Sezione IV; decisione 10 luglio 1963, n. 524; Pres. De Marco P., Est. Landi; Gallo ed altri (Avv.Sorrentino, Vignocchi, Sciacca) c. Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato Chiarotti), Giua edaltri (Avv. Giua, De Silva, Vita, Bodda, Menghini, Galateria, Tranquilli, A. Guarino, DeBenedetti, Giannotta, Giannini M. S., Colzi, Resta, Santoro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 2 (1964), pp. 71/72-77/78Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156082 .
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71 PARTE TERZA 72
miche le costruzioni funzionalmente connesse con opere destinate alla difesa o in parte assolventi questa finalità
(nella specie è stata ritenuta opera militare un aeroporto
aperto al traffico civile in relazione all'attività di volo
anche da parte di aeromobili militari). (3) Anche per le occupazioni d'urgenza relative ad opere militari
la compilazione dello stato di consistenza deve precedere l'emanazione delle ordinanze relative e non l'esecuzione
delle stesse. (4)
La Sezione, ecc. — Va preliminarmente disposta la riu
nione dei due ricorsi (n. 650 del 1960 e n. 688 del 1960), data la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva.
Il primo motivo si scinde in varie censure, nessuna delle
quali è assistita da fondamento. Quanto all'eccepita insuf
ficienza di motivazione, osserva il Collegio che la congruità della motivazione dell'atto amministrativo deve essere
valutata in relazione al contenuto del provvedimento stesso ed alle situazioni di fatto e di diritto nelle quali esso
si inserisce (cfr. Ad. gen. 5 aprile 1956, n. 156, Foro it.,
Rep. 1958, voce Atto amministrativo, n. 8). Or dunque,
gli atti impugnati sono stati emessi dall'autorità militare
nell'esercizio di un'attività caratterizzata da una netta
discrezionalità, quale il potere di disporre l'occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione di opera mi
litare (art. 76 della legge fondamentale sulla espropria zione per p. u.) : sicché l'obbligo della motivazione può ritenersi soddisfatto là dove sussista una enunciazione
anche concisa delle ragioni nelle quali la determinazione
amministrativa trova la sua causa. Nel caso in esame, le ordinanze in parola, con l'indicazione delle ragioni che
hanno indotto l'autorità ad emanarle (costruzione di opere aeronautiche, urgenza e indifferibilità dei lavori) conten
gono elementi di per sè bastevoli ad individuare la presenza di una motivazione sufficiente entro i limiti imposti dalla
speciale natura dell'atto. Quanto alla doglianza con cui
si contesta che nella specie ricorrano gli estremi dell'ur
genza, devesi osservare che la valutazione di siffatto re
quisito è sempre fatta in relazione alle specifiche e con
tingenti circostanze di tempo e di luogo che determinano
la necessità dell'opera, specie se di carattere militare
(cfr. IV Sez. 13 febbraio 1940, n. 90, id., Rep. 1940, voce
Espropriazione per p. i., n. 57 bis). E, nella situazione de
qua, sussistevano indubbiamente tali circostanze, in quanto occorreva dar corso ai lavori necessari per il regolare fun
zionamento degli impianti e delle installazioni aeropor tuali, con quella urgenza inderogabilmente richiesta dalla imminente scadenza della data fissata per l'apertura al
traffico dell'aeroporto di cui trattasi.
Quanto poi alla doglianza intesa a negare nel sistema
aeroportuale or indicato il carattere militare, devesi considerare che il concetto di opera militare (di cui agli art. 11, 74 e 76 legge 1865 sulle espropriazioni) ricomprende in sè non solo qualsiasi opera che venga destinata esclu sivamente ed interamente all'esercizio di attività ri
guardanti la difesa, ma anche ogni costruzione che sia
funzionalmente ad essa connessa o che, sia pure in parte, assolva a siffatta finalità. Sicché, come esattamente è
stato rilevato dall'avvocatura dello Stato il fatto che l'ae
roporto in questione sia aperto al traffico civile nulla to
(2-3) Non si rinvengono, a quanto consta, precedenti in termini ; per qualche riferimento vedi la decisione, richiamata nel testo, Oons. Stato, Sez. IV, 13 febbraio 1940, n. 90, Foro it., Rep. 1940, voce Espropriazione per p. i., n. 57 bis.
(4) Conforme Cons, giust. amm. sic. 24 aprile 1959, n. 233, Foro it., Rep. 1959, voce Espropriazione per p. i., n. 242, citata nella motivazione della presente.
