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Sezione IV; decisione 20 marzo 1962, n. 281; Pres. C. Bozzi P., Est. Urciuoli; Menichetti (Avv....

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Sezione IV; decisione 20 marzo 1962, n. 281; Pres. C. Bozzi P., Est. Urciuoli; Menichetti (Avv. Lorenzoni, Arangio Ruiz, Predieri) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato Del Greco) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 331/332-335/336 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150945 . Accessed: 28/06/2014 18:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 18:30:53 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione IV; decisione 20 marzo 1962, n. 281; Pres. C. Bozzi P., Est. Urciuoli; Menichetti (Avv.Lorenzoni, Arangio Ruiz, Predieri) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato Del Greco)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 331/332-335/336Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150945 .

Accessed: 28/06/2014 18:30

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PARTE TERZA 332

n. 1155. Senonche, a parte ogni considerazione in ordine

all 'iter del cennato disegno di legge, la Sezione osserva

ehe, ai sensi dell'art. 88 del regolamento di procedura per i

giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, approvato con r. de

creto 17 agosto 1907 n. 642, «l'esecuzione delle deeisioni

si fa in via amministrativa », onde non sono all'uopo idonei

gli atti che, per se promossi su iniziativa deH'Amministra

zione, rientrano nella competenza del potere legislative. Come ö stato sopra precisato, l'atto annullato non puõ essere

rinnovato dalla pubblica Amministrazione la quale, per tanto, e tenuta soltanto a ripristinare la situazione di fatto

e di diritto, anteriore all'emanazione del deereto pres. n. 1155 del 1951.

Questo Consiglio, non potendo sostituirsi, in sede di

esecuzione del giudicato (Sez. V 31 ottobre 1959, n. 706, Foro it., Eep. 1959, voce Giustizia amministrativa, n. 472), aH'Amministrazione inadempiente nel compimento di atti, che importano, come nella specie, l'esercizio di un'attivitä

discrezionale, deve limitarsi a dichiarare l'obbligo dell'Am

ministrazione stessa (Prefetto di Parma) di adottare, anche

a mezzo del giä nominato commissario, i suindicati provve dimenti, necessari per l'esecuzione del giudicato, in un

termine prefisso. La Sezione, nella cui . competenza giurisdizionale anclie

di rnerito (art. 27 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054) rientra la

presente controversia, ritiene congruo stabilire a tal fine il

termine di sei mesi, decorrenti dalla comunicazione in via

amministrativa della presente decisione o dalla sua noti

ficazione a cura della parte piu diligente. II ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; deoisione 3 aprile 1962, n. 301 ; Pres. D'Avino

P., Est. Landi ; Iacobelli (Aw. Scognamiglio, G.

Guarino) o. Finanze (Aw. dello Stato Vitucci).

Impiegato dello Stato e pubblico — Sciopero —

Ilitenuta dellc retribiizioni — Legittimit ä — Pre

supposti.

La pubblica Amministrazione trattiene legittimamente la re tribuzione dei giorni di sciopero in applicazione del prin cipio sinallagmatico, e non per motivi disciplinari. (1)

(1) Conf. Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 1960, n. 102 (Dir. lav., 1960, II, 436, con nota di I. Scotto), Giunta pro v. amm. Trapani 14 luglio 1960 (Oiur. sic., 1960, 1043, con nota di Mar tines), Foro it., Rep. 1960, voce Impiegato dello Stato, nn. 585, 586 ; Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 1959, n. 1021, id., Rep. 1959, voce Istruzione pubblica, n. 106 ; Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 1954, n. 797 (id., 1955, III, 67, con nota di ri chiami), che ritiene illegittima la sanzione disciplinare, irrogata in forma di trattenuta di una giornata di lavoro ai dipendenti di uno stabilimento militare. In senso contrario Corte conti 15 giugno 1954, n. 15 (id., 1955, III, 71, con nota di M. ScorzA), che ha ritenuto legittime le sanzioni disciplinari a carico di scioperanti.

