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sezione IV; decisione 12 giugno 1998, n. 928; Pres. Iannotta, Est. De Nictolis; Mazza (Avv. Lubrano)...

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sezione IV; decisione 12 giugno 1998, n. 928; Pres. Iannotta, Est. De Nictolis; Mazza (Avv. Lubrano) c. Consiglio nazionale delle ricerche (Avv. dello Stato G. Ajello). Annulla Tar Lazio, sez. III, 12 giugno 1995, n. 1011 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 17/18-21/22 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193082 . Accessed: 28/06/2014 18:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.24 on Sat, 28 Jun 2014 18:53:59 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; decisione 12 giugno 1998, n. 928; Pres. Iannotta, Est. De Nictolis; Mazza (Avv.Lubrano) c. Consiglio nazionale delle ricerche (Avv. dello Stato G. Ajello). Annulla Tar Lazio,sez. III, 12 giugno 1995, n. 1011Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 17/18-21/22Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193082 .

Accessed: 28/06/2014 18:53

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 18 giugno 1998, n. 954; Pres. Iannotta, Est. Pon; Micciotta (Aw. M.P. Chiti) c. Min. grazia e giustizia. Annulla Tar Toscana 20 ottobre

1995, n. 476.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Retribuzione in

dividuale di anzianità — Servizio prestato in altre ammini

strazioni statali — Computabilità (D.p.r. 17 gennaio 1990 n.

44, regolamento per il recepimento delle norme risultanti dal

la disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 con

cernente il personale del comparto ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 d.p.r. 5 marzo 1986 n. 68, art. 9).

Ai fini dell'attribuzione della retribuzione individuale di anzia nità di cui all'art. 9, 4° e 5° comma, d.p.r. 17 gennaio 1990

n. 44, possono essere riconosciuti utili i periodi di servizio

prestati in altre amministrazioni statali, anche di altri

comparti. (1)

Diritto. — La questione di diritto posta a base dell'appello in trattazione, concerne l'interpretazione dell'art. 9, 4° e 5° com

ma, d.p.r. 17 gennaio 1990 n. 44, che così recita: «4. Al perso nale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito espe rienza professionale con almeno cinque anni di servizio effetti

vo, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza

contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della

retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure

annue lorde . . .».

«5. Le misure delle maggiorazioni di cui al 4° comma sono,

con le stesse decorrenze stabilite nel 4° comma, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della

vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o

venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti mag

giorazioni». Il giudice di prime cure, sulla scorta di una esegesi del dato

normativo volta ad esaltare il momento teleologico sotteso al

richiamo dell'esperienza professionale quale risultante dalla con

trattazione collettiva posta a base del decreto presidenziale di

recepimento, ha escluso che tale maggiorazione retributiva di

anzianità spetti a chi, come il ricorrente, abbia prestato servi

zio, per il periodo richiesto dalla norma, per altre amministra

zioni appartenenti a distinti comparti di contrattazione.

L'argomento è stato di recente definito da un parere della

commissione speciale per il pubblico impiego (20 gennaio 1997, n. 371), da una decisione di questa sezione (16 marzo 1998, n. 441), e, da ultimo, da un parere della prima sezione (19 gen naio 1998, n. 2328/95), nonché, in epoca più risalente, dalla

sezione controllo della Corte dei conti (23 maggio 1991, n. 59,

Foro it., Rep. 1992, voce Impiegato dello Stato, n. 749); pro nunce queste che, tutte, si condividono.

(1) Il collegio conferma l'orientamento maggioritario della giurispru denza amministrativa, ribadito nelle recenti pronunzie (fra cui, Cons.

Stato, commiss. spec, pubbl. imp., 20 gennaio 1997, n. 371/96, Cons.

