1° agosto 1988 fino al giorno del pagamento effettivo;
— la somma di lire 158.400.000 oltre agli interessi al tasso
del 14,2 per cento calcolati dal 1° novembre 1986 fino al giorno del pagamento effettivo.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
II
1. - Con atto depositato nella cancelleria della corte il 2 mag
gio 1997, la commissione delle Comunità europee ha presenta
to, in forza di una clausola compromissoria redatta sulla base
dell'art. 238 del trattato Ce (ex art. 181) un ricorso contro l'en
te pubblico SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) du plan d'eau de la Vallèe du Lot, altrimenti denominato SIVU
du pays d'accueil de la Vallèe du Lot (in prosieguo: il «SIVU») e la società Hydro-Réalisations SARL (in prosieguo: la «Hydro
Réalisations»), avente ad oggetto il rimborso di un anticipo di
83.928 Ecu versato dalla commissione per la realizzazione di
un progetto intitolato «Pian d'eau sur le Lot, Intégration d'une
microcentrale hydroélectrique basse chute dans le seuil», oltre
agli interessi convenzionali al tasso applicato dal Fondo euro
peo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in Ecu pub blicato il primo giorno lavorativo di ogni mese a decorrere dal
17 gennaio 1991, e agli interessi legali al tasso fissato ogni anno
con decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese a decorrere dal 28 febbraio 1993.
2. - Il 6 dicembre 1990 la Comunità economica europea, rap
presentata dalla commissione, ha stipulato con il SIVU e con
la Hydro-Réalisations, che agivano in solido (in prosieguo: il «contraente») un contratto n. HY 84/89 FR che prevedeva la
concessione da parte della Comunità di un sostegno finanziario
al contraente come corrispettivo del suo impegno a costruire
una soglia e una microcentrale idroelettrica a caduta bassa inte
grata sul fiume Lot (in prosieguo: il «contratto»). 3. - Il sostegno finanziario di cui trattasi è stato concesso
in applicazione del regolamento (Cee) del consiglio 20 dicembre
1985 n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno fi
nanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel
settore dell'energia (G.U. L 350, pag. 29). 4. - L'art. 4.3.2 del contratto prevede la stesura da parte del
contraente, nei tre mesi successivi alla firma del contratto, indi
ogni semestre, di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori
e sul conteggio delle spese sostenute.
5. - Ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del contratto questo «può essere risolto da ciascuno dei contraenti, con un preavviso di
due mesi, nel caso in cui la continuazione del programma di
lavoro che figura nell'ali. I fosse divenuta senza interesse in
particolare a causa di un insuccesso tecnico o economico preve dibile del programma di lavoro sopra indicato o di un supera mento ritenuto eccessivo dei costi stimati del progetto». In tal
caso, l'art. 9, 3° comma, del contratto prevede che «se dalla
verifica degli importi versati dalla commissione risulta che il
contraente ha percepito più di quanto dovuto, quest'ultimo lo
rimborsa immediatamente alla commissione oltre agli interessi
a decorrere dalla data di fine o di interruzione dei lavori, ogget to del presente contratto».
6. - Ai sensi dell'art.
13 del contratto, le parti convengono di deferire alla competenza della Corte di giustizia qualsiasi even
tuale controversia sulla validità, l'interpretazione e l'applicazio ne del contratto che, in forza del suo art. 14, è disciplinato dalla legge francese.
7. - In base all'ali. I del contratto, il progetto è diviso in cinque fasi (studi e procedure, ricerche esperimenti, realizzazione lavori,
ricezione-verifica é campagne di esperimenti) di cui, in forza del la tab. 2, solo le ultime tre hanno diritto al sostegno finanziario
comunitario. In conformità a questo allegato, i lavori, iniziatisi
il 1° aprile 1990, dovevano concludersi il 31 luglio 1992. 8. - Il 31 dicembre 1990 la commissione, in conformità al
l'ali. II, punto I, n. 1, lett. a), del contratto ha versato al con
traente, a titolo di anticipo del suo contributo finanziario, una
somma di 83.928 Ecu che gli è pervenuta il 17 gennaio 1991.
9. - Il 23 maggio 1991 il contraente ha trasmesso alla com
missione una prima relazione intermedia tecnica poi, il 13 ago
II Foro Italiano — 1999.
sto 1991, in seguito ad un sollecito di questa istituzione, una
relazione finanziaria che si riferiva al periodo 1° aprile 1990-30
giugno 1991 corrispondente all'inizio dei lavori. Poiché le spese sostenute dal contraente si riferivano alle due prime fasi del
progetto, la commissione non ha effettuato nuovi versamenti.