Sulla funzione e necessità dello stato di consistenza, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 1961, n. 108, id., Rep. 1961, voce cit., n. 225 ; 20 ottobre 1959, n. 923, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 221, 222 ; 21 ottobre 1958, ibid., nn. 223, 224 ; 21 ottobre 1955, n. 696, id., Rep. 1955, voce cit., n. 165, tutte citate nel testo della
presente, nonché 7 maggio 1954, n. 306, id., 1955, III, 47, con nota di richiami. Per qualche riferimento, v. Sez. IV fi marzo 1963, n. 132, id., 1963, III, 426, con nota di P. Satta.
Y. C,
glie alla sua finalità militare, in relazione all'attività di
volo anche da parte di aeromobili militari.
Fondato è, invece il secondo mezzo di gravame, con cui
si deduce la mancata preventiva compilazione dello stato
di consistenza.
È ormai costante giurisprudenza che la compilazione dello stato di consistenza deve precedere il decreto che
dispone l'occupazione d'urgenza e ciò non soltanto nella
ipotesi prevista dall'art. 71, 1° comma, legge 25 giugno 1865 n. 2359 (IV Sez. 8 giugno 1951, n. 422, Foro it.,
Rep. 1951, voce Espropriazione per p. i., n. 185 ; 21 otto
bre 1955, n. 696, id., Rep. 1955, voce cit., n. 165 ; 21 otto
bre 1958, n. 677, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 223, 224 ; 20 ottobre 1959, n. 923, ibid., nn. 221, 222; 3 maggio 1961, n. 288, id., Rep. 1961, voce cit., n. 214), ma altresì nella
specifica fattispecie dell'occupazione di urgenza per la
esecuzione di opere militari (cfr. Cons, giust. amm. sic.
24 aprile 1959, n. 233, id., Rep. 1959, voce cit., n. 242). Come
è stato già affermato da questo Consiglio, la detta forma
lità, nella procedura di cui trattasi, è d'importanza essen
ziale, non solo in quanto mira a porre i proprietari di ter
reni occupandi nell'esatta e sicura conoscenza del provve dimento che sta per colpirli, ma anche perchè è necessaria
per identificare sul posto le dimensioni, i precisi confini
e l'esatta natura dei terreni stessi ; elementi tutti, que sti, che sono indispensabili, oltre che agli effetti della
determinazione dell'indennità, affinchè l'autorità pro cedente abbia piena consapevolezza dell'atto che sta per
compiere e possa determinare, ad esempio, se la natura
del terreno sia idonea allo scopo che si vuole realizzare e
se un determinato fondo vada occupato in tutto o in parte. L'interesse alla compilazione dello stato di consistenza,
prima che del privato, è della stessa amministrazione ; sicché ben si può affermare che trattasi di un presupposto necessario per la legittimità della procedura.
E, proprio in relazione alle finalità dinanzi rilevate
e alla funzione cui è preordinato, lo stato di consistenza
deve precedere la emanazione del decreto di occupazione ; mentre nella specie esso è posteriore alla emissione della
ordinanza della Z.A.T. Nè vale addurre, come fa la difesa
dell'amministrazione, che l'occupazione dei terreni è avve
nuta lo stesso giorno della data di compilazione degli stati
di consistenza, ma in tempo successivo, giacché l'illegit timità della procedura non è esclusa dal fatto che lo stato
di consistenza sia stato formato prima della materiale oc
cupazione (v. IY Sez. 15 febbraio 1961, n. 108, Foro it.,
Rep. 1961, voce Espropriazione per p. i., n. 225). Non
basta, cioè, che la compilazione del verbale di consistenza
preceda la materiale occupazione ; è necessario invece che
essa sia antecedente alla emanazione del provvedimento che ordina la occupazione.
Per le su esposte considerazioni, i ricorsi su indicati devono essere accolti.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 10 luglio 1963, n. 524 ; Pres. De Marco P., Est. Landi ; Gallo ed altri (Avv. Sorren
tino, Vignocchi, Sciacca) c. Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato Chiarotti), Giua ed altri (Avv. Giù a, De Silva, Vita, Bodda, Menghini, Gelateria, Tran
quilli, A. Guarino, De Benedetti, Giannotta, Gian nini M. S., Colzi, Resta, Santoro).
