+ All Categories
Home > Documents > Sezione IV; decisione 13 marzo 1963, n. 155; Pres. Meregazzi, Est. Piga; Congregazione missionaria...

Sezione IV; decisione 13 marzo 1963, n. 155; Pres. Meregazzi, Est. Piga; Congregazione missionaria...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: phungbao
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Sezione IV; decisione 13 marzo 1963, n. 155; Pres. Meregazzi, Est. Piga; Congregazione missionaria dello Spirito Santo (Avv. Silvestri, Sivieri) c. Pres. Cons. ministri, Min. interno, lavori pubblici, tesoro e Prefetto di Roma (Avv. dello Stato Terranova) e Comune di Roma (Avv. Focacci) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 9 (1963), pp. 375/376-377/378 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152914 . Accessed: 24/06/2014 20:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Tue, 24 Jun 2014 20:36:17 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione IV; decisione 13 marzo 1963, n. 155; Pres. Meregazzi, Est. Piga; Congregazione missionaria dello Spirito Santo (Avv. Silvestri, Sivieri) c. Pres. Cons. ministri, Min. interno,

Sezione IV; decisione 13 marzo 1963, n. 155; Pres. Meregazzi, Est. Piga; Congregazionemissionaria dello Spirito Santo (Avv. Silvestri, Sivieri) c. Pres. Cons. ministri, Min. interno,lavori pubblici, tesoro e Prefetto di Roma (Avv. dello Stato Terranova) e Comune di Roma(Avv. Focacci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 9 (1963), pp. 375/376-377/378Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152914 .

Accessed: 24/06/2014 20:36

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.229.162 on Tue, 24 Jun 2014 20:36:17 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione IV; decisione 13 marzo 1963, n. 155; Pres. Meregazzi, Est. Piga; Congregazione missionaria dello Spirito Santo (Avv. Silvestri, Sivieri) c. Pres. Cons. ministri, Min. interno,

375 PARTE TERZA 376

La Sezione, ecc. — Si può prescindere dalla pregiudiziale eccezione di legittimazione attiva della Provincia di Bol

zano, giacché il ricorso si palesa infondato.

La controversia si accentra intorno alla interpretazione dell'art. 54 dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige, il quale dispone : « Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappre sentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi ».

Secondo la ricorrente, la norma costituzionale imporrebbe che la Commissione, prevista dall'art. 105 t. u. del 1934

n. 1265, sia composta dal Presidente della Giunta regionale, attenendosi nella nomina dei componenti al criterio della

rappresentanza proporzionale dei gruppi etnici.

Occorre innanzi tutto rilevare, con riguardo al testo

letterale della norma, che esso concerne gli organi degli enti locali ; fra questi, secondo la stessa tecnica terminolo

gica dello Statuto, non si possono comprendere nè la Re

gione, nè la Provincia, significativa è al riguardo la distin

zione posta dall'art. 48, che, nel determinare le competenze di controllo della Giunta provinciale, indica in un numero

distinto (n. 5) le amministrazioni comunali, le istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza, i consorzi e gli altri

enti o istituti locali ». Alla Regione è stata conferita la

nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi farma

ceutici ; esse sono quindi organi regionali e anche se eser

citano la loro competenza territoriale nell'àmbito della

Provincia, non per questo si inseriscono nell'ordinamento

degli enti locali. La limitazione della competenza territo

riale della Commissione ad una parte del territorio della

Regione non ne trasforma infatti la funzione, che è quella di provvedere nell'àmbito della materia sanitaria, conferita

alla Regione e non alla Provincia. Del resto il decreto pres. 18 febbraio 1958 n. 307 ha trasferito la competenza spet tante allo Stato, per la tutela dell'igiene e della sanità

pubblica, soltanto per le materie tassativamente indicate

dai nn. 1, 2, 3 e, fra queste, non è menzionata la materia

delle farmacie, sicché non dovrebbe escludersi che l'attri

buzione del potere di nomina delle commissioni giudicatrici non ha mutato la loro natura originaria di organi statali.

Ma seppure dette commissioni sono da considerarsi

organi della Regione, per un esercizio decentrato di funzioni, che le appartengono, ciò è sufficiente ad escludere l'appli cabilità della norma invocata dalla ricorrente Provincia, la quale ha per oggetto soltanto gli ordinamenti degli enti, che debbono qualificarsi « locali » nell'àmbito territoriale

della Regione. La norma invocata merita un'ulteriore precisazione,

che discende dalla finalità, che essa si propone e cioè la

tutela degli interessi dei gruppi etnici amministrati dal

l'ente ; tale finalità, attuata con la rappresentanza propor zionale dei gruppi linguistici, può essere realizzata soltanto nei limiti di un'azione amministrativa che non superi i

confini degli enti locali caratterizzati dal bilinguismo della

popolazione. Non può quindi applicarsi ad un organo, che è chiamato a valutare candidati dell'intero territorio

dello Stato, con eguale obiettività ed imparzialità, le quali ultime esigenze escludono, per altro verso, che, in seno alle

commissioni esaminatrici, possono prevalere criteri, che

non siano quelli di un apprezzamento tecnico delle attitu dini dei candidati ad assumere i compiti di titolare delle

sedi farmaceutiche messe a concorso.

