+ All Categories
Home > Documents > sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv....

sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: truongtuong
View: 216 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
8
sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv. Gonnelli) c. Pres. cons. ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei confronti di Meozzi e altro, nonché Soc. Air Dolomiti e altri (Avv. Bruni), Labozzetta e altri (Avv. Luciani), Zordani e altri (Avv. Giacchi, Valentini), Cheffi (Avv. D'Aloisio) Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 4 (APRILE 1995), pp. 193/194-205/206 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188798 . Accessed: 25/06/2014 08:25 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.196 on Wed, 25 Jun 2014 08:25:23 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv. Gonnelli) c. Pres. cons. ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei

sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv.Gonnelli) c. Pres. cons. ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei confronti diMeozzi e altro, nonché Soc. Air Dolomiti e altri (Avv. Bruni), Labozzetta e altri (Avv. Luciani),Zordani e altri (Avv. Giacchi, Valentini), Cheffi (Avv. D'Aloisio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 4 (APRILE 1995), pp. 193/194-205/206Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188798 .

Accessed: 25/06/2014 08:25

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 188.72.126.196 on Wed, 25 Jun 2014 08:25:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv. Gonnelli) c. Pres. cons. ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

tuttora diritti speciali o esclusivi e che la sua offerta deve rite

nersi, pertanto, diritto spettante ad ogni operatore economico; — che la direttiva 90/388/Cee deve ritenersi immediata

mente applicabile nell'ordinamento italiano, successivamente

alla scadenza del termine assegnato allo Stato per conformar

si ad essa; — che la ricorrente di conseguenza non può invocare norme

dell'ordinamento interno contrastanti con l'anzidetta direttiva

per paralizzarne la operatività; — che, in particolare, non possono essere invocate a presup

posto dell'inoperatività della direttiva, successivamente alla sua

mancata tempestiva attuazione da parte dello Stato italiano, né

la carenza di apposite tariffe, potendo a tal fine supplire le ta

riffe attualmente vigenti (d.m. 19 marzo 1994, tabella 2) né quella

di sua specifica disciplina autorizzatoria concernente il settore,

non potendo la facoltà prevista dall'art. 2 della direttiva stessa

essere assunta, ove non esercitata, a ragione ostativa al regime

di libera concorrenza voluto da quest'ultima; — che non sussistono i presupposti di diritto e di fatto per

l'applicazione alla ricorrente dell'art. 8, 2° comma, 1. 287/90; — che il servizio per gruppi chiusi di utenti su rete privata

virtuale non potrebbe, allo stato, essere fornito, se non attra

verso linee affittate, essendo inapplicabile, a tacere di ogni altra

considerazione, il regime della concessione ad uso privato di

cui agli art. 213 e 276 cod. postale; — che, comunque, eventuali illegittimità della attività in con

creto espletata dalla società Telsystem attraverso le linee affitta

te non potrebbero essere fatte valere, in via di non consentita

preventiva autotutela, dalla ricorrente per rifiutare il servizio

richiesto, potendo, tutt'al più, tali illegittimità, ove ritenute sus

sistenti, formare oggetto di segnalazione alle autorità competenti; — che il rifiuto opposto alla Telsystem non appare, pertan

to, sorretto da alcuna delle cause giustificatrici invocate dalla

ricorrente; — che il provvedimento impugnato si rivela, d'altra parte,

immune anche dai vizi formali ad esso addebitati.

Considerata, quindi, che non sussistono i presupposti per l'a

dozione del richiesto provvedimento cautelare;

per questi motivi, il Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, sez. I, respinge la suindicata domanda incidentale di so

spensione.

188/89, in Raccolta, 3313), cioè delle imprese su cui i poteri pubblici

possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominan

te per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o di disciplina della attività (a sostegno di tale impostazione potrebbe deporre l'inseri

mento della Sip, ora Telecom, nell'elenco degli enti aggiudicatari di

cui all'allegato X della direttiva n. 90/531 sugli appalti di lavori e forni

ture nei c.d. settori esclusi);

3) il ricorso all'interpretazione conforme (su cui Corte giust. 13 no

vembre 1990, causa 106/89, Foro it., 1992, IV, 173, con nota di L.

Daniele), in virtù della quale il complesso di norme nazionali che defi

niscono la posizione di (esclusiva riservata alla) Telecom, deve essere

interpretato nel senso più vicino alla lettera ed alla ratio della direttiva;

nella specie, peraltro, determinando quest'ultima la liberalizzazione del

settore che vanifica l'esclusiva attribuita al concessionario Telecom, e

quindi un sostanziale stravolgimento e sovvertimento del precedente as

setto normativo, il contrasto appariva ed appare difficilmente risolvibi

le in via ermeneutica.

Quale che sia l'impostazione teorica prescelta, il Tar, una volta im

boccata la strada della applicazione dei principi comunitari, avrebbe

dovuto percorrerla fino in fondo, completando il proprio iter motiva

zionale che risulta, invece, in parte qua, superficiale e lacunoso; non

si può invocare, infatti, la nozione di efficacia diretta in modo cosi

approssimativo, ignorandone tutte le implicazioni cui si è accennato in

precedenza, e finendo per attribuire a tale nozione una portata onni

comprensiva ed «universale» che è al di là ed al di fuori dei reali con

torni individuati e definiti dalla giurisprudenza comunitaria.

Non si contesta tanto (o meglio, non soltanto) il diritto del Tar di

essere più «realista del re» quanto, piuttosto, il fatto che, ove ritenga

di doversi discostare dagli orientamenti della corte di Lussemburgo, il

giudice nazionale è tenuto a darne compiuta ed adeguata motivazione,

soprattutto quando, come in questo caso, la sua pronunzia pur se resa

in sede di «sospensiva», finisce per assumere (per una serie di ragioni,

non ultima la ormai prossima liberalizzazione dei servizi in contestazio

ne poc'anzi ricordata) un valore che trascende la normale portata dei

provvedimenti cautelari. [A. Barone]

Il Foro Italiano — 1995.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Bo

rea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Aw. Gonnelli) c. Pres.

cons, ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei

confronti di Meozzi e altro, nonché Soc. Air Dolomiti e altri

(Avv. Bruni), Labozzetta e altri (Avv. Luciani), Zordani e al

tri (Avv. Giacchi, Valentini), Cheffi (Avv. D'Aloisio).

Ricorsi amministrativi — Ricorso straordinario al capo dello

Stato — Opposizione — Trasposizione in sede giurisdizionale — Parere del Consiglio di Stato — Irrilevanza (D.p.r. 24 no

vembre 1971 n. 1199, semplificazione dei procedimenti in ma

teria di ricorsi amministrativi, art. 10, 12). Ricorsi amministrativi — Ricorso straordinario al capo dello

Stato — Opposizione — Controinteressato — Nozione — Fat

tispecie (D.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, art. 10). Lavoro in materia di navigazione marittima, interna ed aerea

— Piloti di aeromobile — Età massima (Cod. nav., art. 687,

731; d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279, regolamento recante modi

ficazioni al regolamento in materia di licenze, attestati e abili

tazioni aeronautiche, approvato con d.p.r. 18 novembre 1988

n. 566, art. 1).

Il parere del Consiglio di Stato, favorevole all'accoglimento del

ricorso straordinario, reso nonostante la proposizione dell'op

posizione di cui all'art. 10 l. 1199/71, non ne preclude né

condiziona la decisione in sede giurisdizionale, ove il ricorso

medesimo è stato comunque trasposto. (1) Rivestono la qualità di controinteressati sostanziali, portatori

di un'utilità diretta ed immediata alla conservazione dell'atto

normativo e generale impugnato, e sono pertanto legittimati a domandare la trasposizione in sede giurisdizionale del ricor

so straordinario al capo dello Stato i piloti, dipendenti di avio

linee reclamanti avverso il regolamento approvato con d.p.r.

27 marzo 1992 n. 279, nella parte in cui (art. 1, lett. a), a

talune condizioni, eleva a sessantacinque anni l'età massima

per il pilotaggio degli aeromobili. (2) L'art. 1, lett. a, d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279, nella parte in

cui, modificando l'art. 9 d.p.r. 18 novembre 1988 n. 566,

di approvazione del regolamento in tema di licenze del perso

nale aeronautico civile, consente ai piloti lo svolgimento dei

servizi di trasporto aereo di linea e non di linea sino al ses

santacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali

sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché almeno uno

dei piloti abbia un 'età inferiore ai sessanta anni, non contra

sta con il criterio di cui al § 2.1.10.1 dell'allegato 1 alla con

venzione di Chicago 7 dicembre 1944, secondo la quale lo

Stato contraente non permetterà (shall not permit) ai piloti

abilitati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età

di operare come pilota responsabile (pilot in command) su

aeromobili programmati per voli internazionali di linea o di

trasporto aereo non di linea a fine di lucro. (3)

(1-3) I. - Svolto dalle aviolinee di bandiera reclamo in via ammini

strativa con ricorso straordinario al capo dello Stato avverso l'art. 1, lett. a), d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279 (nella parte in cui a talune condi

zioni consente, cosi modificando il precedente d.p.r. 18 novembre 1988

n. 566, il pilotaggio sino al compimento del sessantacinquesimo anno

di età di aeromobili adibiti al servizio di trasporto aereo internazionale

di linea e non di linea), alcuni piloti, dichiarandosi controinteressati,

hanno svolto l'opposizione di cui all'art. 10 1. 1199/71, chiedendo la

trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, infatti tempestivamente attivata dalle compagnie ricorrenti.

