sezione IV; decisione 12 giugno 1998, n. 928; Pres. Iannotta, Est. De Nictolis; Mazza (Avv.Lubrano) c. Consiglio nazionale delle ricerche (Avv. dello Stato G. Ajello). Annulla Tar Lazio,sez. III, 12 giugno 1995, n. 1011Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 17/18-21/22Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193082 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 18 giugno 1998, n. 954; Pres. Iannotta, Est. Pon; Micciotta (Aw. M.P. Chiti) c. Min. grazia e giustizia. Annulla Tar Toscana 20 ottobre
1995, n. 476.
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Retribuzione in
dividuale di anzianità — Servizio prestato in altre ammini
strazioni statali — Computabilità (D.p.r. 17 gennaio 1990 n.
44, regolamento per il recepimento delle norme risultanti dal
la disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 con
cernente il personale del comparto ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 d.p.r. 5 marzo 1986 n. 68, art. 9).
Ai fini dell'attribuzione della retribuzione individuale di anzia nità di cui all'art. 9, 4° e 5° comma, d.p.r. 17 gennaio 1990
n. 44, possono essere riconosciuti utili i periodi di servizio
prestati in altre amministrazioni statali, anche di altri
comparti. (1)
Diritto. — La questione di diritto posta a base dell'appello in trattazione, concerne l'interpretazione dell'art. 9, 4° e 5° com
ma, d.p.r. 17 gennaio 1990 n. 44, che così recita: «4. Al perso nale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito espe rienza professionale con almeno cinque anni di servizio effetti
vo, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza
contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della
retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure
annue lorde . . .».
«5. Le misure delle maggiorazioni di cui al 4° comma sono,
con le stesse decorrenze stabilite nel 4° comma, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della
vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o
venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti mag
giorazioni». Il giudice di prime cure, sulla scorta di una esegesi del dato
normativo volta ad esaltare il momento teleologico sotteso al
richiamo dell'esperienza professionale quale risultante dalla con
trattazione collettiva posta a base del decreto presidenziale di
recepimento, ha escluso che tale maggiorazione retributiva di
anzianità spetti a chi, come il ricorrente, abbia prestato servi
zio, per il periodo richiesto dalla norma, per altre amministra
zioni appartenenti a distinti comparti di contrattazione.
L'argomento è stato di recente definito da un parere della
commissione speciale per il pubblico impiego (20 gennaio 1997, n. 371), da una decisione di questa sezione (16 marzo 1998, n. 441), e, da ultimo, da un parere della prima sezione (19 gen naio 1998, n. 2328/95), nonché, in epoca più risalente, dalla
sezione controllo della Corte dei conti (23 maggio 1991, n. 59,
Foro it., Rep. 1992, voce Impiegato dello Stato, n. 749); pro nunce queste che, tutte, si condividono.
(1) Il collegio conferma l'orientamento maggioritario della giurispru denza amministrativa, ribadito nelle recenti pronunzie (fra cui, Cons.
Stato, commiss. spec, pubbl. imp., 20 gennaio 1997, n. 371/96, Cons.
Stato, 1998, I, 170) richiamate in motivazione e peraltro inedite, che attribuisce rilevanza all'effettività del servizio prestato, indipendente mente dalla unicità dell'amministrazione di appartenenza (che la nor
ma, in effetti, non richiede), ai fini dell'attribuzione della maggiorazio ne retributiva (avente carattere retributivo e stipendiale: Corte conti, sez. contr., 13 novembre 1996, n. 146, Foro it., Rep. 1997, voce Impie gato dello Stato, n. 488) regolata dagli accordi di comparto di cui ai
d.p.r. 266/87 e 44/90; in applicazione del medesimo principio, è stato ritenuto valutabile il servizio prestato dal personale giovanile, assunto ex 1. 285/77, prima dell'immissione in ruolo — Cons. Stato, sez. II, 10 maggio 1995, n. 1264/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 601 — ed
11 servizio militare prestato da sottufficiale transitato all'impiego civile — Corte conti, sez. contr., 23 maggio 1991, n. 59, id., Rep. 1992, voce cit., n. 749; contra, per la limitazione della computabilità ai soli
servizi prestati nell'ambito del comparto di appartenenza, Cons. Stato, sez. Ili, 7 maggio 1996, n. 1477/93, id., Rep. 1997, voce cit., n. 707, e gli altri inediti 3 giugno 1997, n. 660/97 ; 4 luglio 1995, n. 700, e
6 dicembre 1994, n. 854; nonché Corte conti, sez. contr., 9 novembre
1992, n. 63, id., Rep. 1993, voce cit., n. 698 (che limita il diritto alla
conservazione del trattamento economico in godimento ai casi di pas
saggio nell'ambito di amministrazioni statali del medesimo comparto); è stata, comunque, esclusa la rilevanza di anzianità meramente conven zionale (Tar Lazio, sez. II, 30 novembre 1995, n. 1833, id., Rep. 1996, voce cit., n. 729) e della retrodatazione della decorrenza giuridica della
nomina (Corte conti, sez. contr., 30 settembre 1991, n. 98, id., Rep.
1992, voce cit., n. 787).
Il Foro Italiano — 1999.
La normativa contrattuale del 1990 riproduce, nelle linee es
senziali, il precetto dell'art. 47 del precedente accordo di com
parto (d.p.r. n. 266 del 1987), volto a modificare il principio della progressione per classi e aumenti biennali.
Tuttavia in questa prospettiva, il criterio di calcolo non intac
ca in alcun modo il principio secondo cui il passaggio dall'una
all'altra amministrazione statale lascia intatta la sostanziale con
tinuità ed unitarietà del rapporto, implicando sicuramente il ri
conoscimento dei periodi di servizio prestati in altre ammini
strazioni statali, anche di altri comparti, indipendentemente dal
dato che nei vari comparti la retribuzione individuale di anzia
nità possa essere computata con criteri differenziati.
Altrimenti pensando occorrerebbe ipotizzare che la diversità
di discipline collettive contrattuali impedisca di cumulare i ser
vizi prestati presso amministrazioni statali distinte, il che, però, cozza con il principio dell'omogeneità del trattamento retributi
vo fra pubblici dipendenti posti in situazioni analoghe e, qui si aggiunge, della mobilità fra diverse amministrazioni, che ri
sulterebbe fortemente ed inopinatamente scoraggiata. Il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, nelle sedi pre
cedentemente indicate, può essere ripetuto anche quando il com
parto differente sia estraneo allo Stato (nella specie, azienda
autonoma). L'unico limite anche allora stabilito fu quello di evitare du
plicazioni di calcoli di retribuzione individuale di anzianità deri vanti dai diversi regimi contrattuali.
Ma non risulta che ciò sia in contestazione nella fattispecie in oggetto.
Vale anche la pena di aggiungere, che il servizio effettivo, cui il contratto collettivo fa riferimento, non deve essere conti
nuativo: in primo luogo la norma non sancisce detto requisito ed in secondo luogo la retribuzione è destinata a compensare
l'esperienza professionale che non dipende da un servizio conti
nuativo, ma dal fatto di un certo tipo di prestazione in sé ripe tuto anche saltuariamente per almeno cinque anni effettivi.
Conseguentemente e per concludere sul punto, la sezione rile
va che, essendo il beneficio in parola subordinato all'acquisizio ne di un'effettiva esperienza professionale che può essere ravvi
sata esclusivamente nella concreta prestazione del servizio, sa
rebbe da reputarsi illegittima l'attribuzione del suddetto beneficio
commisurata con riferimento alla data di decorrenza della no
mina, anziché da quella effettiva di assunzione del servizio (in
termini, Corte conti, sez. contr., 30 settembre 1991, n. 98, ibid., n. 787).
Per le considerazioni esposte, l'appello deve essere accolto
ed annullata la sentenza impugnata.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 12 giugno 1998,
n. 928; Pres. Iannotta, Est. De Nictolis; Mazza (Avv. Lu
brano) c. Consiglio nazionale delle ricerche (Avv. dello Stato
G. Aiello). Annulla Tar Lazio, sez. Ili, 12 giugno 1995, n.
1011.
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Stress da lavoro — Infermità per causa di servizio — Riconoscimento — Fat
tispecie.
Le condizioni di disagio nelle quali il dipendente è costretto
a fornire le proprie prestazioni lavorative (nella specie, per
continui spostamenti fra diversi luoghi di lavoro distanti e
non collegati da mezzi pubblici), in quanto causa di stress
psico-fisico, ben possono configurare causa o concausa deter
minante per l'insorgere di patologia (nella specie, Tbc renale)
dipendente da causa di servizio; in conseguenza, è da annul
lare la delibera dell'amministrazione che neghi quella dipen
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PARTE TERZA
denza senza adeguata e motivata verifica dell'efficacia con
causale del servizio rispetto alla malattia. (1)
Diritto. — 1. - Il prof. Mazza, già dipendente del Cnr, ha
chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infermità Tbc renale.
Sostiene che l'insorgenza della malattia è stata causata, o quan to meno concausata, dalle gravose modalità di prestazione del
servizio, dovendo egli quotidianamente fare la spola tra l'uni
versità di Roma e l'area di ricerca di Montelibretti, distante
oltre venti chilometri dall'università.
Il Cnr ha respinto l'istanza, ritenendo: 1) che la patologia Tbc renale sia indipendente dagli stress psico-fisici connessi alla
prestazione del servizio; 2) che, in ogni caso, nel caso specifico la prestazione del servizio non avveniva con modalità partico larmente gravose; 3) che, comunque, il prof. Mazza si era sot
toposto volontariamente a particolari stress psico-fisici in quan to aveva espletato incarico di insegnamento trisettimanale pres so l'università de L'Aquila.
2. - Il Tar Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso osservando che correttamente l'amministrazione ha
escluso che le modalità di prestazione del servizio presso il Cnr
abbiano avuto efficienza causale o concausale della malattia, atteso che nello stesso periodo il prof. Mazza si era volontaria
mente sottoposto a rilevante stress fisico per i continui sposta menti presso l'università de L'Aquila, dove espletava incarico
di insegnamento con frequenza trisettimanale.
Neppure l'atto impugnato sarebbe viziato, ad avviso del Tar, da difetto di motivazione, per la preferenza data ad uno piutto sto che all'altro dei due pareri medico-legali, tra loro contra
stanti, perché il parere medico su cui si è basato l'atto impugna to appare retto da una più completa istruttoria e conoscenza
della situazione di fatto.
Né il provvedimento è viziato per aver ritenuto che il Mazza
aveva una predisposizione alla malattia, perché l'amministra
zione non ha dato una rilevanza esclusiva al fattore predispo
nente, ma lo ha ricollegato a circostanze stressanti in cui il prof. Mazza aveva lavorato non per motivi di servizio, ma volonta
riamente per un'attività professionale estranea al servizio presso il Cnr.
3. - Con l'atto di appello il Mazza censura la sentenza del
Tar deducendo «eccesso di potere sotto il profilo della contrad
dittorietà e illogicità manifesta, dell'insufficienza dell'istruttoria
e del travisamento dei fatti. Difetto di motivazione». Osserva
che non è condivisibile la motivazione con la quale il Cnr ha
respinto l'istanza dell'appellante, e cioè che le modalità di pre stazione del servizio non possono aver prodotto l'insorgenza della
(1) In più occasioni il Consiglio di Stato ha annullato per difetto di motivazione o di istruttoria provvedimenti negativi della dipendenza da causa di servizio di malattie riconducibili allo stress psico-fisico cau sato nel lavoratore dipendente da particolari situazioni di disagio o af faticamento riconducibili alle modalità e contenuti della prestazione: v., fra le tante, Cons. Stato, sez. II, 24 gennaio 1995, n. 3021/95, Foro
it., Rep. 1997, voce Impiegato dello Stato, n. 1214 (per continuo con tatto con pubbligo esigente); 28 febbraio 1996, n. 2977/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1069 (per attività didattica involgente numerosi rap porti interpersonali); 21 febbraio 1990, n. 903/88, id., Rep. 1992, voce
cit., n. 1303 (per servizio reso in sedi isolate e con disordine alimenta
re); sez. VI 20 aprile 1991, n. 228, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1107, e 9 febbraio 1989, n. 72, id., Rep. 1989, voce cit., n. 1266; sulla stessa linea è anche la giurisprudenza contabile: Corte conti, sez. giur. reg. Sicilia, 17 aprile 1996, n. 76, id., Rep. 1997, voce Pensione, n. 422; sez. IV, pens, mil., 24 novembre 1994, n. 84835, id., Rep. 1996, voce
cit., n. 450 (per stress ambientali ed alimentari e contingenze psico emozionali); sez. giur. reg. Abruzzo 18 ottobre 1995, n. 354, ibid., n. 480 (per disagi fisici, ambientali e alimentari); sez. giur. reg. Lazio 2
maggio 1995, n. 207, ibid., n. 484; sez. Ill, pens, civ., 3 febbraio 1989, n. 62728, id., Rep. 1990, voce cit., n. 184 (con richiamo a continui rischi o pericoli incombenti, ad eccezionali responsabilità decisionali o a surmenage fisico e psichico in particolari condizioni ambientali di disagio); coerentemente, è stata negata la dipendenza da causa di servi zio all'infarto miocardico di un dipendente statale che non sia stato sottoposto a particolare stress nello svolgimento di ordinarie mansioni per le quali aveva maturato l'esperienza e la capacità professionale ne cessaria (Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 1993, n. 672/92, id., Rep. 1994, voce Impiegato dello Stato, n. 1196).
Per riferimenti generali sull'istituto dell'equo indennizzo e sugli altri benefici connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servi zio di infermità e sulle caratteristiche dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione, v. nota a Corte cost. 30 ottobre 1997, n. 321, id., 1998, I, 308.
Il Foro Italiano — 1999.
malattia da cui egli è affetto. Ed invero essa sarebbe in contra
sto sia con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia
di causa di servizio, sia con le modalità attraverso le quali il
prof. Mazza ha svolto il suo servizio. La circostanza evidenzia
ta dal collegio medico interno, e cioè che «l'infezione tuberco
lare raggiunge il rene per via ematogena da localizzazione pri mitiva extrarenale» non costituirebbe impedimento al riconosci
mento della dipendenza da causa di servizio, posto che il ruolo
causale da attribuire alle modalità di prestazione del servizio
non è escluso dall'eventuale predisposizione organica del dipen dente alla malattia. Non sarebbe neppure esatta l'affermazione
del servizio affari legali secondo la quale le circostanze attraver
so cui il prof. Mazza ha concretamente espletato il proprio ser
vizio non possono aver avuto neppure influenza concausale sul
la Tbc renale. Ed invero, per svolgere l'attività nella sede di
Montelibretti, l'appellante doveva viaggiare da Roma, dove ri
siedeva, ed anche spostarsi presso l'area di ricerca e presso gli istituti universitari e il centro di calcolo interfacoltà, alla cui
utenza la sede di Montelibretti non era direttamente collegata. Per effettuare detti spostamenti era costretto a servirsi di mezzi
propri, non esistendo un'adeguata rete di servizi pubblici né
un servizio a cura del Cnr con orari differenziati.
Inoltre, il nesso di causalità fra malattia e attività svolta al
servizio del Cnr non potrebbe ritenersi venuto meno per il solo
fatto che l'appellante si recasse tre volte alla settimana anche
all'università de L'Aquila, dove prestava servizio in qualità di
docente universitario.
Non potrebbe essere seguito il Tar allorché sostiene che si
tratta di un fattore di rischio connesso in alcun modo al servi
zio presso il Cm, ma assolto per un interesse personale del Maz
za, e da questo assunto volontariamente e perciò a lui imputa bile. Così argomentando il primo giudice ometterebbe di consi
derare che l'attività d'insegnamento svolta dal Mazza si traduceva
in un indubbio vantaggio anche per il Cnr.
L'amministrazione non avrebbe neppure chiarito perché, in
presenza di due pareri medici di segno opposto, sia stata data
la preferenza a quello negativo sul rilievo di una migliore e più esauriente motivazione, che invece è solo apparente, e comun
que fondata su argomentazioni non pertinenti e comunque inat
tendibili. Risulterebbe comunque assorbente la considerazione, più vol
te messa in evidenza dalla giurisprudenza del giudice ammini
strativo, secondo la quale l'eventuale incertezza sulla sussisten
za del nesso eziologico fra servizio e infermità denunciata deve
essere risolta in senso favorevole al dipendente. 4. - L'appello è fondato.
Non è dubbio, perché da tempo acquisito dalla scienza medico
legale, che, in teoria, l'infermità generica, da cui un soggetto è affetto, può evolversi in senso peggiorativo e dare anche vita
ad un'invalidità permanente ove fattori lavorativi, connessi al
tipo di prestazione a lui richiesta ovvero particolari modalità
del suo svolgimento, abbiano esercitato un'influenza efficiente
e determinante sul suo decorso.
Alla luce della documentazione in atti, anche a seguito dell'i
struttoria espletata dalla sezione, il collegio ritiene che l'atto
impugnato sia viziato da carente istruttoria, non essendo stato
compiutamente verificato se nel caso concreto le modalità del
servizio prestato presso l'area di Montelibretti abbiano avuto
o meno un'efficacia determinante, quantomeno come concau
sa, dell'insorgenza o dell'aggravamento della malattia.
4.1. - Se è vero che, secondo le attuali conoscenze mediche, di regola la Tbc renale è patologia indipendente dagli stress psico fisici lavorativi, tuttavia non può a priori escludersi che partico lari stress psico-fisici, causando un indebolimento delle condi
zioni generali del soggetto, favoriscano l'insorgere o l'aggravar si di patologie. E si deve osservare che il servizio prestato dal
prof. Mazza alle dipendenze del Cnr si è svolto in condizioni di particolare disagio.
È emerso dall'istruttoria che ai ricercatori assegnati, come l'ap
pellante, a Montelibretti, sia stato raccomandato dal direttore di recarvisi quotidianamente, per cinque giorni alla settimana. Vero è che non vi era alcun rigido controllo sul rispetto di tale
frequenza quotidiana, e, soprattutto, sul rispetto di una rigida fascia oraria di entrata e di uscita. Tuttavia, sia alla luce della
documentazione versata in atti dal Cnr che dell'autodichiara zione presentata dal prof. Mazza nel corso dell'istruttoria am ministrativa della pratica relativa alla causa di servizio, può dir si accertato, o quanto meno non contestato, che il prof. Mazza si recava quotidianamente presso l'area di Montelibretti con mezzi
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
propri di trasporto. Inoltre, il prof. Mazza si recava quotidia namente anche presso l'università di Roma, dove si trovava il
centro di calcolo, costituente supporto tecnico indispensabile per l'attività di ricerca cui attendeva il Mazza.
Ora, distando l'area di Montelibretti circa quaranta chilome
tri dal luogo dove era ubicato il centro di calcolo, è evidente che il prof. Mazza doveva percorrere quotidianamente circa ot
tanta chilometri. Tali modalità lavorative, indubbiamente disa
gevoli, sono imputabili in via esclusiva al Cnr, in quanto lo
stesso, dislocando attività tra loro strettamente connesse in par te a Montelibretti, e in parte presso l'università, ha determinato
una disfunzione organizzativa che ha comportato indubbi disa
gi per i ricercatori. Questi ultimi, per poter svolgere il proprio
lavoro, dovevano recarsi quotidianamente presso due diverse sedi
di servizio. 4.2. - Inoltre, il Cnr non metteva a disposizione dei dipen
denti mezzi di trasporto, né esistevano, all'epoca, efficienti col
legamenti con mezzi pubblici, di talché il prof. Mazza doveva
usare il mezzo di trasporto proprio, il che comportava ulteriore
disagio e, dunque, stress psico-fisico. 4.3. - Non si può certo affermare in termini generali che il
pendolarismo cui si sottopongono i dipendenti per raggiungere il luogo di lavoro sia di per sé, e in assoluto, causa di stress
psico-fisico, e che detto stress, ove vi sia, sia senz'altro imputa bile all'amministrazione. Tuttavia, il caso di specie presenta pe culiarità proprie, essendosi in presenza di <sn pendolarismo par
ticolare, perché lo stesso non era frutto di una scelta volontaria
del dipendente, ma era obbligato e inevitabile, in quanto deter
minato dalla circostanza che il dipendente aveva due diverse
sedi di lavoro, distanti circa quaranta chilometri l'una dall'al
tra. Nella specie, il dipendente, allo scopo di evitare il pendola
rismo, non avrebbe potuto fissare la propria residenza nelle vi
cinanze della sede di lavoro, proprio perché aveva due diverse
sedi lavorative, distanti tra loro, il che rendeva il pendolarismo
inevitabile, e frutto non di una libera scelta del dipendente. 4.4. - Va altresì rilevato che a fronte del parere favorevole
al ricorrente della Cmo, il Cnr avrebbe dovuto verificare l'effi
cacia concausale del servizio rispetto alla malattia mediante un
collegio medico-legale, e non solo medico.
4.5. - Deve perciò concludersi che l'istruttoria espletata dal
l'amministrazione è carente, perché non è stato adeguatamente verificato il nesso di causalità tra servizio e patologia, alla luce
delle peculiarità concrete delle modalità di prestazione del
servizio.
5. - Quanto alla circostanza che il Mazza si recava presso l'università de L'Aquila per svolgervi un incarico di insegna mento volontariamente assunto, non è contestato e non è con
testabile che l'attività di insegnamento fosse anch'essa causa di
stress, sia sotto il profilo dell'ulteriore aggravio di lavoro, sia
sotto il profilo della notevole distanza chilometrica della sede
universitaria de L'Aquila rispetto al luogo di residenza dell'ap
pellante (Roma). È stato acclarato con l'istruttoria svolta che
il prof. Mazza si recava presso l'università de L'Aquila almeno
due volte alla settimana, in periodo di insegnamento, e in ulte
riori occasioni per le attività di esami. La sede de L'Aquila di
sta centoventi chilometri circa da Roma, e veniva raggiunta dal
l'appellante dapprima con mezzi propri, e poi con mezzi pub blici di trasporto. Il tempo destinato all'attività di insegnamento universitario e sottratto all'attività di istituto doveva essere re
cuperato, e ciò comportava, verosimilmente, un impegno lavo
rativo del prof. Mazza presso il Cnr anche di sabato, giorno che ordinariamente sarebbe stato di riposo. Per espletare le atti
vità di esami universitari occorrevano circa dieci giorni l'anno, e il prof. Mazza impiegava altrettanti giorni di ferie, in tal mo
do rinunciando, in parte, al dovuto riposo annuale. È evidente
che in tal modo il prof. Mazza si sottoponeva volontariamente
ad un notevole aggravio di lavoro, svolgendo, a tutti gli effetti,
due attività lavorative entrambe a tempo pieno, e a notevoli
disagi connessi alla rilevante distanza chilometrica tra Roma e
L'Aquila. Se dunque, in astratto, le modalità di espletamento dell'atti
vità lavorativa possono avere un'efficacia causale sulla malat
tia, l'amministrazione doveva anche accertare se, nello specifico
caso concreto, vi siano stati stress psico-fisici cagionati dall'atti
vità d'insegnamento universitario.
Ciò posto, occorre però stabilire se il Cnr debba o meno ri
spondere di questi ulteriori stress psico-fisici, assunti volonta
riamente dal prof. Mazza.
Va considerato che l'attività d'insegnamento è stata autoriz
II Foro Italiano — 1999.
zata dal Cnr, e giovava anche all'istituto, sotto il profilo che
l'insegnamento costituiva un utile completamento dell'attività
di ricerca. In altri termini, il tipo di prestazioni rese dal prof. Mazza alle dipendenze del Cnr non poteva che trarre quindi
spunti e arricchimento dall'attività d'insegnamento universita
rio, e ciò si traduceva, in definitiva, in un vantaggio per il Cnr, che conseguiva prestazioni qualitativamente migliori.
D'altro canto, posto che il prof. Mazza ha svolto una duplice attività lavorativa, a servizio di due pubbliche amministrazioni, deve affermarsi, una volta che risulti acclarato che entrambe
le attività lavorative sono state concausa della patologia, che
entrambe le amministrazioni devono rispondere in solido della
causa di servizio.
Conformemente alle regole in tema di solidarietà, l'interessa
to può agire anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, come nella specie è avvenuto.
6. - In conclusione, l'appello va accolto, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell' amministrazione.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 30 aprile 1998, n. 703; Pres. Baccamni, Est. Poli; Angi ed altri (Aw. Mar
zano) c. Pres. cons, ministri ed altri (Avv. dello Stato Gre
co), Inps (Aw. Napolitano), Inail (Aw. De Vergottini),
Consiglio ordine avvocati e procuratori di Roma (Avv. Ore
stano), Scau ed altri. Conferma Tar Lazio 11 ottobre 1991, n. 1722.
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Enti pubblici —
Avvocati dell'ufficio legale — Omesso inserimento in area con
trattuale specifica ed a livello dirigenziale — Legittimità (D.p.r. 1° marzo 1988 n. 285, approvazione delle proposte formulate
dalla commissione di cui all'art. 18 d.p.r. 25 giugno 1983 n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili profes sionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del princi
pio di inquadramento per i profili professionali del personale
degli enti pubblici di cui alla 1. 20 marzo 1975 n. 70).
È legittimo il d.p.r. 1° marzo 1988 n. 285 che inquadra gli av
vocati degli enti pubblici di cui alla l. 70/75 senza riconoscere
una speciale area contrattuale, senza collocarli al livello diri
genziale e consentendo loro attività di consulenza in contra
sto con i precetti dell'ordinamento forense. (1)
Diritto. — L'appello è infondato e deve essere rigettato. Con un unico complesso motivo di gravame, riproduttivo in
parte qua delle doglianze sollevate in prime cure, gli odierni
appellanti, tutti avvocati dipendenti di enti pubblici, lamentano
l'illegittimità del decreto presidenziale n. 285 del 1988, recante
(1) Il collegio conferma l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa che nega agli avvocati inseriti negli uffici legali interni
degli enti pubblici una posizione di rilevanza ed autonomia rispetto alla
disciplina del rapporto di lavoro degli altri dipendenti dell'ente (v. Cons.
Stato, sez. VI, 17 marzo 1994, n. 346, Foro it., 1994, III, 473, con nota di richiami, sulla legittimità del controllo della presenza in ufficio con l'orologio marcatempo, nonché Tar Lazio, sez. I, 11 ottobre 1991, n. 1722, id., Rep. 1992, voce Impiegato dello Stato, n. 454, confermata dalla decisione in epigrafe) ma dà atto che la nuova regolamentazione del rapporto sopravvenuta dopo la privatizzazione del pubblico impiego
(v. ccnl del personale con qualità dirigenziale del comparto degli enti
pubblici non economici dell'I 1 ottobre 1996, su cui G. Albenzio, 1
principi e gli istituti comuni nei contratti collettivi dopo la riforma del
pubblico impiego, id., 1997, V, 89) ha ricevuto una nuova, diversa e
più soddisfacente regolamentazione; la decisione conferma pure che nei
confronti dei legali dipendenti gli enti datori di lavoro possono libera
mente dettare disposizioni organizzative del lavoro, nel rispetto delle
condizioni contrattuali ma non necessariamente anche delle norme che
regolano l'esercizio della libera professione forense, secondo quanto in
precedenza affermato per i legali dipendenti dell'Eni da Cass. 24 aprile
1990, n. 3455, id., 1990, I, 1493, con nota di richiami. Per riferimenti
sul rapporto di lavoro dei legali interni degli enti pubblici, v. nota a
Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 1995, n. 8, id., 1996, III, 603.
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