Tanto è confermato ulteriormente dalla stessa formula

zione della norma, la quale, facendo riferimento alla « rap

presentanza » dei gruppi linguistici, ne limita necessaria

mente l'applicazione a quegli organi collegiali che hanno

carattere, come suol dirsi, « rappresentativo » e cioè a

quegli organi, i cui membri siano nominati in funzione della

rappresentanza di determinati interessi o di determinate

categorie, sicché i membri apportino, pur in seno ài"collègio, le valutazioni di quegli interessi specifici. Una siffatta con

figurazione è da escludersi per la Commissione prevista dall'art. 105 del t. u. delle leggi sanitarie. E se anche doves

sero considerarsi come rappresentanti di interessi o di

gruppi il farmacista e il chimico-farmacista designati dalle

organizzazioni professionali, essi non potrebbero mai essere

rappresentanti di questo o di quel gruppo linguistico, ma

soltanto degli interessi professionali della categoria, non

consentendosi neppure quindi sotto tale aspetto l'ingresso all'applicazione dell'art. 54 dello Statuto Trentino-Alto

Adige. D'altronde la interpretazione seguita dalla Sezione trova

autorevole conforto uella sentenza 4 luglio 1956, n. 12

dalla Corte costituzionale (Foro it., 1956, I, 1034), la quale, risalendo alla natura degli interessi tutelati, ha precisato che la prescritta proporzionalità non può trovare appli cazione se non quando l'interesse generale della popolazione si esplichi in valutazioni di interessi di alcune categorie ben identificate.

Sotto il profilo dell'interesse tutelato dall'ordinamento

sanitario non vi è dubbio che esso non è quello dei singoli farmacisti, ma quello generale dell'intera popolazione a

vedere assicurata la migliore gestione dei servizi farmaceu tici prescindendo quindi dall'appartenenza del titolare della

farmacia a questo o quell'altro gruppo. Che poi si volesse anche considerare l'interesse della categoria, allora dovrebbe

ripetersi che al concorso delle sedi farmaceutiche di una delle due province possono partecipare tutti i cittadini italiani (così come per tutte le altre farmacie dello Stato) cosicché verrebbe a svanire ogni possibilità di una propor zionale rappresentanza degli interessi dei gruppi linguistici.

Le considerazioni svolte per escludere l'applicabilità del l'art. 54, conducono ovviamente a dichiarare la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, subordina tamente dedotta dalla ricorrente, in ordine alla mancata attuazione normativa del principio invocato.

Per questi motivi, respinge, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 13 marzo 1963, n. 155 ; Pres. Mere

gazzi, Est. Piga ; Congregazione missionaria dello

Spirito Santo (Avv. Silvestri, Sivieri) c. Pres. Cons,

ministri, Min. interno, lavori pubblici, tesoro e Prefetto di Roma (Avv. dello Stato Terranova) e Comune di Roma (Avv. Focacci).

Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle costruzioni — Piano particolareggiato — Ter mini per il compimento delle espropriazioni —

Mancanza — Illegittimità (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, arto. 16).

È illegittimo il decreto presidenziale di approvazione di piano particolareggiato (nella specie, del Comune di Roma), nel quale manca Vindicazione del termine per il compi mento delle espropriazioni. (1)

(1) Conf. Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 1959, n. 1184, Foro it., Rep. 1959, voce Piano regolatore, n. 91 ; 28 novembre 1958, n. 937, id., 1958, III, 257, con nota di richiami.

Per il Comune di Roma, ove non sia fissato il termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, questo è soggetto al termine finale unico previsto dal piano generale : v. Cons. Stato, Sez. IV, 0 marzo 1903, n. 132, Cons. Stato, 1903, I, 330, e Ad. plen. 30 maggio 1902, n. 5, Foro it., 1902, III, 200, che statuisce anche sulla propria competenza a conoscere dell'impugnazione del decreto di espropriazione, di cui erano decorsi i termini (v., in senso contrario, Cass. 28 febbraio 1901, ibid., I, 1058).