In seguito alle (e nonostate le) opposizioni, da un lato ha preso avvio

il processo amministrative, dall'altro è tuttavia proseguito l'iter del ri

corso amministrativo che ha ricevuto, sull'assunto che i piloti opponen ti non potessero dirsi controinteressati, dalla sezione II del Consiglio

di Stato il favorevole parere 27 ottobre 1993, n. 787, cui non è però

di fatto conseguito il decreto presidenziale di accoglimento. Il Tar, con la decisione che si riporta, ritenuto il sussistere della pro

pria potestà di decidere circa l'ammissibilità del ricorso in tal guisa tra

sposto (a) perché alla data della propria decisione il ricorso straordina

rio non era stato ancora deciso e (b) perché, ove anche il parere già

espresso dal Consiglio di Stato abbia natura di per sé decisoria, quello cede alla decisione dell'organo giurisdizionale tuttavia investito del ri

corso, va però in contrario avviso al parere del Consiglio di Stato, e

individua nei piloti opponenti la veste di controinteressati in sede di

ricorso amministrativo, ove deve aversi principale riguardo al profilo

sostanziale, esibito da quanti possano dirsi portatori di una posi

This content downloaded from 188.72.126.196 on Wed, 25 Jun 2014 08:25:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv. Gonnelli) c. Pres. cons. ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei

PARTE TERZA

Diritto. — Il tribunale deve darsi carico, anzitutto di verifica

re l'esistenza dei suoi poteri decisori, in relazione all'ammissibi

lità e ritualità degli atti di opposizione presentati tutti oltre i

termini di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso straor

dinario (2 settembre 1992) da vari gruppi di piloti e da una

società di navigazione aerea, come meglio specificate in epigra fe ed in fatto, ai quali, peraltro, lo stesso ricorso non era stato

notificato.

Tale questione — d'altronde verificabile d'ufficio — deve porsi

con particolare attenzione in relazione all'intervenuto parere della

sezione II del Consiglio di Stato, che, nonostante i vari atti

di opposizione, si è pronunciata ugualmente nel merito, ritenen

do pregiudizialmente irrituale l'opposizione per la trasposizione in sede giurisdizionale, attesa la natura di non controinteressati

dei trasponenti. Tale pronuncia non è idonea a condizionare in alcun modo

il tribunale, il quale può pertanto pronunciarsi senza preclusio ni sulla questione processuale in parola, per due motivi.

zione di vantaggio in ordine ad un bene della vita dipendente dal prov vedimento amministrativo impugnato (nella specie, quei piloti erano por tatori di un interesse, differenziato rispetto alla generalità, tutelabile

giuridicamente perché correlato al diritto al lavoro e concretamente vol

to alla conservazione del regolamento che ne eleva l'età lavorativa). II. - Circa la nozione di controinteressato nello specifico ambito del

ricorso straordinario al capo dello Stato, non si rinvengono precedenti in termini. Cons. Stato, sez. IV, 2 giugno 1981, n. 433, Foro it., Rep.

1981, voce Ricorsi amministrativi, n. 38, e Cons, giust. amm. sic., sez.

riun., 23 giugno 1992, n. 509, id., Rep. 1992, voce cit., n. 47, intendo

no che non sia controinteressato l'autorità emanante il provvedimento

impugnato, precisando tuttavia il collegio siciliano che l'art. 9 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199 si riferisce a! controinteressato «in senso

tecnico»; Tar Liguria 5 luglio 1988, n. 444, id., Rep. 1989, voce Giusti

zia amministrativa, n. 137, non ritiene sufficiente ad integrare la veste

di controinteressato l'essere parte formale del procedimento ammini strativo in contenzioso; Tar Sicilia, sede Catania, sez. I, 18 gennaio 1986, n. 19, id., Rep. 1987, voce Ricorsi amministrativi, n. 28, intende

la posizione giuridicamente qualificata di controinteressato valutabile

nei più lati termini ravvisabili con riferimento alla proposizione del ri

corso gerarchico che, al pari del ricorso straordinario, è nel sistema

legislativo rimedio amministrativo del tutto autonomo, disciplinato da

specifiche norme. In dottrina, L. Migliorini, Ricorsi amministrativi, voce àd\'Enciclo

pedia del diritto, 1989, XL, 697, indica che nel ricorso gerarchico pos sono intervenire soggetti diversi da quelli che devono obbligatoriamente esservi chiamati: sono tali anche i controinteressati non nominati nel

l'atto impugnato che intendano ad opponendum sostenere le ragioni dell ' amministrazione.

III. - In generale, è opinione corrente che, nell'ambito del processo amministrativo, soggetti controinteressati all'impugnazione da altri pro posta contro un provvedimento amministrativo sono coloro che dall'at

to abbiano acquistato una posizione giuridica di vantaggio in via imme diata (nel senso che l'attribuzione di quella posizione giuridica di van

taggio costituisce, in tutto o in parte, funzione dell'atto) e che quindi di quella posizione si troverebbero privati dall'annullamento dell'atto; oltre a questa condizione «sostanziale» si richiede, per configurare un

soggetto come controinteressato in senso processuale («controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce», secondo la dizione dell'art. 21 1. 6 dicembre 1971 n. 1034), che esso figuri nell'atto o sia facilmente individuabile sulla base dello stesso (condizione formale), il che signifi ca che il controinteressato deve esistere ed essere qualificabile come tale

al momento dell'emanazione dell'atto impugnato. In questo senso, tra

le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 1993, n. 531, Foro it., Rep. 1993, voce Giustizia amministrativa, n. 564; 28 maggio 1993, n.

388, ibid., n. 565; sez. V 6 ottobre 1993, n. 999, ibid., n. 566; 7 giugno 1993, n. 672, ibid., n. 567; 14 aprile 1993, n. 491, ibid., n. 568; 12

novembre 1992, n. 1289, id., Rep. 1993, voce cit., n. 570; Tar Lombar

dia, sez. I, 8 marzo 1990, n. 157, id., 1991, III, 89. Per identità di ragione, in tema di impugnazione di regolamento, non

sono configurabili posizioni di soggetti controinteressati: Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 1988, n. 427, id., Rep. 1989, voce cit., n. 550; sez. IV 6 febbraio 1984, n. 74, id., Rep. 1984, voce cit., n. 464; 15 dicembre

1981, n. 1086, id., Rep. 1982, voce cit., n. 525. Allo stesso modo, non è ritenuta configurabile la posizione di controinteressati nell'impu

gnazione di atti generali, attesa l'impossibilità di individuare prima del la loro effettiva applicazione titolari di interessi contrapposti. Tra le tante: Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 1987, n. 213, id., Rep. 1987, voce

cit., n. 642; 6 febbraio 1984, n. 74, id., Rep. 1984, voce cit., n. 464; Tar Valle d'Aosta 25 maggio 1984, n. 54, id., Rep. 1985, voce cit., n. 398. Ad esempio, in tema di impugnazione di strumenti urbanistici: Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 1989, n. 800, id., Rep. 1990, voce

Il Foro Italiano — 1995.

Anzitutto, come già evidenziato, alla data del passaggio in

decisione della causa non era stato ancora emanato il decreto

presidenziale di decisione del ricorso straordinario, sicché il pa rere del Consiglio di Stato non può avere nessuna efficacia im

peditiva della valutazione, da parte del giudice, dell'ammissibi

lità dell'atto di opposizione, che non è coperta da nessuna pro nuncia e non è perciò suscettibile di formare oggetto di un bis

in idem (cfr. Cons, giust. amm. sic. 22 dicembre 1988, n. 246,

Foro it., Rep. 1989, voce Ricorsi amministrativi, n. 18, a pro

posito dei limiti dell'impugnativa del decreto presidenziale «de

cisorio»). Non c'è dubbio che in tal caso spetti unicamente al

giudice valutare tale condizione dell'azione. Ne è riprova l'art.

10, 2° comma, d.p.r. n. 1199, per il quale il Tar, qualora rico

nosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale (an

che per inammissibilità dell'atto d'opposizione, n.d.r.), ma può essere ancora deciso in sede straordinaria, rimette gli atti al mi

nistero per l'istruzione della causa.

Ma anche a voler per ipotesi ritenere — seguendo un indiriz

cit., n. 586; 12 aprile 1989, n. 234, id., Rep. 1989, voce cit., n. 564; 7 giugno 1984, n. 434, id., Rep. 1985, voce Edilizia e urbanistica, n.

313; 18 marzo 1980, n. 270, id., Rep. 1981, voce Giustizia amministra

tiva, n. 564; Tar Marche 22 marzo 1991, n. 134, id., 1992, III, 406.

