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sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv.Gonnelli) c. Pres. cons. ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei confronti diMeozzi e altro, nonché Soc. Air Dolomiti e altri (Avv. Bruni), Labozzetta e altri (Avv. Luciani),Zordani e altri (Avv. Giacchi, Valentini), Cheffi (Avv. D'Aloisio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 4 (APRILE 1995), pp. 193/194-205/206Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188798 .
Accessed: 25/06/2014 08:25
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
tuttora diritti speciali o esclusivi e che la sua offerta deve rite
nersi, pertanto, diritto spettante ad ogni operatore economico; — che la direttiva 90/388/Cee deve ritenersi immediata
mente applicabile nell'ordinamento italiano, successivamente
alla scadenza del termine assegnato allo Stato per conformar
si ad essa; — che la ricorrente di conseguenza non può invocare norme
dell'ordinamento interno contrastanti con l'anzidetta direttiva
per paralizzarne la operatività; — che, in particolare, non possono essere invocate a presup
posto dell'inoperatività della direttiva, successivamente alla sua
mancata tempestiva attuazione da parte dello Stato italiano, né
la carenza di apposite tariffe, potendo a tal fine supplire le ta
riffe attualmente vigenti (d.m. 19 marzo 1994, tabella 2) né quella
di sua specifica disciplina autorizzatoria concernente il settore,
non potendo la facoltà prevista dall'art. 2 della direttiva stessa
essere assunta, ove non esercitata, a ragione ostativa al regime
di libera concorrenza voluto da quest'ultima; — che non sussistono i presupposti di diritto e di fatto per
l'applicazione alla ricorrente dell'art. 8, 2° comma, 1. 287/90; — che il servizio per gruppi chiusi di utenti su rete privata
virtuale non potrebbe, allo stato, essere fornito, se non attra
verso linee affittate, essendo inapplicabile, a tacere di ogni altra
considerazione, il regime della concessione ad uso privato di
cui agli art. 213 e 276 cod. postale; — che, comunque, eventuali illegittimità della attività in con
creto espletata dalla società Telsystem attraverso le linee affitta
te non potrebbero essere fatte valere, in via di non consentita
preventiva autotutela, dalla ricorrente per rifiutare il servizio
richiesto, potendo, tutt'al più, tali illegittimità, ove ritenute sus
sistenti, formare oggetto di segnalazione alle autorità competenti; — che il rifiuto opposto alla Telsystem non appare, pertan
to, sorretto da alcuna delle cause giustificatrici invocate dalla
ricorrente; — che il provvedimento impugnato si rivela, d'altra parte,
immune anche dai vizi formali ad esso addebitati.
Considerata, quindi, che non sussistono i presupposti per l'a
dozione del richiesto provvedimento cautelare;
per questi motivi, il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sez. I, respinge la suindicata domanda incidentale di so
spensione.
188/89, in Raccolta, 3313), cioè delle imprese su cui i poteri pubblici
possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominan
te per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o di disciplina della attività (a sostegno di tale impostazione potrebbe deporre l'inseri
mento della Sip, ora Telecom, nell'elenco degli enti aggiudicatari di
cui all'allegato X della direttiva n. 90/531 sugli appalti di lavori e forni
ture nei c.d. settori esclusi);
3) il ricorso all'interpretazione conforme (su cui Corte giust. 13 no
vembre 1990, causa 106/89, Foro it., 1992, IV, 173, con nota di L.
Daniele), in virtù della quale il complesso di norme nazionali che defi
niscono la posizione di (esclusiva riservata alla) Telecom, deve essere
interpretato nel senso più vicino alla lettera ed alla ratio della direttiva;
nella specie, peraltro, determinando quest'ultima la liberalizzazione del
settore che vanifica l'esclusiva attribuita al concessionario Telecom, e
quindi un sostanziale stravolgimento e sovvertimento del precedente as
setto normativo, il contrasto appariva ed appare difficilmente risolvibi
le in via ermeneutica.
Quale che sia l'impostazione teorica prescelta, il Tar, una volta im
boccata la strada della applicazione dei principi comunitari, avrebbe
dovuto percorrerla fino in fondo, completando il proprio iter motiva
zionale che risulta, invece, in parte qua, superficiale e lacunoso; non
si può invocare, infatti, la nozione di efficacia diretta in modo cosi
approssimativo, ignorandone tutte le implicazioni cui si è accennato in
precedenza, e finendo per attribuire a tale nozione una portata onni
comprensiva ed «universale» che è al di là ed al di fuori dei reali con
torni individuati e definiti dalla giurisprudenza comunitaria.
Non si contesta tanto (o meglio, non soltanto) il diritto del Tar di
essere più «realista del re» quanto, piuttosto, il fatto che, ove ritenga
di doversi discostare dagli orientamenti della corte di Lussemburgo, il
giudice nazionale è tenuto a darne compiuta ed adeguata motivazione,
soprattutto quando, come in questo caso, la sua pronunzia pur se resa
in sede di «sospensiva», finisce per assumere (per una serie di ragioni,
non ultima la ormai prossima liberalizzazione dei servizi in contestazio
ne poc'anzi ricordata) un valore che trascende la normale portata dei
provvedimenti cautelari. [A. Barone]
Il Foro Italiano — 1995.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Bo
rea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Aw. Gonnelli) c. Pres.
cons, ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei
confronti di Meozzi e altro, nonché Soc. Air Dolomiti e altri
(Avv. Bruni), Labozzetta e altri (Avv. Luciani), Zordani e al
tri (Avv. Giacchi, Valentini), Cheffi (Avv. D'Aloisio).
Ricorsi amministrativi — Ricorso straordinario al capo dello
Stato — Opposizione — Trasposizione in sede giurisdizionale — Parere del Consiglio di Stato — Irrilevanza (D.p.r. 24 no
vembre 1971 n. 1199, semplificazione dei procedimenti in ma
teria di ricorsi amministrativi, art. 10, 12). Ricorsi amministrativi — Ricorso straordinario al capo dello
Stato — Opposizione — Controinteressato — Nozione — Fat
tispecie (D.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, art. 10). Lavoro in materia di navigazione marittima, interna ed aerea
— Piloti di aeromobile — Età massima (Cod. nav., art. 687,
731; d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279, regolamento recante modi
ficazioni al regolamento in materia di licenze, attestati e abili
tazioni aeronautiche, approvato con d.p.r. 18 novembre 1988
n. 566, art. 1).
Il parere del Consiglio di Stato, favorevole all'accoglimento del
ricorso straordinario, reso nonostante la proposizione dell'op
posizione di cui all'art. 10 l. 1199/71, non ne preclude né
condiziona la decisione in sede giurisdizionale, ove il ricorso
medesimo è stato comunque trasposto. (1) Rivestono la qualità di controinteressati sostanziali, portatori
di un'utilità diretta ed immediata alla conservazione dell'atto
normativo e generale impugnato, e sono pertanto legittimati a domandare la trasposizione in sede giurisdizionale del ricor
so straordinario al capo dello Stato i piloti, dipendenti di avio
linee reclamanti avverso il regolamento approvato con d.p.r.
27 marzo 1992 n. 279, nella parte in cui (art. 1, lett. a), a
talune condizioni, eleva a sessantacinque anni l'età massima
per il pilotaggio degli aeromobili. (2) L'art. 1, lett. a, d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279, nella parte in
cui, modificando l'art. 9 d.p.r. 18 novembre 1988 n. 566,
di approvazione del regolamento in tema di licenze del perso
nale aeronautico civile, consente ai piloti lo svolgimento dei
servizi di trasporto aereo di linea e non di linea sino al ses
santacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali
sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché almeno uno
dei piloti abbia un 'età inferiore ai sessanta anni, non contra
sta con il criterio di cui al § 2.1.10.1 dell'allegato 1 alla con
venzione di Chicago 7 dicembre 1944, secondo la quale lo
Stato contraente non permetterà (shall not permit) ai piloti
abilitati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età
di operare come pilota responsabile (pilot in command) su
aeromobili programmati per voli internazionali di linea o di
trasporto aereo non di linea a fine di lucro. (3)
(1-3) I. - Svolto dalle aviolinee di bandiera reclamo in via ammini
strativa con ricorso straordinario al capo dello Stato avverso l'art. 1, lett. a), d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279 (nella parte in cui a talune condi
zioni consente, cosi modificando il precedente d.p.r. 18 novembre 1988
n. 566, il pilotaggio sino al compimento del sessantacinquesimo anno
di età di aeromobili adibiti al servizio di trasporto aereo internazionale
di linea e non di linea), alcuni piloti, dichiarandosi controinteressati,
hanno svolto l'opposizione di cui all'art. 10 1. 1199/71, chiedendo la
trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, infatti tempestivamente attivata dalle compagnie ricorrenti.
In seguito alle (e nonostate le) opposizioni, da un lato ha preso avvio
il processo amministrative, dall'altro è tuttavia proseguito l'iter del ri
corso amministrativo che ha ricevuto, sull'assunto che i piloti opponen ti non potessero dirsi controinteressati, dalla sezione II del Consiglio
di Stato il favorevole parere 27 ottobre 1993, n. 787, cui non è però
di fatto conseguito il decreto presidenziale di accoglimento. Il Tar, con la decisione che si riporta, ritenuto il sussistere della pro
pria potestà di decidere circa l'ammissibilità del ricorso in tal guisa tra
sposto (a) perché alla data della propria decisione il ricorso straordina
rio non era stato ancora deciso e (b) perché, ove anche il parere già
espresso dal Consiglio di Stato abbia natura di per sé decisoria, quello cede alla decisione dell'organo giurisdizionale tuttavia investito del ri
corso, va però in contrario avviso al parere del Consiglio di Stato, e
individua nei piloti opponenti la veste di controinteressati in sede di
ricorso amministrativo, ove deve aversi principale riguardo al profilo
sostanziale, esibito da quanti possano dirsi portatori di una posi
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PARTE TERZA
Diritto. — Il tribunale deve darsi carico, anzitutto di verifica
re l'esistenza dei suoi poteri decisori, in relazione all'ammissibi
lità e ritualità degli atti di opposizione presentati tutti oltre i
termini di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso straor
dinario (2 settembre 1992) da vari gruppi di piloti e da una
società di navigazione aerea, come meglio specificate in epigra fe ed in fatto, ai quali, peraltro, lo stesso ricorso non era stato
notificato.
Tale questione — d'altronde verificabile d'ufficio — deve porsi
con particolare attenzione in relazione all'intervenuto parere della
sezione II del Consiglio di Stato, che, nonostante i vari atti
di opposizione, si è pronunciata ugualmente nel merito, ritenen
do pregiudizialmente irrituale l'opposizione per la trasposizione in sede giurisdizionale, attesa la natura di non controinteressati
dei trasponenti. Tale pronuncia non è idonea a condizionare in alcun modo
il tribunale, il quale può pertanto pronunciarsi senza preclusio ni sulla questione processuale in parola, per due motivi.
zione di vantaggio in ordine ad un bene della vita dipendente dal prov vedimento amministrativo impugnato (nella specie, quei piloti erano por tatori di un interesse, differenziato rispetto alla generalità, tutelabile
giuridicamente perché correlato al diritto al lavoro e concretamente vol
to alla conservazione del regolamento che ne eleva l'età lavorativa). II. - Circa la nozione di controinteressato nello specifico ambito del
ricorso straordinario al capo dello Stato, non si rinvengono precedenti in termini. Cons. Stato, sez. IV, 2 giugno 1981, n. 433, Foro it., Rep.
1981, voce Ricorsi amministrativi, n. 38, e Cons, giust. amm. sic., sez.
riun., 23 giugno 1992, n. 509, id., Rep. 1992, voce cit., n. 47, intendo
no che non sia controinteressato l'autorità emanante il provvedimento
impugnato, precisando tuttavia il collegio siciliano che l'art. 9 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199 si riferisce a! controinteressato «in senso
tecnico»; Tar Liguria 5 luglio 1988, n. 444, id., Rep. 1989, voce Giusti
zia amministrativa, n. 137, non ritiene sufficiente ad integrare la veste
di controinteressato l'essere parte formale del procedimento ammini strativo in contenzioso; Tar Sicilia, sede Catania, sez. I, 18 gennaio 1986, n. 19, id., Rep. 1987, voce Ricorsi amministrativi, n. 28, intende
la posizione giuridicamente qualificata di controinteressato valutabile
nei più lati termini ravvisabili con riferimento alla proposizione del ri
corso gerarchico che, al pari del ricorso straordinario, è nel sistema
legislativo rimedio amministrativo del tutto autonomo, disciplinato da
specifiche norme. In dottrina, L. Migliorini, Ricorsi amministrativi, voce àd\'Enciclo
pedia del diritto, 1989, XL, 697, indica che nel ricorso gerarchico pos sono intervenire soggetti diversi da quelli che devono obbligatoriamente esservi chiamati: sono tali anche i controinteressati non nominati nel
l'atto impugnato che intendano ad opponendum sostenere le ragioni dell ' amministrazione.
III. - In generale, è opinione corrente che, nell'ambito del processo amministrativo, soggetti controinteressati all'impugnazione da altri pro posta contro un provvedimento amministrativo sono coloro che dall'at
to abbiano acquistato una posizione giuridica di vantaggio in via imme diata (nel senso che l'attribuzione di quella posizione giuridica di van
taggio costituisce, in tutto o in parte, funzione dell'atto) e che quindi di quella posizione si troverebbero privati dall'annullamento dell'atto; oltre a questa condizione «sostanziale» si richiede, per configurare un
soggetto come controinteressato in senso processuale («controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce», secondo la dizione dell'art. 21 1. 6 dicembre 1971 n. 1034), che esso figuri nell'atto o sia facilmente individuabile sulla base dello stesso (condizione formale), il che signifi ca che il controinteressato deve esistere ed essere qualificabile come tale
al momento dell'emanazione dell'atto impugnato. In questo senso, tra
le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 1993, n. 531, Foro it., Rep. 1993, voce Giustizia amministrativa, n. 564; 28 maggio 1993, n.
388, ibid., n. 565; sez. V 6 ottobre 1993, n. 999, ibid., n. 566; 7 giugno 1993, n. 672, ibid., n. 567; 14 aprile 1993, n. 491, ibid., n. 568; 12
novembre 1992, n. 1289, id., Rep. 1993, voce cit., n. 570; Tar Lombar
dia, sez. I, 8 marzo 1990, n. 157, id., 1991, III, 89. Per identità di ragione, in tema di impugnazione di regolamento, non
sono configurabili posizioni di soggetti controinteressati: Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 1988, n. 427, id., Rep. 1989, voce cit., n. 550; sez. IV 6 febbraio 1984, n. 74, id., Rep. 1984, voce cit., n. 464; 15 dicembre
1981, n. 1086, id., Rep. 1982, voce cit., n. 525. Allo stesso modo, non è ritenuta configurabile la posizione di controinteressati nell'impu
gnazione di atti generali, attesa l'impossibilità di individuare prima del la loro effettiva applicazione titolari di interessi contrapposti. Tra le tante: Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 1987, n. 213, id., Rep. 1987, voce
cit., n. 642; 6 febbraio 1984, n. 74, id., Rep. 1984, voce cit., n. 464; Tar Valle d'Aosta 25 maggio 1984, n. 54, id., Rep. 1985, voce cit., n. 398. Ad esempio, in tema di impugnazione di strumenti urbanistici: Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 1989, n. 800, id., Rep. 1990, voce
Il Foro Italiano — 1995.
Anzitutto, come già evidenziato, alla data del passaggio in
decisione della causa non era stato ancora emanato il decreto
presidenziale di decisione del ricorso straordinario, sicché il pa rere del Consiglio di Stato non può avere nessuna efficacia im
peditiva della valutazione, da parte del giudice, dell'ammissibi
lità dell'atto di opposizione, che non è coperta da nessuna pro nuncia e non è perciò suscettibile di formare oggetto di un bis
in idem (cfr. Cons, giust. amm. sic. 22 dicembre 1988, n. 246,
Foro it., Rep. 1989, voce Ricorsi amministrativi, n. 18, a pro
posito dei limiti dell'impugnativa del decreto presidenziale «de
cisorio»). Non c'è dubbio che in tal caso spetti unicamente al
giudice valutare tale condizione dell'azione. Ne è riprova l'art.
10, 2° comma, d.p.r. n. 1199, per il quale il Tar, qualora rico
nosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale (an
che per inammissibilità dell'atto d'opposizione, n.d.r.), ma può essere ancora deciso in sede straordinaria, rimette gli atti al mi
nistero per l'istruzione della causa.
Ma anche a voler per ipotesi ritenere — seguendo un indiriz
cit., n. 586; 12 aprile 1989, n. 234, id., Rep. 1989, voce cit., n. 564; 7 giugno 1984, n. 434, id., Rep. 1985, voce Edilizia e urbanistica, n.
313; 18 marzo 1980, n. 270, id., Rep. 1981, voce Giustizia amministra
tiva, n. 564; Tar Marche 22 marzo 1991, n. 134, id., 1992, III, 406.
IV. - La nozione di controinteressato è viceversa più ampia, pur nello
stesso ambito del processo amministrativo, in tema di legittimazione ad appellare che deve essere riconosciuta oltre che alle parti necessarie
del giudizio di primo grado, ai soggetti che, pur non essendo controin teressati in senso proprio in quanto non direttamente contemplati dal l'atto o comunque da esso non facilmente identificabili, siano tuttavia
portatori di un interesse legittimo, di una situazione di vantaggio in
ordine ad un bene della vita dipendente dal potere amministrativo cui
quel bene è soggetto, ma dotata di autonomia. Tra le più recenti, Cons.
Stato, sez. VI, 28 maggio 1993, n. 388, id., Rep. 1993, voce cit., n.
