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sezione IV; decisione 13 gennaio 1995, n. 5; Pres. Pezzana, Est. Tumbiolo; Bruni (Avv. Correale) c....

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sezione IV; decisione 13 gennaio 1995, n. 5; Pres. Pezzana, Est. Tumbiolo; Bruni (Avv. Correale) c. Avvocatura generale dello Stato (Avv. dello Stato Cingolo). Annulla Tar Lazio, sez. I, 6 luglio 1994, n. 1078 Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 385/386-395/396 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193393 . Accessed: 28/06/2014 14:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.90 on Sat, 28 Jun 2014 14:09:50 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; decisione 13 gennaio 1995, n. 5; Pres. Pezzana, Est. Tumbiolo; Bruni (Avv. Correale)c. Avvocatura generale dello Stato (Avv. dello Stato Cingolo). Annulla Tar Lazio, sez. I, 6 luglio1994, n. 1078Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 385/386-395/396Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193393 .

Accessed: 28/06/2014 14:09

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

sta dall'art. 1, 5° comma, 1. 3 gennaio 1978 n. 1; e con tale

intendimento la giunta comunale ha posto in essere la delibera

del 23 novembre 1990.

Invece, la regione e l'amministrazione statale hanno inteso

avvalersi dello strumento dell'art. 81, e hanno posto in essere

atti rivolti, hinc et inde, a realizzare e a dichiarare l'«intesa»

prevista da quella norma. E a questi fini hanno ritenuto che

il parere — necessario ma non vincolante — del comune si po tesse ritenere acquisito, ed in senso favorevole, mediante la sud

detta delibera di giunta. 6. - Questo modo di procedere è stata giudicato illegittimo

dal tribunale amministraivo con le seguenti argomentazioni:

a) la procedura di variante di cui all'art. 1 1. 1/78, è stata

impiegata erroneamente dal comune: se si voleva porre in essere

una vera e propria variante urbanistica, si doveva seguire la

procedura ordinaria di cui alla legge del 1942, non quella ab

breviata di cui alla legge del 1978, perché quest'ultima legge autorizza l'impiego della procedura abbreviata solo per le opere

comunali, non per quelle statali;

b) in ogni caso, la variante urbanistica, a prescindere dai vizi

della delibera comunale, non si è mai perfezionata non essendo

intervenuta l'approvazione regionale nelle dovute forme;

c) quanto alla procedura di cui all'art. 81 d.p.r. 616/77, er

roneamente la regione e l'amministrazione statale hanno ritenu

to di procedere all'«intesa» dando per acquisito un parere favo

revole del comune: infatti il comune non aveva voluto esprime re un parere, bensì deliberare ai fini dell'art. 1 1. 1/78 e l'atto

deliberativo non può essere utilizzato come parere, giacché la

funzione deliberativa e quella consultiva sono distinte;

d) peraltro la delibera 23 novembre 1990 è viziata da incom

petenza, perché in base alla 1. n. 142 del 1990, che distribuisce

le competenze fra il consiglio comunale e la giunta, le delibera

zioni in materia di pianificazione urbanistica sono riservate alla

competenza del consiglio. 7. - Verificando ora le argomentazioni della sentenza appella

ta sulla base dei motivi di appello, questa sezione osserva quan to segue.

Si può condividere innanzi tutto l'avviso che la procedura di variante ai sensi dell'art. 1 1. n. 1 del 1978, bene o male

iniziata, non è mai stata perfezionata, dal momento che la re

gione ha ritenuto piuttosto di avvalersi dello strumento di cui

all'art. 81 d.p.r. 616/77. Se è cosi, peraltro, si può prescindere dalla questione se sia legittimo impiegare la procedura abbre

viata di cui alla 1. 1/78 anche per le opere statali, oltre che

per quelle comunali.

8. - Quanto alla regolarità degli atti posti in essere dalla re

gione e dall'amministrazione statale con riferimento all'art. 81,

il collegio ritiene di dover andare in contrario avviso, rispetto al Tar, sul punto in cui questo ha ritenuto che la deliberazione

assunta a guisa di adozione di variante non potesse essere utiliz

zata come parere. Sta di fatto che l'organo comunale ha preso in esame proprio quel progetto su cui avrebbe dovuto esprimere il parere; lo ha valutato con riferimento agli stessi interessi ur

banistici cui avrebbe dovuto essere orientato il parere — e che

questi fossero gli interessi assunti a riferimento è comprovato dal fatto che la deliberazione è stata emessa «ai sensi dell'art.

1, 5° comma, 1. 1/78», vale a dire con finalità prettamente ur

banistiche; infine, l'organo annuale ha espresso il suo giudizio favorevolmente e cioè nel senso che quel progetto meritava di

venire recepito nella pianificazione urbanistica.

Se questo è vero, pare al collegio che quell'atto presentasse tutti i contenuti che avrebbe dovuto avere il parere da acquisire ai fini dell'art. 81. Né si può dire che quel giudizio cosi chiara

mente espresso fosse difettoso solo perché l'organo comunale

intendeva esprimere una volontà deliberativa e relativamente vin

colante, piuttosto che un semplice parere non vincolante. Vale

il principio della conversione degli atti amministrativi. Si potrà discutere, nell'ipotesi inversa, se valga come atto deliberativo

una pronuncia emessa a guisa di parere; ma non si può negare

che una pronuncia, adeguatamente motivata, emessa da organo

erroneamente convinto di esercitare un potere deliberativo val

ga, comunque, come parere, se la funzione consultiva è quella che realmente spetta a quell'organo.

9. - Resta da vedere l'altro punto: e cioè se la pronuncia in questione — adozione di variante o semplice parere che fosse — rientrasse nelle competenze della giunta o fosse riservata al

consiglio.

Il Foro Italiano — 1995.

E per questa parte il collegio ritiene che la sentenza del Tar

meriti conferma.

L'art. 32 1. 8 giugno 1990 n. 142, nel disciplinare innovativa mente la ripartizione di competenze fra il consiglio comunale

e la giunta, elenca fra gli atti tassativamente riservati al consi

glio «i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e

pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie».

La giunta pertanto non poteva sostituirsi al consiglio nel deli

berare una variante al piano regolatore generale; non poteva farlo neppure trattandosi di una variante parziale e di rito ab

breviato ai sensi della 1. 1/78 (ammesso che questa fosse appli

cabile) dato che persino le semplici «deroghe» sono riservate

al consiglio. Infine non poteva sostituirsi al consiglio neppure nell'esercizio di una mera funzione consultiva. La 1. 142/90 è

esplicita: il criterio discriminatore delle competenze è l'oggetto, non la funzione consultiva o deliberativa.

10. - In conclusione, la delibera 23 novembre 1990 è viziata

da incompetenza e gli atti successivi, posti in essere dalla regio ne e dall'amministrazione statale, sono viziati perché non è sta

to acquisito il parere necessario del comune, ossia del consiglio comunale.

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 13 gennaio 1995, n. 5; Pres. Pezzana, Est. Tumbiolo; Bruni (Aw. Correale) c. Avvocatura generale dello Stato (Avv. dello Stato Cingo

lo). Annulla Tar Lazio, sez. I, 6 luglio 1994, n. 1078.

Atto amministrativo — Documenti amministrativi — Domanda

di accesso — Diniego — Ricorso — Notifica a terzi controin

teressati — Necessità — Limiti (L. 7 agosto 1990 n. 241, nuo

ve norme in materia di procedimento amministrativo e di di

ritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 24, 25; d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, regolamento per la disciplina delle

modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di ac cesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24,

2° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241, art. 8). Atto amministrativo — Concorso a pubblico impiego — Elabo

rati dei concorrenti — Accesso — Interesse del partecipante

(L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 22, 24, 25).

Nel giudizio contro il diniego di accesso a documenti riguardan ti anche terzi (nella specie, elaborati concorsuali), questi non

acquistano la qualità di controinteressati cui il ricorso deve

essere notificato, se tali documenti non riguardino i loro inte

ressi strettamente personali, in particolare nelle materie elen

cate esemplificativamente nelle norme. (1) Il partecipante ad un concorso ad un pubblico impiego non am

messo alle prove orali ha un interesse giuridicamente rilevan

te ad accedere agli elaborati degli altri concorrenti, anche a

prescindere dalla eventualità di un suo ricorso giurisdizionale

contro l'esito della selezione. (2)

(1-4) I. - La moltiplicazione dei casi di domande di accesso a docu

menti amministrativi riguardanti anche terzi, pone in primo piano i pro blemi attinenti al ruolo che questi assumono nel giudizio intentato dal

l'istante contro il diniego dell'amministrazione di consentire l'accesso

medesimo, e i limiti di esso che derivano dalle esigenze di tutela della

riservatezza di tali soggetti. Per quel che riguarda il profilo processuale, la riportata decisione

della sez. IV distingue tra i vari loro interessi che l'accesso ai documenti

potrebbe pregiudicare: tra quelli attinenti più strettamente alla loro sfe

ra privata, in particolare quelli elencati dall'art. 8, 5° comma, lett. d),

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PARTE TERZA

II

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 5 gennaio 1995, n. 12; Pres. Salvatore, Est. Torsello; Inail (Aw. Varone,

Napolitano, Colaiocco) c. Soc. Moplefan (Aw. Lo Fiego,

Casellato). Annulla Tar Lombardia, sez. Ili, 14 febbraio

1994, n. 61.

Atto amministrativo — Documenti — Domanda di accesso —

Diniego a tutela della riservatezza di terzi — Legittimità —

Fattispecie (L. 4 agosto 1955 n. 848, ratifica e esecuzione del

la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del

le libertà fondamentali, art. 8; 1. 20 maggio 1970 n. 300, nor

me sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della li

bertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro

e norme sul collocamento, art. 5; d.l. 30 dicembre 1979 n.

663, finanziamento del servizio sanitario nazionale, nonché

proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazio

ni in base alla 1. 1° giugno 1977 n. 285, sulla occupazione

giovanile, art. 2; 1. 29 febbraio 1980, n. 33, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, art. 1; 1. 23 aprile 1981 n. 155, adeguamento delle strutture

e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in ma

teria previdenziale e pensionistica, art. 15; 1. 5 giugno 1990

n. 135, programma di interventi urgenti per la prevenzione

e la lotta contro l'Aids, art. 6; 1. 7 agosto 1990 n. 241, art.

7, 22, 24, 25; d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352, art. 8).

È legittimo il diniego alla richiesta avanzata da una società a

tutela di interessi economici, di accedere ai documenti di un

procedimento relativo alla indennizzabilità di un incidente oc

dei regolamento emanato col d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, in applica zione dell'art. 24, 2° comma, lett. d), della stessa 1. 241/90 e gli altri, considerati meno meritevoli di tutela dal punto di vista della riservatez

za. E ha affermato che il terzo acquista la qualità di controinteressato

cui il ricorso va notificato solo in quanto titolare di un interesse signifi cativo come quelli del primo gruppo. Inoltre, ha negato che possa esse

re considerato tale l'interesse di un concorrente ad un concorso ad un

impiego, alla riservatezza dei propri elaborati concorsuali: con la conse

guenza che il ricorso di un partecipante alla procedura selettiva contro il diniego di accesso ai relativi documenti, ivi compresi gli elaborati

degli altri, deve considerarsi ammissibile, anche in difetto di notifica

ad essi, la quale, del resto, sarebbe rimasta irrilevante, e non avrebbe

consentito loro di assumere la qualità di parte in senso sostanziale.

Nei medesimi termini, si è orientata la decisione di sez. VI 10 gennaio 1995, n. 4 (della quale si può leggere in Cons. Stato, 1995, I, 63, una

massima che non riflette il punto), in relazione agli atti di un procedi mento di cui non è rilevabile l'oggetto neppure dalla esposizione in fat

to. Mentre ancora sez. IV 6 febbraio 1995, n. 71, ibid., 163, ha dichia rato inammissibile il ricorso di un militare cui era stato negato l'avan

zamento, contro il diniego di accesso anche alla documentazione degli altri militari valutati positivamente, perché non notificato a questi ultimi.

Le oscillazioni della giurisprudenza sul problema risultano anche dai richiami in nota a Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1995, n. 37, Foro

it., 1995, III, 308, che ha negato che il ricorso contro il diniego di accesso a documenti riguardanti anche terzi debba essere notificato pu re a questi. Cfr. anche in questo fascicolo, III, 374, Cons. Stato, sez.

IV, 20 febbraio 1995, n. 108. II. - Per quel che riguarda i limiti derivanti dalla esigenza di riserva

tezza di dati relativi a terzi, per il diritto di un interessato ad accedere a documenti che li riguardino, si rinvia al quadro della giurisprudenza delineato in nota a Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 1994, n. 216, Foro

it., 1994, III, 457 (e, per la riduzione, talvolta affermata, dell'accesso alla sola visione degli atti, ma non anche ad ottenerne copia, cfr. la nota a Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 1994, n. 1015, ibid., 466).