IV. - La nozione di controinteressato è viceversa più ampia, pur nello

stesso ambito del processo amministrativo, in tema di legittimazione ad appellare che deve essere riconosciuta oltre che alle parti necessarie

del giudizio di primo grado, ai soggetti che, pur non essendo controin teressati in senso proprio in quanto non direttamente contemplati dal l'atto o comunque da esso non facilmente identificabili, siano tuttavia

portatori di un interesse legittimo, di una situazione di vantaggio in

ordine ad un bene della vita dipendente dal potere amministrativo cui

quel bene è soggetto, ma dotata di autonomia. Tra le più recenti, Cons.

Stato, sez. VI, 28 maggio 1993, n. 388, id., Rep. 1993, voce cit., n.

377; Cons, giust. amm. sic. 1° giugno 1993, n. 198, ibid., n. 378; Cons.

Stato, sez. V, 22 febbraio 1993, n. 275, ibid., n. 572. In generale, circa la figura del controinteressato nel processo ammi

nistrativo, v. i richiami di R. Perna a Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio

1992, n. 209, id., 1993, III, 394. V. - L'opposizione al ricorso straordinario proposta dal controinte

ressato ai sensi dell'art. 10 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, quando sia conforme al diritto, e cioè proposta nelle forme e nei termini pre scritti, pone fine al ricorso medesimo, con la conseguenza che l'autorità decidente perde il potere di pronunciarsi sul ricorso e l'eventuale deci

sione sopravvenuta dopo la trasposizione del gravame in sede giurisdi zionale diviene improduttiva di effetti: per l'affermazione del principio, v. Cons. Stato, sez. I e II riun., 18 dicembre 1991, n. 1719, id., Rep. 1993, voce Ricorsi amministrativi, n. 62 (secondo la quale però, nel

caso di tardiva opposizione dell'amministrazione ad un ricorso straordi nario e di omesso deposito da parte del ricorrente dell'atto di costitu zione in sede giurisdizionale, non si verifica la trasposizione in sede

giurisdizionale del ricorso straordinario, con la conseguenza che il Con

siglio di Stato, dopo aver accertato la tardività dell'opposizione, può pronunziarsi sul ricorso straordinario); sez. II 21 gennaio 1981, n. 456, id., Rep. 1983, voce cit., n. 18; sez. VI 22 dicembre 1983, n. 917, id., Rep. 1984, voce cit., n. 23 (secondo la quale, a seguito della trasposi zione del ricorso straordinario alla sede giurisdizionale, è da ritenere che la riattivazione del procedimento amministrativo ha luogo allorché la dichiarazione di inammissibilità del ricorso giurisdizionale derivi dal la irritualità dell'atto di opposizione); Tar Veneto 19 dicembre 1980, n. 973, id., Rep. 1981, voce cit., n. 36.

VI. - Sulla centralità del parere del Consiglio di Stato nell'ambito del ricorso straordinario al capo dello Stato, «in cui la competenza in

capo al presidente della repubblica dell'atto decisorio finale ha ormai carattere formale e giustificazione meramente storica», v. Cons. Stato, comm. spec., 3 maggio 1991, n. 16, id., 1992, III, 384.

In dottrina, v. anche G. Paleologo, Ricorso straordinario, voce del

l'Enciclopedia giuridica Treccani, 1991, XXVII, il quale, tra l'altro, nota «come nessun rimedio sembra dato contro l'omissione di decisione sul ricorso straordinario».

VII. - Anche nel merito la decisione del Tar Lazio si discosta dal

parere del Consiglio di Stato, l'una escludendo e l'altro ritenendo il sussistere del denunciato vizio di legittimità della norma regolamentare, alla stregua del suo supposto contrasto con il § 2.1.10.1 dell'allegato 1 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ai cui criteri, ovve ro al cui testuale disposto (questa la differente interpretazione offerta dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato) deve uniformarsi, secondo quanto pone l'art. 731, 4° comma, c. nav., il regolamento relativo ai casi ed alle modalità di rilascio, rinnovo, reintegrazione, sospensione e revoca delle licenze aeronautiche.

Orbene, quell'allegato tecnico ai sottoparagrafi 2.1.10.1 e 2.1.10.2

rispettivamente reca una norma cogente (standard) ed una mera racco mandazione (recommendation), secondo le quali lo Stato contraente

This content downloaded from 188.72.126.196 on Wed, 25 Jun 2014 08:25:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv. Gonnelli) c. Pres. cons. ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

zo giurisprudenziale che sembra conferire natura decisoria an

che al semplice parere, ammettendone la revocazione prima an

cora dell'emanazione del d.p.r. (Cons. Stato, ad. gen., 4 aprile

1991, n. 23/91, id., Rep. 1992, voce cit., n. 29) — la rilevanza

del parere del Consiglio di Stato sul punto dell'ammissibilità

dell'opposizione, essa dovrebbe cedere comunque alla pronun cia del giudice, una volta che questo sia investito della questio

ne, in base al principio di tendenziale preferenza per il procedi mento giurisdizionale. Ed infatti:

— il ricorso straordinario è rimedio singolare, anomalo, ca

ratterizzato da limitato contraddittorio, che si svolge interamente

a livello governativo (Corte cost. 31/75, id., 1975, I, 1336); — il principio di alternatività in tanto è costituzionale in quan

to fondato sulla «piena libertà» delle parti di adire la tutela

giurisdizionale (Corte cost. 78/66, id., 1966, I, 1206); — l'intero procedimento istruttorio e decisionale spetta al

l'amministrazione statale, la quale può anche dissentire dall'or

gano consultivo per ragioni di interesse generale e che si colloca

non permetterà (shall not permit) ai titolari di licenza di pilota che ab

biano raggiunto il loro sessantesimo anno d'età di operare come piloti responsabili (pilot-in-command) e non dovrebbe permettere (should not

permit) loro di operare come co-piloti (co-pilot) su aeromobili program mati in voli internazionali di linea o in operazioni internazionali di tra

sporto aereo non di linea a fine di lucro. L'art. 9 d.p.r. 18 novembre 1988 n. 566, di approvazione del regola

mento previsto dal detto art. 731, dopo aver disposto in via generale che le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al 2° comma derogava a tale limite, riducendolo al compi mento del sessantesimo anno di età per alcune categorie, tra cui i piloti

impiegati nei servizi di trasporto di linea e non di linea. La deroga è stata modificata dal successivo d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279 che ora

pertanto dispone: «Il limite di cui al 1° comma (scil.: il compimento del sessantacinquesimo anno di età) è ridotto al compimento del sessan tesimo anno di età per (...) i piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo

pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino

al sessantacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali sia

prescritto l'impiego di più di un pilota purché almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni».

La «differenza» scaturente dalla modificazione del regolamento in

punto di età massima dei piloti, apportata dal d.p.r. 279/92 è stata

quindi «notificata» con nota di Civilavia del 2 luglio 1992 al consiglio dell'Icao ai sensi dell'art. 38 della convenzione di Chicago, secondo

il quale, infatti, ogni Stato che ritenga necessario adottare regolamenti 0 sistemi pratici differenti in qualche particolare da quelli stabiliti da

uno standard internazionale, notificherà immediatamente all'organizza zione per l'aviazione civile internazionale — Icao — le differenze fra 1 propri metodi e quelli stabiliti dallo standard internazionale onde con

sentirne la comunicazione a tutti gli altri Stati.

La normativa interna è peraltro arricchita anche dall'art. 687 c. nav., nel testo aggiuntò dalla cit. 1. 213/83 che, in tema di licenze del perso nale aeronautico civile, dispone che si provveda con regolamento al

recepimento dei «principi generali» contenuti negli allegati alla conven

zione di Chicago, «osservato anche il criterio direttivo dell'uniformità

di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della

disciplina vigente nei vari Stati».

Il recepimento è stato attuato con d.p.r. 4 luglio 1985 n. 461, che

all'art. 1 ha fissato al ministro dei trasporti i criteri direttivi da rispetta re nell'emanazione delle disposizioni tecniche concernenti le materie og

getto degli allegati alla convenzione di Chicago, distinguendo tra le di

sposizioni contenute nei detti allegati quelle definite come «norme», da introdursi nell'ordinamento nazionale con carattere cogente, e quelle definite come «pratiche raccomandate», da introdursi come indirizzi

di comportamento discrezionalmente adottabili; e all'art. 3 ha anticipa to l'emanazione di apposito d.p.r. (il successivo d.p.r. 566/88, ora emen

dato nel d.p.r. 279/92) relativo al tema delle licenze del personale di

volo, salva l'ulteriore emanazione di disposizioni tecniche ministeriali.