Stato, 1998, I, 170) richiamate in motivazione e peraltro inedite, che attribuisce rilevanza all'effettività del servizio prestato, indipendente mente dalla unicità dell'amministrazione di appartenenza (che la nor

ma, in effetti, non richiede), ai fini dell'attribuzione della maggiorazio ne retributiva (avente carattere retributivo e stipendiale: Corte conti, sez. contr., 13 novembre 1996, n. 146, Foro it., Rep. 1997, voce Impie gato dello Stato, n. 488) regolata dagli accordi di comparto di cui ai

d.p.r. 266/87 e 44/90; in applicazione del medesimo principio, è stato ritenuto valutabile il servizio prestato dal personale giovanile, assunto ex 1. 285/77, prima dell'immissione in ruolo — Cons. Stato, sez. II, 10 maggio 1995, n. 1264/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 601 — ed

11 servizio militare prestato da sottufficiale transitato all'impiego civile — Corte conti, sez. contr., 23 maggio 1991, n. 59, id., Rep. 1992, voce cit., n. 749; contra, per la limitazione della computabilità ai soli

servizi prestati nell'ambito del comparto di appartenenza, Cons. Stato, sez. Ili, 7 maggio 1996, n. 1477/93, id., Rep. 1997, voce cit., n. 707, e gli altri inediti 3 giugno 1997, n. 660/97 ; 4 luglio 1995, n. 700, e

6 dicembre 1994, n. 854; nonché Corte conti, sez. contr., 9 novembre

1992, n. 63, id., Rep. 1993, voce cit., n. 698 (che limita il diritto alla

conservazione del trattamento economico in godimento ai casi di pas

saggio nell'ambito di amministrazioni statali del medesimo comparto); è stata, comunque, esclusa la rilevanza di anzianità meramente conven zionale (Tar Lazio, sez. II, 30 novembre 1995, n. 1833, id., Rep. 1996, voce cit., n. 729) e della retrodatazione della decorrenza giuridica della

nomina (Corte conti, sez. contr., 30 settembre 1991, n. 98, id., Rep.

1992, voce cit., n. 787).

Il Foro Italiano — 1999.

La normativa contrattuale del 1990 riproduce, nelle linee es

senziali, il precetto dell'art. 47 del precedente accordo di com

parto (d.p.r. n. 266 del 1987), volto a modificare il principio della progressione per classi e aumenti biennali.

Tuttavia in questa prospettiva, il criterio di calcolo non intac

ca in alcun modo il principio secondo cui il passaggio dall'una

all'altra amministrazione statale lascia intatta la sostanziale con

tinuità ed unitarietà del rapporto, implicando sicuramente il ri

conoscimento dei periodi di servizio prestati in altre ammini

strazioni statali, anche di altri comparti, indipendentemente dal

dato che nei vari comparti la retribuzione individuale di anzia

nità possa essere computata con criteri differenziati.

Altrimenti pensando occorrerebbe ipotizzare che la diversità

di discipline collettive contrattuali impedisca di cumulare i ser

vizi prestati presso amministrazioni statali distinte, il che, però, cozza con il principio dell'omogeneità del trattamento retributi

vo fra pubblici dipendenti posti in situazioni analoghe e, qui si aggiunge, della mobilità fra diverse amministrazioni, che ri

sulterebbe fortemente ed inopinatamente scoraggiata. Il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, nelle sedi pre

cedentemente indicate, può essere ripetuto anche quando il com

parto differente sia estraneo allo Stato (nella specie, azienda

autonoma). L'unico limite anche allora stabilito fu quello di evitare du

plicazioni di calcoli di retribuzione individuale di anzianità deri vanti dai diversi regimi contrattuali.

Ma non risulta che ciò sia in contestazione nella fattispecie in oggetto.

Vale anche la pena di aggiungere, che il servizio effettivo, cui il contratto collettivo fa riferimento, non deve essere conti

nuativo: in primo luogo la norma non sancisce detto requisito ed in secondo luogo la retribuzione è destinata a compensare

l'esperienza professionale che non dipende da un servizio conti

nuativo, ma dal fatto di un certo tipo di prestazione in sé ripe tuto anche saltuariamente per almeno cinque anni effettivi.

Conseguentemente e per concludere sul punto, la sezione rile

va che, essendo il beneficio in parola subordinato all'acquisizio ne di un'effettiva esperienza professionale che può essere ravvi

sata esclusivamente nella concreta prestazione del servizio, sa

rebbe da reputarsi illegittima l'attribuzione del suddetto beneficio

commisurata con riferimento alla data di decorrenza della no

mina, anziché da quella effettiva di assunzione del servizio (in

termini, Corte conti, sez. contr., 30 settembre 1991, n. 98, ibid., n. 787).

