sezione IV; decisione 19 aprile 1995, n. 264; Pres. Anelli, Est. Numerico; Min. finanze eComando di zona per l'Emilia Romagna della guardia di finanza (Avv. dello Stato Di Martino) c.Gianantoni. Annulla Tar Emilia Romagna, sez. II, 19 novembre 1994, n. 527Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 11 (NOVEMBRE 1995), pp. 539/540-545/546Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190436 .
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PARTE TERZA
rispetto alle esigenze di tutela di un bene giuridico già indivi
duato, e che tale tutela non deve necessariamente essere di tipo
giurisdizionale, essendo sufficiente invece una tutela meramente
giustiziale e anche solo procedimentale, in quanto si tratta di
un interesse amministrativamente protetto anche attraverso la
funzione partecipativa alle scelte dell'amministrazione, propria della nuova disciplina del procedimento, si deve concludere che
la situazione soggettiva legittimante all'accesso va individuata
proprio nell'interesse amministrativamente protetto prima spe cificato e nei limiti in cui la situazione rappresentata con la
domanda di accesso consenta, in concreto, la tutela alla quale il richiedente dichiara di tendere nella motivazione della richiesta.
Se, come è stato, al riguardo, chiarito, il diritto di accesso
si configura come un diritto all'informazione qualificata, non
riconosciuto, peraltro, in via generale a tutti i cittadini, ma sol
tanto in relazione ad una specifica legittimazione, individuata
appunto nella titolarità di un interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, non potendosi esso atteggiare come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di con
trollo generalizzato sull'amministrazione, e, come pure è stato
precisato, il presupposto dell'accesso ai documenti dell'ammini
strazione è costituito dalla sussistenza di una situazione giuridi camente rilevante, in ragione della quale e per la cui tutela det
to istituto viene azionato, si deve conseguentemente concludere che il medesimo non può essere azionato rispetto a situazioni
ormai divenute definitive ed inoppugnabili e sulle quali l'inter
vento del richiedente non può svolgere alcuna funzione neppure in via partecipativa.
Tale è il caso dell'appellante, la quale, senza peraltro spiega re sufficientemente le ragioni della richiesta, ha azionato il di ritto di accesso per conoscere, oltre agli atti contenuti nel suo
fascicolo personale (ricevendo sul punto risposta affermativa co
me si ricava dalla nota del direttore del conservatorio di musica
«Nicolò Piccinni» di Bari n. 11681 del 18 giugno 1993), le gra duatorie dei documenti (inclusi quelli soprannumerari) per l'in
segnamento di teoria musicale, solfeggio e dettato musicale, re lative agli anni 1983-1984 e seguenti, in forza delle quali era
stata collocata in posizione di soprannumerarietà fino al 1986.
Se, come la stessa appellante ha ritenuto di precisare, il ricor
so straordinario a suo tempo proposto ha avuto per oggetto solo la legittimità della diversa utilizzazione e non della colloca
zione in soprannumero, non si vede come, a distanza di otto
anni, possa essere valutata la legittimità di provvedimenti ormai
divenuti incontestabili per mancata tempestiva impugnazione e
a quali fini, se non di mera curiosità, possa essere diretta la
domanda di accesso.
Le considerazioni che precedono, comportando l'infondatez
za del ricorso di primo grado per una ragione ben più sostan
ziale, consentono di prescindere dalla questione circa la natura
confermativa o meno della seconda nota di rigetto dell'istanza.
I
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 19 aprile 1995, n. 264; Pres. Anelli, Est. Numerico; Min. finanze e Coman
do di zona per l'Emilia Romagna della guardia di finanza
(Avv. dello Stato Di Martino) c. Gianantoni. Annulla Tar Emilia Romagna, sez. II, 19 novembre 1994, n. 527.
Atto amministrativo — Documenti — Domanda di accesso ad
atto inerente a procedimento tributario «in itinere» — Dinie
go — Legittimità (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 51 ; 1. 7 ago sto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini
strativi, art. 13, 24, 25).
L'autorizzazione — rilasciata dal comando di zona della guar dia di finanza ai sensi dell'art. 51 d.p.r. 26 ottobre 1972 n.
Il Foro Italiano — 1995.
633 — ad effettuare verifiche bancarie nei confronti di un
contribuente costituisce atto preparatorio del procedimento tributario; non spetta, pertanto, il diritto del contribuente ad
accedere a tale atto qualora il giudice di prime cure abbia
affermato l'inaccessibilità degli atti preparatori dei procedi menti tributari e la relativa statuizione non sia stata investita da censura innanzi al Consiglio di Stato. (1)
II
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 6 marzo 1995, n. 158; Pres. Paleologo, Est. Baccarini; Min. finanze (Avv. dello Stato Cingolo) c. Sabato. Conferma Tar Puglia, sez.
I, 22 ottobre Ì994, n. 1143.
Atto amministrativo — Documenti — Domanda di accesso ad
atti preparatori dell'avviso di accertamento — Diniego — Il
legittimità (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 22, 25).
Il diritto di accesso agli atti e ai documenti richiamati in un
avviso di accertamento in rettifica emanato dall'ufficio del
registro e relativo all'acquisto di un immobile non è escluso
né dal fatto che il giudice tributario disponga di poteri istrut
tori, né dal fatto che il contribuente non abbia l'onere di cen surare gli atti preparatori dell'avviso di accertamento. (2)
III
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione II; sentenza 9 maggio 1995, n. 819; Pres. Ele
fante, Est. Buonvino; Fuccillo (Avv. Zaza D'Aulisio) c. Min.
finanze, IX Legione guardia di finanza e Comando compa
gnia guardia di finanza di Formia (Avv. dello Stato Lancla).
Atto amministrativo — Documenti — Domanda di accesso ad
atti inerenti a procedimento tributario — Diniego — Illegitti mità (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi, art. 32; 1. 7 agosto 1990 n. 241, art. 13, 24, 25).
L'art. 24, 6° comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, che esclude l'ac
cesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei «prov vedimenti'» di cui all'art. 13 della stessa legge, è applicabile unicamente ai provvedimenti inclusi nel 1° comma del mede
simo art. 13 (ossia, agli atti normativi, amministrativi genera li, di pianificazione e di programmazione), atteso che la me
desima disposizione non contiene alcun cenno ai «provvedi menti tributari» (nella specie, il giudice amministrativo ha
riconosciuto illegittimo il diniego opposto alla domanda di accesso ai documenti in base ai quali era stata operata una
verifica bancaria da parte della guardia di finanza). (3)
(1-3) I. - Le decisioni in epigrafe affrontano sotto diversi profili la
problematica del diritto di accesso del contribuente (ex art. 25 1. 7 ago sto 1990 n. 241) nei confronti degli atti del procedimento impositivo. Cons. Stato, sez. IV, 158/95 che conferma Tar Puglia, sez. I, 22 otto bre 1994, n. 1143, Trìb. amm. reg., 1994, I, 4590, ribadisce — con riferimento all'esercizio di tale diritto in relazione agli atti richiamati in un avviso di accertamento — principi ormai consolidati in tema di interesse all'accesso di atti amministrativi suscettibili di essere acquisiti nel corso del procedimento giurisdizionale attivato nei confronti del prov vedimento con cui l'amministrazione conclude il procedimento ed inci de sulle situazioni giuridiche soggettive del privato, nonché in ordine all'esistenza di un autonomo diritto soggettivo all'accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 1. 241/90 (v., in tal senso, Cons. Stato, sez.
IV, 13 gennaio 1995, n. 5, Foro it., 1995, III, 386, con nota di richia
mi, cui adde, con specifico riferimento ai principi testé indicati, Cons.
Stato, sez. IV, 20 febbraio 1995, n. 108, Cons. Stato, 1995, I, 187; sez. VI 5 gennaio 1995, n. 4, ibid., 63; sez. IV 15 ottobre 1994, n.
811, Foro it., Rep. 1994, voce Atto amministrativo, n. 244; 20 settem bre 1994, n. 728, ibid., n. 182; sez. VI 10 agosto 1994, n. 1299, ibid., n. 246; sez. IV 30 luglio 1994, n. 650, id., 1994, III, 457 (in motivazio
ne), sez. VI 19 luglio 1994, n. 1243, id., Rep. 1994, voce cit., n. 195; 20 giugno 1994, n. 1015, id., 1994, III, 466; sez. IV 7 marzo 1994, n. 216, ibid., 457 (in motivazione); 18 febbraio 1994, n. 148, id., Rep. 1994, voce cit., n. 180; sez. V 8 febbraio 1994, n. 78, id., 1994, III, 363, con nota di richiami; sez. IV 11 gennaio 1994, n. 21, id., Rep. 1994, voce cit., n. 185; 26 novembre 1993, n. 1036, id., Rep. 1993,
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
I
Diritto. — Si tratta di un ricorso di accesso che, attraverso
l'appello dell'amministrazione finanziaria contro la sfavorevole
sentenza del Tar per l'Emilia Romagna in epigrafe, pone la que stione dell'accessibilità, in corso di procedimento tributario, al l'autorizzazione emessa da un comando di zona della guardia di finanza per l'esecuzione di indagini bancarie a carico di un
contribuente (nel caso, l'ing. Giovanni Gianantoni, vincitore in
prime cure e non costituito in appello). '
Giova premettere che il Tar non ha in alcun modo affrontato
(ed anzi ha perfino trascurato di riportarla nella parte in fatto) la prima prospettazione di censura proposta dal Gianantoni, cosi
riassumibile. L'art. 24, ultimo comma, 1. 7 agosto 1991 n. 241 reca due
regole: — che i soggetti pubblici indicati nell'art. 23 possono differi
re l'accesso se la conoscenza della documentazione sia capace di pregiudicare l'azione amministrativa;
— che non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel cor
so della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo
diverse disposizioni di legge. L'amministrazione non ha interposto l'ostacolo segnato nella
prima regola, anche perché è rimasta sostanzialmente silenziosa
voce cit., n. 194; Trib. sup. acque 23 novembre 1994, n. 65, id., Rep.
1994, voce cit., n. 243; Tar Lazio, sez. I, 1° marzo 1995, n. 378, Trib. amm. reg., 1995, I, 1444; Tar Sicilia 21 febbraio 1995, n. 136, ibid.,
1997; Tar Lombardia 1° febbraio 1995, n. 123, ibid., 1611; Tar Lazio, sez. Ili, 17 dicembre 1994, n. 2136, ibid., 79; Tar Toscana, sez. Ili, 10 novembre 1994, n. 369, ibid., 229; Tar Sardegna 21 ottobre 1994, n. 1903, id., 1994, I, 4724; Tar Lombardia, sez. IH, 12 maggio 1994, n. 277, ibid., 2468; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 30 aprile 1994, n. 257, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 184; Tar Abruzzo 23 marzo 1994, n. 141, Trib. amm. reg., 1994, I, 2071; Tar Lazio, sez. Ili, 21 dicembre
1993, n. 2094; ibid., 82; 8 luglio 1993, n. 1301, id., 1993, I, 2972;
contra, Tar Lazio, sez. I, 19 dicembre 1994, n. 1975, id., 1995, I, 28; 6 luglio 1994, n. 1078, Foro it., 1995, III, 388; sez. Ili 10 giugno 1994, n. 1286, id., Rep. 1994, voce cit., n. 247; sez. I 15 marzo 1994, n.
398, Trib. amm. reg., 1994, I, 1308; 11 febbraio 1994, n. 236, ibid.,
976; Tar Lombardia, sez. Ili, 13 ottobre 1993, n. 569, id., 1993, I, 4492; Tar Lombardia, sez. Ili, 21 settembre 1993, n. 564, ibid., 4025; Tar Toscana, sez. Il, 16 giugno 1993, n. 252, Foro it., Rep. 1993, voce
cit., n. 243; Tar Lazio, sez. I, 30 novembre 1992, n. 1555, Trib. amm.
reg., 1992, I, 4655; v., inoltre, Tar Lazio, sez. I, 29 luglio 1994, n.
1200, id., 1994, I, 2967, secondo cui l'azione attivata ai sensi dell'art.
25 1. 241/90 contestualmente con l'azione che promuove l'ordinario giu dizio di legittimità può essere interpretata quale richiesta istruttoria di retta all'acquisizione nel detto giudizio dei documenti ritenuti necessari
dalla parte ricorrente). In argomento, v. pure Cons. Stato, comm. spec., 14 luglio 1994,
n. 2244/94, Cons. Stato, 1995, I, 469, secondo cui i candidati delle
prove del corso-concorso per il reclutamento del personale dei ministeri
hanno diritto di accesso agli elaborati degli altri candidati anche se non
abbiano superato le prove stesse, a condizione che essi abbiano un inte resse giuridico all'accesso, ancorché esso non assurga alla dignità del
l'interesse legittimo. II. - Cons. Stato, sez. IV, 264/95 (che riforma Tar Emilia Romagna,
sez. II, 19 novembre 1994, n. 527, Fisco, 1995, 869) si pronuncia —
in una diversa vicenda relativa ad un procedimento impositivo non an
cora conclusosi con l'emanazione di un avviso di rettifica o di un prov vedimento sanzionatorio — sul limitato problema della qualificazione (alla stregua di atto preparatorio del procedimento amministrativo) del
l'autorizzazione alla verifica bancaria disposta dalla guardia di finanza
ai sensi dell'art. 51 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le modifiche
apportate con 1. 30 dicembre 1991 n. 413. La conclusione cui tale deci
sione perviene si risolve — a causa della formazione del giudicato sul
punto della sentenza di primo grado che aveva escluso l'accessibilità
agli atti preparatori del procedimento impositivo — nel sostanziale di
niego di tale diritto nella vicenda per cui era causa.
In dottrina, si esprime in senso conforme a tale decisione S. Capolu
po, Accertamento: accesso agli atti autorizzatori e competenza del Tar,
in Fisco, 1995, 785 (il quale rileva, fra l'altro, che l'autorizzazione ad
effettuare indagini bancarie non incide direttamente su posizioni sog
gettive oggetto di autonoma e immediata tutela giurisdizionale: la lesio
ne dei diritti soggettivi del contribuente non può scaturire dall'accesso ai conti bancari ma, eventualmente, in un momento successivo qualora le relative risultanze dovessero essere probatorie di evasione fiscale ed
utilizzate come elementi di prova dall'ufficio in sede di ricostruzione
della capacità contributiva dandone contezza nell'atto impositivo); con
tra, E. Grassi, Diritto di accesso ai documenti amministrativi e mezzi
di tutela giurisdizionale nei confronti degli atti del procedimento tribu
11 Foro Italiano — 1995.
(tranne l'avvertimento di aver proposto un quesito all'autorità
centrale). Nella specie, non varrebbe neppure l'altro limite, perché nel
l'art. 13 gli unici provvedimenti menzionati sono gli «atti nor
mativi, amministrativi generali, di pianificazione e di program mazione», mentre la materia tributaria viene identificata sola
mente con i «procedimenti tributari» e con il rinvio alla
normativa di campo. L'omissione di ogni statuizione giurisdizionale sul tema for
male come sopra esposto e l'accoglimento del gravame sul filo
dell'altra più complessa argomentazione, su cui si tornerà subi
to appresso, unitamente all'assenza dell'intimato originario vin
citore in questa sede (che si è evidentemente accontentato della
soluzione ottenuta), esime il collegio dall'affrontare la questio
ne, nel senso che, come si vedrà, resta implicitamente certo il
dato di partenza su cui si è impostata la sentenza: vale a dire
che anche gli atti preparatori dei procedimenti tributari restano
sottratti all'accesso — evidentemente soltanto finché duri il pro cedimento di accertamento, come ammette l'avvocatura genera
le — per il combinato disposto degli art. 24 e 13 1. n. 241.
Senonché, il Tar ha accettato l'assunto — in sostanza subordi
nato — del Gianantoni, secondo cui l'autorizzazione in parola
non sarebbe un atto preparatorio, ma un vero e proprio prov
vedimento, come tale immediatamente conoscibile:
tario, ibid., 869 (il quale osserva che se l'acquisizione delle notizie ban
carie, consentita dalla legislazione tributaria all'amministrazione finan
ziaria, rientra nel procedimento tributario per il nesso di strumentalità
diretta con l'atto di accertamento, altrettanto non si può affermare per l'autorizzazione all'esercizio del relativo potere, che, né concorre a far
venire in vita l'atto di accertamento, né appare privo di autonomia fun
zionale; l'una e l'altra assenza di condizioni escludono, infatti, la stru
mentalità del provvedimento, non fosse altro, d'altra parte, che per
provenire, il provvedimento stesso, da organo non partecipe del proce dimento di accertamento; di tale a., v. anche Ancora in tema di accesso
ai documenti amministrativi e dei mezzi di tutela giurisdizionale nei
confronti degli atti del procedimento tributario, ibid., 9109). In argomento, v. pure R. Fanelli, Quando è legittimo l'accesso al
l'autorizzazione a indagini bancarie, in Corriere trib., 1995, 1690 (ad avviso del quale la decisione 264/94 del Consiglio di Stato, affermando
la non autonoma impugnabilità delle autorizzazioni per la richiesta dei conti correnti bancari e l'inapplicabilità del diritto di accesso (fino all'e
missione del provvedimento che conclude il procedimento tributario)
conferma, in via di principio, la prevalente giurisprudenza, ma lascia
aperto un interrogativo: con quali mezzi il contribuente possa difender
si di fronte ad atti di indagine illegittimi (o ritenuti tali) e che possono ledere i propri interessi, anche al di fuori dell'accertamento fiscale stret
tamente inteso). III. - La decisione che affronta ex professo la controversa questione
dell'accessibilità degli atti del procedimento impositivo non giunto a
conclusione è invece Tar Lazio, sez. II, 819/95, per la quale non sussi
stono preclusioni normative al pieno esercizio di tale diritto anche con
riferimento agli atti preparatori di questo procedimento. In dottrina, in senso adesivo a tale decisione, v. A. Voglino, L'inci
denza della I. 7 agosto 1990 n. 241 sui procedimenti tributari di accerta
mento, in Bollettino trib., 1995, 889 ss., spec. 899 ss.
IV. - Sotto diverso profilo, v. Tar Lazio, sez. II, 12 luglio 1994, n. 791, Trib. amm. reg., 1994, I, 2990, per il quale l'amministrazione
della guardia di finanza — non avendo ancora un proprio regolamento col quale individuare le categorie di documenti da essa formati o nella
sua disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui all'art. 24, 2° comma, 1. 241/90 — può opporre il diniego all'accesso esclusiva mente con le modalità stabilite nell'art. 13 d.p.r. 27 giugno 1992 n.
352, ossia solo con provvedimento emanato dal ministro delle finanze
e non anche da altri soggetti o uffici.
V. - In ordine alla configurabilità in capo al contribuente di situazio
ni giuridiche soggettive aventi ad oggetto la riservatezza delle operazio ni bancarie, v. Corte cost. 18 febbraio 1992, n. 51, Foro it., 1992,
I, 1038, con nota di G. Amoroso, ad avviso della quale non contrasta no con il dettato costituzionale le disposizioni che riconoscono agli uffi
ci finanziari ed alla guardia di finanza di penetrare il c.d. segreto bancario.
Sulla tematica del segreto bancario e sulla sua rilevanza nel procedi mento di verifica tributaria, v. D'Amati, Segreto bancario: potere di
controllo, prova, e presunzioni, in Corriere trib., 1995, inserto n. 10.
In argomento v. anche S. Stufano, Quando è legittima la procedura di utilizzo di dati bancari ai fini fiscali, ibid., 1519.
VI. - Sulla possibilità di ricorrere al giudice amministrativo al fine
di paralizzare l'indagine bancaria, v. Tar Veneto, sez. I, 13 dicembre
1988, n. 1010, Foro it., 1990, III, 207; più in generale, sugli spazi di
intervento del giudice amministrativo a tutela di situazioni soggettive vantate dai contribuenti, v. la nota a Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio
1993, n. 720, id., 1994, III, 19.
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PARTE TERZA
— perché incidente su un diritto costituzionalmente rilevante
come il segreto bancario; — perché l'esito della verifica sarebbe utilizzabile anche in
altre sedi; — perché la norma sui limiti andrebbe interpretata liberal
mente in presenza di una situazione assai peculiare, in cui, es
senzialmente, accanto al rilievo degli interessi coinvolti, avrebbe
il suo valore il passaggio della competenza autorizzatoria del
presidente della commissione tributaria di primo grado ad auto
rità amministrative e militari del settore.
Le tesi del tribunale non appaiono convincenti nel merito; e si prescinde dalla obiezione in rito dell'avvocatura sulla caren za di interesse a coltivare il ricorso (perché, secondo la pubblica
difesa, il contribuente avrebbe potuto facilmente conseguire la
conoscenza dell'atto attraverso le banche di cui è cliente ed alle
quali è stata data la copia dell'autorizzazione medesima).
Ogni volta che si svolge una verifica, un accesso, un'ispezio
ne, una ricerca, si incide su diritti di iniziativa e di proprietà tutelati costituzionalmente allo stesso titolo del diritto di riser
vatezza bancaria, ma non per questo si pensa che i relativi atti
o le decisioni di effettuarli siano provvedimenti singoli da im
pugnare autonomamente ovvero sfuggenti al limite dell'accesso
sugli atti tributari preparatori. L'autorizzazione in questione appartiene allo stesso genere di
iniziative e si inserisce all'apice di un SMè-procedimento interno, contribuendo a costituire il «monte-verifiche» che poi sfoceran
no, attraverso la statuizione dell'ufficio finanziario amministra
tivo, nel definitivo accertamento tributario, costituente il prov vedimento impugnabile. Solo a questo momento scompare la
limitazione oggettiva all'accesso e il contribuente può ottenere
copia dell'assenso per controllarne la legittimità e sindacare in
via derivativa l'atto di accertamento.
È il legislatore, in sostanza, che ha stabilito, con i due art.
13 e 24, l'impedimento almeno temporaneo all'accesso per atti
vità strumentali tributarie, come rimangono anche l'indagine ban
caria e l'autorizzazione a svolgerla. E proprio nella sentenza della Corte costituzionale 18 feb
braio 1992, n. 51 (Foro it., 1992, I, 1038), citata dai primi giu dici, si osserva, sia pure con riguardo alla legislazione tributaria
previgente in materia, e con riguardo alla repressione anche pe nale dell'evasione, che «l'illimitata trasmissibilità dei dati co
perti da segreto bancario da parte della polizia tributaria a fa vore dell'amministrazione finanziaria si basa al presupposto che
il segreto bancario non può in alcun modo sussistere di fronte
alla (legittima) attività di prevenzione e repressione dei reati»,
rispondendo a requisiti di legalità e di controllo giudiziario. Anche in questa vicenda vi è il rispetto della riserva di legge
e la controllabilità, anche ai fini dell'accesso, dopo la chiusura della procedura fiscale.
D'altro canto, la derogabilità al segreto funziona soltanto per
gli uffici finanziari e per condurre allo scopo dell'accertamento,
coperto dal principio, anch'esso costituzionalmente garantito (art. 53 Cost.), del dovere di concorrere alle spese pubbliche secondo
la propria — reale — capacità contributiva. L'obbligo di segre to non viene meno, invece, né per le banche, né per gli stessi
funzionari ed operatori tributari a fini diversi da quelli di istituto.
È anche vera l'altra oservazione della pubblica amministra
zione appellante. Fermo che la verifica bancaria e l'autorizzazione che la rende
possibile sono unicamente finalizzate ad un approfondimento delle ricerche antievasive,_ questa funzione strumentale non si
perde per effetto della possibilità di usare dei dati raccolti pure in sede penale, in quanto, comunque, nel relativo processo, vanno
rispettate le regole di garanzia che gli appartengono. Si aggiun
ge che il giudice penale potrebbe sempre richiedere le medesime
ricerche, sicché la garanzia per l'interessato, almeno ai fini del l'osservazione qui in esame, si trova nel funzionamento del giu dizio penale, appunto, e non certo nella conoscenza dell'auto
rizzazione.
Infine, a superare la portata del limite oggettivo all'accesso
sancito dal legislatore per gli atti sottesi all'accertamento tribu
tario sembra chiaramente insufficiente la riflessione sullo spo stamento della competenza autorizzatoria dal giudice tributario
al comando di zona di guardia di finanza.
A parte l'elevatezza delle autorità abilitate a legittimare le
verifiche (ed a sancire le garanzie connesse), sta di fatto che
il carattere strumentale, entro il procedimento tributario, si ac
Ii Foro Italiano — 1995.
centua con tale trasferimento, confermandosi, peraltro, la pos sibilità di difesa contro l'accertamento conclusivo attraverso una
più agevole demolizione dell'atto procedimentale nella sede giu diziaria propria, ove affetto da vizi propri.
Ne risulta confermata l'appartenenza al genere degli atti pre
paratori e la conseguente impossibilità di conoscenza immediata. Un'ultima riflessione.
L'amministrazione finanziaria, nel documentare il proprio ap
pello, ha depositato in atti l'autorizzazione e gli atti ad essa
presupposti, sicché una pur minima diligenza processuale avrebbe
consentito all'interessato di conseguire il «bene» perseguito con
l'azione in esame.
Per le considerazioni esposte l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di prime cure, deve essere respinto il ricorso per l'accesso dell'ing. Giovanni Gianantoni.
II
Diritto. — Con i due motivi di appello, che è opportuno esa
minare congiuntamente, l'amministrazione delle finanze censu
ra la sentenza di primo grado, che ha dichiarato il diritto del
ricorrente all'accesso agli atti tributari preparatori dell'avviso
di accertamento emesso nei suoi confronti dall'ufficio del regi stro di Gioia del Colle, deducendo l'inammissibilità della prete sa in quanto diretta ad interferire, in ipotesi, nei poteri istrutto
ri di un giudice — quello tributario — diverso dal giudice am
ministrativo che ha giurisdizione in materia di accesso, ed in
quanto relativa ad una serie di atti — quelli preparatori dell'av
viso di accertamento — ininfluenti per la difesa del contribuen
te, giacché spetta all'amministrazione delle finanze l'onere di
provare la fondatezza della pretesa tributaria.
L'appello è infondato. (Omissis) La ragion d'essere dell'accesso è costituita dal fine di assicu
rare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne
10 svolgimento imparziale (art. 22, 1° comma, cit.): l'attività
amministrativa è trasparente perché soggetta mediante l'acces
so, oltre che all'ordinario sistema dei controlli amministrativi, all'immanente controllo, individuale e sociale, degli amministrati; e la trasparenza ne costituisce una ragione ulteriore di impar zialità.
L'accesso si attua in via amministrativa e con un procedi mento specifico, nel corso del procedimento principale o dopo la sua conclusione. Per il caso di mancata realizzazione sponta
nea, ne è prevista l'attuazione coattiva dinanzi al giudice ammi
nistrativo con un rito speciale abbreviato, come nel caso presente. In tal modo il legislatore, salva la facoltà di differimento,
sottrae alla disponibilità dell'amministrazione il potere di esclu
dere o di limitare discrezionalmente l'accesso con atti puntuali e le attribuisce soltanto il potere vincolato di verificare l'esisten
za di cause ostative o limitative stabilite tassativamente con atti
normativi (art. 24, 4° e 6° comma, 1. n. 241, cit., e 8 d.p.r. n. 352, cit.).
Da un lato, quindi, il richiedente ha una posizione di vantag
gio, che la legge stessa qualifica di diritto soggettivo, delimitata da atti normativi, avente ad oggetto l'accesso ai documenti am
ministrativi; dall'altro l'amministrazione si trova, a parte la fa
coltà di differimento, nella necessità assoluta di esibire i docu
menti richiesti.
Quale che sia la fonte della legittimazione del richiedente, 11 bene tutelato con il diritto di accesso è la conoscenza dei documenti amministrativi in sé considerata.
Ciò non è men vero nei casi in cui lo scopo pratico perseguito dal soggetto è quello dell'utilizzazione del documento in un
giudizio. In tale evenienza l'accesso ai documenti amministrativi è fi
nalizzato concretamente al diritto di difesa: a mettere le parti in posizione di parità processuale in ordine alla conoscenza dei
fatti rilevanti ai fini del giudizio. Se esercitato ante causarti, l'accesso può avere anche esiti di
prevenzione della lite: la conoscenza dei documenti rilevanti,
infatti, o corroborando la legittimità degli atti amministrativi
o comunque ingenerando il convincimento dell'inopportunità del
l'impugnazione, può dissuadere l'amministrato dall'azione giu risdizionale.
Vero è che, ove la lite venga poi effettivamente instaurata, l'interessato potrebbe anche stimolare l'esercizio dei poteri istrut
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
tori del giudice di acquisire i documenti rilevanti ai fini di giu stizia. „
È da osservare, peraltro, che il diritto al documento nei con
fronti dell'amministrazione non va confuso con il diritto alla
prova nell'ambito del processo, né assorbito in esso.
L'interesse sostanziale alla conoscenza, che il legislatore ha
inteso tutelare ex se, nella forma di un diritto garantito da un
rito speciale abbreviato, è, per consistenza obiettiva e per la
connessione con finalità superindividuali, entità diversa dall'in
teresse processuale della parte alla rappresentazione in giudizio dei fatti costitutivi della domanda, subordinato — esso si —
alla duplice valutazione della concludenza e della rilevanza dei
mezzi di prova. Lo scopo pratico perseguito dal richiedente dell'utilizzazione
dei documenti in un giudizio rileva, quindi, ai fini della sua legittimazione all'accesso, ma non determina l'assorbimento del
l'accesso nella disciplina del processo. Una volta accertato che il soggetto inciso dall'attività ammi
nistrativa è legittimato all'accesso, la ragion d'essere di que
st'ultimo, che attiene ad esigenze sostanziali, rende ininfluente
il fatto che la lite sia eventuale o attuale, che la giurisdizione
spetti al giudice dell'accesso o ad altro giudice e che l'acquisi zione dei documenti possa avvenire a seguito di poteri istruttori
del giudice. Per le stesse ragioni, ad un soggetto legittimato non
può rifiutarsi l'accesso per ininfluenza in concreto di documenti
ai fini delle esigenze processuali, in quanto spetta al giudice
del merito sindacare il diritto di difesa tecnica della parte.
Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, né il fatto che il giudice tributario disponga di poteri istruttori,
né il fatto che il contribuente non abbia l'onere di censurare
gli atti preparatori dell'avviso di accertamento possono esclude
re il diritto del ricorrente all'accesso ai documenti amministrati
vi richiesti: l'utilizzazione dei documenti in un processo, infatti,
non costituisce un limite funzionale del diritto all'accesso, né
una causa di assorbimento di esso nella disciplina del processo. Per le suesposte considerazioni, l'appello va respinto.
Ili
Diritto. — 1. - Con il presente ricorso, avanzato ai sensi del
l'art. 25 1. 7 agosto 1990 n. 241, si chiede l'annullamento della
nota 7 febbraio 1995, n. 1883/221, della nona Legione della
guardia di finanza - comando compagnia di Formia, con cui
è stata respinta la richiesta del ricorrente, in data 2 febbraio
1995, di accedere ai documenti in base ai quali è stata effettuata
una verifica fiscale nei confronti del medesimo.
2. - Il ricorso è fondato e va accolto. (Omissis)
3. - Nè appare, nella specie, correttamente invocato, dall'am
ministrazione, l'art. 24, 6° comma, della stessa 1. 241/90, che
esclude l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione
dei provvedimenti di cui all'art. 13 della stessa legge; l'art. 13
ora citato fa riferimento, infatti, al 1° comma, soltanto a prov vedimenti normativi o atti amministrativi generali, di pianifica
zione e di programmazione mentre, al 2° comma, prende in
considerazione soltanto i «procedimenti tributari» (al solo fine,
peraltro, di escluderli dalla disciplina sulla partecipazione al pro cedimento amministrativo di cui al capo terzo della legge, in
cui tale norma, a differenza del successivo art. 24, si colloca)
che sono, sul piano logico e letterale, cosa ben distinta rispetto
ai «provvedimenti» richiamati dall'art. 24, 6° comma, e che — data anche la specialità ed eccezionalità della disciplina dero
gatoria in esame — possono, dunque, riconoscersi solo in quelli di cui al 1° comma del medesimo art. 13, la norma stessa non
facendo, del resto, alcun cenno ai «provvedimenti tributari».
A ciò si aggiunga, ad ogni buon conto, che (come ritenuto
dal Tar Emilia Romagna, sez. II, 18 novembre 1994, n. 1630)
l'autorizzazione alle verifiche bancarie, se pure prevista dall'art.
32 d.p.r. 600/73 in vista dell'adempimento di compiti degli uf fici delle imposte, comporta pur sempre l'acquisizione di atti,
dati ed elementi che, una volta nella disponibilità degli organi
verificatori competenti, ben potrebbero, anche in via di fatto,
essere utilizzati per finalità diverse dal mero accertamento fisca
le; e, del resto, si è spesso ritenuta ammissibile anche l'utilizza
zione della documentazione bancaria come sopra acquisita in
procedimenti diversi da quelli in cui l'acquisizione è stata oper
ta; con la conseguenza che, pure a voler ritenere, in ipotesi,
Il Foro Italiano — 1995.
applicabile la preclusione di cui all'art. 24, 6° comma, anche
al «procedimento tributario», ciò non di meno — mettendo ca
po, l'autorizzazione di cui si tratta, ad un procedimento ricolle
gantesi solo eventualmente e, comunque, in via non automatica
né necessitata, a quello tributario — deve ritenersi assente il
nesso di immediatezza costituente presupposto essenziale ai fini
dell'operatività della limitazione nello stesso art. 24 contenuta.
4. - Quanto, infine, al fatto che, secondo l'amministrazione,
l'istanza sarebbe inammissibile in quanto l'atto formale per cui
si chiede l'accesso sarebbe possibile acquisirlo, a termini di leg
ge, tramite il responsabile dell'istituto bancario interessato, può osservarsi che la banca stessa deve, ai sensi dell'art. 32, 7° com
ma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, invocato dalla resistente,
dare semplicemente notizia, all'interessato, della richiesta ac
quisitiva nei suoi confronti formulata dall'amministrazione fi
nanziaria, ma non è affatto tenuta ad esternare, al medesimo, il contenuto degli atti autorizzativi, propri dell'amministrazio
ne, che a tale richiesta hanno condotto (e che, allo stesso istitu
to bancario, potrebbero essere noti solo nella loro parte dispo
sitiva) né a fargli conoscere il contenuto delle acquisizioni in
concreto operate. Donde l'interesse dell'odierno ricorrente a conoscere gli atti
di cui si tratta e l'infondatezza dell'eccezione in proposito solle
vata dall'amministrazione.
E, del resto, non è neppure dato comprendere — nulla essen
do stato esternato in tal senso — quale interesse alla riservatez
za dell'azione amministrativa possa presiedere al diniego qui im
pugnato, una volta che l'accertamento (concernente operazioni bancarie facenti capo al soggetto interessato dall'indagine fi
nanziaria) operato dall'amministrazione si è, comunque (giusta
l'allegato verbale di contestazione), ormai concluso.
5. - Per i suesposti motivi, essendo stato ritualmente radica
to, nella specie, il procedimento di cui all'art. 25 1. 241/90 e
sussistendo, come si è visto, tutti i contestati presupposti di am
missibilità che presiedono allo stesso, deve accogliersi il ricorso
in esame e, per l'effetto, previo annullamento dell'impugnato
diniego, deve ordinarsi all'amministrazione intimata l'esibizione — nei limiti che si vanno a precisare — dei documenti richiesti
e, precisamente, dell'autorizzazione alle disposte verifiche (e delle
richieste ad esse presupposte) e conseguenti acquisizioni docu
mentali bancarie, relative, peraltro, almeno allo stato, al solo
ricorrente (mentre l'accoglimento stesso non può estendersi, per la tutela del principio della riservatezza del segreto bancario,
nei riguardi delle acquisizioni bancarie, e relativi atti presuppo
sti, concernenti coniuge e figli — tutti maggiorenni — del ricor
rente stesso, mancando, sia nella richiesta formulata alla pub blica amministrazione, sia nel presente ricorso, ogni autorizza
zione specifica o richiesta in tal senso da parte dei medesimi, atta a superare tale preclusione basata sul fondamentale princi
pio di riservatezza personale); ciò non di meno, laddove il ri
corrente produca espressa autorizzazione in tal senso, debita
mente autenticata, da parte dei soggetti anzidetti, il diritto di
accesso dovrà essere esteso anche alle relative acquisizioni bancarie.
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 2 febbraio 1995,
n. 180; Pres. Napolitano, Est. Botto; Società generale su
permercati (Aw. Marini, Gaffuri) c. Comune di Vigevano
(Avv. Ferrari). Annulla Tar Lombardia, sez■ II, 22 aprile
1991, n. 756.
Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Mutamento di
destinazione d'uso — Identica categoria funzionale — Irrile
vanza (L. 28 gennaio 1977 n. 10, norme per l'edificabilità dei suoli, art. 1; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupe
ro e sanatoria delle opere edilizie, art. 15, 26).
È illegittima l'ordinanza di rimessione in pristino per l'ipotesi di varchi praticati nella parete mobile di un supermercato,
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