Vili. - Respingendo il ricorso e discostandosi dal parere offerto dal

Consiglio di Stato, Tar Lazio allora osserva a) che oggetto del recepi mento sono non le singole disposizioni della convenzione, bensì' i suoi

«principi», in quanto, poi, applicabili alla stregua della normativa in

terna e b) che l'obbligo di conformazione alle norme cogenti convenzio

nali è posto dal d.p.r. 461/85, art. 1, riguardo alle sole disposizioni tecniche ministeriali e non ai regolamenti governativi, concludendo che

il d.p.r. 279/92, impugnato, non viola il criterio convenzionale che fis

sa l'età limite per il pilota comandante in senssanta anni, atteso che

tale criterio esprime soltanto un parametro tendenziale e, comunque, la stessa convenzione, consentendo la notifica delle «differenze», attri

buisce a ciascuno Stato contraente potestà di deroga. IX. - Sulla questione si sono espresse anche parte delle decisioni rese

Il Foro Italiano — 1995.

in posizione di preminenza rispetto alle altre parti del procedi mento (Corte cost. 148/82, id., 1983, I, 288);

— il contenuto decisorio del parere, da cui discende la sua

tendenziale impossibilità di riesame, non ha natura integralmente

giurisdizionale, attesa l'esclusività dell'attribuzione al consiglio dei ministri di disattenderlo in vista dei supremi interessi pub blici (Cons. Stato, sez. Ili, 3 luglio 1990, n. 867, id., Rep. 1992, voce cit., n. 30);

— la notificazione dell'opposizione, priva l'amministrazione

del potere di decidere il ricorso straordinario quando comunque il giudice sia stato investito dell'affare ad opera del ricorrente, che si sia costituito in giudizio: per effetto della costituzione

del ricorrente straordinario innanzi al Tar, assimilabile ad un

atto di riassunzione, si verifica la trasposizione (cfr. Cons. Sta

to, sez. II, 21 gennaio 1981, n. 456/80, id., Rep. 1983, voce

cit., n. 18; sez. riun. I e II 18 dicembre 1991, n. 1719, id.,

Rep. 1993, voce cit., n. 62); — l'art. 13, lett. a), d.p.r. n. 1199 prevede, come unica ipo

dalia Pretura del lavoro di Roma, innanzi ai cui magistrati sono ricorsi

per la reintegrazione nel posto di lavoro numerosi piloti collocati in esodo dalle compagnie medesime al compimento del sessantesimo anno

di età sul dedotto presupposto della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 914 c. nav. per cancellazione dal pertinente albo.

Del copioso contenzioso sono traccia le decisioni riportate in questo stesso fascicolo, parte prima, che, con le ulteriori che infra si menzio

nano, tutte inedite a quanto consta, testimoniano l'articolazione delle

soluzioni finora offerte.

Dunque si rinvengono: a) nel senso della legittimità del d.p.r. 279/92: Pret. Roma 24 otto

bre 1994, giud. Vetritto, in causa Siracusa c. Alitalia, e Pret. Roma

29 novembre 1993, giud. Perra, in causa Labozzetta c. Alitalia;

ti) nel senso della sua almeno parziale legittimità, nella parte in cui

dispone circa i copiloti (riguardo ai quali vi è soltanto una raccomanda

zione): Pret. Roma 6 giugno 1994, che si riporta; Pret. Roma 10 luglio 1993, giud. Garzia, in causa Battistuzzi c. Alitalia;

c) nel senso della sua illegittimità e della conseguenziale necessità di

allora disapplicarlo: Pret. Roma 4 luglio 1994, che si riporta; Pret. Ro

ma 16 giugno 1994, giud. Pascarella, in causa Fogliani c. Ati;

d) nel senso dell'indifferenza della questione, atteso che il § 2.1.10

si riferisce al regime dei voli internazionali ed il pilota ricorrente effet

tuava soltanto voli nazionali: Pret. Roma 21 luglio 1994, giud. Coc

chia, in causa Pontrandolfo c. Ati; Pret. Roma, ord. 28 ottobre 1993,

giud. Corsetti, in causa Primicerio c. Ati.

Circa l'applicabilità della normativa Icao all'interno degli ordinamenti

statali, v. F. Lattanzi, Organizzazione dell'aviazione civile internazio nale (Icao), voce dell' Enciclopedia del diritto, 1981, XXXI, 255 ss., secondo la quale la stessa convenzione nulla dice nel senso dell'applica zione immediata nei singoli ordinamenti interni della normativa Icao

(a differenza del trattato di Roma, art. 189, riguardo alla diretta appli cazione dei regolamenti Cee) e, anzi, nella giurisprudenza degli Stati

membri si è delineata chiaramente la tendenza ad escludere l'applicazio ne degli allegati tecnici tutte le volte che essi incidano su leggi nazionali in vigore.

X. - Circa la questione se i d.p.r. 566/88 e 279/92 siano da ritenersi

regolamenti delegati di esecuzione (e di cui alla 1. 23 agosto 1988 n.

400, art. 17, 1° comma, lett. ti), aventi natura sostanziale di legge e

per tali emanabili soltanto una tantum (col che l'emanazione del d.p.r. 566/88 avrebbe esaurito il potere regolamentare del governo), essa è

risolta in senso negativo da tutte le decisioni sopra richiamate che riten

gono quei decreti normativi di natura regolamentare ed esercizio di po testà normativa accessoria cui è estranea l'applicabilità delle garanzie

previste dall'art. 76 Cost, per i decreti legislativi (di cui all'art. 4 1.

400/88). Conf. Tar Lazio, sez. I, 1° febbraio 1989, n. 121, Foro it..

Rep. 1989, voce Legge, decreto e regolamento, n. 42 e id., 1990, III,

435, in motivazione. XI. - Infine l'ultima questione: se anche ai piloti ultrasessantenni sia

applicabile il regime di stabilità reale del posto di lavoro.

L'art. 4, 2° comma, 1. 11 maggio 1990 n. 108, sulla disciplina dei

licenziamenti individuali, indicando l'area di «non applicazione» del no

vellato art. 18 statuto, con duplice negazione dichiara tale disposizione

applicabile — con correlativo conferimento di stabilità reale al relativo

rapporto di lavoro — in favore dei prestatori ultrassessantenni in pos sesso dei requisiti pensionistici che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 6 1. 29 dicembre 1990 n. 407 (innovativo dell'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con 1. 26 febbraio

1982 n. 54, nella parte in cui consente facoltà di opzione anche ai lavo

ratori che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, sempre che non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pen sione di vecchiaia).

Se anche infatti Corte cost. 31 gennaio 1991, n. 41, id., 1991, I,

1030, ha esteso l'applicabilità del regime di stabilità reale anche al rap

This content downloaded from 188.72.126.196 on Wed, 25 Jun 2014 08:25:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv. Gonnelli) c. Pres. cons. ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei

PARTE TERZA

tesi di pronuncia di inammissibilità del decreto presidenziale,

quella che «riconosce che il ricorso non poteva essere proposto».

Spetta dunque al tribunale valutare l'ammissibilità della con

dizione della legittimazione all'opposizione ex art. 10 cit.

Non v'è dubbio che la trasposizione può essere richiesta da

un controinteressato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 1988, n. 725, id., Rep. 1988, voce cit., n. 10), ma tale qualifica de

v'essere valutata in termini diversi da quelli del processo giuri sdizionale quantomeno di primo grado, principalmente preordi nati ad assicurare l'integrità del contraddittorio attraverso un

onere partecipativo a carico del ricorrente, mentre in sede di

ricorso amministrativo ciò che più conta è la prevalenza e prio rità della completa tutela giurisdizionale di tutti coloro che so

no interessati, in senso positivo o negativo, dall'agire dell'am

ministrazione, in relazione alla diversa natura e struttura dei

due procedimenti, sopra ricordata.

Cosi, nel giudizio di primo grado innanzi al Tar la nozione

di controinteressato si connota — ai sensi dell'art. 21 1. 1034/71

e dell'art. 36 r.d. 1054/24 — di due concorrenti elementi uno

formale (possibilità di agevole riconoscibilità sulla base dell'at

to impugnato) e sostanziale (interesse qualificato e differenziato

alla conservazione dell'atto medesimo). In questo senso è con

corde la giurisprudenza, preoccupata di non gravare il ricorren

te di eccessivi oneri di ricerca delle controparti, tenuto anche

conto della brevità dei tempi per l'impugnazione (cfr., da ulti

mo, Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 1993, n. 531, id., Rep. 1993,

voce Giustizia ammministrativa, n. 564).

porto di lavoro subordinato del personale navigante delle imprese di

navigazione aerea, la peculiarità del rapporto previdenziale della gente dell'aria, governato dalla speciale 1. 13 luglio 1965 n. 859, per come modificata dalla 1. 31 ottobre 1988 n. 480, porrebbe, nell'opinione delle

compagnie resistenti alle domande di reintegrazione, i piloti ultrasessan

tenni fuori dalla sfera di esercizio della facoltà di opzione prevista per

gli altri lavoratori dalle leggi 54/82 e 407/90. Ciò in quanto l'art. 4

1. 480/88 dispone che i piloti debbano essere iscritti allo speciale fondo

di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di naviga zione aerea soltanto fino al compimento dei sessanta anni di età ed

in quanto l'art. 5, n. 2, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503, recante norme

per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e

pubblici in attuazione della delega conferita con 1. 23 ottobre 1992 n.