J] da notare che il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo lo sciopero attuato da iinpiegati pubblici per motivi politici (Sez. VI 20 ottobre 1954, n. 700, id., 1955, III, 67, con nota di richiami; Sez. IV 16 ottobre 1956, n. 950 e 23 ottobre 1956, n. 1109, id., Rep. 1956, voce Impiegato gov. e pubbl., nn. 519, 521 ; Sez. V 28 settembre 1957, n. 782, id., Rep. 1957, voce cit., n. 415) ed ha ravvisato nel carattere economico dello sciopero solo un'attenuante delle sanzioni disciplinari da irro garsi (Sez. V 20 ottobre 1956, n. 950, id., Rep. 1956, voce cit., n. 520).

Inline, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Re gione siciliana, con decis. 20 settembre 1960, n. 263 (id., 1961, III, 192, con ampia nota di richiami), ha ritenuto legittime le sanzioni disciplinari a carico di scioperanti, se costoro rappre

La Sezione, ecc. — Le questions sollevate nel rioorso nori differiscono da quelle risolte con la decisione dell'Ad. plen. 8 maggio 1951, n. 2 (Foro it., 1951, III, 137), cui si confor mant) le decisioni della Sez. IV 26 novembre 1954, n. 797

(id., 1955, III, 67) e della Sez. YI 30 dicembre 1959, n. 1021

(id., Rep. 1959, voce Istruzione pubblica, n. 106) e 9 marzo

1960, n. 102 (id., Rep. 1960, voce Impiegato dello Stato, n. 585). La Sezione nulla ravvisa che possa indurla a di scostarsi dalla consolidate giurisprudenza.

Sara dun que sufficiente rilevare clie le trattenute della retribuzione nei giorni di sciopero, non si risolvono in prov vedimento disciplinare, ma costituiscono semplice appli cazione del principio che, ove manchi la prestazione di

opera, non puõ esservi diritto alia controprestazione con sistent® nel pagamento della retribuzione, che trova causa in detta prestazione.

Ed e fuor di luogo sostenere che, consistendo il rapporto d'impiego non solo in un dovere di prestazione, ma anche in un complesso di doveri di fedelta, diligenza, obbedienza, non potrebbe trovare applicazione «lo schema privatistico dello sciopero come sospensione del rapporto ». Conseguenza logica di tale impostazione sarebbe la illegittimitä dello

sciopero dei pubblici dipendenti: che, appunto, ove si sotto

linei che i doveri conseguenti al rapporto d'impiego pubblico non sono mere obbligazioni verso un datore di lavoro, ma impegni assunti verso la eollettivita nazionale, se ne dovrebbe desumere che non potrebbero i pubblici dipen denti abbandonare il servizio, perragioni concernenti in

teressi di categoria, a rischio di compromettere esigenze d'interesse generate.

Ove, dunque, possa considerarsi introdotto, nel rapporto di pubblico impiego, il principio della legittimitä della di fesa degli interessi economici di categoria mediante l'eser cizio del diritto di sciopero, fatalmente debbono derivarne anche le conseguenze non favorevoli, senza di che si costi

tuirebbe un ingiustificabile privilegio dei pubblici impiegati, i quali si troverebbero in una situazione di favore rispetto ai dipendenti privati, per i quali la sospensione del lavoro

comporta perdita della retribuzione. Il ricorso va respinto, e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, ecc.

sentano l'esigua niinoranza di dipendenti d'impresa concessio naria di pubblici servizi ed era mancato preciso preavviso.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione iy; decisione 20 marzo 1962, n. 281 ; Pres. C. Bozzi P., Est. Urcitjoli ; Meniehetti (Aw. Loben

zoni, Arangio Ruiz, Predieei) c. Min. tesoro (Aw. dello Stato Del Greco).

Ammiiiistrazionc dello Stato e degli cnti pubblici —

Sottosegretari di Stato — Numero — Compiti —

Fattispecie (R. d. 1. 10 luglio 1924 n. 1100, norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, art. 2).

Danni di gucrra — Indcnnizzi c contributi — Dcca denza — Presupposti (L. 27 dicembre 1953 n. 968, ooncessioni d'indennizzi e contributi per danni di guerra, art. 13).

