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Sezione IV; decisione 20 febbraio 1963, n. 79; Pres. C. Bozzi P., Est. Granito; Soc. Philips (Avv....

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Sezione IV; decisione 20 febbraio 1963, n. 79; Pres. C. Bozzi P., Est. Granito; Soc. Philips (Avv. Nappi, Cassola) c. Alto commissariato igiene e sanità (Avv. dello Stato Azzariti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 431/432-433/434 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153032 . Accessed: 28/06/2014 13:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.138 on Sat, 28 Jun 2014 13:43:00 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione IV; decisione 20 febbraio 1963, n. 79; Pres. C. Bozzi P., Est. Granito; Soc. Philips (Avv.Nappi, Cassola) c. Alto commissariato igiene e sanità (Avv. dello Stato Azzariti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 431/432-433/434Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153032 .

Accessed: 28/06/2014 13:43

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431 PARTE TERZA 432

i

Stato (art. 8, uit. comma, decreto pres. 30 giugno 1955

n. 1534), ha, in ogni altro caso, carattere eccezionale ri

spetto a quella del Capo dello Stato (art. 12 legge 25 giugno 1865 n. 2359) e del Ministro per i lavori pubblici (art. 32

r. decreto 8 febbraio 1923 n. 422). In materia di strade essa

e circoscritta alle strade provinciali, comunali o consorzisli, nonche alle vie vicinali soggette ad uso pubblico (art. 10

legge 1865). Nella specie, il tronco stradale progettato dalla Society

Oleificio Veggia e dichiarato di pubblica utilitä, con il

decreto prefettizio impugnato, pur collegando una strada

provinciale (c. d. delle Radici) con una strada comunale

(c. d. del Molino), non rientra in alcune delle categorie sopra indicate. Esso, infatti, come e da to rilevare dagli atti esi biti in giudizio, dovrebbe essere costruito a cura e spese esclusive della predetta Societä, su un suolo da espropriarsi a nome e per conto di essa ; e la sua finalitä principale do

vrebbe essere quella di rendere piu agevole l'accesso al

1'Oleificio Veggia. Pacendo presente die la nuova strada avrebbe, altresi,

migliorato la viabilitä della zona, la Societä resistente aveva

proposto all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia e al Comune di Casalgrande di assumere essi l'iniziativa della costruzione, offrendosi di concorrere nella spesa rela tiva. Senonche nessuna delle due Amministrazioni ritenne di aderire a tale proposta.

L'istanza in data 15 giugno 1960 diretta al Comune di

Casalgrande, con la quale l'Oleificio Veggia si impegnava a concorrere nella spesa necessaria con contributi volontari,

proporzionati al vantaggio cbe l'opera avrebbe ad esso ap portato «e da stabilirsi di comune accordo con rammini strazione comunale, pur restando il manufatto di propriety del Comune », non risulta abbia avuto alcun seguito.

Risposta esplicitamente negativa ebbe a dare, invece, la Provincia di Reggio Emilia, con nota del 21 ottobre

1961, n. 2740, sul riflesso cbe il nuovo tronco di strada non interessa l'Amministrazione provinciale, «essendo la

Reggio-Scandiano-Veggia iscritta fra le strade cbe quanto prima dovranno passare alPA.n.a.s. ». « A titolo di una sia

pur modesta collaborazione », l'Amministrazione della pro vincia dichiarava di assumersi l'onere di sostituire con un

gard-rail 1'attuale parapetto in muratura del manufatto

fiancheggiante la strada provinciale. £ ciliaro, perciõ, cbe la nuova strada non sarä rie co

munale, ne provinciale (sicche fuori luogo e il richiamo

dell'Avvocatura dello Stato al 1° comma, ultima parte, dell'art. 10 legge 1865, cbe riguarda le sole « opere provin ciali »), ma sara una strada privata e di esclusiva proprietä della Societä, per azioni « Oleificio Veggia » : cbe ha, difatti, cbiesto e ottenuto a suo nome la dicbiarazione di pubblica utilitä, dell'opera, e in base a tale dicbiarazione ha poi pro mosso la procedura di esproprio, offrendo direttamente le indennitä da corrispondere ai proprietari dei beni occor renti per la esecuzione dell'opera.

E, d'altra parte, da escludere cbe si tratti di una strada

privata, si, ma soggetta ad uso pubblico : e cioe di una via vicinale. Tali sono le strade costruite, fuori dell'abitato, dai proprietari di piu fondi rustici contigui, quando al l'uso da essi esercitato iure proprietatis, per l'accesso ai loro fondi, si aggiunge un uso, da parte del pubblico, eser citato iure servitutis : uso pubblico ehe risulti basato su un titolo legittimo, e ciofe o sull'usucapione o su una con

venzione intercorsa tra i proprietari e il comune, quale ente che rappresenta la generality degli abitanti e al quale in

combono oneri e responsabilita per la manutenzione e la

vigilanza delle vie vicinali (v. art. 19, 51 a 54 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F; art. 3 e 15 decreto luog. 1° settembre 1918 n. 1446), non essendo sufficiente la destinazione di fatto o la mera tolleranza dei privati proprietari.

Nella specie, la unilaterale dichiarazione della Societä resistente che la costruenda strada, una volta effettuati gli espropri e ultimati i lavori, verrä aperta al pubblico non fo valsa a costituire la servitü di uso pubblico e cioe la desti nazione permanente della futura strada al pubblico tran

sito, non essendo intervenuta a consacrare tale destina zione la volontä del Comune interessato.

Il decreto prefettizio va, pertanto, annullato in acco

glimento del secondo motivo, senza ohe oceorra passare al

l'esame delle altre censure.

Per questi motivi, eco.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 20 febbraio 1963. n. 79 ; Pres. C. Bozzi

P., Est. Geanito ; Soc. Philips (Aw. Kappi, Cassola) c. Alto commissariato igiene e sanitä, (Aw. dello

Stato Azzakiti).

Giustizia amministrativa — Ricorso giurisdizionale — Notiiicazione a controintcressati non indicati

nel provvedimento — Necessitä — Insussistenza.

Saiiitä pulibliea — Registrazione di specialitä medi

cinali — Rifiuto — Incostituzionalita dclla nor

mativa — Questione manifest anionic infondata

(Costituzione della Rppubblica, art. 32, 38. 41 ; legge 1°

maggio 1941 n. 422, modificazioni ed aggiunte ad alouni

articoli del t. u. delle leggi sulla ganitä, art. 6). Atto amministrativo — Motivazione « per rclatio

nem » a parere non motivato — Illeijittimita.

Nou deve essere notificato ai controinteressati il ricorso av

verso un provvedimento che non indichi specificamente ehi possa avere interesse alia sua conservazione. (1)

ii mcmifestamente infondata la questione di legittimitä co

stituzionale dell'art. della legge 1° maggio 1941 n. 422, non

contrastando il potere di negare la registrazione di spe cialitä medicinali nei casi previsti con la libertä di ini

ziativa economica. (2) Til insufficientemente motivato il provvedimento che nega

la registrazione di specialitä medicinali trascrivendo sol

tanto il testo della legge e richiamandosi ad un parere del

Gonsiglio superiore della sanitä, nel quale a sua volta sia

motivato per relationem ad un parere della commissione

consultiva insufficientemente motivato (3).

(1) Nel senso ohe non vi e obbligo di notifica quando i con trointeressati non siano individuabili dal provvedimento, la giurisprudenza & costante: v., da ultimo, Cons. Stato, Ad. gen., 26 novembre 1959, n. 542, Foro it., Rep. 1962, voce Giustizia amministrativa, n. 337 ; Sez. V 7 aprile 1962, n. 287, id., Rep. 1962, voce cit., n. 338 ; Sez. VI 23 marzo 1960, n. 144, id., Rep, 1960, voce cit., n. 341 ; 24 giugno 1959, n. 453, id., Rep. 1959, voce cit., n. 266 ; 6 maggio 1959, n. 300, ibid., n. 267 ; Cons, giust. amm. sic. 29 settembre 1959, n. 509, ibid., n. 265.

(2) Non risultano precedenti in termini. Con sent. 26 gen naio 1957, n. 37 (Foro it., 1957, I, 185, con nota di richiami), la Corte costituzionale dichiarõ infondata la questione d'incosti tuzionalitä dell'art. 14 r. decrsto 29 giugno 1939 n. 1127, su cui il Consiglio di Stato s'indugia, nella parte in cui nega che formrao oggetto di privativa industriale i processi di produzione dei medi camenti.

(3) Subordina la sufficienza della motivazione per relationem di un provvedimento al parere della commissione ministeriale, allaadeguata motivazione di questo, Cass. 7 aprile 1954, n. 1106, Foro it., 1954, I, 1359. Per 1'ammissibilitä. della motivazione per relationem la giurisprudenza ž costante : v. Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 1962, n. 683, id., Rep. 1962, voce Atto ammini strativo, n. 62 ; Sez. V 27 ottobre 1962, n. 825, ibid., n. 63 ; Sez. VI 17 gennaio 1962, n. 2, ibid., n. 68 ; Sez. V 22 novembre 1961, n. 676, id., Rep. 1961, voce cit., n. 66 ; 22 ottobre 1960, n. 707, id., Rep. 1960, voce cit., n. 45 ; Sez. VI 19 ottobre 1960, n. 756, ibid., n. 46 ; Sez. V 18 marzo 1960, n. 159, ibid., n. 46 ; Cons, giust. amm. sic. 23 febbraio 1960, n. 140, ibid., n. 47.

Sulla necessita della motivazione, v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 20 marzo 1963, n. 174. retro, 242. Nel senso che sia suf ficiente il richiamo della formula della legge per la attivitä vin colata, Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 1963, n. 102, retro, 193. Nel senso invece della sufficienza per la motivazione del richiamo alia legge, v. Sez. VI 10 giugno 1963, n. 353, Cons. Stato. 1963, 1, 1040, di cui perõ non ž possibile concoscere la fattispecie essen do data solo la mässima.

Sulla questione —■ di cui nella motivazione della presente, — della mancata indicazione di altri medicinali di uguale composi zione ai fini della negazione della registrazione, v. IV Sez. 20 febbraio 1963, n. 98, ibid., 164.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

La Sezione, ecc. — L'eccezione di inammissibilitä del

ricorso, per mancata notificazione ai controinteressati, deve

essere disattesa per l'assorbente considerazione ehe il de

creto impugnato, pur affermando l'esistenza in commercio

di numerose altre specialitä medicinali, aventi composi zione e efficacia analogue a quella del prodotto di cui la

ricorrente aveva chiesto la registrazione, non eontiene una

speeifica indioazione di tali speciality, ne delle ditte autoriz

zate alla produzione e al commercio di esse ; non consente

ciofe di individuare coloro che, avendo tratto vantaggio dalla negata registrazione del nuovo prodotto, potrebbero avere interesse a resistere al presente grayame.

Nel merito, va preliminarmente esaminata la questione di legittimitä costituzionale dell'art. 162, 2° comma, del

t. u. leggi sanitarie (aggiunto al testo originario dell'art. 4

della legge 1° maggio 1941 n. 422) : e cioõ della norma in

base alia quale e stata negata la registrazione del prodotto

«Agre-Gola ». Assume la ricorrente che tale disposizione, consentendo all'Amministrazione di negare la registrazione di una specialitä medicinale, << quando risultino in commercio

prodotti di analoga composizione, azione e efficacia tera

peutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e

sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel

caso specifico », sarebbe in assoluto contrasto sia con l'art. 41

della Costituzione, il quale proclama la libertä dell'inizia

tiva economica privata e non ammette che questa possa essere limitata se non per « fini sociali », sia con gli art. 32 e

38 della Costituzione, i quali sanciscono il principio cbe alia

tutela della collettivitä e all'assistenza gratuita degli

indigenti e inabili debba provvedere lo Stato, ma non im

ponendo sacrifici a una sola categoria. di cittadini (produt tori di farmaceutici).

L'eccezione e manifestamente infondata. Dai lavori pre

paratori della legge 1° maggio 1941 n. 422, e in particolare dalla Relazione ministerinle al relativo disegno di legge, ri

sulta che la facoltä di rifiutare la registrazione di nuovi pro dotti, quando giä esistano in commercio prodotti analoghi e in numero piu che sufficiente per tutti i bisogni della tera

pia, venne conferita all'Amministrazione alio scopo di

«limitare», per l'avvenire, la serie infinita di prodotti si

milari, che, oltre un determinato numero, non solo pertur bano il giä appesantito mercato nazionale, ma rendono

altresl difficoltoso lo stesso controllo sanitario.

Per intendere l'esatta portata di questi rilievi, occorre

avere presente che, alia data in cui il Governo ebbe a pre sentare alle Camere il suddetto disegno di legge, era da

poco entrata in vigore il decreto legge 29 giugno 1939 n.

1127, il quale, all'art. 14, estendendo un principio giä in

parte sancito dall'art. 16 decreto legge 13 settembre 1934

n. 1602 e che risaliva alia legge sardo-piemontese del 30

agosto 1858 n. 3731, sulle privative industriali, aveva pre scritto che non potessero costituire oggetto di brevetto non

solo i medicament] di qualsiasi genere, ma anche i procedi menti usati per la loro fahbricazione.

Era facile prevedere che, per effetto di tale disposizione e dato il continuo sviluppo dell'industria chimico-farmaceu

tica nazionale, il mercato sarebbe stato presto invaso da

una massa di specialitä medicinali, identiche, similari o

affini, alle quali l'Amministrazione, in virtu delle norme del

vigente t. u. 1934, n. 1265, non avrebbe potuto negare la

registrazione. Ciõ avrebbe comportato, com'e ovvio, una

situazione di grave disagio per le ditte produttrici piü serie ed attrezzate, che, a seguito di lunghe e costose ri

cerche scientifiche, avevano prima realizzato nei loro la

boratori nuovi medicamenti o processi di fabbricazione ;

ma, soprattutto, avrebbe posto rAmministrazione sani

taria in condizioni di non potere esercitare realmente, e

in modo efficace, i prescritti controlli periodici sulla pro duzione e sulla messa in commercio delle innumerevoli spe cialitä registrate.

E chiaro, pertanto, che la limitazione introdotta con

l'art. 4 della legge 1941, n. 422 e stata dettata proprio nel

l'interesse della generalitä dei cittadini, per garantire un

effettivo controllo tecnico-sanitario dei prodotti farmaceu

tici in commercio, e cioe per un fine essenzialmente pubbli cistico e di carattere sociale, non per favorire situazioni

di monopolio : ehe, in nn settore come quello dell'industria

farmaeeutica, non protetto da privative industriali e sog

getto alla disciplina vincolistica dei prezzi sia all'atto della

registrazione del prodotto da parte della Amministrazione

sanitaria, sia successivamente ad opera del C. i. p. (v. IV

Sez. 7 marzo 1962, n. 229, Foro it., 1962, III, 126), ben

difficilmente potrebbero costituirsi o consolidarsi.

Per le considerazioni ora esposte e senz'altro da esclu

dere il preteso contrasto tra la norma in esame e i principi sanciti negli art. 32, 38 e 41 della Costituzione.

Passando all'esame dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene fondata la censura di difetto di motivazione del

provvedimento impugnato. Neile premesse del decreto l'Alto commissario si & limi

tato a traserivere, letteralmente, il testo del 2° comma del

1'art. 162 t. u., senza aggiungere alcuna considerazione ebe

avesse attinenza specifica ai caso concreto.

Nel decreto si dichiara, bensl, ehe & stato «udito il

parere del Consiglio superiore di sanitä », ma anche a voler

ravvisare in tale richiamo una motivazione per rela

tionem, e non giä la mera attestazione dell'avvenuta osser

vanza del precetto legislativo (art. 175 t. u.) ehe impone di

sentire detto parere quando si intenda negare o revocare

la registrazione di una speciality medicinale, sta di fatto

ehe neanche il parere del Consiglio superiore risulta sor

retto da una congrua e adeguata motivazione. Esso, in

fatti, consiste di due sole parole : «parere conforme » :

conforme, cioe, ai precedente « parere sfavorevole alla re

gistrazione del prodotto» espresso dalla «commissione

consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle spe ciality medicinali», anch'esso succintamente motivato me

diante un generico richiamo alle « vigenti disposizioni sui

prodotti vari ».

Il ricorso va accolto per le ragioni ora indicate, restando

assorbito Pesame delle altre censure.

Per questi motivi, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Valle d'Aosta — Giunta yiurisdizionale amministra

tiva — Competenza (Statuto speciale per la Valle

d'Aosta, art. 43 ; d. 1. 15 novembre 1946 n. 367, isti

tuzione della Giunta giurisdizionale amministrativa

della Valle d'Aosta, art. 2 ; d. 1. 3 aprile 1948 n. 371.

norma integrativa dell'art. 5 del d. 1. 15 novembre

1946 n. 367 ; legge 1° marzo 1949 n. 76, attribuziom

della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle

d'Aosta, in sede amministrativa, in materia di ricorsi

amministrativi e di oontenzioso tributario).

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle

d'Aosta (e non il Consiglio di Stato) competente a cono

scere dei ricorsi aventi per oggetto interessi e concernenti la

legittimitä. dei provvedimenti della Eegione e degli enti

pubblici sottoposti alla tutela ed alla vigilanza dell'ammini

strazione pubblica locale. (1)

Consiglio di Stato ; Sezione V ; decisione 25 settembre

1963, n. 784 ; Pres. Polistina P., Est. Fortini del Giglio ;

Mari (Aw. Colla, Pittaluga) c. Pres. Giunta reg. auton.

Valle d'Aosta (Aw. Bodda, Mengbini), Comune d'Aosta

(Avv. Siggia).

(1) Conf. Cons. Stato, Sez. V, 14 dicembre 1957, n. 1132,

Foro it., Rep. 1958, voce Valle d'Aosta n. 1. V., per qualche ri

ferimento, Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 1963, n. 61, retro,

33, con nota di richiami.

» * *

La Sezione ha cosi TUotivato : «Il Collegio, presa in esame

1'eccezione di incompetenza di questo Consiglio, sollevata, pregiu

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