421, conferma i limiti di età posti dalle disposizioni antecedenti alla

sua entrata in vigore (1° gennaio 1993). I giudici del lavoro chiamati a dirimere la questione si sono anche

a questo riguardo espressi in modo articolato:

a) nel senso della stabilità reale del rapporto di lavoro del pilota pur ultrasessantenne, con conseguente sua reintegrabilità nel posto di lavo

ro, atteso che l'art. 4 1. 859/65 (per come modificato dall'art. 1 1. 480/88), benché limitando l'iscrizione obbligatoria al fondo di previdenza per il personale di volo ai dipendenti di età inferiore agli anni sessanta, ha comunque mantenuto facoltà d'iscrizione per coloro che ne avessero avuto titolo alla data di entrata in vigore della legge modificativa ed

atteso altresì' che il d.leg. 503/92 indirettamente conferma, riferendovi

si, l'applicabilità anche alla gente dell'aria dell'istituto dell'opzione per la permanenza nel posto di lavoro dopo il compimento del sessantesimo

anno: Pret. Roma 6 giugno 1994, che si riporta; Pret. Roma 29 novem bre 1993, cit.; Pret. Roma 10 luglio 1993, cit.; Pret. Roma, ord. 28

ottobre 1993, cit. (bissata, quest'ultima, dall'ordinanza 5 gennaio 1994, giud. Corsetti, con la quale, nella medesima vicenda processuale, preso atto dell'avvenuta reintegrazione del pilota nel posto di lavoro, ma non

nella funzione, e della non coercibilità del relativo obbligo, è stato ordi

nato all'azienda di almeno adottare le opportune iniziative al fine di

consentire al lavoratore non utilizzato l'effettuazione delle ore di volo

necessarie per il mantenimento della validità del brevetto di pilota pro

fessionista); b) in senso contrario, Pret. Roma 21 luglio 1994, cit. (secondo la

quale, al compimento del sessantesimo anno di età del lavoratore —

nella specie pur avvenuto il 22 ottobre 1992 — il rapporto di lavoro

entra ex art. 11 1. 604/66, nel regime di libera recedibilità con obbligo

per il datore al mero peawiso, ovvero alla relativa indennità sostituti

va: il pretore non menziona peraltro l'art. 6, 2° comma, 1. 108/90, che abroga l'art. 11, 1° comma, 1. 604/66); Pret. Roma, ord. 29 no vembre 1993, giud. De Masi, in causa Cotroni c. Ati;

c) non si pronuncia Pret. Roma 12 giugno 1993, giud. Rivellese, in

causa Zaffarano c. Alitalia, che respinge l'istanza di reintegrazione per mancata formulazione da parte del lavoratore dell'opzione di prosecu zione del rapporto di lavoro.

II licenziamento per raggiunti limiti d'età intimato al lavoratore che, abbia validamente optato per la prosecuzione del rapporto dopo il com

pimento dell'età pensionabile è nullo secondo Cass. 20 agosto 1993, n.

Il Foro Italiano — 1995.

Diversamente deve atteggiarsi la nozione di controinteressato

ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati alla trasposi zione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. In questo

caso, infatti, l'elemento formale non può che essere recessivo, dovendosi privilegiare l'altro di natura sostanziale, per assicura

re la reale affermazione dei principi costituzionali della tutela

giurisdizionale dei diritti ed interessi, dell'eguaglianza, del dop pio grado di giurisdizione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez.

Y, 15 giugno 1992, n. 558, id., Rep. 1992, voce cit., n. 400),

principi che, attenendosi al criterio formale, rischierebbero di

essere travolti dall'esito di un procedimento solo paragiurisdi

zionale, dove il contraddittorio è incompleto e l'imparzialità del

l'organo decidente negata in radice per la possibilità di disatten

dere per ragioni politiche il parere del Consiglio di Stato.

La legittimazione a richiedere la trasposizione dev'essere, dun

que, riconosciuta anche a coloro che, pur non essendo controin

teressati in senso proprio, in quanto non direttamente contem

plati nell'atto o da esso non facilmente identificabili, siano tut

tavia portatori di una posizione di vantaggio in ordine ad un bene

della vita dipendente dal potere amministrativo, di cui quel bene

è oggetto. Nello stesso senso si è, d'altronde, espressa la giuri

sprudenza più recente in merito alla legittimazione a proporre

appello avverso le sentenze dei Tar, per la quale la tematica dei

principi costituzionali in gioco e la conseguente esigenza di am

pliare la nozione di controinteressato è pressoché identica (Cons.

Stato, sez. VI, 28 maggio 1993, n. 388, id., Rep. 1993, voce cit., nn. 377, 565; sez. V 22 febbraio 1993, n. 275, ibid., nn. 438, 572).

8825, Foro it., Rep. 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 1529; 13 novem bre 1992, n. 12233, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1729, ed illegittimo secondo Cass. 17 marzo 1993, n. 3135, id., Rep. 1993, voce cit., n. 516.

Sulla legittimità dell'esercizio del diritto di opzione per la prosecuzio ne del rapporto di lavoro da parte del dirigente, v. Corte cost. 8 giugno 1994, n. 225, id., 1994, I, 2022, e da parte dell'autoferrotramviere, v. Corte cost. 8 maggio 1990, n. 226, id., 1991, I, 3283.

Nel pacifico senso dell'illegittimità del licenziamento ad nutum, fin ché consentito dall'art. 11 1. 604/66, nei confronti del lavoratore che avesse raggiunto l'età del pensionamento di vecchiaia, e fosse intimato antecedentemente alla data detta ed in previsione di quella, ancorché il datore di lavoro differisse gli effetti del licenziamento al periodo suc cessivo al raggiungimento dell'età pensionabile del lavoratore, v., da

ultimo, Cass. 1" febbraio 1993, n. 1186, id., Rep. 1993, voce cit., n.

1531; 10 giugno 1992, n. 7111, id., 1992, I, 2650. XII. - Seguono l'orientamento (implicitamente presupposto da Pret. Ro

ma, ord. 5 gennaio 1994, in causa Primicerio c. Ati, cit.), secondo il

quale rientra nella competenza del giudice che ha emesso il provvedi mento di urgenza il potere di disporre tutte le misure necessarie per l'effettiva esecuzione dello stesso: Cass. 4 maggio 1993, n. 5152, id.,

Rep. 1993, voce Esecuzione forzata in genere, n. 35; 16 settembre 1983, n. 5608, id., Rep. 1983, voce Provvedimenti dì urgenza, n. 97; Pret.

Roma 12 marzo 1992, id., Rep. 1992, voce cit., n. 85; Pret. Milano 11 novembre 1991, ibid., n. 87; Pret. Grosseto 11 settembre 1984, id.,

Rep. 1985, voce cit., n. 56.

Distingue, invece, al fine dell'individuazione del giudice competente per l'attuazione di un provvedimento cautelare e d'urgenza, a seconda

che il beneficiario del provvedimento stesso abbia preferito ricorrere alla forma coattiva diretta o, invece, si sia avvalso, come gli è alternati vamente consentito, della normale procedura di esecuzione forzata no tificando alla controparte il titolo e l'intimazione ad adempiere, Cass. 11 novembre 1982, n. 5947, id., Rep. 1982, voce cit., n. 90: nella prima ipotesi, infatti, giudice competente è quello che ha emesso il provvedi mento o quello competente per il merito, se risulta già instaurato il

relativo giudizio; nella seconda, invece, competente è il giudice della

esecuzione secondo le regole ordinarie e cosi quello del luogo ove il

provvedimento deve essere eseguito. Nel senso che l'ordine di reintegrare il lavoratore illegittimamente li

cenziato è insuscettibile di esecuzione forzata: Cass. 4 settembre 1990, n. 9125, id., Rep. 1990, voce Lavoro (rapporto), n. 1863; 13 aprile 1985, n. 2458, id., 1986, I, 1655; nonché Pret. Monza 1° agosto 1992,

id., Rep. 1992, voce Provvedimenti di urgenza, n. 131, e Corriere giur., 1992, 1367, con nota di Tavormina, resa nell'ambito della richiesta di attuazione della reintegrazione d'urgenza ottenuta da Funari nei con fronti della soc. Rti.

Nel contrario senso dell'ammissibilità dell'esecuzione forzata dell'or dine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: Pret. Milano

22 dicembre 1992, Foro it., Rep. 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 1569; Pret. Milano 26 novembre 1992, ibid., voce Esecuzione forzata di ob

blighi di fare o di non fare, n. 3; Pret. Roma 12 marzo 1992, id.,

Rep. 1992, voce Provvedimenti di urgenza, n. 86; Pret. Sassari 13 di cembre 1985, id., 1986, I, 1656.

This content downloaded from 188.72.126.196 on Wed, 25 Jun 2014 08:25:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 6: sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv. Gonnelli) c. Pres. cons. ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Tale orientamento espansivo della figura di controinteressato

trova piena applicazione nei casi di impugnativa di atti a conte

nuto generale e normativo, come i regolamenti — quale è, ap

punto, il provvedimento che qui interessa — per i quali, infatti, la giurisprudenza ha da sempre ritenuto l'inconfigurabilità di

controinteressati in senso tradizionale, in relazione anche all'im

possibilità di una loro agevole individuazione (Tar Lazio, sez.

II, 27 giugno 1992, n. 1549; Tar Campania, sez. Salerno 28

giugno 1990, n. 227). Se si facesse rigida applicazione al caso

di specie di tale indirizzo ne risulterebbe leso il principio di ef

fettività e completezza della tutela giurisdizionale, poiché il con

trointeressato sostanziale, ritenuto non legittimato alla trasposi

zione, si potrebbe vedere leso irrimediabilmente dalla propaga zione ultra partes degli effetti della decisione sul ricorso

straordinario, che caducasse l'atto regolamentare. Nella specie, non v'è dubbio che i piloti abbiano la qualifica

di controinteressati sostanziali, essendo portatori — in quanto tali — di un interesse, differenziato rispetto alla generalità e

tutelabile giuridicamente in quanto correlato al diritto al lavo

ro, alla conservazione del regolamento, che ha elevato l'età di

permanenza in servizio.

