sezione IV; decisione 10 giugno 2004, n. 3723; Pres. Trotta, Est. Poli; Cialdella (Avv. Di Cagno) c.Min. difesa (Avv. dello Stato Volpe). Conferma Tar Puglia, sez. I, 4 luglio 1997, n. 471Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 545/546-547/548Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201589 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
non appare un prodigio di agilità e di chiarezza e contiene con
traddizioni (il primo periodo sembra fissare un'alternativa tra
dipendente sospeso e dipendente «costretto» a chiedere il collo
camento a riposo anticipato a seguito di un procedimento pena le, mentre poi, più oltre, si prevede la sommatoria dei periodi di
sospensione e di servizio non espletato a causa del pensiona mento anticipato), nonché ripetizioni inutili e svianti (la sospen sione viene riferita tanto al servizio, quanto alla funzione e al
tresì all'impiego, quasi a dubitare dell'ambito della disposizione stessa e a supporre che pér un pubblico dipendente sia possibile in sostanza distinguere, in un unico rapporto, ai fini che qui in teressano, le tre diverse angolazioni da cui il rapporto stesso può essere visto) appare quella di aver cura, nell'individuare i sog
getti cui riconoscere il diritto di «compensare» l'allontanamento
dal servizio a suo tempo ingiustamente patito, di ricomprendere nella previsione tutti i pubblici dipendenti incolpevolmente pri vati, per un periodo più o meno lungo, dello status loro proprio, ovvero in qualche modo costretti alle dimissioni anticipate a
domanda, onde evitare, par lecito arguire, disparità di tratta
mento che agevolmente potrebbero trovare sanzione innanzi al
giudice delle leggi. Si spiega così perché la norma si riferisca a pubblici dipendenti tuttora in servizio ovvero a riposo, specifi cando, in tale secondo caso, che il beneficio spetta anche a colo
ro che abbiano chiesto il collocamento a ripòso anticipato «a se
guito di un procedimento penale conclusosi (da intendersi, come
sopra già anticipato, successivamente, e cioè dopo il colloca
mento a riposo) con sentenza definitiva di proscioglimento». Sul punto infatti non sembra logicamente condivisibile l'in
terpretazione restrittiva (d'ordine rigidamente letterale e sintat
tico) fornita dalla pubblica amministrazione nél senso che, oltre
al dipendente in servizio, destinatario della disposizione sarebbe
soltanto il dipendente anticipatamente postosi in quiescenza nel
modo che si è detto: e ciò per tre ragioni. In primo luogo si osserva che l'inciso che segue aggiunge che
il beneficio spetta anche al dipendente già in quiescenza al mo
mento di entrata in vigore «della presente legge», senza alcuna
specificazione, in secondo luogo, il richiamo della fattispecie relativa alla specifica situazione dei dipendenti che hanno la sciato anticipatamente il servizio a seguito di procedimento pe nale risulta necessitato in ragione del particolare trattamento di
favore (eccezione particolare rispetto a quella generale) loro ri
servato, consistente nel ripristino del rapporto per una durata
che cumula il periodo di sospensione patita (s'intende, ove,di fatto realizzatasi) e il periodo di servizio non espletato a causa
del prematuro abbandono del servizio; in terzo e principale luo
go, infine, non si vede, alla luce di un'interpretazione che sia, come dovuto, quella costituzionalmente più corretta, per quale
ragione logica si dovrebbe distinguere a seconda che il dipen dente sia o meno in servizio, affidando ad un elemento casuale
com'è la data di entrata in vigore della norma il compito di di
scriminare tra aventi diritto e non: salvo restando comunque il
limite, di natura sostanzialmente prescrizionale, configurato nell'ultimo periodo del comma in esame, ove si precisa che il
diritto sopra definito può essere esercitato con riguardo alle
sentenze emesse nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della norma (per quelle precedenti prevedendosi un diverso be
neficio a fini esclusivamente pensionistici). Ma se questa è la ratio (e così non potrebbe non essere, a pe
na di rischiare di incorrere nelle suaccennate disparità di tratta
mento), non si vede per quale ragione, a differenza di quanto af
ferma l'amministrazione referente, il beneficio dovrebbe essere
negato al dipendente riammesso in servizio prima della sentenza
definitiva di assoluzione, ovvero trattenuto in servizio a doman
da oltre il limite di età ai sensi dell'art. 16 d.leg. 30 dicembre
1992 n. 503 (si osservi che la disposizione in esame non manca
di precisare che il diritto spetta anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe: ed è appunto ciò che
avviene nella fattispecie prospettata). Ancora meno condivisibile appare l'ulteriore conseguenza
negativa che si trae nel caso che il dipendente pubblico abbia a
suo tempo ottenuto, una volta prosciolto con formula piena, la
restitutio in integrum, sanandosi cioè il periodo di sospensione
patito; conseguenza che si riassumerebbe (così sembra di dover
intendere il quesito sul punto, peraltro enunciato con espressioni non chiarissime) nell'impossibilità di «premiare» due volte l'interessato per un medesimo periodo di sospensione, sia pure ex post ritenuta ingiusta.