Notaro — Concorso Provo scritte— Annullamento Rinnovazione — Candidati assenti, ritirati o
espulsi — Ammissione. Notaro — Concorso Prove scritte Annullamento
d'ulficio Legittimità.
L'annullamento delle prove scritte di un concorso per notaio,
disposto dal ministro di grazia e giustizia per le irregola rità verificatesi durante gli esami (nella specie, dal palazzo
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73 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 74
nel quale questi si svolgevano erano stati asportati fo
gli regolamentari e quindi introdotti clandestinamente i temi svolti ; si erano riscoìitrate anormalità nella
scelta del personale incaricato della vigilanza, nella
verifica dei testi legislativi compulsabili e nella perqui sizione dei candidati) travolge l'intera fase concorsuale
che si apre con la constatazione dell'identità dei concor
renti e si conclude con la presentazione degli elaborati, sicché legittimamente sono riammessi alle nuove prove i candidati assenti, ritiratisi o espulsi nel corso di quelle annullate. (1)
È legittimo il provvedimento con cui il ministro di grazia e giustizia, a causa delle irregolarità verificatesi du
rante gli esami, annulla le prove scritte di un concorso per notaio senza attendere l'espletamento di quest'ultimo. (2)
La Sezione, ecc. — I due ricorsi, iscritti ai nn. di ruolo
458 e 533 del 1962, possono essere riuniti, perchè connessi.
Non è necessario esaminare le molte eccezioni pregiudi ziali sollevate dai resistenti, perchè nel merito i ricorsi
non sono fondati.
La questione sostanziale, che forma oggetto dei due
motivi comuni ad entrambi i ricorsi, consiste nello sta
bilire se. una volta annullate per irregolarità le prove scritte del concorso per notaio, svoltesi nei giorni 5, 6
e 7 novembre 1959, potessero i candidati, che in occasione
delle dette prove erano assenti, si erano ritirati, o erano
stati espulsi, essere riammessi a sostenere le prove, rin
novate nei giorni 20, 21 e 22 maggio 1960, ed essere quindi
compresi, ove avessero superato tali prove e la successiva
prova orale, nella graduatoria degli idonei, con conseguente vittoria se utilmente graduati.
L'annullamento delle prove scritte, disposto con de
creto del ministro guardasigilli 13 novembre 1959, di
pende, come è ampiamente esposto dalla motivazione
del decreto stesso, da una serie di gravissime irregolarità :
dal palazzo degli esami erano stati asportati fogli regola
mentari, e quindi introdotti clandestinamente i temi
svolti (fatto questo che diede luogo ad azione penale) ; ed erano state rilevate anormalità nella scelta del perso nale incaricato nella vigilanza, nella verifica dei testi
legislativi dei quali era consentita la consultazione, e
nell'esecuzione della perquisizione dei candidati. Era
mancata quindi nei confronti di tutti i concorrenti quella
garanzia di parità di trattamento a cui non è possibile
derogare. Il primo problema, è dunque quello d'identificare i
limiti dell'annullamento, ponendo in relazione il disposi tivo (« Sono annullate le prove scritte del concorso per esami . . . ») con la motivazione. I ricorrenti si sono sof
fermati sul penultimo comma della motivazione : « Che
in tale ipotesi gli effetti dell'annullamento restano cir
coscritti agli atti inficiati dalle accertate irregolarità e si
riflettono su quelli non ancora compiuti », per sostenere
la tesi che, malgrado l'annullamento delle prove scritte,
(1) Nei precisi termini della massima non si rinvengono
precedenti. La giurisprudenza ritiene che l'illegittimità di un atto delle
operazioni di concorso non comporta l'annullamento degli atti
del concorso stesso che, immuni da vizi, non sono connessi con
quelli viziati (Sez. V 22 settembre 1959, n. 597, Foro it., Rep.
1959, voce Concorso ad un impiego, n. 157), ma impone soltanto
la rinnovazione parziale del procedimento, a partire dalle ope razioni concorsuali annullate (Sez. V 19 dicembre 1958, n. 1106,
ibid., n. 158). Per qualche riferimento, circa le condizioni di legittimità
dello svolgimento delle prove scritte di un pubblico concorso,
cons. Amendola, voce Concorso a pubblico impiego, voce dell' Enci
clopedia del diritto, Vili, pagg. 655-656.
(2) In senso conforme alla massima, cons, in dottrina Amen
dola, op. cit., pag. 657. Per qualche riferimento, nel senso che i risultati delle prove
d'esame di un concorso sono inoperanti finché questo non sia
stato espletato con l'approvazione della graduatoria, vedi Cons,
giust. amm. sic. 10 dicembre 1957, n. 291, Foro it., Itep. 1958,
voce Concorso ad un impiego, n. 52 (nella motivazione in Dir.
pubbl., 1957, 583).
il ministero avrebbe inteso fare salvi taluni atti compiliti in occasione delle stesse, in quanto dotati di una propria autonomia.
Il detto comma, peraltro, non può essere isolato dal
contesto, e deve essere messo in relazione al comma che
immediatamente lo precede, e del quale costituisce il
logico complemento : « Che, essendo le operazioni delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi tutte e
sempre soggette alla revisione di legalità da parte dell'am
ministrazione che ha bandito il concorso, la facoltà di
annullamento può essere legittimamente esercitata an
che durante lo svolgimento delle prove, quando, come nel caso, si profila la lesione d'un pubblico interesse, e le
irregolarità sono emerse prima della definizione del con
corso ». Se i due comma si leggono non isolatamente, ma
successivamente, è chiaro che l'espressione «... in tale
ipotesi...» è riferita all'annullamento parziale, cui
il ministro si è determinato con le precedenti considera zioni (scartando quindi implicitamente l'alternativa del
l'annullamento totale, e l'altra di rimandare le determi
nazioni a definitivo espletamento del concorso). Dimodo
ché, quando il ministro afferma che « gli effetti dell'annulla
mento restano circoscritti agli atti inficiati dalle accennate
irregolarità », constata che in tal modo si fanno salvi
quegli atti della procedura, già espletati (ad es. il bando, l'ammissione dei concorrenti) nei quali nessuna illegitti mità si ravvisa ; e quando aggiunge che gli effetti « si
riflettono sugli atti non ancora compiuti », vuole espri mere, evidentemente, il concetto che, eliminati dal mondo
giuridico gli atti annullati, nessun conto se ne può tenere
nella formazione degli atti successivi. I due comma, in
conclusione, congiuntamente chiariscono, in relazione
alla rilevanza che l'annullamento assume nell'economia
del concorso, perchè si sia provveduto all'annullamento
parziale : e la ragione è indicata nella considerazione,
giuridicamente esatta, anche se alquanto oscuramente
espressa, che in tal modo si fa salva da una parte, la
efficacia degli atti legittimi anteriori alle prove, e si evita
che l'illegittimità delle prove scritte possa riflettersi
sulle successive fasi del procedimento, determinandone
l'invalidità. Si tratta, quindi, di interpretare il decreto d'annulla
mento sotto altro profilo : e di stabilire cioè che cosa pre cisamente il ministro abbia inteso per « annullamento
delle prove scritte ». È pacifico che ciò non va inteso
come mero annullamento degli elaborati il che condurrebbe
alla singolare conseguenza che, non annullandosi i temi, i candidati avrebbero dovuto essere chiamati a svolgere nuovamente il medesimo tema. Naturalmente, i ricor
renti non sostengono una simile assurdità : ma non si
avvedono che sulla legittimità della scelta, del sorteggio e della dettatura dei temi, ad opera della commissione, non sorge alcun sospetto d'illegittimità e tuttavia tali ope razioni sono indubbiamente travolte dall'annullamento.
Pare quindi chiaro che il ministro, nell'annullare le prove
scritte, ha avuto presenti non le « prove » nel ristretto
senso di manifestazione di cultura ed attitudine profes sionale del candidato, ma quella specifica fase del proce dimento di concorso, che attraverso una serie di atti e
di operazioni, in parte dell'amministrazione (constata zione della identità dei candidati, ispezione personale,
ispezione dei testi, scelta e dettatura dei temi, raccolta
e conservazione degli elaborati) ed in parte dei candidati
(svolgimento dei temi), mira a realizzare il predetto ac
certamento di cultura e d'attitudine, attraverso l'esperi mento scritto.
Ora, se si considera che tra i motivi dell'annullamento
vi è la circostanza della asportazione di fogli con timbri e
date di ciascuna prova, che, ancor prima dello svolgimento, erano in possesso di privati non candidati ; che si è rile
vata l'anormalità della scelta del personale incaricato
della vigilanza, della verifica dei testi legislativi, della
esecuzione della perquisizione (irregolarità riferite dunque ad operazioni in parte contemporanee alla scelta del tema, in parte preliminari alla dettatura, in parte perfino, come
la scelta del personale di vigilanza, anteriori alle riunioni
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PARTE TERZA
della commissione) è chiaro clie tutta la fase del proce dimento di concorso, che è comunemente intesa come
quella delle prove scritte, si è svolta in modo decisa
mente anormale, talché essa deve considerarsi annullata
ab initio, cioè dal momento in cui i candidati sono stati
ammessi nella sala di esame (vedi la descrizione delle
operazioni, contenuta nei verbali delle adunanze 5, 6
e 7 novembre 1959). Il problema, quindi, si circoscrive in più ristretti
limiti : si tratta di vedere se a taluni atti della commis
sione (constatazione delle assenze ; presa d'atto del ri
tiro durante le prove ; espulsione di candidati in possesso di pubblicazioni o appunti non consentiti) possa ricono
scersi una particolare autonomia, che li sottragga all'an
nullamento, anche senza un'esplicita dichiarazione in tal
senso, e ne faccia salvi gli effetti. La questione va esa
minata separatamente per tre gruppi di candidati, contro
cui si rivolgono le censure dei ricorrenti ; gli assenti (cioè
quelli che tali risultarono all'appello fatto all'inizio della
prima prova, o di una delle successive) ; i ritirati (cioè
quelli che abbandonarono le prove durante il loro svolgi mento : caso del dr. Eugenio Gentile, che dichiarò di
ritirarsi alle ore 17,28 del primo giorno) ; gli espulsi (cioè
quelli che furono esclusi, nel corso delle prove, perchè trovati in possesso di pubblicazioni ed appunti non con
sentiti : caso del dr. Franco Liguori, che incorse in tale
sanzione alle ore 13,35 del primo giorno). Si è sostenuto dai ricorrenti che l'assenza alle prove
scritte equivale a rinuncia al concorso. Ma tale presun zione non è fondata. Il candidato ammesso al concorso
(ed i provvedimenti d'ammissione non sono certamente
incisi dall'annullamento) può essere assente all'appello delle prove scritte per una qualsiasi causa di forza mag
giore, che non solo non denoti, ma anzi escluda la volontà
di rinunciare al concorso. E ciò è tanto vero, che nelle
prove orali, che si svolgono singolarmente per ciascun
candidato, e di regola in più sedute, è consentita la giu stificazione dell'assenza, e la commissione può conce
dere il rinvio. Ciò non si pratica per le prove scritte, per una ragione tecnica, attinente al modo di svolgimento delle prove, che non consente il rinvio, non solo per l'ag
gravio che esso imporrebbe ai candidati presenti, ma so
prattutto perchè nè si potrebbe invitare il candidato
a svolgere separatamente e successivamente un tema
già noto, nè lo si potrebbe sottoporre allo svolgimento d'un tema diverso, senza turbare la par condicio tra i
concorrenti, che è principio essenziale cui si deve ispi rare la procedura. Ma la constatazione della assenza in
tanto può avere effetto, in quanto le prove si svolgano effettivamente e validamente nei giorni per cui il candi dato è stato convocato. Quel qualsiasi impedimento che
ha vietato al candidato d'essere presente nel giorno sta
bilito, avrebbe potuto non verificarsi affatto, sol che l'am
ministrazione avesse ab initio stabilito un'altra data,
ovvero, come talvolta è accaduto, avesse rinviato le
prove ad altro giorno prima ancora di procedere al
l'appello. L'appello non ha altro scopo, se non di consta
tare la presenza o l'assenza del candidato, in relazione
agli atti ed alle operazioni che stanno per compiersi. Ma se nulla si compie, o, ciò che pare la stessa cosa, tutto
quel che si compie viene poi messo nel nulla, non si vede
quale effetto possa ancora ricollegarsi alla assenza. Nè si turba la par condicio, consentendo ai candidati, che in
ipotesi non si fossero presentati perchè spontaneamente convintisi di non possedere preparazione adeguata, un
maggior tempo per rimediarvi. Tale maggior termine
vale per tutti, dimodoché anche i candidati già presenti
potranno godere del beneficio d'un più lungo tempo
per approfondire la preparazione. Considerazioni analoghe valgono per i candidati ri
tirati nel corso della prova. Anche in questo caso, il ritiro non può equivalere, in linea assoluta, ad una libera ri nuncia : il candidato può ritirarsi per una qualsiasi causa di forza maggiore, per esempio per un'indisposizione. Potrebbe al massimo ritenersi che il ritiro equivalga a
confessione dell'incapacità di svolgere adeguatamente
il tema sorteggiato : il che peraltro, come è comune espe
rienza, non può significare anche la mancanza, nel candi
dato, d'una preparazione sufficiente a sostenere con suc
cesso l'esperimento, per poco che la prova vertesse su
argomento a lui più noto o più congeniale. Ma se della
prova non sarà tenuto alcun conto, appunto perchè
annullata, si cadrebbe in manifesta contraddizione, so
stenendo che malgrado ciò il mancato svolgimento possa
produrre effetto. Ed in definitiva il candidato che, prov visto di maggior senso d'autocritica, avesse abbandonato
la prova per averne giudicato improbabile, nelle deter
minate circostanze, il superamento, si troverebbe in con
dizioni deteriori di fronte a chi, avendo svolto il tema
in modo insufficiente, tuttavia, a causa dell'annullamento, sarebbe sottratto agli effetti d'una dichiarazione di non
idoneità, e sarebbe ammesso a rinnovare la prova. Si
può concludere che la presa d'atto del ritiro non è che un
incideìis, o un episodio, della fase del procedimento an
nullato, senza propria autonomia, e destinata quindi a
cadere con gli altri atti in cui si inquadra.
Questione più delicata è quella che si pone a proposito del candidato espulso (dr. Liguori), perchè al relativo
provvedimento i ricorrenti attribuiscono un carattere
sanzionatorio, che genererebbe, in sostanza, una specie
d'indegnità a partecipare ulteriormente al concorso. In
verità, l'art. 20 del r. decreto 14 novembre 1926 n. 1953
prevede, per l'infrazione delle norme regolatrici del con
corso, due sanzioni : quella normale d'esclusione, e l'altra,
più grave, d'esclusione anche dai concorsi successivi.
Si può consentire che una situazione soggettiva d'inde
gnità nasca dalla seconda (che nella specie non è stata
applicata). Ma, nella ipotesi normale, non sembra che
al provvedimento d'espulsione possa attribuirsi un'auto
nomia che ne faccia sopravvivere gli effetti all'annulla
mento della prova, in occasione della quale l'esclusione
è stata decisa. In sostanza l'esclusione si spiega come
repressione di un fatto inteso a turbare la genuinità del
risultato : ma se della prova, perchè annullata, non si
può fare nessun conto, l'infrazione commessa dal candi
dato in tale occasione diviene priva di oggetto. Si noti, del resto, che nella specie si verificherebbe la singolare
conseguenza che mentre il tentativo di plagio importe rebbe l'esclusione dal concorso, il plagio consumato non
sarebbe suscettibile di repressione. Ed infatti i candi
dati che fossero riusciti effettivamente a plagiare il tema
sottraendosi alla vigilanza (ciò che, nelle particolarissime condizioni in cui le prove risultano svolte, potrebbe ri
tenersi tutt'altro che improbabile) non andrebbero in
contro a nessuna conseguenza. Non essendosi proceduto a revisione degli elaborati, non è più possibile che il plagio sia scoperto, e che l'elaborato venga annullato, come di
regola, senza possibilità di riparazione, nei confronti del contravventore ; il quale invece, coinvolto dall'annulla mento generale, potrebbe avere ripetuto la prova, e tro
varsi oggi addirittura tra i vincitori o tra gli idonei, senza
che alcuno possa muovere obiezione. Non vale opporre che in questa ipotesi, come in quella dell'assenza alle prove scritte, il r. decreto 14 novembre 1926 n. 1953 parli « di
esclusione dal concorso ». Le disposizioni citate parlano esattamente di esclusione dal concorso, con riferimento
all'ipotesi di normale svolgimento della procedura, per chè il non avere espletato anche una sola delle prove, non essendo data possibilità di rinvio o di rinnovazione,
equivale a soccombenza. L'annullamento generale disposto nel caso presente è stato preordinato proprio alla rinnova zione delle prove. Ora, se si tiene presente che nell'eserc'zio
della vigilanza sono state scoperte tali irregolarità, da
dare luogo addirittura a denunce penali all'autorità
giudiziaria, sembra che proprio il principio di par condi
cio imponga di rimettere nello status quo ante tutti i can
didati, anche se incorsi in minori infrazioni, onde evitare che dal modo sospetto con cui la vigilanza è stata eseguita si generino ulteriori risultati ingiusti, cui l'amministra zione non è più in grado di porre riparo. Ed è importante a tal fine rilevare che, come risulta dalle premesse del
decreto ministeriale d'annullamento, proprio le irregolarità
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Giurisprudenza amministrativa
più gravi, quelle clie hanno dato luogo alla denuncia pe nale, erano sfuggite al controllo interno « sicché le prove di esame si sono ultimate senza che nei verbali potesse essere fatto alcun cenno alle irregolarità consumate » :
in particolare, proprio i candidati incorsi in ipotesi di
reato erano rimasti immuni dalla sanzione amministrativa.
Vanno perciò respinti il primo ed il secondo motivo, comuni ad entrambi i ricorsi.
Va esaminato infine il terzo motivo dedotto, in via
subordinata, nel solo ricorso dei dottori Panichi ed altri.
La tesi ivi sostenuta è che il ministro avrebbe il potere di annullare i concorsi, e non le prove d'esame ; e che tale
potere potrebbe essere esercitato solo dopo che la commis
sione, espletati i lavori, li sottopone al ministro. Questa
interpretazione, che si sostiene prevalentemente su argo menti letterari, non può essere condivisa. Il potere d'an
nullamento spetta, in via generale, all'amministrazione, su tutti i propri atti, quando vi riscontri un vizio di le
gittimità, e sussista un interesse pubblico all'annulla
mento. Ora, una volta constatato che le prove scritte
erano viziate per molteplici e gravi irregolarità, sarebbe
stato decisamente contrario, sia al pubblico interesse, sia a quello personale dei concorrenti, compiere tutti
gli ulteriori atti della procedura (revisione degli elaborati,
espletamento delle prove orali, formazione della gradua
toria) quando era certo, posto che in occasione delle prove scritte si erano verificati perfino reati, che l'approva zione della graduatoria non sarebbe stata possibile. E
non vale nemmeno affermare che l'annullamento par ziale delle sole prove non garantisce l'interesse pubblico ove siano avvenute irregolarità che inficiano il concorso
stesso, e non soltanto le prove. L'annullamento d'ufficio
presuppone una illegittimità certa, e non un'illegittimità
ipotetica : e nessun vizio i ricorrenti hanno potuto se
gnalare, che, investendo atti ed operazioni anteriori al
l'inizio delle prove scritte (per esempio, il bando di con
corso o le ammissioni dei concorrenti), potesse imporre l'annullamento totale del concorso.
I due ricorsi debbono pertanto essere respinti. La no
vità delle questioni trattate induce a dichiarare compen sate le spese.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione VI ; decisione 3 luglio 1963, n. 395 ; Pres. Stumpo P., Est. Anelli ; Malaguti (Avv. Degli Esposti) c. Min.
ind. (Avv. dello Stato Gentile) e Ditta (razzoli (Avv.
Dallari).
Commercio di vendita al pubblico — Magazzini a
prezzo unico — Licenza prefettizia — Ricorso
giurisdizionale non preceduto da ricorso gerar chico — Inammissibilità (R. d. 1. 21 luglio 1938 n. 1468, disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico, art. 5).
Commercio di vendita al pubblico — Magazzini a
prezzo unico —- Licenza prefettizia — Requisiti della merce — Motivi del rilascio — Fattispecie
(R. d. 1. 16 dicembre 1926 n. 2174, disciplina del com
mercio di vendita al pubblico, art. 3 ; r. d. 1. 21 luglio 1938 n. 1468, art. 2).
Commercio di vendita al pubblico — Magazzini a
prezzo unico — Precedente diniego di licenza di
commercio da parte del sindaco e della giunta
prov. amm. per esercizio ordinario — Licenza
prefettizia — Legittimità (R. d. 1. 16 dicembre 1926
n. 2174 ; r. d. 1. 21 luglio 1938 n. 1468, art. 1). Commercio di vendita al pubblico — Magazzini a
prezzo unico — Licenza prefettizia — Indicazione
generica della merce — Legittimità — Fattispe cie (R. d. 1. 21 luglio 1938 n. 1468, art. 2).
È inammissibile il ricorso giurisdizionale contro la licenza
del 'prefetto per l'impianto e l'esercizio di magazzini di
vendita di merci a 'prezzo unico, proposto senza U preven tivo esperimento del ricorso gerarchico al ministro del
l'industria. (1) La licenza prefettizia per Vesercizio di magazzini a prezzo
unico può essere legittimamente rilasciata per tutte le
merci alimentari e non alimentari che rispondano ai
requisiti prescritti dall'art. 2 del r. decreto legge 21 luglio 1938 n. 1468 (nella specie trattavasi di vendita a prezzo fisso di carni). (2)
La licenza prefettizia per l'esercizio dei magazzini a prezzo unico è legittimamente rilasciata sulla motivazione della
accertata utilità derivante alle numerose categorie di
consumatori ed al mercato in genere. (3)
Ijegittimo è it rilascio della licenza per l'esercizio di magazzini a prezzo unico da parte del prefetto anche se in precedenza sia stata negata ado stesso titolare, dal sindaco e dalla
giunta prov. amm., la licenza ordinaria di commercio per la medesima merce. (4)
È legittimo il rilascio della licenza per magazzini a prezzo unico per una merce indicata nel genere, senza specifica indicazione del tipo e della preparazione (nella specie è
stata ritenuta sufficiente specificazione merceologica la
dizione « vendita delle carni a prezzo unico »). (5)
La Sezione ecc. — 11 ricorso è diretto avverso :
a) il provvedimento in data 18 novembre 1958 con il
quale il prefetto di Bologna ha autorizzato la ditta « Figli di Egisto Cazzoli » all'apertura e all'esercizio di un magaz zino per la vendita delle carni a prezzo unico in Bologna, via Murri, n. 6 ai sensi del r. decreto legge 21 luglio 1938 n. 1468 ;
ft) il provvedimento in data 3 luglio 1959 con il quale il ministro dell'industria e del commercio ha respinto il ricorso gerarchico proposto dall'attuale ricorrente, Bruno
Malaguti, avverso il provvedimeto sub a).
L'impugnativa del primo atto è inammissibile, perchè diretta contro provvedimento non definitivo. Tale è, in
fatti, il provvedimento prefettizio di autorizzazione all'im
pianto ed all'esercizio di magazzini di vendita a prezzo unico, essendo contro di esso ammesso ricorso gerarchico al ministro per l'industria e il commercio ai sensi dell'art. 5 r. decreto legge 21 luglio 1938 n. 1468. La predetta impu gnativa è, inoltre, irricevibile, dato che almeno al 15 di cembre 1958, data di notifica del ricorso gerarchico, il
Malaguti aveva acquisito piena conoscenza del provve dimento prefettizio e, rispetto a tale data, è tardivo il ricorso giurisdizionale, notificato il 18 settembre 1959.
Deve, quindi, passarsi all'esame della impugnativa del
provvedimento ministeriale di decisione del ricorso ge rarchico.
(1) Nulla in termini.
(2) Sull'argomento portato nella motivazione a sostegno di questo principio, v. il parere, citato nella presente, Oons. Stato, Ad. gen., 26 luglio 1958, n. 251, Foro it., Rep. 1959, voce Commercio di vendita al pubblico, n. 14.
(3) Giurisprudenza costante : Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 1962, n. 561 (citata in motivazione), Foro it., Rep. 1962, voce Commercio di vendita al pubblico, n. 61 ; 27 agosto 1962, n. 666, ibid., n. 67 ; 11 febbraio 1961, n. 54, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 20-22 ; a contrario, 12 dicembre 1959, n. 1022, id., 1960, III, 68, con nota di Abbamonte relativa al coordinamento dell'art. 3 del r. decreto n. 2174 del 1926 e gli art. 41 e 113 della Costituzione. Confronta, altresì, in senso non letteralmente conforme, Sez. V 9 novembre 1957, n. 907, id., 1958, III, 34, con nota di richiami.
(4) Sul principio, pacificamente affermato per gli atti amministrativi in genere, secondo cui la contraddittorietà tra
provvedimenti che integra gli estremi dell'eccesso di potere, non è configurabile quando i due o più provvedimenti non siano stati emanati dalla stessa autorità, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 1962, n. 698, Foro it., Rep. 1962, voce Atto ammi
nistrativo, n. 157. Per qualche riferimento sulle interferenze fra i provvedimenti prefettizi ed i provvedimenti del comune relativi al medesimo esercizio commerciale, v. il parere dell'Ad
gen. del Cons, di Stato, citato alla nota 2, id., Rep. 1959, voce. Commercio di vendita al pubblico, n. 13.
(5) Non si rinvengono precedenti in termini.
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