+ All Categories
Home > Documents > sezione IV; decisione 10 giugno 2004, n. 3723; Pres. Trotta, Est. Poli; Cialdella (Avv. Di Cagno) c....

sezione IV; decisione 10 giugno 2004, n. 3723; Pres. Trotta, Est. Poli; Cialdella (Avv. Di Cagno) c....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: trinhdien
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sezione IV; decisione 10 giugno 2004, n. 3723; Pres. Trotta, Est. Poli; Cialdella (Avv. Di Cagno) c. Min. difesa (Avv. dello Stato Volpe). Conferma Tar Puglia, sez. I, 4 luglio 1997, n. 471 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 545/546-547/548 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201589 . Accessed: 25/06/2014 05:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 25 Jun 2014 05:52:00 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione IV; decisione 10 giugno 2004, n. 3723; Pres. Trotta, Est. Poli; Cialdella (Avv. Di Cagno) c. Min. difesa (Avv. dello Stato Volpe). Conferma Tar Puglia, sez. I, 4 luglio 1997,

sezione IV; decisione 10 giugno 2004, n. 3723; Pres. Trotta, Est. Poli; Cialdella (Avv. Di Cagno) c.Min. difesa (Avv. dello Stato Volpe). Conferma Tar Puglia, sez. I, 4 luglio 1997, n. 471Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 545/546-547/548Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201589 .

Accessed: 25/06/2014 05:52

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 25 Jun 2014 05:52:00 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione IV; decisione 10 giugno 2004, n. 3723; Pres. Trotta, Est. Poli; Cialdella (Avv. Di Cagno) c. Min. difesa (Avv. dello Stato Volpe). Conferma Tar Puglia, sez. I, 4 luglio 1997,

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

non appare un prodigio di agilità e di chiarezza e contiene con

traddizioni (il primo periodo sembra fissare un'alternativa tra

dipendente sospeso e dipendente «costretto» a chiedere il collo

camento a riposo anticipato a seguito di un procedimento pena le, mentre poi, più oltre, si prevede la sommatoria dei periodi di

sospensione e di servizio non espletato a causa del pensiona mento anticipato), nonché ripetizioni inutili e svianti (la sospen sione viene riferita tanto al servizio, quanto alla funzione e al

tresì all'impiego, quasi a dubitare dell'ambito della disposizione stessa e a supporre che pér un pubblico dipendente sia possibile in sostanza distinguere, in un unico rapporto, ai fini che qui in teressano, le tre diverse angolazioni da cui il rapporto stesso può essere visto) appare quella di aver cura, nell'individuare i sog

getti cui riconoscere il diritto di «compensare» l'allontanamento

dal servizio a suo tempo ingiustamente patito, di ricomprendere nella previsione tutti i pubblici dipendenti incolpevolmente pri vati, per un periodo più o meno lungo, dello status loro proprio, ovvero in qualche modo costretti alle dimissioni anticipate a

domanda, onde evitare, par lecito arguire, disparità di tratta

mento che agevolmente potrebbero trovare sanzione innanzi al

giudice delle leggi. Si spiega così perché la norma si riferisca a pubblici dipendenti tuttora in servizio ovvero a riposo, specifi cando, in tale secondo caso, che il beneficio spetta anche a colo

ro che abbiano chiesto il collocamento a ripòso anticipato «a se

guito di un procedimento penale conclusosi (da intendersi, come

sopra già anticipato, successivamente, e cioè dopo il colloca

mento a riposo) con sentenza definitiva di proscioglimento». Sul punto infatti non sembra logicamente condivisibile l'in

terpretazione restrittiva (d'ordine rigidamente letterale e sintat

tico) fornita dalla pubblica amministrazione nél senso che, oltre

al dipendente in servizio, destinatario della disposizione sarebbe

soltanto il dipendente anticipatamente postosi in quiescenza nel

modo che si è detto: e ciò per tre ragioni. In primo luogo si osserva che l'inciso che segue aggiunge che

il beneficio spetta anche al dipendente già in quiescenza al mo

mento di entrata in vigore «della presente legge», senza alcuna

specificazione, in secondo luogo, il richiamo della fattispecie relativa alla specifica situazione dei dipendenti che hanno la sciato anticipatamente il servizio a seguito di procedimento pe nale risulta necessitato in ragione del particolare trattamento di

favore (eccezione particolare rispetto a quella generale) loro ri

servato, consistente nel ripristino del rapporto per una durata

che cumula il periodo di sospensione patita (s'intende, ove,di fatto realizzatasi) e il periodo di servizio non espletato a causa

del prematuro abbandono del servizio; in terzo e principale luo

go, infine, non si vede, alla luce di un'interpretazione che sia, come dovuto, quella costituzionalmente più corretta, per quale

ragione logica si dovrebbe distinguere a seconda che il dipen dente sia o meno in servizio, affidando ad un elemento casuale

com'è la data di entrata in vigore della norma il compito di di

scriminare tra aventi diritto e non: salvo restando comunque il

limite, di natura sostanzialmente prescrizionale, configurato nell'ultimo periodo del comma in esame, ove si precisa che il

diritto sopra definito può essere esercitato con riguardo alle

sentenze emesse nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della norma (per quelle precedenti prevedendosi un diverso be

neficio a fini esclusivamente pensionistici). Ma se questa è la ratio (e così non potrebbe non essere, a pe

na di rischiare di incorrere nelle suaccennate disparità di tratta

mento), non si vede per quale ragione, a differenza di quanto af

ferma l'amministrazione referente, il beneficio dovrebbe essere

negato al dipendente riammesso in servizio prima della sentenza

definitiva di assoluzione, ovvero trattenuto in servizio a doman

da oltre il limite di età ai sensi dell'art. 16 d.leg. 30 dicembre

1992 n. 503 (si osservi che la disposizione in esame non manca

di precisare che il diritto spetta anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe: ed è appunto ciò che

avviene nella fattispecie prospettata). Ancora meno condivisibile appare l'ulteriore conseguenza

negativa che si trae nel caso che il dipendente pubblico abbia a

suo tempo ottenuto, una volta prosciolto con formula piena, la

restitutio in integrum, sanandosi cioè il periodo di sospensione

patito; conseguenza che si riassumerebbe (così sembra di dover

intendere il quesito sul punto, peraltro enunciato con espressioni non chiarissime) nell'impossibilità di «premiare» due volte l'interessato per un medesimo periodo di sospensione, sia pure ex post ritenuta ingiusta.

E evidente infatti che l'istituto della restitutio in integrum

(nella specie si richiamano le disposizioni del c.c.n.l. della diri

genza, ma l'istituto è di antica data, e risale quanto meno all'art.

Il Foro Italiano — 2005.

97 vecchio t.u. n. 3 del 1957), e il beneficio ora previsto pog

giano su presupposti diversi e non configgenti, posto che il

primo si configura come doverosa misura economica riparatoria

per sanare l'ingiustizia patita, ponendosi come eccezione al ge nerale principio che prevede la tendenziale sinallagmaticità de

gli obblighi e diritti nascenti dal rapporto di impiego, mentre il secondo mira ad assicurare in concreto un'ulteriore, diversa uti

lità, non conseguibile-con la fictìo iuris della restitutio in inte

grum e cioè l'effettivo ripristinò del rapporto. Se così non fosse, d'altra parte, se cioè si opinasse per la non

cumulabilità dei due benefici (il primo dei cjuali operante da de cenni, per tutte le varie categòrie di pubblici dipendenti, come misura riparatoria ex art. 97 citato t.u. n. 3 del 1957, di cui ov

viamente il legislatore del 2003 era pienamente consapevole) la

disposizione di favore ora prevista noli troverebbe, all'evidenza, sostanziale applicazione né giustificazióhe.

2. - Più semplici considerazioni richiede il secondo profilo del quesito in esame, con il quale si chiede in sostanza se il be

neficio introdotto sia da intendersi a regime, eventualmente en

tro quali limiti, ovvero si risolva irl uri intervento straordinario una tantum. Ritiene la seziórie che sì debba propendere per la

seconda alternativa. Già il testo dell'art. 3, comma 57,1. n. 350

del 2003, nell' ancorare i presupposti che fanno Sorgere il diritto al prolungamento o ripristino del rapportò d'impiego (ovvero, come si è visto, alla riliquidazione del trattamento pensionisti co) a sentenze di proscioglimento antecèdenti all'entrata in vi

gore della legge, porta necessariamente a escludere che si tratti

di una norma a regime. Non stupisce quindi che il sopravvenuto art. 2 d.l. n. 66 del 2004, convertito in 1. n. 126 del 2004, chiu dendo il cerchio con una disposizione di carattere procedurale che accompagna la previsione del beneficio, ponga un termine,

perentorio, per la presentazione della domanda, il che significa chiaramente da un latQ che la previsione stessa ha cessato di es

sere operativa allo scadere del termine previsto (novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire dal

14 agosto 2004), e dall'altro, che la norma di natura sostanziale contenuta nell'art. 3, comma 57,1. n. 350 del 2003 limita il pro

prio campo di applicazione a circostanze già realizzatesi in pre cedenza.

Ciò che, si può aggiungere ad abundantiam, desta qualche

perplessità dal punto di vista della correttezza costituzionale, non essendo agevole comprendere la ratio di una disciplina che

necessariamente si risolvè in un trattamento di favore nei con

fronti di un numero limitato e circoscritto di destinatari a priori

agevolmente individuabili.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 10 giugno 2004, n. 3723; Pres. Trotta, Est. ÌPqli; Cialdella (Avv. Di Cagno) c. Min. difesa (Avv. dello Stato Volpe). Conferma Tar Puglia, sez. I, 4 luglio 1997, n. 471.

Militare •— Indennità di impiego operativo — Appartenenti ai reparti non riconosciuti dall'amministrazione militare come unità di campagna o di supporto — Esclusione (L. 23 marzo 1983 n. 78, aggiornamento della 1. 5 maggio 1976 n.

187, relativa alle indennità operative del personale militare,

art. 3).

L'indennità di impiego operativo (c.d. di campagna) non spetta

agli appartenenti ai reparti non riconosciuti dall'amministra

zione militare come unità di campagna o di supporto, non in

quadrati nelle grandi unità, ma con caratteristiche di impiego

operativo. (1)

(1) Con la pronuncia in epigrafe,, il collegio ha rigettata il ricorso

proposto, dal momento che il reparto di appartenenza dell'appellante non è mai stato riconosciuto dallo stato maggiore dell'aeronautica mi

litare come unità di campagna o di supporto. Il diritto soggettivo alla percezione dell'indennità di impiego opera

tivo nasce solo dopo l'individuazione da parte dell'amministrazione della difesa dei reparti e delle unità che, per la particolare natura dei

This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 25 Jun 2014 05:52:00 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione IV; decisione 10 giugno 2004, n. 3723; Pres. Trotta, Est. Poli; Cialdella (Avv. Di Cagno) c. Min. difesa (Avv. dello Stato Volpe). Conferma Tar Puglia, sez. I, 4 luglio 1997,

PARTE TERZA 548

Diritto. — 1. - L'appello è infondato e deve essere respinto.

2. - Si controverte della spettanza (per il periodo 1980-1995), dell'indennità di impiego operativo (c.d. di campagna), prevista dall'art. 3 1. n. 78 del 1983, in favore di sottufficiale dell'aero nautica militare di stanza presso la terza regione aerea - direzio

ne territoriale del personale, IV ufficio Bari - Palese.

3. - E pacifico in fatto che il reparto di appartenenza, nel pe riodo dal 1980 al 1995 — data sotto la quale è stata corrisposta l'indennità in parola a mente dell'art. 5, 9° comma, d.p.r. n. 394

del 1995 — non è mai stato riconosciuto dallo stato maggiore dell'aeronautica militare come unità di campagna o di supporto, non inquadrato nelle grandi unità, ma avente caratteristiche di

impiego operativo. 4. - L'art. 3, 1° comma, 1. 23 marzo 1983 n. 78, così recita:

«agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e del l'aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le

unità di campagna appresso indicati, spetta l'indennità mensile

di impiego operativo ... unità di supporto, comandi, enti e re

parti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di

impiego operativo di campagna». E da premettere che la 1. 23 marzo 1983 n. 78, nel riconoscere

con l'art. 1 che le indennità previste dalla stessa legge, costitui

scono «compenso per il rischio, per i disagi e le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servi

zio», ha istituito indennità diverse, con distinte modalità d'in cremento sessennale e, nell'ambito di ciascuna, anche con im

porti differenziati in relazione al variare dei rischi, dei disagi e delle responsabilità apprezzati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 otto bre 2000, n. 5311, Foro it., Rep. 2000, voce Militare, nn. 48,

59; 28 dicembre 1999, n. 1972, ibid., n. 64; 25 ottobre 1990, n. 823, id., Rep. 1990, voce cit., n. 34).

Tali indennità sono, quindi, intimamente correlate con le spe cifiche e concrete funzioni svolte dai militari interessati, tanto che non devono essere più erogate quando l'interessato cessa di

svolgere tali funzioni (Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2002, n. 4626, id., Rep. 2003, voce cit., n. 41, fattispecie relativa a

personale militare della Croce rossa). In linea generale, l'individuazione dei reparti e delle unità

(nella specie, di supporto), che per la peculiare natura dei com

piti svolti siano sussumibili nel catalogo sancito dall'art. 3 cit., è

compiti svolti, possano rientrare nel catalogo dell'art. 3 1. 23 marzo 1983 n. 78 (così Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2000, n. 5311, Foro it., Rep. 2000, voce Militare, n. 48, e 26 aprile 1983, n. 239, id., Rep. 1983, voce cit., n. 11).

In merito al trattamento economico dei militari, per unità di supporto non inquadrate nelle grandi unità aventi caratteristiche d'impiego ope rativo di campagna — il cui personale ha titolo all'attribuzione dell'in dennità mensile d'impiego operativo prevista dall'art. 3 1. 23 marzo 1983 n. 78 — devono intendersi quelle caratterizzate da uno stretto

rapporto di coordinazione con l'organismo militare, al cui servizio sono strumentalmente destinate; in questo senso l'unità operativa di campa gna non potrebbe funzionare ed esercitare le proprie attribuzioni atti nenti all'impiego delle forze armate in operazioni militari, in mancanza dell'unità posta al servizio della stessa (Cons. Stato, sez. IV, 28 dicem bre 1999, n. 1972, id., Rep. 2000, voce cit., n. 64).

Per ciò che concerne la natura retributiva dell'indennità di impiego operativo, essa è stata riconosciuta da Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 1991, n. 148, id., Rep. 1991, voce cit., n. 34, secondo cui l'indennità in

questione, originariamente prevista e disciplinata dall'art. 2 '1. 6 marzo 1958 n. 192 in favore del personale militare presso i comandi e i reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi specificamente indivi duati, era stata concepita come emolumento connesso ad una particolare disagiata condizione in cui si svolgesse la prestazione lavorativa, tale da

giustificare un'integrazione patrimoniale del lavoratore; il quadro legis lativo è però mutato profondamente con l'art. 1 1. 23 marzo 1983 n. 78, che ha riformato l'indennità di impiego operativo correlandola alla mo dalità della prestazione lavorativa del militare il quale eserciti le sue funzioni in un reparto operativo e per ciò solo sia chiamato potenzial mente a svolgere compiti sempre inerenti alle sue mansioni ma di mag gior aggravio rispetto ai pari grado non operativamente impegnati.

La natura retributiva dell'indennità di campagna è stata poi ribadita da Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2000, n. 5311, id., Rep. 2000, voce cit., n. 59, secondo cui, in caso di ritardato pagamento, sulle somme

spettanti a tale titolo vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione. Per quanto attiene ancora all'indennità di servizio operativo di cui

alla 1. 23 marzo 1983 n. 78, essa non è computabile ai fini dell'inden nità di buonuscita del personale militare. Sul punto, Cons. Stato, ad.

plen., 21 maggio 1996, n. 4, id., 1996, III, 549, con nota di richiami. In merito a tale profilo si è pronunciata Corte cost. 27 giugno 1995, n. 278, ibid., I, 1111, con nota di richiami, che ha dichiarato infondata la

questione di legittimità costituzionale degli art. 3 e 38 d.p.r. 29 dicem bre 1973 n. 1032 e della 1. 23 marzo 1983 n. 78, nella parte in cui non consentono di comprendere l'indennità di servizio operativo dei milita ri nell'indennità di buonuscita, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost.

Il Foro Italiano — 2005.

di spettanza esclusiva dell'amministrazione della difesa, che in

tale ambito svolge apprezzamenti tecnico-discrezionali incin

genti il merito delle scelte operative militari, come tali insinda

cabili dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta illogicità ed abnormità (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. Ili, 16

aprile 2002, n. 72/02, fattispecie relativa all'indennità c.d. di supercampagna prevista dall'art. 4, 2° comma, d.p.r. n. 360 del

1996; sez. IV 4 ottobre 2000, n. 5311, cit.; 28 dicembre 1999, n. 1972, cit.; con riferimento all'indennità di impiego operativo

prevista in favore dei sottufficiali dell'aeronautica dall'art. 17 1.

27 maggio 1970 n. 365, cfr. sez. IV 26 aprile 1983, n. 239, id., Rep. 1983, voce cit., nn. 11 e 12; 25 marzo 1980, n. 293, id., Rep. 1980, voce cit., n. 21).

Ciò significa che solo dopo che tale valutazione sia stata

compiuta dall'amministrazione della difesa, i militari in con

creto assegnati alle individuate unità vanteranno un diritto sog

gettivo alla percezione della relativa indennità (circostanza que sta che non ricorre nel caso di specie).

4.1.- Per quanto riguarda il personale di supporto, la sezione

ritiene che a quest'ultimo spetti l'indennità per cui è causa, solo

se appartenga ad unità di supporto che svolgano servizio in si

tuazioni sostanzialmente analoghe a quelle in cui prestano ser

vizio le unità operative di campagna ma sempre previo specifico riconoscimento dello stato maggiore.

A tal fine devono considerarsi unità di supporto, non inqua drate nelle grandi unità (corpi d'armata, divisioni, ecc., di cui all'elenco contenuto nell'art. 3 cit.), aventi caratteristiche di

impiego operativo di campagna, solo quelle caratterizzate da

uno stretto rapporto di coordinazione con l'organismo militare

al cui servizio sono strumentalmente destinate, nel senso che

l'unità operativa di campagna non potrebbe funzionare ed eser

citare le proprie attribuzioni attinenti all'impiego delle forze

armate in operazioni militari, in mancanza dell'unità posta al

servizio della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2000, n.

5311, e 28 dicembre 1999, n. 1972, citate). Sotto tale angolazione è irrilevante che i militari assegnati al IV

ufficio della direzione territoriale del personale espletino le fun zioni loro attribuite nelle medesime condizioni dei colleghi in

servizio presso il reparto logistico presidiario qualificato espres samente come unità operativa di campagna dallo stato maggiore.

4.2. - Sulla scorta di quanto sin qui precisato, non ha pregio

l'argomento evidenziato nel gravame; secondo cui l'art. 5, 9°

comma, d.p.r. n. 394 del 1995, avrebbe riconosciuto la logica sostanziale sottesa alla previsione dell'indennità di impiego

operativo per reparti di campagna consacrando un diritto già

spettante ai militari assegnati agli enti colà previsti. È vero esattamente il contrario.

L'art. 5, 9° comma, dispone che «l'indennità di cui all'art. 3, 1° comma, 1. n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera

continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed

operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso

gli enti ed i reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento eco nomico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti enti e

reparti per un periodo inferiore a trenta giorni». È evidente il carattere innovativo della disposizione paracon

trattuale, che ha inteso allargare l'ambito di applicazione sog gettiva della norma sancita dall'art. 3 cit. e che conferma, a

contrario, la fondatezza della prassi applicativa e giurispruden ziale che richiedevano, ai fini della corresponsione dell'inden nità in questione, una qualificazione formale del reparto in ter

mini di grande unità operativa o unità di supporto avente carat

teristiche di impiego operativo di campagna. 4.3. - Parimenti infondato è il mezzo con cui si contesta il ca

po di sentenza che ha respinto la censura di difetto di motiva

zione del silenzio serbato dall'amministrazione sulla diffida no

tificata dal militare per ottenere il pagamento dell'indennità

controversa.

Esattamente il primo giudice ha giudicato inconferente l'atti vazione della procedura del silenzio-inadempimento della pub blica amministrazione vertendosi in materia di diritti di credito

retributivi tutelabili in sede di giurisdizione esclusiva del giudi ce amministrativo mediante l'esercizio di azioni di condanna.

Il che rende ininfluente, ad ogni fine, il silenzio serbato dal

l'amministrazione ed inconfigurabile il lamentato vizio di di fetto di motivazione.

4.4. - Il collegio prende atto, infine, che non è stato gravato il

capo di sentenza che ha respinto la doglianza imperniata sulla

violazione dell'art. 36 Cost.

5. - In conclusione l'appello deve essere respinto.

This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 25 Jun 2014 05:52:00 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended