Sezione IV; decisione 14 febbraio 1964, n. 57; Pres. Polistina P., Est. Landi; Gallotti (Avv. Raggi)c. Min. lavori pubblici (Avv. dello Stato Gentile)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 233/234-235/236Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156220 .
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233 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 234
può esservi più legittimo esercizio del potere di proroga. A prescindere da ogni altra considerazione, tale rilievo vale ad escludere in radice clie il potere di prorogare il termine per il compimento dei lavori possa interferire sul diritto alla retrocessione dei beni. Onde la relativa pretesa
dell'espropriato, comunque prospettata, non può assumere
altra configurazione che quella del diritto soggettivo, seb
bene l'indagine sulla sua fondatezza possa offrire l'occa
sione per un accertamento incidentale sulla legittimità di
un eventuale atto di proroga del termine emanato dalla
pubblica amministrazione.
Si deve pertanto, concludere che questo Consiglio difetta
di giurisdizione in ordine all'oggetto del ricorso in esame
che va, quindi, dichiarato improponibile. Le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IY ; decisione 14 febbraio 1964, n. 57 ; Pres. Poli
stina P., Est. Landi ; Callotti (Avv. Raggi) c. Min.
lavori pubblici (Avv. dello Stato Gentile).
Piano regolatore, (li ricostruzione e disciplina delle
costruzioni — Comune soggetto a piano paesistico — Piano regolatore generale e particolareggiato — Approvazione di concerto col ministero della
p. i. — Necessità (Legge 29 giugno 1939 n. 1497, pro tezione delle bellezze naturali, art. 12 ; legge 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 10, 16, 45).
Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle
costruzioni — Comune soggetto a piano paesistico — Piano regolatore generale — Approvazione di
concerto col ministero della p. i. — Modalità —
Fattispecie (R. d. 3 giugno 1940 n. 1357, regolamento
per l'applicazione della legge 29 giugno 1939 n. 1497, art. 24, 26 ; legge 9 agosto 1954 n. 640, provvedimenti
per l'eliminazione delle costruzioni malsane, art. 16). Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle
costruzioni — Piano regolatore generale — Con
tenuto -— Determinazione di zone di sviluppo del
l'abitato — Omissione — Sindacato di legittimità — Limiti (L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 1, 7).
Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle
costruzioni -—- Piano regolatore generale —- De
terminazione di zona di rispetto —■ Identificazione
con zona di rispetto assoluto — Sindacato di le
gittimità.
L'approvazione dei piani regolatori, sia generali sia parti
colareggiati, dei comuni il cui territorio sia sottoposto ai vincoli (« piani paesistici ») previsti dalla legge 29
giugno 1939 n. 1497, deve essere data di concerto col mi
nistero della p. i., anche quando i piani regolatori non
apportino modifiche a detti vincoli o li rendano più
rigorosi. (1)
L'obbligo del « concerto » col ministero della p. i. nell'approva zione di piani regolatori implica la partecipazione del
ministero alla proposta rivolta al Capo dello Stato e la con
trofirma del decreto presidenziale, e non può essere soddisfat to con l'assenso dato dalla soprintendenza ai monumenti,
e con la partecipazione del direttore generale delle belle arti
nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, sebbene il
ministro non sia tenuto a sentire il parere delle commissioni
consultive previste per l'approvazione o la modifica di
piani paesistici. (2)
(1-2) Non si rinvengono precedenti specifici sull'obbligo del concerto col ministero della p. i. anche nel caso che il piano
regolatore non apporti varianti al piano paesistico, nè sulle
modalità dell'intervento del ministro. L'importante decisione
Cons. Stato, Sez. IV, 1° febbraio 1961, n. 60, richiamata nella
decisione che si annota, è riportata in Foro it., 1961, III, S4,
Dal piano regolatore generale può essere esclusa la precisa zione delle zone di ampliamento dell'abitato urbano, quando
l'ampliamento non sia prevedibile, o sia giudicato con trastante con altri interessi generali, come quelli turistici e panoramici ; pertanto, la questione sollevata in ordine a tale esclusione esula dal sindacato di legittimità. (3)
Sfugge al sindacato di legittimità la questione tendente a sta bilire se un piano regolatore abbia posto limitazioni tali
alla costruzione in una zona definita « di rispetto », da
fare sostanzialmente di quest'ultima una zona di « rispetto assoluto », dove le costruzioni sono vietate. (4)
La Sezione, eco. — L'art. 12 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, prescrive ohe « l'approvazione dei piani regolatori e d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della pre sente legge, di concerto con il ministero per l'educazione
nazionale » (oggi per la pubblica istruzione). Tale disposi zione, come ha già ritenuto la IV Sez. nella decisione 1°
febbraio 1961, n. 60 (Foro it., 1961, III, 54), deve ritenersi
tuttora in vigore, senza che si debba distinguere tra « piani
generali » e « piani particolareggiati », per i quali ultimi
l'intervento del ministero della pubblica istruzione è espres samente prescritto dall'art. 16, 2° comma, della legge 17
agosto 1942 n. 1150, con esplicito richiamo alla legge 29
giugno 1939 n. 1497. Tale ultima legge considera infatti
un istituto — il piano territoriale paesistico — la cui spe cifica disciplina non è assorbita dalla sopravvenuta legge urbanistica, e le cui interferenze con la disciplina dei piani
regolatori persistono, rendendo necessario, quando esiste
il piano paesistico, il coordinamento tra l'azione ammini
strativa delle autorità istituzionalmente all'una ed al
l'altra materia preposte. La legge del 1939 si riferiva ad
uno stadio della legislazione urbanistica di cui, malgrado le disposizioni di varie leggi speciali, le norme generali
(art. 86 segg. legge 25 giugno 1865 n. 2359) non distingue vano tra piani generali e piani particolareggiati, dimodoché
la disposizione dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942 n. 1150
deve essere intesa coma precisazione e chiarimento del
l'art. 12 della legge del 1939 e non come manifestazione
di volontà legislativa, rivolta ad escludere il ministero della
pubblica istruzione dall'approvazione dei piani regolatori
generali, quando già esistano nel territorio comunale vin
coli panoramici. Osserva peraltro l'amministrazione resistente che in
questo caso, diversamente da quello cui si riferisce la deci
sione dianzi citata, le prescrizioni del piano paesistico,
lungi dall'essere derogate, erano anzi rese più rigorose, come risulta dalla nota della soprintendenza ai monumenti
della Liguria 15 novembre 1960 n. 5500, riprodotta nel
parere dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici 17 novembre 1960 n. 2207. E perciò non
con ampia nota di richiami, pur affermando il perdurante vigore dell'art. 12 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, subordina l'ob
bligo suddetto all'ipotesi — ricorrente nella fattispecie allora
giudicata — che dal piano regolatore conseguano modifiche ai vincoli panoramici, oltre ad affermare anch'essa l'irrilevanza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, della partecipazione nel
Consiglio superiore dei lavori pubblici del direttore generale delle antichità e belle arti.
Sui rapporti fra vincoli paesistici e piani regolatori, v. ta
luni spunti di carattere generale in Cattaneo, nota a decisione
Sez. VI 31 maggio 1961, n. 469, in Riv. giur. edilizia, 1961,
I, 568.
(3) Conf., per l'ammissibilità della omissione di previsioni relative alle zone di ampliamento, Cons. Stato, Sez. IV, 27
febbraio 1959, n. 269 (richiamata nella decisione che si annota), Foro it., Rep. 1959, voce Piano regolatore, nn. 71-76, senza espressa enunciazione in massima del principio che trovasi affermato in
motivazione : v. Rass. Cons. Stato, 1959, I, 173, e Riv. giur.
edilizia, cit., 269, nella quale ultima il principio è pure mas
simato. Sul contenuto* dei piani regolatori, v. D'Angelo, Ras
segna critica di giurisprudenza sui piani regolatori generali,
id., II, 4 e segg. (4) Non constano precedenti.
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235 PARTE TERZA 236
sarebbe stato necessario il concerto col ministro della p. i.
La Sezione rileva che l'art. 12 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 non dice che i piani regolatori debbono es
sere approvati di concerto col detto ministero quando conten
gono modificazioni dei piani paesistici, bensì che tale con
certo è necessario « quanto ai fini » della legge. E, del resto, anche l'art. 16 della legge urbanistica dispone l'intervento
del ministero della pubblica istruzione quando nei piani
particolareggiati siano compresi immobili vincolati, e non
soltanto quando i vincoli debbono essere modificati. Le
disposizioni citate sono, in sostanza, norme attributive di
competenza, che debbono essere osservate allorché le pre visioni di piano regolatore interferiscono con l'atto d'im
posizione di vincoli panoramici, e che non possono essere
derogate in base ad una casistica fondata sulla maggiore o minore incidenza dell'una sull'altra previsione. È op
portuno considerare, d'altra parte, che il piano regolatore
può non incidere direttamente sul piano paesistico, e tut
tavia contenere previsioni che hanno su di esso influenza ; donde la pratica difficoltà di distinguere le ipotesi in cui
sarebbe necessario o meno provocare il concerto, in base
ad una valutazione che, si noti, dovrebbe essere compiuta dal ministero dei lavori pubblici, cioè da autorità diversa
da quella competente in materia panoramica, con la pos sibilità della moltiplicazione dei dubbi e delle conseguenti controversie giurisdizionali. Nè si può ritenere che la tu
tela panoramica costituisca interesse subordinato e di minor
rilievo rispetto alla disciplina urbanistica : v'è anzi una
notissima norma della Costituzione, l'art. 9, capov., la quale
proclama che la Repubblica « tutela il paesaggio ed il pa trimonio storico ed artistico della nazione ».
I fini che il legislatore ha avuto di mira nel prescrivere il
« concerto » col ministro della pubblica istruzione non si
possono d'altra parte ritenere soddisfatti con l'assenso dato
dalla soprintendenza ai monumenti, che è organo perife rico e subordinato ; e nemmeno con la partecipazione del
direttore generale delle belle arti nel Consiglio superiore dei
lavori pubblici, poiché, come si è rilevato nella citata de
cisione, questi partecipa come semplice membro di un or
gano consultivo, a parità di voti con altri, ed il parere del
Consiglio superiore non è nemmeno vincolante. La prescri zione del concerto implica invece la partecipazione del mi
nistro della pubblica istruzione alla proposta rivolta al
Capo dello Stato, e l'assunzione, con la relativa controfirma
del decreto, della responsabilità ministeriale. La rilevanza
costituzionale di tale partecipazione risulta tanto più certa, in quanto il ministro della pubblica istruzione è l'autorità
specificamente preposta all'attuazione di fini, che una norma
della Costituzione, il citato art. 9, assume esplicitamente tra
gli interessi perseguiti dallo Stato.
È invece da escludere che il ministro della pubblica
istruzione, nell'esprimere la propria adesione all'approva zione del piano regolatore, debba sentire il parere delle
commissioni consultive di cui agli art. 24 e 26 del r. decreto
3 giugno 1940 n. 1357. Tale parere è previsto quando si
debba procedere in via autonoma alla approvazione o alla
modificazione del piano paesistico ; ma non si vede la ra
gione di inserire in sede di approvazione di piano regolatore, dove interviene il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, l'avviso della commissione speciale « nominata
volta per volta », che dovrebbe essere manifestato, neces
sariamente, dopo che il Consiglio superiore ha deliberato il
proprio voto. Si affiderebbe in sostanza ad una commissione
nominata con piena discrezionalità dal ministro della
pubblica istruzione una funzione di revisione dei pareri d'un organo che è tra i più elevati tra quelli investiti dalla
funzione consultiva, e del resto, trattandosi di piano ge nerale, trova piena applicazione l'art. 16 della legge 9 agosto 1954 n. 640, secondo il quale « il parere del Consiglio supe riore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere d'am
ministrazione attiva e corpi consultivi, salvo il parere del
Consiglio di Stato ». II ricorrente ha dedotto altre censure, che concernono
le previsioni sostanziali del piano regolatore generale. Va rilevato anzitutto
~ che non è esatto sia sfuggito al
ministero l'aggravamento dei vincoli già contenuti nel piano
territoriale paesistico : al contrario, ciò è espressamente e
ripetutamente rilevato nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, richiamato nelle premesse del de
creto del Capo dello Stato, ne integra la motivazione.
È questione di merito (a parte il dubbio sull'interesse
del ricorrente a dedurre tale censura) che il piano regolatore, tenuto conto del decremento della popolazione, non abbia
previsto zone d'ampliamento, e si sia occupato piuttosto dei problemi turistici ed ambientali. Anche se l'art. 7, n. 2, della legge urbanistica prevede tra gli elementi del piano
generale la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'abitato urbano, certo è che tra i fini della disciplina urbanistica è anche quello di frenare l'urbanesimo (art. 1, 2° comma ; cfr. Sez. IV 27 febbraio 1959, n. 269, Foro it.,
Eep. 1959, voce Piano regolatore, n. 74). E perciò ben si può escludere la delimitazione della
zona d'ampliamento, quando questo non solo non sia pre
vedibile, ma addirittura contrastante con altri interessi
generali (quelli turistici e panoramici). Infine, è del pari questione di merito quella concernente
la previsione d'ima zona « di rispetto » che per le difficoltà
opposte alla costruzione si identificherebbe in sostanza, ad avviso del ricorrente, con la zona di « rispetto assoluto », dove le costruzioni sono vietate.
In conclusione, l'unico vizio ravvisabile nel decreto impu
gnato, è che esso è stato adottato dal Capo dello Stato
« sulla proposta del ministro dei lavori pubblici », senza che
nella proposta stessa sia intervenuto, e sia stato normal
mente fatto risultare, il concerto col ministro della pubblica istruzione. In tali limiti il decreto deve essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione VI ; decisione 11 dicembre 1963, n. 986 ; Pres.
Breglia, Est. Anelli ; Bertini (Avv. Sorrentino) c. Min. lavori pubblici, Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (Avv. dello Stato
Ricci) e Coop, edilizia « Perseo ».
Case popolari ed economiche — Declaratoria di de
cadenza dell'assegnatario — Revoca degli eliciti
« ope lcgis » — Improcedibilità del ricorso (Legge 28 aprile 1938 n. 1165, t. u. delle leggi sull'edilizia
popolare ed economica, art. 98 ; legge 6 febbraio 1963
n. 131, norme aggiuntive al t. u. 28 aprile 1938 n.
1165, per quanto concerne la decadenza degli assegna tari, art. 2).
È improcedibile per difetto di interesse il ricorso avverso un
provvedimento amministrativo di decadenza dell'assegnata rio di appartamento di case popolari, divenuto inefficace a seguito della legge 6 febbraio 1963 n. 131. (1)
(1) Sulla questione specifica decisa, v. Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 1963, n. 857 (citata nella motivazione), Foro it., Rep. 1963, voce Case popolari, n. 86.
Il Consiglio di Stato ritiene che debba essere dichiarata
l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non la cessazione della materia del contendere quando il giudice potrebbe ancora esercitare la sua potestà di annullamento, non essendo stato eliminato l'atto impugnato con il primo ricorso, ma essendo soltanto stato superato dal provvedimento succes sivo : così parla di improcedibilità quando il provvedimento impugnato sia stato sostituito con altro provvedimento auto nomamente impugnabile (Sez. IV 30 maggio 1962, n. 400, id., Rep. 1962, voce Giustizia amm., n. 296). Invece, quando al silen zio rifiuto sia seguito il provvedimento definitivo, deve essere di chiarata la cessazione della materia del contendere riguardo al primo ricorso (Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 1962, n. 886, id., 1962, III, 414) ; quando il provvedimento impugnato sia stato annullato dalla Corte costituzionale nel giudizio sul con flitto di attribuzioni (Sez. IV 24 ottobre 1962, n. 564, id., Rep. 1962, voce cit., n. 472 : la parte della motivazione su questo
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