10. - Avendo successivamente richiesto invano al contraente
le relazioni tecniche e finanziarie per il periodo 1 ° luglio-31 di
cembre 1991, la commissione, con lettera 7 ottobre 1992, ha
intimato al SIVU di adempiere entro un mese e ha indicato
che, in mancanza, si riservava di adottare i provvedimenti ap
propriati per quanto riguarda la continuazione del contratto.
11. - Il 6 novembre 1992 il SIVU ha comunicato alla commis
sione che il progetto di programma idrico sul Lot era stato mo
dificato per tener conto delle osservazioni formulate, in partico
lare, dalle associazioni di tutela dell'ambiente e che la costru
zione della microcentrale idroelettrica veniva abbandonata a
favore di una soglia di scarico. Il SIVU rinunciava di conse
guenza al sostegno finanziario della Comunità e si proponeva di rimborsare l'anticipo già riscosso.
12. - Con lettera 18 novembre 1992, la commissione ha co
municato al SIVU che risolveva il contratto in applicazione del
l'art. 9 e gli ha chiesto di procedere al rimborso dell'anticipo di 83.928 Ecu, oltre agli interessi maturati dalla data di ricezio
ne di questa somma. L'8 dicembre seguente, essa ha emesso
nei confronti del SIVU una nota di debito per l'importo del
l'anticipo, oltre agli interessi, pagabile alla scadenza del 28 feb
braio 1993. 13. - Poiché il SIVU non ha dato seguito a questa richiesta
e nemmeno alle successive domande di restituzione dell'anticipo che la commissione gli ha rivolto il 27 gennaio 1994, il 1° giu gno 1994, il 31 ottobre 1994 e il 12 ottobre 1995, quest'ultima ha introdotto il presente ricorso.
14. - Il ricorso della commissione è stato regolarmente notifi
cato al SIVU e alla Hydro-Réalisations. Il SIVU non ha rispo
sto, mentre il mandatario in giudizio della Hydro-Réalisations ha comunicato alla corte che questa società era stata messa in
liquidazione con sentenza del Tribunal de commerce di Rodez
del 13 febbraio 1992 e che non esisteva alcuna speranza di sod
disfare i creditori chirografari. 15. - Ritenendo che nessuno dei convenuti avesse presentato
un controricorso nei termini stabiliti, la commissione ha chiesto
alla corte di accogliere le sue conclusioni, in conformità all'art.
94, n. 1, del regolamento di procedura della corte.
16. - A tal riguardo occorre effettivamente constatare che né
il SIVU né la Hydro-Réalisations, regolarmente chiamati in causa, hanno presentato, nei termini stabiliti, un controricorso ai sensi
dell'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura. La corte deve
pertanto statuire in contumacia. Poiché non vi è alcun dubbio
sulla ricevibilità del ricorso essa deve soltanto, in conformità
all'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, verificare se le
conclusioni della ricorrente appaiano fondate.
Sulla risoluzione del contratto e il rimborso dell'anticipo
17. - Ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del contratto, questo
poteva essere risolto da ciascuno dei contraenti, con un preavvi so di due mesi, nel caso in cui la continuazione del programma di lavoro che figurava all'ali. I fosse divenuta senza interesse.
18. - A tal riguardo è pacifico che il SIVU e la Hydro Réalisations hanno indicato di rinunciare alla costruzione della
microcentrale idroelettrica a caduta bassa integrata che si erano
impegnati a realizzare in corrispettivo del sostegno finanziario
della Comunità. Pertanto, giustamente la commissione ha con
cluso che la continuazione del programma di lavoro di cui trat
tasi fosse divenuta senza interesse. Non si può contestare inoltre
che la commissione ha regolarmente notificato al contraente la
sua decisione di risolvere il contratto con lettera 18 novembre
1992. 19. - L'art. 9, 3° comma, del contratto prevede, in caso di
risoluzione, che, se dalla verifica degli importi versati dalla com
missione risulta che il contraente ha riscosso più di quanto do
vuto, questi lo rimborsa immediatamente alla commissione.
20. - Su tale punto, dalle informazioni fornite dalla commis
sione risulta che, da un lato, il contraente ha ricevuto, il 17
gennaio 1991, un anticipo di 83.928 Ecu e che, dall'altro, i la vori che egli ha realizzato riguardavano le fasi I e II del proget to per le cui spese non si aveva più diritto al finanziamento
comunitario in forza della tab. 2 dell'ali. I del contratto. Nella
sua lettera del 6 novembre 1992, con la quale ha comunicato
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PARTE QUARTA
alla commissione l'abbandono del progetto di costruzione della
microcentrale idroelettrica, il SIVU si è del resto proposto di
rimborsare la totalità dell'anticipo ricevuto.
21. - Pertanto occorre accogliere la domanda di rimborso del
l'anticipo presentato dalla commissione.
Sugli interessi
Sugli interessi convenzionali
22. - In forza dell'art. 9, 3° comma, del contratto, il con
traente rimborsa immediatamente alla commissione quanto ri
scosso in eccesso oltre agli interessi a decorrere dalla data della
fine o dell'interruzione dei lavori, oggetto del contratto. Ai sen
si dell'art. 9, 4° comma, del contratto, il tasso d'interesse che
si applica è quello del Fondo europeo di cooperazione moneta
ria per le sue operazioni in Ecu pubblicato il primo giorno lavo
rativo di ogni mese.
23. - La commissione ritiene di aver diritto agli interessi con
venzionali sull'importo di 83.928 Ecu a decorrere dal 17 gennaio
1991, data in cui l'anticipo è pervenuto al contraente. A suo pa
rere, infatti, a anche se quest'ultimo ha realizzato taluni lavori
fino al maggio 1991, questi non si riferivano alla costruzione del
la microcentrale idroelettrica propriamente detta e non riguarda vano quindi direttamente il progetto oggetto del contratto.
24. - Al tal riguardo dal ricorso della commissione risulta
che i lavori eseguiti dal contraente riguardavano le fasi I e II
del progetto che si era impegnato a realizzare. Ora l'art. 1 del
contratto, che determina il suo oggetto, stabilisce che il con
traente si impegna a realizzare il progetto di cui trattasi in base
al programma di lavoro che figura all'ali. I. In forza di questo
allegato, le due fasi di cui trattasi costituiscono, allo stesso tito
lo delle tre seguenti, parte integrante del progetto convenuto.
Alla luce di queste considerazioni, la commissione non può so
stenere che i lavori corrispondenti alle due prime fasi del pro
getto non fossero oggetto del contratto ai sensi dell'art. 9, 3°
comma, di quest'ultimo. 25. - Ne deriva che gli interessi convenzionali reclamati dalla
commissione decorrono solo dalla data di interruzione dei lavo
ri da parte del contraente. A tal riguardo la commissione ha
indicato nel suo ricorso che i lavori relativi all'oggetto del con
tratto sono continuati fino al 31 maggio 1991.
26. - Alla luce di queste considerazioni la domanda presenta ta dalla commissione per quanto riguarda gli interessi previsti all'art. 9, 3° comma, del contratto dev'essere accolta solo in
quanto questi interessi decorrono dal 31 maggio 1991.
Sugli interessi legali
27. - Oltre agli interessi convenzionali, la commissione ritiene di aver diritto, dopo la scadenza della nota di debito emessa
nei confronti del SIVU, il 28 febbraio 1993, a interessi moratori al tasso legale fissato ogni anno con decreto pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. 28. - Ai sensi dell'art. 1153, 1° comma, c.c. «nelle obbliga
zioni che si limitano al pagamento di una certa somma, i danni derivanti dal ritardo nell'adempimento consistono sempre solo nella condanna agli interessi al tasso legale, salvo le norme par ticolari vigenti in materia di commercio e di garanzia». Tutta via i contraenti possono derogare a questa disposizione, ad esem
pio convenendo un tasso di interessi diverso. 29. - Secondo l'interpretazione accolta dai giudici nazionali, gli
interessi moratori legali non possono cumularsi con gli interessi convenzionali. Infatti, questi ultimi, che decorrono fino al rim borso della somma dovuta, sono già destinati a risarcire il danno causato al creditore dal mancato ricevimento di tale somma.
30. - Poiché la commissione beneficia già degli interessi con venzionali previsti all'art. 9 del contratto, occorre quindi re
spingere la sua domanda per quanto riguarda gli interessi legali. 31. - Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (Ce) del consi
glio 17 giugno 1997 n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'Euro (G.U. L 162, pag. 1) occorre sostituire il riferimento all'Ecu con un riferimento all'Euro al tasso di un Euro per un Ecu.
32. - Di conseguenza il SIVU e la Hydro-Réalisations devono essere condannati in solido a pagare alla commissione la som ma di 83.928 Euro, oltre agli interessi convenzionali a decorrere dal 31 maggio 1991 e fino al completo pagamento del debito.
Per questi motivi, la corte (terza sezione) dichiara e statuisce:
Il Foro Italiano — 1999.