Per le considerazioni esposte, l'appello deve essere accolto

ed annullata la sentenza impugnata.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 12 giugno 1998,

n. 928; Pres. Iannotta, Est. De Nictolis; Mazza (Avv. Lu

brano) c. Consiglio nazionale delle ricerche (Avv. dello Stato

G. Aiello). Annulla Tar Lazio, sez. Ili, 12 giugno 1995, n.

1011.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Stress da lavoro — Infermità per causa di servizio — Riconoscimento — Fat

tispecie.

Le condizioni di disagio nelle quali il dipendente è costretto

a fornire le proprie prestazioni lavorative (nella specie, per

continui spostamenti fra diversi luoghi di lavoro distanti e

non collegati da mezzi pubblici), in quanto causa di stress

psico-fisico, ben possono configurare causa o concausa deter

minante per l'insorgere di patologia (nella specie, Tbc renale)

dipendente da causa di servizio; in conseguenza, è da annul

lare la delibera dell'amministrazione che neghi quella dipen

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PARTE TERZA

denza senza adeguata e motivata verifica dell'efficacia con

causale del servizio rispetto alla malattia. (1)

Diritto. — 1. - Il prof. Mazza, già dipendente del Cnr, ha

chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

dell'infermità Tbc renale.

Sostiene che l'insorgenza della malattia è stata causata, o quan to meno concausata, dalle gravose modalità di prestazione del

servizio, dovendo egli quotidianamente fare la spola tra l'uni

versità di Roma e l'area di ricerca di Montelibretti, distante

oltre venti chilometri dall'università.

Il Cnr ha respinto l'istanza, ritenendo: 1) che la patologia Tbc renale sia indipendente dagli stress psico-fisici connessi alla

prestazione del servizio; 2) che, in ogni caso, nel caso specifico la prestazione del servizio non avveniva con modalità partico larmente gravose; 3) che, comunque, il prof. Mazza si era sot

toposto volontariamente a particolari stress psico-fisici in quan to aveva espletato incarico di insegnamento trisettimanale pres so l'università de L'Aquila.

2. - Il Tar Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso osservando che correttamente l'amministrazione ha

escluso che le modalità di prestazione del servizio presso il Cnr

abbiano avuto efficienza causale o concausale della malattia, atteso che nello stesso periodo il prof. Mazza si era volontaria

mente sottoposto a rilevante stress fisico per i continui sposta menti presso l'università de L'Aquila, dove espletava incarico

di insegnamento con frequenza trisettimanale.

Neppure l'atto impugnato sarebbe viziato, ad avviso del Tar, da difetto di motivazione, per la preferenza data ad uno piutto sto che all'altro dei due pareri medico-legali, tra loro contra

stanti, perché il parere medico su cui si è basato l'atto impugna to appare retto da una più completa istruttoria e conoscenza

della situazione di fatto.

Né il provvedimento è viziato per aver ritenuto che il Mazza

aveva una predisposizione alla malattia, perché l'amministra

zione non ha dato una rilevanza esclusiva al fattore predispo

nente, ma lo ha ricollegato a circostanze stressanti in cui il prof. Mazza aveva lavorato non per motivi di servizio, ma volonta

riamente per un'attività professionale estranea al servizio presso il Cnr.

3. - Con l'atto di appello il Mazza censura la sentenza del

Tar deducendo «eccesso di potere sotto il profilo della contrad

dittorietà e illogicità manifesta, dell'insufficienza dell'istruttoria

e del travisamento dei fatti. Difetto di motivazione». Osserva

che non è condivisibile la motivazione con la quale il Cnr ha

respinto l'istanza dell'appellante, e cioè che le modalità di pre stazione del servizio non possono aver prodotto l'insorgenza della

(1) In più occasioni il Consiglio di Stato ha annullato per difetto di motivazione o di istruttoria provvedimenti negativi della dipendenza da causa di servizio di malattie riconducibili allo stress psico-fisico cau sato nel lavoratore dipendente da particolari situazioni di disagio o af faticamento riconducibili alle modalità e contenuti della prestazione: v., fra le tante, Cons. Stato, sez. II, 24 gennaio 1995, n. 3021/95, Foro

it., Rep. 1997, voce Impiegato dello Stato, n. 1214 (per continuo con tatto con pubbligo esigente); 28 febbraio 1996, n. 2977/95, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1069 (per attività didattica involgente numerosi rap porti interpersonali); 21 febbraio 1990, n. 903/88, id., Rep. 1992, voce

cit., n. 1303 (per servizio reso in sedi isolate e con disordine alimenta

re); sez. VI 20 aprile 1991, n. 228, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1107, e 9 febbraio 1989, n. 72, id., Rep. 1989, voce cit., n. 1266; sulla stessa linea è anche la giurisprudenza contabile: Corte conti, sez. giur. reg. Sicilia, 17 aprile 1996, n. 76, id., Rep. 1997, voce Pensione, n. 422; sez. IV, pens, mil., 24 novembre 1994, n. 84835, id., Rep. 1996, voce

cit., n. 450 (per stress ambientali ed alimentari e contingenze psico emozionali); sez. giur. reg. Abruzzo 18 ottobre 1995, n. 354, ibid., n. 480 (per disagi fisici, ambientali e alimentari); sez. giur. reg. Lazio 2

maggio 1995, n. 207, ibid., n. 484; sez. Ill, pens, civ., 3 febbraio 1989, n. 62728, id., Rep. 1990, voce cit., n. 184 (con richiamo a continui rischi o pericoli incombenti, ad eccezionali responsabilità decisionali o a surmenage fisico e psichico in particolari condizioni ambientali di disagio); coerentemente, è stata negata la dipendenza da causa di servi zio all'infarto miocardico di un dipendente statale che non sia stato sottoposto a particolare stress nello svolgimento di ordinarie mansioni per le quali aveva maturato l'esperienza e la capacità professionale ne cessaria (Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 1993, n. 672/92, id., Rep. 1994, voce Impiegato dello Stato, n. 1196).

Per riferimenti generali sull'istituto dell'equo indennizzo e sugli altri benefici connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servi zio di infermità e sulle caratteristiche dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione, v. nota a Corte cost. 30 ottobre 1997, n. 321, id., 1998, I, 308.

Il Foro Italiano — 1999.

malattia da cui egli è affetto. Ed invero essa sarebbe in contra

sto sia con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia

di causa di servizio, sia con le modalità attraverso le quali il

prof. Mazza ha svolto il suo servizio. La circostanza evidenzia

ta dal collegio medico interno, e cioè che «l'infezione tuberco

lare raggiunge il rene per via ematogena da localizzazione pri mitiva extrarenale» non costituirebbe impedimento al riconosci

mento della dipendenza da causa di servizio, posto che il ruolo

causale da attribuire alle modalità di prestazione del servizio

non è escluso dall'eventuale predisposizione organica del dipen dente alla malattia. Non sarebbe neppure esatta l'affermazione

del servizio affari legali secondo la quale le circostanze attraver

so cui il prof. Mazza ha concretamente espletato il proprio ser

vizio non possono aver avuto neppure influenza concausale sul

la Tbc renale. Ed invero, per svolgere l'attività nella sede di

Montelibretti, l'appellante doveva viaggiare da Roma, dove ri

siedeva, ed anche spostarsi presso l'area di ricerca e presso gli istituti universitari e il centro di calcolo interfacoltà, alla cui

utenza la sede di Montelibretti non era direttamente collegata. Per effettuare detti spostamenti era costretto a servirsi di mezzi

propri, non esistendo un'adeguata rete di servizi pubblici né

un servizio a cura del Cnr con orari differenziati.

Inoltre, il nesso di causalità fra malattia e attività svolta al

servizio del Cnr non potrebbe ritenersi venuto meno per il solo

fatto che l'appellante si recasse tre volte alla settimana anche

all'università de L'Aquila, dove prestava servizio in qualità di

docente universitario.

