Sezione IV; decisione 16 gennaio 1962, n. 49; Pres. C. Bozzi P., Est. Urciuoli; Paparella (Avv.Conti) c. Ministero della giustizia (Avv. dello Stato Carbone)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 5 (1962), pp. 173/174-175/176Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150641 .
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173 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 174
Siffatta posizione difensiva appare invero del tutto
pertinente all'oggetto della controversia, giacché è nel
l'ambito della motivazione addotta con il provvedimento
impugnato, la cui intrinseca inadeguatezza a giustificare il diniego di licenza edilizia trova, nei precedenti dianzi
ricordati, ragioni di conferma e di illustrazione e non già
profili ulteriori ed autonomi di illegittimità, che la ricor
rente dovesse espressamente censurare con appositi motivi.
Il ricorso merita pertanto accoglimento. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione
delle spese. Per questi motivi, ecc.
dalle necessità di tale recupero eoa un residuo di appena due metri quadrati.
Risulta quindi che l'Amministrazione pretende il recu
pero di superficie inedificabile non già sullo stesso lotto su cui
insistono le altre costruzioni eccedenti la misura consentita
dal piano edilizio speciale, di cui al decreto pres. 12 ottobre
1953, che approva la relativa variante al piano regolatore
generale della zona, bensì su un lotto già identificato e di
stinto da quelli pur contigui sui quali l'eccedenza di co
struzione si è verificata, il quale, tra l'altro, è stato trasfe
rito dalla Società Aventino, che ebbe ad incorrere nelle
riferite inadempienze, alla ricorrente S. Anselmo, a queste ultime del tutto estranea.
Tale pretesa non appare fondata. Invero i vincoli e le
limitazioni al diritto di edificare, imposti dai regolamenti edilizi e dai piani regolatori, insistono, per loro natura,
sull'unità immobiliare individuata nel concetto di « lotto »,
cioè sulle superfici che vengono delimitate nei singoli
progetti di costruzione come destinate ad integrare il
complesso edilizio della costruzione in senso stretto, delle
relative pertinenze e zona verde circostante. Di conse
guenza, ove su un singolo lotto non vengano rispettate le
prescritte proporzioni tra la superficie edificabilc e quella da destinarsi a giardino o comunque al servizio della costru
zione, il comune può negare la concessione della licenza
edilizia, ovvero, se l'inadempienza si verifichi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, avvalersi dei suoi poteri d'imperio
per sospendere la licenza ed ordinare la demolizione di
quanto costruito in eccedenza. Può infine lAmministra
zione in via di sanatoria, e semprechè i regolamenti edilizi
10 consentano, richiedere che la superficie del lotto venga
ampliata onde ristabilire le proporzioni tra la zona occupata
dalla costruzione e quella destinata a verde.
In ogni caso, però devesi escludere che i vincoli e le
limitazioni rimasti inosservati possano essere trasferiti su
altri lotti e risolversi in un divieto di costruzione a carico
degli stessi, giacche tale soluzione, improduttiva sul piano
pratico, in quanto non idonea ad eliminare gli inconve
nienti e le disarmonie eventualmente cagionate dalle tras
gressioni precedenti, sarebbe comunque illegittima sotto
11 profilo dell'imposizione di un vincolo che la legge con
templa unicamente in funzione dell'adibizione del lotto
a sede di costruzione edilizia ed alla armonica proporzione
di singole costruzioni e i rispettivi terreni circostanti.
Nel caso in esame ricorre appunto tale illegittimità, la
quale poi trova un ulteriore sostanziale motivo nel fatto
che sul lotto della ricorrente non è stato mai imposto un
vincolo formale di inedificabilità, nè nei confronti della
precedente proprietaria e dante causa (Soc. Aventino) è
mai intervenuta alcuna procedura, che siffatto o analogo
vincolo reale potesse comunque configurare.
La ricorrente ha individuato e censurato nei termini
suesposti il vizio fondamentale del provvedimento impu
gnato con il motivo aggiunto notificato il 21 novembre
1959, con cui denuncia, appunto, tra l'altro, eccesso di
potere per sviamento, in quanto il Comune, nel negarle
la licenza edilizia, nonostante la regolarità del progetto
per quanto attiene alla proporzione tra superficie del
lotto e quella da occupare con la costruzione, avrebbe in de
finitiva inteso « punire la sua dante causa Società Aventino
per l'inadempienza incorsa nella edificazione di altri lotti ».