377; Cons, giust. amm. sic. 1° giugno 1993, n. 198, ibid., n. 378; Cons.
Stato, sez. V, 22 febbraio 1993, n. 275, ibid., n. 572. In generale, circa la figura del controinteressato nel processo ammi
nistrativo, v. i richiami di R. Perna a Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio
1992, n. 209, id., 1993, III, 394. V. - L'opposizione al ricorso straordinario proposta dal controinte
ressato ai sensi dell'art. 10 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, quando sia conforme al diritto, e cioè proposta nelle forme e nei termini pre scritti, pone fine al ricorso medesimo, con la conseguenza che l'autorità decidente perde il potere di pronunciarsi sul ricorso e l'eventuale deci
sione sopravvenuta dopo la trasposizione del gravame in sede giurisdi zionale diviene improduttiva di effetti: per l'affermazione del principio, v. Cons. Stato, sez. I e II riun., 18 dicembre 1991, n. 1719, id., Rep. 1993, voce Ricorsi amministrativi, n. 62 (secondo la quale però, nel
caso di tardiva opposizione dell'amministrazione ad un ricorso straordi nario e di omesso deposito da parte del ricorrente dell'atto di costitu zione in sede giurisdizionale, non si verifica la trasposizione in sede
giurisdizionale del ricorso straordinario, con la conseguenza che il Con
siglio di Stato, dopo aver accertato la tardività dell'opposizione, può pronunziarsi sul ricorso straordinario); sez. II 21 gennaio 1981, n. 456, id., Rep. 1983, voce cit., n. 18; sez. VI 22 dicembre 1983, n. 917, id., Rep. 1984, voce cit., n. 23 (secondo la quale, a seguito della trasposi zione del ricorso straordinario alla sede giurisdizionale, è da ritenere che la riattivazione del procedimento amministrativo ha luogo allorché la dichiarazione di inammissibilità del ricorso giurisdizionale derivi dal la irritualità dell'atto di opposizione); Tar Veneto 19 dicembre 1980, n. 973, id., Rep. 1981, voce cit., n. 36.
VI. - Sulla centralità del parere del Consiglio di Stato nell'ambito del ricorso straordinario al capo dello Stato, «in cui la competenza in
capo al presidente della repubblica dell'atto decisorio finale ha ormai carattere formale e giustificazione meramente storica», v. Cons. Stato, comm. spec., 3 maggio 1991, n. 16, id., 1992, III, 384.
In dottrina, v. anche G. Paleologo, Ricorso straordinario, voce del
l'Enciclopedia giuridica Treccani, 1991, XXVII, il quale, tra l'altro, nota «come nessun rimedio sembra dato contro l'omissione di decisione sul ricorso straordinario».
VII. - Anche nel merito la decisione del Tar Lazio si discosta dal
parere del Consiglio di Stato, l'una escludendo e l'altro ritenendo il sussistere del denunciato vizio di legittimità della norma regolamentare, alla stregua del suo supposto contrasto con il § 2.1.10.1 dell'allegato 1 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ai cui criteri, ovve ro al cui testuale disposto (questa la differente interpretazione offerta dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato) deve uniformarsi, secondo quanto pone l'art. 731, 4° comma, c. nav., il regolamento relativo ai casi ed alle modalità di rilascio, rinnovo, reintegrazione, sospensione e revoca delle licenze aeronautiche.
Orbene, quell'allegato tecnico ai sottoparagrafi 2.1.10.1 e 2.1.10.2
rispettivamente reca una norma cogente (standard) ed una mera racco mandazione (recommendation), secondo le quali lo Stato contraente
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
zo giurisprudenziale che sembra conferire natura decisoria an
che al semplice parere, ammettendone la revocazione prima an
cora dell'emanazione del d.p.r. (Cons. Stato, ad. gen., 4 aprile
1991, n. 23/91, id., Rep. 1992, voce cit., n. 29) — la rilevanza
del parere del Consiglio di Stato sul punto dell'ammissibilità
dell'opposizione, essa dovrebbe cedere comunque alla pronun cia del giudice, una volta che questo sia investito della questio
ne, in base al principio di tendenziale preferenza per il procedi mento giurisdizionale. Ed infatti:
— il ricorso straordinario è rimedio singolare, anomalo, ca
ratterizzato da limitato contraddittorio, che si svolge interamente
a livello governativo (Corte cost. 31/75, id., 1975, I, 1336); — il principio di alternatività in tanto è costituzionale in quan
to fondato sulla «piena libertà» delle parti di adire la tutela
giurisdizionale (Corte cost. 78/66, id., 1966, I, 1206); — l'intero procedimento istruttorio e decisionale spetta al
l'amministrazione statale, la quale può anche dissentire dall'or
gano consultivo per ragioni di interesse generale e che si colloca
non permetterà (shall not permit) ai titolari di licenza di pilota che ab
biano raggiunto il loro sessantesimo anno d'età di operare come piloti responsabili (pilot-in-command) e non dovrebbe permettere (should not
permit) loro di operare come co-piloti (co-pilot) su aeromobili program mati in voli internazionali di linea o in operazioni internazionali di tra
sporto aereo non di linea a fine di lucro. L'art. 9 d.p.r. 18 novembre 1988 n. 566, di approvazione del regola
mento previsto dal detto art. 731, dopo aver disposto in via generale che le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al 2° comma derogava a tale limite, riducendolo al compi mento del sessantesimo anno di età per alcune categorie, tra cui i piloti
impiegati nei servizi di trasporto di linea e non di linea. La deroga è stata modificata dal successivo d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279 che ora
pertanto dispone: «Il limite di cui al 1° comma (scil.: il compimento del sessantacinquesimo anno di età) è ridotto al compimento del sessan tesimo anno di età per (...) i piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo
pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino
al sessantacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali sia
prescritto l'impiego di più di un pilota purché almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni».
La «differenza» scaturente dalla modificazione del regolamento in
punto di età massima dei piloti, apportata dal d.p.r. 279/92 è stata
quindi «notificata» con nota di Civilavia del 2 luglio 1992 al consiglio dell'Icao ai sensi dell'art. 38 della convenzione di Chicago, secondo
il quale, infatti, ogni Stato che ritenga necessario adottare regolamenti 0 sistemi pratici differenti in qualche particolare da quelli stabiliti da
uno standard internazionale, notificherà immediatamente all'organizza zione per l'aviazione civile internazionale — Icao — le differenze fra 1 propri metodi e quelli stabiliti dallo standard internazionale onde con
sentirne la comunicazione a tutti gli altri Stati.
La normativa interna è peraltro arricchita anche dall'art. 687 c. nav., nel testo aggiuntò dalla cit. 1. 213/83 che, in tema di licenze del perso nale aeronautico civile, dispone che si provveda con regolamento al
recepimento dei «principi generali» contenuti negli allegati alla conven
zione di Chicago, «osservato anche il criterio direttivo dell'uniformità
di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della
disciplina vigente nei vari Stati».
Il recepimento è stato attuato con d.p.r. 4 luglio 1985 n. 461, che
all'art. 1 ha fissato al ministro dei trasporti i criteri direttivi da rispetta re nell'emanazione delle disposizioni tecniche concernenti le materie og
getto degli allegati alla convenzione di Chicago, distinguendo tra le di
sposizioni contenute nei detti allegati quelle definite come «norme», da introdursi nell'ordinamento nazionale con carattere cogente, e quelle definite come «pratiche raccomandate», da introdursi come indirizzi
di comportamento discrezionalmente adottabili; e all'art. 3 ha anticipa to l'emanazione di apposito d.p.r. (il successivo d.p.r. 566/88, ora emen
dato nel d.p.r. 279/92) relativo al tema delle licenze del personale di
volo, salva l'ulteriore emanazione di disposizioni tecniche ministeriali.