1) Il SIVU du pian d'eau de la Vallee du Lot, altrimenti de
nominato SIVU du pays d'accueil de la Vallèe du Lot, e la
Hydro-Réalisations SARL sono condannati in solido a pagare alla commissione delle Comunità europee la somma di 83.928
Euro, oltre agli interessi convenzionali a decorrere dal 31 mag
gio 1991 e fino al completo pagamento del debito.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
Ili
1. - Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della
corte 18 febbraio 1997 la commissione delle Comunità europee, in forza di una clausola compromissoria stipulata ai sensi del
l'art. 181 del trattato Ce, ha proposto nei confronti della SNUA
s.r.l. (in prosieguo: la «SNUA»), un ricorso avente ad oggetto il rimborso dell'acconto di 195.397 Ecu che essa ha versato per la realizzazione di un sistema integrato di raccolta e di riciclag
gio di rifiuti solidi in un impianto privato, maggiorato degli interessi pari a 43,09 Ecu per giorno di ritardo a decorrere dal
1° aprile 1988, nonché la condanna della SNUA a versarle l'im
porto di 60.000 Ecu a titolo di risarcimento del danno.
2. - L'8 gennaio 1988 la Comunità economica europea, rap
presentata dalla commissione, ha stipulato con la SNUA il con
tratto n. BM 441/86 (in prosieguo: il «contratto»), in forza del
regolamento (Cee) del consiglio 20 dicembre 1985 n. 3640, inte
so a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia
(G.U. L 350, pag. 29). Come corrispettivo del versamento di
un sostegno finanziario da parte della Comunità economica eu
ropea, la SNUA si è obbligata, in forza del detto contratto, ad effettuare tra il giugno 1987 e l'agosto 1988 una serie di
lavori, descritti nell'allegato al contratto.
3. - In caso di impossibilità di iniziare i lavori alla data stabi lita, la SNUA era tenuta, ai sensi dell'art. 4.3.1 del contratto, ad informare la commissione con almeno quindici giorni di an
ticipo e a proporre una nuova data, che avrebbe potuto essere
accettata o rifiutata dalla commissione entro trenta giorni. In
caso di rifiuto, il contratto sarebbe stato risolto di diritto e gli acconti ricevuti avrebbero dovuto essere rimborsati.
4. - Inoltre, ai sensi dell'art. 4.3.2 del contratto, la SNUA
doveva fornire alla commissione, entro tre mesi dalla firma del
contratto, e successivamente ogni semestre, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e sul conteggio delle spese sostenute.
5. - Ai sensi dell'art. 8, il contratto «può essere di pieno dirit
to risolto dalla commissione in caso di inadempienza da parte del contraente di uno degli obblighi derivantigli dal presente contratto, in particolare in caso di inosservanza delle disposi zioni di cui all'art. 4.3. Tale risoluzione diventa effettiva previa diffida ad adempiere, notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non seguita da esecuzione entro il termi ne di un mese». In tal caso, ai sensi del medesimo articolo, «il contraente deve immediatamente rimborsare alla commissio ne gli importi pagati come contributo finanziario maggiorati degli interessi a decorrere dalla data di ricezione di tali importi. Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca europea per gli investimenti alla data della decisione della commissione con cernente la concessione del progetto di contributo finanziario».
6. - Ai sensi dell'art. 13 del contratto, le parti convengono «di deferire alla competenza della Corte di giustizia delle Co munità europee qualsiasi eventuale controversia sulla validità,
l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto», che è disciplinato, in forza del suo art. 14, dalla legge italiana.
7. - Il 26 gennaio 1988 la commissione ha versato alla SNUA
l'importo di 195.397 Ecu, pari a un acconto del trenta per cento
sull'importo massimo del contributo comunitario al progetto. 8. - È pacifico che la SNUA non ha effettuato alcun lavoro
come corrispettivo di tale versamento prima del 7 dicembre 1994, vale a dire circa sette anni dopo la firma del contratto.
9. - Nel frattempo, per quattro volte la commissione ha inti mato alla SNUA di informarla dell'inizio dei lavori, in mancan za di che il contratto si sarebbe risolto di diritto: il 15 marzo
1989, assegnando come data ultima il 10 aprile 1989, il 12 luglio 1990, con termine fino al 30 settembre 1990, il 10 luglio 1991, con data limite fissata al 15 agosto 1991 e, infine, il 18 settem bre 1991: in tale ultima diffida si prevedeva che l'avvio dell'o
perazione avrebbe dovuto essere effettivo al 31 dicembre 1991,
pena la risoluzione a tale data. Soltanto il 5 novembre 1992, in assenza di risposta da parte della SNUA dopo l'ultima diffi
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
da ad adempiere, la commissione ha avvisato quest'ultima del
l'avvenuta risoluzione del contratto e del suo obbligo di rim
borsare l'acconto.