Il Comune eccepisce però l'inammissibilità di tale motivo,
in quanto proposto tardivamente, non essendo desunto
da documenti acquisiti agli atti di causa successivamente
alla proposizione del gravame. Ad avviso del Collegio, l'eccezione non è fondata e co
munque è ininfluente, in quanto la censura formalmente
proposta con motivo aggiunto è ravvisabile nell'ambito
dei motivi 3 e 4 del ricorso principale, con i quali la ricor
rente si duole, denunciando eccesso di potere per travisa
msnto dei fatti, sviamento e difetto di motivazione, nonché
violazione di legge, che il Comune le abbia negato la licenza
edilizia, benché essa non abbia eseguito nessun'altra costru
zione sul lotto di terreno in esame, ed abbia rispettato,
nel progetto, la proporzione tra la superficie del lotto e
quella da coprire con la costruzione.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 16 gennaio 1962, n. 49 ; Pres. C.
Bozzi P., Est. Ubciuoli ; Paparella (Avv. Conti) c.
Ministero della giustizia (Avv. dello Stato Carbone).
Ordinamento giudiziario — Richiesta di secondo
scrutinio dell'interessato — Dispensa dal ser
vizio per impromovibilità (E. d. 30 gennaio 1941
n. 12, ordinamento giudiziario, art. 171).
La dispensa dal servizio è legittima anche se il magistrato,
già dichiarato impromovibile, sia chiamato a partecipare a nuovo scrutinio in base a sua domanda, anziché di
ufficio. (1)
La Sezione, eoe. — Risulta dagli atti processuali che, con istanza in data 4 giugno 1955, l'avv. Paparella chiese
di partecipare allo scrutinio a turno di anzianità per la
promozione a magistrato di corte di appello, indetto con
avvertenza pubblicata nel Bollettino ufficiale del Mini
stero della giustizia n. 8 del 30 aprile 1955.
La terza Sezione del Consiglio superiore della magistra
tura, nell'adunanza del 24 febbraio 1956, lo dichiarò
impromovibile ; ed il Consiglio superiore della magistra tura a Sezioni unite, nella riunione del 5 marzo 1957, re
spinse il ricorso prodotto dal Paparella avverso la suddetta
determinazione.
Con successiva avvertenza, pubblicata nel Bollettino
ufficiale n. 23 del 15 dicembre 1958, venne indetto un altro
scrutinio per la promozione a magistrato di corte d'appello, al quale, con istanza in data 26 gennaio 1959, il Paparella chiese di partecipare.
Nell'adunanza del 9 luglio 1959, la terza Sezione del
Consiglio superiore della magistratura dichiarò il Paparella non promovibile ed il Consiglio superiore della magistra
tura, nella seduta del 17 dicembre 1959, respinse il ricorso
presentato dall'interessato a norma dell'art. 13 legge n. 195 del 1958, confermando la deliberazione impugnata. In una successiva seduta del 26 febbraio 1960, in seguito ad esplicita richiesta del Ministro della giustizia deliberò
poi la dispensa del Paparella dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 dell'ordinamento giudiziario,dispensa che
fu poi disposta con il decreto presidenziale ora impugnato. Il ricorrente sostiene che l'anzidetto provvedimento
concreti un'aperta violazione dell'art. 171 dell'ordina
mento giudiziario, in quanto : a) egli non fu chiamato
d'ufficio a partecipare allo scrutinio indetto nel 1958 ;
b) essendo stato dichiarato non promovibile una prima volta
il 15 marzo 1957 ed avendo chiesto di partecipare al se
condo scrutinio con istanza presentata il 26 gennaio 1959,
egli sarebbe stato sottoposto al nuovo scrutinio prima che
fossero decorsi due anni dalla prima dichiarazione di non
promovibilità a magistrato di corte di appello. A prescindere da ogni altro rilievo, circa la contrad
dittorietà riscontrabile fra le due anzidette proposizioni, si osserva che l'art. 171 dell'ordinamento giudiziario pre scrive che il magistrato non ritenuto promovibile debba
(1) Non constano precedenti.