Vili. - Respingendo il ricorso e discostandosi dal parere offerto dal
Consiglio di Stato, Tar Lazio allora osserva a) che oggetto del recepi mento sono non le singole disposizioni della convenzione, bensì' i suoi
«principi», in quanto, poi, applicabili alla stregua della normativa in
terna e b) che l'obbligo di conformazione alle norme cogenti convenzio
nali è posto dal d.p.r. 461/85, art. 1, riguardo alle sole disposizioni tecniche ministeriali e non ai regolamenti governativi, concludendo che
il d.p.r. 279/92, impugnato, non viola il criterio convenzionale che fis
sa l'età limite per il pilota comandante in senssanta anni, atteso che
tale criterio esprime soltanto un parametro tendenziale e, comunque, la stessa convenzione, consentendo la notifica delle «differenze», attri
buisce a ciascuno Stato contraente potestà di deroga. IX. - Sulla questione si sono espresse anche parte delle decisioni rese
Il Foro Italiano — 1995.
in posizione di preminenza rispetto alle altre parti del procedi mento (Corte cost. 148/82, id., 1983, I, 288);
— il contenuto decisorio del parere, da cui discende la sua
tendenziale impossibilità di riesame, non ha natura integralmente
giurisdizionale, attesa l'esclusività dell'attribuzione al consiglio dei ministri di disattenderlo in vista dei supremi interessi pub blici (Cons. Stato, sez. Ili, 3 luglio 1990, n. 867, id., Rep. 1992, voce cit., n. 30);
— la notificazione dell'opposizione, priva l'amministrazione
del potere di decidere il ricorso straordinario quando comunque il giudice sia stato investito dell'affare ad opera del ricorrente, che si sia costituito in giudizio: per effetto della costituzione
del ricorrente straordinario innanzi al Tar, assimilabile ad un
atto di riassunzione, si verifica la trasposizione (cfr. Cons. Sta
to, sez. II, 21 gennaio 1981, n. 456/80, id., Rep. 1983, voce
cit., n. 18; sez. riun. I e II 18 dicembre 1991, n. 1719, id.,
Rep. 1993, voce cit., n. 62); — l'art. 13, lett. a), d.p.r. n. 1199 prevede, come unica ipo
dalia Pretura del lavoro di Roma, innanzi ai cui magistrati sono ricorsi
per la reintegrazione nel posto di lavoro numerosi piloti collocati in esodo dalle compagnie medesime al compimento del sessantesimo anno
di età sul dedotto presupposto della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 914 c. nav. per cancellazione dal pertinente albo.
Del copioso contenzioso sono traccia le decisioni riportate in questo stesso fascicolo, parte prima, che, con le ulteriori che infra si menzio
nano, tutte inedite a quanto consta, testimoniano l'articolazione delle
soluzioni finora offerte.
Dunque si rinvengono: a) nel senso della legittimità del d.p.r. 279/92: Pret. Roma 24 otto
bre 1994, giud. Vetritto, in causa Siracusa c. Alitalia, e Pret. Roma
29 novembre 1993, giud. Perra, in causa Labozzetta c. Alitalia;
ti) nel senso della sua almeno parziale legittimità, nella parte in cui
dispone circa i copiloti (riguardo ai quali vi è soltanto una raccomanda
zione): Pret. Roma 6 giugno 1994, che si riporta; Pret. Roma 10 luglio 1993, giud. Garzia, in causa Battistuzzi c. Alitalia;
c) nel senso della sua illegittimità e della conseguenziale necessità di
allora disapplicarlo: Pret. Roma 4 luglio 1994, che si riporta; Pret. Ro
ma 16 giugno 1994, giud. Pascarella, in causa Fogliani c. Ati;
d) nel senso dell'indifferenza della questione, atteso che il § 2.1.10
si riferisce al regime dei voli internazionali ed il pilota ricorrente effet
tuava soltanto voli nazionali: Pret. Roma 21 luglio 1994, giud. Coc
chia, in causa Pontrandolfo c. Ati; Pret. Roma, ord. 28 ottobre 1993,
giud. Corsetti, in causa Primicerio c. Ati.
Circa l'applicabilità della normativa Icao all'interno degli ordinamenti
statali, v. F. Lattanzi, Organizzazione dell'aviazione civile internazio nale (Icao), voce dell' Enciclopedia del diritto, 1981, XXXI, 255 ss., secondo la quale la stessa convenzione nulla dice nel senso dell'applica zione immediata nei singoli ordinamenti interni della normativa Icao
(a differenza del trattato di Roma, art. 189, riguardo alla diretta appli cazione dei regolamenti Cee) e, anzi, nella giurisprudenza degli Stati
membri si è delineata chiaramente la tendenza ad escludere l'applicazio ne degli allegati tecnici tutte le volte che essi incidano su leggi nazionali in vigore.
X. - Circa la questione se i d.p.r. 566/88 e 279/92 siano da ritenersi
regolamenti delegati di esecuzione (e di cui alla 1. 23 agosto 1988 n.
400, art. 17, 1° comma, lett. ti), aventi natura sostanziale di legge e
per tali emanabili soltanto una tantum (col che l'emanazione del d.p.r. 566/88 avrebbe esaurito il potere regolamentare del governo), essa è
risolta in senso negativo da tutte le decisioni sopra richiamate che riten
gono quei decreti normativi di natura regolamentare ed esercizio di po testà normativa accessoria cui è estranea l'applicabilità delle garanzie
previste dall'art. 76 Cost, per i decreti legislativi (di cui all'art. 4 1.
400/88). Conf. Tar Lazio, sez. I, 1° febbraio 1989, n. 121, Foro it..
Rep. 1989, voce Legge, decreto e regolamento, n. 42 e id., 1990, III,
435, in motivazione. XI. - Infine l'ultima questione: se anche ai piloti ultrasessantenni sia
applicabile il regime di stabilità reale del posto di lavoro.
L'art. 4, 2° comma, 1. 11 maggio 1990 n. 108, sulla disciplina dei
licenziamenti individuali, indicando l'area di «non applicazione» del no
vellato art. 18 statuto, con duplice negazione dichiara tale disposizione
applicabile — con correlativo conferimento di stabilità reale al relativo
rapporto di lavoro — in favore dei prestatori ultrassessantenni in pos sesso dei requisiti pensionistici che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 6 1. 29 dicembre 1990 n. 407 (innovativo dell'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con 1. 26 febbraio
1982 n. 54, nella parte in cui consente facoltà di opzione anche ai lavo
ratori che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, sempre che non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pen sione di vecchiaia).
Se anche infatti Corte cost. 31 gennaio 1991, n. 41, id., 1991, I,
1030, ha esteso l'applicabilità del regime di stabilità reale anche al rap
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PARTE TERZA
tesi di pronuncia di inammissibilità del decreto presidenziale,
quella che «riconosce che il ricorso non poteva essere proposto».
Spetta dunque al tribunale valutare l'ammissibilità della con
dizione della legittimazione all'opposizione ex art. 10 cit.
Non v'è dubbio che la trasposizione può essere richiesta da
un controinteressato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 1988, n. 725, id., Rep. 1988, voce cit., n. 10), ma tale qualifica de
v'essere valutata in termini diversi da quelli del processo giuri sdizionale quantomeno di primo grado, principalmente preordi nati ad assicurare l'integrità del contraddittorio attraverso un
onere partecipativo a carico del ricorrente, mentre in sede di
ricorso amministrativo ciò che più conta è la prevalenza e prio rità della completa tutela giurisdizionale di tutti coloro che so
no interessati, in senso positivo o negativo, dall'agire dell'am
ministrazione, in relazione alla diversa natura e struttura dei
due procedimenti, sopra ricordata.
Cosi, nel giudizio di primo grado innanzi al Tar la nozione
di controinteressato si connota — ai sensi dell'art. 21 1. 1034/71
e dell'art. 36 r.d. 1054/24 — di due concorrenti elementi uno
formale (possibilità di agevole riconoscibilità sulla base dell'at
to impugnato) e sostanziale (interesse qualificato e differenziato
alla conservazione dell'atto medesimo). In questo senso è con
corde la giurisprudenza, preoccupata di non gravare il ricorren
te di eccessivi oneri di ricerca delle controparti, tenuto anche
conto della brevità dei tempi per l'impugnazione (cfr., da ulti
mo, Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 1993, n. 531, id., Rep. 1993,
voce Giustizia ammministrativa, n. 564).
porto di lavoro subordinato del personale navigante delle imprese di
navigazione aerea, la peculiarità del rapporto previdenziale della gente dell'aria, governato dalla speciale 1. 13 luglio 1965 n. 859, per come modificata dalla 1. 31 ottobre 1988 n. 480, porrebbe, nell'opinione delle
compagnie resistenti alle domande di reintegrazione, i piloti ultrasessan
tenni fuori dalla sfera di esercizio della facoltà di opzione prevista per
gli altri lavoratori dalle leggi 54/82 e 407/90. Ciò in quanto l'art. 4
1. 480/88 dispone che i piloti debbano essere iscritti allo speciale fondo
di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di naviga zione aerea soltanto fino al compimento dei sessanta anni di età ed
in quanto l'art. 5, n. 2, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503, recante norme
per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici in attuazione della delega conferita con 1. 23 ottobre 1992 n.