10. - La SNUA, da parte sua, per tre volte, vale a dire il
6 marzo 1989, il 24 settembre 1990 e il 22 agosto 1991, ha chie
sto una proroga del termine per l'esecuzione, deducendo ogni volta che il ritardo non le era imputabile, ma dipendeva da una
«forte opposizione locale» alla localizzazione inizialmente pre vista per il progetto, opposizione che avrebbe potuto essere su
perata soltanto da un provvedimento della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia che autorizzasse l'avvio dei lavori. Il prov vedimento che ha autorizzato l'attuazione del progetto in un
luogo diverso da quello inizialmente previsto è stato adottato
soltanto il 15 luglio 1993.
11.- Dopo la dichiarazione, da parte della commissione, del
la risoluzione di diritto del contratto, la SNUA non ha dato
seguito alle richieste di rimborso dell'acconto presentatele il 25
gennaio 1994, il 2 giugno 1994 e il 15 febbraio 1995.
Sulla risoluzione del contratto
12. - Secondo la commissione, in forza dell'art. 8 del contrat
to la risoluzione è divenuta effettiva il 31 dicembre 1991, poiché la SNUA, nonostante le svariate proroghe del termine, non ha
adempiuto le sue obbligazioni, elencate all'art. 4.3, pur essendo
stata regolarmente messa in mora. Le successive proroghe della
data di inizio dei lavori, concesse tenendo conto di una situa
zione di stallo indipendente dalla volontà della convenuta, non
equivarrebbero ad una rinunzia della commissione ad avvalersi
della clausola risolutiva espressa, la quale anzi è stata ricordata
in ognuna delle lettere inviate alla SNUA.
13. - La SNUA afferma, in primo luogo, che per il diritto
italiano la disposizione contenuta nell'art. 8 del contratto, quanto ai suoi effetti risolutivi, è soltanto una clausola di stile poiché, in forza dell'art. 1456 del codice civile italiano, come interpre tato dalla Corte suprema di cassazione, la risoluzione di diritto
è riservata alle ipotesi in cui essa sia stata espressamente pattui ta dalle parti in caso di inadempimento di un'obbligazione de
terminata. Orbene, nella sua genericità, l'art. 8, che — come
già indicato al punto 5 della presente sentenza — riguarda l'ina
dempimento «di uno degli obblighi», «in particolare in caso
di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4.3», non soddi
sferebbe tale requisito. 14. - La SNUA sostiene, in secondo luogo, che non possono
esserle imputate circostanze sulle quali essa non poteva esercita
re alcun controllo. Richiama in proposito il fatto che la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha attestato che la diligenza della
società non era in questione, in quanto il ritardo dipendeva da
un'opposizione politica locale al progetto, la quale ha infine
indotto le autorità a scegliere un nuovo sito. La commissione
stessa avrebbe ammesso che si trattava, nella fattispecie, di ra
gioni di forza maggiore, cosicché nessuna contestazione potreb be essere mossa alla SNUA e, in ogni caso, non si potrebbe far valere nei suoi confronti una clausola risolutiva espressa, la cui applicazione è soggetta alla condizione dell'imputabilità
dell'inadempimento ad uno dei contraenti.
15. - Secondo la SNUA, la risoluzione del contratto avrebbe
dunque potuto avvenire soltanto secondo la procedura prevista
dagli art. 1453 e 1454 del codice civile italiano. Le diffide invia
te dalla commissione alla SNUA potrebbero pertanto avere ef
fetto risolutivo soltanto ove una precisa domanda di risoluzione
fosse stata sottoposta al giudice per consentirgli di valutare la
congruità del termine lasciato alla parte inadempiente nonché
l'entità e la gravità dell'inadempimento. In tale contesto, in
combeva altresì alla commissione l'onere di provare la respon
sabilità del contraente all'origine dell'inadempimento. 16. - Non essendo stata ritualmente proposta alcuna doman
da di risoluzione del contratto, la SNUA conclude che la com
missione non può pretendere di trarre le conseguenze della riso
luzione, cioè il rimborso delle somme versate.
17. - Occorre rilevare in proposito che, giacché la facoltà di
risoluzione unilaterale attribuita alla commissione trova origine
nel combinato disposto degli art. 4.3 e 8 del contratto, la solu
zione della controversia dipende dagli effetti giuridici che devo
no essere loro attribuiti.
18. - Adita in forza di una clausola compromissoria, la corte
deve risolvere la lite in base al diritto nazionale applicabile al
contratto (v., in particolare, sentenza 18 dicembre 1986, causa
426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057, punto 4). Nel
Il Foro Italiano — 1999.
caso di specie, come indicato al punto 6 della presente sentenza, il diritto nazionale applicabile è quello italiano.
19. - Giova inoltre ricordare che ogni testo, quale il contratto
di cui trattasi, va interpretato alla luce del suo contesto. In pro
posito, il sostegno finanziario di cui la SNUA ha beneficiato
è stato disposto sulla base del regolamento 3640/85, il quale
prevede, in particolare all'art. 7, n. 2, che i sostegni sono con
cessi come corrispettivo di impegni dei destinatari, i quali devo
no tenere la commissione regolarmente informata dello stato
di realizzazione di tali impegni. 20. - In tale ambito, risulta che l'art. 8 del contratto è chiara
mente inteso come facoltà offerta alla commissione di risolvere
unilateralmente, sulla scorta di un criterio oggettivo, il vincolo
che la lega alla controparte, in particolare allorché quest'ultima non adempie le obbligazioni elencate all'art. 4.3 del contratto.
21. - Il diritto italiano dei contratti non considera una clauso
la del genere come invalida. L'art. 1456 del codice civile italia
no, infatti, consente ai contraenti di convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso di inadempimento di una
determinata obbligazione. L'imperativo di specificità richiesto,
per l'applicazione di tale norma, dalla Corte suprema di cassa
zione può essere considerato soddisfatto dal riferimento, conte
nuto nell'art. 8, agli obblighi elencati all'art. 4.3 del contratto, vertente sulle relazioni che il contraente deve far pervenire alla
commissione in conformità all'art. 7, n. 2, del regolamento 3640/85. Pertanto, per quanto riguarda la violazione degli ob
blighi di cui all'art. 4.3 del contratto, l'assoggettamento di que st'ultimo alla legge italiana non comporta che l'art. 8 sia priva to della sua portata risolutiva.
22. - Quanto all'argomento che la SNUA trae dal fatto che
l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali non le è impu
tabile, emerge dall'art. 8 del contratto che la facoltà di risolu
zione di diritto non è subordinata a una colpa del contraente,
bensì soltanto all'inadempimento di talune obbligazioni contrat
tuali, qualunque ne sia la causa o l'origine. 23. - Vero è che la giurisprudenza della Corte suprema di
cassazione subordina l'operatività delle clausole risolutive espresse di cui all'art. 1456 del codice civile italiano all'imputabilità del
l'inadempimento al contraente inadempiente; ciò non toglie che,
con l'art. 1322, lo stesso codice riconosce alle parti, nell'ambito
dell'autonomia contrattuale, il diritto di determinare liberamen
te il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Esso
non osta quindi a che le parti contraenti scelgano di introdurvi
una clausola risolutiva non soggetta alla condizione di imputa bilità dell'inadempimento al contraente, in deroga al regime co
mune dei contratti di diritto italiano.
24. - Nel caso di specie, l'intenzione delle parti di prevedere
specifiche modalità di risoluzione del contratto risulta chiara
mente, soprattutto alla luce della natura particolare dei rapporti tra la commissione e l'impresa cui essa eroga un aiuto sulla
base del regolamento 3640/85 nonché delle possibilità pratiche
per la commissione di seguire l'esecuzione del programma di
lavoro, che sono strettamente connesse alle relazioni che il con
traente deve trasmettere in conformità all'art. 4.3.
25. - Legittimamente, dunque, la commissione si è fondata
sull'art. 8 del contratto per dichiararne la risoluzione di diritto.
26. - Sotto questo punto di vista, la lettera inviata dalla com
missione alla SNUA il 18 settembre 1991 soddisfa i presupposti sanciti dall'art. 8 del contratto per la diffida ad adempiere, a
seguito della quale la risoluzione può divenire effettiva, e ciò
anche se essa non contiene alcun espresso riferimento all'art.
8 e concede alla SNUA un termine di più di un mese per
adempiere.
Sul rimborso dell'acconto
27. - Risulta dall'art. 8.3 del contratto che la SNUA è tenuta
al rimborso dell'acconto versato, dell'importo — non contesta
to — di 195.397 Ecu.
Sugli interessi
28. - Ai sensi dell'art. 8.3 del contratto, gli interessi sono
dovuti a decorrere dalla ricezione dell'acconto e al tasso appli
cato dalla Banca europea per gli investimenti alla data della
decisione della commissione concernente la concessione del con
tributo finanziario.
29. - Di conseguenza, la commissione ritiene che gli interessi
siano dovuti a decorrere dal 1° aprile 1988. Essa afferma che
la decisione di concessione è stata adottata I'll novembre 1986 e
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PARTE QUARTA
che il tasso di interesse allora applicabile era dell'8,05 per cen
to, cosicché l'importo degli interessi ammonta a 43,09 Ecu per
giorno di ritardo fino alla data del saldo completo del debito.
30. - In mancanza di qualsivoglia contestazione della SNUA
sul punto, nonché di qualunque altro elemento agli atti che pos sa rimettere in discussione tale valutazione, la domanda della
commissione per quanto riguarda l'importo degli interessi deve
essere accolta.
31. - In forza dell'art. 2, n. 1, del regolamento (Ce) del consi
glio 17 giugno 1997 n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'Euro (G.U. L 162, pag. 1), occorre rimpiaz
zare, per quanto riguarda l'ammontare della somma dovuta e
degli interessi, il riferimento all'Ecu con il riferimento all'Euro
in ragione di un Euro per un Ecu.
Sul risarcimento del danno
32. - Fondandosi sull'art. 1453 del codice civile italiano, la com
missione chiede inoltre la condanna della SNUA a corrispondere 60.000 Ecu a titolo di risarcimento del danno che essa avrebbe
subito a causa dell'inadempimento del contratto, danno consi
stente nell'ingiustificata immobilizzazione di fondi comunitari di
cui avrebbero potuto giovarsi altri progetti, nello spreco di risor
se umane e nella lesione alla credibilità dell'istituzione. 33. - La SNUA replica che, in mancanza di colpa da parte
sua, non può esserle attribuita alcuna responsabilità. 34. - La commissione contesta la mancanza di colpa e affer
ma che l'ordinaria diligenza contrattuale avrebbe dovuto quan tomeno indurre la SNUA ad avvertirla dell'esistenza di un ri
schio di inadempimento. 35. - Occorre rilevare in proposito che la competenza della corte,
fondata su una clausola compromissoria, è limitata alle doman
de derivanti da un contratto stipulato dalla Comunità o che sia
no in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da tale con tratto (v. sentenza Commissione/Zoubek, citata, punto 11).
36. - La disposizione di cui all'art. 1453 del codice civile ita
liano, che attribuisce al contraente la facoltà di chiedere, in ogni caso, il risarcimento del danno alla parte inadempiente, si ap
plica — in base alla lettera stessa della norma — a prescindere dal procedimento in esito al quale la risoluzione è stata ottenu ta. La commissione può dunque invocare legittimamente tale
norma, che si applica al contratto in forza del suo art. 14. 37. - Al fine di accertare la fondatezza di tale domanda oc
corre distinguere il periodo precedente la risoluzione del con tratto dal periodo successivo.
38. - Per quanto riguarda il primo periodo, il combinato dispo sto degli art. 4.3 e 8 del contratto attribuiva alla commissione la facoltà di trarre tempestivamente le opportune conseguenze dal
l'inosservanza, da parte dell'altro contraente, degli obblighi sot toscritti e di porre termine, anticipatamente e unilateralmente, al contratto. La commissione stessa, peraltro, ricorda che non era tenuta a concedere proroghe. Ciò considerato, essa non può aspet tarsi che la convenuta si assuma la responsabilità di un pregiudi zio derivante dalle decisioni o dall'inerzia della commissione stessa.
39. - Diversa è la situazione per quanto riguarda il periodo suc cessivo alla risoluzione del contratto, data l'illiceità del rifiuto del contraente di dare seguito alle richieste di restituzione. Tuttavia, per quanto riguarda in primo luogo l'ingiustificata immobilizza zione di fondi comunitari, occorre osservare, da una parte, che
gli interessi moratori addebitati alla convenuta devono avere la
conseguenza di annullare il danno economico che la Comunità avrebbe subito per il ritardo nel pagamento e, dall'altra, che, per quanto riguarda la perdita di fonti di finanziamento subita da al tri potenziali contraenti, la commissione non è legittimata ad in vocare a proprio vantaggio il danno eventualmente subito da terzi.
40. - Inoltre, quanto all'asserito spreco di risorse umane della commissione nel corso della fase giurisdizionale della lite, si de ve rilevare che le spese esposte dalle parti ai fini della procedura non possono in quanto tali, in ogni caso, essere considerate un danno distinto rispetto all'onere delle spese del giudizio.
41. - Infine, quanto agli altri danni dedotti, la commissione non li ha provati in maniera precisa e convincente.
42. - La domanda di risarcimento dei danni presentata dalla commissione dev'essere pertanto respinta.
Per questi motivi, la corte (quinta sezione) dichiara e statuisce:
1) La SNUA s.r.l. è condannata a pagare alla commissione delle Comunità europee l'importo di 195.397 Euro, maggiorato degli interessi pari a 43,09 Euro per giorno di ritardo a decorre re dal 1° aprile 1988 fino alla data del saldo completo del debito.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 20 aprile 1999, causa C-241/97; Pres. Rodriguez Igle
sias, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer (conci, conf.); Fòrsàk
ringsaktiebolaget Skandia.
Unione europea — Ce — Servizi — Assicurazioni — Normati
va nazionale — Riserve disponibili — Partecipazioni aziona
rie — Divieto — Deroga — Autorizzazione amministrativa — Necessità — Diritto comunitario — Compatibilità — Esclu sione (Trattato Ce, art. 177; direttiva 24 luglio 1973 n.
73/239/Cee del consiglio, recante coordinamento delle dispo sizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia
di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dal
l'assicurazione sulla vita, art. 18; direttiva 5 marzo 1979 n.
79/267/Cee del consiglio, recante coordinamento delle dispo sizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardan ti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed
il suo esercizio, art. 21). Unione europea — Ce — Servizi — Assicurazioni — Direttive
— Disposizioni relative alle riserve disponibili — Efficacia
diretta (Trattato Ce, art. 177; direttiva 24 luglio 1973 n.
73/239/Cee del consiglio, art. 18; direttiva 5 marzo 1979 n.
79/267/Cee del consiglio, art. 21).
Gli art. 18, n. 1, della prima direttiva del consiglio 24 luglio 1973
n. 73/239/Cee, recante coordinamento delle disposizioni legi slative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso
e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificato dall'art. 26 della direttiva del con
siglio 18 giugno 1992 n. 92/49/Cee, che coordina le disposi zioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che
modifica le direttive 73/239/Cee e 88/357/Cee (terza direttiva
«assicurazione non vita»), e 21, n. 1, della prima direttiva del
consiglio 5 marzo 1979 n. 79/267/Cee, recante coordinamen
to delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministra tive riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta
sulla vita ed il suo esercizio, come modificato dall'art. 27 della
direttiva del consiglio 10 novembre 1992 n. 92/96/Cee, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed ammini
strative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicu
razione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/Cee e
90/619/Cee (terza direttiva «assicurazione vita»), si oppongo no ad una norma giuridica nazionale che vieta alle compagnie di assicurazione di detenere, a titolo di loro riserve disponibili, azioni che rappresentano più del cinque per cento dell'insieme dei diritti di voto di una società per azioni nazionale o stranie
ra, senza autorizzazione amministrativa. (1) Le disposizioni degli art. 18, n. 1, della direttiva 73/239, come
modificato dall'art. 26 della direttiva 92/49, e 21, n. 1, della direttiva 79/267, come modificato dall'art. 27 della direttiva
92/96, sono sufficientemente precise ed incondizionate per es sere fatte valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti del
l'amministrazione e comportare l'inapplicabilità di una nor ma di diritto nazionale con esse incompatibile. (2)
(1-2) Non constano precedenti in termini. All'origine dei quesiti pregiudiziali risolti dalla pronuncia in epigrafe
si poneva la decisione con cui l'ispettorato delle finanze svedese aveva imposto ad una società (svedese) di assicurazioni di ridurre la propria partecipazione azionaria in un'altra società, attiva nel campo della dia lisi. Ciò, in conformità alle previsioni di una legge nazionale del 1982 che vieta alle compagnie di detenere un numero di azioni superiori al 5 per cento dei diritti di voto corrispondenti alla totalità delle azioni di società non esercenti l'attività assicurativa (al riguardo, va notato che nella massima ufficiale non è specificato che la soglia del 5 per cento si applica alle partecipazioni detenute in società che svolgono atti vità diverse da quella assicurativa).
Le enunciazioni della corte si fondano su un duplice ordine di argo mentazioni; sotto un profilo formale, l'inequivoco dettato delle disposi zioni oggetto del rinvio pregiudiziale (gli art. 18, n. 1, della direttiva 73/239 e 21, n. 1, della direttiva 79/267) preclude agli Stati membri ogni potere di interferenza nella scelta degli attivi eccedenti quelli previ sti a copertura delle riserve tecniche (in relazione alle quali, invece, è fissato un regime specifico al fine di garantirne la congruità: sul punto, ex multis, v. Bottiglieri, L'adeguamento della legislazione italiana sui te assicurazioni alle «terze direttive europee»-Le riserve tecniche, in Resp. civ., 1994, 559) sì da rendere manifestamente incompatibile la «regola del 5 per cento» introdotta dal legislatore scandinavo, a nulla rilevan do, in senso contrario, la prevista possibilità di derogare alla regola medesima in virtù di decisione discrezionale dell'autorità amministrati va (sulla illegittimità di procedimenti autorizzatoti che limitino l'eserci zio dei diritti e delle libertà garantiti ai singoli dalle norme comunitarie,
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