Non potrebbe essere seguito il Tar allorché sostiene che si

tratta di un fattore di rischio connesso in alcun modo al servi

zio presso il Cm, ma assolto per un interesse personale del Maz

za, e da questo assunto volontariamente e perciò a lui imputa bile. Così argomentando il primo giudice ometterebbe di consi

derare che l'attività d'insegnamento svolta dal Mazza si traduceva

in un indubbio vantaggio anche per il Cnr.

L'amministrazione non avrebbe neppure chiarito perché, in

presenza di due pareri medici di segno opposto, sia stata data

la preferenza a quello negativo sul rilievo di una migliore e più esauriente motivazione, che invece è solo apparente, e comun

que fondata su argomentazioni non pertinenti e comunque inat

tendibili. Risulterebbe comunque assorbente la considerazione, più vol

te messa in evidenza dalla giurisprudenza del giudice ammini

strativo, secondo la quale l'eventuale incertezza sulla sussisten

za del nesso eziologico fra servizio e infermità denunciata deve

essere risolta in senso favorevole al dipendente. 4. - L'appello è fondato.

Non è dubbio, perché da tempo acquisito dalla scienza medico

legale, che, in teoria, l'infermità generica, da cui un soggetto è affetto, può evolversi in senso peggiorativo e dare anche vita

ad un'invalidità permanente ove fattori lavorativi, connessi al

tipo di prestazione a lui richiesta ovvero particolari modalità

del suo svolgimento, abbiano esercitato un'influenza efficiente

e determinante sul suo decorso.

Alla luce della documentazione in atti, anche a seguito dell'i

struttoria espletata dalla sezione, il collegio ritiene che l'atto

impugnato sia viziato da carente istruttoria, non essendo stato

compiutamente verificato se nel caso concreto le modalità del

servizio prestato presso l'area di Montelibretti abbiano avuto

o meno un'efficacia determinante, quantomeno come concau

sa, dell'insorgenza o dell'aggravamento della malattia.

4.1. - Se è vero che, secondo le attuali conoscenze mediche, di regola la Tbc renale è patologia indipendente dagli stress psico fisici lavorativi, tuttavia non può a priori escludersi che partico lari stress psico-fisici, causando un indebolimento delle condi

zioni generali del soggetto, favoriscano l'insorgere o l'aggravar si di patologie. E si deve osservare che il servizio prestato dal

prof. Mazza alle dipendenze del Cnr si è svolto in condizioni di particolare disagio.

È emerso dall'istruttoria che ai ricercatori assegnati, come l'ap

pellante, a Montelibretti, sia stato raccomandato dal direttore di recarvisi quotidianamente, per cinque giorni alla settimana. Vero è che non vi era alcun rigido controllo sul rispetto di tale

frequenza quotidiana, e, soprattutto, sul rispetto di una rigida fascia oraria di entrata e di uscita. Tuttavia, sia alla luce della

documentazione versata in atti dal Cnr che dell'autodichiara zione presentata dal prof. Mazza nel corso dell'istruttoria am ministrativa della pratica relativa alla causa di servizio, può dir si accertato, o quanto meno non contestato, che il prof. Mazza si recava quotidianamente presso l'area di Montelibretti con mezzi

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

propri di trasporto. Inoltre, il prof. Mazza si recava quotidia namente anche presso l'università di Roma, dove si trovava il

centro di calcolo, costituente supporto tecnico indispensabile per l'attività di ricerca cui attendeva il Mazza.

Ora, distando l'area di Montelibretti circa quaranta chilome

tri dal luogo dove era ubicato il centro di calcolo, è evidente che il prof. Mazza doveva percorrere quotidianamente circa ot

tanta chilometri. Tali modalità lavorative, indubbiamente disa

gevoli, sono imputabili in via esclusiva al Cnr, in quanto lo

stesso, dislocando attività tra loro strettamente connesse in par te a Montelibretti, e in parte presso l'università, ha determinato

una disfunzione organizzativa che ha comportato indubbi disa

gi per i ricercatori. Questi ultimi, per poter svolgere il proprio

lavoro, dovevano recarsi quotidianamente presso due diverse sedi

di servizio. 4.2. - Inoltre, il Cnr non metteva a disposizione dei dipen

denti mezzi di trasporto, né esistevano, all'epoca, efficienti col

legamenti con mezzi pubblici, di talché il prof. Mazza doveva

usare il mezzo di trasporto proprio, il che comportava ulteriore

disagio e, dunque, stress psico-fisico. 4.3. - Non si può certo affermare in termini generali che il

pendolarismo cui si sottopongono i dipendenti per raggiungere il luogo di lavoro sia di per sé, e in assoluto, causa di stress

psico-fisico, e che detto stress, ove vi sia, sia senz'altro imputa bile all'amministrazione. Tuttavia, il caso di specie presenta pe culiarità proprie, essendosi in presenza di <sn pendolarismo par

ticolare, perché lo stesso non era frutto di una scelta volontaria

del dipendente, ma era obbligato e inevitabile, in quanto deter

minato dalla circostanza che il dipendente aveva due diverse

sedi di lavoro, distanti circa quaranta chilometri l'una dall'al

tra. Nella specie, il dipendente, allo scopo di evitare il pendola

rismo, non avrebbe potuto fissare la propria residenza nelle vi

cinanze della sede di lavoro, proprio perché aveva due diverse

sedi lavorative, distanti tra loro, il che rendeva il pendolarismo

inevitabile, e frutto non di una libera scelta del dipendente. 4.4. - Va altresì rilevato che a fronte del parere favorevole

al ricorrente della Cmo, il Cnr avrebbe dovuto verificare l'effi

cacia concausale del servizio rispetto alla malattia mediante un

collegio medico-legale, e non solo medico.

4.5. - Deve perciò concludersi che l'istruttoria espletata dal

l'amministrazione è carente, perché non è stato adeguatamente verificato il nesso di causalità tra servizio e patologia, alla luce

delle peculiarità concrete delle modalità di prestazione del

servizio.

5. - Quanto alla circostanza che il Mazza si recava presso l'università de L'Aquila per svolgervi un incarico di insegna mento volontariamente assunto, non è contestato e non è con

testabile che l'attività di insegnamento fosse anch'essa causa di

stress, sia sotto il profilo dell'ulteriore aggravio di lavoro, sia

sotto il profilo della notevole distanza chilometrica della sede

universitaria de L'Aquila rispetto al luogo di residenza dell'ap

pellante (Roma). È stato acclarato con l'istruttoria svolta che

il prof. Mazza si recava presso l'università de L'Aquila almeno

due volte alla settimana, in periodo di insegnamento, e in ulte

riori occasioni per le attività di esami. La sede de L'Aquila di

sta centoventi chilometri circa da Roma, e veniva raggiunta dal

l'appellante dapprima con mezzi propri, e poi con mezzi pub blici di trasporto. Il tempo destinato all'attività di insegnamento universitario e sottratto all'attività di istituto doveva essere re

cuperato, e ciò comportava, verosimilmente, un impegno lavo

rativo del prof. Mazza presso il Cnr anche di sabato, giorno che ordinariamente sarebbe stato di riposo. Per espletare le atti

vità di esami universitari occorrevano circa dieci giorni l'anno, e il prof. Mazza impiegava altrettanti giorni di ferie, in tal mo

do rinunciando, in parte, al dovuto riposo annuale. È evidente

che in tal modo il prof. Mazza si sottoponeva volontariamente

ad un notevole aggravio di lavoro, svolgendo, a tutti gli effetti,

due attività lavorative entrambe a tempo pieno, e a notevoli

disagi connessi alla rilevante distanza chilometrica tra Roma e

L'Aquila. Se dunque, in astratto, le modalità di espletamento dell'atti

vità lavorativa possono avere un'efficacia causale sulla malat

tia, l'amministrazione doveva anche accertare se, nello specifico

caso concreto, vi siano stati stress psico-fisici cagionati dall'atti

vità d'insegnamento universitario.

Ciò posto, occorre però stabilire se il Cnr debba o meno ri

spondere di questi ulteriori stress psico-fisici, assunti volonta

riamente dal prof. Mazza.

Va considerato che l'attività d'insegnamento è stata autoriz

II Foro Italiano — 1999.

zata dal Cnr, e giovava anche all'istituto, sotto il profilo che

l'insegnamento costituiva un utile completamento dell'attività

di ricerca. In altri termini, il tipo di prestazioni rese dal prof. Mazza alle dipendenze del Cnr non poteva che trarre quindi

spunti e arricchimento dall'attività d'insegnamento universita

rio, e ciò si traduceva, in definitiva, in un vantaggio per il Cnr, che conseguiva prestazioni qualitativamente migliori.

D'altro canto, posto che il prof. Mazza ha svolto una duplice attività lavorativa, a servizio di due pubbliche amministrazioni, deve affermarsi, una volta che risulti acclarato che entrambe

le attività lavorative sono state concausa della patologia, che

entrambe le amministrazioni devono rispondere in solido della

causa di servizio.

Conformemente alle regole in tema di solidarietà, l'interessa

to può agire anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, come nella specie è avvenuto.

6. - In conclusione, l'appello va accolto, salvi gli ulteriori

provvedimenti dell' amministrazione.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 30 aprile 1998, n. 703; Pres. Baccamni, Est. Poli; Angi ed altri (Aw. Mar

zano) c. Pres. cons, ministri ed altri (Avv. dello Stato Gre

co), Inps (Aw. Napolitano), Inail (Aw. De Vergottini),

Consiglio ordine avvocati e procuratori di Roma (Avv. Ore

stano), Scau ed altri. Conferma Tar Lazio 11 ottobre 1991, n. 1722.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Enti pubblici —

Avvocati dell'ufficio legale — Omesso inserimento in area con

trattuale specifica ed a livello dirigenziale — Legittimità (D.p.r. 1° marzo 1988 n. 285, approvazione delle proposte formulate

dalla commissione di cui all'art. 18 d.p.r. 25 giugno 1983 n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili profes sionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del princi

pio di inquadramento per i profili professionali del personale

degli enti pubblici di cui alla 1. 20 marzo 1975 n. 70).

È legittimo il d.p.r. 1° marzo 1988 n. 285 che inquadra gli av

vocati degli enti pubblici di cui alla l. 70/75 senza riconoscere

una speciale area contrattuale, senza collocarli al livello diri

genziale e consentendo loro attività di consulenza in contra

sto con i precetti dell'ordinamento forense. (1)

Diritto. — L'appello è infondato e deve essere rigettato. Con un unico complesso motivo di gravame, riproduttivo in

parte qua delle doglianze sollevate in prime cure, gli odierni

appellanti, tutti avvocati dipendenti di enti pubblici, lamentano

l'illegittimità del decreto presidenziale n. 285 del 1988, recante

(1) Il collegio conferma l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa che nega agli avvocati inseriti negli uffici legali interni

degli enti pubblici una posizione di rilevanza ed autonomia rispetto alla

disciplina del rapporto di lavoro degli altri dipendenti dell'ente (v. Cons.

Stato, sez. VI, 17 marzo 1994, n. 346, Foro it., 1994, III, 473, con nota di richiami, sulla legittimità del controllo della presenza in ufficio con l'orologio marcatempo, nonché Tar Lazio, sez. I, 11 ottobre 1991, n. 1722, id., Rep. 1992, voce Impiegato dello Stato, n. 454, confermata dalla decisione in epigrafe) ma dà atto che la nuova regolamentazione del rapporto sopravvenuta dopo la privatizzazione del pubblico impiego

(v. ccnl del personale con qualità dirigenziale del comparto degli enti

pubblici non economici dell'I 1 ottobre 1996, su cui G. Albenzio, 1

principi e gli istituti comuni nei contratti collettivi dopo la riforma del

pubblico impiego, id., 1997, V, 89) ha ricevuto una nuova, diversa e

più soddisfacente regolamentazione; la decisione conferma pure che nei

confronti dei legali dipendenti gli enti datori di lavoro possono libera

mente dettare disposizioni organizzative del lavoro, nel rispetto delle

condizioni contrattuali ma non necessariamente anche delle norme che

regolano l'esercizio della libera professione forense, secondo quanto in

precedenza affermato per i legali dipendenti dell'Eni da Cass. 24 aprile

1990, n. 3455, id., 1990, I, 1493, con nota di richiami. Per riferimenti

sul rapporto di lavoro dei legali interni degli enti pubblici, v. nota a

Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 1995, n. 8, id., 1996, III, 603.

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