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Sezione IV; decisione 21 febbraio 1964, n. 73; Pres. De Marco P., Est. Potenza; Comune di Fortedei Marmi (Avv. Merloni, Bachini) c. Min. marina mercantile (Avv. dello Stato Tracanna), Soc.immob. Forte dei Marmi (Avv. Sorrentino) e Cilento (Avv. Piccardi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 225/226-229/230Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156218 .
Accessed: 28/06/2014 11:42
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giurisprudenza amministrativa
Alla stregua di questi principi (che lianno già trovato
accoglimento in precedenti decisioni : cfr. Sez. IV 11 di cembre 1962, n. 759, Foro it., Rep. 1962, voce Piano rego latore, n. 101) non sussiste la violazione di legge dedotta con il motivo in esame, il quale è peraltro infondato anche nella parte in cui deduce l'eccesso di potere per contrad
dittorietà tra l'invito fatto all'impresa di costituire il con sorzio per l'edificazione privata e l'espropriazione per una
diversa destinazione e l'ingiustizia manifesta per l'imposi zione del sacrificio della proprietà in aggiunta agli oneri
già sopportati dall'impresa stessa per attuare la destina zione prevista dal piano particolareggiato. È infatti suffi
ciente rilevare, quanto alla prima censura, che non è ipotiz zabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà fra i due atti di autorità diverse (nella specie, del comune e del prefetto), operanti nell'ambito di poteri diversi ed
autonomi, per il soddisfacimento di diverse esigenze pub bliche ; e può aggiungersi che, come ha anche ritenuto la
Corte di cassazione (v., da ultimo, Sez. un. 10 ottobre
1962, n. 3047, id., 1963, I, 559), l'invito fatto dal comune ai proprietari di immobili affinchè, con riferimento all'at
tuazione del piano regolatore nella parte in cui prevede un comparto edificatorio, provvedano direttamente alla
edificazione, impedisce la sola espropriazione intesa alla
esecuzione di tale parte del piano per effetto di una espli cita norma legislativa (nel caso di specie, art. 8 r. decreto
legge 8 settembre 1932 n. 1890, convertito nella legge 30
marzo 1933 n. 361). Quanto poi alla seconda censura, basta rilevare che la legge prevede, attraverso la liquida zione dell'indennità, il corrispettivo per il sacrificio imposto alla proprietà privata ed obbliga l'autorità cui spetta di
disporre l'espropriazione di stabilire se il bene che si intende
espropriare sia idoneo per il soddisfacimento dell'interesse
pubblico perseguito, senza attribuire alcuna rilevanza a
fatti od a situazioni soggettive, che possono avere reso
l'esproprio particolarmente gravoso e che, eventualmente,
possono essere considerate in sede di accertamento del
l'indennità.
In ordine al secondo motivo : l'art. 3, 1° comma, della
legge 25 giugno 1865 n. 2359 dispone che la domanda
per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità « deve
essere accompagnata da relazione sommaria, la quale indi
cherà la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa
presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite ». L'obbligo stabilito dalla norma consiste
pertanto nella semplice indicazione della spesa presunta e
dei mezzi di esecuzione ; e cioè, in una indicazione che dia
affidamento della capacità dei ricorrenti di condurre a ter
mine l'opera e sia tale da risultare compatibile anche con
una « relazione sommaria », secondo l'espressione della
legge. In altre parole, poiché all'interessato è richiesta, in questa parte del procedimento, una relazione sommaria, non potrebbe pretendersi un piano finanziario che specifichi nei particolari i calcoli relativi alla spesa ed offra una det
tagliata dimostrazione dei mezzi finanziari per farvi fronte, tanto più che la relazione si accompagna alla presenta zione di un piano di massima contenente la descrizione
delle opere e dei terreni che esse debbono occupare, sicché
l'ammontare della spesa può essere valutata dagli organi tecnici della cui collaborazione dispone il prefetto ; i quali
organi hanno anche i mezzi per controllare se realmente
esista e sia idoneo.il sistema di copertura indicato.
Nella specie, il presidente della camera di commercio
cui era stato conferito il mandato di iniziare e svolgere tutta la procedura prevista dalla vigente legislazione al fine di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità (v. deliberazione giunta camerale n. 13 del 7 febbraio 1963) indicò nella relazione al prefetto in 800.000.000 la spesa
presunta con riferimento alle opere previste e descritte
nella relazione stessa ed indicò come mezzi di copertura il provento della vendita di immobili per 650.000.000 e
l'accensione di mutui per 200.000.000 ; sicché al prefetto furono offerti elementi di giudizio sufficientemente detta
gliati, con l'indicazione di dati, sulla cui congruità è d'al
tronde precluso il controllo del giudice amministrativo
(cfr. Sez. V 29 ottobre 1960, n. 760, Foro it., Rep. 1960, voce Espropriazione per p. i., n. 54).
L'esigenza cui ha inteso provvedere l'art. 3 e cioè quella di evitare che il proprietario subisca l'espropriazione senza la
certezza, quanto meno presunta, dell'esecuzione delle opere
progettate (cfr. Cass. 28 aprile 1961, n. 963, Foro it., Rep. 1961, voce Espropriazione per p. i., n. 51), si può ritenere per tanto soddisfatta dai dati contenuti nella relazione ; nè può avere rilevanza il fatto che in questa non si accenni alla
previsione di una parziale copertura con i mezzi ordinari di
bilancio, come era previsto nella deliberazione 7 febbraio
1963, e si indichi tra i modi di finanziamento anche la
vendita di immobili, non menzionata nella delibera anzi
detta : non soltanto, infatti, i dati su cui si doveva fondare il prefetto erano quelli risultanti dalla relazione presentata ufficialmente ai sensi dell'art. 3 e un'eventuale discordanza
tra quelli forniti dal presidente e quelli risultanti dalla deli
bera riguardava il contenuto del mandato affidato da que sta al presidente ed interessava perciò i rapporti tra i due
organi, ma l'operato del presidente risulta conforme ad
altra delibera adottata il 13 maggio 1963 (e cioè prima del
l'invio della relazione, avvenuto il 3 giugno u. s.) dalla stessa
giunta ed acquisita agli atti. (Omissis) Per questi motivi, respinge, ecc.
CONSIGLIO DISTATO.
Sezione IV ; decisione 21 febbraio 1964, n. 73 ; Pres. De
Marco P., Est. Potenza ; Comune di Forte dei Marmi
(Avv. Merloni, Bachini) c. Min. marina mercantile
(Avv. dello Stato Tracanna), Soc. immob. Forte dei
Marmi (Avv. Sorrentino) e Cilento (Avv. Piccardi).
Piano regolatore, (li ricostruzione e disciplina delle
costruzioni — Costruzione sul demanio marittimo — Autorizzazione della capitaneria di porto — Co
mune — Interesse a ricorrere.
Demanio — Autorizzazione a costruire rilasciata
dall'autorità marittima senza concerto con il co
mune e con la sovrintcndenza ai monumenti —
Illegittimità. ltellezza naturale (protezione della) — Autorizzazione
immotivata in via eccezionale — Eccesso di potere — Fattispecie.
Il comune ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento della capitaneria di porto con cui è concesso al privato di costruire in una zona del demanio marittimo compresa nel territorio del comune. (1)
È illegittima l'autorizzazione a costruire uno stabilimento bal
neare parzialmente in muratura in zona di demanio ma
rittimo compresa nel territorio comunale, che sia rilasciata
dalla capitaneria di porto senza Vautorizzazione della
sovrintendenza ai monumenti e senza la licenza edilizia
del comune. (2) L'eccesso di potere che vizia l'autorizzazione della sovrinten
denza rilasciata in via eccezionale e senza alcuna moti
vazione al solo fine di sanare ex post un provvedimento dell'autorità marittima impugnato con ricorso gerarchico, rende illegittimo il decreto ministeriale di reiezione, fon dato su di essa. (3)
(1-2) Cfr. Cons. Stato, Ad plen., 1° febbraio 1963, n. 1, Foro it., 1963, III, 202, con cui è stato deciso che il comune può ordinare la demolizione di opere autorizzate dall'autorità marit tima in zone di demanio marittimo, ma senza la licenza edilizia.
Questa decisione però, andando in contrario avviso alla presente, che ritiene illegittima l'autorizzazione dell'autorità marittima rilasciata indipendentemente dalla licenza comunale, ha quali ficato tale provvedimento semplicemente come « insufficiente ».
Per altri riferimenti sui rapporti tra licenza edilizia ed autoriz
zazione della sovrintendenza, cfr. ad es. Oons. giust. amm, sic. 23 novembre 1962, n. 456, id., Rep. 1962, voce Piano rego latore n. 284 ; Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 1962, n. 286, ibid., nn. 286, 287 ; 1° dicembre 1962, il. 944, id., 1963, III, 56. V.
anche Sez. V 18 aprile 1959, n. 233, id., 1959, III, 138 e Sez. VI 9 gennaio 1957, id., 1957, III, 68.