421, conferma i limiti di età posti dalle disposizioni antecedenti alla
sua entrata in vigore (1° gennaio 1993). I giudici del lavoro chiamati a dirimere la questione si sono anche
a questo riguardo espressi in modo articolato:
a) nel senso della stabilità reale del rapporto di lavoro del pilota pur ultrasessantenne, con conseguente sua reintegrabilità nel posto di lavo
ro, atteso che l'art. 4 1. 859/65 (per come modificato dall'art. 1 1. 480/88), benché limitando l'iscrizione obbligatoria al fondo di previdenza per il personale di volo ai dipendenti di età inferiore agli anni sessanta, ha comunque mantenuto facoltà d'iscrizione per coloro che ne avessero avuto titolo alla data di entrata in vigore della legge modificativa ed
atteso altresì' che il d.leg. 503/92 indirettamente conferma, riferendovi
si, l'applicabilità anche alla gente dell'aria dell'istituto dell'opzione per la permanenza nel posto di lavoro dopo il compimento del sessantesimo
anno: Pret. Roma 6 giugno 1994, che si riporta; Pret. Roma 29 novem bre 1993, cit.; Pret. Roma 10 luglio 1993, cit.; Pret. Roma, ord. 28
ottobre 1993, cit. (bissata, quest'ultima, dall'ordinanza 5 gennaio 1994, giud. Corsetti, con la quale, nella medesima vicenda processuale, preso atto dell'avvenuta reintegrazione del pilota nel posto di lavoro, ma non
nella funzione, e della non coercibilità del relativo obbligo, è stato ordi
nato all'azienda di almeno adottare le opportune iniziative al fine di
consentire al lavoratore non utilizzato l'effettuazione delle ore di volo
necessarie per il mantenimento della validità del brevetto di pilota pro
fessionista); b) in senso contrario, Pret. Roma 21 luglio 1994, cit. (secondo la
quale, al compimento del sessantesimo anno di età del lavoratore —
nella specie pur avvenuto il 22 ottobre 1992 — il rapporto di lavoro
entra ex art. 11 1. 604/66, nel regime di libera recedibilità con obbligo
per il datore al mero peawiso, ovvero alla relativa indennità sostituti
va: il pretore non menziona peraltro l'art. 6, 2° comma, 1. 108/90, che abroga l'art. 11, 1° comma, 1. 604/66); Pret. Roma, ord. 29 no vembre 1993, giud. De Masi, in causa Cotroni c. Ati;
c) non si pronuncia Pret. Roma 12 giugno 1993, giud. Rivellese, in
causa Zaffarano c. Alitalia, che respinge l'istanza di reintegrazione per mancata formulazione da parte del lavoratore dell'opzione di prosecu zione del rapporto di lavoro.
II licenziamento per raggiunti limiti d'età intimato al lavoratore che, abbia validamente optato per la prosecuzione del rapporto dopo il com
pimento dell'età pensionabile è nullo secondo Cass. 20 agosto 1993, n.
Il Foro Italiano — 1995.
Diversamente deve atteggiarsi la nozione di controinteressato
ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati alla trasposi zione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. In questo
caso, infatti, l'elemento formale non può che essere recessivo, dovendosi privilegiare l'altro di natura sostanziale, per assicura
re la reale affermazione dei principi costituzionali della tutela
giurisdizionale dei diritti ed interessi, dell'eguaglianza, del dop pio grado di giurisdizione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez.
Y, 15 giugno 1992, n. 558, id., Rep. 1992, voce cit., n. 400),
principi che, attenendosi al criterio formale, rischierebbero di
essere travolti dall'esito di un procedimento solo paragiurisdi
zionale, dove il contraddittorio è incompleto e l'imparzialità del
l'organo decidente negata in radice per la possibilità di disatten
dere per ragioni politiche il parere del Consiglio di Stato.
La legittimazione a richiedere la trasposizione dev'essere, dun
que, riconosciuta anche a coloro che, pur non essendo controin
teressati in senso proprio, in quanto non direttamente contem
plati nell'atto o da esso non facilmente identificabili, siano tut
tavia portatori di una posizione di vantaggio in ordine ad un bene
della vita dipendente dal potere amministrativo, di cui quel bene
è oggetto. Nello stesso senso si è, d'altronde, espressa la giuri
sprudenza più recente in merito alla legittimazione a proporre
appello avverso le sentenze dei Tar, per la quale la tematica dei
principi costituzionali in gioco e la conseguente esigenza di am
pliare la nozione di controinteressato è pressoché identica (Cons.
Stato, sez. VI, 28 maggio 1993, n. 388, id., Rep. 1993, voce cit., nn. 377, 565; sez. V 22 febbraio 1993, n. 275, ibid., nn. 438, 572).
8825, Foro it., Rep. 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 1529; 13 novem bre 1992, n. 12233, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1729, ed illegittimo secondo Cass. 17 marzo 1993, n. 3135, id., Rep. 1993, voce cit., n. 516.
Sulla legittimità dell'esercizio del diritto di opzione per la prosecuzio ne del rapporto di lavoro da parte del dirigente, v. Corte cost. 8 giugno 1994, n. 225, id., 1994, I, 2022, e da parte dell'autoferrotramviere, v. Corte cost. 8 maggio 1990, n. 226, id., 1991, I, 3283.
Nel pacifico senso dell'illegittimità del licenziamento ad nutum, fin ché consentito dall'art. 11 1. 604/66, nei confronti del lavoratore che avesse raggiunto l'età del pensionamento di vecchiaia, e fosse intimato antecedentemente alla data detta ed in previsione di quella, ancorché il datore di lavoro differisse gli effetti del licenziamento al periodo suc cessivo al raggiungimento dell'età pensionabile del lavoratore, v., da
ultimo, Cass. 1" febbraio 1993, n. 1186, id., Rep. 1993, voce cit., n.
1531; 10 giugno 1992, n. 7111, id., 1992, I, 2650. XII. - Seguono l'orientamento (implicitamente presupposto da Pret. Ro
ma, ord. 5 gennaio 1994, in causa Primicerio c. Ati, cit.), secondo il
quale rientra nella competenza del giudice che ha emesso il provvedi mento di urgenza il potere di disporre tutte le misure necessarie per l'effettiva esecuzione dello stesso: Cass. 4 maggio 1993, n. 5152, id.,
Rep. 1993, voce Esecuzione forzata in genere, n. 35; 16 settembre 1983, n. 5608, id., Rep. 1983, voce Provvedimenti dì urgenza, n. 97; Pret.
Roma 12 marzo 1992, id., Rep. 1992, voce cit., n. 85; Pret. Milano 11 novembre 1991, ibid., n. 87; Pret. Grosseto 11 settembre 1984, id.,
Rep. 1985, voce cit., n. 56.
Distingue, invece, al fine dell'individuazione del giudice competente per l'attuazione di un provvedimento cautelare e d'urgenza, a seconda
che il beneficiario del provvedimento stesso abbia preferito ricorrere alla forma coattiva diretta o, invece, si sia avvalso, come gli è alternati vamente consentito, della normale procedura di esecuzione forzata no tificando alla controparte il titolo e l'intimazione ad adempiere, Cass. 11 novembre 1982, n. 5947, id., Rep. 1982, voce cit., n. 90: nella prima ipotesi, infatti, giudice competente è quello che ha emesso il provvedi mento o quello competente per il merito, se risulta già instaurato il
relativo giudizio; nella seconda, invece, competente è il giudice della
esecuzione secondo le regole ordinarie e cosi quello del luogo ove il
provvedimento deve essere eseguito. Nel senso che l'ordine di reintegrare il lavoratore illegittimamente li
cenziato è insuscettibile di esecuzione forzata: Cass. 4 settembre 1990, n. 9125, id., Rep. 1990, voce Lavoro (rapporto), n. 1863; 13 aprile 1985, n. 2458, id., 1986, I, 1655; nonché Pret. Monza 1° agosto 1992,
id., Rep. 1992, voce Provvedimenti di urgenza, n. 131, e Corriere giur., 1992, 1367, con nota di Tavormina, resa nell'ambito della richiesta di attuazione della reintegrazione d'urgenza ottenuta da Funari nei con fronti della soc. Rti.
Nel contrario senso dell'ammissibilità dell'esecuzione forzata dell'or dine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: Pret. Milano
22 dicembre 1992, Foro it., Rep. 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 1569; Pret. Milano 26 novembre 1992, ibid., voce Esecuzione forzata di ob
blighi di fare o di non fare, n. 3; Pret. Roma 12 marzo 1992, id.,
Rep. 1992, voce Provvedimenti di urgenza, n. 86; Pret. Sassari 13 di cembre 1985, id., 1986, I, 1656.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Tale orientamento espansivo della figura di controinteressato
trova piena applicazione nei casi di impugnativa di atti a conte
nuto generale e normativo, come i regolamenti — quale è, ap
punto, il provvedimento che qui interessa — per i quali, infatti, la giurisprudenza ha da sempre ritenuto l'inconfigurabilità di
controinteressati in senso tradizionale, in relazione anche all'im
possibilità di una loro agevole individuazione (Tar Lazio, sez.
II, 27 giugno 1992, n. 1549; Tar Campania, sez. Salerno 28
giugno 1990, n. 227). Se si facesse rigida applicazione al caso
di specie di tale indirizzo ne risulterebbe leso il principio di ef
fettività e completezza della tutela giurisdizionale, poiché il con
trointeressato sostanziale, ritenuto non legittimato alla trasposi
zione, si potrebbe vedere leso irrimediabilmente dalla propaga zione ultra partes degli effetti della decisione sul ricorso
straordinario, che caducasse l'atto regolamentare. Nella specie, non v'è dubbio che i piloti abbiano la qualifica
di controinteressati sostanziali, essendo portatori — in quanto tali — di un interesse, differenziato rispetto alla generalità e
tutelabile giuridicamente in quanto correlato al diritto al lavo
ro, alla conservazione del regolamento, che ha elevato l'età di
permanenza in servizio.
Al riguardo non appaiono consistenti le eccezioni formulate
dalle ricorrenti, secondo cui, in relazione alla tendenza normati
va in atto, l'atteggiamento dei lavoratori sarebbe quello di con
trastare tale tendenza, e quindi non vi sarebbe un interesse al
l'elevazione del limite d'età dei piloti, come disposta dall'impu
gnato decreto ministeriale. Si tratta di argomentazioni generiche e di puro fatto, che non valgono a scalzare l'esistenza di una
posizione differenziata e qualificata — dallo stesso regolamento ministeriale — dei piloti a rimanere in servizio, per soddisfare
una serie di interessi di natura patrimoniale, professionale ed
esistenziale di ovvia evidenza. Senza considerare, poi, che tutta
la recente legislazione tesa ad innalzare il limite d'età per cate
gorie dotate di elevata e non facilmente sostituibile professiona lità (presidi scolastici, dirigenti statali, primari ospedalieri) ov vero di intere categorie, come i dipendenti dello Stato (cfr. art.
16 d.leg. 503/92) non è stata certo osteggiata dalle categorie
interessate, le quali, anzi, hanno instaurato un elevato conten
zioso per estendere il più possibile l'area dei destinatari, o, quan
tomeno, hanno inoltrato numerose domande di applicazione delle
predette normative, come è stato per la quasi totalità dei magi strati in relazione al cit. art. Ì6 d.leg. n. 503. Il che dimostra
che si tratta — quantomeno per quelle categorie — di un bene
ficio non certo da contrastare ma da invocare. Certo, rimarrà
una valutazione soggettiva la decisione sul se richiedere o meno
quel beneficio; ma, una volta esternata questa volontà in un
atto processuale, il motivo individuale assurge ad interesse giu ridicamente tutelabile, correlato ad una posizione di diritto so
stanziale sino ad allora astrattamente tutelabile.
Non si riesce, pertanto, a comprendere cosa si voglia dire
quando si intende qualificare, come fanno le ricorrenti, l'inte
resse dei controinteressati come di mero fatto. Comunque si
voglia intendere tale nozione (non differenziazione rispetto alla
generalità dei consociati, mancanza di attualità e concretezza
della lesione, mancanza di norma che riconosca tutela alle pre tese avanzate in giudizio: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo
1993, n. 243, id., 1994, III, 44 e Tar Sicilia, sede Catania, sez.
II, 28 settembre 1993, n. 689), non v'è dubbio che nella specie nessuno degli elementi che caratterizzano l'interesse di fatto sus
siste. La norma regolamentare impugnata è infatti indirizzata
ad una specifica e ben individuata categoria professionale, i cui
appartenenti vengono perciò ad assumere una posizione qualifi cata e differenziata rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento
e giuridicamente tutelata per l'incidenza che quella norma assu
me sullo stato giuridico di pilota. Ciò che, in causa, rimane nella sfera del fatto è unicamente
il motivo individuale di voler rimanere in servizio, che, però,
una volta esternato, si sostanzia in una posizione giuridica di
diritto sostanziale.
Anche il parere del Consiglio di Stato, sul punto, non è chiaro.
Nel caso di specie, infatti, non si discute di un «interesse all'as
setto generale futuro della carriera, che è interesse di mero fat
to», ma di un interesse concreto, diretto ed attuale, di piloti ul
trasessantenni o in procinto di divenire tali a continuare a svolge
re le elevate, qualificanti e ben remunerate prestazioni di servizio,
che altrimenti, con la caducazione del regolamento, verrebbero
ad essere immediatamente (o nell'immediato futuro) recise.
Il Foro Italiano — 1995.
Può, finalmente, passarsi all'esame del merito, il quale ri
chiede un'esposizione, seppure sommaria, della complessa nor
mativa che regola la materia.
Appare opportuno prendere le mosse dal diritto interno, per confrontarne poi, le disposizioni con le fonti di diritto interna
zionale pattizio, le quali, infatti, rimangono fuori, secondo una
dottrina e giurisprudenza costituzionale, dal procedimento au
tomatico, di recepimento, ex art. 10 Cost. (cfr. Corte cost. 32/60,
id., 1960, I, 1446 e 144/70, id., 1970, I, 2033). L'art. 1 1. 13 maggio 1983 n. 213, modificando l'art. 687
c. nav., ha disposto che «al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione di Chicago del 7 di
cembre 1944 relativa all'aviazione civile, resa esecutiva con d.leg.
616/48, ratificato con 1. 561/56, «si provvede con decreto del
presidente della repubblica . . . con l'osservanza, dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie».
Tra i criteri direttivi, lo stesso art. 1 individua, alla lett. a),
quello della «uniformità di normativa con la regolamentazione
internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati.
Tra le materie, lo stesso art. 1 individua, oltre quelle più stretta
mente attinenti alla navigabilità degli aeromobili e del traffico
aereo, anche quella delle «licenze del personale aeronautico civile».
Dispone la stessa norma che «il ministro dei trasporti è auto
rizzato ad emanare con propri decreti le conseguenti disposizio ni tecniche».
Dal tenore della norma si evince dunque che:
a) il recepimento della convenzione di Chicago avviene con
atto regolamentare governativo;
b) oggetto del recepimento sono non già tutte le disposizioni della convenzione, ma solo i «principi generali contenuti negli annessi alla convenzione»;
c) l'atto di recepimento non è condizionato soltanto dai prin
cipi della convenzione, dovendo tener conto anche della disci
plina vigente nei vari Stati;
d) i regolamenti ministeriali hanno per oggetto soltanto le «di
sposizioni tecniche».
Il successivo art. 3 della stessa 1. n. 213, che ha modificato
l'art. 731 c. nav., dispone, poi, che il personale di volo deve
essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni, per il rilascio,
rinnovo, reintegrazione, sospensione o revoca dei quali si prov vede con apposito regolamento governativo, che deve discipli nare «casi e modalità» di essi, uniformandosi ai criteri stabiliti
nell'allegato 1 alla citta convenzione, la quale cosi, anche per tale aspetto, non assume carattere integralmente cogente ed in
derogabile per l'ordinamento interno.
All'emanazione del regolamento governativo previsto dall'art.
1 1. n. 213 si è provveduto con d.p.r. 4 luglio 1985 n. 461,
il cui art. 1 ha fissato i criteri direttivi per l'emanazione dei
successivi decreti ministeriali relativi alle «disposizioni tecniche».
Tra questi criteri il n. 1 individua quello del carattere cogente delle disposizioni definite come «norme» negli allegati alla con
venzione, salvo l'impossibilità motivata di conformarvisi, fer
mo restando, in questo caso, l'obbligo di notificazione all'orga nizzazione per l'aviazione civile (Oaci), previsto dall'art. 38 del
la convenzione; per le semplici «pratiche raccomandate», della
stessa convenzione, invece, si dà facoltà ai regolamenti ministe
riali di introdurle con carattere cogente o di mantenerle come tali.
L'art. 3 dello stesso d.p.r. riconferma, poi, quanto già previ sto dall'art. 3 1. n. 213 rimandando ad un distinto regolamento
governativo, la materia delle licenze, attestati ad abilitazioni, nel rispetto dei principi dell'allegato 1 alla convenzione e rin
viando ad un regolamento ministeriale l'emanazione delle di
sposizioni tecniche in materia, «tenuto conto di quanto previsto nell'ali. 1 . . . alla convenzione».
In attuazione dei citati art. 3 1. n. 213 e del d.p.r. 461/85
è stato emanato il d.p.r. 18 novembre 1988 n. 566 («approva zione del regolamento in materia di licenze, attestati . . .»), che,
dopo avere fornito all'art. 1 varie definizioni, tra cui quelle di
copilota, pilota responsabile e comandante di aeromobile (di
stinzione diversa da quella di comandante navigatore e pilota
dell'art. 739 c. nav., come novellato dell'art. 7 1. n. 213), ha
stabilito, all'art. 9, il limite di sessanta anni per i «piloti impie
gati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea».
Questa disposizione è stata, tuttavia, modificata con il d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279, il cui art. 1, lett. a), ha innalzato l'età
massima di servizio, portandola a sessantacinque anni «per gli
aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilo
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PARTE TERZA
ta, purché almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai ses
santa anni».
È tale norma a formare oggetto di impugnativa da parte delle
compagnie Alitalia ed Ati, le quali deducono principalmente il
vizio di violazione di legge con particolare riguardo all'art. 1
del cit. d.p.r. 461/85, che impone di introdurre come norme
cogenti nell'ordinamento interno quelle definite come «norme»
(in inglese standards) negli allegati alla convenzione, a differen
za delle semplici «pratiche raccomandate», per le quali esiste
una semplice possibilità di introdurle come norme cogenti. E
poiché l'art. 2.1.10.1 della convenzione fisserebbe in termini di
doverosità (attraverso l'uso del termine shall not permit) il limi
te d'età di sessant'anni per il pilot in command (a differenza
del co-pilot, per il quale tale limite è previsto dal successivo
art. 2.1.10.2 come semplice recommendation) il regolamento na
zionale non può derogare a tale limite.
Tale assunto, fatto proprio anche dal parere del Consiglio di Stato, ed a prescindere dall'indagine sull'interesse ad impu
gnare da parte di compagnie aeree (non quello alla sicurezza,
che viene perseguito attraverso gli organi dello Stato, che nella
specie sono stati rappresentati dal servizio di sanità dell'aero
nautica militare depositato in atti dall'avvocatura, e le periodi che visite mediche sui piloti; non quello all'organizzazione ed
ai costi del lavoro, che semmai è vieppiù soddisfatto dal perma nere in servizio, per un periodo certo e predeterminato, di per sonale già esperto e non abbisognevole di una specifica e costo
sa preparazione come i neo-assunti: ed è sintomatico, al riguar
do, che tra le parti resistenti via sia anche una società di
trasporto) non può essere condiviso dal collegio per una serie
di considerazioni.
Anzitutto, la distinzione tra norme cogenti e semplici, prati che raccomandate si riferisce esclusivamente ai regolamenti mi
nisteriali previsti dall'art. 1 1. n. 312, e non anche al distinto
regolamento governativo in materia di licenze ed attestati, che
trova la sua fonte di legittimazione nell'art. 3 1. n. 213. Tale
regolamento (d.p.r. 566/88 e d.p.r. 279/92), anch'esso di ema
nazione governativa e quindi di grado equiordinato al primo, deve soltanto «uniformarsi ai criteri stabiliti nell'ali. 1» alla con
venzione di Chicago (art. 3 1. n. 213) e «nel rispetto dei princi
pi» dello stesso allegato. Da ciò deriva l'irrilevanza della distin
zione tra standards e recommendation e la possibilità di disco
starsi dai primi, con il solo limite del rispetto delle linee
fondamentali e portanti (principi) e delle modalità per realizzar
le (criteri), contenute nella fonte pattizia di diritto internazionale.
Tra i principi può, al più, annoverarsi quello della necessità
di fissare un limite d'età uniforme per tutti; tra i criteri, quello dei sessant'anni rappresenta solo un parametro tendenziale, senza
il carattere della inderogabilità, come è facile, altresì, desumersi
dal verbo «uniformarsi» usato dal 2° comma dell'art. 3 1. n.
213. Ma, soprattutto, non va dimenticato che anche nel testo
della convenzione il limite di sessant'anni non è assoluto e gene
ralizzato, trattandosi, per i co-pilot, di una semplice recommen
dation. Segno evidente che anche in sede internazionale si era
già prevista, cinquant'anni addietro, la possibilità che su uno
stesso velivolo fossero imbarcati contemporaneamente piloti in
fra e ultra sessantenni.
In secondo luogo, anche a voler prescindere dalla incontesta
bile distinzione tra i due tipi di regolamenti governativi, sopra
evidenziata, e ritenere, con i ricorrenti, che la distinzione tra
norme cogenti e semplici raccomandazioni possa valere anche
per la materia delle licenze dei piloti, la tesi dell'inderogabilità assoluta ed incondizionata del limite dei sessanta anni appare
ugualmente inaccettabile.
Soccorre, al riguardo, l'art. 38 della convenzione, come risul
tante dal testo italiano del decreto di recepimento (d.leg. 6 mar
zo 1948 n. 616), secondo il quale «Ogni Stato . . . che ritenga necessario di adottare regolamenti o sistemi pratici differenti
in qualche particolare da quelli stabiliti da uno standard inter
nazionale, notificherà immediatamente all'Oaci le differenze tra
i propri metodi e quelli stabiliti dallo standard». La norma è
inequivocabile nell'attribuire a ciascuno Stato una potestà di
deviazione anche dagli standards con l'unico onere della notifi
cazione.
Il testo inglese della convenzione è ancor più chiaro («Any State which finds it impracticable to comply in all respects with
any such international standard or procedure . . .») nel voler
rimettere all'insindacabile scelta degli Stati firmatari di disco
li. Foro Italiano — 1995.
starsi dagli standards della convenzione, condizionandola uni
camente all'onere della notifica, all'evidente scopo di consentire
all'organismo internazionale dell'aviazione civile una verifica a
posteriori della legittimità e/o ragionevolezza della deroga, on
de eventualmente far scattare le sanzioni connesse alla respon
sabilità dello Stato giudicato inadempiente. Che gli standards della convenzione non possano costituire,
vincolo inderogabile per ciascuno Stato firmatario si evince, poi,
da un altro dato testuale: l'art. 1, lett. a), 1. 213/83. La norma,
dopo avere precisato che il regolamento governativo deve rece
pire «i principi generali contenuti negli annessi alla convenzio
ne» (e quindi non tutti gli standards) fissa, tra i criteri direttivi
cui deve ispirarsi quel regolamento, quello dell'uniformità di
normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto
della disciplina vigente nei vari Stati.
Ciò significa che non è soltanto la fonte pattizia a conforma
re l'attività normativa interna, ma anche quella dei singoli altri
Stati, con la possibilità, quindi, di discostarsi dalla prima quan do la seconda ne diverga, con il limite dell'osservanza dei prin
cipi generali della convenzione, tra cui non può porsi quello
di un prefissato limite d'età. Ed è appunto quello che si è verifi
cato nel caso di specie, atteso che la disciplina di non poche nazioni riconosce da tempo limiti d'età superiori ai sessantan
ni, come evidenziato soprattutto nella memoria del Chieffi e
dalla documentazione versata in atti dell'amministrazione.
In tale quadro non appare dirimente, nella presente contro
versia, il testo dell'art. 1 d.p.r. 461/85, secondo cui per operare una deroga agli standards occorrerebbe sempre e comunque una
«motivata impossibilità». A prescindere dal fatto che tale de
creto opera — come già dettto — su un piano distinto ed equior dinato rispetto al d.p.r. 566/88 (ed al successivo decreto 279/92) e che per costante giurisprudenza non è ammessa motivazione
per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale (v. ora
art. 3, 2° comma, 1. 241/90), il regolamento non può porsi in
contrasto con le fonti sovraordinate, nella specie la legge di re
cepimento della convenzione, il cui art. 38, come innanzi detto, subordina la deroga alla valutazione del singolo Stato e, sul
piano formale, alla sola notifica all'Oaci, che lo Stato italiano
ha ritualmente inviato.
Una volta accertata la legittimità del decreto impugnato sotto
il predetto profilo, vengono a cadere le altre tre censure.
La seconda è infondata, perché, nel sostenere che l'ultra ses
santenne, di solito con qualifica di comandante, possa svolgere solo funzioni di copilota (con conseguente declassamento man
sionale) dà per scontata la forza cogente dello standard della
convenzione, che invece si è innanzi negata. Cosi, il pilota re
sponsabile, che è anche comandante (le due nozioni differisco
no solo per le diverse responsabilità giuridiche ad esse riconnes
se, ma non sotto il profilo operativo, e ben possono cumularsi,
come di solito si cumulano, nella stessa persona), potrà conti
nuare a svolgere le sue mansioni, purché affiancato da un copi lota infrasessantenne, a ciò non ostandovi i rischi, paventati dalla difesa delle ricorrenti, di subordinazione psicologica per
«gratitudine» del più anziano verso il più giovane, che riman
gono nella sfera dell'indimostrato, dell'ipotetico e dell'invero
simile. Anche il terzo motivo è infondato ed inammissibile.
Le ricorrenti, questa volta loro e per davvero, non hanno
fornito alcuna prova dell'illogicità del provvedimento, da cui
deriverebbero «complicazioni operative enormi».
Verosimile è, invece, che l'utilizzo, per un tempo predetermi nato o predeterminabile (morte permettendo) di piloti più an
ziani e più esperti, le cui capacità psico-fisiche sono sempre sot
to verifica, al pari di tutti i piloti consente risparmi di costo, non costituisce pericolo per l'utenza (secondo quanto rappre sentato dal ricordato parere della sanità aeronautica) e non si
vede come possa incidere negativamente su un'attività di pro
grammazione degli equipaggi. Più suggestivo — ma ugualmente pretestuoso — appare l'ar
gomento della necessità dell'autorizzazione, volta per volta, da
parte degli Stati sorvolati, al pilota ultrasessantenne, che, in
quanto tale, «non soddisfi in pieno alle condizioni stabilite nel
lo standard internazionale» (art. 39 convenzione). Ma né tale norma, né il successivo art. 40, relativo al permes
so rilasciato dallo Stato sorvolato, prevede un'autorizzazione
volta per volta, cosicché la compagnia aerea potrà rimediare
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
all'inconveniente con la richiesta di un'autorizzazione perma nente ad personam, sempre nell'ambito di quella normale atti
vità di programmazione, cui ciascun imprenditore diligente ed
efficiente è tenuto.
Quanto, poi, al difetto di motivazione, basta riportarsi a quan to sopra detto in materia di atti normativi a contenuto generale.
Anche il quarto motivo, rivolto specificamente contro la cir
colare, è infondato ed inammissibile, non essendo, oltretutto, dato comprendere quale lesione deriverebbe alle ricorrenti da
un uso obbligatorio, anziché meramente facoltativo, dei piloti ultrasessantenni ed essendo stato accertato che la norma che
prevede quell'uso obbligatorio è perfettamente legittima. Il ricorso va conclusivamente respinto.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione II; sentenza 20 dicembre 1993, n. 1688; Pres.
Falcone, Est. Lamberti; Federazione trasporti pubblici -
Federtrasporti, Azienda trasporti area fiorentina - Ataf, Re
te automobilistica maremmana amiatina di Grosseto - Rama
(Avv. Tesauro) c. Min. finanze.
Valore aggiunto (imposta sul) — Scontrino fiscale — Biglietto di trasporto — Adempimenti a carico delle aziende di tra
sporto pubblico — Circolare ministeriale — Illegittimità —
Fattispecie (L. 30 dicembre 1991 n. 413, disposizioni per am
pliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e poten ziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivaluta
zione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al presidente della re
pubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale, art. 12).
Le aziende di trasporto pubblico sono tenute ad assolvere agli
obblighi fiscali di cui all'art. 12, 1° comma, l. 30 dicembre 1991 n. 413 (e successivo d.m. 30 giugno 1992) in relazione
alla quantità di biglietti venduti e non in ragione del numero
di soggetti trasportati; ne consegue che l'interesse dell'erario
è salvaguardato non perseguendo l'utente trovato sprovvisto del titolo di viaggio, bensì con l'accertamento dell'importo dei biglietti messi in circolazione, sul cui ammontare viene
percepito il tributo, indipendentemente dal fatto che gli ac
quirenti ne facciano effettivo uso servendosi del mezzo pub blico (nella specie, il giudice amministrativo ha ritenuto ille
gittima la circolare 28 gennaio 1993 n. 10/461030 del ministe
ro delle finanze, nella parte in cui faceva obbligo alle imprese di pubblico trasporto di sostituire le apparecchiature oblitera
trici esistenti che non fossero in grado di annullare il biglietto anche con la specifica relativa all'anno, cosi come richiesto
dalla normativa sullo scontrino fiscale). (1)
(1) Non constano precedenti in termini. A mente dell'art. 12, 1° comma, 1. 413/91, per le prestazioni di tra
sporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la
funzione dello scontrino fiscale. Con d.m. 30 giugno 1992, il ministro
delle finanze ha fissato le caratteristiche dei suddetti biglietti, ribadendo
la funzione degli stessi. Tramite circ. 28 gennaio 1993, n. 10/461030, Dir. e pratica trib., 1993, I, 720, il ministero delle finanze ha introdotto
l'obbligo per le imprese di pubblico trasporto di sostituire le apparec chiature obliteratrici non in grado di apporre (anche) la specifica relati
va all'anno. In siffatto contesto normativo il giudice amministrativo
è pervenuto all'annullamento della circolare ministeriale mercé le se
guenti considerazioni: a) il biglietto di viaggio non è assimilabile ad
ogni effetto alla ricevuta e allo scontrino fiscale, bensì' assolve soltanto
la funzione di quest'ultimo documento fiscale — secondo quanto pre scrive l'art. 12, 1° comma, 1. 413/91 — per quanto concerne la propria attitudine a documentare il corrispettivo pagato; b) la deroga all'ordi
II Foro Italiano — 1995.
Diritto. — L'art. 12 1. 30 dicembre 1991 n. 413, ha imposto
l'obbligo generalizzato di certificare i corrispettivi delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi assoggettabili ad imposta sul valore aggiunto per le quali non 4 obbligatoria l'emissione
di fattura se non richiesta dal cliente, mediante il rilascio della
ricevuta fiscale di cui all'art. 8 1. 249/76 ovvero dello scontrino
fiscale anche manuale, prestampato a tagli fissi di cui alla 1.
18/83. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone
e veicoli e bagagli al seguito con qualunque mezzo esercitato, la norma prescrive che i biglietti di trasporto assolvano a fun
zione dello scontrino fiscale e che tali biglietti devono risponde re dal 1° gennaio 1993 alle caratteristiche stabilite con apposito decreto del ministro delle finanze.
Con tale decreto del 30 giugno 1992, in prosieguo pubblicato nella G.U. 181/92, il ministero ha definito i particolari elementi
distintivi di cui deve essere connotato il titolo di viaggio relati
vamente ai tipi ed alle caratteristiche del trasporto, alla nume
razione progressiva ed alla data di emissione e di utilizzazione
del medesimo.
Nella circolare n. 10 del 28 gennaio 1993, il ministero delle
finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte indirette
e sugli affari, ha chiarito i diversi aspetti interpretativi relativa
mente al contenuto biglietto-titolo di viaggio, specificando, tra
l'altro: — che il biglietto assolve soltanto alla funzione di scontrino
fiscale per quanto concerne la propria attitudine a documentare
il corrispettivo, senza peraltro che per lo stesso sia mutuabile
la disciplina sanzionatoria prevista per lo scontrino fiscale, ostan
dovi il principio per cui la sanzione non può essere applicata fuori dai casi espressamente previsti dalla legge;
nario regime dello scontrino fiscale è direttamente riconducibile alla par ticolare natura del contratto di trasporto mediante mezzi pubblici, per il quale è contemplata l'emissione del biglietto tramite strumenti auto matici ovvero la convalidazione di biglietti preacquistati attraverso ap posite apparecchiature; c) nel trasporto pubblico di persone il rapporto contrattuale deve ritenersi concluso con l'accesso del passeggero alla
vettura, con l'effetto che il titolo di viaggio non costituisce la prova di un rapporto sinallagmatico, ma documenta esclusivamente l'avvenu to pagamento da parte dell'utente della prestazione dovuta per un con tratto già concluso.
Ne deriva che il passeggero diviene soggetto passivo dell'imposta non all'atto di ricevere la prestazione, bensì al momento dell'acquisto del
biglietto che può non coincidere con l'uso, come normalmente avviene. Il vettore pubblico è obbligato, perciò, nei confronti dell'erario in rela zione alla quantità dei biglietti venduti e non in ragione del numero dei soggetti trasportati. Tanto basta ad escludere che il controllo sui mezzi pubblici di trasporto, circa il possesso del documento di viaggio correttamente annullato, possa essere ricompreso fra i compiti istituzio nali della guardia di finanza.
Ad avviso del Tar Lazio, dunque, dotare i mezzi in circolazione di macchine obliteratrici che annullano il biglietto imprimendo su di esso tutti i dati richiesti dalla normativa sullo scontrino fiscale non realizza un rilevante interesse del fisco. Per quest'ultimo, invero, può ritenersi sufficiente l'avvenuta impossibilità per l'utente di avvalersi per più vol te dello stesso documento di viaggio.
Rileva in argomento F. Pepe, Elementi innovativi nella disciplina fi scale dei titoli di viaggio, in Fisco, 1993, 7074, che la scelta di «fiscaliz zare» il biglietto di trasporto consente: 1) una più precisa ed attendibile
gestione e controllo delle aziende di trasporto; 2) concreti riscontri con tabili sull'attività svolta; 3) di scoraggiare la funzione di «prestazione» di trasporto da parte di soggetti che non possiedono nessun titolo di
viaggio; 4) di uniformarsi con quanto dispone il d.p.r. 633/72 in mate ria di prestazioni di servizi e cessioni di beni. Lo stesso a. osserva, inoltre, che attraverso la «fiscalizzazione» dei biglietti di trasporto, co me per altre categorie che svolgono prestazioni, i corrispettivi sono per
cepiti attraverso particolari tecniche contabili che non pongono in diret
to rapporto la clientela con le aziende di trasporto. In tema di irrogazione della prescritta sanzione amministrativa a per
sona trovata sprovvista di documento di viaggio su un autobus di azien
da pubblica di trasporto, v. Cass. 27 aprile 1994, n. 4016, Foro it.,
Mass., 362, secondo cui l'erronea opinione del trasgressore sulla liceità
dell'acquisto del biglietto alla prima fermata dell'autobus, pur essendo
al corrente dell'obbligo di munirsi preventivamente del documento di
viaggio, non è sufficiente ad escludere l'illecito, poiché l'errore sul fatto rilevante a tal fine non deve essere determinato da colpa (ex art. 3, 2° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689). Con specifico riferimento al
riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio a un
controllore di biglietti di una società per azioni di trasporti ad esclusiva
partecipazione pubblica, v. Trib. Lecce 23 dicembre 1991, id., 1992,
II, 712, con osservazioni di G. Bongiorno.
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