Sino a quando non interverrä la legge determinatrice del numero delle attribuzioni e delVorganizzazione dei Mi

nisteri, prevista nell'art. 95, ult. comma, della Gostitu

zione, possono essere designati piu sottosegretari di Stato con delega di firma del Ministro per ciascun ministero. (1)

II sottosegretario di Stato pud, nei limiti in cui gli i> conferita Vautorizzazione a firmare e ad assumere impegni di

spesa, provvedere sui ricorsi gerarchici pur se non consti

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

ogni volta Vassenza o Vimpedimento del Ministro. (2) La sanzione della decadenza dalV indennizzo o contribute per

danni di guerra, prevista nelVart. 13 della legge 27 di cembre 1953 n. 968, e comminata per le sole omissioni ed errori, scientemente commessi dalVavente diritto nella com

pilazione della denuncia. (3)

La Sezione, ecc. — Con il primo motivo si censura l'atto

impugnato sotto il profilo della violazione di legge e della

incompetenza, per essere stato firmato dal sottosegretario di Stato, invece clie dal Ministro, il provvedimento, eon il quale & stato rigettato il ricorso prodotto dai Fratelli

Menichetti avverso la determinazione intendentizia, ehe, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 968 dal 1953, respingeva le denunce di danni di guerra presentate dai ricorrenti.

La censura, alia quale la difesa della Ditta fratelli Me

nichetti non esita a dedicare, fra ricorso, motivi aggiunti e

memoria illustrativa, una cinquantina di pagine, e varia

mente articolata e, come si b detto nella esposizione del fatto, mira a mettere in rilievo ehe :

1) le vigenti disposizioni di legge consentono la no mina di un solo sottosegretario per ogni Ministero ;

2) all'epoca dell'adozione del provvedimento impu gnato, risultavano in earioa, presso il Ministero del tesoro, ben quattro sottosegretari di Stato, che dovevano, quindi, ritenersi illegittimamente investiti delle loro funzioni;

3) in conseguenza di tale illegittima investitura, gli atti compiuti dai suddetti sottosegretari sarebbero invalidi,

quanto meno nei confronti del soggetto interessato ;

4) nella specie, sarebbe rilevabile, poi, anche il vizio di incompetenza, atteso che la delega di firma rilasciata al Sottosegretario di Stato Tesauro non comprendeva la

decisione dei ricorsi gerarchici, essendo circoscritta e ri

gorosamente limitata a taluni atti tassativamente indicati;

5) in base ai piu ampi poteri che gli erano stati con feriti con l'art. 2 del decreto min. anzicitato, l'on Tesauro non poteva decidere i ricorsi gerarchici senza dar conto delle cause (assenza o impedimento del Ministro) che giusti ficavano l'esercizio di un potere vicario da parte del sotto

segretario di Stato. La mancanza delle suddette indicazioni concreterebbe,

quindi, una ulteriore violazione di legge, che infincierebbe, sotto altro aspetto, l'atto impugnato.

Le argomentazioni svolte dal ricorrente, circa la legit tirnita della nomina, per ciascun Ministero, di piti sotto

segretari di Stato e della delega di firma, agli stessi con

ferita dai titolari dei rispettivi Dicasteri, hanno giä formato

oggetto di esame da parte di questo Consesso, che, per ultimo, con decisione della VI Sezione n. 22 del 1960 (Foro it., Eep. 1960, voce Amministrazione dello Stato, nn. 43-45), ha rilevato come le disposizioni della legge 1888, n. 5195, debbano considerarsi superate dalle successive norme ed in

particolare dall'art. 2 del r. decreto legge 10 luglio 1924 n. 1100, convertito in legge 21 marzo 1926 n. 597, che

parla genericamente di «sottosegretari di Stato », i quali «esercitano nel rispettivo Ministero le funzioni che ven

gono loro delegate dal Ministro ».

Nella eitata decisione, si mette in rilievo, inoltre, che la vigente Costituzione, non menzionando i sottosegretari

(1-2) Sulla prima massima, coiif. Cons. Stato, Sez. VI, 27

gennaio 1960, n. 22, Foro it., Rep. 1960, voce Amministrazione dello Stato, nn. 43-45 (Giur. cost., 1960, 346, con nota di C(Jo

COLO), richiamata nella motivazione della presente. Sulla seconda massima, conf. Cons. Stato, Sez. VI, 19 ot

tobre 1960, n. 835, Foro it., Rep. 1960, voce eit., nn. 39-42

(Giust. civ., 1961, II, 153, con nota di Abbamonte), noncVie, sul principio che il direttore generale puõ decidere sul ricorso

gerarchico, se trattasi di materia non riservata alia competenza esclusiva del Ministro, Cons. Stato, Ad. plen., 3 gennaio 1960, n. 8, Foro it., 1961, III, 41, con nota di richiami.

(3) Conf. Cons. Stato 27 novembre 1961, n. 676, Foro it., Rep. 1961, voce Danni di guerra, n. 6, che dice insindacabile il motivato convincimento deH'Amministrazione sulla consape vole inesattezza dei dati della dichiarazione.

I di Stato, ha lasciato piena autonomia al legislatore in ordine alla emanazione delle norme previste dall'ultimo comma dell'art. 95, cosi ohe, fino a quando non interverrä la legge, con la quale saranno determinati il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri, continueranno ad aver vigore le precedenti norme sui sottosegretari.

Quanto alle altre censure contenute nel primo motivo di gravame, si precisa che, con decreto min. 20 febbraio

1959, registrato alia Corte dei conti il 26 febbraio 1959

reg. n. 6 Tesoro foglio n. 174, il Ministro del tesoro allora in carica aveva fra l'altro conferito al Sottosegretario di Stato on. Tesauro l'autorizzazione a firmare tutti gli atti dei servizi della Direzione generale dei danni di guerra, nonche i provvedimenti dai quali potesse derivare un im

pegno di spesa a carico dello Stato, limitatamente, ben si

intende, alle questioni riguardanti l'applicazione delle leggi sul ristoro dei danni di guerra.

Lo stesso decreto ministeriale prevedeva (art. 2) che, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, i sotto

segretari di Stato al tesoro erano, inoltre, autorizzati a

firmare, nei limiti della rispettiva competenza, tutti gli altri provvedimenti, esclusi solo quelli la cui firma era de

mandata, per legge o per regolamento, alia specifica com

petenza del Ministro stesso.

Se, quindi, il Sottosegretario Tesauro poteva firmare, in base all'anzidetta delega e nei limiti in essa previsti, tutti gli atti relativi al servizio dei danni di guerra, nella sfera delle sue attribuzioni rientrava ovviamente non solo la conoscenza e la decisione degli atti che comportavano impegni di spesa a carico del bilancio dello Stato, ma, a

piu forte ragione, anche quelli con i quali si respingevano le singole richieste di indennizzo o di contributo. £ da

considerare del tutto indifferente, a questi fini, che gli atti a contenuto negativo, posti in essere dal Sottosegretario Tesauro, fossero adottati su semplici domande, inviate

direttamente al Ministero del tesoro, nei casi in cui ciõ era

consentito, oppure su ricorso degli interessati contro le de

cisioni degli intendenti di finanza.

Per affermare la tesi contraria non potrebbe considerarsi

sufficiente infatti l'eventuale richiamo all'art. 5 del t. u. della

legge come e prov. 3 marzo 1934, che, individuando nel

Ministro l'organo competente a decidere, con provvedi mento definitivo, i ricorsi gerarchici, non per questo sottrae

la materia ai principi che attengono alia delega delle attri

buzioni amministrative.

Nö maggior valore puõ infine attribuirsi all'ultima cen

sura : se anche, in via di pura ipotesi, si volesse accedere

alia tesi che, nella specie, i poteri del sottosegretario di

Stato, in ordine alia decisione dei ricorsi gerarchici, tro

vassero il loro fondamento esclusivamente nell'art. 2 del

decreto di delega, non per questo si potrebbe giungere alia conclusione che, nei provvedimenti firmati dal sotto

segretario per il Ministro, si dovesse necessariamente far

constare l'assenza o l'impedimento del Ministro stesso.

L'eventuale inserimento, nei provvedimenti adottati

dal sottosegretario nella sua funzione vicaria, di una ge nerica attestazione in proposito, non potrebbe non assu

mere, infatti, il carattere di una clausola di stile, di dubbia

utilita, stante l'impossibilita, pratica oltre che giuridica, di ogni controllo, in sede di legittimitä, sulla sussistenza

delle cause, che abbiano impedito al Ministro di attendere

personalmente al disbrigo di determinati atti.

Nel merito, si rileva che l'lntendente di finanza di Fi

renze, prescindendo dall'esame delle domande di risarci

mento presentate dalla Ditta, riscontrava preliminarmente, che, nella dichiarazione a firma autentica, prodotta in

data 4 marzo 1957, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 di

cembre 1953 n. 968, i sigg. Menichetti Alfredo e Giuseppe avevano attestato che, per le perdite relative ai danni di

guerra, non avevano goduto di detrazioni sulle imposte per

profitti di guerra, dico : profitti eccezionali di speculazione e imposta progressiva sul patrimonio, mentre dal certifi

cato dell'Ufficio distrettuale imposte dirette di Prato (nota n. 323/2 del 19 gennaio 1957) si rileva che la Ditta aveva

beneficiato di una detrazione di lire 404.262 sull'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e di lire 2.504.800

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335 PARTE TERZA 336

sull'avocazione dei profitti di guerra, e cioe di provvidenze

per un totale complessivo di lire 2.909.062, da denunciare

in obbligo al disposto del richiamato art. 11.

Pertanto, considerate che, nella dichiarazione di parte,

gli interessati avevano scientemente omesso di far risultare lo sgravio della somma fruita in detrazione, come da certi ficazione delFUffieio imposte dirette, l'Intendente di fi

nanza emetteva pronunzia negativa, datata 18 settembre

1958, a danno della Society Menicbetti, ritenendo che, nella

specie, ricorressero i presupposti per far luogo alia deca

denza del risarcimento sancita dall'art. 13.

II Ministero del tesoro, in sede di decisione del ricorso

amministrativo prodotto dalla interessata, confermõ la decisione intendentizia.

Le due determinazioni intervenute suH'argomento, quella intendentizia e quella ministeriale, muovono quindi dal

presupposto cbe la Ditta abbia scientemente omesso di far

risultare, nella sua denuncia, gli sgravi fiscali precedente mente conseguiti per lo stesso titolo.

Sia nel reclamo amministrativo, sia nel ricorso giurisdi zionale, la Ditta ricorrente ha eccepito tra l'altro che :

a) la prima transazione (relativa alio sgravio di lire

404.262 sull'imposta progressiva sul patrimonio) fu con

cordata, per conto di tutte le ditto pratesi, daH'Ufficio

tributario della locale unione industriale ;

b) all'atto della presentazione della denuncia di cui all'art. 11 della legge n. 968, i fratelli Menichetti avevano diviso 1'azienda ;

c) la quota avocabile per profitti di guerra, alia quale si riferiva la seconda transazione, non era mai stata noti

ficata alia Ditta.

L'Amministrazione non ha mai smentito le suesposte circostanze di fatto. Al fascicolo processuale risulta acqui sita anzi una lettera del 20 maggio 1959, con la quale l'Uf ficio distrettuale delle imposte dirette di Prato dava no tizia al Ministero del tesoro che :

1) quanto al primo sgravio, che esso fu accordato non alia Ditta ma ai due soci, in ragione di lire dico: 203.796 ad Alfredo Menichetti e di lire 200.466 a Giuseppe Meni chetti ;

2) quanto al secondo sgravio, che non era mai stato notificato alia Ditta l'importo della quota sui profitti di

guerra, avocabile ai sensi delle disposizioni allora vigenti. In una siffatta situazione, la censura proposta al ri

guardo dai ricorrenti non puõ essere del tutto disattesa, in

quanto la determinazione ministeriale sul ricorso gerarchico della Ditta Menichetti risulta basata su elementi inesistenti o falsamente valutati ed apprezzati.

Non e inopportuno ricordare anzitutto che la legge n. 968 del 1953 impone al dichiarante l'obbligo di denunciare le provvidenze ricevute per danni di guerra, nonche le somme che siano state ammesse a detrazioni quali perdite per danni di guerra ai sensi del r. decreto legge 27 maggio 1946 n. 436 e del t. u. delle disposizioni sulle imposte straor dinarie sul patrimonio 9 maggio 1950 n. 203 (art. 11).

II successivo art. 13 prescrive che nessun indennizzo o contributo 6 corrisposto in caso di denunce false o sciente mente inesatte, o di omessa presentazione delle dichiara zioni previste dall'art. II anzicitato.

Ai fini dell'applicability della sanzione della decadenza dal beneficio del ristoro dei danni di guerra, presenta quindi fondamentale importanza, nell'ipotesi che la denuncia ri sulti presentata, la ricerca delle cause obiettive, che infi ciano la dichiarazione stessa, atteso che la legge non ha inteso colpire ogni errore in cui sia potuto incorrere il di

chiarante, ma solo quelle omissioni e quegli errori da lui commessi scientemente, alio scopo di conseguire un bene ficio non dovuto o quanto meno maggiore di quello cui avrebbe avuto diritto. (Omissis)

Per questi motivi, accoglie, ecc.

CORTE DEI CONTI.

Sezione iii pensioni di guerra ; decisions 28 maggio 1962, n. 44433 ; Pres. Ventorino, Est. Casulli, Proe. gen. Mäera (conel. conf.); ric. Galiano (Avv. Arcamone,

Morabito).

Pensione — Pensione di guerra — Siollamento eoatto

o volontario — Fatto di guerra — Estremi (L. 10

agosto 1950 n. 648, riordinamento delle disposizioni sulle

pensioni di guerra, art. 10). Pensione — Pensione di guerra — Iticovero in grotte

naturali, gallerie artiiiciali o in altri luoghi uinidi o

inalsani — Malattie insorte o aggravate a causa dei

disagi o delle privazioni imposte dallo stato di

guerra — Non indennizzabilitä — Fattispccie (L. 10 agosto 1950 n. 648, art. 10).

Lo sfollamento ha rilevanza giuridica ai fini del riconosci

mento del diritto a pensione di guerra solo qwando sia stato

imposto dalle autorita o, pur essendo volontario, sia stato

dettato dalla pressante necessitä di sottrarsi ai gravissimi

pericoli ehe accompagnano Vulteriore permanenza nel luogo della propria residenza o la rendono impossibile per man

canza del fabbisogno indispensabile ai piu rudimentäle te nore di vita. (1)

In mancanza di eollegamento con uno specifico fatto di guerra neil'aceezione legale non possono indennizzarsi le ma

lattie insorte o favorite dalla permanenza in grotte na

turali, in gallerie artificiali o in altri luoghi umidi o

malsani, come non possono indennizzarsi le malattie in sorte o aggravate a causa dei disagi e delle privazioni im

poste dallo stato di guerra ; tanto meno poi possono in

dennizzarsi Vadenite eervicale e Vosteoartrite tubercolare, malattie ehe rinvengono la loro causa in una predisposi zione costituzionale e non sono aggravate dalla permanenza di alcuni giorni in una galleria ferroviaria e nel pieno delVestate, avvenuta circa due anni prima. (2)

La Corte, ecc. — Osserva la Sezione ehe il diritto degli infortunati civili di guerra a conseguire il risareimento dei danni attraverso la concessione della pensione di guerra e attualmente diseiplinato dall'art. 10 della legge 10 agosto 1950 n. 648, ehe, riferendosi in gran parte alle norme prece dentemente in vigore, prevede il conferimento di pensioni, assegni o indennitä di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei eittadini italiani morti per « qual siasi fatto di guerra ehe sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invaliditä o della morte ».

E lo stesso articolo eol 2° comma considera come fatto di guerra «i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche, e subordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o ehe, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati ocoasionati dalle stesse ».

Il fatto di guerra quindi, secondo la definizione datane dal legislatore e 1'applicazione fattane senza tentennamenti dalla giurisprudenza di questa Corte (decisione 7 maggio 1956, ric. Fenzi, Foro it., Rep. 1957, voce Pensione, n. 69), si concreta in un evento specifico di carattere oggettivo, per

(1-2) La presente decisione si ricollega alla decisione della stessa Corte dei conti 25 settembre 1961, Grieco, eitata nel testo e pubblicata, retro, 32, eostituendone un ulteriore sviluppo.

Le altre decisioni eitate si trovano riassunte come segue : Corte conti 7 maggio 1956, Fenzi, Foro it., Rep. 1957, voce Pensione, n. 69 ; 4 dicembre 1954, Lanzi, id., Rep. 1955, voce eit., nn. 137, 138 ; 27 novembre 1952, Buzi, id., Rep. 1953, voce eit., n. 215 ; 10 dicembre 1952, Favale, ibid., n. 213 ; 21 luglio 1951, Vassallo, id., Rep. 1952, voce eit., n. 251 ; 27 gen naio 1951, Loreti, id., Rep. 1951, voce eit., n. 285 ; 22 gennaio 1951, Sgroi, ibid., nn. 288, 289 ; 16 febbraio 1950, Risi, id., Rep. 1950, voce eit., n. 128.

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