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Sezione IV; decisione 20 febbraio 1963, n. 82; Pres. C. Bozzi P., Est. Granito; Tanari, Ruini (Avv....

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Sezione IV; decisione 20 febbraio 1963, n. 82; Pres. C. Bozzi P., Est. Granito; Tanari, Ruini (Avv. Barillaro, Gaudenzi) c. Prefetto di Reggio Emilia (Avv. dello Stato Tracanna) e Soc. Oleificio di Veggia (Avv. Dallari) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 429/430-431/432 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153031 . Accessed: 25/06/2014 07:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 07:06:43 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione IV; decisione 20 febbraio 1963, n. 82; Pres. C. Bozzi P., Est. Granito; Tanari, Ruini (Avv.Barillaro, Gaudenzi) c. Prefetto di Reggio Emilia (Avv. dello Stato Tracanna) e Soc. Oleificio diVeggia (Avv. Dallari)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 429/430-431/432Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153031 .

Accessed: 25/06/2014 07:06

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429 GIURISPRUDENZA AMMIN1STRATIVA 430

n. 391, pubblicato nella Gaezetta ufficiale n. 120 del 20 mag gio 1954) la scadenza 6 stata prorogata ope legis al momento dell'entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale, il quale, com'fe noto, non e stato ancora approvato. Da quanto precede risulta che il piano particolareggiato di cui al r. decreto 29 giugno 1940 era ancora in vigore quando e stato emanato. Pertanto la doglianza, essendo priva di

fondamento, va respinta. Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 11,

2° capov., della legge 24 marzo 1932 n. 355, ehe approvõ il

piano regolatore generale di Koma, in quanto, non avendo il ricorrente accettato l'indennita offerta, si sarebbe dovuto

redigere lo stato di consistenza dei beni da espropriare, in

contraddittorio col proprietario. La censura e fondata.

L'art. 11, 3° comma, della legge speciale stabilisce che, in caso di mancata accettazione deirindennitü di esproprio offerta dal comune, il deposito della indennitä debba essere

preceduto da un dettagliato stato di consistenza, da redi

gersi in contraddittorio con gli espropriandi, preyio invito

ad intervenire alle operazioni relative.

Come questa Sezione ha messo in rilievo nella decisione

13 luglio 1960, n. 738 (Foro it., Kep. 1960, voce Piano reqo latore, n. 119), e chiara la peculiare funzione cui, nella pro cedura abbreviata di espropriazione contemplata nelle leggi

speciali relative all'approvazione di piani regolatori gene rali di talune cittä, assolve la redazione dello stato di con

sistenza in contraddittorio. Mancando, in questi casi, la

perizia giudiziaria disciplinata dagli art. 31 e seguenti della legge del 1865, si e voluto dare ai privati interessati

la possibility di far rilevare sul posto all'Amministrazione

espropriante quelle circostanze e quelle particolarita dei

luoghi atte a dimostrare, tra l'altro, anche l'eventuale

insufficienza dell'indennita offerta, consacrando in un atto

compilato con la collaborazione degli interessati i dati di

fatto che possano risultare utili ai fini dell'eventuale tutela

giurisdizionale delle ragioni dell'espropriato nei confronti

dell'espropriante. Tali essendo le f inalitä proprie di questo particolare atto,

appare evidente che esso, contrariamente a quanto sosten

gono l'Avvocatura dello Stato e la difesa del Comune, non

puõ legittimamente essere sostituito da uno stato di consi

stenza redatto molti mesi prima dell'espropriazione (2 feb

braio 1960) in occasion© del ben di verso ed autonomo pro cedimento di occupazione d'urgenza.

Con tale prccisazione rimane altresl confutato l'argo mento difensivo da ultimo addotto dai patroni delle Am

ministrazioni resistenti, secondo il quale il precetto di cui

redatto non in contraddittorio con gli interessati: v., per tutte, Sez. V 13 marzo 1953, n. 149, id., 1953, III, 127; Cons, giust. amm. sic. 16 giugno 1954, n. 99, id., Rep. 1954, voce cit., n. 149 ; 19

giugno 1958, n. 143, id., Rep. 1958, voce cit., n. 202. Sull'argo mento, per la necessity del contraddittorio, si veda anche

Testa, Disciplina edilizia, 1960, pag. 334. In tal modo, la premessa, da cui si poteva dedurre l'ille

gittimitä dell'espropriazione con procedura abbreviata che avesse a base lo stato di consistenza redatto per l'occupazione ■— che cioe mancasse la garanzia del privato — viene meno. Pare

quindi lecito inferirne non che con l'utilizzazione di uno stato di consistenza si farebbe luogo ad una confusione di procedi menti, in quanto comune presupposto e solo l'accertamento sul bene ; ma che in tanto questo elemento di certezza põssa essere fatto valere in altro procedimento, in quanto esso sia assistito, nella fase di redazione per l'occupazione, dalla garanzia del con traddittorio tra le parti.

Si potrebbe osservare che, qualora il verbale di consistenza non sia stato redatto in contraddittorio, e dia luogo ad un'illegit timitä del provvedimento, questa illegittimita concerna solo

l'ammontare dell'indennita, e non tutta l'espropriazione. Ma e da obiettare a quest'osservazione che lo stato di consistenza non

riguardala determinazione dell'indennita, ma l'individuazione d> i beni su cui questa verrä, determinata. L'illegittimit& quindi con cerne una fase essenziale del procedimento di espropriazione, che

travolge con se la determinazione dell'indennita, in quanto non

sono stati esattamente individuati i beni su cui l'espropriazione si svolge.

F. S.

ai eit. art. 11 dovrebbe ritenersi osservato, in quanto lo stato di consistenza, redatto in vista dell'occupazione d'urgenza conteneva neile premesse esplicito richiamo alia

legge 24 marzo 1932 n. 355, per cui esso era redatto non soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge del

1865, ma anche ai fini dell'operativit& dell'art. 11 della ei tata legge del 1932. Cosi ragionando, si confondono istituti e procedimenti diversi, con palese violazione di legge ed eecesso di potere.

Per le esposte considerazioni, e senza clie occorra scen dere aU'esame degli altri motivi, che rimangono assorbiti, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti del rAmministrazione.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le

spese del giudizio. Per questi motivi, ecc.

C0NSIGL10 DI STATO.

Sezione IV ; decisione 20 febbraio 1963, n. 82 ; Pres. C. Bozzi P., Est. Granito ; Tanari, Ruini (Avv. Barillaro,

Gaudenzi) c. Prefetto di Reggio Emilia (Avv. dello Stato

Tracanna) e Soc. Oleifioio di Veggia (Avv. Dallari).

Espropriazione per pubblico intcresse — Strade pri vate — Diehiarazione di pubblica utilitä — Com

petenza del prefetto — Esclusionc (Legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilitä, art. 10).

Esula dalla competenza del prefetto la diehiarazione di pubblica utilitä della eostruzione di strada che non possa quali

ficarsi provinciale, comunale, eonsorziale o vicinale di uso pubblico (nella specie, per il rifiuto della provincia e del comune di acquistare la proprietä dell'opera in pro

getto, e per non essersi costituita sovr'essa una servitu di uso pubblico). (1)

La Sezione, ecc. — II Collegio ritiene fondata la censura

formulata con il secondo motivo (incompetenza del prefetto a dichiarare la pubblica utilitä dell'opera in oggetto). Com'fe noto, la competenza del prefetto a dichiarare la pub blica utilitä di un'opera, ammessa, in via genera le, per le

opere da eseguire a cura e spese degli enti pubblici locali,

per le quali non sia chiesto o non spetti alcun tributo dello

(1) Risultano solo due precedenti in termini: il primo, Cons.

Stato, Sez. V, 14 settembre 1946, Foro it., Rep. 1946, voce Giu stizia amministrativa, n. 93, che ha ritenuto la sussistenza delle

gravi ragioni di sospendere l'esecuzione del provvedimento pre fettizio con il quale si dichiarava la pubblica utilitä della eostru

zione di una strada di acoesso ad una pineta privata (non si e potuta rintracciare la decisione in extenso) ; il secondo, risa

lente al primo anno di vita del Foro, Oons. Stato 26 aprile 1876,

id., Rep. 1877, voce Espropriazione, n. 6, con cui si era ritenuto

che potesse concedersi la diehiarazione di pubblica utilitä per la eostruzione di una strada privata, quando per l'obbligo as

sunto ne restassero avvantaggiati il pubblico, l'agricoltura, i

commerci. Sui limiti della competenza del prefetto, v., in relazione

alle numerosissime leggi successive e specialmente al decreto

pres. 30 giugno 1955 n. 1534, Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 1961, n. 349, id., Rep. 1961, voce eit., nn. 55, 56 ; 28 febbraio

1956, n. 276, id., Rep. 1956, voce cit., n. 20. Sulla qualificazione della strada come « comunale » ai fini

della competenza del prefetto, v. Cons. Stato, Sez. IV, 24 aprile

1912, id., Rep. 1912, voce cit., n. 17, per cui quando la strada

si trovi nelle immediate adiacenze della cittä, onde intorno ad

essa sia prevedibile il prossimo sviluppo della cittä, deve rite

nersi compresa nell'abitato, con lo spostamento della compe tenza dal prefetto al Ministro per i lavori pubblici.

V. anche Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 1939, id., Rep. 1939, voce cit., n. 23, che presuppone alia decisione la competenza del prefetto per la diehiarazione di p. u. di una eostruzione di

strada comunale.

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431 PARTE TERZA 432

i

Stato (art. 8, uit. comma, decreto pres. 30 giugno 1955

n. 1534), ha, in ogni altro caso, carattere eccezionale ri

spetto a quella del Capo dello Stato (art. 12 legge 25 giugno 1865 n. 2359) e del Ministro per i lavori pubblici (art. 32

r. decreto 8 febbraio 1923 n. 422). In materia di strade essa

e circoscritta alle strade provinciali, comunali o consorzisli, nonche alle vie vicinali soggette ad uso pubblico (art. 10

legge 1865). Nella specie, il tronco stradale progettato dalla Society

Oleificio Veggia e dichiarato di pubblica utilitä, con il

decreto prefettizio impugnato, pur collegando una strada

provinciale (c. d. delle Radici) con una strada comunale

(c. d. del Molino), non rientra in alcune delle categorie sopra indicate. Esso, infatti, come e da to rilevare dagli atti esi biti in giudizio, dovrebbe essere costruito a cura e spese esclusive della predetta Societä, su un suolo da espropriarsi a nome e per conto di essa ; e la sua finalitä principale do

vrebbe essere quella di rendere piu agevole l'accesso al

1'Oleificio Veggia. Pacendo presente die la nuova strada avrebbe, altresi,

migliorato la viabilitä della zona, la Societä resistente aveva

proposto all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia e al Comune di Casalgrande di assumere essi l'iniziativa della costruzione, offrendosi di concorrere nella spesa rela tiva. Senonche nessuna delle due Amministrazioni ritenne di aderire a tale proposta.

L'istanza in data 15 giugno 1960 diretta al Comune di

Casalgrande, con la quale l'Oleificio Veggia si impegnava a concorrere nella spesa necessaria con contributi volontari,

proporzionati al vantaggio cbe l'opera avrebbe ad esso ap portato «e da stabilirsi di comune accordo con rammini strazione comunale, pur restando il manufatto di propriety del Comune », non risulta abbia avuto alcun seguito.

Risposta esplicitamente negativa ebbe a dare, invece, la Provincia di Reggio Emilia, con nota del 21 ottobre

1961, n. 2740, sul riflesso cbe il nuovo tronco di strada non interessa l'Amministrazione provinciale, «essendo la

Reggio-Scandiano-Veggia iscritta fra le strade cbe quanto prima dovranno passare alPA.n.a.s. ». « A titolo di una sia

pur modesta collaborazione », l'Amministrazione della pro vincia dichiarava di assumersi l'onere di sostituire con un

gard-rail 1'attuale parapetto in muratura del manufatto

fiancheggiante la strada provinciale. £ ciliaro, perciõ, cbe la nuova strada non sarä rie co

munale, ne provinciale (sicche fuori luogo e il richiamo

dell'Avvocatura dello Stato al 1° comma, ultima parte, dell'art. 10 legge 1865, cbe riguarda le sole « opere provin ciali »), ma sara una strada privata e di esclusiva proprietä della Societä, per azioni « Oleificio Veggia » : cbe ha, difatti, cbiesto e ottenuto a suo nome la dicbiarazione di pubblica utilitä, dell'opera, e in base a tale dicbiarazione ha poi pro mosso la procedura di esproprio, offrendo direttamente le indennitä da corrispondere ai proprietari dei beni occor renti per la esecuzione dell'opera.

E, d'altra parte, da escludere cbe si tratti di una strada

privata, si, ma soggetta ad uso pubblico : e cioe di una via vicinale. Tali sono le strade costruite, fuori dell'abitato, dai proprietari di piu fondi rustici contigui, quando al l'uso da essi esercitato iure proprietatis, per l'accesso ai loro fondi, si aggiunge un uso, da parte del pubblico, eser citato iure servitutis : uso pubblico ehe risulti basato su un titolo legittimo, e ciofe o sull'usucapione o su una con

venzione intercorsa tra i proprietari e il comune, quale ente che rappresenta la generality degli abitanti e al quale in

combono oneri e responsabilita per la manutenzione e la

vigilanza delle vie vicinali (v. art. 19, 51 a 54 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F; art. 3 e 15 decreto luog. 1° settembre 1918 n. 1446), non essendo sufficiente la destinazione di fatto o la mera tolleranza dei privati proprietari.

Nella specie, la unilaterale dichiarazione della Societä resistente che la costruenda strada, una volta effettuati gli espropri e ultimati i lavori, verrä aperta al pubblico non fo valsa a costituire la servitü di uso pubblico e cioe la desti nazione permanente della futura strada al pubblico tran

sito, non essendo intervenuta a consacrare tale destina zione la volontä del Comune interessato.

Il decreto prefettizio va, pertanto, annullato in acco

glimento del secondo motivo, senza ohe oceorra passare al

l'esame delle altre censure.

Per questi motivi, eco.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 20 febbraio 1963. n. 79 ; Pres. C. Bozzi

P., Est. Geanito ; Soc. Philips (Aw. Kappi, Cassola) c. Alto commissariato igiene e sanitä, (Aw. dello

Stato Azzakiti).

Giustizia amministrativa — Ricorso giurisdizionale — Notiiicazione a controintcressati non indicati

nel provvedimento — Necessitä — Insussistenza.

Saiiitä pulibliea — Registrazione di specialitä medi

cinali — Rifiuto — Incostituzionalita dclla nor

mativa — Questione manifest anionic infondata

(Costituzione della Rppubblica, art. 32, 38. 41 ; legge 1°

maggio 1941 n. 422, modificazioni ed aggiunte ad alouni

articoli del t. u. delle leggi sulla ganitä, art. 6). Atto amministrativo — Motivazione « per rclatio

nem » a parere non motivato — Illeijittimita.

Nou deve essere notificato ai controinteressati il ricorso av

verso un provvedimento che non indichi specificamente ehi possa avere interesse alia sua conservazione. (1)

ii mcmifestamente infondata la questione di legittimitä co

stituzionale dell'art. della legge 1° maggio 1941 n. 422, non

contrastando il potere di negare la registrazione di spe cialitä medicinali nei casi previsti con la libertä di ini

ziativa economica. (2) Til insufficientemente motivato il provvedimento che nega

la registrazione di specialitä medicinali trascrivendo sol

tanto il testo della legge e richiamandosi ad un parere del

Gonsiglio superiore della sanitä, nel quale a sua volta sia

motivato per relationem ad un parere della commissione

consultiva insufficientemente motivato (3).

(1) Nel senso ohe non vi e obbligo di notifica quando i con trointeressati non siano individuabili dal provvedimento, la giurisprudenza & costante: v., da ultimo, Cons. Stato, Ad. gen., 26 novembre 1959, n. 542, Foro it., Rep. 1962, voce Giustizia amministrativa, n. 337 ; Sez. V 7 aprile 1962, n. 287, id., Rep. 1962, voce cit., n. 338 ; Sez. VI 23 marzo 1960, n. 144, id., Rep, 1960, voce cit., n. 341 ; 24 giugno 1959, n. 453, id., Rep. 1959, voce cit., n. 266 ; 6 maggio 1959, n. 300, ibid., n. 267 ; Cons, giust. amm. sic. 29 settembre 1959, n. 509, ibid., n. 265.

(2) Non risultano precedenti in termini. Con sent. 26 gen naio 1957, n. 37 (Foro it., 1957, I, 185, con nota di richiami), la Corte costituzionale dichiarõ infondata la questione d'incosti tuzionalitä dell'art. 14 r. decrsto 29 giugno 1939 n. 1127, su cui il Consiglio di Stato s'indugia, nella parte in cui nega che formrao oggetto di privativa industriale i processi di produzione dei medi camenti.

(3) Subordina la sufficienza della motivazione per relationem di un provvedimento al parere della commissione ministeriale, allaadeguata motivazione di questo, Cass. 7 aprile 1954, n. 1106, Foro it., 1954, I, 1359. Per 1'ammissibilitä. della motivazione per relationem la giurisprudenza ž costante : v. Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 1962, n. 683, id., Rep. 1962, voce Atto ammini strativo, n. 62 ; Sez. V 27 ottobre 1962, n. 825, ibid., n. 63 ; Sez. VI 17 gennaio 1962, n. 2, ibid., n. 68 ; Sez. V 22 novembre 1961, n. 676, id., Rep. 1961, voce cit., n. 66 ; 22 ottobre 1960, n. 707, id., Rep. 1960, voce cit., n. 45 ; Sez. VI 19 ottobre 1960, n. 756, ibid., n. 46 ; Sez. V 18 marzo 1960, n. 159, ibid., n. 46 ; Cons, giust. amm. sic. 23 febbraio 1960, n. 140, ibid., n. 47.

Sulla necessita della motivazione, v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 20 marzo 1963, n. 174. retro, 242. Nel senso che sia suf ficiente il richiamo della formula della legge per la attivitä vin colata, Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 1963, n. 102, retro, 193. Nel senso invece della sufficienza per la motivazione del richiamo alia legge, v. Sez. VI 10 giugno 1963, n. 353, Cons. Stato. 1963, 1, 1040, di cui perõ non ž possibile concoscere la fattispecie essen do data solo la mässima.

Sulla questione —■ di cui nella motivazione della presente, — della mancata indicazione di altri medicinali di uguale composi zione ai fini della negazione della registrazione, v. IV Sez. 20 febbraio 1963, n. 98, ibid., 164.

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