Nella giurisprudenza successiva, una tendenza a limitare il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti notizie relative a terzi,

emerge da Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 1994, n. 1243 (in riferimento a documenti scolastici concernenti alunni diversi dal figlio del ricorren

te), Cons. Stato, 1994, I, 1131. Mentre la prevalenza dell'interesse del ricorrente a prendere visione

dei documenti, la cui conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa dei propri interessi giuridicamente rilevanti, sull'interesse alla riserva tezza di terzi, è affermata da Tar Veneto, sez. II, 25 marzo 1994, n. 337 (in relazione all'interesse dell'appaltatore di un'opera pubblica a

prendere visione della relazione del collaudatore sulle riserve che aveva

avanzato), Trib. amm. reg., 1994, I, 1961.

Il Foro Italiano — 1995.

corso ad un proprio dipendente, che un istituto previdenziale abbia opposto, a tutela della esigenza di garantire la riserva

tezza circa le condizioni di salute di questi. (3)

III

TRIBUNALE AMMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO; sezione I; sentenza 6 luglio 1994, n. 1078; Pres. Scm

naia, Est. Zaccardi; Bruni (Avv. Correale) c. Avvocatura

generale dello Stato (Aw. dello Stato Cingolo).

Atto amministrativo — Concorso a pubblico impiego — Elabo

rati dei concorrenti — Accesso — Interesse del partecipante — Esclusione (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 22, 24, 25).

Il partecipante ad un concorso ad un pubblico impiego non am

messo alle prove orali, non ha un interesse giuridicamente

rilevante che lo legittimi a chiedere l'accesso agli elaborati

degli altri concorrenti, al fine di poter valutare la correttezza

dei giudizi comparativi espressi dalla commissione giudicatri

ce, dal momento che questi non possono essere sindacati dal

giudice amministrativo della legittimità. (4)

I

Diritto. — 1. - L'avvocatura dello Stato prospetta, anzitutto,

l'irregolarità del contraddittorio, non risultando l'appello noti

ficato ad alcun controinteressato, nonostante l'avvenuta voca

tio in ius, in primo grado, di almeno uno di tali soggetti. Sotto

linea, a tal riguardo, che la sentenza del Tar contiene, nell'esor

dio della motivazione, una precisa statuizione in senso

Per altri riferimenti, cfr. Tar Lazio, sez. I, 14 dicembre 1993, n.

1742, ibid., 13, nel senso che non sono sottratti all'accesso gli atti che

un organo collegiale abbia deliberato in seduta segreta, se di per sé

non rientrino nelle previsioni dell'art. 24 1. 241/90; nonché Tar Sarde

gna 18 novembre 1993, n. 1529, ibid., 434, ugualmente in riferimento

a delibere di un organo collegiale, nel senso che le esigenze di tutela

della riservatezza di terzi non possono essere opposte ad un componen te l'organo stesso, che aveva chiesto il rilascio dei relativi verbali.

III. - Il conflitto tra il diritto dell'interessato ad accedere a documenti

riguardanti terzi, e le esigenze di tutela della loro riservatezza, assume

profili particolarmente delicati se tali documenti attengano alle condi

zioni della loro salute, come nel caso sul quale si è pronunciata la ripor tata decisione della sesta sezione.

In termini, sempre successivamente alla'giurisprudenza richiamata nelle

note sopra citate, Tar Toscana 12 febbraio 1994, n. 64, ibid., 1475.

Mentre, in senso opposto, la sentenza annullata del Tar Lombardia, sez. Ili, 14 febbraio 1994, n. 61, ibid., 1406; Tar Abruzzo, sez. Pesca

ra, 30 aprile 1994, n. 257, ibid., 2679, che ha affrontato anche la que stione solo sfiorata dalla decisione che ora si riporta, del diritto dell'im

presa datrice di lavoro a partecipare al procedimento svolto presso l'i

stituto previdenziale, e non solo l'ha risolta in senso positivo, ma anche

ordinato all'istituto medesimo di sospendere il procedimento per il tem

po necessario all'esame degli atti. IV. - Altra questione critica in materia, è quella concernente il diritto

del partecipante ad un concorso, ad accedere agli atti del relativo proce dimento, e, in particolare, agli elaborati degli altri concorrenti.

Per la giurisprudenza in proposito, si rinvia ai precedenti richiamati

in nota alla già citata decisione 7 marzo 1994, n. 216 del Consiglio di Stato.

Ambedue le pronunce ora riportate in argomento, lo affrontano dal punto di vista della consistenza dell'interesse che legittimerebbe all'accesso ai documenti: identificato almeno tendenzialmente da Tar

Lazio, sez. I, in quello che legittimerebbe anche al ricorso, e afferma to come più generico dalla decisione della sez. IV del Consiglio di

Stato.

Per la giurisprudenza sul problema, sia in termini generali che in

quelli specifici, si rinvia ai richiami in nota a Tar Lazio, sez. Ili, 27

luglio 1994, n. 1434, Foro it., 1994, III, 478, anche sotto il profilo della eventuale possibilità dell'amministrazione di sospendere l'accesso medesimo fino alla conclusione della procedura concorsuale.

Successivamente ai precedenti suddetti, il diritto del partecipante ad una selezione concorsuale ad accedere agli elaborati dei concorrenti è stato affermato da Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 1994, n. 1715, Cons. Stato, 1994, I, 1644, e da Tar Liguria 19 settembre 1994, n.

339, Trib. amm. reg., 1994, I, 4048.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

affermativo della configurabilità di controinteressati rispetto al

la domanda d'accesso: statuizione rispetto alla quale contropar te ha fatto acquiescenza, nulla avendo dedotto in proposito nel

ricorso d'appello. Ritiene, pertanto, che, preliminarmente a qual siasi decisione di merito, debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio, quanto meno nei confronti del soggetto già destinatario di evocazione in primo grado.

Il Tar ha disatteso l'eccezione di inammissibilità avanzata dal

l'avvocatura generale per difetto di notifica ai controinteressati

«in quanto il ricorso n. 9404488 è stato notificato ad uno dei

controinteressati né si ravvisa, in questa sede, la necessità di

integrazione del contraddittorio».

Non si tratta, quindi, come sostiene l'avvocatura, di «una

precisa statuizione in senso affermativo della configurabilità di

controinteressati». I primi giudici hanno, semplicemente, assor

bito la questione di rito, ritenendo il ricorso infondato nel meri

to. Hanno soltanto accertato che era stata effettuata la notifica

del ricorso ad uno dei candidati ammessi alla prova orale, in

modo da poter subito disattendere l'eccezione di inammissibili tà del ricorso stesso, senza dover affrontare la verifica della

posizione dei predetti candidati.

Non può quindi parlarsi di «acquiescenza» dell'appellante ri

spetto ad una «precisa statuizione» del giudice di primo grado, che si riferisce, peraltro, ad uno solo dei due ricorsi riuniti (n.

9404488) e cioè a quello presentato in un momento successivo

e diretto contro un organo temporaneo (commissione giudica trice del concorso). Il primo ricorso (n. 9404040), correttamente

rivolto contro l'avvocatura generale dello Stato, non è stato no

tificato ad alcun soggetto e, pertanto, anche se riunito al secon

do gravame, non poteva comunque sottrarsi ad una dichiara

zione di inammissibilità (se il Tar avesse accertato la sussistenza

di controinteressati nel verificare la reale posizione dei candida

ti ammessi alla prova orale). In effetti, la riunione di più ricor

si, disposta dal giudice, non può valere ad istituire il contrad

dittorio, mancante in uno dei ricorsi (cfr. sez. IV 7 febbraio

1983, n. 54, Foro it., Rep. 1983, voce Giustizia amministrativa, n. 629). Ora, essendo stati i due ricorsi respinti nel merito, nes

sun interesse poteva avere la dott. Bruni a sostenere in appello che non erano configurabili controinteressati, tenuto conto che

il Tar non aveva direttamente affrontato la questione, ritenen

dola assorbita.

In ogni caso, trattasi di questione rilevabile d'ufficio dal giu dice di appello. Infatti, nel giudizio amministrativo, la mancata

integrazione del contraddittorio in primo grado costituisce «di

fetto di procedura» che, ai sensi dell'art. 35 1. 6 dicembre 1971

n. 1034, comporta in appello l'annullamento della sentenza con

rinvio al primo giudice (cfr. ad. plen. 17 ottobre 1994, n. 13,

id., 1995, III, 1). Ciò posto, va ribadito (cfr. sez. IV 11 gennaio 1994, n. 21)

che la riservatezza dei terzi va tutelata secondo quanto previsto dall'art. 24, 2° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241, come specifica to dall'art. 8, 4° comma, lett. d), d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352.

La tutela della vita privata e della riservatezza della persona

riguarda la sfera degli interessi strettamente legati alla persona

stessa, tant'è che l'esemplificazione menziona gli interessi epi stolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e com

merciale.

Tra questi non può certo comprendersi la redazione di elabo

rati destinati, per loro natura, al confronto con quelli di altri

candidati, in un contesto di competizione concorsuale, che non

si riduce al rapporto tra il candidato e l'amministrazione, ma

coinvolge anche gli altri candidati in un necessario giudizio di

relazione.

Del resto, la trasparenza dei procedimenti concorsuali, sia pure

sotto il diverso, ma collaterale, profilo dell'onere di motivazio

ne è espressamente affermato dalla 1. n. 241 del 1990 con riferi

mento allo svolgimento dei pubblici concorsi (art. 3). E ciò a

prescindere dal rilievo che l'amministrazione, invece di negare

completamente l'accesso, avrebbe potuto, se mai, tutelare l'a

nonimato dei compiti con l'omissione dei nomi degli autori. In effetti l'ammissione all'accesso non determina la lesione

di un interesse giuridicamente tutelabile dell'autore della prova esibita e neppure, quindi, la sussistenza di un controinteressato.

Ciò perché la prova stessa è redatta proprio per essere sotto

posta al giudizio altrui nella competizione concorsuale, con ciò

stesso rimanendo esclusa la riservatezza dell'autore (cfr., oltre

Il Foro Italiano — 1995.

dec. citata, parere commissione speciale n. 1285/94 del 21 set

tembre 1994). Nel caso di specie, la dott. Bruni ha notificato uno dei due

ricorsi di primo grado (quello n. 9404488 rivolto contro la com

missione esaminatrice del concorso) ad una candidata ammessa

alla prova orale (Cinzia Melillo), ma ha fatto ciò, come si legge a pag. 9 del ricorso «tuzioristicamente, non ricorrendo nella

specie la figura del controinteressato».

E, in realtà, sulla base delle considerazioni già formulate, non

ricorreva tale figura.

Trattasi, dunque, di una chiamata in giudizio del tutto irrile

vante. È stato più volte affermato in giurisprudenza che il fatto

d'essere stato chiamato in giudizio e di esservi comparso (il che non si è verificato nella specie) non rende controinteressato chi

non lo è (cfr. sez. IV 8 settembre 1987, n. 526, id., Rep. 1987, voce cit., n. 598; 3 aprile 1985, n. 114, id., Rep. 1985, voce

cit., n. 296; 7 febbraio 1985, n. 32, ibid., n. 292; sez. IV 2 giugno 1983 n. 478, id., Rep. 1983, voce cit., n. 400; Cons,

giust. amm. sic. 10 marzo 1983, n. 24, ibid., n. 408). 2. - Va poi disattesa la richiesta dell'avvocatura generale del

lo Stato, intesa ad ottenere il deferimento all'adunanza plenaria di questo consiglio la decisione del presente ricorso in appello.

Vengono a tal fine richiamate alcune pronunce con le quali 10 stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare la au

tonomia concettuale del diritto di accesso quale diritto all'infor

mazione, finalizzato ad assicurare la piena trasparenza della pub blica amministrazione (in coerenza con i principi posti dall'art.

1 1. 7 agosto 1990 n. 241), come tale non necessariamente di

pendente dalla qualità della situazione soggettiva vantata dal

soggetto istante in collegamento alla documentazione richiesta.

Tale orientamento sarebbe in contrasto con alcune decisioni

della VI sezione (n. 193 del 1992, id., 1992, III, 353 e n. 783 del 1993, id., Rep. 1993, voce cit., n. 237), che ha ritenuto,

quale requisito per l'ammissibilità della domanda di accesso, la necessaria titolarità, in capo all'istante, di una situazione giu ridica soggettiva qualificabile, almeno, come interesse legittimo.

Va ricordato, a tal proposito, che questa sezione, con la deci

sione n. 21 dell'11 gennaio 1994 (cit.) ha affermato il principio secondo cui il partecipante ad un concorso pubblico vanta una

posizione giuridicamente tutelata alla conoscenza dell'attività della

commissione giudicatrice, proprio in considerazione della parte

cipazione dell'istante stesso al concorso. E l'eventualità che egli debba poi impugnare l'esito finale del concorso, in quanto il

risultato dello stesso gli è sfavorevole, e che per proporre que st'ultimo ricorso debba attendere che la lesione si faccia concre

ta e con essa l'interesse all'impugnazione attuale, non esclude

11 suo interesse autonomo, sia pure strumentale, ed attuale alla

immediata conoscenza degli atti della procedura. Tale orientamento è ora seguito anche dalla sezione VI, la

quale, dopo essersi pronunciata in tal senso con decisione 7 di

cembre 1993, n. 966 con altra recente decisione (25 novembre

1994, n. 1715), ha espressamente richiamato la citata decisione

di questa sezione n. 21 del 1994, ribadendo il principio secondo

cui, per quanto attiene i procedimenti concorsuali o comunque

implicanti valutazione di candidati, da compiere attraverso il

riscontro di elaborati scritti, il diritto di visione della documen tazione amministrativa di cui all'art. 22 1. n. 241 del 1990, im

porta anche la ricognizione degli elaborati delle prove di esami

sostenute.

In tal senso anche la commissione speciale del 21 settembre

1994, n. 1285/94. Non sussistono quindi le ragioni per rimettere la decisione

dell'appello all'adunanza plenaria, ai sensi dell'art. 45, 2° com

ma, t.u. sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, come sostituito dall'art. 5 1. 21 dicembre 1950

n. 1018.

3. - Con il primo motivo di appello la dott. Bruni sottolinea

la sussistenza dell'interesse all'accesso, anche in pendenza del

giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Il Tar ha affermato che «l'elemento di comparazione, che

è proprio dell'attività di tutte le commissioni di concorso nel

valutare le prove scritte, resta all'interno dei procedimenti logici di apprezzamento tecnico delle singole prove da parte di cia

scun componente la commissione, ma non assume alcun rilievo

formale nel procedimento ed è per questa ragione che resta sot

tratto in ogni caso alla verifica di legittimità che sola può in

questa sede».

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PARTE TERZA

È stato precisato nella sentenza appellata che «potendo la

ricorrente richiedere solo un riscontro da parte del giudice am

ministrativo della correttezza e regolarità delle operazioni con

corsuali, ma non la revisione del giudizio di merito espresso dalla commissione, una volta che siano stati esibiti i verbali del

l'attività svolta dalla commissione e gli atti dai quali risulti il

giudizio espresso nei confronti della stessa nulla più può essere

richiesto».

Ritiene il collegio che non necessariamente la posizione che

legittima all'accesso deve possedere tutti i requisiti che legitti merebbero il ricorso al giudice amministrativo avverso un atto

lesivo della posizione soggettiva vantata e neppure, quindi, l'at

tualità dell'interesse ad agire in giudizio per la tutela immediata

della posizione sostanziale alla cui tutela è comunque, anche

indirettamente, rivolta la domanda di accesso ai documenti am

ministrativi. È invece sufficiente che l'istante sia titolare di una

posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla ri

chiesta si fondi su tale posizione.

Ora, nel caso di specie, come già rilevato nel precedente pun to 2, non può essere disconosciuta all'istante una posizione giu ridicamente tutelata alla conoscenza dell'attività della commis

sione giudicatrice, proprio in considerazione della partecipazio ne dell'istante stessa al concorso

Né l'eventualità di un giudizio avverso l'esito finale del con

corso può escludere il suo interesse autonomo, sia pure stru

mentale ed attuale alla immediata conoscenza degli atti della

procedura. Del resto, una diversa conclusione porterebbe ad un

consistente svuotamento dell'istituto dell'accesso agli atti del

l'amministrazione, se non alla completa frustrazione delle sue

finalità. Anche nel caso in cui i documenti riguardano la vita privata

o la riservatezza di persone fisiche, «deve comunque essere ga rantita ai richiedenti la visione degli atti di procedimenti ammi nistrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per di

fendere i loro stessi interessi giuridici» (art. 8, 5° comma, lett.

d, d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352). Nei sensi sopra espressi, la costante giurisprudenza del Consi

glio di St o (sez. VI 25 novembre 1994, n. 1715, cit.; sez. IV

15 ottobr 1994, n. 811; sez. VI 19 luglio 1994, n. 1243; 16

giugno 19 4, n. 1015; sez. IV 7 marzo 1994, n. 216; 11 gennaio

1994, n. z.1; 26 novembre 1993, n. 1036, id., Rep. 1993, voce

Atto amministrativo; n. 134; Comm. spec. 21 settembre 1994, n. 1285).

Il primo motivo di appello è perciò fondato.

4. - Con il secondo mezzo di gravame, la dott. Bruni sottoli

nea che il Tar Lazio, dopo aver riconosciuto la esattezza delle

premesse poste a base della istanza di accesso (e del successivo

ricorso) nonché la insussistenza di ragioni di riservatezza ostati

ve del rilascio, contraddittoriamente ha rigettato il ricorso, af

fermando l'inutilità dell'adempimento richiesto all'accesso, con

riferimento alla rilevanza e fondatezza delle possibili censure

proponibili nel giudizio di merito sulla base degli elaborati degli altri candidati.

Anche tale motivo è fondato.

Nel richiamare le considerazioni già svolte nel precedente punto 3, va ribadito che il partecipante ad un concorso pubblico vanta

una posizione giuridicamente tutelata alla conoscenza dell'atti

vità della commissione giudicatrice, a prescindere dal fatto che

egli abbia la facoltà, in caso di esito negativo del concorso stes

so, di impugnare gli atti concernenti le operazioni concorsuali. L'interesse alla esibizione di atti va valutato in astratto, in

relazione ai fini che l'interessato dichiara di voler perseguire, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifi

co, alcuna valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità

della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe eventualmente

proporre. Ogni valutazione a tal riguardo non può che rientrare nella competenza del giudice chiamato a decidere sulla doman

da stessa.

5. - L'appello va perciò accolto, restando assorbite le altre

censure non espressamente esaminate.

Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, vanno ac colti i due ricorsi proposti in primo grado dalla dott. Alessan dra Bruni e va ordinato alla amministrazione di rilasciare alla

medesima copia degli elaborati dei candidati ammessi alla pro va orale del concorso a 22 posti di avvocato dello Stato, bandi

to con decreto 11 dicembre 1992, con le relative annotazioni,

giudizi o voti.

Il Foro Italiano — 1995.

L'amministrazione, tuttavia, potrà valutare l'esigenza di tute

lare l'anonimato degli elaborati e disporre, con provvedimento

motivato, che vengano mascherate sulle copie fotostatiche le in

dicazioni numeriche che hanno consentito alla commissione esa

minatrice l'abbinamento tra i diversi elaborati ed i rispettivi no

minativi.

II

Diritto. — 1. - Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di

inammissibilità del ricorso originario, formulata anche in que sto grado di giudizio dall'amministrazione appellante, in quan to il ricorso in primo grado è infondato nel merito.

La società appellante ha chiesto all'Inail di intervenire e di

partecipare al procedimento volto alla valutazione dell'inden

nizzabilità del sinistro occorso ad una propria dipendente. L'Inail ha respinto tale istanza perché: a) al datore di lavoro

non potrebbe derivare alcun pregiudizio dal procedimento rela

tivo alla corresponsione delle prestazioni Inail a favore del sog

getto infortunato; b) il datore di lavoro non sarebbe neanche

legittimato ad intervenire ai sensi dell'art. 7 1. n. 241 del 1990, in quanto i provvedimenti emanati nell'ambito del procedimen to amministrativo non produrrebbero effetti diretti nei suoi con

fronti; c) il datore di lavoro non potrebbe comunque accedere

alla documentazione clinica di un soggetto infortunato, in quanto la relativa divulgazione comporterebbe un pregiudizio concreto

alla riservatezza delle persne fisiche, ai sensi dell'art. 24 1. 241/90.

2. - Il tribunale ha ritenuto di accogliere il ricorso, nei limiti

del diritto della ricorrente ad acquisire copia degli atti (anche

futuri) relativi al procedimento in itinere, poiché, secondo l'art.

24 1. n. 241 del 1990, doveva essere garantita all'interessata la

visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

3. - Come è noto, le disposizioni di cui all'art. 24, 2° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241 e l'art. 8, 5° comma, d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, mirano ad operare un bilanciamento degli interessi

che si collegano alla conoscenza dei documenti amministrativi, coordinandoli con gli interessi pubblici e privati legislativamen te tutelati, che potrebbero essere ingiustamente lesi da quella conoscenza (Cons. Stato, ad. gen., 17 maggio 1993, n. 39/93).

Per quanto concerne il caso in esame, il coordinamento degli interessi coinvolti è più articolato poiché il legislatore ha ritenu

to di contemperare l'accesso ai documenti amministrativi con

il diritto alla riservatezza (di terzi, persone, gruppi ed imprese)

«garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi

ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria

per curare o per difendere i loro interessi giuridici» (art. 24, 2° comma, lett. d, della legge e art. 8, 5° comma, lett. d, del

regolamento). Secondo la società appellata tale disposizione attribuirebbe

sempre la prevalenza del diritto di accesso rispetto alla tutela

della riservatezza.

Tali considerazioni, però, non possono essere condivise. Il

punto di equilibrio tra gli interessi coinvolti dall'accesso ai do

cumenti deve essere individuato non in via astratta sibbene con

specifico riferimento all'interesse sostanziale fatto valere da co

lui che richiede l'accesso.

Difatti, mentre il diritto alla riservatezza, quale diritto della

personalità, afferendo direttamente la salvaguardia del complesso delle situazioni attraverso le quali si realizza la sfera privata, assume una connotazione di immediato rilievo sostanziale, «la

cura e la difesa degli interessi giuridici», cui fanno riferimento

le disposizioni sopra dette, avendo riguardo ad una posizione

soggettiva strumentale, deve evidentemente essere specificata in

relazione al contenuto precipuo dell'interesse da curare e difen

dere, potenzialmente idoneo a delimitare l'ambito di operatività del diritto alla riservatezza.

Detto altrimenti — e considerato che tale diritto è da ritenersi

ricompreso nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. 12 aprile 1973, n. 38, Foro it., 1973, I, 1707) — non può ritenersi che il legislatore abbia attribuito la prevalenza dell'ac

cesso rispetto al diritto alla riservatezza — allorché il primo è giustificato dall'esigenza di tutelare determinati interessi giuri dici — anche qualora l'interesse sotteso, secondo univoci indici

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

normativi, sia considerato di minore rilevanza rispetto al diritto

alla riservatezza.

4. - E con riguardo al caso in esame, se è indubbio che può sussistere un interesse della società a partecipare al procedimen to riguardante il riconoscimento della malattia professionale di

un proprio dipendente — e ciò per le possibili conseguenze che il provvedimento conclusivo potrebbe avere nei confronti della

propria sfera giuridica — è anche vero che a tale posizione —

di natura eminentemente economica — si oppone un interesse

che, secondo l'ordinamento, appare maggiormente meritevole

di tutela, quale il diritto alla riservatezza del prestatore di lavoro.

Tale diritto inviolabile trova fondamento — secondo l'orien

tamento prevalente — nell'art. 2 Cost, che garantisce i diritti

inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni so

ciali ove si svolge la sua personalità, ed è riconosciuto espressa mente in alcuni atti internazionali tra i quali la convenzione

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Ro

ma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la 1. 4 agosto 1955

n. 848, il cui art. 8 prevede che «ogni persona ha diritto al

rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e

della sua corrispondenza» (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, id.,

1976, I, 2895). Quanto alla riservatezza nel campo sanitario — che assume

specifico rilievo nella fattispecie — sussistono numerose dispo sizioni che si pongono a fondamento di tale diritto.

Difatti, a norma dell'art. 5 1. 20 maggio 1970 n. 300, sono

vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idonei

tà e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore di

pendente.

Inoltre, il controllo delle assenze per infermità può essere ef

fettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previ denziali competenti. L'osservanza della norma è penalmente san

zionata.

E tale disposizione ha, tra l'altro, la finalità di evitare che

il datore di lavoro possa apprendere delle notizie sulla vita pri vata del dipendente e ne possa fare un uso lesivo della sua riser

vatezza.

Ancora più univocamente diretta alla tutela del diritto alla

riservatezza del lavoratore dipendente è la disposizione di cui

all'art. 2 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito dalla 1. 29

febbraio 1980 n. 33 che, nel testo modificato dal successivo art.

15 1. 23 aprile 1981 n. 155, ha stabilito — secondo l'interpreta zione corrente — che al datore di lavoro debba pervenire il solo

certificato di prognosi e non quello di diagnosi.

Inoltre, la 1. 5 giugno 1990 n. 135, all'art. 6, prevede che

è vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività.

In definitiva, il limite della cura e difesa dei propri interessi

giuridici, cui fanno riferimento le disposizioni di cui alla 1. n.

241 del 1990 e del d.p.r. n. 352 del 1992, non può agire nel

senso di garantire la conoscenza di informazioni riguardanti al

tri soggetti allorché — come nel caso in esame — l'interesse

che concretamente si intende difendere e tutelare, secondo uni

voci indici normativi desunti dal sistema, appare recessivo nei

confronti del diritto alla riservatezza.

Né la riservatezza del dipendente potrebbe essere salvaguar data da un sanitario incaricato dal datore di lavoro poiché an

che tale intervento, proprio in virtù del rapporto intercorrente

tra il medico e il datore di lavoro, non potrebbe non essere

ricondotto nella sfera giuridica di quest'ultimo. 5. - L'appello pertanto deve essere accolto.

Ili

Diritto. — 1. - Va disposta la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione e disattesa preliminarmente la eccezione di inam

missibilità avanzata dall'avvocatura generale dello Stato per di

fetto di notifica ai controinteressati in quanto il ricorso n.

94044088 è stato notificato ad uno dei controinteressati né si

ravvisa, in questa sede, la necessità di integrazione del contrad

dittorio. 2. - Appare utile precisare in punto di fatto che l'istanza di

accesso proposta dalla attuale ricorrente ed indicata in narrati

va è stata soddisfatta parzialmente dalla amministrazione resi

li. Foro Italiano — 1995.

stente che ha esibito i verbali delle prove scritte e di tutte le

sedute della commissione nonché gli indirizzi dei candidati am

messi alla prova orale con esclusione soltanto degli elaborati

di questi ultimi. La questione posta all'esame del collegio verte, quindi, essen

zialmente sul punto della obbligatorietà da parte dell'ammini

strazione della esibizione delle prove espletate da tutti i parteci

panti, idonei e vincitori, di un concorso in seguito a richiesta

di accesso da parte di un concorrente escluso. Va, altresì, pun tualizzata la circostanza che nel caso di specie l'istanza è stata

avanzata con l'intento di verificare se vi sia stata da parte della

commissione esaminatrice «una giusta e legittima valutazione

dei propri elaborati, con metro e trattamento pari a quelli uti

lizzati dalla commissione nei confronti degli altri candidati» e

ciò in vista della tutela di tale interesse attraverso l'azione giuris dizionale in sede amministrativa.

Ben conosce il collegio alcuni precedenti giurisprudenziali, cui

si è richiamata abilmente la difesa di parte ricorrente, che si

sono orientati per una risposta positiva e, quindi, per la sussi

stenza dell'obbligo suddetto (cfr. in particolare Cons. Stato, sez.

IV, n. 21 dell'11 gennaio 1994, e sez. VI 7 dicembre 1993, n. 966). Tale impostazione non può, tuttavia, esere assecondata, an

che se essa muove da un novero di premesse tutte condivisibili:

a) che la posizione che legittima l'accesso non deve corrispon dere alla posizione di chi può ricorrere al giudice amministrativo;

b) che, pertanto, non è richiesta l'attualità dell'interesse per

agire in giudizio;

c) che è sufficiente che l'istante sia titolare di una posizione

giuridicamente rilevante;

d) che la richiesta si fondi su tale posizione con indagine da

svolgere in concreto.

Tuttavia, non si possono condividere le conclusioni ulteriori

rispetto a tali premesse, secondo cui anche quelle richieste di

accesso, che in concreto non portano alcuna utilità rispetto alla

«situazione giuridica rilevante» dell'istante che giustifica l'ac

cesso — nel caso che interessa la posizione di partecipante ad

un concorso e la tutela giurisdizionale ad essa connessa — do

vrebbero essere esaudite da parte dell'amministrazione, senza

alcuna distinzione relativa alla ammissibilità o meno delle cen

sure attivabili in sede giurisdizionale. Il partecipante ad una procedura concorsuale avrebbe, quin

di, tout-court diritto a conoscere tutti gli altri atti della proce dura stessa.

Se l'esame delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ac

cesso deve essere svolto in concreto si tratta ad avviso del colle

gio anche di verificare quali siano le «situazioni giuridicamente rilevanti» che in un certo momento storico legittimano la cono

scenza di determinati atti e documenti e se rispetto a tali situa

zioni emerga la proficuità ovvero l'inutilità degli adempimenti richiesti. In quest'ultimo caso si ricadrebbe in una ipotesi tipica di difetto dei presupposti ai quali il legislatore ha subordinato

il ricorso al procedimento di cui all'art. 25 1. 7 agosto 1990

n. 241 (in tal senso questa sezione 207/94).

Questa è la situazione che si è verificata nel caso di specie: la ricorrente desidera, in sostanza, verificare attraverso l'esame

degli elaborati degli altri concorrenti (idonei o vincitori) la cor

rettezza ed imparzialità del comportamento della commissione

al fine di attivare un giudizio amministrativo di annullamento

degli atti conclusivi della procedura concorsuale senonché dagli atti esibiti nei suoi confronti e versati agli atti di causa risulta

per acta la regolarità di tutte le operazioni concorsuali e la per tinenza dei voti assegnati alla attuale ricorrente ai temi da essa

svolti. È insoddisfatta la richiesta rispetto ad un'area di discre

zionalità tecnica della commissione nel valutare i singoli elabo

rati in ordine alla quale nessuna possibilità di revisione è accor

data nel nostro ordinamento (cfr. sul punto questa sezione dee.

855/92) e da ciò consegue la infondatezza della pretesa della

ricorrente. Dalla conoscenza dei temi dei concorrenti valutati

positivamente nessun vantaggio può conseguire la dott. Bruni,

proprio perché la «posizione giuridicamente rilevante», che si

richiama nell'istanza di accesso è l'interesse alla tutela giurisdi zionale in via amministrativa rispetto agli atti della procedura concorsuale di cui trattasi.

Pertanto, potendo la ricorrente richiedere solo un riscontro

da parte del giudice amministrativo della correttezza e regolari

tà delle operazioni concorsuali, ma non la revisione del giudizio

di merito espresso dalla commissione, una volta che siano stati

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PARTE TERZA

esibiti i verbali dell'attività svolta dalla commissione e gli atti

dai quali risulti il giudizio espresso nei confronti della stessa nulla più può essere richiesto.

Non si tratta nella specie della riservatezza o meno degli atti

da esibire, ma della inutilità dell'adempimento, rispetto alla po sizione giuridicamente rilevante individuata nella istanza pre sentata dalla attuale ricorrente, in modo che l'interesse che vie

ne fatto valere è quello generico di chiunque alla congruità delle

scelte di merito di organi tecnici dell'amministrazione non tute

lato, ad oggi, dalla normativa in materia di accesso.

È utile tener presente, in questo contesto, che la valutazione

delle prove scritte di un concorso non costituisce una attività

comparativa in senso formale bensì il risultato di una serie di

apprezzamenti tecnici, ciascuno indipendente, al cui esito finale

attraverso la comparazione — intesa l'espressione quale mero

raffronto di dati — dei risultati, espressi in termini numerici, dei singoli apprezzamenti si effettua la formazione della gra duatoria. Si tratta di compilazione della stessa sulla base dei

risultati e non di comparazione valutativa.

L'elemento di comparazione, che è proprio dell'attività di tutte

le commissioni di concorso nel valutare le prove scritte, resta

all'interno dei procedimenti logici di apprezzamento tecnico delle

singole prove da parte di ciascun componente la commissione

ma non assume alcun rilievo formale nel procedimento ed è

per questa ragione che resta sottratto in ogni caso alla verifica

di legittimità che sola può interessare in questa sede.

Questa è, ad avviso del collegio, la ragione essenziale che giu stifica la mancata esibizione delle prove scritte dei singoli vinci

tori o idonei del concorso di cui trattasi.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 10 gennaio 1995, n. 8; Pres. Salvatore, Est. Millemaggi Cogliani; Consob

c. Soc. Every Card Sim (Avv. Simonetto). Regolamento di

competenza.

Giustizia amministrativa — Scioglimento, commissariamento e

sospensione di società di intermediazione mobiliare — Com

petenza del Tar Lazio (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzio ne dei tribunali amministrativi regionali, art. 3).

È competente il Tar Lazio nella controversia avente per oggetto

l'impugnativa del provvedimento con cui la Consob dispone lo scioglimento degli organi, il commissariamento e la sospen sione dell'attività di una società di intermediazione mo biliare. (1)

(1) La decisione rappresenta — a quanto consta — la prima pronun cia del supremo organo di giustizia amministrativa in materia di società di intermediazione mobiliare.

Nella fattispecie la Consob, facendo leva sui poteri di vigilanza e di controllo che le derivano dal disposto di cui all'art. 13, 2° comma, 1. 2 gennaio 1991 n. 1, aveva comminato la sospensione dell'iscrizione

all'albo, lo scioglimento degli organi sociali e il commissariamento di una Sim (cfr. Fiordiliso, Art. 13. Provvedimenti cautelari e sanzioni amministrative, in La riforma degli intermediari mobiliari e l'organiz zazione dei mercati finanziari. Commento alla l. 2 gennaio 1991 n. 1 a cura di Giurazza, Napoli, 1992, 99). Nel conseguente giudizio insau rato dalla società ricorrente davanti al Tar Veneto, la Consob ha ecce

pito l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale, proponendo il re

golamento di competenza. Il Consiglio di Stato ha accolto, nella decisione che si riporta, la

tesi dell'avvocatura dello Stato, ritenendo che «l'effetto della sospen sione opera su tutto il territorio nazionale e non è dunque limitato al ristretto ambito territoriale in cui la società ha sede»: pertanto, la com

petenza a conoscere della controversia in parola spetta al Tar Lazio.

Il Foro Italiano — 1995.

Fatto e diritto. — 1.1. - Con ricorso notificato il 15 luglio 1994 la società ricorrente ha impugnato — chiedendone la so

spensione, e, nel merito, la declaratoria di illegittimità — il prov vedimento con il quale la Consob ha disposto lo scioglimento

degli organi sociali, il commissariamento della società e la so

spensione dell'attività per sessanta giorni. Contestate genericamente le asserite irregolarità che la com

missione ascrive, con il provvedimento impugnato, alla società — operante nel settore della attivazione e scambio dei titoli azio

nari — la ricorrente deduce profili di violazione di legge ed

eccesso di potere, intesi a censurare l'uso del potere da parte

della commissione, sia per non avere consentito alla interessata

di far valere le proprie ragioni nell'ambito del procedimento

disciplinare posto in essere, a suo dire, senza alcuna contesta

zione degli addebiti, sia per aver fatto, la Consob, uso distorto

del potere al fine di sfoltire il numero degli opratori eliminando

dal mercato quelli minori.

1.2. - Costituitasi in giudizio, la Consob ha contestato la com

petenza territoriale del Tar Veneto, e con tempestivo ricorso

ha proposto regolamento di competenza sostenendo l'apparte

nenza alla cognizione del Tar Lazio della controversia avente

ad oggetto atto di autorità ultraregionale con efficacia oltre l'am

bito territoriale del tribunale adito.

1.3. - Il presidente del Tribunale amministrativo regionale del

Veneto, in assenza di adesione della ricorrente, con ordinanza

n. 33 del 1° settembre 1994 ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la decisione sulla competenza.

2. - La Consob — Commissione nazionale per la società e

la borsa — è ente pubblico ultraregionale che esercita la vigilan

za ed il controllo sulle società di intermediazione mobiliare ai

sensi della 1. 2 gennaio 1991 n. 1, che all'art. 13, 2° comma,

prevede la possibilità della comminatoria della sospensione del

la iscrizione all'albo Sim, nei limiti ivi stabiliti, in caso di accer tamento di irregolarità gravi nell'esercizio delle attività auto

rizzate.

L'effetto della sospensione opera su tutto il territorio nazio

nale e non è dunque limitato al ristretto ambito territoriale in

cui la società ha sede, con la conseguenza che, indipendente mente dalla natura individuale dell'atto sanzionatorio, la com

petenza a conoscere della vertenza in trattazione, avente ad og

getto il provvedimento della Consob, spetta al Tar Lazio, in

base alle regole fissate dall'art. 3 1. n. 1034 del 1971.

Deve dunque essere accolta la tesi della Commissione nazio

nale per la società e la borsa.

Il principio, suggellato dall'art. 3, ultimo comma, 1. 1034/71, non è di nuova applicazione, essendo stato ripetutamente richiamato dalla

giurisprudenza amministrativa seppure in settori differenti: in proposi to, v. Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 1992, n. 752, Foro it., Rep. 1992, voce Giustizia amministrativa, n. 117, in relazione al decreto mi nisteriale di reiezione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza; 13 aprile 1992, n. 410, ibid., n. 113, relativamente alla delibera del Consiglio nazionale delle ricerche di indizione di concorso valido per tutto il territorio nazionale; 13 gennaio 1992, n. 27, ibid., n. 127 e sez. V 15 giugno 1992, n. 561, ibid., n. 126, in riferimento alla normativa di recepimento dell'accordo regolante il rapporto con venzionale dei medici di medicina generale; sez. IV 10 dicembre 1991, n. 1080, ibid., n. 122, in relazione all'impugnazione congiunta del prov vedimento amministrativo concernente il singolo dipendente e di un at to regolamentare suscettibile di applicazione oltre la circoscrizione del Tar ove il dipendente ha la sede di servizio.

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