Sulla rilevanza del termine nelle espropriazioni in riferi mento all'art. 13 della legge del. 1805, v., da ultimo, Cons. Stato, Ssz. IV, 14 settembre 1902, n. 499, retro, 82. È illegittimo il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ove non venga prefissato il termine per il compimento delle espropriazioni: v., fra le tante, le deci ioni .Sez. IV 11 aprile 1900, n. 200 e 22 novembre 1901, n. 074, Foro it., Rep. 1901, voce Espropriazione per p. i., nn. 43, 58. "'Sull'obbligo di pre fissione del termine, anche per le espropriazioni il cui interesse pubblico è dichiarato con legge, v. Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 1902, n. 371, id., 1902, III, 271 ; Cass. 17 febbraio 1901, id., 1901, I, 317 ; e Trib. sup. acque pubbliche 30 dicembre 1900, n. 41, ibid., Ili, 244.

This content downloaded from 91.229.229.162 on Tue, 24 Jun 2014 20:36:17 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione IV; decisione 13 marzo 1963, n. 155; Pres. Meregazzi, Est. Piga; Congregazione missionaria dello Spirito Santo (Avv. Silvestri, Sivieri) c. Pres. Cons. ministri, Min. interno,

òli GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA §78

La Sezione, ecc. — Il decreto pres. 23 febbraio 1960 è

palesemente viziato da illegittimità in quanto, in violazione

dell'art. 16 della legge generale urbanistica, non contiene

fissazione dei termini entro cui dovranno essere compiute le espropriazioni.

Questa illegittimità è stata denunziata dalle ricorrenti fin col primo motivo del ricorso notificato il 20 febbraio

1962 ed è stata ribadita e ampiamente illustrata nei motivi

aggiunti notificati I'll maggio 1962.

Il vizio è di sua natura assorbente di qualsiasi altra

censura. L'annullamento disposto per tale motivo travolge il provvedimento impugnato e impedisce all'Amministra

zione di dar corso alla procedura espropriativa che sulla

base del piano particolareggiato sia stata eventualmente

iniziata. E poiché l'interesse dedotto in giudizio a sostegno

dell'impugnazione va individuato nell'utilità di impedire l'esercizio del potere espropriativo non conforme a legge, detto interesse può dirsi compiutamente soddisfatto con

l'eliminazione dell'atto che contiene la dichiarazione di

pubblica utilità ed è presupposto dell'espropriazione. Che poi l'illegittimità esista è assolutamente sicuro.

L'art. 16 della legge urbanistica prescrive che col de

creto di approvazione dei piani particolareggiati sono fissati

il tempo entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere

attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le

relative espropriazioni. È evidente che il precetto legislativo non può ritenersi

osservato allorché, come si verifica nel provvedimento im

pugnato, sia indicato soltanto il termine per l'attuazione

del piano particolareggiato. Il tempo di attuazione del piano concerne il complesso

delle opere previste nel piano e non può identificarsi col

termine per il compimento delle espropriazioni. È lo stesso

legislatore che vuole che questa identificazione non avvenga. Né può sostenersi che la fissazione dei due termini, per

l'attuazione della variante e per il compimento delle espro

priazioni, non costituisca elemento essenziale del provvedi mento di approvazione dei piani particolareggiati.

È appena da osservare che la prefissione del duplice ter

mine per l'attuazione del piano ed il compimento delle

espropriazioni è in armonia con la regola contenuta al

l'art. 13 della legge generale sulle espropriazioni per pub blica utilità, che richiede appunto per la validità della dichia

razione di pubblica utilità la indicazione dei termini in

cui dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed

i lavori per la esecuzione dell'opera.

Anzi, da questo punto di vista, può dirsi che l'art. 16

della legge urbanistica sia la logica conseguenza del prin

cipio contenuto all'art. 13 della legge generale sulle espro

priazioni per pubblica utilità, dato che, come è general mente noto e come l'art. 16 della legge urbanistica espressa mente dispone, l'approvazione dei piani particolareggiati

equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in

essi previste. C'è infine da precisare che l'art. 16 della legge urbani

stica, prescrivendo che i termini per le espropriazioni siano

fissati col decreto di approvazione del piano particolareg

giato, esclude che la fissazione dei termini possa avvenire

con atto dell'autorità comunale.

Va pertanto respinta la tesi adombrata nella difesa dei

resistenti, secondo cui il provvedimento del Capo dello

Stato dovrebbe intendersi in questa parte integrato da

una successiva deliberazione della Giunta municipale. I ricorsi in oggetto sono pertanto accolti sul profilo di

illegittimità dedotto col primo motivo del primo ricorso.

I residui motivi di impugnazione debbono ritenersi assor

biti. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le

spese del giudizio. Per questi motivi, ecc.