Al riguardo non appaiono consistenti le eccezioni formulate

dalle ricorrenti, secondo cui, in relazione alla tendenza normati

va in atto, l'atteggiamento dei lavoratori sarebbe quello di con

trastare tale tendenza, e quindi non vi sarebbe un interesse al

l'elevazione del limite d'età dei piloti, come disposta dall'impu

gnato decreto ministeriale. Si tratta di argomentazioni generiche e di puro fatto, che non valgono a scalzare l'esistenza di una

posizione differenziata e qualificata — dallo stesso regolamento ministeriale — dei piloti a rimanere in servizio, per soddisfare

una serie di interessi di natura patrimoniale, professionale ed

esistenziale di ovvia evidenza. Senza considerare, poi, che tutta

la recente legislazione tesa ad innalzare il limite d'età per cate

gorie dotate di elevata e non facilmente sostituibile professiona lità (presidi scolastici, dirigenti statali, primari ospedalieri) ov vero di intere categorie, come i dipendenti dello Stato (cfr. art.

16 d.leg. 503/92) non è stata certo osteggiata dalle categorie

interessate, le quali, anzi, hanno instaurato un elevato conten

zioso per estendere il più possibile l'area dei destinatari, o, quan

tomeno, hanno inoltrato numerose domande di applicazione delle

predette normative, come è stato per la quasi totalità dei magi strati in relazione al cit. art. Ì6 d.leg. n. 503. Il che dimostra

che si tratta — quantomeno per quelle categorie — di un bene

ficio non certo da contrastare ma da invocare. Certo, rimarrà

una valutazione soggettiva la decisione sul se richiedere o meno

quel beneficio; ma, una volta esternata questa volontà in un

atto processuale, il motivo individuale assurge ad interesse giu ridicamente tutelabile, correlato ad una posizione di diritto so

stanziale sino ad allora astrattamente tutelabile.

Non si riesce, pertanto, a comprendere cosa si voglia dire

quando si intende qualificare, come fanno le ricorrenti, l'inte

resse dei controinteressati come di mero fatto. Comunque si

voglia intendere tale nozione (non differenziazione rispetto alla

generalità dei consociati, mancanza di attualità e concretezza

della lesione, mancanza di norma che riconosca tutela alle pre tese avanzate in giudizio: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo

1993, n. 243, id., 1994, III, 44 e Tar Sicilia, sede Catania, sez.

II, 28 settembre 1993, n. 689), non v'è dubbio che nella specie nessuno degli elementi che caratterizzano l'interesse di fatto sus

siste. La norma regolamentare impugnata è infatti indirizzata

ad una specifica e ben individuata categoria professionale, i cui

appartenenti vengono perciò ad assumere una posizione qualifi cata e differenziata rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento

e giuridicamente tutelata per l'incidenza che quella norma assu

me sullo stato giuridico di pilota. Ciò che, in causa, rimane nella sfera del fatto è unicamente

il motivo individuale di voler rimanere in servizio, che, però,

una volta esternato, si sostanzia in una posizione giuridica di

diritto sostanziale.

Anche il parere del Consiglio di Stato, sul punto, non è chiaro.

Nel caso di specie, infatti, non si discute di un «interesse all'as

setto generale futuro della carriera, che è interesse di mero fat

to», ma di un interesse concreto, diretto ed attuale, di piloti ul

trasessantenni o in procinto di divenire tali a continuare a svolge

re le elevate, qualificanti e ben remunerate prestazioni di servizio,

che altrimenti, con la caducazione del regolamento, verrebbero

ad essere immediatamente (o nell'immediato futuro) recise.

Il Foro Italiano — 1995.

Può, finalmente, passarsi all'esame del merito, il quale ri

chiede un'esposizione, seppure sommaria, della complessa nor

mativa che regola la materia.

Appare opportuno prendere le mosse dal diritto interno, per confrontarne poi, le disposizioni con le fonti di diritto interna

zionale pattizio, le quali, infatti, rimangono fuori, secondo una

dottrina e giurisprudenza costituzionale, dal procedimento au

tomatico, di recepimento, ex art. 10 Cost. (cfr. Corte cost. 32/60,

id., 1960, I, 1446 e 144/70, id., 1970, I, 2033). L'art. 1 1. 13 maggio 1983 n. 213, modificando l'art. 687

c. nav., ha disposto che «al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione di Chicago del 7 di

cembre 1944 relativa all'aviazione civile, resa esecutiva con d.leg.

616/48, ratificato con 1. 561/56, «si provvede con decreto del

presidente della repubblica . . . con l'osservanza, dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie».

Tra i criteri direttivi, lo stesso art. 1 individua, alla lett. a),

quello della «uniformità di normativa con la regolamentazione

internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati.

Tra le materie, lo stesso art. 1 individua, oltre quelle più stretta

mente attinenti alla navigabilità degli aeromobili e del traffico

aereo, anche quella delle «licenze del personale aeronautico civile».

Dispone la stessa norma che «il ministro dei trasporti è auto

rizzato ad emanare con propri decreti le conseguenti disposizio ni tecniche».

Dal tenore della norma si evince dunque che:

a) il recepimento della convenzione di Chicago avviene con

atto regolamentare governativo;

b) oggetto del recepimento sono non già tutte le disposizioni della convenzione, ma solo i «principi generali contenuti negli annessi alla convenzione»;

c) l'atto di recepimento non è condizionato soltanto dai prin

cipi della convenzione, dovendo tener conto anche della disci

plina vigente nei vari Stati;

d) i regolamenti ministeriali hanno per oggetto soltanto le «di

sposizioni tecniche».

Il successivo art. 3 della stessa 1. n. 213, che ha modificato

l'art. 731 c. nav., dispone, poi, che il personale di volo deve

essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni, per il rilascio,

rinnovo, reintegrazione, sospensione o revoca dei quali si prov vede con apposito regolamento governativo, che deve discipli nare «casi e modalità» di essi, uniformandosi ai criteri stabiliti

nell'allegato 1 alla citta convenzione, la quale cosi, anche per tale aspetto, non assume carattere integralmente cogente ed in

derogabile per l'ordinamento interno.

All'emanazione del regolamento governativo previsto dall'art.

1 1. n. 213 si è provveduto con d.p.r. 4 luglio 1985 n. 461,

il cui art. 1 ha fissato i criteri direttivi per l'emanazione dei

successivi decreti ministeriali relativi alle «disposizioni tecniche».

Tra questi criteri il n. 1 individua quello del carattere cogente delle disposizioni definite come «norme» negli allegati alla con

venzione, salvo l'impossibilità motivata di conformarvisi, fer

mo restando, in questo caso, l'obbligo di notificazione all'orga nizzazione per l'aviazione civile (Oaci), previsto dall'art. 38 del

la convenzione; per le semplici «pratiche raccomandate», della

stessa convenzione, invece, si dà facoltà ai regolamenti ministe

riali di introdurle con carattere cogente o di mantenerle come tali.

L'art. 3 dello stesso d.p.r. riconferma, poi, quanto già previ sto dall'art. 3 1. n. 213 rimandando ad un distinto regolamento

governativo, la materia delle licenze, attestati ad abilitazioni, nel rispetto dei principi dell'allegato 1 alla convenzione e rin

viando ad un regolamento ministeriale l'emanazione delle di

sposizioni tecniche in materia, «tenuto conto di quanto previsto nell'ali. 1 . . . alla convenzione».

In attuazione dei citati art. 3 1. n. 213 e del d.p.r. 461/85

è stato emanato il d.p.r. 18 novembre 1988 n. 566 («approva zione del regolamento in materia di licenze, attestati . . .»), che,

dopo avere fornito all'art. 1 varie definizioni, tra cui quelle di

copilota, pilota responsabile e comandante di aeromobile (di

stinzione diversa da quella di comandante navigatore e pilota

dell'art. 739 c. nav., come novellato dell'art. 7 1. n. 213), ha

stabilito, all'art. 9, il limite di sessanta anni per i «piloti impie

gati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea».

Questa disposizione è stata, tuttavia, modificata con il d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279, il cui art. 1, lett. a), ha innalzato l'età

massima di servizio, portandola a sessantacinque anni «per gli

aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilo

This content downloaded from 188.72.126.196 on Wed, 25 Jun 2014 08:25:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 7: sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv. Gonnelli) c. Pres. cons. ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei

PARTE TERZA

ta, purché almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai ses

santa anni».

È tale norma a formare oggetto di impugnativa da parte delle

compagnie Alitalia ed Ati, le quali deducono principalmente il

vizio di violazione di legge con particolare riguardo all'art. 1

del cit. d.p.r. 461/85, che impone di introdurre come norme

cogenti nell'ordinamento interno quelle definite come «norme»

(in inglese standards) negli allegati alla convenzione, a differen

za delle semplici «pratiche raccomandate», per le quali esiste

una semplice possibilità di introdurle come norme cogenti. E

poiché l'art. 2.1.10.1 della convenzione fisserebbe in termini di

doverosità (attraverso l'uso del termine shall not permit) il limi

te d'età di sessant'anni per il pilot in command (a differenza

del co-pilot, per il quale tale limite è previsto dal successivo

art. 2.1.10.2 come semplice recommendation) il regolamento na

zionale non può derogare a tale limite.

Tale assunto, fatto proprio anche dal parere del Consiglio di Stato, ed a prescindere dall'indagine sull'interesse ad impu

gnare da parte di compagnie aeree (non quello alla sicurezza,

che viene perseguito attraverso gli organi dello Stato, che nella

specie sono stati rappresentati dal servizio di sanità dell'aero

nautica militare depositato in atti dall'avvocatura, e le periodi che visite mediche sui piloti; non quello all'organizzazione ed

ai costi del lavoro, che semmai è vieppiù soddisfatto dal perma nere in servizio, per un periodo certo e predeterminato, di per sonale già esperto e non abbisognevole di una specifica e costo

sa preparazione come i neo-assunti: ed è sintomatico, al riguar

do, che tra le parti resistenti via sia anche una società di

trasporto) non può essere condiviso dal collegio per una serie

di considerazioni.

Anzitutto, la distinzione tra norme cogenti e semplici, prati che raccomandate si riferisce esclusivamente ai regolamenti mi

nisteriali previsti dall'art. 1 1. n. 312, e non anche al distinto

regolamento governativo in materia di licenze ed attestati, che

trova la sua fonte di legittimazione nell'art. 3 1. n. 213. Tale

regolamento (d.p.r. 566/88 e d.p.r. 279/92), anch'esso di ema

nazione governativa e quindi di grado equiordinato al primo, deve soltanto «uniformarsi ai criteri stabiliti nell'ali. 1» alla con

venzione di Chicago (art. 3 1. n. 213) e «nel rispetto dei princi

pi» dello stesso allegato. Da ciò deriva l'irrilevanza della distin

zione tra standards e recommendation e la possibilità di disco

starsi dai primi, con il solo limite del rispetto delle linee

fondamentali e portanti (principi) e delle modalità per realizzar

le (criteri), contenute nella fonte pattizia di diritto internazionale.

Tra i principi può, al più, annoverarsi quello della necessità

di fissare un limite d'età uniforme per tutti; tra i criteri, quello dei sessant'anni rappresenta solo un parametro tendenziale, senza

il carattere della inderogabilità, come è facile, altresì, desumersi

dal verbo «uniformarsi» usato dal 2° comma dell'art. 3 1. n.

213. Ma, soprattutto, non va dimenticato che anche nel testo

della convenzione il limite di sessant'anni non è assoluto e gene

ralizzato, trattandosi, per i co-pilot, di una semplice recommen

dation. Segno evidente che anche in sede internazionale si era

già prevista, cinquant'anni addietro, la possibilità che su uno

stesso velivolo fossero imbarcati contemporaneamente piloti in

fra e ultra sessantenni.

In secondo luogo, anche a voler prescindere dalla incontesta

bile distinzione tra i due tipi di regolamenti governativi, sopra

evidenziata, e ritenere, con i ricorrenti, che la distinzione tra

norme cogenti e semplici raccomandazioni possa valere anche

per la materia delle licenze dei piloti, la tesi dell'inderogabilità assoluta ed incondizionata del limite dei sessanta anni appare

ugualmente inaccettabile.

Soccorre, al riguardo, l'art. 38 della convenzione, come risul

tante dal testo italiano del decreto di recepimento (d.leg. 6 mar

zo 1948 n. 616), secondo il quale «Ogni Stato . . . che ritenga necessario di adottare regolamenti o sistemi pratici differenti

in qualche particolare da quelli stabiliti da uno standard inter

nazionale, notificherà immediatamente all'Oaci le differenze tra

i propri metodi e quelli stabiliti dallo standard». La norma è

inequivocabile nell'attribuire a ciascuno Stato una potestà di

deviazione anche dagli standards con l'unico onere della notifi

cazione.

Il testo inglese della convenzione è ancor più chiaro («Any State which finds it impracticable to comply in all respects with

any such international standard or procedure . . .») nel voler

rimettere all'insindacabile scelta degli Stati firmatari di disco

li. Foro Italiano — 1995.

starsi dagli standards della convenzione, condizionandola uni

camente all'onere della notifica, all'evidente scopo di consentire

all'organismo internazionale dell'aviazione civile una verifica a

posteriori della legittimità e/o ragionevolezza della deroga, on

de eventualmente far scattare le sanzioni connesse alla respon

sabilità dello Stato giudicato inadempiente. Che gli standards della convenzione non possano costituire,

vincolo inderogabile per ciascuno Stato firmatario si evince, poi,

da un altro dato testuale: l'art. 1, lett. a), 1. 213/83. La norma,

dopo avere precisato che il regolamento governativo deve rece

pire «i principi generali contenuti negli annessi alla convenzio

ne» (e quindi non tutti gli standards) fissa, tra i criteri direttivi

cui deve ispirarsi quel regolamento, quello dell'uniformità di

normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto

della disciplina vigente nei vari Stati.

Ciò significa che non è soltanto la fonte pattizia a conforma

re l'attività normativa interna, ma anche quella dei singoli altri

Stati, con la possibilità, quindi, di discostarsi dalla prima quan do la seconda ne diverga, con il limite dell'osservanza dei prin

cipi generali della convenzione, tra cui non può porsi quello

di un prefissato limite d'età. Ed è appunto quello che si è verifi

cato nel caso di specie, atteso che la disciplina di non poche nazioni riconosce da tempo limiti d'età superiori ai sessantan

ni, come evidenziato soprattutto nella memoria del Chieffi e

dalla documentazione versata in atti dell'amministrazione.

In tale quadro non appare dirimente, nella presente contro

versia, il testo dell'art. 1 d.p.r. 461/85, secondo cui per operare una deroga agli standards occorrerebbe sempre e comunque una

«motivata impossibilità». A prescindere dal fatto che tale de

creto opera — come già dettto — su un piano distinto ed equior dinato rispetto al d.p.r. 566/88 (ed al successivo decreto 279/92) e che per costante giurisprudenza non è ammessa motivazione

per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale (v. ora

art. 3, 2° comma, 1. 241/90), il regolamento non può porsi in

contrasto con le fonti sovraordinate, nella specie la legge di re

cepimento della convenzione, il cui art. 38, come innanzi detto, subordina la deroga alla valutazione del singolo Stato e, sul

piano formale, alla sola notifica all'Oaci, che lo Stato italiano

ha ritualmente inviato.

Una volta accertata la legittimità del decreto impugnato sotto

il predetto profilo, vengono a cadere le altre tre censure.

La seconda è infondata, perché, nel sostenere che l'ultra ses

santenne, di solito con qualifica di comandante, possa svolgere solo funzioni di copilota (con conseguente declassamento man

sionale) dà per scontata la forza cogente dello standard della

convenzione, che invece si è innanzi negata. Cosi, il pilota re

sponsabile, che è anche comandante (le due nozioni differisco

no solo per le diverse responsabilità giuridiche ad esse riconnes

se, ma non sotto il profilo operativo, e ben possono cumularsi,

come di solito si cumulano, nella stessa persona), potrà conti

nuare a svolgere le sue mansioni, purché affiancato da un copi lota infrasessantenne, a ciò non ostandovi i rischi, paventati dalla difesa delle ricorrenti, di subordinazione psicologica per

«gratitudine» del più anziano verso il più giovane, che riman

gono nella sfera dell'indimostrato, dell'ipotetico e dell'invero

simile. Anche il terzo motivo è infondato ed inammissibile.

Le ricorrenti, questa volta loro e per davvero, non hanno

fornito alcuna prova dell'illogicità del provvedimento, da cui

deriverebbero «complicazioni operative enormi».

Verosimile è, invece, che l'utilizzo, per un tempo predetermi nato o predeterminabile (morte permettendo) di piloti più an

ziani e più esperti, le cui capacità psico-fisiche sono sempre sot

to verifica, al pari di tutti i piloti consente risparmi di costo, non costituisce pericolo per l'utenza (secondo quanto rappre sentato dal ricordato parere della sanità aeronautica) e non si

vede come possa incidere negativamente su un'attività di pro

grammazione degli equipaggi. Più suggestivo — ma ugualmente pretestuoso — appare l'ar

gomento della necessità dell'autorizzazione, volta per volta, da

parte degli Stati sorvolati, al pilota ultrasessantenne, che, in

quanto tale, «non soddisfi in pieno alle condizioni stabilite nel

lo standard internazionale» (art. 39 convenzione). Ma né tale norma, né il successivo art. 40, relativo al permes

so rilasciato dallo Stato sorvolato, prevede un'autorizzazione

volta per volta, cosicché la compagnia aerea potrà rimediare

This content downloaded from 188.72.126.196 on Wed, 25 Jun 2014 08:25:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 8: sezione III; sentenza 9 febbraio 1995, n. 291; Pres. Borea, Est. Pozzi; Soc. Alitalia e altra (Avv. Gonnelli) c. Pres. cons. ministri e Min. trasporti (Avv. dello Stato Fiengo) e nei

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

all'inconveniente con la richiesta di un'autorizzazione perma nente ad personam, sempre nell'ambito di quella normale atti

vità di programmazione, cui ciascun imprenditore diligente ed

efficiente è tenuto.

Quanto, poi, al difetto di motivazione, basta riportarsi a quan to sopra detto in materia di atti normativi a contenuto generale.

Anche il quarto motivo, rivolto specificamente contro la cir

colare, è infondato ed inammissibile, non essendo, oltretutto, dato comprendere quale lesione deriverebbe alle ricorrenti da

un uso obbligatorio, anziché meramente facoltativo, dei piloti ultrasessantenni ed essendo stato accertato che la norma che

prevede quell'uso obbligatorio è perfettamente legittima. Il ricorso va conclusivamente respinto.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione II; sentenza 20 dicembre 1993, n. 1688; Pres.

Falcone, Est. Lamberti; Federazione trasporti pubblici -

Federtrasporti, Azienda trasporti area fiorentina - Ataf, Re

te automobilistica maremmana amiatina di Grosseto - Rama

(Avv. Tesauro) c. Min. finanze.

Valore aggiunto (imposta sul) — Scontrino fiscale — Biglietto di trasporto — Adempimenti a carico delle aziende di tra

sporto pubblico — Circolare ministeriale — Illegittimità —

Fattispecie (L. 30 dicembre 1991 n. 413, disposizioni per am

pliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e poten ziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivaluta

zione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al presidente della re

pubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale, art. 12).

Le aziende di trasporto pubblico sono tenute ad assolvere agli

obblighi fiscali di cui all'art. 12, 1° comma, l. 30 dicembre 1991 n. 413 (e successivo d.m. 30 giugno 1992) in relazione

alla quantità di biglietti venduti e non in ragione del numero

di soggetti trasportati; ne consegue che l'interesse dell'erario

è salvaguardato non perseguendo l'utente trovato sprovvisto del titolo di viaggio, bensì con l'accertamento dell'importo dei biglietti messi in circolazione, sul cui ammontare viene

percepito il tributo, indipendentemente dal fatto che gli ac

quirenti ne facciano effettivo uso servendosi del mezzo pub blico (nella specie, il giudice amministrativo ha ritenuto ille

gittima la circolare 28 gennaio 1993 n. 10/461030 del ministe

ro delle finanze, nella parte in cui faceva obbligo alle imprese di pubblico trasporto di sostituire le apparecchiature oblitera

trici esistenti che non fossero in grado di annullare il biglietto anche con la specifica relativa all'anno, cosi come richiesto

dalla normativa sullo scontrino fiscale). (1)

(1) Non constano precedenti in termini. A mente dell'art. 12, 1° comma, 1. 413/91, per le prestazioni di tra

sporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la

funzione dello scontrino fiscale. Con d.m. 30 giugno 1992, il ministro

delle finanze ha fissato le caratteristiche dei suddetti biglietti, ribadendo

la funzione degli stessi. Tramite circ. 28 gennaio 1993, n. 10/461030, Dir. e pratica trib., 1993, I, 720, il ministero delle finanze ha introdotto

l'obbligo per le imprese di pubblico trasporto di sostituire le apparec chiature obliteratrici non in grado di apporre (anche) la specifica relati

va all'anno. In siffatto contesto normativo il giudice amministrativo

è pervenuto all'annullamento della circolare ministeriale mercé le se

guenti considerazioni: a) il biglietto di viaggio non è assimilabile ad

ogni effetto alla ricevuta e allo scontrino fiscale, bensì' assolve soltanto

la funzione di quest'ultimo documento fiscale — secondo quanto pre scrive l'art. 12, 1° comma, 1. 413/91 — per quanto concerne la propria attitudine a documentare il corrispettivo pagato; b) la deroga all'ordi

II Foro Italiano — 1995.

Diritto. — L'art. 12 1. 30 dicembre 1991 n. 413, ha imposto

l'obbligo generalizzato di certificare i corrispettivi delle cessioni

di beni e delle prestazioni di servizi assoggettabili ad imposta sul valore aggiunto per le quali non 4 obbligatoria l'emissione

di fattura se non richiesta dal cliente, mediante il rilascio della

ricevuta fiscale di cui all'art. 8 1. 249/76 ovvero dello scontrino

fiscale anche manuale, prestampato a tagli fissi di cui alla 1.

18/83. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone

e veicoli e bagagli al seguito con qualunque mezzo esercitato, la norma prescrive che i biglietti di trasporto assolvano a fun

zione dello scontrino fiscale e che tali biglietti devono risponde re dal 1° gennaio 1993 alle caratteristiche stabilite con apposito decreto del ministro delle finanze.

Con tale decreto del 30 giugno 1992, in prosieguo pubblicato nella G.U. 181/92, il ministero ha definito i particolari elementi

distintivi di cui deve essere connotato il titolo di viaggio relati

vamente ai tipi ed alle caratteristiche del trasporto, alla nume

razione progressiva ed alla data di emissione e di utilizzazione

del medesimo.

Nella circolare n. 10 del 28 gennaio 1993, il ministero delle

finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte indirette

e sugli affari, ha chiarito i diversi aspetti interpretativi relativa

mente al contenuto biglietto-titolo di viaggio, specificando, tra

l'altro: — che il biglietto assolve soltanto alla funzione di scontrino

fiscale per quanto concerne la propria attitudine a documentare

il corrispettivo, senza peraltro che per lo stesso sia mutuabile

la disciplina sanzionatoria prevista per lo scontrino fiscale, ostan

dovi il principio per cui la sanzione non può essere applicata fuori dai casi espressamente previsti dalla legge;

nario regime dello scontrino fiscale è direttamente riconducibile alla par ticolare natura del contratto di trasporto mediante mezzi pubblici, per il quale è contemplata l'emissione del biglietto tramite strumenti auto matici ovvero la convalidazione di biglietti preacquistati attraverso ap posite apparecchiature; c) nel trasporto pubblico di persone il rapporto contrattuale deve ritenersi concluso con l'accesso del passeggero alla

vettura, con l'effetto che il titolo di viaggio non costituisce la prova di un rapporto sinallagmatico, ma documenta esclusivamente l'avvenu to pagamento da parte dell'utente della prestazione dovuta per un con tratto già concluso.

Ne deriva che il passeggero diviene soggetto passivo dell'imposta non all'atto di ricevere la prestazione, bensì al momento dell'acquisto del

biglietto che può non coincidere con l'uso, come normalmente avviene. Il vettore pubblico è obbligato, perciò, nei confronti dell'erario in rela zione alla quantità dei biglietti venduti e non in ragione del numero dei soggetti trasportati. Tanto basta ad escludere che il controllo sui mezzi pubblici di trasporto, circa il possesso del documento di viaggio correttamente annullato, possa essere ricompreso fra i compiti istituzio nali della guardia di finanza.

Ad avviso del Tar Lazio, dunque, dotare i mezzi in circolazione di macchine obliteratrici che annullano il biglietto imprimendo su di esso tutti i dati richiesti dalla normativa sullo scontrino fiscale non realizza un rilevante interesse del fisco. Per quest'ultimo, invero, può ritenersi sufficiente l'avvenuta impossibilità per l'utente di avvalersi per più vol te dello stesso documento di viaggio.

Rileva in argomento F. Pepe, Elementi innovativi nella disciplina fi scale dei titoli di viaggio, in Fisco, 1993, 7074, che la scelta di «fiscaliz zare» il biglietto di trasporto consente: 1) una più precisa ed attendibile

gestione e controllo delle aziende di trasporto; 2) concreti riscontri con tabili sull'attività svolta; 3) di scoraggiare la funzione di «prestazione» di trasporto da parte di soggetti che non possiedono nessun titolo di

viaggio; 4) di uniformarsi con quanto dispone il d.p.r. 633/72 in mate ria di prestazioni di servizi e cessioni di beni. Lo stesso a. osserva, inoltre, che attraverso la «fiscalizzazione» dei biglietti di trasporto, co me per altre categorie che svolgono prestazioni, i corrispettivi sono per

cepiti attraverso particolari tecniche contabili che non pongono in diret

to rapporto la clientela con le aziende di trasporto. In tema di irrogazione della prescritta sanzione amministrativa a per

sona trovata sprovvista di documento di viaggio su un autobus di azien

da pubblica di trasporto, v. Cass. 27 aprile 1994, n. 4016, Foro it.,

Mass., 362, secondo cui l'erronea opinione del trasgressore sulla liceità

dell'acquisto del biglietto alla prima fermata dell'autobus, pur essendo

al corrente dell'obbligo di munirsi preventivamente del documento di

viaggio, non è sufficiente ad escludere l'illecito, poiché l'errore sul fatto rilevante a tal fine non deve essere determinato da colpa (ex art. 3, 2° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689). Con specifico riferimento al

riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio a un

controllore di biglietti di una società per azioni di trasporti ad esclusiva

partecipazione pubblica, v. Trib. Lecce 23 dicembre 1991, id., 1992,

II, 712, con osservazioni di G. Bongiorno.

This content downloaded from 188.72.126.196 on Wed, 25 Jun 2014 08:25:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended