Sezione IV; decisione 10 luglio 1963, n. 525; Pres. A. De Marco P., Est. Landi; Spallanzani (Avv.Mariani) c. Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato Chiarotti), Rizzo ed altri (Avv. Vita,Giannotta, Santoro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 19/20-21/22Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152819 .
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19 PARTE TERZA 20
senziale nel procedimento die porta all'acquisizione della,
propriety dell'alloggio cooperativo, clie e costituito dalla
assegnazione mediant© consegna,, nelle forme stabilite
dall'art. 98 del t. u. 28 aprile 1938 n. 1165.
11 conferimento del possesso prima dell'assegnazione costituisce una eircostanza di mero fatto, contraria alle
previsioni del t. u. delle disposizioni sull 'edilizia popolare ed economica (seoondo il citato art. 98 i consigli d'ammini
strazione debbono provvedore all'assegnazione appena gli
alloggi sono abitabili), e non assume quindi giuridica rilevanza. II prenotatario, anche se abbia eonseguito il
possesso dell'alloggio, rimane nella situazione di semplice
aspettativa che si e sopra cliiarita, situazione ebe puõ
contemporaneamente sussistere anche in diverse coopera tive (art. 96 del t. u. citato) e non puõ essere configurata come un diritto all'appartamento.
Per quanto si e detto, 11011 puõ essere riconosciuta ai
ricorrenti la legittimazione a proporre il ricorso.
Per questi motivi, ecc.
minato dalla decisione che si annota. Deve al riguardo affermarsi, e non corre l'obbligo di dimostrazione attesa l'evidenza dell'as sunto, come l'interesse a che le costruzioni contigue siano con formi alle norme edilizie, e fin da] momento della prenotazione un interesse particolare ed individuale di ciascuno di coloro cui
l'alloggio e destinato. Per non essere la destinataria dell'alloggio, non e di certo
la cooperativa (la cui funzione istituzionale si e visto consistere, nell'ä.mbito della disciplina dell'edilizia popolare, nello scopo di far conseguire l'alloggio a determinati soggetti) ad essere inte ressata, uti societas, a che gli edifici finitimi rispettino le norme edilizie. Essa manca perciõ di quell'interesse diretto, immediato ed attuale ad impugnare una licenza edilizia per una costruzione
contigua. Un tale interesse le si puõ riconoscere solo nell'ipotesi in
cui la licenza edilizia dovesse addirittura impedirle di portare a termine la propria costruzione, perche in tal caso essa non
potrebbe realizzare il proprio fine. Ne — salvo il caso di conferimento del potere relativo —
essa puõ ritenersi istituzionalmente preposta ad azionare l'in teresse dei singoli soci, ad impngnare il permesso a costruire sul fondo del vicino. Difatti i rapporti generati da tale interesse non rientrano nelle situazioni necessariamente connesse con le finality del procedimento di assegnazione, situazione queste ultime, delle quali soltanto essa e istituzionalmente titolare.
Ma anche se si volesse prescindere dalla considerazione della titolarita dei rapporti evidenziali e si volesse per avventura ri tenere dimostrato che nessun carattere di realita puõ attribuirsi alia posizione del socio prenotatario, e che fino all'assegnazione l'alloggio « rimane nel giuridico possesso della cooperativa pro prietaria » occorrerebbe pur sempre dare un fondamento all'as sunto — che la presente decisione ritiene evidentemente dimo strato — in base al quale la posizione di interesse legittimo « che d& titolo alia proposizione del ricorso avverso le licenze edi lizie del vicino » spetterebbe solo al titolare di un diritto reale sul fondo che si ritiene danneggiato dalla licenza, anziche a colui che sara in effetti il vero danneggiato dalla licenza, attesa la di lui posizione potenziale nei confronti dell'immobile contiguo.
Non constano su quest'ultimo . problema esplicite enun ciazioni (20) per cui sarebbe stato quanto meno interessante co aoscere il fondamento giuridico del principio che si e ritenuto pa dficamente presupposto nella presente pronuncia.
VlNCENZO CAIANIELLO
(20) Per qualche riferimento Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 1957, n. 1047, Foro it., Rep. 1957, voce Piano regolatore, n. 124.
In dottrina Sandulli, Prof ili giuridici in materia di urbanistica e di paesaggi napoletani, in Ammin. it., 1957, 953, sembra adombrare ehe le posizioni giuridiche dei eoggetti interessati e controinteressati al rilascio nelle licenze edilizie sono posizioni giuridiche propter rem.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisions 10 luglio 1963, n. 525 ; Pres. A. Dt
Mabco P., Est. Landi ; Spallanzani (Aw. Mariani) c. Min. grazia e giustizia (Aw. dello Stato Chiaeotti), Eizzo ed altri (Aw. Vita, Giannotta, Santoeo).
Concorso ad nn impierjo — Graduatoria — Rieorso
giurisdizionalc per aiinullaiiientu — Conlroiiitcres
saii (R. d. 17 agosto 1907 n. 642, regolamento di
procedura avanti il Oonsiglio di Stato, art. 7). Giustizia amministi'ativa — Ricorso <]iurisdizionale
— Integrazione del eontraddittorio — IVotifica
zione edittalc — Modalitä — Nullita insanabile
(R. d. 17 agosto 1907 n. 642, art. 14).
Gontrointeressati al ricorso per Vannullamento della gradua toria di un concorso sono tutti coloto die sono compresi nella graduatoria medesima,. (1)
IS integrazione del eontraddittorio nei modi editta'li, per il ri levant.e numero dei eontrointeressati, deve essere fatta menzionandoli esattamente tutti nel sunto inserito nel
foglio deqli annunzi leqali della provineia e nella Gazzetta ufficiale. (2)
La relativa nullita, essendo insanabile, non giustifica la
fissazione di altro termine per la regolamentazione. (3)
La Sezione, ecc. — I due ricorsi n. 880 del 1961 e n. 472 del 1962 vanno riuniti perche connessi. Essi sono entrambi inammissibili.
I motivi dedotti nell'uno e nell'altro ricorso, ove aceolti,
imporrebbero l'annullamento della graduatoria.. £ ovvio,
perciõ, ehe tutti i vincitori (e forse anche tutti gli idonei : ma tale precisazione qui non interessa) dovevano essere considerati eontrointeressati, ai quali i ricorsi andavano notificati.
II ricorrentc, notificato il primo ricorso ad un solo con
trointeressato, ha ottenuto con decreto del presidente della IY Sezione 12 gennaio 1962, n. 1, l'autorizzazione ad inte
grare il eontraddittorio per pubbliei proclami, entro 60
giorni da tale data. Nell'inserzione sulla Gazzetta ufficiale (pag. 11, 9 marzo 1962, n. 63) non ha indicato alcun nome, e si e rivolto genericamente « ai eontrointeressati che hanno
partecipato al medesimo concorso per 200 posti di notaio ». Non ha mai provveduto all'inserzione nel foglio degli an nunci legali della provineia di Roma (ove ha sede i'autorita che emise il provvedimento), prescritta dall'art. 14 r. de creto 17 agosto 1907 n. 642.
II secondo ricorso notificato (notificato originariamerte a due eontrointeressati) previa autorizzazione pres. 18 otto bre 1962, n. 114, che assegnava il termina di 60 giorni, e stato notificato per pubbliei proclami mediante inserzione nella Gazzetta ufficiale, pag. 11, 15 no\embre 1962, n. 290 ;
(1) Conformi: Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 1961, n. 498, Foro it., Hep. 1961, voce Concorso ad impiego, n. 93 ; 30 dicembre 1960, n. 1101, id., Hep. 1960, voce cit., n. 178 ; Ad. plen. 28 novembre 1960, n. 22, ibid., n. 179 ; Sez. V 18 marzo 1960, n. 160, ibid., n. 183 ; Sez. VI 21 ottobre 1959, n. 740, id., Rep. 1959, voce cit., n. 144 ; Sez. V 28 agosto 1959, n. 592, ibid., n. 145 ; Sez. V 19 dicembre 1958, n. 973, id., Rep. 1958, voce cit., n. Ill ; Sez. VI 2 aprile 1958, n. 194, ibid., n. 112 ; Sez. V 28 febbraio 1958, n. 63, ibid., n. 137 ; Sez. VI 23 ottobre 1957, n. 675, id., Rep. 1957, voce cit., n. 108 ; Sez. IV 7 giugno 1957, n. 648, ibid., voce Giustizia amm., n. 235 ; Sez. V 19 ottobre 1956, n. 824, id., Rep. 1956, voce cit., n. 304 ; Sez. VI 23 dicembre 1952, n. 1024 e n. 1030, id., Rep. 1952, voce cit., nn. 316, 317 ; Sez. VI 25 novembre 1952, n. 955, ibid., n. 315 ; Sez. VI 7 lu glio 1952, n. 481, ibid., n. 318 ; Sez. V 30 maggio 1952, n. 386, id., 1952, III, 276, con nota di richiami.
Nel senso che il ricorso deve essere notificato a coloro fra i vincitori che sarebbero posposti in graduatoria, ove fra loro si dovesse inserire il ricorrente, Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicem bre 1956, n. 959, id., Rep. 1956, voce cit., n. 308.
In dottrina, cons., sulla nozione di controinter ssato, SAN dttlli, II giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottor dinati, 1963, n. 127 (in Trattato del yrocesso civile, diretto da P. Carnelutti).
Per qualche riferimento, v. Cons. Stato, Ad. plen., 7 luglio 1962, n. 7, Foro it., 1962, III, 423, con nota di richiami ; Sez. VI 29 gennaio 1958, n. 47, id., Rep. 1959, voce cit., n. 278.
(2-3) Nello stesso senso : Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 1963, n. 160, Foro it., 1963, III, 228, con nota di richiami.
La decisione 14 marzo 1962, n. 251 della IV Sezione, il cui significato 6 precisato nella motivazione della decisione riportata, leggesi in questa rivista, 1962, III, 381, con nota di richiami, ed e stata successivamente disattesa dalla V Sezione con dec. 14 aprile 1962, n. 367, ibid., 438.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
I'inserzione nel foglio degli annunzi legali 6 stata fatta il 23 aprile 1963, n. 32. La forma delle inserzioni e in tutto identica a quella usata per il primo ricorso.
La prima notificazione e giä nulla, perche il ricorrente ha eseguito una sola, e non due pubblicazioni, violando
eosi un'espressa disposizione del ragolamento di procedura del Consig'io di Stato (cfr. anclie l'art. 150 cod. proc. civ.). La seconda e stata in parte eseguita entro il termine, ed in parte dopo la sua seadenza : ma non e il caso d'approfon dire se in ciõ debba ravvisarsi nullita, perche v'e una ra
gione assorbsnte, comune all'uno e all'altro ricorso.
La notificazione e atto recettizio, cioe produttivo d'ef
fetti allorche perviene a conoscenza dei destinatari : con
segue che I'indicazione del nome dei medesimi e elemento
essenziale dell'atto, la cui mancanza e causa di nullita (cfr. art. 160 cod. proc. civ.). Questo principio non puõ soffrire
deroga nelle riotificazioni per pubblici proclami, in cui l'uso
d'una forma di pubblicazione, sostitutiva della consegna personale dell'atto, non puõ alterarne la natura, consentendo
che essi si dirigano a persone incerte o indeterminate. La pretesa difficoltä di individuare singolarmente tutti
i controinteressati non puõ costituire ostacolo all'applica zione di tale regola. II Consiglio di Stato ha disposto piu volte, ad istanza del ricorrente d'ufficio, che l'amministra
zione esibisse g'i elenchi dei controinteressati, perche nei
loro confronti potesse integrarsi il contraddittorio. Ma nel
caso odierno, la giustificazione non si regge in fatto, perche i risultati delle prove scritta (primo ricorso) furono resi pub blici il 7 luglio 1961, per affissione all'albo del ministero
di grazia e giustizia (che ha rilasciato analoga certificazione
esibita in atti dal ricorrente) ; e la graduatoria (secondo
ricorso) fu pubblicata nel bollettino ufficiale, talclie il ri
corrente era perfettamente in grado di identificare tutti
i controinteressati, e di trascriverne i nomi nella inserzione.
Senonche, il ricorrente chiede I'assegnazione d'un ter
mine per rinnovare la notificazione invocando un prece dente costituito a suo avviso dalla dec. IV Sez. 14 marzo
1962, n. 251 (Foro it., 1962, III, 381) con cui e stato ritenuto
che i termini fissati dal presidente della Sezione nei de
creti emessi ai sensi dall'art. 14 r. decreto 17 agosto 1907
n. 642 non sono perentori. Su questo punto, e necessario
un chiarimento. Nella fattispecie, cui la eitata decisione
si riferisce, il presidente aveva autorizzato la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami; il ricorrente
aveva identificato come controinteressati vincitori d'un
concorso, ed aveva eseguito la notificazione regolarmente entro il termine assegnatogli; la Sezione aveva, con la
decisione stessa, ritenuto che dovessero considerarsi tali
anche gli idonei non vincitori. La Sezione, pertanto, rile
vato che la identificazione dei controinteressati non 6
compito del presidente (il cui potere e meramente ordina
torio) ma del collegio giudicante, riteneva che non osistesse
preclusione a consentire l'estensione del contraddittorio ad
un altro gruppo di soggetti, cui riconosceva l'interesse
a resistere.
Nell'odierna ipotesi, non si tratta di decidere un punto controverso, circa la esistenza di altri controinteressati
oltre quelli identificati dal ricorrente. La Sezione dovrebbe
autorizzare la sanatoria delle nullita, riammettendo il ri
corrente in termine per rinnovare le notificazioni per pub blici proclami. Nõ risulterebbe quindi leso il diritto dei re sistenti a fare valere gli effetti delle nullita giä, verificatesi.
La definizione dei rispettivi poteri, del presidente e del
collegio, quale risulta dalla eitata dec. 14 marzo 1962, n. 251, non puõ importare che i provvedimenti previsti dall'art. 14 r. decreto eit. possano essere emessi inutiliter,
perche ehi li ha provocati puõ impunemente dispensarsi dal darvi esecuzione ; od ottenere dal collegio la sanatoria
delle nullita, provvedendo agli atti omessi o rinnovando gli atti nulli, e sottraendosi alia responsabilita che l'inadem
pimento dei doveri di diligenza processuale genera a favore
delle altre parti. Nel dichiarare l'inammissibilita dei ricorsi, la Sezione
non contraddice ai piü volte citato precedente giurispru
denziale, bensi ne precisa il significato ed i limiti.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione VI ; decisione^lO luglio 1963, n. 432 ; Pres. Bre
glia, Est. Chieppa ; Rossi Conte (Aw. Annesi, Carpi
Malagugini) o. Min. lavori pubblici (Aw. dello Stato
Caebone) e Coop. edil. lavoratori scuole medie (Aw. Dti Francesco, Mancuso).
Case popolari ed economiche — Cooperativa edilizia — Statuto Clausula compromissoria — Collegio dei probiviri Ricorso amministrativo — Com
missione di vigilanza — Funzioni — Incflicacia (R. d. 28 apriie 1938 n. 1165, t. u. sull'ediiizia popolare ed
economica, art. 131 ; cod. proc. civ., art. 808).
La clausola compromissoria, contenutu negli statuti delle
cooperative edilizie, con la quale si deferiscono al collegio dei probiviri le decisioni di tutte le controversie relative air interpretazione e alia applicazione delle disposiziotii statutarie e regolamentari o derivanti da deliberazioni
prese dagli organi della cooperativa, non e applicabile alla controversia, rimessa, ai sensi delVart. 131 del tesro
unico, alia cognizione della commissions di vigilanza. (1)
La Sezione, eoc. — £ preliminare l'esame del primo motivo di ricorso con cui si censura il provvedimento della
commissione di vigilanza che ha dichiarato irricevibile il ricorso alia stessa commissione, perche proposto oltre il
termine di 30 giorni, senza tenere conto dell'avvenuta sot
toposizione della questione al collegio dei probiviri. La com
missione di vigilanza ha giustamente considerato che il
fatto della sottoposizione al collegio dei probiviri della que stione del possesso dei requisiti per 1'assegnazione di al
loggio sociale non poteva valere ad impedire la irricevi bilitä del ricorso alia stessa commissione di vigilanza, pro posto qnando il termine era da tempo scadnto.
In effetti l'unica questione giuridica che deve essere decisa in questa sede b quella del rapporto tra la disposi zione dell'art. 25 dello statuto della cooperativa e l'art. 131
t. u. 28 apriie 1938 n. 1165. Secondo l'art. 25 dello statuto, la societä e i soci sono obbligati a rimettere alia decisione del collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le contro
versie relative all'interpretazione e all'applicazione delle
disposizioni statutarie e regolamentari o derivanti da deli
berazioni prese legalmente dagli organi della societä, con
la precisazione espressa che la decisione del collegio dei
probiviri e effettuata come pronuncia di amichevoli compo sitori, con dispensa da ogni formalitä ed e inappellabile. Tale deferimento al collegio arbitrate irrituale, effettuato
in maniera ampia e generica, deve essere interpretato in
armonia con il principio di legge sancito daU'art. 131 t.
u. per l'edilizia popolare ed economica, che demanda alia
commissione di vigilanza la decisione (in via amministra
tiva) su tutte le controversie attinenti alia prenotazione,
all'assegnazione degli alloggi e alla posizione e qualitä di
soci, ecc.
(1) Oonf. Commiss. vigil, edil. pop. econ. 9 giugno I960, Foro it., Rep. 1960, voce Case popolari, n. 103.
Vedi, nella motivazione, Collegio arbitrale per la contro versia De Amicis c. Coop. Edilizia San Paolo, lodo 5 maggio 1962, id., 1962, I, 1590, con nota di richiami.
In particolare, per la nullita della clausola compromis soria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia con la
quale e deferita ad un collegio di arbitri la cognizione di una controversia relativa alia esclusione di un socio, v. App. Fi renze 24 ottobre I960, id., Rep. 1960, voce eit., nn. 98, 99 ; Cass., Sez. un., 4 luglio 1958, n. 2403, id., Rep. 1958, voce cit., n. 36 ; Trib. Ascoli Piceno 20 gennaio 1958, ibid., n. 37 ; Cons.
Stato, Sez. IV, 5 febbraio 1954, n. 59, id., Rep. 1954, voce cit., n. 69, richiamata nella motivazione. Per qualclie riferimento, v. Commiss. vigil, edil. pop. econ. 28 apriie 1960, id., Rep. 1961, voce cit., n. 31.
Per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a cono scere dell'impugnazione della deliberazione assembleare di radiazione del socio di cooperativa, edilizia a contributo statale Cass. 31 ottobre 1961, n. 2533, id., 1962, I, 484, con nota di
richiami.
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