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PARTE TERZA
essere sottoposto a nuovo scrutinio dopo due anni : se
neppure nel nuovo scrutinio sia dichiarato promovibile, viene senz'altro dispensato dal servizio.
Orbene, risulta dal fascicolo processuale clie, con lettera
del 10 giugno 1959, il Ministro della giustizia invitò il Pre
sidente del Consiglio superiore della magistratura a sotto
porre a nuovo scrutinio, ai sensi e per gli effetti del citato
art. 171, i magistrati Kizzi, Gentile e Curcio, die erano stati
dichiarati impromovibili nelle sedute delle Sezioni unite
di quel Consesso del 5, 13, e 16 marzo 1957, avvertendo
che non erano « compresi nella richiesta i giudici Contino,
Paparella ed Aragnetti, per avere, gli stessi, chiesto di par
tecipare allo scrutinio indetto con l'avvertenza pubbli cata nel Bollettino ufficiale n. 23 del 1958 ».
Il Paparella, quindi, non è stato inserito d'ufficio nella
lista degli scrutinandi, per la semplice ragione che aveva
chiesto direttamente di partecipare allo scrutinio.
In una siffatta situazione, non può ammettersi una cen
sura sull'operato della Amministrazione, che si è limitata
a trarre le logiche conseguenze dall'atto, richiesta di am
missione allo scrutinio, che il ricorrente, volontariamente
e scientemente, ha posto in essere.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 16 dicembre 1961, n. 759 ; Pres.
G-allo P., Est. Laschena ; Soc. per az. Esso Standard
italiana (Avv. Alt.orio) c. Finanze (Avv. dello Stato
Agro), Comune di Genova (Avv. Grasso, Romanelli), Soc. per az. Mobil oil italiana (Avv. Regard) e Soc.
per az. A.g.i.p. (Avv. Sorrentino), Soc. per az. Pur
fina italiana (Avv. Zamboni, Poggi) c. Comune di
Genova (Avv. Grasso, Romanelli) e Finanze (Avv. dello Stato Agro) ; Soc. per az. Esso Standard ita
liana (Avv. Allorio, Carboni) c. Finanze e Comune di Genova.
Giustizia amministrativa — Ricorso al Consiglio ili Stato — Notificazione all'autorità emanante —
Necessità — Fattispecie (R. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u. leggi sul Consiglio di Stato, art. 36 ; 1. 25
marzo 1958 n. 260, modificazioni alle norme sulla rap
presentanza dello Stato in giudizio, art. 1). Giustizia amministrativa — Interesse autonomo —
Intervento « i d adiuvandum » — Inammissibilità. Ricorso al Capo dello Stato — Ricorso straordinario
proposto dopo la scadenza del termine per il
ricorso giurisdizionale — Riunione con il ricorso
giurisdizionale — Inammissibilità (R. d. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 34).
Tasse e imposte in genere — Interessi legittimi e diritti soggettivi — Doppia tutela — Ammissibilità.
Competenza e giurisdizione in materia civile —
Eccezione di illegittimità costituzionale — Rile vanza ai lini della determinazione della giuris dizione — Estremi.
Tasse, imposte e sovrimposte comunali — Delibe razione della Commissione centrale per la finanza locale — Impugnativa — Termine — Decorrenza.
Tasse e imposte in genere — Azione giudiziaria —
Iscrizione a ruolo del tributo — Presupposto necessario (L. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, aboli zione del contenzioso amministrativo, art. 6).
Pur dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1958 n. 260, il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve essere 'personalmente notificato all'autorità che ha emanato l'atto ; tuttavia il ricorso notificato presso l'Avvo catura dello Stato all'autorità che ha emanato l'atto impu gnato può considerarsi valido mezzo per costituire il
giudizio (nella specie, il ricorso di annullamento di atti della Commissione centrale della finanza locale era stato
notificato al Ministro delle finanze presso VAvvocatura
generale dello Stato). (1) È inammissibile avanti al Consiglio di Stato l'intervento
di chi sia titolare di un interesse identico a quello del
ricorrente principale. (2)
Proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato dopo la
scadenza del termine per l'impugnativa del provvedimento avanti il Consiglio di Stato, gli altri interessati non
possono opporsi alla trattazione del ricorso stesso e chie
derne la devoluzione in sede giurisdizionale. (3) Ove la pubblica Amministrazione abbia il potere di istituire
discrezionalmente un tributo, con l'osservanza di un
procedimento, le cui condizioni di legittimità sono deter
minate dalla stessa legge, la tutela, avanti al giudice
amministrativo, degli interessi legittimi nascenti a favore di speciali categorie di persone, cui si riferisce l'atto
istitutivo o autonzzativo del tributo, non è assorbita dalla
tutela avanti al giudice ordinario, dei diritti soggettivi nascenti dall'atto di accertamento individuale. (4)
L'eccezione di illegittimità costituzionale, se non manifesta mente infondata, è rilevante ai fini della determinazione
della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice ammi
nistrativo, soltanto quando, dal suo eventuale accoglimento e dalla conseguente dichiarazione di illegittimità costitu
zionale, non residui nessun potere discrezionale della
pubblica Amministrazione, limitativo della posizione sog
gettiva del privato. (5) Il termine per l'impugnazione della deliberazione della Com
missione centrale per la finanza locale, che autorizza un
comune all'imposizione di sup econtribuzioni, decorre, non
(1) V., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 1961, n. 471 e Sez. IV 27 luglio 1961, n. 414, Foro it., 1961, III, 177, con nota di richiami.
Per riferimenti, sui poteri della Commissione centrale per la finanza locale, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 1951, n. 656, 1952, III, 147 ; Trib. Livorno 19 luglio 1958, id., 1968, I, 1890.
In dottrina, cfr. Mazzitelli, Riordinamento della finanza locale. Sovrimposte e supercontribuzioni fondiarie, in Ammin. it., 1960, 771.
(2) Da ultimo : Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 1961, n. 765, Foro it., Rep. 1961, voce Giustizia amm., n. 366 ; Sez. IV 8 febbraio 1961, n. 93, ibid., n. 362 ; Sez. V 22 aprile 1960, n. 284, id., Rep. 1960, voce cit., n. 458. Sugli estremi per l'ammissibilità dell'intervento, v. Sez. V 6 aprile 1957, n. 185, id., 1957, III, 155 e per l'intervento ad adiuvandum nei confronti della pubblica Amministrazione, Sez. V 9 gennaio 1960, n. 8, id., 1960, III, 29.
In dottrina : cfr. Zago, Interesse e intervento « ad adiuvandum » nel processo amministrativo, in Ammin. it., 1960, 305, 397, e 511.
(3) La decisione del Cons, giust. amm. sic. 4 agosto 1949
(Foro it., Rep. 1949, voce Sicilia, n. 147) — ricordata nel testo — ha ritenuto che il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pro posto da uno degli interessati, contro il medesimo provvedimento che ha formato oggetto, da parte di altro interessato, di impugna tiva giurisdizionale al Consiglio di giustizia amministrativa, va riunito con questo, e deciso in sede giurisdizionale dal Consiglio di giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 34 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054.
Sui limiti d'ammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento, con il quale il Capo dello Stato ha provveduto sul ricorso straordinario, v. Cons. Stato, Ad. plen., 24 maggio 1961, n. 12, retro, 139, con nota di richiami.
(4) Vedi le decisioni (ricordate nel testo) : Cons. Stato, Ad. plen., 17 dicembre 1951, n. 10, Foro it., 1952, III, 248; Sez. V 15 marzo 1952, n. 449, id., Rep. 1952, voce Tassa sul consumo, n. 99 ; 19 giugno 1953, n. 383, id., 1954, III, 261 ; Cass. 16 ottobre 1954, n. 3753, id., 1955, I, 493. V. pure : Cass. 31 gen naio 1958, n. 282, id., 1958, I, 1109.
(5) Nel senso che l'eccezione di incostituzionalità della legge deve essere esaminata dal giudice nei limiti in cui è rilevante per la decisione sull'atto amministrativo impugnato : Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 1960, n. 337, Foro it., Rep. 1960, voce Competenza civ., n. 256 ; e nel senso specifico che le eccezioni di illegittimità costituzionale, se non manifestamente infondate, possono avere rilevanza anche nel giudizio sulla giurisdizione, allorché la loro soluzione nell'uno o nell'altro senso valga a qualificare o individuare diversamente la posizione soggettiva fatta valere (dedotta) in giudizio : Cass. 17 maggio 1958, n. 1603, id., 1958, I, 1108.
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