Il Foro Italiano — Volume LXXXV11 — Parte III-16,
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PARTE TERZA 228
La Sezione, eoe. — Le eccezioni pregiudiziali rilevate
dai resistenti non lianno fondamento. Che il comune abbia
un interesse ed un interesse tutelato al rispetto della disci
plina urbanistica è affermazione che non richiede lunga
dimostrazione, ove si rammenti che il comune è l'auto
rità locale che la legge urbanistica considera come diret
tamente chiamata a regolare la edificazione nell'ambito del
territorio comunale.
Ed egualmente irrilevante è la eccepita intempestività del ricorso gerarchico proposto al ministero della marina
mercantile, giacche il provvedimento impugnato è il de
creto del ministero della marina mercantile e l'aver pro nunciato sul ricorso gerarchico tardivo non costituisce in
questa sede eccezione di rito, ma se mai vizio del provve dimento ministeriale e tale vizio avrebbe dovuto essere
eccepito nei modi e nei termini di legge con la forma del
ricorso incidentale.
Prima di passare all'esame delle censure mosse al prov vedimento, conviene precisarne la portata, giacché la difesa
dei resistenti ha tentato di sminuirne il contenuto. In ef
fetti i due provvedimenti di concessione adottati dalla
capitaneria di porto del compartimento marittimo di Via
reggio e trovati legittimi dal decreto min. 20 maggio 1961, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal comune di Porte dei Marmi, non si sono limitati a
consentirne l'uso eccezionale del demanio marittimo, ma
benanche hanno autorizzato le modalità costruttive dello
stabilimento balneare concesso secondo il progetto sotto
posto dai richiedenti della concessione. Il provvedimento
dunque non ha avuto il mero contenuto di consentire la
occupabilità del demanio pubblico ma ha anche discipli nato la edificazione dello stabilimento balneare, ignorando la disciplina cui tali edificazioni erano soggette sul piano della tutela del paesaggio della zona e la regolamentazione urbanistica dettata dal comune, sul cui territorio si insedia il bene demaniale considerato. Non è pertanto esatto che il provvedimento emanato non incidesse sui beni e sugli interessi tutelati dall'anzidetta normativa e amministrati dalle rispettive competenti autorità statali e comunali.
E neppure è esatto che le costruzioni considerate non
potessero considerarsi, per la loro esiguità e per il mate riale da costruzione impiegato e per la loro limitata inamo
vibilità, non comprese nella regolamentazione urbanistica. Dal verbale di « amichevole componimento », esibito dalla
difesa dell'amministrazione emerge che fine delle conces sioni è la costruzione di uno stabilimento balneare ; che la
costruzione del cosiddetto « doppio braccio » è stata consi derata opera tale da sottoporne il progetto all'ufficio del
genio civile per le opere marittime, il quale tra l'altro
poneva in evidenza come il progetto non fosse « consono alle caratteristiche particolari di tutti gli altri stabilimenti
balneari esistenti ». Risulta altresì dalla nota 25 marzo 1960 del comandante di porto, che in legno andava costruita soltanto la parte in elevazione, mentre il « basamento delle cabine stesse potrà essere in muratura ». Appare dunque chiaro che la progettata ed autorizzata costruzione non si esaurisce nella infissione sul demanio pubblico di alcune cabine in legno, ma è diretta a consentire una costruzione stabilmente edificatavi, con caratteristiche di immobilità tali da assoggettare le prescrizioni costruttive imperanti nella zona.
Ciò premesso, non può neppure essere condiviso l'assunto dei resistenti e cioè che l'eventuale inosservanza o inesi
(3) Nulla in termini, sul riflesso, del resto ovvio, dell'eccesso di potere dell'atto adottato ai fini di sanatoria sulla decisione del ricorso gerarchico.
Nel senso che sia viziato per difetto di motivazione l'atto del sovrintendente ai monumenti che autorizza in via eccezionale la costruzione in un'area destinata a parco pubblico, cfr. Sez. VI 8 novembre 1961, n. 852, Foro it., Rep. 1961, voce Bellezza naturale, n. 22.
In dottrina, cfr. Cassartno, Poteri del comune in materia di costruzione sul demanio marittimo, in Foro amm., 1962, I, 1405 ; sull'utilizzazione dei beni pubblici, di cui all'inizio della decisione, cfr. Giannini, I beni pubblici, 1963, pag. 116 e seg.
stenza delle autorizzazioni appartenenti alla specifica com
petenza della sovrintendenza ai monumenti e del comune
non determinano l'invalidità del provvedimento di con
cessione adottato nell'àmbito dei poteri spettanti all'auto
rità compartimentale della marina mercantile, bensì sol
tanto la sua inefficacia. Tale assunto, clie vorrebbe elevare
a sistema la mancanza di coordinamento dell'esercizio dei
poteri pubblici affidati a diverse autorità non può trovare
il consenso di questo Consiglio. , Non può essere infatti condivisa un'opinione che con
durrebbe a ritenere che l'azione amministrativa possa legit timamente svolgersi nell'ignoranza della unitarietà dell'in teresse pubblico generale, anche laddove questo si scinda nelle singole valutazioni che di esso sono chiamate a dare le molteplici autorità amministrative competenti. In altri termini non può ritenersi legittima un'azione ammini strativa che non condizioni quanto meno espressamente gli effetti del proprio atto alla concorrente favorevole mani festazione di volontà amministrativa delle altre autorità che sono chiamate a pronunciarsi affinché si producano tutti gli effetti per i quali il procedimento amministrativo è stato iniziato. Nella specie invece il provvedimento è stato emanato prescindendo del tutto dalle valutazioni commesse alla sovrintendenza e al comune, sicché il difetto dell'autorizzazione comunale, sotto forma di licenza edilizia, non opera soltanto come difetto dell'avverarsi di una con dicio iuris (sicché l'atto di concessione sarebbe pendente, seppure privo di efficacia, finché ad esso non sia stata rilasciata la prescritta licenza), ma benanche come vizio dell'atto di concessione in quanto adottato senza la preven tiva considerazione che l'atto stesso non potesse produrre effetto ove il progetto di costruzione non fosse stato rico nosciuto conforme agli interessi urbanistici del comune.
Ciò posto, la incidenza sul provvedimento impugnato delle censure denunciate con il quinto motivo non può essere posta in dubbio come vizio invalidante dell'atto stesso. Il mezzo ricordato, muovendo dalla violazione degli art. 31 e 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, in quanto le costruzioni oggetto della concessione avreb bero dovuto essere consentite con licenza comunale di
costruzione, trova conforto nella recente decisione della Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 1 del 1° febbraio 1963 (Foro it., 1963, III, 202).
Ponendo termine ad alcune divergenze giurispruden ziali l'Adunanza plenaria con la decisione ricordata ha riconosciuto che, pur nei limiti stabiliti nella concessione
per la costruzione sul demanio marittimo di stabilimenti industriali e balneari, il privato svolge nel diritto ad aedifi condurti conferitogli un'attività edilizia analoga a quella che sul rimanente territorio comunale viene assoggettata alla disciplina urbanistica.
Tale riaffermato potere del comune anche nell'àmbito del demanio marittimo non trova radice, come prospettano i resistenti, nella circolare del ministero della marina mer cantile ricordata dalla n. 1 del 1963, bensì in ima specifica competenza del comune, che secondo i principi di auto nomia locale sanciti dall'art. 5 della Costituzione, è chia mato a conseguire e a tutelare gli interessi urbanistici rac chiusi nel suo territorio. Non sembra quindi, senza voler
giungere ad una interpretazione contrastante coi principi costituzionali, che possa essere seguita la difesa del mini stero della marina mercantile, laddove ravvisa nelle norme dettate dal codice della navigazione e dal relativo regola mento 15 febbraio 1952 n. 328 una concentrazione dei po seri nella competenza esclusiva dell'amministrazione marit tima, cui sarebbe commessa la valutazione anche degli interessi urbanistici appartenenti al comune. Tale inter
pretazione sovvertitrice di attribuzioni di poteri ben di stinti non trova nel testo delle norme invocate alcun deci sivo ed espresso conforto e d'altra parte già la decisione dell'Adunanza plenaria ebbe a porre in evidenza come mancherebbe nell'àmbito dell'amministrazione marittima
l'organo tecnico idoneo a vagliare il progetto sotto il pro filo urbanistico con l'ovvia conseguenza che la pretesa con centrazione delle valutazioni presso l'amministrazione ma rittima condurrebbe in realtà alla soppressione di ogni
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229 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 230
valutazione dei pur rilevantissimi interessi urbanistici.
E del resto nella specie è stata la stessa amministrazione
marittima che ha ritenuto di non poter prescindere dalla
autorizzazione di altra autorità, quale la sovrintendenza
ai monumenti.
Si è così resa anche palese una incoerenza logica del
procedimento, il quale da una parte ha ritenuto necessario il
india osta dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica della zona, mentre ha ritenuto di poter del tutto trascurare
l'intervento autorizzativo del comune.
Tale vizio dei provvedimenti di concessione e del decreto
ministeriale, che ha respinto il ricorso gerarchico, travol
gendo in toto gli uni e l'altro, può far ritenere superfluo l'esame di altre censure del provvedimento che pur sono
state, con particolare penetrazione, indicate dal comune
ricorrente.
Yale tuttavia sottolineare, come indicative di altro
grave vizio di eccesso di potere che si estende anche al
provvedimento di approvazione del progetto da parte della
sovrintendenza, le considerazioni che emergono dalla cor
rispondenza svolta fra la capitaneria di porto e la sovrin
tendenza. Dalle note 22 luglio 1960, n. 3690/1959 e 1°
settembre 1960 emerge che il benestare della sovrinten
denza, ritenuto necessario dal ministro della marina mer
cantile per convalidare i provvedimenti concessivi adottati
dalla capitaneria di porto, fu rilasciato dopo che la costru
zione era stata eseguita e nell'àmbito di valutazioni che
non risultano collegate alla tutela dell'interesse pubblico commessa alla sovrintendenza, come può agevolmente dedursi dalla lettera della capitaneria di porto dell'11
marzo 1961 e dalla risposta del 20 marzo 1961 con la quale la sovrintendenza dichiarava di accettare la disposizione « a pettine » delle cabine in via del tutto straordinaria. Le
ragioni di tale straordinaria accettazione non sono state
in alcun modo esplicate, ma esse sono intuibili ove si abbia
presente la lettera della capitaneria di porto che la solle
citava, al fine di pervenire alla reiezione del ricorso gerar chico proposto dal comune di Forte dei Marmi.
Il ricorso va dunque accolto e di conseguenza sono
poste a carico dei resistenti spese ed onorari del giudizio. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO Di STATO.
Sezione IV ; decisione 14 febbraio 1964, n. 67 ; I'res. A. De
Marco P., Est. Napolitano ; Bagnoli (Avv. Balbi
Tapini) c. Min. lavori pubblici, turismo e spettacolo, interno (Avv. dello Stato Carafa) e Comune di Empoli
(Avv. Lessona).
Espropriazione per pubblico interesse — Ineseeu
zione delle opere entro il termine — Alto succes
sivo di proroga — Impugnativa — Difetto di giu risdizione del Consiglio di Stato (Legge 20 marzo
1865 n. 2248, ali. E, abolizione del contenzioso ammini
strativo, art. 2 ; legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulle
espropriazioni per pubblica utilità, art. 63).
Il Consiglio di Stato difetta di giurisdizione a conoscere della
pretesa, attinente alla tutela del diritto soggettivo perfetto alla retrocessione dei beni espropriati, fatta valere con
ricorso contro un atto di proroga del termine per il compi mento delle opere, chiesto prima, ma emanato dopo la sca
denza del termine medesimo. (1)
(1) Benché non constino precedenti specifici del principio affermato, gli argomenti posti a base della decisione rispondono tutti a consolidati indirizzi giurisprudenziali.
In materia di giurisdizione, pel rigetto della teoria della « prospettazione », v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 22 gen naio 1964, n. 10, Foro amm., 1964, I, 2, 14, e per l'affermazione,
più o meno esplicita, della spettanza al giudice amministrativo
adito di un'indagine sulla configurazione oggettiva del rapporto
La Sezione, ecc. — Il decreto min. n. 2948 del 12 feb
braio 1957, con cui venne approvato il progetto per la co
struzione, da parte del comune di Empoli, dei nuovi im
pianti sportivi, fissava al 12 febbraio 1959 il termine per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, ai sensi del
l'art. 13 della legge n. 2359 del 25 giugno 1865. Kesasi ne
cessaria una proroga, il predetto termine fu differito di un
biennio, durante il quale vennero completate le espropria zioni dei terreni, come risultava dal decreto del prefetto di Firenze in data 26 agosto 1959, ma non le opere da co
struire, per cui il comune avanzò tempestivamente la ri
chiesta di un'ulteriore proroga, che venne concessa soltanto
il 17 febbraio 1961, ossia cinque giorni dopo la scadenza
del precedente termine (12 febbraio 1961). Eesta così chiarito, malgrado il tenore letterale dell'im
pugnato provvedimento, il quale nel concedere questa ul
tima proroga l'ha riferita al compimento delle espropria zioni e dei lavori, che il nuovo termine concerne esclusiva
mente il compimento delle opere. Sulla base di tali incontrastati elementi di fatto, la di
fesa del comune di Empoli ha, in via preliminare, eccepito che il Consiglio di Stato difetta di giurisdizione rispetto al
ricorso in esame, perchè l'unico titolo di legittimazione che i ricorrenti possono vantare per promuovere il sinda
cato giurisdizionale sulla concessa proroga è il diritto alla
retrocessione dei beni, il quale però può essere tutelato
soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
dedotto in giudizio, pregiudiziale a quella stessa sulla giuri sdizione, v., in motivazione, Sez. V 14 giugno 1963, n. 420, Foro it., 1963, III, 360, e soprattutto Ad. plen. 30 maggio 1962, n. 5, id., 1962, III, 260, con nota illustrativa e richiami. Con corde è l'orientamento della Cassazione : v. sent. 12 maggio 1962, n. 984, id., Rep. 1962, voce Competenza civ., n. 68, e 28 dicem bre 1961, n. 2835, id., Hep. 1961, voce cit., n. 47, benché con una
deviazione nella sentenza 28 febbraio 1961, n. 419, id., 1962, I, 1567 (deviazione giudicata non sostanziale nella citata dee. 1962 n. 5 dell'Ad. plen.). V., inoltre, i richiami in nota alla decisione della Sez. IV 2 dicembre 1960, n. 1011, id., 1961, III, 115.
In ordine ai criteri per la definizione delle posizioni fatte
valere, si vedano le opportune precisazioni sulla non coincidenza della distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi con quella fra potere vincolato e potere discrezionale in Cass. 16 luglio 1962, n. 1894, id., Rep. 1962, voce cit., n. 69, e Cons., Stato, Sez. V, 10 novembre 1962, n. 856, ibid., n. 71. Inoltre
per gli orientamenti della Cassazione sul criterio « esistenza del
potere - esercizio del potere » (nel senso della competenza del
giudice ordinario anche quando per l'esercizio di un potere esi stente manchi uno dei requisiti posti a tutela delle situazioni individuali contrapposte), v. Cass. 2 febbraio 1963, n. 179, id., 1963, I, 1199, con nota illustrativa e richiami di dottrina e giurisprudenza.
Quanto alla situazione derivante, in virtù dell'art. 63 della legge sulle espropriazioni per p. u., dalla scadenza dei termini per l'espropriazione e per il compimento delle opere, con riferimento alla differenza di tale situazione, per il sor
gere automatico del diritto alla retrocessione, rispetto a quella prevista dall'art. 60 della stessa legge, v. Cass. 18 novembre
1961, n. 2693, id., 1962, I, 231, con nota di richiami sul diritto alla retrocessione in generale. In particolare, ha affermato la
competenza del giudice amministrativo a conoscere del ricorso contro il rigetto dell'istanza per la dichiarazione di inservibilità, ai sensi del citato art. 60, la decisione Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 1961, n. 439, id., Rep. 1961, voce Espropriazione per p. i., n. 175.
Per la natura del diritto alla retrocessione come autonomo ius ad rem, v. Cass. 21 luglio 1962, n. 2021, id., Rep. 1962, voce
cit., n. 154, e 16 novembre 1959, n. 3381, id., 1960, I, 792. Per
il conseguente carattere costitutivo, con efficacia ex nunc, della
sentenza di retrocessione, Cass. 9 ottobre 1963, n. 2679, id.,
Rep. 1963, voce cit., n. 152, e 27 agosto 1963, n. 2370, ibid., n.
146. Con qualche diversità, per l'affermazione di un carattere
restitutorio dell'azione, e dichiarativo della sentenza, e per una
particolare spiegazione dell'efficacia ex nunc, App. Cagliari 3
dicembre 1960, id., Rep. 1962, voce cit., n. 161.
Sempre in tema di diritto alla retrocessione, per i copiosi richiami generali di dottrina e giurisprudenza, v. Morone, Sul termine entro cui deve essere chiesta la retrocessione, ecc., nota a Trib. Cassino 13 novembre 1961, in Giur. it., 1962, I,
2, 557.
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