In dottrina, v. Durano, Espropriazioni per pubblico inte resse e impugnazione del decreto con cui si rende esecutivo il

piano particolareggiato, in Ammin. it., 1961, 664 ; Sanino, Ter

mini del decreto di espropriazione, in Biv. giur. umbro-abruzzese, 1962, 155.

Il Foro Italiano — Volume LXXXVI — Parte III-20.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 13 marzo 1963, n. 154 ; Pres. Mere

gazzi, Est. Urciuoli ; Soc. Contrada Betlemme già Soc. Lanificio Lncano (Avv. Carboni, Ghezzi, Perego) c. Prefetto di Potenza (Avv. dello Stato Carafa), Min.

interno ed altro (n. c.).

Espropriazione per pubblica utilità — Industrializ

zazione del Mezzogiorno -— Occupazione d'ur

genza — Condizioni di legittimità (D. 1. 14 dicembre

1947 n. 1598, disposizioni per l'industrializzazione del

Mezzogiorno, art. 4 ; legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espropriazioni per p. u., art. 71).

È illegittimo il decreto prefettizio di occupazione d'urgenza d'immobili di privati, nel quale si prescinde dall'accertare se le opere, ad attuare le quali è preordinato, rientrano

tra quelle, la cui dichiarazione di pubblica utilità è pre vista ai fini dell'industrializzazione del Mezzogiorno. (1)

La Sezione, ecc. — Con il primo motivo di gravame, la ricorrente censura il provvedimento di occupazione di

urgenza di un immobile di sua proprietà, adottato dal Pre

fetto di Potenza il 10 settembre 1960, sotto il profilo della

violazione di legge, per mancato accertamento del requisito della pubblica utilità delle opere, alla cui realizzazione

l'occupazione era in effetti preordinata. Si rende, quindi, necessario esaminare preliminarmente

se, in sede di impugnativa di un provvedimento di occupa zione di urgenza, emanato dal Prefetto ; ai sensi delle note

leggi dirette a favorire la industrializzazione del Mezzo

giorno, siano ammissibili censure di siffatta natura. È ben noto che espropriazione per pubblica utilità ed

occupazione d'urgenza, disposta ai sensi dell'art. 71 della

legge n. 2359 del 1865, quale risulta modificato dalla legge n. 5188 del 1879, sono istituti del tutto autonomi ed indi

pendenti tra loro, in quanto diversa è la causa su cui si

fondano e diversi sono gli scopi pratici che tali distinti istituti mirano a conseguire. Ne deriva che i vizi, da cui

sia eventualmente affetta la dichiarazione di pubblica utilità ed il conseguente procedimento di espropriazione dei

beni immobili necessari per realizzare l'opera, non si ri

percuotono necessariamente sul provvedimento disposto dal prefetto ai sensi della seconda parte del 1° comma del

citato art. 71, dato che l'occupazione deve essere preceduta soltanto dalla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, dalla preventiva compilazione dello stato di

consistenza dei beni da occupare e dalla determinazione

della indennità dovuta al proprietario dei medesimi.

Questi principi, che, sia pur con qualche riserva, sono

stati per lunghi anni concordemente accolti sia dalla dot

trina sia dalla giurisprudenza, hanno, tuttavia, formato

oggetto, in questi ultimi tempi, di un attento processo di

revisione, dal quale è emerso, con sufficiente chiarezza, che

essi non possono trovare integrale applicazione quando l'occupazione di urgenza :

a) sia preordinata ai fini dell'espropriazione ed abbia

quindi il carattere ed il valore di un'espropriazione defini

tiva anticipata mediante la presa di possesso immediata

del bene (Cass. n. 305 del 1959, Foro it., 1959, I, 569) ;

b) sia disposta ai sensi delle leggi sulla industrializza

zione del Mezzogiorno (Cons. Stato, Sez. IV, n. 786 del 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Espropriazione per p. i., n. 220).

In relazione al punto di cui sub b), che è poi quello che

maggiormente interessa ai fini del presente ricorso, si re

puta opportuno ricordare che, per l'art. 4 decreto legisl. n. 1598 del 1947, sono dichiarate di pubblica utilità le

opere occorrenti per la realizzazione, nelle province del

l'Italia meridionale ed insulare, di iniziative economiche, consistenti nella costruzione, ricostruzione, riattivazione,

(1) In senso sostanzialmente conforme Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 1961, n. 442, Foro it., Rep. 1961, voce Espropriazione per p. i., nn. 219-223 ; 22 settembre 1960, n. 786, id., Rep. 1960, voce cit., n. 220 ; 22 novembre 1960, n. 980 e n. 981

(ibid., nn. 103, 236) ; nonché Sez. Y 9 novembre 1957, n. 891, id., 1958, III, 181, con nota di richiami.

This content downloaded from 91.229.229.162 on Tue, 24 Jun 2014 20:36:17 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended