Sezione IV; decisione 20 marzo 1962, n. 281; Pres. C. Bozzi P., Est. Urciuoli; Menichetti (Avv.Lorenzoni, Arangio Ruiz, Predieri) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato Del Greco)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 331/332-335/336Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150945 .
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PARTE TERZA 332
n. 1155. Senonche, a parte ogni considerazione in ordine
all 'iter del cennato disegno di legge, la Sezione osserva
ehe, ai sensi dell'art. 88 del regolamento di procedura per i
giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, approvato con r. de
creto 17 agosto 1907 n. 642, «l'esecuzione delle deeisioni
si fa in via amministrativa », onde non sono all'uopo idonei
gli atti che, per se promossi su iniziativa deH'Amministra
zione, rientrano nella competenza del potere legislative. Come ö stato sopra precisato, l'atto annullato non puõ essere
rinnovato dalla pubblica Amministrazione la quale, per tanto, e tenuta soltanto a ripristinare la situazione di fatto
e di diritto, anteriore all'emanazione del deereto pres. n. 1155 del 1951.
Questo Consiglio, non potendo sostituirsi, in sede di
esecuzione del giudicato (Sez. V 31 ottobre 1959, n. 706, Foro it., Eep. 1959, voce Giustizia amministrativa, n. 472), aH'Amministrazione inadempiente nel compimento di atti, che importano, come nella specie, l'esercizio di un'attivitä
discrezionale, deve limitarsi a dichiarare l'obbligo dell'Am
ministrazione stessa (Prefetto di Parma) di adottare, anche
a mezzo del giä nominato commissario, i suindicati provve dimenti, necessari per l'esecuzione del giudicato, in un
termine prefisso. La Sezione, nella cui . competenza giurisdizionale anclie
di rnerito (art. 27 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054) rientra la
presente controversia, ritiene congruo stabilire a tal fine il
termine di sei mesi, decorrenti dalla comunicazione in via
amministrativa della presente decisione o dalla sua noti
ficazione a cura della parte piu diligente. II ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; deoisione 3 aprile 1962, n. 301 ; Pres. D'Avino
P., Est. Landi ; Iacobelli (Aw. Scognamiglio, G.
Guarino) o. Finanze (Aw. dello Stato Vitucci).
Impiegato dello Stato e pubblico — Sciopero —
Ilitenuta dellc retribiizioni — Legittimit ä — Pre
supposti.
La pubblica Amministrazione trattiene legittimamente la re tribuzione dei giorni di sciopero in applicazione del prin cipio sinallagmatico, e non per motivi disciplinari. (1)
(1) Conf. Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 1960, n. 102 (Dir. lav., 1960, II, 436, con nota di I. Scotto), Giunta pro v. amm. Trapani 14 luglio 1960 (Oiur. sic., 1960, 1043, con nota di Mar tines), Foro it., Rep. 1960, voce Impiegato dello Stato, nn. 585, 586 ; Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 1959, n. 1021, id., Rep. 1959, voce Istruzione pubblica, n. 106 ; Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 1954, n. 797 (id., 1955, III, 67, con nota di ri chiami), che ritiene illegittima la sanzione disciplinare, irrogata in forma di trattenuta di una giornata di lavoro ai dipendenti di uno stabilimento militare. In senso contrario Corte conti 15 giugno 1954, n. 15 (id., 1955, III, 71, con nota di M. ScorzA), che ha ritenuto legittime le sanzioni disciplinari a carico di scioperanti.
J] da notare che il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo lo sciopero attuato da iinpiegati pubblici per motivi politici (Sez. VI 20 ottobre 1954, n. 700, id., 1955, III, 67, con nota di richiami; Sez. IV 16 ottobre 1956, n. 950 e 23 ottobre 1956, n. 1109, id., Rep. 1956, voce Impiegato gov. e pubbl., nn. 519, 521 ; Sez. V 28 settembre 1957, n. 782, id., Rep. 1957, voce cit., n. 415) ed ha ravvisato nel carattere economico dello sciopero solo un'attenuante delle sanzioni disciplinari da irro garsi (Sez. V 20 ottobre 1956, n. 950, id., Rep. 1956, voce cit., n. 520).
Inline, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Re gione siciliana, con decis. 20 settembre 1960, n. 263 (id., 1961, III, 192, con ampia nota di richiami), ha ritenuto legittime le sanzioni disciplinari a carico di scioperanti, se costoro rappre
La Sezione, ecc. — Le questions sollevate nel rioorso nori differiscono da quelle risolte con la decisione dell'Ad. plen. 8 maggio 1951, n. 2 (Foro it., 1951, III, 137), cui si confor mant) le decisioni della Sez. IV 26 novembre 1954, n. 797
(id., 1955, III, 67) e della Sez. YI 30 dicembre 1959, n. 1021
(id., Rep. 1959, voce Istruzione pubblica, n. 106) e 9 marzo
1960, n. 102 (id., Rep. 1960, voce Impiegato dello Stato, n. 585). La Sezione nulla ravvisa che possa indurla a di scostarsi dalla consolidate giurisprudenza.
Sara dun que sufficiente rilevare clie le trattenute della retribuzione nei giorni di sciopero, non si risolvono in prov vedimento disciplinare, ma costituiscono semplice appli cazione del principio che, ove manchi la prestazione di
opera, non puõ esservi diritto alia controprestazione con sistent® nel pagamento della retribuzione, che trova causa in detta prestazione.
Ed e fuor di luogo sostenere che, consistendo il rapporto d'impiego non solo in un dovere di prestazione, ma anche in un complesso di doveri di fedelta, diligenza, obbedienza, non potrebbe trovare applicazione «lo schema privatistico dello sciopero come sospensione del rapporto ». Conseguenza logica di tale impostazione sarebbe la illegittimitä dello
sciopero dei pubblici dipendenti: che, appunto, ove si sotto
linei che i doveri conseguenti al rapporto d'impiego pubblico non sono mere obbligazioni verso un datore di lavoro, ma impegni assunti verso la eollettivita nazionale, se ne dovrebbe desumere che non potrebbero i pubblici dipen denti abbandonare il servizio, perragioni concernenti in
teressi di categoria, a rischio di compromettere esigenze d'interesse generate.
Ove, dunque, possa considerarsi introdotto, nel rapporto di pubblico impiego, il principio della legittimitä della di fesa degli interessi economici di categoria mediante l'eser cizio del diritto di sciopero, fatalmente debbono derivarne anche le conseguenze non favorevoli, senza di che si costi
tuirebbe un ingiustificabile privilegio dei pubblici impiegati, i quali si troverebbero in una situazione di favore rispetto ai dipendenti privati, per i quali la sospensione del lavoro
comporta perdita della retribuzione. Il ricorso va respinto, e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, ecc.
sentano l'esigua niinoranza di dipendenti d'impresa concessio naria di pubblici servizi ed era mancato preciso preavviso.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione iy; decisione 20 marzo 1962, n. 281 ; Pres. C. Bozzi P., Est. Urcitjoli ; Meniehetti (Aw. Loben
zoni, Arangio Ruiz, Predieei) c. Min. tesoro (Aw. dello Stato Del Greco).
Ammiiiistrazionc dello Stato e degli cnti pubblici —
Sottosegretari di Stato — Numero — Compiti —
Fattispecie (R. d. 1. 10 luglio 1924 n. 1100, norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, art. 2).
Danni di gucrra — Indcnnizzi c contributi — Dcca denza — Presupposti (L. 27 dicembre 1953 n. 968, ooncessioni d'indennizzi e contributi per danni di guerra, art. 13).
Sino a quando non interverrä la legge determinatrice del numero delle attribuzioni e delVorganizzazione dei Mi
nisteri, prevista nell'art. 95, ult. comma, della Gostitu
zione, possono essere designati piu sottosegretari di Stato con delega di firma del Ministro per ciascun ministero. (1)
II sottosegretario di Stato pud, nei limiti in cui gli i> conferita Vautorizzazione a firmare e ad assumere impegni di
spesa, provvedere sui ricorsi gerarchici pur se non consti
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
ogni volta Vassenza o Vimpedimento del Ministro. (2) La sanzione della decadenza dalV indennizzo o contribute per
danni di guerra, prevista nelVart. 13 della legge 27 di cembre 1953 n. 968, e comminata per le sole omissioni ed errori, scientemente commessi dalVavente diritto nella com
pilazione della denuncia. (3)
La Sezione, ecc. — Con il primo motivo si censura l'atto
impugnato sotto il profilo della violazione di legge e della
incompetenza, per essere stato firmato dal sottosegretario di Stato, invece clie dal Ministro, il provvedimento, eon il quale & stato rigettato il ricorso prodotto dai Fratelli
Menichetti avverso la determinazione intendentizia, ehe, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 968 dal 1953, respingeva le denunce di danni di guerra presentate dai ricorrenti.
La censura, alia quale la difesa della Ditta fratelli Me
nichetti non esita a dedicare, fra ricorso, motivi aggiunti e
memoria illustrativa, una cinquantina di pagine, e varia
mente articolata e, come si b detto nella esposizione del fatto, mira a mettere in rilievo ehe :
1) le vigenti disposizioni di legge consentono la no mina di un solo sottosegretario per ogni Ministero ;
2) all'epoca dell'adozione del provvedimento impu gnato, risultavano in earioa, presso il Ministero del tesoro, ben quattro sottosegretari di Stato, che dovevano, quindi, ritenersi illegittimamente investiti delle loro funzioni;
3) in conseguenza di tale illegittima investitura, gli atti compiuti dai suddetti sottosegretari sarebbero invalidi,
quanto meno nei confronti del soggetto interessato ;
4) nella specie, sarebbe rilevabile, poi, anche il vizio di incompetenza, atteso che la delega di firma rilasciata al Sottosegretario di Stato Tesauro non comprendeva la
decisione dei ricorsi gerarchici, essendo circoscritta e ri
gorosamente limitata a taluni atti tassativamente indicati;
5) in base ai piu ampi poteri che gli erano stati con feriti con l'art. 2 del decreto min. anzicitato, l'on Tesauro non poteva decidere i ricorsi gerarchici senza dar conto delle cause (assenza o impedimento del Ministro) che giusti ficavano l'esercizio di un potere vicario da parte del sotto
segretario di Stato. La mancanza delle suddette indicazioni concreterebbe,
quindi, una ulteriore violazione di legge, che infincierebbe, sotto altro aspetto, l'atto impugnato.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente, circa la legit tirnita della nomina, per ciascun Ministero, di piti sotto
segretari di Stato e della delega di firma, agli stessi con
ferita dai titolari dei rispettivi Dicasteri, hanno giä formato
oggetto di esame da parte di questo Consesso, che, per ultimo, con decisione della VI Sezione n. 22 del 1960 (Foro it., Eep. 1960, voce Amministrazione dello Stato, nn. 43-45), ha rilevato come le disposizioni della legge 1888, n. 5195, debbano considerarsi superate dalle successive norme ed in
particolare dall'art. 2 del r. decreto legge 10 luglio 1924 n. 1100, convertito in legge 21 marzo 1926 n. 597, che
parla genericamente di «sottosegretari di Stato », i quali «esercitano nel rispettivo Ministero le funzioni che ven
gono loro delegate dal Ministro ».
Nella eitata decisione, si mette in rilievo, inoltre, che la vigente Costituzione, non menzionando i sottosegretari
(1-2) Sulla prima massima, coiif. Cons. Stato, Sez. VI, 27
gennaio 1960, n. 22, Foro it., Rep. 1960, voce Amministrazione dello Stato, nn. 43-45 (Giur. cost., 1960, 346, con nota di C(Jo
COLO), richiamata nella motivazione della presente. Sulla seconda massima, conf. Cons. Stato, Sez. VI, 19 ot
tobre 1960, n. 835, Foro it., Rep. 1960, voce eit., nn. 39-42
(Giust. civ., 1961, II, 153, con nota di Abbamonte), noncVie, sul principio che il direttore generale puõ decidere sul ricorso
gerarchico, se trattasi di materia non riservata alia competenza esclusiva del Ministro, Cons. Stato, Ad. plen., 3 gennaio 1960, n. 8, Foro it., 1961, III, 41, con nota di richiami.
(3) Conf. Cons. Stato 27 novembre 1961, n. 676, Foro it., Rep. 1961, voce Danni di guerra, n. 6, che dice insindacabile il motivato convincimento deH'Amministrazione sulla consape vole inesattezza dei dati della dichiarazione.
I di Stato, ha lasciato piena autonomia al legislatore in ordine alla emanazione delle norme previste dall'ultimo comma dell'art. 95, cosi ohe, fino a quando non interverrä la legge, con la quale saranno determinati il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri, continueranno ad aver vigore le precedenti norme sui sottosegretari.
Quanto alle altre censure contenute nel primo motivo di gravame, si precisa che, con decreto min. 20 febbraio
1959, registrato alia Corte dei conti il 26 febbraio 1959
reg. n. 6 Tesoro foglio n. 174, il Ministro del tesoro allora in carica aveva fra l'altro conferito al Sottosegretario di Stato on. Tesauro l'autorizzazione a firmare tutti gli atti dei servizi della Direzione generale dei danni di guerra, nonche i provvedimenti dai quali potesse derivare un im
pegno di spesa a carico dello Stato, limitatamente, ben si
intende, alle questioni riguardanti l'applicazione delle leggi sul ristoro dei danni di guerra.
Lo stesso decreto ministeriale prevedeva (art. 2) che, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, i sotto
segretari di Stato al tesoro erano, inoltre, autorizzati a
firmare, nei limiti della rispettiva competenza, tutti gli altri provvedimenti, esclusi solo quelli la cui firma era de
mandata, per legge o per regolamento, alia specifica com
petenza del Ministro stesso.
Se, quindi, il Sottosegretario Tesauro poteva firmare, in base all'anzidetta delega e nei limiti in essa previsti, tutti gli atti relativi al servizio dei danni di guerra, nella sfera delle sue attribuzioni rientrava ovviamente non solo la conoscenza e la decisione degli atti che comportavano impegni di spesa a carico del bilancio dello Stato, ma, a
piu forte ragione, anche quelli con i quali si respingevano le singole richieste di indennizzo o di contributo. £ da
considerare del tutto indifferente, a questi fini, che gli atti a contenuto negativo, posti in essere dal Sottosegretario Tesauro, fossero adottati su semplici domande, inviate
direttamente al Ministero del tesoro, nei casi in cui ciõ era
consentito, oppure su ricorso degli interessati contro le de
cisioni degli intendenti di finanza.
Per affermare la tesi contraria non potrebbe considerarsi
sufficiente infatti l'eventuale richiamo all'art. 5 del t. u. della
legge come e prov. 3 marzo 1934, che, individuando nel
Ministro l'organo competente a decidere, con provvedi mento definitivo, i ricorsi gerarchici, non per questo sottrae
la materia ai principi che attengono alia delega delle attri
buzioni amministrative.
Nö maggior valore puõ infine attribuirsi all'ultima cen
sura : se anche, in via di pura ipotesi, si volesse accedere
alia tesi che, nella specie, i poteri del sottosegretario di
Stato, in ordine alia decisione dei ricorsi gerarchici, tro
vassero il loro fondamento esclusivamente nell'art. 2 del
decreto di delega, non per questo si potrebbe giungere alia conclusione che, nei provvedimenti firmati dal sotto
segretario per il Ministro, si dovesse necessariamente far
constare l'assenza o l'impedimento del Ministro stesso.
L'eventuale inserimento, nei provvedimenti adottati
dal sottosegretario nella sua funzione vicaria, di una ge nerica attestazione in proposito, non potrebbe non assu
mere, infatti, il carattere di una clausola di stile, di dubbia
utilita, stante l'impossibilita, pratica oltre che giuridica, di ogni controllo, in sede di legittimitä, sulla sussistenza
delle cause, che abbiano impedito al Ministro di attendere
personalmente al disbrigo di determinati atti.
Nel merito, si rileva che l'lntendente di finanza di Fi
renze, prescindendo dall'esame delle domande di risarci
mento presentate dalla Ditta, riscontrava preliminarmente, che, nella dichiarazione a firma autentica, prodotta in
data 4 marzo 1957, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 di
cembre 1953 n. 968, i sigg. Menichetti Alfredo e Giuseppe avevano attestato che, per le perdite relative ai danni di
guerra, non avevano goduto di detrazioni sulle imposte per
profitti di guerra, dico : profitti eccezionali di speculazione e imposta progressiva sul patrimonio, mentre dal certifi
cato dell'Ufficio distrettuale imposte dirette di Prato (nota n. 323/2 del 19 gennaio 1957) si rileva che la Ditta aveva
beneficiato di una detrazione di lire 404.262 sull'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e di lire 2.504.800
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335 PARTE TERZA 336
sull'avocazione dei profitti di guerra, e cioe di provvidenze
per un totale complessivo di lire 2.909.062, da denunciare
in obbligo al disposto del richiamato art. 11.
Pertanto, considerate che, nella dichiarazione di parte,
gli interessati avevano scientemente omesso di far risultare lo sgravio della somma fruita in detrazione, come da certi ficazione delFUffieio imposte dirette, l'Intendente di fi
nanza emetteva pronunzia negativa, datata 18 settembre
1958, a danno della Society Menicbetti, ritenendo che, nella
specie, ricorressero i presupposti per far luogo alia deca
denza del risarcimento sancita dall'art. 13.
II Ministero del tesoro, in sede di decisione del ricorso
amministrativo prodotto dalla interessata, confermõ la decisione intendentizia.
Le due determinazioni intervenute suH'argomento, quella intendentizia e quella ministeriale, muovono quindi dal
presupposto cbe la Ditta abbia scientemente omesso di far
risultare, nella sua denuncia, gli sgravi fiscali precedente mente conseguiti per lo stesso titolo.
Sia nel reclamo amministrativo, sia nel ricorso giurisdi zionale, la Ditta ricorrente ha eccepito tra l'altro che :
a) la prima transazione (relativa alio sgravio di lire
404.262 sull'imposta progressiva sul patrimonio) fu con
cordata, per conto di tutte le ditto pratesi, daH'Ufficio
tributario della locale unione industriale ;
b) all'atto della presentazione della denuncia di cui all'art. 11 della legge n. 968, i fratelli Menichetti avevano diviso 1'azienda ;
c) la quota avocabile per profitti di guerra, alia quale si riferiva la seconda transazione, non era mai stata noti
ficata alia Ditta.
L'Amministrazione non ha mai smentito le suesposte circostanze di fatto. Al fascicolo processuale risulta acqui sita anzi una lettera del 20 maggio 1959, con la quale l'Uf ficio distrettuale delle imposte dirette di Prato dava no tizia al Ministero del tesoro che :
1) quanto al primo sgravio, che esso fu accordato non alia Ditta ma ai due soci, in ragione di lire dico: 203.796 ad Alfredo Menichetti e di lire 200.466 a Giuseppe Meni chetti ;
2) quanto al secondo sgravio, che non era mai stato notificato alia Ditta l'importo della quota sui profitti di
guerra, avocabile ai sensi delle disposizioni allora vigenti. In una siffatta situazione, la censura proposta al ri
guardo dai ricorrenti non puõ essere del tutto disattesa, in
quanto la determinazione ministeriale sul ricorso gerarchico della Ditta Menichetti risulta basata su elementi inesistenti o falsamente valutati ed apprezzati.
Non e inopportuno ricordare anzitutto che la legge n. 968 del 1953 impone al dichiarante l'obbligo di denunciare le provvidenze ricevute per danni di guerra, nonche le somme che siano state ammesse a detrazioni quali perdite per danni di guerra ai sensi del r. decreto legge 27 maggio 1946 n. 436 e del t. u. delle disposizioni sulle imposte straor dinarie sul patrimonio 9 maggio 1950 n. 203 (art. 11).
II successivo art. 13 prescrive che nessun indennizzo o contributo 6 corrisposto in caso di denunce false o sciente mente inesatte, o di omessa presentazione delle dichiara zioni previste dall'art. II anzicitato.
Ai fini dell'applicability della sanzione della decadenza dal beneficio del ristoro dei danni di guerra, presenta quindi fondamentale importanza, nell'ipotesi che la denuncia ri sulti presentata, la ricerca delle cause obiettive, che infi ciano la dichiarazione stessa, atteso che la legge non ha inteso colpire ogni errore in cui sia potuto incorrere il di
chiarante, ma solo quelle omissioni e quegli errori da lui commessi scientemente, alio scopo di conseguire un bene ficio non dovuto o quanto meno maggiore di quello cui avrebbe avuto diritto. (Omissis)
Per questi motivi, accoglie, ecc.
CORTE DEI CONTI.
Sezione iii pensioni di guerra ; decisions 28 maggio 1962, n. 44433 ; Pres. Ventorino, Est. Casulli, Proe. gen. Mäera (conel. conf.); ric. Galiano (Avv. Arcamone,
Morabito).
Pensione — Pensione di guerra — Siollamento eoatto
o volontario — Fatto di guerra — Estremi (L. 10
agosto 1950 n. 648, riordinamento delle disposizioni sulle
pensioni di guerra, art. 10). Pensione — Pensione di guerra — Iticovero in grotte
naturali, gallerie artiiiciali o in altri luoghi uinidi o
inalsani — Malattie insorte o aggravate a causa dei
disagi o delle privazioni imposte dallo stato di
guerra — Non indennizzabilitä — Fattispccie (L. 10 agosto 1950 n. 648, art. 10).
Lo sfollamento ha rilevanza giuridica ai fini del riconosci
mento del diritto a pensione di guerra solo qwando sia stato
imposto dalle autorita o, pur essendo volontario, sia stato
dettato dalla pressante necessitä di sottrarsi ai gravissimi
pericoli ehe accompagnano Vulteriore permanenza nel luogo della propria residenza o la rendono impossibile per man
canza del fabbisogno indispensabile ai piu rudimentäle te nore di vita. (1)
In mancanza di eollegamento con uno specifico fatto di guerra neil'aceezione legale non possono indennizzarsi le ma
lattie insorte o favorite dalla permanenza in grotte na
turali, in gallerie artificiali o in altri luoghi umidi o
malsani, come non possono indennizzarsi le malattie in sorte o aggravate a causa dei disagi e delle privazioni im
poste dallo stato di guerra ; tanto meno poi possono in
dennizzarsi Vadenite eervicale e Vosteoartrite tubercolare, malattie ehe rinvengono la loro causa in una predisposi zione costituzionale e non sono aggravate dalla permanenza di alcuni giorni in una galleria ferroviaria e nel pieno delVestate, avvenuta circa due anni prima. (2)
La Corte, ecc. — Osserva la Sezione ehe il diritto degli infortunati civili di guerra a conseguire il risareimento dei danni attraverso la concessione della pensione di guerra e attualmente diseiplinato dall'art. 10 della legge 10 agosto 1950 n. 648, ehe, riferendosi in gran parte alle norme prece dentemente in vigore, prevede il conferimento di pensioni, assegni o indennitä di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei eittadini italiani morti per « qual siasi fatto di guerra ehe sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invaliditä o della morte ».
E lo stesso articolo eol 2° comma considera come fatto di guerra «i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche, e subordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o ehe, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati ocoasionati dalle stesse ».
Il fatto di guerra quindi, secondo la definizione datane dal legislatore e 1'applicazione fattane senza tentennamenti dalla giurisprudenza di questa Corte (decisione 7 maggio 1956, ric. Fenzi, Foro it., Rep. 1957, voce Pensione, n. 69), si concreta in un evento specifico di carattere oggettivo, per
(1-2) La presente decisione si ricollega alla decisione della stessa Corte dei conti 25 settembre 1961, Grieco, eitata nel testo e pubblicata, retro, 32, eostituendone un ulteriore sviluppo.
Le altre decisioni eitate si trovano riassunte come segue : Corte conti 7 maggio 1956, Fenzi, Foro it., Rep. 1957, voce Pensione, n. 69 ; 4 dicembre 1954, Lanzi, id., Rep. 1955, voce eit., nn. 137, 138 ; 27 novembre 1952, Buzi, id., Rep. 1953, voce eit., n. 215 ; 10 dicembre 1952, Favale, ibid., n. 213 ; 21 luglio 1951, Vassallo, id., Rep. 1952, voce eit., n. 251 ; 27 gen naio 1951, Loreti, id., Rep. 1951, voce eit., n. 285 ; 22 gennaio 1951, Sgroi, ibid., nn. 288, 289 ; 16 febbraio 1950, Risi, id., Rep. 1950, voce eit., n. 128.
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