E evidente infatti che l'istituto della restitutio in integrum
(nella specie si richiamano le disposizioni del c.c.n.l. della diri
genza, ma l'istituto è di antica data, e risale quanto meno all'art.
Il Foro Italiano — 2005.
97 vecchio t.u. n. 3 del 1957), e il beneficio ora previsto pog
giano su presupposti diversi e non configgenti, posto che il
primo si configura come doverosa misura economica riparatoria
per sanare l'ingiustizia patita, ponendosi come eccezione al ge nerale principio che prevede la tendenziale sinallagmaticità de
gli obblighi e diritti nascenti dal rapporto di impiego, mentre il secondo mira ad assicurare in concreto un'ulteriore, diversa uti
lità, non conseguibile-con la fictìo iuris della restitutio in inte
grum e cioè l'effettivo ripristinò del rapporto. Se così non fosse, d'altra parte, se cioè si opinasse per la non
cumulabilità dei due benefici (il primo dei cjuali operante da de cenni, per tutte le varie categòrie di pubblici dipendenti, come misura riparatoria ex art. 97 citato t.u. n. 3 del 1957, di cui ov
viamente il legislatore del 2003 era pienamente consapevole) la
disposizione di favore ora prevista noli troverebbe, all'evidenza, sostanziale applicazione né giustificazióhe.
2. - Più semplici considerazioni richiede il secondo profilo del quesito in esame, con il quale si chiede in sostanza se il be
neficio introdotto sia da intendersi a regime, eventualmente en
tro quali limiti, ovvero si risolva irl uri intervento straordinario una tantum. Ritiene la seziórie che sì debba propendere per la
seconda alternativa. Già il testo dell'art. 3, comma 57,1. n. 350
del 2003, nell' ancorare i presupposti che fanno Sorgere il diritto al prolungamento o ripristino del rapportò d'impiego (ovvero, come si è visto, alla riliquidazione del trattamento pensionisti co) a sentenze di proscioglimento antecèdenti all'entrata in vi
gore della legge, porta necessariamente a escludere che si tratti
di una norma a regime. Non stupisce quindi che il sopravvenuto art. 2 d.l. n. 66 del 2004, convertito in 1. n. 126 del 2004, chiu dendo il cerchio con una disposizione di carattere procedurale che accompagna la previsione del beneficio, ponga un termine,
perentorio, per la presentazione della domanda, il che significa chiaramente da un latQ che la previsione stessa ha cessato di es
sere operativa allo scadere del termine previsto (novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire dal
14 agosto 2004), e dall'altro, che la norma di natura sostanziale contenuta nell'art. 3, comma 57,1. n. 350 del 2003 limita il pro
prio campo di applicazione a circostanze già realizzatesi in pre cedenza.
Ciò che, si può aggiungere ad abundantiam, desta qualche
perplessità dal punto di vista della correttezza costituzionale, non essendo agevole comprendere la ratio di una disciplina che
necessariamente si risolvè in un trattamento di favore nei con
fronti di un numero limitato e circoscritto di destinatari a priori
agevolmente individuabili.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 10 giugno 2004, n. 3723; Pres. Trotta, Est. ÌPqli; Cialdella (Avv. Di Cagno) c. Min. difesa (Avv. dello Stato Volpe). Conferma Tar Puglia, sez. I, 4 luglio 1997, n. 471.
Militare •— Indennità di impiego operativo — Appartenenti ai reparti non riconosciuti dall'amministrazione militare come unità di campagna o di supporto — Esclusione (L. 23 marzo 1983 n. 78, aggiornamento della 1. 5 maggio 1976 n.
187, relativa alle indennità operative del personale militare,
art. 3).
L'indennità di impiego operativo (c.d. di campagna) non spetta
agli appartenenti ai reparti non riconosciuti dall'amministra
zione militare come unità di campagna o di supporto, non in
quadrati nelle grandi unità, ma con caratteristiche di impiego
operativo. (1)
(1) Con la pronuncia in epigrafe,, il collegio ha rigettata il ricorso
proposto, dal momento che il reparto di appartenenza dell'appellante non è mai stato riconosciuto dallo stato maggiore dell'aeronautica mi
litare come unità di campagna o di supporto. Il diritto soggettivo alla percezione dell'indennità di impiego opera
tivo nasce solo dopo l'individuazione da parte dell'amministrazione della difesa dei reparti e delle unità che, per la particolare natura dei
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PARTE TERZA 548
Diritto. — 1. - L'appello è infondato e deve essere respinto.
2. - Si controverte della spettanza (per il periodo 1980-1995), dell'indennità di impiego operativo (c.d. di campagna), prevista dall'art. 3 1. n. 78 del 1983, in favore di sottufficiale dell'aero nautica militare di stanza presso la terza regione aerea - direzio
ne territoriale del personale, IV ufficio Bari - Palese.
3. - E pacifico in fatto che il reparto di appartenenza, nel pe riodo dal 1980 al 1995 — data sotto la quale è stata corrisposta l'indennità in parola a mente dell'art. 5, 9° comma, d.p.r. n. 394
del 1995 — non è mai stato riconosciuto dallo stato maggiore dell'aeronautica militare come unità di campagna o di supporto, non inquadrato nelle grandi unità, ma avente caratteristiche di
impiego operativo. 4. - L'art. 3, 1° comma, 1. 23 marzo 1983 n. 78, così recita:
«agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e del l'aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le
unità di campagna appresso indicati, spetta l'indennità mensile
di impiego operativo ... unità di supporto, comandi, enti e re
parti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di
impiego operativo di campagna». E da premettere che la 1. 23 marzo 1983 n. 78, nel riconoscere
con l'art. 1 che le indennità previste dalla stessa legge, costitui
scono «compenso per il rischio, per i disagi e le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servi
zio», ha istituito indennità diverse, con distinte modalità d'in cremento sessennale e, nell'ambito di ciascuna, anche con im
porti differenziati in relazione al variare dei rischi, dei disagi e delle responsabilità apprezzati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 otto bre 2000, n. 5311, Foro it., Rep. 2000, voce Militare, nn. 48,
59; 28 dicembre 1999, n. 1972, ibid., n. 64; 25 ottobre 1990, n. 823, id., Rep. 1990, voce cit., n. 34).
Tali indennità sono, quindi, intimamente correlate con le spe cifiche e concrete funzioni svolte dai militari interessati, tanto che non devono essere più erogate quando l'interessato cessa di
svolgere tali funzioni (Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2002, n. 4626, id., Rep. 2003, voce cit., n. 41, fattispecie relativa a
personale militare della Croce rossa). In linea generale, l'individuazione dei reparti e delle unità
(nella specie, di supporto), che per la peculiare natura dei com
piti svolti siano sussumibili nel catalogo sancito dall'art. 3 cit., è
compiti svolti, possano rientrare nel catalogo dell'art. 3 1. 23 marzo 1983 n. 78 (così Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2000, n. 5311, Foro it., Rep. 2000, voce Militare, n. 48, e 26 aprile 1983, n. 239, id., Rep. 1983, voce cit., n. 11).
In merito al trattamento economico dei militari, per unità di supporto non inquadrate nelle grandi unità aventi caratteristiche d'impiego ope rativo di campagna — il cui personale ha titolo all'attribuzione dell'in dennità mensile d'impiego operativo prevista dall'art. 3 1. 23 marzo 1983 n. 78 — devono intendersi quelle caratterizzate da uno stretto
rapporto di coordinazione con l'organismo militare, al cui servizio sono strumentalmente destinate; in questo senso l'unità operativa di campa gna non potrebbe funzionare ed esercitare le proprie attribuzioni atti nenti all'impiego delle forze armate in operazioni militari, in mancanza dell'unità posta al servizio della stessa (Cons. Stato, sez. IV, 28 dicem bre 1999, n. 1972, id., Rep. 2000, voce cit., n. 64).
Per ciò che concerne la natura retributiva dell'indennità di impiego operativo, essa è stata riconosciuta da Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 1991, n. 148, id., Rep. 1991, voce cit., n. 34, secondo cui l'indennità in
questione, originariamente prevista e disciplinata dall'art. 2 '1. 6 marzo 1958 n. 192 in favore del personale militare presso i comandi e i reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi specificamente indivi duati, era stata concepita come emolumento connesso ad una particolare disagiata condizione in cui si svolgesse la prestazione lavorativa, tale da
giustificare un'integrazione patrimoniale del lavoratore; il quadro legis lativo è però mutato profondamente con l'art. 1 1. 23 marzo 1983 n. 78, che ha riformato l'indennità di impiego operativo correlandola alla mo dalità della prestazione lavorativa del militare il quale eserciti le sue funzioni in un reparto operativo e per ciò solo sia chiamato potenzial mente a svolgere compiti sempre inerenti alle sue mansioni ma di mag gior aggravio rispetto ai pari grado non operativamente impegnati.
La natura retributiva dell'indennità di campagna è stata poi ribadita da Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2000, n. 5311, id., Rep. 2000, voce cit., n. 59, secondo cui, in caso di ritardato pagamento, sulle somme
spettanti a tale titolo vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione. Per quanto attiene ancora all'indennità di servizio operativo di cui
alla 1. 23 marzo 1983 n. 78, essa non è computabile ai fini dell'inden nità di buonuscita del personale militare. Sul punto, Cons. Stato, ad.
plen., 21 maggio 1996, n. 4, id., 1996, III, 549, con nota di richiami. In merito a tale profilo si è pronunciata Corte cost. 27 giugno 1995, n. 278, ibid., I, 1111, con nota di richiami, che ha dichiarato infondata la
questione di legittimità costituzionale degli art. 3 e 38 d.p.r. 29 dicem bre 1973 n. 1032 e della 1. 23 marzo 1983 n. 78, nella parte in cui non consentono di comprendere l'indennità di servizio operativo dei milita ri nell'indennità di buonuscita, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost.
Il Foro Italiano — 2005.
di spettanza esclusiva dell'amministrazione della difesa, che in
tale ambito svolge apprezzamenti tecnico-discrezionali incin
genti il merito delle scelte operative militari, come tali insinda
cabili dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta illogicità ed abnormità (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. Ili, 16
aprile 2002, n. 72/02, fattispecie relativa all'indennità c.d. di supercampagna prevista dall'art. 4, 2° comma, d.p.r. n. 360 del
1996; sez. IV 4 ottobre 2000, n. 5311, cit.; 28 dicembre 1999, n. 1972, cit.; con riferimento all'indennità di impiego operativo
prevista in favore dei sottufficiali dell'aeronautica dall'art. 17 1.
27 maggio 1970 n. 365, cfr. sez. IV 26 aprile 1983, n. 239, id., Rep. 1983, voce cit., nn. 11 e 12; 25 marzo 1980, n. 293, id., Rep. 1980, voce cit., n. 21).
Ciò significa che solo dopo che tale valutazione sia stata
compiuta dall'amministrazione della difesa, i militari in con
creto assegnati alle individuate unità vanteranno un diritto sog
gettivo alla percezione della relativa indennità (circostanza que sta che non ricorre nel caso di specie).
4.1.- Per quanto riguarda il personale di supporto, la sezione
ritiene che a quest'ultimo spetti l'indennità per cui è causa, solo
se appartenga ad unità di supporto che svolgano servizio in si
tuazioni sostanzialmente analoghe a quelle in cui prestano ser
vizio le unità operative di campagna ma sempre previo specifico riconoscimento dello stato maggiore.
A tal fine devono considerarsi unità di supporto, non inqua drate nelle grandi unità (corpi d'armata, divisioni, ecc., di cui all'elenco contenuto nell'art. 3 cit.), aventi caratteristiche di
impiego operativo di campagna, solo quelle caratterizzate da
uno stretto rapporto di coordinazione con l'organismo militare
al cui servizio sono strumentalmente destinate, nel senso che
l'unità operativa di campagna non potrebbe funzionare ed eser
citare le proprie attribuzioni attinenti all'impiego delle forze
armate in operazioni militari, in mancanza dell'unità posta al
servizio della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2000, n.
5311, e 28 dicembre 1999, n. 1972, citate). Sotto tale angolazione è irrilevante che i militari assegnati al IV
ufficio della direzione territoriale del personale espletino le fun zioni loro attribuite nelle medesime condizioni dei colleghi in
servizio presso il reparto logistico presidiario qualificato espres samente come unità operativa di campagna dallo stato maggiore.
4.2. - Sulla scorta di quanto sin qui precisato, non ha pregio
l'argomento evidenziato nel gravame; secondo cui l'art. 5, 9°
comma, d.p.r. n. 394 del 1995, avrebbe riconosciuto la logica sostanziale sottesa alla previsione dell'indennità di impiego
operativo per reparti di campagna consacrando un diritto già
spettante ai militari assegnati agli enti colà previsti. È vero esattamente il contrario.
L'art. 5, 9° comma, dispone che «l'indennità di cui all'art. 3, 1° comma, 1. n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera
continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed
operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso
gli enti ed i reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento eco nomico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti enti e
reparti per un periodo inferiore a trenta giorni». È evidente il carattere innovativo della disposizione paracon
trattuale, che ha inteso allargare l'ambito di applicazione sog gettiva della norma sancita dall'art. 3 cit. e che conferma, a
contrario, la fondatezza della prassi applicativa e giurispruden ziale che richiedevano, ai fini della corresponsione dell'inden nità in questione, una qualificazione formale del reparto in ter
mini di grande unità operativa o unità di supporto avente carat
teristiche di impiego operativo di campagna. 4.3. - Parimenti infondato è il mezzo con cui si contesta il ca
po di sentenza che ha respinto la censura di difetto di motiva
zione del silenzio serbato dall'amministrazione sulla diffida no
tificata dal militare per ottenere il pagamento dell'indennità
controversa.
Esattamente il primo giudice ha giudicato inconferente l'atti vazione della procedura del silenzio-inadempimento della pub blica amministrazione vertendosi in materia di diritti di credito
retributivi tutelabili in sede di giurisdizione esclusiva del giudi ce amministrativo mediante l'esercizio di azioni di condanna.
Il che rende ininfluente, ad ogni fine, il silenzio serbato dal
l'amministrazione ed inconfigurabile il lamentato vizio di di fetto di motivazione.
4.4. - Il collegio prende atto, infine, che non è stato gravato il
capo di sentenza che ha respinto la doglianza imperniata sulla
violazione dell'art. 36 Cost.
5. - In conclusione l'appello deve essere respinto.
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